ra ti, y, e u , s b n i ADvisor n a GUIDEBOOK r e i M , s, , u alla i k ico rapida G la d oguida s n e o Co Ca voluntary t i n , e e l a u i o ks tatdisclosure r , , e e s r S Lib iv i v u T e , ald o, Ne e no M ac e , h c iba o, n ts a m t o i a L a , ac , M t K n , ine, a a n s i M d r P u a a i , n urit , S an, izze ren a, e n a v G m e u M Ni , O e, S t e t’El re, u, nia ces cen an apo a, o S g ng n n i d , e Fra t V oa Sin To lu, n , , i m a i Sa a les an uva S el iw , T tu , , a e h s a ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Testi a cura di NASCE L’INFORMAZIONE “AD HOC” PER IL MONDO DEL PRIVATE BANKING ADVISOR euro sfide Inserto trimestrale di ADVISOR - newsmagazine della consulenza finanziaria AIFMD E MIFID 2 GUIDANO LE PROSSIME RIVOLUZIONI NORMATIVE. ECCO LA RISPOSTA DEL PRIVATE BANKING Stefano Vecchi, Credit Suisse Iscrivi alla newsletter settimanale AdvisorPrivate è prodotto da Open Financial Communication Srl Via Cernaia, 11 - 20121 Milano - [email protected] - www.advisoronline.it/private-banker ADvisor GUIDEBOOK guida rapida alla voluntary disclosure testi a cura dello Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati / s o m m a r i o / v ADVISOR GUIDEBOOK Allegato ad ADVISOR, newsmagazine della consulenza finanziaria n. 4 aprile 2015 (registrato presso il Tribunale di Milano n. 523 del 24/09/03) ___ Realizzazione: a cura dello Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati Progetto a cura della redazione di advisor Direttore responsabile ADVISOR: Francesco D’Arco Coordinatore editoriale ADVISOR: Marcella Persola Graphic Designer: Luca Baraggia ___ Proprietario ed editore: Open Financial Communication Srl Via Francesco Sforza, 14 20122 Milano Non vendibile v Dall'ocse all' italia. storia normativa di una 1 / pagina 8 i motivi per Aderire 2 / p a g i n a 15 i requisiti della procedura 3 / p a g i n a 26 I costi della regolarizzazione 4 / p a g i n a 32 come aderire alla 5 / p a g i n a 46 voluntary //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Un'occasione da non perdere / di Marco Caldana, a.d. Farad International L a voluntary disclosure è una norma che disciplina la collaborazione volontaria del contribuente volta a regolarizzare capitali costituiti o detenuti illegalmente all’estero, ed è stata applicata per la prima volta in USA negli anni '90. Il concetto è poi ripreso in ambito UE all’interno dell’accordo di Feira del giugno 2000 e torna d’attualità nel settembre 2010 con il Paper Offshore Voluntary Disclosure Comparative Analysis, Guidance and Policy Advice dell’OCSE. questa soluzione; il 13 marzo 2015, con la pubblicazione della Circolare n.10/E da parte dell’Agenzia delle Entrate, inizia la stagione della voluntary disclosure italiana (legge n.186 del 15/12/2014). Tutte le esperienze internazionali tese a offrire una soluzione a chi volesse regolarizzare i propri beni detenuti all’estero hanno avuto un grande successo e non dubito che anche l’Italia si accoderà agli altri paesi con risultati che saranno davvero importanti. Rispetto alle precedenti iniziative intraprese - lo “scudo fiscale”, nelle diverse edizioni - la voluntary disclosure deve essere totale e si pone in un contesto internazionale Negli ultimi anni, diversi paesi europei, tra cui Francia, Belgio e Germania, hanno proposto ai propri contribuenti //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 4 /////////////////////////////////////////////// molto differente. Oggi, infatti, la lotta all’evasione fiscale è un’operazione ormai diffusa a livello mondiale che sta creando un ambiente decisamente sfavorevole a chi detiene capitali non dichiarati. I N T RO D U Z IO N E / posizione senza dover incorrere in pesanti sanzioni con risvolti sia di natura penale, sia di natura reputazionale, rischio oggi estremamente significativo e assolutamente da non sottovalutare. Nel contesto degli strumenti a disposizione del contribuente che intende aderire alla voluntary disclosure, la polizza assicurativa sulla vita è, ad esempio, uno strumento giuridico che presenta una serie rilevante di vantaggi di carattere fiscale, giuridico, operativo e di confidenzialità; la polizza beneficia altresì della protezione di insequestrabilità e impignorabilità purché siano state rispettate determinate caratteristiche assicurative, ormai definite e riconosciute dalla giurisprudenza vigente. L’Italia, in questo contesto, ha recentemente siglato accordi di scambio di informazioni con diversi Paesi (tra gli altri Svizzera, Monaco e Liechtenstein); da non dimenticare, inoltre, la convenzione MAAT - Mutua Assistenza Amministrativa in Campo Fiscale, sottoscritta a Strasburgo nel gennaio 1988 e in vigore in Italia dal 2006, che costituisce uno degli strumenti più completi ed efficaci di cui possono disporre le amministrazioni fiscali nel contrasto dell’evasione a livello internazionale (scambio di informazioni su richiesta e, in alcuni casi, retroattivo e inopponibilità del segreto bancario). Tra i 60 Stati firmatari, vi è anche la Confederazione Elvetica, che potrà comunicare dal 2017 i dati sui patrimoni esistenti nel 2014. La presente guida sulla voluntary disclosure comprende l’analisi puntuale delle caratteristiche, delle motivazioni per l’adesione, dei requisiti necessari e dei costi della regolarizzazione; si tratta di un valido strumento di analisi e di approfondimento delle tematiche oggetto della procedura, e sono certo che potrà essere un valido spunto di aiuto e riflessione per i contribuenti interessati a questo argomento. Auguro a tutti una buona lettura ● Tutte queste evoluzioni in materia di scambio automatico di informazioni e di trasparenza portano a identificare l’adesione alla procedura di voluntary disclosure come un’importante opportunità per regolarizzare la propria //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// traghettati verso il futuro S ulla scia della lotta al riciclaggio e al finanziamento internazionale del terrorismo, unita alla persistente crisi economica e finanziaria, si è assistito a un proliferare di accordi internazionali in tema di contrasto all’evasione e al riciclaggio. Paesi che fino a qualche anno fa chiunque non avrebbe esitato a definire come roccaforti della fiscalità privilegiata si sono rivelati gli attori chiave di questo cambio di tendenza: Svizzera in primis ma anche Lussemburgo, San Marino, Singapore, Austria, Liechtenstein, Monaco, Hong Kong e Panama sono solo alcuni degli Stati che nell’ultimo periodo hanno scelto la strada della collaborazione internazionale in materia fiscale basata sullo scambio di informazioni. Fondamentale in questo senso è stata la spinta dell’azione dell’OCSE e del GAFI (il Gruppo d’azione finanziaria internazionale) che, agendo con il supporto politico del G8, del G20 e dell’Unione Europea, hanno notevolmente inasprito l’atteggiamento verso i paradisi fiscali e, più in generale, verso le giurisdizioni che hanno evidenziato comportamenti non collaborativi sul fronte dello scambio di informazioni. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6 ////////////////////////////////////////////////// In un mondo in continua evoluzione, in cui nessun Paese si può più considerare immune da quella che in molti hanno definito una svolta epocale, la voluntary disclosure solleva una serie di quesiti circa l’attuale sostenibilità di alcune pratiche fiscali del passato. Le cronache sono piene di notizie di controlli fiscali nati da attività di accertamento più o meno limpide da parte delle amministrazioni fiscali a livello mondiale: emblematico a tal proposito è il caso di Hervé Falciani, tecnico informatico che sottrasse abusivamente dal database della filiale ginevrina di HSBC un elenco che (secondo indiscrezioni della stampa specializzata) avrebbe contenuto oltre centotrentamila clienti di tutto il mondo che avrebbero affidato circa cento miliardi di dollari alla banca HSBC, finito nel 2009 in possesso delle autorità francesi. Un panorama sempre più interconnesso fa sì che siano gli stessi concetti di privacy e riservatezza ad essere continuamente ridefiniti. Per adesso, può forse avere un senso considerare, prudenzialmente, che nulla possa essere più tenuto al segreto e che tutte le nostre comunicazioni possano essere intercettate, legalmente o meno - e p r e f a z i o n E / non sappiamo quanto un tale scenario sia al di fuori della realtà. Basti anche solo pensare che vi sono individui che vivono grazie all’asilo politico offerto da alcune ambasciate, in fuga dai propri governi per aver portato alla luce vere e proprie strutture informative parallele fondate sulla base di sistematici controlli non autorizzati: una notevole cassa di risonanza hanno avuto il caso di Edward Snowden - che, con la collaborazione di un giornalista del Guardian, dal 2013 ha reso noto i dettagli di diversi programmi di sorveglianza di massa delle amministrazioni statunitense e britannico - e di Julian Assange - che tramite il suo sito Internet WikiLeaks porta continuamente a conoscenza del pubblico informazioni sull’operato dei governi e delle diplomazie mondiali. Passati ormai da un situazione in cui essere titolari di attività non dichiarate situate all’estero poteva da molti essere considerato un porto sicuro, ad uno scenario in cui le stesse rischiano ormai di essere quasi unicamente fonte di complicazioni, la voluntary disclosure - come un moderno Caronte - si offre quale potente strumento per traghettare verso il futuro il nostro patrimonio, ultima chiamata per riportarlo nella legalità ● //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7 Dall'ocse all' italia. storia normativa di una N el 1990 furono introdotti in Italia, ad opera del governo Andreotti VI, i cd. obblighi di monitoraggio fiscale, in ragione dei quali tutti i soggetti fiscalmente residenti (persone fisiche, ma anche enti non commerciali e soggetti assimilati quali trust e fondazioni) avrebbero dovuto, da quell’anno in poi, indicare nelle proprie dichiarazioni dei redditi le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. In quell’anno venne quindi, alla luce, quello che oggi è conosciuto come il «quadro RW» del modello UNICO. Se, all’inizio, l’unico deterrente era costituito da una mera sanzione in misura fissa, l’aumento della pressione a livello domestico e internazionale nei confronti del contrasto all’evasione fiscale - unito al miglioramento degli strumenti di controllo in