Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Programma Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione Laboratorio sulla qualità della regolazione Semplificazione e qualità della normazione nella Regione Puglia Il ruolo del Consiglio Regionale nell'attuazione della legge regionale n.29/2011 Bari, 24 Gennaio 2013 Alberto Zuliani Sommario dell’intervento Innovazioni della legge n. 29/2011: ciclo della regolazione e strumenti di better regulation: Agenda normativa, Air, Vir, Atn e drafting normativo. Cenni sul percorso logico per realizzare l'AIR e la VIR. Profili organizzativi, procedurali e metodologici rilevanti per l’utilizzo delle tecniche di better regulation da parte degli uffici del Consiglio regionale. Pagina 2 Il ciclo dei processi di regolazione I processi di regolamentazione, come qualsiasi processo riferito alle politiche pubbliche, seguono un ciclo di vita, che si avvia con l’inserimento in agenda delle questioni rilevanti e si chiude con la valutazione, per poi ricominciare Pagina 3 Better regulation e ciclo di vita della regolazione. Le raccomandazioni Gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione si collocano all’interno del cd. «life-cycle management of regulations»: «Governments should implement the concept of life-cycle management of regulations, in which principles of good regulation are applied in initial decisions on new regulations and in continuing reviews throughout the life of the regulation» (Oecd, 1997) «Smart regulation is about the whole policy cycle - from the design of a piece of legislation, to implementation, enforcement, evaluation and revision» (European Commission, 2010) «The new approach will examine how evaluation results could be better anchored in the policy development cycle. The evaluation process could be designed alongside the policy itself with better monitoring and reporting.» (European Commission, “EU Regulatory Fitness” 2012) Pagina 4 Better regulation e ciclo di vita della regolazione. Gli strumenti applicabili / 1 Agenda normativa (Agenda setting). E’ presupposto alcune azioni successive particolarmente impegnative Air – Analisi di impatto della regolazione. Precede la decisione finale Consultazioni. Sostengono varie fasi del ciclo della regolazione, dall’agenda setting alla decisione finale Atn – Analisi tecnico-normativa. Verifica l’adeguatezza tecnica e giuridica (rispetto di normative precedenti sovranazionali, nazionali e regionali) della norma, dopo la sua formulazione Drafting normativo. Sostiene la fase di elaborazione testuale della norma Vir – Verifica di impatto della regolamentazione. Consente la valutazione dopo che la norma è divenuta attiva (in itinere e a regime). Si avvale dell’Air effettuata in precedenza Clausole valutative. Consentono la valutazione dopo che la norma è divenuta attiva (in itinere e a regime). Non necessita di una precedente AIR Pagina 5 Better regulation e ciclo di vita della regolazione. Gli strumenti applicabili / 2 Pagina 6 Fasi della regolazione regionale e strumenti di better regulation / 1 A) il processo regolativo trova un punto di partenza nella programmazione normativa; B) le consultazioni costituiscono una fase trasversale e fondamentale, mediante la quale si coinvolgono nella decisione i soggetti interessati (direttamente o indirettamente) dalla proposta, fra i quali anche le amministrazioni pubbliche (copertura amministrativa). Servono anche per colmare eventuali asimmetrie informative; C) si procede quindi a realizzare l’analisi di impatto della regolazione relativamente alle proposte normative selezionate come rilevanti (un problema può avere differenti soluzioni); D) ne deriva di norma uno schema di provvedimento, redatto sulla base di quanto emerso nelle fasi precedenti di analisi e consultazione; Pagina 7 Fasi della regolazione regionale e strumenti di better regulation / 2 E) allo schema di provvedimento possono applicarsi l’analisi tecniconormativa e il drafting normativo, per valutarne la correttezza giuridica, formale e linguistica; F) gli esiti delle analisi precedenti si incorporano nello schema, che diventerà il provvedimento approvato definitivamente; G) la regolazione dovrà quindi essere sottoposta a manutenzione. Una volta che il provvedimento sia entrato in operatività dovrà essere sottoposto a valutazione mediante la verifica di impatto della regolazione; il provvedimento potrà prevedere al suo interno le cd. clausole valutative che pure rappresentano una modalità di valutazione del funzionamento della norma, in itinere e a regime; H) a seconda degli esiti, si potrà decidere oppure no di procedere a un nuovo intervento normativo. Pagina 8 Better regulation e ciclo di vita della regolazione. Supporto metodologico Documenti del POAT per il sostegno metodologico: disponibili su www.qualitanormazione.gov.it Rapporto di benchmark Strumenti per il ciclo della regolazione (Air e Vir) Documento