Studio Tecnico Associato
Dott. Forestale Alessio Mugnaini - Dott. Forestale e Ambientale Luca Trabucco
Informativa n. 11/2015
Egregio Imprenditore Agricolo,
Con Decreto RT n. 1776 del 27/04/2015 è stato pubblicato sulla nuova programmazione PSR
2014/2020 il bando per la presentazione delle domande di adesione alla Sottomisura 13.1 “Indennità
in zone montane”.
I tempi operativi sono alla data odierna strettissimi, ovvero cadono quale scadenza di presentazione
domande alla data del 15 maggio 2015.
Il sistema ARTEA prevede una nuova modalità operativa che punta sulla redazione propedeutica di
una dichiarazione di coltivazione particellare molto puntuale, e successivamente a questa, la
presentazione su protocollo successivo, della domanda di adesione alla nuova Sottomisura 13.1
“Indennità in zone montane”.
Aspetto procedurale importante. I Beneficiari che concludono l’impegno quinquennale di cui alla
sottomisura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle
zone montane“ del PSR 2007 – 2013 assunto con D. RT n. 1662/2010, e coloro che concludono
l’impegno annuale assunto con l’adesione al D. RT n. 807/2014, possono presentare domanda di
adesione alla Sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”.
Il termine del rispettivo periodo di impegno è acquisibile/visualizzabile attraverso la consultazione
del fascicolo aziendale nella Anagrafe delle Aziende Agricole detenuta da ARTEA.
Con Del. RT n. 554 del 20/04/2015, vengono definite le risorse destinate per l'annualità 2015 pari a:
-
7,5 milioni di euro per la sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”.
Beneficiari
I beneficiari devono essere “Agricoltore in Attività” ai sensi della normativa vigente. Si rimanda
alla Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.140 la quale sintetizza ed esplicita i casi di “Agricoltore
in Attività” allegandola alla presente.
I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all’interno delle zone
montane che si impegnano a mantenere l’attività agricola per almeno 12 mesi a partire dalla
presentazione della domanda di aiuto. L’impegno interessa la SAU riferita all’UTE cui la domanda
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di adesione è riferita. Sulla superficie agricola per la quale si richiede l’indennità è necessario
rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in termini di “Attività con cadenza annuale
consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di
condizionalità”. Sostanzialmente non sono ammissibili superfici agricole abbandonate o non
lavorate secondo le disposizioni minime previste.
Limitazioni.
Nel corso dell’anno di impegno, la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi. Le
superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell’annualità di riferimento ed
essere presenti nel Piano di coltivazione.
L’indennità è corrisposta per ettaro di SAU posta all’interno della perimetrazione delle zone
montane, così come individuate e georeferenziate di cui alla Del. CR n. 21/2015; ’archivio dei
poligoni georeferenziati con svantaggio montano è inserito nel sistema integrato di gestione e
controllo di Artea.
Tipo di sostegno.
L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità annuale ad ettaro di superficie agricola condotta dal
richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall’ubicazione fisica
della superficie agricola.
L’indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un
criterio di degressività dell’importo unitario del premio secondo gli scaglioni riportati nella tabella
sottostante.
Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i
valori soglia indicati.
Dimensione della SAU aziendale all’interno delle zone montane
fino a 30 ha
da 30 a 50 ha
da 50 a 100 ha
oltre 100 ha
Modulazione
dell’indennità
100%
80%
50%
20%
Minimali.
Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.
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Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti fitosanitari.
Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA)
previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale n. 180 del
23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale.
Le regole di condizionalità devono essere rispettare a livello di azienda e il mancato rispetto
comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo
spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza
in base al DM n.180/2015 e successivo atto della Giunta regionale.
I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli previsti
dall’allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale.
Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari comporta
l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è
ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza.
Rispetto attività minime
Il rispetto delle attività agricole minime sulle superfici oggetto di domanda di aiuto rappresenta
l’impegno specifico di misura.
Rispetto delle disposizioni specifiche di misura
Le disposizioni specifiche di cui all’art.35 del reg. delegato UE n.640/2014 e al Decreto
Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE
n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale" relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime
di aiuto saranno dettagliate con successivo atto della Giunta regionale. Il calcolo per le riduzioni o
le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è
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effettuato sulla base di quanto disposto all’art. 19 del Reg. UE 640/2014 “Sanzioni amministrative
in caso di sovradichiarazione”.