capo all’amministrazione finanziaria - ha portato ad un forte inasprimento delle misure di contrasto all’illecita detenzione dei capitali all’estero: sono oggi, infatti, previste sanzioni in misura proporzionale all’importo delle attività oltreconfine con aliquote che, in alcuni casi, possono raggiungere livelli prossimi ad autentici espropri. La procedura di collaborazione volontaria (o voluntary disclosure) - introdotta dal governo Renzi sul finire del 2014 (ad opera della legge 15 dicembre 2014, n. 186 e in vigore dal 1° gennaio 2015) consente quindi in primo luogo a tutti i destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale di sanare le proprie violazioni di carattere internazionale, con riguardo cioè alle attività detenute all’estero senza che di tale possesso l’amministrazione finanziaria italiana fosse a conoscenza. Vi è però un primo aspetto che distanzia notevolmente l’attuale disciplina rispetto a quella che è stata temporaneamen8 //////////////////////////////////////////////////// te in vigore in forza del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 (successivamente non riproposta in fase di conversione ad opera della legge 28 marzo 2014, n. 50 anche a causa della sua complessità): è, infatti, attualmente prevista la possibilità di correggere anche tutte le violazioni diverse da quelle connesse con gli obblighi dichiarativi delle attività estere - aventi cioè rilevanza domestica o nazionale. Tale sanatoria non era stata prevista nemmeno in quello che può essere considerato, seppur con le dovute differenze, il progenitore italiano della voluntary disclosure, cioè lo scudo fiscale (introdotto dall’allora ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, nelle sue diverse reiterazioni). Da queste poche righe si può già intuire il carattere fortemente innovativo e di rottura rispetto al passato dell’attuale normativa. Normativa di matrice non italiana, ma che affonda le radici nelle raccomandazioni dell’OCSE per l’adozione - accanto alle strategie di contrasto all’evasione fiscale internazionale fondate sullo scambio di informazioni - di iniziative di incentivo alla collaborazione volontaria, già introdotte in altri Paesi come Germania, Francia, Belgio e Stati Uniti d’America. c a p i t o l o “ / 1 La voluntary disclosure ha un carattere innovativo e di rottura rispetto alle sanatorie del passato ” 9 “ Si dovranno sanare tutte le violazioni, anche reddituali, relative a tutti i periodi ancora accertabili ” dall'ocse all'italia. storia di una normativa / differenze con lo scudo Per fornire subito un quadro delle caratteristiche fondamentali dell’attuale procedura di collaborazione volontaria, quindi, è forse più agevole porre fin da subito l’accento su quelle che si considerano essere le più importanti differenze con lo scudo fiscale. Le prime diversità si ravvisano già a livello dei soggetti che possono oggi ricorrere allo strumento della voluntary disclosure: potranno infatti accedere alla procedura anche coloro che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale (perché non vi erano tenuti o perché vi hanno correttamente adempiuto), come ad esempio le persone fisiche non più residenti e le società e gli enti commerciali. Conformemente, anche l’ambito oggettivo risulta esteso: la regolarizzazione non è più limitata alle sole violazioni patrimoniali, né tantomeno si può scegliere di effettuare un’emersione parziale (con riferimento cioè solo ad alcune irregolarità o alcuni periodi coinvolti), ma si dovranno sanare tutte le violazioni, anche reddituali, relative a tutti i periodi ancora accertabili. In proposito, il tema delle annualità coinvolte assume, con l’attuale disciplina, un’importanza cruciale al fine del buon esito dell’emersione. c a p i t o l o / 1 anonimato non è previsto dalla voluntary disclosure 11 patrimonio, in quanto calcolate in maniera diretta sulla base delle effettive disponibilità estere ad una certa data; in secondo luogo, poi, tali somme erano pagate dai contribuenti agli intermediari finanziari e da questi riversate, in monte, all’amministrazione finanziaria. Secondo la procedura di voluntary disclosure, invece, il costo della procedura è assolutamente svincolato dall’ammontare del patrimonio residuo: non si può quindi escludere che, per alcuni, l’accesso alla procedura comporti un esborso maggiore di quanto effettivamente detenuto alla data dell’istanza. Inoltre, il pagamento degli importi dovuti dovrà avvenire in un’unica soluzione o al massimo in tre rate mensili di uguale importo. Da ultimo, se la semplicità applicativa dello scudo fiscale aveva consentito ai professionisti di mantenere un ruolo più defilato rispetto a quello degli intermediari finanziari coinvolti nel rimpatrio, la complessità della nuova procedura ha reso sempre più centrale il compito dei primi, chiamati ad un intenso lavoro di raccolta dei dati, di rielaborazione delle informazioni e di puntuale applicazione della norma fiscale. La scelta di un professionista abile e dotato di una struttura adeguata non è più quindi solo Lo scudo fiscale prevedeva poi due diverse modalità di regolarizzazione, in funzione dello Stato estero nel quale si trovavano le attività: • per quelle detenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, era necessario il rimpatrio o il trasferimento fisico in Italia delle attività; • per quelle detenute in Paesi dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo il contribuente poteva optare per il rimpatrio o per la regolarizzazione, continuando a mantenere le proprie attività all’estero. Con riferimento alla procedura di voluntary disclosure, invece, non è previsto a livello normativo alcun obbligo di rimpatrio per le attività, nemmeno per quelle detenute in Paesi blacklist. È con riferimento poi all’assenza dell’anonimato che tuttavia si può apprezzare ancor di più la svolta epocale segnata dal nuovo strumento, caratteristica che ne fa cogliere sicuramente la rottura con il passato. Anche il tema del pagamento - intimamente connesso con l’assenza dell’anonimato - si pone in forte contrasto con i precedenti strumenti. In primo luogo, infatti, le somme richieste in base agli scudi fiscali erano, di fatto, proporzionalmente legate all’ammontare del 12 dall'ocse all'italia. storia di una normativa / legata a mere questioni di accuratezza del lavoro svolto, quanto all’efficacia stessa dell’intera procedura di emersione. Sarà il professionista, infatti, che dovrà farsi carico di tutta una serie di considerazioni fondamentali, quali ad esempio il computo delle annualità che dovranno essere oggetto di regolarizzazione e l’inquadramento tributario e penale dei diversi accadimenti patrimoniali e reddituali che sono intercorsi in tale periodo. c a p i t o l o “ La scelta di un professionista abile diventa determinante per l'efficacia della sanatoria differenze con il ravvedimento operoso Un altro strumento ad oggi concesso ai contribuenti al fine di sanare le proprie violazioni è anche il ravvedimento operoso, considerato nella sua versione aggiornata dalla Legge di Stabilità per il 2015. In primo luogo, quanto all’oggetto della regolarizzazione, il nuovo ravvedimento operoso può essere diretto a correggere in modo mirato singole violazioni per determinati periodi d’imposta - modalità che si ricorda essere preclusa alla collaborazione volontaria. Tuttavia, le differenze maggiormente significative rispetto alla voluntary disclosure si riscontrano nel fatto che, da un lato, la formale conoscenza dell’attività di controllo in capo al contribuente non ” 13 / 1 1 / dall'ocse all'italia. storia di una normativa è di per sé causa ostativa al ravvedimento operoso (che rimarrà accessibile, con una diminuzione dello sconto concesso sulle sanzioni); dall’altro, che la procedura stessa di ravvedimento prevede la mera ripresentazione delle dichiarazioni in forma integrativa, senza che cioè sia necessario produrre tutta la documentazione a corredo. Attualmente, tuttavia, il ravvedimento operoso non offre alcuna protezione nei confronti dei principali reati tributari, né risultano applicabili le norme che, come si dirà più avanti, derogano al raddoppio dei termini di accertamento delle violazioni reddituali o di monitoraggio fiscale o a taluni raddoppi delle sanzioni. Per via delle citate differenze con la procedura di voluntary disclosure, il nuovo ravvedimento operoso non si presta, il più delle volte, a rimpiazzarne semplicemente l’utilizzo, quanto ad affiancare la procedura di collaborazione volontaria nelle situazioni più semplici - in cui, ad esempio, non si rinvengono violazioni penali, oppure per sanare violazioni recenti o comunque limitati ad alcuni periodi d’imposta. Fondamentale risulterà, anche in questo caso, il supporto di un professionista, al fine di delineare i diversi scenari di regolarizzazione ● “ Il nuovo ravvedimento operoso affianca la procedura di collaborazione volontaria ” 14 //////////////////////////////////////////////////// c a p i t o l o / 2 i motivi per Aderire N ell’attuale contesto internazionale, la pressione sui clienti italiani nei Paesi esteri si è già fatta ampiamente sentire nel momento in cui gli stessi hanno manifestato la volontà di movimentare i capitali ivi detenuti. Pervasive restrizioni sono state poste non solo ai prelevamenti in contanti, ma anche ai bonifici, ammessi ormai esclusivamente a favore di conti intestati a nome del cliente stesso presso una banca situata in un Paese OCSE; taluni intermediari esteri hanno altresì inviato lettere ai propri clienti, chiedendo di certificare la conformità agli obblighi fiscali nei loro Paesi di residenza, arrivando persino alla richiesta di smantellamento di strutture estere interposte nonché alla chiusura d’imperio dei conti non in regola. Dall’altro lato, relativamente ai nuovi rapporti stipulati con gli intermediari di alcuni Paesi, è ora previsto che sia necessario, da parte del cliente, il rilascio di una dichiara- zione che attesti che il patrimonio ivi depositato sia imponibile secondo le norme fiscali del suo Stato di residenza e che tale patrimonio sia stato dichiarato fiscalmente nel suddetto Stato; si prevede, inoltre, che vi sia la facoltà in capo alle banche di fornire informazioni e documenti alle autorità fiscali locali riguardanti un’indagine fiscale in detto Stato estero, anche senza risvolti penali. Conformemente a ciò, i recenti accordi per lo scambio di informazioni stipulati con Liechtenstein e Monaco prevedono espressamente che gli intermediari finanziari locali chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di dimostrare - entro la data di scadenza del programma italiano di voluntary disclosure - che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana. 15 lo scambio automatico delle informazioni Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione nelle istruzioni operative fissate a livello internazionale dall’OCSE. In particolare, l’art. 