Modena, 03 dicembre 2014 DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI:
NOVITÀ PER AZIENDE, PROFESSIONISTI E LAVORATORI
・ D.Lgs n. 175 del 21 novembre 2014
È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il D.Lgs n. 175 del 21
novembre 2014 recante semplificazioni fiscali di rilevante interesse per aziende,
professionisti e lavoratori. Le novità riguardano:
・ il Mod. 730 precompilato;
・ l’obbligo di trasmissione telematica, entro il 7 marzo, delle certificazioni di lavoro
dipendente/assimilato e autonomo (CU);
・ l’unificazione al 1° gennaio della data per l’individuazione del domicilio fiscale per tutte
le addizionali all’IRPEF (regionale e comunale);
・ l’obbligo di utilizzo in compensazione tramite Mod. F24 dei crediti derivanti da
conguaglio di assistenza fiscale (Mod. 730) e delle ritenute/imposte sostitutive versate in
eccedenza;
・ la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e
subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente riguardanti il subappalto;
・ l’obbligo di invio mensile da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle
aziende e alle posizioni contributive dei lavoratori;
・ la rivisitazione dei requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione, da parte di CAF e
professionisti, allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il D.Lgs n. 175 del 21 novembre 2014 recante semplificazioni fiscali di rilevante interesse per aziende, professionisti e lavoratori. Il presente Aggiornamento è dedicato all’esame sintetico delle novità contenute nel provvedimento in parola. Si segnala che, in generale, la decorrenza della nuove disposizioni è fissata al 13 dicembre 2014 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U) salvo la previsione di una specifica espressa decorrenza della singola “semplificazione”. MOD. 730 PRECOMPILATO
Art. Descrizione Decorrenza 1, 4 e 5
In ottemperanza alla delega conferita al Governo (articolo 7 della Legge 11 marzo 2014, n. 23) per la revisione e la semplificazione del sistema fiscale, viene introdotta, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, la c.d. “dichiarazione dei redditi precompilata”. Pertanto, a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate • entro il 15 aprile di ciascun anno • rende disponibile on‐line ilModello 730 precompilato; • a beneficio dei titolari di redditi
・ di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 TUIR e ・ assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, TUIR ‐ compensi percepiti da lavoratori soci di cooperative (lett. a), ‐ somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c), ‐ compensi percepiti per collaborazioni coordinate e continuative (lett. c‐bis), ‐ remunerazioni dei sacerdoti (lett. d), ‐ indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e indennità, comunque denominate, percepite per cariche elettive (lett. g), ‐ altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (lett. i), ‐ compensi percepiti da lavoratori socialmente utili (lett. l). Il contribuente può prendere visione della dichiarazione precompilata: ・ direttamente, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate; ・ previa apposita delega, tramite ・ il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; ・ CAF/professionista abilitato. Dopo aver ricevuto il modello precompilato il contribuente può: ・ accettare la dichiarazione; se presentata direttamente o tramite sostituto d’imposta è prevista l’esenzione dai controlli formali relativamente agli oneri forniti da soggetti terzi, salvo che per la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni/ deduzioni/ agevolazioni (sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a euro 4.000). Qualora la dichiarazione sia presentata tramite CAF/professionista abilitato, i controlli formali e preventivi, effettuati nei confronti di questi ultimi, non vengono meno; ・ presentare la dichiarazione precompilata con modifiche. In tale situazione: ・ in caso di presentazione diretta, ovvero tramite il proprio sostituto, la dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale; ・ in caso di presentazione tramite un CAF/professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti di questi ultimi, salvo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni/deduzioni/agevolazioni.
