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AGEVOLAZIONI FISCALI
Più flessibili le
procedure di
riscossione Equitalia
sioni. Si era, in un certo senso
all’assurdo. L’innovativo sistema
della rateazione poteva essere innescato da una serie di condizioni
• bloccavano la possiche, di contro,
bilità di fornire garanzie.
Il Governo, quindi, ha ritenuto di
uscire dall’empasse cancellando
dal Dpr 602/73 l’inviso vincolo
della fideiussione anche per i debiL'erario va incontro ai contribuenti rivedendo gli strumenti
ti superiori a 50mila euro.
di dilazione e rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali.
Ricordiamo in proposito che l’aTra le novità: abolizione delle garanzie bancarie per somme superiori gente della riscossione può concea 50mila euro, revisione degli indici che misurano la "temporanea
dere la ripartizione del pagamento
difficoltà", eliminazione della maxirata iniziale
delle somme iscritte a ruolo dagli
organi statali (con l’eccezione delle
pene pecuniarie di cui all’art. 236,
di Alessandro Sacrestano, Progetto Arcadia S.r.l.
comma 1, Dpr 115/02), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti
l fronte delle agevolazioni al- generale sono esentati dall’obbligo pubblici previdenziali. Per le
le imprese – nel generale di prestazione di qualsiasi garanzia restanti entrate riscosse a mezzo
quadro di crisi finanziaria – anche per l’ottenimento del benefi- ruolo, la titolarità del potere di conpassa oramai, inevitabilmen- cio della rateazione del debito cedere la rateazione spetta ancora
te, anche attraverso norme e iscritto a ruolo per somme supe- agli agenti salvo che gli enti credidisposizioni che mirano ad alleg- riori a 50mila euro. Il provveditori adottino diversa determinaziogerire il peso degli obblighi tri- mento è stato accolto con uno
ne. Le somme iscritte a ruolo
butari e previdenziali delle im- straordinario entusiasmo, sopratdall’Inps sono rateizzabili sia dagli
prese nazionali per il tramite di tutto dal mondo imprenditoriale.
agenti della riscossione che
strumenti di dilazione e rateizza- La manovra, così, forte di una condall’Inps. La rateazione deve
zione del carico debitorio. Su tale tinua sollecitazione in tal senso da
riguardare tutte le somme iscritte a
fronte va segnalato l’insieme di parte della stampa e delle associaprovvedimenti che ha portato a zioni di categoria, ha dato ascolto ruolo che siano rateizzabili (non
rendere più flessibili le procedure alle esigenze rappresentate dai può essere parziale). Possono essedi riscossione, che interessano l’a- contribuenti che, troppo spesso, re oggetto di dilazione, non solo
gente nazionale Equitalia Spa, at- avevano dovuto rinunciare al ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento, ma anche ruoli
tuate in base al Dpr 602/73.
beneficio della rateazione per l’im- relativi a cartelle non ancora notifiIn tal senso, l’incipit è stato dato possibilità di reperire istituti bancate.
dall’art. 83, commi 23 e 23-bis del
cari o assicurativi disposti a forni- Il feedback di tale intervento non
Dl 112/08 convertito, con modificare loro le necessarie coperture assi- ha tardato a farsi sentire. Subito
zioni, nella legge 133/08, che ha
curative del piano di rateizzo.
dopo le modifiche normative, gli
semplificato ulteriormente il proceIn
effetti,
a
ben
vedere,
le
direttive
uffici periferici dell’agente per la
dimento di rateazione delle somme
fornite
da
Equitalia
a
proposito
riscossione sono stati presi d’asiscritte a ruolo. Con tale manovra, in
della
concessione
delle
rateazioni
salto da migliaia di contribuenti
sintesi, il legislatore ha nuovamente
presuppongono
uno
stato
di
crisi
bloccati dalle precedenti regole. Il
modificato il testo dell’art. 19 del
di
liquidità
da
parte
del
soggetto
risultato sembra potersi dire
Dpr 602/73, in precedenza già
o
dell’impresa
richiedente.
Anzi,
accettabile anche per l’erario. Chi
oggetto di una profonda revisione
tale
stato
di
temporanea
insolvenrisulta debitore di grosse cifre, in
realizzata dalla legge finanziaria del
za
è
fondamentale
perché
possa
effetti, poteva sentirsi poco stimo2008 e dal c.d. “decreto milleproroessere
accordato
il
beneficio
della
lato a “concordare” un pagamento
ghe” (Dl 248/07).
dilazione. Tuttavia, è lo stesso sta- più lungo se vincolato da garanzie
Nessuna garanzia
tus di soggetto con scarsa liquidità accessorie. Il colpo di spugna sulle
a far sì che istituti bancari o assi- fideiussioni, invece, ha consentito
per la rateazione
A partire da giugno scorso, pertan- curativi mettano le mani avanti, allo Stato di recuperare con magto, le imprese e i contribuenti in negando la concessione di fideius- giore celerità risorse finanziarie
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che, probabilmente, sarebbero
affluite alle casse dell’erario solo
dopo lunghi e spesso improduttivi
procedimenti giudiziari. Con gli
ultimi accorgimenti, poi, il testo
della norma ha anche consentito di
variare il termine di scadenza
delle rate concordate. I beneficiari
della dilazione, pertanto, non
saranno più costretti a dover corrispondere le somme a debito alla
fine del mese – periodo in cui notoriamente si accavallano le pendenze verso i fornitori – ma saranno
vincolati al giorno di ciascun mese
indicato nell’atto di accoglimento
dell’istanza di dilazione.
