PRIMO GRADO: TRIBUNALE
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
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CAPITOLO 1
Procedimento avanti al tribunale
SOMMARIO
Sez. 1 - Fase introduttiva ....................
I. Atto di citazione ...............................
A. Contenuto della citazione..............
B. Notificazione della citazione ..........
C. Effetti della citazione ....................
D. Vizi della citazione ........................
II. Costituzione in giudizio dell’attore.....
III. Attività del convenuto......................
A. Comparsa di costituzione e risposta.
B. Costituzione in giudizio del convenuto................................................
Sez. 2 - Svolgimento del processo .......
I. Regole generali.................................
II. Comparizione e trattazione...............
III. Intervento di terzi............................
A. Intervento volontario ....................
B. Intervento coatto ad istanza di parte....................................................
C. Intervento coatto per ordine del
giudice ............................................
IV. Calendario delle udienze..................
V. Istruzione probatoria........................
VI. Ordinanze anticipatorie di condanna.
A. Ordinanza di pagamento di somme
non contestate ................................
2204
2206
2208
2272
2277
2293
2337
2376
2377
2412
2460
2461
2479
2578
2582
2604
2634
2646
2648
2668
B. Ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna .......................
C. Ordinanza successiva alla chiusura
dell’istruzione ..................................
VII. Rimessione della causa al collegio o in
decisione ............................................
Sez. 3 - Decisione................................
I. Poteri del giudice .............................
II. Decisione del giudice unico...............
III. Decisione collegiale .........................
IV. Provvedimenti del giudice ...............
A. Sentenze .....................................
B. Ordinanze ....................................
Sez. 4 - Vicende particolari del processo
I. Processo in contumacia ....................
II. Sospensione ....................................
III. Interruzione....................................
IV. Estinzione ......................................
V. Cessazione della materia del contendere ...................................................
VI. Riunione dei processi ......................
VII. Separazione dei processi.................
2688
2711
2734
2794
2797
2812
2821
2838
2842
2855
2870
2874
2898
2916
2940
2990
3006
3022
2670
Il processo di primo grado innanzi al tribunale rappresenta lo schema tipo per tutti i procedimenti di cognizione di primo grado ed in grado di appello (non innanzi alla corte di cassazione). Le norme che lo regolano sono dunque sempre applicabili, in quanto compatibili, a
meno che una disciplina speciale relativa ad altri procedimenti disponga diversamente.
La competenza del tribunale è molto vasta e viene definita «residuale» solo nel senso che il
tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (per
questo tema rinviamo all’apposita trattazione: v. n. 165 e s.).
Il tribunale è composto da giudici togati (ossia da magistrati nominati a seguito di un
concorso pubblico) e decide di regola in composizione monocratica (per i casi decisi in
composizione collegiale: v. n. 904 e s.).
2202
SEZIONE 1
Fase introduttiva
Il soggetto che vuole far valere in giudizio i propri diritti deve proporre domanda al giudice
competente (art. 99 c.p.c.). Di regola incarica un difensore affinché questi rediga un atto
(l’atto di citazione) che precisi le ragioni poste a fondamento delle proprie pretese, chieda
2204
400
PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione)
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
un determinato provvedimento giudiziale e inviti la controparte a comparire in giudizio per
difendersi da tali richieste. L’atto cosı̀ predisposto deve essere poi notificato, a cura dell’attore, alla controparte (il c.d. convenuto in giudizio) e depositato presso la cancelleria del
giudice competente, instaurando cosı̀ il processo.
Il convenuto che intende difendersi deve a sua volta incaricare un difensore perché questi
rediga un atto (la comparsa di costituzione e risposta) che lo difenda dalle richieste dell’attore e, eventualmente, chieda un provvedimento giudiziale a sé favorevole.
Entrambe le parti, per poter sperare nell’accoglimento delle loro pretese, devono seguire le
norme che fissano i criteri, di forma e sostanza, per la redazione degli atti introduttivi nonché
quelle relative alla loro costituzione in giudizio. In caso contrario, incorreranno in vizi della
domanda o in decadenze non sempre sanabili.
I. Atto di citazione
2206 L’atto di citazione rappresenta la forma «normale» per l’instaurazione del giudizio ordinario
di primo grado.
