Sussidio per lo studio delle
MATERIE ROMANISTICHE
- FONTI E CRONOLOGIA –
- Istituzioni di Diritto romano (12 cfu)
- Diritto romano (9 cfu)
- Storia del Diritto romano (facoltativo, 6 cfu)
PROFF. M. FELICI, A. RODINÒ DI MIGLIONE
LUMSA - PALERMO
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Anno Accademico 2014-2015
Il presente Sussidio, ‘pubblicato’ sul sito della LUMSA nel 2006 per gli studenti dei corsi di ‘Istituzioni di diritto romano’ e di ‘Diritto romano’, al fine
di supplire all’assenza di un insegnamento curricolare di ‘Storia del diritto romano’ fornendo loro le indispensabili nozioni storiche che permettano di inquadrare il
fenomeno giuridico, viene ora riproposto con lievi modifiche e più rilevanti ampliamenti nella parte relativa alla ‘periodizzazione’ dell’esperienza giuridica romana, ed
integrazioni nel contenuto delle tavole cronologiche.
La consapevolezza della storicità del diritto, su cui non ci si sofferma in questa sede volendola dare per acquisita, richiede a tutti i giuristi (e ovviamente anche e
soprattutto a quelli ‘in erba’ come gli studenti) una conoscenza delle vicende storiche, tanto più importante quando lo studio è rivolto a esperienze giuridiche ‘storiche’. Ed
è per questo che si raccomanda agli studenti delle materie romanistiche un buon uso di questo Sussidio, non per aggravare i programmi dei rispettivi corsi ma per
agevolarne la comprensione.
Fonti
Non ci si sofferma qui sul concetto di fonte, affermatosi per indicare metaforicamente ciò da cui (come da una sorgente) scaturisce il diritto, se non
per distinguere tra:
Fonte di produzione normativa: ogni fatto o atto che produce il diritto
Fonte di cognizione: ogni dato che ci permette di conoscere o ricostruire il diritto di una certa epoca; distinguendo tra fonti giuridiche e fonti extra
giuridiche.
Con l’avvertenza – per quanto attiene in particolare le fonti giuridiche – che la fonte di produzione, nel suo contenuto può essere anche vista come
fonte di cognizione, e non solo per quanto riguarda esperienze giuridiche concluse dove ovviamente ciò che è fonte di produzione per i contemporanei è
fonte di cognizione per i posteri, nel caso specifico noi, ma anche nella stessa esperienza giuridica: ciò avviene ogni volta che consulltiamo un codice o una
legge per studiarla più che per applicarla, ma un esempio particolarmente significativo di ciò che diciamo è la compilazione giustinianea. Il Digesto – in
particolare – è ai nostri occhi sia fonte normativa per i romani dell’epoca di Giustiniano e quindi per noi fonte di cognizione del diritto allora vigente, ma
anche - e ciò è quanto più ci interessa - preziosa fonte di cognizione della giurisprudenza romana di circa sei secoli.
Considerata la necessità del confronto diretto con le fonti romane, si propone, qui di seguito, la lettura dei primi due titoli del libro I dei Digesta
giustinianei, per un primo approccio alla conoscenza dei testi giurisprudenziali e dei loro stili argomentativi: inoltre, di una certa utilità, per un pur
sommario inquadramento storico delle nostre materie, ed accanto ai manuali ed agli altri testi consigliati, sarà la tavola cronologica, che segue in
appendice.
Il titolo primo, del resto, può costituire una viva rappresentazione, con le sue definizioni, di cosa i Romani intendessero per diritto; il secondo
titolo, con il breve passo d’apertura di Gaio sull’esigenza di una considerazione degli inizi della storia giuridica romana per ogni interprete di quel diritto,
ed il lungo stralcio del Liber singularis enchiridii di Pomponio, ci dà lo sviluppo dell’esperienza giuridica romana, sotto la triplice prospettiva delle fonti del
diritto, della storia istituzionale (delle magistrature) e della storia della giurisprudenza romana - della cui importanza e peculiarità non si dirà mai
abbastanza - particolarmente interessante per noi, anche perché ci consente di apprezzare direttamente (con Pomponio, appunto) l’opera di un giurista del
periodo classico.
2
Avvertenze utili:
Per la consultazione del Corpus iuris civilis si rinvia alle classiche edizioni correntemente in uso, curate, rispettivamente, da P. KRUEGER
(Institutiones), da TH. MOMMSEN - P. KRUEGER (Digesta), da P. KRUEGER (Codex) e da R. SCHOELL - G. KROLL (Novellae).
Per il Codex Theodosianus: Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis, ediderunt TH. MOMMSEN et PAULUS M. MEYER, Berlin, 1905.
Per le altre fonti giuridiche romane si veda: Fontes iuris Romani anteiustiniani, in usum scholarum ediderunt S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani,
V. Arangio-Ruiz juris antecessores. Editio altera aucta et emendata. Leges – Auctores - Negotia, Barbera ed., Firenze 1968, 3 voll. (FIRA).
Un’agevole traduzione italiana delle Institutiones di Gaio e di Giustiniano (e non solo) è nei due voll. di E. NARDI, Istituzioni di diritto romano (A e B),
Giuffrè editore, Milano 1973-1975.
Tra i numerosi siti internet ‘liberi’ nei quali reperire testi classici utili (e di una certa affidabilità), generalmente per i testi romani in latino,
talvolta con traduzione ma difficilmente in italiano, per i testi greci più spesso solo in traduzione, si segnalano, a titolo d’esempio:
1.
The Roman Law library: è un sito molto completo che ha on line, tra l’altro, il Corpus iuris, e il Codex Theodosianus, nelle classiche edizioni sopra
riportate, oltre a molti altri testi, ricavati da fonti letterarie ed epigrafiche, in lingua originaria o con traduzione in latino (http://webu2.upmfgrenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/index.htm);
2.
Lacus Curtius – Greek and Latin texts: i testi latini, in lingua originaria e quasi semprem in traduzione inglese; i greci quasi sempre solo in inglese
(http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/home.html);
3.
The Latin Library (http://www.thelatinlibrary.com/);
4.
Itinera electronica (http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm#ovi);
5.
Bibliotheca Latina: è un sito che ha links su vari altri siti, anche
(http://www.romaeterna.org/fabulae/bib-lt.html);
6.
Letteratura latina Progetto Ovidio: solo pochi autori, con traduzione italiana (http://www.progettovidio.it/index.asp);
7.
Intra Text Digital Library (http://www.intratext.com/);
8.
Vicifons: Scriptores (http://la.wikisource.org/wiki/Vicifons:Scriptores)
di testi tradotti, e tra gli altri con Bibliotheca graeca
Per approfondimenti di carattere giusromanistico si possono segnalare, sempre a titolo di esempio, i periodici on line:
a)‘Diritto e Storia’(http://www.dirittoestoria.it/);
b)’Rivista di diritto romano’ (http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/index.html?/rivistadirittoromano/presentazione.html)
3
PRIMO LIBRO DEI DIGESTA DI GIUSTINIANO
IUSTINIANI DIGESTORUM LIBER PRIMUS
Titolo I
D.1.1.0. (Sulla giustizia e sul diritto)
D.1.1.0. (De iustitia et iure)
D.1.1.1 (Ulpiano, libro primo delle Istituzioni)
E’ bene che chi vuole dedicarsi allo studio del diritto, conosca in primo
luogo da dove viene il nome del diritto. Esso è detto così dalla giustizia;
infatti, come elegantemente lo definisce Celso, il diritto è l’arte del buono e
del giusto.
1 Perciò vi è chi, a buon titolo, ci attribuisce il nome di sacerdoti: infatti
coltiviamo la giustizia e professiamo la conoscenza del buono e del giusto;
separando ciò che è equo da ciò che è iniquo, discernendo il lecito
dall’illecito, desiderosi di rendere buoni gli uomini non solo con la paura di
una pena, ma anche con l’incoraggiamento dei premi, aspirando – se non
vado errato – alla vera filosofia, e non ad una simulata.
2 Di questo studio due sono gli oggetti: il (diritto) pubblico e il privato. Il
diritto pubblico è quello che attiene al bene della Res publica romana, il
privato quello che si rivolge all’utilità dei singoli. Vi sono infatti cose utili
sotto il profilo pubblico, altre sotto quello privato. Il diritto pubblico
consiste delle cose sacre, dei sacerdoti, dei magistrati. Il diritto privato è
tripartito, è formato infatti dai precetti naturali, da quelli comuni ai popoli,
da quelli civili.
3 Il diritto naturale è quello che la natura insegna a tutti gli animali (esseri
animati): infatti questo diritto non è proprio del genere umano ma di tutti
gli esseri animati che nascono in terra o in mare, ed è comune anche agli
uccelli. Da esso deriva l’unione del maschio e della femmina, che noi
chiamiamo matrimonio, da qui la procreazione dei figli, da qui
l’educazione: vediamo infatti che anche gli altri animali, le stesse fiere
D.1.1.1 (Ulpianus libro primo institutionum)
Pr Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est
autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et
aequi.
Pr
Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et
aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito
discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque
exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam
affectantes.
1
Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est
quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem:
sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris, in
sacerdotibus, in magistratibus constitit. privatum ius tripertitum est: collectum
etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.
2
Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani
generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari
nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris atque feminae
coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc
educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia
censeri.
3
4
hanno conoscenza di questo diritto.
4 Il diritto delle genti è quello che viene adoperato dai popoli. Ed è facile
comprendere in che si distingua dal diritto naturale; poiché quello è
comune a tutti gli esseri animati, questo solo agli uomini.
D.1.1.2 (Pomponio, libro unico del Manuale)
Come il sentimento religioso verso gli dei, cosicché obbediamo ai genitori e
alla patria.
D.1.1.3 (Fiorentino, libro primo delle Istituzioni)
Così respingiamo da noi la violenza e l’ingiuria: infatti per diritto avviene
che ciò che ognuno fa a tutela del suo corpo, è considerato esser fatto a
ragione, ed avendo la natura stabilito tra noi una sorta di parentela, ne
consegue che è nefando che un uomo insidii un altro uomo.
D.1.1.4 (Ulpiano, libro primo delle Istituzioni)
Le manomissioni anche sono (un istituto) di diritto delle genti.
Manomissione viene infatti da liberazione dalla mano (dal potere), e cioè la
concessione di libertà; infatti per il tempo in cui uno è in servitù, è
sottoposto alla mano e alla potestà (del padrone), una volta manomesso è
liberato dalla potestà. Questa cosa trasse origine dal diritto delle genti,
poiché essendo per diritto naturale tutti liberi, e non conoscendosi la
manomissione essendo sconosciuta la servitù, dopo che per diritto delle
genti si è diffusa la servitù, ne è seguito anche il beneficio della
manomissione, e mentre eravamo chiamati uomini con un solo nome di
natura, cominciarono ad esservi tre generi (di uomini) per diritto delle genti:
i liberi ed il contrario i servi, ed un terzo genere, i liberti cioè quelli che
hanno cessato di essere servi.
D.1.1.5 (Ermogeniano, libro primo dei sommari del diritto)
Da ciò, per diritto delle genti, sono state introdotte le guerre; si sono divise
le nazioni, fondati i regni, distinti i dominii, posti confini alle terre, costruiti
edifici; istituiti il commercio, le compravendite, le locazioni-conduzioni: ad
eccezione di alcune cose che appartengono al diritto civile.
Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. Quod a naturali recedere facile
intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se
commune sit.
D.1.1.2 (Pomponius libro singulari enchiridii)
Veluti erga deum religio: ut parentibus et patriae pareamus:
4
D.1.1.3 (Florentinus libro primo institutionum)
Ut vim atque iniuriam propulsemus: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob
tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos
cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini
insidiari nefas esse.
D.1.1.4 (Ulpianus libro primo institutionum)
Manumissiones quoque iuris gentium sunt. est autem manumissio de manu
missio, id est datio libertatis: nam quamdiu quis in servitute est, manui et
potestati suppositus est, manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium
originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset
nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed posteaquam iure gentium
servitus invasit, secutum est beneficium manumissionis. et cum uno naturali
nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi et
his contrarium servi et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi.
D.1.1.5 (Hermogenianus libro primo iuris epitomarum)
Ex hoc iure gentium introducta bella, discretae gentes, regna condita, dominia
distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones
venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae: exceptis quibusdam
quae iure civili introductae sunt.
5
D.1.1.6 (Ulpiano, libro primo delle Istituzioni)
Il diritto civile è quello che non si discosta del tutto né dal diritto naturale
o da quello delle genti, né lo segue totalmente. Infatti, quando aggiungiamo
o togliamo qualcosa al diritto comune, facciamo un diritto proprio, ossia
civile.
1 Questo nostro diritto consta di norme scritte e non scritte; come dicono i
Greci: delle leggi, alcune sono scritte, altre non scritte.
D.1.1.7 (Papiniano, libro secondo delle definizioni)
pr Il diritto civile è quello che deriva dalle leggi, dai plebisciti, dai
senatoconsulti, dai decreti dei principi, dall’autorità degli studiosi del
diritto.
1 Il diritto pretorio è quello che i pretori introdussero allo scopo di aiutare,
supplire o correggere il diritto civile, per l’utilità pubblica. E viene chiamato
onorario, prendendo nome dall’onore dei pretori.
D.1.1.8 (Marciano, libro primo delle Istituzioni)
Ed infatti lo stesso diritto onorario è la viva voce del diritto civile.
D.1.1.9 (Gaio, libro primo delle Istituzioni)
Tutti i popoli che si reggono con le leggi ed i costumi, in parte usano un
diritto proprio, in parte il diritto comune a tutti gli uomini. Infatti il diritto
che ciascun popolo dà a se stesso, è proprio alla stessa città ed è chiamato
diritto civile, come se si dicesse diritto proprio della città. Ciò (quel diritto)
poi che la ragione naturale pone tra tutti gli uomini, quello si osserva
egualmente da tutti i popoli ed è chiamato diritto delle genti, come se tutte
le genti usassero di quel diritto.
D.1.1.10 (Ulpiano, libro primo delle regole)
pr La giustizia è la volontà costante e duratura di attribuire a ciascuno il suo
diritto.
1 I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non ledere l’altro,
attribuire a ciascuno il suo.
