Circolare Informativa
n°35/2012
Nuove regole per la rateazione
dei debiti presso Equitalia
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Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro
Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese
Sedi: Viale Antonio Gramsci, 15 – 80122 Napoli – Tel. Pbx 081 2461068 – Fax 081 2404414
Via Andrea Doria, 16/C – 00192 Roma – Tel./fax 06 64521581
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INDICE
Premessa
pag.3
1) La rateazione presso Equitalia
pag. 3
2) La decadenza della rateazione
pag.4
3) Rateazione successiva ad una dilazione concessa
pag. 4
4) La proroga delle rateazioni
pag. 4
5) Indicazioni conclusive
pag. 5
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Premessa
L’Agente della Riscossione (AdR), su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).
L’importo minimo di ogni rata è pari ad € 100.
A seguito dell’emanazione della direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e del D.L. n.16 del 2
marzo 2012 sono state introdotte delle importanti novità.
La normativa che disciplina la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda
dell’importo del debito.
Con la direttiva del 1° marzo 2012 Equitalia ha innalzato da 5 mila a 20 mila euro la soglia
d’importo per ottenere la rateazione in maniera automatica e senza la necessità di comprovare con
apposita documentazione la situazione di difficoltà economica.
Per gli importi fino a 20 mila euro il numero massimo di rate è 48, fermo restando che
l’importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro.
Nel caso, invece di richiesta di più rate, occorre presentare la documentazione comprovante la
situazione di difficoltà economica.
Per i debiti oltre 20 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della
situazione di difficoltà economica.
L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a
rappresentare la situazione economico – finanziaria del contribuente.
La stessa direttiva eleva, inoltre da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di debito da rateizzare che
richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa
sottoscritta dai professionisti abilitati.
Infine, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, l’Indice Alfa non è più
parametro considerato in termini di soglia di accesso ma unicamente parametro per la determinazione del
numero massimo di rate concedibili.
L’Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.
Il nostro elaborato avrà quale scopo quello di analizzare in maniera pragmatica tutte le novità
introdotte dalla direttiva.
1)
La rateazione presso Equitalia
La “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” indica la circostanza in cui il contribuente sia
impossibilitato a pagare il debito presso l’AdR in unica soluzione, ma è in grado di sopportare la
ripartizione del debito in un numero di rate proporzionato alle sue condizioni economiche e patrimoniali.
Tale circostanza deve essere provata dal debitore e verificata dall’AdR così da definire il numero
di rate da concedere nel rispetto del limite massimo.
I requisiti atti ad identificare una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà in base al
soggetto di riferimento (impresa individuale o società) sono i seguenti :
•
temporanea carenza di liquidità finanziaria;
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•
•
•
•
•
•
cessazione del rapporto di lavoro;
insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia tale da determinare l’insorgenza di
notevoli spese mediche;
trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato,
crisi economiche settoriali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione
aziendale);
scadenza contestuale di obbligazioni pecuniarie, anche in relazione al pagamento di tributi e
contributi, alla condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di importo
rilevante in rapporto all'Isee del nucleo familiare del debitore;
eventi imprevedibili di forza maggiore.
Riguardo all’indice Alfa, dal 1° marzo 2012 non costituendo più parametro di accesso alla
dilazione, lo stesso viene considerato esclusivamente al fine della determinazione del numero massimo
di rate concedibili, nella specie:
•
indice Alfa compreso fra 0 e 2: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di
18 rate;
•
indice Alfa compreso fra 2,1 e 4: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di
36 rate;
•
indice Alfa compreso fra 4,1 e 6: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di
48 rate;
•
indice Alfa compreso fra 6,1 e 8: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di
60 rate;
•
indice Alfa superiore a 8,1: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di 72
rate.
2)
La decadenza della rateazione
Riguardo alla scadenza, le rate scadono nel giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione.
Laddove il debitore non provveda la pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate
decade automaticamente dal beneficio ed il debito non potrà più essere oggetto di rateizzo.
3)
Rateazioni successive a una dilazione già concessa
Qualora il contribuente abbia già ottenuto una dilazione e presenti una nuova istanza di rateazione,
la stessa potrà essere accolta unicamente se sussistono i requisiti sin qui esaminati.
4)
La proroga delle rateazioni
Presupposto vincolante per ottenere il beneficio della proroga è la dimostrazione del
peggioramento della situazione di difficoltà originaria.
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La proroga può essere richiesta una volta sola e fino a 6 anni (settantadue mesi) e può prevedere,
su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a
rate costanti.
Anche le modalità di presentazione della domanda di proroga sono differenziate a seconda
dell’importo del debito:
•
per debiti fino a € 20.000,00 è sufficiente presentare domanda motivata;
•
per debiti oltre € 20.000,00 la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base di
documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo
peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello
ISEE di valore inferiore.
Le richieste relative ad altre categorie di soggetti vengono esaminate mediante la determinazione
dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa.
5)
Indicazioni conclusive
L’articolo 1 del D.L. 2 marzo 2012, n.16 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), così come
modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44, relativamente alla rateizzazione dei debiti
tributari dispone:
•
nei casi in cui il contribuente decada dal beneficio della rateazione delle somme dovute a
seguito dei controlli, può comunque accedere alla rateazione laddove versi in una situazione
di temporanea difficoltà;
•
la decadenza della rateazione è prevista unicamente in caso di mancato pagamento di due
rate consecutive;
•
è possibile fare richiesta di piani di ammortamento a rate variabili e crescenti, anziché
costanti sin dalla prima richiesta di dilazione;
•
la richiesta di rateazione blocca eventuali iscrizioni di ipoteca su immobili del debitore;
•
il contribuente che ha ottenuto la dilazione non è più considerato inadempiente e pertanto
può partecipare a gare di appalto di lavori e forniture di servizi.
Come sempre, il nostro quotidiano sforzo, tende a sintetizzare ed a segnalare le novità più rilevanti
del mondo del lavoro e come di consueto, la Struttura resta a completa disposizione per qualsiasi
approfondimento di sorta.
Cordiali saluti
Cafasso & Figli
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