Amministrativa Giurisprudenza Gara Effettività della tutela giurisdizionale e riammissione alla gara di un concorrente illegittimamente escluso CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 26 luglio 2012, n. 30 - Pres. Coraggio - Est. Leoni - Fidelitas s.p.a. ed altro c. Sacbo s.p.a., Italpol Vigilanza Milano s.r.l. e Sipro Sicurezza Professionale s.r.l. Anche nel caso di una gara di appalto pubblico aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, solo l’offerta del concorrente illegittimamente pretermesso e riammesso alla gara dalla pronuncia giurisdizionale deve essere nuovamente valutata dalla stessa commissione di gara, senza dover ripetere l’intera fase di scelta del contraente. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2010, n. 8230; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2006, n. 2612; Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3731 Difforme Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2007, n. 3136; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2006, n. 1194 Diritto 1. Come precisato nella esposizione in fatto, la fattispecie oggetto di giudizio concerne una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella quale, dopo una iniziale esclusione dell’RTI Italpol-Securitalia ed una prima graduatoria stilata dopo l’esame delle offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti, a seguito della riammissione della soc. Italpol conseguente a giudicato amministrativo, vi è stata una rinnovazione della valutazione della sola offerta di quest’ultima impresa a cura della medesima commissione di gara e ferme restando le offerte tecniche ed economiche già scrutinate delle altre concorrenti. Al riguardo, con il terzo motivo di appello si deduce che la procedura avrebbe dovuto essere rinnovata integralmente dal momento della presentazione delle offerte tecniche ed economiche, essendo state già conosciute e valutate le offerte delle altre società partecipanti. 2. Ai fini della risoluzione della questione, va preliminarmente ricordato che lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di contratti della p.a. è soggetto in via generale, tra l’altro, ai principi di continuità delle operazioni e di contestualità delle valutazioni: ciò allo scopo di assicurare al massimo grado l’obiettività ed omogeneità delle determinazioni della stazione appaltan- Urbanistica e appalti 12/2012 te nel rigoroso rispetto della par condicio dei partecipanti. Va altresı̀ ricordato che relativamente alle procedure incentrate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vale altresı̀ il principio di mantenimento dinanzi alla commissione della segretezza delle offerte economiche fino all’esaurimento dell’esame delle offerte tecniche: ciò allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa influenzare i componenti della commissione stessa nella formazione dei giudizi tecnici. Ma d’altra parte non è senza rilevanza il principio di conservazione degli atti giuridici, che trova notoriamente variegata espressione in ambito civilistico e generale dell’ordinamento negli artt. 1419 ss. c.c., e che è riscontrabile in campo amministrativo nei molteplici condizionamenti e limiti imposti prima dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dall’art. 21-octies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, riguardo all’annullabilità degli stessi provvedimenti illegittimi. Nel medesimo senso depone, in secondo luogo, il principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa sancito in via generale dall’art. 1, comma 1, della citata L. 7 agosto 1990 n. 241 e, nella specifica materia della contrattualistica pubblica, dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e che trova in qualche misura significativa rispondenza nella regola di ragionevole 1287 Amministrativa Giurisprudenza speditezza dei procedimenti, contemplata dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 3. È alla luce di tali presupposti che viene affrontata e risolta in modo contrastante la questione in esame. Come si è già evidenziato, a proposito delle procedure che si svolgono secondo il criterio del prezzo più basso, la prevalente giurisprudenza è nel senso che l’automaticità della valutazione esclude che la mancata operatività dei principi di continuità e segretezza possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine alla obiettività ed omogeneità delle valutazioni compiute (Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2010, n. 8230; Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2006, n. 2612; sez. VI, 16 giugno 2005, n. 3174 e numerose sentenze di primo grado). Viceversa, a proposito delle procedure che si svolgono secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2010, n. 8230 cit.; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2006, n. 2612, cit.; Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3731; v. anche la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali) ma non unanime (v. infatti per l’indirizzo contrario Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2007, n. 3136; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2006, n. 1194; Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 1668) è nel senso della necessità della rinnovazione della gara a partire dalla ripresentazione delle offerte. L’alto tasso di discrezionalità che caratterizza tale tipo di procedura postula, secondo il predetto orientamento, che, in particolare, il descritto principio di segretezza venga comunque rispettato e, quindi, recuperato attraverso appunto la ripresentazione delle offerte, onde evitare il rischio di parzialità in favore dell’uno o dell’altro dei concorrenti. 4. L’Adunanza Plenaria ritiene, invece, che anche relativamente a tali procedure il rinnovo degli atti debba limitarsi alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla gara. 4.1. A tale conclusione, peraltro, si perviene non in base ad una valutazione di prevalenza dell’uno o l’altro dei principi ricordati, valutazione che non si sottrae comunque ad una certa opinabilità, bensı̀ alla stregua dei principi di fondo, espressione del ‘‘giusto processo’’, nella giustizia amministrativa. Difatti, impongono tale soluzione, da una parte la rilevanza determinante della situazione soggettiva azionata, rilevanza insita nel carattere soggettivo del giudizio amministrativo, ribadito con forza dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2011 (relativa al rapporto fra ricorrente principale e ricorso incidentale), dall’altra, il principio di effettività della relativa tutela. Invero, non vi è dubbio che la pretesa fatta valere dal ricorrente sia quella di concorrere nella gara cui ha chiesto di partecipare per ottenere la relativa aggiudicazione; ed è altrettanto evidente che tale pretesa non può che essere soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre coevamente presentate. Affermare dunque che, viceversa, dopo il giudicato favorevole debba aprirsi una fase di presentazione di nuove 1288 offerte sia da parte sua sia da parte degli altri concorrenti, significa mutare l’interesse finale riconosciutogli in sede giurisdizionale in un evanescente interesse strumentale (cosı̀ l’Adunanza Plenaria citata) alla partecipazione ad una gara sostanzialmente nuova. Il che non appare all’evidenza aderente alla reale portata della pronuncia da lui ottenuta. 4.2. Con tale forte posizione giuridica non appare comparabile il mero rischio della lesione di altri interessi vuoi pubblici vuoi di terzi, pure rilevanti nel giudizio amministrativo. Ciò vale in particolare per la prospettata alterazione della par condicio dei concorrenti. Invero, detta valutazione interviene allorché i giudizi sulle altre offerte sono ormai del tutto definiti. Essa si inserisce, perciò, in un quadro complessivo nel quale emergono con compiutezza, unitamente ai criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis ed alle ulteriori specificazioni eventualmente determinate dalla commissione (nei limiti consentiti dall’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 cit.), anche le linee concretamente seguite da quest’ultima nella loro applicazione. Opera in tal modo, una fitta rete di riferimenti che, da un lato, consentono di assicurare l’omogeneità della valutazione postuma da parte della stazione appaltante della offerta illegittimamente pretermessa e d’altro lato, in caso di impugnazione, rendono particolarmente stringente il sindacato giurisdizionale di legittimità circa l’effettivo rispetto di tale omogeneità di giudizio e quindi, in definitiva, della par condicio del soggetto precedentemente escluso rispetto agli altri concorrenti già valutati. D’altro canto la riapertura della fase di presentazione delle offerte comporta essa stessa un’alterazione del canone della concorrenza, perché le nuove proposte sarebbero formulate da concorrenti che sono a conoscenza o che possono aver conosciuto almeno nei tratti essenziali le originarie offerte degli altri partecipanti alla gara, giusta i meccanismi di pubblicizzazione previsti, ora, dall’art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in passato, dall’art. 91 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e sui quali si è esercitata copiosa giurisprudenza. Sussiste quindi in tale situazione il ben fondato rischio che le nuove proposte siano il frutto non di scelte di carattere meramente imprenditoriale, come le regole del mercato vogliono, ma anche di raffronti con le altre precedenti offerte e che, pertanto, siano volte all’ottenimento dell’aggiudicazione anche a scapito del loro complessivo equilibrio economico. Non per nulla presumibilmente anche per evitare tale pericolo, nell’ordinario svolgimento delle procedure vige la disposizione dell’art. 