Studio Rosina e Associati
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Genova, 24 Luglio 2014
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Circolare n. 19/2014
Oggetto: Riammissione alla dilazione dei ruoli in caso di decadenza (D.L. 66/2014
convertito nella Legge 89/2014) - Termine del 31.7.2014
L’art. 11-bis del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, ha introdotto una forma di
dilazione particolare per i contribuenti che, alla data del 22.6.2013 (entrata in vigore del D.L.
69/2013), erano decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa
domanda sia presentata entro il 31.7.2014.
Appare irrilevante, ai fini dell’accesso a tale dilazione, la tipologia di debito rateizzata; quindi,
sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73
(in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel
beneficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU,
ecc.) che di contributi dovuti all’INPS o di premi INAIL.
Decadenza dalla dilazione
Nella versione attuale dell’art. 19 del D.P.R. 602/73, così come modificato dal D.L. 69/2013, il
debitore decade dalla dilazione se non paga otto rate del piano, anche non consecutive.
Prima di tali modifiche, entrate in vigore il 22.6.2013, il debitore sarebbe decaduto dalla
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dilazione in caso di omesso pagamento di due rate consecutive del piano.
Si segnala che, in base alla versione dell’art. 19 del D.P.R. 602/73 antecedente alle modifiche
apportate dal D.L. 16/2012 (entrate in vigore il 2.3.2012), la decadenza si sarebbe verificata
con il mancato versamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.
I contribuenti che, alla data del 22.6.2013, risultavano decaduti dalla dilazione dei ruoli
possono ora essere riammessi al beneficio grazie alle novità introdotte dall’art. 11-bis del D.L.
66/2014 convertito.
Presentazione della domanda
Per fruire della riammissione alla dilazione, i contribuenti devono presentare apposita
domanda presso gli uffici di Equitalia, entro il 31.7.2014.
Dalla modulistica riportata sul sito Internet di Equitalia, non sembra necessario dimostrare lo
stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l’importo delle somme da dilazionare.
Infatti, nel modello si richiede unicamente che il contribuente attesti di essere decaduto da
una precedente dilazione alla data del 22.6.2013, indicando altresì il numero di rate.
Nemmeno il comunicato stampa Equitalia 3.7.2014 (allegato alla presente), ove è stata
annunciata la pubblicazione del modulo, ha esaminato nello specifico tale questione.
Piano di dilazione
Il piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del D.L. 66/2014 si differenzia, sotto alcuni
aspetti, dalla comune dilazione dei ruoli.
Infatti, il nuovo piano di dilazione potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili,
escludendo con ciò la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate
mensili (art. 19 co. 1-quinquies del D.P.R. 602/73).
Una volta ottenuto, il piano non può essere prorogato, nemmeno in costanza di
peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.
La decadenza dalla dilazione si verifica, in tal caso, non con il mancato pagamento di otto rate
ma di due rate, anche non consecutive.
Nella modulistica approvata da Equitalia non è menzionata la possibilità di chiedere la
concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della classica
rata costante.
Non vi sono preclusioni alla possibilità di domandare la dilazione quando, a causa della
precedente decadenza dalla dilazione, il debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive
(pignoramento presso terzi, espropriazione immobiliare).
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In tal caso, la concessione della dilazione dovrebbe immediatamente bloccare la procedura
esecutiva, eccezion fatta per le ipotesi in cui, ad esempio, il bene immobile pignorato sia già
stato venduto all’asta o, più in generale, i procedimenti espropriativi siano oramai terminati.
***
Cordiali saluti.
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Allegati:
comunicato stampa Equitalia del 3.07.2014
modello istanza per richiesta di rateazione ai sensi dell’art. 11-bis D.L. 66/2014
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N° 19