metodologico sul Drafting normativo. Documento su Atn – Analisi tecnico-normativa. Implementazione recente del portale regionale www.qualitanormazione.regione.puglia.it Pagina 9 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Strumenti di qualità della normazione previsti: Chiarezza dei testi normativi (art. 2) (drafting normativo) Testi unici e codici (art. 3) Riordino e semplificazione normativa (art. 4) Consultazioni (art. 5) Air (art. 6) Atn (art. 7) Vir (art. 8) Clausole valutative (art. 9) Programmazione normativa (art. 11) Collegamento fra qualità della regolazione e semplificazione Pagina 10 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Una definizione di Air (art. 6, comma 1): «L’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è la valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la comparazione di opzioni alternative, allo scopo di supportare le decisioni della Regione sull’opportunità dell’intervento normativo». Pagina 11 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Relazione Air – chi la realizza? I Servizi competenti per materia, con la collaborazione del Servizio legislativo per i progetti di legge di iniziativa del Governo regionale e del SERVIZIO AFFARI E STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa. (art. 6, comma 3) Pagina 12 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Una definizione di Vir (art. 8, comma 1): «La Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) è la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi. La VIR è effettuata non prima di due anni e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, ogni quinquennio». Pagina 13 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Relazione Vir – chi la realizza? Quale ruolo del Consiglio Regionale? I Servizi titolari dell’attuazione e applicazione della legge, con la collaborazione del Servizio legislativo della Giunta regionale. (art. 8, comma 2) La relazione di VIR è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione. (art. 8, comma 4) Pagina 14 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Le clausole valutative (art. 9, comma 2): «Le clausole valutative sono finalizzate a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse e le eventuali risorse finanziarie necessarie». Pagina 15 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Cosa sono le clausole valutative L’Accordo Stato-regioni-autonomie locali del 2007, all’art. 7, definisce le clausole valutative «uno strumento di valutazione ex post delle leggi, consistente in uno specifico articolo dell’atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo e alle Giunte regionali a elaborare e a comunicare all’organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in sede di attuazione, sia a valutare le conseguenze dell’atto sui destinatari diretti e la collettività». Pagina 16 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Le clausole valutative presso le Regioni Stimolate inizialmente dal progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e sugli Interventi delle Regioni), varato nel 2002 su iniziativa dei Consigli regionali di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Nel tempo hanno aderito al progetto anche altre Regioni (maggiori info sul sito www.capire.org). Pagina 17 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» Previsioni relative alle strutture amministrative: Referente per la semplificazione e la qualità della normazione in ogni servizio (art. 14, comma 2). Fra l’altro, deve curare il collegamento con il Servizio legislativo della Giunta regionale e il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale. Formazione del personale preposto ad attuare la L. r. 29/2011 (art. 14, comma 2) Qualità della normazione e funzioni dirigenziali: Il Nucleo di valutazione dei dirigenti della Regione assume il rispetto della L. r. 29/2011 fra gli elementi di valutazione (art. 15) Pagina 18 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» La programmazione normativa: Programmazione normativa (art. 11) 1. La qualità della normazione è perseguita anche mediante la programmazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, all’interno degli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), individua gli interventi qualificanti dell’azione normativa di propria iniziativa. Pagina 19 L. r. 2 novembre 2011, n. 29, «Semplificazione e qualità della normazione» L’attuazione della Legge 29: Attuazione riferita alla Giunta regionale (art. 10) 1. La Giunta regionale è delegata a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti, di cui all’articolo 44 dello Statuto regionale, per la effettiva attuazione dell’AIR e della VIR. I regolamenti contengono: a) i criteri generali e le procedure dell’AIR; b) le tipologie, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR; c) i criteri generali, le procedure e l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR. Adeguamento