SDA Bocconi
Milano, 10 dicembre 2014
LA VOLUNTARY DISCLOSURE PER LE ATTIVITÀ
DETENUTE ALL’ESTERO
Raul-Angelo Papotti
Avvocato – Dottore Commercialista – LL.M
1
La voluntary disclosure
•
Iter normativo:
L’art. 1 del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 aveva introdotto disposizioni volte a disciplinare la procedura
di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
Tale procedura avrebbe consentito ai soggetti, che detengono attività e beni all’estero e che hanno
omesso di dichiararli nel Modulo RW, di sanare la propria posizione nei confronti dell’erario pagando
imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta).
Tuttavia, in sede di conversione del D.L. 4/2014, il citato art. 1 è stato integralmente soppresso dalla
L. 50/2014, rinviando a successivi disegni di legge il compito di delineare una compiuta disciplina
della procedura di collaborazione volontaria.
Il DDL n. 1642 di iniziativa dei deputati Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna e Gebhard,
approvato dalla Camera il 16 ottobre 2014, è stato definitivamente approvato dal Senato in data
31 gennaio 2014: in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Disegno di Legge n. 1642
•
Il Disegno di Legge approvato dal Parlamento introduce:
disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero in violazione della
normativa sul monitoraggio fiscale, la c.d. voluntary disclosure;
introduzione della c.d. voluntary disclosure interna;
disposizioni in materia di autoriciclaggio.
3
La voluntary disclosure: presupposti oggettivi di applicazione
•
Gli autori delle violazioni degli obblighi dichiarativi relativi alla disciplina del c.d. monitoraggio fiscale
(i.e., persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed i soggetti ad esse equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del TUIR) – commesse fino al 30 settembre 2014 – possono presentare un’apposita istanza
avente ad oggetto l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero,
al fine di definire le sanzioni per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, imposte sui redditi e
relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP e IVA, nonché per le violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti di imposta.
•
Autorità competenti:
l’istanza deve essere depositata presso Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali
internazionali (UCIFI): tale Ufficio svolge un’attività di indirizzo e cura l’istruttoria della pratica; è
privo di poteri impositivi;
una volta completata l’istruttoria, l’UCIFI trasmetterà il dossier alla Direzione Provinciale dell’AdE
territorialmente competente alla quale spetta l’emissione degli atti impositivi e di contestazione delle
violazioni.
4
La voluntary disclosure: presupposti oggettivi di applicazione
•
La procedura deve avere a oggetto tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in
violazione della disciplina su c.d. monitoraggio fiscale:
attività detenute all’estero non dichiarate (art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167);
redditi derivanti dalle attività estere;
presunzione ex art. 12, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78: le attività detenute in Paesi Black list (i.e.,
Svizzera) si presumono costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti ad imposizione.
5
Le cause di esclusione
•
L’istanza di voluntary disclosure non è ammissibile laddove l’istanza medesima sia presentata dopo che il
contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali (accessi, ispezioni, verifiche).
•
La causa di esclusione opera:
anche se la formale conoscenza delle circostanze di cui sopra è stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato;
solo in relazione a procedimenti (amministrativi/penali) riguardanti esclusivamente gli imponibili
oggetto della procedura di voluntary disclosure.
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La procedura di voluntary disclosure
•La procedura può essere attivata entro il 30 settembre 2015.
•Tra la data di ricevimento dell’istanza e quella di decadenza dei termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del
D.P.R. 600/1973, e dei termini per la notifica dell’atto di contestazione ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 472/1997
intercorrono non meno di 90 giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, il termine di decadenza per la
notificazione dell’avviso di accertamento e quello per la notifica dell’atto di contestazione sono
automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei 90 giorni.
7
La procedura di voluntary disclosure
•
I soggetti che intendono avvalersi della procedura devono:
indicare all’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli
investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per
interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che
servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a
qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori
imponibili (ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, contributi previdenziali IVA e ritenute),
non connessi con le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali,
alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento;
versare le somme dovute in base all’invito di cui all’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997 entro il
15°giorno precedente alla data fissata per la comparizione; ovvero le somme dovute in base all’accertamento
con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, oltre le somme dovute in base all’atto di contestazione
o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art.
4, co. 1, D.L. 167/90 entro il termine per la proposizione del ricorso senza possibilità di avvalersi della
compensazione. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili.
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L’istanza di voluntary disclosure
•
Art. 5-quater, comma 1, lett. a), del D.L. n. 167/1990 (art. 1, comma 1, del DDL n. 1642):
L’istanza di collaborazione volontaria deve contenere informazioni su:
investimenti e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o
per interposta persona;
documenti e informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o
acquistarli;
rendimenti delle attività estere;
redditi che derivano dalla dismissione di tali attività;
relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono
scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione ex
art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990.
