COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 6
TEL. 051 84 35 11 – 051 84 35 52 – FAX 051 84 15 28
ANNO 2013
BANDO DI CONCORSO GENERALE
PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE CHE SI
RENDERANNO DISPONIBILI O CHE SARANNO ULTIMATI NEL PERIODO DI
EFFICACIA DELLA GRADUATORIA
( L.R. n.24/2001 –Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49
del 26.06.2003 e successive modifiche e integrazioni)
Ai sensi e per gli effetti del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
49 del 26.06.2003 e successive modifiche e variazioni , in attuazione della L.R. 8 agosto 2001, n.
24, è indetto un bando di concorso generale, per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di
edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di
efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza
abitativa e per i programmi di mobilità di cui agli artt. 15, 17 e 18 del suddetto regolamento e degli
alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.
I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare
domanda al Comune di Sasso Marconi su apposito modulo, predisposto dal Comune stesso,
dal giorno 3 DICEMBRE 2013 al giorno 31 GENNAIO 2014 secondo i termini e le modalità
contenute nel presente bando di concorso.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui
moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso lo Sportello sociale del Comune di Sasso
Marconi nonché disponibili sul sito Internet del Comune: www.comune.sassomarconi.bologna.it.
Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dagli artt. 7 e 8 del vigente regolamento
comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di
cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo
familiare richiedente i requisiti di cui al punto 2 del presente bando.
Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi del d. lgs n.196/2003;
Unitamente al modulo di domanda verranno consegnati:
- il presente Bando;
- l’elenco dei dati/documenti da fornire per effettuare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini
dell’ISE – ISEE ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l’INPS presso i quali
si può rendere tale Dichiarazione;
1
- l’elenco dei documenti da produrre relativamente alle singole voci che determinano punteggio;
La domanda di assegnazione di alloggio relativa al presente concorso, debitamente compilata,
dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sasso Marconi
oppure inviata per posta con lettera raccomandata A/R a: Comune di Sasso Marconi - Ufficio
Casa - Domanda E.R.P. – Piazza Martiri della Liberazione, 6 – 40037 - Sasso Marconi.
Le domande presentate direttamente al Comune devono essere consegnate entro e non oltre le
ore 13 di venerdì 31 GENNAIO 2014 a partire da lunedì 3 DICEMBRE 2013 presso
l’Ufficio Protocollo/Relazioni con il Pubblico, aperto al pubblico Lunedì dalle ore 8,30 alle ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 11,50 e dalle ore 15,00
alle ore 18,00 - Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - Sabato dalle ore 8,30
alle ore 12,45;
Alla domanda devono essere allegati:
a) attestazione I.S.E/I.S.E.E. resa dall’I.N.P.S. con redditi riferiti all'ultima dichiarazione
reddituale disponibile (anno 2012) del nucleo familiare;
b) la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISE/ISEE con modello base e con tutti i
fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo richiedente.
c) oltre ai documenti precedentemente indicati, alla domanda deve essere allegata la fotocopia
di un documento valido d’identità dell'intestatario della domanda, inoltre, per i cittadini non
comunitari deve essere allegata copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno
in corso di validità e, in caso di permesso biennale, deve essere allegata l’attestazione
dell’attività lavorativa.
Le domande inviate per posta saranno considerate valide solo se la loro data di partenza, risultante
dal timbro postale, è avvenuta nei termini sopra indicati corrispondenti al termine del presente
Bando.
Le domande presentate fuori dai termini sopraindicati saranno escluse dal concorso.
Il Comune di Sasso Marconi non assume responsabilità per l’eventuale dispersione delle domande
inviate per posta dipendente da inesatte indicazioni del destinatario, da parte del richiedente, né per
altri eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Informazioni/Compilazione della domanda:
Per informazioni ed eventuale assistenza alla compilazione della domanda è a disposizione
personale di Acer che riceverà esclusivamente previo appuntamento da richiedere allo sportello
sociale a partire da Lunedì 18 Novembre 2013 (orari di apertura dello Sportello sociale: Lunedì,
Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 18,00);
Il concorrente, con la domanda, presentata sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge e
con la firma apposta in calce alla domanda stessa, rilascia responsabilmente una
dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto 2 del
presente bando ed inoltre si impegna a produrre, a richiesta, la idonea documentazione
probatoria, ai fini di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, come previsto nel presente
bando di concorso.
Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l’operatore comunale e/o l’incaricato della
raccolta/compilazione delle domande, da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza
fornita nella compilazione della Domanda.
2
Saranno escluse le domande intestate a persone che siano minorenni e quelle prive di data e firma
del richiedente.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
A norma dell’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e delle deliberazioni del Consiglio
Regionale n. 327/2002 e n. 395/2002, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei
seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione
vigente (Requisito previsto per il solo richiedente)
A.1) essere cittadino italiano;
A.2) essere cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
A.3) essere cittadino straniero, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio
1998 e art. 27 della L.30/07/2002 n. 189, successive modifiche ed integrazioni, titolare di
permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo o regolarmente soggiornante in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
B) Residenza o attività lavorativa nel COMUNE di Sasso Marconi (E’ richiesto uno dei
seguenti requisiti al solo richiedente)
B.1) residenza anagrafica nel Comune di Sasso Marconi
B.2) attività lavorativa esclusiva o principale (occorre dichiarazione del datore di lavoro che
attesta che il lavoro viene svolto per almeno il 70% sul territorio comunale) nel Comune di Sasso
Marconi;
B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel
Comune di Sasso Marconi
B.4) attività lavorativa svolta all’estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo
ambito territoriale.
C) Limiti della titolarità’ di diritti reali su beni immobili
(la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune di Sasso Marconi è pari a Euro 131,70)
C.1) il nucleo richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione, su un alloggio ubicato nell’ambito della provincia di Bologna, la cui rendita
catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune d
Sasso Marconi , tenuto presente che Sasso Marconi è zona censuaria unica;
C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo richiedente non deve essere titolare,
anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili
ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5
volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune di Sasso Marconi;
C.3) nei casi di cui sopra, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la
tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte di un componente del nucleo
richiedente, si riferisca all’immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o
di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi
D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o
l’acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di
cessioni di alloggi di E.R.P.;
D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o
da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al
risarcimento del danno.
E) Reddito per l’accesso
3
Il limite di reddito per l’accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni, in base all’I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all’I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:
E.1) Il valore I.S.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 34.308,60.
Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00 , al
lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia
di Euro 15.493,71 ; il limite è maggiorato del 30% qualora nel nucleo familiare almeno uno
dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o un grado di invalidità superiore al 66%.
E.2) Il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 17.154,300 .
Il valore I.S.E.E., di cui sopra, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti casi, non
cumulabili tra loro:
a) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente
o da pensione,
b) per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un
componente di età superiore ai 65 anni.
I valori I.S.E. ed I.S.E.E. si intendono riferiti ai redditi dell'anno 2012. La definizione dei
nuclei familiari da utilizzare come unità di riferimento per la determinazione dell’I.S.E. e
dell’I.S.E.E. in relazione alle domande per l’assegnazione di erp è determinata dalla delibera
della Giunta Comunale n. 127 del 22.09.2003
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE
Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell’art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e in applicazione di
quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed
integrazioni:
- per nucleo richiedente si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del
nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli
affini fino al secondo grado;
- per nucleo richiedente si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio,
nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la
convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e
materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del
nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della
domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà;
- i minori in affido all’interno dei nuclei richiedenti sono equiparati a quelli adottivi e naturali.
I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al solo richiedente che presenta domanda,
mentre i requisiti di cui alle lett. C), D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il
nucleo richiedente indicati nella domanda di alloggio.
I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento
della verifica prima dell’assegnazione.
3) CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE
ATTRIBUISCONO I PUNTEGGI
DEI NUCLEI RICHIEDENTI CHE
4
Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono
attribuiti i punteggi, secondo l’art. 8 del regolamento comunale approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 49 del 26.06.2003 e di seguito riportati.
Condizioni oggettive
A - Disagio abitativo
A.1 Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità
competente ed esistente dai periodi come sotto indicati alla data della domanda
e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti per l’assegnazione, dovuta
alla presenza di una delle seguenti condizioni:
Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione,
A.1.1
esistente da almeno un anno alla data della domanda, intendendosi tali quegli
spazi che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa,
privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria
delle abitazioni:
A.1.1.1
- immobili di categoria catastale diversi dalla A (es.: cantine, soffitte, autorimesse, p. 8
negozi );
A.1.1.2
A.1.2
A.1.2.1
- roulottes, camper, casa mobile;
p. 6
sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dai Servizi
Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di
volontariato, fondazioni, associazioni di promozione sociale:
- Comunità - casa famiglia - Istituti madre bambino - Istituti per adulti;
p. 10
A.1.2.2
- Contratto di locazione provvisoria in alloggi pubblici o in centri di prima p. 8
accoglienza esistente da almeno un anno;
A.1.2.3 - Posto letto in strutture di bassa soglia, dormitorio, posto letto in abitazione p. 8
privata da almeno sei mesi;
A.1.2.4
- Sistemazione in centri di seconda accoglienza o in appartamenti polifunzionali (*) p. 6
da almeno due anni;
(*)per appartamento polifunzionale si intende la sistemazione in appartamento
comune con uso esclusivo di camera e bagno
A.1.2.5
- Alloggio con contratto di locazione transitorio fino a 18 mesi assegnato per pronta p. 4
emergenza abitativa;
A.1.3 Condizione di coabitazione esistente da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda come da risultanza anagrafica:
A.1.3.1
- Nuclei coabitanti in uno stesso alloggio con terzi non legati da vincoli di
p. 4
parentela, in situazione di ospitalità;
A.1.3.2
- Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con contratto cointestato;
p. 3
5
A.1.3.3
A.1.3.4
A.1.4
- Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con terzi legati da vincoli di parentela, in
p. 2
situazione di ospitalità;
- Coppia di giovane età anagrafica, come definita al successivo punto B.5,
p. 2
coabitante con nucleo di origine.
Inabitabilità - residenza in alloggio per il quale sia stato rilasciato dall’Autorità
competente certificato di inabitabilità, intendendosi come tale l’alloggio sprovvisto
dei servizi igienico – sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di
acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità
permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari
p. 4
interventi manutentivi;
la residenza deve sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della
domanda
A.1.5
A.2
A.2.1
Inidoneità immobile – residenza anagrafica in immobile e/o alloggio inidoneo a
garantire la mobilità di uno o più componenti appartenenti al nucleo familiare
richiedente, in condizione certificata di invalidità, handicap o non autosufficienza
con problemi di mobilità documentati da idonea certificazione da parte p. 2
dell’Autorità competente.
Il punteggio è riconosciuto qualora il nucleo risieda in alloggio ubicato non al
piano terra, in immobile privo di ascensore e/o servo-scala idoneo alla disabilità
presente, oppure in alloggio conformato su due piani.
N. B. Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni
soggettive di cui al successivo punto B.4 (condizione di invalidità)
Sfratto e condizioni equiparate - abitazione che debba essere rilasciata a seguito
di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di
sgombero, convalida rilascio per occupazione senza titolo, senza effrazione.
Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità
dell’inquilino o per altra inadempienza contrattuale con la sola eccezione per quei
nuclei inseriti in un progetto socio-assistenziale condiviso e sottoscritto.