2 La giurisprudenza (la scienza del diritto) è conoscenza delle cose divine e di
D.1.1.6 (Ulpianus libro primo institutionum)
Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia
ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius
proprium, id est civile efficimus.
pr
pr
Hoc igitur ius nostrum constat aut ex scripto aut sine scripto, ut apud Graecos:
τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἄ γραφοι
D.1.1.7 (Papinianus libro secundo definitionum)
pr Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis
principum, auctoritate prudentium venit.
1
Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel
corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. quod et honorarium
dicitur ad honorem praetorum sic nominatum.
D.1.1.8 (Marcianus libro primo institutionum)
Nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis.
D.1.1.9 (Gaius libro primo institutionum)
Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim
communi omnium hominum iure utuntur. nam quod quisque populus ipse sibi
ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius
proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines
constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo
iure omnes gentes utuntur.
1
D.1.1.10 (Ulpianus libro primo regularum)
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
pr
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique
tribuere.
2 Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque
1.
6
quelle umane, scienza del giusto e dell’ingiusto.
Dig.1.1.11 (Paulo, libro quattordicesimo a Sabino)
Il (termine) diritto si dice (usa) in più significati: uno è che si chiama sempre
diritto il buono e il giusto, come è (per) il diritto naturale. In un altro senso è
ciò che è utile a tutti o ai più in ciascuna città, come è il diritto civile; né è
chiamato diritto a minor titolo nella nostra città il diritto onorario. Si dice
infatti che il pretore amministra il diritto, anche se decide ingiustamente,
facendo riferimento a ciò che il pretore deve fare, e non a ciò che egli ha
fatto. Con un altro significato, chiamiamo diritto, il luogo dove il diritto
vien reso, prendendo il nome da ciò che si fa nel luogo dove si fa; e quel
luogo possiamo individuarlo così: dovunque il pretore, salva la maestà del
suo imperio e salvi i costumi degli antenati, si stabilisce per pronunciare il
diritto, quel luogo giustamente si chiama ius (diritto).
Dig.1.1.12 (Marciano, libro primo delle Istituzioni)
Talvolta usiamo la parola diritto anche per la parentela, come “ho il diritto
di cognazione o di affinità”.
iniusti scientia.
Dig.1.1.11 (Paulus libro quarto decimo ad Sabinum)
Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum est
ius dicitur, ut est ius naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in
quaque civitate utile est, ut est ius civile. nec minus ius recte appellatur in
civitate nostra ius honorarium. praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum
inique decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad
illud quod praetorem facere convenit. alia significatione ius dicitur locus in quo
ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit. quem locum
determinare hoc modo possumus: ubicumque praetor salva maiestate imperii sui
salvoque more maiorum ius dicere constituit, is locus recte ius appellatur.
Dig.1.1.12 (Marcianus libro primo institutionum)
Nonnumquam ius etiam pro necessitudine dicimus veluti “est mihi ius
cognationis vel adfinitatis”.
7
Titolo II
D.1.2.0 (Della origine del diritto e di tutte le magistrature, e della serie dei
giuristi)
D.1.2.0. (De origine iuris et omnium magistratuum et successione
prudentium).
D. 1.2.1 (Gaio, libro primo sulla Legge delle XII Tavole)
Volendo esporre l’interpretazione delle antiche leggi, ho ritenuto necessario
iniziare dai primordi dell’Urbe (della città di Roma), non perché io ami
scrivere lunghi commenti, ma perché mi rendo conto che in ogni campo è
perfetto solamente ciò che sia un risultato di tutte le sue parti; e certamente
il principio è la parte principale di ciascuna cosa. In secondo luogo poi, se a
coloro che arringano nel foro pare essere una nefandezza, per così dire,
esporre al giudice l’argomento della causa senza fare alcuna prefazione,
quanto più sarà sconveniente a coloro che promettono una interpretazione,
trattare senza indugio, con mani, per dir così, non pulite, la materia
dell’interpretazione, avendone tralasciati gli inizi e non avendone ricercata
l’origine? Se non m’inganno, infatti, prefazioni di questo genere ci guidano
più volentieri alla lettura della materia proposta, e quando vi saremo giunti,
ce ne danno una migliore comprensione.
D.1.2.2 (Pomponio, libro unico del Manuale)
PrAppare quindi necessario illustrare la origine del diritto e il progresso di
esso.
1Ed invero, nei primordi della nostra città, il popolo cominciò a regolarsi
senza leggi determinate, senza diritto certo, e tutto veniva governato con il
proprio potere (manu) dai re.
2Indi, accresciuto in qualche modo il numero dei cittadini, si dice che lo
stesso Romolo abbia diviso il popolo in trenta parti, che chiamò Curie,
appunto perché allora governava la repubblica col parere di esse. E così egli
propose al popolo talune leggi curiate; ne proposero i re successori: e queste
sono tutte contenute nel libro di Sesto Papirio che in quei tempi nei quali
viveva il superbo figlio di Demarato di Corinto, si distingueva tra i
D.1.2.1 (Gaius libro primo ad legem duodecim tabularum)
Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis
repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod
in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus
constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est. deinde si in foro
causas dicentibus nefas ut ita dixerim videtur esse nulla praefatione facta iudici
rem exponere: quanto magis interpretationem promittentibus inconveniens erit
omissis initiis atque origine non repetita atque illotis ut ita dixerim manibus
protinus materiam interpretationis tractare? namque nisi fallor istae praefationes
et libentius nos ad lectionem propositae materiae producunt et cum ibi
venerimus, evidentiorem praestant intellectum.
D.1.2.2 (Pomponius libro singulari enchiridii)
Pr.Necessarium itaque nobis videtur ipsius iuris originem atque processum
demonstrare.
1Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum
agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur.
Postea aucta ad aliquem modum civitate ipsum Romulum traditur populum in
triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea quod tunc
reipublicae curam per sententias partium earum expediebat. et ita leges quasdam
et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. quae omnes
conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus
superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. is liber, ut diximus,
2
8
principali personaggi. Questo libro, come dicemmo, si chiama diritto civile
Papiriano, non perché Papirio vi aggiunse qualcosa del suo, ma perché
raccolse in un volume le leggi promulgate disordinatamente.
3Successivamente, banditi i re, tutte queste leggi caddero in disuso per una
legge tribunizia, ed il popolo romano cominciò di nuovo a governarsi più
con norme incerte e con la consuetudine che con legge promulgata, ed ebbe
a subire questo stato quasi per venti anni.
4Poi, affinché ciò non durasse ancora, fu decretato per pubblica autorità che
si scegliessero dieci uomini, per opera dei quali si cercassero delle leggi
dalle città greche, e che la città di Roma fosse fondata su leggi; ed avendole
scritte su tavole di avorio, le esposero sui rostri, onde potessero conoscersi
più apertamente e fu accordato loro (ai decemviri) in quell’anno il potere
supremo, affinché emendassero le leggi, se ve ne fosse bisogno, e le
interpretassero, e che non vi fosse appello delle loro decisioni come da
quelle degli altri magistrati. Ed essi si accorsero da sé che qualche cosa
mancava a queste prime leggi, e perciò nell’anno seguente aggiunsero a
quelle tavole altre due, e così furono per tal contingenza chiamate leggi delle
dodici tavole, Ed alcuni ritennero che abbia consigliato i Decemviri a
promulgarle un tal Ermodoro di Efeso, che si trovava esule in Italia.
5Promulgate tali leggi cominciò, come suole naturalmente avvenire, che
l’interpretazione di esse avesse bisogno dell’autorità dei giureconsulti e
fosse necessario disputarne nel foro. Questa disputazione e questodiritto
che, senza scrittura, fu composto dai giureconsulti, non si chiama con
qualche particolare denominazione, come le altre parti del diritto sono
indicate con nomi propri, essendone date le loro peculiari denominazioni,
ma si chiama con nome comune diritto civile.
6Poi, quasi nello stesso tempo, da queste leggi furono composte le azioni,
affinché gli uomini potessero con esse discutere tra loro; e onde il popolo
non le istituisse a capriccio, vollero che fossero determinate e solenni, e
questa parte del diritto si chiama azioni della legge, cioè azioni legittime. E
appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit,
sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.
Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleverunt iterumque
coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per
latam legem, idque prope viginti annis passus est.
3
Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, per
quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus: quas in
tabulas eboreas perscriptas pro rostris composuerunt, ut possint leges apertius
percipi: datumque est eis ius eo anno in civitate summum, uti leges et
corrigerent, si opus esset, et interpretarentur neque provocatio ab eis sicut a
reliquis magistratibus fieret. qui ipsi animadverterunt aliquid deesse istis primis
legibus ideoque sequenti anno alias duas ad easdem tabulas adiecerunt: et ita ex
accedenti appellatae sunt leges duodecim tabularum. quarum ferendarum
auctorem fuisse decemviris Hermodorum quendam Ephesium exulantem in Italia
quidam rettulerunt.
4
His legibus latis coepit ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret
prudentium auctoritatem necessariam esse disputationem fori. haec disputatio et
hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua
non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis
nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius civile.
5
Deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositae sunt, quibus inter
se homines disceptarent: quas actiones ne populus prout vellet institueret certas
solemnesque esse voluerunt: et appellatur haec pars iuris legis actiones, id est
legitimae actiones. et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege
6
9
duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem legis actiones
compositae sunt. omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud
collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno
praeesset privatis. et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est.
Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones,
Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et
adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis
curulis. hic liber, qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut ille
ius civile Papirianum: nam nec Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro.
augescente civitate quia deerant quaedam genera agendi, non post multum
temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit,
qui appellatur ius Aelianum.
7
Deinde cum esset in civitate lex duodecim tabularum et ius civile, essent et legis
actiones, evenit, ut plebs in discordiam cum patribus perveniret et secederet
sibique iura constitueret, quae iura plebi scita vocantur. mox cum revocata est
plebs, quia multae discordiae nascebantur de his plebis scitis, pro legibus placuit
et ea observari lege Hortensia: et ita factum est, ut inter plebis scita et legem
species constituendi interesset, potestas autem eadem esset.
8
Deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilius in
tanta turba hominum, necessitas ipsa curam rei publicae ad senatum deduxit: ita
coepit senatus se interponere et quidquid constituisset observabatur, idque ius
appellabatur senatus consultum.
9
Eodem tempore et magistratus iura reddebant et ut scirent cives, quod ius de
quaque re quisque dicturus esset seque praemunirent, edicta proponebant. quae
edicta praetorum ius honorarium constituerunt: honorarium dicitur, quod ab
10
così quasi nello stesso tempo nacquero queste tre parti del diritto: le leggi
delle dodici tavole, da cui cominciò a sorgere il diritto civile, e da queste si
composero le azioni di legge. Di tutte queste parti però sia la scienza
dell’interpretazione sia le azioni rimasero affidate al collegio dei Pontefici,
tra i quali si eleggeva chi in ciascun anno dovesse sovrastare alle faccende
private e così il popolo quasi per cento anni osservò tale consuetudine.
7Dopo poi che Appio Claudio ebbe proposte e ridotte a forma queste azioni,
Gneo Flavio, suo scrivano, figlio di un libertino, rese pubblico al popolo il
libro che egli aveva sottratto, e questo dono a tal segno riuscì gradito al
popolo che fu fatto tribuno della plebe, e senatore, ed edile curule. Questo
libro che contiene le azioni si chiama diritto civile Flaviano, come l’altro,
diritto civile Papiriano, perché Gneo Flavio aggiunse qualche cosa del suo al
libro. Crescendo il numero dei cittadini, poiché mancavano alcune specie di
azioni, dopo non molto tempo Sesto Elio compose altre azioni, ed offrì al
popolo il libro che si chiama diritto Eliano.
8Indi essendovi nella Urbe la legge delle dodici tavole ed il diritto civile, ed
essendovi le azioni di legge, la plebe venne a discordia con i senatori e si
ritirò e si diede una specie di diritto, che si chiamano plebisciti: poi quando
la plebe si ritirò, poiché nascevano molte discordie intorno alla forza di
questi plebisciti, fu stabilito con la legge Ortensia che si osservassero come
leggi ed avvenne così che tra i plebisciti e la legge vi fosse differenza solo
per le modalità di formazione, e che avessero la stessa forza.
9Successivamente, poiché la plebe cominciò a riunirsi con difficoltà, e tutto il
popolo con difficoltà molto maggiore per essere una gran moltitudine di
persone, la necessità richiamò al Senato il governo della repubblica. Così il
Senato cominciò ad interporre la sua autorità, e tutto ciò che avesse deciso,
si osservava, e questo diritto si chiamava Senatoconsulto.
10Nello stesso tempo anche i magistrati amministravano la giustizia, e
perché i cittadini sapessero quale sarebbe stato il diritto che ciascun di loro
avrebbe amministrato in ogni materia, e gli servisse di norma, proponevano
10
honore praetoris venerat.
Novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transisse ipsis rebus
dictantibus videbatur per partes, evenit, ut necesse esset rei publicae per unum
consuli (nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterant):
igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esset.
11
Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius
civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit, aut sunt
legis actiones, quae formam agendi continent, aut plebi scitum, quod sine
auctoritate patrum est constitutum, aut est magistratuum edictum, unde ius
honorarium nascitur, aut senatus consultum, quod solum senatu constituente
inducitur sine lege, aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps
constituit pro lege servetur.
13Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum
nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo
praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint,
qui iura regere possint? post hoc dein de auctorum successione dicemus, quod
constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in
melius produci.
12
Quod ad magistratus attinet, initio civitatis huius constat reges omnem
potestatem habuisse.
15Isdem temporibus et tribunum celerum fuisse constat: is autem erat qui
equitibus praeerat et veluti secundum locum a regibus optinebat: quo in numero
fuit Iunius Brutus, qui auctor fuit regis eiciendi.
16Exactis deinde regibus consules constituti sunt duo: penes quos summum ius
14
gli Editti, i quali editti dei pretori costituirono il diritto onorario: dicesi
onorario, perché era derivato dalla carica (honor) del pretore.
11Negli ultimi tempi come il potere di costituire diritto pareva esser passato
per forza di cose a pochi, così man mano avvenne che fosse necessario
preporre uno solo al governo della repubblica, ed infatti il Senato non
poteva bene amministrare tutte le province; sicchè costituito un capo
(princeps), gli fu conferito il diritto che fosse obbligatorio tutto ciò che avesse
costituito.
12Sicchè nella nostra città o si costituisce per diritto o sia in forza di legge, o
è proprio il diritto civile che, non scritto, consiste nella solo interpretazione
dei giureconsulti, o vi sono le azioni di legge che contengono la forma di
agire, o il plebiscito che va costituito senza l’autorità dei senatori, o è l’editto
dei magistrati, donde deriva il diritto onorario o il Senatoconsulto, che va
costituito senza legge con la sola autorità del Senato, o è la costituzione del
Principe, cioè che si osservi come legge ciò che il Principe ha decretato.