Esso è generalmente redatto e sottoscritto da un avvocato secondo il contenuto minimo
indicato dalla legge. Nella citazione deve essere indicata la data dell’udienza nella quale
dovrà comparire il convenuto: da questo deriva il nome di «atto di citazione a comparire a
udienza fissa».
Una volta redatto, l’atto deve essere notificato al convenuto e successivamente depositato in
tribunale con il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo della causa, secondo le
regole di costituzione in giudizio (v. n. 2337 e s.).
A. Contenuto dell’atto di citazione
2208 La tabella elenca gli elementi che deve contenere l’atto di citazione, rinviando alla loro
trattazione particolare.
art. c.p.c.
v. n.
Indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta
Contenuto dell’atto di citazione
163 c. 3 n. 1
2210 e s.
Indicazioni relative alle parti (attore e convenuto)
163 c. 3 n. 2
2214 e s.
Determinazione della cosa oggetto della domanda
163 c. 3 n. 3
2220 e s.
Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni
della domanda, con le relative conclusioni
163 c. 3 n. 4
2225 e s.
Indicazione dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e, in
particolare, dei documenti che offre in comunicazione
163 c. 3 n. 5
2230
Nome e cognome del difensore e indicazione della procura
163 c. 3 n. 6
2232 e s.
Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione
163 c. 3 n. 7
2236 e s.
Invito al convenuto a costituirsi e a comparire nell’udienza indicata
nell’atto, dinanzi al giudice designato, e avvertimento sulle decadenze
derivanti dalla costituzione oltre i termini di legge
163 c. 3 n. 7
2251 e s.
art. 14 DPR 115/2002
2262
Eventuale numero di fax o indirizzo e-mail per notificazioni o
comunicazioni durante il processo
170 c. 4
1249
Sottoscrizione del difensore
163 c. 4
2264 e s.
—
2269
Dichiarazione del valore della causa, ai fini del pagamento del
contributo unificato
Relazione di notificazione (contenuto non obbligatorio)
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PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione)
401
Indicazione del tribunale
(art. 163 c. 3 n. 1 c.p.c.) L’atto di citazione deve indicare il
tribunale davanti al quale si propone la domanda. Ad esempio, «Tribunale Civile di Roma» o
«Tribunale Civile di Milano».
Non è necessario indicare anche la sezione del tribunale (ad esempio, sezione fallimentare o
sezione famiglia).
2210
Se si instaura una causa davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento, è possibile indicare il tribunale come
giudice adito, anziché la sua sezione fallimentare, senza che questo determini la nullità della domanda (Cass.
15 marzo 1990 n. 2117).
Se l’indicazione del tribunale competente manca o risulta assolutamente incerta, l’atto di
citazione è nullo (art. 164 c. 1 c.p.c.). La nullità si estende all’intero procedimento eventualmente proseguito.
Tale invalidità della citazione può essere sanata, con efficacia retroattiva (cioè dalla notificazione dell’atto di citazione), secondo le regole esaminate al n. 2316 e s.
2212
Indicazioni relative alle parti
(art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c.) L’atto deve indicare gli estremi
che identificano l’attore ed il convenuto. Questi variano a seconda che l’indicazione riguardi
una persona fisica, un imprenditore individuale o una ditta oppure una società, un’associazione o un altro ente.
Di regola l’attore elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato che lo rappresenta in
giudizio o del domiciliatario: v. n. 2234.
2214
Persona fisica, imprenditore individuale o ditta Se le parti, o una di esse, sono
2215
persone fisiche o imprenditori individuali, si devono indicare i dati precisati di seguito (art.
163 c. 3 n. 2 c.p.c. come modif. dal DL 193/2009 conv. in L. 24/2010):
a) per l’attore: nome e cognome, residenza e codice fiscale (ricordiamo che il codice fiscale
della persona fisica imprenditore individuale non coincide con il numero di partita Iva);
b) per il convenuto: nome, cognome e codice fiscale, ed inoltre la sua residenza o domicilio
o dimora.
Si devono inoltre indicare le generalità (nome, cognome, codice fiscale e residenza o
domicilio o dimora) delle persone che rappresentano o assistono l’attore o il convenuto.
