Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Quaderni Statistici e Informativi
ISSN 1974-6822
Quaderno della Sanità
N°4 - Luglio 2010
Quaderni Statistici e Informativi
La collana “Quaderni Statistici e Informativi” promuove la circolazione di pubblicazioni
periodiche che sistematizzano dati congiunturali, strutturali e di settore.
La collana comprende i seguenti Quaderni: Quaderno Annuale degli Indicatori
Macroeconomici; Quaderno Trimestrale degli Indicatori Macroeconomici; Quaderno dei
Prezzi; Quaderno della Sanità; Quaderno dei Prodotti Petroliferi; Quaderno di
Comparazione dei Conti della P.A. in Europa; Quaderno sull‟Evoluzione delle Entrate
nell‟Unione Europea.
Quaderno della Sanità
©
Copyright, 2010
A cura di: Dipartimento del Tesoro – Direzione I – Ufficio IV
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Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
Indice:
Introduzione ............................................................................................................................................................................................................................. 7
Capitolo 1: Conti della protezione sociale ........................................................................................................................................... 9
Tavola 1.1: Spesa sanitaria totale ..................................................................................................................................................
Figura 1.1: Spesa sanitaria totale ...................................................................................................................................................
Figura 1.2: Spesa sanitaria corrente pubblica e privata ..................................................................................................................
Tavola 1.2: Spesa sanitaria corrente pubblica ................................................................................................................................
Figura 1.3: Spesa sanitaria corrente pubblica .................................................................................................................................
Tavola 1.3: Prestazioni sociali in natura della P.A. .........................................................................................................................
Figura 1.4: Spesa sanitaria pubblica: Prestazioni sociali in natura della P.A. ..................................................................................
Tavola 1.4: Spesa sanitaria corrente privata ...................................................................................................................................
Figura 1.5: Spesa sanitaria corrente privata ...................................................................................................................................
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Capitolo 2: Ricavi e costi del SSN ...................................................................................................................................................... 21
Tavola 2.1: Ricavi, costi e saldi del SSN: Regioni e Province Autonome ........................................................................................
Figura 2.1: Ricavi, costi e saldi del SSN (Anni 1992-2007) .............................................................................................................
Tavola 2.2: Ricavi del SSN: Regioni e Province Autonome ............................................................................................................
Figura 2.2: Ricavi del SSN (Anni 1992-2007) .................................................................................................................................
Tavola 2.3: Ricavi del SSN: Ripartizione territoriale - Nord Ovest/Nord Est ....................................................................................
Tavola 2.4: Ricavi del SSN: Ripartizione territoriale - Centro/Sud e Isole ........................................................................................
Figura 2.3 Ricavi del SSN: Ripartizioni territoriali ............................................................................................................................
Tavola 2.5: Costi del SSN ..............................................................................................................................................................
Tavola 2.6: Costi del SSN: Principali funzioni di spesa ...................................................................................................................
Figura 2.4: Costi del SSN ...............................................................................................................................................................
Figura 2.5: Costi del SSN: Principali funzioni di spesa ....................................................................................................................
Tavola 2.7: Costi del SSN: Ripartizione territoriale - Nord Ovest ....................................................................................................
Tavola 2.8: Costi del SSN: Ripartizione territoriale - Nord Est .........................................................................................................
Tavola 2.9: Costi del SSN: Ripartizione territoriale – Centro ...........................................................................................................
Tavola 2.10: Costi del SSN: Ripartizione territoriale - Sud e Isole ...................................................................................................
Figura 2.6: Costi del SSN: Ripartizioni territoriali ............................................................................................................................
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Capitolo 3: Confronti internazionali (UE15) ....................................................................................................................................... 39
Tavola 3.1: Finanziamento dei servizi sanitari in % della spesa sanitaria totale - Anno 2005 ..........................................................
Figura 3.1: Finanziamento pubblico e privato dei servizi sanitari - Anno 2005 ................................................................................
Tavola 3.2: Spesa sanitaria totale in % del PIL ...............................................................................................................................
Figura 3.2: Spesa sanitaria totale in % del PIL ...............................................................................................................................
Tavola 3.3: Spesa sanitaria pubblica in % del PIL e della spesa sanitaria totale .............................................................................
Figura 3.3: Spesa sanitaria pubblica in % del PIL e della spesa sanitaria totale .............................................................................
Tavola 3.4: Spesa sanitaria privata in % del PIL .............................................................................................................................
Figura 3.4: Spesa sanitaria privata in % del PIL .............................................................................................................................
Tavola 3.5: Spesa sanitaria pubblica per prestazioni mediche in % del PIL e della spesa sanitaria totale .......................................