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni ed il Tax Information Exchange Agreement (TIEA) rappresentano le principali fonti convenzionali per lo scambio di informazioni. È necessario altresì precisare che lo standard legato al citato art. 26 assume un’importanza fondamentale in sede di voluntary disclosure, poiché solo per quegli Stati - attualmente considerati non collaborativi - che sono addivenuti alla stipula di un siffatto accordo con l’Italia sarà possibile godere appieno dei benefici accordati dalla procedura di regolarizzazione. Lo standard previsto dall’art. 26 del modello OCSE si caratterizza per una progressiva evoluzione - strettamente legata al mutare delle esigenze degli Stati contraenti - che, a seguito del graduale cambiamento del contesto economico internazionale, ha dato sempre maggior rilievo allo scambio di informazioni. La regola fondamentale sullo scambio di informazioni dettata dall’art. 26 del modello OCSE prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti debbano scambiare le informazioni prevedibilmente rilevanti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione o delle legislazioni domestiche relative a qualsiasi imposta applicata in tali Stati. Le informazioni possono riguardare sia persone fisiche sia enti - siano essi residenti o non residenti e senza alcun limite di nazionalità - ma con esplicito divieto di intraprendere le cd. fishing expedition, vale a dire richieste ingiustificate su un rilevante numero di contribuenti. Lo scambio può avere ad oggetto anche annualità precedenti all’entrata in vigore della disposizione e può avvenire con tre modalità differenti: • su richiesta per un caso determinato, tenuto conto che prima di presentare una richiesta di informazioni all’altro Stato dovrebbero essere utilizzate, in primo luogo, le normali fonti di informazione disponibili secondo la procedura fiscale interna; • automaticamente, quando le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell’altro Stato contraente sono trasmesse sistematicamente all’altro Stato; • spontaneamente, nel caso di uno Stato che ha acquisito, nel corso di alcuni controlli, informazioni che ritiene di interesse per l’altro Stato. Come anticipato, oltre al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, l’OCSE - al fine di disciplinare lo scambio di informa16 i motivi per aderire / zioni in materia fiscale tra Paesi, giurisdizioni e territori fra i quali, in considerazione del livello ridotto di interscambio, non sono in vigore convenzioni contro la doppia imposizione - ha elaborato il modello TIEA. Il TIEA, quale modello per la conclusione di accordi bilaterali, ha l’obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati contraenti - prescrivendo il diritto e obbligo reciproco di richiedere e trasmettere, rispettivamente, le informazioni rilevanti - e rappresenta la base per la conclusione di accordi sullo scambio di informazioni su richiesta. Tuttavia, in presenza di una specifica pattuizione, tale modello è utilizzabile anche ai fini dello scambio automatico. Il fenomeno dell’illecita detenzione all’estero di patrimoni fiscalmente non dichiarati è stato da tempo preso in considerazione dall’OCSE nell’ambito di un’interessante serie di studi sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Più recentemente, i lavori dell’OCSE sono proseguiti nel contesto del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, il quale ha costantemente monitorato, oltre che gli impegni formalmente assunti dagli stati, il loro livello di attuazione pratica, mediante periodici progress report in cui le diverse giurisdizioni sono state suddivise in relazione al loro livello di conformità rispetto agli standard in materia di c a p i t o l o / 2 26 art. del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni 17 cooperazione e scambio di informazioni ed è stato assegnato a ciascuna uno specifico rating. Ad oggi sono 126 gli Stati che, sottoponendosi al controllo dell’organizzazione (cd. peer review) si sono impegnati a dare piena attuazione ai principi di trasparenza fiscale ed agli standard relativi allo scambio di informazioni su richiesta. Le prime valutazioni sulle giurisdizioni sottoposte ad esame sono state adottate dal Global Forum nella riunione plenaria tenutasi a Jakarta nel novembre 2013, che ha fatto seguito a quella del G20. Ad ottobre 2014 il quadro aggiornato delle giurisdizioni sottoposte sia alla fase 1 (di revisione del quadro giuridico e normativo di ogni giurisdizione) sia alla fase 2 (di valutazione, in concreto, del livello di effettività con il quale lo scambio di informazioni viene attuato) risultava illustrato (nella tabella a fianco la situazione paese per paese). “ Il modello TIEA ha l'obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati contraenti ” L’impegno profuso da parte degli Stati ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni è giustificato dai vantaggi che derivano dall’utilizzo di tale strumento nell’ambito della lotta contro l’evasione ed elusione fiscale internazionale. Attraverso tale strumento, infatti, gli Stati potranno scambiarsi tempestivamente e regolarmente informazioni fiscalmente rilevanti: in tal modo, le autorità finanziarie dei diversi Pae18 i motivi per aderire / c a p i t o l o / 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// livello di conformità agli standard di cooperazione STATO Andorra Anguilla Antigua e Barbuda Argentina Australia Austria Bahamas Bahrein Barbados Belgio Belize Bermuda Brasile Canada Cile Cina Cipro Corea Danimarca Estonia Filippine Finlandia Francia Germania Ghana Giamaica Giappone Gibilterra Grecia Grenada Guernsey Hong Kong India Indonesia Irlanda Islanda GIUDIZIO Parzialmente conforme Parzialmente conforme Parzialmente conforme Ampiamente conforme Conforme Parzialmente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Parzialmente conforme Conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Conforme Ampiamente conforme Conforme Non conforme Conforme Conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Conforme Conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Conforme Parzialmente conforme Conforme Conforme STATO Isola di Man Isole Cayman Isole Vergini Britanniche Israele Italia Jersey Lussemburgo Macao Macedonia Malesia Malta Mauritius Messico Monaco Montserrat Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Qàtar Regno Unito Russia Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine San Marino Seychelles Singapore Slovacchia Slovenia Spagna Stati Uniti d’America Sud Africa Svezia Turchia Turks e Caicos 19 GIUDIZIO Conforme Ampiamente conforme Non conforme Parzialmente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Non conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Conforme Conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Parzialmente conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Non conforme Ampiamente conforme Ampiamente conforme Conforme Conforme Ampiamente conforme Conforme Conforme Parzialmente conforme Ampiamente conforme 2 / i motivi per aderire G20 nel febbraio 2014. A metà marzo è stata diffusa la bozza di commentario all’AEOI, poi definitivamente approvato dall’OCSE nel mese di luglio 2014 e dal G20 nel settembre 2014. In ultimo, l’intero pacchetto è stato presentato ai vertici del G20 nel corso dell’incontro del 15 e 16 novembre 2014 tenutosi a Brisbane. Il 29 ottobre 2014, nel corso del Global Forum tenutosi a Berlino, 58 giurisdizioni - tra le quali l’Italia - si sono impegnate a scambiare informazioni sulla base del modello AEOI a partire dal 2017. Altre 35 giurisdizioni si sono poi impegnate a scambiare informazioni sulla base di tale modello a partire dal 2018. si non solo avranno la possibilità di integrare le informazioni già in loro possesso ma, attraverso i dati acquisiti, potranno scoprire casi di non conformità fiscale mai rilevati prima. L’uso dello scambio automatico di informazioni rappresenterà, inoltre, un forte deterrente per i contribuenti dei diversi Paesi che - consci delle potenzialità informative e delle relative conseguenze investigative di tale strumento - dovrebbero astenersi dal compiere condotte fiscalmente illecite ed essere indotti a regolarizzare le infrazioni passate attraverso le procedure di collaborazione volontaria presenti nei diversi Paesi. Il 9 aprile 2013 Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Spagna hanno annunciato piani per un’azione pilota in materia di scambio automatico di informazioni, utilizzando come base il modello di Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) concordato con gli Stati Uniti. In tale contesto si inquadra l’iniziativa dell’OCSE che, sulla scia legata all’attuazione del FATCA, ha dato un forte impulso alla creazione di un sistema di scambio automatico di informazioni, predisponendo un modello (Common Reporting Standard o CRS) per la condivisione di dati fiscali - svelato, a grandi linee, nel febbraio 2014. Lo Standard for Automatic Exchange of Information (AEOI), contenente il CRS, è stato approvato dall’OCSE nel gennaio 2014 e dal I rischi in caso di accertamento Venuto meno il sostegno degli intermediari esteri ai contribuenti non residenti e una volta introdotto lo scambio automatico di informazioni quale standard internazionale di collaborazione a livello amministrativo, i rischi in capo ai contribuenti in caso di accertamento hanno superato le soglie di guardia. Le conseguenze di un accertamento in caso di mancata adesione alla voluntary disclosure potrebbero essere pesanti, a partire dall’applicazione delle sanzioni penali per imposte sui redditi e IVA - comminate in caso di superamento di determinate soglie 20 “ Lo scambio di informazioni può riguardare anche periodi precedenti all'entrata in vigore della disposizione ” - nonché delle eventuali sanzioni accessorie (come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o dell’iscrizione all’albo o all’ordine professionale). In caso di controllo, su istanza dell’amministrazione finanziaria, sarà inoltre richiesto il pagamento integrale di tutte le imposte evase (sui redditi, IRAP, IVA, IVIE/IVAFE, di successione e donazione, ecc.) nonché dei relativi interessi e delle sanzioni amministra- //////////////////////////////////////////////////////////////////////// modello aeoi: Paesi che si impegnano allo scambio dal 2017 Anguilla, Argentina, Barbados, Belgio, Bermuda, Cile, Cipro, Colombia, Corea, Croazia, Curaçao, Danimarca, Dominica, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, India, Irlanda, Islanda, Italia, Jersey, Lettonia, Liechten-stein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Messico, Montserrat, Niue, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, San Marino, Seychelles, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos e Ungheria. dal 2018 Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei, Canada, Cina, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Grenada, Hong Kong, Indonesia, Israele, Isole Marshall, Macao, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Qatar, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Svizzera e Turchia. non hanno indicato un termine Bahrein, Isole Cook, Nauru, Panama e Vanuatu. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 22 i motivi per aderire / c a p i t o l o / 2 tive, comprese quelle per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Da ultimo, non va dimenticato che l’attuale legge sulla voluntary disclosure - contemplando, anche in questo caso, un elemento di forte stacco rispetto anche solo alla prima versione della legge dell’inizio del 2014 - ha introdotto il reato di autoriciclaggio. “ In particolare, fino al 31 dicembre 2014, il reinserimento nel tessuto economico delle somme provenienti da un reato (in questo caso, tributario) da parte del medesimo autore era considerato come mera prosecuzione, in capo a questi, del reato cd. presupposto - per cui solo l’intervento di un soggetto terzo, estraneo al reato originario, avrebbe comportato l’emersione di una nuova e diversa fattispecie di reato (di riciclaggio, appunto). Oggi, invece, è considerato punibile per autoriciclaggio anche lo stesso autore del reato presupposto e anche qualora tale reato sia ormai considerato prescritto secondo le norme ordinarie, con l’immediata conseguenza che qualsiasi movimentazione delle somme in oggetto rischia di essere ricondotta ad una fattispecie autonoma di autoriciclaggio. Lo scambio automatico: uno strumento in più nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale ” I benefici premiali In contrasto rispetto allo scenario che si potrebbe aprire dinnanzi al contribuente in 23 caso di accertamento, i benefici premiali offerti dalla procedura di voluntary disclosure risultano sicuramente di notevole portata e sono così sintetizzabili: • è esclusa la punibilità per i più importanti reati fiscali (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA) commessi fino al termine di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2013 nonché per i delitti di riciclag- “ I benefici offerti dalla procedura di voluntary disclosure risultano di notevole portata ” //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Il reato di autoriciclaggio La nuova fattispecie di reato introdotta nell’art. 648-ter.1, c.p. si rivolge in primo luogo a chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo: per tali soggetti, la condotta criminosa è legata all’impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. È prevista la reclusione da due a otto anni, con una sanzione amministrativa da 5 a 25 mila euro, entrambi ridotti alla metà se la pena per il reato è inferiore, nel massimo, a cinque anni e non si è in ipotesi di provenienza mafiosa. La pena detentiva è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, ma può altresì essere diminuita fino alla metà in caso di comportamento collaborativo da parte dell’indagato. Da ultimo, non si applica se il denaro o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 24 i motivi per aderire / gio e reimpiego connessi in relazione a tali reati; • è altresì esclusa la punibilità per l’autoriciclaggio compiuto fino al 30 settembre 2015; • tali esclusioni sono estese a tutti coloro che hanno concorso a commettere i suddetti reati; • le sanzioni sul monitoraggio fiscale sono ridotte fino a un sesto del minimo e quelle reddituali fino a un ottavo del minimo; • sono introdotte specifiche norme di vantaggio volte a ridurre, in presenza di alcune circostanze, i periodi di imposta che risulterebbero ancora accertabili secondo le regole ordinarie: per tali annualità, vi è la possibilità che nulla sia dovuto in termini di imposte, interessi e sanzioni reddituali o anche di monitoraggio fiscale; • le sanzioni sul monitoraggio fiscale sono suddivise in capo a tutti coloro che hanno avuto l’effettiva disponibilità delle attività estere (secondo le regole ordinarie, invece, le stesse risulterebbero dovute in misura piena da parte di tutti i soggetti). Da ultimo, ma non per questo meno importante, l’accesso alla procedura di col-laborazione volontaria comporta la definitiva regolarizzazione del patrimonio e dei rapporti con gli intermediari finanziari e professionisti, con evidenti e immediati vantaggi in termini di trasmissibilità del patrimonio stesso, in ottica ad esempio di un passaggio generazionale ● c a p i t o l o 58 / 2 paesi pronti a scambiare informazioni sulla base del modello aeoi dal 2017 25 i requisiti della procedura L e più importanti caratteristiche previste dalla legge affinché l’istanza di voluntary disclosure presentata possa essere considerata valida - e, quindi, produttrice dei benefici premiali poc’anzi riassunti - sono: l’irretrattabilità e l’unicità; la spontaneità; la completezza; la veridicità. Non rispettare anche uno solo di tali requisiti potrebbe porre il contribuente in una situazione estremamente pericolosa nei confronti dell’amministrazione finanziaria, poiché un’istanza imperfetta metterebbe nelle mani dei verificatori tutti gli strumenti per condurre un’indagine che, di contro, lascerebbe la contro-parte priva di qualsivoglia beneficio previsto dalla procedura. al risultato fiscale ritenuto accettabile dal contribuente né può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. In tal senso, l’unica possibilità concessa nell’ambito della procedura è quella di presentare un’istanza integrativa entro trenta giorni dalla presentazione di quella originaria. Spontaneità Il requisito della spontaneità (e, quindi, della volontarietà) della procedura è, invece, definito in negativo: non possono accedere alla voluntary disclosure quei soggetti che hanno avuto formale conoscenza dell’inizio di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie in riferimento alle attività oggetto di regolarizzazione. Qualora, ad esempio, un contribuente titolare di un conto corrente estero oc- Irretrattabilità e unicità La dichiarazione resa nell’istanza non può essere ritrattata o sottoposta a condizioni: non può ad esempio essere condizionata 26 //////////////////////////////////////////////////// culto avesse ricevuto anche solo un questionario all’interno del quale l’Agenzia delle Entrate gli avesse chiesto di fornire informazioni con riferimento all’eventuale possesso di attività all’estero prima di aver materialmente provveduto al deposito dell’istanza, tale soggetto si troverebbe nell’impossibilità di poter successivamente accedere alla procedura di collaborazione volontaria. A nulla varrebbe nemmeno la sua buona fede, ravvisabile, ad esempio, nel caso in cui le indagini a suo carico fossero scaturite da un comportamento incauto nell’ambito dei lavori di raccolta e di analisi dei dati in preparazione della pratica di voluntary disclosure. La preclusione opera anche se tale formale conoscenza è avvenuta in capo ai soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o ai concorrenti nel reato - nei confronti dei quali opererebbe quindi una sorta di presunzione di comunicazione con il soggetto principale. c a p i t o l o “ / 3 Importante rispettare tutti i requisiti per non incorrere in indagini dell'amministrazione finanziaria ” Completezza L’istanza deve quindi contenere tutte le informazioni e i documenti necessari all’amministrazione finanziaria per ricostruire i maggiori imponibili relativamente a tutte le imposte oggetto di voluntary disclosure per tutti gli anni i cui termini di accertamento risultano ancora aperti. Al fine del 27 calcolo delle annualità, che risultano passibili di controllo, dovranno essere ricompresi anche quei periodi di imposta che sono riaperti in virtù delle varie norme che disciplinano il raddoppio dei termini (come verrà meglio indicato nel prosieguo). È da notare che il requisito della completezza è previsto in senso volutamente estensivo, dovendosi infatti necessariamente ricomprendere all’interno della procedura sia tutte le violazioni di carattere internazionale sia tutte le (eventuali) violazioni di carattere nazionale. Da tale punto di vista è tuttavia plausibile pensare che l’approccio dell’amministrazione finanziaria in relazione alle violazioni di carattere nazionale sarà di tipo sostanziale, con la conseguenza che non vedrà inficiata la propria istanza di collaborazione volontaria quel contribuente che non provveda a regolarizzare le proprie violazioni non dolose e della cui esistenza fosse all’oscuro. Secondo tale approccio, ad esempio, il fatto di non aver fatto emergere la plusvalenza legata alla cessione di un immobile detenuto da meno di cinque anni sarà, verosimilmente, sanzionato con l’invalidità dell’intera procedura, mentre lo stesso non si potrà dire qualora il contribuente non procedesse a regolarizzare un errore circa l’inerenza dei passivi della propria at28 i requisiti della procedura / tività imprenditoriale o allorché si fosse in presenza di un supposto abuso del diritto. Necessario corollario al requisito della completezza è l’estensione della procedura a tutti i soggetti collegati con le attività estere, in ragione della provvista o delle attività stesse. Tipico esempio nel primo caso è quello dell’eredità: l’erede, in qualità di beneficiario, dovrà presentare istanza di collaborazione volontaria indicando il de cuius quale fonte delle attività ricevute. Si