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui è fatto divieto di accesso alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 5. Quanto infine alla soluzione ‘‘mediana’’ suggerita dalla pronuncia di remissione, secondo cui la rinnovazione degli atti potrebbe consistere nella mera chiusura delle buste con le originarie offerte e nel loro successivo esame da parte di una commissione di gara in diversa composizione, l’Adunanza non ritiene di potervi aderire. Una tale soluzione urta anzitutto contro il disposto dell’art. 84, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Urbanistica e appalti 12/2012 Amministrativa Giurisprudenza per il quale, come è noto, per il rinnovo delle procedure di gara «... è riconvocata la medesima commissione». Detta soluzione, inoltre, non appare neppure idonea a porre rimedio al venir meno della segretezza delle offerte, atteso che il contenuto essenziale di queste e financo le relative valutazioni sono ormai resi noti nella ricordata fase di pubblicizzazione prescritta dalle norme regolamentari e riportati poi in verbale, onde per tale via essi sarebbero o potrebbero essere agevolmente conosciuti dalla nuova commissione. 6. In conclusione, in base alle esposte considerazioni, l’Adunanza Plenaria afferma il seguente principio di diritto: «Nella gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse fatto valere dal ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura». 7. Viene, pertanto, respinto il terzo motivo di appello qui esaminato, con rinvio alla Sezione remittente per la decisione sulle residue questioni controverse fra le parti. IL COMMENTO di Francesco Manganaro L’Adunanza Plenaria motiva la necessità di una nuova valutazione, da parte della stessa commissione di gara, della sola offerta della ditta illegittimamente pretermessa sul presupposto del ‘‘giusto processo’’ amministrativo, in quanto l’effettività della tutela giurisdizionale esige che venga soddisfatta la domanda giudiziale del ricorrente volta ad ottenere la corretta valutazione della sua offerta e non la riapertura della fase di scelta del contraente. Solo in subordine, la Plenaria afferma che la nuova valutazione della sola offerta illegittimamente esclusa garantisce anche la parità tra concorrenti più dell’opposta soluzione della nuova presentazione di tutte le offerte, visto che le offerte prodotte sono già note. L’affidamento del servizio oggetto del processo Nel caso trattato dall’Adunanza Plenaria, relativo all’affidamento dei servizi di sicurezza e vigilanza dell’aeroporto di Bergamo, un raggruppamento di imprese escluso dalla gara per la mancanza di un’autorizzazione di pubblica sicurezza richiesta dal bando, impugna l’aggiudicazione. La sesta Sezione del Consiglio di Stato (1) conferma, con sentenza parziale, l’illegittimità dell’esclusione già stabilita in primo grado, rimettendo all’Adunanza Plenaria la questione circa il corretto iter procedimentale da adottare nella gara all’atto della riammissione di un concorrente precedentemente escluso e quindi chiedendo come debba comportarsi a quel punto la stazione appaltante. L’incertezza della Sezione è giustificata dalla discordante giurisprudenza sul punto. Nella sentenza di primo grado (2), su cui si pronunciava la Sezione in sede di appello, era stato ritenuto corretto il comportamento dell’amministrazione che, riammessa un’offerta alla gara, aveva proceduto alla nuova valutazione di essa, senza chiedere una nuova offerta agli altri concorrenti (3). Di fronte alle contestazioni delle ditte appellanti, che notavano come cosı̀ facendo si sarebbe violato Urbanistica e appalti 12/2012 il principio di segretezza delle offerte, la Sezione osserva che sussiste invero una certa oscillazione della giurisprudenza sulla questione. Per un verso vi è sostanziale concordia nel ritenere che, ove la gara si svolga con criteri automatici, la nuova valutazione di una sola offerta sia legittima, proprio perché il criterio di giudizio automatico impedisce che la valutazione venga influenzata dalla conoscenza delle altre offerte. Invece, maggiori dubbi sorgono ove la gara avvenga con criteri discrezionali quale quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso, infatti, secondo una parte della giurisprudenza, il rinnovo delle operazioni di gara dovrebbe avvenire dalla fase di presentazione delle offerte, altrimenti la conoscenza di quelle già presentate violerebbe il principio di segretezza (4). Tuttavia - notaNote: (1) Cons. Stato, sez. VI, ord. 2 maggio 2012, n. 2515. (2) T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 18 agosto 2011, n. 1235. (3) In dottrina A. Nicodemo, Le vicende della commissione di gara: dalla discrezionalità tecnica al rinnovo della procedura, in questa Rivista, 2012, 937, nota a Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409. (4) Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892; Cons. Stato, 21 gennaio 2002, n. 340. 