COMUNE DI CALLIANO
Regolamento per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale
1
ARTICOLO 1
IMMOBILI DA ASSEGNARE
Il Comune di Calliano è proprietario di un certo numero di alloggi, facenti parte del patrimonio
disponibile.
L'assegnazione viene effettuata secondo criteri prioritari fondati sullo stato di bisogno e sulla
residenza dei richiedenti; di seguito si determinano le condizioni di assegnazione e godimento
degli alloggi stessi.
ARTICOLO 2
REQUISITI, PUNTEGGI E CRITERI DI PREFERENZA
I) La graduatoria dei richiedenti alloggi pubblici di proprietà comunale è redatta attribuendo
i seguenti punteggi:
1) Condizioni soggettive del nucleo familiare:
a) essere cittadini italiani;
b) essere residenti nel Comune di Calliano, con punteggio in ragione dell’anzianità di residenza del
richiedente nel Comune di Calliano:

dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni: punti 6

da 20 a 29 anni:
punti 5

da 10 a 19 anni:
punti 4

da 5 a 9 anni:
punti 2
Nel caso di emigrato all'estero già residente a Calliano si considerano i periodi di emigrazione
documentati attraverso: certificato di iscrizione all'A.I.R.E., certificato anagrafico storico,
dichiarazione del Sindaco o dichiarazione consolare.
Qualora il richiedente sia residente fuori Comune e sia stato precedentemente residente nel
Comune di Calliano, è computato l'effettivo periodo di residenza trascorso a Calliano;
c) richiedenti il cui reddito complessivo del nucleo familiare derivi:

esclusivamente da lavoro dipendente o assimilati:
punti 4

più del 75 per cento da lavoro dipendente o assimilati:
punti 3

più del 50 per cento da lavoro dipendente o assimilati:
punti 2

pari o meno del 50 per cento da lavoro dipendente o assimilati:
punti 1

redditi da lavoro autonomo:
punti 1

nessun reddito dichiarato:
punti 0
Nel caso di emigrati all'estero che non abbiano dichiarato redditi in Italia è attribuito un
punteggio forfettario pari a 2 punti;
d) presenza tra i soggetti interessati al nuovo alloggio di almeno un lavoratore che abbia versato
contributi GESCAL per un periodo non inferiore a 10 anni:
punti 3;
e) richiedenti il cui reddito medio ponderato convenzionale procapite per il nucleo familiare,
calcolato ai sensi art. 3 norme di attuazione LP 21/92 e s.m. ed integrazioni, non risulti
superiore al:

40%
punti 8

50%
punti 6

60%
punti 5

70%
punti 3

80%
punti 2

90%
punti 1
Nel caso di richiedente emigrato all’estero che non abbia dichiarato redditi in Italia è attribuito
un punteggio forfettario pari a
6 punti;
f) punteggi per il nucleo familiare:

per ogni componente minorenne a carico (compreso eventuale nascituro): punti 2

per ogni altro componente del nucleo familiare (compreso il richiedente):
punti 1
Per il richiedente genitore senza coniuge ovvero separato legalmente con esclusivamente figli
ed equiparati a carico è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti.
Sono considerati a carico coloro che nell'anno precedente a quello di presentazione della
domanda non abbiano posseduto redditi propri assoggettabili all'IRPEF esclusi i redditi esenti,
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e quelli soggetti a tassazione separata, non
superiori ai limiti di redditualità stabiliti ai sensi della normativa fiscale vigente. Nel caso di
emigrato all'estero sono considerati a carico coloro che, nel rispettivo Stato di emigrazione,
sono considerati soggetti a carico.
Non è attribuito il punteggio per le persone conviventi diverse dal coniuge non separato
legalmente, figli ed equiparati, qualora il periodo di convivenza risulti inferiore a due anni alla
data di apertura dei termini per la presentazione delle domande;
g) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti:

persone in fase dì reinserimento e con precedente permanenza di almeno un anno nei
centri o istituzioni sanitarie ed educative:
punti 2

persone in fase di reinserimento con precedente permanenza di almeno un anno nei 'centri
o istituzioni detentive:
punti 1
Le condizioni sono riferite all'ultimo biennio antecedente la data di apertura dei termini per la
presentazione delle domande e sono certificate dai competenti servizi socio-assistenziali,
ovvero dalle comunità o enti preposti al recupero;
h) richiedenti nel cui nucleo familiare sia presente persona portatrice di menomazioni fisiche,
psichiche e sensoriali:

soggetto con invalidità dal 90% al 100% ovvero I categoria:
punti 6

soggetto con invalidità dal 80% al 89% per cento ovvero II:
punti 4

soggetto con invalidità dal 66% al 79% per cento ovvero III e IV:
punti 2
2
Il medesimo punteggio è attribuito anche in presenza di minori invalidi civili ai quali sia stata
erogata l'indennità mensile di frequenza di cui alla L.289/90. L’assegno di accompagnamento
previsto dalla L.118171 è equiparato all'indennità mensile di frequenza.
Il punteggio è dimezzato qualora l’invalidità riguardi i soggetti di cui all’art. 2 della L.P. n.
16/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti più persone portatrici di menomazioni fisiche,
psichiche e sensoriali con le invalidità dinanzi specificate è attribuito il punteggio più favorevole
e un ulteriore punteggio aggiuntivo di:
punti 1
L’invalidità deve essere certificata con idonea documentazione da enti pubblici all'uopo abilitati
e dalla stessa deve risultare la percentuale di invalidità o la categoria. Nel caso in cui il nucleo
familiare del richiedente rientri nelle posizioni utili per l'assegnazione dell'alloggio, la Giunta
comunale, competente all'assegnazione, è tenuta a valutare l'eventuale necessità di
conformare l'alloggio da assegnare in relazione alle menomazioni possedute dagli interessati;
i) per richiedenti in qualità di giovani coppie ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 è attribuito un
punteggio aggiuntivo pari a:
punti 1.
Il medesimo punteggio è attribuito ai richiedenti che debbano o che abbiano dovuto
abbandonare l'alloggio occupato dal nucleo familiare di origine a seguito di separazione legale;
l) è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a:
punti 3
qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura dei termini per la presentazione
delle domande e nel biennio anteriore, titolare o contitolare, erede o legatario dei diritti
contemplati alla lettera d), comma 1, dell'articolo 4 della Legge Provinciale 13.11.1992 n. 21, su
altri alloggi non idonei anche in relazione al reddito da fabbricati di cui alla lettera e) del
succitato comma;
m) è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a:
punti 2
qualora il nucleo familiare non sia stato, alla data di apertura .dei termini per la presentazione
delle domande, proprietario o comproprietario di beni immobiliari di qualsiasi natura diversi da
quelli previsti dalla lettera i), non connessi con l'attività lavorativa principale dei componenti il
nucleo familiare medesimo.
2) Condizioni abitative:
Le condizioni abitative di cui al presente punto devono sussistere da almeno due anni alla data di
apertura dei termini per la presentazione delle domande, salvo che le situazioni abitative derivino
da abbandono di alloggio dovuto a seguito di calamità naturali o imminente pericolo riconosciuto
dalla competente autorità. Tali condizioni abitative sono le seguenti:
a) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in locali impropriamente adibiti ad
abitazione:
punti 10
Per locali impropriamente adibiti ad abitazione devono intendersi quei locali ovvero spazi chiusi
o all'aperto che per la loro struttura e caratteristica non siano idonei ad uso abitativo.
A titolo esemplificativo sono considerati locali impropri le soffitte e simili, scantinati e simili,
sottoscale e simili, automobili e simili;
b) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, esclusi i casi previsti alla lettera c), in locali
procurati a titolo precario:
punti 8
A titolo precario devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura non siano idonei ad
uso di abitazione.
3
A titolo esemplificativo sono considerati locali procurati a titolo precario: stanza ammobiliata in
alloggio, in albergo, in caserma, dormitori pubblici e simili. Sono escluse le situazioni abitative
connesse all'occupazione temporanea per studio;
c) in luogo del punteggio previsto alle lettere a) e b) è attribuito un punteggio a favore di richiedenti
che abitino da soli o con il proprio nucleo familiare in comunità o associazioni a carattere di
recupero sociale o simili:

da almeno 2 anni:
punti 3

da almeno 3 anni:
punti 4
Il punteggio può essere raddoppiato qualora, su proposta della comunità o dell'associazione, il
progetto di recupero sociale dell'interessato abbia avuto la sua naturale e positiva conclusione.
A tal fine l'ente interessato è tenuto a predisporre apposita relazione con la specificazione di
tutti gli elementi occorrenti per l'attribuzione del punteggio;
d) richiedenti che di fatto coabitino con altra o altre famiglie nel medesimo alloggio anche se
risultanti nella medesima certificazione anagrafica di stato famiglia:

se non legati da vincoli di parentela o affinità:
punti 4

se legati da vincoli di parentela o affinità:
punti 2
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla presente lettera, ogni famiglia coabitante
dev’essere composta da almeno due persone.
Non è attribuito alcun punteggio qualora la coabitazione continui a persistere anche
nell'alloggio che eventualmente sarà assegnato.
3) Condizioni di affollamento ed anti-igienicità:
Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, alla data di apertura dei termini per la
presentazione delle domande, in alloggio avente le seguenti caratteristiche:
a) in alloggio sovraffollato. I punti sono attribuiti come indicato nella seguente tabella:
PERSONE
LOCALE
1
2
3
4
INFERIORE ALLO
STANDARD
MINIMO
1
1
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
3
3
2
1
0
0
4
5
4
2
0
0
5
7
6
3
2
0
6
7
6
4
3
1
7
7
7
5
4
2
8
7
7
6
4
3
5
0
0
0
0
0
0
1
2
Qualora il nucleo familiare sia composto da più di 8 persone, al punteggio previsto per un nucleo
familiare composto da 8 persone, punteggio che varia secondo il numero dei vani abitabili, è
aggiunto un ulteriore punteggio pari a un punto per ogni ulteriore componente. Comunque non può
essere attribuito un punteggio complessivo maggiore di 7 punti.
Si intende vano abitabile, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il locale separato da pareti, che
abbia luce e aria diretta con un1ampiezza di almeno 8 metri quadrati e il cui soffitto si trovi ad
un'altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento e che presenti le caratteristiche igienicosanitarie e statiche necessarie per essere destinato ad uso di abitazione e semprechè non superi i
25 metri quadrati. Nel caso che il locale superi tale limite, il medesimo è considerato come due
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vani abitabili. La cucina od il soggiorno con angolo cottura anche se presenta le caratteristiche
dianzi descritte e semprechè non superi i 30 metri quadrati, non è considerata vano abitabile.
Nel computo delle persone occupanti l'alloggio non sono comprese le persone conviventi diverse
dal coniuge non separato legalmente e dai figli ed equiparati, qualora il periodo di convivenza
risulti inferiore a due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.
Sono compresi i nuclei coabitanti semprechè la coabitazione perduri da almeno due anni alla data
di apertura dei termini per la presentazione delle domande;
b) in alloggio anti-igienico:

in quanto privo di servizi igienici o con servizi igienici gravemente carenti:

diverso dal precedente, ma con umidità permanente e diffusa nella maggioranza dei locali
abitati, non eliminabile perché dovuta a gravi carenze strutturali, ovvero il cui stato di
conservazione e manutenzione, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 27 luglio 1978 n. 392,
sia scadente:
punti 6

