A.L Servizi s.r.l. Via Bergamo n. 25 – 24035 Curno ( Bg) P.Iva e C.F. 03252150168 Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226 E-mail:[email protected] Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371 Dicembre 28.12.2009 A cura di Antonella Gemelli Le Guide operative Guida al visto di conformità ai fini delle compensazioni dei crediti Iva superiori a € 15.000 le istruzioni per gli intermediari alla luce della circolare n.57/E/2009 La stretta sulle compensazioni Iva, introdotta dall'articolo 10 del Dl 78/2009, che si inserisce nella lotta alla frode, in particolare, all'utilizzo di falsi crediti Iva, prevede che dal 1° gennaio 2010 la compensazione del credito Iva annuale nel modello di versamento F24, per importi oltre 10mila euro, può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La novità va a incidere sulle compensazioni esterne o così dette orizzontali senza incidere nella possibilità di utilizzare liberamente il credito Iva 2009 nelle liquidazioni periodiche del 2010, mensili o trimestrali. Ne consegue che dato che il modello Iva 2010, relativo al periodo d'imposta 2009, può essere presentato in forma autonoma da febbraio, fino al 15 marzo 2010 non possono essere effettuate compensazioni esterne utilizzando il credito Iva 2009. L'ulteriore novità riguarda l'obbligo di disporre di una dichiarazione Iva sottoposta a visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (articolo 35, comma 1, lettera a), Dlgs 241/1997) nell'ipotesi in cui la compensazione riguardi crediti Iva per oltre 15mila euro. In alternativa al visto di conformità, per le società ed enti la dichiarazione Iva va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono, se prevista, la relazione di revisione. L’Agenzia delle entrate con la Circolare n.57/E del 23 dicembre 2009 ha precisato quali sono gli adempimenti e le procedure da seguire per il rilascio del visto di conformità a partire, appunto, dal 1° gennaio 2010. Nella presente guida operativa si intende dare rilievo, non tanto a come opera il nuovo sistema delle compensazioni dei crediti Iva superiori a 10.000 Euro, per i quali si è ancora in attesa di precisazioni e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate quanto appunto agli aspetti legati al rilascio del visto di conformità per compensazioni del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 Euro. 1 I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i paesi. L’elaborazione dei testi anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Testo chiuso in redazione il 28 dicembre 2009 Copyright© La lente sul fisco 2 Indice Il visto di conformità per crediti Iva superiori a € 15.000 Le compensazioni dei crediti Iva dal 1° gennaio 2010 Pag. 5 Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità Pag. 6 Sottoscrizione della dichiarazione da parte di soggetti che esercitano il controllo contabile Pag. 8 Soggetti ESCLUSI dal rilascio del visto di conformità Pag. 9 I requisiti soggettivi dei soggetti abilitati al visto di conformità Pag. 10 Tipologie di soggetti alle quali è possibile rilasciare il visto di conformità: la differenza tra CAF e professionisti Pag. 10 Adempimenti preliminari a carico dei professionisti Esclusione dagli adempimenti preliminari a carico dei soggetti che esercitano il controllo contabile Pag. 12 La comunicazione e i dati che deve contenere Pag. 12 I documenti da allegare alla comunicazione Pag. 14 Polizza assicurativa Pag. 14 Comunicazioni successive variazioni Pag. 16 Rinnovo della polizza e pagamento dei premi Pag. 16 Esonero dalla richiesta Pag. 16 Fac-simile di richiesta e dichiarazione sostitutiva Pag. 17 Iscrizione presso l’albo dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità Pag. 20 La data dalla quale il professionista può prestare assistenza fiscale Pag. 20 Attività necessarie al rilascio del visto di conformità Documentazione da controllare Pag. 20 Attività NON necessarie per il rilascio del visto di conformità Pag. 25 Cosa intendere per valutazioni di merito Pag. 25 Predisposizione della dichiarazione e tenuta delle scritture contabili Pag. 27 Scritture contabili tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità Pag. 28 Visto apposto dal Responsabile del CAF Pag. 29 3 Visto apposto da un professionista Pag. 29 I Casi Pag. 29 Contabilità di rilevanti dimensioni Pag. 31 Le sanzioni per il rilascio infedele del visto di conformità Condizioni di punibilità Discordanza tra quanto attestato e i dati emersi a seguito della liquidazione Pag. 32 o controllo Pag. 33 Importo delle sanzioni Pag. 35 Estensione del regime delle sanzioni amministrative tributarie Pag. 35 Il ravvedimento operoso per i professionisti o CAF Pag. 35 Il ravvedimento operoso per il contribuente Pag. 36 Contestazione e irrogazione delle sanzioni Pag. 37 Pag. 38 Integrazione o modifica dell’atto di contestazione Sospensione cautelativa Pag. 40 Pag. 40 Caf - revoca dell’autorizzazione all’attività di assistenza Compilazione del quadro della dichiarazione Iva CAF o professionisti Pag. 41 Sottoscrizione da parte dell’organo di controllo Pag. 42 APPENDICE Pag. 43 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 /E del 23 dicembre 2009 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 19 febbraio 2008 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 52/E del 27 settembre 2007 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 6 aprile 2006 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 134/E del 17 giugno 1999 4 Visto di conformità per crediti Iva superiori a 15.000 € Dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 10 del D.L 78/2009 la compensazione così detta orizzontale dei crediti Iva annuali o infrannuali per importi superiori a 10 mila euro annui, può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (mod. TR) da cui emerge il credito. La compensazione del credito annuale per importo superiore a 15 mila euro è subordinata, inoltre, all'apposizione, sulla corrispondente dichiarazione annuale, del visto di conformità o, in alternativa, della firma anche da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile di cui all'art. 2409bis c.c., attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, del dm 164/99. Compensazioni di crediti Iva Le compensazioni dei crediti Iva dal 1° gennaio dal 1° GENNAIO 2010 2010 In presenza di un credito La compensazione IVA di importo pari o credito inferiore a € 10.000 IVA trimestrale del La annuale per importi importi superiori a € 15.000 annui può essere alla annui ma inferiori a € effettuata a partire dal 16 compensazione, 15.000 può essere del mese ovvero sono applicabili effettuata a partire dal quello le consuete previste regole giorno per compensazione crediti del o credito IVA annuale per non è prevista alcuna superiori a € 10.000 limitazione compensazione tributari previdenziali. 16 del mese della la successivo a quello di dei presentazione / dichiarazione di successivo a presentazione dichiarazione annuale e necessita del della rilascio annuale del visto di o conformità da parte di dell’istanza trimestrale. un soggetto abilitato. Per la compensazione di crediti Iva per oltre 10 mila euro annui, le deleghe di versamento dovranno passare obbligatoriamente per il tramite del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). 5 Per i contribuenti che È quanto prevede il provvedimento firmato dal effettuano compensazioni direttore dell'Agenzia delle entrate il 21 dicembre di crediti Iva inferiori a 2009 nel quale è precisato che per fruire dei crediti 10 mila euro o più Iva i modelli F24 esattamente fino a tale esclusivamente importo è consentito l’utilizzo devono online sia essere trasmessi direttamente dai ancora contribuenti, attraverso i canali telematici Entratel o dei Fisconline, sia facendo ricorso agli intermediari servizi di home banking o abilitati al canale Entratel. di remote banking E’ esclusa versamenti disposizione la possibilità attraverso da di gli banche e ricorrere F24 poste a messi a con le procedure di home banking. Nel presente approfondimento si intende dare rilievo, non tanto a come opera il nuovo sistema delle compensazioni dei crediti Iva superiori a 10.000 Euro, per i quali si è ancora in attesa di precisazioni e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate quanto agli aspetti legati al rilascio del visto di conformità per compensazioni del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 Euro. Per il rilascio del visto di conformità devono, infatti, essere rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti in materia, che costituiscono un necessario presupposto; in particolare, occorre: rientrare tra le categorie previste dalla legge che possono rilasciare il visto; stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile; effettuare un’apposita comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente, al fine di essere iscritti in un apposito Elenco. La presente guida intende quindi riepilogare la disciplina del visto di conformità, con particolare riguardo a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009. Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità Innanzitutto è stato precisato l’ambito dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, anche se su tale aspetto era già intervenuta una risposta, a un question time svoltosi il 16 dicembre 2009, in commissione 6 Finanze alla Camera, del sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Daniele Folgora. L’ambito dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità ha, suscitato, oltre che diverse polemiche, soprattutto dubbi circoscritti alla modifica apportata in sede di conversione del D.L 78/2009. L'articolo 10 nel testo originario, attribuiva il potere del rilascio del visto di conformità, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs, n. 241 del 1997, esclusivamente ai soggetti contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del DPR n. 322/1998, ossia agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. Con la modifica apportata in sede di conversione del D.L 78/2009 (legge 3 agosto 2009, n. 102), è stato eliminato il rinvio all'articolo 3, comma 3, lettera a), del predetto DPR n. 322/ 1998. Ai fini dell'individuazione dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità, assume, pertanto, rilevanza non già l'articolo 3, comma 3, del citato DPR, ma l'articolo 35 del D.Lgs n. 241/ 1997, cui l'articolo 10, comma 7, della legge di conversione n. 102 del 2009, nel testo attualmente vigente, rinvia. In sostanza possono rilasciare il visto di conformità: SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ professionisti intermediari abilitati iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. OSSERVA La circolare n. 13/E del 06/04/2006 e ora la circolare n.57/E/2009 hanno precisato che nell’ipotesi di associazioni professionali, nella comunicazione devono essere indicati, oltre i dati del singolo professionista richiedente anche i dati dell’associazione di cui il professionista fa parte. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto, ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali 7 non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. professionisti intermediari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro; soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli camerali dei Periti ed esperti tributari in possesso del titolo di studio previsto dalla lettera b) dell’art. 3 del DPR n.322/98, ossia di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. responsabili dei Caf costituiti dalle associazioni fra imprenditori (c.d. Caf Imprese1), organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti o pensionati, dai sostituti d'imposta o, ancora, dalle associazioni di lavoratori promotrici di patronati; OSSERVA Si osservi che relativamente a tale categoria di soggetti sono i CAF ( costituiti nella forma di società di capitali) a dover richiedere e ottenere l’autorizzazione a prestare l’attività di assistenza fiscale presentando istanza alla Direzione regionale competente (articoli 7 e 9 del decreto n. 164 del 1999). Ai fini del rilascio del visto di conformità, il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF non è tenuto agli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale in via professionale (comunicazione preventiva alle Direzioni regionali, polizza assicurativa). Sottoscrizione della dichiarazione da parte di soggetti che esercitano il controllo contabile In alternativa, il visto sulla dichiarazione potrà essere rilasciato dai soggetti incaricati del controllo contabile ai sensi dell’art.2409-bis c.c.. 1 I CAF - impresa possono essere costituiti esclusivamente da: associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, non presenti nel CNEL, se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra, previa delega della propria associazione nazionale. 8 Ai sensi del predetto articolo 2409-bis del codice civile, il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. La dichiarazione, dunque, deve essere sottoscritta oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Per espressa previsione dell’articolo 10, comma 7, del D.L 78/2009 la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile comporta l’attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. Trattasi dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il visto di conformità per i cui dettagli si rimanda al paragrafo “Attività necessarie al rilascio del visto di conformità”. Soggetti ESCLUSI dal rilascio del visto di conformità Il visto di conformità NON può quindi essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulla base dei DM emanati ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. e) del DPR 322/98; si tratta, in particolare: SOGGETTI CHE NON POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA’ degli altri soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale (previsti dal DM 19.4.2001); dei soggetti iscritti solo nel registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 21.1.92 n. 88 (previsti dal DM 12.7.2000) se non esercitano il controllo contabile; degli iscritti negli Albi degli avvocati (previsti dal DM 12.7.2000); degli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (previsti dal DM 19.4.2001). L’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, pertanto, costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per poter effettuare la richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità. 9 I requisiti soggettivi dei soggetti abilitati al visto di conformità Si osservi che automaticamente la possibilità dal fatto di di apporre essere il visto compresi non discende nell'elenco sopra riportato. E’ necessario, infatti, essere anche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del dm 164 del 1999, ossia: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; b) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; c) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, ossia non aver riportato condanne definitive per i delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), di peculato (artt. 314 e 316 c.p.), di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), di concussione (art. 317 c.p.), di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p.), per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio; non essere stati oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni mafiose. Tipologie di soggetti alle quali è possibile rilasciare il visto di conformità: la differenza tra CAF e professionisti Circolare Ministeriale n.134/E/115572/1999 Un punto che aveva suscitato alcune perplessità è legato alle tipologie di soggetti alle quali è possibile rilasciare il visto di conformità. In particolare, vi è da evidenziare che con la Circolare Ministeriale n.134/E/115572 del 17.06.99, l’Amministrazione Finanziaria ha, precisato che l'art.34 co.1 del D.Lgs. n.241/97 esclude dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES): tenute alla nomina del Collegio sindacale; alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli Studi di settore. 10 Circolare Ministeriale n.57/E/2009 La Circolare n.57/E/ 2009 è intervenuta evidenziando che l’esclusione riguarda solo i soggetti IRES, quindi NON anche gli imprenditori I CAF individuali, anche nella forma di imprese familiari, e le società di persone. Nei confronti di quest’ultimi soggetti, i CAF imprese possono, pertanto, prestare assistenza anche in presenza di cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore. Limiti al rilascio del visto di conformità da parte dei CAF-imprese Il rilascio del visto di conformità da parte del responsabile dell’assistenza fiscale del CAF-imprese può riguardare solo le dichiarazioni relative ai contribuenti titolari di reddito d’impresa, anche in presenza di cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che possono avvalersi dell’assistenza fiscale dei CAF stessi. I CAF-imprese non possono svolgere attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa: soggetti all’IRES e tenuti alla nomina del Collegio sindacale (es. spa, sapa, srl); soggetti all’IRES ai quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore (es. con ricavi superiori a determinate soglie, inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta, periodo di non normale svolgimento dell’attività, ecc.). Rientrano comunque nella competenza dei CAF-imprese le società cooperative e i loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.47 n. 1577 (c.d. “Centrali cooperative”). I Professionisti Diversamente da quanto previsto per i Centri di assistenza fiscale ( CAF) la norma non pone alcuna limitazione di carattere soggettivo alla platea dei contribuenti che possono richiedere ad uno degli altri soggetti abilitati il rilascio del visto di conformità. Pertanto, possono rivolgersi ad un dottore 11 commercialista, consulente del lavoro o esperto tributario per il rilascio del visto di conformità anche i contribuenti che non possono fruire dell'assistenza fiscale da parte dei CAF, compresi in particolare i titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti). Adempimenti preliminari a carico dei professionisti I soggetti interessati all'apposizione del visto debbono trasmettere apposita comunicazione preventiva alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del professionista medesimo, al fine di essere inseriti nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio. Esclusione dagli adempimenti preliminari a carico dei soggetti che esercitano il controllo contabile OSSERVA Ci si chiedeva se anche i soggetti che esercitano il controllo contabile fossero tenuti alla comunicazione preventiva alla Direzione Regionale per la richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità. Su tale aspetto è intervenuta la Circolare n.57/E/2009 chiarendo che dalla formulazione della norma risulta che, per tali soggetti, i rinvii alla disciplina relativa all’assistenza fiscale sono limitati al contenuto dei controlli e alle sanzioni. Nessun rinvio è operato dalla norma in relazione agli adempimenti preliminari che i soggetti che intendono apporre il visto di conformità. L’Agenzia delle entrate ritiene, pertanto, che per i soggetti che esercitano il controllo contabile non rilevino la previsioni che prevede la comunicazione preventiva alle Direzioni regionali e la stipulazione della apposita polizza assicurativa. La comunicazione e i dati che deve contenere Tale comunicazione, da redigersi in carta libera, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure da consegnare a mano, deve contenere: CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE REGIONALE i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA; 12 il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale; qualora, per lo svolgimento dell’attività, il professionista si avvalga di una o più società di servizi, la comunicazione deve comprendere anche le seguenti informazioni: denominazione o ragione sociale delle società di servizi; dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del Collegio sindacale, delle società di servizi; indicazione delle specifiche attività da affidate alle società stesse. nel caso in cui il professionista eserciti l’attività nell’ambito di un’associazione professionale (studio associato), nella predetta comunicazione devono essere indicati, dell’associazione oltre di ai cui dati fa del parte. singolo In tal professionista, caso, anche nell’apposito quelli Elenco informatizzato è iscritto il singolo professionista e, conseguentemente: solo questi (e non l’associazione) è abilitato al rilascio del visto di conformità; ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’Elenco non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. ATTENZIONE Ogni professionista appartenente all’associazione che intende rilasciare i visti di conformità, se in possesso dei requisiti, deve, pertanto, presentare la comunicazione alla DRE. richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. 13 I documenti da allegare alla comunicazione Alla documentazione sopra elencata devono essere allegati: DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE REGIONALE Polizza assicurativa 1. copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile2, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni: a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997; b. il massimale della polizza, come stabilito dall’art. 22 del D.M. n.164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80; c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia; d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. La polizza non deve contenere la clausola c.d. “claim made” la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli 2 Il professionista già in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali potrà stipularne una autonoma, o integrare quella già in possesso, che copra gli eventuali danni cagionati da errori nel rilascio del visto di conformità, il cui massimale deve essere proporzionato al numero dei contribuenti serviti e non inferiore, comunque, ad euro 1.032.913,80. 14 errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato; e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l’eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa); f. il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia, di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purchè la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per l’attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta; 2. dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; 3. dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.8, co.1, dello stesso regolamento attuativo introdotto con D.M. n.164/99 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, ecc…), come elencati nel paragrafo “I requisiti soggettivi dei soggetti abilitati al visto di conformità”; 4. dichiarazione dall’Agenzia delle attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali 15 ATTENZIONE Le dichiarazioni precitate ai punti 2, 3 e 4 devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva), allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. Comunicazioni successive variazioni Si fa osservare che eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati alla richiesta dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità. Rinnovo della polizza e pagamento dei premi ATTENZIONE I professionisti interessati a mantenere l’iscrizione nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, in caso di tacito rinnovo della polizza alla scadenza, sono tenuti a trasmettere alla Direzione Regionale, di propria iniziativa, gli attestati di pagamento del premio; analoga comunicazione dovrà essere data alle varie scadenze in caso di pagamento frazionato del premio. Nel caso in cui sia stipulata una nuova polizza – con la medesima o diversa compagnia di assicurazioni- il professionista dovrà esibirne copia alla Direzione Regionale. La polizza sostitutiva, oltre ad avere una continuità temporale con quella sostituita, per consentire il mantenimento dell’iscrizione del professionista nell’apposito elenco informatizzato, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti in sede di prima validazione. Esonero dalla richiesta NON devono replicare una nuova comunicazione in esame coloro che hanno già presentato detta istanza e risultano già iscritti nel suddetto elenco informativo. In sostanza non è necessaria una ulteriore comunicazione alla DRE ai fini del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, in applicazione dell’art. 10 del DL 78/2009: 16 qualora tale comunicazione sia già stata effettuata in passato, in relazione ai modelli UNICO o ai modelli 730; fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali variazioni, anche derivanti dalla necessità di adeguare la copertura assicurativa; se tali professionisti non devono segnalare variazioni, non occorre quindi effettuare alcuna comunicazione. Gli adempimenti in esame riguardano i professionisti che, per la prima volta, intendono abilitarsi al rilascio del visto di conformità. ATTENZIONE L’avvenuta presentazione dell’istanza all’ufficio locale ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, non esime dall’obbligo della comunicazione per la richiesta di abilitazione al visto di conformità. Fac-simile di richiesta e dichiarazione sostitutiva Di seguito si propone un fac-simile della comunicazione da inviare alla competente in ragione del domicilio fiscale del DRE professionista unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestane i requisiti di cui all'art.8, co.1, dello stesso regolamento attuativo introdotto con D.M. n.164/99. 17 Spett.le AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE ……. Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. 21, DM n. 164/99 Il sottoscritto …………………….……..... , nato a …….…………….… , il ……….………… , residente a ………….….….… , codice fiscale ……….…….……. , partita IVA …………..….….. , con studio in ….……………..……. , via ……………………….…… , tel. ….………….…….… , iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ………………………….