D. Lgs. 231/2001:
da novità normativa a strumento gestionale
Torino, 25 marzo 2010 – Torino Incontra
Modello di organizzazione, gestione
e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Reati societari (art.25-ter)
Dott.ssa Patrizia Marchetti
Convegno: “Il D.Lgs. 231/2001 25 marzo 2010 – Torino –
Relazione della Dott.ssa Patrizia Marchetti
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Particolarità dell’art. 25-ter del D.Lgs 231/2001
L’art. 25-ter presenta una peculiarità rispetto alle altre norme di “parte
speciale” in quanto il Legislatore non si è limitato a collegare le
sanzioni edittali agli illeciti societari di riferimento, bensì ha “ridisegnato”
i criteri di imputazione soggettiva ed oggettiva fissati nella parte
generale dall’art. 5 del D.Lgs 231/2001 come segue:
Art. 25-ter Reati societari
“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se
commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori
generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza,
qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le
seguenti sanzioni pecuniarie …”
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Particolarità dell’art. 25-ter del D.Lgs 231/2001
Criteri di imputazione soggettiva
L’esplicita individuazione dei soggetti attivi dell’art. 25-ter è riduttiva
rispetto ai soggetti individuati dall’art. 5 del D.Lgs 231/2001.
Criteri di imputazione oggettiva
Sul piano dell’imputazione oggettiva l’art. 25-ter circoscrive la
responsabilità della società al reato commesso “nell’interesse della
società” mentre l’art. 5 del D.Lgs 231/2001, norma generale, ha come
riferimento l’interesse o il vantaggio.
Profilo sanzionatorio
Sotto il profilo sanzionatorio l’art. 25-ter stabilisce esclusivamente
sanzioni di tipo pecuniario in capo all’ente e non prevede sanzioni
interdittive.
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I reati presupposto: false comunicazioni
sociali (2621 cc) e false comunicazioni sociali
in danno dei soci o dei creditori (2622 cc)
Art. 25 ter co. 1:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista
dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o
dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta
quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o
dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
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I reati presupposto: false comunicazioni
sociali (2621 cc) e false comunicazioni sociali
in danno dei soci o dei creditori (2622 cc)
Questi reati si realizzano tramite:
l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci ai creditori o al pubblico, di
fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i
destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
Società o del Gruppo al quale essa appartiene
l’omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui
comunicazione è imposta dalla legge
l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, o il fine di
conseguire un ingiusto profitto
un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, nel reato di cui all’art.
2622 c.c.
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I reati presupposto: falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni della società di revisione
Art. 25 ter co. 1:
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo
2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a duecentosessanta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma,
del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
quote;
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni,
da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
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I reati presupposto: impedito controllo
Art. 25 ter co. 1:
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625,
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentosessanta quote;
Il reato si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori impediscano od
ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite
ai soci, ad altri organi societari, ovvero alle società di revisione.
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I reati presupposto: formazione fittizia del
capitale
Art. 25 ter co. 1:
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto
dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentosessanta quote;
La formazione fittizia del capitale può essere realizzata con tre
specifiche condotte:
1. attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente
superiore all'ammontare del capitale sociale
2. sottoscrizione reciproca di azioni o quote
3. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o
crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione
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I reati presupposto: indebita restituzione di
conferimenti
Art. 25 ter co. 1:
l)
per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto
dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentosessanta quote
Il reato consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la
liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli:
 in mancanza di una delibera di riduzione del capitale sociale regolata
dagli artt. 2306 e 2445 c.c.,
in caso di operazioni di recesso o di esclusione del socio condotte al
di fuori delle procedure normativamente previste;
in caso di riduzione del capitale sociale mediante riscatto e
annullamento di azioni proprie con mancato rispetto della procedura
dettata dall’art. 2445 c.c.
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I reati presupposto: illegale ripartizione degli
utili e delle riserve
Art. 25 ter co. 1:
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle
riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella
ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono
per legge essere distribuite.
Avendo il reato natura contravvenzionale è punibile anche a titolo di
colpa (errore, negligenza, imperizia)
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I reati presupposto: illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società
controllante
Art. 25 ter co. 1:
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
La norma in esame sanziona le condotte di acquisto o sottoscrizione di
azioni o quote proprie, e quelle relative all’acquisto o sottoscrizione
delle azioni o quote della società controllante, se poste in essere fuori
dei casi consentiti dalla legge e se determinano una lesione del
capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.
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I reati presupposto: operazioni in pregiudizio
dei creditori, indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori
Art. 25 ter co. 1:
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto
dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
trecento a seicentosessanta quote;
Il reato consiste nel pregiudizio delle ragioni creditorie derivante dalla
diminuzione del patrimonio sociale a seguito di una operazione di
riduzione del capitale, di fusione o di scissione.
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
Reato proprio dei liquidatori che eseguono una ripartizione dei beni
sociali ai soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento
delle somme necessarie a soddisfarli.
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I reati presupposto: illecita influenza
sull’assemblea
Art. 25 ter co. 1:
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto
dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
trecento a seicentosessanta quote;
Il reato consiste nel compimento di atti “simulati o fraudolenti” che
incidano sulla formazione della maggioranza assembleare alterando il
risultato della deliberazione.
Non assumono alcun rilievo le condotte meramente omissive, come il
mancato esercizio del diritto di voto o il mancato intervento in
assemblea, pur se influenti sulla formazione della maggioranza.
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I reati presupposto: aggiotaggio ed omessa
comunicazione del conflitto di interessi
Art. 25 ter co. 1:
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice
civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto
d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
Il reato di aggiotaggio è composto dall’aggiotaggio «societario», che
indica la manovra tendente a provocare artificiosamente movimenti del
valore di titoli, e dall’aggiotaggio «bancario» affidamento che il pubblico
ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è
strutturato mediante il rinvio alla disposizione dell’art. 2391, 1° co, c.c.
contenente la disciplina dell’interesse dell’amministratore in una
determinata operazione societaria. Il reato è circoscritto agli
amministratori di società con titoli quotati, o aperte.
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I reati presupposto: ostacolo all’esercizio
delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza
Art. 25 ter co. 1:
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a ottocento quote.
Le ipotesi di reato contemplate nell’art. 2638 c.c. sono poste a presidio
del corretto esercizio delle funzioni di controllo proprie delle autorità
pubbliche di vigilanza Consob, Banca d’Italia, Isvap.
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Aree sensibili: Reati societari
CORPORATE GOVERNANCE E DIREZIONE GENERALE
Rispetto delle norme di legge e di statuto nella gestione dell’ente e
nelle comunicazioni all’esterno.
AMMINISTRAZIONE- LEGALE - AFFARI SOCIETARI
Rispetto delle norme e dei principi di redazione del bilancio, delle
norme di legge e di statuto nella predisposizione degli atti consiliari e
assembleari
FINANZA E CONTROLLO
Rispetto delle norme di legge nella gestione della tesoreria,
nell’assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali.
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