Stefano Ciliberti (DSA3 – Università di Perugia)
La nuova PAC: agricoltore in attività e greening
L’architettura giuridica della Pac
INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA. Progetto cofinanziato dal PSR Umbria 2007-2013
misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico
(DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013)
Le risorse finanziarie 2014-2020
1. Pagamenti diretti (52% risorse)
2. Misure di mercato (8% risorse)
3. Sviluppo rurale (40% risorse)
8%
40%
Misure di mercato
Pagamenti disaccoppiati
Sviluppo rurale
52%
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(DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013)
Stato dell’arte
Dopo la pubblicazione dei regolamenti comunitari (dicembre
2013), il Mipaaf ha adottato le scelte nazionali sulla futura PAC.
REG. UE DEFINITIVI
17/12
INFORMAZIONE
ATTI DELEGATI E REG.
APPLICATIVI UE
INDIRIZZO
PARLAMENTO
STAKEHOLDERS
GOVERNO
CONFERENZA S-R
NORME ATTUATIVE
NAZIONALI
(accordo del 27/5)
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Dm MIPAAF
Circolari
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I pagamenti diretti
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
Pagamento di base
58%
Pagamento ecologico (greening)
30%
Pagamento giovani agricoltori
1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri
Pagamento ridistributivo per i primi ettari
Pagamento accoppiato
0%
0%
11%
Pagamento piccoli agricoltori
-
Pagamento per le zone con vincoli naturali
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misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico
(DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013)
Il pagamento di base
Obiettivo:
Fornire un adeguato sostegno al
reddito degli agricoltori.
Il nuovo pagamento di base verrà erogato ai possessori di nuovi
titoli (trasferibili) all’aiuto, da attivare su terreni ammissibili.
I vecchi titoli storici, infatti, scadranno il 31 dicembre 2014.
I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base
della DU del 15 maggio 2015.
Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti
legnose, prati e pascoli permanenti, serre permanenti.
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misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico
(DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013)
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6
Il «requisito del 2013»
La prima assegnazione genera una importante conseguenza in merito
all’affitto dei terreni.
Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) possano andare
alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per ricevere i
titoli:
aver ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una
domanda di aiuto nel 2013;
essere agricoltore attivo.
DEROGHE:
Chi ha coltivato nel 2013: ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e
vigneti;
Chi ha ricevuto titoli da riserva nel 2014;
Chi presenta elementi di prova verificabili dimostrando che nel 2013
ha coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame.
7
7
Il «requisito del 2013» (2)
• Un modo per acquisire il “requisito del 2013”:
– in caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. 1307/2013
(art. 24, par. 8) prevede la possibilità di trasferire il diritto a
ricevere i titoli ad uno o più agricoltori;
– valido solo in caso di vendita o affitto di terreni;
– il “requisito del 2013” si può trasferire anche a più
agricoltori;
• Impossibilità a risolvere il “requisito del 2013”:
– acquisito di soli titoli nel 2014;
– avvio di una nuova attività o società nel 2014 o nel 2015,
su terreni di proprietà, da parte di un agricoltore che non è
“nuovo agricoltore”.
8
Riserva nazionale
• Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale.
• La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via
prioritaria a:
– giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare
l’attività agricola, di età compresa tra 18 e 65 anni.
• Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per:
– assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate,
comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un
intervento pubblico;
– assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici.
• Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio
nazionale (VUN).
• La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per
due anni consecutivi, perché:
– agricoltore non attivi;
– sotto la soglia minima
9
– non utilizzati.
Regionalizzazione e convergenza
 Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla
convergenza.
 Regionalizzazione (flat rate)
◦ Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
◦ Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non
discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria
struttura istituzionale o amministrativa.
 Convergenza interna
◦ Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello
«regionale».
◦ Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti
diretti tra agricoltori all’interno di una stessa «regione».
10
300
200
euro/ha
Regionalizzazione:
valore medio dei pagamenti diretti per ettaro
600
500
400
100
L’Italia ha scelto la “Regione Unica” nazionale.
Italia
Sardegna
Sicilia
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
Molise
Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
Emilia Romagna
Liguria
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Trentino Alto Adige
Lombardia
Piemonte
Valle d'Aosta
-
Calcolo di pagamento di base
• Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato
membro):
1. Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal 2015.
2. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il valore
unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step
annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza
(2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un
pagamento uniforme al 2019.
3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato
membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina
gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso
valore dei titoli nel 2019.
L’Italia ha scelto il “modello irlandese”.
12
Il valore dei titoli: come si calcola?
 Il calcolo del valore unitario iniziale dei titoli si effettua nel modo
seguente:
VUI = 0.57*(A/B)
A = pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014 (+ ART. 68
tabacco, patate, D. Racemosa)
B = numero titoli dell’agricoltore nel 2015.
 L’Italia dovrà garantire che all’anno di domanda 2019 nessun
titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore
medio nazionale/regionale al 2019.
 Al contempo, nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30%
rispetto al suo VUI.
13
Il modello “irlandese”: effetti aziendali
Euro
Caso di un agricoltore che nel 2014
possiede un titolo dal valore unitario più elevato del
valore medio
Perdita max
- 30% valore
unitario
iniziale
Valore
Medio
Nazion.
=
185 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14
Il modello “irlandese”: effetti aziendali
Caso di un agricoltore che nel 2014 non possiede titoli
Euro
60% del
valore medio
naz.
Valore
Medio
Nazion.
=
185 €
Valore medio
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15
Il greening
Gli agricoltori (tranne agr. biologici e con certificaz. ambientali) sono
tenuti a rispettare tre impegni ambientali:
1)Diversificazione colturale
2)Aree a valenza ambientale (EFA)
3)Mantenimento prati permanenti
Importo
30% del valore dei titoli ricevuti
Sanzioni
Anni
Dimensione minima
2015-2016
perdita del pagamento greening
2017
Perdita green + sanzione del 20% del PB
dal 2018
Perdita green + sanzione del 25% del PB
16
16
Gli impegni del greening
Diversificazione colturale
Mantenimento dei prati permanenti
Aree di interesse ecologico
La diversificazione colturale
Tale obbligo varia in funzione della superficie coltivata a seminativo
Superficie
aziendale a
seminativo
fino a 10 ettari
da 10 a 30 ettari
maggiore di 30
ettari
Colture
Dimensione minima
esenzione
-
min. 2
nessuna delle colture deve coprire
più del 75% della superficie a
seminativo
min. 3
la coltura principale copre al massimo
il 75% della superficie a seminativo;
le due colture principali al massimo il
95%.
18
18
La diversificazione colturale (2)

Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui:
◦ le superfici interamente investite a colture sommerse per
una parte significativa dell’anno (riso);
◦ i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a
maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi
usi non superino i 30 ettari;
◦ le superfici agricole investite per più del 75% a prato
permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte
significativa dell’anno (riso), a condizione che i seminativi
non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
19
La definizione di coltura
1) Una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso
nella classificazione botanica delle colture;
 es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);
 idem per la veccia, la fava e il favino, in quanto appartengono entrambi al
genere Vicia;
 es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.
2) una coltura appartenente a una qualsiasi specie della
famiglia delle Brassicacee, Solanacee e Cucurbitacee;
3) I terreni lasciati a riposo (maggese) rappresentano una
coltura;
4) erba e piante da foraggio sono considerate come colture.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate
20
distinte anche se appartengono allo stesso genere.
Il periodo ai fini della diversificazione
D1) Qual è il periodo da considerare ai fini della diversificazione colturale?
R1) In base a quanto stabilito dalla Circolare Agea, per la ripartizione delle
quote delle colture, si deve guardare al periodo “1° aprile - 9 giugno”,
prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto
periodo di riferimento.
D2) Nel caso in cui, dal 1° aprile al 9 giugno, sulla medesima superficie
vengano coltivate 2 o più colture, quale si prende come riferimento per il
calcolo della diversificazione?
R2) Quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo; in altre
parole, la coltura che ha il ciclo vegetativo più lungo.
Alcuni esempi:
- loietto-mais: la coltura diversificante è il loietto, che normalmente ha un ciclo
vegetativo da ottobre a maggio e quindi più lungo del mais;
- grano-pomodoro: la coltura diversificante è il grano che normalmente ha un ciclo
vegetativo da novembre a giugno e quindi più lungo del pomodoro;
- triticale (insilato)-soia: la coltura diversificante è il triticale, che normalmente ha un
ciclo vegetativo da novembre a maggio e quindi più lungo della soia.
