SCHEDA VALIDITA’ DEL CONTRATTO DI ISTITUTO RISPETTO ALLE PARTI FIRMATARIE D - In caso di dimissioni della Rsu, il contratto d'istituto firmato dai provinciali è valido? Al liceo classico di …. la Rsu si è dimessa, uil e cisl provinciali hanno continuato da sole le trattative con il dirigente e firmato il contratto d'istituto. Il contratto è valido? R- Ai fini della contrattazione decentrata integrativa non esistono regole, legali o contrattuali, che impongano un numero minime di firme o di percentuali predefinite di rappresentatività sindacale per la validità del contratto integrativo, al contrario di ciò che avviene per la contrattazione collettiva nazionale. VARIE SON STATE LE INTERPRETAZIONI ALCUNE DELLE QUALI NETTE E PRECISE. IN OGNI CASO QUANDO SI VUOLE METTERE IN DISCUSSIONE LA VALIDITA’ DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA OCCORRE ATTIVARE TUTTI GLI STRUMENTI SINDACALI PER ADDIVENIRE AL RISULTATO CHE NON SEMPRE E’ IMMEDIATO E SCONTATO CON SEMPLCE RICHIESTA E DIFFIDA ED EVENTUALMENTE AGIRE FINO AD IMPUGNAZIONE C/O IL TRIBUNALE DEL LAVORO. DI SEGUITO I RIFERIMENTI NORMATIVI PIU’ RAPPRESENTATIVI IN MERITO: ********** Dal - SCU_001_Orientamenti applicativi 04/12/2003 Da chi deve essere firmato il contratto integrativo di Istituto per essere valido? Si fa presente che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 24/07/2003 (ORA 2007) *, il contratto integrativo di scuola è valido se firmato dalla RSU (che decide al proprio interno a maggioranza) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto di cui trattasi. Nota ARAN 15 febbraio 2002 - Prot. 1702 - Oggetto: Nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali A) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni (CCNQ 27 gennaio 1999, CCNQ 9 agosto 2000 e CCNQ 27 febbraio 2001) 2) Validità della sottoscrizione dei contratti integrativi L’ art. 43, comma 3, del d. lgs. 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle RSU, che, come precisato al punto 1, decidono al loro interno a maggioranza. ------Dal documento ARAN marzo 2013 su contrattazione decentrata Ai fini della contrattazione decentrata integrativa non esistono regole, legali o contrattuali, che impongano un numero minime di firme o di percentuali predefinite di rappresentatività sindacale per la validità del contratto integrativo, al contrario di ciò che avviene per la contrattazione collettiva nazionale. Conseguentemente, l’ipotesi di accordo (e, successivamente, anche il contratto integrativo) è valida anche se non è stata firmata da tutti i soggetti sindacali legittimati. E’ auspicabile, comunque, che nel corso del negoziato tutte le parti diano il proprio contributo e si raggiunga una ipotesi di accordo condivisa con il più ampio consenso possibile. Ciò consente, infatti, di avere minore conflittualità e di minimizzare i rischi di un successivo contenzioso giudiziario. E’ possibile che i soggetti sindacali che non abbiano firmato l’ipotesi di accordo, sottoscrivano, successivamente, il contratto decentrato integrativo definitivo. ---Sul punto della sottoscrizione e della validità di un contratto integrativo sottoscritto solo da alcuni dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa, si è già detto che, a differenza di quanto avviene per la contrattazione collettiva nazionale (art.43, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001), attualmente non ci sono regole, per il livello decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati. Pertanto, tutti i soggetti sindacali legittimati alle trattative devono essere sempre formalmente invitati ma non necessariamente tutti devono anche firmare. Trova applicazione, nel lavoro pubblico, la medesima regola che vale nel settore privato: se non tutti i soggetti sindacali sono disponibili alla sottoscrizione, il contratto può essere ritenuto valido dal datore di lavoro (e quindi applicato) anche se firmato da una minoranza sindacale. In sostanza, in sede locale, vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile12, la cui valutazione (evidentemente anche di natura politica) rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse. Indicazioni nel senso della regola del maggior consenso possibile sono state fornite, a suo tempo, dal Servizio Relazioni Sindacali dell’ARAN con le circolari 15 febbraio 2002 - prot. 1702, consultabili sul sito istituzionale dell’Agenzia. Nello stesso senso si è pronunziato anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 15.7.2003. 