PERMESSI RETRIBUITI Istituto Permessi per concorsi ed esami Codice assenza 0012 ormativa di riferimento Art.19 CCNL 6.07.95 Art.77 CCDI 18.10.05 Disciplina Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi a richiesta, 8 giorni all’anno di permessi per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.(Tale diritto è stato esteso dall’art. 190 del CCDI del Comune di Roma anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con la precisazione che tali giornate devono essere riproporzionate sulla base della durata del contratto) Il personale con rapporto di lavoro a termine ha diritto – unicamente per la partecipazione ad esami per titoli di studio legalmente riconosciuti- a fruire di permessi giornalieri retribuiti (art.10 co.2 L. 300/1970), nel limite di 8 giorni all’anno. Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio. Trattamento economico. Intera retribuzione con esclusione di quegli emolumenti che sono strettamente legati alla presenza in servizio. Permesso per lutto (T. ind.) 0011 Art. 19 CCNL 6.07.95 Art. 78 CCDI 18.10.05 (T. det.) 045C I dipendenti a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito in ragione di tre giorni consecutivi per evento, in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti in linea retta) o di un affine entro il primo grado (suoceri, generi, nuore), nonché del convivente (a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile). Tale permesso deve essere utilizzato entro il termine di 7 giorni immediatamente successivi all’evento e comprende anche i giorni festivi ricadenti nei tre giorni. Il beneficio spetta per ogni evento luttuoso che riguardi il dipendente. Il permesso spetta per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale. Il personale con contratto a termine non ha titolo a fruire dei tre giorni di permesso retribuito per lutto, mentre in caso di evento luttuoso potrà fruire del permesso per eventi o cause particolari di cui all’art. 79 del CCDI del Comune di Roma . Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio Trattamento economico Intera retribuzione con esclusione di quegli emolumenti che sono strettamente legati alla presenza in servizio Permesso per particolari motivi personali o familiari Art. 19 CCNL 6.07.95 Giornaliero 0008 (max 3 gg.) Art. 78 CCDI 18.10.05 Orario 008A (max 18 ore) Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a richiesta, 3 giorni di permesso all’anno per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita dei figli. Tali permessi possono essere utilizzati anche per l’effettuazione di visite mediche specialistiche, terapie mediche ed accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro. Al personale con contratto a termine possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni complessivi (non retribuiti). Questi permessi possono essere goduti in misura frazionata . Trattamento economico Intera retribuzione con esclusione di quegli emolumenti che sono strettamente legati alla presenza in servizio. Permesso per matrimonio Art. 19 CCNL 6.07.95 (15 gg) 0009 Il personale ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio che comprende, altresì, i giorni festivi intermedi. Art. 78 CCDI 18.10.05 Al personale con rapporto di lavoro part-time di tipo verticale il permesso spetta per intero, ma il trattamento economico viene corrisposto solo per i giorni coincidenti con quelli lavorativi. Il personale con contratto a termine ha diritto al congedo per matrimonio relativamente al periodo ricadente nella durata del contratto Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio. Trattamento economico Permessi retribuiti per eventi o cause particolari Giornaliero 045C (max 3 gg) Art.4, c. 1, L. 8.03.2000, n.53 D. M. 21.07.2000, n. 278 Orario (max 18 ore) 045D Art.18CCNL 14.09.00 Art.79 CCDI 18.10.05 Intera retribuzione con esclusione di quegli emolumenti che sono strettamente legati alla presenza in servizio L’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, attribuisce al dipendente il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni all’anno, in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore. In alternativa ai tre giorni (che possono essere fruiti in maniera non continuativa) il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, usufruendo del permesso ad ore, nella misura massima complessiva di 18 ore, quindi anche per periodi superiori a tre giorni. Il dipendente che fruisce del permesso in questione deve presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria, in caso di ricovero o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa. La grave infermità dei soggetti sopra elencati, genera in capo al dipendente un vero e proprio diritto ad astenersi dal lavoro, a fronte del quale l’ente non può rifiutare la concessione del permesso, neppure in presenza di precise esigenze organizzative. Trattamento economico: Intera retribuzione Permessi brevi da recuperare 0040 Art. 20 CCNL 6.07.95 Art. 80 CCDI 18.10.05 Ai dipendenti spettano nel corso di ciascun anno solare 36 ore di permesso per motivi personali. Tali permessi sono concessi previa valutazione del dirigente: la richiesta deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie. La durata di tali permessi non può superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero . Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. Trattamento economico: Intera retribuzione Permessi per l'espletamento delle funzioni di pubblico ministero 0070 Art. 18 CCNL 22.01.04 Art. 81 CCDI 18.10.05 Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’ incarico affidato. Trattamento economico: Intera retribuzione Giudice onorario 0076 Art. 20 CCNL 22.01.04 Art 82 CCDI 18.10.05 Il dipendente può essere autorizzato, con atto del Dirigente, a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario fruendo in tal caso, compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi non retribuiti (D.M.7.7.1999) per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico. I periodi di assenza per l’espletamento di tali funzioni non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali (ferie, tredicesima etc). Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art.14 del CCNL del 14.09.2000, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Trattamento economico : Nessuna retribuzione Giudice popolare 0014 Art. 11 L.10.04.1951, n.287 Art .83 CCDI 18.10.05 I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare presso le Corti di Assise o le Corti di Assise di Appello o chiamati a rendere testimonianza in giudizi civili o penali, non possono sottrarsi all'assolvimento di tali funzioni senza incorrere in sanzioni penali e civili previste dalla legge ( art. 11 legge 10.4.1951, n. 287). Si tratta di funzioni di carattere obbligatorio, irrinunciabili, di evidente interesse pubblico, in relazioni alle quali gli enti devono consentire ai dipendenti che ne siano investiti, di poterle assolvere senza subire alcun pregiudizio. Trattamento economico : Intera retribuzione Convocazione da parte dell'autorità giudiziaria 0013 Art. 84 CCDI 18.10.05 Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, considerata l'obbligatorietà della testimonianza in caso di citazione, al dipendente convocato come teste in tribunale viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione, per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta. Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una certificazione rilasciata dall'autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a disposizione della suddetta autorità. Qualora la convocazione come teste sia in una località la cui lontananza non consente al dipendente di rientrare in servizio al termine dell'udienza, il permesso viene concesso per l'intera giornata. Si precisa altresì che : • • se l'assenza è dovuta a comparizione per questioni di servizio, la stessa viene considerata come servizio esterno; nel caso in cui l'assenza sia dovuta a comparizione per questioni personali, il dipendente potrà chiedere di fruire, di un giorno di ferie, o di un permesso per motivi personali o da recuperare. Trattamento economico : Intera retribuzione Permesso per donazione di sangue 0015 Art. 1 L. 13.07.1967, n. 584 come modificato dall’art. 13 della L.04.05.1990, n. 107 I dipendenti donatori di sangue ed emocomponenti hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione. L. 04.05.1990, n. 107 L’Amministrazione comunale riconosce un ulteriore giorno di permesso retribuito, nel rispetto del limite complessivo dei tre giorni all’anno previsto dall’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.07.1995, ai dipendenti iscritti ad associazioni di donatori volontari aventi finalità di promozione delle donazioni e di tutela dei donatori. Art. 5 L. 06.03.2001, n. 52 Artt. 85 e 86 CCDI 18.10.05 Trattamento economico Intera retribuzione Permesso donazione di midollo osseo 0015 Art. 5 L. 6.03.2001, n. 52 Art. 87 CCDI 18.10.05 I donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi necessari per l’espletamento dei seguenti accertamenti: prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici; prelievi diretti all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto; accertamento dell’idoneità alla donazione. • • • Trattamento economico Intera retribuzione Permessi retribuiti: Permesso per amministratore enti locali 0052 (retribuito) 0034 (non retribuito) Art. 79 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 Art. 88 CCDI 18.10.05 • i componenti dei: consigli comunali/provinciali metropolitani/comunità montane unioni di comuni consigli circoscrizionali (comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti). hanno diritto: per la partecipazione ai lavori di consiglio di assentarsi dal servizio per l’intera giornata; in caso di protrazione dei lavori del consiglio in orario serale e ultimazione entro le ore 24 la ripresa del lavoro deve avvenire dopo le ore otto del giorno successivo in caso di ultimazione dei lavori dopo ore 24, l’assenza copre anche la giornata successiva. • i componenti: giunte comunali/provinciali metropolitane comunità montane organi esecutivi dei consigli circoscrizionali - delle unioni dei comuni - consorzi fra Enti Locali commissioni consiliari/circoscrizionali conferenze dei capigruppo organismi pari opportunità hanno diritto: di assentarsi dal servizio per l'effettiva durata dei lavori dei predetti organismi comprensiva del tempo di trasferimento dal posto di lavoro al luogo della riunione • i componenti: organi esecutivi comuni/province città metropolitane unione di comuni comunità montane consorzi tra Enti Locali • nonché i presidenti consigli comunali/circoscrizionali provinciali gruppi consiliari province/comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti hanno diritto: ad assentarsi dal servizio per complessive 24 ore lavorative al mese • i sindaci presidenti Province sindaci metropolitani presidenti comunità montane presidenti consigli provinciali e di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti hanno diritto ad assentarsi dal servizio per complessive 48 ore lavorative al mese. Permessi non retribuiti • Per tutti fino ad un massimo di 24 ore mensili lavorative mensili qualora necessarie per l'espletamento del mandato L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente. Permessi per diritto allo studio 0044 (max 150 ore all’anno) Art. 15 CCNL 14.09.00 Art. 89 CCDI 18.10.05 Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Tali permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Per la concessione dei permessi suddetti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. Per sostenere gli esami relativi ai corsi sopra citati il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, del C.C.N.L. del 6.07.95. Trattamento economico : Intera retribuzione