Sacrestano_Equitalia.qxd 48 06/02/2009 12.27 Pagina 48 AGEVOLAZIONI FISCALI Più flessibili le procedure di riscossione Equitalia sioni. Si era, in un certo senso all’assurdo. L’innovativo sistema della rateazione poteva essere innescato da una serie di condizioni • bloccavano la possiche, di contro, bilità di fornire garanzie. Il Governo, quindi, ha ritenuto di uscire dall’empasse cancellando dal Dpr 602/73 l’inviso vincolo della fideiussione anche per i debiL'erario va incontro ai contribuenti rivedendo gli strumenti ti superiori a 50mila euro. di dilazione e rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali. Ricordiamo in proposito che l’aTra le novità: abolizione delle garanzie bancarie per somme superiori gente della riscossione può concea 50mila euro, revisione degli indici che misurano la "temporanea dere la ripartizione del pagamento difficoltà", eliminazione della maxirata iniziale delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali (con l’eccezione delle pene pecuniarie di cui all’art. 236, di Alessandro Sacrestano, Progetto Arcadia S.r.l. comma 1, Dpr 115/02), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti l fronte delle agevolazioni al- generale sono esentati dall’obbligo pubblici previdenziali. Per le le imprese – nel generale di prestazione di qualsiasi garanzia restanti entrate riscosse a mezzo quadro di crisi finanziaria – anche per l’ottenimento del benefi- ruolo, la titolarità del potere di conpassa oramai, inevitabilmen- cio della rateazione del debito cedere la rateazione spetta ancora te, anche attraverso norme e iscritto a ruolo per somme supe- agli agenti salvo che gli enti credidisposizioni che mirano ad alleg- riori a 50mila euro. Il provveditori adottino diversa determinaziogerire il peso degli obblighi tri- mento è stato accolto con uno ne. Le somme iscritte a ruolo butari e previdenziali delle im- straordinario entusiasmo, sopratdall’Inps sono rateizzabili sia dagli prese nazionali per il tramite di tutto dal mondo imprenditoriale. agenti della riscossione che strumenti di dilazione e rateizza- La manovra, così, forte di una condall’Inps. La rateazione deve zione del carico debitorio. Su tale tinua sollecitazione in tal senso da riguardare tutte le somme iscritte a fronte va segnalato l’insieme di parte della stampa e delle associaprovvedimenti che ha portato a zioni di categoria, ha dato ascolto ruolo che siano rateizzabili (non rendere più flessibili le procedure alle esigenze rappresentate dai può essere parziale). Possono essedi riscossione, che interessano l’a- contribuenti che, troppo spesso, re oggetto di dilazione, non solo gente nazionale Equitalia Spa, at- avevano dovuto rinunciare al ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento, ma anche ruoli tuate in base al Dpr 602/73. beneficio della rateazione per l’im- relativi a cartelle non ancora notifiIn tal senso, l’incipit è stato dato possibilità di reperire istituti bancate. dall’art. 83, commi 23 e 23-bis del cari o assicurativi disposti a forni- Il feedback di tale intervento non Dl 112/08 convertito, con modificare loro le necessarie coperture assi- ha tardato a farsi sentire. Subito zioni, nella legge 133/08, che ha curative del piano di rateizzo. dopo le modifiche normative, gli semplificato ulteriormente il proceIn effetti, a ben vedere, le direttive uffici periferici dell’agente per la dimento di rateazione delle somme fornite da Equitalia a proposito riscossione sono stati presi d’asiscritte a ruolo. Con tale manovra, in della concessione delle rateazioni salto da migliaia di contribuenti sintesi, il legislatore ha nuovamente presuppongono uno stato di crisi bloccati dalle precedenti regole. Il modificato il testo dell’art. 19 del di liquidità da parte del soggetto risultato sembra potersi dire Dpr 602/73, in precedenza già o dell’impresa richiedente. Anzi, accettabile anche per l’erario. Chi oggetto di una profonda revisione tale stato di temporanea insolvenrisulta debitore di grosse cifre, in realizzata dalla legge finanziaria del za è fondamentale perché possa effetti, poteva sentirsi poco stimo2008 e dal c.d. “decreto milleproroessere accordato il beneficio della lato a “concordare” un pagamento ghe” (Dl 248/07). dilazione. Tuttavia, è lo stesso sta- più lungo se vincolato da garanzie Nessuna garanzia tus di soggetto con scarsa liquidità accessorie. Il colpo di spugna sulle a far sì che istituti bancari o assi- fideiussioni, invece, ha consentito per la rateazione A partire da giugno scorso, pertan- curativi mettano le mani avanti, allo Stato di recuperare con magto, le imprese e i contribuenti in negando la concessione di fideius- giore celerità risorse finanziarie I Sacrestano_Equitalia.qxd 06/02/2009 12.27 Pagina 49 AGEVOLAZIONI FISCALI che, probabilmente, sarebbero affluite alle casse dell’erario solo