www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 188821 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] LE PRINCIPALI PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI DAL 15 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2015 Varese, 16 GIUGNO 2015 COMUNE DI SAN FEDELE INTELVI (CO) – PANORAMICA DEL PONTE APPALTI PUBBLICI - Il servizio d'igiene urbana, secondo la pertinente normativa di settore, è obbligatoriamente finanziato con apposite entrate tariffarie, strutturalmente determinate sulla base della pianificazione analitica dei costi del servizio dedotta nel contratto di affidamento e di regolazione dei rapporti con il soggetto gerente. L'abbattimento dell'importo contrattuale in queste fattispecie, pertanto, si rivelerebbe finanziariamente neutro per i conti pubblici in quanto dovrebbe essere compensato da una riduzione di corrispondente valore della tariffa gravante sui cittadini destinatari del servizio, effetto diverso dal risparmio di spesa ricercato dal legislatore con l'art. 8, comma 8, lett. a), D.L. n. 66 del 2014. Esso, poi, non sarebbe non altrimenti conseguibile se non mediante la previa rideterminazione del piano economico finanziario del servizio, alla quale la ridefinizione del regime tariffario, varata dall'ente interessato nell'esercizio di poteri pubblicistici, è strettamente correlata. E ciò ne evidenzia la difficile compatibilità sul piano giuridico con la salvaguardia dell'originario affidamento, mantenendo l'erogazione di un servizio con caratteristiche corrispondenti a quelle convenute e senza esiti contenziosi. Per le esposte ragioni, si ritiene che la misura normativa di cui trattasi non sia applicabile ai contratti aventi ad oggetto il servizio d'igiene urbana finanziati a tariffa, ferme comunque le esigenze di razionalizzazione dei costi a beneficio dell'utenza di cui l'ente locale è responsabilmente tenuto a farsi carico. Corte dei conti-Lazio, delibera 14 aprile 2015, n. 48 1 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 188821 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] CONTABILITA' E CONTROLLI - Non è possibile per un Ente locale far ricorso all'indebitamento, neppure in limitata misura, per finanziare opere di straordinaria manutenzione di un immobile che non sia di proprietà pubblica, ma sia stato concesso in comodato da un Ente ecclesiastico, seppur per vent'anni. Ciò in quanto, secondo le previsioni del codice civile, le spese di straordinaria manutenzione gravano sul proprietario comodante, il quale ex art. 1808 c.c. non è tenuto a rimborsarle al termine del contratto al comodatario, nel caso in cui quest'ultimo si sia volontariamente addossato tali oneri. Sul comodatario gravano per legge, infatti, solo le spese d'uso e di manutenzione ordinaria del bene concesso in comodato mentre, riguardo a quelle di manutenzione straordinaria necessarie per l'utilizzo di un immobile secondo certe modalità, lo stesso ha la facoltà di scegliere se provvedervi o meno e se decide di provvedervi, agisce nel suo esclusivo interesse e non ha diritto al rimborso, qualora tali spese non possano ritenersi necessarie per la conservazione della cosa comodata. Devono per definizione contabile ritenersi spese d'investimento, di regola, quelle erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'Ente che effettua la spesa. E' evidente che ciò non ricorrerebbe nella fattispecie in esame, in cui non potrebbe neppure ipotizzarsi che l'Ente locale possa vittoriosamente esperire, per recuperare l'incremento di valore apportato dalla ristrutturazione all'immobile comodato, un'azione di ripetizione d'indebito o di arricchimento senza causa. Ne consegue che il Comune dovrà valutare a monte la convenienza a stipulare il contratto di comodato di un bene richiedente opere di straordinaria manutenzione, ove non sia in grado di sostenere gli oneri di straordinaria manutenzione con la parte corrente del suo bilancio, tenendo in debito conto che a tal fine non potrà far ricorso all'indebitamento, pur rientrando le opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati non residenziali tra gli interventi in astratto qualificabili come spese d'investimento ex art. 3, comma 18, lett. a), L. n. 350 del 2003. Corte dei conti-Lazio, delibera 9 aprile 2015, n. 47 - Il giudice dei conti esprime il proprio motivato avviso sulla sostenibilità, da parte di una Comunità collinare, di una quota parte della spesa una necessaria per acquistare e installare un apparecchio diagnostico per il locale Presidio ospedaliero. Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, delibera 29 aprile 2015, n. 45 - Il giudice dei conti si esprime sulla possibilità, per l'Ente, di stipulare apposite polizze per garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile: spesso, infatti, singoli cittadini chiedono di prestare servizio volontario a titolo individuale a favore del Comune in diversi ambiti (biblioteca, uffici, tenuta del verde, manutenzione edifici ecc.). Corte dei conti-Lombardia, delibera 11 maggio 2015, n. 192 - Le spese sostenute per stampare opuscoli informativi, destinati a fornire ai turisti informazioni utili sulle attrattive esistenti e sulla ricettività turistica, rientrano tra le spese di pubblicità piuttosto che tra quelle di rappresentanza. Diverso se trattasi di opuscoli destinati a valorizzare beni culturali: in tal caso, le relative spese sono sottratte dal regime vincolistico ex art. 6, comma 8, D.L. n. 78 del 2010 (tetto del 20% della spesa 2009). Dal calcolo del limite è tuttavia possibile escludere quelle spese oggetto di finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da soggetti pubblici/privati, e i proventi conseguenti all'eventuale vendita di spazi pubblicitari. Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 14 maggio 2015, n. 81 - Il giudice dei conti individua i casi ov'è necessario, prima di procedere al pagamento, sottoporre la parcella del legale al parere di congruità della spesa della competente Avvocatura distrettuale dello Stato/del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Afferma, inoltre, che l'impegno di spesa per prestazioni professionali a tutela dell'ente può dirsi assunto correttamente quando in presenza di un eventuale maggior onere (emergente dall'imprevedibile lunga durata della causa), al fine di garantire la copertura finanziaria, l'ente adegua lo stanziamento iniziale integrando l'originario impegno di spesa. Ne consegue che se l'importo legittimamente impegnato si riveli insufficiente, la differenza non 2 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 188821 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] realizza automaticamente un debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. e), TUEL. Detta indicazione è confermata nella nuova disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili, ove all'Allegato 4/2, D.Lgs. n. 118 del 2011, si afferma che "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa"; poi si aggiunge "al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni". Corte dei conti-Lombardia, delibera 20 maggio 2015, n. 200 - La riduzione dei canoni corrisposti dalle p.a. per la locazione d'immobili a uso istituzionale, imposta dall'art. 3, comma 4, D.L. n. 95 del 2012, si applica anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali resta salvo il diritto di recesso. Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 maggio 2015, n. 76 - Va affermata la responsabilità, in via sussidiaria rispetto agli amministratori della società, del Sindaco di un Comune, socio di maggioranza (al 95%) della società, per omesso perdurante controllo della gestione di un contributo comunitario erogato in favore della società partecipata. Corte dei conti-Liguria, sentenza 25 maggio 2015, n. 34 - Nel processo contabile è valida la notifica di un atto giudiziario nel territorio di uno Stato estero, mediante spedizione di raccomandata al destinatario, oppure tramite un agente consolare ex art. 142 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto. Ai fini dell'ingresso nel processo contabile della norma recata dall'art. 652 c.p.p., occorre la sussistenza e la dimostrazione dell'identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto dannoso posto a fondamento dell'azione di responsabilità erariale e quello oggetto del giudicato penale e che, quest'ultimo, non sia determinato dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Corte dei conti-Sardegna, sentenza 26 maggio 2015, n. 97 - Il giudice dei conti si esprime in materia di armonizzazione di bilanci, con particolare riferimento all'esercizio provvisorio 2015. Corte dei conti-Sicilia, delibera 22 aprile 2015, n. 167 - La modifica, nella composizione del collegio dei revisori, apportata dall'art. 1, comma 732, L. n. 296 del 2006, non trova ingresso nell'ordinamento della Regione Sicilia in quanto non espressamente recepita; pertanto, la specifica normativa regionale ha cristallizzato le relative disposizioni in materia di composizione del collegio, determinandola in un solo componente nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in tre membri per tutti gli altri enti locali. Corte dei conti-Sicilia, delibera 30 aprile 