1289 Amministrativa Giurisprudenza va ancora il TAR Lombardia nella sentenza di primo grado - la giurisprudenza prevalente ritiene che non sia necessaria una nuova presentazione di tutte le offerte, poiché il principio di segretezza va conciliato con quello di conservazione degli atti di gara (5). La Sezione, con l’ordinanza di rinvio all’Adunanza Plenaria, al fine di garantire congiuntamente parità della parti e segretezza delle offerte, propone una terza via, ipotizzando che «anche nel caso di criteri di aggiudicazione non automatici, si possa rinnovare la sola fase di valutazione delle offerte, ma previa richiusura delle buste contenenti le offerte, e con una commissione di gara in diversa composizione». Il conflitto giurisdizionale all’esame della Plenaria L’Adunanza Plenaria propone una nuova chiave interpretativa in ordine alle modalità con cui dovrà essere riesaminata l’offerta del concorrente illegittimamente pretermesso dalla procedura di gara e poi riammesso a seguito dell’annullamento del provvedimento di esclusione, ove il l’aggiudicazione sia avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che comunque mantiene in capo alla commissione di gara possibilità di valutazioni discrezionali. La questione controversa riguarda proprio le modalità di riesame dell’offerta quando la gara viene svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, poiché - come già rilevato - la giurisprudenza è invece assolutamente concorde sulla possibilità di valutare di nuovo solo l’offerta pretermessa quando il sistema di gara sia automatico, non sussistendo in questo caso il pericolo di parzialità dovuto alla conoscenza delle altre offerte. L’Adunanza Plenaria, al fine di risolvere il conflitto giurisprudenziale concentra la propria attenzione sul criterio di aggiudicazione utilizzato nella procedura (6). Infatti, nel caso del prezzo più basso l’avvenuta conoscenza degli autori e del contenuto delle offerte da parte della commissione di gara non impedisce, in sede di rinnovo della procedura di gara, di partire dall’ultimo atto annullato, poiché la mancata operatività dei principi di continuità e segretezza non può comportare effetti pregiudizievoli in ordine all’obiettività ed all’omogeneità delle valutazioni compiute. Di conseguenza, si può mantenere ferma la fase di presentazione delle offerte e ripetere solo l’esame comparativo di esse, poiché nella procedura cd. automatica l’assenza in capo alla 1290 commissione di gara di profili di discrezionalità tecnica o amministrativa impedisce di configurare vizi relativi all’imparzialità (7). Nel caso in esame, invece, l’utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa comporta apprezzamenti discrezionali sulle offerte (sia dal punto di vista tecnico che economico) tali da far dubitare che la nuova valutazione possa essere influenzata dalla pregressa conoscenza delle altre offerte. In questa ipotesi, l’atteggiamento della giurisprudenza è stato contraddittorio, avendo solo in alcune circostanze ammesso il rinnovo parziale delle operazioni di gara a buste aperte, poiché il principio di segretezza dell’offerta economica andrebbe contemperato e coordinato con il principio di conservazione degli atti giuridici e di effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive: un rinnovo integrale delle fase dell’aggiudicazione comporterebbe, infatti, un aggravio procedimentale eccessivo ed inutile, peraltro contrario al principio di effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive nonché dei criteri di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (8). Le motivazioni della decisione Sulla base di queste premesse, i giudici di palazzo Spada, prendono una posizione innovativa e rafforzativa della posizione e dell’interesse del concorrente illegittimamente escluso, discostandosi da una parte dalla precedente giurisprudenza e fornendo motivazioni adeguate anche sul punto della tutela della parità dei concorrenti. La Plenaria giunge alla soluzione adottata dopo aver vagliato tre possibili alternative: ripetere la procedura