Luglio 2014
DECRETO CRESCITA E COMPETITIVITA’ - MISURE
FISCALI A FAVORE DELLE EMISSIONI
OBBLIGAZIONARIE E DEL CREDITO ALLE IMPRESE
In data 24 giugno 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d.
– Decreto Crescita e Competitività – nel prosieguo, il “Decreto”) contenente, tra l’altro, agli articoli 21 e 22,
modifiche normative introdotte con lo scopo di rimuovere taluni limiti di natura fiscale alla raccolta di provvista
finanziaria da parte di imprese italiane, anche nell’ottica di rendere maggiormente accessibile alle piccole e medie
imprese il mercato del credito.
Le modifiche riguardano, principalmente:
(i)
l’estensione, a determinate condizioni, dell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dai cd. “grandi emittenti” (banche e società quotate) di cui al
Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (“DLgs. 239/96”) anche ai titoli non quotati emessi da società
italiane il cui capitale non sia parimenti quotato;
(ii)
alcune precisazioni relative al regime di esenzione dalle ritenute sugli interessi e altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, introdotto dal c.d. Decreto Destinazione Italia (Decreto Legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9) a beneficio di taluni fondi
d’investimento;
(iii)
l’introduzione di un regime di esenzione dalle ritenute sugli interessi e altri proventi per i finanziamenti
erogati da determinati soggetti esteri; e
(iv)
l’estensione dell’ambito di applicazione – dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo - del regime
dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15 e seguenti del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi, le norme e le
modifiche in esso contenute sono efficaci dal 25 giugno 2014.
Per quanto la normativa emanata lasci aperte talune questioni interpretative ancora da chiarire, in attesa della legge
di conversione del Decreto – che dovrà essere approvata dal Parlamento entro 60 giorni – è comunque possibile
riassumere come segue i tratti salienti della nuova disciplina in materia di obbligazioni e finanziamenti.
Il Decreto non apporta modifiche alle aliquote applicabili per la tassazione di redditi e plusvalenze di natura
finanziaria, per i quali era già stato previsto – in via generale – l’innalzamento dal 20% al 26% delle relative
ritenute alla fonte ed imposte sostitutive, con decorrenza dal 1 luglio 2014 (fatta salva l’aliquota del 12,5% ancora
applicabile ai proventi rivenienti, direttamente o indirettamente, dall’investimento in titoli di stato ed in altri titoli
ad essi equiparati).
L’estensione dell’ambito di applicazione del regime del Dlgs. 239/96
Dopo l’estensione del regime dell’imposta sostitutiva (in luogo dell’ordinaria ritenuta del 26% di cui all’articolo 26
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il “Decreto 600/73”) alle obbligazioni e
titoli similari emessi da società non quotate, a condizione che detti titoli siano negoziati in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione di Stati Membri dell’Unione Europea e di Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio Economico Europeo, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (i.e.
Norvegia e Islanda) (i “Paesi Qualificati”) ( 1 ), il Decreto è intervenuto con il dichiarato intento di favorire
ulteriormente l’accesso delle imprese italiane al mercato dei capitali e di rimuovere le incongruenze normative che
penalizzano le operazioni di private placement, estendendo il predetto regime dell’imposta sostitutiva di cui al
Dlgs. 239/96 anche alle obbligazioni e titoli similari emessi da società non quotate, quandanche detti titoli non
siano negoziati nei predetti mercati, a condizione che siano detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi
dell’articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’effetto principale della modifica in oggetto è di permettere a determinati soggetti (cd. “lordisti”) di percepire gli
interessi e gli altri proventi derivanti da dette obbligazioni e titoli similari senza scontare alcuna tassazione alla
fonte. A tale proposito, vale, infatti, ricordare che la ritenuta di cui all’articolo 26 del Decreto 600/73 trova
applicazione nei confronti di molti soggetti che non scontano, invece, l’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs.
239/96. Dopo le modifiche, importanti categorie di investitori, quali i soggetti residenti/stabiliti in Paesi esteri
inclusi nella cd. white list, nonché fondi comuni di investimento (anche immobiliari) italiani, potranno beneficiare
dell’esenzione.
Il regime di favore si rende applicabile a condizione che i titoli siano detenuti da uno o più “investitori qualificati”,
individuati in quei soggetti elencati nell’articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La norma non
chiarisce se la sussistenza del requisito debba essere valutata al momento dell’emissione oppure debba essere
costantemente rispettato. L’utilizzo del verbo “detenere”, piuttosto che “sottoscrivere”, parrebbe però lasciar
intendere che i titoli debbano essere sempre in portafogli di soggetti qualificati, pertanto, in assenza di specifiche
indicazioni contrarie, è prudente ritenere che il regime del DLgs. 239/96 sia applicabile solo laddove il 100% dei
titoli sia, in qualsivoglia momento, detenuto da detti investitori. Rimane da chiarire che effetti potrebbero produrre
eventuali modifiche della compagine degli obbligazionisti e quali accorgimenti possano essere adottati al fine di
consentire il rispetto del requisito di legge (e.g. inserimento di apposite previsioni e selling restrictions nella
documentazione relativa all’emissione).
