PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA • SEGNALETICA STRADALE Occorre rispettare quanto indicato dalla segnaletica stradale, in particolare per quanto attiene ai limiti di velocità, e dagli agenti del traffico. In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 146, comma 2, Codice della Strada): da 41 a 168 euro. PUNTI PERSI: 2 ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata. In particolare, i segnali di indicazione sono riconoscibili dai seguenti colori di sfondo: Verde: per le autostrade Blu: per le strade extraurbane Bianco: Giallo: Marrone: Nero opaco: Arancione: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano per segnali temporanei dovuti alla presenza di cantieri; per segnali di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane per i segnali dei veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi e scuolabus) PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA LIMITI DI VELOCITA’ Autoveicoli La velocità massima consentita per gli autoveicoli, salvo diversa indicazione apposta sulla segnaletica, è di: • 130 km/h in autostrada. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotati di rilevatori di velocità media (es. tutor), gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h con apposita segnalazione. • 110 km/h in strade extraurbane principali • 90 km/h in strade extraurbane secondarie e in strade extraurbane locali • 50 km/h nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. NB: In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articoli 142, commi 7 e seguenti, Codice della Strada): da 41 a 3.287 euro. PUNTI PERSI: da 3 a 10. Camper La velocità massima consentita per i camper è di: • 50 km/h nei centri abitati; 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade (se di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t) ; • 50 km/h nei centri abitati; 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade (se di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t); PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA Ciclomotori e minicar La velocità massima consentita per ciclomotori e minicar fino a 50 cc è di 45 km/h, salvo diversa inferiore indicazi one apposta sulla segnaletica stradale. Le minicar (o microcar) hanno dimensioni esterne e abitabilità ridotte. Il conducente può essere minorenne purchè dotato di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, patente AM per i cittadini europei o idoneo titolo di guida per i cittadini extraeuropei. E’possibile trasportare solo un’altra persona se previsto nella carta di circolazione del ciclomotore, purché il conducente sia maggiorenne e titolare di idoneo titolo di guida. L’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per il conducente e il passeggero della minicar. In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (articolo 172, comma 10, Codice della Strada): da 80 a 323 euro. PUNTI PERSI: 5. E’ vietata la circolazione di ciclomotori e minicar sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle strade indicate con apposita segnaletica. In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 175, comma 16, Codice della Strada): da 41 a 168 euro. USO DELLE LUCI E’ obbligatorio tenere accese le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati. I proiettori di profondità (abbaglianti) possono essere utilizzati quando c’è scarsa visibilità purché non si arrechi fastidio al guidatore del veicolo che si incrocia o si segue, o quando c’è pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada. Nei centri urbani è obbligatorio tenere accese le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti da mezz’ora dopo il tramonto e mezz’ora prima dell’alba, oltre che quando c’è scarsa visibilità (es. pioggia, nebbia, neve). Motociclisti e ciclomotoristi hanno l’obbligo di tenere sempre accese le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti, anche nei centri abitati. Per i veicoli che ne sono dotati, è consentito l’uso delle luci di marcia diurna in alternativa a quello dei proiettori anabbaglianti in caso di buona visibilità, nelle ore diurne (ma non nelle gallerie). In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE: (articolo 152, comma 2 , Codice della Strada): da 41 a 168 euro per il mancato utilizzo dei dispositivi di segnalazione luminosa; SANZIONI PECUNIARIE (art. 153, comma 11, Codice della Strada): da 41 a 168 euro per l’uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa PERDITA PUNTI: 1