www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 1951094 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] LE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI DAL 15 AL 31 MARZO 2015 Varese, 7 aprile 2015 COMUNE DI CANNERO RIVIERA (VB) – IL VECCHIO PORTO CONTABILITA' E CONTROLLI - In presenza di una sanzione conseguente a una riscontrata violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a carico del "direttore dei lavori" e "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione", il Comune non può assumersene l'onere, senza cagionare un danno all'Erario. Corte dei conti - Liguria, delibera 27 febbraio 2015, n. 9 - L'art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011, convertito con modifiche dalla L. n. 111 del 2011, disposizione introdotta dall'art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228, prevede una specifica procedura che gli enti territoriali devono rispettare dal 1° gennaio 2014 per l'acquisto di immobili. Se l'Ente aveva programmato l'acquisto d'un terreno con delibera consiliare antecedente il 31/12/2012, il divieto d'acquisto non poteva applicarsi nel 2013 e l'Ente stesso avrebbe potuto concludere in quell'anno l'operazione, sia pur a condizione che la delibera avesse individuato con esattezza tale terreno come oggetto della manifestazione della volontà acquisitiva. Diversamente, nessuna deroga di eguale tenore è stata disposta rispetto alle disposizioni di cui alla normativa predetta che, pertanto, si applica a decorrere dall'1/1/2014, con riferimento a tutte le operazioni d'acquisto di immobili intraprese dagli enti locali a prescindere dalla data, in caso anche risalente, in cui esse sono state deliberate dai competenti organi. Ne deriva pertanto che, per procedere all'acquisto del terreno, l'Amministrazione sarà tenuta ad integrare tutti i requisiti della procedura prevista dalla disciplina vigente dal 2014, assicurando in particolare che: l'indispensabilità e 1 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 1951094 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] l'indilazionabilità dell'operazione siano attestate dal responsabile del procedimento; la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del Demanio; nel sito internet istituzionale dell'Ente sia data preventiva e circostanziata notizia dell'operazione. A ben vedere, la circostanza che la delibera consiliare approvativa dell'acquisto immobiliare fosse stata già approvata da diverso tempo, rende ancor più evidente la necessità che nell'ambito del procedimento stesso si pervenga a valutazioni più attuali delle condizioni richieste dalle nuove norme, in particolare, dell'indispensabilità e indilazionabilità dell'operazione, nonché della congruità del prezzo. Corte dei conti - Liguria, delibera 27 febbraio 2015, n. 10 - Il giudice dei conti si esprime sulla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 3, L.R. Sicilia n. 3 del 2015, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, precisando che ha escluso la possibilità, per i comuni siciliani che hanno partecipato alla sperimentazione, di deliberare il rinvio al 2016 dell'affiancamento della contabilità patrimoniale a quella finanziaria e del piano dei conti integrato. Corte dei conti - Sicilia, delibera 11 marzo 2015, n. 140 - La spesa per omaggi floreali donati durante lo spettacolo teatrale organizzato per la festa della donna, stante la particolare rilevanza sociale/civile della ricorrenza e il conseguente ritorno d'immagine che ne è derivato a favore dell'Ente, valgano a legittimare la spesa, quale di rappresentanza, sostenuta in tale occasione; ciò, peraltro, nella misura in cui gli omaggi sono destinati a soggetti esterni all'Ente. Corte dei conti-Marche, delibera 12 marzo 2015, n. 104 - Le spese per l'acquisto e la spedizione di biglietti di benvenuto ai nuovi residenti, corredatati da note esplicative sui servizi e i biglietti augurali ai nuovi nati, accompagnati dalla citazione dell'obbligo per i comuni di porre un albero per ogni neonato, possono rientrare, alternativamente, tra le spese di pubblicità o di rappresentanza. Sono da inserire nell'ambito di queste ultime, le spese d'acquisto e spedizione di biglietti augurali in occasione di nomine e festività, indirizzati ad autorità/a singoli cittadini (ove rivolte a quest'ultima categoria di destinatari, purché nel rispetto di un criterio di ragionevolezza, ad esempio per formulare gli auguri ai centenari). Le spese per manifesti in occasione di ricorrenze nazionali, sono ricomprese tra le spese di pubblicità. I manifesti informativi relativi a eventi di carattere sociale/educativo dovrebbero essere considerati, più propriamente, spese di pubblicità piuttosto che di rappresentanza. Qualora gli eventi de quibus siano di carattere culturale, le relative spese potrebbero altresì essere inserite tra quelle per attività culturali. Le spese per acquistare e spedire opuscoli ai neo diciottenni contenenti la riproduzione della