riferito al Consiglio regionale (art. 16) 1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni recate dalla presente legge. Nell’ambito del POAT è stata predisposta la bozza dei regolamenti Air e Vir. E’ stata inoltre condivisa una proposta di adeguamento del Regolamento del Consiglio regionale. Pagina 20 L’analisi di impatto della regolamentazione Il percorso logico ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI CONSULTAZIONI DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA (MOTIVAZIONE) RELAZIONE AIR VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'AIR Pagina 21 L’analisi di impatto della regolamentazione Prima dell’avvio: la selezione dei casi Quando? In fase di programmazione normativa regionale (art. 11, L. r. 29/2011) In altri momenti della legislatura Come? Criteri di esclusione (regolamento Air) Ad esempio: norme di recepimento di direttive europee; modifiche allo Statuto e leggi elettorali; norme sul bilancio regionale; iniziative che presentino impatti non rilevanti sui destinatari; In particolare, impatti non rilevanti su cittadine/i e imprese. Pagina 22 Le consultazioni per l’Air e la Vir Principali tecniche + indagini N. soggetti statistiche panels notice and comment - interviste semistrutturate focus groups e tavoli di esperti - Livello di strutturazione + Pagina 23 Le consultazioni per l’Air e la Vir Strumenti operativi / 1 Il piano di consultazione (esemplificazione) Pagina 24 Le consultazioni per l’Air e la Vir Strumenti operativi / 2 Il documento di consultazione (esemplificazione) Pagina 25 La verifica di impatto della regolamentazione Il percorso logico DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE (CRITICITA' EMERSE) CONSULTAZIONI GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STIMA DI COSTI ED EFFETTI SUI DESTINATARI ESITI DELLA VALUTAZIONE E PROPOSTE EVENTUALI RELAZIONE VIR Pagina 26 L'attuazione della legge n. 29/2011 Implicazioni organizzative e procedurali Regolamenti e atti di organizzazione rilevanti incisi Regolamento interno del Consiglio Regionale, n. 951/1988 Del. dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 279/2009 "Organizzazione delle strutture del Consiglio" e s. m. e i., fra le quali del. n.298/2009 Determinazione del dirigente del Servizio affari e studi giuridici e legislativi, 8 giugno 2010 Determinazione del dirigente del Servizio assemblea e commissioni consiliari permanenti, 17 settembre 2010 Pagina 27 L'attuazione della legge n. 29/2011 Implicazioni organizzative e procedurali Strutture del Consiglio regionale SEGRETARIO SEGRETARIO GENERALE GENERALE Servizio Servizio assemblea assemblea ee commissioni commissioni Servizio Servizio affari affari ee studi giuridici studi giuridici ee legislativi legislativi Servizio Servizio amministrazione amministrazione ee personale personale Servizio Servizio tecnicotecnicoinformatico informatico Servizio Servizio stampa stampa Servizio Servizio biblioteca biblioteca ee comunicazione comunicazione Funzioni del Segretario generale: direzione, coordinamento, programmazione, indirizzo, controllo e verifica delle Aree funzionali, sulla base degli indirizzi definiti dall‘Ufficio di presidenza, sostegno per l'espletamento dell’attività istituzionale al Presidente e agli altri organi interni dell'Assemblea regionale Pagina 28 L'attuazione della legge n. 29/2011 Implicazioni organizzative e procedurali Strutture del Consiglio regionale a sostegno del processo legislativo Servizio Affari e studi giuridici e legislativi. Assiste i titolari di iniziativa legislativa nella predisposizione degli atti normativi e nel loro controllo dal punto di vista formale e sostanziale. Servizio Assemblea e commissioni consiliari permanenti. Svolge attività di assistenza e consulenza tecnico-giuridica alle Commissioni sui provvedimenti di competenza. Altre aree. Svolgono attività organizzative e funzionali. Esigenza di rafforzamento delle risorse umane impiegate nelle prime due strutture Pagina 29 L'attuazione della legge n. 29/2011 Implicazioni organizzative e procedurali Considerazioni conclusive Implicazioni organizzative Si renderà opportuno adeguare le strutture consiliari, in considerazione delle nuove competenze, se del caso rafforzando uffici e strutture esistenti coerentemente con le attività aggiuntive previste dall’applicazione degli strumenti di better regulation. Implicazioni procedurali L’innesto e il maggior ricorso a strumenti di better regulation quali Air, Vir, Atn, drafting normativo ecc., all’interno del ciclo legislativo, può richiedere una rimodulazione del ciclo stesso, prevedendo ulteriori occasioni di analisi e controllo della qualità del processo e del prodotto legislativo. Implicazioni metodologiche Le metodologie di produzione legislativa e di analisi e verifica della qualità normativa andranno adeguate, in armonia con quanto previsto dalla L. 29/2011. INTRECCIO STRETTO FRA I TRE ASPETTI Pagina 30