Tavola 3.6: Spesa farmaceutica totale in % del PIL e della spesa sanitaria totale ..........................................................................
Tavola 3.7: Spesa farmaceutica pubblica in % del PIL, della spesa sanitaria pubblica e della spesa sanitaria totale ......................
Tavola 3.8: Spesa farmaceutica privata in % del PIL, della spesa farmaceutica totale e della spesa sanitaria totale ......................
Tavola 3.9: Occupazione nel settore sanitario - Medici praticanti, Medici medicina generale e occupazione totale .........................
Tavola 3.10: Posti letto (densità/1000 persone) ..............................................................................................................................
Tavola 3.11: Degenza media (giorni) ..............................................................................................................................................
Tavola 3.12: Aspettativa di vita alla nascita (anni) -maschi/femmine ...............................................................................................
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Appendice ........................................................................................................................................................................................... 53
Indice cronologico dei principali provvedimenti di contenimento della spesa sanitaria .................................................................... 55
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N°4 – Luglio 2010
Quaderno della Sanità
A cura di: Dipartimento del Tesoro - Direzione I – Ufficio IV 1
INTRODUZIONE
Il Quaderno Sanitario raccoglie i principali dati di spesa e di finanziamento del settore sanitario italiano
aggiornato sulla base degli ultimi dati disponibili (2009).
I dati provengono da diverse fonti: ISTAT, Ministero della Salute, OCSE.
Nel capitolo primo sono esposti i dati di contabilità nazionale (ISTAT) estratti dai conti economici
consolidati della protezione sociale e si riferiscono, in particolare, alla macrofunzione della sanità. Tali conti
(detti „satellite‟) sono costruiti coerentemente con i conti nazionali, in applicazione del SESPROS (Sistema
Europeo di Statistiche integrate della Protezione Sociale) in accordo con il Sistema dei conti nazionali SEC95. Essi descrivono in modo sintetico l‟azione svolta dalle Amministrazioni pubbliche nella gestione del
sistema di protezione sociale, evidenziando gli interventi di redistribuzione del reddito e di fornitura di servizi
sociali unitamente alle loro fonti di finanziamento.
La suddivisione delle prestazioni di protezione sociale per tipo permette di distinguere le prestazioni
sociali in denaro (pensioni, rendite, assegni sociali, ecc.) da quelle in natura che comprendono i servizi
individuali prodotti direttamente dalle Amministrazioni pubbliche e quelli da esse acquistati presso i produttori
market per conto delle famiglie (assistenza medica di base, assistenza ospedaliera in case di cura private
convenzionate, farmaci mutuabili ecc.).
Nel capitolo secondo sono esposti i costi e i ricavi del Servizio Sanitario Nazionale, secondo un‟analisi
per enti, funzioni di spesa e fonti di finanziamento. Il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella
2
economica per centri di costo , concluso nel 2002, è stato dettato dall‟esigenza di uniformare i
comportamenti contabili a livello nazionale, regionale e locale. Il nuovo metodo contabile consente di
qualificare, per ciascuna struttura organizzativa, il profilo economico, vale a dire il costo di gestione e di
verificare le modalità e le condizioni di impiego delle risorse.
La fonte dei dati è il Sistema Informativo Sanitario (SIS), istituito nel 1983, e composto dall‟insieme delle
procedure di raccolta, elaborazione e di produzione di informazioni sulle attività gestionali, economiche ed
assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale tratte dai bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il nuovo
sistema, basato sulla cooperazione e l‟integrazione dei diversi sistemi informativi regionali e locali, si
propone di operare un bilanciamento tra qualità e costi nel settore sanitario. L‟interscambio informativo tra i
sistemi sanitari regionali e locali permette di assolvere le funzioni di programmazione, gestione e controllo
dei diversi livelli del governo istituzionale: Ministero, Regioni, Asl.
Il capitolo terzo contiene informazioni tratte dalla banca dati OCSE (OECD Health Data Aggiornamento Novembre 2009) che consente di ricostruire le principali caratteristiche degli andamenti
recenti della spesa sanitaria nei Paesi UE e di analizzare la posizione dell‟Italia all‟interno dell‟area stessa.
L‟appendice contiene i principali interventi normativi finalizzati al controllo della spesa sanitaria adottati
a partire dal 2001.
1
Responsabile: Rita Ferrari.
Hanno collaborato a questo numero del Quaderno:
Laura Fiorelli (conti della protezione sociale, ricavi e costi del SSN, confronti internazionali, quadro normativo);
Maurizio Brioni (editing).
2
Decreto legislativo n. 502/ 1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.
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TAV. 1.1
SPESA SANITARIA TOTALE
Fonte: ISTAT.
