PRIMO GRADO: TRIBUNALE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 399 CAPITOLO 1 Procedimento avanti al tribunale SOMMARIO Sez. 1 - Fase introduttiva .................... I. Atto di citazione ............................... A. Contenuto della citazione.............. B. Notificazione della citazione .......... C. Effetti della citazione .................... D. Vizi della citazione ........................ II. Costituzione in giudizio dell’attore..... III. Attività del convenuto...................... A. Comparsa di costituzione e risposta. B. Costituzione in giudizio del convenuto................................................ Sez. 2 - Svolgimento del processo ....... I. Regole generali................................. II. Comparizione e trattazione............... III. Intervento di terzi............................ A. Intervento volontario .................... B. Intervento coatto ad istanza di parte.................................................... C. Intervento coatto per ordine del giudice ............................................ IV. Calendario delle udienze.................. V. Istruzione probatoria........................ VI. Ordinanze anticipatorie di condanna. A. Ordinanza di pagamento di somme non contestate ................................ 2204 2206 2208 2272 2277 2293 2337 2376 2377 2412 2460 2461 2479 2578 2582 2604 2634 2646 2648 2668 B. Ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna ....................... C. Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione .................................. VII. Rimessione della causa al collegio o in decisione ............................................ Sez. 3 - Decisione................................ I. Poteri del giudice ............................. II. Decisione del giudice unico............... III. Decisione collegiale ......................... IV. Provvedimenti del giudice ............... A. Sentenze ..................................... B. Ordinanze .................................... Sez. 4 - Vicende particolari del processo I. Processo in contumacia .................... II. Sospensione .................................... III. Interruzione.................................... IV. Estinzione ...................................... V. Cessazione della materia del contendere ................................................... VI. Riunione dei processi ...................... VII. Separazione dei processi................. 2688 2711 2734 2794 2797 2812 2821 2838 2842 2855 2870 2874 2898 2916 2940 2990 3006 3022 2670 Il processo di primo grado innanzi al tribunale rappresenta lo schema tipo per tutti i procedimenti di cognizione di primo grado ed in grado di appello (non innanzi alla corte di cassazione). Le norme che lo regolano sono dunque sempre applicabili, in quanto compatibili, a meno che una disciplina speciale relativa ad altri procedimenti disponga diversamente. La competenza del tribunale è molto vasta e viene definita «residuale» solo nel senso che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (per questo tema rinviamo all’apposita trattazione: v. n. 165 e s.). Il tribunale è composto da giudici togati (ossia da magistrati nominati a seguito di un concorso pubblico) e decide di regola in composizione monocratica (per i casi decisi in composizione collegiale: v. n. 904 e s.). 2202 SEZIONE 1 Fase introduttiva Il soggetto che vuole far valere in giudizio i propri diritti deve proporre domanda al giudice competente (art. 99 c.p.c.). Di regola incarica un difensore affinché questi rediga un atto (l’atto di citazione) che precisi le ragioni poste a fondamento delle proprie pretese, chieda 2204 400 PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione) Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre un determinato provvedimento giudiziale e inviti la controparte a comparire in giudizio per difendersi da tali richieste. L’atto cosı̀ predisposto deve essere poi notificato, a cura dell’attore, alla controparte (il c.d. convenuto in giudizio) e depositato presso la cancelleria del giudice competente, instaurando cosı̀ il processo. Il convenuto che intende difendersi deve a sua volta incaricare un difensore perché questi rediga un atto (la