PERMESSI RETRIBUITI
Istituto
Permessi per
concorsi ed esami
Codice assenza
0012
ormativa di riferimento
Art.19 CCNL 6.07.95
Art.77 CCDI 18.10.05
Disciplina
Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi a richiesta, 8
giorni all’anno di permessi per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai
giorni di svolgimento delle prove.(Tale diritto è stato esteso dall’art. 190 del CCDI del
Comune di Roma anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con la
precisazione che tali giornate devono essere riproporzionate sulla base della durata del
contratto)
Il personale con rapporto di lavoro a termine ha diritto – unicamente per la
partecipazione ad esami per titoli di studio legalmente riconosciuti- a fruire di permessi
giornalieri retribuiti (art.10 co.2 L. 300/1970), nel limite di 8 giorni all’anno.
Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio.
Trattamento economico.
Intera retribuzione con esclusione di quegli emolumenti che sono strettamente legati
alla presenza in servizio.
Permesso per lutto
(T. ind.) 0011
Art. 19 CCNL 6.07.95
Art. 78 CCDI 18.10.05
(T. det.) 045C
I dipendenti a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito in ragione di
tre giorni consecutivi per evento, in caso di decesso del coniuge (anche legalmente
separato), di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e
nipoti in linea retta) o di un affine entro il primo grado (suoceri, generi, nuore), nonché
del convivente (a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
sia anagraficamente dimostrabile).
Tale permesso deve essere utilizzato entro il termine di 7 giorni immediatamente
successivi all’evento e comprende anche i giorni festivi ricadenti nei tre giorni.
Il beneficio spetta per ogni evento luttuoso che riguardi il dipendente.
Il permesso spetta per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale,
sia orizzontale che verticale.
Il personale con contratto a termine non ha titolo a fruire dei tre giorni di permesso
retribuito per lutto, mentre in caso di evento luttuoso potrà fruire del permesso per
eventi o cause particolari di cui all’art. 79 del CCDI del Comune di Roma .
Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio
Trattamento economico
Intera retribuzione con esclusione di quegli emolumenti che sono strettamente legati
alla presenza in servizio
Permesso per
particolari motivi
personali o familiari
Art. 19 CCNL 6.07.95
Giornaliero 0008
(max 3 gg.)
Art. 78 CCDI 18.10.05
Orario 008A (max 18
ore)
Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a
richiesta, 3 giorni di permesso all’anno per particolari motivi personali o familiari
debitamente documentati, compresa la nascita dei figli.
Tali permessi possono essere utilizzati anche per l’effettuazione di visite mediche
specialistiche, terapie mediche ed accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in
orari diversi da quello di lavoro.
Al personale con contratto a termine possono essere concessi permessi non retribuiti per
motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni complessivi (non retribuiti).
Questi permessi possono essere goduti in misura frazionata .
Trattamento economico
Intera retribuzione con esclusione di quegli emolumenti che sono strettamente legati
alla presenza in servizio.
Permesso per
matrimonio
Art. 19 CCNL 6.07.95
(15 gg) 0009
Il personale ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del
matrimonio che comprende, altresì, i giorni festivi intermedi.
Art. 78 CCDI 18.10.05
Al personale con rapporto di lavoro part-time di tipo verticale il permesso spetta per
intero, ma il trattamento economico viene corrisposto solo per i giorni coincidenti con
quelli lavorativi.
Il personale con contratto a termine ha diritto al congedo per matrimonio relativamente
al periodo ricadente nella durata del contratto
Tale permesso non riduce le ferie ed è valutato agli effetti dell’anzianità di servizio.
Trattamento economico
Permessi retribuiti
per eventi o cause
particolari
Giornaliero 045C
(max 3 gg)
Art.4, c. 1, L. 8.03.2000, n.53
D. M. 21.07.2000, n. 278
Orario (max 18 ore)
045D
Art.18CCNL 14.09.00
Art.79 CCDI 18.10.05
Intera retribuzione con esclusione di quegli emolumenti che sono strettamente legati
alla presenza in servizio
L’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, attribuisce al dipendente il
diritto ad un permesso retribuito di tre giorni all’anno, in caso di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado,
anche non convivente, di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore.