(*) Per il 2009, in attesa dell'aggiornamento dei dati relativi alla spesa in c/capitale, il dato comprende unicamente gli investimenti delle
Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere, degli Istituti di Ricovero e Cura e Cliniche Universitarie.
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N°4 – Luglio 2010
Figura 1.1
SPESA SANITARIA TOTALE
Fonte: ISTAT.
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N°4 – Luglio 2010
Figura 1.2
SPESA SANITARIA CORRENTE PUBBLICA E PRIVATA
Fonte: ISTAT.
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 1.2
SPESA SANITARIA CORRENTE PUBBLICA
Fonte: ISTAT.
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Figura 1.3
SPESA SANITARIA CORRENTE PUBBLICA
Fonte: ISTAT.
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TAV. 1.3
PRESTAZIONI SOCIALI IN NATURA DELLA P.A.
\
Fonte: ISTAT.
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Figura 1.4
SPESA SANITARIA PUBBLICA: PRESTAZIONI SOCIALI IN NATURA
Fonte: ISTAT.
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TAV. 1.4
SPESA SANITARIA CORRENTE PRIVATA
Fonte: ISTAT.
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Figura 1.5
SPESA SANITARIA CORRENTE PRIVATA
Fonte: ISTAT.
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 2.1
Figura 2.1
RICAVI, COSTI E SALDI DEL SSN: REGIONI E P. AUTONOME
RICAVI, COSTI E SALDI DEL SSN
(milioni di euro)
Fonte: Ministero della Salute.
Nota: Le Regioni hanno adottato a partire dal 2001 un sistema di contabilità economica. Negli anni
precedenti vigeva un sistema di contabilità finanziaria.
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TAV. 2.2
RICAVI DEL SSN - REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Figura 2.1
RICAVI, COSTI E SALDI DEL SSN
(milioni di euro)
Fonte: Ministero della Salute.
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TAV. 2.3
Ricavi del SSN per ripartizione territoriale
Fonte: Ministero della Salute.
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TAV. 2.4
Ricavi del SSN per ripartizione territoriale
Fonte: Ministero della Salute.
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N°4 – Luglio 2010
Figura 2.3
RICAVI DEL SSN: ripartizioni territoriali
(valori in milioni di euro)
Fonte: Ministero della Salute.
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TAV. 2.5
COSTI DEL SSN (*)
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, anni vari e
Ministero della Salute: SIS.
(*) Dati di contabilità finanziaria fino al 2000.
(**) I dati espongono i costi per la mobilità verso il B.Gesù a partire dal 2001 e verso il Sovrano Ordine Militare di Malta
(Smom) a partire dal 2004. In precedenza tali valori erano compresi fra i costi delle altre funzioni. Il dato del 2009 è
provvisorio.
(***) Il dato si riferisce alla somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria
(ricavi straordinari e costi straordinari,costi stimati per accantonamenti e variazione delle rimanenze)e con il saldo
relativo all'intramoenia. Inoltre, il dato non è corretto per saldi di mobilità interregionale.
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 2.6
COSTI DEL SSN. Principali funzioni di spesa (*)
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, anni vari e Ministero della
Salute: SIS.
(*) Dati di contabilità finanziaria fino al 2000.
(**) I dati espongono i costi per la mobilità verso il B.Gesù a partire dal 2001 e verso il Sovrano Ordine Militare di Malta (Smom) a partire
dal 2004. In precedenza tali valori erano compresi fra i costi delle altre funzioni. Il dato del 2009 è provvisorio.
(***) Il dato si riferisce alla somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (ricavi straordinari e
costi straordinari,costi stimati per accantonamenti e variazione delle rimanenze)e con il saldo relativo all'intramoenia. Inoltre, il dato non
è corretto per saldi di mobilità interregionale.
Quaderni Statistici e Informativi
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Figura 2.4
COSTI DEL SSN
(Indice: 2001=100)
Figura 2.5
COSTI DEL SSN: principali funzioni di spesa
(Indice: 2001=100)
Fonte: Ministero della Salute.
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TAV. 2.7
Costi del SSN - Ripartizione territoriale della spesa - NORD OVEST (*)
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, anni vari e Ministero della
Salute: SIS.
(*) Dati di contabilità finanziaria fino al 2000.
(**) I dati espongono i costi per la mobilità verso il B.Gesù a partire dal 2001 e verso il Sovrano Ordine Militare di Malta (Smom) a partire
dal 2004. In precedenza tali valori erano compresi fra i costi delle altre funzioni. Il dato del 2009 è provvisorio.