I coniugi non legalmente o effettivamente separati, in presenza dei requisiti previsti, possono congiungere le proprie dichiarazioni “precompilate” in sede di accettazione ovvero modifica delle stesse. Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie (Mod. 730 o Mod. Unico). ACQUISIZIONE DATI NECESSARI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA
PRECOMPILATA
Art. Descrizione Decorrenza 2 e 3
Ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata è necessario che l’Agenzia delle Entrate ・ disponga delle informazioni che fino allo scorso anno erano in possesso del singolo contribuente (CUD, dati relativi ad oneri deducibili e detraibili ecc.), ・ in tempo utile per rendere disponibile la dichiarazione precompilata entro il 15 aprile. A tal fine vengono introdotti nuovi adempimenti da parte dei soggetti coinvolti nonché anticipazioni di termini relativi ad adempimenti già previsti. Pertanto, a decorrere dal 2015, viene stabilito che, ・ i sostituti d’imposta devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono erogati. A riguardo si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una bozza della nuova Certificazione Unica (CU2015), che a partire dal periodo d’imposta 2014, il sostituto d’imposta utilizzerà per certificare: ・ i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, ・ nonché, per la prima volta, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; ・ i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme di previdenza complementare devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per ciascun soggetto del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi ai seguenti oneri deducibili/detraibili sostenuti nell’anno precedente: ・ interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui; ・ premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; ・ contributi previdenziali e assistenziali; ・ contributi versati alle forme di previdenza complementare. È rinviata al 2016 (con riferimento alle spese sostenute nel 2015) l’acquisizione da parte dell’Agenzia dei dati relativi alle prestazioni sanitarie dai diretti interessati (ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici/odontoiatri). NUOVE SCADENZE PER L’ASSISTENZA FISCALE
Art. Descrizione Decorrenza 4
Con l’introduzione della c.d. dichiarazione dei redditi precompilata, vengono modificati taluni termini che scandiscono le operazioni di assistenza fiscale. In particolare, le novità più rilevanti risultano essere ・ la presentazione entro il 7 luglio di ciascun anno della dichiarazione precompilata
relativa al periodo d’imposta precedente, da parte del contribuente, direttamente ovvero tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale / CAF /professionista abilitato, ・ il differimento e relativa unificazione al 7 luglio di ciascun anno, del termine di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale/CAF/professionista abilitato del Modello 730 (tale termine opera anche nei casi di “assenza” del sostituto d’imposta), ・ il differimento dal 30 giugno al 7 luglio del termine di trasmissione telematica
all’Amministrazione Finanziaria delle dichiarazioni elaborate, Modd. 730, ed i relativi prospetti di liquidazione da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale/CAF/professionista; ・ l’anticipo dal 31 di marzo al 7 marzo del termine entro il quale i sostituti d’imposta, tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, comunicano telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica da utilizzare ovvero l’intermediario presso il quale inviare i Modd. 730‐4. VISTO DI CONFORMITÀ
Art. Descrizione Decorrenza 6
In caso di rilascio del visto di conformità “infedele” da parte del CAF / professionista abilitato sono richieste a quest’ultimo non solo l’imposta ma anche le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati applicati al contribuente ex art. 36‐ter, DPR n. 600/73, purchè il visto infedele non sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente. Qualora entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, il CAF/professionista abilitato presenta ・ una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero ・ una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la dichiarazione rettificativa, la somma dovuta dal CAF/professionista abilitato è pari all’importo della sola sanzione (il contribuente deve versare la maggior imposta dovuta e i relativi interessi). Se il versamento è effettuato entro la predetta data (10 novembre), la sanzione è ridotta ad 1/8. Con riferimento ai soggetti che appongono il visto di conformità ex DM n. 164/99 è confermato l’aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (non inferiore a 3 milioni di euro). Infine è stato aumentato da 30 a 60 giorni il termine entro il quale gli intermediari possono fornire riscontro relativamente alle richieste di controllo documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso ampliamento temporale è previsto per fornire ulteriori dati o elementi non considerati in sede di controllo, nonché per il pagamento delle somme dovute a seguito dei relativi controlli. COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE
Art. Descrizione Decorrenza 7
È prevista la rimodulazione dei compensi spettanti al CAF/professionista abilitato per l’attività di assistenza fiscale dagli stessi prestata, già con riferimento al Mod. 730/2015 relativo al 2014. Per quanto riguarda il sostituto d’imposta, a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa (una dichiarazione congiunta corrispondeva a 2 dichiarazioni) lo stesso non riceverà più il compenso stabilito fino all’anno 2014 nella misura di euro 13,03 posti a carico del bilancio dello Stato. In sede di approvazione definitiva, è stato precisato che il nuovo sistema in esame non introduce alcun onere per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta. ADDIZIONALE COMUNALE/REGIONALE IRPEF
Art. Descrizione Decorrenza 8
In materia di addizionale regionale IRPEF, all’art. 50 del D.Lgs n. 446/1997, sono apportate le seguenti modificazioni: ・ fermo restando l’obbligo, per le Regioni, di variare l’aliquota dell’addizionale regionale, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce (con la possibilità, per le stesse Regioni, di deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale), viene introdotto un ulteriore obbligo per le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano di inviare al
MEF, ai fini della pubblicazione sul relativo sito internet, entro il 31 gennaio dell’anno a
cui l’addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale stessa. A tale ultimo riguardo, è espressamente previsto che il mancato
inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’addizionale comporti l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi – si ritiene – per il
sostituto d’imposta che abbia determinato l’addizionale regionale utilizzando la previgente
