COMUNE DI GAMBETTOLA (Provincia di Forlì-Cesena) SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili durante il periodo di efficacia della graduatoria, con formazione di graduatoria generale e di graduatoria speciale anziani. Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti: - Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; - Determinazioni del Responsabile del Servizio Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna nn. 7436/2009 e 8851/2009, mediante le quali sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui validità è stata prorogata con deliberazione di Giunta regionale n. 428 del 16 aprile 2012; - Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 del 28/11/2012; è indetto un bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi ubicati nel territorio comunale di Gambettola, assoggettati all’e.r.p., che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità ai sensi degli articoli 25 e 28 della citata Legge Regionale e del regolamento comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 67/2012 Il presente bando darà luogo alla formazione di una graduatoria generale per tutti i richiedenti e di una graduatoria speciale anziani per i richiedenti rientranti nelle condizioni di cui al successivo punto “CONDIZIONI SOGGETTIVE” lettere A-1 e A-2. La graduatoria speciale anziani sarà utilizzata per le assegnazioni degli alloggi di Via Ravaldini 2. I cittadini interessati ad essere inseriti nella graduatoria al fine di ottenere l'assegnazione di un alloggio dovranno inviare domanda al Comune di Gambettola su apposito modulo, a decorrere dal 17 dicembre 2012 e fino al 12 febbraio 2013 , secondo le modalità contenute nel presente avviso. I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro lo stesso termine, documentando il proprio reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché il canone corrisposto per l’alloggio al momento occupato quale risultante da contratto di locazione regolarmente stipulato in base alla legislazione del paese estero di residenza, ai fini di consentire il ricalcolo di tale situazione reddituale e patrimoniale in base alle norme ISE/ISEE. Tutti i richiedenti già collocati nella vigente graduatoria, formulata in esito al bando generale approvato con determinazione dirigenziale n. 21/2010, qualora fossero ancora interessati all’accesso all’edilizia residenziale pubblica, dovranno ripresentare la domanda secondo quanto stabilito dal presente avviso 1 - REQUISITI D’ACCESSO I requisiti, di seguito indicati, per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi sono stabiliti dagli artt. 15 e 24 della L.R. n. 24/2001, dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002, n. 395 del 01/07/2002 nonchè dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 468 del 11/04/2007 e n. 428 del 16/04/2012 Per il richiedente: A) CITTADINANZA: può richiedere l'assegnazione: il cittadino italiano; il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea, purchè il richiedente, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.Lgs 286/1998 come modificato dalla Legge n. 189/2002 sia titolare di carta di soggiorno 1 (permesso CE per soggiornanti di lungo periodo) o regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo2. In tal caso tutti gli altri componenti del nucleo familiare richiedente devono comunque essere regolarmente soggiornanti. B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA: E' richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: b1) residenza anagrafica nel Comune di Gambettola; b2) sede dell’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Gambettola: si intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio comunale. Per attività lavorativa principale si intende l’ attività predominante alla quale vengono dedicati almeno 2/3 del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale b3) attività lavorativa svolta all'estero: in tal caso è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per il richiedente e per gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico: C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI: c1) Il nucleo familiare anagrafico non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su un alloggio ubicato nella Provincia di Forlì-Cesena - la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata nell’ambito del Comune di Gambettola considerando la zona censuaria più bassa (non deve cioè essere superiore a € 195,22); c2) Fatto salvo quanto previsto al punto c1), il nucleo familiare anagrafico non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata nell’ ambito del Comune di Gambettola considerando la zona censuaria più bassa (non deve cioè essere superiore a € 341,64); c3) Nei casi di cui alle lett. c1) e c2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all’immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (non deve cioè essere superiore a € 488,05). D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI: d1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di e.r.p. cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della legge n. 513/77, della legge n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di e.r.p.; d2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, semprechè l' alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno. E) REDDITO PER L'ACCESSO (riferito a tutto il nucleo familiare e non solo a quello richiedente): Il limite di reddito per l’accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all’I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e all’I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente), nel seguente modo: e1) VALORE I.S.E. (riferito ai redditi 2011)……………………….