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LE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI
DAL 15 AL 31 MARZO 2015
Varese, 7 aprile 2015
COMUNE DI CANNERO RIVIERA (VB) – IL VECCHIO PORTO
CONTABILITA' E CONTROLLI
- In presenza di una sanzione conseguente a una riscontrata violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro a carico del "direttore dei lavori" e "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione", il Comune non può
assumersene l'onere, senza cagionare un danno all'Erario.
Corte dei conti - Liguria, delibera 27 febbraio 2015, n. 9
- L'art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011, convertito con modifiche dalla L. n. 111 del 2011, disposizione introdotta
dall'art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228, prevede una specifica procedura che gli enti territoriali devono
rispettare dal 1° gennaio 2014 per l'acquisto di immobili. Se l'Ente aveva programmato l'acquisto d'un terreno con
delibera consiliare antecedente il 31/12/2012, il divieto d'acquisto non poteva applicarsi nel 2013 e l'Ente stesso
avrebbe potuto concludere in quell'anno l'operazione, sia pur a condizione che la delibera avesse individuato con
esattezza tale terreno come oggetto della manifestazione della volontà acquisitiva. Diversamente, nessuna deroga di
eguale tenore è stata disposta rispetto alle disposizioni di cui alla normativa predetta che, pertanto, si applica a
decorrere dall'1/1/2014, con riferimento a tutte le operazioni d'acquisto di immobili intraprese dagli enti locali a
prescindere dalla data, in caso anche risalente, in cui esse sono state deliberate dai competenti organi. Ne deriva
pertanto che, per procedere all'acquisto del terreno, l'Amministrazione sarà tenuta ad integrare tutti i requisiti della
procedura prevista dalla disciplina vigente dal 2014, assicurando in particolare che: l'indispensabilità e
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l'indilazionabilità dell'operazione siano attestate dal responsabile del procedimento; la congruità del prezzo sia
attestata dall'Agenzia del Demanio; nel sito internet istituzionale dell'Ente sia data preventiva e circostanziata notizia
dell'operazione. A ben vedere, la circostanza che la delibera consiliare approvativa dell'acquisto immobiliare fosse
stata già approvata da diverso tempo, rende ancor più evidente la necessità che nell'ambito del procedimento stesso
si pervenga a valutazioni più attuali delle condizioni richieste dalle nuove norme, in particolare, dell'indispensabilità e
indilazionabilità dell'operazione, nonché della congruità del prezzo.
Corte dei conti - Liguria, delibera 27 febbraio 2015, n. 10
- Il giudice dei conti si esprime sulla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 3, L.R. Sicilia n. 3 del 2015, in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili, precisando che ha escluso la possibilità, per i comuni siciliani che hanno
partecipato alla sperimentazione, di deliberare il rinvio al 2016 dell'affiancamento della contabilità patrimoniale a
quella finanziaria e del piano dei conti integrato.
Corte dei conti - Sicilia, delibera 11 marzo 2015, n. 140
- La spesa per omaggi floreali donati durante lo spettacolo teatrale organizzato per la festa della donna, stante la
particolare rilevanza sociale/civile della ricorrenza e il conseguente ritorno d'immagine che ne è derivato a favore
dell'Ente, valgano a legittimare la spesa, quale di rappresentanza, sostenuta in tale occasione; ciò, peraltro, nella
misura in cui gli omaggi sono destinati a soggetti esterni all'Ente.
Corte dei conti-Marche, delibera 12 marzo 2015, n. 104
- Le spese per l'acquisto e la spedizione di biglietti di benvenuto ai nuovi residenti, corredatati da note esplicative sui
servizi e i biglietti augurali ai nuovi nati, accompagnati dalla citazione dell'obbligo per i comuni di porre un albero per
ogni neonato, possono rientrare, alternativamente, tra le spese di pubblicità o di rappresentanza. Sono da inserire
nell'ambito di queste ultime, le spese d'acquisto e spedizione di biglietti augurali in occasione di nomine e festività,
indirizzati ad autorità/a singoli cittadini (ove rivolte a quest'ultima categoria di destinatari, purché nel rispetto di un
criterio di ragionevolezza, ad esempio per formulare gli auguri ai centenari). Le spese per manifesti in occasione di
ricorrenze nazionali, sono ricomprese tra le spese di pubblicità. I manifesti informativi relativi a eventi di carattere
sociale/educativo dovrebbero essere considerati, più propriamente, spese di pubblicità piuttosto che di
rappresentanza. Qualora gli eventi de quibus siano di carattere culturale, le relative spese potrebbero altresì essere
inserite tra quelle per attività culturali. Le spese per acquistare e spedire opuscoli ai neo diciottenni contenenti la
riproduzione della Costituzione, costituiscono spese di pubblicità. Le spese per telegrammi/pubblicazione di necrologi
riferite a ex sindaci, consiglieri e dipendenti, non solo non possono annoverarsi tra quelle di rappresentanza, ma, ove
sostenute, determinano altresì un danno all'erario, poiché i destinatari delle stesse non sono esterni all'ente.
