Stefano Ciliberti (DSA3 – Università di Perugia) La nuova PAC: agricoltore in attività e greening L’architettura giuridica della Pac INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA. Progetto cofinanziato dal PSR Umbria 2007-2013 misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico (DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013) Le risorse finanziarie 2014-2020 1. Pagamenti diretti (52% risorse) 2. Misure di mercato (8% risorse) 3. Sviluppo rurale (40% risorse) 8% 40% Misure di mercato Pagamenti disaccoppiati Sviluppo rurale 52% INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA. Progetto cofinanziato dal PSR Umbria 2007-2013 misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico (DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013) Stato dell’arte Dopo la pubblicazione dei regolamenti comunitari (dicembre 2013), il Mipaaf ha adottato le scelte nazionali sulla futura PAC. REG. UE DEFINITIVI 17/12 INFORMAZIONE ATTI DELEGATI E REG. APPLICATIVI UE INDIRIZZO PARLAMENTO STAKEHOLDERS GOVERNO CONFERENZA S-R NORME ATTUATIVE NAZIONALI (accordo del 27/5) INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA. Progetto cofinanziato dal PSR Umbria 2007-2013 misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico (DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013) Dm MIPAAF Circolari 4 I pagamenti diretti Pagamenti obbligatori per gli Stati membri Pagamento di base 58% Pagamento ecologico (greening) 30% Pagamento giovani agricoltori 1% Pagamenti facoltativi per gli Stati membri Pagamento ridistributivo per i primi ettari Pagamento accoppiato 0% 0% 11% Pagamento piccoli agricoltori - Pagamento per le zone con vincoli naturali INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA. Progetto cofinanziato dal PSR Umbria 2007-2013 misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico (DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013) Il pagamento di base Obiettivo: Fornire un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori. Il nuovo pagamento di base verrà erogato ai possessori di nuovi titoli (trasferibili) all’aiuto, da attivare su terreni ammissibili. I vecchi titoli storici, infatti, scadranno il 31 dicembre 2014. I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della DU del 15 maggio 2015. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti, serre permanenti. INFO(PAC)K: LA PAC INFORMA. Progetto cofinanziato dal PSR Umbria 2007-2013 misura 111, azione a) Attività informative: Interventi a favore del settore zootecnico (DGR n. 261/2013; DD n.2127/2013) 6 6 Il «requisito del 2013» La prima assegnazione genera una importante conseguenza in merito all’affitto dei terreni. Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) possano andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli: aver ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel 2013; essere agricoltore attivo. DEROGHE: Chi ha coltivato nel 2013: ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti; Chi ha ricevuto titoli da riserva nel 2014; Chi presenta elementi di prova verificabili dimostrando che nel 2013 ha coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame. 7 7 Il «requisito del 2013» (2) • Un modo per acquisire il “requisito del 2013”: – in caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. 1307/2013 (art. 24, par. 8) prevede la possibilità di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori; – valido solo in caso di vendita o affitto di terreni; – il “requisito del 2013” si può trasferire anche a più agricoltori; • Impossibilità a risolvere il “requisito del 2013”: – acquisito di soli titoli nel 2014; – avvio di una nuova attività o società nel 2014 o nel 2015, su terreni di proprietà, da parte di un agricoltore che non è “nuovo agricoltore”. 8 Riserva nazionale • Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. • La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a: – giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola, di età compresa tra 18 e 65 anni. • Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per: – assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico; – assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici. • Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale (VUN). • La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per due anni consecutivi, perché: – agricoltore non attivi; – sotto la soglia minima 9 – non utilizzati. Regionalizzazione e convergenza Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza. Regionalizzazione (flat rate) ◦ Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale». ◦ Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socioeconomiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa. Convergenza interna ◦ Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale». ◦ Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all’interno di una stessa «regione». 10 300 200 euro/ha Regionalizzazione: valore medio dei pagamenti diretti per ettaro 600 500 400 100 L’Italia ha scelto la “Regione Unica” nazionale. Italia Sardegna Sicilia Calabria Basilicata Puglia Campania Molise Abruzzo Lazio Marche Umbria Toscana Emilia Romagna Liguria Friuli Venezia Giulia Veneto Trentino Alto Adige Lombardia Piemonte Valle d'Aosta - Calcolo di pagamento di base • Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro): 1. Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal 2015. 2. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019. 3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019. L’Italia ha scelto il “modello irlandese”. 12 Il valore dei titoli: come si calcola? Il calcolo del valore unitario iniziale dei titoli si effettua nel modo seguente: VUI = 0.57*(A/B) A = pagamenti ricevuti dall’agricoltore nel 2014 (+ ART. 68 tabacco, patate, D. Racemosa) B = numero titoli dell’agricoltore nel 2015. L’Italia dovrà garantire che all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019. Al contempo, nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo VUI. 13 Il modello “irlandese”: effetti aziendali Euro Caso di un agricoltore che nel 2014 possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio Perdita max - 30% valore unitario iniziale Valore Medio Nazion. = 185 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14 Il modello “irlandese”: effetti aziendali Caso di un agricoltore che nel 2014 non possiede titoli Euro 60% del valore medio naz. Valore Medio Nazion. = 185 € Valore medio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15 Il greening Gli agricoltori (tranne agr. biologici e con certificaz. ambientali) sono tenuti a rispettare tre impegni ambientali: 1)Diversificazione colturale 2)Aree a valenza ambientale (EFA) 3)Mantenimento prati permanenti Importo 30% del valore dei titoli ricevuti Sanzioni Anni Dimensione minima 2015-2016 perdita del pagamento greening 2017 Perdita green + sanzione del 20% del PB dal 2018 Perdita green + sanzione del 25% del PB 16 16 Gli impegni del greening Diversificazione colturale Mantenimento dei prati permanenti Aree di interesse ecologico La diversificazione colturale Tale obbligo varia in funzione della superficie coltivata a seminativo Superficie aziendale a seminativo fino a 10 ettari da 10 a 30 ettari maggiore di 30 ettari Colture Dimensione minima esenzione - min. 2 nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo min. 3 la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. 