13Dopo aver conosciuta l’origine del diritto ed il suo progresso, dobbiamo
conseguentemente conoscere le denominazioni e la origine dei magistrati,
poiché, come esponemmo, l’effetto della disposizione si valuta secondo
coloro che sono preposti all’amministrazione della giustizia, poiché a che
varrebbe esservi nell’Urbe delle leggi, se non vi fossero coloro che possano
amministrarle? Dopo ciò diremo anche qualche cosa intorno alla
successione degli autori: chè non può reggere un diritto, se non vi sia
qualche giurisperito, per opera del quale possa quotidianamente
progredire.
14Per quanto attiene ai magistrati, si sa che i re nei primordi di questa città
ebbero ogni potere.
13In quegli stessi tempi sappiamo che vi era anche un Tribuno dei Celeri. Egli
che comandava ai cavalieri, e quasi teneva il secondo luogo dopo i re; uno
di essi era Giunio Bruto, che fu poi causa della cacciata del re.
16In seguito, scacciati i re, furono costituiti due Consoli; con una legge fu
11
uti esset, lege rogatum est: dicti sunt ab eo, quod plurimum rei publicae
consulerent. qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent, lege lata
factum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in caput civis Romani
animadvertere iniussu populi: solum relictum est illis, ut coercere possent et in
vincula publica duci iuberent.
Post deinde cum census iam maiori tempore agendus esset et consules non
sufficerent huic quoque officio, censores constituti sunt.
17
Populo deinde aucto cum crebra orerentur bella et quaedam acriora a finitimis
inferrentur, interdum re exigente placuit maioris potestatis magistratum
constitui: itaque dictatores proditi sunt, a quibus nec provocandi ius fuit et
quibus etiam capitis animadversio data est. hunc magistratum, quoniam
summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retineri.
18
Et his dictatoribus magistri equitum iniungebantur sic, quo modo regibus
tribuni celerum: quod officium fere tale erat, quale hodie praefectorum praetorio,
magistratus tamen habebantur legitimi.
20Isdem temporibus cum plebs a patribus secessisset anno fere septimo decimo
post reges exactos, tribunos sibi in monte sacro creavit, qui essent plebeii
magistratus. dicti tribuni, quod olim in tres partes populus divisus erat et ex
singulis singuli creabantur: vel quia tribuum suffragio creabantur.
19
Itemque ut essent qui aedibus praeessent, in quibus omnia scita sua plebs
deferebat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt.
21
Deinde cum aerarium populi auctius esse coepisset, ut essent qui illi praeessent,
constituti sunt quaestores, qui pecuniae praeessent, dicti ab eo quod inquirendae
22
prescritto che avessero la somma potestà. Furono così chiamati, poiché
avevano moltissima cura della repubblica (consulerent). Perchè non si
arrogassero del tutto la potestà regia, si provvide con una legge che fosse
permesso di appellare le loro disposizioni, e che non potessero essi
condannare a morte un cittadino romano senza che il popolo lo avesse
ordinato; fu solo data loro facoltà di una moderata coercizione e di ordinare
che potesse taluno essere posto nei pubblici ceppi.
17In seguito, quando dovette formarsi il censo, operazione che richiedeva
lungo tempo, e non essendo i consoli in grado di prestarsi anche a questo
ufficio, furono creati i Censori.
18Cresciuto
ancor di più il popolo, essendovi spesso guerre, ed
attaccandosene molte più accanite dai popoli confinanti, fu deciso,
richiedendololo la circostanza, che si creasse un magistrato di maggior
potestà; sicchè furono nominati i Dittatori, dai quali non si avea facoltà di
produrre appello, ed ai quali fu concessa anche la facoltà di infliggere la
pena capitale. Non era lecito tenere in carica oltre sei mesi tale magistrato,
poiché era rivestito della suprema potestà.
19Da questi dittatori si creavano i Comandanti dei Cavalieri (magistri equitum )
il quale ufficio era quasi quale ora è quello dei prefetti del pretorio: erano
considerati però come magistrati legittimi.
20Nello stesso periodo, essendovi stata la secessione della plebe dai senatori
(meglio dai patrizi), verso il decimo settimo anno dopo la cacciata dei re,
essa creò sul Monte Sacro dei Tribuni, che fossero magistrati plebei, detti
tribuni perché una volta il popolo era diviso in tre parti, e da ciascuna se ne
sceglieva uno, o perché erano creati con suffragio delle tribù.
21E parimenti, perché vi fosse chi potesse sovrintendere agli edifici nei quali
la plebe prendeva le sue risoluzioni, crearono due della plebe che si
chiamarono Edili.
22Quindi, avendo l’erario del popolo cominciato ad essere più consistente, si
crearono due Questori, che sovrintendessero al denaro (pubblico), così detti
12
et conservandae pecuniae causa creati erant.
23Et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege
permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo,
qui capitalibus rebus praeessent: hi appellabantur quaestores parricidii, quorum
etiam meminit lex duodecim tabularum.
Et cum placuisset leges quoque ferri, latum est ad populum, uti omnes
magistratu se abdicarent, quo decemviri constituti anno uno cum magistratum
prorogarent sibi et cum iniuriose tractarent neque vellent deinceps sufficere
magistratibus, ut ipsi et factio sua perpetuo rem publicam occupatam retineret:
nimia atque aspera dominatione eo rem perduxerant, ut exercitus a re publica
secederet. initium fuisse secessionis dicitur Verginius quidam, qui cum
animadvertisset Appium Claudium contra ius, quod ipse ex vetere iure in
duodecim tabulas transtulerat, vindicias filiae suae a se abdixisse et secundum
eum, qui in servitutem ab eo suppositus petierat, dixisse captumque amore
virginis omne fas ac nefas miscuisse: indignatus, quod vetustissima iuris
observantia in persona filiae suae defecisset (utpote cum Brutus, qui primus
Romae consul fuit, vindicias secundum libertatem dixisset in persona Vindicis
Vitelliorum servi, qui proditionis coniurationem indicio suo detexerat) et
castitatem filiae vitae quoque eius praeferendam putaret, arrepto cultro de
taberna lanionis filiam interfecit in hoc scilicet, ut morte virginis contumeliam
stupri arceret, ac protinus recens a caede madenteque adhuc filiae cruore ad
commilitones confugit. qui universi de Algido, ubi tunc belli gerendi causa
legiones erant, relictis ducibus pristinis signa in Aventinum transtulerunt,
omnisque plebs urbana mox eodem se contulit, populique consensu partim in
carcere necati. ita rursus res publica suum statum recepit.
24
perché creati per ricercare e conservare il denaro.
23E poiché, come dicemmo, era vietato ai consoli di giudicare senza ordine
del popolo di un reato capitale addebitato ad un cittadino romano,
venivano creati dal popolo dei Questori che presiedessero ai giudizi
capitali; costoro si chiamavano Questori del parricidio, dei quali fa menzione
anche la legge delle XII Tavole.
24E poiché si decise di pubblicare delle leggi, fu fatta al popolo la proposta
che tutti si svestissero delle (loro) cariche, per la qual cosa i Decemviri
costituiti per un solo anno, avendo prorogato arbitrariamente la loro
magistratura, e trattando ingiuriosamente, né volendo far luogo agli altri
magistrati per tenere essi e la loro fazione senza interruzioni
l’amministrazione della repubblica, spinsero col loro eccessivo e duro
dispotismo le cose a tal segno, che l’esercito si staccò dalla repubblica.
Dicesi che causa della sedizione fosse stata un tal Virginio, il quale avendo
osservato che Appio Claudio, in onta al diritto antico che egli stesso aveva
trasfuso nelle leggi delle XII Tavole, aveva pronunziato in pendenza del
giudizio di libertà della figlia di Virginio a favore di colui che, su istigazione
dello stesso Appio Claudio, l’aveva rivendicata come schiava, e che lo
stesso, preso dalla passione per la vergine aveva usato di ogni mezzo e
lecito ed illecito, indignato (Virginio) che una antichissima osservanza di
diritto fosse venuta meno trattandosi di sua figlia – mentre Giunio Bruto,
che fu il primo Console di Roma, avea giudicato a favore della libertà il
possesso di stato di Vindice servo dei Vitelli, che aveva scoperta la congiura
del tradimento -, e preferito l’onore della figlia alla vita medesima, afferrato
un coltello della bottega di un macellaio uccise la figlia, e ciò per impedire
con la morte della vergine il disonore dello stupro, e subito dopo la
uccisione, bagnato ancora del sangue della figlia corse dai suoi commilitoni,
i quali dal monte Algido, dove allora per la guerra si trovavano le legioni,
abbandonati gli antichi capi, trasportarono le insegne sull’Aventino; tutta la
plebe urbana poco dopo accorse colà, e parte (dei decemviri) furono nel
13
Deinde cum post aliquot annos duodecim tabulae latae sunt et plebs contenderet
cum patribus et vellet ex suo quoque corpore consules creare et patres recusarent:
factum est, ut tribuni militum crearentur partim ex plebe, partim ex patribus
consulari potestate. hique constituti sunt vario numero: interdum enim viginti
fuerunt, interdum plures, nonnumquam pauciores.
25
Deinde cum placuisset creari etiam ex plebe consules, coeperunt ex utroque
corpore constitui. tunc, ut aliquo pluris patres haberent, placuit duos ex numero
patrum constitui: ita facti sunt aediles curules.
26
Cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius
reddere posset, factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus
est, quod in urbe ius redderet.
28Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam
peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus
appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.
27
Deinde cum esset necessarius magistratus qui hastae praeessent, decemviri in
litibus iudicandis sunt constituti.
30Constituti sunt eodem tempore et quattuorviri qui curam viarum agerent, et
triumviri monetales aeris argenti auri flatores, et triumviri capitales qui carceris
custodiam haberent, ut cum animadverti oporteret interventu eorum fieret.
29
Et quia magistratibus vespertinis temporibus in publicum esse inconveniens
erat, quinqueviri constituti sunt cis Tiberim et ultis Tiberim, qui possint pro
magistratibus fungi.
32Capta deinde Sardinia mox Sicilia, item Hispania, deinde Narbonensi provincia
31
carcere per consenso del popolo. Così la repubblica riconquistò il suo antico
stato.
25Dopo un certo numero di anni dalla pubblicazione delle leggi delle XII
Tavole, essendo la plebe in urto con i senatori poiché voleva che i consoli
fossero creati anche dal suo seno mentre i Senatori ricusavano, si decise di
creare i Tribuni militari, scelti parte della plebe, parte dai senatori, rivestiti
dalla potestà consolare, e questi si costituirono in vario numero; poiché
talvolta furono venti, talvolta più, talvolta meno.
26 Essendosi poi deciso che si nominassero i consoli anche tra i plebei,
cominciarono a costituirsi dall’uno e dall’altro corpo. Allora, perché i patrizi
avessero qualche cosa di più, fu deciso di creare due magistrati dal loro
numero; così furono creati gli Edili Curuli.
27E poiché i consoli erano distratti dalle guerre con i popoli vicini, e non
essendovi chi potesse render giustizia in città, si decise di creare il pretore
che fu detto urbano appunto, perché rendeva giustizia in città.
28Dopo alquanti anni, non essendo sufficente quel pretore, a causa
dell’affluenza nell’Urbe di una gran moltitudine anche di forestieri, fu
creato un altro pretore che si chiamò peregrino, appunto perché
ordinariamente amministrava giustizia tra i forestieri.
29Successivamente, rendendosi necessario un magistrato che sovrintendesse
alle vendite pubbliche, furono creati i decemviri che giudicassero di tali liti.
30In quello stesso tempo, si crearono quattro ufficiali che avessero cura delle
strade, i triumviri monetali, incaricati di batter le monete di bronzo, di
argento, di oro, ed i triumviri capitali che avessero cura della prigione,
cosicché nel caso si dovesse eseguire una condanna si facesse col loro
intervento.
31E poiché era cosa sconveniente che i magistrati si mostrassero in pubblico
verso sera, si crearono cinque persone ( i quinqueviri) che facessero le veci di
magistrati al di qua ed al di là del Tevere.
32Occupata poi la Sardegna, quindi la Sicilia, la Spagna e la provincia
14
totidem praetores, quot provinciae in dicionem venerant, creati sunt, partim qui
urbanis rebus, partim qui provincialibus praeessent. deinde Cornelius Sulla
quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis, et
praetores quattuor adiecit. deinde Gaius Iulius Caesar duos praetores et duos
aediles qui frumento praeessent et a Cerere cereales constituit. ita duodecim
praetores, sex aediles sunt creati. divus deinde Augustus sedecim praetores
constituit. post deinde divus Claudius duos praetores adiecit qui de
fideicommisso ius dicerent, ex quibus unum divus Titus detraxit: et adiecit divus
Nerva qui inter fiscum et privatos ius diceret. ita decem et octo praetores in
civitate ius dicunt.
Et haec omnia, quotiens in re publica sunt magistratus, observantur: quotiens
autem proficiscuntur, unus relinquitur, qui ius dicat: is vocatur praefectus urbi.
qui praefectus olim constituebatur: postea fere Latinarum feriarum causa
introductus est et quotannis observatur. nam praefectus annonae et vigilum non
sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt. et tamen hi,
quos Cistiberes diximus, postea aediles senatus consulto creabantur.
33
Ergo his omnibus decem tribuni plebis, consules duo, decem et octo praetores,
sex aediles in civitate iura reddebant.
35Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum
maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia
mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita
sunt. et quidem ex omnibus, qui scientiam nancti sunt, ante Tiberium
Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in
latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius
quam discere volentibus se praestabant.
34
36
Fuit autem in primis peritus Publius Papirius, qui leges regias in unum
Narbonense, si crearono altrettanti pretori quante province erano cadute
sotto il dominio di Roma, affinché sovrintendessero in parte alle cose
urbane e in parte a quelle delle province. Successivamente, Cornelio Silla
stabilì i giudizi pubblici, relativi al falso, al parricidio, ai sicari, ed aggiunse
altri quattro pretori. Poi Caio Giuilio Cesare creò due pretori e due edili che
sovrastassero ai cereali, e detti Cereali da Cerere. In tal modo si crearono
dodici pretori, e sei edili. L’imperatore Augusto poi stabilì sedici pretori; poi
Claudio aggiunse due pretori affinché rendessero giustizia in materia di
fedecommesso; da essi uno ne tolse l’imperatore Tito, e ne aggiunse un altro
l’imperatore Nerva, perché rendesse giustizia tra il fisco e i privati. Così
diciotto pretori amministrano la giustizia nell’Urbe.