dopo lunghi e spesso improduttivi procedimenti giudiziari. Con gli ultimi accorgimenti, poi, il testo della norma ha anche consentito di variare il termine di scadenza delle rate concordate. I beneficiari della dilazione, pertanto, non saranno più costretti a dover corrispondere le somme a debito alla fine del mese – periodo in cui notoriamente si accavallano le pendenze verso i fornitori – ma saranno vincolati al giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Le possibili complicazioni Nonostante l’indiscutibile vantaggio legato alla possibilità di dilazionare i debiti a ruolo, omettendo anche di presentare fideiussioni, gli operatori avevano riscontrato alcune difficoltà operative nella gestione delle domande. Per le imprese in contabilità ordinaria, in particolare, il criterio, stabilito dalle direttive Equitalia, per riconoscere il diritto alla rateazione, rimandava al concetto di temporanea difficoltà ad adempiere di cui all’abrogato articolo 187 della legge fallimentare. Si tratta di un indice (c.d. “indice di liquidità”), relativo alla procedura di amministrazione controllata, che possa attestare uno stato di reversibile incapacità dell’impresa ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La composizione di tale indice di liquidità è data dal rapporto tra la somma fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Ebbene, qualora il valore derivante da tale rapporto sia pari o superiore a uno, l’impresa non verserebbe in uno stato di difficoltà e, quindi, non avrebbe diritto alla rateazione che, invece, spetta per valori dell’indice inferiori a uno. Tuttavia, perché l’agente per la riscossione accordi la dilazione del debito è necessario valutare anche un altro paramentro: l’indice alfa. Tale indicatore è dato dal rapporto tra il debito complessivo iscritto a ruolo e il valore della produzione dell’impresa. Fina alla metà di gennaio, se l’indice alfa era inferiore a quattro, il concessionario negava l’accesso al rateizzo, considerato che la procedura imponeva valori di alfa superiori a quattro. Relativamente a tale ultimo indice, infatti, le direttive Equitalia segnalavano un rapporto tra indice alfa e piano di rateizzo secondo il seguente schema: • alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate; • alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate; • alfa superiore a 10: massimo 72 rate. Gli operatori ebbero subito modo di accorgersi che quello della redditività dell’impresa rappresentava un indice che spesso manifesta una scarsa correlazione con la liquidità disponibile alla stessa. Si sentiva, quindi, la necessità di procedere a uno stemperamento della rilevanza dell’indice alfa, introducendo dei correttivi al ribasso che dimostrassero maggiore flessibilità a favore del contribuente. Attraverso la direttiva dello scorso 14 gennaio (Dsr/Nc/2009/02), quindi, l’agente per la riscossione ha ritenuto opportuno rimodulare il valore limite dell’indice alfa, sia ai fini della concessione della rateazione, sia ai fini della individuazione del numero massimo di rate concedibili, allo scopo di facilitare l’accesso alla rateazione ai soggetti che non sono in grado di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispongono. In base a tale nuovo indirizzo, le imprese potranno essere considerate in temporanea situazione di obiettiva difficoltà se: 49 • il valore dell'indice di liquidità è inferiore a 1, • e se quello dell'indice alfa è pari almeno a 3. Al ricorrere di tali condizioni, la rateazione sarà accordata secondo le seguenti modalità: • alfa compreso tra 3 e 33: massimo 12 rate; • alfa compreso tra 3,6 e 4: massimo 18 rate; • alfa compreso tra 4,l e 6: massimo 36 rate; • alfa compreso tra 6,l e 8: massimo 48 rate; • alfa compreso tra 8,l e 10: massimo 60 rate; • alfa superiore a 10: massimo 72 rate. Cade il vincolo della maxirata Nel contesto della medesima direttiva, Equitalia ha compiuto un ulteriore passo di avvicinamento alle esigenze dei contribuenti abolendo l’obbligo di versamento della maxirata iniziale nella fase di rateazione dei debiti iscritti a ruolo. Le precedenti indicazioni, infatti, prevedevano che nell’ipotesi di concessione del beneficio della dilazione, nella prima rata del piano di ammortamento previsto, bisognava corrispondere in un’unica soluzione l’importo degli interessi di mora, degli aggi, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella. In alcuni casi, si trattava di cifre che si aggiravano fino al 20% delle somme complessivamente a debito. Ne derivava che, spesso, il beneficio della rateazione veniva vanificato dall’indisponibilità immediata delle somme utili a coprire la prima maxirata che, con le nuove indicazioni, scompare, conservando nel primo versamento le sole spese per le procedure di riscossione coattiva e i diritti di notifica della cartella.