…….Non deve superare € 34.308,60. e1.1) Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a euro 35.000, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs n. 130/2000, ossia di euro 15.493,71. e1.2) Per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o un grado di invalidità superiore al 66% il limite del patrimonio mobiliare, al lordo della franchigia, è elevato a euro 45.500,00. e2) VALORE I.S.E.E.(riferito ai redditi 2011)…………………………...Non deve superare € 17.154,30 1 2 In caso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno biennale scaduti l’interessato, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno 11050 del 5 agosto 2006, può presentare domanda di partecipazione al bando allegando a pena di ecslusione la ricevuta della Questura attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo nonché il permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno scaduti. In sede di verifica dei requisiti, verrà richiesta all’interessato la carta di soggiorno e/o il permesso di soggiorno biennale rinnovato. I cittadini extracomunitari che non sono in possesso di carta di soggiorno (permesso CE per soggiornanti di lungo periodo) devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, oltre alla copia del permesso di soggiorno di validità almeno biennale, anche il certificato del datore di lavoro che attesti la regolare occupazione lavorativa. 2 e2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS è diminuito del 20%. e2.2) Per i nuclei con reddito derivamente esclusivamente da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS è diminuito del 20%. Le sopra indicate condizioni e2.1, e2.2 non sono tra loro cumulabili. F) MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSEGNAZIONE: f1) Occupare illegalmente o senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), ed F), da parte degli altri componenti del nucleo familiare anagrafico, alla data di presentazione della domanda e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 24/2001 e dall’art.20 del Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi e.r.p.. 2 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente Bando: per “nucleo familiare richiedente” s’intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che essendo parte del “nucleo avente diritto” così come definito dai commi 3°, 4° e 5° dell’art. 24 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, sono inseriti nella domanda di partecipazione al presente Bando (In tal caso sarà comunque preso in considerazione l'ISEE del nucleo familiare come definito dall' art.2 del D.Lgs 109/98, modificato ed integrato dal D.Lgs 130/00 e dai regolamenti attuativi che farà quindi riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare e non solo a quelli del nucleo familiare avente diritto); per “nucleo familiare avente diritto” s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi e naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado; per “nucleo avente diritto” si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; i minori in affido all’interno dei “nuclei aventi diritto” sono equiparati a quelli adottivi e naturali. 3 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Gambettola e in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di seguito indicati: CGIL Via Don Minzoni, 11 CISL Via Piave, 18 UIL Corso Mazzini, 101 STUDIO VENTRUCCI Piazza Pertini, 7. La documentazione necessaria, da allegare all’istanza, è elencata nella nota informativa, in distribuzione unitamente al modulo di domanda. Inoltre il presente avviso e la relativa modulistica sono disponibili anche sul sito internet www.comune.gambettola.fc.it. Per la compilazione della domanda il richiedente può rivolgersi ai CAF sopra indicati. Il costo è a carico del Comune di Gambettola. Nella domanda, redatta in bollo (€ 14,62), devono essere indicati gli estremi identificativi della dichiarazione e attestazione ISE e ISEE resa ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, basate sui redditi prodotti nell’anno 2011 da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente e sul patrimonio mobiliare e immobiliare al 31/12/2011. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità penale, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta e qualora 3 necessario, l’idonea documentazione probatoria del possesso dei requisiti, come previsto nel vigente regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera il CAF da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda. In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono a favore suo e dei componenti il nucleo familiare avente diritto i requisiti stabiliti dal presente bando e quelli prescritti dalla vigente normativa. 4 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.50 del 12 febbraio 2013 Le domande compilate in via esclusiva su apposito modulo predisposto dal Comune di Gambettola, possono essere presentate secondo le seguenti modalità: a. mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Piazza II° Risorgimento, 6 orari: lunedì – martedì – giovedì – venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.50 e mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00; b. raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande inviate con raccomandata a.r. devono essere indirizzate a Comune di Gambettola – Ufficio Servizi Sociali – Piazza II° Risorgimento, 6 47035 Gambettola (FC). Fa fede la data di spedizione dell’ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità per la eventuale dispersione di domande o per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le modalità di presentazione di cui ai punti a) e b) sono tassative. Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopra indicate. 