- provvedimento da eseguirsi entro dodici (12) mesi dalla data di presentazione p. 10
della domanda:
A.2.2
- provvedimento da eseguirsi oltre 12 mesi dalla data di presentazione della p. 7
domanda:
A.2.3
- provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in
giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio (il presente punteggio non sarà
riconosciuto se al momento della domanda sono trascorsi più di 12 mesi dalla data
p. 7
indicata come termine di uscita nell’atto di separazione ed i due coniugi risultano
ancora conviventi):
A.3
Sistemazione precaria a seguito di esecuzione di sfratto: sistemazione precaria
che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale
di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di
separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo
di rilascio dell’alloggio purchè il rilascio dell’alloggio sia avvenuto da non oltre tre
anni alla data della domanda:
6
A.3.1
A.3.2
- in alloggio presso terzi o in alloggio con concessione amministrativa del
Comune
- in locazione con contratto di natura transitoria non superiore a 18 mesi
p. 10
p. 5
Le condizioni A.1.1), A.1.2), A-2) e A-3) non sono cumulabili fra loro e con
A.1.3) e A.1.4)
Il punteggio delle condizioni sopra indicate non viene riconosciuto se le condizioni
di disagio sono state determinate da esecuzione di sfratto intimato per morosità ad
esclusione del caso in cui il nucleo sia inserito in un progetto socio-assistenziale
condiviso e sottoscritto.
Condizioni oggettive - Disagio economico
In presenza di valore ISE zero i punteggi relativi alle successive condizioni A.4
e A.5 non vengono riconosciuti.
Fanno eccezione i casi in cui:
a) vi siano redditi esenti ai fini IRPEF,
b) il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e/o il reddito
complessivo sia determinato comunque da sola pensione;
c) il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi
Sociali (condizione attribuibile solo in presenza di una specifica relazione dei
servizi sociali attestante il disagio economico);
d) il nucleo richiedente dimostri che il reddito nell'anno in cui presenta la domanda
è di importo tale da comportare un valore ISE superiore a zero.
nucleo familiare richiedente con valore ISEE inferiore o uguale al 50% del limite
previsto per l’accesso, senza tener conto quindi delle maggiorazioni previste per
casi particolari:
p. 4
A.4.1 - inferiore o uguale al 30,00 % del limite per l’accesso all’ERP
A.4
A.4.2
- compreso tra il 30,01 % e il 40,00 % del limite per l’accesso all’ERP
p. 3
A.4.3
- compreso tra il 40,01 % e il 50,00 % del limite per l’accesso all’ERP
p. 2
A.5
Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, abiti ed
abbia residenza anagrafica in un alloggio o in uno spazio per il quale uno dei
componenti il nucleo richiedente sia titolare di contratto di locazione, regolarmente
registrato, il cui canone complessivo riferito all’anno di presentazione della
domanda incida sul Valore ISE del nucleo familiare richiedente, così come
indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda, nelle
sottoindicate misure percentuali:
A.5.1
- in misura superiore al 80% del valore ISE
p. 6
A.5.2
- in misura superiore al 60% e fino al 80% del valore ISE
p. 4
7
A.5.3
- in misura pari o superiore al 40% e fino al 60% del valore ISE
p. 2
TABELLA B
Condizioni soggettive
B - Disagio sociale
B.1.1
Nucleo pluricomponente - nucleo familiare richiedente, in cui è presente
almeno un minore, composto da 4 componenti ed oltre di cui:
- almeno 3 minori:
p. 3
B.1.2
- uno o due minori:
B.1
p. 2
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al
momento della verifica dei requisiti
B.2
B.2.1
Condizione di anzianità
nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 70
anni, (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due
abbia superato i 70 anni purchè l’altro non svolga attività lavorativa) anche con
p. 4
minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75% ;
B.2.2
Nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65
anni (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due
abbia superato i 65 anni purchè l’altro non svolga attività lavorativa) anche con
p. 3
minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75%;
B.3
presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore p. 2
a 70 anni;
N.B.: I punti relativi alle condizioni B-2 e B-3 non sono cumulabili tra di loro;
in presenza di più condizioni verrà attribuito il punteggio più favorevole al
richiedente.