di aggiudicazione, richiedendo a tutte le imprese di presentare nuove offerte; valutare ex novo la sola offerta dell’impresa esclusa da parte della stessa commissione che aveva svolto la procedura di aggiudicazione; mettere in busta chiusa tutte le offerte già valutate e quella illegittimamente preterNote: (5) T.A.R. Campania, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 462; Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 683; Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2004, n. 6457; Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4834. (6) Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892; Cons. Stato, 21 gennaio 2002, n. 340. (7) Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2008, n. 2843; Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2008, n. 5372. (8) T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 462; Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 683; Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2004, n. 6457; Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4834. Urbanistica e appalti 12/2012 Amministrativa Giurisprudenza messa e farle valutare ad una diversa commissione (soluzione proposta dalla Sezione in sede di rinvio). L’orientamento giurisprudenziale (9) secondo cui sussiste l’obbligo della rinnovazione della gara fin dalla fase della presentazione delle offerte sostiene che una siffatta procedura, quando la valutazione tecnica è di natura discrezionale, sia necessaria per rispettare il principio di segretezza e la salvaguardia della par condicio dei concorrenti, la garanzia dell’imparzialità e obiettività del giudizio della commissione giudicatrice e l’esigenza di contestualità del giudizio comparativo tra le varie offerte, potendo invero la conoscenza delle offerte già presentate influenzare i componenti della commissione nella formazione dei giudizi. Ma l’Adunanza Plenaria non condivide tale ragionamento, motivando tuttavia la propria decisione su un parametro diverso rispetto a quello utilizzato finora anche nelle sentenze che giungevano alle stesse conclusioni ora adottate dalla Plenaria. Infatti, le decisioni che pure stabilivano l’obbligo di valutare nuovamente la sola offerta illegittimamente pretermessa giustificavano questa opinione sulla prevalenza del canone della celerità procedimentale e dell’efficacia amministrativa, che dovevano prevalere anche rispetto all’eventuale limitazione del diritto di concorrenza fondato sulla totale segretezza delle offerte, mentre invece - come vedremo - la Plenaria fonda la sua decisione sull’effettività della tutela giurisdizionale conseguente al giusto processo amministrativo. La Plenaria nota - ma solo in via subordinata e rafforzativa - che la concorrenza si tutela proprio mantenendo ferme le offerte già presentate e valutando di nuovo solo quella esclusa, poiché proprio l’eventuale rinnovo totale comporterebbe violazione della concorrenza, in quanto le nuove offerte sarebbero proposte già conoscendo quelle precedenti. La riapertura della fase di presentazione delle offerte comporta l’avvio di una nuova gara che è essa stessa un’alterazione del canone della concorrenza; peraltro, una tale ripetizione sarebbe comunque una gara falsata, potendo le altre imprese concorrenti preparare nuove proposte avendo già conosciuto, almeno nei tratti essenziali, il contenuto di quelle presentate dagli altri partecipanti alla gara, per effetto dei meccanismi di pubblicizzazione previsti dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, e già valutate. Del resto proprio l’art. 13 del D.Lgs. n. 163/ 2006, attraverso la previsione del divieto di accesso alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione, è volto ad evitare il rischio che potrebbe discendere proprio dalla situazione ora prospettata, Urbanistica e appalti 12/2012 cioè che le offerte siano il frutto non di scelte di carattere imprenditoriale, come le regole del mercato vogliono, ma anche di raffronti con le altre precedenti offerte e che, pertanto, siano tali da consentire di ottenere l’aggiudicazione anche a scapito dell’effettiva economicità e qualità dell’offerta. Sempre incidentalmente - e questa volta anche sbrigativamente - la Plenaria liquida l’ipotesi formulata dalla Sezione remittente di chiudere le buste e fare esaminare tutte le offerte ad una nuova commissione (10). I giudici della Plenaria, infatti, rilevano come questa soluzione contravverrebbe in modo palese alla chiara disposizione dell’art. 84, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006 che invece prevede la riconvocazione dell’originaria commissione e ciò, probabilmente, in quanto si è voluto dare preferenza ai principi