Avv. Carlo Fiumanò - Patrocinante in Cassazione Avv. Simona Bilardi Avv. Emanuela Valentini Avv. Irene Truisi Avv. Monica Santini Avv. Elvira Pagano Dott.ssa Chiara Barbera Dott. Francesco Fiumanò Pistoia, 9 marzo 2015 Anatocismo bancario e decorrenza del termine di prescrizione per la ripetizione dell’indebito: Cass. S.U. sent. n. 24418/2010. 1. Il rapporto tra anatocismo bancario e prescrizione ha da sempre occupato una posizione di rilievo nelle controversie relative ai contratti di conto corrente. 2. E’ ben nota la titolarità di un diritto, in capo al cliente, di ripetizione di quanto indebitamente versato in caso di sussistenza di interessi anatocistici capitalizzati con cadenza trimestrale. Se però è vero che l’azione per l’accertamento della nullità di una clausola contrattuale è imprescrittibile, altrettanto non può dirsi per le azioni di ripetizione dell’indebito, come chiaramente disposto dall’art. 1422 c.c. Da qui la necessità di individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile alla ripetizione dell’indebito. 3. Questa complessa quanto centrale problematica è stata al centro di accesi dibattiti, i quali hanno visto contrapporsi due orientamenti. a) Parte di giurisprudenza e dottrina, facendo leva sull’unitarietà del rapporto di conto corrente bancario, riteneva che il dies a quo del termine di prescrizione dovesse essere necessariamente quello del momento di chiusura del conto corrente. Si tratterebbe infatti di un rapporto unitario, idoneo a dar luogo ad un solo rapporto giuridico, sebbene articolato in una pluralità di atti esecutivi: sicché sarebbe soltanto con la chiusura del conto che si stabilirebbero definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. civ. 9 aprile 1984, n. 2262, in Rep. Foro it., 1984, voce Contratti bancari, n. 24). b) Di diverso avviso erano invece coloro i quali ritenevano che la decorrenza del termine decennale di prescrizione vi fosse a partire dalle singole operazioni di addebito illegittimo delle somme sul conto corrente. In questo senso si veda, ex multis, il Tribunale Website: www.studiolegalefmp.it E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Corso Gramsci, 54 Piazza S. Salvatore, 10 Via Ulpiano, 29 51100 – PISTOIA 55100 – LUCCA 00139 – ROMA Tel. 0573.26631 – Fax 0573.25885 Tel. 0583.469310 Tel. 06.6864755 di Mantova, che con Sent. 2 febbraio 2009 aveva disposto la necessità di far “decorrere dalla singola operazione di addebito illegittimo il termine prescrizionale per l’esercizio del diritto alla ripetizione, a nulla rilevando l’ignoranza del relativo diritto, così come il mutamento di precedenti giurisprudenziali, o dubbi di interpretazione di norme, trattandosi questi di impedimenti fattuali e non legali all’esercizio del diritto” (Trib. Mantova 02/02/2009). 4. Pietra miliare nella materia de qua è stata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, datata 02/12/2010, n. 24418. In tale pronuncia la Cassazione, pur non ritenendo infondato il rilievo della Banca, ha statuito come “l’unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contatto di conto corrente non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d’indebito”. 5. Indispensabile per comprendere a pieno il ragionamento della Corte, valorizzandone così la portata innovativa e garantista, è la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Le diverse e successive rimesse compiute dal cliente sul conto corrente non possono infatti essere tutte automaticamente considerate pagamenti in senso proprio del termine, ovvero “adempimenti” di un debito verso la banca. Non è cioè detto che ogni versamento eseguito dal cliente rappresenti atto solutorio di un’obbligazione pecuniaria, ripetibile se indebito. 6. Tale versamento risulterà invece indebito solo qualora costituisca solutio compiuta in adempimento della clausola anatocistica. Il caso di specie, oggetto della controversia giunta dinanzi alle Sezioni Unite, riguardava nello specifico un’apertura di credito bancario, disciplinata dall’art. 1842 c.c. Tale contratto permette al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, la somma versata, come anche di ripristinarla con successivi versamenti. “Questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca”. Questo accadrà: Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 2 - “Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista”; - “O quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”. Nel caso di pagamenti solutori, così come sopra definiti dalle Sezioni Unite, si hanno dunque pagamenti in senso proprio e cioè adempimenti: con decorso del termine decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito a partire dal giorno del versamento stesso. 7. Rimane ferma la natura di eccezione in senso stretto della prescrizione: e dunque l’avvenuta prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito delle operazioni solutorie non è un evento che si verifica automaticamente, né può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve piuttosto essere specificamente allegato dalla parte (banca) nella memoria di costituzione e risposta (cfr. Cass. n. 16326 del 2009). La banca che eccepisca l’avvenuta prescrizione del termine di dieci anni relativamente all’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal correntista, dovrà (cfr. Trib. Napoli, sez. III, sent. n. 1083 del 01/02/2011): - provare che l’operazione sia avvenuta al di là del limite dell’affidamento previsto nel contratto, e dunque extrafido; - provare in modo dettagliato, elencandoli, i singoli versamenti avvenuti extrafido (e dunque aventi natura solutoria); - allegare gli estratti conto comprovanti il superamento del limite dell’affidamento, con specifica indicazione della data (che dovrà essere anteriore di almeno 10 anni alla domanda giudiziale, o alla preventiva richiesta stragiudiziale di ripetizione dell’indebito). Siffatto onere probatorio a carico della banca di produzione degli e/c per l’intero periodo di durata del rapporto contrattuale è stato ribadito recentemente anche da Cass. 19.9.2013, n. 21466. Secondo la Suprema Corte: “[…]una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gl'interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, alla determinazione del credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 3 debitrice, una volta depurato il conto dagl'interessi non dovuti. Allo stesso risultato non si può pervenire sulla base del saldo registrato alla data di chiusura del conto e della documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto, dal momento che quest'ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agl'interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo” (Cass. 19.9.2013, n. 21466). 8. “Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (Cass. 02/12/2010, n. 24418): il dies a quo della prescrizione decennale per la ripetizione dell’indebito decorrerà perciò dal giorno della chiusura del rapporto di conto corrente bancario solo relativamente alle rimesse ripristinatorie, non qualificabili come pagamenti in senso proprio. Un versamento eseguito dal correntista nei casi in cui il passivo sia inferiore al limite dell’affidamento concesso al cliente ha infatti lo scopo di ampliare o ripristinare la facoltà d’indebitamento del correntista, e non quello di soddisfare la pretesa della banca di ottenere la restituzione del denaro dato a mutuo. 9. Un singolo versamento, considerato isolatamente, è dunque un atto a causa neutra o variabile, e sarà necessario procedere con una valutazione caso per caso per discernere le rimesse del correntista ripetibili da quelle che tali non sono. 10. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la Corte ha concluso statuendo che: “Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. Website: www.studiolegalefmp.it E.mail: [email protected] PEC: [email protected] 4