……… , al n. …………… , abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni Comunica che intende rilasciare il visto di conformità delle dichiarazioni previsto dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, con le modalità di cui al DM n. 164/99; che per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale si avvale della seguente società: Denominazione Sede legale C.F./partita IVA Dati anagrafici soci Dati anagrafici organo amministrativo Dati anagrafici collegio sindacale Attività affidate si impegna inoltre a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti di cui sopra entro 30 giorni dalla data in cui si verificano. …….., ………. (firma del professionista) 18 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 Il sottoscritto/a ___________________________ il_________________, residente in nato/a a ____________________, ______________________________________, Via______________________________; Codice fiscale______________________, esercente l’attività di______________________________________________, ________________________________________________________ associato), con sede in (indicare presso se studio ________________________________, Via _____________________________, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione e/o uso di atti falsi, espressamente richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445, del 28/12/2000, DICHIARA • di non avere a proprio carico e di non aver subìto provvedimenti di sospensione emessi dall’ordine di appartenenza; • di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; • di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; • di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; • di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decret legislativo 18 agosto 2000, n. 267; • di essere in possesso di abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Data Firma 19 Iscrizione presso l’albo dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità La data dalla quale il professionista può prestare assistenza fiscale A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. Da quando il professionista può prestare assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformità A partire dalla data di presentazione della comunicazione alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del professionista medesimo, al fine di essere inseriti nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio ( circolare n.57/E/2009). Attività necessarie al rilascio del visto di conformità In base al disposto del comma 2 dell’art.2 del D.M. n.164/99 il rilascio del visto comporta: il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto; la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e IVA; la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; l’effettuazione di controlli finalizzati a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Documentazione da controllare Trattandosi, nel caso in esame, di visto rilasciato per certificare la “bontà” del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, ovviamente, i controlli 20 dovranno essere effettuati con esclusivo riferimento alla documentazione relativa a tale imposta: fatture di acquisto e di vendita; scontrini e ricevute fiscali; registri Iva acquisti; vendite e corrispettivi; e, infine, eventuali denunce trimestrali e dichiarazione annuale Iva. ATTIVITA’ NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLE DICHIARAZIONI IVA L’acquisizione dei registri IVA e dei relativi documenti contabili; la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA; il riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nelle scritture contabili ai fini IVA con i relativi documenti contabili (es. fatture di acquisto e di vendita); il riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione IVA con quelli delle relative scritture contabili; il controllo che il codice di attività economica Il rilascio del visto di indicato nella dichiarazione IVA corrisponde a quello conformità sulla risultante dalla documentazione contabile, desunto Iva dalla tabella di classificazione delle attività economiche dichiarazione comporta: vigente al momento di presentazione della dichiarazione (circolare n.57/E/2009 § 7.1). Per tale controllo si tenga presente che: in caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta; 21 nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate, ai sensi dell’articolo 36, del DPR n. 633/1972, invece, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo; verifica della sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l’eccedenza di imposta (check-list): presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; presenza di operazioni non imponibili; presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; presenza di operazioni non soggette all’imposta; operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli; controllo del riporto delle eccedenze pregresse. Ai fini del computo dell’ammontare del credito, si deve, infatti, tenere proveniente conto anche dall’eccedenza dell’eventuale formatasi credito in anni precedenti e non richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione. chiarito Su tale che il precedenti si dell’esposizione aspetto controllo deve del del l’Amministrazione credito limitare credito nella dei alla ha periodi verifica dichiarazione presentata senza dover sindacare gli effettivi utilizzi sul modello F24; 22 per quanto riguarda l’eventuale controllo delle detrazioni vi è da osservare che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.57/E/2009 - § 7, richiamando la circolare n. 134/1999 ( si osservi anche quanto argomentato nel paragrafo “ Cosa si intende per valutazioni di merito”), ha precisato che non sono necessarie valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della evidenziazione nella dichiarazione annuale dell'Iva. OSSERVA Tale affermazione porterebbe a ritenere che il professionista che appone il visto leggero non debba entrare nel merito se, per una determinata operazione, l'Iva sia indetraibile o detraibile oppure se addirittura una fattura riguardi un'operazione inesistente; tuttavia, in un successivo passo della stessa circolare -§ 7.2, l’Agenzia sostiene che la verifica del professionista deve riscontrare i documenti con un'imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo all'Iva detratta. Se ad esempio, l'Iva detratta è pari a 100mila euro, devono essere un'imposta controllate superiore professionista a deve tutte 10mila le fatture euro. conservare con Peraltro, copia il della documentazione al fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli, unitamente alla checklist del controllo svolto. La circolare non specifica quale sia il controllo da eseguire ossia se: si debba semplicemente accertare l'importo della fattura, l'annotazione nel registro acquisti e la conseguente trasposizione della dichiarazione annuale, o se, invece, occorra accertarsi della qualità dell'operazione effettuata cioè l’inerenza, il diritto alla detrazione ecc. 23 Nel caso in cui il credito d’imposta destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, secondo l’Agenzia delle entrate (circolare n.57/E/2009 § 7.2) tenuto conto che trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall’attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Relativamente a tale aspetto l’Amministrazione non ha effettuato nessuna distinta tra aziende di nuova costituzione e non, pertanto, tale verifica dovrà essere contribuenti effettuata che avendo anche nei iniziato confronti l’attività dei hanno sostenuto Iva sugli acquisti senza realizzare operazioni attive. 24 Attività NON necessarie per il rilascio del visto di conformità Sulla base di quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria (si vedano la C.M. 17.6.99 n. 134/E (§ 3.1 e 5) e la circolare dell’ Agenzia delle Entrate 4.5.2009 n. 21 (§ 3.6.3), il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA NON comporta: Circolari n.134/E/1999 e n21/E/2009 valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dell’IVA dovuta, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all’ammontare rilevante; controlli sulla regolarità dei versamenti. ATTIVITA’ NON NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLE DICHIARAZIONI IVA valutazioni merito sulla incidono ai fini della determinazione comporta: NON soggettive a spese Iva situazioni riguardo Il rilascio del visto di conformità dichiarazione o di che dell’IVA dovuta, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all’ammontare rilevante; controlli sulla regolarità dei versamenti. Le considerazioni espresse nella sopra citate circolari Ministeriali ( n.134/E/1999 e n.21/E/2009), tuttavia, non esaurivano tutti i dubbi su quale sia il reale ambito d’indagine entro il quale si deve muovere il soggetto che intende rilasciare il visto di conformità. Cosa intendere per valutazioni di merito Sotto il profilo Iva, infatti, in molti casi non è del tutto chiaro quale sia il confine tra una valutazione di tipo formale ed un’indagine di tipo sostanziale. Soprattutto ai fini Iva l’indagine formale può far intuire al verificatore violazioni di carattere sostanziale. Appariva quindi opportuno un intervento dell’Amministrazione Finanziaria che chiarisse i confini dell’indagine a cui deve essere sottoposto il contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità. 25 L’agenzia su tale aspetto è, intervenuta nella Circolare n.57/E/2009 ma senza chiarire l’effettiva portata della sua affermazione. Nel documento si legge, infatti, come sopra già riportato: al paragrafo 7, che non sono necessarie, da parte del professionista, valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della evidenziazione nella dichiarazione annuale dell'Iva; Esempio 1 Si consideri, per esempio, l’ipotesi di spese di impiego relative ad un una autovettura per le quali il contribuente non ha operato la detrazione parziale del 40% prevista dall’art.19-bis1, co.1, lett.c) del DPR ma ha operato l’integrale detrazione. In questo caso, l’integrale detrazione dell’imposta potrebbe trovare giustificazione nella scelta operata dal contribuente di assegnare l’autovettura in uso promiscuo al proprio dipendente con relativo assoggettamento ad Iva del compenso richiesto per l’utilizzo della stessa. In tale caso valutazione?. il verificatore Noi riteniamo deve di NO entrare essendo nel merito comunque di tale possibile l’esistenza del caso in cui è concessa la detrazione integrale. Esempio 2 Si ipotizzi che dal riscontro dei documenti delle fatture di acquisto e dall’analisi del registro Iva acquisti emerga per esempio che relativamente ad alcuni costi si è in presenza di fattispecie di indetraibilità oggettiva ai sensi dell’artt.19bis1, co.1, lett.i) del DPR n.633/72 che il contribuente ha, invece, interamente detratto. Ci si chiede se tale situazione legittima il rilievo del professionista, con conseguente richiesta di correzione, oppure il fatto che la fattura sia riportata correttamente nel registro per gli stessi importi evidenziati nel documento assolve alla verifica di “corrispondenza formale” a cui si deve attenere il verificatore?. 26 Secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.57/E/2009 al paragrafo 7, non essendo necessarie, da parte del professionista, valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della evidenziazione nella dichiarazione annuale dell'Iva, si ritiene che il verificatore potrà attenersi alla mera verifica della rispondenza dell'operazione formale effettuata senza entrare ossia, in nel questo merito caso, della del qualità diritto alla detrazione. al paragrafo 7.2, che tuttavia, la verifica del professionista deve riscontrare i documenti con un'imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo all'Iva detratta. Se ad esempio, l'Iva detratta è pari a 100mila euro, devono essere controllate tutte le fatture con un'imposta superiore a 10mila euro. La circolare non specifica quale sia il controllo da eseguire ossia se: si debba semplicemente accertare l'importo della fattura, l'annotazione nel registro acquisti e la conseguente trasposizione della dichiarazione annuale, se, invece, occorra accertarsi della qualità dell'operazione effettuata cioè l’inerenza, il diritto alla detrazione ecc Predisposizione della dichiarazione e tenuta delle scritture contabili Ai fini del rilascio del visto di conformità, l’art. 23 del DM 164/99 stabilisce che le dichiarazioni e le scritture contabili debbano essere state predisposte e tenute dal professionista. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute: direttamente dallo stesso contribuente, ovvero da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. 27 Al riguardo, in dottrina è stato posto il problema di chiarire se possano rientrare nelle suddette previsioni anche altre fattispecie, frequenti nella pratica, in particolare: contribuente che, anziché elaborare in proprio la contabilità (a mezzo dipendenti), affidi tale compito a un soggetto terzo (non iscritto ad Albi) munito di partita IVA e si faccia assistere, per la consulenza e la elaborazione delle dichiarazioni, da altro professionista di fiducia; professionista che partecipi a un centro elaborazione dati, cui è affidata la mera elaborazione contabile, in misura inferiore a quella di maggioranza; professionista che si avvalga di un centro elaborazione dati (cui non partecipa al capitale) per le mere attività di registrazione. Sulla base del tenore letterale della norma in esame, infatti, tali situazioni non potrebbero consentire al professionista il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, comportando, di fatto, un blocco della possibilità di utilizzare in compensazione il relativo credito. Su tali aspetti apparivano quindi necessari dei chiarimenti ufficiali che sono giunti con la Circolare n.57/E/2009. Scritture contabili tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità In particolare, è stato chiarito che tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell’istituto della compensazione: nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che NON può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli sopra indicati e a predisporre la dichiarazione Iva. 28 OSSERVA Il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. Visto apposto dal Responsabile del CAF Se il visto di conformità è apposto dal responsabile di un CAF: la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF. Visto apposto da un professionista Se il visto di conformità è apposto da un professionista: la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. I CASI Predisposizione della dichiarazione e tenuta delle scritture contabili I CASI Il professionista abilitato al rilascio SI. Se il professionista è tra quelli abilitati al del visto di conformità che tiene rilascio del visto di conformità non vi sono la contabilità del cliente e preclusioni. redige la dichiarazione Iva dello stesso, può sulla stessa rilasciare il visto di conformità?. Il professionista abilitato al rilascio SI. Non ci sono ostacoli al rilascio del del visto di conformità che NON visto di conformità. Le dichiarazioni e le tiene la contabilità del cliente, scritture contabili si intendono predisposte e perché gestita dal cliente stesso tenute dal professionista anche quando sono 29 può redige la dichiarazione Iva di predisposte e tenute dal contribuente a tale cliente ed apporre il visto di condizione che tali attività siano effettuate conformità?. sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Lo studio professionale, i cui SI. Se il professionista è tra quelli abilitati al soci sono per più della metà rilascio del visto di conformità non vi sono abilitati al rilascio del visto di preclusioni. conformità, che tiene la contabilità del cliente e redige la dichiarazione dello stesso può su quest’ultima apporre il visto di conformità?. Il contribuente che fa elaborare la contabilità a un soggetto terzo SI. Nelle ipotesi in cui le scritture (non iscritto ad Albi) munito di partita IVA ma non abilitato al contabili siano tenute da un soggetto rilascio del visto di conformità, che può farsi assistere compilazione NON apporre il visto di la conformità, il contribuente potrà comunque per sola rivolgersi della può un CAF-imprese o a un dichiarazione Iva e farsi rilasciare professionista abilitato all’apposizione del il visto di conformità da altro visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli sopra soggetto abilitato ?. indicati e a predisporre la dichiarazione Iva. Un professionista abilitato al visto NO. Se il visto di conformità è apposto da di conformità che partecipi a un un centro elaborazione dati, cui affidata la mera professionista elaborazione da una società di servizi ma solo nel caso cui il professionista quella di maggioranza può fare maggioranza la trasmissione è telematica può essere effettuata anche contabile, in misura inferiore a in effettuare la assoluta possegga del la capitale trasmissione sociale. telematica dalla medesima società di servizi ?. Un professionista abilitato al visto NO. Valgono le considerazioni del punto di conformità che NON partecipi a precedente. un centro elaborazione dati ma se ne avvalga per le mere attività di registrazione può fare effettuare la trasmissione telematica dalla medesima società di servizi ?. 30 Lo studio professionale, i cui soci SI. Non ci sono ostacoli al rilascio del sono per più della metà abilitati al visto di conformità. Le dichiarazioni e le rilascio del visto di conformità, che scritture contabili si intendono predisposte e NON tiene la contabilità del tenute dal professionista anche quando sono cliente perché gestita cliente stesso ma dal predisposte e tenute dal contribuente a redige la condizione che tali attività siano effettuate dichiarazione Iva dello stesso può sotto il diretto controllo e la su quest’ultima apporre il visto di responsabilità dello stesso professionista. conformità?. Una società di servizi i cui soci NO. Il ced non può rilasciare il visto di sono per meno del 51% conformità. Resta la possibilità abilitati al rilascio del visto di contribuente di farlo apporre conformità e che tiene ad per il uno dei la professionisti ( soci del ced) abilitati al contabilità del cliente e redige la rilascio. Tale soggetto sarà colui che è dichiarazione Iva può apporre il tenuto a svolgere i controlli sopra indicati e visto di conformità?. Contabilità di rilevanti dimensioni a predisporre la dichiarazione Iva. In presenza di contribuenti di grandi dimensioni che presentano la dichiarazione IVA e dell’ampiezza dei controlli che devono in tal caso essere svolti per il rilascio del relativo visto di conformità, che possono comportare la verifica di una mole ingente di documentazione, si sperava in un intervento dell’Amministrazione Finanziaria che consentisse, da un punto di vista operativo, di procedere a controlli a campione. L’Agenzia non è, invece, intervenuta in merito, lasciando il dubbio se nei casi di contabilità di rilevanti dimensioni tenute dal contribuente, ai fini del rilascio del visto di conformità: sia sufficiente, come si ritiene, oppure se il controllo si deve un estendere controllo (secondo “a campione” logiche dell’attività di revisione); proprie alla totalità dei documenti di cui si compone la contabilità del contribuente medesimo. Risulta del tutto evidente che l’una o l’altra situazione comportano profili di responsabilità e di dispendio di energie molto differenti. 31 Le sanzioni per il rilascio infedele del visto di conformità Vediamo ora di seguito le sanzioni relative all’infedele visto di conformità, premettendo innanzitutto quando il responsabile del centro di assistenza fiscale o il professionista possono essere puniti. A tal fine si ricorda che l’articolo 1, comma 33, della Finanziaria 2007 ha Condizioni di punibilità modificato la disciplina delle sanzioni poste a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF e dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per il rilascio infedele del visto di conformità o dell'asseverazione, di cui dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. In particolare, è stato introdotto nel secondo periodo dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs n. 241, senza modificare la condotta sanzionabile, una specifica condizione di punibilità, stabilendo che : “ La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Condizioni di punibilità liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73; la violazione di rilascio di visto di conformità infedele è punibile in caso controllo ai sensi degli artt. 36-ter e seguenti dello stesso DPR 600/73; di: liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli artt. 54 e seguenti del DPR 633/72. In caso di infedeltà del visto di conformità, pertanto, il responsabile del centro di assistenza fiscale o il professionista sono punibili soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, 32 per le quali sono stati rilasciati il visto o l'asseverazione, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante. Discordanza tra quanto attestato e i dati emersi a seguito della liquidazione o controllo Si osservi, però, che i controlli necessari al rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione non ricadono in tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente. Come argomentato nel presente approfondimento, non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità o l'asseverazione. Ai fini del rilascio del visto di conformità il soggetto incaricato è tenuto ad effettuare, infatti, esclusivamente i controlli indicati dall'articolo 2 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164. Condizioni di punibilità In caso di infedeltà del dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante; visto di conformità il professionista o il responsabile del sono punibili soltanto se: CAF vi sia, altresì, discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo, in quanto i controlli necessari al rilascio del visto di conformità non “coprono” tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente. QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE PER INFEDELTA’ DEL VISTO DI CONFORMITA’ La sanzione a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei centri e dei professionisti nei casi di infedeltà del visto di conformità: 33 deve essere applicata, pertanto, soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo. Limite di tipo quantitativo L'articolo 1, comma 33, della finanziaria 2007 ha introdotto, inoltre, oltre quella appena esaminata, un'ulteriore condizione di punibilità, legata ad un limite di tipo quantitativo. Con ciò significando che qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni emerga un maggior debito a carico del dichiarante: la sanzione può essere applicata soltanto se il debito superi il limite attuale di 16,53 euro e sia conseguenza, ovviamente, di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell'asseverazione. Condizioni di NON l’art. 12-bis del DPR 602/73 stabilisce, che non si procede all’iscrizione a ruolo per somme inferiori a: 16,53 euro. punibilità In caso di infedeltà del visto di conformità Le due condizioni in sintesi Affinché il soggetto che rilascia il visto di conformità o l'asseverazione in maniera infedele sia assoggettato a sanzione è, pertanto, necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che dalle attività di la seconda è che tale maggior controllo debito sia superiore al limite di e liquidazione della dichiarazione emerga un maggior €16,53. debito a carico del dichiarante; 34 Importo delle sanzioni Venendo ora alle sanzioni, in caso di visto di conformità infedele si applica la sanzione (sempre, come sopra già detto, che dalla verifica della dichiarazione emergano somme dovute a carico del contribuente: circolare n. 52/E/2007) da: un minimo di 258,00 a un massimo 2.582,00 Euro Estensione del regime delle sanzioni amministrative tributarie Per effetto del co. 1-bis dell’art. 39 del DLgs. 241/97, alle suddette violazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DLgs. 472/1997, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie. In precedenza, infatti, alla sanzione amministrativa per la violazione in esame era stata negata la natura tributaria, con la conseguenza che: non potevano essere applicati i principi del citato DLgs. 18.12.97 n. 472, in particolare: il ravvedimento operoso di cui all’art. 13; la definizione agevolata di cui all’art. 16; erano, invece, applicabili i principi in materia di sanzioni amministrative di cui alla L. 24.11.81 n. 689, ad esempio: il cumulo giuridico di cui all’art. 8, consistente nell’irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo; l’oblazione ai sensi dell’art. 16, consistente nel versamento, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, di una sanzione ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento. Il ravvedimento operoso per i professionisti o CAF Ora è, quindi, riconosciuta la possibilità per i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF o professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele di ricorrere al ravvedimento operoso. Ai fini dell’applicabilità alla violazione di rilascio di visto di conformità infedele dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, la circolare dell’ Agenzia delle Entrate 27.9.2007 n. 52 (§ 4.1.2) ha chiarito che: 35 I tempi il ravvedimento deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; La comunicazione occorre inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il suddetto termine, una comunicazione in cui devono essere indicati: i dati identificativi del contribuente; il tipo e il numero di protocollo telematico della dichiarazione; i motivi per i quali l’autore della violazione (professionista o responsabile dell’assistenza fiscale del CAF) intende ravvedersi; OSSERVA Le modalità di presentazione di tale comunicazione non sono state precisate; analogamente a quanto era stato chiarito dalla C.M. 25.1.99 n. 23/E (cap. III, § 2.6.1) in relazione al ravvedimento operoso per la mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte del membro dell’organo di controllo contabile, dovrebbe trattarsi di una comunicazione in carta libera, da inviare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La sanzione deve essere versata la sanzione prevista per ogni singola violazione, ridotta ad un decimo del minimo, quindi una sanzione di 25,80 euro per ogni visto infedele rilasciato. Il codice tributo per il versamento della sanzione Per il versamento con il modello F24 della suddetta sanzione ridotta, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 21.11.2007 n. 338 ha istituito il codice tributo: Codice tributo 8925 Ravvedimento - Sanzione per rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell'attività di assistenza fiscale - articolo 39, comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del D.Lgs. 241/1997. Il codice "8925" va indicato nella sezione Erario del mod. F24, riportando quale "anno di riferimento" l'anno di imposta per cui si effettua il pagamento. 