Diversamente, ove rivolte ad autorità e cittadini emeriti, sono legittime e costituiscono spese di rappresentanza.
Corte dei conti - Emilia Romagna, delibera 18 marzo 2015, n. 59
- Le quote d'avanzo vincolato, indicate dall'art. 187, comma 3-ter, TUEL, possono essere utilizzate: a) in costanza
d'esercizio provvisorio, anche prima della formale approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente,
con le modalità e le procedure prescritte dal TUEL (art. 187, commi 3-quater e 3-quinquies), nonché dai Principi
contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria (Allegati 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118 del
2011); b) dopo la dichiarazione di dissesto effettuata ex art. 246 TUEL, contestualmente all'approvazione, seguendo le
procedure prescritte (artt. 259, 261 e 264, D.Lgs. n. 267 del 2000), dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Rimangono salve, ricorrendone i presupposti, le eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 250, comma 2,
TUEL). In costanza d'esercizio provvisorio, il carattere finanziario dei bilanci degli enti locali, che si concreta
nell'imposizione di limiti preventivi agli impegni di spesa e ai pagamenti, impone di non superare, mensilmente, fatte
salve le eccezioni previste, il dodicesimo degli importi stanziati, con riferimento all'esercizio in corso, nei programmi
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del bilancio triennale approvato nell'esercizio precedente (art. 163 TUEL). Eventuali variazioni ai predetti stanziamenti
sono possibili esclusivamente nei termini disposti dal Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, Allegato 4/2, D.Lgs. n. 118 del 2011.
Corte dei conti - Lombardia, delibera 19 marzo 2015, n. 97
- L'art. 17, comma 30-ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il
risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.
Corte dei conti - Sez. Riun., sentenza 19 marzo 2015, n. 8
- Costituisce danno erariale, che il Tesoriere comunale è chiamato a risarcire (oltre agli interessi legali), l'errato (in
difetto) calcolo (per tassi errati, ovvero al netto della ritenuta fiscale) e conseguente accreditamento di interessi attivi
sul conto di tesoreria, così come l'errato addebito di spese sul medesimo conto, per operazioni in difformità dalle
pattuizioni della convenzione di Tesoreria.
Corte dei conti-Toscana, sentenza 23 marzo 2015, n. 54
Secondo la Corte dei Conti: a) le quote di avanzo vincolato, indicate dall'articolo 187, comma 3-ter, del Dlgs 267/2000,
possono essere utilizzate, in costanza di esercizio provvisorio (di cui all'articolo 163), anche prima della formale
approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, con le modalità e le procedure prescritte dal Tuel
(articolo 187, commi 3-quater e 3-quinquies), nonché dai Principi contabili applicati concernenti la programmazione e
la contabilità finanziaria (Allegati 4/1 e 4/2 al Dlgs 118/2011); b) le quote di avanzo vincolato, indicate dall'articolo 187,
comma 3-ter, del Dlgs 267/2000, possono essere utilizzate, dopo la dichiarazione di dissesto, contestualmente
all'approvazione, seguendo le procedure prescritte (articoli 259, 261 e 264 del Dlgs 267/2000), dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato; c) in costanza di esercizio provvisorio, il carattere finanziario dei bilanci degli enti locali, che
si concreta nell'imposizione di limiti preventivi agli impegni di spesa ed ai pagamenti, impone di non superare,
mensilmente, fatte salve le eccezioni previste, il dodicesimo degli importi stanziati, con riferimento all'esercizio in
corso, nei programmi del bilancio triennale approvato nell'esercizio precedente (articolo 163 del Dlgs 267/2000).
Eventuali variazioni ai predetti stanziamenti sono possibili esclusivamente nei termini disposti dal Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.