della segretezza della procedura (in parte vanificata dalla possibile lettura dei verbali della prima gara) e della continuità e contestualità delle valutazioni. La sostituzione della commissione - sia rilevato incidentalmente - è peraltro frutto di un pre-giudizio di più ampia portata sulla correttezza dell’azione amministrativa e sul possibile inquinamento di essa da parte degli stessi appartenenti all’amministrazione. Insomma, questa tesi presuppone una sfiducia nella legittimità della valutazione della commissione che, al di là del caso specifico, caratterizza l’epoca attuale, in cui l’amministrazione deve sempre rilegittimare la sua azione, ritenuta sempre illegittima in via presuntiva. La tutela della concorrenza e dell’efficacia dell’azione amministrativa Il Collegio, per motivare la sua decisione richiama ad adiuvandum una serie di principi (11): la concorrenza garantita dalla par condicio tra i partecipanti; la continuità delle operazioni e la contestualità delle valutazioni delle commissioni di gara; la celerità della procedura, come mezzo per garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa; la conservazione degli atti giuridici invalidi che, per quanto ricavabile dall’ordinamento generale, risulta applicabile anche al diritto amministrativo; il princiNote: (9) Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2010, n. 8230; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2006, n. 2612; Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3731. (10) Ordinanza di rimessione Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2515. (11) AA.VV., Studi sui principi del diritto amministrativo (a cura di M. Renna, F. Saitta), Milano, 2012. 1291 Amministrativa Giurisprudenza pio di segretezza delle offerte economiche fino all’esaurimento dell’esame delle offerte tecniche («allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa influenzare i componenti della commissione stessa nella formazione dei giudizi tecnici»). Si crea in tal modo una fitta e complessa rete di richiami alla quale concorrono, non solo i sopra menzionati principi, ma anche i criteri di valutazione stabiliti dal bando, che attengono ad aspetti organizzativi e logistici della struttura aziendale da predisporre a supporto dell’espletamento del servizio ed idonei a qualificare sotto un profilo oggettivo la prestazione e che, in definitiva, costituiscono il portato di esigenze logistiche, strutturali ed organizzative strettamente inerenti alla natura oggettiva delle prestazioni da assolvere da parte dell’impresa aggiudicataria, nonché le ulteriori ed eventuali specificazioni determinate dalla commissione, nei limiti consentiti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006. L’insieme e la compiutezza di questi riferimenti permette alla stazione appaltante di non alterare l’equilibrio concorrenziale, assicurando l’obiettività e l’omogeneità della valutazione dell’offerta illegittimamente esclusa, anche se - ed è questo il nocciolo del problema - un simile esame interviene postumo e a cura della stessa commissione allorché i giudizi sulle altre offerte sono ormai del tutto definiti, conoscendo i punteggi non solo dell’offerta tecnica, ma anche di quella economica delle altre imprese. Tuttavia la Plenaria sa bene che la difformità giurisprudenziale maturata sulla questione è dovuta al differente bilanciamento effettuato proprio tra tali principi in sede giurisdizionale, cosicché la prevalenza dell’uno o dell’altro legittima soluzioni differenti quali la riapertura dell’intera fase di scelta del contraente o la sola riproposizione dell’offerta illegittimamente esclusa. E per questo individua il fondamento della sua decisione nel ‘‘giusto processo’’ amministrativo. L’effettività della tutela giurisdizionale del concorrente pretermesso, vincitore del ricorso giurisdizionale La motivazione fondamentale addotta dalla Plenaria in questa sentenza è l’effettività della tutela giurisdizionale conseguente al ‘‘giusto processo’’ amministrativo. Seguendo quanto affermato dalla Plenaria n. 4 del 2011 circa la natura soggettiva del giudizio amministrativo voluta dal nuovo Codice, la sentenza in commento afferma che bisogna perseguire in tutti i modi possibili l’effettività della tu- 1292 tela, dando piena attuazione al giudicato amministrativo. In questo senso, la vittoria giurisdizionale del ricorrente sarebbe vanificata ove si consentisse la riproposizione da parte di tutte le ditte concorrenti di una nuova offerta, poiché la decisione giurisdizionale aveva come oggetto l’illegittima esclusione: perciò, la soddisfazione del ricorrente vittorioso è nella nuova valutazione della sua offerta illegittimamente