La mancata conduzione delle superfici oggetto di domanda per i 12 mesi a partire dalla scadenza
per la presentazione della domanda di aiuto comporta l’esclusione dal beneficio per la superficie
interessata dall’inadempienza. Tale fattispecie non rientra nelle casistiche di cui all’art. 19 del
Reg. UE 640/2014 “Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione”.
Fasi del procedimento
Presentazione delle domande di aiuto
A far data dall’approvazione del presente atto
con termine ultimo al 15 maggio 2015.
Approvazione dell’elenco delle domande
ammissibili
Subordinata alla definitiva approvazione del
Programma da parte della Commissione
Europea
Adempimenti successivi all’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020
Le ulteriori disposizioni tecniche e procedurali saranno definite con successivi atti a seguito
dell’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della CE con particolare riferimento
tra l’altro a:
-
modalità di conferma della domanda di adesione presentata ai sensi del presente provvedimento
-
approvazione dell’elenco dei beneficiari
-
ammissibilità delle superfici in caso di modifiche alla scheda di misura richieste dalla Commissione
-
comunicazione di causa di forza maggiore, recesso, trasferimento impegno
-
disposizioni specifiche delle regole di condizionalità a livello regionale di cui al Decreto Ministeriale
n. 180 del 23/01/2015;
-
disposizioni specifiche a livello regionale dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei
prodotti fitosanitari di cui all’allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015;
-
disposizioni specifiche di cui all’art. 35 del reg. delegato UE n. 640/2014 e al DM n. 180 del
23/01/2015 relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto.
Cordialità,
ARAGRITECH – Studio Tecnico Associato
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REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE AGRICOLA-FORESTALE, ZOOTECNIA,
SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN
AGRICOLTURA
Il Dirigente Responsabile:
FRUTTUOSI ALVARO
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 548/2012
Numero adozione: 1776 - Data adozione: 27/04/2015
Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)
Oggetto: Reg. UE 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana - Avviso per la presentazione delle domande di aiuto per la sottomisura 13.1 Indennità in zone montane.
Data certificazione: 28/04/2015
Numero interno di proposta:
2015AD002339
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione ed
ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1389 del 19/04/2013, con il quale al sottoscritto è stata
attribuita la responsabilità del settore “Programmazione agricola-forestale, zootecnia, sistemi
informativi promozione e comunicazione in agricoltura”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visti i regolamenti della Commissione:
 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1305/2013,
 Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del regolamento
(UE) 1306/2013;
Vista la delibera di G.R. n. 331 del 23 marzo 2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana: approvazione della proposta da inviare alla
Commissione europea, aggiornata a seguito del processo di negoziazione con gli uffici della
Commissione”;
Visto l’art. 31 del Reg. UE 1305/2013 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici”;
Vista la delibera di G.R. n. 554 del 20 aprile 2015: ”Reg. UE 1305/2013 – Indicazioni per la prima
fase di attuazione del PSR 2014-2020 – Domande di aiuto per la misura 11 “Agricoltura biologica”
e per la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici” e disposizioni inerenti la sottomisura 214 a “Pagamenti agroambientali” PSR 20072013”;
Visto l’art. 32 “Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” che
stabilisce che gli stati membri debbano provvedere a designare le zone ammissibili all’indennità
classificandole come segue:
-
zone montane
zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane
zone soggette a vincoli specifici
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015.
Approvazione dei perimetri georeferenziati delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013.”