33E tutto ciò si osserva sempre che vi siano magistrati nella repubblica;
quando poi partono, se ne lascia uno perché renda giustizia; costui si
chiama il Prefetto dell’Urbe, il quale Prefetto una volta si creava; fu poi
introdotto quasi per occasione delle ferie Latine, ed in ogni anno così si
pratica; poiché i Prefetti dell’annona e dei Vigili non sono magistrati, ma sono
creati straordinariamente per motivo di pubblica utilità, e pure questi che
abbiamo chiamato ‘al di qua del Tevere’ (Cistiberes) furono poi creati edili
con un Senatoconsulto.
34Dunque, tra tutti questi, rendevano giustizia nella città dieci Tribuni, due
Consoli, diciotto Pretori, sei Edili.
35Professarono la scienza del diritto civile moltissimi uomini e di sommo
merito. Ma deve qui farsi menzione di coloro che acquistarono presso il
popolo romano la maggiore stima, onde si conosca per opera di quali
uomini e di qual merito fu formato il diritto e ci venne tramandato. Tra tutti
coloro che coltivarono la scienza non si conosce prima di Tiberio Coruncanio
chi l’abbia pubblicamente insegnata. Gli altri fino a questo tempo o
pensavano di tenere segreto il diritto civile, o si dedicavano a coloro che li
consultavano, piuttosto che a coloro che amavano apprenderlo.
36Tra i primi giurisperiti fu Publio Papirio che riunì in un corpo le leggi regie;
15
contulit. ab hoc Appius Claudius unus ex decemviris, cuius maximum consilium
in duodecim tabulis scribendis fuit. post hunc Appius Claudius eiusdem generis
maximam scientiam habuit: hic Centemmanus appellatus est, Appiam viam
stravit et aquam Claudiam induxit et de Pyrrho in urbe non recipiendo
sententiam tulit: hunc etiam actiones scripsisse traditum est primum de
usurpationibus, qui liber non exstat: idem Appius Claudius, qui videtur ab hoc
processisse, R litteram invenit, ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii.
Fuit post eos maximae scientiae Sempronius, quem populus Romanus σοφὸν
appellavit, nec quisquam ante hunc aut post hunc hoc nomine cognominatus est.
Gaius Scipio Nasica, qui Optimus a senatu appellatus est: cui etiam publice
domus in sacra via data est, quo facilius consuli posset. deinde Quintus Mucius,
qui ad Carthaginienses missus legatus, cum essent duae tesserae positae una
pacis altera belli, arbitrio sibi dato, utram vellet referret Romam, utramque
sustulit et ait Carthaginienses petere debere, utram mallent accipere.
37
Post hos fuit Tiberius Coruncanius, ut dixi, qui primus profiteri coepit: cuius
tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius
fuerunt. deinde Sextus Aelius et frater eius Publius Aelius et Publius Atilius
maximam scientiam in profitendo habuerunt, ut duo Aelii etiam consules fuerint,
Atilius autem primus a populo Sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam
Ennius laudavit et exstat illius liber qui inscribitur “tripertita”, qui liber veluti
cunabula iuris continet: tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim
tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio.
eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse:
hos sectatus ad aliquid est Cato. deinde Marcus Cato princeps Porciae familiae,
cuius et libri exstant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur.
38
dopo di lui Appio Claudio, uno dei decemviri, che ebbe gran parte nella
stesura delle XII tavole. Quindi Appio Claudio, dello stesso ramo, possedette
la scienza in grado eminente; questi si chiamò Centimano, costruì la via
Appia, formò l’acquedotto Claudio, e diede il voto di non ricevere Pirro
nell’Urbe: è tramandato che abbia anch’egli scritte le azioni, nel primo libro
delle quali trattava delle usurpazioni, il quale libro non esiste. Un altro
Appio Claudio che pare esser disceso da costui trovò (inventò) la lettera R in
modo che invece di Valesii si dicessero Valerii, ed invece di Fusii Furii.
37Dopo questi venne Sempronio, uomo di grandissimo sapere, che il popolo
romano chiamò σοφὸν cioè sapiente, né altri prima o dopo di lui fu così
soprannominato; Gaio Scipione Nasica ch’ebbe dal Senato il nome di Ottimo,
cui fu data anche una casa nella via Sacra a spese del pubblico, onde potesse
più agevolmente esser consultato; Quinto Mucio che spedito ambasciatore ai
Cartaginesi, essendogli state presentate due tessere, l’una della pace, l’altra
della guerra, con facoltà a lui di riportare a Roma quale delle due volesse,
egli le rigettò tutte e due, e disse che toccava ai Cartaginesi domandare
quale delle due volesse ricevere.
38Dopo questi venne Tiberio Coruncanio, il quale, come dissi, fu il primo ad
insegnare il diritto, di cui non resta alcuno scritto, ma si hanno molti
responsi e degni di esser ricordati. Quindi Sesto Elio, e suo fratello Publio
Elio, e Publio Atilio, dimostrarono nella professione del diritto il più grande
sapere: cosicché i due Elii furono fatti Consoli, Atilio poi per primo fu
chiamato sapiente dal popolo. Anche Ennio fece degli encomii di Sesto Elio,
e resta l’opera di lui, detta Tripartita, che contiene come i primordii del
diritto, e si chiama Tripartita, perché premessa la legge delle dodici tavole,
vi si aggiunge la interpretazione, e quindi l’azione di legge. Si dice che
appartengono allo stesso altri tre libri, che altri però sostengono di non esser
suoi. Imitò in certo modo questi uomini Catone: Marco Catone, capo della
famiglia Porcia di cui esistono delle opere; ma moltissime di suo figlio, da
cui traggono origine gli altri.
16
Post hos fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius
civile. ex his Publius Mucius etiam decem libellos reliquit, Brutus septem,
Manilius tres: et extant volumina scripta Manilii monumenta. illi duo
consulares fuerunt, Brutus praetorius, Publius autem Mucius etiam pontifex
maximus.
40Ab his profecti sunt Publius Rutilius Rufus, qui Romae consul et Asiae
proconsul fuit, Paulus Verginius et Quintus Tubero ille stoicus Pansae auditor,
qui et ipse consul. etiam Sextus Pompeius Gnaei Pompeii patruus fuit eodem
tempore: et Coelius Antipater, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae
quam scientiae iuris operam dedit: etiam lucius crassus frater Publii Mucii, qui
Munianus dictus est: hunc Cicero ait iurisconsultorum disertissimum.
39
Post hos Quintus Mucius Publii filius pontifex maximus ius civile primus
constituit generatim in libros decem et octo redigendo.
42Mucii auditores fuerunt complures, sed praecipuae auctoritatis Aquilius
Gallus, Balbus Lucilius, Sextus Papirius, Gaius Iuventius: ex quibus Gallum
maximae auctoritatis apud populum fuisse Servius dicit. omnes tamen hi a
Servio Sulpicio nominantur: alioquin per se eorum scripta non talia exstant, ut
ea omnes appetant: denique nec versantur omnino scripta eorum inter manus
hominum, sed Servius libros suos complevit, pro cuius scriptura ipsorum quoque
memoria habetur.
43Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo
post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de
re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de iure Servius parum
intellexisset, iterum Quintum interrogasset et a Quinto Mucio responsum esse
nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque eum
dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur
ignorare. ea velut contumelia Servius tactus operam dedit iuri civili et plurimum
eos, de quibus locuti sumus, audiit, institutis a Balbo Lucilio, instructus autem
maxime a Gallo Aquilio, qui fuit Cercinae: itaque libri complures eius extant
41
Dopo di questi vennero Publio Mucio, Bruto e Manilio che posero le
fondamenta del diritto civile; tra questi Publio Mucio lasciò dieci libri, Bruto
sette, Manilio tre, e di lui vi sono i volumi dei Monumenta. Due furono
consolari: Bruto pretorio; Publio Mucio, che fu anche Pontefice Massimo
39
Uscirono da questa scuola Publio Rutilio Rufo, che fu console a Roma, e
proconsole in Asia, Paolo Virginio e Quinto Tuberone, stoico, scolaro di Pansa,
che fu anche console. Nello stesso tempo fiorì Sesto Pompeo, zio paterno di
Gneo Pompeo, e Celio Antipatro che scrisse delle storie ma si dedicò più alla
eloquenza che alla scienza del diritto, e Lucio Crasso fratello di Publio
Mucio che fu detto Muciano, che Cicerone proclama come il più eloquente
dei giureconsulti.
41Dopo questi Quinto Mucio figlio di Publio, Pontefice Massimo, diede per
primo una forma al diritto civile, esponendolo in diciotto libri.
42Molti furono i discepoli di Mucio; ma di singolare autorità furono Aquilio
Gallo, Balbo Lucilio, Sesto Papirio, Gaio Giovenzio, tra i quali Servio assicura
che Gallo ebbe presso il popolo autorità somma; pure tutti costoro sono
nominati da Servio Sulpicio, d’altronde i loro scritti non sono tali di per sé
che tutti possano gustarli, né sono per le mani di tutti, ma Servio scrisse i
suoi libri, e dai suoi scritti si ha memoria di quelli.
40
Si dice che Servio, occupando il primo posto nel trattar le cause, o almeno
dopo Marco Tullio (Cicerone), si recò a consultare Quinto Mucio intorno ad
una faccenda di un suo amico, ed avendo Servio poco compreso ciò che gli
si rispose in diritto, interrogò di nuovo Quinto, e che si rispose da Quinto
Mucio ma non fu capito, e così fu rimproverato da Quinto Mucio, poiché si
vuole che gli avesse detto esser cosa sconveniente per un patrizio, per un
nobile, per uno che patrocinava le cause, ignorare il diritto di cui si trattava
(in esse). Servio, sospinto da questo affronto, si applicò al diritto civile, e fu
per molto tempo alla scuola di coloro dei quali abbiamo parlato: istruito da
43
17
Cercinae confecti. hic cum in legatione perisset, statuam ei populus Romanus pro
rostris posuit, et hodieque exstat pro rostris Augusti. huius volumina complura
exstant: reliquit autem prope centum et octoginta libros.
Ab hoc plurimi profecerunt, fere tamen hi libros conscripserunt: Alfenus Varus
Gaius, Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius
Priscus, Gaius Ateius, Pacuvius Labeo Antistius Labeonis Antisti pater, Cinna,
Publicius Gellius. ex his decem libros octo conscripserunt, quorum omnes qui
fuerunt libri digesti sunt ab Aufidio Namusa in centum quadraginta libros. ex
his auditoribus plurimum auctoritatis habuit Alfenus Varus et Aulus Ofilius, ex
quibus Varus et consul fuit, Ofilius in equestri ordine perseveravit. is fuit
Caesari familiarissimus et libros de iure civili plurimos et qui omnem partem
operis fundarent reliquit. nam de legibus vicensimae primus conscribit: de
iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit, nam ante eum
Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos
reliquit.
45Fuit eodem tempore et Trebatius, qui idem Cornelii Maximi auditor fuit: Aulus
Cascelius, Quintus Mucius Volusii auditor, denique in illius honorem
testamento Publium Mucium nepotem eius reliquit heredem. fuit autem
quaestorius nec ultra proficere voluit, cum illi etiam Augustus consulatum
offerret. ex his Trebatius peritior Cascellio, Cascellius Trebatio eloquentior fuisse
dicitur, Ofilius utroque doctior. Cascellii scripta non exstant nisi unus liber bene
dictorum, Trebatii complures, sed minus frequentantur.
44
Post hos quoque Tubero fuit, qui Ofilio operam dedit: fuit autem patricius et
transiit a causis agendis ad ius civile, maxime postquam Quintum Ligarium
accusavit nec optinuit apud Gaium Caesarem. is est Quintus Ligarius, qui cum
Africae oram teneret, infirmum Tuberonem applicare non permisit nec aquam
haurire, quo nomine eum accusavit et Cicero defendit: exstat eius oratio satis
46
Balbo Lucilio, poi largamente da Gallo Aquilio che era di Cercina. Sicchè vi
hanno molte opere di lui scritte in Cercina. Essendo costui morto in
legazione, il popolo romano gli innalzò una statua sui rostri, ed oggi esiste
su i rostri di Augusto: di lui si hanno molti volumi: quasi cento ottanta libri.
44Da costui moltissimi trassero profitto: scrissero però libri solo: Alfeno Varo,
Caio Aulo Ofilio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Ofidio Namusa, Flavio Prisco, Gaio
Ateio, Pacuvio, Labeone Antistio padre di Labeone Antistio, Cinna, Publicio
Gallio. Tra questi solamente dieci scrissero otto libri; tutti questi libri,
furono raccolti da Ofidio Namusa in cento quaranta libri. Tra i loro scolari
ebbe autorità somma Alfeno Varo, ed Aulo Ofilio; di essi, Varo fu console,
Ofilio rimase nell’ordine dei cavalieri. Quest’ultimo fu familiarissimo a
Cesare, e lasciò moltissimi libri sul diritto civile che servissero di
fondamento a tutta l’opera. Egli scrisse per primo sulle leggi della vigesima,
sulla giurisdizione e per primo compose con diligenza l’editto del pretore;
poiché prima di lui Servio lasciò due libri indirizzati a Bruto scritti
sull’editto, ma oltremodo brevi.
45Fiorirono nello stesso tempo Trebazio, che fu discepolo di Cornelio
Massimo; Aulo Cascellio; Quinto Mucio, scolaro di Volusio: finalmente ad
onor di lui lasciò erede con testamento il di lui nipote Publio Mucio, fu
questore, né aspirò a maggiori onorificenze, anche se Augusto gli offriva il
consolato. Di essi si dice che Trebazio fosse più dotto di Cascellio, Cascelio
però più eloquente di Trebazio: Ofilio più dotto dell’uno e dell’altro. Gli
scritti di Cascellio non ci sono rimasti, tranne un sol libro, intitolato bene
dictorum, delle cose ben dette; di Trebazio esistono molte opere, ma poco si
consultano.