In alternativa ai tre giorni (che possono essere fruiti in maniera non continuativa) il
dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento
dell’attività lavorativa, usufruendo del permesso ad ore, nella misura massima
complessiva di 18 ore, quindi anche per periodi superiori a tre giorni.
Il dipendente che fruisce del permesso in questione deve presentare idonea
documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della
struttura sanitaria, in caso di ricovero o di intervento chirurgico. La certificazione
relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque
giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.
La grave infermità dei soggetti sopra elencati, genera in capo al dipendente un vero e
proprio diritto ad astenersi dal lavoro, a fronte del quale l’ente non può rifiutare la
concessione del permesso, neppure in presenza di precise esigenze organizzative.
Trattamento economico:
Intera retribuzione
Permessi brevi da
recuperare
0040
Art. 20 CCNL 6.07.95
Art. 80 CCDI 18.10.05
Ai dipendenti spettano nel corso di ciascun anno solare 36 ore di permesso per motivi
personali.
Tali permessi sono concessi previa valutazione del dirigente: la richiesta deve essere
formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative
necessarie.
La durata di tali permessi non può superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero .
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo
le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non
venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Trattamento economico:
Intera retribuzione
Permessi per
l'espletamento delle
funzioni di pubblico
ministero
0070
Art. 18 CCNL 22.01.04
Art. 81 CCDI 18.10.05
Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso
il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50,
comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi
retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.
Trattamento economico:
Intera retribuzione
Giudice onorario
0076
Art. 20 CCNL 22.01.04
Art 82 CCDI 18.10.05
Il dipendente può essere autorizzato, con atto del Dirigente, a svolgere le funzioni di
giudice onorario o di vice-procuratore onorario fruendo in tal caso, compatibilmente
con le esigenze di servizio, di permessi non retribuiti (D.M.7.7.1999) per il tempo
necessario all’espletamento del suo incarico.
I periodi di assenza per l’espletamento di tali funzioni non sono retribuiti e non sono
utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali
(ferie, tredicesima etc).
Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui
all’art.14 del CCNL del 14.09.2000, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con
le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.
Trattamento economico :
Nessuna retribuzione
Giudice popolare
0014
Art. 11 L.10.04.1951, n.287
Art .83 CCDI 18.10.05
I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni di giudice popolare presso le Corti di
Assise o le Corti di Assise di Appello o chiamati a rendere testimonianza in giudizi
civili o penali, non possono sottrarsi all'assolvimento di tali funzioni senza incorrere in
sanzioni penali e civili previste dalla legge ( art. 11 legge 10.4.1951, n. 287). Si tratta di
funzioni di carattere obbligatorio, irrinunciabili, di evidente interesse pubblico, in
relazioni alle quali gli enti devono consentire ai dipendenti che ne siano investiti, di
poterle assolvere senza subire alcun pregiudizio.
Trattamento economico :
Intera retribuzione
Convocazione da
parte dell'autorità
giudiziaria
0013
Art. 84 CCDI 18.10.05
Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, considerata l'obbligatorietà della
testimonianza in caso di citazione, al dipendente convocato come teste in tribunale
viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione, per
il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta.
Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare una certificazione rilasciata
dall'autorità giudiziaria dalla quale risulti il tempo in cui lo stesso è rimasto a
disposizione della suddetta autorità.
Qualora la convocazione come teste sia in una località la cui lontananza non consente al
dipendente di rientrare in servizio al termine dell'udienza, il permesso viene concesso
per l'intera giornata.
Si precisa altresì che :
•
•
se l'assenza è dovuta a comparizione per questioni di servizio, la stessa viene
considerata come servizio esterno;
nel caso in cui l'assenza sia dovuta a comparizione per questioni personali, il
dipendente potrà chiedere di fruire, di un giorno di ferie, o di un permesso per
motivi personali o da recuperare.
