giurisprudenza civile
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
252
LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI S.R.L.
La problematica della revoca degli amministratori di s.r.l. è una delle più controverse dopo la
riforma del diritto societario del 2003. Si pongono diversi questioni, relativamente alle quali
giurisprudenza e dottrina propugnano soluzioni eterogenee. Innanzitutto non è chiaro se la disciplina prevista dall’art. 2476 c.c. costituisca l’intera regolamentazione applicabile in materia di
revoca degli amministratori di s.r.l. Dubbi sussistono, in particolare, relativamente all’applicabilità
alle s.r.l. del controllo giudiziario previsto per le s.p.a. dall’art. 2409 c.c. Poi si pone il problema dei
rapporti fra l’azione di responsabilità e l’azione di revoca. La revoca degli amministratori può
essere chiesta autonomamente o deve essere necessariamente preceduta dall’esercizio dell’azione
di responsabilità?
Sommario 1. Introduzione. — 2. La revoca degli amministratori in generale. — 3. Il complesso
rapporto fra azione di responsabilità e azione di revoca. — 4. Il controllo giudiziario nella s.r.l. — 5. Le
conseguenze della revoca. — 6. Breve rassegna di giurisprudenza.
1. INTRODUZIONE
L’ordinanza del Tribunale di Milano in commento si occupa di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. (1). In particolare la decisione affronta la questione della revoca
cautelare in caso di gravi irregolarità nella gestione. L’ordinanza decide nel senso che
la revoca dell’amministratore è possibile anche ante causam. La decisione del Tribunale di Milano è ben argomentata e chi scrive condivide la conclusione cui essa giunge.
Prima di esaminare l’iter argomentativo del Tribunale di Milano è opportuno
rammentare le disposizioni che regolano la materia della responsabilità degli amministratori di s.r.l. (2). La legge dispone che «gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi
(1)
Sulla nuova disciplina della s.r.l. cfr., fra gli
altri, BENAZZO, L’organizzazione nella nuova s.r.l.
fra modelli legali e statutari, in Società, 2003, 1062
ss.; BUONOCORE, L’organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata, in Riv.
not., 2004, I, 589 ss.; CAPO, Il governo dell’impresa e
la nuova era della società a responsabilità limitata,
in Giur. comm., 2003, I, 514 ss.; DE ANGELIS, Amministrazione e controllo nella società a responsabilità
limitata, in Riv. soc., 2003, 469 ss.; FERRI, Nomina di
amministratori di s.r.l. alla luce della riforma societaria, in Riv. not., 2004, II, 764 ss.; MARCHISIO, La
«deliberazione presa per iscritto» nell’amministrazione della s.r.l.: riflettendo su amministrazione
congiuntiva e amministrazione collegiale, in Riv.
dir. priv., 2004, 95 ss.; MOZZARELLI, Riflessioni sul
regime legale di nomina degli amministratori della
s.r.l. alla luce della riforma del diritto societario, in
Riv. soc., 2004, 721 ss.; NAZZICONE, L’amministrazione nella nuova società a responsabilità limitata, in
Foro it., 2004, I, 2854 ss.; RACUGNO, L’amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti, in Le
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
di
Valerio
Sangiovanni
—
Avvocato in Milano e
Rechtsanwalt in
Francoforte sul Meno
società, 2004, 13 ss.; RACUGNO-LOFFREDO, Società a
responsabilità limitata, in Giur. comm., 2006, II, 209
ss.; RORDORF, I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova s.r.l., in Società, 2003, 664 ss.; SALAFIA, Il nuovo modello di società a responsabilità
limitata, in Società, 2003, 5 ss.; SALVATORE, L’organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisione dei soci e il ruolo dell’autonomia statutaria, in Contr. e impr., 2003, 1342 ss.; SANGIOVANNI, Die Neuregelung der Geschaeftsführung
in der italienischen società a responsabilità limitata, in GmbH-Rundschau (GmbHR), 2006, 1316 ss.;
ZANARONE, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 58 ss.
(2)
In materia di responsabilità degli amministratori di s.r.l. v., fra i molti contributi, CRISTIANO,
Azioni di responsabilità contro gli amministratori
di s.r.l. nella riforma del diritto societario, in Società, 2005, 1018 ss.; ROCCO DI TORREPADULA, La responsabilità degli amministratori nel fallimento della società a responsabilità limitata, in Fall., 2006, 1464
ss.; SANGIOVANNI, Die Haftung der GmbH-Geschaeft-
P. 1 3 8 1 
giurisprudenza civile
252
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società» (art. 2476
comma 1 c.c.). La responsabilità degli amministratori può essere fatta valere a seguito
dell’esercizio del diritto di controllo dei soci (3). Nella s.r.l. si prevede che «i soci che non
partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie
sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione» (art. 2476 comma 2
c.c.). Dal punto di vista processuale è significativo l’enunciato dell’art. 2476 comma 3
c.c. secondo cui «l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da
ciascun socio, il quale può altresı̀ chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione
della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori
medesimi».