comparsa di costituzione e risposta) che lo difenda dalle richieste dell’attore e, eventualmente, chieda un provvedimento giudiziale a sé favorevole. Entrambe le parti, per poter sperare nell’accoglimento delle loro pretese, devono seguire le norme che fissano i criteri, di forma e sostanza, per la redazione degli atti introduttivi nonché quelle relative alla loro costituzione in giudizio. In caso contrario, incorreranno in vizi della domanda o in decadenze non sempre sanabili. I. Atto di citazione 2206 L’atto di citazione rappresenta la forma «normale» per l’instaurazione del giudizio ordinario di primo grado. Esso è generalmente redatto e sottoscritto da un avvocato secondo il contenuto minimo indicato dalla legge. Nella citazione deve essere indicata la data dell’udienza nella quale dovrà comparire il convenuto: da questo deriva il nome di «atto di citazione a comparire a udienza fissa». Una volta redatto, l’atto deve essere notificato al convenuto e successivamente depositato in tribunale con il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo della causa, secondo le regole di costituzione in giudizio (v. n. 2337 e s.). A. Contenuto dell’atto di citazione 2208 La tabella elenca gli elementi che deve contenere l’atto di citazione, rinviando alla loro trattazione particolare. art. c.p.c. v. n. Indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta Contenuto dell’atto di citazione 163 c. 3 n. 1 2210 e s. Indicazioni relative alle parti (attore e convenuto) 163 c. 3 n. 2 2214 e s. Determinazione della cosa oggetto della domanda 163 c. 3 n. 3 2220 e s. Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni 163 c. 3 n. 4 2225 e s. Indicazione dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione 163 c. 3 n. 5 2230 Nome e cognome del difensore e indicazione della procura 163 c. 3 n. 6 2232 e s. Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione 163 c. 3 n. 7 2236 e s. Invito al convenuto a costituirsi e a comparire nell’udienza indicata nell’atto, dinanzi al giudice designato, e avvertimento sulle decadenze derivanti dalla costituzione oltre i termini di legge 163 c. 3 n. 7 2251 e s. art. 14 DPR 115/2002 2262 Eventuale numero di fax o indirizzo e-mail per notificazioni o comunicazioni durante il processo 170 c. 4 1249 Sottoscrizione del difensore 163 c. 4 2264 e s. — 2269 Dichiarazione del valore della causa, ai fini del pagamento del contributo unificato Relazione di notificazione (contenuto non obbligatorio) Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione) 401 Indicazione del tribunale (art. 163 c. 3 n. 1 c.p.c.) L’atto di citazione deve indicare il tribunale davanti al quale si propone la domanda. Ad esempio, «Tribunale Civile di Roma» o «Tribunale Civile di Milano». Non è necessario indicare anche la sezione del tribunale (ad esempio, sezione fallimentare o sezione famiglia). 2210 Se si instaura una causa davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento, è possibile indicare il tribunale come giudice adito, anziché la sua sezione fallimentare, senza che questo determini la nullità della domanda (Cass. 15 marzo 1990 n. 2117). Se l’indicazione del tribunale competente manca o risulta assolutamente incerta, l’atto di citazione è nullo (art. 164 c. 1 c.p.c.). La nullità si estende all’intero procedimento eventualmente proseguito. Tale invalidità della citazione può essere sanata, con efficacia retroattiva (cioè dalla notificazione dell’atto di citazione), secondo le regole esaminate al n. 2316 e s. 2212 Indicazioni relative alle parti (art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c.) L’atto deve indicare gli estremi che identificano l’attore ed il convenuto. Questi variano a seconda che l’indicazione riguardi una persona fisica, un imprenditore individuale o una ditta oppure una società, un’associazione o un altro ente. Di regola l’attore elegge domicilio presso lo studio dell’avvocato che lo rappresenta in giudizio o del domiciliatario: v. n. 2234. 