REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo 68068/2011 e 1751/2013, proposte
con atte di citazione ritualmente notificati da
FAUSTO BONGIORNI, elettivamente domiciliato in VIA BESANA, 4 20122 MILANO,
rappresentato e difeso dall’avv. BONGIORNI FAUSTO e BONGIORNI VINCENZO
(BNGVCN65L22B025L) Via Besana, 4 20122 MILANO,
- attore -
CONTRO
PROFIT HOLDING SPA IN LIQ., elettivamente domiciliato in VIA SAVONA, 19/A
20144 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. TODISCO GIANPAOLO,
- convenuto Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER L’AVV. FAUSTO BONGIORNI
Voglia il Tribunale Ill.mo di Milano, contrariis reiectis, a seguito della riunione del
procedimento R.G. n. 1751/2013 (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 39770/12)
al procedimento R.G. n. 68068/2011 (di opposizione al decreto ingiuntivo n.
26377/11):
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722
Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015
RG n. 68068/2011
Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015
RG n. 68068/2011
1) dichiarare inesistente ogni pretesa creditoria di Profit Holding Srl in liquidazione
in via di regresso nei confronti dell’avvocato Fausto Bongiorni, in conseguenza della
conseguentemente revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
26377/11 e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo medesimo;
2) accertare e dichiarare il credito dell’avv. Fausto Bongiorni nei confronti di Profit
Holding Srl in liquidazione per l’importo di capitali di € 15.535,74 oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal 12.5.2009 sino al saldo effettivo, di cui al decreto
ingiuntivo n. 39770/2012, con ciò confermando il decreto ingiuntivo stesso e
rigettando in toto l’opposizione al medesimo proposta da Profit Holding Srl in
liquidazione;
3) in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall’avvocato Fausto
Bongiorni a favore di Profit Holding Srl in liquidazione ed accertare e dichiarare di
contro che il primo è creditore della seconda dell’importo di capitali di € 15.535,74 e
per l’effetto condannare Profit Holding Srl in liquidazione al pagamento dell’importo
medesimo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 12.5.2009 sino al saldo
effettivo;
4) in ogni caso, comunque, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto il credito di
Profit Holding Srl in liquidazione nei confronti dell’avvocato Fausto Bongiorni,
dichiararlo estinto per compensazione ex art. 1241 cod. civ. fino alla concorrenza
dell’importo di € 12.593,11, condannando Profit Holding Srl in liquidazione al
pagamento della differenza con il maggior credito dell’avv. Fausto Bongiorni
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
CONCLUSIONI PER PROFIT HOLDING SPA IN LIQ.
Voglia codesto Onorevole Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria,
In via principale:
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sanzione amministrativa comminata da Consob con atto del 22.03.2007 n. 15840;
Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015
RG n. 68068/2011
- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
26377/11 emesso dal Tribunale di Milano, confermando per l'effetto detta
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 39770/2012 emesso dal Tribunale di
Milano, siccome infondato.
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato il credito di Profit Holding S.r.l. in
liquidazione nei confronti dell'avvocato Fausto Bongiorni, condannare il quest'ultimo
al pagamento dell'importo di € 10.707,24, oltre ad interessi legali dal dovuto al
saldo.
In via subordinata riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della domanda di pagamento dell'avvocato Fausto Bongiorni, ridurre
detto credito nei limiti del giusto e del provato nonché disporne la compensazione
con il credito di € 10.707,24, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, vantato da
Profit Holding S.r.l. in liquidazione nei confronti dell'avvocato Bongiorni per i titoli e
le causali dedotti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i
giudizi, oggi riuniti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Profit Holding Srl in liquidazione1 ha notificato all’avv. Fausto Bongiorni il decreto
ingiuntivo n° 26377/11 immediatamente esecutivo del Tribunale di Milano con
pedissequo precetto con quale ha ingiunto il pagamento dell’importo capitale di €
10.707,24, oltre a interessi e spese.
L’ingiunzione ha trovato titolo nell’intervenuto pagamento da parte di Profit di una
sanzione amministrativa comminatale dalla Consob con atto n. 15840 del
22.3.2007, con obbligo di regresso pro quota nei confronti di ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione (tra cui l’avv. Fausto Bongiorni) e del
Collegio Sindacale.
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di seguito, brevius, Profit.
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ingiunzione; e
Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015
RG n. 68068/2011
Ha proposto opposizione nei termini l’avv. Fausto Bongiorni (introducendo il giudizio
R.G. 68068/11) eccependo
debito di Profit verso Consob, per illegittimità della sanzione, illegittimità in ordine
alla quale si è dedotta la pendenza di giudizio avanti la Corte di Cassazione,
chiedendo quindi in via preliminare la sospensione del giudizio sino all’esito del
detto processo;
- l’estinzione ex art. 1241 c.c. del credito di Profit in forza di controcredito del primo
nei confronti della seconda in conseguenza dello svolgimento di attività professionale
in favore dell’opposta nella causa contro Investrading (Tribunale Milano, Sez. X,
G.U. Dott. Borrelli, R.G. 14984/02), con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e,
in via riconvenzionale, la condanna di Profit al pagamento di € 12.649,17 a favore
dell’opponente.