Visto l’allegato B alla delibera G.R. n. 554 del 20 aprile 2015 contenente gli elementi essenziali per
la raccolta delle domande di aiuto a valere sulle risorse stanziate per la sottomisura 13.1 “Indennità
in zone montane” del PSR della Toscana 2014 -2020 pari ad euro 7,5 milioni;
Preso atto che tale delibera dà mandato al Settore “Programmazione agricola - forestale, zootecnia,
sistemi informativi promozione e comunicazione in agricoltura”, referente per la sottomisura 13.1
“Indennità in zone montane ” del PSR della Toscana 2014 – 2020 di approvare apposito avviso per
la raccolta delle domande di aiuto;
Ritenuto quindi necessario definire nell’allegato A al presente atto l’avviso contenente le
disposizioni tecniche procedurali relative all’attuazione della sottomisura 13.1 “Indennità in zone
montane” del PSR della Toscana 2014-2020;
Preso atto di consentire la presentazione delle domande di aiuto a far data dall’approvazione del
presente atto fini al termine ultimo del 15 maggio 2015;
Preso atto di consentire la presentazione della domanda di aiuto anche coloro che concludono
l’impegno quinquennale relativo alla misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a
favore degli agricoltori delle zone montane” assunto aderendo alla misura 211 “Indennità
compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” assunto
aderendo al bando di cui al D.D. n. 1662/2010 e a coloro che concludono l’impegno annuale
assunto con l’adesione al bando di cui al D.D. 807/2014;
Ritenuto necessario precisare che l'approvazione dell’elenco dei beneficiari della sottomisura 13.1
“Indennità in zone montane” del PSR della Toscana 2014 – 2020 è subordinata alla definitiva
approvazione del Programma da parte della Commissione Europea;
Ritenuto altresì opportuno, nelle more di approvazione del PSR 2014 – 2020 da parte della
Commissione Europea e dell’approvazione di tutti gli altri atti regionali necessari, stabilire per la
sottomisura 13.1 che l’ultimo piano di coltivazione presentato dal richiedente ai sensi del DM 12
gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le
scadenze regolamentari vigenti per l’annualità 2015, venga considerato quello utile ai fini della
definizione delle superfici a pagamento;
Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)” e s.m.i..
Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la
Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del Direttore di Artea n.
32/2015;
DECRETA
1. di approvare l’avviso di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente le disposizioni tecniche procedurali relative all’attuazione della sottomisura 13.1
“Indennità in zone montane” del PSR della Toscana 2014-2020;
2. di consentire la presentazione delle domande di aiuto a far data dall’approvazione del
presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2015;
3. che la durata dell’impegno è pari a 1 anno (12 mesi) a partire dal giorno successivo alla
chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (16 maggio 2015- 15
maggio 2016);
4. che l'approvazione dell’elenco dei beneficiari della sottomisura 13.1 “Indennità in zone
montane” del PSR della Toscana 2014 – 2020 è subordinata alla definitiva approvazione del
Programma da parte della Commissione Europea;
5. di stabilire che le domande di pagamento, subordinate all’approvazione del PSR della
Toscana 2014-2020, fanno riferimento all’ultimo piano di coltivazione presentato dal
richiedente ai sensi del DM 12 Gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA
n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le scadenze regolamentari vigenti per l’annualità 2015;
6. di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto di cui al presente atto deve avvenire
utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni la
Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del Direttore di
Artea n. 32/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
medesima L.R. 23/2007.
IL DIRIGENTE
Alvaro Fruttuosi
REGIONE TOSCANA
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
SETTORE PROGRAMMAZIONE AGRICOLA-FORESTALE, ZOOTECNIA,
SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IN
AGRICOLTURA
Allegati n°:
1
ALLEGATI:
Den.
Checksum
A
1a775ba12dcf71d6c1abdbd5cf6a654680579298296e4fd0b31660abb5ec1380
ALLEGATO A
Sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane” (artt. 31 e 32 del Regolamento (UE) n. 1305 del
17 dicembre 2013) – avviso per la presentazione delle domande di aiuto
La misura vuole sostenere le aziende agricole che operano in zone montane, erogando
un’indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende
stesse.
L’analisi di contesto sulle zone evidenzia carenze strutturali soprattutto in relazione alla struttura
demografica (popolazione più anziana, differenze di genere più marcate), alla struttura economica
(redditi inferiori alle altre zone, riduzione del numero delle aziende agricole e della SAU maggiore
alla media regionale nel periodo intercensuario). Tali zone rappresentano tuttavia circa un terzo
dell’intero territorio regionale ed in esse si concentra una parte importante delle attività agricole e
zootecniche di maggior valore qualitativo (produzioni tipiche e tradizionali), ambientale (presidio
del territorio, prevenzione dal dissesto idrogeologico, biodiversità) e paesaggistico della regione
(mantenimento di superfici coltivate – paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionalerispetto alla rinaturalizzazione delle stesse superfici a seguito di abbandono).
