La decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito per addebiti in conto di interessi anatocistici secondo la sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite Il fatto In un rapporto di conto corrente bancario la banca addebita illegittimamente al correntista interessi anatocistici, finché il cliente adisce le vie legali per ottenerne la restituzione. La Banca eccepisce la prescrizione di tutti gli addebiti anteriori al decennio dalla notifica della citazione o da altro atto interruttivo della prescrizione, mentre il cliente sostiene che la prescrizione decorre dalla chiusura del conto e, avendo avviato il giudizio prima di dieci anni da tale data, chiede in restituzione gli interessi addebitati per tutta la durata del rapporto. La sentenza Fino a pochi giorni fa l’orientamento prevalente avrebbe dato ragione al correntista (vi erano due sentenze della Corte di Cassazione a sezioni semplici e molti precedenti di merito che sancivano la decorrenza del termine sempre e in ogni caso dalla chiusura del conto). Tale indirizzo è stato ora scardinato dalla sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite, che ha stabilito che la prescrizione decorre sempre e comunque dalla data di pagamento, con il solo problema di stabilire se e quando un pagamento vi sia stato. Il principio di diritto Il principio di diritto è il seguente: “se, dopo la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. L’iter logico seguito dalla Corte è stato il seguente: a) “l’unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di c/c bancario non è di per sé solo un elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito che eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca”; b) ciò in quanto, al pari di quanto accade in altri rapporti di durata (locazione, affitto, somministrazione) “l’unitarietà del rapporto non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto ... sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo, ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere”; c) come è ovvio, “perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere individuabile”, e per “pagamento” si intende, in senso ampio, ogni “spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto”; d) nella fattispecie di illegittimo addebito in conto di interessi anatocistici e di domanda di ripetizione del correntista, “il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”; e) può accadere che al correntista fosse stata accordata un’apertura di credito in c/c e che il correntista l’abbia utilizzata effettuando solo prelievi, e nessun versamento: in tal caso, evidentemente, non può prospettarsi il problema della ripetizione di “pagamenti non avvenuti” e di decorrenza di un termine di prescrizione; f) “qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”; g) poco più avanti viene ribadito che l’elaborazione giurisprudenziale sulla distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie elaborata ai fini della revocatoria fallimentare va utilizzata “anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento indebito da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del solvens, pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza”. Dunque la precedente risposta giurisprudenziale sulla decorrenza sempre e comunque dalla chiusura del conto è stata espressamente disconosciuta e, in concreto, si possono ipotizzare le seguenti situazioni (il principio vale per tutti gli addebiti di somme non dovute, quindi anche per CMS e similari): 1) addebito di interessi o competenze non dovuti su conto “con saldo attivo”: la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito decorre dalla data dell’addebito, perché con l’addebito su conto attivo la banca si “autopaga”; 2) addebito di interessi e competenze non dovuti su conto “scoperto” non affiancato da apertura di credito: la prescrizione decorre dalla data del versamento o dei versamenti in conto corrente immediatamente successivi all’addebito, fino a concorrenza del relativo importo; 3) addebito di interessi e competenze non dovuti su conto “passivo”, nei limiti dell’apertura di credito, con il conto che successivamente sconfina: la prescrizione decorre dalla data del primo versamento extrafido (o dei primi versamenti extrafido, se più di uno), fino a concorrenza dell’addebito illegittimo; 4) addebito di interessi e competenze non dovuti su conto “passivo” che non supera mai il limite dell’apertura di credito: la prescrizione decorre dalla data del primo versamento o dei primi versamenti successivi al venir meno dell’apertura di credito (per scadenza o revoca, formale o anche “di fatto”), fino a concorrenza degli importi illegittimamente addebitati; e ciò sia ove la cessazione avvenga alla chiusura del rapporto di conto corrente, sia prima, nel qual caso il conto continua ad operare come conto “scoperto”. Ulteriore conseguenza di questo nuovo orientamento, dal punto di vista processuale, è che le consulenze tecniche dovranno, anzitutto, accertare se il conto abbia operato con o senza apertura di credito, e nel primo caso se e quando sia avvenuto il superamento del limite dell’apertura di credito: si tratta, in sostanza, dell’indagine che già le consulenze tecniche effettuavano ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario (nel regime ante riforma), ma stavolta per individuare le operazioni prescritte e quelle non prescritte. Inoltre, le difficoltà probatorie sui “fidi” ed il rigore dell’interpretazione giurisprudenziale che per decenni ha afflitto le banche, nel vasto contenzioso delle revocatorie fallimentari, ai fini del problema della decorrenza della prescrizione sulla ripetizione di indebito viene ora ribaltato: sarà il correntista a dover provare ora l’esistenza e la persistenza di un’apertura di credito a suo favore, il mancato superamento del massimale, ecc., se vuole estendere la propria domanda di ripetizione di indebito oltre il decennio a ritroso dalla data della notifica della citazione. Avv. Edoardo Staunovo-Polacco