Studio Tecnico Associato Dott. Forestale Alessio Mugnaini - Dott. Forestale e Ambientale Luca Trabucco Informativa n. 11/2015 Egregio Imprenditore Agricolo, Con Decreto RT n. 1776 del 27/04/2015 è stato pubblicato sulla nuova programmazione PSR 2014/2020 il bando per la presentazione delle domande di adesione alla Sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”. I tempi operativi sono alla data odierna strettissimi, ovvero cadono quale scadenza di presentazione domande alla data del 15 maggio 2015. Il sistema ARTEA prevede una nuova modalità operativa che punta sulla redazione propedeutica di una dichiarazione di coltivazione particellare molto puntuale, e successivamente a questa, la presentazione su protocollo successivo, della domanda di adesione alla nuova Sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”. Aspetto procedurale importante. I Beneficiari che concludono l’impegno quinquennale di cui alla sottomisura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane“ del PSR 2007 – 2013 assunto con D. RT n. 1662/2010, e coloro che concludono l’impegno annuale assunto con l’adesione al D. RT n. 807/2014, possono presentare domanda di adesione alla Sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”. Il termine del rispettivo periodo di impegno è acquisibile/visualizzabile attraverso la consultazione del fascicolo aziendale nella Anagrafe delle Aziende Agricole detenuta da ARTEA. Con Del. RT n. 554 del 20/04/2015, vengono definite le risorse destinate per l'annualità 2015 pari a: - 7,5 milioni di euro per la sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”. Beneficiari I beneficiari devono essere “Agricoltore in Attività” ai sensi della normativa vigente. Si rimanda alla Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.140 la quale sintetizza ed esplicita i casi di “Agricoltore in Attività” allegandola alla presente. I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all’interno delle zone montane che si impegnano a mantenere l’attività agricola per almeno 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda di aiuto. L’impegno interessa la SAU riferita all’UTE cui la domanda Codice Fiscale e P.IVA 02035130513 - Via C. Concini 41/B, 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. & Fax. 055.9738539 - www.aragritech.it Studio Tecnico Associato Dott. Forestale Alessio Mugnaini - Dott. Forestale e Ambientale Luca Trabucco di adesione è riferita. Sulla superficie agricola per la quale si richiede l’indennità è necessario rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in termini di “Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità”. Sostanzialmente non sono ammissibili superfici agricole abbandonate o non lavorate secondo le disposizioni minime previste. Limitazioni. Nel corso dell’anno di impegno, la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi. Le superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell’annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di coltivazione. L’indennità è corrisposta per ettaro di SAU posta all’interno della perimetrazione delle zone montane, così come individuate e georeferenziate di cui alla Del. CR n. 21/2015; ’archivio dei poligoni georeferenziati con svantaggio montano è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di Artea. Tipo di sostegno. L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità annuale ad ettaro di superficie agricola condotta dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall’ubicazione fisica della superficie agricola. L’indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività dell’importo unitario del premio secondo gli scaglioni riportati nella tabella sottostante. Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati. Dimensione della SAU aziendale all’interno delle zone montane fino a 30 ha da 30 a 50 ha da 50 a 100 ha oltre 100 ha Modulazione dell’indennità 100% 80% 50% 20% Minimali. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro. Codice Fiscale e P.IVA 02035130513 - Via C. Concini 41/B, 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. & Fax. 055.9738539 - www.aragritech.it Studio Tecnico Associato Dott. Forestale Alessio Mugnaini - Dott. Forestale e Ambientale Luca Trabucco Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti fitosanitari. Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale. Le regole di condizionalità devono essere rispettare a livello di azienda e il mancato rispetto comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza in base al DM n.180/2015 e successivo atto della Giunta regionale. I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli previsti dall’allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza. Rispetto attività minime Il rispetto delle attività agricole minime sulle superfici oggetto di domanda di aiuto rappresenta l’impegno specifico di misura. Rispetto delle disposizioni specifiche di misura Le disposizioni specifiche di cui all’art.35 del reg. delegato UE n.640/2014 e al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto saranno dettagliate con successivo atto della Giunta regionale. Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è Codice Fiscale e P.IVA 02035130513 - Via C. Concini 41/B, 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. & Fax. 055.9738539 - www.aragritech.it Studio Tecnico Associato Dott. Forestale Alessio Mugnaini - Dott. Forestale e Ambientale Luca Trabucco effettuato sulla base di quanto disposto all’art. 19 del Reg. UE 640/2014 “Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione”. La mancata conduzione delle superfici oggetto di domanda per i 12 mesi a partire dalla scadenza per la presentazione della domanda di aiuto comporta l’esclusione dal beneficio per la superficie interessata dall’inadempienza. Tale fattispecie non rientra nelle casistiche di cui all’art. 19 del Reg. UE 640/2014 “Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione”. Fasi del procedimento Presentazione delle domande di aiuto A far data dall’approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2015. Approvazione dell’elenco delle domande ammissibili Subordinata alla definitiva approvazione del Programma da parte della Commissione Europea Adempimenti successivi all’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 Le ulteriori disposizioni tecniche e procedurali saranno definite con successivi atti a seguito dell’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della CE con particolare riferimento tra l’altro a: - modalità di conferma della domanda di adesione presentata ai sensi del presente provvedimento - approvazione dell’elenco dei beneficiari - ammissibilità delle superfici in caso di modifiche alla scheda di misura richieste dalla Commissione - comunicazione di causa di forza maggiore, recesso, trasferimento impegno - disposizioni specifiche delle regole di condizionalità a livello regionale di cui al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015; - disposizioni specifiche a livello regionale dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all’allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015; - disposizioni specifiche di cui all’art. 35 del reg. delegato UE n. 640/2014 e al DM n. 180 del 23/01/2015 relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto. Cordialità, ARAGRITECH – Studio Tecnico Associato Codice Fiscale e P.IVA 02035130513 - Via C. Concini 41/B, 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. & Fax. 055.9738539 - www.aragritech.it REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE SETTORE PROGRAMMAZIONE AGRICOLA-FORESTALE, ZOOTECNIA, SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN AGRICOLTURA Il Dirigente Responsabile: FRUTTUOSI ALVARO Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012 Numero adozione: 1776 - Data adozione: 27/04/2015 Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD) Oggetto: Reg. UE 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la sottomisura 13.1 Indennità in zone montane. Data certificazione: 28/04/2015 Numero interno di proposta: 2015AD002339 CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA Positivo . IL DIRIGENTE Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9; Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1389 del 19/04/2013, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del settore “Programmazione agricola-forestale, zootecnia, sistemi informativi promozione e comunicazione in agricoltura”; Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visti i regolamenti della Commissione: Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013, Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013, Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013, Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013; Vista la delibera di G.R. n. 331 del 23 marzo 2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana: approvazione della proposta da inviare alla Commissione europea, aggiornata a seguito del processo di negoziazione con gli uffici della Commissione”; Visto l’art. 31 del Reg. UE 1305/2013 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”; Vista la delibera di G.R. n. 554 del 20 aprile 2015: ”Reg. UE 1305/2013 – Indicazioni per la prima fase di attuazione del PSR 2014-2020 – Domande di aiuto per la misura 11 “Agricoltura biologica” e per la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” e disposizioni inerenti la sottomisura 214 a “Pagamenti agroambientali” PSR 20072013”; Visto l’art. 32 “Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” che stabilisce che gli stati membri debbano provvedere a designare le zone ammissibili all’indennità classificandole come segue: - zone montane zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane zone soggette a vincoli specifici Vista la Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziati delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013.” Visto l’allegato B alla delibera G.R. n. 554 del 20 aprile 2015 contenente gli elementi essenziali per la raccolta delle domande di aiuto a valere sulle risorse stanziate per la sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” del PSR della Toscana 2014 -2020 pari ad euro 7,5 milioni; Preso atto che tale delibera dà mandato al Settore “Programmazione agricola - forestale, zootecnia, sistemi informativi promozione e comunicazione in agricoltura”, referente per la sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane ” del PSR della Toscana 2014 – 2020 di approvare apposito avviso per la raccolta delle domande di aiuto; Ritenuto quindi necessario definire nell’allegato A al presente atto l’avviso contenente le disposizioni tecniche procedurali relative all’attuazione della sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” del PSR della Toscana 2014-2020; Preso atto di consentire la presentazione delle domande di aiuto a far data dall’approvazione del presente atto fini al termine ultimo del 15 maggio 2015; Preso atto di consentire la presentazione della domanda di aiuto anche coloro che concludono l’impegno quinquennale relativo alla misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” assunto aderendo alla misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” assunto aderendo al bando di cui al D.D. n. 1662/2010 e a coloro che concludono l’impegno annuale assunto con l’adesione al bando di cui al D.D. 807/2014; Ritenuto necessario precisare che l'approvazione dell’elenco dei beneficiari della sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” del PSR della Toscana 2014 – 2020 è subordinata alla definitiva approvazione del Programma da parte della Commissione Europea; Ritenuto altresì opportuno, nelle more di approvazione del PSR 2014 – 2020 da parte della Commissione Europea e dell’approvazione di tutti gli altri atti regionali necessari, stabilire per la sottomisura 13.1 che l’ultimo piano di coltivazione presentato dal richiedente ai sensi del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le scadenze regolamentari vigenti per l’annualità 2015, venga considerato quello utile ai fini della definizione delle superfici a pagamento; Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i.. Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del Direttore di Artea n. 32/2015; DECRETA 1. di approvare l’avviso di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni tecniche procedurali relative all’attuazione della sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” del PSR della Toscana 2014-2020; 2. di consentire la presentazione delle domande di aiuto a far data dall’approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2015; 3. che la durata dell’impegno è pari a 1 anno (12 mesi) a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (16 maggio 2015- 15 maggio 2016); 4. che l'approvazione dell’elenco dei beneficiari della sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” del PSR della Toscana 2014 – 2020 è subordinata alla definitiva approvazione del Programma da parte della Commissione Europea; 5. di stabilire che le domande di pagamento, subordinate all’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020, fanno riferimento all’ultimo piano di coltivazione presentato dal richiedente ai sensi del DM 12 Gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le scadenze regolamentari vigenti per l’annualità 2015; 6. di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del Direttore di Artea n. 32/2015. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007. IL DIRIGENTE Alvaro Fruttuosi REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE SETTORE PROGRAMMAZIONE AGRICOLA-FORESTALE, ZOOTECNIA, SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN AGRICOLTURA Allegati n°: 1 ALLEGATI: Den. Checksum A 1a775ba12dcf71d6c1abdbd5cf6a654680579298296e4fd0b31660abb5ec1380 ALLEGATO A Sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” (artt. 31 e 32 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013) – avviso per la presentazione delle domande di aiuto La misura vuole sostenere le aziende agricole che operano in zone montane, erogando un’indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende stesse. L’analisi di contesto sulle zone evidenzia carenze strutturali soprattutto in relazione alla struttura demografica (popolazione più anziana, differenze di genere più marcate), alla struttura economica (redditi inferiori alle altre zone, riduzione del numero delle aziende agricole e della SAU maggiore alla media regionale nel periodo intercensuario). Tali zone rappresentano tuttavia circa un terzo dell’intero territorio regionale ed in esse si concentra una parte importante delle attività agricole e zootecniche di maggior valore qualitativo (produzioni tipiche e tradizionali), ambientale (presidio del territorio, prevenzione dal dissesto idrogeologico, biodiversità) e paesaggistico della regione (mantenimento di superfici coltivate – paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionalerispetto alla rinaturalizzazione delle stesse superfici a seguito di abbandono). La presente procedura è attivata nelle more dell’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea, pertanto con il presente avviso viene consentita la presentazione delle domande di aiuto precisando che la selezione dei beneficiari è subordinata alla definitiva approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea. Descrizione del tipo di intervento I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all’interno delle zone montane ai sensi dell’art. 32, par. 1 (a) che si impegnano a mantenere l’attività agricola per almeno 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda di aiuto. L’impegno interessa la SAU riferita all’UTE cui la domanda di adesione è riferita. Sulla superficie agricola per la quale si richiede l’indennità è necessario rispettare quanto stabilito all'art. 4.c del Reg. UE 1307/2013, così come specificato dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: “Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità” e dall’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”. Beneficiari I beneficiari devono essere in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013 e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”- art. 3 “Agricoltore in attività” e ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”. Limitazioni Nel corso dell’anno di impegno, la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi. Le superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell’annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di coltivazione. Beneficiano degli aiuti le imprese agricole che conducono superfici collocate sul territorio regionale; nel caso in cui un’UTE sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano. L’importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all’importo ammissibile e rappresenta, nell’annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento. L’indennità è corrisposta per ettaro di SAU posta all’interno della perimetrazione delle zone montane, così come individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziati delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013.” L’archivio dei poligoni georeferenziati con svantaggio montano è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di Artea. Il numero di ettari ammissibili per UTE è quello che risulta alla scadenza della presentazione della domanda di pagamento, che nella fattispecie coincide con la domanda di aiuto. Tipo di sostegno L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità annuale ad ettaro di superficie agricola condotta dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall’ubicazione fisica della superficie agricola. L’indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività dell’importo unitario del premio secondo gli scaglioni riportati nella tabella sottostante. Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati. Modulazione dell’indennità Dimensione della SAU aziendale all’interno delle zone montane fino a 30 ha da 30 a 50 ha da 50 a 100 ha oltre 100 ha 100% 80% 50% 20% Minimali Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro. Formazione dell’elenco dei beneficiari e calcolo del sostegno per UTE Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; viene effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse in base alla superficie ammissibile all’indennità. Per ogni UTE che presenta domanda viene effettuato un calcolo teorico dell’indennità complessiva sulla base del suddetto criterio di degressività. L’importo per UTE così calcolato viene eventualmente ridotto proporzionalmente in base alle risorse disponibili. Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei fitosanitari. Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un succesivo atto della Giunta regionale. Le regole di condizionalità devono essere rispettare a livello di azienda e il mancato rispetto comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza in base al DM n.180/2015 e successivo atto della Giunta regionale. I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli previsti dall’allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza. Rispetto attività minime Le attività minime stabilite a norma dell’art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. Delegato UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: “Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità” e dall’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”. Il rispetto delle attività agricole minime sulle superfici oggetto di domanda di aiuto rappresenta l’impegno specifico di misura. Rispetto delle disposizioni specifiche di misura Le disposizioni specifiche di cui all’art. 35 del Reg. UE 640/2014 e al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto saranno dettagliate con successivo atto della Giunta regionale. Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto all’art. 19 del Reg. UE 640/2014 “Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione”. La mancata conduzione delle superfici oggetto di domanda per i 12 mesi a partire dalla scadenza per la presentazione della domanda di aiuto comporta l’esclusione dal beneficio per la superficie interessata dall’inadempienza. Tale fattispecie non rientra nelle casistiche di cui all’art. 19 del Reg. UE 640/2014 “Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione”. Adempimenti procedurali Ai sensi della L.r. n. 45/07 (‘Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola’) e del decreto del direttore ARTEA n. 32/2015, i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell’ambito del sistema informativo ARTEA Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell’ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione. Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento. La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di accesso previste per i beneficiari, alle condizioni di ammissibilità previste per le superfici e all’indennità minima erogabile per beneficiario. La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Le domande non sono soggette a imposta di bollo. Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 32/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA. La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA Il richiedente deve consentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali. Fasi del procedimento Presentazione delle domande di aiuto Approvazione dell’elenco delle a far data dall’approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2015. domande subordinata alla definitiva approvazione del ammissibili Programma Europea da parte della Commissione Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 15 maggio 2015 con le modalità previste dal punto 3.8 del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015 e s.m.i.. Le domande di pagamento, subordinate all’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020, faranno riferimento all’ ultimo piano di coltivazione presentato dal richiedente ai sensi del DM 12 Gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le scadenze regolamentari vigenti per l’annualità 2015, pertanto ultimo piano di coltivazione verrà considerato utile ai fini della definizione delle superfici a pagamento. Possono presentare domanda di aiuto anche coloro che concludono l’impegno quinquennale relativo alla misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” assunto aderendo al bando di cui al D.D. n. 1662/2010 e a coloro che concludono l’impegno annuale assunto con l’adesione al bando di cui al D.D. 807/2014; L’elenco delle domande finanziate è fatto in base all’assegnazione finanziaria di riferimento. La durata dell’impegno è pari a 1 anno a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ( 16 maggio 2015- 15 maggio 2016). Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento Le modalità di sottoscrizione delle domande sono disciplinate dal del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 marzo 2015. Adempimenti successivi all’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 Le ulteriori disposizioni tecniche e procedurali saranno definite con successivi atti a seguito dell’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della CE con particolare riferimento tra l’altro a: - modalità di conferma della domanda di adesione presentata ai sensi del presente provvedimento approvazione dell’elenco dei beneficiari ammissibilità delle superfici in caso di modifiche alla scheda di misura richieste dalla Commissione comunicazione di causa di forza maggiore, recesso, trasferimento impegno disposizioni specifiche delle regole di condizionalità a livello regionale di cui al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015; disposizioni specifiche a livello regionale dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all’allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015; disposizioni specifiche di cui all’art. 35 del reg. delegato UE n. 640/2014 e al DM n. 180 del 23/01/2015 relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto. AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari Via Salandra, 13 – 00187 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2015.140 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 20 marzo 2015 All’ Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, 81 00185 ROMA All’ AVEPA Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA All’ AGREA Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA All’ Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 20100 MILANO All’ ARTEA Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE All’ ARPEA Via Bogino, 23 10123 Torino All’ APPAG Trento Via G.B. Trener, 3 38100 Trento All’ OPPAB Via Crispi, 15 39100 Bolzano All’ ARCEA Via E.Molè 88100 Catanzaro Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA E p.c. 2 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA Al C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA Al CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, 32 00187 ROMA Al CAA LiberiAgricoltori Via Dessiè 2 00199 ROMA Al Coordinamento CAA AIPO Via Alberico II, 35 00193 ROMA Al Coordinamento CAA Liberi Professionisti Via Carlo Alberto, 30 10123 TORINO Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell’Unione europea Via XX Settembre 20 00186 ROMA Alla Regione Puglia Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/47 71100 BARI A SIN S.p.A. Via Salandra, 13 00187 ROMA OGGETTO: REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI I Regolamenti in oggetto introducono un nuovo quadro giuridico di sostegno diretto in favore degli agricoltori. Le principali fonti normative sono: - Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione; - Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione; - DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; - DM 26 febbraio 2015 n. 1420 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; - DM 20 marzo 2015 n. 1922 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014. Si riporta di seguito il quadro delle componenti di pagamento attivabili nell’ambito del regime di sostegno dei pagamenti diretti PAC: Elenco dei regimi di sostegno Base giuridica Regime di pagamento di base Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5. Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo III, capo 3. Pagamento per i giovani agricoltori Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo III, capo 5. Sostegno accoppiato facoltativo Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo IV, capo 1. 3 DM 18 novembre 2014 n. 6513 Titolo III, capo I. DM 18 novembre 2014 n. 6513 Titolo III, capo II. DM 18 novembre 2014 n. 6513 Titolo III, Capo III. DM 18 novembre 2014 n. 6513 Titolo IV. Note Pagamento disaccoppiato Pagamento disaccoppiato Pagamento disaccoppiato Pagamento accoppiato Elenco dei regimi di sostegno Regime dei piccoli agricoltori Base giuridica Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo V. DM 18 novembre 2014 n. 6513 Titolo V. Note Pagamento disaccoppiato Al fine di percepire gli aiuti comunitari nell’ambito di uno o più dei regimi di sostegno sopra indicati è necessario che il soggetto rivesta la qualifica di “agricoltore in attività”. 2. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ La disciplina dell’agricoltore in attività è stabilita dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi unionali sia con riferimento ai regimi di sostegno elencati al precedente paragrafo 1 sia alle seguenti misure previste nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013: Reg. (UE) n. 1305/2013 Misura Gestione del rischio in agricoltura art. 36 Giovani agricoltori art. 19 Qualità art. 16 Agricoltura biologica art. 29 Zone svantaggiate art. 31 Benessere animale art. 33 2.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che: 1) ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dimostrano uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o 4 svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. Inoltre, come precisato all’articolo 1, comma 2, del DM 26 febbraio 2015, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dai successivi paragrafi 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4. 2) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, hanno percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per l’ammontare massimo di seguito riportato: a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi. Per “pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente” si intende l’importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l’agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell’anno precedente. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno precedente si applica quanto disposto al successivo paragrafo 2.4.2. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DM 26 febbraio 2015, il requisito di “agricoltore in attività” è riconosciuto anche se gli importi determinati con le modalità di cui sopra risultano inferiori ai requisiti minimi di cui all’art. 4 del DM 18 novembre 2014. Si precisa che le precedenti casistiche 1) e 2) non si applicano a coloro che rientrano nell’ambito di applicazione della fattispecie di cui al punto 1) del successivo paragrafo 2.2 3) rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui al successivo paragrafo 2.3. Si precisa che le tre fattispecie sono tra loro alternative. 