REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo 68068/2011 e 1751/2013, proposte con atte di citazione ritualmente notificati da FAUSTO BONGIORNI, elettivamente domiciliato in VIA BESANA, 4 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BONGIORNI FAUSTO e BONGIORNI VINCENZO (BNGVCN65L22B025L) Via Besana, 4 20122 MILANO, - attore - CONTRO PROFIT HOLDING SPA IN LIQ., elettivamente domiciliato in VIA SAVONA, 19/A 20144 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. TODISCO GIANPAOLO, - convenuto Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito: CONCLUSIONI PER L’AVV. FAUSTO BONGIORNI Voglia il Tribunale Ill.mo di Milano, contrariis reiectis, a seguito della riunione del procedimento R.G. n. 1751/2013 (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 39770/12) al procedimento R.G. n. 68068/2011 (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 26377/11): 1 http://bit.ly/1mDWNps Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 68068/2011 Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 68068/2011 1) dichiarare inesistente ogni pretesa creditoria di Profit Holding Srl in liquidazione in via di regresso nei confronti dell’avvocato Fausto Bongiorni, in conseguenza della conseguentemente revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 26377/11 e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo medesimo; 2) accertare e dichiarare il credito dell’avv. Fausto Bongiorni nei confronti di Profit Holding Srl in liquidazione per l’importo di capitali di € 15.535,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 12.5.2009 sino al saldo effettivo, di cui al decreto ingiuntivo n. 39770/2012, con ciò confermando il decreto ingiuntivo stesso e rigettando in toto l’opposizione al medesimo proposta da Profit Holding Srl in liquidazione; 3) in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall’avvocato Fausto Bongiorni a favore di Profit Holding Srl in liquidazione ed accertare e dichiarare di contro che il primo è creditore della seconda dell’importo di capitali di € 15.535,74 e per l’effetto condannare Profit Holding Srl in liquidazione al pagamento dell’importo medesimo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 12.5.2009 sino al saldo effettivo; 4) in ogni caso, comunque, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto il credito di Profit Holding Srl in liquidazione nei confronti dell’avvocato Fausto Bongiorni, dichiararlo estinto per compensazione ex art. 1241 cod. civ. fino alla concorrenza dell’importo di € 12.593,11, condannando Profit Holding Srl in liquidazione al pagamento della differenza con il maggior credito dell’avv. Fausto Bongiorni 5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa. CONCLUSIONI PER PROFIT HOLDING SPA IN LIQ. Voglia codesto Onorevole Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria, In via principale: 2 http://bit.ly/1mDWNps Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 sanzione amministrativa comminata da Consob con atto del 22.03.2007 n. 15840; Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 68068/2011 - rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 26377/11 emesso dal Tribunale di Milano, confermando per l'effetto detta - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 39770/2012 emesso dal Tribunale di Milano, siccome infondato. In via riconvenzionale: accertato e dichiarato il credito di Profit Holding S.r.l. in liquidazione nei confronti dell'avvocato Fausto Bongiorni, condannare il quest'ultimo al pagamento dell'importo di € 10.707,24, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. In via subordinata riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento dell'avvocato Fausto Bongiorni, ridurre detto credito nei limiti del giusto e del provato nonché disporne la compensazione con il credito di € 10.707,24, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, vantato da Profit Holding S.r.l. in liquidazione nei confronti dell'avvocato Bongiorni per i titoli e le causali dedotti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i giudizi, oggi riuniti. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Profit Holding Srl in liquidazione1 ha notificato all’avv. Fausto Bongiorni il decreto ingiuntivo n° 26377/11 immediatamente esecutivo del Tribunale di Milano con pedissequo precetto con quale ha ingiunto il pagamento dell’importo capitale di € 10.707,24, oltre a interessi e spese. L’ingiunzione ha trovato titolo nell’intervenuto pagamento da parte di Profit di una sanzione amministrativa comminatale dalla Consob con atto n. 15840 del 22.3.2007, con obbligo di regresso pro quota nei confronti di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione (tra cui l’avv. Fausto Bongiorni) e del Collegio Sindacale. 1 di seguito, brevius, Profit. 