Questa ultima disposizione è quella che ha trovato applicazione nell’ordinanza in
commento. In giurisprudenza e in dottrina appaiono incerti i rapporti fra l’azione di
responsabilità contro gli amministratori e la richiesta di revoca cautelare degli stessi. In
particolare si discute se la revoca cautelare possa essere chiesta prima della presentazione di una richiesta di risarcimento danni. La causa di queste incertezze è l’infelice
formulazione dell’art. 2476 comma 3 c.c. L’analisi letterale di questa disposizione non
consente di risolvere al di là di ogni dubbio la relazione fra azione di responsabilità e
azione cautelare di revoca. L’art. 2476 comma 3 c.c. dice sicuramente che ciascun socio
può promuovere azione di responsabilità. La disposizione dice anche che in un caso
particolare (gravi irregolarità nella gestione) è possibile chiedere al giudice provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Ma non è dato capire dal tenore letterale della norma se l’azione di revoca nei confronti degli amministratori possa essere
esercitata prima dell’azione di responsabilità. Dal punto di vista letterale, l’utilizzo
dell’avverbio «altresı̀» pare indurre a pensare che l’azione di revoca possa essere
chiesta solo una volta che è stata instaurata l’azione di responsabilità. In favore dell’ammissibilità della revoca degli amministratori ante causam milita peraltro una considerazione di ordine sistematico. L’art. 1 comma 4 d.lg. n. 5 del 2003 prevede che «per
quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, in quanto compatibili». L’art. 669 quaterdecies stabilisce
che le disposizioni sui procedimenti cautelari in generale (articoli da 669 bis a 669
quaterdecies c.p.c.) si applicano in quanto compatibili ai provvedimenti cautelari previsti dalle leggi speciali. Si è conseguentemente affermato in dottrina che le norme del
codice di procedura civile sui procedimenti cautelari possono trovare applicazione
anche alla domanda di revoca dell’amministratore di s.r.l. (4). Il fatto che l’art. 2476
comma 3 c.c. preveda la possibilità di chiedere la revoca cautelare dopo l’inizio della
causa di merito non esclude la possibilità di chiedere tale revoca prima dell’instaurazione della causa di merito.
sführer gegenüber der Gesellschaft in Italien, in corso di pubblicazione in GmbHR, 2006.
(3)
Sul diritto di controllo dei soci di s.r.l. cfr. AMBROSINI, Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce
della riforma societaria e tutela innominata, in Società, 2005, 1542 ss.; FICO, Il diritto di informazione e
di consultazione del socio non amministratore di
s.r.l., in Società, 2006, 169 ss.; FUNARI, Diritto di con-
 P. 1 3 8 2
trollo dei soci non amministratori nella s.r.l. ed ammissibilità della tutela cautelare, in Società, 2006,
50 ss.
(4)
In questo senso TOMAIUOLI, La revoca degli
amministratori e l’azione di responsabilità promossa dal socio, dai creditori sociali e dal curatore fallimentare, in questa Rivista, 2006, 1465 s.
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
giurisprudenza civile
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
252
Dall’esame dell’art. 2476 c.c. non si capisce nemmeno se l’azione di revoca degli
amministratori possa essere esercitata autonomamente e nel merito. Si tratterebbe
dell’ipotesi in cui il socio non chiede il risarcimento dei danni, ma solo che i gestori
vengano revocati.
In questa nota si esaminerà l’iter argomentativo dell’ordinanza del Tribunale di
Milano in commento, tenendo conto della giurisprudenza e della dottrina che hanno
affrontato la questione.
2. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI IN GENERALE
Prima di affrontare il tema specifico oggetto dell’ordinanza in commento (revoca cautelare degli amministratori), bisogna occuparsi della revoca degli amministratori in
generale. L’art. 2476 c.c. regola una forma particolare di revoca: la revoca cautelare. La
revoca cautelare si caratterizza per due elementi: 1) è fatta valere in via giudiziale; 2) è
fatta valere in via d’urgenza. Le domande preliminari da porsi sono due: 1) esiste la
possibilità di revocare gli amministratori di s.r.l. per via non giudiziale? 2) è possibile
chiedere la revoca degli amministratori per via giudiziale, ma non cautelare?
È opportuno prendere le mosse dalla disciplina della revoca degli amministratori
nella s.p.a. Il regime previsto in questo tipo societario è piuttosto articolato e prevede
diverse fattispecie di cui non vi è traccia nella regolamentazione della s.r.l.
La revoca per via giudiziaria degli amministratori costituisce, nella s.p.a., un’eccezione rispetto alla revoca per via assembleare dei gestori. Nella s.p.a. la legge prevede
che gli amministratori «sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se
nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento del
danno, se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383 comma 3 c.c.).
Nella s.p.a. è poi disciplinata una revoca connessa all’azione sociale di responsabilità: «la deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli
amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno
un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione
degli amministratori» (art. 2393 comma 5 c.c.). Questa disposizione stabilisce che
quando una maggioranza di una certa consistenza (un quinto del capitale sociale)
decide di avviare l’azione di responsabilità, tale decisione è espressione di una sfiducia
verso gli amministratori coinvolti che ne implica la revoca automatica.