5 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in 95 (novantacinque) punti, suddivisi in cinque categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo: 1) condizioni soggettive: punti 25; 2) condizioni di disagio sociale: punti 20; 3) condizioni oggettive: punti 20; 4) condizioni economiche: punti 20; 5) condizione residenziale: punti: 10. Tutte le condizioni che determinano l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda indicata nel bando è possibile integrare la domanda già presentata facendo valere le condizioni sopravvenute. CONDIZIONI SOGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 25 punti su 95) Si intendono condizioni connesse al richiedente ed al suo nucleo familiare, come previsto dalla legge regionale n. 24/2001. A-1 Nucleo formato da ultrasettantacinquenni……………………………………………… . punti Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da: - uno o più ultrasettantacinquenni - uno o più ultrasettantacinquenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 75 anni, purchè l’altro non svolga attività lavorativa e abbia superato i 65 anni. 6 A-2 Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni………………………………………………...punti 3 Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da: - uno o più ultra-sessantacinquenni 4 - uno o più ultra-sessantacinquenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l’altro non svolga attività lavorativa. A-3 Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settantacinquenne……………………… punti 3 Il punteggio si attribuisce se nel nucleo richiedente è presente un ultrasettantacinquenne che non rientri nella condizione di cui al punto A1. I punteggi attribuiti per i punti A1 – A2 e A3 non sono cumulabili fra di loro. PRESENZA NEL NUCLEO RICHIEDENTE DI PERSONA INVALIDA O PORTATRICE DI DISABILITA’ A-4 invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994) cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell’handicap ex legge104/1992…………………… … punti 8 A-5 invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi ………………………………………...punti 4 A-6 invalidità pari o superiore al 50% e inferiore al 67%………………………………...punti 2 A-7 minore con riconoscimento invalidità civile…………………………………………... punti 6 Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o portatrice di disabilità, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL. Il punteggio di invalidità potrà essere riconosciuto, attribuendo il relativo punteggio, anche nel caso di certificati di invalidità rilasciati da Pubbliche Amministrazioni per altre condizioni equiparabili (quali invalidità del lavoro, invalidità per servizio, etc..) qualora siano riconducibili ad uan delle categorie sopra indicate. SITUAZIONE DI FAMIGLIA A-8 nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenne………………………………………………………… punti 5 A-9- presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio)………………… punti 2 A-10 giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore ai 35 anni, sposati o conviventi anagraficamente. In tale ultimo caso la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un biennio ……………………………………………………… punti 3 CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ( punteggio massimo attribuibile 20 punti su 95) B-1 Nucleo richiedente incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia, (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura)……………………. punti 15 B-2 Nucleo richiedente con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi Socio-Sanitari che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione…………………………………………………………………………….punti 5 Le situazioni sopra specificate devono risultare da apposite attestazioni o relazioni rilasciate dai Servizi Sociali. La condizione B-2 non è cumulabile con la condizione da A-4 ad A-6 CONDIZIONI OGGETTIVE (punteggio massimo attribuibile 20 punti su 95) 5 C-1 Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il punti 18 rilascio coattivo dell’alloggio: entro 12 mesi C-2 Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il punti 9 rilascio coattivo dell’alloggio: oltre 12 mesi C-3 Sistemazione precaria, accertata dall’autorità competente o procurata punti 18 dall’Amministrazione Comunale, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito C-4 Sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i punti 7 conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l’obbligo di rilascio dell’alloggio C-5 Allontanamento dall’alloggio messo a disposizione nell’ambito delle prestazioni punti 5 connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni C-6 Sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall’Amministrazione Comunale, punti 15 direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati C-7 Perdita dell’alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal punti 7 giudice) purché dalla sentenza risulti l’obbligo di rilasciare l’alloggio Nel caso in cui il provvedimento esecutivo di sfratto o l’ordinanza comunale di sgombero determini il rilascio coattivo dell’alloggio entro dodici mesi dalla sua pronuncia, e tale rilascio non sia stato eseguito entro i dodici mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, verrà attribuito il punteggio di cui al punto C-2. I provvedimenti esecutivi di sfratto, di norma, non devono essere stati intimati per morosità. Sono valutati, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, i provvedimenti di sfratto per morosità qualora ricorra una delle conseguenti situazioni: a. casi in cui l’Amministrazione comunale attesti che si tratta di soggetti in carico ai Servizi Sociali e in situazioni di grave difficoltà economica determinata da rilevanti problematiche riferite ad uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40% dell’ISE; b. casi in cui si tratti di una inadempienza determinata da perdita del lavoro da parte di uno o più componenti del nucleo familiare richiedente, in cui lo stato di disoccupazione sia protratto da più di 6 mesi, purchè questa condizione sia documentata con lettera