Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001
PARTE GENERALE
1
Versione CDA 18 giugno 2015
INDICE
PARTE GENERALE
1.
PREMESSE
pag. 3
1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 PRINCIPI GENERALI
pag. 3
1.2. LE LINEE GUIDA
pag. 7
2.
pag. 7
SIGMA SOC. COOP.
2.1. L’ATTIVITA’ DI SIGMA
pag. 7
2.2. L’ORGANIZZAZIONE
pag. 8
3.
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DI SIGMA
pag. 12
3.1. LA STRUTTURA DEL MODELLO
pag. 12
3.2. I PRINCIPI DI CONTROLLO
pag. 12
4.
pag. 14
CORPORATE GOVERNANCE
4.1. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO:
IL RUOLO DEL CONTROLLER
pag. 14
4.2. ALTRI SOGGETTI CONTROLLO
pag. 14
5.
pag. 14
LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
6. ATTIVITA’ A RISCHIO DI REATO: AMBITO DI
INDAGINE E RISULTATI DELLA MAPPATURA
7.
8.
pag. 15
PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI
CONTROLLO
pag. 16
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
pag. 16
8.1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI
DIPENDENTI
pag. 16
8.2. INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI
pag. 17
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
pag. 17
10. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI SIGMA
pag. 17
2
Versione CDA 18 giugno 2015
1. PREMESSE
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 – PRINCIPI GENERALI
Introduzione
Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n°231 (d’ora in avanti “il D.Lgs. 231/01” o
“il
Decreto”)
ha
introdotto
nel
nostro
ordinamento,
in
aggiunta
alla
responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il
“reato”, la responsabilità “penale” dell’ente di “appartenenza” che ne ha tratto
interesse e/o vantaggio.
Il D.Lgs. 231/01, recante disposizioni sulla “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica”, ha dato attuazione alla delega contenuta
nell’art. 11 della Legge n° 300 del 29 settembre 2000.
In conformità agli obblighi internazionali e comunitari, il Decreto ha introdotto
nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta degli enti collettivi,
collegata
alla
commissione
di
specifici
reati;
responsabilità
definita
“amministrativa”, ma nella sostanza configurabile come una vera e propria
forma di responsabilità penale.
I soggetti
I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa il sorgere della
responsabilità in capo all’ente devono essere legati alla società da un rapporto
funzionale o di dipendenza.
In particolare l’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 individua:

i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione,
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia
finanziaria funzionale, cosiddetti “apicali”; i soggetti che esercitano di fatto
la gestione ed il controllo dell’ente;

i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e
apicali.
Il legislatore ha dato rilievo anche alle situazioni “di fatto”, cioè a quelle
situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono
immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell’ambito della struttura
organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc).
3
Versione CDA 18 giugno 2015
L’art. 6 del decreto dispone che, nel caso il reato sia stato commesso da
soggetti in posizione apicale, la società non risponde se prova che:
a)
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione (di seguito
anche “modelli organizzativi” o “modelli”) idonei a prevenire i reati
oggetto del Decreto;
b)
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di
curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un “organismo” dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c)
le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i
modelli di organizzazione e di gestione;
d)
non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo.
L’art. 7 dispone che l’ente è responsabile se la commissione del reato da parte
di
un
soggetto
sottoposto
all’altrui
direzione
è
stata
resa
possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; obblighi che si
riterranno (salvo prova contraria che dovrà fornire la Pubblica Accusa) assolti
se l’ente ha adottato efficacemente un modello di organizzazione, gestione e
controllo (di seguito anche “modello organizzativo” o “modello”), di fatto lo
stesso modello scritto per i soggetti apicali.
L’interesse o il vantaggio dell’ente.
Perché possa configurarsi la responsabilità in capo all’ente è inoltre necessario
che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti
individuati
“nell’interesse
o
a
vantaggio
della
Società”,
mentre
tale
responsabilità è espressamente esclusa nel caso in cui il reato sia stato
commesso dal responsabile del fatto o dell’evento “nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi”.
La colpa nell’organizzazione
La responsabilità prevista in capo all’ente dal D.Lgs. 231/2001 discende da una
“colpa nell’organizzazione” dell’ente.
L’adozione dei modelli ante e post delictum
L’efficacia “esimente” dei modelli organizzativi è subordinata alla loro
antecedente adozione rispetto alla commissione del reato.
4
Versione CDA 18 giugno 2015
Se adottati dopo la commissione del fatto criminoso, i modelli organizzativi
possono determinare una riduzione della sanzione ed evitare la comminazione
di misure cautelari interdittive (si veda oltre).
Se adottati dopo la condanna congiuntamente al risarcimento del danno e alla
restituzione dell’illecito profitto, essi possono determinare la conversione della
sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria.
Modelli organizzativi e possibilità di difesa
Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito (Sentenza n. 36083/2009)
che l’assenza del modello organizzativo impedisce - di fatto e quantomeno per
i reati commessi da soggetti apicali - qualsiasi difesa dell’ente a fronte di
contestazioni di reato presupposto.
I reati presupposto per l’applicazione del Decreto 231/2001.
Viene allegato l’elenco aggiornato alla data del 31.12.2014 dei reati
presupposto (All. ’A’)
Le sanzioni
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 sono:
-
quelle
pecuniarie,
che
conseguono
sempre
al
riconoscimento
della
responsabilità dell’ente e vengono applicate con il sistema delle quote, in
relazione alla gravità dell’illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali
dell’ente, allo scopo esplicito di “assicurare l’efficacia della sanzione”;
-
quelle interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o
revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione
dell’illecito;
divieto
di
contrattare
con
la
Pubblica
Amministrazione;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale
revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), previste
in relazione alla loro efficacia dissuasiva in quanto capaci di incidere
profondamente
sull’organizzazione,
sul
funzionamento
e
sull’attività
dell’ente. Le stesse sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto la
gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione),
possono essere comminate anche in sede cautelare per una durata
massima di
dodici mesi. Presupposto sostanziale dell’irrogazione delle
5
Versione CDA 18 giugno 2015
sanzioni cautelari è la loro espressa previsione in relazione alle singole
tipologie di reati, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul
(dis)valore
dell’illecito
“amministrativo”,
ovvero
sulla
“pericolosità”
dell’ente stesso che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha
dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie.
-
la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta solo nel caso in cui
nei confronti dell’ente venga applicata una sanzione interdittiva;
-
la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, che
viene sempre disposta con la sentenza di condanna.
Requisiti dei modelli
Perché i modelli siano efficaci - e possano essere giudicati idonei allo scopo devono rispondere concretamente alle seguenti esigenze:

individuare le attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi i
reati presenti nella mappatura dei rischi come reati presupposto;

venire aggiornati in caso di introduzione di nuovi reati presupposto,
preceduti da una rimappatura del rischio operativo;

prevedere dei protocolli idonei ed efficaci ad attuare le decisioni dell’ente
in relazione ai reati da prevenire;

individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a
impedire la commissione dei reati;

prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di
vigilanza;

introdurre un sistema disciplinare (e sanzionatorio per i soggetti non
facenti parte del personale dell’ente) idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate da parte dei soggetti interni all’ente (e di
quelli esterni che operano per conto dello stesso).
Idoneità dei modelli
Ai fini della redazione dei modelli è utile tenere presente una recente
pronuncia del GIP di Milano, emessa in data 17 novembre 2009. In tale
decisione - peraltro impugnata dalla Procura Generale - è stata dichiarata
6
Versione CDA 18 giugno 2015
l’idoneità del modello adottato dall’ente sottoposto a procedimento penale
(trattasi della prima sentenza in tal senso in tutta Italia).
Tra i principi che questa prima interpretazione fissa, due appaiono di
particolare rilievo:
a) la valutazione circa l’idoneità del Modello deve essere fatta con un
giudizio ex ante, escludendo quindi ipotesi di responsabilità oggettiva
dell’ente derivante dalla pura e semplice commissione di un reato
presupposto da parte di un soggetto apicale;
b) viene utilizzato come criterio di riferimento, ai fini della “diligenza”
dell’ente, la conformità alle linee guida pubblicate da Confcooperative
nell’ultima versione aggiornata al 2010,
nonché per i nuovi reati
presupposto più recentemente inseriti nel Decreto a tutto il 31.12.2014,
i principi dottrinali esistenti al momento del presente aggiornamento.
1.2 LE LINEE GUIDA
L’art. 6 del Decreto dispone che i modelli organizzativi possono essere adottati
sulla base di codici di comportamento (cioè linee guida) redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.
2. SIGMA SOC. COOP.
Sigma Soc. Coop. (di seguito “SIGMA” o “la Società”) è una società cooperativa
con sede a Bologna, i cui soci sono altre società che svolgono l’attività di centri
distributivi. Essa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza
fini di speculazione privata, ed ha per scopo quello di favorire lo sviluppo, la
competitività e più in generale il conseguimento degli scopi statutari dei propri
soci, svolgendo ogni opportuna attività commerciale anche in qualità di
mandataria, in nome e per conto dei soci.
2.1 L’ATTIVITA’ DI SIGMA
Sigma svolge in particolare le seguenti attività:
-
organizzazione e gestione in comune, svolta direttamente o attraverso altre
società a ciò delegate, dell’attività di convenzionamento e contrattazione
collettiva con l’industria di prodotti di largo consumo, alimentari e non;
7
Versione CDA 18 giugno 2015
-
l’organizzazione e la gestione in comune della commercializzazione di
prodotti di largo consumo, contrassegnati con i marchi d’impresa goduti
dalla Società;
-
l’organizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali e la gestione di
attività volte alla diffusione ed alla conoscenza presso i consumatori finali
dell’immagine, delle insegne e dei marchi d’impresa goduti dalla Società e
dei relativi prodotti a marchio esclusivo.
2.2 L’ORGANIZZAZIONE
La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e uno
o più Vice Presidenti, scegliendo tra di essi il Vice Presidente Vicario.
Il
consiglio
di
Amministrazione
può
nominare
un
Direttore
Generale,
determinandone i poteri gestionali e rappresentativi.
Organigramma
Sigma soc. coop.
8
Versione CDA 18 giugno 2015
Consiglio di Amministrazione
Direzione Generale
Responsabile I.T.
Affari Generali e
Risorse Umane
Pianificazione e
Sviluppo progetti
Direzione
Direzione
Controllo - Auditing
Commerciale-Marketing
Direzione commerciale e marketing
Direzione C.M.
Marca del Distributore
Industria di Marca
Marketing
9
Versione CDA 18 giugno 2015
Marca del Distributore
Responsabile MDD
Branding e packaging
Category Manager MDD
Qualità
Industria di Marca
Responsabile IDM
Segreteria commerciale
Category Manager IDM
Gestione Listini
10
Versione CDA 18 giugno 2015
Marketing
Responsabile Marketing
Marketing Operativo
Marketing Information
Direzione controllo e auditing
Direzione C.A.
Responsabile
Amministrativo
Budgeting
Contabilità Generale
Tesoreria
11
Versione CDA 18 giugno 2015
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SIGMA
3.1 LA STRUTTURA DEL MODELLO
Il presente modello, adottato da Sigma l’08/07/2011 ed entrato in vigore in pari
data, si compone di una parte generale e di più parti speciali; il presente
modello è stato successivamente rivisto ed integrato alla luce degli eventi
normativi rilevanti in data 30/11/2014.
La scelta di SIGMA è stata quella di costruire ed adottare, nonché
correttamente attuare, un modello organizzativo autonomo, agile, efficace e
davvero riferito alla propria realtà operativa, pur traendo spunto da varie linee
guida di associazioni di categoria.
La parte generale, premessi brevi cenni normativi, descrive l’attuale struttura
di SIGMA e presenta il suo organigramma; i principi di controllo; la corporate
governance; le strutture organizzative; le attività a rischio di reato; i processi
sensibili; l’attività di informazione e di formazione dei dipendenti e dei soggetti
esterni; il sistema disciplinare e sanzionatorio, l’organismo di vigilanza (che ha
adottato un proprio statuto).
Ne costituiscono inoltre parte integrante quattro allegati:
1. l’elenco dei “reati presupposto” contenuti nella parte speciale del
modello dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex d.lgs.
231/2001);
2. la mappa delle attività di Sigma a rischio di commissione di reato;
3. lo statuto dell’organismo di vigilanza;
4. il sistema disciplinare e sanzionatorio.
Le parti speciali, contraddistinte dalle lettere da A ad M, trattano delle varie
categorie di reato, l’astratta verificabilità dei reati di cui sopra e delle concrete
modalità adottate nel modello/codice etico e nei protocolli al fine di
scongiurare o, quantomeno, di ridurre la concreta possibilità del loro verificarsi.
3.2 I PRINCIPI DI CONTROLLO
Particolare importanza è stata ovviamente attribuita alla individuazione dei
principi di controllo volti a scongiurare o a ridurre, per quanto possibile, la
commissione dei reati presupposto.
12
Versione CDA 18 giugno 2015
In particolare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i principi a tal
fine adottati da SIGMA nella predisposizione delle procedure operative possono
così sintetizzarsi:
-
le procedure manuali ed informatiche (in generale, i processi sono gestiti
dal sistema informativo gestionale e contabile) sono tali da regolamentare
lo svolgimento delle attività considerate a rischio, prevedendo punti di
controllo ed adeguati livelli di sicurezza attraverso accessi limitati alla rete
informatica sulla base del ruolo e delle mansioni svolte in azienda;
-
le procedure relative a processi considerati a rischio prevedono, laddove
possibile, la separazione dei compiti in capo ai soggetti cui vengono
demandate le attività considerate nodali;
-
le procedure sono improntate a principi di trasparenza e verificabilità (ogni
operazione deve essere tracciata e deve risultare congrua e coerente);
-
per quanto concerne la gestione finanziaria, sono previste costanti e
frequenti
riconciliazioni,
supervisioni
e
snodi
autorizzativi
(password
dispositive in possesso solo di chi ha i poteri autorizzativi in banca). Il
controllo viene altresì esercitato mediante separazione di compiti e
contrapposizione di funzioni;
-
il sistema di controllo di gestione è disciplinato in modo da garantire una
costante segnalazione di situazioni anomale;
-
i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le
responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedono una puntuale
indicazione delle soglie di approvazione delle spese previste. Nessun
soggetto è dotato di illimitato potere di spesa e nessun soggetto può gestire
in totale autonomia un intero processo. I poteri e le responsabilità di
ciascuno
sono
chiaramente
definiti
e
conosciuti
all’interno
dell’organizzazione anche attraverso la divulgazione dell’organigramma e di
ordini di servizio interni. Le operazioni devono comunque essere tracciabili;
-
viene comunque garantita la netta distinzione tra compiti operativi e
compiti di controllo, questi ultimi svolti essenzialmente dalla fuzione
controllo di gestione.
13
Versione CDA 18 giugno 2015
4. LA CORPORATE GOVERNANCE
4.1 Il sistema di controllo interno: il ruolo del controller
Il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle procedure e delle
strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di
identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una
conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
In Sigma l’attività di controllo si realizza essenzialmente attraverso il processo
di budgeting, che coinvolge tutta la struttura aziendale ma che vede un ruolo
fondamentale
svolto
dalla
funzione
controllo
di
gestione
(Direzione
Controllo/Auditing), nonché dal processo di autorizzazione alla spesa (Direzione
Commerciale/ Marketing).
4.2 Altri soggetti societari deputati al controllo
Altri soggetti operanti con obiettivi di controllo:
-
collegio sindacale, composto di tre professionisti indipendenti, attualmente
delegati alla funzione speciale di vigilanza in qualità anche di Organismo di
Vigilanza sulla materia del D. Lgs 231/2001.
-
società di revisione, che certifica il bilancio di Sigma
-
sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia
di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Il ruolo di Responsabile (R.S.P.P.) è
svolto da un soggetto esterno.
5. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Area amministrazione, finanza e controllo: gestisce e coordina, anche
avvalendosi
di
consulenti
esterni,
tutte
le
attività
finanziarie,
amministrative, fiscali, tributarie, civilistiche, contabili e di bilancio della
Società, con particolare riferimento alla predisposizione del bilancio ed al
rispetto di ogni adempimento legale, fiscale e tributario in genere.

Ufficio personale: gestisce operativamente le assunzioni, stipendi, questioni
previdenziali, sistema premiante ecc..