Il legislatore è però consapevole che, quantomeno nella s.p.a., la revoca da parte
dell’assemblea è un meccanismo non sempre sufficiente a tutelare gli interessi di tutti
i soggetti coinvolti. Sono dunque previste altre vie per ottenere la destituzione degli
amministratori. La disposizione di riferimento è l’art. 2409 c.c. (rubricato «denunzia al
tribunale»). «Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno
alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del
capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il
ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale» (art. 2409 comma
1 c.c.). Il tribunale «nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente
anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata» (art. 2409 comma 4 c.c.).
In confronto a quanto previsto per la s.p.a., la disciplina legislativa della s.r.l. in
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
P. 1 3 8 3 
giurisprudenza civile
252
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
materia di revoca degli amministratori è molto scarna. L’art. 2479 comma 2 c.c. prevede
che in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, fra le altre cose, la nomina
degli amministratori. La disposizione, però, nulla dice relativamente alla revoca degli
stessi. Non risulta esserci, nella disciplina della s.r.l., una norma che regoli espressamente la revoca degli amministratori (5). L’unica disposizione che fa riferimento alla
revoca è quella già menzionata (art. 2476 comma 3 c.c.) che disciplina la revoca mediante provvedimento cautelare. Al di fuori di questo caso specifico, vi è dunque da
chiedersi se e a quali condizioni i soci possano revocare gli amministratori.
La mancanza di disposizioni espresse sulla revoca degli amministratori nella disciplina legislativa della s.r.l. non impedisce di prevedere qualcosa al riguardo nell’atto
costitutivo. L’art. 2463 comma 2 c.c. stabilisce difatti che l’atto costitutivo deve indicare,
fra le altre cose, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle
concernenti l’amministrazione e la rappresentanza. I soci possono dunque, se ritengono, disciplinare in sede di atto costitutivo anche le condizioni e le modalità di revoca
degli amministratori. L’atto costitutivo può fissare, da un lato, i presupposti che determinano la revoca dall’ufficio di gestore; dall’altro, esso può stabilire il procedimento
con cui gli amministratori vengono destituiti dalla loro carica. Sennonché, come è
ovvio, non ci si può aspettare che tutti gli statuti di s.r.l. disciplinino espressamente la
revoca degli amministratori.
Ma se l’atto costitutivo non prevede nulla in materia di revoca degli amministratori,
bisogna porsi una domanda veramente di fondo: è possibile revocare gli amministratori di s.r.l. al di fuori del caso espresso della revoca cautelare (6)? Fatto salvo quanto
previsto dall’art. 2476 comma 3 c.c. (che disciplina la revoca «cautelare»), non si trova
una disposizione che stabilisca espressamente che gli amministratori di s.r.l. sono
revocabili. Sembrerebbe cioè che un’azione di merito finalizzata alla sola revoca dei
gestori (e non anche al risarcimento del danno) non abbia una base normativa espressa. Si potrebbe dunque, astrattamente, sostenere la tesi che l’amministratore di s.r.l. è
irrevocabile (salvo il caso del contestuale esercizio di un’azione di responsabilità). In
favore di questa tesi milita anche l’art. 2908 c.c., ai sensi del quale «nei casi previsti dalla
legge, l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici,
con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Non essendoci una disposizione
espressa che consente di revocare gli amministratori nella s.r.l., ne deriverebbe l’im(5)
Diversamente da quanto avviene, per esempio, nel diritto tedesco. Il § 38 comma 1 della legge
sulle società a responsabilità limitata (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrænkter Haftung,
GmbHG) prevede espressamente che la nomina degli amministratori può essere revocata in qualsiasi
momento. Sulla disciplina della s.r.l. nel diritto tedesco sia consentito il rinvio ad alcune mie pubblicazioni: SANGIOVANNI, Il diritto del quotista di s.r.l. all’informazione e all’ispezione nel diritto tedesco, in
Riv. dir. comm., 2006, I, 515 ss.; SANGIOVANNI, Doveri
e responsabilità degli amministratori di s.r.l. in
comparazione con la GmbH tedesca, in Società,
2006, 1563 ss.; SANGIOVANNI, Finanziamenti dei quotisti di s.r.l. tedesca (GmbH) alla società e insolven-
 P. 1 3 8 4
za della società, in Contr. impr. /Europa, 2006, 329
ss.; SANGIOVANNI, I limiti statutari alla circolazione di
quote di s.r.l. tedesca (GmbH), in Le società, 2006,
381 ss.; SANGIOVANNI, La cessione di quota di s.r.l. e il
ruolo del notaio nel diritto tedesco, in Notariato,
2006, 82 ss.; SANGIOVANNI, Responsabilità degli amministratori di s.r.l tedesca (GmbH) nei confronti
della società, in Le società, 2005, 1571 ss.; SANGIOVANNI, Il diritto delle minoranze di convocare l’assemblea e d’inserire punti all’ordine del giorno nella
GmbH tedesca, in Riv. dir. comm., 2002, I, 813 ss.;
SANGIOVANNI, La società a responsabilità limitata tra
avvocati nel diritto tedesco, in Riv. soc., 1999, 914 ss.
