ORDINANZE IN SANITÀ – TAR MOLISE
TAR Molise – Sezione I - Ordinanza n. 00208 del 2 settembre 2009
IL DIRETTORE GENERALE ASL SENZA OBIETTIVI RISCHIA DI NON ESSERE IMPARZIALE
la nomina del direttore generale per un periodo più breve rispetto a quello previsto dalla legge, come pure la nomina in assenza di specifici obiettivi da perseguire, incide sulla imparzialità dell’organo di vertice della Azienda sanitaria rispetto a possibili condizionamenti da parte dell’organo di indirizzo politico,
nonché sulla efficienza, efficacia ed economicità della gestione, verificabili solo attraverso la puntuale
predeterminazione degli obiettivi gestionali.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 317 del 2009, proposto da:
Aiop - Associazione Italiana Ospedalità Privata - Sede Regionale Regione Molise, in persona
del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Di Pardo, Vincenzo
Iacovino, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo, in Campobasso, via Garibaldi, n. 33;
CONTRO
Regione Molise, in persona del Presidente p. t., e Commissario di Governo (Provv. P.c.d.m. del
24/7/09) in persona del Presidente della Giunta della Regione Molise , rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n.
124;
nei confronti di
- Sergio Florio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Damiani Sticchi, Ugo Patroni Griffi,
con domicilio eletto presso Oreste Campopiano, in Campobasso, via Cavour, n. 12/A;
- Angelo Percopo, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Di Nezza, Stefano Scarano, con
domicilio eletto presso Vincenzo Colalillo, in Campobasso, via Umberto I, n. 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera di Giunta Regionale del Molise n. 1416 del 27/12/2008 avente ad oggetto: "deliberazione n. 1867 del 26/12/2005 - provvedimenti"; della delibera di Giunta Regionale del Mo-
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lise n. 682 del 26/6/2009 avente ad oggetto: "Nomina Direttore Generale dell'ASREM"; di tutti
gli atti e provvedimenti preordinati, consequenziali o comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in
via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sergio Florio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angelo Percopo;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 il dott. Luca Monteferrante e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che l’associazione ricorrente deve ritenersi legittimata all’impugnazione in quanto soggetto rappresentativo delle imprese della sanità privata, titolari di una posizione differenziata quali operatori dello specifico ordinamento settoriale.
Premesso, altresì, che poiché la presente azione giudiziaria mira alla salvaguardia dei principi di
legalità, imparzialità e buon andamento del servizio sanitario regionale e quindi, in ultima analisi, all’attuazione dell’art. 5 comma b dello statuto associativo (potenziamento e valorizzazione
della funzione sanitaria esplicata dalla sanità privata), non assume rilievo l’eventuale dissenso
espresso da singoli associati, in quanto l’omogeneità degli interessi e l’assenza di possibili conflitti che giustificano la legittimazione dell’associazione devono essere verificate in astratto, rispetto cioè alle finalità statutarie, e non in concreto rispetto ai cangianti interessi dei singoli.
Rilevato, inoltre, in punto di interesse, che i provvedimenti impugnati appaiono forieri di concreta ed effettiva lesione dell’interesse delle istituzioni sanitarie private alla adozione - nello
specifico settore nel quale operano - di misure organizzative ispirate a criteri di imparzialità e
buon andamento che risultano invece disattesi dai provvedimenti impugnati, atteso che la nomina del direttore generale per un periodo più breve rispetto a quello previsto dalla legge, come
pure la nomina in assenza di specifici obiettivi da perseguire, incide sulla imparzialità
dell’organo di vertice dell’ASREM, rispetto a possibili condizionamenti da parte dell’organo di
indirizzo politico, nonché sulla efficienza, efficacia ed economicità della gestione, verificabili
solo attraverso la puntuale predeterminazione degli obiettivi gestionali.
Rilevato, tuttavia, quanto al termine di durata minima della carica di direttore generale, che la
lamentata lesione non può più ritenersi attuale poiché le censure non si appuntano sulla scelta
della persona da preporre in concreto all’organo, quanto piuttosto sulla durata dell’incarico in
astratto che la successiva delibera di Giunta regionale n. 682 del 2009 ha reso conforme alla
previsione normativa di cui all’art. 3 bis, comma 8 del d.lgs. 502 del 1992.
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Nondimeno, alla luce dei principi testé enunciati la delibera da ultimo citata deve ritenersi illegittima nella parte in cui omette di esplicitare in modo puntuale e dettagliato gli obiettivi gestionali da affidare al direttore generale neo incaricato.
P.Q.M.
Accoglie “in parte qua” la domanda di sospensione degli effetti della delibera di Giunta n. 682
del 2009, nei limiti di quanto precisato in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 02/09/2009 con l'intervento dei
Magistrati:
Orazio Ciliberti,
Presidente FF
Luca Monteferrante,
Primo Referendario, Estensore
Massimiliano Balloriani,
Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2009
IL SEGRETARIO
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