esclusa. Peraltro, l’eventuale riapertura della fase di presentazione delle offerte, anche a tacere della conoscibilità di esse, pregiudica il ricorrente pretermesso che si troverebbe di fronte all’alea di una nuova gara. È il principio di effettività della tutela che impedisce il ripetersi di una gara in cui il soggetto pretermesso aveva presentato un’offerta che un provvedimento giurisdizionale ha riconosciuta come illegittimamente esclusa, cosicché la totale ripetizione della fase di scelta del contraente eliderebbe la conseguita vittoria processuale. Si tratta, in questo caso, dell’applicazione ad una specifica fattispecie del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, che il Codice del processo amministrativo intende rafforzare attraverso vari istituti processuali. In linea di principio, si deve osservare che nelle ipotesi in cui l’azione amministrativa si articola in diverse fasi procedimentali, ciascuna connotata dall’emanazione di provvedimenti amministrativi (come ad esempio le esclusioni, nel caso delle procedure di affidamento di appalti pubblici), il vincolo derivante dalla statuizione di annullamento consiste nella riedizione della fase procedurale colpita da illegittimità. Nel caso sub specie i giudici della Plenaria hanno preferito adottare una diversa soluzione, che pone in primo piano l’interesse del ricorrente e quindi appare più favorevole e incisiva per l’impresa esclusa, in quanto la rimette in gara a tutti gli effetti permettendo, attraverso la sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa quale unica fase di rinnovo degli atti, che la sua offerta sia tenuta ferma e sia scrutinata in comparazione con le altre e da parte della medesima commissione preposta alla procedura. Tale soluzione potrebbe peraltro contrastare con il potere di annullamento d’ufficio dell’intera procedura, che, comportando il rinnovo dell’intera gara, non sarebbe satisfattiva dell’interesse del ricorrente (12). Si dovrebbe perciò ritenere che, in caso Nota: (12) Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 692. Urbanistica e appalti 12/2012 Amministrativa Giurisprudenza di sentenza che prevede la riammissione del concorrente illegittimamente escluso, il potere di autotutela trovi uno specifico impedimento. Alla luce di tali considerazioni si riafferma e si rafforza la centralità della posizione differenziata e qualificata di colui che partecipa ad una gara per l’affidamento di contratti pubblici che non ha un interesse indiretto e strumentale alla rinnovazione della gara, bensı̀ un interesse diretto volto al perseguimento dell’utilità derivante dalla corretta valutazione della sua offerta ed alla conseguente aggiudicazione della gara. L’accoglimento di una diversa interpretazione, secondo cui l’intera fase di valutazione delle offerte dovrebbe essere ripetuta, comprimerebbe, invece, il diritto del concorrente riammesso a partecipare alla gara, in quanto anche gli altri concorrenti potrebbero riformulare le proprie offerte, trasformando la gara, cosı̀ svolta, in una diversa procedura rispetto a quella già bandita e, in parte, già espletata. D’altronde, la mancata rinnovazione totale della gara si spiega anche nell’ottica di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere conclusione del procedimento di selezione del contraente ed alla conservazione degli atti già emanati. Il giusto processo amministrativo L’effettività della tutela, secondo la Plenaria, è l’esplicitazione di quei principi generali che costituiscono il ‘‘giusto processo’’ amministrativo (13). Con questa sintetica espressione dottrina e giurisprudenza richiamano quanto prescritto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della CEDU (14). Contraddittorio paritario, giudice terzo ed imparziale, celerità del processo è quanto prescrive il comma 2 dell’art. 111 Cost.; pubblicità del processo, imparzialità e precostituzione per legge del giudice nonché ragionevole durata del processo sono i criteri previsti dall’art. 6 della CEDU. Tutti questi profili sono stati oggetto di decisioni giurisprudenziali soprattutto della Corte EDU e di ampie discussioni in dottrina. Quanto alla durata del processo, la Corte di Strasburgo ha sempre specificato che non sussiste un criterio astratto, ma che in concreto bisogna tener conto della complessità del caso, della condotta dei ricorrenti e delle autorità competenti, della natura degli interessi in gioco nella controversia (Berü c. Turchia 11 gennaio 2011; Hoffer e Annen c. Germania 13 gennaio 2011). Il contenimento dei tempi processuali serve non solo a garantire le parti, ma anche a indurre fiducia nell’amministrazione della giustizia (in questo Urbanistica e appalti 