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al
momento della verifica dei requisiti
B.4
B.4.1
B.4.2
Condizione invalidità - presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più
persone portatrici di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera
portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere
che comportino:
- una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata pari al
100% o una disabilità permanente e grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma
3 della L. 104/92 o Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia difficoltà
p. 5
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età certificato ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92
- una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore al p. 3
74% fino al 99% o certificazione di non-autosufficienza rilasciata ad anziani
ultrasessantacinquenni dalla competente U.V.G.T con punteggio BINA non
inferiore a punti 500 o Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età
8
certificato ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/92
B.4.3
- una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata superiore al p. 2
66% fino al 74%
In caso di presenza nel nucleo richiedente di più componenti con disabilità il
punteggio viene attribuito come segue:
a) primo componente: punteggio pieno corrispondente alla propria
condizione
b) secondo componente e successivi: punteggio di pertinenza ridotto di un
punto.
Il punteggio massimo attribuibile al nucleo per la condizione B.4) sarà pari a
punti 8.
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al
momento della verifica dei requisiti
B.5
Coppia di giovane età anagrafica - Coppia di giovani con o senza figli, nella
quale almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni di età alla data di
presentazione della domanda e al momento della verifica dei requisiti prima
p. 3
dell’assegnazione, e che la somma dell’età di entrambi non superi 75 anni.
B.6
B.6.1
Adulto solo convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale - nucleo
familiare richiedente composto da un solo genitore con uno o più figli minori a
proprio carico, anche in presenza di figli maggiorenni a carico fiscale. La
condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con
altro adulto non legato da vincoli di parentela.
- con due o più minori:
p. 3
B.6.2
- con un minore:
B.6.3
punteggio aggiuntivo nel caso in cui tutti i figli a carico fiscale siano p. 3
riconosciuti solo dal genitore del nucleo richiedente:
B.6.4
punteggio aggiuntivo nel caso in cui tutti i figli a carico fiscale del nucleo p. 3
richiedente risultano orfani dei genitori non presenti nel nucleo:
p. 2
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al
momento della verifica dei requisiti
B.7
B.7.1
B.7.2
Nucleo familiare composto da una persona sola - (risultante anagraficamente
da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda)
- di età minore di 65 anni:
p. 4
- di 65 anni o di età superiore (punteggio cumulabile con la condizione di p. 2
anzianità B-2):
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al
momento della verifica dei requisiti
B.8
Nucleo familiare di cittadini italiani, emigrati all’estero e già iscritti AIRE,
rientrato da meno di un anno nel Comune e in stato di disagio abitativo (artt. 2 p. 1
e 4 della L.R. 3/2006):
B.9
Profughi - Condizioni di profugo italiano di cui alla legge 26/12/1981 n. 763
9
come prorogata dalle disposizioni di cui all’art. 1 Legge 13/07/1995 n. 295 e p. 1
all’art. 2 Legge 8/4/1998 n. 89 o cittadini stranieri a cui sia stato riconosciuto il
diritto di asilo secondo le normative vigenti:
(Tale punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui alla condizione A 1.2).
B.10
Condizione di pendolarità - Richiedente in condizione di pendolarità
quotidiana nell’ambito della settimana lavorativa, con distanza tra il Comune di
residenza ed il Comune di SASSO MARCONI nel quale svolge attività
lavorativa calcolata in base al percorso stradale più breve da Municipio a
Municipio:
B.10.1
- Oltre 70 km:
p. 3
B.10.2
- Oltre 40 fino a 70 km:
p. 2
B.10.3
- Da 25 fino a 40 km:
p. 1
Le condizioni devono essere possedute sia al momento della domanda che al
momento della verifica dei requisiti
B.11
B.11.1
B.11.2
B.12
Anzianità di residenza – Richiedente che risiede anagraficamente nel Comune
di Sasso Marconi senza interruzioni:
- Da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda
- Da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda
p. 1
p. 2
Nucleo familiare in condizione di disagio, anche abitativo, per il quale il
servizio sociale di Asc Insieme ha in corso un progetto di sostegno/recupero al
fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti lo stesso nucleo:
p. 3
Tale punteggio non è cumulabile con altri punteggi di disagio abitativo.