in quanto dotato di solo w.c., che presenti umidità o altre deficienze gravi ineliminabili con
normali interventi manutentivi, ovvero il cm stato di conservazione e manutenzione, ai sensi
dell'articolo 21 della citata legge, sia mediocre:
punti 3
punti 8
Qualora siano attribuiti i punteggi previsti al primo alinea, la Giunta comunale, competente
all'assegnazione, è tenuta a valutare, sentita la commissione di cui all'art.5, l'assunzione di
eventuali provvedimenti del caso. Inoltre tale situazione non può essere fatta valere per
l'attribuzione del punteggio per nuove domande.
4) Ai richiedenti che debbano abbandonare, con il proprio nucleo familiare, l'alloggio per i
motivi sotto indicati è attribuito il punteggio di seguito riportato:
a) per motivi di pubblica utilità, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente,
nonché a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente non oltre due
anni della data di apertura dei termini per la presentazione della domanda:
punti 8
Il punteggio previsto alla presente lettera è attribuito anche agli assegnatari temporanei di cui
agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13.11.1992 n. 21;
b) per motivi di sfratto derivante da ordinanza o sentenza esecutiva o verbale di conciliazione
giudizi aria che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o che non sia stato
intimato da altro Ente pubblico assegnatario:
punti 6
Il punteggio di cui sopra è attribuito solo qualora la convalida dello sfratto decorra entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
c) nel caso di rilascio di alloggio di servizio da parte di lavoratore dipendente a seguito di
trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni non volontarie: punti 4
d) nel caso di rilascio di alloggio di servizio da parte di lavoratore dipendente a seguito di
collocamento a riposo:
punti 2
Ciascuna condizione può essere fatta valere fino alla scadenza del termine per la presentazione
dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo 5. A tal fine la competente commissione comunale
per l'assegnazione degli alloggi modifica d'ufficio le graduatorie, dopo aver attribuito il rispettivo
punteggio agli interessati.
5) Per i lavoratori emigrati all'estero che intendono ristabilire la propria residenza a Calliano, in
luogo dei punteggi di cui ai punti 2),3) e 4), è attribuito un punteggio forfettario pari a:
punti 8
5
6) Qualora l’ubicazione dell'alloggio occupato dal richiedente comprometta la normale vivibilità a
uno o più componenti il nucleo familiare portatori di menomazioni fisiche e invalidi al 100% è
attribuito un punteggio pari a:
punti 8.
A tal fine la Giunta comunale provvede a rilevare le caratteristiche dell'alloggio occupato e ad
inviare una relazione circostanziata al Settore Operativo per la Medicina Legale del Servizio per
l'Igiene e la Sanità Pubblica della Provincia Autonoma di Trento. Tale Settore Operativo
provvede a verificare, sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica ed anatomofunzionale dell'interessato, l'inidoneità dell'alloggio occupato in rapporto alle menomazioni
fisiche accertate e ad inviare al Comune l'accertamento medico indicando le caratteristiche
dell’alloggio idoneo a superare le disabilità rilevate.
La situazione di cui sopra è certificata da un medico specialista in medicina legale e delle
assicurazioni operante nell'ambito del Servizio per l’Igiene e la Sanità Pubblica del Dipartimento
Sanità e Assistenza della Provincia, sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e
anatomo-funzionale dell'interessato in rapporto all'ubicazione e natura dell'alloggio occupato.
II) Nell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1 devono essere rispettati i seguenti
principi:
-
non sono cumuIabili tra loro i punteggi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2) con quelli
previsti ai punti 3) e 4);
-
sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla lettera d) del punto 2) con quelli dei punti 3) e
4) fino ad un massimo di 12 punti e nel caso dell'attribuzione del punteggio previsto al
punto 6) fino ad un massimo di 16 punti.
IIl) A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria rispettando nell'ordine i
seguenti criteri di preferenza:
- richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere
a) e b) del punto 2) del comma l;
-
richiedenti che si trovino, secondo il rispettivo punteggio, nelle condizioni di cui alle lettere
a) e b) del punto 4) del comma l;
-
richiedenti che abbiano raggiunto i maggior punteggio parziale all'interno delle condizioni
relative al punto 3) del comma 1;
-
richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di minori a carico;
-
richiedenti il cui nucleo familiare abbia il maggior numero di componenti.
IV) A parità di punteggio e a parità di condizioni che determinano le preferenze, le domande
di assegnazione sono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dal sorteggio
casuale.
ARTICOLO 3
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
I) La situazione del nucleo familiare è quella risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo
stato famiglia rilasciato dal Comune di Calliano; tuttavia il coniuge non separato legalmente dal
richiedente si considera componente del nucleo familiare, anche se non convive abitualmente
nello stesso alloggio. l minori, risultanti da certificazione anagrafica, non legati al richiedente o
al suo coniuge da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela o affidamento, sono
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considerati componenti il nucleo familiare solo se il richiedente o il suo coniuge provvedono
alloro mantenimento.
lI) Ai fini della determinazione dei componenti del nucleo familiare il nascituro, all'interno di un
nucleo familiare, è considerato a tutti gli effetti componente del nucleo stesso, purchè
sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 .11.1992
n.21.
In sede di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica deve essere verificata la
persistenza del requisito del reddito in relazione all'effettiva nascita.
III) Non sono ammissibili le domande di assegnazione alloggio presentate da richiedenti singoli
che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, non costituiscano
nucleo familiare mono personale.
IV) Sono ammissibili le domande relative a famiglie che coabitino, alla data di apertura dei termini
per la presentazione delle domande, con altri soggetti nel medesimo alloggio anche se inserite
nello stesso nucleo familiare e risultanti nella medesima certificazione anagrafica di stato
famiglia. A tal fine sono considerate le famiglie formate da almeno due persone e costituite:
a) dal richiedente con il relativo coniuge ed eventuali figli;
b) dal coniuge solo separato legalmente o vedovo, con figli;
c) dal richiedente non coniugato con figli minori.
Nei casi previsti al presente comma i requisiti per l'assegnazione sono riferiti ai componenti
della famiglia che andrà ad occupare l’eventuale alloggio assegnato.
ARTICOLO 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I) Le domande per l'assegnazione degli alloggi, sono presentate dal 1° ottobre al 30 novembre di
ogni anno presso gli Uffici Comunali.
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità l’Amministrazione può fissare un altro termine di
presentazione delle stesse.
Nella domanda deve essere dichiarato:

Il possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione degli alloggi pubblici;

la composizione del nucleo familiare cui la domanda si riferisce, elencando per ciascun
componente la situazione anagrafica, lavorativa, reddituale, così come indicato nel modello
di domanda (che allo scopo verrà predisposto dagli uffici comunali);

l'ubicazione, la consistenza, le caratteristiche e il titolo di godimento dell'alloggio
eventualmente occupato;

l'ubicazione, la consistenza, la partita tavolare, il comune catastale e i redditi catastali delle
eventuali unità immobiliari ad uso di abitazione, sulle quali esistono i diritti di cui alla lettera
e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13.n.1992 n. 21, in capo al richiedente
e agli altri componenti il nucleo familiare;

l'eventuale presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di menomazioni specificando
nel contempo il grado o la categoria di invalidità e le eventuali esigenze abitative specifiche
in riferimento al migliore utilizzo dell'alloggio in assegnazione;

indicazione se è stata presentata analoga domanda in altro Comune

ogni altro dato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie.
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Il) Il possesso dei requisiti può essere dichiarato nei modi e nei termini previsti dalla legge 4.1.1968
n. 15 (atto sostitutivo di notorietà), oltre che dal D.P.R. 445/2000.
III) La dichiarazione concernente le condizioni soggettive e oggettive, che comportano attribuzioni
di punteggio per la formazione della graduatoria, può essere assunta attraverso una
dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
IV) Le dichiarazioni riguardanti le condizioni di cui al comma l, articolo 2, ad esclusione dei punti 2)
e 3), risultanti non veritiere in sede di verifica della persistenza dei requisiti, comportano
l'esclusione dell'interessato dalla graduatoria in vigore e l'inserimento nella successiva
graduatoria con l'effettivo punteggio.
V) In sede di presentazione delle domande gli interessati possono allegare alle domande
medesime idonea documentazione atta a dimostrare la corrispondenza di quanto dichiarato in
merito ai requisiti ed alle condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Qualora quanto dichiarato
nella domanda risulti non conforme alla documentazione probatoria presentata ai fini
dell’istruttoria delle domande, si tiene conto soltanto di quanto desunto dalla documentazione
stessa.
VI) Il richiedente deve dichiarare nella domanda di essere a conoscenza di quanto disposto dal
comma 8 dell'articolo 4 della legge provinciale 13.11.1992 n. 21 e quanto disposto dal comma
4 del presente articolo.
ARTICOLO 5
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria è redatta da una Commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale e
composta da:
1) Segretario comunale con funzioni di Presidente;
2) Responsabile dell’Ufficio Ragioneria;
3) n. 1 esperto in materia socio-assistenziale.
Le riunioni della Commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità predomina il voto del
Presidente.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Comunale o funzionario da lui delegato.
La Commissione predispone la graduatoria provvisoria comprendente le nuove domande
presentate, gli aggiornamenti nonché le domande già collocate nelle eventuali graduatorie
precedenti permanenti.
Le graduatorie provvisorie sono approvate dalla Giunta Comunale e pubblicate all’Albo pretorio
nonché all’Albo telematico, con l'indicazione del punteggio specifico e dei criteri di preferenza
attribuiti ai sensi dell'art. 2 a ciascun richiedente.
Le decisioni della Commissione possono essere impugnate con ricorso alla Giunta Comunale
entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria all'Albo
comunale. La Giunta Comunale decide sugli eventuali ricorsi entro 30 giorni successivi all'ultimo di
pubblicazione.
La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo
La graduatoria viene di norma revisionata al momento della disponibilità di alloggi.
8
In caso di revisione, i richiedenti già collocati in graduatoria ma non assegnatari di alloggi, sono
invitati ad aggiornare la documentazione presentata.
Fino alla definizione dei ricorsi pendenti l'applicazione della graduatoria provvisoria resta sospesa
e permane l'efficacia della graduatoria definitiva già approvata.
Esaurito l’esame dei ricorsi la Giunta Comunale apporta le conseguenti eventuali variazioni alla
graduatoria provvisoria, formulando in conseguenza la graduatoria definitiva e permanente. La
stessa è pubblicata all'albo pretorio, unitamente al dispositivo delle decisioni sui ricorsi, e
depositata a disposizione del pubblico presso la Segreteria Comunale. Qualora nei confronti delle
graduatorie provvisorie non vi siano impugnative nei termini di pubblicazione delle stesse, dal
giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione, le stesse si intendono definitive.
ARTICOLO 6
ASSEGNAZIONE E SCELTA DEGLI ALLOGGI
L'assegnazione degli alloggi è effettuata dalla Giunta Comunale, una volta esaurita la procedura di
cui al precedente articolo 5 del presente Regolamento.
La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, sarà fatta secondo l'ordine della
graduatoria di cui all'articolo precedente e la composizione del nucleo familiare, assegnando:

mini-alloggi a nuclei di massimo 2 componenti;