(6)
Per una ricostruzione del dibattito su questa
questione cfr. TOMAIUOLI, op. cit., 1461 ss.
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
giurisprudenza civile
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
252
possibilità per il giudice di emettere un provvedimento estintivo di un rapporto giuridico.
Una prospettazione che considera irrevocabili gli amministratori pare conciliarsi
bene con la considerazione che la carica di gestore di s.r.l. non è a tempo determinato.
Nella s.p.a., «gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore
a tre esercizi» (art. 2383 comma 2 c.c.). Nella s.r.l., invece, non si rinviene una disposizione simile. In assenza di pattuizioni specifiche, l’amministratore di s.r.l. viene nominato a tempo indeterminato. Sussiste pertanto una maggiore «stabilità» del gestore di
s.r.l. rispetto a quello di s.p.a. Questa stabilità sembra riflettersi anche in materia di
revoca. Mentre nella s.p.a gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo (art. 2383 comma 3 c.c.), la revoca dei gestori di s.r.l. pare dover passare
attraverso l’azione di responsabilità.
Vi è però, nella disciplina della s.r.l., una clausola generale sulle decisioni dei soci:
i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo nonché
sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione (art. 2479 comma 1 c.c.).
Si può allora sostenere che nel generale potere decisorio dei quotisti rientri la possibilità di decidere sulla revoca degli amministratori (7). In assenza di specifiche previsioni nell’atto costitutivo potrebbe ritenersi applicabile alla s.r.l., in via analogica, l’art.
2383 comma 3 c.c.: gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Il diritto dei soci di ottenere la revoca degli amministratori potrebbe forse ricavarsi,
in modo ancora più generale, dalle disposizioni sul mandato (8). Ai sensi dell’art. 1725
comma 2 c.c. «se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al
risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta
causa». Certo, questa disposizione deve essere calata nel contesto specifico della s.r.l. e
problemi si pongono, in particolare, nell’identificazione del «mandante». In presenza
di una pluralità di soci, chi ha diritto a ottenere la revoca degli amministratori? È un
diritto esercitabile da ciascun socio, oppure occorre una certa maggioranza o è richiesta, addirittura, l’unanimità?
Non essendoci disposizioni sulla revoca non giudiziale degli amministratori nella
s.r.l., non vi sono nemmeno norme sulla efficacia automatica (o meno) della decisione
di rimuovere i gestori. Si è già visto sopra come nella s.p.a. la deliberazione dell’azione
di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale
(art. 2393 comma 5 c.c.). Questa disposizione non è riprodotta nella s.r.l.
Per completezza va menzionata la disciplina prevista nella s.s., cui fa riferimento
anche l’ordinanza in commento: «la revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta
causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio» (art. 2259 c.c.).
(7)
In questo senso ABRIANI, in AA.VV., Diritto
delle società, 3a ed., Milano, 2006, 304 s.
(8)
Sulla natura del rapporto fra società e ammi-
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
nistratore sia consentito rinviare a SANGIOVANNI, Determinazione del compenso dell’amministratore da
parte del giudice, in Società, 2006, 975 s.
P. 1 3 8 5 
giurisprudenza civile
252
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
Questa disposizione non è ripetuta in sede di regolamentazione della s.r.l. Nella s.r.l.
non vi è dunque una base normativa espressa alla possibilità di agire nel merito per
ottenere la revoca degli amministratori. L’art. 2259 c.c. potrebbe tuttavia ritenersi
applicabile in via analogica anche alla s.r.l. (9). In questo caso si dovrebbe riconoscere a
ciascun socio il diritto di chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore per giusta
causa.
3. IL COMPLESSO RAPPORTO FRA AZIONE DI RESPONSABILITÀ E AZIONE DI REVOCA
Ci si è finora occupati della possibilità in generale di revocare gli amministratori di s.r.l.
Bisogna ora passare a esaminare la materia specifica della revoca in via cautelare dei
gestori.
L’art. 2476 comma 3 c.c. regola innanzitutto la titolarità del diritto di esercitare
l’azione di responsabilità. Questo diritto spetta a ciascun socio. Il legislatore riconosce
cosı̀ un grande potere in capo a ciascun quotista, indipendentemente dal valore della
partecipazione detenuta. Il socio che agisce contro gli amministratori opera nell’interesse della società. L’azione di responsabilità mira ad accertare che l’amministratore
ha cagionato danni alla s.r.l. (il principio è chiaramente enunciato nell’art. 2476 comma
1 c.c.). Si tratta di un nocumento in capo alla società. Dal momento, peraltro, che i
quotisti sono titolari pro quota del patrimonio sociale, i danni alla s.r.l. sono in definitiva danni per i soci.