Funzione EDP: presiede l’attività informatica aziendale.
14
Versione CDA 18 giugno 2015

Area commerciale e marketing:
o Sub area commerciale – Partecipa ai tavoli negoziali in Centrale
Italiana finalizzati alla formalizzazione di accordi commerciali,
generalmente annuali, con la grande industria di marca (IDM).
Gestisce inoltre direttamente gli aspetti commerciali dei prodotti a
marchio SIGMA con i fornitori dei prodotti a marchio (PAM). Infine,
all’interno dell’area commerciale, la funzione qualità coordina
l’attività di istituti esterni privati di controllo.
o
Sub area marketing: gestisce tutte le attività di promozione del
brand (conventions, operazioni a premi, pubblicità ecc.) ed il comarketing.
6. LE ATTIVITA’ A RISCHIO DI REATO
Al fine dell’individuazione delle attività a rischio di commissione di
reati
presupposto, secondo quanto disposto dal Decreto, è necessario identificare i
soggetti dalla cui condotta illecita può derivare la responsabilità a carico di
SIGMA.
I risultati della mappatura, raccolti nell’allegato 2 denominato “Mappa delle
attività di Sigma Soc. Coop. a rischio in relazione a quanto previsto dal D.Lgs.
231/2001 e successive modifiche ed integrazioni”, hanno evidenziato:
-
l’identificazione delle attività che, in considerazione dei compiti e delle
responsabilità attribuite, potrebbero essere
considerate a rischio di
commissione di reati presupposto;
-
l’individuazione delle modalità attuative del rischio di commissione dei reati;
- la valutazione del grado di rischio di commissione del reato.
Tale attività di mappatura costituisce il riferimento per l’organizzazione interna
e la predisposizione dei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati
presupposto; ovviamente considerando l’evoluzione normativa e la prevedibile
espansione delle figure di reato si rappresenta l’opportunità di riproporre al
CDA le modifiche e gli aggiornamenti per fronteggiare i nuovi rischi e presidiare
le aree con attività a rischio reato.
15
Versione CDA 18 giugno 2015
7. I PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dà impulso alla
realizzazione delle procedure che disciplinano i processi aziendali sensibili
affinché le stesse siano conformi ai seguenti principi generali:
-
segregazione delle funzioni. L’assegnazione dei compiti e dei conseguenti
livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di
autorizzazione,
esecuzione
e
controllo
e
comunque
ad
evitare
la
concentrazione in capo ad un unico soggetto di più attività considerate
“nodali” all’interno della stessa Attività;
-
formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi. Il conferimento di tali
poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e
formalizzato mediante un sistema di deleghe e procure che identifichi
l’ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;
-
formalizzazione del controllo. I processi aziendali sensibili debbono essere
tracciabili
(in
via
documentale
o
informatica,
con
preferenza
per
quest’ultima) e prevedono specifici controlli;
-
codificazione dei processi. I processi aziendali sensibili sono, per quanto
possibile, codificati, ossia disciplinati secondo procedure volte a definirne
tempistiche e modalità di svolgimento nonché, ove possibile e/o necessario,
i criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di
anomalia;
-
tutela
della
segretezza.
Le
procedure
informatiche
adottate
nello
svolgimento dei processi aziendali sensibili sono regolate da accessi protetti
mediante adeguate misure fisiche e/o informatiche.
8. L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
8.1 L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE AI DIPENDENTI
SIGMA, consapevole dell’importanza degli aspetti formativi e informativi, opera
al fine di garantire la conoscenza da parte dei soggetti apicali e del Personale
sia del contenuto del Decreto 231 che del modello organizzativo vigente.
L’attività di formazione, sensibilizzazione ed informazione riguarda tutto il
Personale, compresi i soggetti apicali.
16
Versione CDA 18 giugno 2015
Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all’atto
dell’assunzione o dell’inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di
funzione della persona, ovvero di modifiche del
modello o delle ulteriori
circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di
garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.
8.2 L’INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI
Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da
parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite
informative sulle politiche e le procedure adottate da SIGMA sulla base del
modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni
del Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti
contrattuali.
Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette
a disciplinare tali conseguenze.
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
Condizione necessaria per garantire l’effettività del modello e un’azione
efficace dell’organismo di vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni
commisurate alla violazione nelle varie procedure del modello.
Tale sistema costituisce infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del D.
Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della corretta attuazione di
quanto previsto dal Decreto stesso.
Si rimanda all’allegato intitolato “Sistema disciplinare e sanzionatorio ex D.Lgs.
231/2001 di Sigma Soc. Coop.”
10. L’ORGANISMO DI VIGILANZA
10.1 Il ruolo dell’organismo di vigilanza
I controlli sull’effettività del sistema di procedure, che pure coinvolgono, con
ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, i dirigenti e tutto il
personale, sono demandati all’organismo di vigilanza (di seguito anche “O.d.V.”
o “organismo”) – dotato dei necessari requisiti di autonomia e indipendenza,
continuità d’azione, professionalità ed onorabilità - le caratteristiche, la
composizione, le competenze, i compiti, l’attività del quale sono indicati nello
17
Versione CDA 18 giugno 2015
statuto appunto dell’O.dV.
Tra le recenti modifiche del D. Lgs 231 è stato inserito il nuovo art. 6, comma 4
bis, che prevede la possibilità di assegnare al Collegio Sindacale le funzioni di
Organismo di Vigilanza, opportunità che SIGMA ha utilizzato, assegnando al
Collegio i compiti previsti dallo “statuto dell Organismo di Vigilanza” (allegato
3) .
10.2 L’organismo di vigilanza di Sigma
In precedenza all’adozione del modello organizzativo, il consiglio di
amministrazione di SIGMA ha provveduto a conferire le funzioni dell’Organismo
di vigilanza al Collegio dei Sindaci in data 13/03/2014 come previsto da La
legge di Stabilità 2012 (L.183/2011- pubbl. su G.U. del14/11/2011 n. 265 – S.O.
n. 234) la quale ha previsto l’inserimento nell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001
(“Decreto”), del seguente comma 4- bis :
“Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il
comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni di
organismo di vigilanza di cui al comma 1 lettera b.)”.
Al fine di svolgere nel modo più completo e corretto l’incarico, l’O.d.V. potrà
trovare supporti in specifiche professionalità nominate ad hoc dalla Società, di
concerto con lo stesso organismo, e/o di volta in volta individuate e consultate
dall’O.d.V. sulla base di specifiche esigenze.
Per lo svolgimento in continuo delle proprie attività l’Organismo di Vigilanza,
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, adotta un proprio statuto
che trasmette al CDA ogni volta che si rendano necessarie eventuali modifiche
operative.
18
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS.
231/2001
PARTE SPECIALE “A”
REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ART. 24 DECRETO - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno
dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche in frode dello Stato o di un ente pubblico delitti informatici e
trattamento illecito di dati;
ART. 25 DECRETO - Concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità e corruzione
Versione CDA 18 giugno 2015
A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 24 bis E 25 DEL D.LGS. 231/2001)
Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli
artt. 24, 24 bis e 25 del Decreto.
A.1.1. ART. 24 DECRETO
Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640,
comma 2 n. 1, c.p.)
Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo
inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno
dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea.
Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di
documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si
forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad
esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne
l’aggiudicazione.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso – ex
art. 24 D.lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
Nelle ipotesi in cui l’ente – in seguito alla commissione del delitto in
commento – abbia conseguito un profitto di rilevante entità o abbia
cagionato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2
lett. c), d), e) D.lgs. 231/2001: divieto di contrattare con la P.A.;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, o
eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o
servizi.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640
bis c.p.)
Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia
ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere
artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o
2
Versione CDA 18 giugno 2015
predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti
pubblici.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso – ex
art. 24 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
Nelle ipotesi in cui l’ente – in seguito alla commissione del delitto in
commento – abbia conseguito un profitto di rilevante entità o abbia
cagionato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2
lett. c), d), e) D.Lgs. 231/2001: divieto di contrattare con la P.A.;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, o
eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o
servizi.
Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente
pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati,
destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico
interesse, non li destina agli scopi previsti.
Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del
finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi
anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato che non
vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso – ex
art. 24 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
Nelle ipotesi in cui l’ente – in seguito alla commissione del delitto in
commento – abbia conseguito un profitto di rilevante entità o abbia
cagionato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2
lett. c), d), e) D.Lgs. 231/2001: divieto di contrattare con la P.A.;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, o
3
Versione CDA 18 giugno 2015
eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o
servizi.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
Il reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante
l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello
stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o
dall’Unione Europea.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto
precedente (art. 316 bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei
finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento
del loro – indebito - ottenimento.
Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si
configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave
reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso ente –
ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
Nelle ipotesi in cui l’ente – in seguito alla commissione del delitto in
commento – abbia conseguito un profitto di rilevante entità o abbia
cagionato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2
lett. c), d), e) D.Lgs. 231/2001: divieto di contrattare con la P.A.;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, o
eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o
servizi.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640
ter, comma 1, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i
dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno
allo Stato o ad altro ente pubblico.
4
Versione CDA 18 giugno 2015
Ad esempio, a puro titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe
configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse
“violato” il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine
di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso ex art.
24 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Nelle ipotesi in cui l’ente – in seguito alla commissione del delitto in
commento – abbia conseguito un profitto di rilevante entità o abbia
cagionato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2
lett. c), d), e) D.Lgs. 231/2001: divieto di contrattare con la P.A.;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, o
eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o
servizi.
A.1.2 ART. 25 DECRETO
Concussione (art. 317 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere,
costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad
altri, denaro o altra utilità.
Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs.
231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la
responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un
Dipendente od un Agente della Società, nell’interesse o a vantaggio
della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di
pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano
prestazioni non dovute.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso – ex
art. 25 D.Lgs.. 231/2001 – la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2
D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno: interdizione
dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni,
5
Versione CDA 18 giugno 2015
delle licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi, sussidi, o eventuale revoca di quelli già
concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato
di pubblico servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di
denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo
ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.
Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa
sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri
d’ufficio – già compiuti dal pubblico agente.
Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro
corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una
pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui
compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire
l’illegittima aggiudicazione di una gara).
Tale ipotesi di reato
corrotto e corruttore
vantaggio reciproco,
condotta del pubblico
si differenzia dalla concussione, in quanto tra
esiste un accordo finalizzato a raggiungere un
mentre nella concussione il privato subisce la
ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.
A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli
incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o
promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso – ex
art. 25 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Nei confronti dell’ente, in caso di accertamento del delitto di cui all’art.
319, si applica – ex art. 25 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria da
duecento a seicento quote.
Nell’ipotesi di commissione del delitto di cui all’art. 319 aggravato ai
sensi dell’art. 319 bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto
di rilevante entità, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote.
6
Versione CDA 18 giugno 2015
Sempre per l’ipotesi di commissione del delitto di cui all’art. 319 si
applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2
D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno: interdizione
dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni,
delle licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi, sussidi, o eventuale revoca di quelli già
concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta
denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri
d’ufficio, qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate.
Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una
promessa o un’offerta da parte di un privato.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso – ex
art. 25 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Nei confronti dell’ente, in caso di accertamento del delitto di cui all’art.
322, commi 2 e 4, si applica – ex art. 25 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
Sempre per l’ipotesi di commissione del delitto di cui all’art. 322,
commi 2 e 4, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste
dall’art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un
anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca
delle autorizzazioni, delle licenze, o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, o eventuale revoca
di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o
altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo
civile, penale o amministrativo.
7
Versione CDA 18 giugno 2015
Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che,
essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico
ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro
funzionario) al fine di ottenerne la favorevole definizione.
A completamento dell’esame dei reati previsti dall’art. 24 del decreto
231 (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione
in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell’art. 322 bis c.p., i
suddetti reati sussistono anche nell’ipotesi in cui essi riguardino
pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a
quelle dei pubblici ufficiali italiani nell’ambito di organismi comunitari,
di altri Stati membri dell’Unione Europea, di Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuta
commissione dell’illecito in commento, si applica all’ente stesso – ex
art. 25 D.Lgs. 231/2001 – la sanzione pecuniaria da duecento a
seicento quote.
Quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, si
applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2
D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno: interdizione
dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni,
delle licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi, sussidi, o eventuale revoca di quelli già
concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)
La pena si applica a qualsiasi esponente della società che induca il
Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a compiere atti
contrari ai doveri d’ufficio od a omettere quelli dovuti mediante offerta
di utilità consistente in beni, denaro o altri vantaggi comunque illeciti.
La sanzione prevista in tali casi a carico dell’ente è pari da trecento
ottocento quote.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale
8
Versione CDA 18 giugno 2015
internazionale, degli organi della CEE e di funzionari della CEE e organi e
funzionari di stati esteri (art. 322 bis).
La norma assimilando a Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
i componenti degli organi comunitari o statali esteri sancisce la
responsabilità penale in Italia degli esecutori materiali dei reati previsti
dagli art. 314,316. 317, 318, 319, 320 e 322 con conseguente
responsabilità amministrativa dell’ente di appartenenza dell’esecutore
materiale del reato. Le sanzioni sono quelle corrispondenti a quelle
previste per i singoli reati di questa categoria
A.2 PRINCIPALI ATTIVITA’ A RISCHIO
I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di
rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).
Tenuto conto, dei rapporti che SIGMA SOC. COOP. (di seguito “SIGMA”)
intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, possono essere individuate
le seguenti attività ritenute più specificamente a rischio (“Attività a
Rischio”):
1. richieste di provvedimenti amministrativi occasionali per lo
svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche delle società
(richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, certificazioni);
2. ogni funzione interna che, in assolvimento dei compiti della
stessa, entri in contatto con funzionari pubblici (es.: autorità
giudiziaria, AUSL, ecc.).
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI
COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE
NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere
da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti (“Esponenti Aziendali”)
operanti nelle Attività a Rischio nonché da Collaboratori esterni e
Partner ed altri soggetti operanti nell’interesse o a vantaggio di SIGMA
(“Soggetti esterni”) (di seguito, collettivamente, “Destinatari”).
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico degli
Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Soggetti Esterni,
eventualmente anche tramite apposite clausole contrattuali – di:
9
Versione CDA 18 giugno 2015
1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di
reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non
costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate, possano diventarlo;
3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei
confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto
previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Va ricordata la punibilità dei comportamenti sopra indicati e vietati
anche nell’ipotesi dei semplici tentativi di commissione degli stessi
per quanto previsto dall’art. 26 del DECRETO
Nell’ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico
adottato da SIGMA) è fatto divieto in particolare di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari e ad incaricati
di un pubblico servizio;
b) distribuire omaggi e regali a pubblici funzionari e ad incaricati di un
pubblico servizio al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale
(vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di
regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali
o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore
nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è
vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed
esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta
una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare
l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi
vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano
sempre per l'esiguità del loro valore. Eventuali regali offerti – salvo
quelli di modico valore - devono essere documentati in modo
adeguato per consentire le prescritte verifiche;
c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di
assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica
Amministrazione o di loro familiari che possano determinare le
stesse conseguenze previste al precedente punto b);
d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo
costituito con i Partner stessi;
10
Versione CDA 18 giugno 2015
e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non
trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da
svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici
nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche,
contributi o finanziamenti agevolati;
g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o
comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi
diversi da quelli cui erano destinati.
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
1) devono essere gestiti in modo unitario i rapporti nei confronti della
Pubblica Amministrazione per le suddette Attività a rischio,
procedendo eventualmente alla nomina di un apposito responsabile
per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare
ripetitività delle stesse) svolte nelle Attività a rischio;
2) gli accordi con i Partner devono essere definiti per iscritto con
l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso - in
particolare per quanto concerne le condizioni economiche
concordate il rapporto in essere;
3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere
anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso
pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
4) nessun pagamento può essere effettuato in natura o in contanti,
salvo i pagamenti per esigui importi, o gli anticipi sulle note spese
dei dipendenti (ovviamente con adeguata documentazione);
5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai
fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono
contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di
ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su
adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività
(pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo
Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare
attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire
immediatamente all’O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.
11
Versione CDA 18 giugno 2015
A.4 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO
A.4.1. NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO PER LE SINGOLE ATTIVITÀ A
RISCHIO (vedi allegato n. 1 ai protocolli)
Ogni operazione rientrante nelle Attività a rischio deve essere gestita
unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.
L’O.d.V. effettua, sulla base della struttura organizzativa, il controllo
della mappatura della correlazione tra le Attività a Rischio e le strutture
aziendali.
Sulla base di tale mappatura, il Direttore Generale provvederà
eventualmente alla nomina dei soggetti interni (i “Responsabili
Interni”) responsabili per ogni singola Attività a Rischio.
La nomina dei Responsabili Interni deve essere comunicata all’O.d.V. ai
fini di eventuali valutazioni.
Il Responsabile Interno:
- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’Attività a
Rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la
-
-
Pubblica Amministrazione nell’ambito dei procedimenti da
espletare;
è responsabile, nel caso di attività svolte da SIGMA nell’ambito di un
pubblico servizio, dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da
espletare;
è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli
obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientrati
nelle Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine rilascia una
dichiarazione indicando altresì che non è sottoposto a procedimento
penale per i reati considerati dal Decreto.
I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono
nominare dei “Sub Responsabili Interni” cui vengono sub delegate
alcune attività inerenti le operazioni svolte nelle Attività a Rischio.
Anche i Sub Responsabili interni devono rilasciare una dichiarazione da
cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli
adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello
svolgimento delle operazioni di cui sono responsabili e che non sono
incorsi in reati considerati dal Decreto.
12
Versione CDA 18 giugno 2015
Scheda di evidenza (allegato n. 2 ai protocolli)
Per ogni singola operazione di particolare importanza rientrante in una
Attività a rischio, il relativo Responsabile Interno deve:
1. predisporre una apposita “Scheda di Evidenza” sottoscritta dal
Responsabile Interno da cui risultino i principali dati e le
principali informazioni relative allo svolgimento di attività a
rischio;
2. tenere a disposizione dell’O.d.V. la Scheda di evidenza stessa
curandone l’aggiornamento nel corso dell’espletamento della
procedura;
3. assicurare idonee procedure di documentazione delle riunioni
dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti
per la Società riguardanti la specifica operazione consistente
nella compilazione, contemporaneamente o in un momento
immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale
che dovrà contenere almeno:
I.
l’identificazione dei partecipanti;
II.
il luogo della riunione;
III.
IV.
l’oggetto dell’incontro;
l’individuazione di eventuali Attività a Rischio emerse
nel corso della riunione e le eventuali azioni predisposte
di mitigazione degli stessi rischi.
4. inoltrare all’O.d.V., con periodicità almeno trimestrale, l’elenco
delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel
periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.
A.4.2. DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITA’ DELLA PARTE
SPECIALE E RELATIVE VERIFICHE DELL’O.D.V.
E’ facoltà di ciascun Responsabile Interno di Attività a Rischio fornire o
suggerire idonee istruzioni e linee guida:
- sugli atteggiamenti che il personale di SIGMA deve assumere
nell’ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da
tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- per l’implementazione delle procedure sopra previste, compresa la
corretta e coerente compilazione delle Schede di Evidenza e la
conservazione della documentazione delle operazioni.
13
Versione CDA 18 giugno 2015
E’ compito di SIGMA comunicare obiettivi e fornire istruzioni al
management affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia
in entrata che in uscita) comprendano processi e mezzi finalizzati alla
individuazione ed alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.
Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l’esistenza di
eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di
discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es.
rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni o rilevazione
di pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori che non
risultino giustificati dall’economia della transazione).
E’ compito dell’O.d.V. di SIGMA:
 Rivedere
ed
eventualmente
fornire
suggerimenti
circa
l’integrazione delle
istruzioni eventualmente fornite dal
Responsabile Interno dell’Attività a Rischio.
 Fornire direttive relativamente alle procedure ed agli standard da
adottare per garantire la corretta compilazione delle Schede di
Evidenza in modo omogeneo e coerente.
Eventuali limiti, entro i quali non è necessaria l’utilizzazione di
alcune voci della Scheda di Evidenza, possono essere previsti solo
in tali istruzioni dell’O.d.V.
Esse devono essere formalizzate, datate e conservate su supporto
cartaceo o informatico.