può tuttavia ipotizzare anche il caso in cui la provvista per l’investimento oltreconfine sia stata creata in Italia dal medesimo soggetto mediante la sottofatturazione di una società residente a questi riconducibile: in tal caso, la persona fisica dovrà affiancare alla propria istanza di voluntary disclosure internazionale quella con valenza nazionale della società domestica tramite la quale si è procurato la provvista. Nel secondo caso, invece, nell’ipotesi di un conto corrente cointestato a più soggetti, tutti costoro saranno tenuti a regolarizzare le proprie posizioni in ragione delle rispettive quote di spettanza, indicando i nominativi dei cointestatari. c a p i t o l o “ / 3 Necessario corollario al requisito della completezza è l'estensione della procedura a tutti i soggetti collegati alle attività estere ” Veridicità Nel caso in cui le informazioni e/o i documenti non rappresentino in modo veritie29 “ Se informazioni e/o documenti non sono veritieri si rischia il reato di esibizione di atti falsi. Punibile con la reclusione ” 30 i requisiti della procedura / ro la posizione fiscale dell’istante, è prevista - oltre al citato disconoscimento degli effetti della procedura - l’imputabilità per il nuovo reato di «esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero», punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Se, quindi, anche il solo fatto di non vedersi riconosciuti i benefici dell’istanza dopo aver fornito all’amministrazione finanziaria tutti gli strumenti per iniziare un’indagine sarebbe di per sé sufficiente a distogliere chiunque dal rappresentare un quadro falso o incompleto della propria posizione, con la legge si è voluto introdurre un ulteriore e specifico deterrente. L’istante dovrà quindi rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. Il professionista dovrebbe così essere liberato dalle conseguenze di un eventuale comportamento scorretto da parte del cliente, seppur chiaramente tale dichiarazione non deve (e non può) essere intesa come un salvacondotto per i casi di reticenza dolosa da parte del professionista stesso circa l’effettiva situazione del proprio assistito ● c a p i t o l o / 3 benefici riconosciuti solo se si presentano dati e notizie rispondenti al vero 31 I costi della regolarizzazione A l fine di comprendere quali siano i periodi di imposta che, al 2015, risultano ancora passibili di accertamento - e quindi, in ultima istanza, quantificare i costi complessivi della procedura - occorre innanzitutto aver chiaro quali sono le possibili violazioni che il contribuente può aver compiuto in relazione alle attività da regolarizzare. Da un lato, tutte le attività - finanziarie o patrimoniali, detenute all’estero o sul territorio nazionale - possono aver prodotto dei redditi (si pensi anche solo agli interessi corrisposti dagli istituti di credito sulla liquidità ivi depositata o agli importi degli affitti percepiti sugli immobili concessi in locazione). Tali redditi - in forza del principio di tassazione globale in vigore nel nostro Paese - avrebbero dovuto essere dichiarati e tassati in Italia, con rilevanza, ad esempio, ai fini sia delle imposte dei redditi sia, eventualmente, dell’IVA e dell’IRAP. Dall’altro lato, le sole attività detenute all’estero, come detto, erano destinatarie degli obblighi dichiarativi del monitoraggio fiscale, che il contribuente potrebbe aver violato. Per rispondere alla domanda su quali siano i costi dell’emersione è quindi necessario fare sia riferimento ai termini di accertamento (ordinari o eventualmente raddoppiati) previsti per le due diverse classi di violazioni che possono essere state compiute in relazione alle attività da regolarizzare (quelle di monitoraggio fiscale e quelle di tipo reddituale) sia alle specifiche sanzioni che la legge pone in capo alle diverse condotte poste in essere. Ad ogni modo, l’anno più recente cui farà riferimento la procedura di voluntary disclosure sarà sempre il 2013, in quanto 32 //////////////////////////////////////////////////// relativamente al 2014 gli obblighi di dichiarazione sono ordinariamente previsti in scadenza per il 30 settembre 2015. Peraltro, si sottolinea che sia per il 2014 sia per il 2015 occorrerà presentare le dichiarazioni secondo le modalità ordinarie, non essendo stato previsto alcun regime transitorio; in particolare, qualora il contribuente avesse voluto sfruttare la possibilità di mantenere le proprie attività all’estero tramite l’affidamento in custodia a una fiduciaria italiana (rimpatrio giuridico), gli obblighi dichiarativi per il 2015 sussisterebbero fino alla data di presa in carico delle suddette attività da parte dell’intermediario italiano . Le violazioni di monitoraggio fiscale Gli anni accertabili Quanto alla prima delle due tipologie di violazioni, è previsto che l’amministrazione finanziaria possa contestare il fatto di non aver indicato nella propria dichiarazione dei redditi il possesso di attività all’estero lungo un periodo di tempo che la legge differenzia in funzione della tipologia di Paese in cui le attività stesse erano detenute: • per i Paesi non blacklist, la scadenza è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione c a p i t o l o / 4 2009 2013 gli anni oggetto di regolarizzazione per i paesi non blacklist 33 “ Esclusi dal raddoppio dei termini anche i Paesi che hanno stipulato un accordo per lo scambio di informazioni entro il 2 marzo 2015 ” i costi della regolarizzazione / è stata commessa: perciò, gli anni che dovranno essere oggetto di regolarizzazione saranno cinque: dal 2009 al 2013; • viceversa, per le attività detenute in un Paese blacklist le annualità si considerano raddoppiate, per cui gli anni da far emergere saranno dieci: dal 2004 al 2013. Per i soli contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure, tuttavia, la legge ha introdotto un forte incentivo: l’esclusione dal raddoppio dei termini per i Paesi non blacklist è infatti estesa anche a quei Paesi che, pur essendo ancora considerati non collaborativi, hanno stipulato con l’Italia un accordo per l’effettivo scambio delle informazioni entro lo scorso 2 marzo 2015. A tal proposito, i contribuenti le cui attività sono state detenute in Svizzera, Liechtenstein o Monaco - che hanno firmato i suddetti accordi rispettivamente il 23, il 26 febbraio e il 2 marzo 2015 - potranno vedersi dimezzate le annualità accertabili ai fini del monitoraggio fiscale. Si sottolinea peraltro che anche Paesi storicamente considerati a fiscalità privilegiata, quali Lussemburgo e San Marino, potranno beneficiare delle suddette agevolazioni, in quanto rientranti a pieno titolo nel novero dei Paesi non blacklist già alla fine del 2014. capitolo / 4 2004 2013 gli anni oggetto di regolarizzazione per i paesi blacklist 35 Il computo delle sanzioni Le sanzioni ordinariamente comminate in relazione al monitoraggio fiscale sono anch’esse legate alla collocazione territoriale delle attività estere. Per quelle che erano detenute in Paesi non blacklist, le sanzioni vanno dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, così come risultanti al termine di ciascun esercizio; al contrario, le aliquote con riferimento alle attività detenute in Paesi blacklist sono raddoppiate, quindi dal 6% al 30% del valore di tali attività (fino al 2007, le sanzioni andavano dal 5% al 25%). Anche in questo caso, i vantaggi concessi dalla collaborazione volontaria sono evidenti: è innanzitutto previsto che il mero accesso alla procedura garantisca al contribuente l’applicazione dell’aliquota sanzionatoria in misura minima (quindi direttamente al 3 o al 5%–6%). Inoltre, l’aver detenuto le attività in Svizzera, Liechtenstein o Monaco (i tre Paesi blacklist che, come detto, hanno recentemente stipulato gli accordi per lo scambio di informazioni) porterà ancora dei vantaggi, poiché, in tal caso, sarà escluso il raddoppio delle aliquote, applicandosi sempre la misura minima del 3%. Successivamente, le sanzioni saranno ridotte in misura generalizzata al 75%, riduzione che potrà arrivare al 50% qualora, in alternativa: • le attività siano trasferite (o fossero già detenute) in Italia o in un Paese dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo con effettivo scambio di informazioni (attualmente, Islanda e Norvegia), oppure • il contribuente rilasci all’intermediario estero depositario delle attività l’autorizzazione a fornire all’amministrazione fiscale italiana tutte le informazioni concernenti le attività stesse - autorizzazione che dovrà necessariamente essere //////////////////////////////////////////////////////////////////////// applicazione delle sanzioni (valori in %) SITUAZIONE Con il trattato e l’autorizzazione Con il solo trattato Con la sola autorizzazione Senza trattato e autorizzazione ANNI 5, dal 2009 (al 2013) " 10, dal 2004 (al 2013) " 36 % TOTALE 2,5% 3,75% 9,32% 14% i costi della regolarizzazione / controfirmata dall’intermediario in questione. Da ultimo, il pagamento entro sessanta giorni da quello in cui verrà notificato l’atto di contestazione delle sanzioni produrrà un’ulteriore riduzione ad un terzo degli importi ivi contenuti. Nella tabella a pag.36 si fornisce un quadro di sintesi della percentuale minima di applicazione delle sanzioni secondo le diverse fattispecie delineate, in ipotesi di un capitale costante pari a 100 per ogni annualità. Si sottolinea, infine, che solo l’accesso alla voluntary disclosure consente di ripartire l’importo totale delle sanzioni sul monitoraggio fiscale in capo a tutti i soggetti che avevano l’effettiva disponibilità delle attività estere oggetto di regolarizzazione. Nel caso in cui fosse invece l’amministrazione finanziaria ad accertare le violazioni in esame, questa sarebbe titolata a richiedere le relative sanzioni in misura piena in capo a ciascuno dei suddetti soggetti, con un effetto moltiplicativo immediatamente percepibile. capitolo “ / 4 Le sanzioni comminate in relazione al monitoraggio sono legate alla collocazione territoriale delle attività estere ” Le violazioni reddituali Gli anni accertabili Il quadro si fa più complesso con riferimento alle violazioni di tipo reddituale. 