L’art. 2476 comma 3 c.c. prevede poi che il socio, in aggiunta al diritto di esercitare
l’azione di responsabilità, ha la possibilità di chiedere che sia adottato provvedimento
cautelare di revoca degli amministratori. Con questa possibilità si vuole tutelare meglio
i quotisti. Se un socio agisce nei confronti degli amministratori, asserendo che questi
hanno cagionato danni alla società, l’azione in giudizio può essere fondata oppure non
fondata. Se l’azione è fondata, la situazione è particolarmente delicata, perché l’amministratore convenuto in giudizio continua a svolgere la sua funzione e potrebbe cagionare nuovi danni. Ecco allora che la legge consente di chiedere la revoca in via cautelare dell’amministratore. Se il gestore viene revocato dall’ufficio, non è più in grado di
cagionare danni. Le due azioni (di responsabilità e di revoca) hanno scopi diversi. Con
la prima azione si vuole ottenere il risarcimento del danno, con la seconda si vuole
porre termine alla relazione fra società e amministratore. Inoltre l’azione di responsabilità presuppone l’esistenza di un danno, mentre l’azione di revoca presuppone solo
gravi irregolarità nella gestione. Le gravi irregolarità nella gestione non devono avere
necessariamente determinato un danno.
Tanto premesso relativamente alla ratio della previsione normativa, la questione
che si pone è la seguente: il diritto di chiedere la revoca cautelare degli amministratori
deve essere necessariamente esercitato insieme con l’azione di responsabilità oppure
può essere esercitato in via autonoma? Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza in commento, stabilisce che la revoca cautelare degli amministratori può essere chiesta in via
cautelare prima della instaurazione del giudizio di merito. Questa è la posizione cui
aderisce la maggior parte della giurisprudenza e della dottrina. Bisogna però rilevare
(9)
 P. 1 3 8 6
Cfr. ABRIANI, in AA.VV., Diritto, cit., 305.
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
giurisprudenza civile
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
252
che le posizioni giurisprudenziali e dottrinali sulla relazione fra azione di responsabilità e di revoca non sono univoche. Vi sono provvedimenti giudiziari e autori che
sostengono che la revoca ante causam degli amministratori non è ammissibile.
4. IL CONTROLLO GIUDIZIARIO NELLA S.R.L.
L’ordinanza del Tribunale di Milano in commento si occupa di un problema di significativa rilevanza. Si tratta della questione se l’art. 2409 c.c. che consente, nelle s.p.a., di
denunziare gli amministratori al tribunale possa applicarsi anche alla s.r.l. La risposta
data dall’ordinanza che qui si annota è negativa: l’art. 2409 c.c. è uno strumento giuridico a tutela dei soci di s.p.a. non di quelli di s.r.l.
Occorre partire dalla considerazione che nella disciplina della s.r.l. non si rinviene
una disposizione simile all’art. 2409 c.c. Inoltre nella attuale regolamentazione della
s.r.l. non vi è un rinvio all’art. 2409 c.c. Prima della riforma, invece, l’art. 2488 c.c.
previgente dichiarava applicabile l’art. 2409 c.c. Sembrerebbe dunque che, nella attuale disciplina della s.r.l., non sia possibile denunziare gli amministratori al tribunale e
ricevere tutta quella tutela che questa disposizione appronta in favore dei soci di s.p.a.
Questa soluzione pare essere corretta. L’assenza di un controllo giudiziario nella
s.r.l. non è casuale, ma frutto di una scelta legislativa. Dai lavori preparatori risulta
difatti che il venir meno del controllo giudiziario nella s.r.l. trova un contemperamento
nel fatto che l’azione di responsabilità può essere promossa da ciascun socio. Nella
s.p.a., invece, «l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea» (art. 2393 comma 1 c.c.). Nella s.r.l. è dunque
molto più agevole azionare in giudizio la responsabilità dei gestori: può farlo un solo
socio, indipendentemente dalla partecipazione detenuta. Se ciascun quotista dispone
di questo importante potere, allora si riduce la necessità di un ricorso all’autorità
giudiziaria come quello previsto dall’art. 2409 c.c. Il controllo giudiziario è rimasto in un
tipo societario come la s.p.a. in cui l’interesse pubblicistico è più forte, mentre è stato
rimosso nella s.r.l. in cui si dà la massima rilevanza all’aspetto contrattuale del fenomeno società (10).
Sulla possibilità di avvalersi anche nella s.r.l. del rimedio della denuncia al tribunale di cui all’art. 2409 c.c. è stata sollevata questione di legittimità costituzionale (11). La
Corte di appello di Trieste e il Tribunale di Cagliari si sono rivolti alla Corte costituzionale. Le autorità giudiziarie rimettenti hanno affermato che la differenza di trattamento fra le s.r.l. e le s.p.a. non sarebbe giustificata e configurerebbe una violazione dell’art.
3 Cost. I soci di s.p.a. verrebbero trattati dalla legge meglio dei soci di s.r.l., senza che vi
sia una ragione per questa disparità di trattamento. La Corte costituzionale ha affrontato la questione nella sentenza n. 481 del 2005, provvedimento che viene citato anche
nell’ordinanza in commento (12).
(10)
In questo senso CAPPELLETTI, Nomina del
nuovo amministratore in seguito a provvedimento
cautelare di revoca ex art. 2476 c.c., in Società, 2007,
61.