9
La documentazione di supporto
•
Necessità di documentare l’acquisto e/o la costituzione degli investimenti esteri.
•
Deposito della documentazione attestante la fonte e la natura dei redditi che servirono per acquistare e/o
costituire le attività finanziarie detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale:
se si tratta di redditi realizzati (totalmente o parzialmente) in periodi di imposta non più accertabili,
occorre documentare tale circostanza;
se si tratta di redditi realizzati in periodi di imposta ancora accertabili, se ne ricorrono i requisiti trova
applicazione la presunzione ex art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, ai sensi della quale gli
investimenti e le attività di natura finanziaria, detenute negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, ai soli fini fiscali si presumono
costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.
•
Oggettive difficoltà nel reperire tutta la documentazione necessaria.
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La documentazione di supporto
•
Al fine di vincere tale presunzione, sarà pertanto necessario fornire la prova che:
tali redditi sono stati assoggettati ad imposizione in Italia prima del loro trasferimento ovvero,
si tratta di redditi esenti, ovvero
si tratta di redditi realizzati (totalmente o parzialmente) in periodi di imposta non più accertabili,
ovvero
non si tratta di redditi.
•
Possibili problematiche in merito alla esatta qualificazione degli strumenti finanziari.
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La documentazione di supporto: i casi di cointestazione
•
La disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi
ne avevano la disponibilità.
•
Evitata la duplicazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.
•
Applicabilità anche a favore di soggetti delegati?
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Modalità di determinazione degli imponibili e delle imposte
•
Modalità di determinazione dei redditi:
alternativa tra:
metodo c.d. analitico (art. 5-quater, comma 1, lett. a));
metodo c.d. forfettario (art. 5-quinquies, comma 8).
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Metodo analitico
•
Necessità di ricostruire, anno per anno, tutti i redditi che sono derivati dal possesso delle somme detenute
all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
•
In particolare:
dividendi e proventi assimilati (la cui tassazione varia a seconda che si tratti di partecipazioni
qualificate, non qualificate o in paesi black list);
interessi (che potrebbero scontare le imposte sostitutive del 12,5% ovvero del 20% o del 27%);
redditi diversi di natura finanziaria e non (e.g. plus/minusvalenze e proventi immobiliari).
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Metodo analitico – Tematiche applicative
•
Partecipazioni in società estere:
soggetti fittiziamente interposti;
valutazione effettiva residenza fiscale estera. In caso di riqualificazione della residenza fiscale della società
estera:
applicabilità in capo ai soci delle ordinarie disposizioni del TUIR previste per i dividendi distribuiti (o
asseritamente distribuiti) e le plus/minusvalenze realizzate con riferimento a società fiscalmente
residenti in Italia. Rilevante in ipotesi di società estera black list; e
tassazione delle società estera considerata fiscalmente residente in Italia.
•
Applicazione regime CFC vs. riqualificazione della società estera quale soggetto interposto:
Determinazione base imponibile;
Possibilità di scomputare crediti d’imposta per le imposte assolte all’estero (possibilità garantita
normativamente in relazione alle CFC);
Regime delle perdite fiscali.
•
Società estinte
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Metodo analitico – Tematiche applicative
•
Compensazione plusvalenze e minusvalenze:
possibile all’interno del medesimo periodo d’imposta;
eventuali eccedenze di minusvalenze determinate con riferimento a periodi di imposta precedenti?
eccedenza delle minusvalenze realizzate nel corso del 2013 potrebbe essere compensabile mediante la
presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente entro il 30 dicembre 2014.
•
Crediti d’imposta per le imposte assolte all’estero:
ai sensi dell’art. 165, comma 8, TUIR i crediti di imposta non sono detraibili dalle imposte sui redditi
qualora i redditi prodotti all’estero non siano stati dichiarati nella dichiarazione dei redditi;
possibile riconoscimento dei crediti d’imposta per le imposte assolte all’estero nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria?
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Metodo analitico – Tematiche applicative
•
Ulteriori problematiche:
ai fini della qualificazione degli strumenti finanziari esteri, l’Agenzia delle entrate potrebbe richiedere
la produzione dei prospetti relativi a tali attività finanziarie;
non viene specificata la procedura da seguire e la documentazione da produrre in caso di detenzione
di beni in cassette di sicurezza;
valorizzazione opere d’arte e gioielli.