(***) Il dato si riferisce alla somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (ricavi straordinari e
costi straordinari,costi stimati per accantonamenti e variazione delle rimanenze)e con il saldo relativo all'intramoenia. Inoltre, il dato non
è corretto per saldi di mobilità interregionale.
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TAV. 2.8
Costi del SSN - Ripartizione territoriale della spesa - NORD EST (*)
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, anni vari e Ministero della
Salute: SIS.
(*) Dati di contabilità finanziaria fino al 2000.
(**) I dati espongono i costi per la mobilità verso il B.Gesù a partire dal 2001 e verso il Sovrano Ordine Militare di Malta (Smom) a partire
dal 2004. In precedenza tali valori erano compresi fra i costi delle altre funzioni. Il dato del 2009 è provvisorio.
(***) Il dato si riferisce alla somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (ricavi straordinari e
costi straordinari,costi stimati per accantonamenti e variazione delle rimanenze)e con il saldo relativo all'intramoenia. Inoltre, il dato non
è corretto per saldi di mobilità interregionale.
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TAV. 2.9
Costi del SSN - Ripartizione territoriale della spesa - CENTRO (*)
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, anni vari e Ministero della
Salute: SIS.
(*) Dati di contabilità finanziaria fino al 2000.
(**) I dati espongono i costi per la mobilità verso il B.Gesù a partire dal 2001 e verso il Sovrano Ordine Militare di Malta (Smom) a partire
dal 2004. In precedenza tali valori erano compresi fra i costi delle altre funzioni. Il dato del 2009 è provvisorio.
(***) Il dato si riferisce alla somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (ricavi straordinari e
costi straordinari,costi stimati per accantonamenti e variazione delle rimanenze)e con il saldo relativo all'intramoenia. Inoltre, il dato non
è corretto per saldi di mobilità interregionale.
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TAV. 2.10
Costi del SSN - Ripartizione territoriale della spesa - SUD E ISOLE (*)
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, anni vari e Ministero della
Salute: SIS.
(*) Dati di contabilità finanziaria fino al 2000.
(**) I dati espongono i costi per la mobilità verso il B.Gesù a partire dal 2001 e verso il Sovrano Ordine Militare di Malta (Smom) a partire
dal 2004. In precedenza tali valori erano compresi fra i costi delle altre funzioni. Il dato del 2009 è provvisorio.
(***) Il dato si riferisce alla somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (ricavi straordinari e
costi straordinari,costi stimati per accantonamenti e variazione delle rimanenze)e con il saldo relativo all'intramoenia. Inoltre, il dato non
è corretto per saldi di mobilità interregionale.
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Figura. 2.6
Costi del SSN - Ripartizione territoriale
(Indici: 2001=100)
Nord Ovest
Nord Est
150
150
149,2
146,6
144,2
141,2
140
140
136,1
137,3
134,4
132,1
130,4
130
133,9
129,1
129,1
130
127,5
121,6
126,3
120,0
120
121,0
120
119,5
118,4
116,1
113,3
110,4
110
112,9
110
107,2
105,9
106,9
106,5
109,6
105,0
103,7
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sud e Isole
Centro
170
170
165,3
158,3
160
150
161,7
144,2
140
140
132,0
130
130
120,9
117,0
120
114,2
124,9
119,9 120,2
120
113,7
113,6
113,7
110
161,7 162,8
150,2
150
149,5
144,4
155,7
160
105,6
112,3
102,5
101,2
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Ministero della Salute.
110
108,2
101,7
109,8
109,3
112,1
111,9
113,4
101,4
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
diretta
in convenzione
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Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.1
Figura 3.1
FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI NEI PAESI UE 15 - Anno 2007
FINANZIAMENTO PUBBLICO E PRIVATO DEI SERVIZI SANITARI
PAESI UE 15 - Anno 2007
(composizione in percentuale della spesa sanitaria totale)
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.2
SPESA SANITARIA TOTALE
Figura 3.2
SPESA SANITARIA TOTALE
(in percentuale del PIL)
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.3
SPESA SANITARIA PUBBLICA
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
Figura 3.3
SPESA SANITARIA PUBBLICA
(in percentuale del PIL)
(in percentuale della spesa sanitaria totale)
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.4
SPESA SANITARIA PRIVATA
Figura 3.4
SPESA SANITARIA PRIVATA
(in percentuale del PIL)
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.5
SPESA SANITARIA PUBBLICA PER PRESTAZIONI MEDICHE
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.6
SPESA FARMACEUTICA TOTALE
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.7
SPESA FARMACEUTICA PUBBLICA
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
46
N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.8
SPESA FARMACEUTICA PRIVATA
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.9
OCCUPAZIONE NEL SETTORE SANITARIO E SOCIALE
(densità 1000/abitanti effettivi)
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.10
POSTI LETTO
(densità/1000 persone)
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
49
N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.11
DEGENZA MEDIA
(giorni)
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
50
N°4 – Luglio 2010
TAV. 3.12
ASPETTATIVA DI VITA ALLA NASCITA
(anni)
Fonte: OECD HEALTH DATA - Aggiornamento Novembre 2009.