aliquota (ante modifica seppur pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale); ・ ai fini dell’individuazione del domicilio fiscale del contribuente per il versamento dell’addizionale regionale, va fatto ora riferimento al 1° gennaio (in luogo del 31 dicembre ovvero della data all’atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio) analogamente a quanto previsto per il versamento dell’addizionale comunale. In materia di addizionale comunale e, in particolare, con riferimento alla quantificazione del relativo acconto, all’art. 1, comma 4 del D.Lgs n. 360/1998 viene soppressa la previsione in base alla quale i sostituti d’imposta devono tener conto di quanto deliberato dai Comuni, a tali fini, entro il 20 dicembre dell’anno precedente quello cui l’addizionale si riferisce. In sostanza, l’acconto dovrà essere quantificato applicando l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione
assunte nella misura vigente nell’anno precedente. OBBLIGO UTILIZZO COMPENSAZIONE TRAMITEMOD. F24
Art. Descrizione Decorrenza 15
È prevista una nuova modalità di effettuazione delle compensazioni da parte del sostituto d’imposta, nell’ambito dell’assistenza fiscale nonché dei versamenti effettuati in eccesso. In particolare, viene disposto che il sostituto d’imposta: ・ per rimborsare i crediti che emergono dai prospetti di liquidazione (Mod. 730‐4) e ・ per ovviare a versamenti di ritenute/imposte sostitutive effettuati in misura superiore al dovuto, debba ricorrere alla compensazione orizzontale, esclusivamente tramite Mod. F24. In precedenza, tali importi (crediti da 730 e eccedenze di versamento) venivano restituiti e contestualmente recuperati dal sostituto d’imposta mediante la c.d. compensazione verticale (a scomputo delle ritenute ante F24). Le somme compensate relative ai rimborsi da assistenza fiscale nonché alle eccedenze di versamento non concorrono alla determinazione del limite massimo dei crediti e contributi compensabili, che a partire dal 2014 ammonta ad euro 700.000, come previsto dall’articolo 34, comma 1, Legge n. 388/2000. RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Art. Descrizione Decorrenza 28, commi 1 e 2
L’art 28, comma 1 del Decreto in esame dispone la soppressione della norma relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto. Va evidenziato che l’abrogazione della responsabilità in esame non influisce sulla disciplina prevista dall’art. 29, comma 2, D.Lgs n. 276/2003, che dispone la responsabilità tra committente imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione di un contratto di appalto di opere o servizi. Il citato articolo 28, comma 1, dispone altresì la soppressione della norma che pone in capo al committente la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000, nell’ipotesi in cui lo stesso effettui il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore. L’art. 28, comma 2, modificando l’art. 29, comma 2, D.Lgs n. 276/2003, prevede che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori “il pagamento relativo ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto
di appalto” è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta. COMUNICAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DIPENDENTI
Art. Descrizione Decorrenza 28, comma 3
L’art. 28, comma 3 del Decreto in esame prevede, al fine del rafforzamento delle attività di controllo relativo al corretto adempimento degli obblighi fiscali sulle ritenute, l’invio mensile da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei dipendenti gestite dallo stesso Istituto. AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE
Art. Descrizione Decorrenza 35
Nell’iter di approvazione definitivo è stato aggiunto il nuovo art. 35. Con la modifica dell’art. 7, DM n. 164/99, sono stati rivisti i requisiti necessari al fine di ottenere l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei CAF e professionisti abilitati, allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. In particolare è previsto che per i soggetti suddetti, al fine del rilascio dell’autorizzazione, nell’apposita domanda vanno indicate: ・ oltre alle sedi, gli uffici periferici presso le quali è svolta l’assistenza fiscale, comprese le società di servizi di cui i CAF possono avvalersi, nonché i centri di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art. 32 D.Lgs n. 241/1997 per i quali è richiesto che essi siano presenti in almeno 1/3 delle Provincie (per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione/organizzazione/struttura il requisito in esame va considerato complessivamente); ・ la relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico‐organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interni volti a garantire la correttezza dell’attività e adeguati livelli di servizio, nonché il piano di formazione del personale (per tale ultimo aspetto sarà emanato uno specifico DM attuativo). Dopo il comma 2 del citato art. 7, sono stati inseriti i commi 2‐ bis e 2‐ter. Il primo stabilisce che i centri di cui al citato art. 32, dopo il primo anno di attività, devono inviare entro il 31 gennaio, con riferimento all’anno precedente, una relazione attinente alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate, all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale, ai controlli effettuati atti a garantire la qualità del prodotto, la qualità/adeguatezza del servizio e al numero di dichiarazioni tramesse all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, come disposto dal nuovo comma 2‐ter, controlla che il numero delle dichiarazioni inviate da ciascun centro risulti almeno pari “all’1% del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal Centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel
medesimo triennio” (nel caso di centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione/organizzazione/struttura il requisito in esame va considerato complessivamente).
Con la riformulazione dell’art. 10, comma 3, del citato DM, si è previsto che il venire meno di uno dei requisiti suddetti (relazione tecnica e numero di dichiarazioni inviate), comporta la decadenza allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, “successivamente al completamento
dell’attività di assistenza in corso”. Con l’introduzione del comma 1‐bis all’art. 11 del suddetto DM è stata estesa la facoltà da parte dei centri di assistenza fiscale di avvalersi, ai fini della loro attività, oltre che delle società di servizi, anche di lavoratori autonomi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) DPR n. 322/1998, ossia: ・ gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; ・ i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Va infine evidenziato che: ・ la relazione sull’idoneità tecnica organizzativa, per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2014), va presentata entro il 31 gennaio 2015; ・ per i centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014, e per quelli già autorizzati con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse è soddisfatto qualora sia trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all’1%, con uno scostamento massimo del 10% “del rapporto risultante tra le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale del
triennio precedente, compreso quello considerato”. 
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