37 In primo luogo, i termini ordinari di accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’IRAP e dell’IVA sono attualmente differenziati in ragione del fatto che il contribuente abbia o meno presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni in questione: • in caso affermativo, il potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria termina alla fine del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (e, in caso di violazioni, quella presentata dal contribuente rientrerà nel novero delle dichiarazioni infedeli): perciò, gli anni che dovranno essere oggetto di regolarizzazione saranno quattro: dal 2010 al 2013; • nel secondo caso, tale potere è esteso di un anno, potendo arrivare al quinto anno successivo (e la dichiarazione presentata dal contribuente si considera omessa): gli anni da far emergere saranno quindi cinque: dal 2009 al 2013. “ Il quadro si fa più complesso con riferimento alle violazioni di tipo reddituale ” Tuttavia, vi sono attualmente due ipotesi in base alle quali tali termini possono essere raddoppiati: • quando opera la presunzione che le attività detenute in un Paese blacklist siano state costituite con somme sottratte a tassazione in Italia; 38 i costi della regolarizzazione / capitolo • quando le violazioni reddituali (e IVA) sono di rilevanza tale da essere penalmente rilevanti. La presunzione di sottrazione a tassazione in Italia Come detto, la prima ipotesi è quella in base alla quale l’amministrazione finanziaria ha titolo di ritenere che le attività detenute in un paradiso fiscale siano frutto di evasione. È evidente che tale fattispecie - che risulta spesso integrata qualora il contribuente abbia esercitato (o eserciti tutt’ora) un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo - è in grado, di per sé, di far incrementare notevolmente i costi della regolarizzazione in capo al contribuente. Qualora, infatti, questi non fosse in grado di disinnescare efficacemente tale presunzione - ad esempio fornendo la prova del fatto che le attività oltreconfine erano state costituite in anni non più accertabili (neanche in ipotesi di raddoppio dei termini) o con redditi già assoggettati a tassazione in Italia (o esenti) o, ancora, con somme che non costituivano redditi - opererebbe nei suoi confronti il raddoppio sia delle annualità accertabili sia delle sanzioni reddituali per omessa o infedele dichiarazione. “ La scure dell’amministrazione finanziaria potrebbe farsi sentire prima a livello societario ” 39 / 4 4 / i costi della regolarizzazione Si pensi al caso tipico in cui il socio di una società a ristretta base partecipativa abbia creato la provvista estera facendosi pagare in nero alcune delle prestazioni rese dalla propria società. La scure dell’amministrazione finanziaria potrebbe farsi sentire prima a livello societario (con la richiesta di IRES, IRAP e IVA), poi a livello personale (con la richiesta dell’IRPEF, con relative addizionali). Tutto ciò già alla frontiera virtuale con l’Italia, prima ancora cioè di calcolare le sanzioni per il monitoraggio fiscale nonché le imposte, interessi e sanzioni connessi con i redditi eventualmente prodotti all’estero; senza tener conto altresì del fatto che l’IVA richiesta in capo alla società (che, secondo il regime naturale dell’imposta, dovrebbe essere neutrale per gli operatori economici) non sarebbe mai nemmeno stata incassata da questa. Come rimedio a tale situazione emerge però ancora una volta la convenienza della procedura di voluntary disclosure. La presente ipotesi di raddoppio non potrà infatti operare se due condizioni risulteranno congiuntamente rispettate: • le attività erano detenute in Paesi blacklist ma con accordo per lo scambio delle informazioni, 40 “ Attenti ai casi in cui i termini della voluntary disclosure possono essere raddoppiati ” 41 • il contribuente rilascia al proprio intermediario estero - attuale e futuro (in caso di cambiamento) - l’autorizzazione a trasmettere all’amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. - in quanto la più lieve delle violazioni di questo tipo, assume rilevanza penale quando le soglie quantitative sono superate sia in assoluto, in relazione all’imposta evasa, sia in relativo, in relazione al reddito non dichiarato (con tuttavia l’indicazione, anche in questo caso, di un limite massimo). L’aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi è, invece, considerata fattispecie ben più grave, per cui la soglia assoluta dell’imposta risulta inferiore e, mancando chiaramente un termine di confronto, non è prevista alcuna soglia in relazione ai redditi dichiarati. Dal 2011, le suddette soglie sono state ad ogni modo inasprite, come riassunto nella tabella pubblicat in questa pagina. Violazioni fiscali penalmente rilevanti La seconda ipotesi di raddoppio dei termini ordinari di accertamento delle violazioni reddituali si ha, invece, quando i redditi che hanno costituito le attività estere (o i redditi da queste generati) hanno superato - in ragione dei diversi periodi d’imposta - le soglie quantitative previste per reati tributari che la legge italiana ritiene così gravi da attribuirvi rilevanza penale. L’illecito di dichiarazione infedele cioè quando si indicano nella dichiarazione dei redditi (o IVA) un fatturato inferiore all’effettivo o costi inesistenti Il computo delle sanzioni Le sanzioni reddituali previste in caso di omessa o infedele dichiarazione van- //////////////////////////////////////////////////////////////////////// soglie quantitative previste per reati tributari fino al 2010 dal 2011 INFEDELE DICHIARAZIONE OMESSA DICHIARAZIONE IMPOSTA EVASA REDDITO NON DICHIARATO 103.291,38 > 10% redditi o a 2.065.827,60 50.000,00 > 10% redditi o a 2.000.000,00 IMPOSTA EVASA 77.468,53 30.000,00 42 i costi della regolarizzazione / no rispettivamente dal 120% al 240% e dal 100% al 200% dell’imposta evasa. Due tipi di maggiorazioni influenzano poi, in maniera alternativa, tali percentuali sanzionatorie: • per i redditi prodotti all’estero, si applica l’aumento di un terzo; • quando opera, invece, la presunzione di costituzione delle attività estere con redditi sottratti a sottrazione in Italia, come detto, le aliquote delle sanzioni sono raddoppiate (quindi sempre rispettivamente dal 240% al 480% e dal 200% al 400% dell’imposta evasa). La riduzione invece prevista per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria è, in via generale, del 25%, da computarsi successivamente alle eventuali suddette maggiorazioni. Da ultimo, il contribuente potrà pagare le sanzioni reddituali in misura ridotta: • a un sesto, in caso di adesione all’invito al contraddittorio, arrivando quindi a un ottavo delle sanzioni minime ordinarie, o • a un terzo, in caso di accertamento con adesione. capitolo “ / 4 L'aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi è considerata fattispecie più grave ” Un quadro riepilogativo Avendo chiare le diverse leve che possono influenzare le annualità oggetto della procedura di collaborazione vo43 lontaria, si possono tracciare alcune linee guida che diano efficacemente l’idea di quelli che saranno i costi della regolarizzazione. Il caso sicuramente più favorevole al contribuente è quello in cui le attività all’estero sono state costituite in anni risalenti, prima di qualsiasi anno accertabile anche in ipotesi di raddoppio dei termini (perciò prima del 2004): in tal caso, infatti, la provvista iniziale non potrà più essere oggetto di tassazione da parte dell’amministrazione finanziaria quale reddito sottratto a tassazione, soggetto all’ordinaria imposizione IRPEF o IRES. Se, inoltre, il contribuente ha sempre provveduto a presentare in Italia la propria dichiarazione dei redditi, gli anni 2004 e 2005 sono automaticamente esclusi dai calcoli delle violazioni reddituali e qualora nelle annualità dal 2006 al 2009 i redditi prodotti dalle attività estere siano stati contenuti (cioè al di sotto delle soglie di rilevanza penale), allora anche per tali periodi nulla è dovuto e si devono versare imposte, interessi e sanzioni solo per i quattro anni dal 2010 al 2013. Allorché poi i rendimenti in tali anni fossero pari a zero - perché si sono sofferte delle perdite o, come nel caso delle 44 i costi della regolarizzazione / polizze di assicurazione non riscattate o dei fondi comuni di accumulazione, perché semplicemente non ci sono stati redditi - nulla sarebbe dovuto in generale. Dal lato delle violazioni di monitoraggio fiscale, l’ipotesi più conveniente si ha nel caso in cui le attività estere siano detenute in Paesi non blacklist o blacklist con accordo, per i quali - non operando il raddoppio delle annualità passibili di accertamento - il quinquennio dal 2004 al 2008 si considera immediatamente chiuso. Sul versante opposto, invece, ci si può trovare in tutti i casi in cui gli apporti sono stati recenti - in anni cioè considerati accertabili già secondo le norme ordinarie (perciò dal 2010 o 2009) - oppure negli anni precedenti ma riaperti in forza di una norma sul raddoppio dei termini, magari per di più con le attività in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia alcun accordo per l’effettivo scambio di informazioni. Se gli apporti fossero stati poi tratti da un’attività imprenditoriale domestica, è probabile che gli stessi saranno ad essa ricondotti, dovendosi calcolare la fiscalità italiana considerata evasa prima ancora di tener conto di tutte le violazioni di carattere internazionale ● capitolo “ / 4 Per il monitoraggio fiscale è più conveniente avere attività in Paesi non blacklist o blacklist con accordo ” 45 come aderire alla voluntary L a data entro la quale l’istanza di collaborazione volontaria dovrà essere presentata telematicamente presso l’Agenzia delle entrate è il 30 settembre 2015. Successivamente al modello compilato, il professionista (ad esempio dottore commercialista, avvocato o revisore contabile) che assiste il contribuente trasmetterà via posta elettronica certificata la propria relazione; l’invio dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione del modello stesso, comunque non oltre la suddetta scadenza di fine settembre. Come anticipato, è inoltre prevista la possibilità di presentare un’istanza integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione di quella originaria (data dalla quale decorrerà ad ogni modo il termine per il computo dei benefici premiali della procedura). Anche in questo caso, la data ultima per l’integrazione rimane ad ogni modo quella di fine settembre. Il calcolo dei rendimenti I requisiti di veridicità e completezza dell’istanza di voluntary disclosure si sostanziano altresì nella necessità di operare un calcolo puntuale sia delle consistenze patrimoniali delle attività al termine di ogni annualità oggetto di regolarizzazione sia degli elementi reddituali di tali attività. Se, con riferimento agli immobili, la ricostruzione dei valori in gioco sarà verosimilmente agevole, è dal punto di vista dei patrimoni finanziari che l’attività di ricostruzione richiesta al professionista si mostra in tutta la sua complessità. Al fine di ricalcolare tutti i redditi prodotti da un conto di deposito titoli, ad esempio, sarà necessario processare tutte le informazioni in relazione ad ogni singola operazione di compravendita e ad ogni incasso di cedole o dividendi, di modo da poter correttamente applicare le norme fiscali pro tempore vigenti per le plusvalenze e i redditi di capitale. 