Le possibili complicazioni
Nonostante l’indiscutibile vantaggio legato alla possibilità di dilazionare i debiti a ruolo, omettendo
anche di presentare fideiussioni,
gli operatori avevano riscontrato
alcune difficoltà operative nella
gestione delle domande. Per le
imprese in contabilità ordinaria, in
particolare, il criterio, stabilito
dalle direttive Equitalia, per riconoscere il diritto alla rateazione,
rimandava al concetto di temporanea difficoltà ad adempiere di cui
all’abrogato articolo 187 della
legge fallimentare. Si tratta di un
indice (c.d. “indice di liquidità”),
relativo alla procedura di amministrazione controllata, che possa
attestare uno stato di reversibile
incapacità dell’impresa ad adempiere regolarmente alle proprie
obbligazioni. La composizione di
tale indice di liquidità è data dal
rapporto tra la somma fra liquidità
immediate e differite e le passività
correnti. Ebbene, qualora il valore
derivante da tale rapporto sia pari
o superiore a uno, l’impresa non
verserebbe in uno stato di difficoltà e, quindi, non avrebbe diritto
alla rateazione che, invece, spetta
per valori dell’indice inferiori a
uno. Tuttavia, perché l’agente per
la riscossione accordi la dilazione
del debito è necessario valutare
anche un altro paramentro: l’indice alfa. Tale indicatore è dato dal
rapporto tra il debito complessivo
iscritto a ruolo e il valore della
produzione dell’impresa. Fina alla
metà di gennaio, se l’indice alfa
era inferiore a quattro, il concessionario negava l’accesso al
rateizzo, considerato che la procedura imponeva valori di alfa superiori a quattro. Relativamente a
tale ultimo indice, infatti, le direttive Equitalia segnalavano un rapporto tra indice alfa e piano di
rateizzo secondo il seguente schema:
• alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;
• alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;
• alfa superiore a 10: massimo 72
rate.
Gli operatori ebbero subito modo
di accorgersi che quello della redditività dell’impresa rappresentava un indice che spesso manifesta
una scarsa correlazione con la
liquidità disponibile alla stessa. Si
sentiva, quindi, la necessità di procedere a uno stemperamento della
rilevanza dell’indice alfa, introducendo dei correttivi al ribasso
che dimostrassero maggiore flessibilità a favore del contribuente.
Attraverso la direttiva dello scorso
14 gennaio (Dsr/Nc/2009/02),
quindi, l’agente per la riscossione
ha ritenuto opportuno rimodulare
il valore limite dell’indice alfa, sia
ai fini della concessione della
rateazione, sia ai fini della individuazione del numero massimo di
rate concedibili, allo scopo di facilitare l’accesso alla rateazione ai
soggetti che non sono in grado di
assolvere ai debiti di prossima
scadenza con i mezzi di cui
dispongono.
In base a tale nuovo indirizzo, le imprese potranno essere considerate in temporanea situazione di obiettiva difficoltà se:
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• il valore dell'indice di liquidità è
inferiore a 1,
• e se quello dell'indice alfa è pari
almeno a 3.
Al ricorrere di tali condizioni, la
rateazione sarà accordata secondo le
seguenti modalità:
• alfa compreso tra 3 e 33: massimo 12 rate;
• alfa compreso tra 3,6 e 4: massimo 18 rate;
• alfa compreso tra 4,l e 6: massimo 36 rate;
• alfa compreso tra 6,l e 8: massimo 48 rate;
• alfa compreso tra 8,l e 10: massimo 60 rate;
• alfa superiore a 10: massimo 72
rate.
Cade il vincolo
della maxirata
Nel contesto della medesima direttiva, Equitalia ha compiuto un ulteriore passo di avvicinamento alle
esigenze dei contribuenti abolendo
l’obbligo di versamento della maxirata iniziale nella fase di rateazione
dei debiti iscritti a ruolo. Le precedenti indicazioni, infatti, prevedevano che nell’ipotesi di concessione
del beneficio della dilazione, nella
prima rata del piano di ammortamento previsto, bisognava corrispondere in un’unica soluzione
l’importo degli interessi di mora,
degli aggi, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei
diritti di notifica della cartella. In
alcuni casi, si trattava di cifre che si
aggiravano fino al 20% delle
somme complessivamente a debito. Ne derivava che, spesso, il beneficio della rateazione veniva vanificato dall’indisponibilità immediata
delle somme utili a coprire la prima
maxirata che, con le nuove indicazioni, scompare, conservando nel
primo versamento le sole spese per
le procedure di riscossione coattiva
e i diritti di notifica della cartella.
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