46Dopo costoro vi fu ancora Tuberone, che studiò sotto Ofilio; fu patrizio e
passò al foro per dedicarsi al diritto civile; massime dopo aver accusato
Quinto Ligario, né la vinse presso Caio Cesare. Questi è quel Quinto Ligario
che tenendo il governo dell’Africa non permise all’infermo Tuberone di
approdare, né di far acqua, per la qual cosa egli l’accusò, e Cicerone lo
18
pulcherrima, quae inscribitur pro Quinto Ligario. Tubero doctissimus quidem
habitus est iuris publici et privati et complures utriusque operis libros reliquit:
sermone etiam antiquo usus affectavit scribere et ideo parum libri eius grati
habentur.
47Post hunc maximae auctoritatis fuerunt Ateius Capito, qui Ofilium secutus est,
et Antistius Labeo, qui omnes hos audivit, institutus est autem a Trebatio. ex his
Ateius consul fuit: Labeo noluit, cum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo
suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam dedit: et totum
annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus
secederet et conscribendis libris operam daret. itaque reliquit quadringenta
volumina, ex quibus plurima inter manus versantur. hi duo primum veluti
diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant,
perseverabat, Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis
sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit.
Et ita Ateio Capitoni Massurius Sabinus successit, Labeoni Nerva, qui adhuc
eas dissensiones auxerunt. hic etiam Nerva Caesari familiarissimus fuit.
Massurius Sabinus in equestri ordine fuit et publice primus respondit: posteaque
hoc coepit beneficium dari, a Tiberio Caesare hoc tamen illi concessum erat.
48
Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a
principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant,
consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed
plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant.
primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex
auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. et
ideo optimus princeps Hadrianus, cum ab eo viri praetorii peterent, ut sibi liceret
respondere, rescripsit eis hoc non peti, sed praestari solere et ideo, si quis
fiduciam sui haberet, delectari se populo ad respondendum se praepararet.
49
difese. Abbiamo l’orazione di lui, molto buona, che è intitolata difesa di
Quinto Ligario. Tuberone ebbe fama di dottissimo in diritto pubblico e
privato, e lasciò più libri nell’uno e nell’altro diritto; affettò nello scrivere
anche l’uso dell’antico parlare, perciò i suoi libri tornano poco graditi.
47Dopo costui, furono tenuti in grandissima stima Ateio Capitone seguace di
Ofilio; ed Antistio Labeone che ascoltò tutti i giureconsulti suddetti, ma fu
allievo di Trebazio. Ateio fu console; Labeone rifiutò qualunque dignità,
nonostante gli fosse stato offerto il consolato da Augusto, come console
suffetto (sostituto), e si diede tutto agli studi. Divise l’intero anno in modo da
passare sei mesi a Roma, con i suoi discepoli, e sei mesi al ritiro al fine di
scriver delle opere; sicchè lasciò quattrocento volumi, moltissimi dei quali
stanno nelle mani di tutti. Questi due furono i primi che fondarono diverse
scuole, poiche Ateio Capitone si atteneva alle cose che gli erano state
tramandate: Labeone per la qualità del suo ingegno e per la fiducia nel suo
sapere, che si era allargato a tutte le altre scienze, cominciò a portare delle
innovazioni in moltissime cose.
48E così ad Ateio Capitone successe Massurio Sabino; a Labeone Nerva: essi
accrebbero ancor più quelle discordanze. Questo Nerva poi era
familiarissimo a Cesare. Massurio Sabino appartenne all’ordine equestre, e
per primo dette responsi con pubblica autorizzazione, e questo beneficio gli
fu poi concesso da Tiberio Cesare.
49E perché si sappia chiaramente, prima dei tempi di Augusto questo diritto
di dare responsi in pubblico non veniva dato da prìncipi; ma coloro che si
sentivano sicuri dei propri studi rispondevano a coloro che l’interrogavano,
né davano risposte col proprio sigillo, ma spesso essi stessi davano i propri
responsi ai giudici, o ne attestavano il parere coloro che li consultavano.
L’imperatore Augusto per primo, perché l’autorità del diritto fosse
maggiore, stabilì che i giureconsulti dessero responsi da lui autorizzati (con
la sua autorità), e da allora cominciò a chiedersi tale facoltà come un
beneficio. Perciò Adriano, ottimo principe, quando taluni personaggi che
19
Ergo Sabino concessum est a Tiberio Caesare, ut populo responderet: qui in
equestri ordine iam grandis natu et fere annorum quinquaginta receptus est. huic
nec amplae facultates fuerunt, sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est.
51Huic successit Gaius Cassius Longinus natus ex filia Tuberonis, quae fuit
neptis Servii Sulpicii: et ideo proavum suum Servium Sulpicium appellat. hic
consul fuit cum Quartino temporibus Tiberii, sed plurimum in civitate
auctoritatis habuit eo usque, donec eum Caesar civitate pelleret.
52Expulsus ab eo in Sardiniam, revocatus a Vespasiano diem suum obit. Nervae
successit Proculus. fuit eodem tempore et Nerva filius: fuit et alius Longinus ex
equestri quidem ordine, qui postea ad praeturam usque pervenit. sed Proculi
auctoritas maior fuit, nam etiam plurimum potuit: appellatique sunt partim
Cassiani, partim Proculiani, quae origo a Capitone et Labeone coeperat.
50
Cassio Caelius Sabinus successit, qui plurimum temporibus Vespasiani potuit:
Proculo Pegasus, qui temporibus Vespasiani praefectus urbi fuit: Caelio Sabino
Priscus Iavolenus: Pegaso Celsus: patri Celso Celsus filius et Priscus Neratius,
qui utique consules fuerunt, Celsus quidem et iterum: Iavoleno Prisco Aburnius
Valens et Tuscianus, item Salvius Iulianus.
53
erano stati pretori gli domandavano che fosse loro concesso il rispondere,
rescrisse loro che ciò non si domanda, ma suole farsi da sé e se taluno
avesse fiducia in sé stesso, egli era ben contento che si disponesse a dare
responsi al popolo.
50E così, da Tiberio Cesare fu permesso a Sabino di dare responsi al popolo;
egli fu ricevuto nell’ordine equestre già grande in età, quasi di cinquanta
anni; non fu molto agiato ma ebbe grandi aiuti dai suoi discepoli.
51A costui successe Caio Cassio Longino; nacque da una figlia di Tuberone,
che era una nipote di Servio Sulpicio, ed infatti lo diceva suo proavo. Costui
fu console con Quartino, ai tempi di Tiberio, e fu in sommo credito
nell’Urbe, fino a che Cesare (Nerone) lo scacciò dalla città.
52Confinato da lui nella Sardegna, morì dopo essere stato richiamato da
Vespasiano. A Nerva successe Proculo: nello stesso periodo vi furono anche
il figlio di Nerva, e un altro Longino, appartenente all’ordine equestre, che
giunse dopo fino alla pretura; ma l’autorità di Proculo fu maggiore, infatti
ebbe gran valore; e i giuristi furono chiamati parte Cassiani, parte Proculiani
e l’origine di ciò era iniziata da Capitone e da Labeone.
53A Cassio successe Celio Sabino, che ebbe moltissima autorità ai tempi di
Vespasiano; a Proculo Pegaso che ai tempi di Vespasiano fu prefetto
dell’Urbe. A Celio Sabino successe Prisco Giavoleno: a Pegaso Celso; a Celso
padre, Celso figlio, e Prisco Nerazio; questi due furono consoli, e Celso lo fu
pure la seconda volta. A Giavoleno Prisco successero Aburnio Valente e
Tusciano, ed anche Salvio Giuliano.
20
Periodizzazione dell’esperienza giuridica romana
Anche se siamo abituati a considerare unitariamente l’esperienza giuridica romana, le sue caratteristiche richiedono di esaminarla
attraverso l’individuazione di periodi che tengano conto di eventi particolarmente significativi, conessi ad una ponderata scansione della storia
‘interna’ ed ‘esterna’. Diventa altrimenti quasi impossibile da studiare un’esperienza giuridica, o ancor meglio, un complesso di esperienze giuridiche,
svoltasi su un territorio che, dagli inizi di piccola comunità di pastori e di agricoltori della prima età regia, giunge nel momento della massima
espansione – II sec. dopo Cristo – a comprendere tutto il mondo mediterraneo, l’Europa continentale (attuali Spagna e Portogallo, Francia, Austria,
Germania, fino al mare del Nord e ad est al Reno e al Danubio), le isole britanniche, i Balcani, le regioni bagnate dal mar Nero, dal mar Caspio, dal
golfo Persico, dal mar Rosso, per un’estensione di 4.500.000 chilometri quadrati; durata senza soluzione di continuità per 14 secoli dal 753 a.C., data
tradizionale della fondazione di Roma al 565 d.C., data della morte di Giustiniano I, ultimo vero imperatore romano (e non solo d’Oriente), ricordando
peraltro che anche questi termini iniziale e finale sono frutto di una nostra scelta, in quanto Roma non nasce dal vuoto, né dopo Giustiniano possiamo
dirci al di fuori – del tutto - dell’esperienza giuridica romana.
L’individuazione di periodi in cui articolare qualsiasi esperienza giuridica, o complesso di esperienze, non può che avvenire attraverso
scelte convenzionali – di cui non dobbiamo mai dimenticare il carattere ‘arbitrario’ – scelte che, ovviamente, accentuano l’uno o l’altro aspetto della
realtà che andiamo a considerare, e dipendono dall’ottica nella quale ci poniamo nell’affrontare lo studio dell’esperienza stessa.
Possono essere adottate, per l’esperienza romana, periodizzazioni che prendano in considerazione i più vari aspetti, quali la storia
letteraria, gli avvenimenti storici interni e i rapporti esterni ed anche – in particolare per l’esperienza storica e giuridica romana – la storia istituzionale,
ossia la considerazione del succedersi di diverse forme ‘di governo’, per usare una locuzione moderna ed in quanto tale adoperabile solo con estrema
cautela, o meglio ancora di diversi ordinamenti [cfr. sulla periodozzazione GIULIANO CRIFÒ, Manuale di Storia del diritto romano, Monduzzi ed., Bologna
2005, pagg. ):
in una prima ipotesi – più attenta ai ‘momenti istituzionali - avremmo una età monarchica (VIII sec. a.C. – fine VI sec. a.C.), una età
repubblicana (fine VI a.C. – fine I se. A.C.), una età imperiale (fine I sec. a.C. – 565 d.C.). All’interno di queste partizioni, altre potrebbero farsi, in
rapporto alle vicende storiche e alle loro ricadute sul piano istituzionale; in particolare, e solo a titolo di esempio: si potrebbe avere per l’età regia, la
divisione tra la ‘monarchia latino-sabina’ e la ‘monarchia etrusca’; per l’età republicana, il ‘giro di boa’ della legislazione decemvirale (le XII Tavole), il
superamento del contrasto patrizi-plebei (ultima tappa, la lex Ortensia del 287 a. C.), la ‘crisi della repubblica’ che si può retrodatare alle lotte agrarie
dei Gracchi (133-121) fino a Cesare, legata all’espansione territoriale e ai mutamenti socio-economici; per l’età imperiale, il ‘principato’, da Augusto alla
crisi del III secolo, il ‘dominato’ con le riforme dioclezianee e poi con Costantino e il c.d. ‘impero romano-cristiano’, la fine dell’Impero d’Occidente nel
476, fino al periodo giustinianeo;
21
in una seconda ipotesi - prendendo in considerazione con due grandi studiosi del diritto romano dello scorso secolo, BONFANTE e DE
FRANCISCI, due momenti di crisi: il primo di ‘crescita’, con la vittoria di Roma su Cartagine, e il secondo di ‘esaurimento’ con la morte di Alessandro
Severo e la pressione ai confini di popoli in cerca di sedi, e della risorta monarchia persiana – vedremmo: un primo periodo dal 754 al 201 a. C. di
formazione graduale di una ‘costituzione cittadina’, a sua volta articolato nella fase monarchica, con il succedersi della monarchia latino-sabina prima
e etrusca dopo, fino al 509, e nella fase repubblicana dal 509 al 201, in cui sono da sottolineare il decemvirato legislativo, con la Lex XII tabularum alla
metà del V secolo, e il conflitto patrizio-plebeo, fino alla soluzione di esso all’inizio del III secolo; un secondo periodo, dal 200 a. C. al 235 d. C., che è
quello della grande realtà imperiale, che sempre dal punto di vista istituzionale possiamo articolare in una prima fase di sviluppo finale e crisi della
costituzione repubblicana dal 200 al 27 a. C., e nella fase del ‘principato’ da Augusto all’anarchia militare successiva alla fine della dinastia dei Severi
nel 235, in cui l’Impero di Roma assume sempre più il carattere di monarchia universale trovando il momento più significativo nell’estensione della
cittadinanza da parte della Constitutio antoniniana del 212 d. C.; un terzo periodo dal 236 al 565 d. C., particolarmente ricco di vicende sul piano politico
religioso e su quello economico e giuridico, con il progressivo sviluppo dell’assolutismo dal ‘dominato’ al c.d. Impero romano-cristiano, alla
conclusinone del tentativo di restaurazione giustinianeo, che possiamo articolare in una prima fase fino alla riforma costituzionale iniziata da
Diocleziano e portata a termine – sia pure in tuttaltra prospettiva - da Costantino, una seconda fino alla sanzione anche formale della divisione
dell’Impero dopo Teodosio II e la prima codificazione ufficiale del diritto col Codice teodosiano, la terza, in cui in Occidente si ha un progressivo
sfaldarsi della compagne imperiale con la fine dell’Impero di Occidente nel 476 con l’emersione del ruolo della Chiesa nei confronti delle nuove realtà
romano-barbariche di stirpe germanica, mentre in Oriente la continuità imperiale – che con Giustiniano giunge a realizzare sia pur parzialmente e per
un breve periodo la restaurazione di un Impero universale per poi caratterizzarsi sempre più come realtà orientale - vede l’organizzazione
ecclesiastica regolata dalle costituzioni imperiali mentre il ruolo della Chiesa appare confinato in un campo spirituale anch’esso peraltro soggetto alle
interferenze imperiali, dando vita al fenomeno ‘bizantino’ del c.d. cesaropapismo;
infine possiamo adottare una periodizzazione, adeguata alle esigenze di studio delle materie romanistiche, che tenga conto sia delle
vicende istituzionali, sia di quel peculiare fenomeno rappresentato dalla storia della giurisprudenza romana, con i suoi riflessi in particolare su quello
che possiamo chiamare il diritto privato romano. Ci si può giovare, allora, dei due punti di riferimento che possediamo in materia: il Corpus iuris civilis,
convenzionalmente scelto quale punto finale del diritto romano, e le Institutiones di Gaio, manuale giuridico del II sec. d.C. (che ora conosciamo
attraverso il cosiddetto Gaio Veronese, ossia il codice manoscritto trovato nella biblioteca capitolare di Verona) che ci informa direttamente sullo stato
del diritto privato di quel tempo ed anche parzialmente di quello che lo ha preceduto, attraverso i riferimenti storici che Gaio stesso fa. Si impernia così
una periodizzazione che ruota attorno alla considerazione del diritto romano classico, testimoniatoci appunto da Gaio, per cui si avrà, in successione:
• un diritto romano arcaico corrispondente al periodo della civitas quiritaria (con inizio nell’VIII sec. a.C. – e termine tra l’inizio e la metà del III
sec. a.C., prima dell’allargamento dei rapporti con le altre realtà italiane e mediterranee, culminato con l’inizio del conflitto con Cartagine);
• un diritto romano preclassico, corrispondente al periodo della res publica romano-nazionale (inizio/metà III sec. a.C. – fine I sec. a.C.);
22
• un diritto romano classico, corrispondente al periodo della res publica romano-universale e del relativo regime del principato (fine I sec. a.C. –
fine III sec. d.C.);
• un diritto romano dell’età tardoantica, un tempo comunemente definito postclassico (fine III sec. d.C. – 527 d.C.), corrispondente al periodo
dell’assolutismo imperiale (dominatus), da Diocleziano – la cui legislazione privatistica, ad ogni modo, esprime ancora la cultura dei giuristi del III
secolo - (o come vogliono alcuni, facendone retrocedere il momento iniziale alla crisi della metà del III secolo, dopo la fine della dinastia dei Severi, che
vide l’inaridirsi della giurisprudenza classica; o posticipandolo all’avvento di Costantino, che di fatto segnò una cesura nell’ordinamento, anche per il
nuovo rapporto con il Cristianesimo), fino a Giustiniano;
• infine, possiamo parlare di un diritto giustinianeo (527-565 d.C.), che ha alcune caratteristiche proprie rispetto al diritto postclassico.