46 //////////////////////////////////////////////////// Il modello Il modello di istanza approvato dall’Agenzia delle entrate il 30 gennaio 2015 è strutturato come un vero e proprio prospetto riepilogativo dell’intero lavoro di analisi svolto dal professionista in relazione alla posizione del contribuente. Data, appunto, la natura sintetica di tale tracciato, un ruolo fondamentale sarà necessariamente svolto dalla relazione che il professionista stesso sarà tenuto a fornire all’amministrazione finanziaria, la quale costituirà il vero e proprio strumento di raccordo fra i valori concisamente esposti nel modello e tutta la corposa documentazione a corredo. Il modello è, come di consueto, strutturato in sezioni, ognuna delle quali ripercorre idealmente i diversi aspetti della norma sulla voluntary disclosure. Se la prima e l’ultima sezione sono applicabili a entrambe le tipologie di regolarizzazione - internazionale o nazionale - quelle centrali sono riservate alle sole violazioni connesse con il monitoraggio fiscale. La prima sezione deve, innanzitutto, contenere i riferimenti dei soggetti che, in relazione alla provvista o alle attività oggetto di regolarizzazione nel complesso, si considerano collegati alla pozione del contribuente istante. La seconda accoglie invece i valori in euro delle attività finanziarie e patrimoniali de- c a p i t o l o / 5 cinque sono le sezioni del modello di istanza approvato dall'Agenzia delle entrate 47 tenute all’estero nelle annualità che, secondo le considerazioni svolte sulla base dei requisiti prima delineati, sono considerati ancora accertabili alla data di presentazione dell’istanza - quindi dal 2004 (o dal 2009) al 2013 - suddivisi in ragione della qualità (blacklist, blacklist con accordo o non blacklist) dello Stato estero di detenzione. Il contenuto della sezione rispecchia quindi quella che avrebbe dovuto essere la compilazione del quadro RW in tutti i suddetti periodi. È agli importi così indicati che devono essere applicate le percentuali relative alle sanzioni per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. La terza sezione - strettamente legata alla seconda - include la quantificazione, per ciascuna delle annualità considerate, dei nuovi apporti effettuati a favore delle attività estere di cui alla precedente sezione. Qui si devono quindi indicare, ad esempio, le immissioni di liquidità nei conti correnti ma non i frutti del denaro già presente, quali interessi o plusvalenze su titoli. È su tali somme che opera, eventualmente, la presunzione di sottrazione a tassazione in Italia. La quarta sezione si riferisce quindi al presente. In essa si indica, infatti, con riferimento alla data di emersione, sia il valore delle attività estere sia la collocazione ter- “ Dal punto di vista dei patrimoni finanziari la ricostruzione dei rendimenti si mostra complessa ” 48 come aderire alla voluntary / capitolo / 5 ritoriale delle stesse. In ragione di ciò l’amministrazione finanziaria sarà quindi messa in condizione di applicare le eventuali maggiori riduzioni delle sanzioni per monitoraggio fiscale legate alla localizzazione delle attività, siano queste già presenti (o rimpatriate in seguito alla procedura di col//////////////////////////////////////////////////////////////////////// Il metodo forfettario Per quelle attività finanziarie la cui consistenza media alla fine di ciascun periodo non ha superato i due milioni di euro, è possibile effettuare un calcolo forfettario dei rendimenti in luogo di quello analitico. In base a tale metodo, la redditività è presunta al 5% del valore delle attività al termine di ogni anno; successivamente, i redditi così computati sconteranno l’imposizione secondo un’aliquota del 27%. Il tasso effettivo al quale le attività risulteranno imponibili sarà quindi pari all’1,35% per annualità. Va sottolineato tuttavia che la determinazione forfettaria non può essere utilizzata al fine di ricomprendere nel calcolo della redditività presunta eventuali immissioni di nuova liquidità e/o titoli (che non derivino cioè dal disinvestimento o dal rendimento di quanto già all’estero) né può essere applicata per calcolare la redditività di investimenti immobiliari o di altre attività patrimoniali. I punti di forza di questo regime risiedono - oltre che nell’evitare la ricostruzione analitica e nella sua semplicità di applicazione - nel sottrarre il contribuente ad eventuali contestazioni in merito alla determinazione o alla qualificazione dei redditi. Lo stesso risulterà poi conveniente qualora i rendimenti siano stati elevati. Non si dimentichi che, alla luce delle aliquote d’imposta previste negli anni dal 2004 al 2013 (generalmente pari al 12,5% fino al 2011 e al 20% successivamente), l’applicazione del regime può comportare la determinazione di un imponibile e/o imposta da versare superiore rispetto a quella che si sarebbe determinata utilizzando il metodo analitico - con l’effetto di aumentare altresì la base di calcolo sulla quale verranno computate le sanzioni. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 49 “ In base al metodo forfettario la redditività è presunta al 5% del valore delle attività al termine di ogni anno ” 50 come aderire alla voluntary / laborazione volontaria) in Italia o in Paesi UE o SEE con effettivo scambio di informazioni o, pur se lasciate all’estero, è stata rilasciata all’intermediario estero l’autorizzazione allo scambio delle informazioni con l’Agenzia delle entrate. Infine, la quinta (e ultima) sezione ha lo scopo di accogliere quelli che, in modo aggregato, sono risultati i maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e delle relative eventuali imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA nonché le maggiori ritenute e contributi previdenziali in relazione alle attività oggetto di regolarizzazione; con riferimento alla prima delle tipologie elencate, si dovrà aver cura di indicare la quota parte di maggiori imponibili prodotta all’estero. capitolo / 5 2milioni la consistenza media da non superare alla fine di ciascun periodo La relazione del professionista Come anticipato, è la relazione del professionista alla quale è demandato - in modo certamente più approfondito rispetto al modello - il compito di illustrare all’amministrazione finanziaria l’intera posizione del contribuente. Secondo lo schema di redazione approvato dall’Agenzia delle entrate insieme al modello, la relazione si sviluppa parallelamente alla struttura a sezioni del modello stesso, alla quale è tuttavia aggiunta una 51 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Fiduciaria: con il rimpatrio giuridico sanzioni RW ridotte / Se le attività “ finanziarie saranno di Fabrizio Vedana, vice d.g. Unione Fiduciaria Si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà l’affidamento delle attività finanziarie o patrimoniali ad una società fiduciaria italiana che ne funga da sostituto d’imposta. Lo prevede la Legge 186/2014, recante disposizioni in matertia di voluntary disclosure, così come attuata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E del 13 marzo 2015. L’Amministrazione fiscale italiana, nella sopra citata circolare, ha chiarito che ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4 della legge 186/2014, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Agenzia trasferite giuridicamente assumerà un ruolo centrale la fiduciaria ” delle Entrate, l’affidamento delle attività finanziarie (per esempio conto corrente, deposito titoli, gestione patrimoniale, polizze assicurative) e patrimoniali (per esempio immobili, cassette di sicurezza, partecipazioni) in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (tipicamente le società fiduciarie), sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. La stessa Amministrazione ha poi precisato, a conferma di quanto anticipato nella circolare del 30 gennaio 2015 con la quale sono state dettate istruzioni per la compilazione dello schema tipo di relazione di accompagnamento al modello di //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 52 come aderire alla voluntary / capitolo / 5 • lasciare le attività nello Stato estero in cui si trovano e detenere in via diretta; • lasciare le attività nello Stato estero ma intestandole a una fiduciaria italiana che fungerà da sostituto d’imposta (cosiddetto rimpatrio giuridico). In ragione della scelta che il contribuente effettuerà, diversi saranno anche i soggetti che interverranno nell’ambito dell’operazione di voluntary disclosure. Se le attività finanziarie verranno trasferite fisicamente in Italia un ruolo centrale sarà assunto dalla banca o dall’intermediario italiano nonché dall’eventuale consulente o promotore finanziario di fiducia del contribuente; se le attività saranno trasferite in Italia, ma solo giuridicamente, ovvero rimarranno all’estero, assumerà invece un ruolo centrale la società fiduciaria italiana che ne diverrà sostituto d’imposta pur mantenendo la relativa gestione finanziaria in capo alla banca estera; rilevante sarà, infine, il ruolo del professionista allorchè le attività, in specie patrimoniali (per esempio immobili), rimarranno all’estero e direttamente intestate al contribuente che dovrà esporle nella sua dichiarazione dei redditi (quadro RW) e versare le relative imposte dovute (IVIE o IVAFE a seconda della natura dei beni). adesione alla voluntary disclosure, che il trasferimento, ovvero il rimpatrio, anche se solo giuridico, si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. La circolare ministeriale prevede, infatti, un espresso obbligo del contribuente (ovvero del suo prefessionsita che lo assiste nella