Legnano, 13/01/2016
Alle imprese assistite
OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
Uno degli interventi sicuramente più inaspettati della manovra per il 2016 riguarda l’innalzamento della soglia di utilizzo
del denaro contante, che il legislatore ha portato a 3.000 euro.
L’auspicio sentito è che tale innalzamento possa comunque portare ad un incremento delle transazioni finanziarie, senza
derive evasive, ricordando comunque almeno due assunti sul fronte del redditometro:
 da un lato gli acquisti di beni “sintomo” di ricchezza comunque possono avere riflessi delicati nella selezione da
accertamento;
 dall’altro, proprio in ottica difensiva, è consigliabile sempre utilizzare tecniche tracciate di pagamento, per
giustificare la provenienza delle fonti utilizzate.
Tornando alla norma, la Legge di Stabilità 2016 innalza il limite di utilizzo del contante, incrementato a 3.000 euro per
le seguenti modalità di transazioni:
 trasferimento di Contanti, Libretti di Deposito e Titoli al Portatore;
 libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.
È bene evidenziare come l’intervento normativo sia effettuato unicamente nel comma 1 dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007,
innalzando la soglia del contante a 3.000 euro e lasciando fuori da detta variazione l’utilizzo degli assegni. In sostanza si
stabilisce che:
 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il
valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. La limitazione di 3.000 euro
riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale;
 il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Sono in particolare tre i riferimenti da prendere in considerazione, vale a dire il superamento della soglia del contante, il
mancato rispetto delle regole di utilizzo degli assegni e i mancati adempimenti in riferimento ai libretti di deposito.
L’UTILIZZO DEGLI ASSEGNI
Si è detto in precedenza che per gli assegni nulla cambia, essendo obbligatorio indicare su assegni postali, bancari e
circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a 1.000 euro il nominativo o la ragione sociale
del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Inoltre, contestualmente, viene effettuata una puntualizzazione secondo
la quale, anche i trasferimenti di money transfer devono comunque rispettare la soglia di 1.000 euro.
gli assegni utilizzati, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento, anche se usati per la
medesima transazione, essendo la soglia-limite intesa soltanto per il singolo assegno. Pertanto, resta ferma la possibilità di
emettere più assegni liberi al di sotto della soglia-limite di 1.000 euro, anche contemporaneamente, per far fronte ad uno
stesso pagamento.
COME SI INTERPRETA IL LIMITE DEI 2999.99 €
Il valore dell’operazione deve essere inteso come valore complessivamente da trasferire e pertanto sono irregolari tutti
i trasferimenti artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. Chiara al riguardo la definizione recata dall’art.
1 (lettera m), D.Lgs. n. 231/2007, secondo cui si ritiene frazionata “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di
valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma
restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Con la nota del 12 giugno 2008, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che nel caso di più trasferimenti,
ognuno di importo inferiore alla soglia di legge (ora 3 mila euro), ma complessivamente di ammontare superiore, non si
realizza alcun cumulo qualora il frazionamento risulta connaturato all’operazione stessa (contratto di somministrazione),
ovvero quando è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti o previsto dalla prassi commerciale ovvero
conseguenza della libertà contrattuale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha tuttavia evidenziato che resta fermo il potere discrezionale
dell’Amministrazione Finanziaria di valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo
di eludere il divieto normativo (parere 1504/95 del Consiglio di Stato).
Esempio Operazioni ammissibili:
Pagamento di una fattura per 7.500 euro qualora il contratto preveda 3 rate da 2.500 euro con rimesse a 30, 60 e 90 giorni.
Pagamento di un’autovettura per 14 mila euro con sette rate in contanti da 2 mila euro.
OPERAZIONI SOSPETTE, APPLICAZIONI PER IL PASSATO E ADEMPIMENTI
Il dipartimento del Tesoro, nella circolare del 4 novembre 2011, è intervenuto chiarendo che non devono essere
considerate automaticamente violazione del divieto alla soglia limite di trasferimento il semplice prelievo e/o versamento
da 3.000 euro in su effettuato nei confronti di intermediari finanziari, né tanto meno presupposto di segnalazione di
operazioni sospette di riciclaggio.
Nell’ipotesi di contestazione e conseguente irrogazione delle sanzioni, è possibile utilizzare l’oblazione ex art. 16,
legge 24 novembre 1991, n. 689. Tale istituto trova applicazione per le violazioni sopra esposte di importo non superiore
a 250.000 euro. Il procedimento comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se
più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla
notificazione della violazione.
L’oblazione non è tuttavia ammessa:
 in caso di violazioni inerenti gli assegni emessi dal traente;
 per i soggetti che si sono avvalsi della medesima facoltà per analoga violazione nei 365 giorni precedenti;
 nel caso di mancata comunicazione al Mef/Guardia di finanza delle violazioni sull’uso del contante da parte dei
destinatari degli obblighi antiriciclaggio (si ricorda che per i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra cui i
professionisti, la sanzione è dal 3% al 30% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro).
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che
i partner di riferimento per il caso di specie è
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tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
SBC Consulting Srl
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Limite circolazione contante