2214 Persona fisica, imprenditore individuale o ditta Se le parti, o una di esse, sono 2215 persone fisiche o imprenditori individuali, si devono indicare i dati precisati di seguito (art. 163 c. 3 n. 2 c.p.c. come modif. dal DL 193/2009 conv. in L. 24/2010): a) per l’attore: nome e cognome, residenza e codice fiscale (ricordiamo che il codice fiscale della persona fisica imprenditore individuale non coincide con il numero di partita Iva); b) per il convenuto: nome, cognome e codice fiscale, ed inoltre la sua residenza o domicilio o dimora. Si devono inoltre indicare le generalità (nome, cognome, codice fiscale e residenza o domicilio o dimora) delle persone che rappresentano o assistono l’attore o il convenuto. Queste indicazioni, obbligatorie dal 30 dicembre 2009, secondo una tesi ormai pacifica: — riguardano la persona fisica priva della capacità di agire (ad es. minore, inabilitata o interdetta) che agisce o è convenuta in giudizio e impone di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza (ad es. il genitore che esercita la potestà sul minore o il tutore) o l’assistenza (il curatore) (come confermato da Trib. Varese 16 aprile 2010); la citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo curatore, integra un’ipotesi di nullità della citazione (Cass. SU 19 aprile 2010 n. 9217); — non si riferiscono all’avvocato del convenuto: non ha senso che l’attore debba specificare questi dati ancor prima della futura ed eventuale costituzione in giudizio del convenuto (indicazione che sarebbe addirittura richiesta a pena di nullità, data la sanzione prevista dall’art. 164 c.p.c.). Se si cita in giudizio una ditta si devono indicare i dati della persona fisica imprenditore individuale: la ditta infatti non ha una propria capacità giuridica, ma costituisce il segno distintivo con cui l’imprenditore individuale esercita la propria attività (Cass. 1º giugno 1990 n. 5157). Se la domanda è stata formalmente proposta contro la ditta individuale, essa deve ritenersi come proposta nei confronti dell’imprenditore individuale che la esercita. L’attore che cita i convenuti come contitolari di una «ditta», anziché come persone fisiche, compie una mera imprecisione terminologica. I destinatari della domanda sono, infatti, dotati della legittimazione (passiva) a stare in giudizio, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari (Cass. 23 dicembre 1994 n. 11122). Società, associazione o altro ente Se le parti, o una di esse, sono società, associa- zioni, comitati od altri enti si deve indicare: — la denominazione o la ragione sociale o il nome del diverso ente; — il codice fiscale (che di regola coincide con il numero di partita Iva). Per alcune società codice fiscale e partita Iva non coincidono (ciò accade se la società ha trasferito il domicilio 2216 402 PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione) Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre fiscale da una provincia all’altra, in tal caso viene infatti attribuito una nuova partita Iva, mentre il codice fiscale rimane invariato); — l’organo o l’ufficio che ne ha la rappresentanza. Non è necessario indicare precisamente la persona o le persone fisiche titolari dell’organo dell’ente convenuto in giudizio: è sufficiente una indicazione generica (ad esempio, presidente del consiglio di amministrazione; amministratore delegato; presidente dell’associazione) o anche il solo riferimento al legale rappresentante in carica (o «pro tempore»). In presenza di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, si può agire nei confronti di un solo amministratore, senza alcuna limitazione, anche quando la rappresentanza sia esercitata in forma congiunta. Se si vuole convenire in giudizio una società di persone regolare, i rappresentanti possono essere individuati con una visura presso il registro delle imprese competente a seconda della sede della società. In ogni caso, è possibile citare: — la società, con indicazione della sua ragione sociale, convenendo tutti i suoi rappresentanti. Questo è il modo più corretto e frequente; — la società, con indicazione della sua ragione sociale, convenendo uno solo dei suoi rappresentanti (Cass. 25 novembre 1983 n. 7080); — tutti i soci, senza citare la società (Cass. 22 aprile 1994 n. 3842, Cass. 1º agosto 1990 n. 7663). In caso di fusione tra società è possibile citare in giudizio sia la società incorporata che quella incorporante. Tale principio si desume da una fondamentale decisione delle Sezioni Unite la quale ha affermato che la fusione per incorporazione non dà luogo ad un fenomeno di estinzione e successione (come invece ritenuto generalmente) ma un’integrazione reciproca delle società partecipanti all’operazione, con la prosecuzione di tutti i rapporti processuali e sostanziali posti in essere prima della fusione (Cass. SU 8 febbraio 2006 n. 2637). 