Costituzione, costituiscono spese di pubblicità. Le spese per telegrammi/pubblicazione di necrologi riferite a ex sindaci, consiglieri e dipendenti, non solo non possono annoverarsi tra quelle di rappresentanza, ma, ove sostenute, determinano altresì un danno all'erario, poiché i destinatari delle stesse non sono esterni all'ente. Diversamente, ove rivolte ad autorità e cittadini emeriti, sono legittime e costituiscono spese di rappresentanza. Corte dei conti - Emilia Romagna, delibera 18 marzo 2015, n. 59 - Le quote d'avanzo vincolato, indicate dall'art. 187, comma 3-ter, TUEL, possono essere utilizzate: a) in costanza d'esercizio provvisorio, anche prima della formale approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, con le modalità e le procedure prescritte dal TUEL (art. 187, commi 3-quater e 3-quinquies), nonché dai Principi contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria (Allegati 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011); b) dopo la dichiarazione di dissesto effettuata ex art. 246 TUEL, contestualmente all'approvazione, seguendo le procedure prescritte (artt. 259, 261 e 264, D.Lgs. n. 267 del 2000), dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Rimangono salve, ricorrendone i presupposti, le eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 250, comma 2, TUEL). In costanza d'esercizio provvisorio, il carattere finanziario dei bilanci degli enti locali, che si concreta nell'imposizione di limiti preventivi agli impegni di spesa e ai pagamenti, impone di non superare, mensilmente, fatte salve le eccezioni previste, il dodicesimo degli importi stanziati, con riferimento all'esercizio in corso, nei programmi 2 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 1951094 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] del bilancio triennale approvato nell'esercizio precedente (art. 163 TUEL). Eventuali variazioni ai predetti stanziamenti sono possibili esclusivamente nei termini disposti dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2, D.Lgs. n. 118 del 2011. Corte dei conti - Lombardia, delibera 19 marzo 2015, n. 97 - L'art. 17, comma 30-ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. Corte dei conti - Sez. Riun., sentenza 19 marzo 2015, n. 8 - Costituisce danno erariale, che il Tesoriere comunale è chiamato a risarcire (oltre agli interessi legali), l'errato (in difetto) calcolo (per tassi errati, ovvero al netto della ritenuta fiscale) e conseguente accreditamento di interessi attivi sul conto di tesoreria, così come l'errato addebito di spese sul medesimo conto, per operazioni in difformità dalle pattuizioni della convenzione di Tesoreria. Corte dei conti-Toscana, sentenza 23 marzo 2015, n. 54 Secondo la Corte dei Conti: a) le quote di avanzo vincolato, indicate dall'articolo 187, comma 3-ter, del Dlgs 267/2000, possono essere utilizzate, in costanza di esercizio provvisorio (di cui all'articolo 163), anche prima della formale approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, con le modalità e le procedure prescritte dal Tuel (articolo 187, commi 3-quater e 3-quinquies), nonché dai Principi contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria (Allegati 4/1 e 4/2 al Dlgs 118/2011); b) le quote di avanzo vincolato, indicate dall'articolo 187, comma 3-ter, del Dlgs 267/2000, possono essere utilizzate, dopo la dichiarazione di dissesto, contestualmente all'approvazione, seguendo le procedure prescritte (articoli 259, 261 e 264 del Dlgs 267/2000), dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; c) in costanza di esercizio provvisorio, il carattere finanziario dei bilanci degli enti locali, che si concreta nell'imposizione di limiti preventivi agli impegni di spesa ed ai pagamenti, impone di non superare, mensilmente, fatte salve le eccezioni previste, il dodicesimo degli importi stanziati, con riferimento all'esercizio in corso, nei programmi del bilancio triennale approvato nell'esercizio precedente (articolo 163 del Dlgs 267/2000). Eventuali variazioni ai predetti stanziamenti sono possibili esclusivamente nei termini disposti dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Corte dei conti Lombardia - delibere 3 e 18 marzo 2015 n. 97 Rispetto alla possibilità di riconoscere il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio (anche gli amministratori), le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 8/CONTR/2011) hanno precisato che il sistema normativo risultante a seguito degli interventi del legislatore del 2010 consente ancora «l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali». In altri termini, si è detto che «il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1978, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico». Sempre le Sezioni Riunite, tuttavia, anche al fine di evitare i rischi derivanti dal ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose delle norme, si pongano in contrasto con la ratio delle stesse (ridurre i costi