E’ questa – con qualche differenza nella scelta di termini iniziali e finali - la partizione adoperata nel libro di testo di riferimento per l’insegnamento di
Istituzioni di diritto romano: MATTEO MARRONE, Manuale di diritto privato romano, cui si rinvia.
23
Il diritto (romano, e non) tra flessibilità e certezza
Un’ulteriore considerazione, che meriterebbe maggior approfondimento e che solo indirettamente si ricollega al problema della
periodizzazione, è da fare in relazione a ciò che possiamo chiamare l’alterno emergere di momenti in cui si privilegia la flessibilità e la creatività del
diritto e di altri in cui maggiormente si avverte l’esigenza di un diritto certo e stabile (con riferimento anche alla conoscibilità di esso e dei suoi
procedimenti formativi da parte della generalità dei cittadini/soggetti); ciò che, soprattutto per quanto attiene alle strutture ordinamentali, si può porre
in relazione al passaggio da un ‘ordinamento aperto’ ad un ‘ordinamento chiuso’ e viceversa. In quest’ottica possiamo indicare per il periodo arcaico –
seguendo Pomponio - da una parte il momento iniziale in cui “il popolo cominciò a regolarsi senza leggi determinate, senza diritto certo, e tutto veniva
governato con il proprio potere (manu) dai re”, dall’altra lo ius Papirianum che “raccolse in un volume le leggi promulgate disordinatamente” e soprattutto la
prima ‘codificazione’ nella Lex duodecim tabularum, che peraltro ebbe bisogno della interpretatio prudentium, ancora riservata però al collegio dei
Pontefici, infine all’istituzione del praetor urbanus nel 367 e al sorgere dello ius honorarium, in cui la flessibilità e creatività del diritto trova uno
strumento ideale. Nel periodo preclassico passiamo alla conoscenza diffusa data dallo ius Flavianum (304 a. C.) e dallo ius Aelianum (198 a.C.), e allo
sviluppo della giurisprudenza, ormai laica; si sviluppa notevolmente lo ius honorarium; ma vediamo verso la fine di questo periodo una esigenza di
‘riordino normativo’ – che ci pare da porre almeno in parte in relazione alla situazione di crisi della res publica – esigenza è attestata dal fatto che
“Pompeo voleva che le leggi venissero riunite in libri” (Isidoro, Etym., 55,1,5) , e che Cesare meditava di “ridurre il diritto civile a norma sicura, raccogliendo in
pochissimi libri, dalla stragrande e confusa abbondanza delle leggi quanto fosse ottimo e necessario” (Svetonio, Iulius, 44, 2), nonché dalla stessa produzione
legislativa di Giulio Cesare e di Augusto. Nel periodo classico, assistiamo alla prosecuzione e al culmine dell’attività della giurisprudenza ma anche al
sorgere dei responsa ex auctoritate principis (Pomponio, 49: L’imperatore Augusto per primo, perché l’autorità del diritto fosse maggiore, stabilì che i giureconsulti
dessero responsi da lui autorizzati (ut ex auctoritate eius responderent), e da allora cominciò a chiedersi tale facoltà come un beneficio. Perciò Adriano, ottimo
principe, quando taluni personaggi che erano stati pretori gli domandavano che fosse loro concesso il rispondere, rescrisse loro che ciò non si domanda, ma suole farsi
da sé e se taluno avesse fiducia in sé stesso, egli era ben contento che si disponesse a dare responsi al popolo.), mentre progressivamente, con l’editto perpetuo di
Salvo Giuliano per ordine dello stesso imperatore Adriano, assistiamo anche all’irrigidimento dello ius honorarium. Nel passaggio segnato dalla crisi
del III secolo, giungendo al c.d. ‘periodo postclassico’, assistiamo al mutamento e impoverimento della attività giurisprudenziale, che porta un grande
storico della giurisprudenza romana (F. SCHULZ, Storia della Giurisprudenza romana, ed. ital. Firenze 1968, pagg. 473 segg.) a parlare per essa di ‘periodo
burocratico’ negli anni che vanno da Diocleziano a Giustiniano; mentre emerge l’esigenza di una codificazione, con raccolte private di costituzioni
imperiali, il Codex Gregorianus e il Codex Ermogenianus, fino alla c.d. legge delle citazioni (426 d. C.: CTh I, 4, 3) e infine con la prima raccolta ufficiale di
Teodosio II, che nel Codex Theodosianus (438 d.C.) raccoglie le costituzioni imperiali da Costantino in poi (rinunziando al progetto originario di
un’opera legislativa sistematica risultante dall'elaborazione di leges e iura) – ed è da notare che nelle acclamazioni riportate nei Gesta Senatus Romani de
Theodosiano Codice publicando troviamo sottolineata la richiesta di certezza del diritto – fino a giungere alla grande compilazione giustinianea, e al
24
divieto da parte di Giustiniano (costituzione Deo auctore, 12, e costituzione Tanta , 21-22) di commenti alla compilazione, per evitare che attraverso essi
con la varietà delle interpretazioni rinascessero le controversie e le incertezze che aveva voluto eliminare.
Le diverse esigenze di flessibilità e creatività del diritto da un lato, e di stabilità e certezza (e conoscibilità) del diritto dall’altro si
contrappongono o si contemperano, secondo le esigenze della società e le vicende istituzionali, senza che alla sottolineatura dell’una o dell’altra si
possa dare sempre un significato univoco: se da un lato la seconda è invocata in alcuni momenti a garanzia della fascia più debole della popolazione (si
pensi soprattutto, ma non solo, ai primordi della res publica), il prevalere di essa coincide spesso con un accentrarsi dei poteri normativi che a sua volta
è tipico di un ordinamento ‘chiuso’ e quindi - anche se non sempre – meno ‘democratico’ e più ‘assolutistico’, mentre la prima garantendo un più facile
e celere adeguamento del diritto alle (nuove) realtà economiche e sociali favorisce una società aperta ma d’altro canto può coincidere anche con un
potere ‘castale’ degli operatori del diritto e con una difficoltà per il cittadino/suddito di districarsi in una congerie di norme e di interpretazioni che
può divenire tale da rendere non solo difficile la difesa dei propri diritti ma anche l’applicabilità della norma da parte del giudice.
Questo alternarsi di esigenze, con le contrapposizioni e i contemperamenti di cui si è accennato, possiamo riscontrarlo anche nel mondo d’oggi. E
ciò, sul piano della diversità tra gli ordinamenti giuridici dell’Europa continentale, di matrice romanistico-giustinianea e quindi privilegianti la
stabilità e certezza del diritto, e quelli anglosassoni (che, peraltro, richiamano nei fatti – e forse non casualmente - la flessibilità e creatività del diritto
giurisprudenziale e pretorio della Roma preclassica e classica) e del contemperamento di entrambi i sistemi che potrebbe (ma lo è?) aversi nel diritto
dell’Unione europea; ma anche e soprattutto all’interno del nostro ordinamento.
A tale ultimo proposito non si può non richiamare la crisi sia del principio iura novit curia, per il quale il giudice conosce le leggi ,che quindi non
devono necessariamente essere invocate dalle parti (vedi ad esempio, in riferimento al procedimento amministrativo ove ciò è più evidente, il
Consiglio di Stato, adunanza della seconda sezione consultiva del 24 ottobre 2007, n. 200701677: In tempi in cui le norme erano circoscritte a ben precise
fattispecie, ridotte nel numero e di regola rapportabili a canoni di comportamento sociali universalmente riconosciuti, ovvero a regole di comune esperienza o di
equità, era dato sostenere la necessaria conoscenza, da parte dei giudici, dell’esistenza e della consistenza delle leggi; ma, oggi, tenuto conto dell’incontrollabile
aumento della produzione normativa a tutti i livelli della gerarchia delle fonti, per di più non sorrette da una logica o coscienza comune o da una coerenza con
principi e valori generali ma piuttosto da esigenze particolari e settoriali, spesso ‘imprevedibili’ appare arduo assegnare ai giudici un obbligo di conoscenza assoluto e
incondizionato, come tale svincolato dall’onere di allegazione e collaborazione di parte), sia di quello ignorantia legis non excusat, l’ignoranza della legge non
esime dall’obbligo di osservarla, che nel nostro ordinamento è tassativo in materia penale, art. 5 c.p, ma del quale la nota sentenza della Corte
costituzionale n. 364 del 1988 ha sancito la illegittimità costituzionale, nella parte in cui tale articolo non escludeva dalla inescusabilità la ignoranza
inevitabile, dovuta appunto all’accavallarsi di disposizioni normative [cfr. GIANPAOLO F ONTANA , C’era una volta il principio iura novit curia
(ovvero considerazioni critiche su una peculiare lettura del principio iura novit curia operata dal Consiglio di Stato), su “Consulta on line”
http://www.giurcost.org/studi/Fontana.htm#_ftn1, e su “Giurisprudenza Italiana”].
25
A questi inconvenienti – per quanto riguarda il nostro ordinamento – si è cercato di ovviare già dal 1994 [cfr., anche in relazione all’esperienza
giuridica romana, Gesta Senatus sul sito web LUMSA, corso di laurea in giurisprudenza, sede di Palermo, download materiale didattico: dispense di diritto
romano …, pagg. 9-10] e da ultimo e si spera risolutivamente dovrebbe ovviare il processo (posto in essere ai sensi dell’articolo 107 della legge n. 388
del 2000, e del successivo decreto-legge n. 200 del 2008) volto alla ricognizione e ‘ripulitura’ delle norme vigenti, con l’abrogazione delle leggi non più
da ritenersi tali – peraltro con i molti problemi che tale opera comporta – e con la ‘messa in rete’ [programma normattiva, a cura del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati e della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Corte di Cassazione: www.normattiva.it]
della legislazione nel testo vigente, con la modalità della ‘multivigenza’, che consente la libera consultabilità degli atti normativi sia nel testo originario,
che in quello vigente al momento dell’accesso, sia infine nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.
*
*
*
Il nostro studio si arresta, convenzionalmente, alla morte di Giustiniano, seppure l’incidenza del diritto romano non cessa di avere un ruolo
assolutamente significativo, ma a livelli diversi, in Occidente ed in Oriente. Il periodo dei cosiddetti regni romano-barbarici vede la produzione di
raccolte di norme che continuano la tradizione romana, innestandovi peraltro talvolta esperienze proprie dei popoli germanici, che però formano
oggetto di altre discipline: Storia del diritto medioevale e moderno, Storia del diritto canonico, Diritto comune. Attraverso essi – e con la ‘riscoperta’ del Corpus
iuris civilis da parte della Scuola di Bologna - giungiamo fino ai nostri giorni, ma non possiamo parlare di una sopravvivenza dell’esperienza giuridica
romana, bensì della tradizione romanistica, alla base delle diverse esperienze degli Stati dell’Europa continentale.
In Oriente non si ha la cesura che le conquiste ‘barbariche’ e la deposizione dell’ultimo Imperatore hanno rappresentato per l’Occidente, anche se
dal 600 in poi assistiamo ad una ‘bizantinizzazione’ con una ‘ellenizzazione di ritorno’ (anche sul piano linguistico, della titolatura, etc.) dell’Impero
d’Oriente, che insieme con l’amputazione territoriale della parte occidentale dell’Impero, fa di quella pars Imperii una realtà a sé, anche se fortemente
legata all’esperienza romana e intimamente convinta di esserne la continuazione; fino alla emanazione dei Basilici (i libri del diritto imperiale: τὰ
βασιλικὰ, riassunto e risistemazione in greco del contenuto del Corpus iuris civilis): ne possiamo per sommi capi seguire lo sviluppo, ma è già –
oggettivamente - esperienza diversa da quella romana, oggetto degli studi di Diritto bizantino.
26
Cronologia
Anni
---------------753 a.C
753-616
616-509
509
494-493
451-449
449
Storia
---------------------------------------------------------Fondazione di Roma
Monarchia albano-sabina
Monarchia etrusca
Cacciata di Tarquinio il
Fondazione della Repubblica
Primo trattato con Cartagine
Superbo
–
Società
Diritto
Economia; letteratura; arte; religione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leges regiae
Ius Papirianum: “Sesto Papirio raccolse in un
volume
le
leggi
(curiate)
promulgate
disordinatamente”
Tempio di Giove Capitolino
Prima secessione della plebe
Foedus Cassianum (alleanza con la Lega
latina)
Decemvirato legislativo
Tribuni della plebe – Concilium plebis
Lex Valeria (sulla provocatio ad populum?)