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Metodo forfettario
•
In luogo della determinazione analitica dei rendimenti, è prevista:
la determinazione di un reddito imponibile presunto calcolato applicando un tasso di rendimento del
5% sul valore complessivo delle consistenze estere detenute in violazione degli obblighi di
monitoraggio fiscale al termine di ciascun anno; e
la determinazione dell’imposta mediante l’applicazione dell’aliquota del 27% su tale rendimento
presunto.
•
Tale metodologia di determinazione dei rendimenti è opzionale e consentita:
in presenza di una specifica istanza da formulare nella richiesta di collaborazione volontaria;
solamente nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di
ciascun periodo di imposta non ecceda il valore di 2 milioni di Euro.
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Metodo forfettario – Tematiche applicative
•
Alcune problematiche:
non è chiaro se sia possibile optare per la forfettizzazione anche per singoli periodi d’imposta;
non è chiaro se, per la valorizzazione dei patrimoni ai fini del superamento o meno della soglia di
2.000.000 di euro, occorre far riferimento al costo storico o al valore di mercato delle attività detenute
all’estero.
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I periodi di imposta oggetto della procedura
•
Art. 5-quater, comma 4, D.L. 167/1990:
ai fini della determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di
accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, comma 2-bis, del D.L. 78/2009
qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 5-quinquies, commi 4, primo periodo
lett. c), 5 e 7:
entro 60 giorni dall’entrata in vigore definitiva della Legge sulla voluntary, lo Stato estero blacklist sottoscrive con l’Italia un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni;
il contribuente deve rilasciare all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere tutte le
informazioni richieste dalle autorità fiscali italiane, allegando una copia controfirmata alla
richiesta di disclosure;
analoga autorizzazione deve essere rilasciata in caso di successivo trasferimento delle somme a
un intermediario estero diverso.
20
I periodi di imposta oggetto della procedura – Maggiori imponibili
•
Ai fini dell’accertamento dei maggiori imponibili – in ipotesi di voluntary disclosure effettuata nel corso dell’anno
2015 – si può avere la seguente casistica:
Casi
Raddoppio dei termini ex
art. 12, comma 2-bis, D.L.
78/2009
Esclusione del raddoppio
ex Art. 5-quater, comma
4, D.L. 167/1990 (*)
•
Violazioni no. Anni Periodi d’imposta
accertabili
Infedele
dichiarazione
Omessa
dichiarazione
Infedele
dichiarazione
Omessa
dichiarazione
4+4+1
2006-2013
5+5+1
2004-2013
4+1
2010-2013
5+1
2009-2013
(*) Tale regime si applica anche nella ipotesi in cui le attività siano detenute in Paesi non black list.
21
I periodi di imposta oggetto della procedura – Violazioni Quadro RW
•
Diversamente, dato che il comma 2-ter dell’art. 12, D.L. 78/2009 non viene richiamato dell’art. 5-quater, comma 4,
D.L. 167/1990, si deve desumere che in caso di attività detenute in Paesi black list, continuerà ad operare il
raddoppio dei termini per la contestazione delle violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale, anche in
presenza delle condizioni prescritte dal citato comma 4 dell’art. 5-quater.
•
Pertanto, con riguardo alle violazioni inerenti al Quadro RW – in ipotesi di voluntary disclosure effettuata nel corso
dell’anno 2015 – si può avere la seguente casistica:
Paese di detenzione Violazioni no. Anni
delle attività
Periodi d’imposta
accertabili
No Black list
Quadro RW
5+1
2009-2013
Black list
Quadro RW
5+5+1
2004-2013
22
I periodi di imposta oggetto della procedura – Reati tributari
•
Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973:
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di accertamento sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
•
Il nuovo testo normativo sulla voluntary disclosure non prevede espressamente una deroga alle disposizioni
sopra citate.
•
Può ritenersi che tale raddoppio dei termini non operi in tutti i casi in cui il perfezionamento della
procedura garantisce l’esclusione della punibilità per i reati tributari?
Necessità di chiarimenti ufficiali.
23
Effetti della procedura – Sanzioni penali
•
Nei confronti dei soggetti che aderiscono alla procedura di voluntary disclosure:
(i)
é esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4
(dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate)
e 10-ter (omesso versamento di IVA) del D. Lgs. 74/2000;
(ii)
é esclusa la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis c.p. (riciclaggio) e 648-ter c.p.
(impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), commesse in relazione ai delitti di cui al
precedente punto (i).
•
Limitatamente alle attività oggetto della procedura, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1
(autoriciclaggio) del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti indicati nel
precedente punto (i) fino alla data del 30 settembre 2015.
24
Sanzioni amministrative – Monitoraggio fiscale
•
Le sanzioni previste in caso di violazioni in materia di monitoraggio fiscale (art. 5, comma 2, D.L.