alloggi normali a nuclei con oltre 2 componenti.
In caso di mancata presentazione del richiedente assegnatario, lo stesso decade dal diritto di
scelta.
Per la scelta di alloggi a norma del superamento delle barriere architettoniche, dovrà in ogni caso
essere interpellato, con precedenza e secondo l'ordine in graduatoria, il richiedente che abbia nel
proprio nucleo familiare persone con difficoltà di deambulazione e con una invalidità superiore
all’80% ovvero di I o II categoria.
Il rifiuto di un alloggio idoneo alle esigenze del nucleo familiare del richiedente assegnatario
comporta automaticamente la decadenza ad esclusione della graduatoria.
In ogni caso non si considerano adeguati gli alloggi presentanti barriere architettoniche qualora nel
nucleo familiare del richiedente assegnatario siano presenti persone non deambulanti.
L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere il contratto di locazione entro 60 gg. dalla comunicazione
del Comune, pena la revoca dell'assegnazione dell’alloggio.
ARTICOLO 7
VERIFICA PERIODICA DEL POSSESSO REQUISITI E DELLE DICHIARAZIONI
La Giunta comunale, con scadenza biennale a decorrere dalla data di locazione dell'alloggio,
verifica il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, al fine del proseguimento del
rapporto di locazione.
Qualora tali requisiti siano venuti meno, si provvede a fornire debita comunicazione
all'assegnatario interessato, con lettera raccomandata, dell'esistenza di condizioni ostative alla
permanenza nell'assegnazione dell'alloggio, dando un termine di giorni 15 per la presentazione di
controdeduzioni scritte e documentate.
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Nel caso in cui queste non pervengano nel termine o qualora da quanto inoltrato non emergano
elementi sufficienti tali da modificare quanto comunicato, sentito il parere della Commissione di cui
al precedente articolo 5, la Giunta Comunale dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio
dandone comunicazione all'interessato.
La revoca rimane sospesa in caso di presentazione di ricorso alla stessa, innanzi alla
Commissione di cui all'art. 5, fino alla definizione del ricorso stesso. Qualora la Commissione
provveda a respingere il ricorso, la revoca dell'assegnazione diventa definitiva e comporta la
risoluzione di diritto del contratto di locazione.
Il locatario in tale caso è tenuto a lasciare libero l'alloggio entro il termine di mesi tre dalla
comunicazione inerente il rigetto del ricorso. Su richiesta dell'interessato, per comprovati motivi da
valutarsi da parte della Commissione di cui all'art. 5, il termine di cui sopra può essere prorogato
sino ad un massimo di anni due decorrenti dalla data del provvedimento di revoca.
La Giunta Comunale inoltre si riserva la facoltà di provvedere al controllo a campione,
anche attraverso strumenti informatici ovvero qualora ciò non sia possibile consultando le
banche dati delle amministrazioni certificanti, la corrispondenza e la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. In presenza di dichiarazioni non
veritiere o formazione ed uso di atti falsi, sono previste, oltre alla risoluzione del contratto,
le sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
ARTICOLO 8
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Prima della sottoscrizione del contratto di locazione, l’assegnatario è tenuto a confermare che i
componenti il nucleo familiare che andranno ad occupare l’alloggio corrispondono a quelli della
domanda. In caso di difformità, il Comune di Calliano si riserva di non procedere alla stipulazione
del contratto di locazione.
La durata minima del contratto di locazione è di anni 3 con un rinnovo automatico di ulteriori 2
anni, salvo disdetta motivata nei soli casi previsti dalla Legge e previa verifica della rispondenza ai
requisiti per l’assegnazione ovvero verifica di assenza di cause ostative al proseguo
dell’assegnazione. Successivamente al primo rinnovo automatico, il contratto si rinnoverà
automaticamente e tacitamente di due anni in due anni, salvo le verifiche sopraccitate.
Rimangono a carico dell’assegnatario per il 50% le spese relative alla registrazione del contratto di
locazione, che il medesimo provvederà a rimborsare dietro richiesta dell’Amministrazione
proprietaria.
Il contratto di locazione sarà stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 a canone
“concordato”, come indicato nella tabella di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.