Seconda secessione della plebe
Leges Valeriae Horatiae (provocatio – plebisciti?)
Lex Canuleia: elimina il divieto di connubio tra
patrizi e plebei presente nelle 12 Tavole
445-444
Tribunato militare aperto ai plebei, come
alternativa all’ammissione dei plebei al
consolato
443
Istituzione della censura: due, eletti ogni 5
ani, in carica per 6 mesi, patrizi.
396
Presa di Veio
Lex duodecim Tabularum
Aes signatum (barre
‘segnato’ come moneta)
27
di
bronzo
390
Conquista di Roma da parte dei Galli
Distruzione delle XII tavole (?)
367
Istituzione del praetor urbanus; uno dei due
consoli è plebeo
Leges Liciniae Sextiae
356
I plebei sono ammessi alla didattura
351
I plebei sono ammessi alla censura
348
II trattato con Cartagine
340-338
337
Guerra latina
Monete rotonde
I plebei sono ammessi alla pretura
339
326
Leges Publiliae Philonis: de auctoritate patrum
(l’auctoritas del Senato precede la deliberazione dei
comitia centuriata sulle leges); de plebiscitis
(parificazione delle leges e dei plebiscita)
II guerra sannitica
Lex Poetelia Papiria de nexis (pone fine alla servitù
per debiti)
SC Ovinium (lectio Senatus da parte dei censori)
312
Censura di Appio Claudio il Cieco
Costruzione della Via Appia (fino in
Campania)
Forche caudine
Appio Claudio scrisse delle azioni e in particolare
sulle usurpazioni
306
III trattato con Cartagine
318
28
304
Gneo Flavio edile curule
Ius Flavianum
300
Fine delle guerre contro i Sanniti
Lex Ogulnia (ammissione dei plebei tra i pontefices)
Lex Valeria de provocatione
290
Conquista del Sannio
287
Ultima secessione plebea
Lex Hortensia: i plebisciti divengono vincolanti per
tutti i cittadini
286
280-275
Lex Aquilia (sulla responsabilità extracontrattuale)
Guerre contro Pirro
278
IV trattato con Cartagine
272
Presa di Taranto
270
Presa di Reggio
264-241
Prima guerra punica
254
Nascita del grande commediografo
romano T. Maccio Plauto († 184)
242
Istituzione del Praetor peregrinus
241
35 tribù (31 rustiche e 4 urbane)
La Sicilia diviene romana
239
Primi sestertii e denarii
Nascita di Quinto Ennio († 169): autore
degli Annales, prima opera sulla storia di
29
Tiberio Coruncanio, primo pontefice massimo
plebeo, pronuncia “responsi memorabili”
237
Corsica e Sardegna divengono romane
227
Si istituisce il governo provinciale in Sicila e
Sardegna-Corsica
222
La Gallia Cisalpina terza provincia romana
218-201
Seconda guerra punica – Annibale in Italia
218
Roma, in versi.
I guerra macedonica
Lex Claudia (Plebiscito Claudiano) de senatoribus:
nessun senatore o figlio di senatore può avere una
nave da carico capace di più di 300 anfore.
204
Lex Cincia sulle donazioni
202
Scipione vince Annibale in Africa, a Zama
200
II guerra macedonica
T. Quinzio Flaminino proclama a Corinto
l’indipendenza della Grecia
198
Consolato di Sesto Elio Peto Cato
197
Spagna ulteriore e citeriore
194
192-188
Prime società commerciali
Sesto Elio, autore dei Tripertita – Ius Aelianum
Nascita di Publio Terenzio Afro († 159)
Guerra contro Antioco III di Siria. L.
Cornelio Scipione vince a Magnesia (190).
30
Pace di Apamea (Asia minore divisa tra
regno di Pergamo, e Repubblica di Rodi;
città greche libere)
186
184
Diffusione di culti misterici a Roma
(Dionisio/Bacco)
Censura di Catone
Lucio Acilio commenta la Legge delle XII tavole
180
171-168
Lex Villia annalis
III guerra macedonica – battaglia di Pidna
(168). Macedonia divisa in 4 repubbliche
tributarie di Roma
167
155
Fine del tributum (imposta diretta)
Secondo consolato di P. Cornelio Scipione
Nasica Corculum
151
149-146
146
149
Senatusconsultum de Bacchanalibus
Filosofi greci a Roma
Il giurista Scipione Nasica ebbe una casa a spese
pubbliche “perché si potesse più facilmente
consultarlo”
Polibio (206-124) e la storia romana. Il
circolo degli Scipioni
Terza guerra punica
Distruzione di Cartagine e di Corinto
Provincia d’Africa
Consolato di Manio Manilio
Manio Manilio è autore dei Monumenta e delle
Venalium vendendorum leges
Lex Calpurnia repetundarum; quaestio perpetua
31
140
Publio Mucio – M.Giunio Bruto
139
Lex Gabinia tabellaria (voto palese nei comitia)
133
Rivolte servili in Asia minore, Campania e
Lazio
133-121
Vicende dei Gracchi (guerra civile)
Publio Mucio Scevola cons. autore di libelli giuridici
e editore degli Annales maximi
P. Licinio Crasso Muciano giureconsulto
Leggi graccane
125
121
Proposta di cittadinanza agli Italici
Quaestio repetundarum: giuria di soli equites
112-105
104
Bellum Iugurthinum
Trionfo di Caio Mario - Giugurta muore nel
carcere Tullianum
107-87
107
‘Il tempo di Mario’
1° consolato di Mario
104
104-101
II rivolta servile in Sicilia
Guerra contro i Cimbri e i Teutoni: Caio
Mario li vince ad Aquae Sextiae (Aix en
Provence) nel 102 e a Raudii (Vercelli) nel
101
95
Q. Mucio Scevola il Pontefice – scrive Libri XVIII
iuris civilis
90
Lex Iulia de civitate di L. Giulio Cesare (cittadinanza
ai foederati fedeli a Roma
90-88
Guerra sociale (confederazione degli alleati
32
italici contro Roma)
Lex Plautia Papiria (cittadinanza ai foederati
presentatisi entro 60 gg. al praetor urbanus)
Lex Pompeia (ius Latii agli abitanti della Gallia
Transpadana)
89
88
88-79
88
88-86
88-85
87
‘Il tempo di Sulla (Silla)’
Lucio Cornelio Sulla console
Guerra civile in Italia, tra Mario e Sulla; L.
Cornelio Cinna e Mario: uccisione degli
amici di Silla
I guerra con Mitridate del Ponto, condotta
da Sulla
Mario console per la settima volta
86
86-83
Morte di Mario
Cinna
82-79
Sulla dittatore – liste di proscrizione
81
Riforme sullane
Confine dell’Italia alla linea Arno-Rubicone
80-72
Guerra contro Q. Sertorio (già luogotenente
di Mario) in Spagna
Nascita di G. Sallustio Crispo († 34)
Distribuzione delle terre a 100.000 veterani:
latinizzazione della penisola
Leges Corneliae: governo delle province a proconsoli
e propretori (separazione del potere civile da quello
militare) – cursus honorum – quaestiones perpetuae:
giuria di soli senatores, il Senato portato a 600
membri – Limitazioni ai tribuni della plebe e ai
comizi tributi
33
78-45
Il ‘tempo di Pompeo’
“Pompeo voleva che le leggi venissero riunite in
libri” (Isidoro, Etym., 55,1,5)
78-43
73-71
Attività pubblica di Cicerone, oratore e uomo
politico, non giureconsulto
Bellum servile: Spartaco e i gladiatori,
sconfitti da M. Licinio Crasso
70
Consolato di Pompeo e Crasso
67
Guerra di Pompeo contro i pirati
74-63
Nascita di P. Virgilio Marone († 19 a
C.)
II guerra mitridatica – Conquista dell’Asia.
Pompeo costituisce le province di Ponto e
Bitinia e di Siria e Palestina
66
66-62
Aquilio Gallo, ‘inventore’ dell’actio de dolo
Congiura di Catilina: Cicerone console e il
SC ultimum (63), Catilina muore in battaglia
a Pistoia (gennaio 62)
65
60
60-44
Abolizione delle leges Corneliae: equilibrio tra
Senato e popolo
Nascita di Q. Orazio Flacco († 8 a. C.)
Accordo tra Pompeo, Crasso e Cesare: c.d.
‘primo triumvirato’
Cesare meditava di “ridurre il diritto civile a norma
sicura, raccogliendo in pochissimi libri, dalla
stragrande e confusa abbondanza delle leggi
quanto fosse ottimo e necessario” (Svetonio, Iulius,
Il ‘tempo di Cesare’:
34
44,2)
Lex Iulia agraria
59
primo consolato di Cesare
58-51
Cesare proconsole: Gallia Cisalpina,
Narbonense e Illirico – Conquista della
Gallia (58-51), che diviene provincia;
Germani e Britanni (55-53)
56
Rinnovazione del triumvirato (convegno di
Lucca)
53
Guerra contro i Parti: Crasso viene vinto e
ucciso a Carre
Pompeo consul sine collega
52
49-48
Guerra civile tra Cesare e Pompeo: 49
Pompeo ottiene il SC ultimum contro
Cesare, Cesare varca il Rubicone; 48
Pompeo. Sconfitto a Farsalo (in Tessaglia),
in Egitto viene fatto uccidere da Tolomeo
48-44
46
45
Dittatura di Cesare
Battaglia di Tapso contro i pompeiani
Battaglia di Munda contro i pompeiani
Nascita di Tito Livo († 17 a. C.)
Monete auree di Cesare
Riforme di Cesare: ampliamento del Senato – terre
ai veterani, e altri provv.ti a favore del popolo –
aumento del numero di pretori, questori, edili - Lex
Iulia municipalis (45) – Lex de urbe augenda – riforma
35
del calendario – cittadinanza a tutta la Gallia
cisalpina e a molte popolazioni della Transalpina,
della Spagna e dell’Africa
Servio Sulpicio Rufo, Aulo Ofilio
44
Cesare dittatore e Imperator a vita - Morte di
Cesare (idi di marzo)
43-29
43
42
L’età di Antonio e Ottaviano
Secondo triumvirato: Marco Antonio,
Marco Emilio Lepido, Caio Giulio Cesare
Ottaviano triumviri rei publicae constituendae
Sconfitta dei ‘cesaricidi’ Bruto e Cassio a
Filippi
37
Rinnovazione del triumvirato
36
Sconfitta di Sesto Pompeo
31
Vittoria di Ottaviano (Augusto) su Antonio
ad Azio
Annessione dell’Egitto (non provincia, ma
regime particolare)
30
27 a.C. – 14 ‘Principato’ di Augusto
d.C.
19 a. C.
Caio Trebazio Testa, P. Alfeno Varo, Aulo Cascellio
Mecenate, e il suo ‘circolo’ di poeti:
Orazio, Ovidio, Properzio, Tibullo,
Virgilio
Morte di Virgilio – pubblicazione
dell’Eneide
36
Gaio Ateio Capitone, Marco Antistio Labeone
(fondatori, rispettivamente delle scuole dei
Sabiniani o Cassiani, e dei Proculiani)
Leges Iuliae: sul matrimonio, sui giudizi pubblici, sui
giudizi privati
18-17 a.C.
12-8 a. C.
Conquista della Germania
(6)-1 a.C.
Nascita di Gesù Cristo
9 d.C.
14
14-37
Lex Papia Poppea nuptialis
Morte di Augusto - Germanico in Germania
Masurio Sabino (da cui ‘Sabiniani’) Proculo (da cui
‘Proculiani’)
Principato di Tiberio
17
Morte di Tito Livio
23
Nascita di Plinio il Vecchio (+ 79 d.C.)
29
Inizio della predicazione di Gesù
Cristo
Crocefissione e resurrezione di Gesù
Cristo - Inizio della Chiesa
31-(33?)
37-41
Principato di Caligola
41-54
Principato di Claudio
44
Annessione della Giudea
43
Conquista della Britania
49
Senatus Consultum Velleianum (limitazioni alla
capacità di obbligarsi delle donne)
Espulsione degli ebrei da Roma per
37
disordini impulsore Chresto
54-68
Principato di Nerone
59
59-60
Conquista dell’Armenia
Rivolta in Britannia, sconfitta e morte della
regina Baodicea
64
Incendio di Roma
Nascita di Tacito (54? 55-†117? 125)
Persecuzione dei Cristiani
Esilio di C. Cassio Longino (allievo di Sabino)
65
68
69
69-79
70
Galba
Ottone - Vitellio – Vespasiano
Principato di Vespasiano
Bellum iudaicum
Distruzione di Gerusalemme
79-81
79
Principato di Tito
Eruzione del Vesuvio
81-96
Principato di Domiziano
96-98
Principato di Nerva (impero adottivo)
98-117
Principato di Traiano (massima estensione
Lex de imperio Vespasiani
Anfiteatro Flavio (il Colosseo)
Distruzione di Pompei – morte di
Plinio il Vecchio
Persecuzione contro i Cristiani
Giavoleno - Celso
Si esaurisce la legislazione comiziale
38
101-106
dell’Impero)
Guerre daciche
112
113
117-138
138-161
Colonna Traiana
Nerazio Prisco
Plinio il Giovane proconsole in Bitinia,
e le lettere a Traiano sui cristiani
Guerre partiche
Principato di Adriano
Stabilizzazione dei confini dell’impero:
Limes Hadriani, Vallum Hadriani.
Villa Adriana
Mausoleo di Adriano (ora Castel S.
