ELENCO ARTICOLI del 31/03/2014 1. Bonus piccola mobilità: chi ne può beneficiare? 2. Tasi, Imu, Tari sempre più nel caos: ecco perché 3. Con l’IBAN tempi rapidi per i rimborsi 4. Inabilità civile, vale solo il reddito dell'interessato e non del nucleo familiare 5. Lavoratori extra UE, cambia la procedura per chiedere il permesso unico 6. Falsa fatturazione e denuncia penale 7. Detrazione familiari per extracomunitari 8. IUC, incertezza per gli acconti di giugno 9. Per il Redditometro conta la struttura effettiva della famiglia 10. Negato il rimborso di ritenute dirette effettuate dall'INPS 11. Ristrutturazioni edilizie: bonus anche con sagoma nuova, purché si rispetti il volume 12. Bonus arredi: il limite di spesa 13. Regime dei minimi: omessa fatturazione e ravvedimento operoso 14. Termini d'impugnazione delle deliberazioni condominiali 15. Numerazione fatture 16. Bonus fiscali per gli inquilini degli alloggi sociali 17. Cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato 18. Diciotto mesi per spostare la residenza se la casa non è ultimata 19. Dal 1° aprile addio al modello 69 20. Modello 730/2014: cosa è cambiato 21. Modello 730/2014, le novità a portata di clic 22. Sanatoria cartelle esattoriali verso una proroga parziale 23. Cercasi 140 nuovi funzionari: il bando per la selezione è in rete 24. Affitto locale commerciale e Iva Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Bonus piccola mobilità: chi ne può beneficiare? E’ operativo il bonus di 190 euro mensili per le assunzioni di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo fatte nel 2013. La presentazione delle domande deve avvenire entro il 12 aprile 2014. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Tasi, Imu, Tari sempre più nel caos: ecco perché Ci siamo già dimenticati il caos di dicembre-gennaio con i milioni di contribuenti chiamati a versare «mini-Imu» e «maggiorazione Tares» senza capire bene che cosa stessero pagando e perché? L'esperienza pare non abbia insegnato molto, e per il Fisco locale il 2014 rischia di rivelarsi ancora più complicato dell'annus horribilis appena trascorso. Già si prepara un nuovo rinvio al 31 luglio dei termini entro cui i Comuni devono fissare aliquote e chiudere i bilanci preventivi, con il risultato che se tutto va bene il sistema si stabilizzerà in autunno, con il solito gioco di acconti basati su vecchie regole e conguagli più salati perché ancorati ai nuovi parametri. Si prospetta, insomma, l'ennesimo ingorgo fiscale: ecco perché È il "vizio genetico" della nuova Iuc, l'imposta "unica" (di nome, ma non di fatto) comunale disegnata dalla legge di stabilità. Il tributo sui «servizi indivisibili» si applica anche all'abitazione principale, che ha appena visto scomparire l'Imu, con un'aliquota di base all'1 per mille elevabile dai Comuni fino al 2,5 per mille, ma senza detrazioni fisse come avveniva con la vecchia Imu. Risultato: con questo sistema molte abitazioni principali rischierebbero di pagare di Tasi molto più di quanto versato nel 2012 con l'Imu, e il tributo colpirebbe anche i cinque milioni di immobili che non hanno mai versato né Ici né Imu grazie alle detrazioni fisse che cancellavano l'imposta per le case di valore catastale modesto. Per esempio: un monolocale o un piccolo bilocale che per il Fisco vale 50mila euro non pagava l'Imu ad aliquota standard, ma pagherebbe 50 euro di Tasi "base" (1 per mille) e 125 di Tasi massima (2,5 per mille) Per rimediare, sindaci e Governo Letta hanno trovato un accordo che il Governo Renzi ha "ereditato" nel salva-Roma ter ora all'esame della Camera. L'accordo prevede una "super-Tasi", cioè un'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille che può portare il conto complessivo al 3,3 per mille sulla prima casa oppure all'11,4 per Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] mille (Imu più Tasi) sugli altri immobili. In questo modo, come ha sottolineato anche la Corte dei conti nei giorni scorsi, la Tasi sull'abitazione principale diventa un'imposta "gemella" della vecchia Imu (aliquote più alte e detrazioni), ma con parecchi difetti. Il primo? La nuova regola prevede che le detrazioni per le abitazioni principali producano «effetti equivalenti» a quelli della vecchia Imu «sulla stessa tipologia di immobile», ma nessuno ha capito bene che cosa questo voglia dire. Significa che nessuno può pagare di Tasi più di quel che si pagava di Imu? Impossibile, perché una clausola del genere imporrebbe ai Comuni di costruire detrazioni su misura, casa per casa, per assicurare il risultato. Più probabile che il limite si riferisca al complesso della tassa, e impedisca ai sindaci di raccogliere con la Tasi dalle abitazioni principali più di quanto raccoglievano sull'Imu. Molte città, nel silenzio delle interpretazioni ufficiali (del resto il decreto ha tempo fino al 6 maggio per essere convertito in legge) si stanno orientando in questo senso, e studiano meccanismi che concentrano le detrazioni sulle case di valore più basso. Il buco della Tasi si apre qui, nelle case che hanno un valore catastale alto (per esempio i "villini"; categoria catastale A/7) ma non rientrano fra i 74mila immobili «di lusso» (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per i quali l'Imu si paga ancora. Su queste case di pregio ma non «di lusso», infatti, la Tasi sarà sicuramente molto più leggera dell'Imu, perché le detrazioni fisse della vecchia imposta avevano poco effetto sui valori catastali alti mentre il meccanismo stesso del nuovo tributo prevede aliquote di riferimento più basse. Un esempio aiuta a capire. Un villino con giardino da 500mila euro di valore catastale pagava 1.800 euro di Imu standard e fino a 2.800 euro di Imu massima (aliquota al 6 per mille e detrazione da 200 euro), in base all'aliquota decisa dal Comune; con la Tasi, il conto non potrà salire in nessun caso oltre i 1.650 euro (aliquota massima del 3,3 per mille senza detrazioni). Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Nell'Imu, il 10% di case di valore più alto versava più del 50% dell'imposta: ecco perché con la Tasi i conti dei Comuni non tornano. A loro la "super-Tasi" prevista dal decreto salva-Roma ter riserva solo brutte notizie. Sugli immobili diversi dall'abitazione principale infatti la Tasi si aggiunge all'Imu, ma la legge di stabilità prevedeva un tetto massimo alla somma delle due imposte, che non avrebbero potuto superare l'aliquota complessiva del 10,6 per mille. In altre parole, nelle migliaia di Comuni in cui l'aliquota Imu aveva già raggiunto il 10,6 per mille non ci sarebbero potuti essere nuovi aumenti. Con la "super-Tasi" cambia tutto, perché lo 0,8 per mille aggiuntivo è in deroga a tutti i limiti e quindi può far raggiungere l'aliquota complessiva dell'11,4 per mille. I Comuni possono mettere questo 0,8 per mille sulle prime case oppure sugli altri immobili, ma è probabile che la maggioranza delle amministrazioni sceglierà questa seconda ipotesi, che offre più gettito ed è meno costosa politicamente. La conseguenza saranno nuovi aumenti su immobili che nel passaggio dall'Ici all'Imu hanno visto raddoppiare il carico medio (da 9,2 a oltre 21 miliardi complessivi), con punte di rincari che hanno raggiunto il 250 per cento. Una complicazione ulteriore arriva con la regola del salva-Roma ter che cancella la possibilità per i Comuni di affidare l'accertamento e la riscossione della Tasi agli stessi soggetti che si occupano dell'Imu. I tanti Comuni che hanno esternalizzato questa attività si trovano quindi di fronte a un bivio, composto però da due strade altrettanto impraticabili. La prima scelta sarebbe quella di riportare all'interno l'attività di riscossione, ma senza sforare il vincoli al turn over (quattro assunzioni ogni dieci pensionamenti) e alla spesa di personale è impossibile costruire ex novo le competenze che servono negli uffici tributi. L'alternativa è fare una gara, con il risultato di affidare due imposte identiche, la Tasi e l'Imu, a due soggetti diversi, che dovrebbero scambiarsi i database e avviare procedure parallele sugli stessi Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] contribuenti. Un ginepraio, che peraltro richiede tempo e non può essere certo concluso in tempo utile per gli acconti: bisogna infatti fare il bando, concedere un periodo congruo per partecipare, chiudere l'affidamento e affrontare il probabile contenzioso che spesso si affaccia in queste procedure. La conseguenza probabile è un buco di liquidità nei Comuni interessati, e l'esperienza recente insegna che questi problemi si traducono spesso in ulteriori aumenti fiscali per rimediare agli inciampi dei conti. Molte imprese e negozi smaltiscono autonomamente i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani. Questi soggetti devono pagare la Tari, il nuovo tributo sui rifiuti che sostituisce la Tarsu-Tares (tassa sui rifiuti urbani) e la Tia (tariffa di igiene ambientale)? «No!» ha detto la legge di stabilità preparata dal Governo Letta, «Sì, ma con sconti» ha corretto il Parlamento approvando la stessa legge di stabilità, «nemmeno per sogno!» ribadisce ora il salva-Roma ter, nell'attesa del prossimo intervento parlamentare. Le due soluzioni, com'è ovvio, non sono equivalenti, perché questa tipologia di rifiuti vale circa il 30% delle entrate totali della Tari i piani tariffari devono garantire la copertura integrale dei costi. Se i rifiuti speciali assimilati, che in effetti non usufruiscono del servizio perché vengono smaltiti autonomamente, non pagano la Tari, la loro quota deve di conseguenza spalmarsi sulle altre utenze. Quale che sia la decisione finale, questo rimpallo allunga i tempi di definizione della tariffa, perché fare un piano finanziario ex novo non è esattamente una procedura semplice. Il risultato probabile è un secondo buco nella liquidità, parallelo a quello descritto prima sulla Tasi. Sono un buon termometro per la febbre dei bilanci locali. Da febbraio, dipendenti e pensionati hanno iniziato a pagare gli aumenti decisi nel 2013 in oltre 1.200 Comuni, spinti in molti casi proprio dal caos che ha caratterizzato il difficile "superamento" Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] dell'Imu sull'abitazione principale nel corso dell'anno. Di riforma in riforma, il continuo lavorio sulla finanza locale ha gonfiato enormemente le addizionali. Nel 2013 l'Irpef comunale ha raccolto 3,9 miliardi, con un aumento del 20,6% rispetto all'anno precedente; nel 2014, per effetto delle decisioni del 2013, il conto salirà oltre i 4,5 miliardi di euro, e nuovi incrementi di aliquote possono essere decisi quest'anno anche per cercare di contrastare le tante incertezze su tutti gli altri fronti della finanza locale. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Con l’IBAN tempi rapidi per i rimborsi Arriveranno direttamente sul conto corrente e in tempi più veloci i rimborsi erogati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio sta procedendo a richiedere la comunicazione del proprio codice IBAN a 70 mila aziende titolari di diritto al rimborso, ma l’opportunità di accelerare i tempi del rimborso - che in tal modo arriverà a destinazione in maniera veloce e sicura e senza alcuna spesa per il contribuente - è offerta anche ai cittadini, non solo alle società: sarà sufficiente comunicare l’Iban compilando il modello dedicato disponibile sul sito internet dell’Agenzia. La richiesta alle imprese di comunicazione dell’Iban verrà inviata dall’Agenzia tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo della società risultante nel registro delle imprese. La trasmissione del codice all’Agenzia da parte delle aziende può avvenire: • tramite i servizi online sul sito www.agenziaentrate.it, nell’area autenticata riservata agli utenti registrati, in cui è possibile comunicare o aggiornare l’Iban; • presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, presentando il modello per la richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito delle Entrate. L’accredito su conto corrente del rimborso dovuto dall’Agenzia ai contribuenti permetterà di evitare che aziende cittadini debbano attendere mesi prima di ricevere quanto è loro dovuto dall’amministrazione finanziaria. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Inabilità civile, vale solo il reddito dell'interessato e non del nucleo familiare In materia di requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile - di cui all'art. 12, Legge n. 118/1971 - la disposizione di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 76/2013 (convertito in Legge n. 99/2013), secondo cui il limite di reddito per il riconoscimento del diritto alla pensione si calcola con esclusivo riferimento al reddito IRPEF dell'istante (e con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare), si applica anche ai procedimenti giurisdizionali per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28 giugno 2013), ma solo se sia già intervenuto il riconoscimento del diritto. L'effetto, dunque, è quello di precludere all'Inps di procedere al recupero degli importi eventualmente già erogati in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, sempre che risulti provata la sussistenza del requisito reddituale per il diritto alla pensione con riferimento al solo reddito dell'istante. Nella sentenza 18 marzo 2014, n. 6262, la Corte di Cassazione, a meno di un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina in materia, ha affrontato per la seconda volta (la prima era accaduto con la sentenza n. 25000/2013) la questione della computabilità o meno del reddito dei componenti del nucleo familiare ai fini della determinazione della sussistenza del requisito economico per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile. Il ricorso era stato proposto dall'INPS, che era risultato soccombente in primo e secondo grado nel giudizio proposto da un'assistita per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile di cui all'art. 12 della Legge n. 118/1971. Tale diritto era stato negato dall'Istituto in quanto il reddito dell'assistita, nel cui computo era stato ricompreso anche il reddito degli altri componenti il nucleo familiare, era risultato superiore al limite reddituale richiesto. I Giudici d'appello avevano dato ragione all'assistita, confermando la sentenza di primo grado e disattendendo la tesi dell'Inps sui criteri di computabilità di detto limite. La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell'Istituto, ha ricordato che sui criteri di computabilità del reddito - ai fini dell'integrazione del requisito economico per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile - è intervenuto l'art. 10, comma 5 del D.L. citato, che ha segnato un "evidente superamento dell'orientamento interpretativo indicato da questa Corte",orientamento secondo cui, ai fini della determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] d'inabilità di cui all'art. 12 della Legge n. 118/1971, doveva tenersi conto anche della posizione reddituale degli altri componenti del nucleo familiare dell'interessato (tra le altre, Cass. nn. 5016/2011 e 10658/2012). La norma sopravvenuta ha stabilito non solo che per la valutazione indicata deve aversi riguardo esclusivamente al reddito Irpef dell'interessato, ma anche (comma 6 dell'art. 10 citato) che l'applicazione di detto criterio va estesa alle domande di pensione d'inabilità per le quali non sia intervenuto un provvedimento definitivo e "ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati". La norma precisa che "non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5". Nel caso di specie, hanno rilevato i giudici di legittimità, si ravvisava proprio l'ipotesi indicata dal comma 6 su indicato, in quanto alla data di entrata in vigore del decreto il giudizio era ancora pendente e, d'altro canto, l'INPS non aveva mai contestato la sussistenza del requisito reddituale in riferimento al solo reddito personale. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Lavoratori extra UE, cambia la procedura per chiedere il permesso unico Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 contenente in materia di immigrazione di lavoratori extra UE. Disciplina dell'immigrazione Il Decreto prevede delle modifiche al T.U. sull'immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/1998), che ha recepito la Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa, è inserita la dicitura: "perm. Unico lavoro". In questo modo un datore di lavoro saprà subito se può assumere un cittadino straniero arrivato in Italia per un motivo diverso dal lavoro (ad esempio grazie a un ricongiungimento), ma che può cercarsi un’occupazione. Categorie senza la formula L’art. 1 D.Lgs. n. 40/2014 ricorda poi che non saranno interessati della dicitura “Perm. Unico Lavoro” i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per motivi umanitari, per rifugiati, per protezione sussidiaria, per studio e per alcune figure professionali che entrano in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi. Infine, saranno più lunghi i tempi di attesa: il permesso di soggiorno verrà rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni(prima erano venti) dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del T.U. Il lavoratore straniero, nelle more della risposta non arrivata in tempi utili, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Falsa fatturazione e denuncia penale D: In seguito a un controllo per omissione di dichiarazione per l'anno 2007, la guardia di finanza ipotizza l'emissione di fatture false. E' scattato, quindi, il controllo sulla ditta che ha ricevuto queste fatture. La Guardia di Finanza ravvisa per questa ditta (per la quale l'anno 2007 sarebbe chiuso) un comportamento rilevante penalmente e ha informato il magistrato sostenendo che le annualità ancora aperte si raddoppiano e il limite per la rilevanza penale scende a euro 30.000,00. E' corretto il comportamento della Guardia di Finanza? R: Con riferimento al quesito posto si osserva che il raddoppio dei termini opera anche se la denuncia penale viene effettuata quando il termine di decadenza previsto dall'art. 43 DPR 600/73 è già spirato ciò in quanto non si tratta di proroga ma di termine ab origine raddoppiato, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sent. 247/2011. quanto alle soglie si osserva che per rispondere con precisione sarebbe necessario conoscere esattamente il reato ipotizzato posto che dalla narrativa sembra evincersi l'ipotesi criminosa di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 per il quale non è prevista attualmente alcuna soglia di punibilità mentre viene indicata la soglia (come riformata) di € 30.000 prevista per l'ipotesi di cui all'art. 3 del medesimo decreto. In ogni caso nella legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 viene stabilito che le nuove disposizioni trovano applicazione "ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione". Sulla base di un'interpretazione strettamente letterale, dunque, della norma, le nuove disposizioni sembrerebbero applicabili ai fatti posti in essere dal 18.9.2011, in quanto "successivi" al 17.9.2011 (data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011). Ne consegue che le nuove disposizioni sono applicabili in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010, ove presentate tra il 18.9.2011 e la scadenza dei termini; nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al 2010 nonché alle ulteriori fattispecie penali tributarie commesse a partire dalla suddetta data. A parere di chi scrive sono comunque applicabili i principi di cui all'art. 2 del codice penale che regolano la successione di leggi penali nel tempo secondo il principio del favor rei. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Detrazione familiari per extracomunitari Quali adempimenti gli extracomunitari residenti nel Paese di origine devono porre in essere per il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia? Le detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti extracomunitari spettano a condizione che si dimostri, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari (articolo 12 del Tuir). La parentela e lo status di familiare a carico devono essere attestati secondo le modalità indicate dal Dm 149/2007, tramite la documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio o, in alternativa, per coloro che provengono da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, documentazione con apposizione dell’apostille, o, ancora, tramite documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione, qualora sia necessario aggiornare i dati certificati. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] IUC, incertezza per gli acconti di giugno Rinviata al 31 luglio la decisione sulle regole e le aliquote IUC E' ormai quasi certo il rinvio al 31 luglio della data entro cui bisognerà chiudere i bilanci comunali e definire le regole e le aliquote della IUC. Il motivo della proroga è dovuta alle incertezze che riguardano il funzionamento della nuova imposta e delle sue componenti Tasi (servizi indivisibili) e Tari (rifiuti). Ciò però renderà impossibile incassare i relativi acconti a giugno. Per l'Imu, invece, si può fare riferimento alle aliquote decise l'anno scorso, e questo permetterà di poter versare gli acconti rimandando al saldo di dicembre il conguaglio sui valori 2014. Per la Tasi, anche ipotizzando di calcolare l'acconto sulla base dei parametri standard, si finirebbe per far versare anche a chi grazie alle detrazioni (non previste dalle regole standard) non avrebbe da pagare, prevedendo poi le relative restituzioni una volta definiti gli sconti. Per la Tari invece manca al momento una norma che consenta ai Comuni di far pagare le prime rate sulla base dei parametri Tares-Tarsu 2013. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Per il Redditometro conta la struttura effettiva della famiglia Prima di inviare le lettere per il redditometro è necessario verificare a priori la corrispondenza tra la famiglia effettiva e quella fiscale A seguito del problema posto dal Garante della privacy lo scorso 21 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un'ulteriore verifica prima di inviare al contribuente selezionato l'avviso del contraddittorio. I funzionari dovranno riscontrare se la famiglia fiscale indicata in Anagrafe tributaria coincide o meno con quella effettiva (o «anagrafica). Per procedere alla verifica potrà essere usato il collegamento diretto con l'anagrafe comunale o, in alternativa, potrà essere effettuata una richiesta al municipio titolare dell'informazione da inviare tramite posta elettronica certificata. In questo modo si dovrebbe evitare di selezionare coloro che con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia giustificano l'apparente scostamento individuale. L'unico problema resta l'effettiva conoscenza della convivenza da parte dei comuni; non in tutti i centri infatti è stato istituito il registro delle coppie di fatto. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Negato il rimborso di ritenute dirette effettuate dall'INPS La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6903, depositata il 24 marzo scorso, ha affrontato il tema della richiesta di rimborso, da parte dl contribuente, di ritenute che il sostituto gli ha trattenuto in eccesso. Non scostandosi dall'orientamento ormai consolidato e risalente nel tempo, gli Ermellini hanno ribadito quali rimborsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602/1973 (rubricato "Rimborso di versamenti diretti") e quali nella diversa disciplina di cui al precedente art. 37 del medesimo decreto (rubricato "Rimborsi di ritenute dirette"). Mentre il primo, l'art. 38, riguarda il rimborso delle ritenute trattenute dal datore di lavoro privato, ovvero "diverso da un'Amministrazione statale", che opera in qualità di sostituto d'imposta e ricomprende tanto l'istanza di rimborso di chi ha fatto il versamento quanto, ex comma 2, quella "presentata dal dipendente percipiente" - l'art. 37, viceversa, regola la "diversa ipotesi della "ritenuta diretta", che si verifica solo per le Amministrazioni dello Stato, cui è concesso di avvalersene nei confronti dei dipendenti, per attuare una compensazione tra il credito dell'Amministrazione stessa e il credito del contribuente". (Così, Cass. s.u. n. 9940/2000, n. 12810/2002). Ciò che merita di essere sottolineato, nel caso concreto deciso con l'ordinanza, è che i Supremi Giudici hanno cassato la sentenza della CTR di Bologna che annullava il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso per IRPEF presentata dalla contribuente, poiché applicava alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 37, D.P.R. n. 602/73 e, dunque, l'annessa prescrizione decennale, tenuto conto che l'INPS aveva operato direttamente le ritenute, "si che l'errore è stato commesso dall'Amministrazione che ha erogato al contribuente un importo netto inferiore al dovuto". Diversamente, la Cassazione, decidendo nel merito, "trattandosi di ritenute alla fonte (cioè operate dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, sia esso privato o pubblico diverso dallo Stato)", ha applicato l'art. 38, D.P.R. 602/73 ai sensi del quale la richiesta di rimborso va "presentata nel termine in esso fissato rispetto alla data in cui la ritenuta è stata operata" (quarantotto mesi), e ha rigettato l'originario ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Ristrutturazioni edilizie: bonus anche con sagoma nuova, purché si rispetti il volume L’ENEA, all’interno del suo portale, ha predisposto una nuova FAQ (la n. 68 bis) con lo scopo di delineare gli interventi di ristrutturazione edilizia e i relativi bonus. Il caso pratico esaminato L’interpellante dichiara l’intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del proprio immobile. L’opera consiste nella demolizione e nella successiva ricostruzione con accorgimenti per ottenere un miglior efficientamento dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della recente normativa introdotta dal Decreto del Fare, il dubbio risiede nel dover rispettare la stessa sagoma preesistente o se sia sufficiente un rispetto della volumetria. Il Decreto del Fare e il mancato riferimento alla sagoma La Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia, eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Dal 21 agosto 2013, data in cui è entrata in vigore la normativa, sono perciò compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria del precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Importante mantenere la volumetria originaria Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Ne deriva che qualora l’opera abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (mancanza di vincoli exD.