(11)
La riforma del diritto societario ha sollevato
numerosi dubbi di legittimità costituzionale. In materia cfr., in particolare, i contributi di DIDONE, Il d.lg.
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
n. 5 del 2003 sul rito societario al vaglio della Corte
costituzionale, in Giur. it., 2005, 1487 s.; DIDONE, Note
sulla legittimità costituzionale del nuovo giudizio
abbreviato nella materia societaria, in questa Rivista, 2004, I, 2479 ss.
(12)
C. cost. 29 dicembre 2005, n. 481, in Riv. dir.
comm., 2005, II, 263 ss. Fra i commentatori di questa
P. 1 3 8 7 
giurisprudenza civile
252
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
La Corte costituzionale rigetta le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate
dalla Corte di merito e afferma che la mancata previsione di un controllo giudiziario
nella s.r.l. è legittima. La Corte muove dalla considerazione che la l. delega n. 366 del 3
ottobre 2001 si occupa di controllo giudiziario nella s.p.a., non nella s.r.l. Il silenzio della
legge delega non può essere interpretato nel senso della volontà di ribadire l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. La s.r.l. e la s.p.a. costituiscono due modelli societari
distinti. Per le s.r.l. è previsto un autonomo e organico complesso di norme, con
un’impostazione radicalmente divergente da quella che — prima della riforma —
aveva fatto qualificare la s.r.l. come una piccola s.p.a. Nella s.r.l. viene attribuita rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali fra soci. Ciò impedisce il ricorso a uno
strumento come il controllo giudiziario. La posizione del socio nella s.r.l. è stata fra
l’altro rafforzata, prevedendo la possibilità di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi
all’amministrazione (art. 2476 comma 2 c.c.). Inoltre l’azione di responsabilità può
essere avviata, nella s.r.l., da ciascun socio. Il quotista gode di sufficiente tutela senza
che sia necessario riconoscergli la possibilità di denunzia al tribunale. La Corte costituzionale conclude nel senso che la lamentata disparità di trattamento fra i soci di s.r.l.
e di s.p.a. non sussiste, essendo diverse le situazioni soggettive degli uni e degli altri.
L’ordinanza del Tribunale di Milano in commento richiama espressamente la sentenza n. 481 del 2005 della Corte costituzionale. Il ragionamento del tribunale di Milano
parte dalla affermazione che, nella s.r.l., non è possibile la denunzia al tribunale. I
quotisti sono dunque meno tutelati, sotto questo profilo, rispetto agli azionisti. A seguito della denunzia, il tribunale può revocare gli amministratori di s.p.a. (art. 2409
comma 4 c.c.). Dal momento che questo potere non è previsto nella s.r.l., il legislatore
attribuisce a ciascun socio il potere di chiedere la revoca in via cautelare dei gestori. Il
Tribunale di Milano sottolinea la differente funzione dell’azione di responsabilità e
dell’azione di revoca: la prima presuppone un «danno», la seconda qualcosa di meno:
un «pericolo di danno». Nel caso di gravi irregolarità nella gestione, non è detto che sia
già subentrato un danno. Vi è tuttavia il pericolo che il nocumento subentri. Il socio
deve essere legittimato a rimuovere l’amministratore dal suo ufficio, al fine di evitare
che le gravi irregolarità nella gestione si trasformino in un danno per la società. Questa
azione, però, ha dignità autonoma, è indipendente da quella di responsabilità, la quale
presuppone un danno. In altre parole non si può pensare che il socio sia costretto ad
aspettare che la società subisca un nocumento prima di poter agire in giudizio. Le gravi
irregolarità nella gestione possono determinare in futuro danni per la s.r.l.: il socio può
chiedere l’immediata revoca dell’amministratore prima che il nocumento si verifichi
realmente.
5. LE CONSEGUENZE DELLA REVOCA
L’ordinanza del Tribunale di Milano in commento si occupa di un ulteriore aspetto, sul
sentenza cfr. BRETTI, La pronuncia della Consulta
sul controllo giudiziario nelle s.r.l., in questa Rivista, 2006, 942 ss.; BRIZZI, Controllo giudiziario nella
s.p.a. e revoca dell’amministratore di s.r.l.: tra dubbi di costituzionalità fugati e profili processuali, in
 P. 1 3 8 8
Riv. dir. comm., 2006, II, 33 ss.; PRINCIPE, Note a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale a proposito del controllo sulla gestione nelle
società a responsabilità limitata, in Riv. dir. comm.,
2006, II, 20 ss.
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
giurisprudenza civile
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
252
quale è utile soffermarsi brevemente. Si immagini che l’azione cautelare di revoca
abbia successo e l’amministratore venga revocato. La s.r.l., a questo punto, si trova
priva di un suo amministratore. L’ordinanza affronta questa problematica e stabilisce
che il vuoto che si crea in caso di revoca (assenza di un amministratore) può essere
agevolmente colmato mediante la nomina di un nuovo gestore. Il Tribunale di Milano
decide che l’amministratore revocato non può essere sostituito con un gestore di
nomina giudiziaria (13). In altre parole l’ordinanza in commento conferma anche sotto
questo profilo la linea interpretativa secondo cui l’art. 2409 c.c. non è applicabile alle
s.r.l.