degli apparati amministrativi), hanno ritenuto «… possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto». Le considerazioni sopra esposte, valevoli per il personale dirigente delle amministrazioni locali, risultano 3 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 1951094 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] applicabili anche agli amministratori locali, in virtù del più volte richiamato articolo 2 del Dm 4 agosto 2011, che estende a questi ultimi le stesse limitazioni vigenti per i dirigenti relative al rimborso delle spese di missione. Diversa conclusione, invece, deve essere evidenziata in relazione al rimborso delle spese di parcheggio, nel caso di utilizzo del mezzo dell'ente pubblico. Va, al contrario, tendenzialmente escluso il rimborso dei costi di parcheggio per l'uso autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite. Tali indicazioni valgono anche con riferimento alle amministrazioni provinciali alla luce della legge 56/2014 in forza del richiamo alla disciplina contenuta nell'articolo 84 del Tuel, ovviamente dei limiti dell'interpretazione elaborata dalla Corte dei conti. Corte dei conti Abruzzo - delibera 24 marzo 2015 n. 34 La deroga disposta dall'articolo 10-bis della legge 64/2013 (riguardante tra l'altro quella riferita alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte dagli enti locali prima del 31 dicembre 2012 e recanti l'esatta individuazione dei compendi immobiliari oggetto delle operazioni) si riferisce esclusivamente al divieto generale di acquisto stabilito dall'articolo 12, comma 1-quater, della legge 111/2011. Pertanto, se, l'Ente aveva programmato l'acquisto del terreno con delibera consiliare antecedente il 31 dicembre 2012, il divieto di acquisto non poteva applicarsi nel 2013 e l'Ente stesso avrebbe potuto concludere in quell'anno l'operazione, sia pur a condizione che la delibera avesse individuato con esattezza tale terreno come oggetto della manifestazione della volontà acquisitiva. Nessuna deroga di eguale tenore è stata disposta rispetto alle disposizioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 12 le quali, pertanto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 con riferimento a tutte le operazioni di acquisto di immobili intraprese dagli enti locali a prescindere dalla data, in caso anche risalente, in cui esse sono state deliberate dai competenti organi. Ne deriva pertanto che, nel caso specifico, per poter procedere all'acquisto del terreno, l'Amministrazione sarà tenuta ad integrare tutti i requisiti della procedura prevista dalla disciplina vigente dal 2014, assicurando in particolare che: l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'operazione siano comprovate mediante attestazione del responsabile del procedimento; la congruità del prezzo venga attestata dall'Agenzia del demanio; nel sito internet istituzionale dell'Ente sia data preventiva e circostanziata notizia dell'operazione. Corte dei conti Liguria - delibera 26 marzo 2015 n. 10 Secondo l'articolo 2, comma 1, del Dlgs 118/2011 le Regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. In tale assetto, è stato previsto che l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, possa essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione. Le norme di tale decreto si applicano in via diretta alle Regioni a statuto ordinario, ma ne è opportunamente prevista l'estensione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, attraverso il rinvio alla procedura consensualistica già prevista per l'attuazione del federalismo fiscale. Nelle more della definizione di questa procedura pattizia, il legislatore regionale è intervenuto con l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, prevedendo che l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, l'adozione del piano dei conti integrato, nonché l'adozione del bilancio consolidato siano applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. Tale possibilità di scelta, tuttavia, non è prevista per tutti i comuni, ma solo per quelli in grado di esercitare validamente "le facoltà di rinvio previste dal medesimo decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni". Esulano da tale ambito gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per i quali la norma nazionale, cui rinvia il legislatore regionale, ha già espressamente escluso a monte qualsiasi facoltà di rinvio. Corte dei conti Sicilia - delibera 12 febbraio 2015 n. 140 4 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 1951094 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] EDILIZIA - L'art. 31, comma 48, L. n. 448 del 1998, come novellato dall'art. 1, comma 392, L. n. 147 del 2013, va inteso nel senso che, per determinare il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, l'Ente può abbattere sino al 50% la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente, elevare la già prevista riduzione del 40% sino al 50%. Il citato comma 392 non immuta, per il