La presente procedura è attivata nelle more dell’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da
parte della Commissione Europea, pertanto con il presente avviso viene consentita la
presentazione delle domande di aiuto precisando che la selezione dei beneficiari è subordinata
alla definitiva approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea.
Descrizione del tipo di intervento
I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all’interno delle zone
montane ai sensi dell’art. 32, par. 1 (a) che si impegnano a mantenere l’attività agricola per
almeno 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda di aiuto. L’impegno interessa la SAU
riferita all’UTE cui la domanda di adesione è riferita.
Sulla superficie agricola per la quale si richiede l’indennità è necessario rispettare quanto stabilito
all'art. 4.c del Reg. UE 1307/2013, così come specificato dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18
novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: “Attività con cadenza annuale consistente in
almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità” e
dall’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed
integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
Beneficiari
I beneficiari devono essere in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013 e del decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 “Disposizioni
nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013”- art. 3 “Agricoltore in attività” e ai sensi dell’art. 2 del Decreto
Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto
ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
Limitazioni
Nel corso dell’anno di impegno, la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi.
Le superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell’annualità di
riferimento ed essere presenti nel Piano di coltivazione.
Beneficiano degli aiuti le imprese agricole che conducono superfici collocate sul territorio
regionale; nel caso in cui un’UTE sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono
ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.
L’importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all’importo ammissibile e
rappresenta, nell’annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di
pagamento.
L’indennità è corrisposta per ettaro di SAU posta all’interno della perimetrazione delle zone
montane, così come individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20
aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziati delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE
1305/2013.”
L’archivio dei poligoni georeferenziati con svantaggio montano è inserito nel sistema integrato di
gestione e controllo di Artea.
Il numero di ettari ammissibili per UTE è quello che risulta alla scadenza della presentazione della
domanda di pagamento, che nella fattispecie coincide con la domanda di aiuto.
Tipo di sostegno
L’aiuto consiste nell’erogazione di un’indennità annuale ad ettaro di superficie agricola condotta
dal richiedente, a parziale compensazione degli svantaggi strutturali che derivano dall’ubicazione
fisica della superficie agricola.
L’indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica
un criterio di degressività dell’importo unitario del premio secondo gli scaglioni riportati nella
tabella sottostante.
Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i
valori soglia indicati.
Modulazione
dell’indennità
Dimensione della SAU aziendale all’interno delle zone montane
fino a 30 ha
da 30 a 50 ha
da 50 a 100 ha
oltre 100 ha
100%
80%
50%
20%
Minimali
Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.
Formazione dell’elenco dei beneficiari e calcolo del sostegno per UTE
Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; viene effettuata una ripartizione proporzionale
delle risorse in base alla superficie ammissibile all’indennità.
Per ogni UTE che presenta domanda viene effettuato un calcolo teorico dell’indennità complessiva
sulla base del suddetto criterio di degressività. L’importo per UTE così calcolato viene
eventualmente ridotto proporzionalmente in base alle risorse disponibili.
Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei
fitosanitari.
Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA)
previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale n. 180 del
23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale" in attesa di un succesivo atto della Giunta regionale.
Le regole di condizionalità devono essere rispettare a livello di azienda e il mancato rispetto
comporta l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo
spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza
dell’inadempienza in base al DM n.180/2015 e successivo atto della Giunta regionale.
I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli previsti
dall’allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta
regionale.
Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari comporta
l’applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l’importo complessivo spettante è
ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell’inadempienza.
Rispetto attività minime
Le attività minime stabilite a norma dell’art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. Delegato UE
1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione
sui pagamenti diretti: “Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale
ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità” e dall’art. 2 del Decreto
Ministeriale n. 1420 de 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto
ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
Il rispetto delle attività agricole minime sulle superfici oggetto di domanda di aiuto rappresenta
l’impegno specifico di misura.
Rispetto delle disposizioni specifiche di misura
Le disposizioni specifiche di cui all’art. 35 del Reg. UE 640/2014 e al Decreto Ministeriale n. 180 del
23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale" relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto saranno
dettagliate con successivo atto della Giunta regionale.
Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle
determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto all’art. 19 del Reg. UE
640/2014 “Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione”.