Anche altri interventi giurisprudenziali hanno affrontato la questione se l’amministratore revocato possa essere sostituito con un gestore giudiziario. Molto recentemente il Tribunale di Macerata ha deciso che nella s.r.l. non può trovare accoglimento
la domanda di nomina di un amministratore giudiziario essendo stato soppresso il
controllo giudiziario sulla regolarità dell’amministrazione (14). Questa ordinanza sottolinea come il controllo giudiziario sia stato soppresso correlativamente alla previsione
della legittimazione di ciascun socio all’azione di responsabilità e alla domanda cautelare di revoca dell’amministratore in carica. Non sussistendo più il controllo giudiziario
sull’amministrazione il tribunale non ha la possibilità di nominare un amministratore
giudiziario nell’ipotesi di gravi irregolarità, bensı̀ solo quello di revocarlo. Il Tribunale
di Macerata indica anche come porre rimedio al fatto che sia venuto meno un amministratore: resta dell’assemblea ovvero dei soci il potere di nomina dell’amministratore
nuovo in armonia con le disposizioni dello statuto e secondo la previsione dell’art. 2479
c.c. L’eventuale inerzia di tutti i soci si tradurrebbe in una impossibilità di funzionamento della società per vuoto gestorio con conseguente causa di scioglimento e liquidazione della società. Allo stesso modo il Tribunale di Catania, nell’ottobre 2004, ha
deciso che non è possibile sostituire l’amministratore revocato con un amministratore
giudiziario (15). Infine anche il Tribunale di Roma, nel luglio 2004, ha stabilito che in
sede cautelare non è ammissibile provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario in caso di revoca dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità (16).
6. BREVE RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
In conclusione è utile passare brevemente in rassegna ciò che hanno stabilito alcune
recenti decisioni di merito in materia di revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
Alcuni dei provvedimenti che si vanno ora a illustrare sono menzionati espressamente
nell’ordinanza del Tribunale di Milano in commento.
L’ordinanza del Tribunale di Milano in commento fa, innanzitutto, espresso riferimento a una sentenza del Tribunale di Napoli dell’ottobre 2005, la quale ha deciso che
non è ammissibile la domanda con cui il socio di una s.r.l., all’esito di un giudizio a
cognizione piena, chiede al giudice la revoca in via definitiva dell’amministratore cui
(13)
In questo senso anche ABRIANI, Commento
all’art. 2476, in BENAZZO-PATRIARCA (a cura di), Codice commentato delle s.r.l., Torino, 2006, 377.
(14)
Trib. Macerata 27 febbraio 2006 (ord.), in Società, 2007, 58 ss., con nota di CAPPELLETTI.
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
(15)
Trib. Catania 14 ottobre 2004 (ord.), in Dir.
fall., 2005, II, 277 ss.
(16)
Trib. Roma 30 luglio 2004 (ord.), in Giur. it.,
2005, 309 ss., con nota di CAGNASSO.
P. 1 3 8 9 
giurisprudenza civile
252
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
siano addebitate gravi irregolarità (17). La revoca può essere chiesta solo in via cautelare, in connessione con l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e con effetti
limitati al tempo occorrente per la pronuncia definitiva su tale azione. L’autorità giudiziaria napoletana rileva che, nella disciplina della s.r.l., manca una disposizione
come l’art. 2259 comma 3 c.c., il quale prevede che la revoca per giusta causa può in
ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio. Il Tribunale di Napoli esclude
che l’art. 2259 comma 3 c.c. sia applicabile analogicamente alla s.r.l.
Il Tribunale di Genova ha affermato, nel settembre 2005, l’inammissibilità della
revoca dell’amministratore di s.r.l. ante causam (18). Questa autorità giudiziaria ha
deciso che l’inscindibilità della richiesta cautelare di revoca dell’amministratore rispetto all’azione di responsabilità nei suoi confronti trova uno specifico riscontro nella
dizione letterale dell’art. 2476 comma 3 c.c., in forza del quale il socio può promuovere
l’azione di responsabilità contro gli amministratori e può «altresı̀» chiedere che sia
adottato un provvedimento cautelare di revoca: espressione, questa, che fa pensare a
un collegamento fra due iniziative giudiziali, nel senso che la richiesta di revoca viene
ad aggiungersi, in via d’urgenza, al giudizio di cognizione, contestualmente o in precedenza instaurato. Il Tribunale di Genova afferma che la revoca dell’amministratore per
gravi irregolarità e l’azione di responsabilità nei suoi confronti paiono due aspetti dello
stesso diritto della società di essere amministrata correttamente.