Legenda: b: interruzione serie;
d: differenze metodologiche;
e: stima;
n.d.: non disponibile.
Quaderni Statistici e Informativi
51
N°4 – Luglio 2010
Quaderni Statistici e Informativi
52
N°4 – Luglio 2010
Quaderni Statistici e Informativi
53
N°4 – Luglio 2010
Quaderni Statistici e Informativi
54
N°4 – Luglio 2010
Indice cronologico dei principali provvedimenti di contenimento della
spesa sanitaria
L. 16 novembre 2001 n. 405 (legge di conversione D.L. 18 settembre 2001 n. 347).
•
Da forza all‟Accordo Stato-Regioni dell‟8 agosto 2001 (di revisione del precedente Accordo del 3
agosto 2000).
•
Fissa un tetto massimo di risorse da destinare al finanziamento del SSN, disponendo che gli
eventuali disavanzi di gestione siano coperti dalle Regioni tramite misure di compartecipazione e
di contenimento della spesa sanitaria, variazioni dell‟aliquota dell‟addizionale regionale IRPEF o
altre misure fiscali.
•
Stabilisce che le Regioni possano avvalersi delle risorse a carico del bilancio dello Stato
subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni quali: adozione di misure di verifica degli
andamenti della spesa ai sensi dell‟art. 83 della legge 388/2000, adesione alle convenzioni in
tema di acquisti di beni e servizi (limitando la possibilità di non aderirvi solo per singoli acquisti,
per i quali sia dimostrata la non convenienza), adempimento degli obblighi informativi sul
monitoraggio della spesa, adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno, erogazione
delle prestazioni entro i livelli essenziali di assistenza, stabilità della gestione.
•
Indica, a decorrere dal 2002, l‟onere a carico del SSN per l‟assistenza farmaceutica territoriale,
fissato, a livello nazionale e in ogni singola regione, entro il 13 per cento della spesa sanitaria
complessiva e attribuisce alle Regioni il compito di assicurare il rispetto di tale tetto, tramite
l‟adozione dei provvedimenti necessari.
L. 15 giugno 2002 n.112 (legge di conversione D.L. n. 63 del 15 aprile 2002)
•
Introduce, in materia di spesa farmaceutica a carico del SSN, una riduzione dei prezzi al pubblico
dei farmaci pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2002, ad eccezione di quelli emoderivati
estrattivi e da DNA ricombinante.
•
Impone un vincolo all‟organizzazione di convegni da parte delle imprese farmaceutiche, nell‟anno
2002, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della Salute nel 2001 e
un limite di spesa per il finanziamento di congressi, sempre per le imprese farmaceutiche, pari al
50 per cento di quanto documentato per le medesime finalità nell‟esercizio 2001; per le imprese di
nuova costituzione tali spese non possono eccedere l‟8 per cento del fatturato annuo.
•
Dispone, a partire dal 1° dicembre 2003, la riduzione del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci
erogabili a carico del SSN di entità pari al rapporto percentuale tra il fatturato globale del 2002 e la
differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per le attività di
organizzazione, partecipazione e finanziamento di convegni, congressi, seminari o riunioni per il
2002 e la stessa spesa per il 2001.
•
Dispone il divieto di organizzare congressi al di sopra della percentuale fissata, fatti salvi quelli già
autorizzati dal Ministero della Salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
•
Dispone la graduale riduzione del periodo di copertura del brevetto al fine di introdurre farmaci
generici meno costosi.
•
Estende agli anni 2002, 2003 e 2004 le disposizioni dell‟art. 40 della legge 448/2001 ,
intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinare in caso di inadempimento da parte delle
Regioni, quello considerato nell‟accordo per il 2001, rivalutato secondo le percentuali del 3,5 per
cento per il 2002, del 3,45 per cento per il 2003 e del 2,9 per cento per il 2004.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
L. 8 agosto 2002 n.178 (legge di conversione D.L. 8 luglio 2002 n. 138)
•
Dispone la rivisitazione del prontuario terapeutico SSN entro il 30 settembre 2002, da parte della
Commissione unica del farmaco, secondo il criterio costo-efficacia.
•
Elimina la norma in base alla quale le anticipazioni di tesoreria alle Regioni sono limitate ai primi
sei mesi dell‟anno.