Il contratto prevede, peraltro, una clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui, a seguito di
ingresso nel nucleo di nuovi componenti, si verifichi una situazione di sovraffollamento rispetto al
numero massimo di componenti stabilito, ad esclusione del coniuge del conduttore e/o delle
nascite riconducibili ai componenti originari del nucleo risultanti all’atto della stipulazione del
presente contratto.
All’atto della sottoscrizione del contratto il soggetto dovrà produrre ricevuta del versamento
dell’importo equivalente a 3 (tre) mensilità di canone a titolo di deposito cauzionale da versare sul
conto di Tesoreria del Comune di Calliano. Tale importo verrà restituito al momento della
cessazione del rapporto di locazione, ovvero trattenuto nel caso in cui si riscontrino danni ingenti
riconducibili alle attività dell’assegnatario e non rimesse in pristino prima della riconsegna.
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ARTICOLO 9
CANONI DI LOCAZIONE
Il canone di locazione per l’assegnazione di alloggi di proprietà comunale viene determinato con la
modalità “a canone concordato”, ai sensi della Legge n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
A tal fine, il Comune di Calliano indica nella seguente tabella gli importi dei canoni degli alloggi
non destinati ad edilizia residenziale pubblica, ove la misura del canone ivi indicata è compreso fra
il valore minimo ed il valore massimo stabiliti dagli accordi territoriali delle OO.SS. locali dei
proprietari e degli inquilini:
PREZZO
€.
3,27
€.
3,44
€.
3,62
minimo
medio
massimo
L’assegnazione di un prezzo minimo, medio e massimo viene fatta in ragione del reddito del
nucleo familiare del richiedente, secondo la seguente tabella:
REDDITO FAMILIARE
ANNUO
Fino a €. 10.000,00.Da 10.000,01.- a 15.000,00.Da 15.000,01.- a 20.000,00.Da 20.000,01. a 25.000,00.Da 25.000,01. a 30.000,00.Da 30.000,01. a 35.000,00.Da 35.000,01. a 40.000,00.Da 40.000,01.- a 45.000,00.Oltre €. 45.000,01.-
PREZZO/mq
Minimo
Minimo
Medio
Medio
Medio
Massimo
Massimo
Massimo
Massimo
€. 3,27.€. 3,27.€. 3,44.€. 3,44.€. 3,44.€. 3,62.€. 3,62.€. 3,62.€. 3,62.-
Tali prezzi andranno quindi moltiplicati per la superficie convenzionale dell’alloggio dato in
locazione (ove per superficie convenzionale s’intende la somma dei mq dell’alloggio per il
coefficiente 1 e la moltiplicazione delle pertinenze per il coefficiente 0,5), nonché per un ulteriore
coefficiente determinato come di seguito riportato:
REDDITO FAMILIARE
ANNUO
Fino a €. 10.000,00.Da 10.000,01.- a 15.000,00.Da 15.000,01.- a 20.000,00.Da 20.000,01. a 25.000,00.Da 25.000,01. a 30.000,00.Da 30.000,01. a 35.000,00.Da 35.000,01. a 40.000,00.Da 40.000,01.- a 45.000,00.Oltre €. 45.000,01.-
PREZZO/mq
Minimo
Minimo
Medio
Medio
Medio
Massimo
Massimo
Massimo
Massimo
€. 3,27.€. 3,27.€. 3,44.€. 3,44.€. 3,44.€. 3,62.€. 3,62.€. 3,62.€. 3,62.-
Coefficiente
0,5
0,7
0,8
1,10
1,40
1,50
1,60
1,70
2
Al fine di ottenere l’assegnazione dell’alloggio ed alla determinazione del canone di locazione
inoltre, unitamente alla domanda il richiedente avrà cura di presentare la propria situazione
reddituale, producendo copia delle dichiarazioni fiscali (mod. 730, mod. UNICO, dichiarazione IVA,
ecc.) riferito all’ultima dichiarazione presentata ovvero dichiarando anche redditi di minima entità
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non soggetti a dichiarazioni fiscali. Rimangono ESCLUSI da tale dichiarazione i redditi soggetti a
ritenuta a titolo di imposta, imposta sostitutiva, redditi esenti e /o soggetti a tassazione separata.
Il reddito di riferimento è quello complessivo annuo (imponibile) dato dalla somma dei redditi di
ogni categoria (da lavoro dipendente e assimilati, da redditi fondiari, di capitale, di pensione, di
impresa, di lavoro autonomo, ecc.) e ciò per i redditi percepiti da ciascun componente il nucleo
familiare che andrà ad occupare l’alloggio.
Gli Uffici Comunali provvederanno annualmente alla revisione del canone concordato, in ragione:
 degli eventuali nuovi valori minimi e massimi stabiliti dagli accordi territoriali delle OO.SS.
già meglio sopraccitate;
 delle nuove dichiarazioni fiscali presentate e provvedendo a comunicare il nuovo canone di
locazione, aumentato dell’indice ISTAT.
Il canone di locazione verrà pagato a rate mensili posticipate, a mezzo di versamento su apposito
conto di Tesoreria comunale.
ARTICOLO 10
ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE
La Giunta comunale può assegnare n. 2 alloggi, secondo la disponibilità, in deroga alle