2217 Omissione o incertezza delle indicazioni (art. 164 c. 1 c.p.c.) Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza l’atto di citazione è nullo: — se mancano del tutto le indicazioni relative all’attore o al convenuto; — se sono date delle indicazioni, ma esse sono sbagliate o non sono sufficienti, non permettendo cosı̀ di stabilire con certezza assoluta chi sono i soggetti del processo, né i relativi dati possono essere desunti dal contenuto complessivo dell’atto o dalla relata di notifica. Alcuni esempi relativi ai vizi dell’atto di citazione sono riportati in nota al presente paragrafo. La nullità dell’atto in tal caso si ritiene però sanabile con la costituzione della parte convenuta (v. n. 2316 e s.), con effetti che retroagiscono al momento della notificazione dell’atto di citazione. In caso di omessa indicazione del codice fiscale, delle parti, di chi li rappresenta o assiste oppure dei difensori, l’atto non è affetto da nullità, trattandosi di una mera irregolarità formale, ma può sollecitare la parte a rimuovere l’irregolarità (Trib. Varese 16 aprile 2010). Esempi: a) nel caso in cui viene convenuta in giudizio una persona fisica e l’attore: — indica il nome in modo inesatto nella parte dell’atto relativa alla chiamata in giudizio: la citazione è valida se dal complessivo contenuto dell’atto e dalla sua notificazione è evidente che c’è stato un mero errore materiale (Cass. 29 novembre 1994 n. 10223: nel caso di specie la narrativa dell’atto faceva riferimento a Mario Bossi, a cui la citazione era stata effettivamente notificata, mentre nella parte dell’atto relativa alla chiamata in giudizio l’attore aveva citato Mario Rossi); — commette un errore sulle generalità del convenuto sia nella citazione che nella corrispondente relata di notifica: nessuno dei due atti è nullo se è possibile identificare con certezza il reale destinatario, sulla base degli elementi contenuti in uno o nell’altro (Cass. 11 maggio 2005 n. 9928); — cita in giudizio di un soggetto sicuramente inesistente o indica in modo tanto sommario da non renderlo in alcun modo individuabile in un’alternativa di soggetti esistenti, è viziata da nullità assoluta non sanabile (Trib. Genova 24 settembre 2010); b) quando viene convenuta in giudizio una società (o un diverso ente) e l’attore: — non indica o indica non precisamente l’organo o l’ufficio munito di rappresentanza in giudizio: la citazione è valida se non vi è incertezza sull’identificazione della società o dell’ente (Cass. 5 settembre 2005 n. 17771, Cass. 24 maggio 2004 n. 9927); — indica in modo erroneo le generalità del socio accomandatario della s.a.s. (e di conseguenza la ragione sociale): la citazione o la notificazione è nulla solo se l’errore determina un’incertezza assoluta sull’esatta identificazione della società (Cass. 19 dicembre 2008 n. 29864); Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione) 403 — individua in modo assolutamente incerto la società e vi è l’insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non un altro ente: la citazione è nulla (Cass. 18 gennaio 2001 n. 718); — non indica esattamente il convenuto: la citazione è valida se non c’è una assoluta incertezza sul soggetto contro il quale è stata proposta la domanda (si citava in giudizio la «società sportiva Udace, con sede in Mestre», ma non vi era incertezza assoluta sulla parte convenuta, identificata nel «Comitato provinciale Udace con sede in Mestre», peraltro costituitosi nel giudizio) (Cass. 15 novembre 2002 n. 16076); — indica erroneamente il convenuto: l’atto di citazione è nullo se il giudice non può escludere ogni incertezza circa l’identificazione del destinatario dello stesso. La cassazione ha annullato la decisione che accoglieva l’opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della s.r.l. «Achille Lauro Airlines» in