36 8925 Il ravvedimento operoso per il contribuente Poiché gli errori e le omissioni Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento possono rilevare anche a carico del contribuente, in sede di liquidazione automatica, controllo formale e controllo sostanziale della dichiarazione, la circolare in esame ha precisato che anche quest’ultimo, informato dall’autore della violazione della propria volontà di ravvedersi, potrà sanare le irregolarità e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Le modalità con cui informare il contribuente dell’errore riscontrato sono rimesse alla libera iniziativa delle parti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11/E/2008 - §14.2 ). Contestazione e irrogazione delle sanzioni Per effetto del comma 2 dell’art. 39 del DLgs. 241/97, le suddette violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate al professionista o responsabile dell’assistenza fiscale ( CAF): dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. Si rileva, inoltre, che: in caso di variazione del domicilio fiscale del trasgressore in corso d’anno, ai fini dell’individuazione della Direzione regionale competente alla contestazione ed alla successiva irrogazione della sanzione, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del trasgressore al momento di commissione della violazione (Circ. Agenzia delle Entrate 27.9.2007 n. 52 - § 6); 37 nel caso di soggetti che esercitano attività in sedi distaccate, la constatazione delle violazioni può essere effettuata dagli uffici audit esterno della Direzione regionale nel cui territorio è situata la sede secondaria, ferma restando la necessità di inviare il relativo verbale alla Direzione regionale competente per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni (Circolare Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 11 - § 2.2). Integrazione o modifica dell’atto di contestazione L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al Circolare Agenzia delle Entrate n.52/E/2007 Al riguardo, si osservi che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 27.9.2007 n. 52 Carattere dell’ unicità compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima Direzione Regionale. (§6) ha chiarito che: il carattere dell’“unicità” va interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli artt. 7-bis e 39 co. 1 e 3 del DLgs. 241/97 commesse da un medesimo soggetto per ciascun anno solare di riferimento, sicché in un unico atto possono confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. OSSERVA Si tratta quindi delle violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-bis), di rilascio infedele del visto di conformità, dell’asseverazione per gli studi di settore e della certificazione tributaria (art. 39 co. 1), nonché in materia di obblighi di assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta (art. 39 co. 3). Termini di decadenza il termine generale di decadenza della notifica dell’atto d’irrogazione della sanzione, come previsto dall’art. 20, D.Lgs. n. 472/1997, deve essere individuato nel 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Nuovi ed ulteriori elementi ferma restando la suddetta contestualità in un unico atto della contestazione di tutte le violazioni commesse in un determinato anno di riferimento, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all’emanazione dell’atto di contestazione, si 38 potrà procedere all’emanazione di un nuovo atto che integrerà o modificherà il precedente senza sostituirsi ad esso; anche tale successivo atto di integrazione dovrà essere “unico” nel senso sopra indicato, ossia dovrà contenere la contestazione di tutte le suddette violazioni di cui la Direzione regionale sia successivamente venuta a conoscenza; in sede di integrazione o modifica si terrà ovviamente conto degli effetti derivanti dal riconoscimento del cumulo giuridico o dalla progressione ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97. Circolare Agenzia delle Entrate La successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11/E/2008, ha, invece, n.11/E/2008 chiarito che: Violazioni in più anni solari nelle ipotesi di violazioni commesse in più anni solari, occorre contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono gli anni solari nei quali sono state commesse (§ 8.1); Esito dell’attività di controllo resta rimesso alla valutazione dell’organo procedente attendere l’esito dell’attività di controllo a carico dei contribuenti prima di provvedere alla contestazione della violazione, onde evitare il moltiplicarsi degli atti di contestazione (§ 8.2); Cosa viene notificato in caso di violazioni per il rilascio del visto di conformità in maniera infedele e di violazioni per il tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni, commesse nello stesso anno solare, verrà notificato: un atto di contestazione per tutte le violazioni di tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni, solo al CAF; un atto di contestazione per tutte le violazioni di infedele rilascio del visto di conformità, al responsabile dell’assistenza fiscale e al CAF in qualità di responsabile in solido (§ 8.3); nell’atto di integrazione o modifica è possibile richiamare le violazioni già contestate o rinviare semplicemente al precedente atto di contestazione (§ 9.2); 39 La definizione a fronte di diverse violazioni contestate è possibile definire talune fattispecie e presentare ricorso per altre (§ 9.1); qualora il soggetto intenda definire solo alcune violazioni dovrà individuare nell’atto di contestazione l’importo delle relative sanzioni e provvedere al loro versamento in misura ridotta entro il termine per la presentazione del ricorso (§ 9.3). Sospensione cautelativa Si fa osservare, infine, che l’art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97 stabilisce, che: in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico del professionista o del responsabile del Centro di assistenza fiscale, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni . OSSSERVA Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione amministrativa. in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità; i provvedimenti inerenti la sospensione dell’abilitazione, per i professionisti, sono comunicati anche agli ordini di appartenenza degli intermediari che hanno commesso le violazioni, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare; Caf - revoca dell’ autorizzazione all’attività di assistenza OSSERVA Per quanto riguarda i Caf, l’art. 39 co. 4 del DLgs. 241/97 prevede la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale quando: sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 dello stesso DLgs., tra cui quindi quelle riguardanti il rilascio dei visti di conformità; 40 gli elementi forniti all’Amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. Nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 11 (§ 15.1) ha chiarito che la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, in quanto sanzione accessoria, può essere eseguita soltanto quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo in virtù del principio generale sancito dall’art. 19 co. 7 del DLgs. 472/97. Compilazione del quadro della dichiarazione Iva Caf o professionisti Infine, si ricorda che l’apposizione del visto di conformità si concretizza nella compilazione di una apposita sezione del frontespizio della dichiarazione Iva che, si da quest’anno potrà viaggiare in forma autonoma e anticipata rispetto alla dichiarazione dei redditi, per consentire appunto la compensazione che, dal 2010, potrà scattare solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello. Negli appositi spazi di tale riquadro, il professionista o il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF deve: indicare il proprio codice fiscale (in caso di assistenza fiscale prestata dal CAF, deve essere indicato anche il codice fiscale di quest’ultimo); apporre la propria firma. Sottoscrizione dell’organo di controllo Il riquadro “sottoscrizione dell’organo di controllo” è riservato ai soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro e che in base alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, possono in alternativa all’apposizione del visto di conformità far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. 41 Come abbiamo avuto modo di argomentare, con la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. Si evidenzia che anche l’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti. Negli appositi campi devono essere indicati: dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il codice 1; dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il codice 2. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma; dal collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il codice 4). ATTENZIONE Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. 42 CIRCOLARE N. 57/E Roma, 23 dicembre 2009 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Direzione Centrale Accertamento OGGETTO : Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro 2 INDICE 1. SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ ..................................................................................................3 2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI CAF ......................5 3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI PROFESSIONISTI 6 4. POLIZZA ASSICURATIVA .....................................................................9 5. SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE ..............10 6. IL VISTO DI CONFORMITA’ ..............................................................11 6.1 Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione .......................................................................................... 12 7. CONTROLLI ...........................................................................................14 7.1 7.2 Codice di attività.......................................................................... 15 Controllo documentale ................................................................ 16 3 PREMESSA L’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti. Alternativamente, è previsto che la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex articolo 2409-bis del codice civile che devono così attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti riguardo gli adempimenti e gli effetti del visto di conformità. 1. SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ L'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo originario, attribuiva il potere del rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato d.lgs., n. 241 del 1997, esclusivamente ai soggetti contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro. Con la modifica apportata in sede di conversione del decreto-legge (legge 3 agosto 2009, n. 102), è stato eliminato il rinvio all'articolo 3, comma 3, lettera a), del predetto DPR n. 322 del 1998. Pertanto, ai fini dell'individuazione dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità, assume rilevanza non già 4 l'articolo 3, comma 3, del citato DPR, ma l'articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, cui l'articolo 10, comma 7, della legge di conversione n. 102 del 2009, nel testo attualmente vigente, rinvia. Dal punto di vista sostanziale, la platea dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità è stata estesa in quanto, ai sensi del citato articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, rilasciano il visto di conformità, oltre che gli iscritti nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del DPR n. 322 del 1998. Pertanto, legittimati al rilascio del visto di conformità previsto dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 sono: • i responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese, ai sensi dello stesso comma 1, lettera a), dell’articolo 35; • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, ai sensi del comma 3 dell’articolo citato; • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, anch’essi ai sensi del comma 3 dell’articolo citato. I contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, possono effettuare la compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta - oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale - dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo DPR e, cioè, dai soggetti che esercitano il controllo contabile. 5 2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI CAF La disciplina relativa ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) è contenuta nel d.lgs. n. 241 del 2007 e nel decreto n. 164 del 1999. In particolare, per "CAF-imprese" si intendono i Centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997, per i quali è intervenuto il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale 1. I CAF devono essere costituiti nella forma di società di capitali e, per ottenere l’autorizzazione a prestare l’attività di assistenza fiscale, devono presentare una documentata istanza alla Direzione regionale competente (articoli 7 e 9 del decreto n. 164 del 1999). Il responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), che deve essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile (articolo 35, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 241 del 1997). Ai fini del rilascio del visto di conformità, il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF non è tenuto agli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale in via professionale (comunicazione preventiva alle Direzioni regionali, polizza assicurativa). L’articolo 32 del d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che: i CAF - impresa possono essere costituiti esclusivamente da: • associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; • associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, non presenti nel CNEL, se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; • organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra, previa delega della propria associazione nazionale. 1 6 L'articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, esclude dall'assistenza fiscale prestata dai CAF–imprese, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES): - tenute alla nomina del collegio sindacale; - alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore. L’esclusione riguarda solo i soggetti IRES, quindi non anche gli imprenditori individuali, anche nella forma di imprese familiari, e le società di persone. Pertanto, nei confronti di quest’ultimi soggetti, i CAF imprese possono prestare assistenza anche in presenza di cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore. 3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI PROFESSIONISTI Ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto n. 164 del 1999, i professionisti di cui alle lettere a) e b), del comma 3, dell’articolo 3, del DPR n. 322 del 1998, che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, devono presentare un’apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, indicando: • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita IVA; • il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale; • la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. 7 La predetta comunicazione può essere consegnata a mano o inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale comunicazione devono essere allegati: la copia conforme della polizza assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto n. 164 del 1999; la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza; la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti (elencati dall’articolo 8, comma 1, del decreto n. 164 del 1999): a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. Il professionista deve essere inoltre in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall’Agenzia delle entrate. Si evidenzia che l’avvenuta presentazione dell’istanza all’ufficio locale ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, non esime dall’ obbligo della comunicazione di cui all’articolo 21 del citato decreto n. 164 del 1999 8 costituendo, infatti, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità. A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. A partire dalla predetta data il professionista può prestare assistenza fiscale. I professionisti che, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto n. 164 del 1999, hanno già effettuato la comunicazione ai fini dell’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione unificata o per prestare assistenza fiscale ai fini della presentazione del 730, sono esentati dalla presentazione di una nuova comunicazione. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Diversamente da quanto previsto per i CAF-imprese, la norma non pone alcuna limitazione di carattere soggettivo alla platea dei contribuenti che possono richiedere ad un professionista il rilascio del visto di conformità. Pertanto, come precisato dalla circolare n. 134 del 1999, possono rivolgersi ad un professionista per il rilascio del visto di conformità anche i contribuenti che non possono fruire dell’assistenza fiscale da parte dei CAF, compresi in 9 particolare i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR. 4. POLIZZA ASSICURATIVA Al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, ai contribuenti la polizza assicurativa prevista dall’articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 21 del 2009, deve rispettare le seguenti condizioni: a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione; b) il massimale della polizza, come stabilito dall’articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80; c) la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia; d) la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per 10 l’attività di assistenza fiscale a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d). In particolare, il massimale della polizza assicurativa deve essere non inferiore a euro 1.032.913,80 e comunque adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati dai professionisti associati che hanno effettuato la comunicazione alla Direzione regionale per svolgere l’attività di assistenza fiscale. 5. SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE Sulla base del comma 7 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, in alternativa al visto di conformità, per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA per importi superiori ad euro 15.000, la dichiarazione deve essere sottoscritta - oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 - dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. Ai sensi del predetto articolo 2409-bis del codice civile, il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. La dichiarazione, dunque, deve essere sottoscritta oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile. Per espressa previsione dell’articolo 10, comma 7, del citato decretolegge n. 78 del 2009, la sottoscrizione da parte dei predetti soggetti comporta l’attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. Trattasi dunque dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il visto di conformità. Si rinvia pertanto al paragrafo Controlli per i contenuti dello stesso. 11 L’articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, nel prevedere la modalità alternativa all’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto espressamente abilitato, stabilisce, altresì, che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del d.lgs. n. 241 del 1997, e che, in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Dalla formulazione della norma risulta quindi che i rinvii alla disciplina relativa all’assistenza fiscale sono limitati al contenuto dei controlli e alle sanzioni. Nessun rinvio è operato dalla norma in relazione agli adempimenti preliminari che i soggetti che intendono apporre il visto di conformità. Si ritiene, pertanto, che per tali soggetti non rilevino le previsioni dell’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999 e, in particolare, la disposizione che prevede la comunicazione preventiva alle Direzioni regionali e la stipulazione della apposita polizza assicurativa. 6. IL VISTO DI CONFORMITA’ L’istituto del visto di conformità è stato introdotto dall’articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 490 del 1999. Il visto costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’amministrazione finanziaria. Le altre fattispecie di certificazioni ai fini fiscali, disciplinate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 241 de1 1997, sono l’asseverazione degli studi di settore e la certificazione tributaria (o “visto pesante”), che può essere rilasciato a contribuenti titolari di redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria. Per quanto riguarda il visto di conformità, con l’apposizione del medesimo, viene attestata l’esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2 del decreto n. 164 del 1999. 12 In proposito, si chiarisce che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità. Ne deriva che, come chiarito dalla circolare n 52 del 2007, alla luce del principio di colpevolezza sancito dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti nei casi di infedeltà del visto di conformità deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo. Il visto di conformità, che può essere apposto solo sulle dichiarazioni annuali, si rilascia mediante l’indicazione del codice fiscale e l’apposizione della firma del responsabile del CAF-imprese o del professionista nell'apposito spazio dei modelli di dichiarazione. L’attestazione dell’effettuazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, anch’essa riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l’indicazione del codice fiscale. 6.1 Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione Gli articoli 12 e 23 – in relazione, rispettivamente, ai CAF e ai professionisti del decreto n. 164 del 1999, stabiliscono che il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista che rilascia il visto. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del predetto decreto n. 164 del 1999, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dal contribuente o da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e 13 organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF. Allo stesso modo, ai sensi dell’articolo 23, le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell’istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. Se il visto di conformità è apposto dal responsabile di un CAF, la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF. Se il visto di conformità è apposto da un professionista, la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a 14 condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. 7. CONTROLLI Relativamente ai controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, si rileva che, in via generale, che tale controllo presuppone, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: - la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, - la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Con la circolare n. 134 del 1999 sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all’assistenza fiscale in generale e al visto di conformità - al quale l’attestazione dell'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile è stata equiparata anche sotto il profilo sanzionatorio in caso di infedeltà della sottoscrizione effettuata. In particolare, per le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché unificate, i controlli devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Coerentemente con quanto chiarito con il documento di prassi indicato, i controlli implicano la verifica: • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; • della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione. Con la predetta circolare n. 134, inoltre, è stato chiarito che tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro 15 corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta. Tutto ciò premesso, tenuto conto che la nuova disciplina in materia di compensazioni IVA ha ampliato l’utilizzo del visto di conformità e ha attribuito l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, ai soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice Civile, avendone subordinato l’opportunità di utilizzare in compensazione il credito IVA in misura superiore a euro 15.000 annui, si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti. 7.1 Codice di attività Si chiarisce che l’apposizione del visto di conformità presuppone in ogni caso il controllo che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione. La tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Ai fini del controllo in esame, occorre tenere presente che in caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell’unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta. Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell’articolo 36, del DPR n. 633 del 1972, invece, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività ad esso relativo. 16 7.2 Controllo documentale Al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell’attività di controllo, in sede di prima applicazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, si delineano le modalità attestanti la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. A tal fine, dovrà essere verificato la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l’eccedenza di imposta (check-list): • presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; • presenza di operazioni non imponibili; • presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; • presenza di operazioni non soggette all’imposta; • operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. Nel caso in cui il credito d’imposta destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, tenuto conto che trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall’attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Si precisa che, ai fini del computo dell’ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione (il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell’esposizione del credito nella dichiarazione presentata). Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione sopra esposta la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell’IVA con imposta superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’IVA 17 detratta riferita al periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione e deve essere conservata copia al fine di attestare la correttezza dell’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, unitamente alla check-list del controllo svolto (se, ad esempio, l’ammontare complessivo IVA detratta è euro 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a euro 10.000). *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 04 maggio 2009 OGGETTO: Modello 730/2009 - Redditi 2008 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. 2 INDICE 1 Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2009 ............................................... 3 1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730....................... 3 1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730................ 4 1.3 Dichiarazione congiunta ................................................................ 5 1.4 Dichiarazione “730-integrativo”................................................... 5 1.5 Il quadro I ICI ............................................................................... 7 1.6 Versamenti d’acconto e pagamenti rateali .................................... 8 1.7 Riquadro “Messaggi” 730-3.......................................................... 9 2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta................................................. 9 2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale ........................... 9 2.2 Presentazione del modello 730 ai sostituti d’imposta.................. 10 2.3 Adempimenti del sostituto d’imposta ........................................... 10 3 Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a fornire assistenza fiscale................................................................................................. 12 3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale ......................... 12 3.2 Compensi ...................................................................................... 15 3.3 Presentazione del modello 730 al CAF o al professionista abilitato 16 3.4 Adempimenti dei CAF e dei professionisti abilitati ..................... 16 3.5 Flusso telematico dei modelli 730-4 ............................................ 19 3.6 Controlli sulla documentazione................................................... 21 4 Conguagli ............................................................................................................ 24 4.1 Modalità e termini ........................................................................ 24 4.2 Situazioni particolari.................................................................... 27 3 1 Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2009 1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730 Ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi possono utilizzare il modello 730/2009, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti: • lavoratori dipendenti e pensionati; • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità; • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; • sacerdoti della Chiesa cattolica; • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali; • soggetti impegnati in lavori socialmente utili; • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva. Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista o esperto contabile). In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi: • al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2009; • a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2009 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2008 al mese di giugno 2009. Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di 4 collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2009 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori. Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono : • redditi di lavoro dipendente; • redditi assimilati a quello di lavoro dipendente; • redditi di terreni e fabbricati; • redditi di capitale; • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA; • alcuni redditi diversi; • alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. 