Angelo)
Tempio di Venere e Roma
Principato di Antonino Pio
Pax Romana
Giustino, filosofo cristiano, indirizza
all’Imperatore la sua prima Apologia
(sarà martirizzato intorno al 165)
161-180
167-175
Principato di Marco Aurelio (dal 161 al 169,
con Lucio Vero)
Invasione dei Parti in Siria e Armenia
Si conclude la guerra partica
Guerre germaniche; invasione di Quadi e
Marcomanni che assediano Aquileia
P. Giuvenzio Celso filius
Salvio Giuliano, nel Consilium principis – Redige
l’Edictum perpetuum
Sesto Pomponio scrive l’Enchiridion
S. Pomponio pubblica i Libri ad Quintum Mucium
Giuliano inizia i suoi Digesta
Gaio attende alla stesura delle sue Institutiones
Salvio Giuliano e L.Volusio Meciano consiglieri dei
Divi Fratres
Marcello – Cervidio Scevola
Edictum provinciale
Colonna Antonina
180-192
Principato di Commodo
Giulio Paolo scrive i Libri ad Sabinum
193-211
Settimio Severo
Callistrato scrive il De cognitionibus
197
Tertulliano (apologeta cristiano, forse -
39
?- identificabile con il giurista presente
nel Digesto giustinianeo) scrive l’Ad
nationes
211-217
Papiniano (fatto uccidere da Caracalla)
Caracalla
Constitutio Antoniniana: concede la cittadinanza
romana a tutti i cittadini dell’Impero, ad eccezione
dei dediticii
Ulpiano svolge la sua attività di giurista; Marciano
scrive le sue Institutiones
212
217-218
Macrino,
equestre
218-222
(Vario Avito) Elagabalo
222-235
(Gessio Bassano) Alessandro Severo
Guerre contro i Persiani (230-232) e contro i
Germani (234-235)
primo
imperatore
di
rango
Favorevole ai Cristiani (nel suo
lararium aveva ricompreso Cristo)
223
Assassinio di Ulpiano, prefetto del pretorio
Paolo è ancora attivo
235-284
Periodo della c.d. ‘anarchia militare’
235-238
Massimino il Trace
Rivolta dei Gordiani in Africa (Gordiano I,
Gordiano II, Pupieno e Balbino)
Scuola di Berito
238-244
Gordiano III
Erennio Modestino
‘rispondente’
244-249
(M. Giulio) Filippo l’Arabo: celebra nel 248
Cristianesimo ‘nascosto’ di Filippo
40
è
ancora
attivo
come
il millenario di Roma
l’Arabo ???
249-251
Decio
Persecuzione dei Cristiani
253-260
Valeriano e Gallieno
257-258
258
259(?)
260-268
richiesto
a
tutti
gli
abitanti
Editti contro i Cristiani, che per la prima volta si
riferiscono
espressamente
alla
gerarchia
ecclesiastica e alle proprietà della Chiesa
Postumo e il c.d. Impero delle Gallie
Valeriano è fatto prigioniero dal re persiano
Shapur I e muore in prigionia
Gallieno
Riforme politiche e militari
262
267
‘Giuramento’
dell’Impero
Revoca degli editti di Valeriano. Fine della
persecuzione contro i cristiani, restituzione dei
beni; cristianesimo per la prima volta religio licita?
Zenobia e Vaballato di Palmira
268-270
Claudio il Gotico
270-275
Aureliano
Sconfigge Zenobia regina di Palmira (272),
e recupera il c.d. Impero delle Gallie
Costruzione di una cinta muraria a
difesa di Roma: le Mura aureliane.
Riforma monetaria – culto del Sol
invictus
Riconoscimento da parte di Aureliano
del ruolo del Vescovo di Roma
(controversia con Paolo di Samosata)
41
275-276
M. Claudio Tacito
276-282
Aurelio Probo
282-284
Aurelio Caro, Carino e Numeriano cesari
284-305
Diocleziano (‘dominato’) – Augusto
d’Oriente,
Massimiano
Augusto
d’Occidente (285-305, successivamente 307310)
293
301
Riforma fiscale: capitatio, iugatio,
imposta sulla ‘ricchezza mobile’
Riscossione
affidata
alle
Curie
municipali.
‘Colonato’ e professioni ereditarie.
Riforme
militari
(limitanei
e
comitatenses
Edictum de pretiis rerum venalium
(calmiere con cui si tenta di
combattere l’inflazione)
303-304
Riforma amministrativa: separazione del potere
civile da quello militare; 101 province raggruppate
in 12 diocesi
Riforma ‘costituzionale’: la Tetrarchia (2 Augusti e
2 Cesari; divisione funzionale in due dell’Impero)
Codice Gregoriano e Codice Ermogeniano: forme di
codificazione private (raccolta di costituzioni
imperiali)
Editti di persecuzione contro i Cristiani (la “grande
persecuzione”)
305
Abdicazione di Diocleziano e Massimiano
Galerio e Costanzo Cloro Augusti;
Massimino Daia e Flavio Severo Cesari
306
Massenzio Augusto a Roma
306-337
Costantino Imperatore (in Britannia, poi in
Occidente (312) e dal 325 di tutto l’Impero)
Galerio Imperatore in Oriente
308
Congresso di Carnuntum: Galerio e Licino
42
Augusti; Massimno e Costantino Cesari
311
Editto di Galerio: concede ai cristiani di praticare il
loro culto
312
Vittoria di Costantino contro Massenzio a
Ponte Milvio In hoc signo vinces
313
Accordo tra Costantino e Licinio nel
Convegno di Milano
Licinio sconfigge Massimino Daia
313-324
Licinio Imperatore in Oriente, poi sconfitto
e ucciso da Costantino
325
C.d. Editto di Milano: il Cristianesimo è religio licita;
restituzione delle chiese e dei beni
Controversia ariana
Fragmenta Vaticana – Pauli sententiae –Epitome
Ulpiani (opere di data incerta)
Concilio di Nicea (1° Concilio
ecumenico della Chiesa, o 2° dopo
quello di Gerusalemme in età
apostolica): ‘Simbolo – o Credo –
niceno’ – il Cristianesimo è di fatto la
religione principale dell’Impero
330
Inaugurazione di Costantinopoli: diviene la
seconda capitale dell’Impero.
337
Divisione dell’Impero tra Costantino II
(m.343) Costante (m. 350) e Costanzo II
Costanzo II (governa sull’Oriente fino al
351, poi dopo la morte di Costantesu tutto
l’Impero)
337-361
Donazioni di Costantino alla Chiesa e
costruzione di edifici sacri
Riforma amministrativa: 4 prefetture, 12 diocesi,
117 province. Riordinamento burocrazia imperiale
Conferma e perfeziona le riforme militari di
Diocleziano
Riforma monetaria: solidus d’oro
Inizia di fatto la divisione dell’Impero “commune
imperium divisum sedibus tantum” (come si dirà più
tardi all’epoca della divisione tra i figli di Teodosio)
43
360-363
Giuliano “l’Apostata”
Muore nella spedizione contro i Persiani
363-364
Gioviano
364-375
364-378
Valentiniano I imperatore d’Occidente
Valente imperatore d’Oriente
378
Disastro di Adrianopoli: Valente sconfitto e
ucciso dai Goti in battaglia
375-383
Graziano imperatore d’Occidente
Sconfitto e ucciso da Magno Massimo
‘imperatore di Britannia’
375-392
Valentiniano II imperatore d’Occidente
392-394
Eugenio imperatore d’Occidente
379-395
Teodosio I imperatore: domina di fatto su
tutto l’Impero dal 388 al 394; imp.unico nel
394-395
380
381
Parentesi di ritorno al paganesimo
Graziano rinuncia al titolo di Pontifex
maximus (379/380?)
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (opera di
data incerta)
Il Cristianesimo è ufficialmente
religione dell’Impero (Editto di
Tessalonica Cunctos Populos, CTh
XVI,1,2)
Concilio di Costantinopoli (forma
definitiva della professione di fede
cristiana: il Credo o Simbolo niceno-
44
costantinopolitano)
391
Proibizione dei culti pagani
395-408
395-423
Arcadio imperatore di Oriente
Onorio imperatore d’Occidente
408-450
Teodosio II imperatore d’Oriente
410
La “partitio imperii” diviene definitiva, anche se dal
punto di vista giuridico resta la finzione che
l’Impero sia una realtà unitaria
Sacco di Roma, ad opera dei Visigoti di
Alarico
423-425
Costanzo III imperatore d’Occidente
425-455
Valentiniano III imperatore d’Occidente
Scuola giuridica di Costantinopoli
Notitia dignitatum (elenco degli incarichi e funzioni,
civili e militari, sia in Oriente che in Occidente)
426
431
Scholia sinaitica
Legge delle citazioni (CTh.1.4.3)
Concilio di Efeso: condanna del
Nestorianesimo; proclamazione della
maternità
divina
di
Maria.
Separazione della Chiesa Assira
438
Codex Theodosianus: prima forma di codificazione
ufficiale, riunisce in XVI libri costituzioni imperiali,
da Costantino a Teodosio II; dal 439 ha vigore in
tutto l’Impero, d’ora in poi le costituzioni emanate
in una parte dell’Impero, dovranno essere
45
formalmente recepite nell’altra.
439
Cartagine conquistata dai Vandali, che
creano un regno in Africa
442
Visigoti in Gallia e in Spagna
450-457
Marciano imperatore d’Oriente
451
Ezio, generale dell’Impero d’Occidente,
sconfigge gli Unni ai Campi catalaunici
452
Attila, re degli Unni invade l’Italia
455
I Vandali di Genserico saccheggiano Roma
455-457
Petronio Massimo imperatore d’Occidente
457-461
457-473
Maggioriano imperatore d’Occidente
Il patrizio Ricimero capo effettivo
dell’Impero d’Occidente
457-474
Leone I imperatore d’Oriente
461-465
Libio Severo imperatore d’Occidente
467-472
Antemio imperatore d’Occidente
Concilio di Calcedonia: condanna del
monofisismo.
Separazione
delle
Chiese ‘precalcedonesi’ (Siro orientale
e Copta, cui si uniranno l’Armena e
l’Etiope)
46
472-473
Olibrio imperatore d’Occidente
473-474
Glicerio imperatore d’Occidente
474-491
Zenone imperatore d’Oriente
474
475-476
Scholia Sinaitica (opera di data incerta)
Giulio Nipote imperatore d’Occidente
Nominato dal magister militum Oreste
Romolo Augustolo imp. d’Occidente, f. di
Oreste che depone Giulio Nipote
476
Il capo germanico Odoacre, re degli Eruli,
depone
Romolo
Augustolo
e
si
impadronisce dell’Italia. Finisce l’Impero
romano d’Occidente; Odoacre riconosce la
supremazia
dell’Impero
d’Orientee
rinviando le insegne a Zenone che lo
nomina patrizio (vicario d’Italia - ?)
489-493
Conquista dell’Italia da parte di Teodorico,
re degli Ostrogoti, su invito di Zenone
491-518
Anastasio I imperatore (in Oriente, ma
unico titolare dell’Impero romano)
493-526
Regno di Teodorico in Italia
Edictum Theodorici in Italia
500
Lex Romana Burgundionum nella Gallia meridionale
506
Lex Romana Visigothorum (Breviarium Alarici) in
47
Spagna
507
I Franchi vincono i Visigoti
impossessano della Francia
e
si
518-527
Giustino I imperatore (in Oriente, ma unico
titolare dell’Impero romano)
527-565
Giustiniano I imperatore (in Oriente, ma
unico titolare dell’Impero romano, e di fatto
riunificatore sia pur per breve tempo
dell’Impero)
528-534
Elaborazione e pubblicazione del Corpus Iuris:
529 (aprile) Novus Codex
533 (novembre) Institutiones
533 (dicembre) Digesta
534 (novembre) Codex repetitae praelectionis
529
534
535-552
554
Chiusura della scuola filosofica di
Atene
Riconquista dell’Africa,
provincia dell’Impero
che
ridiviene
Guerra contro gli Ostrogoti e riconquista
dell’Italia, che nel 553 diviene provincia
dell’Impero
Parte della Spagna meridionale
riconquistata all’Impero
viene
Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii papae:
estensione all’Italia della codificazione giustinianea
555
Epitome Iuliani (prima raccolta delle Novellae
48
giustinianee)
565-578
568
Giustino II imperatore
Comincia l’invasione longobarda dell’Italia
578-582
Tiberio II Costantino imperatore
568-602
Maurizio imperatore
602-610
Foca imperatore
605-619
Espansione dei Persiani in Asia minore,
presa di Gerusalemme nel 614
610-641
Eraclio imperatore: L’Impero da tardoromano
diviene
(come
si
dice
comunemente, con termine più tardo)
‘bizantino’ e adotta la lingua greca.
Collezione delle 168 Novellae, la più completa
raccolta delle costituzioni di Giustiniano successive
al Codex ed alcune postgiustinianee, che viene
considerata la quarta parte del Corpus Iuris
612-632
614
622-628
634-644
Presa di Gerusalemme da parte dei persiani
di Cosroe
Riconquista dei territori occupati dai
Persiani
Inizio
dell’espansione
Mediterraneo e in Oriente
araba
Inizio della rivelazione coranica e
predicazione di Maometto. Nel 622,
data dell’‘Egira’, (la fuga di Maometto
a Medina) inizia l’era dell’Islam
nel
49
635-665
Conquista araba della Siria, dell’Egitto e
dell’Impero sassanide (persiano)
697-698
Gli Arabi conquistano Cartagine e l’Africa
latina
Inizia l’invasione dei
Musulmani in
Spagna
711
717-741
Leone III l’Isaurico imperatore
Ecloga, compendio delle leggi giustinianee
Nomos gheorghicos, Nomos Rodion nauticos, Nomos
stratioticos
726
730
Lotta
iconoclasta:
editto
distruzione delle icone
741-775
Costantino V Copronimo imperatore
780-797
797-802
Costantino VI imp. Reggenza della madre
Irene imperatrice
787
sulla
Il II Concilio di Nicea ripristina il culto
(non l’adorazione) delle immagini
800
Carlo Magno incoronato imperatore a
Roma
812
Michele V imperatore riconosce l’autorità
di Carlo Magno in Ocvcidente
827
Sbarco degli Arabi in Sicilia
50
843
Definitiva condanna dell’iconoclastia
867-886
Basilio I il Macedone imperatore
886-911
Leone IV il Filosofo imperatore
1054
Rottura tra le chiese d’Oriente e
‘Occidente (scomunica di Fozio,
patriarca di Costantinopoli, da parte
del papa Giovanni VIII)
Procheiros nomos (Manuale di diritto fondato sugli
Indices al Digesto e alcune norme nuove)
Basilica, grande compilazione giuridica, che
sostituisce ormai il Corpus Iuris in Oriente,
raccogliendo in 60 libri secondo criteri
contenutistici i materiali dalle Istituzioni, del
Codice, del Digesto e delle Novelle.
Grande scisma d’Oriente: separazione
tra la Chiesa cattolica e la Chiesa
ortodossa (scambio di scomuniche tra
il legato pontificio Umberto da Silva
Candida e Michele Cerulario patriarca
di Costantinopoli; scomuniche ‘tolte’
con la dichiarazione comune del papa
Paolo VI e del patriarca ecumenico
Athenagoras I e del suo sinodo, del 7
dicembre 1965)
1100
Comincia a Bologna lo studio del Digesto: ha inizio
la ‘tradizione romanistica’ nell’Europa occidentale.
51
Scarica

Sussidio_romanistico_2014-2015