Verificare periodicamente:
- l’osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del
Decreto;
- la possibilità di SIGMA di effettuare efficaci azioni di controllo
nei confronti dei destinatari del documento al fine di verificare
il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- l’attivazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la
risoluzione del contratto con i Soggetti Esterni, a qualsiasi
titolo, anche di fatto) qualora si accertino violazioni delle
prescrizioni.
Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi
gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al
management, ove ne emerga la necessità, i possibili
14
Versione CDA 18 giugno 2015
miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati
di cui al Decreto 231.
15
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS.
231/2001
PARTE SPECIALE “B”
REATI SOCIETARI
ART 25 TER DECRETO e succ. mod. ed aggiornamenti
Versione CDA 18 giugno 2015
B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO 231/2001).
Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati
nell’art. 25-ter del Decreto 231 la cui commissione possa comunque
comportare un interesse e/o un vantaggio per la Società (i testi
integrali degli articoli citati sono riportati al termine di questa parte
speciale).
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi
totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno
patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una
fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa;
la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.
Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette
ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di
valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società del
gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i
creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di
informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta
dalla legge.
Si precisa che:

la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto;

le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da
alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
al quale essa appartiene;
2
Versione CDA 18 giugno 2015

la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico d’esercizio
al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all’1%; in ogni caso il fatto non è
punibile
se
conseguenza
di
valutazioni
estimative
che,
singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al
10% di quella corretta;

la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto
di terzi.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci ed i liquidatori (reato proprio).
All’accertamento
della
responsabilità
dell’ente
per
l’avvenuta
contravvenzione di cui all’art. 2621 c.c. consegue per l’ente stesso la
sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2622 c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecento quote, da duecento e quattrocento quote
nell’ipotesi di cui comma 2 dell’art. 2622 c.c.
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività
di controllo - legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici.
Il reato è imputabile esclusivamente agli amministratori; è punito più
gravemente se la condotta ha causato un danno ed è procedibile a
querela dalla Persona Offesa.
L’ente è responsabile solamente nell’ipotesi prevista dal comma 2
dell’art. 2625 c.c. (impedito controllo che abbia cagionato un danno ai
soci).
3
Versione CDA 18 giugno 2015
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui al comma 2 dell’art. 2625 c.c. consegue per l’ente stesso la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
L’ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi di legge, alla
restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione
degli stessi dall’obbligo di eseguirli.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (“reato proprio”), ma
anche altri soggetti che, per quanto posto in essere, possono essere
coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p..
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2626 c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella
ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono
per legge essere distribuite.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.
L’ipotesi è contravvenzionale.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori
(“reato proprio”), pur potendo essere chiamati a rispondere a titolo di
concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., altri soggetti.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2627 c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione pecuniaria
da cento a centotrenta quote.
4
Versione CDA 18 giugno 2015
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società o della società
controllante (art. 2628 c.c.)
La fattispecie di reato consiste nel procedere, fuori dei casi consentiti
dalla legge, nell’acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali della
società (o della controllante), cagionando una lesione all’integrità del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine
previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (“reato proprio”) ma
anche coloro che, in forza del loro agire, siano coinvolti a titolo di
concorso nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p..
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2628 c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con
altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge
e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).
E’ da notare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori,
con il possibile concorso ex art. 110 c.p. di altri soggetti.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2629 c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
Tale
reato
si
configura
nella
mancata
comunicazione
agli
amministratori e sindaci di una società quotata (o con titoli diffusi tra il
pubblico in maniera rilevante) da parte di uno stesso amministratore
5
Versione CDA 18 giugno 2015
che ometta di comunicare l’esistenza di un conflitto di interessi propri
o di terzi in una determinata operazione della società, come prescritto
dall’art. 2391 c.c. se dalla violazione siano derivati danni alla società
stessa o a terzi.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (“reato proprio”) ed il
presupposto è la realizzazione del danno alla società o a terzi (“reato di
danno”).
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2629-bis c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Il reato riguarda la formazione o l’aumento, anche in parte, in modo
fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote
sociali per somma inferiore al loro valore nominale, oppure mediante
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio
della società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2632 c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633
c.c.)
Il reato riguarda esclusivamente i liquidatori che, ripartendo i beni
sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano
danno ai creditori.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato.
6
Versione CDA 18 giugno 2015
Soggetti attivi del reato sono i liquidatori (“reato proprio”) ed il
presupposto è la realizzazione del danno ai creditori (“reato di danno”).
Il reato è procedibile a querela.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2633 c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c terzo comma c.c.)
E’ prevista la punibilità della persona giuridica o altro ente soggetto
alla disciplina dal D. Lgs 231/2001 nel caso in cui un suo esponente
(dipendente od apicale) corrompa soggetti apicali o sottoposti a
direzione e vigilanza di altre società con la dazione o la promessa di
denaro o altra utilità per conseguire un vantaggio per la società
proponente rispetto al proprio giro d’affari con conseguente danno alla
società cui appartengono i soggetti corrotti o da corrompere. Il nuovo
articolo è stato introdotto dalla Legge 6.11.2012 n. 190.
La sanzione amministrative prevista dall’art. 25 ter, comma 1, lett s,
risulta essere da un minimo di duecento ad un massimo di
quattrocento quote; in caso di rilevante vantaggio per la società il terzo
comma prevede l’aumento di un terzo delle sanzioni base.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si realizza quando, con atti simulati o con frode, si determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri,
un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi
anche da soggetti esterni alla società.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2636 c.c. consegue per l’ente stesso da centocinquanta a
trecentotrenta quote.
7
Versione CDA 18 giugno 2015
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie
false o attraverso operazioni simulate o altri artifici concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, quotati o meno, (ovvero ad incidere significativamente sulla
fiducia del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi
bancari).
Anche questo è un reato comune che può essere commesso da
“chiunque” e che interessa la Società solo per la prima fattispecie,
essendo la seconda attinente a Banche.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 2637 c.c. consegue per l’ente stesso la sanzione pecuniaria
da duecento a cinquecento quote.
Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe
finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità pubbliche
preposte:
1. attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria,
non
corrispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero
con l’occultamento
parte,
di
fatti
con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in
che
sarebbero
dovuti
essere
comunicati
concernenti la medesima situazione;
2. attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.
In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione
del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui al primo e secondo comma dell’art. 2638 c.c. consegue per l’ente
stesso la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
8
Versione CDA 18 giugno 2015
Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’art. 25-ter D.lgs. 231/01
se – in seguito alla commissione dei reati societari elencati – l’ente ha
conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è
aumentata di un terzo.
B.2.
PRINCIPALI ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI
Le attività considerate più specificatamente a rischio per SIGMA., in
relazione ai reati societari, sono le seguenti:
1. gestione della contabilità generale
2. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione;
3. operazioni societarie che in generale riguardano la sfera del
patrimonio, ed in particolare che possono incidere sull’integrità
del capitale sociale, il regolare funzionamento della società;
4. i rapporti con il Collegio Sindacale;
5. i rapporti con i soci.
Per quanto concerne la definizione degli ambiti, il rischio si può
presentare in misura maggiore, oltre che negli organi sociali, nella
funzione Amministrazione Finanza e Controllo in relazione alle attività
di cui ai punti 1 e 2.
La
presente
Parte
Speciale,
oltre
agli
specifici
principi
di
comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i
principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato
da SIGMA alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i Dipendenti i e
Collaboratori della Società sono tenuti.
B.3.
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI
COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA’ A RISCHIO
Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono gli Amministratori, i
Sindaci, il Direttore Generale,
gli altri Dirigenti ed i Dipendenti che
operino nelle attività a rischio (di seguito i “Destinatari”).
9
Versione CDA 18 giugno 2015
Devono essere ritenuti destinatari anche i “Collaboratori”, cioè coloro
che, in forza di una rapporto formalizzato – ma anche di fatto –
materialmente operano per conto e/o nell’interesse di SIGMA.
Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo,
nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in
tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle
situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali,
al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e
corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di
SIGMA;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a
tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire
sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali
norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e
dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi
sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla
gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta
formazione della volontà assembleare;
4. tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di
stampa e di informazione.
5. non dare o promettere denaro o altre utilità a terzi esponenti di
società commerciali per conseguire illeciti vantaggi nei rapporti
d’affari con le controparti.
B.4.
PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI
Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra
richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.
10
Versione CDA 18 giugno 2015
B.4.1.
BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI
Per la prevenzione dei reati prima indicati, dev’essere realizzata, in
base a specifiche procedure aziendali, la redazione:

del bilancio annuale

della relazione sulla gestione
nonché effettuata la scelta della Società di Revisione.
Le procedure debbono prevedere:
 l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente/funzione
aziendale deve fornire;
a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi tali dati e
notizie;
i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna tale da
rispettare le date ultime di redazione della reportistica ufficiale
(timetable stabilito di volta in volta);
 la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile
(Amministrazione Finanza e Controllo) per via informatica in modo
che restino tracciati i vari passaggi e l’identificazione dei soggetti
che inseriscono i dati nel sistema;
 la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del progetto
di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché
un’idonea registrazione di tale trasmissione;
 una o più riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e
l’Organismo di Vigilanza (di seguito “O.d.V.”), prima della riunione
del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio;
 la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte
nei processi di formazione della bozza del progetto di bilancio o di
altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità,
completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse; la
consegna alla Società di Revisione di una lettera, sottoscritta dal
Direttore Generale, di attestazione, tra l’altro, di corretta tenuta
delle scritture contabili.
11
Versione CDA 18 giugno 2015
 la comunicazione all’O.d.V. delle valutazioni che hanno condotto
alla scelta della Società di Revisione;
 la comunicazione sistematica e tempestiva all’O.d.V. di qualsiasi
altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di
Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione
del bilancio.
B.4.2
ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE
Per la prevenzione del reato di IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 codice
civile), in attuazione del principio di comportamento enunciato al punto
4 del precedente paragrafo B.3., le relative attività devono essere
svolte nel rispetto delle regole di Governo Societario (deleghe) e delle
procedure aziendali.
Queste debbono prevedere:
 la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i
documenti relativi ad argomenti posti all’ordine del giorno di
Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio
debba esprimere un parere;
 messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le
verifiche proprie dei due organismi;
 riunioni tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed O.d.V. per
verificare l’osservanza delle regole ed eventuali procedure
aziendali in tema di normativa societaria da parte degli
Amministratori, del Management e dei Dipendenti.
B.4.3
TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE
Per la prevenzione del reato di OPERAZIONE IN PREGIUDIZIO DEI
CREDITORI (art. 2629 codice civile) tutte le operazioni sul capitale
sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e
cessione di partecipazioni e rami d’azienda, di fusione, scissione e
12
Versione CDA 18 giugno 2015
scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente
ledere l’integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base
alle normative di legge ed ai poteri definiti dallo statuto e attribuiti agli
amministratori.
B.5.
COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
I compiti dell’organismo di vigilanza (di seguito “O.d.V.”) sono i
seguenti:
a)
per quanto riguarda il Bilancio e le altre comunicazioni sociali, in
ragione del fatto che il Bilancio di SIGMA è certificato da una
società di revisione, i compiti dell’O.d.V. sono:
 monitoraggio
dell’efficacia
delle
procedure
interne/processi/istruzioni e delle regole di Governo Societario
per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e
comunque degli altri reati della presente Parte Speciale;
 esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di
controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli
eventuali accertamenti ritenuti necessari;
 verifica dell’effettiva indipendenza della Società di Revisione;
b)
per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle
regole di governo societario;
 esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di
controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli
eventuali accertamenti ritenuti necessari.
In entrambi i casi sopra citati l’O.d.V. deve, di sua iniziativa, comunque
attivarsi con gli strumenti che la sua funzione prevede.
L’O.d.V. deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e
controllo in materia di reati societari con cadenza semestrale
all’Organo Dirigente .
13
Versione CDA 18 giugno 2015
Qualora
fossero
accertate
dall’O.d.V.
violazioni
del
Modello
Organizzativo, ivi comprese le specifiche procedure adottate, lo stesso
O.d.V. informa di ciò, senza indugi, l’Organo Dirigente.
Quanto
sopra
previsto,
ivi
compresa
l’elencazione
dei
compiti
dell’O.d.V., costituisce la minima attività dell’O.d.V.; il tutto dovrà
essere costantemente monitorato ed aggiornato in funzione sia dello
sviluppo normativo sia della attuazione della trasparenza che SIGMA
intende rispettare.
14
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “C”
REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
ART 25 QUINQUIES DECRETO e succ. mod. ed aggiornamenti
.
Versione CDA 18 giugno 2015
C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
L’art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle
persone, aggiunge al decreto 231 un articolo, 25-quinquies, che
prevede
l’applicazione
di
sanzioni
amministrative
alle
persone
giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la
personalità individuale.
L’art. 25-quinquies è stato successivamente integrato ad opera dell’art.
10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente “Disposizioni in
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet”, che modifica l’ambito di
applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di
materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo
anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l’utilizzo di
materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli
anni diciotto o parti di esse (c.d. “pedopornografia virtuale”, ai sensi
del rinvio al nuovo art. 600-quater.1, c.p.).
La citata legge n. 38/2006 è intervenuta anche a modificare le
disposizioni di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, relativi ai
delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di
materiale pornografico, per i quali era già prevista la responsabilità
amministrativa degli enti.
L’art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) stabilisce:
In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo
III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente
riconosciuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria
da quattrocento a mille quote;
2
Versione CDA 18 giugno 2015
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo
e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.l, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a)
e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore ad un anno.
In relazione alla commissione dei delitti indicati nel comma 1, lettere a)
e b) si applicano all'ente riconosciuto responsabile ai sensi del d.lgs.
231/2001 le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore ad un anno.
Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei
reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"
Si riportano di seguito gli articoli del codice penale relativi a delitti
contro la personalità individuale ai quali può essere ricondotta una
responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in
uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative
o
sessuali
ovvero
all'accattonaggio
o
comunque
a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la
reclusione da otto a venti anni.
3
Versione CDA 18 giugno 2015
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo
quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità
fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha
autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono
diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi.
E’ questo il caso in cui in Italia e/o in altri parti del mondo vengono
utilizzate (secondo le modalità sopra indicate) persone al fine di
produzione
industriale
e/o
di
lavorazioni
di
prodotti
destinati
direttamente o indirettamente ad essere usati per la realizzazione dei
prodotti e/o servizi della Società o del Gruppo.
Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile.
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli
anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con
la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a €
154.937 (art. 600-sexies, art. 600- septies c.p.).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti
sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni,
in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a € 5.164.
La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona
minore degli anni diciotto.
E’ questo il caso in cui l’ente, in Italia o all’estero, favorisce, al fine di
ottenere un profitto o vantaggio (per esempio la conclusione di un
contratto), la prostituzione minorile.
4
Versione CDA 18 giugno 2015
Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile.
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni
pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228
(600-sixies, 600- septies).
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico
di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma,
con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o
pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento
o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a €
51.645
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori
degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la
multa da € 1.549 a € 5.164.
Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non
inferiore a € 1.549.
Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile.
5
Versione CDA 18 giugno 2015
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti
tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da € 15.493 a € 154.937 (600 sexies, 600 septies).
Si tratta, in concreto, di una ipotesi specifica rispetto all’art. 600 bis c.p..
Art. 600-sexies c.p. Circostanze aggravanti ed attenuanti.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena
è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di
minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché
dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di
minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è
commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal coniuge o
convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti
fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore
è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in
danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o
provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena
è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli
600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si
adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto
riacquisti la propria autonomia e libertà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98,
concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
6
Versione CDA 18 giugno 2015
diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 600 septies c.p. Confisca e pene accessorie.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle
parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i
delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei
danni, la confisca di cui all’articolo 240 e, quando non è possibile la
confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la
confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli
esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente
sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione
o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
Art. 601 c.p. Tratta di persone.
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di
cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo
comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la
costringe
mediante
violenza,
minaccia,
abuso
di
autorità
o
approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una
situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare
ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a
trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente
articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono
diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi.
7
Versione CDA 18 giugno 2015
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o
cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo
600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è
minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono
diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi.
Art. 604 c.p. Fatto commesso all'estero.
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì
quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in
danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso
con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è
punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata
richiesta del Ministro della Giustizia.
Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni
“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il
fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre
anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la
fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere
anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione”.
Art. 25 quinquies, comma1, lett. c DECRETO prevede una sanzione
pecuniaria da duecento a settecento quote oltre a sanzioni interdittive
nei casi di condanna o di attività continuativa.
8
Versione CDA 18 giugno 2015
C.2 PRINCIPALI ATTIVITA’ A RISCHIO
Preso atto della normativa sopra indicata, si ritiene che in astratto e in
concreto non sussistano ipotesi, nell’ambito e nell’attività svolta, che
possano integrare le summenzionate ipotesi di reato.
C.3 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
In relazione alle ipotesi di reati sopra indicati l’Organismo di vigilanza
dovrà verificare attraverso opportune procedure:
1. le caratteristiche (età, sesso e condizioni sociali) di coloro che
prestano la loro opera di qualunque tipo a favore di SIGMA SOC.
COOP.;
2. se vi siano voci (e/o altri indici) di spesa che possano riguardare
viaggi o prenotazioni di qualunque tipologia riconducibili alle
ipotesi sopra citate (in particolare, con riferimento alle ipotesi
previste negli artt. 600 c.p., 600 bis c.p. e 600 quinques c.p.).
Allo stato SIGMA SOC. COOP. non prevede altre procedure di
controllo; sarà compito dell’O.d.V. intervenire a suo piacimento e
secondo la sua sensibilità al fine di verificare se vi siano situazioni in
concreto a rischio, individuando di volta in volta modalità e ambiti di
intervento.
Si attribuisce inoltre all’Organismo di Vigilanza il compito di
verificare periodicamente la sussistenza o meno di situazioni a
rischio.
9
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS.
231/2001
PARTE SPECIALE “D”
REATI TRANSNAZIONALI
LEGGE 146/2006 – LEGGE SPECIALE
REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
ART. 24 TER DECRETO
Versione CDA 18 giugno 2015
D.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI TRANSNAZIONALI/REATI DI CRIMINILITA’
ORGANIZZATA
D.1.1.Reati transnazionali
La definizione di reato transnazionale è contenuta nell’art. 3 della Legge
146/2006, che specifica che si considera tale “il reato punito con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,
qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”,
con l’ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
“sia commesso in più di uno Stato”
ovvero
“sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato”
ovvero
“sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”
ovvero
“sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro
Stato”.
Non interessa, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente
transnazionale; ciò che interessa la norma è rappresentato da quel
reato frutto di una attività organizzata dotata di stabilità e prospettiva
strategica e suscettibile di essere ripetuto nel tempo.
Questa tipologia di reati non interessa l’attività di SIGMA SOC. COOP. (di
seguito “SIGMA”) ha rapporti se non assolutamente limitati con soggetti
esteri.
D.1.2. Reati di criminalità organizzata (inseriti dall’art. 2, comma 29, L.
94/09)
- Reati associativi di cui agli:
artt. 416 c.p. (associazione per delinquere), 416 bis c.p.
(associazione di tipo mafioso) e 416 ter c.p. (scambio elettorale
politico – mafioso)
art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri)
art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
2
Versione CDA 18 giugno 2015
-
-
Art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione).
Reati concernenti il “traffico di migranti” di cui all’art. 12, commi 3, 3
bis, 3 ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Reati concernenti ”intralcio alla giustizia” di cui agli artt. 377 bis c.p.
(induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’Autorità Giudiziaria).
Art. 378 c.p. (favoreggiamento personale).
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione dello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,
di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 110/1975 (art.
407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).
D.1.3. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
Si realizza quando “tre o più persone si associano allo scopo di commettere
delitti”.
Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituti
da:
a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile
b) dall’indeterminatezza del programma criminoso
c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea
ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi individuati.
L’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza di partecipare e di
contribuire attivamente alla vita di una associazione come sopra descritta.
D.1.4. Associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)
E’ impossibile ricondurre l’associazione mafiosa ad uno schema rigido e
prefissato.
E’ comunque caratterizzato nei suoi elementi fondamentali da:
a) forza intimidatrice promanante dall’associazione stessa (ciò si può
estrinsecare nei modi più vari);
b) condizione di assoggettamento e di omertà che si correla alla forza di
intimidazione dell’associazione (a cui si riconduce il rifiuto di collaborare
con gli Organi dello Stato);
c) finalità (il cui raggiungimento non costituisce elemento indefettibile
del reato che può sussistere anche nel caso in cui gli scopi non siano
effettivamente raggiunti).
3
Versione CDA 18 giugno 2015
Al riguardo è opportuno sottolineare che di contiguità tra imprese e mafia si
parla quando in relazione all’oggetto dell’impresa e per il radicamento della
sua attività in un territorio afflitto dal fenomeno mafioso risulti inevitabile
un suo modus operandi condizionato dal sodalizio criminoso.
La contiguità può essere “compiacente” (quando l’azienda per sfuggire alle
intimidazioni mafiose ritenga conveniente accordarsi con il sodalizio
criminoso pur di consentirsi i vantaggi economici e una sicurezza
operativa); può altresì realizzarsi attraverso una contiguità “soggiacente”
(nella quale l’imprenditore subisce l’imposizione di prestazioni specifiche in
danaro e/o servizi in cambio della garanzia di poter esercitare sul territorio
la propria attività).
D.1.5. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO
Il nuovo articolo introdotto dalla legge 17.04.2014 n. 62 prevede la
punibilità ai sensi del 24 ter del DECRETO la punibilità amministrativa
dell’ente nel caso di chi ottenga la promessa di voti prevista dall’art. 416
ter in cambio dell’erogazione di denaro. Il caso considerato in astratto
potrebbe essere quello di esponenti apicali della società che promettano
voti in proprio o per conto di componenti dell’impresa contro ricevimento di
compensi.
D.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ A RISCHIO E ATTIVITA’ DI CONTROLLO
SIGMA, preso atto della normativa prima indicata, ritiene che in astratto non
sussistano ipotesi, nell’ambito e nell’attività svolta, che possano integrare
tali ipotesi di reato.
Allo stato SIGMA non prevede specifiche procedure di controllo; peraltro, al
fine di vigilare comunque su tali situazioni l’Organo Dirigente,
eventualmente con il contributo dell’organismo di vigilanza, dovrà quindi
implementare una procedura che consenta di evitare l’ipotesi prevista da
reati sopra indicati, eventualmente individuando criteri che verifichino
attraverso opportune procedure:
1. se l’ente opera in realtà a rischio (cosiddetto “rischio ambientale”
esempio: territori ove notoriamente è radicato un sistema
“mafioso”);
2. se, in caso affermativo, la scelta dei partner/soci avviene in modo
trasparente e attraverso specifica procedura;
3. in particolare, quali siano i soggetti inseriti nel sistema economico
che sono utilizzati da SIGMA per le varie operazioni finanziarie
4
Versione CDA 18 giugno 2015
(banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi
finanziari, anche come intermediatore).
D.3. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza, oltre a verificare l’applicazione delle procedure
sopra indicate, anche utilizzando controlli relativi ad altre ipotesi di reato,
dovrà verificare con modalità libere se vi siano situazioni riconducibili alla
commissione dei reati di cui sopra.
5
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “E”
RICETTAZIONE – RICICLAGGIO - AUTORICICLAGGIO
ART 25 OCTIES DECRETO
Versione CDA 18 giugno 2015
E.1 PREMESSA
Con il D.Lgs. 231/2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva
2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva
antiriciclaggio).
L’intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa
antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico con l’abrogazione di
numerose norme e l’introduzione di altre.
L’art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 il nuovo art. 25 octies, che
estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648,
648-bis e 648-ter del codice penale - con la previsione di una sanzione
pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui
il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. “principale”) per il
quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.
La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell’ente,
l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, co. 2, per una
durata non superiore a due anni.
L’art. 64 lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell’art. 10 della L. 146/2006 di
contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico
dell’ente la responsabilità e le sanzioni ex Decreto 231 per i reati di riciclaggio
e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter
c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la
definizione contenuta nell’art. 3 della stessa legge 146/2006.
Il 1 gennaio 2015 è entrato in vigore nel codice penale il nuovo art. 648 ter-1
(autoriciclaggio) che prevede il nuovo delitto di autoriciclaggio del seguente
tenore:
“Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o
finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal
fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e
all'andamento dei mercati.
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della
reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione
fino a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale, bancaria o finanziaria.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648”.
Il suddetto nuovo reato è stato poi richiamato espressamente nel Decreto
231/01 nel contesto dell’art. 25 octies che viene nuovamente rubricato come”
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Rubrica così modificata
2
Versione CDA 18 giugno 2015
dall’art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186) il quale
testualmente recita:
1.In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque
anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
(Comma così modificato dall’art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014,
n.
186)
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia,
sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(Si ricorda che l’art. 25 octies è stato aggiunto dall'art. 63, D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231)
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001, l’ente sarà
ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti,
anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un
interesse o vantaggio per l’ente medesimo.
La finalità del decreto 231/2007 consiste nella protezione del sistema
finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di
apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti
individuati agli artt. 11, 12, 13 e 14 (banche, intermediari finanziari,
professionisti, revisori contabili, Pubblica Amministrazione, ecc.) per i cui
organismi di vigilanza sono previsti specifici obblighi di comunicazioni.
Va sottolineato come quello in esame è l’unico caso in cui il legislatore ha
espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell’OdV
(reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una atipica
attività a rilevanza esterna dello stesso.
La responsabilità amministrativa dell’ente per i reati previsti dagli art. 648,
648-bis, 648-ter e 648 ter – 1 c.p. è prevista per le ipotesi in cui i reati siano
commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.
E’ necessario sottolineare che SIGMA SOC. COOP. non rientra tra i soggetti ex
lege sottoposti al Decreto 231/2007.
Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate
da chiunque (cd. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del
requisito oggettivo dell’interesse o del vantaggio vada escluso ogni qual volta
non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l’attività d’impresa esercitata
dall’ente.
Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi di acquisto di beni
produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di
capitali illeciti per l’aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è
3
Versione CDA 18 giugno 2015
ravvisabile l’interesse o il vantaggio per l’ente nell’ipotesi in cui il soggetto
apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con
l’esercizio dell’impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l’impiego di
capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano dall’oggetto sociale.
Peraltro, anche nel caso in cui l’oggetto materiale della condotta di ricettazione
o di riciclaggio, ovvero l’attività economica o finanziaria nel caso del reato ex
art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d’impresa,
occorrerà pur sempre un accertamento in concreto da parte del Giudice, da
condurre caso per caso, circa la sussistenza dell’interesse o del vantaggio per
l’ente.
E.2 SPECIFICITA’ DEI SINGOLI REATI
 Ricettazione (art. 648 c.p.)
Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il
perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la
consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione
consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza
dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.
L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o
comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.
Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un attività negoziale, a titolo
gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del
bene.
Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del
possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente
o per mera compiacenza.
Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo
averlo ricevuto, proveniente dal delitto.
La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto,
nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza
in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come
precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato principale e il terzo
acquirente.
Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più
livelli
organizzativi.
Tuttavia,
andranno
individuate
alcune
funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore
acquisti o quello commerciale.
L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui
“l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile
o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità
riferita a tale delitto”.
4
Versione CDA 18 giugno 2015

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è impedire che gli autori
dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in
circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in
attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice
persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa
commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla
possibilità di sfruttarne i proventi.
L’art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato,
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro,
i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.
Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o
le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.
Le operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza
potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento
da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori
provenienti dal reato.
Le attività aziendali esposte a rischio anche per questo tipo di reato sono
diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori
commerciale e amministrativo-finanziario.
Il terzo comma dell’articolo in esame richiama l’ult. co. dell’art. 648 c.p. già
esaminato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo
momento occorre impedire che il c.d. denaro sporco, frutto dell’illecita
accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è
necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di
origine, non possa trovare un legittimo impiego.
La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento
prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato
principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da
ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la
presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose
citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in
attività economiche o finanziarie.
La condotta incriminata consiste nell’impiego dei capitali di provenienza
illecita in attività economiche o finanziarie.
Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi
scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore
5
Versione CDA 18 giugno 2015

consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio
concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori
rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà
investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.
I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di
reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.
Anche nell’art. 648-ter si rinvia all’ultimo co. dell’art. 648 c.p.
Art. 648 ter-1 AUTORICICLAGGIO
La nuova norma punisce l’impiego effettuato da rappresentanti della società
che impieghino i proventi di un qualsiasi delitto non colposo in attività
economiche finanziarie o speculative se dal fatto deriva un danno alla libera
concorrenza trasparenza e liberi mercati.
La pena prevista è la reclusione da 4 a 12 anni oltre multa da euro
10.000,00 a euro 100.000,00.
L’art. 25 octies prevede a carico della società sanzioni pecuniarie da 200 a
800 quote salvo il caso aggravato di delitto con pena reclusiva superiore nel
massimo a 5 anni per cui è prevista una sanzione pecuniaria aggravata da
400 fino a 1000 quote.
In concreto il nuovo reato e la correlata sanzione amministrativa tendono a
punire quei comportamenti tenuti in violazione a norme tributarie che
possono consistere in occultamento di attività e/o creazione di fondi neri
mediante azioni di impiego, sostituzione, trasferimento, dei proventi del
delitto non colposo per il reimpiego in attività finanziarie imprenditoriali o
speculative.
Massima attenzione, pertanto, nella redazione della contabilità che deve
risultare sempre trasparente correlata ad attività tipiche aziendali e
pertanto richiede massima cura la verifica della corrispondenza dei dati
contabili alla realtà effettiva.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni si noti che l’attività punita è il
reimpiego di profitti illeciti effettuato dopo il 1 gennaio 2015 anche se tali
proventi a delitti commessi in data anteriore.
E.3 AREE ED ATTIVITA’ AZIENDALI A RISCHIO
Aree aziendali a rischio:
 Amministrazione, finanza e controllo
 Area commerciale e marketing
Attività aziendali a rischio in relazione a
1. rapporti con soggetti terzi
 Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti
 Contratti di acquisto su mandato dei soci
 Transazioni finanziarie con controparti.
2. rapporti con i soci
6
Versione CDA 18 giugno 2015