•
Elimina la rimborsabilità del farmaco in base al criterio della categoria terapeutica omogenea.
•
Dispone il rimborso del SSN, per i farmaci contenenti un principio attivo non più coperto da
brevetto, nella misura pari al prezzo del farmaco omologo meno caro, indipendentemente dal fatto
che questo sia un generico o meno.
L. 31 ottobre 2002 n. 246 (legge di conversione D.L. 6 settembre 2002 n. 194)
•
Affida alla Ragioneria generale dello Stato la sorveglianza del mantenimento della spesa,
effettuata dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti ed organismi pubblici non territoriali, entro i
limiti autorizzati nei relativi provvedimenti legislativi. L‟eventuale raggiungimento di tale limiti,
accertata da parte della Ragioneria, determina l‟inefficacia di disposizioni recanti nuove
autorizzazioni di spesa.
L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003)
•
Estende al 2003 la riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci e del limite di spesa (50 per
cento) per il finanziamento dei congressi all‟estero organizzati dalle case farmaceutiche.
•
Aumenta la compartecipazione alla spesa relativa all‟assistenza termale.
•
Ripristina il ticket per l‟assistenza specialistica e diagnostica.
•
Aumenta la percentuale di sconto in favore del SSN a carico delle farmacie.
•
Introduce la Carta nazionale dei servizi.
•
Dispone l‟istituzione, presso il Ministero della Salute, della Commissione Unica sui dispositivi
medici, la cui attività è finalizzata alla definizione e all‟aggiornamento del repertorio dei dispositivi
medici e alla classificazione di tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l‟indicazione del
prezzo di riferimento.
L. 24 novembre 2003 n. 326 (legge di conversione D.L. 30 settembre 2003 n. 269)
•
Prevede la nascita dell‟Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con compiti e funzioni di alta
consulenza tecnica al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
Province autonome, in materia di politiche per il farmaco relativamente a ricerca, investimenti
delle aziende in ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione, informazione scientifica, regolazione
della promozione, prescrizione, monitoraggio del consumo, sorveglianza sugli effetti avversi,
rimborsabilità e prezzi.
•
Pone il tetto di spesa dell‟assistenza farmaceutica complessiva pari al 16 per cento della spesa
complessiva del SSN, inclusa quella ospedaliera. Prevede l‟obbligo di ripiano degli eventuali
sfondamenti: 60 per cento a carico delle industrie, 40 per cento a carico delle Regioni.
•
Dispone la creazione di un Fondo per l‟informazione scientifica indipendente, al quale le industrie
verseranno il 5 per cento delle proprie spese di marketing, finalizzato all‟individuazione di farmaci
per le malattie rare, attività di ricerche, sperimentazioni comparative e vigilanza dei farmaci.
•
Dispone la nascita delle prescrizioni mediche a lettura ottica.
•
Dispone il recupero dell‟Iva sulle esternalizzazioni di Asl e ospedali.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
•
Prevede l‟individuazione da parte dell‟Agenzia, entro il 30 giugno 2004, delle confezioni ottimali
per l‟inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del
SSN. A partire dal settimo mese successivo al provvedimento dell‟Agenzia, il prezzo dei
medicinali presenti nel Prontuario farmaceutico per cui non si sia proceduto all‟adeguamento delle
confezioni ottimali, è ridotto del 30 per cento.
L. 2 agosto 2004 n. 202 (conversione del D.L. 24 giugno 2004 n. 156)
•
Fissa l‟onere a carico del SSN per l‟assistenza farmaceutica convenzionata nel 2004 pari al 13
per cento dell‟importo della spesa sanitaria.
•
Valuta lo scostamento per il 2004 rispetto al tetto fissato, tenendo conto del livello di spesa
farmaceutica registrato nel 2003 incrementato su base annua del tasso di variazione medio
registrato nel primo trimestre 2004 nella misura di 1.365 milioni (1.241 milioni al netto dell‟IVA).
•
Valuta l‟entità del ripiano da effettuare mediante sconto sulla quota spettante al produttore in 745
milioni, corrispondente al 60 per cento dello scostamento indicato al netto dell‟IVA. In fase di
applicazione, in attesa delle verifiche trimestrali da parte dell‟Agenzia, l‟onere da attribuire al
produttore mediante lo sconto è pari a 495 milioni.
L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per il 2005)
•
Fissa un limite alla crescita della spesa a carico del SSN nella misura del 2 per cento rispetto al
livello effettivo raggiunto nel 2004, con esclusione di quella per il personale.