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e rispetto della perimetrazione), alla luce Decreto del Fare, risultano agevolabili gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Bonus arredi: il limite di spesa Nel 2013 ho acquistato elettrodomestici usufruendo del bonus mobili su una spesa di 10mila euro. Posso usufruire del bonus nel 2104 per una ulteriore spesa di 10mila euro? La risposta al quesito è negativa. La legge di stabilità per il 2014 ha prorogato anche per quest’anno la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro (comma 139 dell’articolo 1 della legge 147/2013). Qualora la somma delle spese superi l’importo di 10mila euro, la detrazione dovrà essere determinata comunque sull’importo massimo di 10mila euro, da riferirsi alla singola unità abitativa oggetto di ristrutturazione (circolare 29/E del 2013). Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Regime dei minimi: omessa fatturazione e ravvedimento operoso Le operazioni poste in essere dai contribuenti che hanno scelto il regime dei minimi rientrano nel campo di applicazione dell’IVA anche se non è consentito l’esercizio della rivalsa di cui all’art. 18, D.P.R. n. 633/1972. Questa soluzione determina rilevanti conseguenze sull’irrogazione delle relative sanzioni nell’ipotesi di omessa fatturazione, ed anche sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso qualora il contribuente intenda fruire di tale opportunità. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Termini d'impugnazione delle deliberazioni condominiali La Corte costituzionale, con ordinanza n. 52 del 21.03.2014, ha dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt.1137, 1334 e 1335 c.c., sollevata dal Tribunale di Catania in riferimento all’art. 24 della Costituzione. Il Tribunale siciliano aveva rappresentato diversi profili di incostituzionalità della disciplina di cui all’art. 1137 c.c. in tema d’impugnazione delle deliberazioni condominiali, con particolare riferimento alla posizione dei condomini assenti all’assemblea, per i quali il termine di 30 giorni previsto per l’impugnazione decorre dalla data di comunicazione della delibera. A parere del giudice remittente, detto termine costituisce “un termine sostanziale a rilevanza processuale”, per cui si pone la necessità di applicare tutte le garanzie che assistono i termini processuali (in primis l’applicabilità della sospensione feriale), oltre alla disciplina prevista per la notificazione degli atti processuali, a garanzia del diritto di difesa dei condomini. Il presunto contrasto con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, coinvolge il combinato disposto degli artt. 1137, 1334 e 1335 c.c., “nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 c.c., sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell’atto previste per la notificazione degli atti giudiziari”. La questione sollevata origina da un giudizio di opposizione ad una delibera condominiale ed al conseguente decreto ingiuntivo. Nella fattispecie all’attrice, Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] assente all’assemblea del 3.8.10 perché fuori sede, era stata data comunicazione della delibera a mezzo posta. In particolare, il postino aveva lasciato affisso alla porta della sua abitazione il relativo avviso in data 6.8.10. La raccomandata era stata poi restituita al mittente subito dopo ferragosto (durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali), sicché, al rientro dalle vacanze, il termine per impugnare era già decorso. Nel rappresentare la questione d’incostituzionalità nei termini sopra decritti, il Tribunale di Catania ritiene debba essere dichiarata anche l’illegittimità dell’art. 1335 (in base alla quale le dichiarazioni negoziali unilaterali si presumono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario), “irragionevolmente” applicabile anche nei casi in cui il momento della conoscenza “segni il decorso iniziale del termine di decadenza entro il quale poter adire quelle vie giudiziali che rappresentino per il titolare l’unico rimedio per far valere il suo diritto”. A sostegno delle proprie argomentazioni, il remittente richiama la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 346/1998), secondo cui la diversità di disciplina tra le notifiche a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall’ufficio giudiziario non deve comportare una diminuzione delle garanzie per il destinatario delle prime: “anche per le notifiche a mezzo posta, infatti, si richiede che, in difetto di consegna a mani, al destinatario dell’atto venga data comunicazione con lettera raccomandata e che l’atto da portare a conoscenza non venga restituito al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, potendosi verificare, specie nel periodo estivo, che l’assenza dell’abitazione di protragga per più di dieci giorni”, con conseguente impossibilità o grave difficoltà di individuare l’atto notificato ed esercitare il diritto di difesa. La Consulta, come detto,ha respinto la questione per manifesta inammissibilità alla luce delle numerose lacune presenti nell’ordinanza di rimessione, sia riguardo alla descrizione della fattispecie, sia in ordine al difetto di prova circa la rilevanza della questione. Elementi che hanno portato i giudici costituzionali a ritenere non necessario un esame approfondito della materia. L’ordinanza di rimessione – osserva la Corte – non chiarisce di quale tipo di delibera si tratti e quale vizio la parte ricorrente abbia fatto