Queste indicazioni, obbligatorie dal 30 dicembre 2009, secondo una tesi ormai pacifica:
— riguardano la persona fisica priva della capacità di agire (ad es. minore, inabilitata o
interdetta) che agisce o è convenuta in giudizio e impone di indicare le generalità e il
codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza (ad es. il genitore che esercita
la potestà sul minore o il tutore) o l’assistenza (il curatore) (come confermato da Trib.
Varese 16 aprile 2010); la citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo
curatore, integra un’ipotesi di nullità della citazione (Cass. SU 19 aprile 2010 n. 9217);
— non si riferiscono all’avvocato del convenuto: non ha senso che l’attore debba specificare
questi dati ancor prima della futura ed eventuale costituzione in giudizio del convenuto
(indicazione che sarebbe addirittura richiesta a pena di nullità, data la sanzione prevista
dall’art. 164 c.p.c.).
Se si cita in giudizio una ditta si devono indicare i dati della persona fisica imprenditore
individuale: la ditta infatti non ha una propria capacità giuridica, ma costituisce il segno
distintivo con cui l’imprenditore individuale esercita la propria attività (Cass. 1º giugno 1990
n. 5157). Se la domanda è stata formalmente proposta contro la ditta individuale, essa deve
ritenersi come proposta nei confronti dell’imprenditore individuale che la esercita.
L’attore che cita i convenuti come contitolari di una «ditta», anziché come persone fisiche, compie una mera
imprecisione terminologica. I destinatari della domanda sono, infatti, dotati della legittimazione (passiva) a
stare in giudizio, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari (Cass. 23 dicembre 1994 n.
11122).
Società, associazione o altro ente Se le parti, o una di esse, sono società, associa-
zioni, comitati od altri enti si deve indicare:
— la denominazione o la ragione sociale o il nome del diverso ente;
— il codice fiscale (che di regola coincide con il numero di partita Iva). Per alcune società
codice fiscale e partita Iva non coincidono (ciò accade se la società ha trasferito il domicilio
2216
402
PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione)
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
fiscale da una provincia all’altra, in tal caso viene infatti attribuito una nuova partita Iva,
mentre il codice fiscale rimane invariato);
— l’organo o l’ufficio che ne ha la rappresentanza. Non è necessario indicare precisamente
la persona o le persone fisiche titolari dell’organo dell’ente convenuto in giudizio: è sufficiente una indicazione generica (ad esempio, presidente del consiglio di amministrazione;
amministratore delegato; presidente dell’associazione) o anche il solo riferimento al legale
rappresentante in carica (o «pro tempore»).
In presenza di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, si può agire nei
confronti di un solo amministratore, senza alcuna limitazione, anche quando la rappresentanza sia esercitata in forma congiunta.
Se si vuole convenire in giudizio una società di persone regolare, i rappresentanti possono
essere individuati con una visura presso il registro delle imprese competente a seconda della
sede della società. In ogni caso, è possibile citare:
— la società, con indicazione della sua ragione sociale, convenendo tutti i suoi rappresentanti. Questo è il modo più corretto e frequente;
— la società, con indicazione della sua ragione sociale, convenendo uno solo dei suoi
rappresentanti (Cass. 25 novembre 1983 n. 7080);
— tutti i soci, senza citare la società (Cass. 22 aprile 1994 n. 3842, Cass. 1º agosto 1990 n.
7663).
In caso di fusione tra società è possibile citare in giudizio sia la società incorporata che
quella incorporante. Tale principio si desume da una fondamentale decisione delle Sezioni
Unite la quale ha affermato che la fusione per incorporazione non dà luogo ad un fenomeno
di estinzione e successione (come invece ritenuto generalmente) ma un’integrazione reciproca delle società partecipanti all’operazione, con la prosecuzione di tutti i rapporti processuali e sostanziali posti in essere prima della fusione (Cass. SU 8 febbraio 2006 n. 2637).