presentazione della richiesta di adesione alla voluntary disclosure), di informare tempestivamente l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto conferimento di incarico alla fiduciaria ai fini della realizzazione del rimpatrio giuridico. Tale dettaglio rappresenta, indubbiamente, una significativa conferma sull’importanza, per quanti decideranno di aderire al programma di voluntary disclosure mantenendo le attività all’estero, di conferire il mandato alla fiduciaria anche prima del completamento della procedura. Al contribuente che decide di collaborare si aprono, pertanto, quattro possibili alternative: • trasferire fisicamente in Italia le attività oggetto di voluntary disclosure; • trasferire le attività in altro Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico europeo; //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 53 specifica parte introduttiva volta a fornire un quadro generale della posizione del contribuente nonché un puntuale raccordo fra gli importi indicati nell’istanza e i documenti di supporto allegati. Si ritiene tuttavia opportuno - anche se non richiesto dallo schema e pur considerato che sarà sui calcoli effettuati dall’Agenzia delle entrate che il contribuente dovrà provvedere al versamento del dovuto - dedicare, nell’ambito della relazione, un apposito spazio all’illustrazione delle scelte che hanno guidato il professionista nella determinazione quali-quantitativa della situazione del cliente, al fine di porre le basi per un eventuale e auspicabile contraddittorio preventivo all’emanazione degli inviti e degli atti di contestazione. noma fase di controllo - al fine di calcolare quanto effettivamente dovuto in termini di imposte, interessi e sanzioni. Al termine di tale analisi, l’Agenzia delle entrate notificherà al contribuente un invito a comparire, recante i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione, le maggiori imposte, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali nonché sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata e i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi. Qualora gli importi comunicati dall’Agenzia delle entrate risultino in linea con quanto prospettato dal professionista - o anche solo al fine di evitare di trovarsi successivamente, di fatto, costretti a concludere la pratica mediante un accertamento con adesione - il contribuente potrà provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla data fissata per la comparizione, versando un sesto di quanto dovuto in termini di sanzioni reddituali. In caso contrario, il successivo contraddittorio con l’Agenzia delle entrate porterà alla redazione di un atto di accertamento con adesione, contenente l’ammontare delle imposte, dei relativi interessi e delle sanzioni dovute per le violazioni reddituali. Il confronto con gli uffici Terminata la prima fase documentale di raccolta e analisi dei documenti, il dialogo del professionista si sposterà con gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate, coordinati dall’UCIFI (l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali). In seguito alla presentazione dell’istanza e della relazione a corredo, infatti, l’Agenzia delle entrate dovrà ripercorrere ciò che è stato indicato nell’istanza - eventualmente aprendo un canale di comunicazione con il professionista o dando inizio a un’auto54 come aderire alla voluntary / Gli importi ivi contenuti dovranno essere pagati entro venti giorni dalla data di redazione dell’atto (godendo del pagamento delle sanzioni nella misura di un terzo). Verrà separatamente notificato l’atto di contestazione delle sanzioni relative alle violazioni del monitoraggio fiscale, il cui ammontare dovrà essere versato entro il termine di sessanta giorni per proporre ricorso (anche in questo caso godendo del pagamento delle sanzioni nella misura di un terzo). In tutti i casi, i pagamenti potranno avvenire in un’unica soluzione o in tre rate mensili del medesimo importo, senza ad ogni modo che sia possibile effettuare compensazioni con eventuali altri importi dovuti all’erario. Certo è che l’ipotesi residuale che prevede il non pagamento a scadenza (anche solo parziale) delle somme rimane puramente sul piano teorico, in quanto a quel punto non solo decadrebbero tutti i benefici della procedura di collaborazione volontaria - sia in termini di sconti quantitativi sia in termini di protezione penale - ma l’amministrazione finanziaria avrebbe a disposizione tutte le informazioni per procedere in autonomia ad accertare le violazioni del contribuente, disponendo altresì di un termine per il controllo appositamente esteso ● capitolo “ I pagamenti potranno avvenire in un'unica soluzione o in 3 rate mensili del medesimo importo ” 55 / 5 Finito di stampare nel mese di marzo 2015 presso: Arti Grafiche Fiorin SpA Via del Tecchione, 36 20098 Sesto Ulteriano-S.Giuliano Milanese (MI) DISCLAIMER Le opinioni espresse in questo documento non costituiscono una consulenza all’investimento o altra forma di consulenza in materia di investimenti e possono essere soggette a modifiche. Il presente documento è privo delle informazioni idonee a determinare, in concreto, la propensione al rischio e, dunque, non può e non deve costituire la base per assumere alcuna decisione di investimento. Tutte le operazioni descritte vengono riportate come semplici spunti di riflessione. Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da Open Financial Communication e sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti. Open Financial Communication non garantisce l'accuratezza, la completezza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti in questo documento e declina ogni responsabilità al riguardo. Il lettore si assume ogni responsabilità relativamente alle proprie scelte di investimento, che sono prese in completa autonomia. Open Financial Communication declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero derivare da un’operatività fondata sui contenuti di questo volume. Le informazioni riguardanti le performance passate di qualsiasi strategia di investimento non garantiscono e non sono indicative di possibili performance future. L'investimento in strumenti finanziari può comportare un elevato grado di rischio e può comportare perdite anche superiori al capitale inizialmente impegnato. UN SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE SUL RISPARMIO GESTITO Nato nel 2004, è il newsmagazine cardine del sistema interamente dedicato alla consulenza finanziaria NEWSMAGAZINE È il sito web aggiornato quotidianamente con notizie dedicate ai reclutamenti, prodotti e strumenti È la newsletter giornaliera, spedita entro le 8.00, dove troverai le top news della giornata È la prima community italiana dedicata ai promotori finanziari iscritti all’Albo È il sistema integrato composto da trimestrale, sito web e newsletter interamente dedicato al mondo del private banking È la collana editoriale di manuali e non solo studiata per l’aggiornamento del professionista e per l’approfondimento delle tematiche più attuali ADVISOR è prodotto da Open Financial Communication Srl Via Cernaia, 11 - 20121 Milano - [email protected] - www.advisoronline.it l l i a d C t r n b , n r i A A , A a ne ti , y a , B ru ira i e d ein B m , G n r u e r a, r, E rra G b r d h l A Ba Ba ud do ilte la, o , e b a s a m i I s r u a a e c , G em g, o t E B m e a , a e, a in u on , Is z nic ipp , G g K an T i l e l i i B om F ada on ym Isole ic a H n n , D l C , l e n r G erm ole rsha rita ati, H Is a ni B irib n M i i K e g e r t , l e s y o s I le V rse ten a, M i u h e o s r s J iec lay au I L Ma , N ale t a C i r r s a e e v s n t o li a //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// studio legale e tributario de rosa e associati Russo De Rosa Associati è uno studio legale e tributario composto da 9 soci e da oltre 50 collaboratori tra avvocati e dottori commercialisti che alla specializzazione nei diversi settori di attività affiancano un’intensa attività accademica e pubblicistica. Lo Studio offre un’ampia gamma di servizi professionali e si è affermato come leader di mercato nella gestione e finalizzazione di progetti complessi. Grazie all’ampia conoscenza ed esperienza nel settore delle operazioni straordinarie, lo Studio è specializzato nei profili civilistici, societari e tributari di: concentrazione, riorganizzazione ed integrazione societaria e d’impresa; apertura del capitale sociale a terzi investitori finanziari; turnaround ed accordi di ristrutturazione del debito; successioni d’azienda e passaggi generazionali; soluzioni di asset protection e family business per clientela private; pianificazione e regolarizzazione di patrimoni italiani o esteri anche alla luce delle novità in materia di voluntary disclosure nazionale ed internazionale. Lo Studio ha aderito da anni ad AIPB (Associazione Italiana del Private Banking) e ad AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital) in cui presiede commissioni tecniche e gruppi di lavoro sui principali temi associativi oltre ad essere partner del Private Equity LAB di SDA Bocconi e di ABI Formazione per le tematiche di asset protection e passaggio generazionale. (www. rdra.it) farad international sa FARAD International S.A. è broker assicurativo indipendente che vanta oltre 15 anni di esperienza nel Private Life Insurance, fondato a Lussemburgo nel 2001 da un gruppo di professionisti nel settore assicurativo e finanziario. La società è autorizzata dal Commissariat Aux Assurances a operare in regime di libera prestazione di servizi in tutti i Paesi della Comunità Europea, nonché in Svizzera grazie all’autorizzazione concessa dalla FINMA nel 2006. Presente in Italia da gennaio 2013 con una succursale a Milano, la società dispone di una piattaforma di 32 compagnie assicurative di differenti legislazioni con oltre 1,5 BN di euro di premi intermediati. (www.farad.lu/it) unione fiduciaria Unione Fiduciaria SpA è stata costituita nel 1958, amministra 12 miliardi di euro ed è la prima fiduciaria italiana per patrimoni con intestazione fiduciaria. La Società, nella cui compagine sociale sono presenti trenta importanti Banche Italiane del mondo delle Popolari, vanta rapporti consolidati anche con le più importanti banche italiane ed estere e collabora con i più prestigiosi studi professionali. (www.unionefiduciaria.it) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////