valere, anche considerato che il termine perentorio di cui all’art. 1137 c.c. si applica solo alle delibere annullabili e non a quelle nulle. Inoltre, non prende in adeguata considerazione il pacifico orientamento secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1135 c.c. ammette sempre la prova contraria, a condizione che il destinatario dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Numerazione fatture Ho aperto da poco una ditta individuale. Posso emettere la prima fattura dell'attività con una numerazione superiore a 1, proseguendo poi in ordine progressivo? La numerazione delle fatture è stata recentemente oggetto di modifiche normative. A partire dall'1 gennaio 2013, infatti, in seguito alla nuova formulazione dell’articolo 21, comma 2, lettera b, del Dpr 633/1972 (a opera dell’articolo 1, comma 325, lettera d, della legge 228/2012), la norma non prevede più che la fattura sia datata e numerata in ordine progressivo per anno solare. È adesso sufficiente numerare le fatture progressivamente senza riiniziare la numerazione da capo ogni anno, proseguendo poi ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Tale modalità è infatti considerata, di per sé, idonea a identificare in modo univoco la fattura, vista l’irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale. Se, però, non è più necessario adottare la numerazione in ordine progressivo per anno solare, resta ferma la necessità di adottare una numerazione che, al momento dell’inizio dell’attività, parta dal numero 1 (risoluzione 1/E del 2013). Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Bonus fiscali per gli inquilini degli alloggi sociali Per le famiglie che vivono in un alloggio sociale è in arrivo un incremento delle detrazioni Irpef, fino a 900 euro per le fasce di reddito più deboli. E’ quanto prevede il D.L. 47/2017, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. L’agevolazione è introdotta all’articolo 7 del provvedimento. La norma prevede che per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (definiti ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, attuativo dell’art. 5 della L. 9/2007) spetterà una detrazione complessiva pari a: a)900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b)450 euro, per i redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41. 40 mila nuclei familiari interessati Dalla relazione tecnica è possibile stimare in 40 mila il numero delle famiglie potenzialmente beneficiarie delle nuove detrazioni, con un perdita di gettito per le casse erariali pari a 65 milioni di euro nel triennio. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Cedolare secca al 10% sui contratti a canone concordato L’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato passa dal 15% al 10% per il quadriennio 2014-2017. E’ quanto prevede il D.L. recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa”, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento riduce al 10% l’aliquota della c.d. cedolare secca sugli affitti a canone concordato, al fine di stimolare l’offerta nei comuni ad alta densità abitativa. Lo sconto fiscale è automatico per tutti i proprietari di casa abbiano già optato per la cedolare: la riduzione del prelievo si applica infatti su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017, senza bisogno di alcun adempimento. Il decreto prevede che l’aliquota ridotta trovi applicazione anche per gli immobili affittati nei confronti di cooperative o enti non commerciali a condizione che risultino sublocate a studenti universitari con rinuncia dell’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Diciotto mesi per spostare la residenza se la casa non è ultimata Diciotto mesi sono considerati dalla Cassazione "un congruo margine di tempo" per trasferire la residenza presso il Comune della prima casa e mantenere, così, l'agevolazione. Fatta questa premessa, la Corte, con la sentenza n. 7067 depositata il 26 marzo scorso, pone un freno alla corsa ad invocare la causa di forza maggiore che consente una dilatazione del termine. Secondo la Corte, il protrarsi dei lavori di compimento della casa, sopportato dall'acquirente della casa in costruzione, non rappresenta, in sé, un evento "sopravvenuto alla stipula dell'atto" caratterizzato dalla "non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità". E il giudice che compie l'automatica riconduzione "all'ambito concettuale della forza maggiore" sbaglia, perché, per stabilirlo, occorrono degli accertamenti. A questo è, infatti, chiamata, in sede di rinvio, la CTR Umbria dalla Cassazione, che nel guidarla, con la sentenza in oggetto, afferma che la realizzazione dell'impegno assunto dall'acquirente, in sede di atto di compravendita, di trasferire la propria residenza entro i diciotto mesi, è "un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge". Conseguentemente, esso rappresenta, per la Corte, "un vero e proprio obbligo verso il fisco" che va rispettato tanto dall'acquirente della casa in costruzione quanto da quello dell'immobile già edificato, "non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell'agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto". Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Dal 1° aprile addio al modello 69 A partire dal 1° aprile 2014, per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare non potrà più essere utilizzato il modello 69 né, per la registrazione telematica, i vecchi programmi software. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 gennaio 2014 è stato approvato il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare da utilizzare a partire dallo scorso 3 febbraio e destinato a sostituire il “vecchio” modello 69. Con il modello RLI i contribuenti possono adempiere a tutti gli obblighi legati alle locazioni, comprese eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca, direttamente online, allegando anche copia del testo contrattuale. Il provvedimento 10 gennaio 2014 ha previsto che, per le richieste di registrazione dei contratti di locazione immobiliare presentate fino al 31 marzo 2014, è possibile continuare a presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in alternativa al modello RLI, il modello 69. Pertanto, il modello 69, a partire da martedì prossimo non potrà più essere utilizzato per gli adempimenti legati alla registrazione dei contratti di locazione di immobili. In particolare, il nuovo modello RLI sostituisce il modello 69 esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti: a) richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; b) proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; c) comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19, comma 15, D.L. n. 78/2010; d) esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca; e) denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. Il modello 69, tuttavia, non va in pensione poiché dovrà continuare ad essere utilizzato per la registrazione di atti, diversi da quelli appena indicati, presso gli Uffici dell’agenzia delle Entrate. Registrazione on line Il modello RLI deve essere presentato anche per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare tramite i servizi online. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] La registrazione del contratto di locazione per via telematica rappresenta un obbligo per i contribuenti-contraenti che possiedono almeno 10 unità immobiliari (art. 5, comma 3, D.P.R. n. 404/2001) e per gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art. 2, legge n. 39/1989 (art. 5, comma 3-bis, D.P.R. n. 404 citato). Per tutti gli altri soggetti la registrazione telematica rappresenta una facoltà e quindi è sempre possibile ricorrere alle tradizionali procedure di registrazione dei contratti e di versamento delle relative imposte. Si precisa che la risoluzione n. 52/E del 20 febbraio 2002 ha chiarito che l’obbligo di registrare telematicamente il contratto di locazione opera soltanto nel caso in cui a richiedere la registrazione provveda il soggetto possessore di almeno 10 unità immobiliari, mentre l’obbligo di utilizzare la procedura telematica non sussiste ove la registrazione venga richiesta dalla controparte, che non sia in possesso di altrettante unità immobiliari. A partire dal 1° aprile, per la registrazione telematica dei contratti di locazione immobiliare si potranno utilizzare le seguenti applicazioni: - per la presentazione in via telematica del modello RLI il prodotto software “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”, reso disponibile gratuitamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo degli altri software oggi in uso (Contratti di locazione, IRIS e Siria) è possibile solo fino al 31 marzo 2014; - la versione web del software, che consente la registrazione dei propri contratti di locazione e di versare le eventuali imposte di registro e bollo, senza la necessità di alcuna installazione. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Modello 730/2014: cosa è cambiato L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 16 gennaio 2014 ha pubblicato il Modello 730, con le relative istruzioni, per la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2013 da lavoratori dipendenti e pensionati. Il Modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio ad un CAF o ad un intermediario abilitato. Una delle novità più rilevanti di questo modello è l’introduzione, a regime, della possibilità di presentare tale dichiarazione anche in mancanza di sostituto d’imposta nel mese in cui avviene il rimborso (solitamente luglio): infatti il contribuente che ha percepito redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione nel corso dell’anno 2013 può presentare il Modello 730 barrando l’apposita casella posta nel frontespizio e comunicando all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, le coordinate bancarie IBAN dove effettuare il rimborso delle somme a credito. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Modello 730/2014, le novità a portata di clic L’Agenzia delle Entrate riepiloga le novità dei modelli 2014 attraverso una serie di slides esplicative per ciascun modello. Tra le dichiarazioni dei redditi oggetto di riepilogo, la prima in scadenza nelle prossime settimane è il Modello 730/2014: vediamo le principali novità del modello e quali sono i soggetti che possono presentare la dichiarazione. Novità del mod. 730/2014 Come già ricordato in occasione dell’approvazione del Modello da parte dell’Agenzia, le novità più importanti del modello 730 per il 2014 riguardano: • la possibilità di presentare il modello anche per i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione o redditi assimilati, la cui dichiarazione si chiuda a debito e che non abbiano un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio; • la possibilità di compensare i crediti risultanti dal 730 mediante il pagamento di altre imposte che vanno versate attraverso il modello F24; • l’aumento dell’importo delle detrazioni per i carichi di famiglia, che subiranno un controllo preventivo nel caso di eccedenza rimborso superiore a 4.000 euro; • le detrazioni, pari al 50%, sulle spese relative alla ristrutturazione di immobili e all’acquisto di mobili per immobili ristrutturati, nonché quelle, pari al 65%, relative a interventi sugli edifici finalizzati al risparmio energetico o all’adozione di misure antisismiche. Chi può presentare il modello 730 e i casi di esonero Premesso che sono tenuti a presentare la dichiarazione nell’anno in corso quei soggetti che hanno conseguito redditi nell’anno 2013 e non rientrano nelle ipotesi di esonero, possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nell’anno 2014 sono: • • pensionati, lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore a un anno, lavoratori che posseggono soltanto redditi di co.co.co. almeno nel periodo giugno- luglio 2014 e che conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio; soggetti percipienti indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente e persone impegnate in lavori socialmente utili; Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] • • soci di cooperative (di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca) e produttori agricoli esonerati dalla presentazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA ; personale della scuola con contratto a tempo determinato, sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive. Inoltre possono presentare il modello 730 coloro che hanno percepito nel 2013 redditi: di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA , di capitale, fondiari, diversi e infine alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (Quadro D, sezione II). Casi di esonero I casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione vengono individuati sulla base della tipologia di reddito percepito, ma in alcuni casi devono sussistere ulteriori condizioni, che attengono