21
Aree a valenza ecologica (EFA)
Grazie allo sforzo profuso dai Paesi mediterranei (con l’Italia in
prima fila) l’obbligo si applica solo alle superfici a seminativo;
non si applica alle colture permanenti (vigneti, uliveti, frutteti,
ecc.) e ai prati e pascoli permanenti.
Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 Ha di
seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.
Soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018.
22
22
Aree a valenza ecologica (EFA)

Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono
considerate aree di interesse ecologico:
◦ terreni lasciati a riposo,
◦ terrazzamenti,
◦ elementi caratteristici del paesaggio,
◦ fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da
prati permanenti;
◦ ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
◦ fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
◦ superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
◦ superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
◦ superfici con colture azotofissatrici.

Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di
ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell’azienda.
23
Elenco delle specie azotofissatrici
arachide (Arachis hypogaea L.)
cece (Cicer arietinum L.)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)
erba medica e luppolina (Medicago sp)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
fagiolo dall’occhio (Vigna L.)
fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
ginestrino (Lotus corniculatus L.)
lenticchia (Lens culinaris Medik.)
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
lupino (Lupinus sp.)
moco (Lathyrus cicera L.)
pisello (Pisum sativum L.)
sulla (Hedysarum coronarium L.)
trifogli (Trifolium sp.)
soia (Glycine max L.)
veccia (Vicia sativa L.)
veccia villosa (Vicia villosa Roth)
24
Greening-Aree di interesse ecologico
Calcolo Ecological Focus Area
Elementi caratteristici
Terreni lasciati a riposo (per m²).
Terrazze
Elementi caratteristici del paesaggio:
a) Siepi/fasce alberate
b) Alberi isolati
c) Alberi in filari
d) Gruppi di alberi/ boschetti
e) Bordi dei campi
f) Stagni
g) Fossati
h) Muretti di pietra tradizionali
i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi
dell’azienda
Fasce
tampone
Ettari agroforestali
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali:
 Senza produzione
 Con produzione
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida
Superfici oggetto di imboschimento
Superfici con colture azotofissatrici
U.M.
2
m
m2
ml
v.a.
ml
m2
ml
2
m
ml
ml
2
m
ml
m2
ml
ml
ml
m2
m2
2
m
Efa
Superficie Efa
Efa Superficie Fattore di
Fattore di (se si applicano convertita
prima della conversione
ponderazione
entrambi i
conversione (m/albero/m²)
(m2 )
fattori)
2
n.p.
1
1m
0
2
1
2 m2
0
5
20
5
n.p.
6
n.p.
3
1
n.p.
6
n.p.
2
1,5
2
1,5
1,5
1,5
2
1
1
1,5
1
10 m2
30 m2
10 m2
1,5 m2
9 m2
2
1,5 m
2
6m
2
1m
2
1m
9 m2
1 m2
6
6
n.p
n.p.
n.p.
1,5
0,3
0,3
1
0,7
9 m2
1,8 m2
0,3 m2
1 m2
2
0,7 m
2
Totale=
m
ha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Un esempio di calcolo delle EFA mediante i
fattori di conversione e/o di ponderazione
Elementi caratteristici
Aree di
interesse
ecologico
rilevate in
azienda
Fattore di
conversione
(m/albero/m2)
Superfici con colture
azotofissatrici (m2)
70.000
Siepi/fasce alberate
(per metro lineare)
Fattore di
ponderazione
EFA (se si
applicano
entrambi i
fattori)
Superficie EFA
convertita (m2)
n.p.
0,7
0.7 m2
49.000
300
5
2
10 m2
3.000
Alberi isolati (per
albero)
100
20
1,5
30 m2
3.000
Fossati (per metro
lineare)
2500
3
2
6 m2
15.000
TOTALE
70.000
7 ettari
26
Greening - Prati permanenti
•
•
•
•
Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato
permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisca di oltre il
5%.
– Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle
superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.
Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere
obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.
• In Italia:
– l’obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a livello
nazionale
– divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000;
– per le altre zone, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti
senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia
l’autorizzazione entro 30 giorni.
27
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Stefano Ciliberti (DSA3 – Università di Perugia)
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Presentazione Stefano Ciliberti