SCHEDA VALIDITA’ DEL CONTRATTO DI ISTITUTO RISPETTO ALLE PARTI FIRMATARIE
D - In caso di dimissioni della Rsu, il contratto d'istituto firmato dai provinciali è
valido? Al liceo classico di …. la Rsu si è dimessa, uil e cisl provinciali hanno continuato
da sole le trattative con il dirigente e firmato il contratto d'istituto. Il contratto è
valido?
R- Ai fini della contrattazione decentrata integrativa non esistono regole, legali o contrattuali,
che impongano un numero minime di firme o di percentuali predefinite di rappresentatività
sindacale per la validità del contratto integrativo, al contrario di ciò che avviene per la
contrattazione collettiva nazionale.
VARIE SON STATE LE INTERPRETAZIONI ALCUNE DELLE QUALI NETTE E PRECISE.
IN OGNI CASO QUANDO SI VUOLE METTERE IN DISCUSSIONE LA VALIDITA’ DELLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA OCCORRE ATTIVARE TUTTI GLI STRUMENTI
SINDACALI PER ADDIVENIRE AL RISULTATO CHE NON SEMPRE E’ IMMEDIATO E
SCONTATO CON SEMPLCE RICHIESTA E DIFFIDA ED EVENTUALMENTE AGIRE FINO AD
IMPUGNAZIONE C/O IL TRIBUNALE DEL LAVORO.
DI SEGUITO I RIFERIMENTI NORMATIVI PIU’ RAPPRESENTATIVI IN MERITO:
**********
Dal - SCU_001_Orientamenti applicativi 04/12/2003
Da chi deve essere firmato il contratto integrativo di Istituto per essere valido?
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 24/07/2003 (ORA 2007) *, il contratto integrativo
di scuola è valido se firmato dalla RSU (che decide al proprio interno a maggioranza) e dai
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto di
cui trattasi.
Nota ARAN 15 febbraio 2002 - Prot. 1702 - Oggetto: Nota di chiarimenti in materia di relazioni
sindacali
A) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche ed
integrazioni (CCNQ 27 gennaio 1999, CCNQ 9 agosto 2000 e CCNQ 27 febbraio 2001)
2) Validità della sottoscrizione dei contratti integrativi
L’ art. 43, comma 3, del d. lgs. 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia
legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono
raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed
elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.
In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui
valutazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, non solo
in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al
fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse.
Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è
costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle RSU, che, come precisato al punto 1, decidono
al loro interno a maggioranza.
------Dal documento ARAN marzo 2013 su contrattazione decentrata
Ai fini della contrattazione decentrata integrativa non esistono regole, legali o contrattuali, che
impongano un numero minime di firme o di percentuali predefinite di rappresentatività sindacale
per la validità del contratto integrativo, al contrario di ciò che avviene per la contrattazione
collettiva nazionale.
Conseguentemente, l’ipotesi di accordo (e, successivamente, anche il contratto
integrativo) è valida anche se non è stata firmata da tutti i soggetti sindacali
legittimati. E’ auspicabile, comunque, che nel corso del negoziato tutte le parti diano il proprio
contributo e si raggiunga una ipotesi di accordo condivisa con il più ampio consenso possibile.
Ciò consente, infatti, di avere minore conflittualità e di minimizzare i rischi di un successivo
contenzioso giudiziario.
E’ possibile che i soggetti sindacali che non abbiano firmato l’ipotesi di accordo, sottoscrivano,
successivamente, il contratto decentrato integrativo definitivo.
---Sul punto della sottoscrizione e della validità di un contratto integrativo sottoscritto solo da alcuni
dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa, si è già detto che, a differenza di quanto avviene
per la contrattazione collettiva nazionale (art.43, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001), attualmente
non ci sono regole, per il livello decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di
percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati.
Pertanto, tutti i soggetti sindacali legittimati alle trattative devono essere sempre formalmente
invitati ma non necessariamente tutti devono anche firmare.
Trova applicazione, nel lavoro pubblico, la medesima regola che vale nel settore privato: se non
tutti i soggetti sindacali sono disponibili alla sottoscrizione, il contratto può essere ritenuto valido
dal datore di lavoro (e quindi applicato) anche se firmato da una minoranza sindacale.
In sostanza, in sede locale, vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso
possibile12, la cui valutazione (evidentemente anche di natura politica) rientra nella
discrezionalità dell’Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale
delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione
dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse.
Indicazioni nel senso della regola del maggior consenso possibile sono state fornite, a suo tempo,
dal Servizio Relazioni Sindacali dell’ARAN con le circolari 15 febbraio 2002 - prot. 1702,
consultabili sul sito istituzionale dell’Agenzia. Nello stesso senso si è pronunziato anche il
Tribunale di Roma con la sentenza del 15.7.2003.
27 maggio 2004 - Prot. 4260 - A tutte le Amministrazioni- Loro sedi
OGGETTO: Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro.
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Flc cgil – 14/09/2010- Contratto integrativo di scuola: gli accordi
separati, senza la RSU, non sono validi
Importante sentenza del tribunale di Cassino sulla validità dei contratti di scuola.
Il tribunale di Cassino si è pronunciato sulla validità del contratto di scuola nel caso (non
infrequente!) in cui questo sia sottoscritto solo da qualche sindacato provinciale, ma non dalla
RSU come organismo.
Si tratta di una sentenza di particolare importanza perché, pur in assenza di regole esplicite
nel CCNL del comparto scuola sulla validità dei contratti integrativi, sancisce la centralità del
ruolo della RSU nella contrattazione nei luoghi di lavoro, ruolo che non può essere "bypassato"
dall'intervento di un qualche sindacato provinciale. Una sentenza che, ci si augura, possa "fare
scuola" in quelle situazioni in cui un qualche sindacato "amico" dell'Amministrazione, tentasse di
sostituirsi alla RSU come titolare legittimo della contrattazione di scuola.
I fatti
Nel mese di novembre 2009 in un grande Istituto Superiore, dove è presente una RSU di 6
componenti, al termine della trattativa per il rinnovo del contratto d'Istituto, lo stesso viene
sottoscritto da soli 3 componenti della RSU (tutti dello stesso sindacato), dal rappresentante
provinciale dello stesso sindacato, ma non dagli altri 3 componenti la RSU, né dagli altri
provinciali, compresa la FLC CGIL, pur presenti alla trattativa.
La segreteria provinciale della FLC CGIL, insieme agli altri sindacati non firmatari, presentano
ricorso, ex art. 28 L. 300/70, al Tribunale, chiedendo la repressione del comportamento
antisindacale tenuto dal DS dell'Istituto e l'annullamento del contratto ritenuto non valido in
quanto non sottoscritto né dalla RSU (solo 3 su 6 e, dunque, non dalla maggioranza), né dalla
maggioranza dei sindacati provinciali rappresentativi.
La sentenza del Tribunale
Premesso che:

l'art. 7 del Ccnl/07 scuola definisce le delegazioni trattanti

l'art. 8 dell'accordo quadro del 1998 per la costituzione delle RSU prevede che "le decisioni
relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU a maggioranza e dai rappresentanti
provinciali dei sindacati firmatari in base a criteri previsti dai contratti collettivi nazionali di
comparto"

l'Aran, con nota del 15.2.2002, tenendo anche conto che l'art. 43 c. 3 del d.lgs 165/01
stabilisce che il Ccnl è valido solo se sottoscritto dal 51% complessivo di rappresentatività,
ha rammentato alle Amministrazioni destinatarie della nota (il Dirigente Scolastico
dell'Istituto in questo caso) che tale principio, in sede locale ed in mancanza di alcuna
specifica previsione nel CCNL, implichi comunque la necessità "del raggiungimento del
maggior consenso possibile" e che quindi sia acconsentita la stipulazione a livello locale
dell'accordo al maggior numero possibile delle stesse
Alla luce di queste disposizioni,

l'accordo integrativo d'istituto non può considerarsi validamente sottoscritto sia perché la
decisione della RSU di firmare non è stata assunta a maggioranza, sia perché, anche in
relazione ai rappresentanti territoriali delle OO.SS., non può ritenersi applicato il principio
del "raggiungimento del maggior consenso possibile" in assenza della firma dei
rappresentanti di tre OO.SS. su 5,

il Dirigente Scolastico ha violato i diritto di contrattazione riconosciuti dal CCNL di categoria
alla RSU ed alle OO.SS.
Pertanto il Tribunale:

dichiarata l'antisindacalità della condotta datoriale

accertata l'illegittimità (rectius inesistenza) dell'accordo integrativo
condanna la condotta antisindacale del Dirigente Scolastico (ed anche alle spese!) e
dispone la ripresa della trattativa.
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2015 02 scheda validita` contratto istituto rispetto al n° di firmatari