La mancata conduzione delle superfici oggetto di domanda per i 12 mesi a partire dalla scadenza
per la presentazione della domanda di aiuto comporta l’esclusione dal beneficio per la superficie
interessata dall’inadempienza. Tale fattispecie non rientra nelle casistiche di cui all’art. 19 del Reg.
UE 640/2014 “Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione”.
Adempimenti procedurali
Ai sensi della L.r. n. 45/07 (‘Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa
agricola’) e del decreto del direttore ARTEA n. 32/2015, i soggetti che intendono presentare
domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della
presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la
costituzione o l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell’ambito del sistema
informativo ARTEA Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la
sospensione dell’ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.
Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di
pagamento.
La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la
richiesta di adesione alla misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di accesso previste per i
beneficiari, alle condizioni di ammissibilità previste per le superfici e all’indennità minima
erogabile per beneficiario.
La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di
ammissione della domanda di aiuto.
Le domande non sono soggette a imposta di bollo.
Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità
telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 45/07 e
regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 32/2015 accedendo direttamente al sistema
informativo ARTEA o tramite CAA.
La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata
nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA
Il richiedente deve consentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela
dei dati personali.
Fasi del procedimento
Presentazione delle domande di aiuto
Approvazione
dell’elenco
delle
a far data dall’approvazione del presente atto
con termine ultimo al 15 maggio 2015.
domande subordinata alla definitiva approvazione del
ammissibili
Programma
Europea
da
parte
della
Commissione
Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 15 maggio 2015 con le modalità previste
dal punto 3.8 del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015 e s.m.i..
Le domande di pagamento, subordinate all’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020,
faranno riferimento all’ ultimo piano di coltivazione presentato dal richiedente ai sensi del DM 12
Gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le
scadenze regolamentari vigenti per l’annualità 2015, pertanto ultimo piano di coltivazione verrà
considerato utile ai fini della definizione delle superfici a pagamento.
Possono presentare domanda di aiuto anche coloro che concludono l’impegno quinquennale
relativo alla misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori
delle zone montane” assunto aderendo al bando di cui al D.D. n. 1662/2010 e a coloro che
concludono l’impegno annuale assunto con l’adesione al bando di cui al D.D. 807/2014;
L’elenco delle domande finanziate è fatto in base all’assegnazione finanziaria di riferimento.
La durata dell’impegno è pari a 1 anno a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per
la presentazione delle domande di aiuto ( 16 maggio 2015- 15 maggio 2016).
Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento
Le modalità di sottoscrizione delle domande sono disciplinate dal del Decreto del Direttore di
ARTEA n. 32 del 31 marzo 2015.
Adempimenti successivi all’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020
Le ulteriori disposizioni tecniche e procedurali saranno definite con successivi atti a seguito
dell’approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della CE con particolare riferimento
tra l’altro a:
-
modalità di conferma della domanda di adesione presentata ai sensi del presente
provvedimento
approvazione dell’elenco dei beneficiari
ammissibilità delle superfici in caso di modifiche alla scheda di misura richieste dalla
Commissione
comunicazione di causa di forza maggiore, recesso, trasferimento impegno
disposizioni specifiche delle regole di condizionalità a livello regionale di cui al Decreto
Ministeriale n. 180 del 23/01/2015;
disposizioni specifiche a livello regionale dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti
e dei prodotti fitosanitari di cui all’allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015;
disposizioni specifiche di cui all’art. 35 del reg. delegato UE n. 640/2014 e al DM n. 180 del
23/01/2015 relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto.
AREA COORDINAMENTO
Ufficio Rapporti Finanziari
Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770
Prot. N. ACIU.2015.140
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 20 marzo 2015
All’
Organismo Pagatore AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA
All’
AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
All’
AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
All’
Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
All’
ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
All’
ARPEA
Via Bogino, 23
10123 Torino
All’
APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
All’
OPPAB
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
All’
ARCEA
Via E.Molè
88100 Catanzaro
Al
Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
E p.c.
2
Al
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al
C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Al
CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
Al
CAA LiberiAgricoltori
Via Dessiè 2
00199 ROMA
Al
Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
Al
Coordinamento CAA Liberi
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
Al
Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell’Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
Alla
Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
A
SIN S.p.A.
Via Salandra, 13
00187 ROMA
OGGETTO: REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ
1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
I Regolamenti in oggetto introducono un nuovo quadro giuridico di sostegno diretto in
favore degli agricoltori.