Corte dei conti Lombardia - delibere 3 e 18 marzo 2015 n. 97
Rispetto alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio (anche gli
amministratori), le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 8/CONTR/2011) hanno precisato che il
sistema normativo risultante a seguito degli interventi del legislatore del 2010 consente ancora «l'autorizzazione
all'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al
rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali». In altri termini, si è detto che «il dipendente può
ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta
in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella
misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1978, anche nell'ipotesi in cui tale
mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse
pubblico». Sempre le Sezioni Riunite, tuttavia, anche al fine di evitare i rischi derivanti dal ricorso a soluzioni
applicative che, pur formalmente rispettose delle norme, si pongano in contrasto con la ratio delle stesse (ridurre i
costi degli apparati amministrativi), hanno ritenuto «… possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a
disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per
l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno
necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri
che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di
trasporto». Le considerazioni sopra esposte, valevoli per il personale dirigente delle amministrazioni locali, risultano
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applicabili anche agli amministratori locali, in virtù del più volte richiamato articolo 2 del Dm 4 agosto 2011, che
estende a questi ultimi le stesse limitazioni vigenti per i dirigenti relative al rimborso delle spese di missione. Diversa
conclusione, invece, deve essere evidenziata in relazione al rimborso delle spese di parcheggio, nel caso di utilizzo del
mezzo dell'ente pubblico. Va, al contrario, tendenzialmente escluso il rimborso dei costi di parcheggio per l'uso
autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite. Tali indicazioni valgono anche con
riferimento alle amministrazioni provinciali alla luce della legge 56/2014 in forza del richiamo alla disciplina contenuta
nell'articolo 84 del Tuel, ovviamente dei limiti dell'interpretazione elaborata dalla Corte dei conti.
Corte dei conti Abruzzo - delibera 24 marzo 2015 n. 34
La deroga disposta dall'articolo 10-bis della legge 64/2013 (riguardante tra l'altro quella riferita alle operazioni di
acquisto programmate da delibere assunte dagli enti locali prima del 31 dicembre 2012 e recanti l'esatta
individuazione dei compendi immobiliari oggetto delle operazioni) si riferisce esclusivamente al divieto generale di
acquisto stabilito dall'articolo 12, comma 1-quater, della legge 111/2011. Pertanto, se, l'Ente aveva programmato
l'acquisto del terreno con delibera consiliare antecedente il 31 dicembre 2012, il divieto di acquisto non poteva
applicarsi nel 2013 e l'Ente stesso avrebbe potuto concludere in quell'anno l'operazione, sia pur a condizione che la
delibera avesse individuato con esattezza tale terreno come oggetto della manifestazione della volontà acquisitiva.
Nessuna deroga di eguale tenore è stata disposta rispetto alle disposizioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo
12 le quali, pertanto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 con riferimento a tutte le operazioni di acquisto di
immobili intraprese dagli enti locali a prescindere dalla data, in caso anche risalente, in cui esse sono state deliberate
dai competenti organi. Ne deriva pertanto che, nel caso specifico, per poter procedere all'acquisto del terreno,
l'Amministrazione sarà tenuta ad integrare tutti i requisiti della procedura prevista dalla disciplina vigente dal 2014,
assicurando in particolare che: l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'operazione siano comprovate mediante
attestazione del responsabile del procedimento; la congruità del prezzo venga attestata dall'Agenzia del demanio; nel
sito internet istituzionale dell'Ente sia data preventiva e circostanziata notizia dell'operazione.
Corte dei conti Liguria - delibera 26 marzo 2015 n. 10
Secondo l'articolo 2, comma 1, del Dlgs 118/2011 le Regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui
affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. In tale assetto, è stato
previsto che l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento
della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente
all'adozione del piano dei conti integrato, possa essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione. Le norme di tale decreto si applicano in via diretta alle Regioni a statuto
ordinario, ma ne è opportunamente prevista l'estensione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome,
attraverso il rinvio alla procedura consensualistica già prevista per l'attuazione del federalismo fiscale. Nelle more della
definizione di questa procedura pattizia, il legislatore regionale è intervenuto con l'articolo 11 della legge regionale 13
gennaio 2015 n. 3, prevedendo che l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
finanziaria, l'adozione del piano dei conti integrato, nonché l'adozione del bilancio consolidato siano applicati a
decorrere dall'esercizio finanziario 2016. Tale possibilità di scelta, tuttavia, non è prevista per tutti i comuni, ma solo
per quelli in grado di esercitare validamente "le facoltà di rinvio previste dal medesimo decreto legislativo 118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni". Esulano da tale ambito gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per
i quali la norma nazionale, cui rinvia il legislatore regionale, ha già espressamente escluso a monte qualsiasi facoltà di
rinvio.
Corte dei conti Sicilia - delibera 12 febbraio 2015 n. 140
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EDILIZIA
- L'art. 31, comma 48, L. n. 448 del 1998, come novellato dall'art. 1, comma 392, L. n. 147 del 2013, va inteso nel senso
che, per determinare il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, l'Ente può
abbattere sino al 50% la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente,
elevare la già prevista riduzione del 40% sino al 50%. Il citato comma 392 non immuta, per il resto, l'originaria
formulazione del comma 48 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri
di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello
di stipula dell'atto di cessione delle aree, e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute
direttamente in proprietà al momento della trasformazione.