1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 Il modello 730/2009 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell’anno 2008 hanno posseduto: • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; • redditi d’impresa anche in forma di partecipazione; • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5, del modello 730; • redditi provenienti da trust; • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2009 Persone fisiche. Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2009 i contribuenti che: • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o in qualità di sostituto d’imposta (ad es. imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”); • non sono stati residenti in Italia nel 2008 e/o non lo sono nel 2009; 5 • nel 2009 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa). I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro è cessato. Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti. 1.3 Dichiarazione congiunta I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730. La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2008 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello UNICO 2009 Persone fisiche. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante barrando l’apposita casella nel frontespizio del modello. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta è presentata a un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio. Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori). I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio modello 730, l’importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all’Irpef. 1.4 Dichiarazione “730-integrativo” Qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”, 6 deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2009, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta o da un altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione. Il CAF o il professionista abilitato conseguentemente: • rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione; • elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell’apposita casella “integrativo” deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all’assistito, entro il 10 novembre 2009, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa; • fa pervenire, entro la medesima data del 10 novembre 2009, il modello 730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre (v. punto 3.5); • trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2009, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2009. Qualora sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2009. Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese 7 di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria. Qualora l’integrazione riguardi errori od omissioni la cui correzione comporti un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre. Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2009 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, correggere o integrare la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. 1.5 Il quadro I ICI Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2009. 8 In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento ICI. Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l’importo indicato nella casella 2 risulta uguale al credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell’ICI può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione. Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell’ICI. Qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato. 1.6 Versamenti d’acconto e pagamenti rateali Acconti Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto per l’anno 2009 deve indicare nella colonna 2 del rigo F6 i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d’imposta e non barrare la casella 1. Per quanto riguarda l’addizionale comunale, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto deve barrare l’apposita casella 3 del rigo F6, se ritiene di dover versare un minore acconto deve indicare nella colonna 4 del rigo F6 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta e non barrare la casella 3. Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2009 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio. Rateizzazioni Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate 9 mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, casella 5, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile. Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef. 1.7 Riquadro “Messaggi” 730-3 Da quest’anno, le specifiche tecniche relative al modello 730/2009 prevedono la possibilità di inserire nel tracciato telematico della dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate, anche il contenuto delle comunicazioni fornite all’assistito nel riquadro “Messaggi” del mod. 730-3 cartaceo mediante l’indicazione di appositi codici. Nel tracciato telematico i codici devono essere indicati distintamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante. Si precisa che, nel modello 730-3 cartaceo non devono essere riportati i codici associati al messaggio. 2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta 2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR. L’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti. Ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. Il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. I compensi non spettano: 10 9 alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993; 9 alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996. Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, per le dichiarazioni trasmesse tardivamente, per quelle identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa, per le duplicate e per le annullate. 2.2 Presentazione del modello 730 ai sostituti d’imposta Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il mese di aprile 2009: • il modello 730/2009, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; • il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”. Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2013, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. 2.3 Adempimenti del sostituto d’imposta Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2 per il sostituto d’imposta”. 11 Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta. Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2009 Persone fisiche. Entro il 31 maggio 2009 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito. Il sostituto deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 15 luglio 2009. Tale termine è stabilito, per il solo 2009, dall’articolo 42, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. Per gli anni successivi al 2009, il termine in questione è fissato al 30 giugno, dall’articolo 17 del decreto n. 164 del 1999, come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, del citato decreto-legge n. 207 del 2008. Qualora entro la data del 15 luglio, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate. Inoltre, sempre entro la predetta data, il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, in base alle modalità previste dal 12 provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2009 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2011. Il sostituto d’imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio. 3 Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a fornire assistenza fiscale 3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell’individuare i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale definisce, all’articolo 34, comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell’assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730. Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF nei locali adibiti all’assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l’assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, sede periferica della società di servizi); informazioni sull’assistenza, sulle scadenze delle fasi dell’attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l’utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello. Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti e gli esperti contabili possono prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le seguenti attività, previste dal citato articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997: • verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; • consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; 13 • comunicare ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d’acconto; • inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef. All’attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2 e 3, 21 - 22 - 25 e 26 del decreto 31 maggio 1999, n. 164. 3.1.1 Elenco dei professionisti abilitati L’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che il soggetto responsabile dell’assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. L’articolo 21 del citato decreto legislativo 241 del 1997 stabilisce che, per il rilascio del visto di conformità i professionisti devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la documentazione ivi indicata. A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell’Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. I professionisti che hanno già effettuato la comunicazione ai fini dell’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione unificata, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto n. 164 del 1999, sono esentati dalla presentazione di una nuova comunicazione. Al riguardo si specifica che, per l’attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell’anno 2009, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco a far data dal 30 giugno 2009, qualora il professionista risulti iscritto in data successiva potrà prestare l’assistenza fiscale solo a partire dall’anno seguente. Si mette in evidenza che, l’avvenuta presentazione dell’istanza all’Ufficio locale ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, non esime dall’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 21 del citato decreto costituendo, infatti, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità. 14 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22 del decreto 164 del 1999 il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale, dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti. Per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere tempestivamente a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate. Al riguardo si rammenta che, per l’assistenza fiscale prestata in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata dal professionista o dall’associazione professionale e in questo ultimo caso, la polizza deve garantire il contribuente da ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730. 15 La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni. 3.2 Compensi Per lo svolgimento della predetta attività di assistenza fiscale, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il compenso previsto dall’articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni. Non spetta alcun tipo di compenso a carico del bilancio dello Stato, per le dichiarazioni trasmesse tardivamente, per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa e per le dichiarazioni integrative, duplicate e annullate. Non spettano i compensi di cui all’articolo 3, comma 3-ter, del citato D.P.R. n. 322 del 1998, per le dichiarazioni trasmesse per conto di sostituti d’imposta che hanno prestato l’assistenza fiscale ai propri dipendenti e per la trasmissione telematica della dichiarazione dovuta dallo stesso soggetto che trasmette. Si specifica inoltre che, per le dichiarazioni 730 trasmesse da professionisti che non risultano inseriti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (v. punto 3.1.1) non è prevista l’erogazione di alcun compenso a carico del bilancio dello Stato. Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali non deve alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Un corrispettivo può essere richiesto nelle ipotesi di prestazioni di altre attività quale, ad esempio, la richiesta da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate. 16 3.3 Presentazione del modello 730 al CAF o al professionista abilitato Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il mese di maggio 2009: • il modello 730/2009 già compilato e sottoscritto oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione; • il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”. Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2013 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio. 3.4 Adempimenti dei CAF e dei professionisti abilitati Il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, consegnati e della documentazione esibita. Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l’impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi 17 i coniugi. L’assunzione dell’impegno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate barrando l’apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione. Ai fini della notificazione degli atti, il soggetto che presta l’assistenza deve tener conto di quanto eventualmente indicato dal contribuente nell’apposito riquadro del frontespizio del modello 730 “Domicilio per la notificazione degli atti”. La ricevuta è redatta in conformità al modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato” e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato. L’indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 7302. Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie. L’analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al professionista abilitato, l’avvenuta verifica da parte del responsabile dell’assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall’assistito (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005). Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF, o il professionista abilitato, deve tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2009 - Persone fisiche. Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF, o il professionista abilitato, elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef effettuate dall’assistito, provvedendo all’apertura dell’apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte. Entro il 15 giugno 2009, il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2009 e successive 18 modificazioni e integrazioni, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati: • gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale; • le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati; • i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare; • la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’ Irpef. Se vengono rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all’assistito. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato. Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2009 Persone fisiche. Il CAF o il professionista abilitato – salva l’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999 relativo alla comunicazione telematica dei modelli 730-4 illustrata nel punto 3.5 della presente circolare - deve comunicare entro il 30 giugno 2009 al sostituto d’imposta, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio. I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina. Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici. E’ opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 19 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato. I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall’apposito provvedimento, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l’invio telematico. La comunicazione del risultato contabile sarà effettuata telematicamente seguendo le istruzioni fornite anche con la pubblicazione sui rispettivi siti internet nei confronti dei seguenti sostituti: INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa e IPOST (Istituto Postelegrafonici). I sostituti d’imposta restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione. Tale adempimento non è dovuto dai sostituti interessati al flusso telematico dei 730-4 con l’Agenzia delle entrate (v. punto 3.5 ). Entro il 15 luglio 2009 (termine stabilito, per il solo 2009, dall’articolo 42, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) il CAF e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il soggetto che ha prestato l’assistenza abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate. Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2011. 3.5 Flusso telematico dei modelli 730-4 Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2009 ha definito, per l’anno in corso, modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4 bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164 come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 e ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 20 mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” che deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine del 30 giugno 2009 previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto n. 164 del 1999, come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, del citato decreto-legge n. 207 del 2008. Tale termine del 30 giugno 2009 resta fermo anche per le comunicazioni effettuate nel 2009, in quanto, per espressa previsione normativa, non è interessato dalla proroga recata dall’articolo 42, comma 7-sexies, del decretolegge n. 207 de 2008. La comunicazione deve contenere i seguenti dati: a) l’unica utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente i mod. 730-4; b) se in possesso di più utenze quella scelta per ricevere i mod. 730-4; c) l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica; d) codice sede operativa. L’Agenzia rende disponibile ai CAF l’elenco dei sostituti che hanno presentato la comunicazione. Conseguentemente, i CAF devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti che hanno comunicato, utilizzando l’apposito modello, in via telematica entro il 31 marzo 2009, l’utenza telematica presso cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili i dati dei 730-4. Il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione mod. 730 e deve essere inviato dai CAF nello stesso file contenente i dati della dichiarazione 730/2009. Sono interessati al flusso telematico dei mod. 730-4 i sostituti d’imposta aventi domicilio fiscale nelle seguenti province: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona e Viterbo. I sostituti d’imposta residenti nella provincia dell’Aquila che prestano l’assistenza fiscale e che hanno inviato il modello di comunicazione riceveranno in via telematica i modelli 730-4 relativi ai propri dipendenti. 21 La conferma del flusso informativo dei dati è dettata dalla considerazione che tale procedura semplifica gli adempimenti costituendo una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. I CAF sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando: 1) l’Agenzia comunica nella ricevuta l’impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto; 2) vengono restituiti al CAF da un sostituto che non è tenuto all’effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente. In entrambi i casi la dichiarazione 730/2009 viene acquisita dall’Agenzia delle entrate. La dichiarazione 730, unitamente al mod. 730-4, non viene accolta se il sostituto d’imposta indicato nel riquadro del frontespizio ”Sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio” non ha il domicilio fiscale in una delle province indicate nel citato provvedimento e non è inserito nell’elenco dei sostituti d’imposta fornito dall’Agenzia delle entrate. In questo caso il CAF deve trasmettere all’Agenzia la sola dichiarazione e provvedere autonomamente alla consegna del risultato contabile. In tale flusso non sono compresi per l’anno in corso i professionisti abilitati a fornire assistenza fiscale. 3.6 Controlli sulla documentazione Il CAF e il professionista abilitato devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente. Il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) salvo quanto previsto al punto 3.6.1, né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta. I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico, residenti all’estero e privi di codice fiscale, devono compilare l’apposita casella posta in alto al prospetto “Coniuge e familiari a carico” ed essere in possesso di documentazione attestante lo stato di familiare che deve essere costituita, in alternativa, da: 22 a) b) c) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel Paese d’origine. 3.6.1 Documentazione Il CAF e il professionista abilitato devono controllare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. In particolare, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari dell’Agenzia delle entrate, si dovrà controllare: • la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.); • gli attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente; • l’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; • le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell’anno 2008, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci, dal 1° gennaio 2008 è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario. Deve, inoltre, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio: • copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita; • il contratto di mutuo per l’acquisto o per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale; 23 • tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio; • tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica. Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta, salvo che il soggetto che presta l’assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato copia (circolare n. 26/E del 31 maggio 2005). 3.6.2 Documentazione che può essere sostituita da autocertificazione Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare: • la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo; • la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità. Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta negli anni precedenti. 3.6.3 Visto di conformità I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997 non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute. A tale ultimo riguardo, l’ammontare dei redditi dichiarati nel modello 730 deve corrispondere a quello esposto nelle predette certificazioni. I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute. 24 Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica: • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite; • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita. 4 Conguagli 4.1 Modalità e termini L’articolo 19 del decreto n.164 del 1999, così come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio. I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro trasmessi entro il 30 giugno 2009 dai CAF o dai professionisti abilitati. Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile. I sostituti d’imposta che partecipano alla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate (v. punto 3.5) ricevono i risultati contabili, pervenuti dai CAF, mediante i Servizi Telematici. I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2009. 25 E’ opportuno che i sostituti d’imposta verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro. I sostituti d’imposta devono restituire sempre al CAF i 730-4 di soggetti per i quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli, anche se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici. Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli. A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro. Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato. Conguagli a credito Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti. Se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2009. In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei 26 confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti. Conguagli a debito Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2009. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2009. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente. Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF o da un professionista 27 abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2009 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2009 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento. L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2009, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. 4.2 Situazioni particolari Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, 28 con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti. Decesso del contribuente Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione. Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2009 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. 29 Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Residenti nel territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009 Con riferimento ai contribuenti residenti nei comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, tenuto conto delle disposizioni contenute nel recente decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, saranno fornite al più presto istruzioni su specifiche modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale. CIRCOLARE N. 11/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ______________ Roma, 19 febbraio 2008 OGGETTO: modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articolo 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Risposte a quesiti. 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. POTERI DI CONTROLLO DELL’AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE 3. 3 NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL’AUDIT ESTERNO E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 4. 5 APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 5 5. INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 6 6. CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE SANZIONE UNICA 9 7. RAVVEDIMENTO OPEROSO 11 8 UNICITÀ DELL’ATTO DI CONTESTAZIONE 13 9. CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI 16 10. PROCEDIMENTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI DEFINIZIONE AGEVOLATA 18 11. OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI 12. TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 19 20 13. RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 14. RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI INFEDELTÀ DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE 15. SANZIONI ACCESSORIE 21 23 26 3 1) PREMESSA La finanziaria per l’anno 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto rilevanti novità in materia di sanzioni poste a carico dei soggetti che prestano l’assistenza fiscale e degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E sono state esaminate molte delle problematiche connesse alla nuova disciplina delle sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ed in particolare è stato chiarito l’effetto dell’attrazione di tali sanzioni alla disciplina delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Tuttavia, da più parti sono giunte alla scrivente richieste di ulteriori precisazioni relativi ad aspetti procedurali non sufficientemente illustrati nella citata circolare. Con la presente vengono, dunque, forniti le risposte ai quesiti più frequenti e rilevanti. 