anche a limiti di reddito, al di sopra dei quali l’esonero non è riconosciuto. Ad esempio, è riconosciuto l’esonero ai contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi esenti (indennità, rendite Inail per invalidità permanente o morte, ecc.) e redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’esonero è riconosciuto anche a coloro che percepiscono esclusivamente i redditi derivanti dall’abitazione principale o da lavoro dipendente, oppure da lavoro dipendente e da abitazione principale congiuntamente, oppure ancora da pensione o da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i lavori a progetto), ma solo se ricorrono due condizioni: • i redditi devono essere corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto o da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio; • spettano le detrazioni per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Vi sono poi altri casi di esonero vincolati a limiti quantitativi di reddito e alla sussistenza di ulteriori condizioni legate alla durata del periodo di lavoro o di pensione oppure all’età. In particolare, in tali casi l’esonero è riconosciuto al contribuente che possegga in via esclusiva redditi derivanti da: • terreni e/fabbricati ,nel limite massimo di 500 euro; • lavoro dipendente o assimilato insieme ad altre tipologie di reddito (nel limite massimo di 8.000 euro), pensione insieme ad altre tipologie di reddito (nel limite massimo di 7.500euro, o di 7.750 euro, in caso di contribuenti di età Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] • • • almeno a 75 anni), pensione insieme a redditi di terreni e abitazione principale (nel limite massimo di 7.500 euro per la pensione e di 185,92 per i terreni), a condizione - in tutte queste ipotesi - che il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni; assegno periodico corrisposto dal coniuge insieme ad altre tipologie di reddito, nel limite massimo di 7.500; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, nel limite massimo di 4.800 euro; compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, nel limite massimo di 28.158.28 euro. Infine è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10.33 euro. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Sanatoria cartelle esattoriali verso una proroga parziale Un emendamento al Ddl enti locali approvato dal Senato fa slittare il termine per aderire alla sanatoria delle cartelle al 31 maggio, ma solo per i destinatari di ingiunzioni fiscali La sanatoria delle cartelle esattoriali avrà un'ulteriore proroga di 2 mesi, quindi fino al 31 maggio 2014, ma solo per i destinatari di ingiunzioni fiscali. E' quanto previsto dall'emendamento approvato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato nell'ambito dell'esame in sede deliberante del Ddl sugli enti locali, che ora passa all'esame della Camera. La riscossione dei carichi slitta anch'essa di due mesi, in particolare dal 15 aprile al 15 giugno 2014. Si ricorda che la sanatoria riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi ed affidati ad Equitalia entro il 31.10.2013. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Cercasi 140 nuovi funzionari: il bando per la selezione è in rete Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate e inviate on line all’Agenzia delle Entrate prima dello scadere della mezzanotte di lunedì 28 aprile Sul sito dell’Amministrazione finanziaria è pubblicata una procedura selettiva per reclutare, a tempo indeterminato, 140 laureati in materie scientifiche da impiegare come funzionari tecnici da destinare ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Da oggi, gli aspiranti candidati avranno un mese di tempo per proporsi: le domande di partecipazione, infatti, dovranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, entro le 23.59 di lunedì 28 aprile. La modalità è semplicissima: basta un click sull’apposito link. Ritratto del candidato Oltre ai tradizionali requisiti, comuni ai concorsi pubblici, come quello della cittadinanza italiana o dell’idoneità fisica all’impiego, il bando è aperto, in particolare, ai laureati in ingegneria o architettura (o titoli equipollenti) iscritti alla sezione A dell’albo di ingegnere o architetto. La domanda La richiesta di candidatura, come anticipato, deve arrivare all’Agenzia attraverso l’applicazione informatica creata per l’occasione. Una volta completato l’invio, l’aspirante funzionario riceverà un messaggio di posta elettronica automatico che conferma l’acquisizione della domanda. Va da sé che il candidato dovrà comunicare un indirizzo e-mail. Se, effettuata la trasmissione, il partecipante si rende conto di aver commesso qualche errore, entro il 28 aprile avrà la possibilità di apportare tutte le modifiche necessarie. Infine, scaduto il termine di presentazione, dovrà stampare la propria domanda che andrà esibita al momento della prima prova. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] E… a proposito di prove La procedura ne prevede tre: una oggettiva attitudinale, una oggettiva tecnicoprofessionale e un tirocinio teorico-pratico di tre mesi in un ufficio dell’Agenzia, per verificare l’abilità del candidato ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi. Chi arriva a quest’ultimo step si guadagnerà una borsa di studio consistente in 1.450 euro lordi al mese. Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected] Affitto locale commerciale e Iva Esercito la mia attività in regime di esenzione Iva. Vorrei affittare dei locali da una Sas. Il corrispettivo va assoggettato a Iva? Con quale aliquota? Per i contratti di locazione di fabbricati strumentali con locatore soggetto Iva, come nel caso di una Sas che opera nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, vige il regime di esenzione (articolo 10, comma 8-ter, Dpr 633/1972). È, però, possibile optare per l’assoggettamento all’imposta, manifestando l’opzione nello stesso atto di locazione. In tal caso, trattandosi di immobili strumentali, si applica l’aliquota in misura ordinaria (circolare 22/E del 2013). La locazione, oltre a scontare l’Iva al 22%, è assoggettata anche all’imposta di registro nella misura dell’1% (articoli 40, comma 1-bis, del Dpr 131/1986, e 5, comma 1, lettera a-bis della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto). Dott.Giulio Fantini - C.F. FNTGLI83P07H501Q P.IVA 10680811006 Via di San Tarcisio, 90 00178 Roma Tel&Fax:0671289365, Cell.3393444894 e-mail: [email protected]