Corte dei conti-Autonomie, delibera 24 marzo 2015, n. 10
ORGANI DI GOVERNO
- Il giudice dei conti si esprime sulla rideterminazione in aumento delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e ai
componenti della Giunta comunale.
Corte dei conti-Veneto, delibera 5 marzo 2015, n. 148
- Il giudice dei conti si esprime in materia di rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri provinciali.
Corte dei conti - Abruzzo, delibera 25 marzo 2015, n. 34
PERSONALE E PREVIDENZA
- L'art. 1, comma 420, L. n. 190 del 2014, vieta espressamente alle Province di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; la ratio della disposizione consiste nella creazione di un
canale privilegiato per il ricollocamento del personale soprannumerario provinciale, la cui eventuale utilizzazione è
d'esclusiva competenza e scelta discrezionale di Regione e Comuni.
Corte dei conti - Liguria, delibera 2 marzo 2015, n. 12
- Il giudice dei conti si esprime sulla disciplina applicabile agli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia soggetti al patto di
stabilità, in materia di mobilità e di vincoli alle relative facoltà assunzionali.
Corte dei conti - Friuli Venezia Giulia, delibera 11 marzo 2015, n. 18
- I distacchi e le aspettative a cui si riferisce la norma riduttiva ex art. 7, D.L. n. 90 del 2014, sono i distacchi e le
aspettative (non retribuite) "sindacali", previsti dagli artt. 5 e 12, CCNLQ/1998: si tratta d'istituti volti a consentire ai
dipendenti pubblici, a tempo pieno/parziale, d'esercitare il diritto allo svolgimento dell'attività sindacale, purché ne sia
fatta richiesta all'amministrazione d'appartenenza; il periodo trascorso in distacco/aspettativa sindacale è equiparato,
a tutti gli effetti, al servizio prestato presso l'amministrazione. Il "distacco", l'"aspettativa" e i "permessi" di cui si
discorre, in relazione al numero dei beneficiari e al totale giorni/ore lavorative, seppure non determinano un aumento
della spesa complessiva, finiscono per ridurre l'apporto lavorativo delle unità distaccate, in aspettativa o in permesso:
da qui l'esigenza di rideterminare, col ricorso al sistema del taglio lineare, il contingente complessivo delle citate
prerogative. Non muta, comunque, la disciplina, ma soltanto il numero di distacchi/permessi/aspettative, concedibili
per consentire di svolgere attività sindacale nelle p.a., anche locali. Fatte queste necessarie premesse, non sembra
contestabile che le prerogative in questione spettano alle associazioni sindacali rappresentative che ne beneficiano in
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misura proporzionale alla loro rappresentatività. Sono sempre le associazioni sindacali in discorso che indicheranno
quali dei propri dirigenti, lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, potranno usufruire di tali
prerogative entro il limite del contingente massimo loro assegnato. Gli istituti posti a tutela delle prerogative sindacali,
nei cui confronti opera il previsto "taglio" dei contingenti numerici complessivi, da ripartire tra le organizzazioni
sindacali in ragione delle loro rappresentatività, non determinano, né legittimano, alcuno spostamento dei lavoratori
presso Enti diversi da quello d'appartenenza, né possono giustificare la loro diversa ricollocazione anche al solo fine di
beneficiare delle loro prestazione lavorativa.
Corte dei conti - Basilicata, delibera 18 marzo 2015, n. 18
- Estendere al Segretario comunale le funzioni anche di Direttore Generale nei piccoli comuni (nella fattispecie, n. 1900
abitanti), rappresenta un danno erariale.
Corte dei conti - Abruzzo, sentenza 19 marzo 2015, n. 31
- L'obbligo di non superare nella corresponsione d'incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del
50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per
attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. n. 90 del 2014.
Corte dei conti-Autonomie, delibera 24 marzo 2015, n. 11
Come già osservato dalla magistratura contabile in sede giurisdizionale (si veda, in particolare, la sentenza n.
1574/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana) la responsabilità per le violazioni della normativa
concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro – assistita da sanzioni penali – ha carattere del tutto personale. Pertanto,
anche il pagamento dell'ammenda in misura ridotta, accompagnata dall'adempimento della prescrizione impartita
dall'organo di vigilanza, idonea ad estinguere la contravvenzione, ha del pari carattere del tutto personale, predisposta
come essa è ad evitare la sanzione penale edittalmente prevista. Il Comune, quindi, in presenza di una sanzione a
carico del "direttore dei lavori" e "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" per violazione della normativa
sopra richiamata, non può assumersene l'onere, senza cagionare un danno all'Erario.
Corte dei Conti Liguria - delibera 26 febbraio 2015 n. 9
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circolare_107_pi_309_le principali pronunce della corte dei conti 15