167/1990) sono determinate, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.L. 167/1990, in misura pari alla metà del
minimo edittale:
se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni
con l’Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e ss.mm.; ovvero
se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
se l’autore delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l’obbligo di eseguire
gli adempimenti ivi previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono
detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati
concernenti le attività oggetto di collabora-zione volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
•
Nei casi diversi da quelli sopra indicata, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto
di un quarto.
25
Sanzioni amministrative – Monitoraggio fiscale
•
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale
è definito ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. n. 472/1997 (i.e., riduzione ad un terzo).
•
Il confronto previsto all’articolo 16, comma 3, del D.lgs. n. 472/97, è operato tra il terzo della sanzione
indicata nell’atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più
favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi dell’art. 5, comma 4, primo e
secondo periodo, del D.L. 167/1990 (cfr. slide precedente).
26
Sanzioni amministrative – Monitoraggio fiscale (segue)
•
Art. 5-quinquies, comma 7, del DDL: «Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura
della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma
1, indicata nell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all’estero
ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell’ammontare
degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in
Stati che stipulino con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del
modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della
stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo
non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decretolegge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
27
Sanzioni amministrative – Imposte dirette
•
Art. 1 del D.Lgs. 471/1997:
nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa
dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute;
se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta si applica la sanzione amministrativa dal
100% al 200% della maggior imposta;
se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono
aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
•
Art. 12 del D.L. 78/2009:
le sanzioni di cui all’art. 1, del D.Lgs. 471/1997 sono raddoppiate se le attività da cui derivano i
redditi sono detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al
D.M. 21 novembre 2001.
28
Sanzioni amministrative – Imposte dirette e altre imposte
•
La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative
addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è pari al minimo edittale,
ridotto di un quarto.
In aggiunta
•
Riduzione ex lege a 1/6 (adesione all’invito al contraddittorio) o a 1/3 (accertamento con
adesione).
29
Esibizione di atti o documenti falsi in sede di voluntary disclosure
•
Se l’istante esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
•
L’istante deve inoltre rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione
volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti
consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al
vero.
30
Perfezionamento della procedura di voluntary disclosure
•
L’art. 5-quater, comma 1, lett. b) prevede che gli effetti della procedura si producano solo in caso di
versamento integrale, anche in tre rate mensili, delle somme dovute in base:
all’invito al contraddittorio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 218/1997
(ovvero all’accertamento con adesione); nonché
all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli
obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale.
•
Entro 30 gg dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria
competente la conclusione della procedura.
31
Perfezionamento della procedura di voluntary disclosure
•
Termini per il versamento:
il pagamento della prima (o unica) rata deve essere effettuato:
in relazione all’invito al contraddittorio, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata
per la comparizione; in alternativa
in caso di accertamento con adesione, entro venti giorni dalla redazione dell’atto; in ogni caso
in relazione all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale entro il termine per la proposizione del ricorso.
32
Effetti del mancato perfezionamento della procedura di voluntary disclosure
•
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate mensili comporta il venir meno degli effetti dell’intera
procedura.
•
In tal caso l’Agenzia delle entrate è rimessa in termini (31 dicembre dell’anno successivo all’emissione
degli atti) per la notifica degli avvisi di accertamento/atti di contestazione.
•
Effetti:
perdita del beneficio inerente alla riduzione delle sanzioni amministrative;
viene meno l’esclusione della punibilità per i reati coperti dalla procedura.
•
N.B.: dall’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni si evince che l’esclusione della punibilità per
le fattispecie di autoriciclaggio – commesse sino al 30 settembre 2015 – è garantita a prescindere dal
perfezionarsi della procedura di voluntary disclosure.
33
Legge di stabiltà 2015: il nuovo ravvedimento operoso
•
Il ravvedimento operoso potrà essere effettuato sino alla notifica dell’atto impositivo e la riduzione della
sanzione verrà modulata in relazione al periodo temporale trascorso sino all’avvenuta regolarizzazione.
•
In particolare, le sanzioni saranno ridotte:
ad 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal mancato pagamento;
ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione;
ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa;
ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine della presentazione relativa all’anno
successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
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Voluntary disclosure VS. nuovo ravvedimento operoso
Versamento in
Ambito della
rate delle
regolarizzazione
maggiori imposte
Voluntary
disclosure
Nuovo
ravvedimento
Si
No
Reati
tributari
Integrale
Esclusione
della punibilità
Anche parziale
Riduzione
della pena
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Raul-Angelo Papotti
Avvocato, Dottore Commercialista, LL.M.
Chiomenti Studio Legale
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Via Verdi, 2
20121 Milano - Italy
Tel.: +39 (02) 721571
Fax: +39 (02) 72157224
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Relazione R. Angelo Papotti