disposizioni di cui all’art. 6 del Regolamento, per circostanziati casi di urgenza o necessità
inderogabili, sentita la Commissione di cui al precedente art. 5.
L’eventuale assegnazione di alloggio ai sensi del presente titolo avrà termine con la cessazione
dello stato di bisogno urgente ed indifferibile.
Il canone di locazione sarà determinato ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento, ed applicato
nella stesa misura degli assegnatari definitivi.
In qualsiasi momento la Giunta Comunale può revocare l’assegnazione straordinaria, qualora si
riscontri il mancato utilizzo ovvero un utilizzo improprio dell’alloggio assegnato.
ARTICOLO 11
ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per i provvedimenti estintivi dall'assegnazione degli alloggi si fa espresso riferimento a quanto
previsto dall'art. 17 delle nonne di attuazione della L.P. 21/92.
Qualora l'assegnatario intenda ospitare stabilmente (periodi superiori ad almeno tre mesi)
nell'alloggio assegnato persone non residenti a Calliano, è tenuto a chiedere alla Giunta comunale
apposita autorizzazione preventiva.
L'ospite, anche se autorizzato, non acquisisce alcun diritto al subentro nell'assegnazione.
L'assegnatario che conceda stabilmente a terzi l'uso dell'alloggio o parte di esso, anche a titolo
gratuito, che non siano ospiti autorizzati ai termini di quanto sopra detto, potrà essere passibile di
revoca d’ufficio dell’assegnazione, con le modalità stabilite nel contratto di locazione.
In tal senso potrà decidere la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 5 del
presente Regolamento.
ARTICOLO 12
RIPARTO COSTI DI GESTIONE
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I costi derivanti dall’ordinaria gestione degli alloggi (luce, riscaldamento, telefono, acqua, canone
scarichi, ecc.) nonché quelli di manutenzione, si intendono sin d'ora a completo carico dei egli
alloggi stessi.
Rimangono in carico dell'Amministrazione proprietaria i costi derivanti dalla straordinaria
manutenzione.
ARTICOLO 13
NORME TRANSITORIE
In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, n. 2 alloggi aventi requisiti idonei alla
composizione del nucleo familiare, vengono messi a disposizione delle famiglie già ospitate negli
stessi prima della loro ristrutturazione, purché tali famiglie rientrino nelle condizioni e requisiti di cui
al precedente art. 2, il canone di locazione verrà determinato ai sensi del precedente art. 9. In tal
caso in sede di prima applicazione del presente Regolamento possono essere presentate
domande di assegnazione entro il termine di giorni 60 dall'entrata in vigore dello stesso.
ARTICOLO 14
CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI
A favore degli assegnatari di alloggi di proprietà comunale, concessi in locazione ai sensi del
presente regolamento può essere consentita la cessione in proprietà degli stessi a termini degli art.
32,33, 34, 35 e 36 delle norme di attuazioni della L.P. 21/92, qualora l'organo comunale
competente valutata la disponibilità in essere e la necessità di assegnazioni da effettuarsi in base
alle graduatorie esistenti e sentita la Commissione di cui all'art. 5, la ritenga operazione opportuna
ed economicamente valida.
In tal caso i proventi della cessione verranno preferibilmente utilizzati per il miglioramento del
patrimonio edilizio economico-popolare esistente o per l'incremento dello stesso.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla L.P. 21/92, alle relative
norme di attuazione ed alle successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per le
disposizioni relative alle assegnazioni temporanee.
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SOMMARIO
Articolo 1 “Immobili da assegnare”
pag. 1
Articolo 2 “Requisiti, punteggi e criteri di preferenza”
pag. 1
Articolo 3 “Definizione di nucleo familiare”
pag. 7
Articolo 4 “Modalità di presentazione delle domande”
pag. 7
Articolo 5 “Formazione della graduatoria”
pag. 8
Articolo 6 “Assegnazione e scelta degli alloggi”
pag. 9
Articolo 7 “Verifica periodica del possesso requisiti e delle dichiarazioni”
pag. 10
Articolo 8 “Contratto di locazione”
pag. 10
Articolo 9 “Canoni di locazione”
pag. 11
Articolo 10 “Assegnazioni straordinarie”
pag. 12
Articolo 11 “Annullamento dell’assegnazione e disposizioni particolari”
pag. 12
Articolo 12 “Riparto costi di gestione”
pag. 12
Articolo 13 “Norme transitorie”
pag. 13
Articolo 14 “Cessione in proprietà di alloggi”
pag. 13
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