Le principali fonti normative sono:
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione;
- DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;
- DM 26 febbraio 2015 n. 1420 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 20 marzo 2015 n. 1922 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014.
Si riporta di seguito il quadro delle componenti di pagamento attivabili nell’ambito del
regime di sostegno dei pagamenti diretti PAC:
Elenco dei regimi di
sostegno
Base giuridica
Regime di pagamento di
base
Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo III, capo 1, sezioni 1,
2, 3 e 5.
Pagamento a favore delle
pratiche agricole benefiche
per il clima e l'ambiente
Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo III, capo 3.
Pagamento per i giovani
agricoltori
Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo III, capo 5.
Sostegno accoppiato
facoltativo
Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo IV, capo 1.
3
DM 18 novembre
2014 n. 6513 Titolo III, capo I.
DM 18 novembre
2014 n. 6513 Titolo III, capo II.
DM 18 novembre
2014 n. 6513 Titolo III, Capo III.
DM 18 novembre
2014 n. 6513 Titolo IV.
Note
Pagamento
disaccoppiato
Pagamento
disaccoppiato
Pagamento
disaccoppiato
Pagamento
accoppiato
Elenco dei regimi di
sostegno
Regime dei piccoli
agricoltori
Base giuridica
Reg. (UE) n. 1307/2013 Titolo V.
DM 18 novembre
2014 n. 6513 Titolo V.
Note
Pagamento
disaccoppiato
Al fine di percepire gli aiuti comunitari nell’ambito di uno o più dei regimi di sostegno sopra
indicati è necessario che il soggetto rivesta la qualifica di “agricoltore in attività”.
2. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ
La disciplina dell’agricoltore in attività è stabilita dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013,
dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513,
dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.
L’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione
necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento dei contributi unionali sia con riferimento ai regimi
di sostegno elencati al precedente paragrafo 1 sia alle seguenti misure previste nell’ambito del
sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:
Reg. (UE) n.
1305/2013
Misura
Gestione del rischio in agricoltura art. 36
Giovani agricoltori
art. 19
Qualità
art. 16
Agricoltura biologica
art. 29
Zone svantaggiate
art. 31
Benessere animale
art. 33
2.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ
Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:
1) ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della
presentazione della domanda di aiuto, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o
mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione
annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con
superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o
4
svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA
in campo agricolo.
Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01
agricoltura.
Inoltre, come precisato all’articolo 1, comma 2, del DM 26 febbraio 2015, in caso di partita IVA
attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA,
il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dai
successivi paragrafi 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4.
2) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, hanno percepito nell’anno
precedente pagamenti diretti per l’ammontare massimo di seguito riportato:
a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al
cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n.
1257/1999 e ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.
Per “pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente” si intende l’importo totale dei pagamenti
diretti richiedibili nella domanda unica a cui l’agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed
esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell’anno precedente.
Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno
precedente si applica quanto disposto al successivo paragrafo 2.4.2.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DM 26 febbraio 2015, il requisito di “agricoltore
in attività” è riconosciuto anche se gli importi determinati con le modalità di cui sopra risultano
inferiori ai requisiti minimi di cui all’art. 4 del DM 18 novembre 2014.
Si precisa che le precedenti casistiche 1) e 2) non si applicano a coloro che rientrano nell’ambito
di applicazione della fattispecie di cui al punto 1) del successivo paragrafo 2.2
3) rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui al successivo paragrafo 2.3.
Si precisa che le tre fattispecie sono tra loro alternative.
2.2 AGRICOLTORE NON IN ATTIVITÀ
Non sono agricoltori in attività:
1) ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che
detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima
di cui all’art. 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;
2) ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che
gestiscono:
5
a)
b)
c)
d)
e)
aeroporti;
servizi ferroviari;
impianti idrici;
servizi immobiliari;
terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
3) ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513:
a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:
i) bancaria o finanziaria, e/o
ii) commerciale;
b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di
assicurazione e/o di riassicurazione;
c) le pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione
delle deroghe di cui al successivo paragrafo 2.3.
4) ai sensi dell’art. 9, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche:
a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività
economiche complessive; e/o
b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.