Quanto poi alla composizione della categoria degli “investitori qualificati”, avendo la norma in questione rinviato
alla definizione di cui alla disciplina regolamentare, si renderà opportuno fare riferimento alle istruzioni e
regolamenti tempo per tempo emanati dalle relative autorità (i.e. CONSOB).
In conseguenza delle modifiche introdotte dal Decreto, il regime dell’imposta sostitutiva (e le relative esenzioni per
i soggetti cd. “lordisti”), trova, quindi, applicazione per le obbligazioni e titoli similari emessi:
1. da banche e società quotate;
2. da società non quotate, indipendentemente dai soggetti sottoscrittori, quando i titoli sono negoziati in un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, come sopra indicato; ovvero
3. emessi da società non quotate, indipendentemente dalla quotazione dei titoli stessi, quando gli stessi sono
detenuti esclusivamente da “investitori qualificati”.
Per converso, rimangono soggetti alla ritenuta di cui all’articolo 26 del Decreto 600/73 esclusivamente le
obbligazioni e titoli similari emessi da società non quotate, quando i titoli non siano negoziati in mercati
(1) Tale estensione è stata introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 134.
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e siano detenuti anche da investitori non qualificati.
Esenzione dalla ritenuta per i cd. fondi di debito
Al fine di agevolare il ricorso al mercato del credito obbligazionario da parte di piccole e medie imprese, il Decreto
Destinazione Italia aveva introdotto un regime di esenzione dalla ritenuta di cui all’art. 26 del Decreto 600/73 sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle cambiali finanziarie, a beneficio di
determinati fondi comuni d’investimento mobiliare (cd. fondi di debito) ( 2 ). Ebbene, la predetta disposizione
introduttiva riservava l’esenzione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano
detenute esclusivamente da “investitori qualificati” (di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58) e che investano prevalentemente in detti titoli obbligazionari.
Con il Decreto, la norma di riferimento è stata sostituita con una nuova disposizione con cui:
(i)
si è chiarito che il requisito della prevalente composizione del patrimonio deve essere interpretato come più
del 50% dello stesso;
(ii)
si è previsto che tanto il requisito della composizione del patrimonio, quanto il limite alla sottoscrizione da
parte di investitori non qualificati, devono essere previsti nel regolamento del fondo;
(iii)
si è esteso il regime anche ai veicoli di cartolarizzazione costituiti ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n.
130, che rispettino i medesimi requisiti previsti per i fondi.
L’intervento normativo non ha, invece, fugato altri dubbi relativi al regime di esenzione in oggetto sollevati da
taluni operatori del mercato e, segnatamente, non si è chiarito se il patrimonio del fondo debba essere investito per
più del 50% in obbligazioni e titoli similari che scontano la ritenuta dell’articolo 26 del Decreto 600/73 (e quindi
esclusivamente le obbligazioni indicate in chiusura del precedente paragrafo), ovvero se detto requisito si possa
considerare soddisfatto anche laddove il patrimonio sia composto per più del 50% da ogni tipo di obbligazione o
titolo similare (i.e. quotate e non). In mancanza di una posizione ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, appare
più prudente ritenere che il requisito patrimoniale sia rispettato solo qualora più del 50% sia investito in titoli che
scontano la ritenuta di cui all’articolo 26 del Decreto 600/73.
Da ultimo, è solo il caso di precisare che l’estensione del regime del Dlgs. 239/96 di cui al paragrafo precedente
anche alle obbligazioni e titoli similari non quotati detenuti da “investitori qualificati” (nella cui definizione
dovrebbero rientrare i fondi di debito), dovrebbe avere l’effetto di restringere il campo di applicazione della
disposizione in esame, in quanto il regime di esenzione dalla ritenuta, ivi contenuto, rimarrebbe applicabile solo nel
caso di emissioni obbligazionarie che siano sottoscritte sia da fondi che rispettino i requisiti di cui sopra sia da
investitori non qualificati.
Per completezza, è solo il caso di precisare che il Decreto non è intervenuto a modificare la disciplina della
deducibilità degli oneri finanziari sostenuti dagli emittenti di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non
negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. A tale proposito, vale
rammentare che, ai sensi dell’art. 3, comma 115, Legge 28 dicembre 1995, n. 549, detti interessi passivi sono
deducibili entro il limite del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi. Detto limite, non trova, invece,
applicazione nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non quotati siano detenuti da
“investitori qualificati” ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del
capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in
Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
(2) Si veda il comma 9-bis (da ultimo sostituito dall'art. 21, comma 2, del Decreto) dell’articolo 32 del Decreto Legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
Esenzione per finanziamenti erogati da determinati soggetti
Con il chiaro intento di favorire l’accesso al credito delle imprese italiane riducendo gli oneri fiscali spesso ribaltati
sulle stesse in base a clausole di gross-up, il Decreto introduce l’esenzione da ritenuta per gli interessi corrisposti
sui finanziamenti erogati da una serie di soggetti esteri. Si tratta, nello specifico, di:
(i)
banche ed enti creditizi stabiliti in uno Stato Membro dell’Unione Europea;
(ii)
imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi di normative emanate da uno Stato Membro
dell’Unione Europea; o
(iii)
organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché
privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi Qualificati.