Reciproche prestazioni di servizio
Transazioni finanziarie con i soci
E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA’ A RISCHIO
 Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei
partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. entità
del prezzo, qualità del prodotto, condizioni dell’offerente, ecc.).
 Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.
 Controllo dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione
dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
 Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche
tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
 Identificazione di un organo o di un’unità responsabile dell’esecuzione del
contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
 Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena
coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti
effettivamente coinvolte nelle transazioni.
E.5 ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza deve accertare la coerenza delle procedure interne
con le prescrizioni sopra indicate e, in concreto, la loro effettiva applicazione a
livello operativo, attraverso:
 Verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne con specifiche
previsioni di prevenzione dei reati in parola.
 Ricezione ed analisi di flussi periodici di segnalazione delle operazioni a
rischio di reato.
 Esame di specifiche segnalazioni di rischio reato provenienti da organi
societari, dirigenti, dipendenti secondo le modalità previste dal
presente Modello organizzativo.
In tutti i casi in cui ravvisi situazioni di rischio reato, l’Organismo di Vigilanza
deve comunque attivarsi, di sua iniziativa, con gli strumenti che la sua funzione
prevede.
7
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS.
231/2001
PARTE SPECIALE “F”
IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ART. 25 SEPTIES DECRETO
Versione CDA 18 giugno 2015
F.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
Il 25 agosto 2007 (introdotto dall’art. 9 legge 123 del 10 agosto 2007) è
entrato
in
vigore
l’art.
25-septies
del
D.Lgs.
231/2001.
Con tale norma sono stati inseriti tra i reati presupposto per l’applicazione del
D.Lgs. 231/2001 anche l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela
dell’igiene
e
della
salute
sul
lavoro.
Tale articolo è stato modificato (ex art. 300 Decreto Legislativo 81/2008 Testo
Unico Sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008):
Art. 300 – Decreto Legislativo 81/2008 (Modifiche del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231)
L’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della
salute sul lavoro) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal
seguente:
“ 1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale commesso
con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della
delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro,
si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo
589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche
e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel
caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore
a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice
penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura
non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.
*Art. 583 Circostanze aggravanti.
La lesione personale (art. 582) è grave, e si applica la reclusione da tre a sette
anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento
del parto.
La lesione personale (art. 582) è gravissima, e si applica la reclusione da sei a
dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2
Versione CDA 18 giugno 2015
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la
perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l’aborto della persona offesa (artt. 545, 585, 587).
Art. 589 Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazio0ne stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena è della reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non
puo' superare gli anni dodici.
Art. 590 Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa
da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o
della multa da € 309 a € 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a
un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per lesioni gravissime è
della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena
della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela (artt. 120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo
nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
****
Il Testo Unico sulla Sicurezza (T.U.S.) si pone quindi come punto di riferimento
per questa parte speciale.
In particolare ciò che rileva ai fini della responsabilità dell’ente per il D.Lgs.
231/2001 è quanto di seguito indicato:
Art. 2 - Definizioni
“Modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale
per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590,
comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
3
Versione CDA 18 giugno 2015
Emerge immediatamente il concetto di “attuazione di una politica aziendale”: è
da questo concetto che poi deriverà il conseguente concetto di colpa di
organizzazione che la giurisprudenza, con tutta probabilità, richiamerà ai fini
della individuazione della responsabilità dell’azienda ex D.Lgs. 231/2001 (non
più quindi “solo” un interesse/vantaggio ma un “qualcosa” di ancora non
definito).
Il T.U.S. contiene anche il riconoscimento formale sul piano normativo di uno
strumento operativo di creazione dottrinale (e successivamente elaborato dalla
giurisprudenza) estremamente diffuso nella prassi: la c.d. “Delega di Funzioni”
ovvero l’atto con il quale il Datore di Lavoro individuato ex lege trasferisce le
funzioni peculiari della propria figura ad un altro soggetto inserito nella
organizzazione aziendale.
Recependo le indicazioni fornite nel corso degli anni dalla giurisprudenza
formatasi sul punto, il D.Lgs. 81/2008, all’articolo 16 chiarisce –
definitivamente, qualora ancora vi fossero dubbi - quali debbano essere i
requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni.
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa (art. 17 D.Lgs. 81/2008), deve possedere i seguenti requisiti:
a) deve risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
e) deve essere accettata dal delegato per iscritto.
La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata.
Il comma 3 dell’art. 16, introduce una modalità di collegamento tra
responsabilità individuale del datore di lavoro e attuazione del Modello
organizzativo ex D.Lgs. 231/2001:
“La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di
lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4”.
Pare cioè che la corretta attuazione del Modello “esimente” per l’ente possa
avere un effetto analogo sulla c.d. culpa in vigilando del datore.
Meglio: attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel
Modello, il datore potrà esercitare il controllo sul corretto adempimento della
delega di funzioni.
Art. 30 TUS - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
4
Versione CDA 18 giugno 2015
2.
3.
4.
5.
6.
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure
di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.
Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere
idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di
cui al comma 1.
Il modello organizzativo e gestionale deve in ogni caso prevedere, per
quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell’organizzazione e dal
tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo e gestionale deve altresì prevedere un idoneo
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure
adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo
devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e
nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi
fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono
essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente
articolo nelle imprese fino a 50 dipendenti rientra tra le attività
finanziabili ai sensi dell’art. 11.
Articolo 55 TUS - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi con l’ammenda da 4.000 a
12.000 euro per il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli
elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e dalle lettere q)
e z) dell’articolo 18;
5
Versione CDA 18 giugno 2015
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b)
salvo il caso previsto dall’articolo 34.
2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei
mesi ad un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione,
rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza
di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non si inferiore a 200
uomini-giorno.
Inoltre sono previste sanzioni penali per il Preposto (art. 56), per il Medico
Competente (art. 58) e per i lavoratori (art. 59).
A ciò deve aggiungersi la sempre crescente responsabilizzazione (anche sul
piano penale) operata dall’elaborazione giurisprudenziale nei confronti del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Con riferimento al Preposto si deve evidenziare che:
- il D.Lgs. 81/2008 concepisce il meccanismo di prevenzione degli infortuni
sul lavoro come un sistema organizzato con coinvolgimento di tutte le
figure aziendali;
- il sistema sanzionatorio che oltre a punire i soggetti tradizionalmente
individuati quali ricoprenti le c.c.d.d. “Posizioni di garanzia” e cioè Datore
di Lavoro e Dirigenti, amplia notevolmente la responsabilità nel ruolo dei
“Preposti” inserendo specificamente la necessità di adeguata e specifica
formazione per tali figure tra le “misure generali di tutela” (art. 15),
nonché disciplinandone espressamente gli obblighi (art. 19).
Il d.lgs. 106/2009
Il d.lgs. 106/2009 ha apportato al d.lgs. 81/2011 alcune modifiche. Tra queste
va in particolare ricordata, per quanto riguarda i modelli di organizzazione e
gestione, l’introduzione, al punto 5-bis dell’art. 30, della seguente previsione:
“La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie
imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.”
nonché, rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 51, delle seguenti
previsioni:
“Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, (…) ,
nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra
cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli
organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività.”
“Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche
commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.”
6
Versione CDA 18 giugno 2015
F.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ A RISCHIO (DUVRI)
Attività a rischio sono quelle dove possono concretamente essere sviluppati i
fattori di rischio generali – validi per tutti i dipendenti ed i soggetti esterni
all’azienda – analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi
della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Modello e che a quest’ultimo viene allegato.
Devono poi essere ritenute attività a rischio anche quelle che, pur non indicate
nel Documento di Valutazione del rischio, siano interessate a specifiche e
temporanee attività (ad esempio quelle attinenti al c.d. rischio interferenziale).
F.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI
COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE
ATTIVITÀ A RISCHIO
Sono da considerare destinatari della presente Parte Speciale tutti coloro che,
per attività o funzione svolta, si trovano nella condizione di applicare, osservare
la normativa in tema di sicurezza sotto ogni profilo e, conseguentemente, sono
tenuti ad attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla
stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro. Va peraltro tenuto conto della diversa
posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro
obblighi.
In particolare:
Datore di Lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
della stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa.
Viene di solito identificato – pur se non necessariamente - nel Legale
Rappresentante della società, titolare della posizione di garanzia ex art. 2087
c.c. e di tutte le funzioni attribuite dalla legge.
Gli obblighi sono previsti dall’articolo 17 (che si allega).
E’ consentito al Legale Rappresentante (esponente responsabile quale “datore
di lavoro”) fornire delega per le attività di competenza (presidio e gestione
della sicurezza, anche mediante modello organizzativo specifico) ad un
dirigente o a società terza provvista di adeguata formazione e risorse idonee
per l’esercizio della vigilanza del settore
Dirigenti
Persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attuano le direttive del
datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2
lett. d) T.U. Sicurezza).
Il Dirigente si identifica - ad esempio - nel Direttore di Stabilimento che, in
ragione dei poteri formalizzati con la lettera di incarico, rappresentano il Datore
di Lavoro.
Gli obblighi sono previsti dall’articolo 18 (che si allega).
7
Versione CDA 18 giugno 2015
Preposti
Persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitigli,
sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 lett. e) T.U. Sicurezza).
Il Preposto si identifica nel “capo reparto” e:
- dev’essere oggetto di specifica formazione circa il ruolo e le funzioni da
espletare;
- laddove se ne ravvisi la necessità, anche in considerazione delle
caratteristiche dell’impresa, devono essere adottate procedure ad hoc
volte a favorire l’attività di controllo e di iniziativa dei Preposti con
particolare riferimento al flusso di informazioni tra questi e Datore di
Lavoro, Dirigenti, RSPP e RLS al fine di attivare i poteri tipici di tali figure
in ragione di quanto rilevato dai preposti stessi.
Gli obblighi sono previsti dall’articolo 19 (che si allega).
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo
32 TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.
Medico competente
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38 TUS, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29,
comma 1 TUS, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti normativamente previsti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Dipendente eletto dai lavoratori per rappresentare gli stessi per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il concreto adeguamento alla normativa richiede tra l’altro che:
- venga effettuata la formalizzazione delle funzioni e degli incarichi in
materia di sicurezza mediante, a seconda dei casi, appositi atti di
deleghe di funzioni, lettere di incarico e comunicazioni, nonché
attraverso la predisposizione di uno specifico organigramma sulla
sicurezza, e che tale formalizzazione sia stata accompagnata da
adeguata informazione e formazione nei confronti dei soggetti coinvolti;
- si proceda alla verifica periodica dell’idoneità tecnica di dette figure con
riferimento ai requisiti soggettivi richiesti dalla normativa, nonché al
periodico aggiornamento della struttura aziendale in ragione dei
mutamenti
dell’organigramma
aziendale,
dell’attività
produttiva
aziendale, delle strutture e dei macchinari impiegati;
8
Versione CDA 18 giugno 2015
-
venga garantito che ogni neo assunto - oltre che ogni nuovo lavoratore
interinale e/o a progetto - riceva prima dell’effettivo inizio dell’attività
lavorativa idonea formazione ed informazione sui rischi e svolga un
periodo in affiancamento ad un lavoratore esperto al fine di
concretamente verificare l’assimilazione della formazione e delle
informazioni fornite.
F.4. LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO IN SIGMA
In considerazione delle caratteristiche operative presenti in Sigma Soc. Coop.,
la cui attività si svolge attualmente all’interno degli uffici della sede –
complessivamente di modeste dimensioni - oltre a prevedere trasferte di lavoro
di alcuni dipendenti anche con l’utilizzo di autovetture o altri mezzi di trasposto
aziendali, la Società non ha finora adottato un vero e proprio sistema di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ritenendo sufficiente dedicare il
massimo impegno al pieno rispetto degli adempimenti obbligatori previsti dal
d.lgs. 81/2008.
F.5. ATTIVITA’ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’organismo di vigilanza (di seguito “O.d.V.”) deve tenere presente la storia di
Sigma Soc. Coop. con specifico riferimento agli eventi e adempimenti in tema
di sicurezza (precedenti violazioni in materia, procedimenti penali, numero
infortuni ed entità degli stessi, libro degli infortuni ecc.), affinché sia
predisposta dalla Società una procedura particolarmente penetrante per quelle
eventuali aree e/o attività contraddistinte nel pregresso come a rischio.
L’O.d.V. deve comunque verificare la sussistenza, la concreta ed effettiva
rispondenza alla realtà e la puntuale applicazione degli aspetti di seguito
riportati:
A) VALUTAZIONI DEL RISCHIO
 Documento di valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti (ex art.
28 D.lgs 81/08 e s.m.i)
 Documento di valutazione del rischio incendio (ex D.M. 10/03/98)
 Documento di valutazione del rischio connesso alla movimentazione
manuale dei carichi (ex titolo VI del D.lgs 81/08 e s.m.i)
 Documento di valutazione del rischio relativo all’uso dei videoterminali
(ex titolo VII D.lgs 81/08 e s.m.i.)
 Documento di valutazione del rischio stress-lavoro correlato (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.)
 Documento di valutazione del rischio di esposizione al rumore (ex titolo
VIII capo II D.lgs 81/08 e s.m.i)
 Documento di valutazione del rischio di esposizione alle vibrazioni (ex
titolo VIII capo III D.lgs 81/08 e s.m.i)
 Documento di valutazione del rischio di esposizione a campi
elettromagnetici (ex titolo VIII capo IV D.lgs 81/08 e s.m.i)
 Documento di valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche
artificiali (ex titolo VIII capo V D.lgs 81/08 e s.m.i)
 Documento di valutazione rischio microclima (ex titolo VIII capo I D.lgs
81/08 e s.m.i)
9
Versione CDA 18 giugno 2015







Documento di valutazione del rischio chimico (ex titolo IX capo I D.lgs
81/08 e s.m.i)
Documento di valutazione del rischio di esposizione all’amianto (ex titolo
IX capo III D.lgs 81/08 e s.m.i)
Documento di valutazione del rischio di esposizione a radiazioni
ionizzanti
Documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive (ex titolo XI
D.lgs 81/08 e s.m.i)
Documento di valutazione del rischio elettrico (ex titolo III – Capo III D.lgs 81/08 e s.m.i)
Documento di valutazione rischio gestanti (d.lgs. 151/2001 e altre
norme)
Documento di valutazione del rischio nell’eventualità di utilizzo di
dipendenti appartenenti alle categorie protette ex L. 68/1999 (inabili,
cechi civili e portatori di handicap
B) ADEMPIMENTI FORMALI
 Nomina del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
 Nomina del Medico Competente
 Nomina degli addetti all’antincendio, al primo soccorso ed alla gestione
dell’emergenza
 Elezione del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
 Comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS
 Eventuali deleghe di funzioni
 Registro infortuni
 Verbali delle riunioni annuali del SPP (Servizio di prevenzione e
protezione)
C) PREVENZIONI INCENDI E GESTIONE DELL’EMERGENZA
 Piano di emergenza ed evacuazione interno
 Certificato prevenzione incendi
 Attestati e verbali formazione squadra antincendio e di primo soccorso
 Attestati e verbali di formazione sulla gestione delle emergenze (prova di
evacuazione), in particolare relative ad incendi, eventualmente anche
riguardanti l’intero stabile
 Registro manutenzione presidi antincendio, con definizione della
periodicità dei controlli del materiale di presidio nonché delle ricorrenti
periodiche manutenzioni
D) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
 Attestati formazione RSPP
 Attestati/verbali di informazione e formazione di tutti i lavoratori
 Attestati/verbali di formazione specifica di dirigenti e preposti
 Documentazione relativa alla formazione del RLS (e successivi
aggiornamenti)
 Documentazione relativa alla formazione degli addetti all’emergenza
antincendio
10
Versione CDA 18 giugno 2015

