PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA
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SEGNALETICA STRADALE
Occorre rispettare quanto indicato dalla segnaletica stradale, in particolare per quanto attiene ai
limiti di velocità, e dagli agenti del traffico.
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 146, comma 2,
Codice della Strada): da 41 a 168 euro.
PUNTI PERSI: 2 ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata.
In particolare, i segnali di indicazione sono riconoscibili dai seguenti colori di sfondo:
Verde:
per le autostrade
Blu:
per le strade extraurbane
Bianco:
Giallo:
Marrone:
Nero
opaco:
Arancione:
per le strade urbane o per avviare a
destinazioni urbane; per indicare gli
alberghi e le strutture ricettive affini
in ambito urbano
per segnali temporanei dovuti alla
presenza di cantieri; per segnali di
preavviso e di direzione relativi a
deviazioni, itinerari alternativi e
variazioni di percorso dovuti alla
presenza di cantieri stradali o,
comunque, di lavori sulla strada
per indicazioni di località o punti di
interesse storico, artistico, culturale
e turistico; per denominazioni
geografiche,
ecologiche,
di
ricreazione e per i camping
per segnali di avvio a fabbriche,
stabilimenti, zone industriali, zone
artigianali e centri commerciali nelle
zone periferiche urbane
per i segnali dei veicoli in servizio
pubblico di piazza (taxi e scuolabus)
PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA
LIMITI DI VELOCITA’
Autoveicoli
La velocità massima consentita per gli autoveicoli, salvo diversa indicazione apposta sulla
segnaletica, è di:
• 130 km/h in autostrada.
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotati di rilevatori di
velocità media (es. tutor), gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità
fino a 150 km/h con apposita segnalazione.
•
110 km/h in strade extraurbane principali
•
90 km/h in strade extraurbane secondarie e in strade extraurbane locali
•
50 km/h nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70
km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali.
NB: In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può
superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articoli 142, commi 7 e
seguenti, Codice della Strada): da 41 a 3.287 euro.
PUNTI PERSI: da 3 a 10.
Camper
La velocità massima consentita per i camper è di:
•
50 km/h nei centri abitati; 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade (se di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t) ;
•
50 km/h nei centri abitati; 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade (se di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t);
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Ciclomotori e minicar
La velocità massima consentita per ciclomotori e minicar fino a 50 cc è di 45 km/h, salvo diversa
inferiore indicazi one apposta sulla segnaletica stradale.
Le minicar (o microcar) hanno dimensioni esterne e abitabilità ridotte.
Il conducente può essere minorenne purchè dotato di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, patente
AM per i cittadini europei o idoneo titolo di guida per i cittadini extraeuropei.
E’possibile trasportare solo un’altra persona se previsto nella carta di circolazione del ciclomotore, purché il
conducente sia maggiorenne e titolare di idoneo titolo di guida.
L’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per il conducente e il passeggero della minicar.
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE per il mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza (articolo 172, comma 10, Codice della Strada): da 80 a 323 euro.
PUNTI PERSI: 5.
E’ vietata la circolazione di ciclomotori e minicar sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e sulle strade indicate con apposita segnaletica.
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 175, comma 16,
Codice della Strada): da 41 a 168 euro.
USO DELLE LUCI
E’ obbligatorio tenere accese le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati. I
proiettori di profondità (abbaglianti) possono essere utilizzati quando c’è scarsa visibilità purché
non si arrechi fastidio al guidatore del veicolo che si incrocia o si segue, o quando c’è pericolo di
abbagliare gli altri utenti della strada.
Nei centri urbani è obbligatorio tenere accese le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti da
mezz’ora dopo il tramonto e mezz’ora prima dell’alba, oltre che quando c’è scarsa visibilità (es.
pioggia, nebbia, neve).
Motociclisti e ciclomotoristi hanno l’obbligo di tenere sempre accese le luci di posizione e i
proiettori anabbaglianti, anche nei centri abitati.
Per i veicoli che ne sono dotati, è consentito l’uso delle luci di marcia diurna in alternativa a quello
dei proiettori anabbaglianti in caso di buona visibilità, nelle ore diurne (ma non nelle gallerie).
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE: (articolo 152, comma 2 ,
Codice della Strada): da 41 a 168 euro per il mancato utilizzo dei dispositivi di segnalazione
luminosa;
SANZIONI PECUNIARIE (art. 153, comma 11, Codice della Strada): da 41 a 168 euro per l’uso
improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa PERDITA PUNTI: 1
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Segnaletica stradale, limiti di velocità e uso delle luci