2015, n. 172 - Non è corretto sotto il profilo contabile il pagamento del debito nascente da sentenza esecutiva prima del suo riconoscimento come debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale. La deliberazione del piano di riequilibrio non equivale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 TUEL. La deliberazione ex art. 194 TUEL deve avere specifici contenuti, che non possono rinvenirsi nella ricognizione effettuata con il piano di riequilibrio. Corte dei conti-Sicilia, delibera 13 maggio 2015, n. 177 3 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 188821 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] - Il Tesoriere deve risarcire al Comune il danno erariale derivante dal ritardato versamento del contributo di sponsorizzazione rispetto alla previsione convenzionale, e per l'errato calcolo degli interessi maturati sul conto corrente di tesoreria, a causa dell'applicazione di un parametro diverso (a svantaggio dell'Ente) da quello previsto in convenzione. Corte dei conti-Toscana, sentenza 9 giugno 2015, n. 114 ORGANI DI GOVERNO - Il giudice dei conti fornisce la propria interpretazione derivante dal combinato disposto dell'art. 84, D.Lgs. n. 267 del 2000, del D.M. 4 agosto 2011 e dell'art. 6, comma 12, D.L. n. 78 del 2010 (rimborso spese viaggio/missioni/trasferte agli amministratori). Corte dei conti-Marche, delibera 14 maggio 2015, n. 126 - Attesa l'unitarietà della ratio fondante l'intera norma e l'identità dei presupposti richiesti da entrambe le fattispecie richiamate dai due commi dell'art. 86 TUEL, il Comune è tenuto al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell'amministratore locale lavoratore autonomo solo nel caso in cui questo abbia sospeso l'attività lavorativa in costanza d'espletamento del mandato amministrativo. Corte dei conti-Molise, delibera 14 maggio 2015, n. 86 - Sulla specifica questione dell'applicabilità agli amministratori degli enti locali dell'art. 67, D.P.R. n. 268 del 1987, si è di recente espressa la Cassazione civile, Sez. I, con Sent. n. 5264 del 17 marzo 2015, sostenendo che il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali/di enti locali per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (o quali operano nella p.a. ad altro titolo) e l'ente, un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato. Corte dei conti-Campania, delibera 27 maggio 2015, n. 166 PERSONALE E PREVIDENZA - L'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, quando espletata dal personale tecnico interno, investito della funzione di direttore dei lavori/di direttore operativo, può beneficiare dell'incentivo previsto dal novellato art. 93, comma 7-ter, D.Lgs. n. 163 del 2006. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti interni, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, confluiscono in economia. Corte dei conti-Lombardia, delibera 12 maggio 2015, n. 193 - Non è possibile derogare ai limiti di spesa fissati per le assunzioni flessibili ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010. Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 14 maggio 2015, n. 78 4 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 188821 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] - Circa la corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, che prevede limiti di spesa per l'utilizzo di forme di lavoro flessibile da parte delle p.a., si rappresenta che un ente locale che, nel 2009 non abbia sostenuto spese per contratti di formazione lavoro, somministrazione o lavoro accessorio, potrà ugualmente ricorrere a tali tipologie contrattuali nel rispetto dei limiti stabiliti dalla norma sopra citata riferiti alle spese sopportate nel medesimo esercizio 2009 per contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Corte dei conti-Lombardia, delibera 18 maggio 2015, n. 197 - Va affermata la portata generale e omnicomprensiva dell'art. 41, comma 2, D.L. n. 66 del 2014, sul divieto d'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, rivolto alle p.a. che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a quelli previsti dalla norma ivi citata; in particolare si evidenzia, al riguardo, che il legislatore, oltre a prevedere un divieto generalizzato di assunzione di personale, ha anche fatto "... divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione", con ciò precludendo anche opzioni alternative e possibili espedienti elusivi basati su una lettura strumentalmente formalistica della norma. Ai fini di che trattasi, va riconosciuta un'equivalenza sostanziale tra la stipula di convenzioni ex art. 14, CCNL 22 