Trattamento economico :
Intera retribuzione
Permesso per
donazione di sangue
0015
Art. 1 L. 13.07.1967, n. 584 come
modificato dall’art. 13 della
L.04.05.1990, n. 107
I dipendenti donatori di sangue ed emocomponenti hanno diritto di astenersi dal lavoro
per l’intera giornata in cui effettuano la donazione.
L. 04.05.1990, n. 107
L’Amministrazione comunale riconosce un ulteriore giorno di permesso retribuito, nel
rispetto del limite complessivo dei tre giorni all’anno previsto dall’art. 19, comma 2, del
CCNL del 6.07.1995, ai dipendenti iscritti ad associazioni di donatori volontari aventi
finalità di promozione delle donazioni e di tutela dei donatori.
Art. 5 L. 06.03.2001, n. 52
Artt. 85 e 86 CCDI 18.10.05
Trattamento economico
Intera retribuzione
Permesso donazione
di midollo osseo
0015
Art. 5 L. 6.03.2001, n. 52
Art. 87 CCDI 18.10.05
I donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi necessari per l’espletamento dei
seguenti accertamenti:
prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
prelievi diretti all’approfondimento della compatibilità con i
pazienti in attesa di trapianto;
accertamento dell’idoneità alla donazione.
•
•
•
Trattamento economico
Intera retribuzione
Permessi retribuiti:
Permesso per
amministratore enti
locali
0052 (retribuito)
0034 (non retribuito)
Art. 79 D.Lgs 18.08.2000, n. 267
Art. 88 CCDI 18.10.05
•
i componenti dei:
consigli comunali/provinciali
metropolitani/comunità montane
unioni di comuni
consigli circoscrizionali (comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti).
hanno diritto:
per la partecipazione ai lavori di consiglio di assentarsi dal servizio per
l’intera giornata;
in caso di protrazione dei lavori del consiglio in orario serale e ultimazione
entro le ore 24 la ripresa del lavoro deve avvenire dopo le ore otto del giorno
successivo
in caso di ultimazione dei lavori dopo ore 24, l’assenza copre anche la
giornata successiva.
•
i componenti:
giunte comunali/provinciali
metropolitane
comunità montane
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali
- delle unioni dei comuni
- consorzi fra Enti Locali
commissioni consiliari/circoscrizionali
conferenze dei capigruppo
organismi pari opportunità
hanno diritto:
di assentarsi dal servizio per l'effettiva durata dei lavori dei predetti organismi
comprensiva del tempo di trasferimento dal posto di lavoro al luogo della
riunione
•
i componenti:
organi esecutivi
comuni/province
città metropolitane
unione di comuni
comunità montane
consorzi tra Enti Locali
•
nonché
i presidenti
consigli comunali/circoscrizionali
provinciali
gruppi consiliari
province/comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
hanno diritto:
ad assentarsi dal servizio per complessive 24 ore lavorative al mese
•
i sindaci
presidenti Province
sindaci metropolitani
presidenti comunità montane
presidenti consigli provinciali e di comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti
hanno diritto
ad assentarsi dal servizio per complessive 48 ore lavorative al mese.
Permessi non retribuiti
•
Per tutti
fino ad un massimo di 24 ore mensili lavorative mensili qualora
necessarie per l'espletamento del mandato
L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed
ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e
puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente.
Permessi per diritto
allo studio
0044 (max 150 ore
all’anno)
Art. 15 CCNL 14.09.00
Art. 89 CCDI 18.10.05
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta
alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi straordinari
retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno,
con arrotondamento all'unità superiore.
Tali permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di
titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria
e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo
settimanale.
Per la concessione dei permessi suddetti i dipendenti interessati debbono presentare,
prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato
di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati
come aspettativa per motivi personali.
Per sostenere gli esami relativi ai corsi sopra citati il dipendente può utilizzare, per il
solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, del
C.C.N.L. del 6.07.95.
Trattamento economico :
Intera retribuzione
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