N.B. - L’attribuzione del presente punteggio avviene esclusivamente su
valutazione e conseguente relazione del Settore Politiche Sociali relativamente
a nuclei già inseriti in un progetto socio-assistenziale condiviso e sottoscritto.
N.B.: Le condizioni B.1, B.5, B.6 e B.7 non sono cumulabili fra loro.
Qualora vengano dichiarate condizioni non cumulabili tra loro, sarà attribuito alla domanda, da
parte del Comune, il punteggio più favorevole.
Coloro che occupano illegalmente un alloggio di E.R.P. sono esclusi dalle procedure di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nessun punteggio può essere attribuito
al momento della presentazione della domanda e l’occupazione illegale di alloggio E.R.P.
costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione.
I requisiti devono sussistere al momento della domanda ed al momento della verifica prima
dell’assegnazione, così come tutte le condizioni oggettive; le condizioni soggettive devono
sussistere unicamente al momento della domanda fatto salvo quanto espressamente richiesto nelle
singole condizioni.
In caso di decesso dell’aspirante assegnatario subentrano i componenti del nucleo familiare secondo
l’ordine indicato nella domanda di assegnazione.
4. ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.
Il Comune, anche tramite soggetto di supporto, provvede all’istruttoria delle domande presentate,
verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla
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base della situazione dichiarata e documentata come indicato all’art. 1, dal nucleo richiedente e
accertata d’ ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.
Il Comune, o suo soggetto delegato, nell’esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri
l’inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e
mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all’Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente
normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.
Il Comune procede alla formazione e approvazione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine
di attribuzione dei punteggi, entro il termine massimo di mesi sei dalla chiusura del Bando. Nella
graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative
motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei nuclei richiedenti non ammessi o esclusi.
Il Comune provvede alla pubblicazione nell’Albo pretorio della graduatoria provvisoria per trenta
giorni, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei
termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.
Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento preadottivo, nonché le condizioni preesistenti alla chiusura del bando, ma non dichiarate in domanda,
possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando
di concorso per l’assegnazione e vengono considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi a
condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l’approvazione della
graduatoria definitiva.
La commissione di cui al punto 5 del presente Bando esaminerà l’istanza e, qualora la ritenga
ammissibile, il Comune procederà all’aggiornamento della graduatoria.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell’Albo Pretorio, gli
interessati possono presentare ricorso al Comune ai sensi dell’art. 5 del presente bando.
N.B: Per la formazione della graduatoria provvisoria, sono ammesse variazioni solo per
accrescimenti di figli o per condizioni preesistenti alla data di chiusura del bando non indicate in
domanda ( es. classico Invalidità che arriva dopo la chiusura del bando ma che preesisteva già da
tempo).
Trattasi di bando chiuso, tutto ciò che si verifica dopo la chiusura del bando è una nuova condizione
che potrà essere fatta valere solo su bandi successivi.
5. ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.
Il Comune, per la formazione della graduatoria definitiva di assegnazione degli alloggi di Erp , si
avvale di un’apposita Commissione Tecnica così come previsto all’art. 10 del Regolamento
Comunale.
Tale Commissione esamina i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria nonchè le
richieste per accrescimento e/o condizioni preesistenti non dichiarate in domanda, presentate dai
richiedenti entro la formazione della graduatoria definitiva.
In caso di domande con pari punteggio, le stesse verranno ordinate in base al valore ISEE, dando la
precedenza al valore inferiore; in caso di domande col valore ISEE uguale o pari a zero, si
procederà al sorteggio con l’utilizzo di strumentazione informatiche, successivamente le rimanenti.