2217 Omissione o incertezza delle indicazioni
(art. 164 c. 1 c.p.c.) Secondo l’orientamento
costante della giurisprudenza l’atto di citazione è nullo:
— se mancano del tutto le indicazioni relative all’attore o al convenuto;
— se sono date delle indicazioni, ma esse sono sbagliate o non sono sufficienti, non
permettendo cosı̀ di stabilire con certezza assoluta chi sono i soggetti del processo, né i
relativi dati possono essere desunti dal contenuto complessivo dell’atto o dalla relata di
notifica.
Alcuni esempi relativi ai vizi dell’atto di citazione sono riportati in nota al presente paragrafo.
La nullità dell’atto in tal caso si ritiene però sanabile con la costituzione della parte convenuta (v. n. 2316 e s.), con effetti che retroagiscono al momento della notificazione dell’atto
di citazione.
In caso di omessa indicazione del codice fiscale, delle parti, di chi li rappresenta o assiste
oppure dei difensori, l’atto non è affetto da nullità, trattandosi di una mera irregolarità
formale, ma può sollecitare la parte a rimuovere l’irregolarità (Trib. Varese 16 aprile 2010).
Esempi:
a) nel caso in cui viene convenuta in giudizio una persona fisica e l’attore:
— indica il nome in modo inesatto nella parte dell’atto relativa alla chiamata in giudizio: la citazione è valida se
dal complessivo contenuto dell’atto e dalla sua notificazione è evidente che c’è stato un mero errore materiale
(Cass. 29 novembre 1994 n. 10223: nel caso di specie la narrativa dell’atto faceva riferimento a Mario Bossi, a cui
la citazione era stata effettivamente notificata, mentre nella parte dell’atto relativa alla chiamata in giudizio
l’attore aveva citato Mario Rossi);
— commette un errore sulle generalità del convenuto sia nella citazione che nella corrispondente relata di
notifica: nessuno dei due atti è nullo se è possibile identificare con certezza il reale destinatario, sulla base degli
elementi contenuti in uno o nell’altro (Cass. 11 maggio 2005 n. 9928);
— cita in giudizio di un soggetto sicuramente inesistente o indica in modo tanto sommario da non renderlo in
alcun modo individuabile in un’alternativa di soggetti esistenti, è viziata da nullità assoluta non sanabile (Trib.
Genova 24 settembre 2010);
b) quando viene convenuta in giudizio una società (o un diverso ente) e l’attore:
— non indica o indica non precisamente l’organo o l’ufficio munito di rappresentanza in giudizio: la citazione è
valida se non vi è incertezza sull’identificazione della società o dell’ente (Cass. 5 settembre 2005 n. 17771, Cass.
24 maggio 2004 n. 9927);
— indica in modo erroneo le generalità del socio accomandatario della s.a.s. (e di conseguenza la ragione
sociale): la citazione o la notificazione è nulla solo se l’errore determina un’incertezza assoluta sull’esatta
identificazione della società (Cass. 19 dicembre 2008 n. 29864);
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione)
403
— individua in modo assolutamente incerto la società e vi è l’insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in
giudizio proprio quello e non un altro ente: la citazione è nulla (Cass. 18 gennaio 2001 n. 718);
— non indica esattamente il convenuto: la citazione è valida se non c’è una assoluta incertezza sul soggetto
contro il quale è stata proposta la domanda (si citava in giudizio la «società sportiva Udace, con sede in Mestre»,
ma non vi era incertezza assoluta sulla parte convenuta, identificata nel «Comitato provinciale Udace con sede
in Mestre», peraltro costituitosi nel giudizio) (Cass. 15 novembre 2002 n. 16076);
— indica erroneamente il convenuto: l’atto di citazione è nullo se il giudice non può escludere ogni incertezza
circa l’identificazione del destinatario dello stesso. La cassazione ha annullato la decisione che accoglieva
l’opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della s.r.l. «Achille Lauro Airlines» in amministrazione straordinaria, introdotta con atto in cui era stato chiamato in giudizio il «Gruppo Flotta Lauro». La decisione impugnata aveva invece escluso la nullità, sul rilievo che la notificazione presso la sede legale dell’amministrazione
straordinaria escludeva ogni incertezza sul convenuto (Cass. 3 maggio 2004 n. 8344);
c) altre ipotesi: è affetto da nullità assoluta e insanabile l’atto di citazione notificato al collegio dei liquidatori
del concordato preventivo in quanto diretto ad un ente inesistente del tutto privo di soggettività giuridica
autonoma rispetto a quella dei suoi componenti (Cass. 3 agosto 2007 n. 17060).