di licenziamento per cessazione o riduzione dell’attività o dichiarazione che attesti il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro e/o centro per l’impiego che attesti l’occupazione presso la stessa impresa negli ultimi due anni) c. nucleo richiedente cui sia stato attribuito il punteggio di cui al punto B-2 Il punteggio di cui ai punti C1 e C2 viene comunque riconosciuto e mantenuto per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell’alloggio, qualora esso sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come definito ai sensi dei punti soprarichiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall’interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al punto C3 C-8 Alloggio anti-igienico punti 5 L’anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell’alloggio almeno da due anni. I punteggi di cui alle lettere C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8 non sono cumulabili tra di loro. C-9 Ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d’uso a civile abitazione. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da due anni. 6 punti 5 C-10 Sovraffollamento: 1 persona oltre gli standard punti 1 2 persone oltre gli standard punti 2 3 persone o più oltre gli standard punti 3 Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui sopra si fa riferimento agli standard abitativi così come individuati all’ art. 16, comma 3, del regolamento per l’assegnazione degli alloggi E.R.P. Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da 1 anno. D - CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio massimo attribuibile 20 punti su 95) D-1 Reddito ISEE (da attribuire per fasce di reddito ISEE) inferiore a € 4.574,48 punti 10 da € 4.574,49 a € 8.004,19 punti 8 da € 8.004,20 a € 11.435,05 punti 6 da € 11.435,06 a € 14.867,06 punti 3 oltre € 14.867,07 punti 0 D-2 Incidenza del canone sul reddito ISE Superiore o uguale al 55% punti 10 dal 45% al 54,9% punti 8 dal 35 % al 44,9% punti 6 dal 25% al 34,9% punti 4 dal 15% al 24,9% punti 2 Al momento della verifica dei requisiti e della permanenza delle condizioni determinanti punteggio, propedeutica all’assegnazione dell’alloggio, ai fini del ricalcalo del punteggio dell’incidenza canone/reddito e dell’eventuale aggiornamento di quello precedentemente attribuito, il richiedente dovrà presentare copia del contratto di locazione registrato e documentazione attestante il pagamento del canone dei dodici mesi precedenti la verifica stessa. Quanto sopra viene applicato anche nell’ipotesi in cui sia stato riconosciuto il punteggio relativo allo sfratto per morosità come stabilito in calce al precedente punto C-2. Fanno eccezione i casi in cui il nucleo richiedenti si trovi in una delle condizioni previste in calce al punto C2 che rendono ammissibili i provvedimenti di sfratto per morosità purchè queste vengano debitamente documentate; ricorrendo tali ipotesi pertanto non verrà effettuata la verifica sui canoni effettivamente corrisposti negli ultimi dodici mesi. E - CONDIZIONI RESIDENZIALE (massimo 10 punti su 95) E-1 Anzianità di residenza nel Comune di Gambettola alla data di scadenza del bando 7 Da oltre 5 fino a 6 anni Da oltre 6 fino a 8 anni Da oltre 8 fino a 10 anni Da oltre 10 fino a 12 anni Da oltre 12 fino a 14 anni Da oltre 14 fino a 16 anni Da oltre 16 fino a 18 anni Oltre 18 anni punti 1 punti 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti 6 punti 8 punti 10 PREVALENZA NELLA GRADUATORIA: L’inserimento in graduatoria delle domande di richiedenti a cui sono stati attribuiti i medesimi punteggi avviene utilizzando i sottoelencati criteri di prevalenza: 1) grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore; 2) situazione economica con reddito ISEE inferiore. Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande è possibile integrare la domanda già presentata facendo valere le condizioni sopravvenute. INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di accedere agli alloggi. I dati potranno essere comunicati all’Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.) della Provincia di ForlìCesena e alla Commissione Assegnazione Alloggi. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 mediante apposita istanza da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di gambettola. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Gambettola ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona Dott.ssa Fabrizia Lelli. CONTROLLI Saranno effettuati controlli volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del presente bando. I controlli saranno effettuati su tutte le dichiarazioni dei soggetti che risulteranno assegnatari di alloggio, le autodichiarazioni verranno sottoposte a controllo anche attraverso segnalazione alla guardia di finanza. Nel caso di concessione del beneficio, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art.4, comma 2, del D.lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221, nell'ambito dei controlli di cui all'art.4 comma 7, del D.lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di omessa e infedele dichiarazione dei redditi, l'ente erogatore assume tutte le notizie idonee per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi. Ai sensi del dispositivo dell'art.71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Comune di Gambettola, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del presente bando. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiera. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 8 ALTRE DISPOSIZIONI Per qualsiasi ulteriore aspetto non disciplinato nel presente Bando si rinvia all'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibera consiliare n. 67 del 28/11/2012. Gambettola, lì 17/12/2012 F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Fabrizia Lelli) 9