2) POTERI DI CONTROLLO DELL’AUDIT ESTERNO. FONTE NORMATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE 2.1) QUESITO In merito alla sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, si chiede se, a seguito della modifiche apportate dai commi 33 e 34 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2007 (finanziaria per il 2007) la fonte normativa che legittima l’attività di controllo svolta dagli Uffici audit esterno possa ancora rinvenirsi nell’articolo 13 della legge n. 689 del 1981. RISPOSTA Come ampiamente chiarito con la circolare del 27 settembre 2007, n. 52/E, la legge finanziaria per il 2007, ha ricondotto le violazioni previste dagli articoli 4 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nell’alveo delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, con la conseguenza che devono trovare applicazione le disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per tutte le fasi del procedimento di irrogazione. Ciò significa, in primo luogo che è esclusa l’applicabilità dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La fonte normativa che legittima gli Uffici dell’Agenzia a svolgere i controlli necessari alla verifica del tempestivo invio delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati si rinviene nell’articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oggi confluito nell’articolo 3 del d.P.R. 27 luglio 1998, n. 322. 2.2) QUESITO In caso di intermediari Entratel che svolgano la propria attività in Regioni diverse da quella in cui hanno il domicilio fiscale, si chiede di conoscere se ai fini del controllo: - l’intervento presso la sede dell’attività deve essere effettuato dalla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale, - oppure essere delegato dalla Direzione regionale competente per domicilio fiscale alla Direzione territorialmente competente in base alla sede di attività. RISPOSTA L’attività svolta dagli Uffici audit esterno si configura come propedeutica alle successive fasi di contestazione ed irrogazione, fasi che il novellato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 riserva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La citata norma nulla dispone in merito alla fase della constatazione della violazione. 5 Si ritiene, dunque, che, in caso di esercizio dell’attività da parte dell’intermediario in più sedi distaccate la constatazione delle violazioni possa essere effettuata anche dagli Uffici audit esterno della Direzione regionale nel cui territorio è situata la sede secondaria, fermo restando la necessità di inviare il relativo verbale alla Direzione regionale competente per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni. 3) NATURA DEL VERBALE REDATTO DALL’AUDIT ESTERNO E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA QUESITO L’inizio dell’attività di controllo dell’audit esterno sull’attività di trasmissione delle dichiarazioni pregiudica la possibilità per l’intermediario di usufruire, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, della riduzione delle sanzioni amministrative? RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 l’inizio delle “attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” non consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto l’inizio delle attività di controllo da parte degli Uffici audit esterno preclude all’intermediario abilitato la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. 4) APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA QUESITO 6 In caso di tardiva od omessa trasmissione di dichiarazioni sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997? RISPOSTA Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano alla violazione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, soltanto “…in quanto compatibili”. Al riguardo non si rinvengono particolari ostacoli all’applicazione agli atti di contestazione emessi a far data dal 1° gennaio 2007, della disposizione recata dall’articolo 16, comma 3, del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”. Per converso non si ritiene che possa essere applicata la disposizione contenuta nell’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in quanto la procedura di irrogazione immediata disciplinata da detto articolo è possibile soltanto per “… le sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono” mentre la sanzione per il tardivo o omesso invio telematico della dichiarazione non è collegata ad alcun tributo specifico, a carico del medesimo trasgressore. 5) INDIVIDUAZIONE DEL TRASGRESSORE 5.1) QUESITO In caso di tardiva od omessa trasmissione di dichiarazioni è corretto individuare il trasgressore nel soggetto abilitato alla trasmissione telematica, indipendentemente dal soggetto che ha provveduto o avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni? 7 RISPOSTA Per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni commesse ai sensi dell’articolo 7-bis, la sanzione amministrativa, per espressa previsione di legge, si applica a carico dei soli soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e pertanto è possibile contestare ed irrogare la sanzione per tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. Tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rientrano anche “.. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati”. Considerata, pertanto, la natura omissiva della condotta richiesta dalla violazione e l’espressa riferibilità al centro dell’obbligo di trasmettere le dichiarazioni, si è dell’avviso che la sanzione di cui all’articolo 7-bis debba essere comminata esclusivamente a carico del soggetto abilitata alla trasmissione telematica che nel caso dei centri di assistenza fiscale è il centro stesso. 5.2) QUESITO In caso di dichiarazione trasmessa da uno studio associato a chi va contestata la violazione? RISPOSTA In caso di dichiarazioni trasmesse da studi associati, il soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’articolo 8 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, resta, comunque, il professionista iscritto nell’apposito albo che ha assunto l’incarico alla trasmissione telematica; soltanto a suo carico è previsto l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni e, dunque, soltanto a suo carico può essere irrogata la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. 8 5.3) QUESITO Risultano applicabili, ai fini dell’individuazione del trasgressore, gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997? RISPOSTA In linea teorica non si rinvengono ostacoli all’applicabilità degli articoli 9 (concorso di persone) e 10 (autore mediato) del d.lgs. n. 472 del 1997 alla sanzione prevista per il tardivo o omesso invio telematico delle dichiarazioni. 5.4) QUESITO Si chiede di sapere se, nel caso in cui sia il contribuente a richiedere l’invio telematico della dichiarazione oltre i termini di legge per la sua presentazione, il Caf o l’intermediario possono essere assoggettati a sanzione per il tardivo invio telematico, e se gli stessi, nell’ipotesi descritta, possono avvalersi del ravvedimento operoso. RISPOSTA Qualora sia il contribuente a chiedere al Caf di trasmette, oltre i termini di legge, una dichiarazione, l’invio dovrà comunque essere effettuato entro un mese (si veda la circolare 24 settembre 1999, n. 195/E e l’articolo 3, comma 7-ter, del d.P.R. 29 luglio 1998, n. 322); considerato che la tardiva presentazione della dichiarazione è interamente imputabile al contribuente, purché la trasmissione avvenga entro un mese dalla richiesta, il Caf non sarà passibile di sanzione e, dunque, non dovrà effettuare alcun ravvedimento. 5.5) QUESITO In relazione all’ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto 18 febbraio 1999 di trasmissione delle dichiarazioni da parte di soggetti incaricati della sola trasmissione per conto di soggetti iscritti agli Ordini Professionali, a chi deve 9 essere effettuata la contestazione? Al professionista che rilascia l’impegno a trasmettere o al soggetto abilitato che trasmette materialmente la dichiarazione? RISPOSTA Nel caso in cui il professionista, per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia riconosciuto i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. n. 322 del 1998, intenda avvalersi della possibilità di far trasmettere, per suo conto, le dichiarazioni dalle società partecipate da dottori commercialisti ragionieri, periti commerciali etc., abilitate alla trasmissione via telematica delle dichiarazioni (ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 18 febbraio 1999) ma le dichiarazioni non vengano trasmesse, in virtù del principio di colpevolezza sancito dall’articolo 5 del d.lgs. 472 del 1997, occorrerà individuare se la mancata trasmissione è imputabile al professionista ovvero alla società. Se infatti il professionista ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari perché la società trasmetta in tempo utile le dichiarazioni, sarà quest’ultima a dover rispondere per la tardiva od omessa trasmissione telematica. Viceversa, qualora il professionista non abbia operato in modo da consentire alla società di trasmettere la dichiarazione, sarà il primo a dover rispondere della violazione di cui all’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Qualora entrambi abbiano con il proprio comportamento concorso alla violazione troverà applicazione la regola dettata dall’articolo 9 del citato d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”. 6) CUMULO GIURIDICO: DETERMINAZIONE UNICA SANZIONE 10 6.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all’adempimento dell’obbligo di versamento delle imposte da parte di quest’ultimo. Tale violazione, pertanto, non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni del d.lgs. n. 472 del 1997 si applicano solo “in quanto compatibili”, nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo, bensì quella di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981 (che prevede in caso di più violazioni commesse con un’unica azione l’applicazione di un’unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo). Tutto ciò premesso, si chiede come determinare la corretta sanzione unica in presenza di più violazioni della stessa natura (tardiva od omessa trasmissione telematica) che non consentono di individuare la “violazione più grave”. RISPOSTA Come già chiarito dalla circolare 10 luglio 1998 n. 180/E, per "violazione più grave", tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza e della dottrina penale, si intende quella che comporta l'applicazione del trattamento sanzionatorio in concreto più grave. 6.2 QUESITO Quando sono constatate diverse violazioni per infedele rilascio del visto di conformità relative a dichiarazioni presentate da differenti contribuenti è possibile applicare quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997? 11 RISPOSTA L’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, stabilisce che “ … chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo” soggiace alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Come chiarito con circolare 10 luglio 1998, n. 180/E “per la norma […] ciò che rileva è la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione”. Si ritiene, dunque, che il richiesto legame strutturale ovvero la connessione funzionale ed oggettiva tra le violazioni non possano ricorrere nel caso di più visti di conformità rilasciati in maniera infedele relativamente alle dichiarazioni presentata da differenti contribuenti e, di conseguenza, nell’ipotesi descritta non sia possibile applicare il cumulo giuridico delle sanzioni. 7) RAVVEDIMENTO OPEROSO 7.1) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha precisato che la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni. Tanto premesso, si chiede come determinare la sanzione, in sede di ravvedimento, nel caso in cui l’intermediario abbia inviato un file contenente più dichiarazioni, considerato che la citata circolare ha precisato che la risoluzione n. 105/E del 2004 deve ritenersi attuale nella parte in cui chiarisce che la violazione punita dall’art. 7-bis è da intendersi riferita alla tardiva o omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni. 12 RISPOSTA Così come previsto in caso di contestazione della violazione da parte dell’ufficio, l’intermediario che intende ravvedersi deve fare riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione omessa o tardiva. D’altronde resta valido il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente; si veda al riguardo la circolare 10 luglio 1998, n. 180/E con cui è stato chiarito che: “…ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni”. 7.2) QUESITO A quanto ammonta l’importo della sanzione che l’intermediario deve versare in caso di ravvedimento operoso ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 per tardivo invio di una dichiarazione (32,25 euro o 64,50 euro)? Per le dichiarazioni modello Unico che contengono varie dichiarazioni (IVA – IRAP – Redditi) il ravvedimento in termini monetari di € 64,50 (1/8 di € 516,00) va applicato ad ogni singola dichiarazione oppure al modello Unico? RISPOSTA L’intermediario che intende avvalersi del ravvedimento operoso dovrà corrispondere l’importo di 64,50 euro (1/8 di 516 euro) per ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva. Ai fini del ravvedimento occorre però distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica. Per il contribuente, con la circolare 18 giugno 2002, n. 54/E, punto n. 17.1, è stato chiarito che: “Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione 13 della dichiarazione unificata IRPEG, IRAP ed IVA, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso in esame è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un ottavo del minimo, prevista per ciascuna delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente. L'obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni in oggetto è una mera modalità di adempimento dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna dichiarazione, essendo il relativo obbligo previsto dalle singole leggi d'imposta. Il modello Unico, in altri termini, è un modello unificato mediante il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dei sostituti”. A carico dell’intermediario, invece, l’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede un’unica sanzione per il tardivo od omesso invio “delle dichiarazioni”. Non vi è, dunque, simmetria tra la posizione del contribuente, a carico del quale sono previste specifiche sanzioni per la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che confluiscono nel Modello UNICO e la sanzione posta a carico dell’intermediario per la tardiva od omessa “trasmissione delle dichiarazioni”che è unica. Ciò comporta che ai fini del ravvedimento l’intermediario, in caso di mancato invio di un modello UNICO in cui sono confluite più dichiarazioni, deve versare un’unica volta la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, ridotta ad un ottavo del minimo (euro 64,50) e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le dichiarazioni che confluiscono in UNICO presentate tardivamente. 8) UNICITÀ DELL’ATTO DI CONTESTAZIONE 14 8.1) QUESITO Il secondo periodo del novellato comma 2 dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che “l’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento…”; la circolare n. 52/E del 2007 ritiene che l’attributo dell’unicità vada interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicché in un unico atto possano confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. Premesso quanto sopra, si chiede se, nell’ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario per più anni d’imposta, si possa procedere a contestare tali violazioni con un unico atto con cui sarà determinata la sanzione unica con ricorso all’istituto del cumulo giuridico, oppure, se si debba contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono i periodi d’imposta, determinando la sanzione unica con il cumulo giuridico all’interno di ciascun atto. RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 per le violazioni commesse dall’intermediario non torna applicabile l’istituto del cumulo giuridico come disciplinato dall’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997. Nell’ipotesi di violazioni commesse dal medesimo intermediario in più anni solari di riferimento si devono contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono gli anni solari nei quali sono state commesse le violazioni stesse. 8.2) QUESITO L’attributo dell’unicità dell’atto va interpretato come contestualità in un unico atto della contestazione delle violazioni commesse in un determinato anno. Considerati i diversi tempi di contestazione delle violazioni di omessa o tardiva trasmissione e non corretta apposizione dei visti di conformità, è necessario 15 attendere il termine dei controlli sulle dichiarazioni prima di formare gli atti di contestazione nei confronti dei soggetti titolari di chiave Entratel che appongono pure visti di conformità? RISPOSTA L’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, dispone attualmente che, pur essendo unico l’atto di contestazione, lo stesso può essere integrato e modificato fino alla scadenza del termine di accertamento. Pertanto, come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all’emanazione dell’atto di contestazione, si potrà procedere all’emanazione di un nuovo atto che integrerà o modificherà il precedente senza sostituirsi ad esso. Resta rimesso alla valutazione dell’organo procedente attendere l’esito dell’attività di controllo a carico dei contribuenti prima di provvedere alla contestazione della violazione all’intermediario, onde evitare il moltiplicarsi degli atti di contestazione. 8.3) QUESITO Come deve essere inteso il requisito dell’unicità dell’atto di contestazione in caso di violazioni, commesse nello stesso periodo d’imposta, relative al tardivo o omesso invio delle dichiarazioni, imputabile al Caf, e di infedele rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, imputabile in via diretta al responsabile dell’assistenza fiscale del centro e soltanto in via solidale al Centro stesso. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del 2007 è stato chiarito che “… l'attributo dell'unicità vada interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo”. 16 Ciò significa che vi potrà essere contestualità in un unico atto soltanto per le violazioni commesse in un dato periodo d’imposta dallo stesso soggetto ed a questi direttamente imputabili. Così, mentre il professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è soggetto direttamente responsabile sia degli omessi o tardivi invii delle dichiarazione sia del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e, pertanto, sarà possibile contestare con un unico atto tutte le violazioni commesse in un periodo, altrettanto non può avvenire per i Caf. Difatti, i Caf sono direttamente responsabili per i tardivi od omessi invii delle dichiarazioni loro affidate, ma rispondono soltanto in solido con il responsabile dell’assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele. Pertanto, in caso di violazioni per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e di violazioni per il tardivo od omesso invio delle dichiarazioni commesse nello stesso anno solare occorrerà notificare un atto di contestazione per tutte le violazioni di tardivo o omesso invio delle dichiarazioni al Caf e un atto di contestazione per tutte le violazioni di infedele rilascio del visto e dell’asseverazione al responsabile dell’assistenza, ed al Caf, in qualità di responsabile in solido. 9) CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI 9.1) QUESITO A fronte di diverse violazioni contestate con un unico atto, un Caf può procedere alla definizione di alcune fattispecie e presentare ricorso per altre? RISPOSTA Si, è possibile definire solo alcune fattispecie contestate e presentare ricorso per le altre. 17 9.2) QUESITO Nell’eventuale integrazione o modificazione di un atto di contestazione devono essere elencate anche le violazioni già contestate con l’atto che si va ad integrare/modificare? RISPOSTA Nell’atto che integra o modifica un precedente atto di contestazione è possibile richiamare le violazioni già contestate ovvero rinviare semplicemente al precedente atto di contestazione. 9.3) QUESITO A fronte di un atto di contestazione comprendente più tipologie di violazioni, quale deve essere il criterio da seguire per la determinazione delle sanzioni ed in che modo il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di una sanzione ridotta solo per alcune di esse? RISPOSTA Le sanzioni andranno calcolate secondo le disposizioni ordinarie contenute nel d.lgs. n. 472 del 1997, fatta eccezione per l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12, comma 1. E’, comunque, possibile definire in maniera agevolata una o alcune delle sanzioni contestate nell’atto, sebbene ciò non comporti la definizione della controversia nella sua interezza. Qualora il soggetto intenda definire solo alcune violazioni dovrà individuare nell’atto di contestazione l’importo delle sanzioni ad esse relative e provvedere al loro versamento in misura ridotta entro il termine per la proposizione del ricorso. 9.4) QUESITO 18 Nell’ipotesi in cui l’ufficio abbia nel 2007 continuato a “contestare” le irregolarità ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689 del 1981, occorre procedere alla rinnovazione degli atti? RISPOSTA Si, l’atto deve essere rinnovato dovendosi emettere un atto di contestazione ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. 10) PROCEDIMENTI INIZIATI NEL 2006 E NON ANCORA CONCLUSI- DEFINIZIONE AGEVOLATA QUESITO La circolare 52/E del 2007 afferma che nel caso in cui le violazioni siano state contestate prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria, ma non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero la sanzione non sia stata ancora irrogata, l’irrogazione dovrà essere effettuata ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si chiede, pertanto, se l’applicazione di tale articolo comporti l’applicazione del comma 3, che prevede che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso il trasgressore possa definire la controversia con il pagamento agevolato della sanzione, considerato che la parte aveva già avuto la possibilità di definire ai sensi della legge n 689 del 1981. RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, la possibilità di accedere alla definizione agevolata inerisce alla fase della contestazione della violazione; pertanto se tale fase risulta interamente compiuta sotto l’egida della legge n. 689 del 1981 non può esservi definizione agevolata ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che il contribuente avrebbe potuto accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della citata legge n. 689. 19 A seguito della notificazione dell’atto di irrogazione non è più possibile alcuna definizione agevolata. 11) OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI QUESITO L’invio telematico della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione è da considerarsi, per l’intermediario, omessa o tardiva trasmissione? RISPOSTA Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, , “le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse”. Si ritiene che tale qualificazione possa valere esclusivamente per il contribuente, ma non per l’intermediario, atteso che sempre ai sensi del citato comma 7 le dichiarazione presentate con ritardo superiore a novanta giorni “… costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”. Pertanto vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine. Per converso, vi sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione delle dichiarazione, benché l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. E’, infine, opportuno precisare che vi sarà tardiva trasmissione telematica per l’intermediario che effettui la trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni; tanto si desume dal comma 7-ter del citato articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui: “le 20 dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati […] successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6” 12) TERMINE DI DECADENZA EX ART. 20 D.LGS. N. 472 DEL 1997 QUESITO Alla luce di quanto indicato nella circolare 52/E si chiede di conoscere qual é il termine di decadenza (quinquennale o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi) entro il quale devono essere effettuati e notificati il verbale di constatazione e il successivo atto di contestazione ovvero l’atto di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 7 bis del d.lgs. n. 241 del 1997. Per esempio quali sono i termini di decadenza in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2000 (Unico 2001 Società di persone ed equiparate)? RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007, il termine di decadenza per emettere l’atto di contestazione è quello di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “l’atto di contestazione […] ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Nel caso di specie, non essendo la violazione collegata ad alcun tributo specifico il termine per la notifica dell’atto di contestazione va individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere trasmessa la dichiarazione. Ciò significa ad esempio che in caso di omessa trasmissione di una dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2000 (Modello IVA 2001), 21 consegnata dal contribuente in tempo utile per la sua tempestiva trasmissione telematica, la violazione dovrà essere contestata entro il 31 dicembre 2006. 13) RAVVEDIMENTO OPEROSO E MODELLO 730 QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 l’Agenzia delle entrate ha affermato che presupposto indefettibile del ravvedimento è che “… l’adempimento omesso possa ancora essere validamente effettuato”. Partendo da tale affermazione è stato chiarito che l’intermediario può ravvedere il tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni finché per il contribuente è ancora possibile presentare validamente la dichiarazione e, dunque, in virtù dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel termine massimo di novanta giorni ulteriori rispetto alla scadenza ordinaria. In proposito si chiede di sapere come tale ricostruzione si concili con il disposto degli articoli 13, comma 1, e 15 del D.M. n. 164 del 1999, secondo cui i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente adempiono al proprio obbligo dichiarativo con la presentazione del modello 730 al Caf o al datore di lavoro. RISPOSTA Con la circolare n. 52/E del è stato chiarito che presupposto indefettibile per il ricorso al ravvedimento è, tra l’altro, collegato con la possibilità di effettuare ancora l’adempimento omesso, tenuto conto che il ravvedimento: “… consiste nell'effettuare spontaneamente l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate. Dunque, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata”. Partendo da tale considerazione di carattere generale è stato affermato che il soggetto che trasmette la dichiarazione per conto del contribuente può 22 ravvedere il mancato invio della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni, in base al disposto dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998. Tale affermazione sicuramente corretta per le ipotesi in cui presentazione della dichiarazione e sua trasmissione telematica si configurano come adempimenti distinti ma intimamente connessi (per cui in caso di mancata trasmissione della dichiarazione la stessa si considera non validamente presentata), non tiene conto della previsione contenuta nell’articolo 13, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 secondo cui: “1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo”. In altri termini, i titolari di reddito da lavoro dipendente possono adempiere all’obbligo dichiarativo presentando il Modello 730 al sostituto o al Caf; questi ultimi sono, in seguito, tenuti alla trasmissione; a riprova di ciò si consideri che l’articolo 15 del citato D.M. n. 164 del 1999, stabilisce che: “Il sostituto e il Caf-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente”. Ai fini del ravvedimento, dunque, occorre tener presente che la trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle entrate è un 23 adempimento proprio del Caf o del sostituto e non incide sugli obblighi dichiarativi del contribuente. Pertanto, fermo restando il principio secondo cui il ravvedimento è possibile finché è normativamente consentito provvedere all’adempimento omesso, per la trasmissione telematica dei soli modelli 730, il ravvedimento è consentito fino al 10 novembre di ciascun anno (termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative), sempreché il Caf abbia provveduto nei termini a comunicare all’Agenzia (entro il 25 giugno di ciascun anno) il risultato finale delle liquidazioni ed a consegnare al contribuente (entro il 15 giugno di ciascun anno) copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione. Se il ritardo con cui si procede alla trasmissione supera i novanta giorni dal termine per la presentazione del modello al Caf, il ravvedimento non avverrà più ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, bensì ai sensi della lettera b) del medesimo comma, con riduzione della sanzione da un quinto del minimo. La soluzione fornita non può essere estesa ai sostituti che prestano l’assistenza poiché per essi non è prevista la possibilità di ricevere ed inviare dichiarazioni integrative. 14) RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI INFEDELTÀ DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE 14.1) QUESITO Con la circolare n. 52/E del 2007 è stato chiarito che, se l’intermediario o il Caf che hanno rilasciato il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele intendono ravvedere l’infedeltà devono comunicare la loro volontà al contribuente che, a sua volta “… informato dall’autore della violazione della propria volontà di ravvedersi, potrà sanare nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 472 del 1997 le 24 irregolarità e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo”. Si chiede, dunque, di sapere se il soggetto che ha rilasciato il visto o l’asseverazione è comunque suscettibile di sanzione se il contribuente, informato delle irregolarità riscontrate, provvede di propria iniziativa a presentare una dichiarazione correttiva o integrativa di quella per la quale erano stati rilasciati il visto o l’asseverazione. RISPOSTA Nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una dichiarazione integrativa o correttiva, ai sensi dell’articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, rispetto a quella per la quale furono rilasciati il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele, il soggetto che a suo tempo rilasciò il visto di conformità o l’asseverazione non sarà punibile per tale violazione. Affinché il soggetto che rilascia il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele sia assoggettato a sanzione è, infatti, necessario che ricorrano due condizioni: la prima è che dalle attività di controllo e liquidazione della dichiarazione emerga un maggior debito a carico del dichiarante; la seconda è che tale maggior debito sia superiore al limite di euro 16,53. Se il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, tale dichiarazione sostituisce quella originaria (si vedano le circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, punto 8.1.2 e 14 giugno 2001, n. 55/E, punto 6.1). E’, dunque, impossibile che si verifichi il primo dei presupposti richiesti perché possa essere applicata la sanzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. Al contrario la dichiarazione presentata dal contribuente per fruire dell’istituto del ravvedimento operoso non sostituisce ma integra quella precedentemente presentata, come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98/E, quesito 8.1.2 in cui si legge che “la dichiarazione presentata al fine di 25 usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso non sostituisce, ma integra la precedente dichiarazione, la quale segue tutta la procedura ordinaria”. In tale ultima ipotesi, è, dunque, possibile che il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità ovvero l’asseverazione in maniera infedele venga assoggettato a sanzione, semprechè dai controlli e dall’attività di liquidazione effettuate in relazione ad entrambe le dichiarazioni presentate dal contribuente emerga un debito a suo carico superiore a 16,53. Tuttavia, se con la dichiarazione integrativa sono state eliminate le cause che hanno determinato l’infedeltà del visto o dell’asseverazione nessuna sanzione potrà essere inflitta all’intermediario o al Caf che li hanno rilasciati. 14.2) QUESITO Con quali modalità il Caf deve informare il contribuente della propria volontà di ravvedere l’infedeltà del visto o dell’asseverazione? RISPOSTA Le modalità con cui informare dell’errore riscontrato da parte del Caf sono rimesse alla libera iniziativa delle parti, poiché il rapporto che lega il contribuente al Caf è di natura eminentemente contrattuale, e non incide, dunque, sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale. 14.3) QUESITO La circolare n. 52/E del 2007 ha chiarito che il ravvedimento dell’infedeltà del visto o dell’asseverazione può essere effettuato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997, e, dunque, “… entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. In considerazione del diverso termine previsto per la presentazione del modello 730 e del modello UNICO si chiede di sapere a quale termine occorre fare riferimento ai fini del ravvedimento. 26 RISPOSTA Come chiarito con la circolare n. 52/E del 2007 “Con riferimento, in particolare, all’individuazione del termine ultimo per il ravvedimento ed alla misura della riduzione della sanzione, la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”. A seconda, dunque, del tipo di dichiarazione per la quale si vuole effettuare il ravvedimento il termine scadrà il 25 giugno 2008 per i visti di conformità rilasciati in relazione ai modello 730/2007 ed il 31 luglio 2008 per i visti di conformità, le asseverazioni e le certificazioni tributarie rilasciate relativamente al modello UNICO 2007. SANZIONI ACCESSORIE 15.1) QUESITO Nell’ipotesi in cui un Centro di raccolta di un Caf, travalicando le proprie competenze, svolga attività di assistenza fiscale, è sufficiente, ai fini dell’eventuale emanazione di provvedimento di revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, la constatazione, da parte dell’Audit, della violazione dell’articolo 34 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dell’articolo 16 del D.M. n. 164 del 1999, oppure bisogna attendere l’effettiva segnalazione, da parte nell’ufficio locale e nei confronti del contribuente, della violazione dell’articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997? RISPOSTA 27 L’articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede che “l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è revocata quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare”. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ovvero al rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione è un tipica sanzione accessoria che in virtù del principio generale, sancito dall’articolo 19, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, può essere eseguita soltanto quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Si ritiene, dunque, che la sola constatazione da parte degli Uffici audit esterno della circostanza che i centri di raccolta, travalicando le proprie competenze, svolgano l’attività di assistenza fiscale, non può da sola essere sufficiente per la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento di tale attività da parte del Caf. Tuttavia, tali segnalazioni potranno essere prese in considerazione, da parte della Direzione Regionale competente, al fine dell’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, prevista per le ipotesi di violazioni particolarmente gravi. In proposito, è opportuno ricordare che nel caso in cui il centro di raccolta si trovi in una Regione diversa da quella in cui ha la sede legale il Caf, il verbale di constatazione dovrà essere inviato alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. 15.2) QUESITO La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, prevedendo l’obbligo della comunicazione dei provvedimenti sanzionatori ai competenti ordini professionali anche nei casi di tardiva 28 trasmissione delle dichiarazioni (oltre che nell’ipotesi di apposizione di visto di conformità infedele). Con riferimento a tale fattispecie, nel caso in cui la violazione e la contestazione nei confronti dell’intermediario siano antecedenti all’entrata in vigore della citata legge, l’Ufficio, nell’irrogare la sanzione è tenuto alla predetta comunicazione? RISPOSTA In virtù del principio del favor rei sancito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. In caso di successione di leggi sanzionatorie nel tempo è, dunque, necessario individuare quale sia la legge più favorevole; in proposito con circolare n. 180/E del 1998 è stato chiarito che: “la valutazione della disposizione più favorevole deve essere fatta in concreto e non in astratto (tenendo, quindi, conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge), paragonando i risultati che derivano dall'applicazione delle due norme alla situazione specifica che si presenta all'esame dell'ufficio o ente impositore. Ovviamente è più favorevole la norma che, in relazione alla singola violazione autonomamente irrogabile, conduce a conseguenze meno onerose per il trasgressore”. Al fine di stabilire quale sia la legge più favorevole occorre, dunque, prendere in considerazione il trattamento sanzionatorio complessivo applicabile prima e dopo la modifica normativa e verificare quale dei due sia complessivamente meno oneroso per il trasgressore. Nel caso di specie l’entità della sanzione principale per il tardivo od omesso invio telematico della dichiarazione da parte di un professionista abilitato, prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, non è cambiata con la novella realizzata tramite la legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007); 29 tuttavia a seguito di tale novella è stato previsto che per la violazione in esame, oltre ad irrogare la sanzione pecuniaria, le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate debbano anche procedere ad inviare agli ordini professionali di appartenenza dei trasgressori i provvedimenti di contestazione della sanzione in parola per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Si ritiene, dunque, che tale segnalazione aggravi il trattamento sanzionatorio complessivo della violazione in parola e, pertanto, in virtù del richiamato principio del favor rei gli uffici non debbano provvedere alle segnalazioni per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. *** Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. CIRCOLARE N. 52/E Roma, 27 settembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articolo 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2 INDICE 1. PREMESSA 2. RILASCIO 3 DEL VISTO DI CONFORMITÀ DELL’ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE. E 4 3. VIOLAZIONI RIPETUTE O PARTICOLARMENTE GRAVI. 6 4. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997 4.1) Ravvedimento DEL DECRETO 7 4.1.1) Tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e ravvedimento 7 4.1.2) Rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell’attività di assistenza fiscale 9 4.2) Concorso di violazioni 11 5. RESPONSABILITA’ SOLIDALE 14 6. PROCEDIMENTO D’IRROGAZIONE 14 7. SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO 18 3 1. PREMESSA. L’articolo 1, commi 33 e 34, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (d’ora in avanti finanziaria per il 2007) ha modificato la disciplina delle sanzioni applicabili alle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ridisegnando il sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento più innovativo ha ad oggetto la qualificazione giuridica delle sanzioni in esame, ricondotte, con le nuove disposizioni, nell’alveo delle sanzioni amministrativo-tributarie, con conseguente applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto compatibili. Prima della modifica normativa, le sanzioni previste dagli articoli 7-bis e 39 citati rientravano tra quelle amministrative non tributarie, in quanto non strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale, con conseguente applicazione delle disposizioni generali della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante “modifiche al sistema penale” (si vedano, al riguardo, la circolare del 21 marzo 2002 n. 25 e la circolare del 24 settembre 1999, n. 195). Con la finanziaria sono state, inoltre, introdotte specifiche condizioni di punibilità per l’ipotesi di infedele rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione; è stata modificata la disciplina da applicare per le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi; è stata ridefinita la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso ed, inoltre, è stata adeguata la procedura per l’applicazione delle sanzioni in esame alle disciplina contenuta nel d.lgs. n. 472 del 1997. Infine, l’ammontare delle sanzioni, precedentemente espresso in lire, è stato adeguato all’euro, arrotondando all’unità i decimali risultanti dalla conversione, (così comma 33, lettera a), primo periodo, lettere b) ed e). La presente circolare ha ad oggetto l’approfondimento delle modifiche più rilevanti introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 al sistema sanzionatorio 4 applicabile ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del d.lgs. n. 241 del 1997. Prima di procedere all’analisi delle disposizioni della finanziaria che hanno modificato la materia in esame, si fa presente che le fattispecie prese in considerazione dalle norme, ai diversi effetti, sono: 1. infedeltà del visto di conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione ed alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; 2. infedeltà dell’asseverazione in ordine alla corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra idonea documentazione; 3. infedeltà della certificazione tributaria da parte del professionista; 4. inadempimento degli obblighi dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, definiti dall’articolo 37, commi 2 e 4 del citato D. Lgs. n. 241 del 1997; 5. tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati 2. RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELL’ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE. L’articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007 ha modificato la disciplina delle sanzioni poste a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF e dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per il rilascio infedele del visto di conformità o dell’asseverazione, di cui dall’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. La novella, senza modificare la condotta sanzionabile, ha introdotto nel secondo periodo dell’articolo 39, comma 1, lettera a), del citato d.lgs n. 241 una 5 specifica condizione di punibilità, stabilendo che “La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. In caso di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione, pertanto, il responsabile del centro di assistenza fiscale o il professionista sono punibili soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto o l’asseverazione, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante. In proposito, è opportuno chiarire che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità o l’asseverazione. Ai fini del rilascio del visto di conformità il soggetto incaricato è tenuto ad effettuare esclusivamente i controlli indicati dall’articolo 2 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164. In particolare i CAF dipendenti con il visto di conformità attestano “… la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto”. Il rilascio del visto di conformità da parte dei CAF imprese implica, inoltre: “a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione 6 alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione”. Ai fini del rilascio dell’asseverazione, i soggetti incaricati controllano la corrispondenza dei dati contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore a quelli risultanti dalle scritture contabili e da ogni altra idonea documentazione; in particolare gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti per l’applicazione degli studi di settore oggetto di controllo sono individuati con il provvedimento amministrativo di approvazione dei modelli di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Poiché, dunque, i controlli necessari al rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione non “coprono” tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente, alla luce del principio di colpevolezza, sancito dall’articolo 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la sanzione a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei centri e dei professionisti nei casi di infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo. L’articolo 1, comma 33, della finanziaria ha introdotto, oltre quella appena esaminata, un’ulteriore condizione di punibilità, legata ad un limite di tipo quantitativo. Ai sensi del citato comma 33 la violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale non si procede all’iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila o al diverso importo previsto con apposito regolamento. Attualmente, per i crediti relativi ai tributi erariali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e interessi, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129 ha elevato il predetto importo limite, fissandolo in euro 16,53 (lire 32.000) per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 7 In definitiva, qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni emerga un maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione può essere applicata soltanto se il debito superi il limite di 16,53 euro e sia conseguenza di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell’asseverazione. 3. VIOLAZIONI RIPETUTE O PARTICOLARMENTE GRAVI. Ulteriori novità hanno interessato le ipotesi di violazioni ripetute o particolarmente gravi commesse dai soggetti in esame, che la previgente disposizione sanzionava con l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità ovvero l’asseverazione. Per effetto delle novità introdotte dalla legge finanziaria, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi l’Amministrazione può sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni, mentre la sanzione consistente nella inibizione della relativa facoltà opera solo in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione. È rimasta immutata la previsione secondo cui si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. 4. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997. Altrettanto innovativa è la previsione contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui “Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata”. 8 La disposizione risponde all’esigenza di far rientrare nell’alveo delle sanzioni amministrative tributarie, di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, le sanzioni irrogate per infedeltà del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione per l’inadempimento degli obblighi dei sostituti che prestano l’assistenza fiscale e per la tardiva od omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati. Di seguito si esaminano le modalità di applicazione di taluni dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 472 del 1997 alle fattispecie sanzionatorie in esame. 4.1) Ravvedimento 4.1.1) Tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e ravvedimento Con specifico riferimento alla sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, per la tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, con circolare 24 settembre 1999, n. 195/E, successivamente confermata con risoluzione 30 luglio 2004, n. 105/E, era stato chiarito che “la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, non ha carattere tributario ma amministrativo. Alla stessa, pertanto, non possono essere applicati i principi stabiliti dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, non può operare l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del citato d.lgs. n. 472”. Alla luce delle modifiche in commento, che hanno mutato la natura della sanzione in esame, deve, dunque, ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Occorre però chiarire in che termini e con quali modalità è possibile provvedere al ravvedimento per omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni. Posto che il ravvedimento è possibile sempre che la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività di 9 accertamento di cui il trasgressore abbia avuto formale conoscenza, presupposto indefettibile è inoltre che l’adempimento omesso possa essere ancora validamente effettuato, come chiarito con la circolare del 23 luglio 1998, n. 192/E, punto 3.1, in cui si è precisato che “occorre tener presente che l’articolo 13 del decreto n. 472, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi […] l’operatività del ravvedimento che, com’è noto, consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originariamente previsti ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate”. Dunque, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata. Al riguardo, si rammenta che l’articolo 7, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 dispone che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”. Ragioni di coerenza sistematica inducono, dunque, a ritenere che la possibilità di ravvedersi per l’intermediario che non abbia trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione. Lo stretto legame esistente tra la presentazione della dichiarazione e la sua trasmissione telematica, dovuto alla circostanza che in assenza di trasmissione telematica la dichiarazione, pur consegnata nei termini all’intermediario, è da considerare omessa, comporta che il ravvedimento relativo alla tardiva 10 trasmissione telematica deve seguire le regole dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997. Al riguardo con la circolare del 10 luglio 1998, n. 180/E, è stato chiarito che: “la previsione della lettera c) è in linea con la regola stabilita nel settore dell’Iva e delle imposte sui redditi, che considerano omessa la dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore a trenta (n.d.r. oggi novanta) giorni rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste, pertanto, un solo limite temporale (di trenta giorni appunto, n.d.r. novanta) entro il quale poter regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione”. In particolare, la specifica sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta ad un ottavo del minimo se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente. Si ricorda, infine, che contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione l’intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta. 4.1.2) Rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell’attività di assistenza fiscale Ai fini dell’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, che colpisce il comportamento dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele, ed a quella prevista dalla successiva lettera b) del medesimo comma, che sanziona, invece, i professionisti che rilasciano la certificazione tributaria in maniera altrettanto infedele, occorre individuare le modalità con le quali è consentita all’autore della violazione la possibilità di ravvedersi, beneficiando della riduzione della misura delle sanzioni applicabili, le condizioni di procedibilità del 11 ravvedimento ed i relativi effetti. In particolare, il ravvedimento relativo alle violazioni commesse in sede di rilascio del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria comporta l’invio all’Agenzia delle entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, di una comunicazione, le cui modalità di presentazione saranno di seguito disciplinate, in cui devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, il tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione ed i motivi per i quale l’autore della violazione intende ravvedersi. Contestualmente deve essere versata la sanzione prevista per ogni singola violazione ridotta ad un quinto del minimo (euro 51,60 per il visto di conformità e l’asseverazione infedele, euro 103,20 per la certificazione tributaria infedele). Con riferimento, in particolare, all’individuazione del termine ultimo per il ravvedimento ed alla misura della riduzione della sanzione, la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell’articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Gli errori e le omissioni in esame possono rilevare in sede di liquidazione automatica, controllo formale e controllo sostanziale anche a carico del contribuente; di conseguenza quest’ultimo, informato dall’autore della violazione della propria volontà di ravvedersi, potrà sanare nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b) del d. lgs. 472 del 1997 le irregolarità e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo. Analogamente le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 39, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, per l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’attività di assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta (articolo 37, commi 12 2 e 4, del d.lgs. n. 241 del 1997) possono essere sanate attraverso la rimozione dell’errore o dell’omissione, sempre che ciò sia ancora possibile, ed il versamento della sanzione minima (euro 258,00) ridotta ad un quinto (euro 51,60), nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. 