Determinazione della cosa oggetto della domanda
(art. 163 c. 3 n. 3
2220
L’attore ha l’onere di indicare qual è la cosa oggetto della domanda, cioè il bene
di cui chiede la tutela (c.d. petitum mediato). Tale elemento si differenzia dal provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (c.d. petitum immediato).
Ad esempio, l’attore chiede al giudice la condanna del convenuto al pagamento di una
somma di denaro: la cosa oggetto della domanda (petitum mediato) è la somma di denaro
mentre il provvedimento richiesto (petitum immediato) è la sentenza di condanna.
c.p.c.)
La cosa oggetto della domanda si considera determinata anche se il giudice deve desumerla
dall’esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio. Tale esame, precisa la giurisprudenza, non deve essere limitato alla parte dell’atto destinata a contenere le conclusioni, ma
deve estendersi anche alla parte espositiva (dove sono narrati i fatti ed indicate le ragioni di
diritto), costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di
merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata
(Cass. SU 21 luglio 2009 n. 16910, Cass. 19 marzo 2001 n. 3911).
2221
Se l’attore chiede al giudice di emettere sentenza di condanna del convenuto al pagamento di una somma di
denaro indicando il titolo (ad esempio, un contratto) in base al quale pretende detto pagamento e depositando i documenti giustificativi della richiesta (ad esempio, fatture e bolle di consegna della merce), l’oggetto
della domanda è individuato e il convenuto è messo in condizione di difendersi (Cass. 4 giugno 2001 n. 7507,
Cass. 16 maggio 2002 n. 7137: quest’ultima afferma che, ai fini della individuazione dell’oggetto della domanda, può farsi riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti).
(art. 164 c. 4 c.p.c.) Se la determinazione della cosa oggetto della
domanda è omessa o risulta assolutamente incerta, l’atto di citazione è nullo. La nullità può
essere sanata: le regole della sanatoria sono esaminate al n. 2299 e s.
L’atto è invece valido nel caso di semplice imprecisione terminologica (Cass. 15 marzo 1980
n. 1751).
Omissione o incertezza
2223
Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e delle conclusioni 2225
L’attore deve esporre nell’atto di citazione:
a) i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda fatta valere in
giudizio (c.d. causa petendi). Più in particolare:
— deve indicare i fatti costitutivi o lesivi riconducibili in astratto a una o più norme, i quali
costituiscono quelli che nel codice viene definita a volte come «ragione della domanda» a
volte come «titolo». La precisa indicazione di questi elementi di fatto è sempre indispensabile affinché il giudice possa dare la corretta qualificazione giuridica alla fattispecie sottoposta al suo esame e individuare gli effetti che ne discendono in diritto;
— gli elementi di diritto: deve cioè ricondurre i fatti enunciati ad una o più norme di legge.
Tale prospettazione può essere anche generica, o addirittura implicita (come precisiamo
oltre al n. 2228), oltre a non essere vincolante per il giudice, avendo questi il potere-dovere
di identificare la norma che giustifica l’accoglimento o il rigetto della domanda (in base al
principio jura novit curia) (Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986, Cass. 15 luglio 1983 n. 4880);
b) le conclusioni, cioè la formulazione sintetica e globale della domanda al giudice nei suoi
termini essenziali, deve cioè precisare il provvedimento richiesto al giudice (c.d. petitum
(art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.)
404
PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione)
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immediato):
ad esempio, la sentenza di condanna o di accertamento. L’esatta formulazione
delle conclusioni è importante in quanto il giudice non può travalicare i limiti della domanda (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: v. n. 2804 e s.).
Nel successivo svolgimento del giudizio l’attore non può prospettare nuovi fatti o formulare
nuove richieste al giudice, fatta salva però la possibilità di introdurre precisazioni e modificazioni (v. n. 2523 e s.).