amministrazione straordinaria, introdotta con atto in cui era stato chiamato in giudizio il «Gruppo Flotta Lauro». La decisione impugnata aveva invece escluso la nullità, sul rilievo che la notificazione presso la sede legale dell’amministrazione straordinaria escludeva ogni incertezza sul convenuto (Cass. 3 maggio 2004 n. 8344); c) altre ipotesi: è affetto da nullità assoluta e insanabile l’atto di citazione notificato al collegio dei liquidatori del concordato preventivo in quanto diretto ad un ente inesistente del tutto privo di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei suoi componenti (Cass. 3 agosto 2007 n. 17060). Determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 c. 3 n. 3 2220 L’attore ha l’onere di indicare qual è la cosa oggetto della domanda, cioè il bene di cui chiede la tutela (c.d. petitum mediato). Tale elemento si differenzia dal provvedimento giurisdizionale richiesto al giudice (c.d. petitum immediato). Ad esempio, l’attore chiede al giudice la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro: la cosa oggetto della domanda (petitum mediato) è la somma di denaro mentre il provvedimento richiesto (petitum immediato) è la sentenza di condanna. c.p.c.) La cosa oggetto della domanda si considera determinata anche se il giudice deve desumerla dall’esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio. Tale esame, precisa la giurisprudenza, non deve essere limitato alla parte dell’atto destinata a contenere le conclusioni, ma deve estendersi anche alla parte espositiva (dove sono narrati i fatti ed indicate le ragioni di diritto), costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata (Cass. SU 21 luglio 2009 n. 16910, Cass. 19 marzo 2001 n. 3911). 2221 Se l’attore chiede al giudice di emettere sentenza di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro indicando il titolo (ad esempio, un contratto) in base al quale pretende detto pagamento e depositando i documenti giustificativi della richiesta (ad esempio, fatture e bolle di consegna della merce), l’oggetto della domanda è individuato e il convenuto è messo in condizione di difendersi (Cass. 4 giugno 2001 n. 7507, Cass. 16 maggio 2002 n. 7137: quest’ultima afferma che, ai fini della individuazione dell’oggetto della domanda, può farsi riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti). (art. 164 c. 4 c.p.c.) Se la determinazione della cosa oggetto della domanda è omessa o risulta assolutamente incerta, l’atto di citazione è nullo. La nullità può essere sanata: le regole della sanatoria sono esaminate al n. 2299 e s. L’atto è invece valido nel caso di semplice imprecisione terminologica (Cass. 15 marzo 1980 n. 1751). Omissione o incertezza 2223 Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e delle conclusioni 2225 L’attore deve esporre nell’atto di citazione: a) i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda fatta valere in giudizio (c.d. causa petendi). Più in particolare: — deve indicare i fatti costitutivi o lesivi riconducibili in astratto a una o più norme, i quali costituiscono quelli che nel codice viene definita a volte come «ragione della domanda» a volte come «titolo». La precisa indicazione di questi elementi di fatto è sempre indispensabile affinché il giudice possa dare la corretta qualificazione giuridica alla fattispecie sottoposta al suo esame e individuare gli effetti che ne discendono in diritto; — gli elementi di diritto: deve cioè ricondurre i fatti enunciati ad una o più norme di legge. Tale prospettazione può essere anche generica, o addirittura implicita (come precisiamo oltre al n. 2228), oltre a non essere vincolante per il giudice, avendo questi il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l’accoglimento o il rigetto della domanda (in base al principio jura novit curia) (Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986, Cass. 15 luglio 1983 n. 4880); b) le conclusioni, cioè la formulazione sintetica e globale della domanda al giudice nei suoi termini essenziali, deve cioè precisare il provvedimento richiesto al giudice (c.d. petitum (art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.) 