Documentazione relativa alla formazione degli addetti al primo soccorso
(e successivi aggiornamenti)
E) DOCUMENTAZIONE PROCEDURALE
 Gestione dei contratti d’appalto e di prestazione d’opera ai sensi
dell’art.26 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
F) SORVEGLIANZA SANITARIA
 Protocollo sanitario
 Giudizi di idoneità
 Cartelle sanitarie e di rischio
 Relazione sanitaria annuale anonima collettiva
 Verbale sopralluogo periodico del Medico Competente.
G) DOCUMENTAZIONE TECNICA
 Planimetria e layout aggiornato
 Certificato di usabilità dei locali
 Denuncia impianti contro le scariche atmosferiche o certificazione che
attesta che l’edificio è autoprotetta contro le scariche atmosferiche
 Dichiarazione di conformità impianto elettrico e relativi allegati
obbligatori
 Denuncia impianto elettrico di messa a terra
 Verbali di verifica periodica impianto elettrico di messa a terra
 Documentazione impianto termico e libretto di impianto/centrale
 Denuncia ISPESL impianto termico
 Verifiche a scadenza periodica impianto termico
 Dichiarazione di conformità impianto termocondizionamento e di
trattamento aria
 Dichiarazione di conformità impianto di rivelazione fumi e allarme
antincendio
 Libretti di uso e manutenzione delle macchine/attrezzature
 Documentazione tecnica relativa all’utilizzo ed alla manutenzione degli
automezzi aziendali.
Oltre alla verifica documentale di quanto sopra, la specifica attività dell’O.d.V.
dev’essere orientata alla verifica periodica:
- dell’avvenuta formalizzazione delle funzioni e degli incarichi aziendali in
materia di sicurezza mediante, a seconda dei casi, appositi atti di
deleghe di funzioni, lettere di incarico e comunicazioni nonché attraverso
la predisposizione di uno specifico organigramma sulla sicurezza, e
dell’avvenuta informazione e formazione a seguito di tale
formalizzazione;
- dell’avvenuta periodica verifica dell’idoneità tecnica degli eventuali
soggetti delegati con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti dalla
normativa, nonché al periodico aggiornamento della struttura aziendale
in ragione dei mutamenti dell’organigramma, dell’attività lavorativa
aziendale, delle strutture e dei macchinari impiegati
11
Versione CDA 18 giugno 2015
-
-
-
dell’avvenuta periodica verifica dell’idoneità e l’adeguatezza delle misure
tecniche poste a salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori
con riferimento alla evoluzione della tecnica per garantire sempre
l’adozione dello standard massimo di riferimento nel settore
dell’avvenuta periodica compilazione di una check list da parte del
preposto della sede da trasmettere all’R.S.P.P. sulle condizioni di
sicurezza dei locali di lavoro
dell’avvenuta idonea e tempestiva formazione ed informazione sui rischi
ad ogni neo assunto, e di ogni nuovo lavoratore interinale o a progetto.
12
Versione CDA 18 giugno 2015
ALLEGATO ALLA PARTE SPECIALE “F”
Art. 17 D.Lgs. 81/2008
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a)
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28;
b)
c)
la designazione del res
individuale, sentito il responsabile del servizi ponsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi.
13
Versione CDA 18 giugno 2015
Art. 18 D.Lgs. 81/2008
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
1.
Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione o
di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
14
Versione CDA 18 giugno 2015
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di
accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su
richiesta di questi per l’espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza del rischio;
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive
competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi,
le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle
ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo
grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la
riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare
annualmente
all’INAIL
i
nominativi
dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
15
Versione CDA 18 giugno 2015
2.
3.
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al
medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie
professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che
ne ha l’obbligo giuridico.
16
Versione CDA 18 giugno 2015
Art. 19 D.Lgs. 81/2008
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
1.
In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le
loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare
affinché
soltanto i
lavoratori
che
hanno
ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposto al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che
si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall’articolo 37.
17
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS.
231/2001
PARTE SPECIALE “G”
REATI INFORMATICI
ART 24 BIS DECRETO
Versione CDA 18 giugno 2015
G.1 I reati informatici ex art. 24-bis D.Lgs. 231/01
Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008,
pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.
A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l’art. 24
del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l’art. 24 bis “Delitti informatici e trattamento
illecito di dati” (Allegato 1).
G.2 Funzione della Parte Speciale - Reati Informatici e Principi di Riferimento
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli
Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti/Collaboratori, coinvolti nelle
fattispecie di Attività Sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati
mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al
fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.
SIGMA SOC. COOP. (di seguito “SIGMA”) considera essenziale allo svolgimento
della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di
controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili
a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare
il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di
gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni
livello della struttura organizzativa di SIGMA; conseguenza ulteriore, nell’ambito
delle funzioni e responsabilità ricoperte, tutti i destinatari del modello sono
impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del
sistema di controllo interno.
Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio
informatico, SIGMA, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e
dell’elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli
della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l’adozione di efficaci politiche
di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso
la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi.
Principi generali di comportamento
Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di
sicurezza informatica si intende l’insieme delle misure tecniche e organizzative
volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della
confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire,
memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che
SIGMA si pone sono i seguenti:
- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi
impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni
riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di
2
Versione CDA 18 giugno 2015
memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia accessibile
esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente
immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo
legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che
non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di
continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la
conservazione storica.
Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso
divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di
SIGMA (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche
procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:
A. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra
quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
B. violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte
speciale.
Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:
a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici
o privati;
c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di
alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici
o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire
informazioni riservate;
f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di
apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o
telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in
esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione
del suo funzionamento;
g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici
o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
h) istallare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di
comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi
di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
3
Versione CDA 18 giugno 2015
j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici o telematici altrui;
k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità.
Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:
1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente
per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la
preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto di supporti informatici (chiavette,
memorizzazione su disco ecc.), informare tempestivamente i Sistemi Informativi
e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e
mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione,
documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di
terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software
che non siano state preventivamente approvate dall’Area Sistemi Informativi o la
cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere files, documenti, o
qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell’Azienda stessa o di altra
società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento
delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio
Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure
consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc…);
7. evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad
aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del
Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l’utente venisse a conoscenza della
password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all’Area Sistemi
Informativi;
8. evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare,
falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti
informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente
necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il
collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle
funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse
informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell’Azienda solo prodotti ufficialmente
acquisiti dall’Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di
software;
13. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle
prescritte autorizzazioni;
4
Versione CDA 18 giugno 2015
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la
protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell’Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza
aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.
G.3 Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D.Lgs. 231/2001
Le attività sensibili individuate da SIGMA, in riferimento ai Reati Informatici
richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:
gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici,
nell’ambito della quale sono ricomprese le attività di:
gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
gestione e protezione della postazione di lavoro
gestione degli accessi verso l’esterno
gestione e protezione delle reti
gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
G.4 Principi generali di controllo
I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie
utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati
come segue:
Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione
delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve
sussistere separazione dei ruoli di
gestione di un processo e di controllo dello stesso,
progettazione ed esercizio,
acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e
procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità
operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di
archiviazione della documentazione rilevante.
Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:
essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate,
prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.
Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere
adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento
dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post e, in ogni caso, devono
essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di
cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
G.5 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle singole
Attività Sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo G.2, oltre che
dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei
5
Versione CDA 18 giugno 2015
principi generali di controllo di cui al precedente capitolo G.4, nel disciplinare la
fattispecie di attività sensibile di seguito descritta dovranno essere osservati
anche i seguenti principi di riferimento.
G.5.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici
1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio
informatico che individui le seguenti fasi:
identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative
vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata
minaccia - con riferimento alle seguenti componenti:
infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti)
hardware
software
documentazione
dati/informazioni
risorse umane;
individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le
risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:
errori e malfunzionamenti
frodi e furti
software dannoso
danneggiamenti fisici
sovraccarico del sistema
mancato rispetto della legislazione vigente;
individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce,
tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
identificazione delle possibili contromisure;
effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l’adozione delle
contromisure;
definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da
rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
documentazione e accettazione del rischio residuo.
2) Esistenza di una normativa aziendale nell’ambito della quale siano disciplinati i
seguenti aspetti:
definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una
chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti
comportamenti individuali;
costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il
necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche
del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione
preventivo;
definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le
procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e
6
Versione CDA 18 giugno 2015
garantire la business continuity attraverso meccanismi di superamento di
situazioni anomale;
applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità
dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti
delle azioni compiute.
3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di
indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli
utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni
aziendali a ciò preposte.
4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla
sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.
5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare
univocamente gli utenti che intendono ottenere l’accesso a un sistema
elaborativo o trasmissivo. L’identificazione e l’autenticazione devono essere
effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l’utente; le
relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti
autorizzati.
6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle
risorse da parte dei processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la
gestione dei diritti d'accesso.
7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che
possono influenzare la sicurezza dei dati critici.
8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati
volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard,
soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.
9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di
sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di
permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).
10) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la
ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di
indisponibilità dei supporti.
11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e
disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking.
12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo
della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli
una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il
7
Versione CDA 18 giugno 2015
patrimonio dell’azienda
informazioni).
oggetto
di
protezione
(risorse
tecnologiche
e
13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce
le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e
programmi e
un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l’accesso è consentito o
negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle
regole di disabilitazione delle porte non attive.
G.6 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con la
funzione preposta ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un
flusso informativo completo e costante tra detta funzione e l’Organismo di Vigilanza
al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il
precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del Modello.
I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la
conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente
documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che
saranno adottate in attuazione del presente documento.
Tali verifiche porranno specifica attenzione alle modalità concretamente attuate
per evitare che, nell’interesse o a vantaggio di SIGMA, possano essere commessi i
reati di cui all’allegato 1 da parte di soggetti destinatari del Modello.
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero
accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di
Attività Sensibili.
Di detti controlli l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione
e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del
presente Modello.
******************
E’ parte integrante della presente parte speciale l’allegato 1, che riporta l’elenco
dei reati ex art. 24 bis D.Lgs. 231/2001.
8
Versione CDA 18 giugno 2015
ALLEGATO
1
Art. 24 bis comma 1 D.Lgs. 231/2001
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico
protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o
tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone,
ovvero se è palesamente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o
l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il
danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o
telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la
pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto
anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona
offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Commento.
La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati
raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si
concreta nello "ius excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi
in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non,
dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli
aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "ius excludendi" sia
persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera
condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con
l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che
utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia
effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si
verifichi un’effettiva lesione alla stessa.
L’art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si
considera “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o
dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un
programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati”.
Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi
strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o
anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano
9
Versione CDA 18 giugno 2015
anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro
funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).
Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di “dato informatico”, che
descrive il concetto derivandolo dall’uso: “qualunque rappresentazione di fatti,
informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema
informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema
informativo di svolgere una funzione”.
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche
o telematiche (art. 617quater c.p.)
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le
interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il
contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona
offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il
fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro
ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema
informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno
a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto
comma dell’art. 617quater c.p..
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)
Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635,
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in
tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi
criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un
computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava
un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante
10
Versione CDA 18 giugno 2015
la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile
l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto
di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista
dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha
introdotto l'art. 635-bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e
telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato
dall'art. 2 cod. pen.).
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato
o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto
a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o
programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi
pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione
o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 c.p.
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è aumentata.
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte
di cui all’art. 635bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati,
informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici
o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell’art. 635 c.p.,
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è la reclusione da due a sette anni.
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.
635quinquies c.p.)
Se il fatto di cui all’art. 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere,
in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad
ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a
quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o
telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte,
inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 c.p.
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è aumentata.
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell’art. 24 bis
D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”: si
parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente
hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento,
anche solo parziale.
11
Versione CDA 18 giugno 2015
Art. 24 bis comma 2 D.Lgs. 231/2001
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615quater c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un
danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o
telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o
istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e
con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro
10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto
comma dell'articolo 617-quater.
- diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.
615quinqiues c.p.)
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso
o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso
pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a
euro 10.329.
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell’art. 24 bis