2226
Casistica:
— nello stesso giudizio l’attore può proporre, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra
loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l’onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l’attore è
tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni (di conseguenza il giudice può accogliere una delle domande
perché ciascuna di esse rientra nel «petitum») (Cass. 19 luglio 2010 n. 16876);
— se l’attore propone una domanda di condanna generica (sul c.d. an debeatur) al pagamento di una somma, la
cui quantificazione è rimandata al giudizio successivo (sul c.d. quantum debeatur), deve allegare i fatti costitutivi
del diritto di credito fatto valere, del quale deve dimostrare l’esistenza (Cass. 3 gennaio 1995 n. 24);
— se l’attore denunzia l’illiceità o l’illegittimità della costruzione di un edificio per violazioni di legge o
regolamenti, deve individuare «il fatto» tra i tanti che possono scaturire dalle possibili violazioni di ogni legge
e di ogni regolamento in tema di costruzione di edifici (Cass. 25 gennaio 1980 n. 615).
2227 Omissione o incertezza
(art. 164 c. 4 c.p.c.) Se manca l’esposizione dei fatti costituenti le
ragioni della domanda, l’atto di citazione è nullo. Non è invece sanzionata l’assoluta incertezza relativa all’esposizione dei fatti stessi (diversamente dagli altri casi di nullità).
La sanzione di nullità è prevista unicamente per l’ipotesi in cui manchi l’esposizione dei fatti
a sostegno della domanda, cosı̀ da non consentire al giudice di comprendere e qualificare
correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti (Trib.
Milano 13 febbraio 2009 n. 1967).
Tale nullità è sanabile con lo stesso meccanismo e gli stessi effetti della nullità per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda (v. n. 2299 e s.).
Ad esempio la giurisprudenza:
a) ha ritenuto nullo l’atto di citazione:
— con cui l’attore proponeva una domanda di inefficacia di un contratto preliminare senza indicare la causa
che l’ha determinata: l’oggetto è assolutamente incerto data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme che questa può assumere (assoluta, relativa, temporanea) (Cass. 12 novembre
1992 n. 12156);
— con cui si chiedeva la condanna al risarcimento dei danni derivanti da un articolo diffamatorio, senza
individuare le notizie ritenute non vere e le espressioni ritenute diffamatorie (Trib. Roma 29 maggio 1997);
— che chiedeva la condanna di un amministratore di società al risarcimento del danno e la nomina di un
liquidatore, quando erano indicati i tipi di danni ma non le condotte materiali da cui essi derivavano (Trib. Roma
26 aprile 2001);
— che impugnava il bilancio di una società, senza indicare chiaramente quale fosse il bilancio impugnato (Trib.
Ivrea 1º dicembre 2004);
— nel quale l’esposizione dei fatti costitutivi è carente in parte narrativa o troppo sintetica (Trib. Venezia 25
marzo 1997);
b) ha ritenuto valido l’atto e respinto l’eccezione di nullità quando il «petitum» è precisato nell’atto introduttivo
indicando nel dettaglio le singole voci di danno oggetto della domanda, quantificando ciascuna di esse ed
esplicitando i criteri utilizzati per la loro determinazione ed il convenuto (pur avendo eccepito la nullità della
citazione) di fatto contesti analiticamente nel merito le richieste risarcitorie avanzate dall’attore (Trib. Milano 13
febbraio 2009 n. 1967).
2228 La norma che disciplina la nullità della citazione non sanziona invece in modo espresso la
mancata esposizione degli elementi di diritto o la mancata indicazione delle conclusioni. Una
domanda giudiziale priva di tali elementi non può però ritenersi valida se impedisce al
convenuto di organizzare una valida difesa e al giudice di decidere nel merito. In tal caso
l’atto potrebbe essere dichiarato nullo per mancanza dei requisiti indispensabili a raggiungere il suo scopo (principio stabilito all’art. 156 c. 2 c.p.c.).
Secondo la giurisprudenza la parte può anche non indicare o indicare erroneamente la ragione giuridica che legittima la sua domanda: il giudice ha infatti il potere-dovere di qualificare
giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un «nomen iuris»,
anche diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta
con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
dedotta e allegata in giudizio tra le parti (Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986).