27 maggio 2004 - Prot. 4260 - A tutte le Amministrazioni- Loro sedi OGGETTO: Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro. ---------------------- Flc cgil – 14/09/2010- Contratto integrativo di scuola: gli accordi separati, senza la RSU, non sono validi Importante sentenza del tribunale di Cassino sulla validità dei contratti di scuola. Il tribunale di Cassino si è pronunciato sulla validità del contratto di scuola nel caso (non infrequente!) in cui questo sia sottoscritto solo da qualche sindacato provinciale, ma non dalla RSU come organismo. Si tratta di una sentenza di particolare importanza perché, pur in assenza di regole esplicite nel CCNL del comparto scuola sulla validità dei contratti integrativi, sancisce la centralità del ruolo della RSU nella contrattazione nei luoghi di lavoro, ruolo che non può essere "bypassato" dall'intervento di un qualche sindacato provinciale. Una sentenza che, ci si augura, possa "fare scuola" in quelle situazioni in cui un qualche sindacato "amico" dell'Amministrazione, tentasse di sostituirsi alla RSU come titolare legittimo della contrattazione di scuola. I fatti Nel mese di novembre 2009 in un grande Istituto Superiore, dove è presente una RSU di 6 componenti, al termine della trattativa per il rinnovo del contratto d'Istituto, lo stesso viene sottoscritto da soli 3 componenti della RSU (tutti dello stesso sindacato), dal rappresentante provinciale dello stesso sindacato, ma non dagli altri 3 componenti la RSU, né dagli altri provinciali, compresa la FLC CGIL, pur presenti alla trattativa. La segreteria provinciale della FLC CGIL, insieme agli altri sindacati non firmatari, presentano ricorso, ex art. 28 L. 300/70, al Tribunale, chiedendo la repressione del comportamento antisindacale tenuto dal DS dell'Istituto e l'annullamento del contratto ritenuto non valido in quanto non sottoscritto né dalla RSU (solo 3 su 6 e, dunque, non dalla maggioranza), né dalla maggioranza dei sindacati provinciali rappresentativi. La sentenza del Tribunale Premesso che: l'art. 7 del Ccnl/07 scuola definisce le delegazioni trattanti l'art. 8 dell'accordo quadro del 1998 per la costituzione delle RSU prevede che "le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU a maggioranza e dai rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari in base a criteri previsti dai contratti collettivi nazionali di comparto" l'Aran, con nota del 15.2.2002, tenendo anche conto che l'art. 43 c. 3 del d.lgs 165/01 stabilisce che il Ccnl è valido solo se sottoscritto dal 51% complessivo di rappresentatività, ha rammentato alle Amministrazioni destinatarie della nota (il Dirigente Scolastico dell'Istituto in questo caso) che tale principio, in sede locale ed in mancanza di alcuna specifica previsione nel CCNL, implichi comunque la necessità "del raggiungimento del maggior consenso possibile" e che quindi sia acconsentita la stipulazione a livello locale dell'accordo al maggior numero possibile delle stesse Alla luce di queste disposizioni, l'accordo integrativo d'istituto non può considerarsi validamente sottoscritto sia perché la decisione della RSU di firmare non è stata assunta a maggioranza, sia perché, anche in relazione ai rappresentanti territoriali delle OO.SS., non può ritenersi applicato il principio del "raggiungimento del maggior consenso possibile" in assenza della firma dei rappresentanti di tre OO.SS. su 5, il Dirigente Scolastico ha violato i diritto di contrattazione riconosciuti dal CCNL di categoria alla RSU ed alle OO.SS. Pertanto il Tribunale: dichiarata l'antisindacalità della condotta datoriale accertata l'illegittimità (rectius inesistenza) dell'accordo integrativo condanna la condotta antisindacale del Dirigente Scolastico (ed anche alle spese!) e dispone la ripresa della trattativa. ----------------------