4.2) Concorso di violazioni L’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 dispone che colui il quale, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. In particolare, si ha concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero con una sola azione od omissione vengono violate disposizioni diverse (concorso formale eterogeneo). Si ha concorso materiale, invece, quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo). Il regime del cumulo giuridico, nel sistema delineato dall’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha un ambito applicativo più esteso rispetto al sistema delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 – che lo limita alla sola ipotesi in cui la condotta si esaurisca in un’unica azione od omissione – posto che per le sanzioni amministrative tributarie risulta applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione 13 dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico nei casi di concorso formale è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per espressa previsione di legge l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale. Tuttavia, qualora vengano commesse con più azioni diverse violazioni sostanziali della medesima disposizione di legge, ferma l’inapplicabilità del cumulo giuridico, possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2 qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni commesse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, le violazioni danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Occorre, a tal fine, precisare che il vincolo della progressione può configurarsi solo rispetto a violazioni riferibili al medesimo contribuente. Ciò premesso sotto il profilo normativo, in relazione all’articolo 7-bis si rileva che, quando nei confronti dell’intermediario vengano constatate diverse violazioni dell’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni, commesse con un’unica omissione o azione, si configura un’ipotesi di concorso formale omogeneo. La risoluzione n. 105/E del 2004, deve ritenersi, dunque, attuale nella parte in cui chiarisce che la violazione punita dall’articolo 7-bis è da intendersi riferita alla tardiva od omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni. Al fine di individuare la sanzione concretamente applicabile, è opportuno chiarire che la violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni configura una condotta illecita imputabile ad un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all’adempimento dell’obbligo di versamento delle imposte da parte di quest’ultimo. La violazione in esame, pertanto, non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni di cui al D. Lgs. 472 del 1997 si applicano solo “in quanto compatibili”, nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo 14 giuridico di cui all’articolo 12 del citato D. Lgs. 472, bensì quella di cui all’articolo 8 della L. 689 del 1981 (unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo). Resta inteso che nei casi in cui vengano inviati in tempi diversi più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i file, ciascuna delle quali sarà calcolata tenendo conto del cumulo giuridico di cui all’articolo 8 della L. 689 del 1981 delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni. In relazione all’articolo 39 del D.lgs. n. 241 del 1997, quando nei confronti del medesimo soggetto vengono constatate diverse violazioni relative al rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione, la condotta si realizza mediante più azioni od omissioni con cui vengono commesse diverse violazioni della stessa disposizione di legge. In ordine alla natura delle violazioni in esame, trattandosi di condotte illecite imputabili ad un soggetto diverso dal contribuente, valgono le stesse considerazioni svolte sopra a proposito della sanzione per tardiva trasmissione della dichiarazione. A ciò si aggiunga che le violazioni consistenti nel rilascio infedele del visto di conformità e dell’asseverazione, per effetto delle modifiche della finanziaria per il 2007, sono punibili soltanto se dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto l’asseverazione o la certificazione, emergano somme dovute a carico del contribuente. È chiaro, pertanto, che le sole violazioni rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni in esame sono quelle sostanziali, che hanno inciso, cioè, sulla determinazione dell’imposta o della base imponibile. Da ciò discende che qualora nei confronti del medesimo soggetto vengano riscontrate più violazioni degli obblighi relativi al rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione, le violazioni daranno luogo all’applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse. Rimane ferma l’applicabilità, al ricorrere dei presupposti, delle disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 2, qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni, il vincolo della progressione. 15 5) RESPONSABILITÀ SOLIDALE. L’articolo 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 241 del 1997, come introdotto dal comma 33 dell’articolo unico della legge finanziaria per l’anno 2007, si chiude con la previsione della responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro stesso. In proposito si ricorda che il soggetto cui applicare la sanzione prevista dal citato articolo 39 è esclusivamente il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri, che, dunque, risponderà delle violazioni commesse in solido con il centro. Per tale responsabilità solidale operano le regole previste dal combinato disposto degli articoli 5 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997. 6) PROCEDIMENTO D’IRROGAZIONE. L’articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per il 2007, dopo aver ricondotto le violazioni di cui sopra nell’alveo delle sanzioni tributarie, ha individuato le modalità di contestazione ed irrogazione, disponendo che le stesse sono “contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. Pertanto, il citato articolo 1, comma 33, della legge finanziaria ha attratto espressamente alla competenza della Direzione Regionale anche la fase della contestazione della violazione. Peraltro, in mancanza di una disciplina transitoria ed in base al dato testuale dell’articolo 1, comma 33, lettera d), della legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 l’attività di contestazione e la successiva irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui sopra devono essere effettuate esclusivamente dalle Direzioni Regionali ed in base alle regole del d.lgs. n. 472 del 1997. Tale impostazione pone, peraltro, il problema di individuare la legge applicabile ai procedimenti sanzionatori iniziati sotto il vigore della legge n. 689 del 1981, ma non ancora definiti alla data del 1° gennaio 2007. Si tratta, in 16 particolare, di quelle contestazioni per le quali sono stati presentati scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 689 ed il procedimento non si sia ancora concluso ai sensi dell’articolo 18, comma 2. Possono, invece, ritenersi “chiusi”, ai fini dell’irrogazione della sanzione in base alle nuove regole del d.lgs. n. 472, i procedimenti relativi ad atti di contestazione effettuati ai sensi della legge n. 689 del 1981 quando sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge citata legge n. 689, ovvero quando la sanzione sia stata già irrogata. Al riguardo, si è dell’avviso che debba essere attribuito rilievo al principio di diritto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (C.d.S., sez. V, 19 ottobre 2006, n. 6211) in forza del quale “ogni fase o atto del procedimento, […] riceve disciplina, per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale”. Da tale principio, espressione del più ampio “tempus regit actum”, discende che le violazioni contestate prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria (per le quali, ovviamente, il procedimento non si sia concluso nel senso sopra descritto) non debbano esser rinnovate; nondimeno, l’irrogazione della sanzione, che si inserisce in una nuova e diversa fase procedimentale, dovrà essere effettuata dalla Direzione Regionale ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Tale impostazione non si pone in contrasto con quanto disposto dal comma 7 del predetto articolo 16, secondo cui “quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime”. La ratio della trascritta disposizione è quella di contenere nel tempo la distanza tra atto di contestazione ed atto di irrogazione, nel caso in cui vengano presentate dal contribuente deduzioni difensive. 17 Occorre ricordare che le disposizioni del d.lgs. n. 472 si applicano alle violazioni in esame solo “in quanto compatibili” (così articolo 1, comma 33, lettera c), della legge finanziaria per il 2007). L’attrazione all’interno delle sanzioni amministrativo-tributarie delle violazioni in esame non può, dunque, avere l’effetto di introdurre in maniera surrettizia, un termine di decadenza inesistente nel momento in cui si è perfezionata la fase della contestazione delle violazioni. Tuttavia, la menzionata esigenza di limitare la distanza temporale tra momento della contestazione e momento dell’irrogazione, unitamente al termine annuale di decadenza previsto dal citato articolo 16, comma 7, inducono a ritenere che, in presenza di contestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006 e, dunque, sotto l’egida della legge n. 689 del 1981 a cui siano seguite deduzioni difensive da parte del destinatario, l’atto di irrogazione debba essere notificato al trasgressore entro un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ossia entro il 31 dicembre 2007. Al contrario, in assenza di una disciplina transitoria, per gli atti di contestazione emessi ai sensi del legge n. 689 del 1981 non può operare la conversione dell’atto di contestazione in atto di irrogazione prevista dall’articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché detti atti non presentano, fin dal momento dell’emissione, tutti i requisiti richiesti per l’atto di irrogazione dalla disciplina delle sanzioni amministrativo-tributarie. Ne consegue che, in assenza di deduzioni difensive, la Direzione Regionale è tenuta ad emettere, comunque, apposito atto di irrogazione, conforme alla prescrizioni del d.lgs. n. 472 del 1997, entro il generale termine di decadenza di cui all’articolo 20 del medesimo d.lgs., secondo cui: “l’atto di contestazione […] ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Pertanto, in assenza di deduzioni difensive, agli atti di contestazioni notificati entro il 31 dicembre 2006, dovrà seguire la notifica di 18 apposito atto di irrogazione, formato ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. Quanto alla fonte d’innesco, la norma prevede che la Direzione Regionale possa provvedere anche, ma non soltanto, in base a segnalazioni inviate dagli uffici locali dell’Agenzia. Occorre a questo punto chiarire il significato da attribuire alla disposizione del secondo periodo del novellato comma 2 dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997 secondo cui: “l'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale”. Più nello specifico occorre stabilire come l’unicità dell’atto possa conciliarsi con la facoltà, concessa alle Direzioni regionali, di integrarlo e modificarlo fino allo scadere dei termini di decadenza. Al riguardo si ritiene che l’attributo dell’unicità vada interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicché in un unico atto possano confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio. Siffatta interpretazione consente di attribuire significato anche alla menzionata facoltà di modifica e integrazione; ferma restando, infatti, la contestualità in un unico atto della contestazione di tutte le violazioni commesse in un determinato anno di riferimento, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all’emanazione dell’atto di contestazione, si potrà procedere all’emanazione di un nuovo atto che integrerà o modificherà il precedente senza sostituirsi ad esso. Anche tale successivo atto di integrazione dovrà essere unico nel senso sopra chiarito, ossia dovrà contenere la contestazione di tutte le violazioni di cui agli articoli 7-bis e 39, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 di cui la Direzione 19 regionale sia successivamente venuta a conoscenza. In sede di integrazione o modifica si terrà ovviamente conto degli effetti derivanti dal riconoscimento del cumulo giuridico o dalla progressione. Rimane, peraltro, fermo il generale termine di decadenza di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui: “l’atto di contestazione […] ovvero l’atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. Pertanto, il termine di decadenza per la notifica dell’atto di irrogazione deve essere individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è avvenuta o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. In caso di variazione del domicilio fiscale del trasgressore in corso d’anno, ai fini dell’individuazione della Direzione regionale competente alla contestazione ed alla successiva irrogazione della sanzione, si è dell’avviso che occorra fare riferimento al domicilio fiscale del trasgressore al momento di commissione della violazione. Tanto si desume agevolmente dal dato letterale del comma 2 dell’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, a tenore del quale: “le violazioni […] sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore”. La citata disposizione, collega, infatti, le attività di contestazione ed irrogazione al domicilio fiscale del trasgressore, riferendosi, dunque, al momento di trasgressione del comando, ossia al momento in cui si perfeziona il comportamento illecito. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei professionisti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare. 7) SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO. 20 L’articolo 1, comma 34, della legge finanziaria contiene una disposizione di chiusura in parte derogatoria delle ordinarie regole in materia di determinazione delle sanzioni amministrativo-tributarie. In particolare, pur facendo salvo il principio del favor rei di cui all’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, ai sensi del comma 34 “… nelle ipotesi in cui la violazione sia già stata contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato”. Ciò significa che se, alla data del 1° gennaio 2007 la violazione è stata già contestata, anche se non è divenuta definitiva, ed il contribuente ha pagato, anche soltanto in parte, la sanzione, non ha diritto a ripetere quanto versato, seppur il trattamento sanzionatorio, applicabile alla violazione commessa in base alle nuove disposizioni, risulti più favorevole. *** Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI E RELAZIONI ESTERNE Circolare del 06/04/2006 n. 13 Oggetto: Modello 730/2006 redditi 2005. Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati. Servizio di documentazione tributaria Testo: INDICE 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 4. 4.1 4.2 Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2006 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730. Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 Dichiarazione congiunta Dichiarazione "730-integrativo" Versamenti d'acconto e pagamenti rateali Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Presentazione del mod. 730 ai sostituti d'imposta Adempimenti del sostituto d'imposta Assistenza fiscale prestata dai Caf-dipendenti e dai professionisti abilitati Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Presentazione del modello 730 ai CAF o ai professionisti abilitati Adempimenti dei CAF e dei professionisti abilitati Controlli sulla documentazione Documentazione Documentazione che puo'essere sostituita da autocertificazione Visto di conformita' Conguagli Modalita' e termini Situazioni particolari 1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2006 1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730 Il Modello 730/2006 puo' essere utilizzato, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, dai seguenti soggetti, se hanno un sostituto d'imposta che puo' effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti: -lavoratori dipendenti e pensionati; - soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita'; - soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; - sacerdoti della Chiesa cattolica; - giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali,comunali; - soggetti impegnati in lavori socialmente utili; - produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap ed Iva. Il modello 730 puo' essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, o ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. Da quest'anno, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, il modello 730 puo' essere presentato anche ad un Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente puo' rivolgersi: al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2006; a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2006 e se conosce i dati del sostituto che effettuera' il conguaglio. Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovra' effettuare il conguaglio. Il modello 730 puo' essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori. Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono le seguenti: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quello di lavoro dipendente; redditi di terreni e fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non e' richiesta la partita I.V.A.; alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. 1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 Il modello 730/2006 non puo' essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2005 hanno posseduto: redditi di lavoro autonomo per i quali e' richiesta la partita IVA; redditi d'impresa anche in forma di partecipazione; redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda). Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2006 Persone fisiche. Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2006 i contribuenti che: devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta - modelli 770 ordinario e semplificato - quali, ad esempio gli imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva e i venditori "porta a porta"; non sono stati residenti in Italia nel 2005 e/o non lo sono nel 2006; nel 2006 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa); nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se al momento della presentazione della dichiarazione il rapporto di lavoro e' cessato. Non puo' essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti. 1.3 Dichiarazione congiunta I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta mediante la presentazione del modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello. La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata se uno dei coniugi e' titolare, nel 2005, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 redditi di lavoro autonomo per i quali e' richiesta la partita IVA, redditi "diversi" non compresi nel quadro D, rigo D4, del modello 730), o, comunque, se e' tenuto a presentare il modello UNICO 2006 Persone fisiche. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso nel frontespizio del modello deve essere indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale e' presentata la dichiarazione congiunta. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta e' presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per far effettuare le operazioni di conguaglio. Non e' possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge e' deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori). Nel caso di dichiarazione congiunta la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina piu' favorevole deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge. 1.4 Dichiarazione "730-integrativo" Qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, puo' presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2006, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta. Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire la sola documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria per il controllo di conformita'. Se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta o da un altro Caf o altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione. Il CAF o il professionista abilitato conseguentemente: rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione; elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre 2006, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa; fa pervenire, entro la medesima data del 15 novembre 2006, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre; trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31 dicembre 2006, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2006. Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, puo' presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2006 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Se i termini predetti sono scaduti, il contribuente puo', con un modello UNICO, rettificare o integrare la dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730. 1.5 Versamenti d'acconto e pagamenti rateali Acconti Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilita', la casella 1 del rigo F7 della Sezione VI. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 acconto Irpef per l'anno 2006 deve indicare nella colonna 2 del medesimo rigo il minore importo che deve essere trattenuto dal sostituto d'imposta. Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2006 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio. Rateizzazioni Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale puo' chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indichera' nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d'imposta calcolera' gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile. Non e' rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef. 2. 2.1 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta Soggetti che possono prestare assistenza fiscale Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR. L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti. Ai sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attivita' indicate nell'articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. I compensi non spettano: alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993; alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996. Si evidenzia che per le dichiarazioni 730 dei contribuenti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, del DPR n. 600/1973, non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato salvo che "dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale". Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati. Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti. 2.2 Presentazione del mod. 730 ai sostituti d'imposta Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2006: il modello 730/2006, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; il modello 730-1 per la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, e il Mod. 730-1 bis per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef nell'apposita busta chiusa, anche se non compilati. Puo' Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF". Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2010 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 2.3 Adempimenti del sostituto d'imposta Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente i modelli 730-1 e 730-1 bis, redatta in conformita' al modello "730-2 per il sostituto d'imposta". Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. Il sostituto controlla la regolarita' formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta. Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, e' tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovra' presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2006 Persone fisiche. Il sostituto, in sede di assistenza fiscale, deve determinare l'imposta applicando, se piu' favorevole al contribuente, la normativa in vigore al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004, o al 31 dicembre 2002. Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002 dovra' essere indicato, sia per il dichiarante che per il coniuge, l'anno della normativa applicata, nella casella "Applicazione della clausola di salvaguardia", riportata nel prospetto di liquidazione 730-3. Entro il 15 giugno 2006 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito. Il sostituto entro il 20 ottobre 2006 deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonche' i dati variati a seguito delle rettifiche, e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1 e 730-1 bis, in base alle modalita' previste dal provvedimento del 17 gennaio 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2006, integrato con provvedimento del 1 febbraio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla G.U n. 30 del 6 febbraio 2006. Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2008. Il sostituto d'imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio. 3. Assistenza abilitati fiscale prestata dai CAF-dipendenti e Soggetti che possono prestare assistenza fiscale Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di dai professionisti 3.1 Pagina 5 nell'individuare i assistenza fiscale Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 definisce, all'articolo 34, comma 4, le attivita' che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell'assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730. Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF nei locali adibiti all'assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'; informazioni sul tipo di struttura che presta l'assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, societa' di servizi del CAF, sede periferica della societa' di servizi); informazioni sull'assistenza, sulle scadenze delle fasi dell'attivita' e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l'utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello. Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da quest'anno anche i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali possono prestare l'assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le seguenti attivita', previste dal citato art. 34, comma 4, del D.lgs. n. 241 del 1997: verificare la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d'acconto; inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle scelte ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef. All'attivita' svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2 e 3, 21 - 22 - 25 e 26 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. In particolare, considerato che l'art. 35, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone il rilascio del visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione da parte del soggetto responsabile dell'assistenza fiscale prestata, i professionisti sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate la preventiva comunicazione prevista dall'art. 21 del DM n. 164 del 1999, allegando la documentazione ivi elencata. Da tale adempimento sono esentati coloro che abbiano gia' effettuato tale comunicazione ai fini della dichiarazione unificata. Per completezza, si richiama la disposizione di cui all'art. 22 del citato DM 164 in base alla quale il massimale della polizza assicurativa della responsabilita' civile deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attivita' di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all' art. 5, comma 3 lett.c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potra' essere stipulata sia dal professionista sia dall'Associazione professionale a garanzia dell'attivita' svolta dal singolo professionista. Il professionista gia' in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali con previsione di un massimale almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, potra' anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' di assistenza prestata a tutti i contribuenti per la presentazione del Mod. 730. Per lo svolgimento della predetta attivita' di assistenza fiscale, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il compenso previsto dall'art. 3, comma 3 ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni. Non spetta, invece, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato Pagina 6 Circolare del 06/04/2006 n. 13 per le dichiarazioni 730 dei contribuenti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del DPR n. 600/1973, salvo che "dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale". Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato come pure il contribuente esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del DPR n. 600/1973, che abbia per qualsivoglia motivo interesse alla presentazione della stessa, purche' il credito o il debito derivante dalla liquidazione sia superiore a 12 euro. Servizio di documentazione tributaria 3.2 Presentazione del modello 730 al CAF o al professionista abilitato Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 15 giugno 2006: il modello 730/2006 gia' compilato e sottoscritto oppure chiedere assistenza per la compilazione; i modelli 730-1 e 730-1 bis con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformita' dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2010 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Le stesse modalita' e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui e' socio. 3.3 Adempimenti dei CAF o dei professionisti abilitati Il CAF o il professionista abilitato rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e dei modelli 730-1 e 730-1 bis consegnati e della documentazione esibita. Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. Se emergono, anche nel corso dell'attivita' di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF o il professionista abilitato deve tempestivamente informare il contribuente perche' egli possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2006 - Persone fisiche. La ricevuta e' redatta in conformita' al modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato" e puo' essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi puo' essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato. A partire da quest'anno, il Caf e il professionista devono indicare nel Mod. 730-2 se intendono o meno assumere l'impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarita' nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L'assunzione dell'impegno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate barrando l'apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione. L'indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti puo' avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, e' necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel Mod. 730-2. Ad esempio, le spese farmaceutiche si intendono Pagina 7 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 elencate analiticamente se indicate separatamente dalle altre spese sanitarie, con la relativa indicazione dell'importo, anche complessivo, della spesa sostenuta. Tale indicazione potra' rivelarsi utile in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o al professionista abilitato che ha rilasciato il visto di conformita'. Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimita' dei dati e dei calcoli esposti, il CAF o il professionista abilitato elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte. Il CAF o il professionista abilitato deve determinare l'imposta applicando la normativa piu' favorevole al contribuente tra quelle in vigore al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002. Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002, dovra' essere indicato, sia per il dichiarante che per il coniuge, l'anno della normativa applicata, nella casella "Applicazione della clausola di salvaguardia", riportata nel prospetto di liquidazione 730-3. Entro il 30 giugno 2006, il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2006, integrato con provvedimento del 1 febbraio 2006 pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla G.U n. 30 del 6 febbraio 2006. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati: gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale; le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati; i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilita', ha indicato di voler effettuare; la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell' Irpef. Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato nel prospetto di liquidazione, gli stessi devono rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica dal CAF o dal professionista abilitato all'Agenzia delle Entrate. Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, puo' presentare, assumendosene la responsabilita', una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2006 persone fisiche. Il CAF o il professionista abilitato deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 30 giugno 2006, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio. I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purche' contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da piu' pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione del risultato contabile puo' essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici. E' opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato. I supporti magnetici, predisposti in conformita' alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le Pagina 8 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico. Al fine di favorire lo sviluppo del telematico e' opportuno l'uso di tale sistema con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa e IPOST (Istituto Postelegrafonici). I sostituti d'imposta restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato e' in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione. Entro il 20 ottobre 2006, il CAF e il professionista abilitato trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione, nonche' i dati variati a seguito delle rettifiche. Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e dei modelli 730-1 e 730 -1 bis con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2008. 3.4 Controlli sulla documentazione Il CAF e il professionista abilitato devono verificare la conformita' dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente. Il contribuente non e' tenuto ad esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) salvo quanto previsto al paragrafo 3.5, ne' quella relativa alle deduzioni soggettive di imposta. Con particolare riguardo alle deduzioni per figli a carico di cittadini extra-comunitari, il Caf o il professionista abilitato deve riconoscere le deduzioni risultanti dalla certificazione rilasciata dal sostituto o altrimenti verificare lo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti ovvero equivalente documentazione validamente formata nel paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese d'origine. 3.4.1 Documentazione Il CAF e il professionista abilitato devono controllare la conformita' dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. In particolare, fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari dell'Agenzia delle entrate, dovra' essere effettuato il controllo della seguente documentazione: - la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD; certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.); - le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2005, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali, gli scontrini o copia leggibile degli stessi; per i premi di assicurazione sulla vita, copia della documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione); - gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente; - l'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si e' richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi; - la documentazione comprovante il sostenimento della spesa per i farmaci, costituita, ad esclusione dei farmaci da banco, dalla prescrizione medica corredata dallo scontrino fiscale ovvero dal documento riepilogativo non Pagina 9 Circolare del 06/04/2006 n. 13 avente natura contabile, rilasciato dalla farmacia, dove in calce ne e' annotata la veridicita' da parte del contribuente e della farmacia; - il contratto di mutuo per l'acquisto, o per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale; - tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le "spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio". Il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta, salvo che il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia gia' verificato la documentazione in relazione ad una rata precedente e ne abbia conservato copia (Cfr. circolare n. 26/E del 31 maggio 2005). Servizio di documentazione tributaria 3.4.2 Documentazione che puo' essere sostituita da autocertificazione Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente puo' autocertificare: la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo; - la necessita' dell'acquisto, per se stesso o per i familiari a carico, di medicinali da banco per i quali non e' prevista la prescrizione medica: in particolare se lo scontrino riporta la dicitura generica e non specifica "medicinali" o "farmaci", l'autocertificazione deve attestare che l'importo pagato e' riferito all'acquisto degli stessi farmaci e non ad altri prodotti non sanitari presenti in farmacia; la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell'invalidita'. Inoltre, il contribuente puo' autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia gia' in possesso della documentazione perche' prodotta negli anni precedenti. 3.5 Visto di conformita' I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformita' (articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute. A tale ultimo riguardo, l'ammontare dei redditi dichiarati nel modello 730 deve corrispondere a quello esposto nelle predette certificazioni. I controlli non implicano valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute. Il rilascio del visto di conformita' sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica: della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite; - delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico; - delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita; dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita. Se il CAF trasmette elementi falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'assistito, e' prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza. 4. 4.1 Conguagli Modalita' e termini I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli Pagina 10 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Caf o dai professionisti abilitati entro il 30 giugno 2006. Se il sostituto riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile. I sostituti devono tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2006. E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro. Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Da quest'anno, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, ne' a credito ne' a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale limite di dodici euro. risultante dalla dichiarazione non supera il Conguagli a credito Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso e' effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalita' dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo ammontare e' insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2006. In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se alla fine dell'anno non e' stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sara' riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti. Conguagli a debito Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2006. Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sara' trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2006. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Se e' stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo Pagina 11 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non puo' avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente. Se la retribuzione mensile e' insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF o da un professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2006 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2006 e' trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef. Se tale retribuzione e' insufficiente l'importo residuo e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento. L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni e' versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l'apposito capitolo se il versamento e' effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Se entro la fine dell'anno non e' stato possibile trattenere l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2006, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalita' previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. 4.2 Situazioni particolari Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R., possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta e' tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalita' e nei tempi ordinariamente previsti. Decesso del contribuente Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Se il decesso e' avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono Pagina 12 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 06/04/2006 n. 13 tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione. Tale credito potra' essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2006 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Se il deceduto e' un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito puo' essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Pagina 13 Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIR.CENTRALE: ACCERTAMENTO E PROGRAMMAZIONE Circolare del 17/06/1999 n. 134 Servizio di documentazione tributaria Oggetto: Disposizioni in materia di assistenza fiscale - Visto di conformita' di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997. Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite in materia di assistenza fiscale ed al visto di conformita'di cui all'art. 35 del decreto legislativo 241/97. Testo: Alle Direzioni Regionali delle Entrate Agli Uffici delle Entrate Agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette Agli Uffici IVA Ai Centri di Servizio e, p.c., Al Segretariato Generale Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario Al Comando Generale della Guardia di Finanza Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate Al Servizio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle Entrate Agli Uffici del Registro 1. Premessa. Con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, e' stato aggiunto nel d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il Capo V recante disposizioni in materia di assistenza fiscale. Al fine di consentire una piu' incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformita', su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997. Il rilascio del visto di conformita', che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonche' la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze: - garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari; - agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza. Con la presente circolare si illustrano i controlli che i soggetti abilitati devono svolgere per il rilascio del visto di conformita', tenendo conto delle previsioni contenute nel regolamento di attuazione del d.lgs. n. 490 del 1998, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999. 2. Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-dipendenti. In via preliminare si precisa che per "CAF-dipendenti" si intendono i Centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) e f), del d.lgs. n. 241 del 1997, per i quali e' intervenuto il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. Come previsto dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, i CAF-dipendenti prestano l'assistenza fiscale unicamente nei confronti dei Pagina 1 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 17/06/1999 n. 134 contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli artt. 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il responsabile dell'assistenza fiscale, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, puo' rilasciare, su richiesta del contribuente, un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997. Tenuto conto che l'art. 27 del regolamento di attuazione prevede un periodo di 180 giorni entro il quale i Centri di assistenza fiscale gia' autorizzati sulla base della previgente normativa devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla nuova disciplina, l'attivita' di assistenza fiscale per la presentazione del modello di dichiarazione "UNICO-99 Persone fisiche" puo' essere prestata dai Centri gia' autorizzati ed iscritti nell'apposito "Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati", ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e del relativo regolamento di attuazione. Il visto di conformita' sara' rilasciato dal direttore tecnico del CAAF qualora lo stesso Centro non designi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, una persona diversa quale responsabile dell'assistenza fiscale. 2.1 Rilascio del visto di conformita'. Il contribuente non titolare di redditi di lavoro autonomo o d'impresa, che si avvale dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti per la presentazione della dichiarazione UNICO-99, puo' chiedere allo stesso CAF il rilascio del visto di conformita'. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF-dipendenti (direttore tecnico del CAAF) rilascia il visto di conformita' se la dichiarazione e' stata predisposta dal CAF ovvero dallo stesso contribuente sotto il diretto controllo e la responsabilita' del CAF. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformita' deve comunque esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformita' dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Per quanto concerne i controlli che i CAF devono eseguire e la documentazione che i contribuenti devono esibire per il rilascio del visto di conformita', si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 87/E del 16 aprile 1999, relativamente all'attivita' di assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti per il modello 730/99. 3. Responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese. In via preliminare si precisa che per "CAF-imprese" si intendono i Centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997, per i quali e' intervenuto il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. I CAF-imprese prestano l'assistenza fiscale unicamente alle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' alle persone fisiche titolari di redditi di partecipazione nelle imprese assistite (soci di societa' di persone, partecipanti all'impresa familiare, coniuge partecipante all'azienda coniugale). L'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, esclude dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: - tenute alla nomina del collegio sindacale; - alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore (per l'elencazione delle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, si rinvia al paragrafo 6.2 della circolare n. 110/E del 21 maggio 1999). L'assistenza fiscale puo' invece essere prestata a favore delle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno Pagina 2 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 17/06/1999 n. 134 riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Il responsabile dell'assistenza fiscale, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, puo' rilasciare, su richiesta del contribuente, un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile (art. 35, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 241 del 1997). Tenuto conto che l'art. 27 del regolamento di attuazione prevede un periodo di 180 giorni entro il quale i Centri di assistenza fiscale gia' autorizzati sulla base della previgente normativa devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla nuova disciplina, l'attivita' di assistenza fiscale per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 1998 puo' essere prestata dai Centri autorizzati ed iscritti nell'apposito "Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese", ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991 e del relativo regolamento di attuazione. Il visto di conformita' sara' rilasciato dal direttore tecnico del CAAF qualora lo stesso Centro non designi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, una persona diversa quale responsabile dell'assistenza fiscale. 3.1 Rilascio del visto di conformita'. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF-imprese (direttore tecnico del CAAF) rilascia, su richiesta del contribuente, il visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF. In base all'art. 12, comma 2, del regolamento di attuazione, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute: - direttamente dallo stesso contribuente; - da una societa' di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni. Tali attivita' devono peraltro essere effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' del CAF. Nel periodo transitorio di cui all'art. 27 del regolamento di attuazione, le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai Centri di assistenza gia' autorizzati in base alla previgente disciplina anche quando sono state predisposte e tenute da una impresa, prescelta dal centro di assistenza, avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili, sempre a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' del CAAF (art. 4, comma 6, del D.M. 22 ottobre 1992, n. 494). Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione, il rilascio del visto di conformita' implica: - il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Per quanto concerne i controlli che i CAF-imprese devono eseguire e la documentazione che i contribuenti devono esibire a tal fine con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 87/E del 16 aprile 1999 relativamente all'attivita' di assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti per il modello 730/99. Relativamente, invece, alle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' a quelle del sostituto d'imposta, ancorche' unificate, tali controlli sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonche' nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. - la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; Pagina 3 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 17/06/1999 n. 134 - la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attivita' di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualita' di sostituto d'imposta. - l'attestazione della congruita' dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento. Ovviamente, con riferimento al periodo d'imposta 1998, tale attestazione potra' riguardare unicamente le imprese che svolgono attivita' i cui studi di settore sono stati approvati con i decreti ministeriali del 30 marzo 1999. Si evidenzia che relativamente alle dichiarazioni dei redditi, modello "UNICO-99 Persone fisiche", dei titolari di redditi di partecipazione nelle imprese assistite dal CAF-imprese, il rilascio del visto di conformita' implica il solo riscontro di cui alla lettera a). 4. Professionisti. In via preliminare si precisa che per "professionisti" si intendono i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, e precisamente: - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; - i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Per l'esercizio della facolta' di rilasciare il visto di conformita', l'art. 21 del regolamento di attuazione prevede che i professionisti comunichino preventivamente al Dipartimento delle entrate: i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA; - il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attivita' professionale; - la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle societa' di servizi delle quali il professionista intenda avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse. Alla predetta comunicazione, da inoltrare in carta libera alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del professionista, sono allegati: - copia della polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale non inferiore a due miliardi di lire; - dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; - dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso regolamento. 4.1 Rilascio del visto di conformita'. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, i professionisti rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' di cui alla lettera a), commi 1 e 2, dello stesso articolo 35, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. In base all'art. 23 del regolamento di attuazione, i professionisti rilasciano il visto di conformita' se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili; le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi di cui uno o piu' professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' dello stesso professionista. Pagina 4 Servizio di documentazione tributaria Circolare del 17/06/1999 n. 134 Diversamente da quanto previsto per i Centri di assistenza fiscale, la norma non pone alcuna limitazione di carattere soggettivo alla platea dei contribuenti che possono richiedere ad un professionista il rilascio del visto di conformita'. Pertanto, possono rivolgersi ad un professionista per il rilascio del visto di conformita' anche i contribuenti che non possono fruire dell'assistenza fiscale da parte dei CAF, compresi in particolare i titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR. Relativamente alle dichiarazioni dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa, il professionista rilascia il visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, che, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Invece, relativamente alle dichiarazioni dei contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa, il professionista rilascia il visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, che implica i riscontri e le verifiche illustrate al precedente paragrafo 3.1. 5. Effetti del visto di conformita' e attivita' di controllo. Il rilascio del visto di conformita', risultante dalla firma del responsabile del CAF o del professionista nell'apposito spazio dei modelli di dichiarazione, garantisce ai contribuenti assistiti il corretto assolvimento di taluni adempimenti tributari ed agevola l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza. I controlli che i CAF e i professionisti devono effettuare per rilasciare il visto di conformita' corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nei testi introdotti dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 241 del 1997. Ne consegue che nelle dichiarazioni munite di visto sono correttamente determinati, sulla base della documentazione esibita dai contribuenti e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonche' gli imponibili e i relativi importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti. Pertanto, dai controlli automatici che l'Amministrazione finanziaria esegue relativamente a ciascuna dichiarazione ai sensi dei citati artt. 36-bis del DPR n. 600 e 54-bis del DPR n. 633, potrebbero emergere unicamente eventuali irregolarita' o discordanze in ordine alla congruita' e alla tempestivita' dei versamenti dovuti, il cui controllo non rientra fra quelli necessari per il rilascio del visto. Per quanto attiene, invece, al controllo formale delle dichiarazioni di cui all'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, l'art. 26 del regolamento di attuazione prevede la definizione di appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformita' rilasciato. Il piu' incisivo utilizzo di strutture intermedie (CAF e professionisti) tra contribuenti e Amministrazione finanziaria consente a quest'ultima di diversificare i criteri di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo formale e di razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili, senza comunque far venir meno la necessaria azione di controllo. Il responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformita' sara' contestualmente informato, anche telematicamente, delle richieste di documenti o di chiarimenti al contribuente conseguenti all'attivazione del controllo formale della dichiarazione presentata. Tale informazione consentira' al soggetto che ha rilasciato il visto di assistere il contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e di conoscere l'avvio di un'attivita' istruttoria dalla quale potrebbe scaturire la constatazione di violazioni allo stesso imputabili. Al riguardo, l'art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie sulla base dei principi generali di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni nei confronti dei soggetti che hanno Pagina 5 Circolare del 17/06/1999 n. 134 Servizio di documentazione tributaria rilasciato un visto di conformita' infedele. La richiamata disposizione considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della predetta sanzione amministrativa e prevede inoltre, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, l'inibizione della facolta' di rilasciare il visto di conformita'. Il rilascio del visto di conformita' relativamente alle dichiarazioni dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa assume rilievo anche ai fini della selezione e dell'esecuzione dei controlli sostanziali. In particolare, nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla corretta applicazione degli studi di settore, saranno diversamente considerate le posizioni dei soggetti che risultano aver dichiarato un ammontare non congruo di ricavi o di compensi e quelle per le quali e' stata attestata la sussistenza di cause che giustificano lo scostamento. Pagina 6