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione)
405
Indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
(art. 163 c. 3 n. 5 c.p.c.) L’attore deve indicare specificamente nell’atto di citazione i mezzi di prova di cui intende valersi
e i documenti attinenti al merito della controversia che offre in comunicazione.
La mancanza di tali indicazioni non è sanzionata dal codice e la prassi, avallata dalla
giurisprudenza prevalente, non ne impone la specificazione.
L’attore può dunque scegliere di indicare i mezzi di prova in un momento successivo, ossia
con le memorie istruttorie (v. n. 2651 e s.).
Quanto ai documenti invece, se l’attore decide di depositarne uno o più con l’atto di
citazione, deve indicarli in calce alla citazione, in un apposito indice. In tal modo, il convenuto viene a conoscenza dell’avvenuto deposito, può estrarne copia e predisporre le sue
difese; può anche eccepire la mancata produzione in giudizio dei documenti indicati nella
citazione e chiedere che il giudice ne ordini all’attore il deposito, riservandosene l’esame
all’udienza successiva.
2230
Indicazione del difensore e della procura
(art. 163 c. 3 n. 6 c.p.c.) L’atto di
citazione deve indicare il nome e il cognome dell’avvocato a cui l’attore ha conferito il
mandato a rappresentarlo e difenderlo in giudizio.
Dal 30 dicembre 2009 l’avvocato deve indicare anche il proprio codice fiscale (art. 125 c. 1
c.p.c. modificato dal DL 193/2009 conv. in L. 24/2010).
La procura alle liti, che costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto
processuale:
— può essere inserita nell’atto stesso, in calce o a margine dell’atto (procura speciale);
— può essere rilasciata con atto separato: in tal caso l’atto ne deve indicare gli estremi (ad
esempio, per la procura notarile si devono indicare il nome del notaio, la data e i numeri di
repertorio e di raccolta dell’atto).
Per il contenuto, la forma e i vizi della procura alle liti: v. n. 816 e s.
2232
Di regola l’attore nella procura elegge domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del
tribunale adito ed in particolare presso lo studio dell’avvocato che lo rappresenta in giudizio, o del domiciliatario, al fine di ricevere le comunicazioni e le notificazioni della cancelleria e delle controparti. Per un maggior approfondimento: v. n. 846.
2234
Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione
2236
(art. 163 c. 3 n. 7
L’attore deve indicare la data dell’udienza «di prima comparizione e trattazione» nella
quale invita il convenuto a comparire.
Si tenga tuttavia presente che se nel giorno scelto dall’attore il giudice istruttore designato
per decidere la causa non tiene udienza, la comparizione delle parti è rinviata d’ufficio
all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
Tale udienza può essere anche differita dal giudice istruttore per un massimo di 45 giorni (v.
n. 2371).
c.p.c.)
Termini minimi per comparire
(art. 163 bis c. 1 c.p.c.) L’attore indica liberamente la data
dell’udienza di comparizione assicurandosi che tra la data di notificazione dell’atto di citazione al convenuto e il giorno dell’udienza di comparizione siano rispettati i termini minimi
per comparire fissati dalla legge, tenendo conto, a tal fine, anche dei tempi tecnici necessari
all’ufficiale giudiziario per provvedere alla notificazione.
In particolare l’attore assegna al convenuto un termine libero a comparire non minore:
— di 90 giorni, se il luogo di notificazione al convenuto è in Italia;
— di 150 giorni, se il luogo di notificazione al convenuto si trova all’estero.
I suddetti termini minimi sono considerati perentori ed inderogabili (Cass. 4 febbraio 1988 n.
1126), fatta salva la richiesta di una loro abbreviazione (v. n. 2244 e s.).
2237
Computo dei termini Nel calcolo del termine libero a comparire:
2240
— non si contano né il giorno iniziale (il giorno della notificazione) né quello finale (quello
dell’udienza indicata);
— sono calcolati sia i giorni che cadono di sabato e di domenica (ad esempio, è possibile che
406
PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione)
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
il primo giorno anteriore all’udienza indicata in citazione sia domenica) sia gli altri giorni
festivi intermedi, ad esempio, Natale o Pasqua (Cass. SU 2 ottobre 2003 n. 14699).