L’ordinanza del Tribunale di Milano in commento fa poi espresso riferimento a
un’ordinanza del Tribunale di Treviso del febbraio 2005 (19). Questo provvedimento ha
deciso che è inammissibile la domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l.
per gravi irregolarità proposta ante causam. Essa va difatti proposta unitamente all’azione di responsabilità sociale per danni ex art. 2476 c.c. L’autorità giudiziaria trevigiana ritiene dunque che la domanda cautelare di revoca sia un corollario dell’azione di
responsabilità. Il provvedimento cautelare di revoca viene considerato inscindibile
dalla causa di merito. Esso ha natura strumentale, essendo inteso a evitare il prodursi
di ulteriori danni per la società.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha deciso, nel novembre 2004, che il socio di
s.r.l. può promuovere, in forma necessariamente cumulativa con l’azione di responsabilità, l’azione di revoca dell’amministratore incolpato, per la sua rimozione anticipata
dalla carica ricoperta, se del caso promuovendone la revoca cautelare, quale misura
tipicamente anticipatoria degli effetti della decisione di merito, e cioè la revoca definitiva (20).
Il Tribunale di Roma, nel novembre 2004, ha deciso che nel procedimento di revoca
dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità, anticipazione di un procedimento
contenzioso preordinato al risarcimento dei danni, le sole irregolarità di gestione,
seppur sussistenti, non sono di per sé sufficienti per l’accoglimento della domanda, ove
non sia formulabile una prognosi favorevole al ricorrente in ordine all’espletanda
azione di risarcimento dei danni (21).
(17)
Trib. Napoli 20 ottobre 2005, in Foro it., 2006,
I, 1222 ss., con nota redazionale.
(18)
Trib. Genova 6 settembre 2005 (ord.), in Società, 2007, con nota di MALAVASI.
(19)
Trib. Treviso 7 febbraio 2005 (ord.), in Giur.
 P. 1 3 9 0
it., 2005, 2107 ss., con nota di MARRA.
(20)
Trib. S. Maria Capua Vetere 15 novembre
2004 (ord.), in Società, 2005, 477 ss., con nota di SANDULLI.
(21)
Trib. Roma 12 novembre 2004 (ord.), in Giur.
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
giurisprudenza civile
OSSERVATORIO SUL DIRITTO SOCIETARIO
252
Il Tribunale di Pinerolo, nel novembre 2004, ha deciso che è ammissibile la revoca
cautelare dell’amministratore unico di s.r.l. ex art. 2476 c.c. (22).
Il Tribunale di Roma ha deciso, nell’agosto 2004, che l’esperibilità della tutela
cautelare ante causam prevista nelle disposizioni del procedimento cautelare uniforme, non derogata sul punto dall’art. 23 d.lg. n. 5 del 2003, costituisce regola generale
dell’ordinamento processuale, finalizzata alla più ampia tutela delle posizioni soggettive e, pertanto, può subire deroghe solo ove queste siano dal legislatore esplicitate,
mentre nell’art. 2476 c.c. mancano concludenti e inequivoci dati letterali nel senso di
siffatta deroga (23).
Il Tribunale di Roma, nel luglio 2004, ha deciso che è ammissibile la domanda di
revoca per gravi irregolarità dell’amministratore di s.r.l. proposta ante causam (24).
Questa autorità giudiziaria ha stabilito che dal combinato disposto degli artt. 24 Cost. e
669 ter c.p.c. si ricava l’esistenza di un principio generale secondo cui il titolare di un
diritto può sempre domandarne la tutela cautelare ante causam. Il Tribunale di Roma
ha inoltre deciso che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2476 comma 3
c.c., nella parte in cui prevede l’azione d’urgenza diretta alla revoca dell’amministratore di s.r.l. per gravi irregolarità, è manifestamente infondata con riferimento all’art. 3
Cost.
Il Tribunale di Roma ha deciso, nel giugno 2004, che l’istanza cautelare di revoca,
esperibile in base all’art. 2476 comma 3 c.c. nel caso di gravi irregolarità nella gestione
della società, può essere proposta anche prima dell’instaurazione del giudizio di merito
volto all’accertamento della responsabilità degli amministratori verso la società per i
danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto
costitutivo, non risultando dalla previsione normativa che il legislatore abbia stabilito
la necessità della preventiva azione di merito rispetto alla cautela prevista dall’art. 2476
comma 3 c.c. e dovendo ritenersi operante il principio per il quale la cautela ante
causam è ammessa in via generale dall’ordinamento, salvo eccezioni esplicitamente
disciplinate (25).
it., 2005, 309 ss., con nota di CAGNASSO.
(22)
Trib. Pinerolo 2 novembre 2004 (ord.), in
Giur. it., 2005, 1660 s., con nota di MARCELLINO.
(23)
Trib. Roma 5 agosto 2004, in questa Rivista,
2005, I, 306 ss., con nota di SCARAFONI.
giurisprudenza di merito – n. 05 – 2007
(24)
Trib. Roma 30 luglio 2004 (ord.), in Giur. it.,
2005, 309 ss., con nota di CAGNASSO.
(25)
Trib. Roma 22 giugno 2004 (ord.), in questa
Rivista, 2005, I, 95 ss., con nota di PEDRELLI.
P. 1 3 9 1 
w w w. giu f f re. it /r i v is te /m e r ito
Dott. A. Giuffrè Editore
Milano
Scarica

LA REVOCA DELL`AMMINISTRATORE DI S.R.L.