2.3 DEROGHE
Ricorrendone i presupposti di seguito indicati, in deroga alle casistiche del precedente
paragrafo 2.2, sono qualificati agricoltori in attività:
1) gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che
hanno la gestione degli usi civici (punto 3) lettera c);
2) per tutte le altre casistiche ad eccezione del punto 1) le persone fisiche o giuridiche che
forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni:
a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da
attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
2.4 PROVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE DEROGHE
6
Ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 2.3, sono considerati agricoltori in attività
coloro per i quali ricorrano le condizioni di seguito indicate.
2.4.1 Enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo o
che hanno la gestione degli usi civici
Lo svolgimento delle suddette attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo
o la gestione degli usi civici è provata mediante l’acquisizione di informazioni presso le
Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione
probatoria.
2.4.2 Importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali
ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente
Ai fini della verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, si precisa quanto segue.
L’importo dei pagamenti diretti corrisponde all’importo totale dei pagamenti diretti a cui
l’agricoltore aveva diritto a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 per l’anno fiscale più recente per cui
sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole.
Tale importo è calcolato senza tener conto dell’applicazione dell’art. 63 e dell’art. 91,
paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, quindi al lordo di riduzioni ed esclusioni previste dal
regime di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 per il 2015 e dal regime di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 dal
2016.
Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno
fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole, l’importo è
ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nell’anno di
presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per
ettaro per l’anno fiscale più recente.
Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il
massimale nazionale fissato per l’anno fiscale più recente e riportato nell’allegato II del Reg. (UE)
n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro.
Per il solo anno 2014, il massimale è quello fissato nell’allegato VIII del Reg. (CE) n.
73/2009.
Il valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è determinato da AGEA.
La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla
base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.
2.4.3 Attività agricole non insignificanti
Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti
ipotesi:
7
a) i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014
nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei
proventi totali ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
b) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da
attività non agricole ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per
cui sono disponibili tali prove.
c) se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come
oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova
equivalente.
Il controllo dei requisiti a) e b) è eseguito sulla base di quanto stabilito al precedente
paragrafo 2.4.2 mentre il controllo del requisito c) è eseguito sulla base di quanto stabilito al
successivo paragrafo 2.4.4.
2.4.4 Attività principale o oggetto sociale consistente nell'esercizio di un'attività
agricola
Preliminarmente si evidenzia che l’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 stabilisce che “la ragione
sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio
esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di
società agricola”.
Ciò posto, il requisito in questione è rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone
giuridiche in caso di iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali,
coloni o mezzadri, o di possesso della partita IVA attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o
di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l’attività agricola è l’attività principale.
2.5 POSSESSO E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA DI AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ
L’art. 1, comma 4, del DM 26 febbraio 2015, dispone che la verifica e la validazione del
requisito di agricoltore in attività rientrano nella competenza dell’Organismo di coordinamento, il
quale può delegare talune attività agli Organismi pagatori.
Pertanto, la verifica della qualifica di “agricoltore in attività” è eseguita, ove possibile, in via
informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati
presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle
Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici
interscambi informatici.
Nei soli casi residuali per i quali l’agricoltore non risulti “agricoltore in attività” a seguito
della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare
all’Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell’agricoltore idonea
documentazione attestante l’esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
La delega prevista dall’art. 1, comma 4, del DM 26 febbraio 2015 è limitata alla gestione
della fattispecie appena indicata nonché al supporto operativo alla gestione dell’eventuale
contenzioso con il richiedente la qualifica di “agricoltore in attività”.
8
In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Organismo pagatore comunica ad AGEA, tramite
specifiche funzioni informatiche, l’esistenza della qualifica di “agricoltore in attività” in capo
all’interessato unitamente all’indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata
riconosciuta, al fine di rendere disponibile l’informazione a tutti gli Organismi pagatori per i
rispettivi procedimenti amministrativi.
La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della
domanda relativa ad uno qualunque dei regimi indicati ai precedenti paragrafi 1. e 2. e mantenuta
per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali.
La mancanza della qualifica di agricoltore in attività al momento della presentazione di una
domanda non è sanata dall’eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della
presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto.
Per “momento di presentazione della domanda” si intende quello in cui l’agricoltore esegue
tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda.
In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla
presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto,
il pagamento è eseguito in favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della
qualifica di agricoltore in attività.
IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
R. Lolli
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Informativa n. 11/2015