Esempio l’avvocato dell’attore ipotizza che la notifica sul territorio italiano avvenga il 2 aprile 2009, tale giorno
non si computa. I 90 giorni si cominciano a contare dal 3 aprile. Il 90º giorno è il 1º luglio che non si computa.
L’udienza può essere quindi fissata dal 2 luglio in poi.
2241 Se l’udienza indicata in citazione cade:
— di sabato, la data indicata è valida;
— di domenica o in altro giorno festivo, si intende d’ufficio rinviata al primo giorno feriale
successivo.
È irrilevante, per la verifica del rispetto del termine a comparire, che l’udienza indicata in
citazione sia successivamente rinviata d’ufficio (Cass. 10 febbraio 2003 n. 1935, Cass. 3
giugno 1999 n. 5435).
2242 Importante sottolineare che i giorni che vanno dal 1º agosto al 15 settembre inclusi non devono
essere calcolati ai fini del computo del termine a comparire (trattandosi del periodo di sospensione feriale dei termini processuali) (art. 1 L. 742/69). Le conseguenze sono le seguenti:
— l’attore nell’atto di citazione non può fissare la prima udienza in una data compresa nel
periodo di sospensione feriale (ad es. il 1º settembre), a pena di nullità della citazione (Cass.
16 settembre 2002 n. 13487);
— il convenuto per calcolare se l’attore gli ha assegnato un termine a comparire nel rispetto
dei termini legali non deve conteggiare i giorni compresi fra il 1º agosto e il 15 settembre
(Cass. 3 giugno 1999 n. 5435, Cass. 6 settembre 1996 n. 8144), è il caso, ad esempio, in cui
l’atto fissa l’udienza di prima comparizione appena dopo la scadenza del periodo di sospensione (nel mese di settembre o ottobre);
— se la data di notificazione dell’atto di citazione cade nel periodo di sospensione (ad
esempio il 2 settembre) il computo del termine inizia a decorrere dal giorno 16 settembre (e
non dal 17) (Cass. 6 aprile 2006 n. 8102, Cass. SU 28 marzo 1995 n. 3668).
Esempio Se l’avvocato dell’attore ipotizza che la notifica sarà effettuata entro il 3 maggio, può fissare l’udienza dal 16
settembre in poi: per il calcolo dei 90 giorni deve contare dal 4 maggio fino al 31 luglio (89º giorno); non deve contare i
giorni compresi dal 1º agosto al 15 settembre per ricominciare a contare dal giorno 16 settembre (90º giorno).
2244 Richiesta di abbreviare i termini a comparire
(art. 163 bis c. 2 c.p.c.) Nelle cause che
richiedono una rapida soluzione (il codice parla di «pronta spedizione») l’attore può chiedere di essere autorizzato all’abbreviazione dei termini a comparire fino alla metà.
La legge non specifica espressamente quali siano i casi che richiedono una pronta spedizione:
si ritiene dunque sufficiente che sussista una ragione di urgenza o di opportunità (ad esempio
in materia di diritto di famiglia), rimessa all’apprezzamento del presidente del tribunale, tale da
imporre che della questione sia sollecitamente investito il giudice istruttore.
Per ottenere l’autorizzazione all’abbreviazione dei termini, l’avvocato dell’attore deve predisporre un’espressa istanza motivata al presidente del tribunale in calce all’atto di citazione.
L’atto di citazione deve già indicare i termini a comparire abbreviati e dimezzare inoltre i
termini per la costituzione del convenuto (da 20 a 10 giorni).
2245 Indichiamo un esempio di istanza:
ISTANZA PER ABBREVIAZIONE DEI TERMINI
Al sig. Presidente del Tribunale di . . ..
Il sottoscritto avv. . . .. . .. difensore dell’attore, poiché la causa presenta carattere di urgenza, dato che . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ., chiede che V.S. voglia abbreviare il termine di comparizione alla metà.
Luogo, data
Avv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2246 Depositato l’atto di citazione (e la connessa istanza) presso la cancelleria del presidente,
questi può
autorizzare
l’abbreviazione dei termini fino alla metà con
decreto
motivato
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Procedimento avanti al tribunale