•
Prevede a carico delle Regioni in deficit l‟incremento automatico delle aliquote fiscali fino al livello
massimo stabilito dalla legislazione vigente, nel caso in cui le Regioni con deficit eccessivi e
persistenti non adottino misure idonee di copertura, anche dopo la diffida del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
•
Estende la tessera sanitaria a tutte le Regioni e adotta ulteriori meccanismi per migliorare il
monitoraggio della spesa sanitaria e la razionalizzazione dell‟offerta ospedaliera anche attraverso
l‟incentivazione del day-hospital.
•
Affida all‟AIFA il compito di garantire un livello di spesa farmaceutica territoriale entro i termini in
vigore. Le Regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate
al rispetto del tetto stabilito, sono tenute, nell‟esercizio successivo a quello di rilevazione, ad
assumere misure di contenimento pari al 50 per cento dello sfondamento.
•
Pone a carico delle Regioni l‟obbligo di garantire, in sede di programmazione, l‟equilibrio
economico finanziario delle Asl nonché prevede a carico delle Regioni in deficit la sottoscrizione di
un accordo con lo Stato, che include un Piano di rientro dai deficit sanitari ed interventi di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del SSR.
Intesa Stato e Regioni del 23 marzo 2005
•
Prevede il riparto delle risorse per il 2005 e di quelle aggiuntive previste dalla legge finanziaria
2005 a copertura dei disavanzi relativi agli anni 2001-2003.
•
Stabilisce i nuovi adempimenti regionali al fine di ottenere i finanziamenti aggiuntivi. Entro il 30
marzo dell‟anno successivo a quello di riferimento, il Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero
dell‟Economia e delle Finanze, fornisce indicazioni alle Regioni relative alla documentazione da
produrre. Le Regioni, entro il 30 maggio, devono presentare la documentazione per la verifica
degli adempimenti. Entro il 30 luglio, il Tavolo tecnico, sulla base delle risultanze contabili del IV
trimestre, effettua una valutazione del risultato di bilancio. Entro il 30 settembre, il Tavolo politico
(composto dai Ministri della Salute, dell‟Economia, degli Affari Regionali e dai rappresentanti delle
Regioni), deve esprimere un parere sul saldo del finanziamento integrativo. Il Ministro
dell‟Economia, entro il 15 ottobre, eroga il saldo per le Regioni adempienti, ovvero provvede al
recupero delle somme erogate per le Regioni inadempienti.
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N°4 – Luglio 2010
•
Prevede che le Regioni che hanno chiuso l‟esercizio in disavanzo devono adottare un programma
di rientro per l‟equilibrio economico-finanziario e sottoscrivere un accordo con i ministri
dell‟Economia e della Salute.
•
Dispone che le Regioni, per avere accesso al finanziamento integrativo, devono provvedere
all‟accantonamento dei fondi da destinare ai rinnovi contrattuali di tutte le categorie.
•
Recepisce il Piano Nazionale della Prevenzione e quello dell‟aggiornamento del personale
sanitario per il triennio 2005-2007.
L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006)
•
Incrementa di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2006 il livello complessivo della spesa del
SSN, al cui finanziamento concorre lo Stato.
•
In deroga alla normativa vigente, autorizza la spesa, a titolo di regolazione debitoria, di 2 miliardi
per il 2006 per il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del SSN per gli anni 2002-2004.
L‟accesso al finanziamento è subordinato all‟approvazione del Piano sanitario nazionale 20062008 da parte delle regioni e alla stipula di un‟intesa con lo Stato per la realizzazione degli
interventi previsti nel Piano per il contenimento delle liste di attesa.
•
Anticipa il termine entro cui la nuova tessera sanitaria dovrà arrivare ai cittadini, fissandolo nel 31
marzo 2006.
•
Prevede un taglio dei prezzi dei farmaci di classe A a carico di produttori, distributori intermedi e
farmacisti, con lo scopo di ripianare il 60 per cento dello sforamento della spesa farmaceutica
pubblica nel 2005.
•
Dispone l‟istituzione di una Commissione nazionale sull‟appropriatezza delle prescrizioni con
compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per gli
utenti del SSN, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee guida, di forme di controllo
dell‟appropriatezza delle prescrizioni e di promozione di analoghi organismi regionali e aziendali.
Alla Commissione partecipano rappresentanti del Ministero della salute, delle regioni e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
•
Istituisce un Sistema nazionale di verifica e controllo sull‟assistenza sanitaria (SiVeAS) per
verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di
efficienza ed appropriatezza. Il controllo riguarda le strutture del SSN, il raggiungimento degli
obiettivi del SSN previsti per le Regioni dal decreto legislativo sul federalismo fiscale, il
monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere.