D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici
o programmi atti al danneggiamento informatico. Da un punto di vista tecnico, gli
artt. 615quater e 615 quinquies possono essere considerati accessori ai
precedenti artt. 615ter, 635bis, 635ter e 635quater: la detenzione o dissezione di
codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a
danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun
danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella
gestione di un’intercettazione di informazioni.
Art. 24 bis comma 3 D.Lgs. 231/2001
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.
491bis c.p.)
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento
informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per
documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente
dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente
destinati ad elaborarli.
Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni
dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente
destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce
inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto
12
Versione CDA 18 giugno 2015
informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria
programmi specificamente destinati ad elaborarli.
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)
o
Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall’art. 32 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005 e suc. Mod., per il rilascio
di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 Euro.
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell’art. 24 bis
D.Lgs. 231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri
e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l’uso di un sistema
informatico.
s.p.a.
13
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “H”
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
ART. 25 DECRETO “CONTRAFFAZIONE MARCHE BREVETTI SEGNI DISTINTIVI….”
ART. 25 BIS N. 1 “DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO”
ART. 25 NOVIES “VIOLAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE
Versione CDA 18 giugno 2015
H.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO,
IN MATERIA DI FALSITA’ IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO E
DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
H.1.1. Premessa
La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”
all’art. 15 comma 7, ha apportato novità all’interno del d.lgs. 231/2001
Il provvedimento, oltre ad aver modificato l’art. 25-bis (che punisce
anche la contraffazione e l’alterazione di marchi o segni distintivi
nonché l’introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi) e ad aver
introdotto l’art. 25-novies “Delitti in violazione del diritto d’autore” (che
punisce condotte criminose aventi ad oggetto software o altre opere),
ha innovato il novero dei reati presupposto della responsabilità
amministrativa con l’introduzione dell’art. 25-bis.1, rubricato come
“Delitti verso l’industria e il commercio”, che punisce, tra l’altro, la
frode nell’esercizio del commercio, la “frode alimentare”, la
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.
H.1.2. Specificità dei singoli reati
Si riporta di seguito la rubrica ed il testo di legge relativo ai reati
contemplati negli articoli 25 bis (limitatamente alle ipotesi delittuose
introdotte dalla L. 23.07.2009 n. 99) e 25-bis.1, con relativo commento
alle fattispecie di reato che – per tipologia di attività esercitata – più
interessano l’ente.
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli, disegni (art. 473 c.p.)
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà
industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o
esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso
nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa
da euro 3.500,00 a 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti,
disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione fa uso di tali brevetti,
disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.
2
Versione CDA 18 giugno 2015
In sintesi:
Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è comunemente
individuato nella fede pubblica in senso oggettivo, intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che
individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione.
Viene tutelato l’interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di
provenienza dei prodotti sul mercato.
Sono previsti – in una unica disposizione legislativa – due diversi reati:
il primo relativo alla falsificazione di marchi o segni distintivi dei
prodotti industriali (473 c. 1 c.p.), il secondo relativo alla falsificazione
di brevetti, disegni o modelli industriali (473 c. 2 c.p.).
Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata è necessario che i
marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati
regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le
convenzioni internazionali.
Per marchio si intende il segno che ha la funzione di distinguere i
prodotti ed i servizi sui quali è apposto da ogni altro prodotto della
medesima specie.
Per segni distintivi si intendono tutti i contrassegni dei prodotti
industriali diversi dal marchio.
L’oggetto materiale del reato previsto nell'art. 473, 2° co., è
individuato nei brevetti per invenzione industriale1, che riguardano le
invenzioni nuove che implicano una attività inventiva e sono atte ad
avere una applicazione industriale, nei brevetti per modelli di utilità,
cioè le forme nuove del prodotto industriale2, che gli conferiscono una
particolare efficacia o comodità d'applicazione, e nelle registrazioni per
modelli e disegni ornamentali, vale a dire i nuovi aspetti dell'intero
prodotto o di una sua parte nelle caratteristiche di linee, contorni,
colori, forma della struttura superficiale, dei materiali o degli
ornamenti3.
Per entrambe le ipotesi di reato contemplate la condotta sanzionata
concerne – come di norma nelle falsità materiali – i casi di
contraffazione, di alterazione nonché di uso di marchio, segno
distintivo, brevetto, disegno o modello industriale falsificati.
A titolo esemplificativo per contraffazione del marchio la
giurisprudenza intende la riproduzione integrale del marchio in tutta la
sua configurazione emblematica e denominativa e per alterazione la
modificazione del segno - ricomprendente anche la imitazione
fraudolenta - cioè la riproduzione parziale ma tale da potersi
confondere con il marchio originale o con il segno distintivo.
1
Art. 45 e ss. Codice della proprietà industriale (c.p.i.)
Art. 82 e ss. c.p.i.
3
Art. 31 e ss. c.p.i.
2
3
Versione CDA 18 giugno 2015
In entrambi i casi, la condotta posta in essere deve determinare la
creazione di una controfigura del marchio autentico.
Per contraffazione del brevetto si intende la creazione ex novo ovvero
la riproduzione di un documento falso: si tratta dunque di un
documento che non proviene dall'autore apparente.
Per alterazione di un brevetto – invece - si intende ogni modificazione
per aggiunta o soppressione del documento genuino.
L’oggetto del dolo è dato dalla consapevolezza di tutti gli elementi
costitutivi del reato (dolo generico), ed in particolare in giurisprudenza
tradizionalmente si sottolinea la necessità della coscienza e volontà
dell’immutatio veri (alterazione della verità).
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del
delitto di cui all’art. 473 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote, ed eventualmente una sanzione
interdittiva per una durata non superiore ad un anno.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474
c.p.)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque
introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti
industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,
introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita,
pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.
In sintesi:
Si precisa che le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. si
distinguono in quanto nella prima l'uso di marchi e segni distintivi,
essendo volto a determinare un collegamento tra il marchio
contraffatto ed un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione
dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue.
Viceversa, l'uso sanzionato dall’art. 474 c.p. è direttamente connesso
con
l'immissione
in
circolazione
del
prodotto
falsamente
contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento
tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il
contrassegno su un determinato oggetto.
Nel primo reato la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno,
nel secondo il prodotto contrassegnato.
4
Versione CDA 18 giugno 2015
Egualmente con riguardo alla contraffazione di prodotti industriali,
l'ipotesi dell’art. 474 c.p. è relativa alla loro commercializzazione.
La norma in commento prevede due distinte condotte:
 l’introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali con
marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati;
 la detenzione per la vendita, messa in vendita o altrimenti in
circolazione dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi
contraffatti o alterati.
Anche per tale fattispecie è richiesta la regolare registrazione dei
marchi e dei segni distintivi, secondo la normativa nazionale o
internazionale.
E’ rilevante sottolineare che per integrare la condotta di messa in
vendita del prodotto non occorre né l’offerta né l’esposizione in vendita
del bene, essendo sufficiente la giacenza della merce nei luoghi
destinati all’esercizio del traffico.
L’elemento soggettivo del reato è il dolo specifico del fine di trarre
profitto.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del
delitto di cui all’art. 474 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote, ed eventualmente una sanzione
interdittiva per una durata non superiore ad un anno.
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Chiunque adopera violenza sulle cose [392 2] ovvero mezzi fraudolenti
per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è
punito, a querela della persona offesa [120], se il fatto non costituisce
un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da
103 euro a 1.032 euro.
In sintesi:
Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è comunemente
individuato nel diritto individuale al libero svolgimento delle attività
industriali e commerciali.
La condotta consiste nel fare uso di violenza sulle cose o di mezzi
fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un
commercio.
Opera esclusivamente in funzione residuale, ovvero allorquando la
condotta non integri gli estremi di un illecito penale più grave (clausola
di sussidiarietà).
Per violenza sulle cose si intende qualsiasi atto di modifica dello stato
fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.
Per mezzi fraudolenti si intende qualsiasi raggiro, artifizio, simulazione
o menzogna idonea a trarre in inganno (ad esempio: uso di marchi
registrati altrui, diffusione di notizie false, pubblicità menzognera,
concorrenza parassitaria, ecc.).
5
Versione CDA 18 giugno 2015
Il dolo è specifico e consiste nel realizzare la condotta con la finalità di
impedire o turbare l’esercizio dell’industria o del commercio.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del
delitto di cui all’art. 513 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o
comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o
minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività
finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri
enti pubblici.
In sintesi:
Si tratta di un delitto difficilmente configurabile nella realtà societaria
in oggetto e che tutela la correttezza ed il buon funzionamento
dell’ordine economico.
E’ una ipotesi di reato c.d. proprio, in quanto può essere commesso
esclusivamente da una determinata categoria di soggetti, ovvero, da
chiunque agisca nell’esercizio di una attività commerciale, industriale
o, comunque, produttiva.
E’ rilevante sottolineare come l’ambito dei possibili destinatari del
precetto non è circoscrivibile soltanto a chi rivesta la formale qualifica
di imprenditore; al contrario, la norma è applicabile al dipendente ed al
collaboratore, anche occasionale.
La condotta consiste nel compimento di atti di violenza o minaccia
diretti a scoraggiare l’altrui concorrenza.
Il dolo – sebbene non precisato nel testo legislativo – è specifico: è
necessario che la condotta venga posta in essere al fine di eliminare o
scoraggiare la concorrenza altrui.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del
delitto di cui all’art. 513-bis c.p. consegue per l’ente stesso una
sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, ed eventualmente una
sanzione interdittiva per una durata fino a due anni.
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui
mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi [2563-2574 c.c.] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un
nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle
leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le
disposizioni degli articoli 473 e 474 [518].
In sintesi:
6
Versione CDA 18 giugno 2015
Si tratta di una ipotesi di reato di difficile realizzazione pratica: la
condotta tipica consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in
circolazione in Italia o anche all’estero prodotti industriali con nomi,
marchi, segni distintivi contraffatti o alterati.
Dalla predetta condotta deve derivare un danno all’economia
nazionale: proprio tale ultimo elemento induce a ritenere la
disposizione in commento di fatto non applicabile.
Il delitto è punibile a titolo di dolo generico.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 514 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione pecuniaria
fino a ottocento quote, ed eventualmente una sanzione interdittiva per
una durata fino a due anni.
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno
spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile
per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità
o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il
fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni
o della multa non inferiore a 103 euro.
In sintesi:
Si tratta di una ipotesi di reato c.d. comune: la condotta descritta nella
norma in esame può infatti essere posta in essere da chiunque
(commerciante, imprenditore, commesso, dipendente, familiare).
Il soggetto attivo deve avere agito nell’esercizio di una attività
commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.
La condotta consiste nella consegna di una cosa mobile diversa da
quella convenuta, ovvero una cosa per origine, provenienza, qualità o
quantità diversa da quella pattuita.
E’ essenziale il presupposto della violazione contrattuale, ovvero della
difformità fra la cosa mobile consegnata rispetto a quella
precedentemente pattuita nella fase dell’offerta e/o della trattativa.
Relativamente alle singole connotazioni di divergenza tra pattuito e
consegnato, la diversità può riguardare:
 l’origine: diverso luogo di produzione o di sistema di
preparazione;
 la provenienza: è diverso l’intermediario che ha procurato il bene
(o il fabbricante);
 la qualità: divergenza su qualifiche non essenziali della cosa in
rapporto alla sua utilizzabilità, pregio, o grado di conservazione;
 la quantità: divergenza di numero, peso, misura e dimensioni.
Il delitto si consuma con la consegna della cosa.
Il dolo è generico: l’agente agisce con la consapevolezza e coscienza di
consegnare cosa diversa da quella pattuita.
7
Versione CDA 18 giugno 2015
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del
delitto di cui all’art. 515 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come
genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del
delitto di cui all’art. 516 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere
dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del
prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a ventimila euro [518].
In sintesi:
Si tratta di un reato comune che può essere commesso tanto
dall’imprenditore quanto da un rappresentante, da un collaboratore e/o
da un dipendente: non è richiesta alcuna qualifica professionale
specifica.
La condotta consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione
opere dell’ingegno in modo da creare una potenziale insidia nel
meccanismo di scelta dei consumatori, provocando una artificiosa
equivocità dei segni distintivi circa l’origine, la provenienza e la qualità
del prodotto. I segni distintivi non devono essere né contraffatti né
alterati, altrimenti si verserebbe nella diversa ipotesi di cui all’art. 474
c.p.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato occorre che i
marchi (seppur non registrati) ed i segni distintivi (in ipotesi preadottati
da altro imprenditore) siano imitati in modo da creare confusione sul
consumatore di media diligenza.
Oggetto materiale del reato sono:
 i prodotti industriali, intesi come beni fabbricati su larga scala
nonché quelli di produzione artigianale;
 le opere dell’ingegno, intese come manifestazioni creative
dell’intelletto umano che si concretano in opere capaci di essere
poste in vendita o in circolazione.
Il dolo è generico: l’agente deve agire con la consapevolezza e la
volontà di esporre in vendita o di mettere in circolazione prodotti con
segni mendaci.
8
Versione CDA 18 giugno 2015
All’accertamento della responsabilità dell’ente per l’avvenuto delitto di
cui all’art. 517 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale (art. 517-ter c.p.)
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo
conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o
adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un
titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al
primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo
comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o industriale.
In sintesi:
La norma in oggetto estende la tutela penale dei diritti di proprietà
industriale ai fatti di fabbricazione o commercio di beni con
usurpazione del titolo di proprietà industriale, non riconducibili nelle
fattispecie di cui agli artt. 473-474 c.p., perché non aventi ad oggetto
cose con i segni distintivi contraffatti o alterati.
Il bene giuridico tutelato va individuato nel diritto allo sfruttamento del
titolo di proprietà industriale (il cui diritto si acquista mediante
brevettazione e/o registrazione).
Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale quando il soggetto
agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il
bene.
Si ha violazione del titolo quando non sono rispettate le norme relative
all’esistenza, all’ambito ed all’esercizio dei diritti di proprietà
industriale (come precisate nel codice della proprietà industriale).
Le condotte previste dall’articolo in commento sono due:
 Il primo comma punisce chi fabbrica o adopera industrialmente
oggetti o altri beni realizzati con usurpazione o in violazione del
titolo di proprietà industriale (dolo generico);
 Il secondo comma contempla le condotte di introduzione nel
territorio dello Stato, di detenzione per la vendita, di messa in
vendita o di messa in circolazione di beni realizzati con
usurpazione o in violazione del titolo di proprietà industriale; tale
ultima condotta deve essere realizzata con il fine di trarre
profitto (dolo specifico).
9
Versione CDA 18 giugno 2015
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del
delitto di cui all’art. 517-ter c.p. consegue per l’ente stesso una
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo
comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del
delitto di cui all’art. 517-quater c.p. consegue per l’ente stesso una
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
 Violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001 che fa
riferimento ai seguenti articoli della Legge 633/1941:
Art. 171 comma 1 lettera a-bis e c
Art. 171-bis, comma 1 e 2
Art. 171-ter
Art. 171-septies
Art. 171-octies)
L’articolo in oggetto prevede che la società possa essere sanzionata in
relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore, così
come disciplinati dalla legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore o
“l.d.a.”).
Le principali fattispecie sono riepilogate a seguire:
 Art. 171 comma 1 lettera a-bis) e c) l.d.a.
Si punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.
 Art. 171-bis) l.d.a., comma 1 e 2
Comma 1: la norma punisce chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e
chiunque utilizzi qualsiasi altro mezzo inteso unicamente a consentire
10
Versione CDA 18 giugno 2015
o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori.
Comma 2: la norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su
supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64-quinquies e 64-sexies della legge 633/1941, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati.
 Art. 171-ter) l.d.a.
Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in
esame dall’articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente
riconducibili:
 all’abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione,
distribuzione,
immissione
nel
territorio
dello
stato,
commercializzazione,
noleggio
di
opere
audiovisive,
cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche;
 all’introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la
vendita, la distribuzione, il noleggio o l’istallazione di dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad
un servizio criptato;
 la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di
un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di
essa.
 Art. 171-septies) l.d.a.
La norma punisce i produttori o gli importatori dei supporti non
soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 633/1941
che non comunicano alla Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.), entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi, ovvero chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 2 della medesima legge.
 Art. 171-octies) l.d.a.
La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita,
importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive (indebito utilizzo di decoder) ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale
da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
11
Versione CDA 18 giugno 2015
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di
tale servizio.
All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione di
uno dei delitti di cui ai suddetti articoli della legge sul diritto d’autore
consegue per l’ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote, ed eventualmente una sanzione interdittiva per una durata non
superiore ad un anno.
H.2 PRINCIPALI ATTIVITA’ A RISCHIO
Per semplicità espositiva è opportuno distinguere i reati sopra elencati
in tre macro-categorie.
A) La prima macrocategoria ricomprende i reati previsti ai seguenti
articoli (art. 25 bis 1 comma 1, lett a DECRETO):
Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell’industria o del commercio
Art. 513-bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 25
bis 1, comma 1, lett b DECRETO)
Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali (art. 25 bis 1, comma 1,
lett b DECRETO)
Art. 515 c.p.: Frode nell’esercizio del commercio
Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine
Si tratta di tipologie di reati che – come si è descritto al precedente
paragrafo – tutelano – ognuno nella propria specificità - la libera
concorrenza nell’esercizio dell’attività di commercio e l’interesse
privato del consumatore.
Considerato che il principale oggetto dell’attività di Sigma Soc. Coop.
(di seguito “Sigma”) consiste nella definizione e sottoscrizione di
accordi commerciali con i fornitori dei prodotti che vengono venduti dai
soci della stessa Cooperativa – prodotti che possono essere sia di
marca sia a marchio - è in astratto possibile:
- il rischio di realizzazione della ipotesi di cui all’art. 513 c.p., in
particolare con riferimento alla possibile diffusione di notizie false e,
ancor più specificamente, in considerazione del cospicuo budget
pubblicitario che Sigma gestisce, la realizzazione di pubblicità
menzognera (ma anche la diffusione di notizie false a mezzo mass
media favorita dall’uso mirato del budget pubblicitario);
- il rischio di realizzazione della ipotesi di cui all’art. 516 c.p., in
particolare che Sigma definisca con qualche fornitore di prodotti a
marchio accordi, anche di fatto, per la vendita ai soci di prodotti
alimentari non genuini, o definisca con qualche fornitore accordi per
la vendita ai soci di prodotti alimentari, a marchio o di marca, che
siano in realtà, all’insaputa della stessa Sigma oltre che degli stessi
soci, non genuini.
12
Versione CDA 18 giugno 2015
Presidi specifici
Al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di cui alla
presente sezione e nel rispetto dei principi generali di comportamento
sopra indicati sono adottati i seguenti specifici presidi:
- presenza nel Codice etico di specifiche previsioni volte ad impedire
la commissione dei suddetto reato;