resto, l'originaria formulazione del comma 48 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree, e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione. Corte dei conti-Autonomie, delibera 24 marzo 2015, n. 10 ORGANI DI GOVERNO - Il giudice dei conti si esprime sulla rideterminazione in aumento delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale. Corte dei conti-Veneto, delibera 5 marzo 2015, n. 148 - Il giudice dei conti si esprime in materia di rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri provinciali. Corte dei conti - Abruzzo, delibera 25 marzo 2015, n. 34 PERSONALE E PREVIDENZA - L'art. 1, comma 420, L. n. 190 del 2014, vieta espressamente alle Province di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; la ratio della disposizione consiste nella creazione di un canale privilegiato per il ricollocamento del personale soprannumerario provinciale, la cui eventuale utilizzazione è d'esclusiva competenza e scelta discrezionale di Regione e Comuni. Corte dei conti - Liguria, delibera 2 marzo 2015, n. 12 - Il giudice dei conti si esprime sulla disciplina applicabile agli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia soggetti al patto di stabilità, in materia di mobilità e di vincoli alle relative facoltà assunzionali. Corte dei conti - Friuli Venezia Giulia, delibera 11 marzo 2015, n. 18 - I distacchi e le aspettative a cui si riferisce la norma riduttiva ex art. 7, D.L. n. 90 del 2014, sono i distacchi e le aspettative (non retribuite) "sindacali", previsti dagli artt. 5 e 12, CCNLQ/1998: si tratta d'istituti volti a consentire ai dipendenti pubblici, a tempo pieno/parziale, d'esercitare il diritto allo svolgimento dell'attività sindacale, purché ne sia fatta richiesta all'amministrazione d'appartenenza; il periodo trascorso in distacco/aspettativa sindacale è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato presso l'amministrazione. Il "distacco", l'"aspettativa" e i "permessi" di cui si discorre, in relazione al numero dei beneficiari e al totale giorni/ore lavorative, seppure non determinano un aumento della spesa complessiva, finiscono per ridurre l'apporto lavorativo delle unità distaccate, in aspettativa o in permesso: da qui l'esigenza di rideterminare, col ricorso al sistema del taglio lineare, il contingente complessivo delle citate prerogative. Non muta, comunque, la disciplina, ma soltanto il numero di distacchi/permessi/aspettative, concedibili per consentire di svolgere attività sindacale nelle p.a., anche locali. Fatte queste necessarie premesse, non sembra contestabile che le prerogative in questione spettano alle associazioni sindacali rappresentative che ne beneficiano in 5 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 1951094 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] misura proporzionale alla loro rappresentatività. Sono sempre le associazioni sindacali in discorso che indicheranno quali dei propri dirigenti, lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, potranno usufruire di tali prerogative entro il limite del contingente massimo loro assegnato. Gli istituti posti a tutela delle prerogative sindacali, nei cui confronti opera il previsto "taglio" dei contingenti numerici complessivi, da ripartire tra le organizzazioni sindacali in ragione delle loro rappresentatività, non determinano, né legittimano, alcuno spostamento dei lavoratori presso Enti diversi da quello d'appartenenza, né possono giustificare la loro diversa ricollocazione anche al solo fine di beneficiare delle loro prestazione lavorativa. Corte dei conti - Basilicata, delibera 18 marzo 2015, n. 18 - Estendere al Segretario comunale le funzioni anche di Direttore Generale nei piccoli comuni (nella fattispecie, n. 1900 abitanti), rappresenta un danno erariale. Corte dei conti - Abruzzo, sentenza 19 marzo 2015, n. 31 - L'obbligo di non superare nella corresponsione d'incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90 del 2014. Corte dei conti-Autonomie, delibera 24 marzo 2015, n. 11 Come già osservato dalla magistratura contabile in sede giurisdizionale (si veda, in particolare, la sentenza n. 1574/2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana) la responsabilità per le violazioni della normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro – assistita da sanzioni penali – ha carattere del tutto personale. Pertanto, anche il pagamento dell'ammenda in misura ridotta, accompagnata dall'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, idonea ad estinguere la contravvenzione, ha del pari carattere del tutto personale, predisposta come essa è ad evitare la sanzione penale edittalmente prevista. Il Comune, quindi, in presenza di una sanzione a carico del "direttore dei lavori" e "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" per violazione della normativa sopra richiamata, non può assumersene l'onere, senza cagionare un danno all'Erario. Corte dei Conti Liguria - delibera 26 febbraio 2015 n. 9 6