3 http://bit.ly/1mDWNps Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 ingiunzione; e Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 68068/2011 Ha proposto opposizione nei termini l’avv. Fausto Bongiorni (introducendo il giudizio R.G. 68068/11) eccependo debito di Profit verso Consob, per illegittimità della sanzione, illegittimità in ordine alla quale si è dedotta la pendenza di giudizio avanti la Corte di Cassazione, chiedendo quindi in via preliminare la sospensione del giudizio sino all’esito del detto processo; - l’estinzione ex art. 1241 c.c. del credito di Profit in forza di controcredito del primo nei confronti della seconda in conseguenza dello svolgimento di attività professionale in favore dell’opposta nella causa contro Investrading (Tribunale Milano, Sez. X, G.U. Dott. Borrelli, R.G. 14984/02), con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna di Profit al pagamento di € 12.649,17 a favore dell’opponente. Si è ritualmente costituita Profit chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. All’esito dello scambio delle memorie medesime il Giudice, respinta l’istanza di sospensione e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni al 20.5.2014. Nelle more del giudizio R.G. 68068/11 l’avv. Fausto Bongiorni ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 39770/12 notificato a Profit in data 13.12.2012 con il quale le si è ingiunto il pagamento dell’importo capitale di € 15.535,74 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per l’attività professionale svolta in favore di Profit medesima. Profit ha proposto opposizione a detto decreto introducendo il giudizio R.G. 1751/13. Si è costituito l’avv. Bongiorni con comparsa di risposta con la quale ha chiesto il rigetto delle domande e delle eccezioni tutte di Profit ed in ogni caso la condanna di Profit al pagamento dell’importo di € 15.535,74 oltre accessori e spese. 4 http://bit.ly/1mDWNps Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 - l’infondatezza delle pretese creditorie di Profit, in ragione dell’insussistenza del Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 68068/2011 A seguito della riunione dei procedimenti la causa, che ha avuto trattazione essenzialmente documentale giunge ora in decisione. giudizio. Risulta dalla consultazione dell’archivio ufficiale delle sentenze della Corte di cassazione (italgiureweb) che i giudici di legittimità hanno rigettato i ricorsi proposto dall’avv. Buongiorni e da Profit2. Stante l’utilizzabilità di tale dato, ancorché, acquisito d’ufficio dal Tribunale, quale fatto notorio o comunque noto alle parti, la definitività dell’accertamento preclude la sospensione del giudizio, e implica la fondatezza della domanda di pagamento in via di regresso da parte di Profit nei confronti dell’avv. Bongiorni, in ragione delle disposizioni ex art. 195, comma 9, D.lgs 58/1998 secondo cui “Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili”. L’opposizione proposta dall’avv. Bongiorni è pertanto infondata, sicché il decreto ingiuntivo va confermato. B. Va inoltre rilevato che l’avv. Bongiorni risulta ancora creditore nei confronti di Profit degli importi portati dal decreto ingiuntivo n. 39770/12 col quale il Tribunale di Milano ha ingiunto a Profit medesima il pagamento dei corrispettivi concernenti l’assistenza professionale prestata in favore do Profit e pari all’importo capitale di € 15.535,74, oltre interessi e spese. Nella ricapitolazione delle proprie difese compiuta in comparsa conclusionale, Profit pur enunciando la contestazione integrale della richiesta della parte avversa, non ha eccepito che l’avv. Bongiorni non abbia espletato l’attività professionale oggetto del provvedimento monitorio ottenuto in suo favore dal Tribunale di Milano, Non può in ogni caso avere alcuna rilevanza il fatto – peraltro contestato dall’avv. Bongiorni secondo il quale quest’ultimo non avrebbe mai domandato il pagamento, e neppure 2 Cass. n. 4363 del 2015. 5 http://bit.ly/1mDWNps Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 A. Il Tribunale reputa che non possa essere accolta l’istanza di sospensione del Sentenza n. 9761/2015 pubbl. il 01/09/2015 RG n. 68068/2011 il mancato inserimento del debito Profit nei bilanci, posto che la richiesta di pagamento può legittimamente essere formulata entro i limiti della prescrizione (qui Risulta inoltre sguarnita di ogni supporto probatorio il fatto che il compenso per l’opera professionale fosse compreso nel compenso di amministratore. Neppure in conclusionale la parte Profit ha svolto contestazioni sul quantum richiesto dal difensore e sui presupposti in fatto su cui si è fondata la notula, sicché paiono tardive le specifiche contestazioni svolte solo in memoria di replica, sulle quali non si è formato il contraddittorio. Anche il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avv. Bongiorni va dunque confermato in ragione dell’infondatezza dell’opposizione. Non occorre pronunciare sulle reciproche domande riconvenzionali, poiché esse sono coincidenti con le rispettive domande monitorie. La reciproca soccombenza giustifica, in via assorbente rispetto a ogni altra questione posta sul punto dalle parti, l’integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da FAUSTO BONGIORNI nei confronti di PROFIT HOLDING SPA IN LIQ. e viceversa, con atti di citazione ritualmente notificati, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide: 1. respinge le opposizioni e, per l’effetto, conferma entrambi i decreti ingiuntivi n. 26377/11 e n. 39770/12 emessi dal Tribunale di Milano; 2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Milano, 4 agosto 2015. Il Giudice Marianna Galioto 6 http://bit.ly/1mDWNps Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 non eccepita).