404 PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione) Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre immediato): ad esempio, la sentenza di condanna o di accertamento. L’esatta formulazione delle conclusioni è importante in quanto il giudice non può travalicare i limiti della domanda (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: v. n. 2804 e s.). Nel successivo svolgimento del giudizio l’attore non può prospettare nuovi fatti o formulare nuove richieste al giudice, fatta salva però la possibilità di introdurre precisazioni e modificazioni (v. n. 2523 e s.). 2226 Casistica: — nello stesso giudizio l’attore può proporre, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l’onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni (di conseguenza il giudice può accogliere una delle domande perché ciascuna di esse rientra nel «petitum») (Cass. 19 luglio 2010 n. 16876); — se l’attore propone una domanda di condanna generica (sul c.d. an debeatur) al pagamento di una somma, la cui quantificazione è rimandata al giudizio successivo (sul c.d. quantum debeatur), deve allegare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere, del quale deve dimostrare l’esistenza (Cass. 3 gennaio 1995 n. 24); — se l’attore denunzia l’illiceità o l’illegittimità della costruzione di un edificio per violazioni di legge o regolamenti, deve individuare «il fatto» tra i tanti che possono scaturire dalle possibili violazioni di ogni legge e di ogni regolamento in tema di costruzione di edifici (Cass. 25 gennaio 1980 n. 615). 2227 Omissione o incertezza (art. 164 c. 4 c.p.c.) Se manca l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, l’atto di citazione è nullo. Non è invece sanzionata l’assoluta incertezza relativa all’esposizione dei fatti stessi (diversamente dagli altri casi di nullità). La sanzione di nullità è prevista unicamente per l’ipotesi in cui manchi l’esposizione dei fatti a sostegno della domanda, cosı̀ da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti (Trib. Milano 13 febbraio 2009 n. 1967). Tale nullità è sanabile con lo stesso meccanismo e gli stessi effetti della nullità per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda (v. n. 2299 e s.). Ad esempio la giurisprudenza: a) ha ritenuto nullo l’atto di citazione: — con cui l’attore proponeva una domanda di inefficacia di un contratto preliminare senza indicare la causa che l’ha determinata: l’oggetto è assolutamente incerto data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme che questa può assumere (assoluta, relativa, temporanea) (Cass. 12 novembre 1992 n. 12156); — con cui si chiedeva la condanna al risarcimento dei danni derivanti da un articolo diffamatorio, senza individuare le notizie ritenute non vere e le espressioni ritenute diffamatorie (Trib. Roma 29 maggio 1997); — che chiedeva la condanna di un amministratore di società al risarcimento del danno e la nomina di un liquidatore, quando erano indicati i tipi di danni ma non le condotte materiali da cui essi derivavano (Trib. Roma 26 aprile 2001); — che impugnava il bilancio di una società, senza indicare chiaramente quale fosse il bilancio impugnato (Trib. Ivrea 1º dicembre 2004); — nel quale l’esposizione dei fatti costitutivi è carente in parte narrativa o troppo sintetica (Trib. Venezia 25 marzo 1997); b) ha ritenuto valido l’atto e respinto l’eccezione di nullità quando il «petitum» è precisato nell’atto introduttivo indicando nel dettaglio le singole voci di danno oggetto della domanda, quantificando ciascuna di esse ed esplicitando i criteri utilizzati per la loro determinazione ed il convenuto (pur avendo eccepito la nullità della citazione) di fatto contesti analiticamente nel merito le richieste risarcitorie avanzate dall’attore (Trib. Milano 13 febbraio 2009 n. 1967). 2228 La norma che disciplina la nullità della citazione non sanziona invece in modo espresso la mancata esposizione degli elementi di diritto o la mancata indicazione delle conclusioni. Una domanda giudiziale priva di tali elementi non può però ritenersi valida se impedisce al convenuto di organizzare una valida difesa e al giudice di decidere nel merito. In tal caso l’atto potrebbe essere dichiarato nullo per mancanza dei requisiti indispensabili a raggiungere il suo scopo (principio stabilito all’art. 156 c. 2 c.p.c.). Secondo la giurisprudenza la parte può anche non indicare o indicare erroneamente la ragione giuridica che legittima la sua domanda: il giudice ha infatti il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un «nomen iuris», anche diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986). Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione) 405 Indicazione dei mezzi di prova e dei documenti (art. 163 c. 3 n. 5 c.p.c.) L’attore deve indicare specificamente nell’atto di citazione i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti attinenti al merito della controversia che offre in comunicazione. La mancanza di tali indicazioni non è sanzionata dal codice e la prassi, avallata dalla giurisprudenza prevalente, non ne impone la specificazione. L’attore può dunque scegliere di indicare i mezzi di prova in un momento successivo, ossia con le memorie istruttorie (v. n. 2651 e s.). Quanto ai documenti invece, se l’attore decide di depositarne uno o più con l’atto di citazione, deve indicarli in calce alla citazione, in un apposito indice. In tal modo, il convenuto viene a conoscenza dell’avvenuto deposito, può estrarne copia e predisporre le sue difese; può anche eccepire la mancata produzione in giudizio dei documenti indicati nella citazione e chiedere che il giudice ne ordini all’attore il deposito, riservandosene l’esame all’udienza successiva. 2230 Indicazione del difensore e della procura (art. 163 c. 3 n. 6 c.p.c.) L’atto di citazione deve indicare il nome e il cognome dell’avvocato a cui l’attore ha conferito il mandato a rappresentarlo e difenderlo in giudizio. Dal 30 dicembre 2009 l’avvocato deve indicare anche il proprio codice fiscale (art. 125 c. 1 c.p.c. modificato dal DL 193/2009 conv. in L. 24/2010). La procura alle liti, che costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale: — può essere inserita nell’atto stesso, in calce o a margine dell’atto (procura speciale); — può essere rilasciata con atto separato: in tal caso l’atto ne deve indicare gli estremi (ad esempio, per la procura notarile si devono indicare il nome del notaio, la data e i numeri di repertorio e di raccolta dell’atto). Per il contenuto, la forma e i vizi della procura alle liti: v. n. 816 e s. 2232 Di regola l’attore nella procura elegge domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del tribunale adito ed in particolare presso lo studio dell’avvocato che lo rappresenta in giudizio, o del domiciliatario, al fine di ricevere le comunicazioni e le notificazioni della cancelleria e delle controparti. Per un maggior approfondimento: v. n. 846. 2234 Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione 2236 (art. 163 c. 3 n. 7 L’attore deve indicare la data dell’udienza «di prima comparizione e trattazione» nella quale invita il convenuto a comparire. Si tenga tuttavia presente che se nel giorno scelto dall’attore il giudice istruttore designato per decidere la causa non tiene udienza, la comparizione delle parti è rinviata d’ufficio all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Tale udienza può essere anche differita dal giudice istruttore per un massimo di 45 giorni (v. n. 2371). c.p.c.) Termini minimi per comparire (art. 163 bis c. 1 c.p.c.) L’attore indica liberamente la data dell’udienza di comparizione assicurandosi che tra la data di notificazione dell’atto di citazione al convenuto e il giorno dell’udienza di comparizione siano rispettati i termini minimi per comparire fissati dalla legge, tenendo conto, a tal fine, anche dei tempi tecnici necessari all’ufficiale giudiziario per provvedere alla notificazione. In particolare l’attore assegna al convenuto un termine libero a comparire non minore: — di 90 giorni, se il luogo di notificazione al convenuto è in Italia; — di 150 giorni, se il luogo di notificazione al convenuto si trova all’estero. I suddetti termini minimi sono considerati perentori ed inderogabili (Cass. 4 febbraio 1988 n. 1126), fatta salva la richiesta di una loro abbreviazione (v. n. 2244 e s.). 