Si tratta di una modifica di estremo rilievo che amplia notevolmente lo spettro dei soggetti che possono ricevere
pagamenti da imprese italiane senza subire tassazione alla fonte in Italia. Particolarmente ampia appare, infatti, la
categoria delle banche che potranno accedere al beneficio dell’esenzione essendo lo stesso diretto a tutte le banche
stabilite nell’Unione Europea. L’utilizzo del termine “stabilite”, piuttosto che “residenti” lascerebbe intendere che
potrebbero beneficiare dell’esenzione anche banche extraeuropee, ma dotate di una stabile organizzazione in un
Paese Membro attraverso la quale eroghino il finanziamento.
In mancanza di specifiche norme di natura regolamentare che consentano l’erogazione diretta da parte di fondi
esteri di finanziamenti in Italia ed, in particolare, non essendo ancora stai emanati il Decreto ministeriale del
Ministero del Tesoro, nonché la normativa di Banca d’Italia, rimane per il momento relativamente limitato l’ambito
di applicazione dell’esenzione ai fondi.
Con riferimento a quanto sopra, preme, altresì, rilevare come l’esenzione da ritenuta sia limitata ai finanziamenti
alle “imprese”: L’utilizzo di tale termine potrebbe far sorgere dubbi circa l’estensione del beneficio ai
finanziamenti concessi a soggetti che, sebbene agiscano nel mercato come operatori professionali, non svolgono ex
se attività d’impresa (e.g. fondi di investimento, casse ed altri enti previdenziali).
Trattandosi di aspetti particolarmente rilevanti ai fini dell’applicazione dell’esenzione in oggetto, si auspica che tali
profili possano essere precisati in sede di conversione in legge del Decreto, ovvero che intervengano in proposito
tempestivi chiarimenti interpretativi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti
Come noto, gli articoli dal 15 al 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601
prevedono che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine – intendendosi per tali quelli la cui
durata “contrattuale” sia stabilita in più di 18 mesi – posti in essere nel territorio italiano da banche Italiane, banche
europee ovvero stabili organizzazioni in Italia di banche non europee possano essere assoggettate, su opzione, ad
un’imposta sostitutiva, in misura pari allo 0,25% del finanziamento stesso (l’“Imposta Sostitutiva”).
L’applicabilità della suddetta Imposta Sostitutiva comporta che i finanziamenti in discorso, nonché tutti i
provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti ai medesimi, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione,
alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate
in relazione a tali finanziamenti, siano esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie
e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. Viceversa, laddove l’Imposta Sostitutiva non si renda
applicabile all’operazione di finanziamento, trovano applicazione le suddette imposte indirette sugli atti, documenti
o formalità di volta in volta stipulati o posti in essere (e.g. imposte di registro, di bollo e ipotecarie).
Le modifiche introdotte dal Decreto con riferimento al regime dell’Imposta Sostitutiva riguardano essenzialmente
due profili:
(i)
in termini oggettivi, è previsto che anche le cessioni di credito successive all’erogazione e le cessioni del
contratto rientrano nell’ambito dell’agevolazione;
(ii)
in termini soggettivi, è estesa la platea dei soggetti finanziatori ammessi a fruire del beneficio.
La prima modifica ha un rilevante impatto sulle operazioni di sindacazione dei finanziamenti, sollevando gli
operatori del mercato dal dubbio (per lo più derivante da una serie di pronunce dell’Agenzia delle Entrate, si
vedano, ad esempio, le Risoluzioni n. 310932 del 1989, n. 310273 del 1988 e n. 278/E del 2008) che la cessione del
credito successiva all’erogazione del finanziamento e/o la cessione della posizione contrattuale potessero costituire
operazioni autonome e non collegabili al finanziamento ai fini di specie, quindi non “coperte” dal regime di
esenzione previsto dall’Imposta Sostitutiva. In sostanza, si rende ora possibile trasferire le posizioni (creditorie o
contrattuali) derivanti da contratti di finanziamento soggetti ad Imposta Sostitutiva unitamente alle relative garanzie
(anche notarili) senza il pagamento delle imposte indirette naturalmente applicabili a detti atti.
Con la seconda modifica, il Decreto introduce una nuova disposizione (l’articolo 17-bis del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601) includendo tra i soggetti legittimati ad applicare l’Imposta Sostitutiva
anche:
(i)
le società di cartolarizzazione costituite ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130;
(ii)
le società di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi di normative emanate da uno Stato Membro
dell’Unione europea; nonché
(iii)
gli organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti nei Paesi Qualificati.
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