La graduatoria definitiva viene approvata dal Comune e viene pubblicata all’Albo pretorio per
trenta giorni consecutivi e contemporaneamente è inviata alla Regione per la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
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Il Comune comunicherà ai richiedenti il punteggio assegnato alla domanda e la relativa posizione in
graduatoria.
6. GRADUATORIE SPECIALI
Il Comune istituisce all'interno della graduatoria ordinaria una graduatoria speciale nella quale
inserirà le domande di concorrenti con le condizioni di cui ai punti: adulto con minore/i a carico,
col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell’assegnazione di alloggi, di
superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente, secondo il criterio di
ripartizione definito dal Comune stesso.
7 . ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI – CANONE DI LOCAZIONE:
Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l’ordine stabilito dalle Graduatorie Generali e
Speciali di cui sopra.
L’assegnazione agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli Artt. 12, 13 e 16 del Regolamento
comunale e della normativa vigente, in base:
a) alla composizione del nucleo;
b) alla preferenza espressa dal medesimo, qualora possibile in base alla disponibilità degli alloggi.
Il canone di locazione degli alloggi è calcolato secondo quanto indicato dall’Art. 35 della L.R n.
24/2001, dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 395 del 30.7.2002 e dalla nota della
Regione Emilia Romagna Prot. n. 26003 del 20.12.2002 e s.m.i.
8.
CONTROLLI – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – TRATTAMENTO
DATI PERSONALI- NORME FINALI
I controlli sulle dichiarazioni vengono effettuati dal Comune in ottemperanza alle disposizioni
degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n°445 /2000 , secondo le modalità operative previste dal Comune.
Si precisa che in base allo stesso D.P.R. n°445 /2000 :
art. 3 i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in
Italia possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione di straniero;
art. 49 i certificati medici, sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa del settore;
Ai sensi dell’articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal
Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, il Comune, tramite i servizi competenti, può richiedere
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al
fine della correzione di errori materiali di modesta entità.
Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Comune competente potrà richiedere la
documentazione necessaria e posseduta dall’interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
Inoltre ai sensi del Regolamento sui criteri applicativi dell’indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.), approvato con delibera di C.C. n. 4 del 13.01.2003 verranno
sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni presentate che risultino:
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a) Palesemente inattendibili;
b) Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati
nell’istanza o precedentemente dichiarati;
c) Contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
d) Illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile
da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell’Amministrazione Comunale;
In particolare, nell’ambito dei presenti criteri verranno sottoposte al procedimento di controllo le
dichiarazioni sostitutive per le quali:
a) il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini Irpef, fatti salvi i redditi
esenti a detta imposta;
b) il valore I.S.E. sia inferiore al canone annuo;
Qualora nei controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie
procedure di Legge che prevedono la punizione ai sensi del Codice Penale, il dichiarante decade
dai benefici, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs n.196/2003 e s.m.i, i dati personali che vengono raccolti saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità
previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, i dati sensibili sono raccolti dal
Comune in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto
dell’interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell’istanza. I dati in possesso di
questo Comune potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici per i fini della
formazione della graduatoria nei limiti di quanto previsto dal citato decreto. Si precisa inoltre che,
con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo
familiare concedono il loro consenso all’elaborazione e all’utilizzo dei dati contenuti o allegati
alla domanda. Il titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Cati la Monica, il responsabile del
trattamento è l'incaricato da Acer alla raccolta delle domande e all'istruttoria delle stesse.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è la
Dott.ssa Cati La Monica.
Per quanto non contemplato nel presente Bando, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento
Comunale approvato con delibera Consiglio Comunale n. 49 del 26.06.03 e successive modifiche e
integrazioni, nella L.R.. 8 agosto 2001, n. 24 e nelle deliberazioni del Consiglio Regionale n.
327/2002 e n. 395/2002.
Sasso Marconi, 12 Novembre 2013
Il Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona
Dott.ssa Cati la Monica
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COMUNE DI SASSO MARCONI