Si è ritualmente costituita Profit chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma
del decreto ingiuntivo opposto.
All’esito dello scambio delle memorie medesime il Giudice, respinta l’istanza di
sospensione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l’udienza di
precisazione delle conclusioni al 20.5.2014.
Nelle more del giudizio R.G. 68068/11 l’avv. Fausto Bongiorni ha ottenuto dal
Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 39770/12 notificato a Profit in data
13.12.2012 con il quale le si è ingiunto il pagamento dell’importo capitale di €
15.535,74 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per l’attività professionale
svolta in favore di Profit medesima.
Profit ha proposto opposizione a detto decreto introducendo il giudizio R.G.
1751/13.
Si è costituito l’avv. Bongiorni con comparsa di risposta con la quale ha chiesto il
rigetto delle domande e delle eccezioni tutte di Profit ed in ogni caso la condanna di
Profit al pagamento dell’importo di € 15.535,74 oltre accessori e spese.
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- l’infondatezza delle pretese creditorie di Profit, in ragione dell’insussistenza del
Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015
RG n. 68068/2011
A seguito della riunione dei procedimenti la causa, che ha avuto trattazione
essenzialmente documentale giunge ora in decisione.
giudizio.
Risulta dalla consultazione dell’archivio ufficiale delle sentenze della Corte di
cassazione (italgiureweb) che i giudici di legittimità hanno rigettato i ricorsi proposto
dall’avv. Buongiorni e da Profit2.
Stante l’utilizzabilità di tale dato, ancorché, acquisito d’ufficio dal Tribunale, quale
fatto notorio o comunque noto alle parti, la definitività dell’accertamento preclude la
sospensione del giudizio, e implica la fondatezza della domanda di pagamento in via
di regresso da parte di Profit nei confronti dell’avv. Bongiorni, in ragione delle
disposizioni ex art. 195, comma 9, D.lgs 58/1998 secondo cui “Le società e gli enti ai
quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del
pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del
comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili”.
L’opposizione proposta dall’avv. Bongiorni è pertanto infondata, sicché il decreto
ingiuntivo va confermato.
B. Va inoltre rilevato che l’avv. Bongiorni risulta ancora creditore nei confronti di
Profit degli importi portati dal decreto ingiuntivo n. 39770/12 col quale il Tribunale
di Milano ha ingiunto a Profit medesima il pagamento dei corrispettivi concernenti
l’assistenza professionale prestata in favore do Profit e pari all’importo capitale di €
15.535,74, oltre interessi e spese.
Nella ricapitolazione delle proprie difese compiuta in comparsa conclusionale, Profit
pur enunciando la contestazione integrale della richiesta della parte avversa, non ha
eccepito che l’avv. Bongiorni non abbia espletato l’attività professionale oggetto del
provvedimento monitorio ottenuto in suo favore dal Tribunale di Milano, Non può in
ogni caso avere alcuna rilevanza il fatto – peraltro contestato dall’avv. Bongiorni secondo il quale quest’ultimo non avrebbe mai domandato il pagamento, e neppure
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Cass. n. 4363 del 2015.
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A. Il Tribunale reputa che non possa essere accolta l’istanza di sospensione del
Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015
RG n. 68068/2011
il mancato inserimento del debito Profit nei bilanci, posto che la richiesta di
pagamento può legittimamente essere formulata entro i limiti della prescrizione (qui
Risulta inoltre sguarnita di ogni supporto probatorio il fatto che il compenso per
l’opera professionale fosse compreso nel compenso di amministratore.
Neppure in conclusionale la parte Profit ha svolto contestazioni sul quantum
richiesto dal difensore e sui presupposti in fatto su cui si è fondata la notula, sicché
paiono tardive le specifiche contestazioni svolte solo in memoria di replica, sulle
quali non si è formato il contraddittorio.
Anche il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avv. Bongiorni va dunque
confermato in ragione dell’infondatezza dell’opposizione.
Non occorre pronunciare sulle reciproche domande riconvenzionali, poiché esse sono
coincidenti con le rispettive domande monitorie.
La reciproca soccombenza giustifica, in via assorbente rispetto a ogni altra questione
posta sul punto dalle parti, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da FAUSTO BONGIORNI nei
confronti di
PROFIT HOLDING SPA IN LIQ. e viceversa, con atti di citazione
ritualmente notificati, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge le opposizioni e, per l’effetto, conferma entrambi i decreti ingiuntivi n.
26377/11 e n. 39770/12 emessi dal Tribunale di Milano;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Milano, 4 agosto 2015.
Il Giudice
Marianna Galioto
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non eccepita).
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