2237 Computo dei termini Nel calcolo del termine libero a comparire: 2240 — non si contano né il giorno iniziale (il giorno della notificazione) né quello finale (quello dell’udienza indicata); — sono calcolati sia i giorni che cadono di sabato e di domenica (ad esempio, è possibile che 406 PRIMO GRADO: TRIBUNALE (atto di citazione) Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre il primo giorno anteriore all’udienza indicata in citazione sia domenica) sia gli altri giorni festivi intermedi, ad esempio, Natale o Pasqua (Cass. SU 2 ottobre 2003 n. 14699). Esempio l’avvocato dell’attore ipotizza che la notifica sul territorio italiano avvenga il 2 aprile 2009, tale giorno non si computa. I 90 giorni si cominciano a contare dal 3 aprile. Il 90º giorno è il 1º luglio che non si computa. L’udienza può essere quindi fissata dal 2 luglio in poi. 2241 Se l’udienza indicata in citazione cade: — di sabato, la data indicata è valida; — di domenica o in altro giorno festivo, si intende d’ufficio rinviata al primo giorno feriale successivo. È irrilevante, per la verifica del rispetto del termine a comparire, che l’udienza indicata in citazione sia successivamente rinviata d’ufficio (Cass. 10 febbraio 2003 n. 1935, Cass. 3 giugno 1999 n. 5435). 2242 Importante sottolineare che i giorni che vanno dal 1º agosto al 15 settembre inclusi non devono essere calcolati ai fini del computo del termine a comparire (trattandosi del periodo di sospensione feriale dei termini processuali) (art. 1 L. 742/69). Le conseguenze sono le seguenti: — l’attore nell’atto di citazione non può fissare la prima udienza in una data compresa nel periodo di sospensione feriale (ad es. il 1º settembre), a pena di nullità della citazione (Cass. 16 settembre 2002 n. 13487); — il convenuto per calcolare se l’attore gli ha assegnato un termine a comparire nel rispetto dei termini legali non deve conteggiare i giorni compresi fra il 1º agosto e il 15 settembre (Cass. 3 giugno 1999 n. 5435, Cass. 6 settembre 1996 n. 8144), è il caso, ad esempio, in cui l’atto fissa l’udienza di prima comparizione appena dopo la scadenza del periodo di sospensione (nel mese di settembre o ottobre); — se la data di notificazione dell’atto di citazione cade nel periodo di sospensione (ad esempio il 2 settembre) il computo del termine inizia a decorrere dal giorno 16 settembre (e non dal 17) (Cass. 6 aprile 2006 n. 8102, Cass. SU 28 marzo 1995 n. 3668). Esempio Se l’avvocato dell’attore ipotizza che la notifica sarà effettuata entro il 3 maggio, può fissare l’udienza dal 16 settembre in poi: per il calcolo dei 90 giorni deve contare dal 4 maggio fino al 31 luglio (89º giorno); non deve contare i giorni compresi dal 1º agosto al 15 settembre per ricominciare a contare dal giorno 16 settembre (90º giorno). 2244 Richiesta di abbreviare i termini a comparire (art. 163 bis c. 2 c.p.c.) Nelle cause che richiedono una rapida soluzione (il codice parla di «pronta spedizione») l’attore può chiedere di essere autorizzato all’abbreviazione dei termini a comparire fino alla metà. La legge non specifica espressamente quali siano i casi che richiedono una pronta spedizione: si ritiene dunque sufficiente che sussista una ragione di urgenza o di opportunità (ad esempio in materia di diritto di famiglia), rimessa all’apprezzamento del presidente del tribunale, tale da imporre che della questione sia sollecitamente investito il giudice istruttore. Per ottenere l’autorizzazione all’abbreviazione dei termini, l’avvocato dell’attore deve predisporre un’espressa istanza motivata al presidente del tribunale in calce all’atto di citazione. L’atto di citazione deve già indicare i termini a comparire abbreviati e dimezzare inoltre i termini per la costituzione del convenuto (da 20 a 10 giorni). 2245 Indichiamo un esempio di istanza: ISTANZA PER ABBREVIAZIONE DEI TERMINI Al sig. Presidente del Tribunale di . . .. Il sottoscritto avv. . . .. . .. difensore dell’attore, poiché la causa presenta carattere di urgenza, dato che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., chiede che V.S. voglia abbreviare il termine di comparizione alla metà. Luogo, data Avv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2246 Depositato l’atto di citazione (e la connessa istanza) presso la cancelleria del presidente, questi può autorizzare l’abbreviazione dei termini fino alla metà con decreto motivato