gennaio 2004 e le altre fattispecie ove si realizzano nuove assunzioni, in quanto l'ente, anche nel primo caso, s'avvantaggia comunque di un incremento oneroso delle prestazioni lavorative. Il ricorso alle predette convenzioni, nei casi d'operatività del divieto in argomento, si configura, dunque, come contrastante con la voluntas legis volta a ricomprendere nel divieto stesso ogni fattispecie che consista in un'ulteriore prestazione lavorativa instaurata a vantaggio dell'Ente. Corte dei conti-Campania, delibera 20 maggio 2015, n. 153 - Il giudice dei conti fornisce indirizzi in merito alla normativa applicabile agli EELL del Friuli Venezia Giulia in tema di contenimento della spesa di personale, alla luce delle novità normative poste dal D.L. n. 90 del 2014, e in particolare sul regime assunzionale degli EELL soggetti ai vincoli del patto di stabilità. Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, delibera 21 maggio 2015, n. 51 - Il giudice dei conti si esprime in merito alla corretta determinazione del conteggio della quota disabili nell'ambito delle spese di personale. Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 maggio 2015, n. 103 - Il legislatore del 2014 ha affermato al contempo il principio dell'integrale destinazione delle entrate al bilancio dell'Ente e quello dell'onnicomprensività del trattamento economico dei segretari, abrogando il precedente regime normativo che prevedeva la riserva agli stessi del diritto di rogito, o quota del medesimo. L'unica deroga consentita è quella volta a tutelare i segretari che non abbiano qualifica dirigenziale e non operino in comuni con presenza di dirigenti, e quindi non siano destinatari di retribuzione economica a questi equiparata. Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 maggio 2015, n. 105 - L'istituzione operante nei settori "sensibili" (servizi socio-assistenziali, educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona-ex IPAB, e farmacie) che intende assumere nuovo personale, può applicare l'art. 18, comma 2-bis, D.L. n. 112 del 2008, in quanto pienamente rientrante nell'ambito applicativo della norma. La circostanza che l'istituzione non ha personalità giuridica, ex art. 114, comma 2, TUEL, determina quale unica conseguenza che l'instaurazione del rapporto di lavoro del personale avviene con l'ente locale di riferimento, ma la relativa spesa sarà rappresentata contabilmente nel bilancio dell'istituzione, avendo quest'ultima autonomia contabile e di bilancio. Viceversa, il Comune dovrà computare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale alle sue dipendenze, ma occupato presso l'istituzione, ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 557, 557-bis, e 557quater, L. n. 296 del 2006. La spesa di personale finanziata con il "Fondo per la non autosufficienza" non può essere 5 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 188821 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] esclusa dal computo delle spese di personale del Comune, trattandosi di risorse regionali e non di risorse europee/di privati, uniche fattispecie che, per la normativa vigente, possono essere escluse dal conteggio. Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 27 maggio 2015, n. 106 - Circa la materia dei diritti di rogito ai segretari comunali/provinciali, la legge, dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell'ente di riferimento (commi 1/2), permette l'attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall'art. 30, comma 2, L. n. 734 del 1973, come modificato dallo stesso D.L. n. 90 del 2014, in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in "enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale", e comunque per quelli che "non hanno qualifica dirigenziale". Alla luce della formulazione letterale della norma, nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, è possibile attribuire, ex art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 90 del 2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto. La norma, infatti, prevede e distingue due ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi: la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; la seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui àncora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune d'assegnazione. In caso di segretario di fascia professionale non equiparata a quella dirigenziale, che presta servizio, a mezzo convenzione, in comuni privi di dirigenti, non rileva l'istituto del "galleggiamento", ex art. 41, comma 5, CCNL di comparto 16/5/2001, in base al quale l'indennità di posizione