18 18 La diversificazione colturale (2) Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui: ◦ le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso); ◦ i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; ◦ le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; 19 La definizione di coltura 1) Una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture; es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); idem per la veccia, la fava e il favino, in quanto appartengono entrambi al genere Vicia; es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi. 2) una coltura appartenente a una qualsiasi specie della famiglia delle Brassicacee, Solanacee e Cucurbitacee; 3) I terreni lasciati a riposo (maggese) rappresentano una coltura; 4) erba e piante da foraggio sono considerate come colture. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate 20 distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il periodo ai fini della diversificazione D1) Qual è il periodo da considerare ai fini della diversificazione colturale? R1) In base a quanto stabilito dalla Circolare Agea, per la ripartizione delle quote delle colture, si deve guardare al periodo “1° aprile - 9 giugno”, prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento. D2) Nel caso in cui, dal 1° aprile al 9 giugno, sulla medesima superficie vengano coltivate 2 o più colture, quale si prende come riferimento per il calcolo della diversificazione? R2) Quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo; in altre parole, la coltura che ha il ciclo vegetativo più lungo. Alcuni esempi: - loietto-mais: la coltura diversificante è il loietto, che normalmente ha un ciclo vegetativo da ottobre a maggio e quindi più lungo del mais; - grano-pomodoro: la coltura diversificante è il grano che normalmente ha un ciclo vegetativo da novembre a giugno e quindi più lungo del pomodoro; - triticale (insilato)-soia: la coltura diversificante è il triticale, che normalmente ha un ciclo vegetativo da novembre a maggio e quindi più lungo della soia. 21 Aree a valenza ecologica (EFA) Grazie allo sforzo profuso dai Paesi mediterranei (con l’Italia in prima fila) l’obbligo si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti (vigneti, uliveti, frutteti, ecc.) e ai prati e pascoli permanenti. Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 Ha di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. Soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018. 22 22 Aree a valenza ecologica (EFA) Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: ◦ terreni lasciati a riposo, ◦ terrazzamenti, ◦ elementi caratteristici del paesaggio, ◦ fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ◦ ettari agroforestali, realizzati con i PSR, ◦ fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, ◦ superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, ◦ superfici oggetto di imboschimento con i PSR, ◦ superfici con colture azotofissatrici. Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell’azienda. 23 Elenco delle specie azotofissatrici arachide (Arachis hypogaea L.) cece (Cicer arietinum L.) cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago sp) fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall’occhio (Vigna L.) fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) fava, favino e favetta (Vicia faba L.) fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) ginestrino (Lotus corniculatus L.) lenticchia (Lens culinaris Medik.) liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) lupino (Lupinus sp.) moco (Lathyrus cicera L.) pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.) veccia (Vicia sativa L.) veccia villosa (Vicia villosa Roth) 24 Greening-Aree di interesse ecologico Calcolo Ecological Focus Area Elementi caratteristici Terreni lasciati a riposo (per m²). Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio: a) Siepi/fasce alberate b) Alberi isolati c) Alberi in filari d) Gruppi di alberi/ boschetti e) Bordi dei campi f) Stagni g) Fossati h) Muretti di pietra tradizionali i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell’azienda Fasce tampone Ettari agroforestali Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali: Senza produzione Con produzione Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Superfici oggetto di imboschimento Superfici con colture azotofissatrici U.M. 2 m m2 ml v.a. ml m2 ml 2 m ml ml 2 m ml m2 ml ml ml m2 m2 2 m Efa Superficie Efa Efa Superficie Fattore di Fattore di (se si applicano convertita prima della conversione ponderazione entrambi i conversione (m/albero/m²) (m2 ) fattori) 2 n.p. 1 1m 0 2 1 2 m2 0 5 20 5 n.p. 6 n.p. 3 1 n.p. 6 n.p. 2 1,5 2 1,5 1,5 1,5 2 1 1 1,5 1 10 m2 30 m2 10 m2 1,5 m2 9 m2 2 1,5 m 2 6m 2 1m 2 1m 9 m2 1 m2 6 6 n.p n.p. n.p. 1,5 0,3 0,3 1 0,7 9 m2 1,8 m2 0,3 m2 1 m2 2 0,7 m 2 Totale= m ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione Elementi caratteristici Aree di interesse ecologico rilevate in azienda Fattore di conversione (m/albero/m2) Superfici con colture azotofissatrici (m2) 70.000 Siepi/fasce alberate (per metro lineare) Fattore di ponderazione EFA (se si applicano entrambi i fattori) Superficie EFA convertita (m2) n.p. 0,7 0.7 m2 49.000 300 5 2 10 m2 3.000 Alberi isolati (per albero) 100 20 1,5 30 m2 3.000 Fossati (per metro lineare) 2500 3 2 6 m2 15.000 TOTALE 70.000 7 ettari 26 Greening - Prati permanenti • • • • Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti. Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisca di oltre il 5%. – Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015. Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. • In Italia: – l’obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a livello nazionale – divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000; – per le altre zone, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni. 27 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Stefano Ciliberti (DSA3 – Università di Perugia)