OSSERVATORIO DI DIRITTO SANITARIO 22 OTTOBRE 2014 Ubicazione del locale di vendita, delibera di determinazione delle sedi farmaceutiche e competenza della giunta municipale Ubicazione del locale di vendita, delibera di determinazione delle sedi farmaceutiche e competenza della giunta municipale Consiglio di Stato , sez. III, 16 settembre 2014, n. 4705 Pres. G. P. Cirillo - Est. B. R. Polito - Farmacia Picentino s.a.s. di Ro. Me. e C. c/ Comune di Salerno; Regione Campania; Comune di Salerno, Settore Annona e nei confronti di Azienda Sanitaria Locale di Salerno; Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno; Farmacia Hippocratica della Dottoressa Te. Ca. s.a.s.; Farmacia Mercatello del Dott.Pi. Lu. s.a.s. Ubicazione locale di vendita – trasferimento – vincolo di distanza – potere valutativo della p.a. – discrezionalità – idoneità della sede – atto di pianificazione del territorio Il titolare della farmacia ha la facoltà di individuare l'ubicazione del locale di vendita, sia all'inizio dell'attività che in sede trasferimento, all'interno della zona servita, con osservanza del non eludibile vincolo di distanza di 200 mt. da ogni altra farmacia. Tuttavia, l'attivazione dell'esercizio resta comunque subordinata al potere valutativo dell'Amministrazione (art. 1, commi 4 e segg. della legge n. 475 del 1968, come modificati dall'art. 1 della legge n. 362 del 1991), il quale ha natura discrezionale ed investe l'idoneità delle sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente, secondo i parametri di un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi in questione e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio (anche se scarsamente abitate) dalla presenza del locale adibito per legge alla vendita dei prodotti farmaceutici . Per quanto riguarda la delibera di determinazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 27 del 2012, essa ha natura di atto di pianificazione sul territorio del servizio di distribuzione e vendita dei farmaci e, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241 del 1990, non deve quindi essere preceduta dal preventivo avviso di inizio del procedimento ai soggetti interessati. Tale delibera si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva che culmina nel deliberato del Consiglio 2 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario comunale, il quale definisce le nuove sedi e zone di influenza delle farmacie nel nuovo rapporto di un esercizio per ogni 3300 abitanti, rispetto al precedente stabilito dall'art. 1 della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 1 della legge n. 362 del 1991, di una farmacia ogni 5000 residenti, nei comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, e di in una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri comuni: l'atto del Comune, laddove avvia il procedimento e delinea il nuovo assetto degli esercizi, non deve essere preceduto dai pareri della A.S.L. e dell'Ordine dei farmacisti, essendo all'evidenza preordinato a costituire l'oggetto su cui deve intervenire l'apporto consultivo obbligatorio dei predetti organismi, a verifica della corretta applicazione dei criteri introdotti dall'art. 11 della legge n. 27 del 2012 sia quanto al rapporto demografico farmacia/numero degli abitanti, sia in ordine alla capillarità ed equa distribuzione del servizio sul territorio e dell'agevole accessibilità allo stesso da parte dell'utenza. La posizione soggettiva del singolo volta all'esercizio di un'attività economica a proprio vantaggio o a introdurre modifiche sull'assetto del territorio recede a fronte di atti generali di pianificazione diretti alla tutela di interessi di rilievo pubblico ritenuti prevalenti dalla normativa di riferimento. Ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, spetta di massima al Consiglio comunale, quale organo politico esponenziale della comunità locale, l'adozione di atti che assumano valenza di pianificazione del territorio dei diversi interessi collettivi di rilievo generale che ad esso si riconducono e che coinvolgono la tutela del diritto alla salute l'accessibilità al servizio di vendita di prodotti farmaceutici. Ma ogni questione sull'incompetenza della Giunta municipale a provvedere sulla distribuzione sul territorio delle farmacie resta assorbita dalla eventuale circostanza che il Consiglio Comunale, con una delibera, ha fatto propria ogni precedente determinazione della Giunta municipale stessa. N.P. 3 federalismi.it – Osservatorio di diritto sanitario