2.2 AGRICOLTORE NON IN ATTIVITÀ Non sono agricoltori in attività: 1) ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all’art. 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420; 2) ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che gestiscono: 5 a) b) c) d) e) aeroporti; servizi ferroviari; impianti idrici; servizi immobiliari; terreni sportivi e aree ricreative permanenti. 3) ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513: a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione: i) bancaria o finanziaria, e/o ii) commerciale; b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione; c) le pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione delle deroghe di cui al successivo paragrafo 2.3. 4) ai sensi dell’art. 9, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche: a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola. 2.3 DEROGHE Ricorrendone i presupposti di seguito indicati, in deroga alle casistiche del precedente paragrafo 2.2, sono qualificati agricoltori in attività: 1) gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici (punto 3) lettera c); 2) per tutte le altre casistiche ad eccezione del punto 1) le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola. 2.4 PROVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE DEROGHE 6 Ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 2.3, sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali ricorrano le condizioni di seguito indicate. 2.4.1 Enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo o che hanno la gestione degli usi civici Lo svolgimento delle suddette attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata mediante l’acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria. 2.4.2 Importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente Ai fini della verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, si precisa quanto segue. L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 per l’anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole. Tale importo è calcolato senza tener conto dell’applicazione dell’art. 63 e dell’art. 91, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, quindi al lordo di riduzioni ed esclusioni previste dal regime di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 per il 2015 e dal regime di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 dal 2016. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole, l’importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno fiscale più recente. Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per l’anno fiscale più recente e riportato nell’allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro. Per il solo anno 2014, il massimale è quello fissato nell’allegato VIII del Reg. (CE) n. 73/2009. Il valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è determinato da AGEA. La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali. 2.4.3 Attività agricole non insignificanti Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: 7 a) i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove. c) se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente. Il controllo dei requisiti a) e b) è eseguito sulla base di quanto stabilito al precedente paragrafo 2.4.2 mentre il controllo del requisito c) è eseguito sulla base di quanto stabilito al successivo paragrafo 2.4.4. 2.4.4 Attività principale o oggetto sociale consistente nell'esercizio di un'attività agricola Preliminarmente si evidenzia che l’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 stabilisce che “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola”. Ciò posto, il requisito in questione è rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita IVA attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale. 2.5 POSSESSO E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA DI AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ L’art. 1, comma 4, del DM 26 febbraio 2015, dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore in attività rientrano nella competenza dell’Organismo di coordinamento, il quale può delegare talune attività agli Organismi pagatori. Pertanto, la verifica della qualifica di “agricoltore in attività” è eseguita, ove possibile, in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore in attività” a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all’Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell’agricoltore idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. La delega prevista dall’art. 1, comma 4, del DM 26 febbraio 2015 è limitata alla gestione della fattispecie appena indicata nonché al supporto operativo alla gestione dell’eventuale contenzioso con il richiedente la qualifica di “agricoltore in attività”. 8 In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Organismo pagatore comunica ad AGEA, tramite specifiche funzioni informatiche, l’esistenza della qualifica di “agricoltore in attività” in capo all’interessato unitamente all’indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta, al fine di rendere disponibile l’informazione a tutti gli Organismi pagatori per i rispettivi procedimenti amministrativi. La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda relativa ad uno qualunque dei regimi indicati ai precedenti paragrafi 1. e 2. e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. La mancanza della qualifica di agricoltore in attività al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto. Per “momento di presentazione della domanda” si intende quello in cui l’agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda. In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività. IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO R. Lolli 9