del segretario non deve essere "inferiore a quella stabilita per la posizione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa". Nel caso in esame, infatti, il segretario comunale usufruisce di un'indennità parametrata a quella del funzionario incaricato della più elevata posizione organizzativa, non a quella dirigenziale, trattandosi di enti privi di dirigenti. Appare pertanto ammissibile l'attribuzione, nei limiti previsti dalla legge, di quota parte dei diritti di rogito. Non rileva, nel caso in esame, la differente situazione del segretario collocato in fascia non equiparata a quella dirigenziale, che, prestando la sua opera in comuni aventi dirigenti in servizio, fruisce di un'indennità di posizione equiparata a quella del dirigente avente il trattamento economico più elevato in base al contratto collettivo. Corte dei conti-Lombardia, delibera 5 maggio 2015, n. 189 - Il giudice dei conti verifica la priorità applicativa tra la L. n. 190 del 2014 (commi 418/430) e le misure di stabilizzazione in favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2000 e di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 280 del 1997. Corte dei conti-Campania, delibera 27 maggio 2015, n. 167 - L'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012, come convertito dalla L. n. 135 del 2012, e modificato dall'art. 6, D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, afferma il divieto per le p.a. "di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione". Il legislatore, intervenendo sull'art. 5, comma 9, D.L. n. 95 del 2012, ha ampliato in modo rilevante sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo del divieto, posto alle p.a., di attribuire incarichi di studio/consulenza a soggetti in quiescenza. In base alla nuova formulazione, inoltre, le p.a. non possono conferire i predetti incarichi, né incarichi dirigenziali/direttivi al personale già in pensione, a meno che non si tratti di incarichi/cariche conferiti a titolo gratuito. In ogni caso, la loro durata non dev'essere superiore a un anno e non è prorogabile né rinnovabile. Così delineata la normativa applicabile, occorre soffermarsi sull'efficacia temporale della nuova e più restrittiva disciplina. Nella fattispecie in esame, l'Ente locale intende prorogare il contratto il cui avviso pubblico è stato approvato prima dell'entrata in vigore della nuova e più restrittiva disciplina, senza che venga resa nota la data in cui il contratto è stato effettivamente formalizzato. Premesso che, con il termine 6 www.upel.va.it - tel. 0332 287064 - 0332 188821 - Via Como 40 - 21100 Varese - email [email protected] "proroga" si suole indicare il protrarsi nel tempo di un contratto, attraverso il rinvio della scadenza (prolungamento) che deve intervenire durante il periodo di validità dello stesso, altrimenti si verserebbe in un'ipotesi di rinnovo, nel caso di specie, atteso che il D.L. n. 90 del 2014 è entrato in vigore il 25/6/2014, solo i contratti stipulati successivamente alla predetta data incorrono nei divieti di cui alla nuova normativa. Corte dei conti-Sicilia, delibera 27 maggio 2015, n. 185 - A fronte della circostanza che l'attività di recupero ICI è stata appaltata dal Comune a società esterna e da questa effettivamente espletata, in assenza del previo progetto, della predefinizione delle modalità d'attuazione, della verifica dell'attività svolta, dei risultati ottenuti e dell'incidenza dell'attività effettivamente espletata sulla realizzazione degli obiettivi prefissati, non è in alcun modo possibile affermare che gli addotti risultati in termini di lotta all'evasione ICI dipendono dall'operato del personale incentivato, né è consentito distinguere tra attività ordinariamente espletata e attività da riferire allo specifico progetto e, quindi, oggetto d'incentivazione. Ne consegue che ogni erogazione incentivante deve ritenersi indebita e produttiva di danno. Corte dei conti-III sez. centr. App., sentenza 3 giugno 2015, n. 329 SERVIZI PUBBLICI E AL CITTADINO - La disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall'art. 1, commi 611 e segg., della legge di stabilità 2015, L. n. 190 del 2014, si riferisce a tutte le società detenute dagli enti locali, senza rilievo per la tipologia di servizio gestito. L'esclusione dai vincoli del patto di stabilità, ex art. 1, comma 609, L. n. 190 del 2014, per le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi della dismissione di società partecipate, non fa riferimento alla tipologia di servizio pubblico gestito dalla società dismessa. Corte dei conti-Lombardia, delibera 28 maggio 2015, n. 217 7