- informazione specifica nei confronti dei fornitori e formazione
specifica nei confronti dei soggetti interni più esposti al rischio di
commissione del suddetto reato;
- verifica della serietà/affidabilità commerciale dei fornitori;
- inserimento nei contratti di fornitura dei prodotti alimentari destinati
ad essere commercializzati dai soci di Sigma di adeguate clausole di
garanzia contro il rischio di fornitura di prodotti alimentari non
genuini (tra cui, ad esempio, una clausola sulla rintracciabilità del
prodotto).
Soggetti destinatari
Destinatari dei presidi sono, oltre che l’organo direttivo della Società, i
suoi manager, in particolare il Direttore generale e, soprattutto, il
Direttore commerciale e marketing.
B) La seconda macrocategoria ricomprende i reati previsti ai seguenti
articoli:
 Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 25 DECRETO);
 Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi (art. 25 DECRETO);
 Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali (art.25 bis n. 1
DECRETO)
 Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.
25 bis 1, comma 1, lett a DECRETO)
 Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale (art. 25 bis 1, comma 1, lett
a DECRETO)
 Art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 25 bis 1,
comma 1, lett a DECRETO)
Si tratta di tipologie di reati che – come si è descritto al precedente
paragrafo – tutelano, ognuno nella propria specificità, la provenienza,
la titolarità e l’origine del bene mobile oggetto della vendita sia
rispetto ad un interesse pubblico (pubblica fede) sia rispetto
all’interesse privatistico del consumatore.
Considerato che il principale oggetto dell’attività di Sigma consiste
nella definizione e sottoscrizione di accordi commerciali con i fornitori
dei prodotti che vengono venduti dai soci della stessa Cooperativa –
prodotti che possono essere sia di marca sia a marchio - è in astratto
13
Versione CDA 18 giugno 2015
possibile il rischio di realizzazione delle ipotesi di cui agli artt. 473 e
517 quater c.p.
In particolare, non può essere aprioristicamente esclusa la possibilità
che:
- Sigma definisca con qualche fabbricatore di prodotti a marchio
accordi per la vendita ai soci, senza la necessaria autorizzazione, di
prodotti tutelati da brevetti registrati o marchi, segni distintivi, o
che definisca con qualche fornitore accordi per la vendita ai soci di
prodotti, a marchio e non, che siano in realtà, all’insaputa della
stessa Sigma oltre che degli stessi soci, prodotti, a marchio o non,
tutelati da brevetti registrati o marchi, segni distintivi ma di cui non
è stato autorizzato lo specifico uso;
- Sigma definisca con qualche fornitore di prodotti accordi per la
vendita ai soci di prodotti agroalimentari a marchio recanti
indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte,
eventualmente anche all’insaputa della stessa Sigma e/o dei suoi
soci.
Soggetti destinatari
Destinatari dei presidi sono, oltre che l’organo direttivo della Società, i
suoi manager, in particolare il Direttore generale e, soprattutto, il
Direttore commerciale e marketing.
Presidi specifici
Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui alla
presente sezione e nel rispetto dei principi generali di comportamento
sopra indicati sono adottati i seguenti specifici presidi:
- presenza nel Codice etico di specifiche previsioni volte ad impedire
la commissione dei suddetto reato;
- informazione specifica nei confronti dei fornitori e formazione
specifica nei confronti dei soggetti interni più esposti al rischio di
commissione dei suddetti reati;
- verifica della serietà/affidabilità commerciale dei fornitori;
- inserimento nei contratti di fornitura dei prodotti destinati ad essere
commercializzati dai soci di Sigma di adeguate clausole di garanzia
contro il rischio di fornitura, senza la necessaria autorizzazione, di
prodotti tutelati da brevetti registrati o marchi, segni distintivi
depositati o contro il rischio che di fornitura di prodotti recanti
indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari contraffatte (tra cui, ad esempio, garanzie sulla
rintracciabilità del prodotto);
- adozione/utilizzo da parte di Sigma di nuovi marchi, segni distintivi,
tecnologie od altro elemento suscettibile di tutela ai sensi delle
norme – nazionali ed internazionali – in materia di proprietà
industriale sempre subordinata alla preventiva verifica che tale
adozione/utilizzo non leda diritti preesistenti di terzi.
14
Versione CDA 18 giugno 2015
Soggetti destinatari
Sul piano operativo il soggetto maggiormente esposto alla
commissione dei suindicati reati è il Direttore commerciale e
marketing, eventualmente in concorso con il direttore generale e/o su
disposizione dell’organo direttivo.
***************
C) La terza macrocategoria ricomprende i reati previsti nel seguente
articolo:
 Violazione del diritto d’autore (art. 25-novies che fa riferimento ai
seguenti articoli della Legge 633/1941:
Art. 171 comma 1 lettera a-bis e c
Art. 171-bis, comma 1 e 2
Art. 171-ter
Art. 171-septies
Art. 171-octies)
Attualmente le principali attività a rischio di reato individuate
riguardano le seguenti fattispecie:
a) l’utilizzo di programmi per gli elaboratori elettronici in uso in
Sigma.
b) la trasmissione di brani musicali in occasione di conventions o in
circostanze analoghe.
Soggetti destinatari
- Direttore generale
- Funzione EDP
- Funzione commerciale e marketing
Presidi specifici
Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui alla
presente sezione e nel rispetto dei principi generali di comportamento
sopra indicati sono adottati i seguenti specifici presidi:
a) l’acquisto di licenze software solo da fonti certificate ed in grado di
fornire garanzie in merito alla relativa originalità ed autenticità;
b) l’installazione dei software in numero non superiore alle copie
autorizzate dalla relativa licenza;
c) la garanzia della sola installazione di programmi messi e
disposizione ed autorizzati dalla Società;
d) la cura nel puntuale pagamento dei diritti S.I.A.E.
H.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA’ A RISCHIO
Sigma adotta politiche aziendali idonee a prevenire la commissione dei
reati di cui alla presente sezione.
15
Versione CDA 18 giugno 2015
Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, si prevede
l’espresso divieto a carico dei destinatari di:
- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente,
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire
di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate,
possano diventarlo.
H.4 PRINCIPI APPLICATIVI
I principi applicativi di riferimento a disciplina delle attività a rischio
reato sono di seguito riepilogati.
(i)
Reati in materia di segni di riconoscimento (art. 25-bis, d.lgs.
231/2001) e Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1,
d.lgs. 231/2001)
a) Procedere alla verifica, prima della registrazione di ogni marchio,
brevetto o altra opera dell’ingegno, dell’assenza di una
precedente
registrazione,
sia
a
livello
nazionale,
che
internazionale;
b) Ottenere per ogni segno distintivo od opera dell’ingegno utilizzato,
di cui non si detiene la titolarità, un regolare contratto di licenza.
c) Contrattualizzare il divieto per i produttori di fornire ai soci di
Sigma prodotti che violino la tutela della proprietà industriale o
prodotti agroalimentari recanti indicazioni geografiche o
denominazioni di origine contraffatte.
(ii) Violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, d.lgs. 231/2001)
a) Contrattualizzare il divieto per i fornitori di vendere ai soci di Sigma
prodotti che comportino la violazione del diritto d’autore.
b) Acquistare licenze software solo da fonti certificate ed in grado di
fornire garanzie in merito alla relativa originalità ed autenticità;
c) Installare tali software in numero non superiore alle copie
autorizzate dalla licenza;
d) Garantire la sola installazione di software messi e disposizione ed
autorizzati dalla società.
H.5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
In relazione alle ipotesi di reato di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza
svolge specifici controlli, in particolare:
a)
b)
c)
Verifica della presenza nei contratti con i fornitori del divieto di
vendere ai soci di Sigma prodotti che comportino la violazione
della proprietà industriale e del diritto d’autore;
Esame di eventuali procedimenti legali o cause in corso derivanti
dalla violazione di marchi, brevetti od altre opere dell’ingegno;
Controllo dell’originalità ed autenticità dei software utilizzati,
nonché della corrispondenza tra licenze acquistate ed installate;
16
Versione CDA 18 giugno 2015
d)
Verifica della diffusione ed applicazione della policy aziendale a
disciplina del corretto utilizzo degli strumenti informatici.
17
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “I”
REATI CONTRO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
ART 25 DECIES DECRETO – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
.
Versione CDA 18 giugno 2015
I.1 INDUZIONE E NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Con D. Lgs. 121/2011 è stato numerato quale art. 25 decies del
DECRETO il precedente articolo che prevedeva e prevede in relazione
alla commissione del delitto di cui all’art. 377 bis del Codice Penale
(induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità
Giudiziaria) la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinquecento
quote.
Il reato richiamato viene di seguito riportato:
Art. 377 bis c.p. “salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque,
con violenza o minaccia, o con offerta o promessa o di altra utilità,
induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la
persona
chiamata
a
rendere
davanti
alla
Autorità
Giudiziaria
dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha
la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei
anni”.
La
norma
penale
punisce
chiunque
(ma,
nel
presente
caso,
presumibilmente le persone che svolgono nell’ambito della società
ruoli con poteri gerarchici o influenze personali, inducendo altri
componenti o dipendenti della stessa a rispondere in maniera non
veritiera
all’Autorità
Giudiziaria
giudiziario (civile-penale-
nell’ambito
di
un
procedimento
amministrativo) quando le dichiarazioni
possono essere utilizzabili in sede penale. La sanzione amministrativa
invece punisce la società per non aver impedito il fatto della induzione
con disposizioni cautelative nel modello organizzativo.
I 2. PRINCIPALI ATTIVITA’ A RISCHIO
Il fatto da presidiare è legato ad un evento richiedente una
dichiarazione
indirizzata
all’autorità
giudiziaria
in
un
qualsiasi
procedimento che induca taluno chiamato ad esporre fatti o documenti
2
Versione CDA 18 giugno 2015
scritti non corrispondenti alla realtà (societaria) in modo da comportare
un interesso o un vantaggio a favore della società, quanto i fatti da
dichiarare siano potenzialmente utilizzabili anche in sede penale.
Si può pensare anche alle dichiarazioni tributarie che riportino fatti con
conseguenze penalmente rilevanti.
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
In primo luogo gli esponenti di vertice Amministratore, Dirigenti
dipendenti, esponenti aziendali, collaboratori esterni, e partner.
3
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “L”
REATI AMBIENTALI
ART 25 UNDECIES DECRETO
.
Versione CDA 18 giugno 2015
L.1 REATI AMBIENTALI
Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il Dlgs 121/2011 che,
aggiungendo l'articolo 25-undecies al Dlgs 231/2001, ha attratto
nell'orbita della responsabilità amministrativa dipendente da reato di
cui al Dlgs 231/2001, anche i reati ambientali contemplati dal "Codice
ambientale" (Dlgs 152/2006) con riferimento ad aria, acqua, rifiuti e
bonifiche
(si
veda
lo
schema).
Risultano
inoltre
altre
norme
comportanti responsabilità ambientale che riferite all’attività normale
di SIGMA non assumono particolare rilievo.
La Normativa 231 punisce gli eventi riconducibili ad un "deficit
organizzativo" dell'ente. Quindi, anche sui sistemi ambientali entra in
gioco la responsabilità (amministrativa) diretta delle aziende che si
aggiunge, a quella penale della persona fisica che materialmente ha
commesso
un
determinato
reato.
Attualmente
il
regime
di
responsabilità "ambientale" coinvolge nella relativa repressione il
patrimonio aziendale; cioè gli interessi economici dei soci i quali,
finora, erano rimasti esenti dalle conseguenze dei reati commessi da
amministratori e/o dipendenti. Il "deficit organizzativo" va provato
dall'accusa. Il Dlgs 231/2001 si applica a soggetti forniti di personalità
giuridica, alle società (anche unipersonali e partecipate da enti
pubblici), alle associazioni (anche prive di personalità giuridica).
L’insieme dei reati presupposto costituito da numerose fonti normative
tra le quali si segnalano principalmente il Codice Penale ed il Codice
dell’ambiente, DLgs 3.4.2006 n. 152, nonché le altre leggi speciali che
si richiamano sinteticamente per la tutela di varie ipotesi ambientali
quali:
-
Legge 7.2.1992 n. 150
-
Legge 28.12.1993 n. 549
-
DLgs. 6.11.2007 n. 202
2
Versione CDA 18 giugno 2015
Stante le caratteristiche operative di SIGMA tutte rivolte al presidio
legale ed amministrativo dei rapporti con fornitori e destinatari, la
criticità e l’esposizione al rischio sono rappresentate dall’attività
materiale di raccolta e stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani e di
apparecchiature o strumentazioni tecniche obsolete con potenzialità
offensiva per la salute e per l‘ambiente rientranti nella categoria dei
“rifiuti pericolosi” definiti per Legge.
Nell’ambito delle attività degli uffici vanno segnalati con profilo di
rischio potenziale: la raccolta lo smaltimento e la gestione dei rifiuti
speciali quali: carta, vetro, plastica, toner, neon e componenti elettrici,
pile e/o batterie, farmaci scaduti ecc. In particolare le condotte punite
dall’art. 256 Codice ambiente consistono nella raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le
prescritte autorizzazioni, iscrizioni all’albo o comunicazioni previste dal
DECRETO 152.
I reati puniti sono di mero pericolo non presuppongono il realizzarsi di
un evento dannoso, sono oggettivamente punibili indipendentemente
da
colpa
o
dolo,
rientrando
prevalentemente
tra
i
reati
contravvenzionali, essendo sufficiente per la loro realizzazione lo
svolgimento di attività vietate dalla norma. Il vantaggio o l’interesse
dell’azienda è insito oggettivamente nella mancanza dell’adozione di
modelli e/o comportamenti vietati.
Emerge l’opportunità di una raccolta differenziata e coordinata con
tempi di smaltimento non dilazionati, l’affidamento di ritiro del
suddetto materiale a imprese/società di servizio abilitate/autorizzate
nonché la previsione nei protocolli delle modalità di conservazione
provvisoria protetta; I protocolli dedicati al presidio di reato ambientale
dovranno essere coordinati con procedure interne e con segnalazione
anche nella mappatura rischi.
3
Versione CDA 18 giugno 2015
Si segnala infine, oltre alla normativa pedissequamente riportata nella
tabella costituente l’allegato 1 della presente parte L, la necessità di
considerare rientrante tra i reati presupposto anche l’art. 192 del
Codice Ambiente che non viene richiamato dall’art. 25 undecies ma
che rientra tra i reati presupposto qualora la condotta descritta sia
realizzata da titolari di imprese o responsabili di enti. Tale norma
punisce l’abbandono di rifiuti sul suolo o nel suolo nonché l’immissione
di qualsiasi rifiuto nelle acque superficiali e sotterranee.
In particolare l’ultimo comma dell’art. 192 collega la responsabilità
della persona fisica a quella dell’ente e se la persona dell’agente
ricopra cariche amministrative o di legale rappresentanza della
persona giuridica. La responsabilità amministrativa ex DECRETO si
espanderà alla persona giuridica ed ai soggetti che siano subentrati nei
diritti dell’autore stesso.
Si ricorda, infine, l’importanza nei rapporti con i soggetti destinati allo
smaltimento di verificarne l’affidabilità e le caratteristiche del servizio
offerto, nonché l’inserimento di eventuali specifiche clausole nei
contratti di fornitura estemporanei o ricorrenti che prevedano il ritiro
dell’usato o di prodotti dismessi da parte del fornitore stesso a ciò
autorizzato.
L.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
In primo luogo gli esponenti di vertice Amministratore, Dirigenti
dipendenti, esponenti aziendali, collaboratori esterni, e partner.
ALLEGATO N. 1
Tabella riepilogativa delle sanzioni per i principali settori di interesse ambientale
ACQUE
Reato previsto dal Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
Sanzione pecuniaria prevista
dal Dlgs 231/2001
• Apertura o effettuazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali, senza
— sanzione pecuniaria da 200 a
autorizzazione;
300 quote
Mantenimento dello scarico di acque reflue industriali dopo la sospensione o la revoca — sanzioni interdittive per una
4
Versione CDA 18 giugno 2015
dell’autorizzazione, se lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A, durata non superiore a sei mesi
allegato 5 parte III, Dlgs 152/2006 (articolo 137, comma 2)
• Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e
3/A, allegato 5 parte III, Dlgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione,
o quelle dell'autorità competente ex articoli 107, comma 1, e 108 (articolo 137, comma 3)
— sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
• Superamento, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5, parte III Dlgs
152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati
nella tabella 3 o, per lo scarico sul suolo, nella tabella 4, allegato 5 parte III, Dlgs
— sanzione pecuniaria da 150 a
152/2006, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o
250 quote
dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (articolo 137, comma 5, primo
periodo)
• Superamento, nei casi che precedono, anche dei valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5 (articolo 137, comma 5, secondo
periodo)
— sanzione pecuniaria da 200 a
300 quote
— sanzioni interdittive per una
durata non superiore a sei mesi
• Violazione dei divieti di scarico sul suolo, in acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo
137, comma 11)
— sanzione pecuniaria da 200 a
300 quote
— sanzioni interdittive per una
durata non superiore a sei mesi
• Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento — sanzione pecuniaria da 150 a
(articolo 137, comma 13)
250 quote
RIFIUTI
Reato previsto dal Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
Sanzione pecuniaria prevista
dal Dlgs 231/2001
-per la violazione del comma 1,
lettera a) sanzione pecuniaria
fino a 250 quote
• Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza
— per la violazione del comma
autorizzazione, iscrizione o comunicazione [articolo 256, comma 1, lettere a) e b)]
1, lettera b) (nel caso di rifiuti
pericolosi) sanzione pecuniaria
da 150 a 250 quote
• Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, primo
periodo)
— sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
• Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, secondo periodo)
— sanzione pecuniaria da 200 a
300 quote
— sanzioni interdittive per una
durata non superiore a sei mesi
• Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle
altre attività concernenti i rifiuti (articolo 256, comma 4)
Idem per le sanzioni pecuniarie,
ma ridotte a metà
• Miscelazione non consentita di rifiuti (articolo 256, comma 5)
— sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
• Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in
violazione dell’articolo 227, comma 1, lettera b) (articolo 256, comma 6, primo periodo)
— sanzione pecuniaria fino a
250 quote
• Predisposizione di un certificato di analisi recante false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un certificato falso
— sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
5
Versione CDA 18 giugno 2015
durante il trasporto (articolo 258, comma 4)
• Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1)
— sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260)
— sanzione pecuniaria da 300 a
500 quote. Da 400 a 800 quote
per i rifiuti ad alta radioattività
— sanzioni interdittive per una
durata non superiore a sei
mesi (*)
• Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato in ambito Sistri recante false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Inserimento nel Sistri di un certificato falso (articolo 260-bis, comma 6)
— sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
• Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda Sistri — Area
Movimentazione e, ove previsto, senza la copia del certificato analitico (articolo 260-bis,
comma 7, secondo periodo)
— sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
• Uso, durante il trasporto soggetto a Sistri, di un certificato di analisi di rifiuti contenente
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7, terzo periodo)
— sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
• Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri — Area Movimentazione
fraudolentemente alterata. (articolo 260-bis, comma 8, primo periodo)
- sanzione pecuniaria da 150 a
250 quote
• Trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri — Area
Movimentazione, fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo)
— sanzione pecuniaria da 200 a
300 quote
(*) Se l'ente o una sua unità organizzativa sono utilizzati stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare
la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti, non è consentita la riparazione delle conseguenze del reato.
BONIFICHE
Reato previsto dal Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
• Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee ed omissione della
relativa comunicazione agli enti competenti; omessa bonifica in conformità al progetto
approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e
seguenti (articolo 257, comma 1)
Sanzione pecuniaria prevista
dal Dlgs 231/2001
— sanzione pecuniaria fino a
250 quote
(se l'inquinamento è provocato
da sostanze pericolose, la
sanzione pecuniaria è compresa
tra 150 e 250 quote)
ARIA
Reato previsto dal Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale")
• esercizio di uno stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle
prescrizioni previste dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte V, Dlgs
152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o delle
prescrizioni dell'autorità competente, quando il superamento dei valori limite di emissione
determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria vigenti (articolo 279,
comma 5).
Sanzione pecuniaria prevista
dal Dlgs 231/2001
— sanzione pecuniaria fino a
250 quote
6
Versione CDA 18 giugno 2015
7
Versione CDA 18 giugno 2015
SIGMA SOC. COOP.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “M”
REATO DI IMPIEGO DI MANODOPERA EXTRA UE
IRREGOLARE
ART 25 DUODECIES DECRETO
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE
.
Versione CDA 18 giugno 2015
M.1 TIPOLOGIA DEL REATO
Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato
sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01
l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare":
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare.
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma
12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000
euro.»
In pratica viene
estesa la responsabilità agli
enti,
quando lo
sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in
termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel
Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione"
L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un
terzo
alla
metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative
di
particolare
sfruttamento
di
cui
al
terzo
comma
dell'articolo 603-bis del codice penale."
Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la
2
Versione CDA 18 giugno 2015
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni
lavoratore impiegato".
Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art.
603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle
lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di
lavoro".
Occupare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il
cui permesso sia scaduto o senza richiesta di rinnovo, revocato o
annullato, comporta per il datore una sanzione pecuniaria da 100 a
200 quote, per un massimo di 150.000€, quando i dipendenti risultino
alternativamente:
-in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni
da svolgere ed alle condizioni di lavoro;
M.2 ATTIVITA’ A RISCHIO
Assunzione del personale nelle varie forme di legge consentite, senza
controllo dei documenti giustificanti in termini di legge il diritto di
soggiorno.
M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
In primo luogo gli esponenti di vertice Amministratore, Dirigenti,
esponenti
aziendali,
collaboratori
esterni
(procacciatori
di
manodopera).
3
Scarica

Scarica l`estratto del Modello Organizzativo in formato PDF