12/2012 senso: Guincho c. Portugal 10 giugno 1984; H. c. Francia 24 ottobre 1989; Moreira de Azevedo c. Portogallo 23 ottobre 1990; Katte Klitsche de la Grange c. Italia 27 ottobre 1994; Bottazzi c. Italia, Niederböster c. Germania 27 febbraio 2003; Dimitrov e Hamanov c. Bulgaria 10 maggio 2011). Quanto alla imparzialità e precostituzione del giudice ed alla pubblicità del processo, la Corte afferma, ad esempio, che vi è violazione dell’equo processo se il destinatario di una misura di prevenzione come la confisca non possa chiedere l’udienza pubblica (Pozzi c. Italia e Paleari c. Italia 26 luglio 2011). Ma soprattutto il giudice deve essere soggettivamente ed oggettivamente imparziale: sotto il primo profilo, nessun componente del tribunale deve avere pregiudizi personali verso gli imputati (Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio 23 giugno 1981), sotto il secondo aspetto non vi deve essere alcun legittimo dubbio anche apparente sulla imparzialità (Gautrin e altri c. Francia 20 maggio 1998; Kyprianou c. Cipro 15 dicembre 2005). Ad esempio, la Corte ritiene illegittimo un processo in cui il pubblico ministero non ossa intervenire (Krivoshapkin c. Russia 27 gennaio 2011). Esaminati questi elementi costitutivi del giusto processo, a ben riflettere, sembra invero che nessuno di essi attenga direttamente al caso in questione, poiché non vi è stata nessuna violazione relativa all’imparzialità del giudice, alla pubblicità del processo o al tempo del suo svolgimento. Ma è proprio questo che rende interessante ed innovativa la sentenza in oggetto. La Plenaria, infatti, utilizza il canone del giusto processo sotto la specie dell’effettività della tutela giurisdizionale. Cosicché il dictum della sentenza produce un effetto conformativo della futura attività amministrativa per soddisfare la domanda del ricorrente in un processo amministrativo che tende sempre più a tutelare la posizione soggettiva dedotta in giudizio. Note: (13) S. Tarullo, Il giusto processo amministrativo, Milano, 2004; M. Bignami, Il tempo del procedimento ed il tempo del processo, secondo la prospettiva del diritto costituzionale, in Foro Amm. Cds, 2011, 3843 ss.; V. Cerulli Irelli, Giurisdizione amministrativa e pluralità delle azioni (dalla Costituzione al Codice del processo amministrativo), in Dir. Proc. Amm., 2012, 436 ss.; F. Luciani, Processo amministrativo e disciplina delle azioni: nuove opportunità, vecchi problemi e qualche lacuna nella tutela dell’interesse legittimo, in Dir. Proc. Amm., 2012, 503 ss.; M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012. (14) F. Manganaro, Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Ius publicum, 2011. 1293 Amministrativa Giurisprudenza In questo senso, la sentenza della Plenaria non lascia all’amministrazione alcuno spazio discrezionale successivo alla sentenza: l’amministrazione non potrà scegliere di riaprire la fase della presentazione delle offerte, ma sarà obbligata a valutare solo quella illegittimamente esclusa. Anzi, portando questa interpretazione fino alle sue estreme conseguenze, si deve ritenere che l’amministrazione non possa nemmeno decidere di esercitare il suo potere di autotutela, annullando la gara, poiché questa soluzione sarebbe ancor meno satisfattiva della pretesa del ricorrente sancita dalla sentenza. Perciò, volendo ragionare in termini sistematici, la decisione della Plenaria configura un caso di ‘‘sostituzione’’ del giudice all’amministrazione, almeno quanto all’esercizio del potere discrezionale sul modo di attuare la sentenza, fermo restando che la commissione di gara dovrà poi confrontare l’offerta riammessa con le altre già presentate e valutate (15). Dall’asserita natura soggettiva del processo am- 1294 ministrativo si fa discendere un vincolo sostanziale sull’azione amministrativa susseguente al processo. L’auspicato bene della vita a cui aspira il ricorrente illegittimamente pretermesso non è certo una nuova presentazione delle offerte da parte di tutti i concorrenti, ma la valutazione della sua offerta da parte di quella stessa commissione che lo ha illegittimamente escluso, ferme restando le offerte già presentate. In questo caso si ha ancora una volta la prova della complessa natura del processo amministrativo che, pronunciandosi sulla domanda del ricorrente, detta, seppure implicitamente, regole conformative della futura azione amministrativa. Nota: (15) Sul punto, si vedano gli Atti del Convegno di Copanello del 2011, Sindacato giurisdizionale e «sostituzione» della pubblica amministrazione, con relazioni di A. Travi, D. Vaiano, A. Police, P. Cerbo, G. Silvestri, in corso di pubblicazione. Urbanistica e appalti 12/2012