D. Lgs. 231/2001: da novità normativa a strumento gestionale Torino, 25 marzo 2010 – Torino Incontra Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Reati societari (art.25-ter) Dott.ssa Patrizia Marchetti Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 1 Particolarità dell’art. 25-ter del D.Lgs 231/2001 L’art. 25-ter presenta una peculiarità rispetto alle altre norme di “parte speciale” in quanto il Legislatore non si è limitato a collegare le sanzioni edittali agli illeciti societari di riferimento, bensì ha “ridisegnato” i criteri di imputazione soggettiva ed oggettiva fissati nella parte generale dall’art. 5 del D.Lgs 231/2001 come segue: Art. 25-ter Reati societari “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie …” Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 2 Particolarità dell’art. 25-ter del D.Lgs 231/2001 Criteri di imputazione soggettiva L’esplicita individuazione dei soggetti attivi dell’art. 25-ter è riduttiva rispetto ai soggetti individuati dall’art. 5 del D.Lgs 231/2001. Criteri di imputazione oggettiva Sul piano dell’imputazione oggettiva l’art. 25-ter circoscrive la responsabilità della società al reato commesso “nell’interesse della società” mentre l’art. 5 del D.Lgs 231/2001, norma generale, ha come riferimento l’interesse o il vantaggio. Profilo sanzionatorio Sotto il profilo sanzionatorio l’art. 25-ter stabilisce esclusivamente sanzioni di tipo pecuniario in capo all’ente e non prevede sanzioni interdittive. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 3 I reati presupposto: false comunicazioni sociali (2621 cc) e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (2622 cc) Art. 25 ter co. 1: a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 4 I reati presupposto: false comunicazioni sociali (2621 cc) e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (2622 cc) Questi reati si realizzano tramite: l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene l’omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, o il fine di conseguire un ingiusto profitto un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, nel reato di cui all’art. 2622 c.c. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 5 I reati presupposto: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione Art. 25 ter co. 1: f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 6 I reati presupposto: impedito controllo Art. 25 ter co. 1: h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; Il reato si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi societari, ovvero alle società di revisione. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 7 I reati presupposto: formazione fittizia del capitale Art. 25 ter co. 1: i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; La formazione fittizia del capitale può essere realizzata con tre specifiche condotte: 1. attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale 2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote 3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 8 I reati presupposto: indebita restituzione di conferimenti Art. 25 ter co. 1: l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote Il reato consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli: in mancanza di una delibera di riduzione del capitale sociale regolata dagli artt. 2306 e 2445 c.c., in caso di operazioni di recesso o di esclusione del socio condotte al di fuori delle procedure normativamente previste; in caso di riduzione del capitale sociale mediante riscatto e annullamento di azioni proprie con mancato rispetto della procedura dettata dall’art. 2445 c.c. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 9 I reati presupposto: illegale ripartizione degli utili e delle riserve Art. 25 ter co. 1: m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Avendo il reato natura contravvenzionale è punibile anche a titolo di colpa (errore, negligenza, imperizia) Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 10 I reati presupposto: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Art. 25 ter co. 1: n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; La norma in esame sanziona le condotte di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie, e quelle relative all’acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote della società controllante, se poste in essere fuori dei casi consentiti dalla legge e se determinano una lesione del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 11 I reati presupposto: operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Art. 25 ter co. 1: o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; Il reato consiste nel pregiudizio delle ragioni creditorie derivante dalla diminuzione del patrimonio sociale a seguito di una operazione di riduzione del capitale, di fusione o di scissione. p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; Reato proprio dei liquidatori che eseguono una ripartizione dei beni sociali ai soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 12 I reati presupposto: illecita influenza sull’assemblea Art. 25 ter co. 1: q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; Il reato consiste nel compimento di atti “simulati o fraudolenti” che incidano sulla formazione della maggioranza assembleare alterando il risultato della deliberazione. Non assumono alcun rilievo le condotte meramente omissive, come il mancato esercizio del diritto di voto o il mancato intervento in assemblea, pur se influenti sulla formazione della maggioranza. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 13 I reati presupposto: aggiotaggio ed omessa comunicazione del conflitto di interessi Art. 25 ter co. 1: r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; Il reato di aggiotaggio è composto dall’aggiotaggio «societario», che indica la manovra tendente a provocare artificiosamente movimenti del valore di titoli, e dall’aggiotaggio «bancario» affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è strutturato mediante il rinvio alla disposizione dell’art. 2391, 1° co, c.c. contenente la disciplina dell’interesse dell’amministratore in una determinata operazione societaria. Il reato è circoscritto agli amministratori di società con titoli quotati, o aperte. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 14 I reati presupposto: ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Art. 25 ter co. 1: s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. Le ipotesi di reato contemplate nell’art. 2638 c.c. sono poste a presidio del corretto esercizio delle funzioni di controllo proprie delle autorità pubbliche di vigilanza Consob, Banca d’Italia, Isvap. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 15 Aree sensibili: Reati societari CORPORATE GOVERNANCE E DIREZIONE GENERALE Rispetto delle norme di legge e di statuto nella gestione dell’ente e nelle comunicazioni all’esterno. AMMINISTRAZIONE- LEGALE - AFFARI SOCIETARI Rispetto delle norme e dei principi di redazione del bilancio, delle norme di legge e di statuto nella predisposizione degli atti consiliari e assembleari FINANZA E CONTROLLO Rispetto delle norme di legge nella gestione della tesoreria, nell’assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali. Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino – Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti 16