•
Ridefinisce l‟istituto del “commissariamento ad acta” con l‟attivazione della procedura di diffida che
prevede, in caso di inerzia delle Regioni, l‟applicazione automatica delle aliquote IRAP e
addizionale regionale all‟IRPEF nella misura massima consentita dalla legislazione vigente.
•
Prevede un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità, al fine del rispetto da
parte delle Regioni dell‟equilibrio economico finanziario e dell‟estensione dei criteri di
appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria.
Intesa Stato e Regioni del 28 marzo 2006
•
Prevede nuove modalità per il riparto del FSN, modificando parzialmente i criteri precedentemente
utilizzati, incentrati sulla cosiddetta quota capitaria pesata, in modo da effettuare una
perequazione di risorse a favore delle Regioni in condizioni di deficit strutturale.
•
Procede al riparto dei 2 miliardi di euro stanziati per l‟anno 2006 dalla legge 266/2005 al fine di
ripianare i disavanzi pregressi del SSN, secondo procedure definite dalle Regioni, fermo restando
che l‟erogazione degli importi rimane subordinata alle indicazioni contenute nell‟articolo 1 della
legge 266/2005.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
•
Prevede un piano di contenimento delle liste di attesa, tramite una riorganizzazione del sistema
delle prenotazioni (CUP) che consenta di confrontare in modo ottimale il complesso dell‟offerta
con quello della domanda di prestazioni.
•
Delinea mediante il Piano sanitario 2006-2008 gli scenari evolutivi dei prossimi anni, individuando
le strategie operative da mettere in atto destinate a: organizzare e potenziare la promozione della
salute e la prevenzione, favorire la qualità nel SSN, potenziare i sistemi integrati di reti a livello
nazionale, interistituzionale e tra i diversi livelli di assistenza, promuovere l‟innovazione e la
ricerca, attuare una politica per la qualificazione delle risorse umane.
L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007)
•
Determina, per l‟anno 2007, il livello complessivo delle risorse del SSN, per un importo pari a 97
miliardi di euro, al cui finanziamento concorre lo Stato ed adegua il livello del finanziamento per gli
anni successivi, agganciandolo alla dinamica del PIL. Nell‟ambito dell‟importo assegnato a
ciascuna Regione, una quota pari al 3 per cento viene erogata solamente dopo che la Regione
abbia dimostrato di avere rispettato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai
precedenti patti Stato-Regioni. Viene confermato, in caso di mancato raggiungimento
dell‟equilibrio finanziario, l‟innalzamento dell‟addizionale Irpef e della maggiorazione IRAP.
•
Istituisce un Fondo transitorio per un importo pari a 1 miliardo di euro per il 2007, 850 milioni di
euro per il 2008 e 700 milioni di euro per il 2009 al fine di accompagnare i piani di rientro delle
Regioni con elevati disavanzi (pari o superiori al 7 per cento). Per meglio disciplinare l‟attività di
affiancamento delle Regioni impegnate nei Piani di rientro dalle situazioni di disavanzo strutturale
(Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sicilia, Liguria e Sardegna), viene costituito un Nucleo
composto da un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero
dell‟Economia ed un rappresentante della Conferenza delle Regioni.
•
Istituisce un Fondo per le non autosufficienze, pari a 100 milioni di euro, per l‟anno 2007, al fine di
realizzare interventi e servizi per anziani e disabili.
•
Dispone l‟integrazione dei fondi per la ricerca scientifica, medica e sanitaria fino a 339,4 milioni di
euro.
•
Dispone il contenimento delle tariffe dei laboratori di analisi e prevede la riduzione dei prezzi dei
farmaci in fascia A e dei prezzi dei dispositivi medici (da provette e siringhe a valvole cardiache,
ecc.) attraverso aste pubbliche di acquisto con prezzi calmierati a pari qualità.
•
Prevede l‟apertura di un confronto, nel corso del 2007, per la fissazione di nuove regole per il
controllo della spesa farmaceutica e nel contempo mantiene in vigore le norme precedenti relative
ai due tetti di spesa farmaceutica del 13 per cento per la farmaceutica convenzionata e del 16 per
cento per il totale della spesa farmaceutica, comprensiva della farmaceutica ospedaliera e della
distribuzione diretta dei farmaci da parte delle aziende sanitarie. Conferma per il 2007 le misure
già assunte dall‟AIFA, che comportano una riduzione del prezzo dei farmaci a carico del SSN pari
al 10 per cento. Per il periodo 1° marzo 2007 - 28 febbraio 2008 le aziende farmaceutiche
possono chiedere che la riduzione del prezzo si limiti al 5 per cento, impegnandosi a versare alle
Regioni un importo corrispondente al restante 5 per cento per un ammontare complessivo
nazionale di 807 milioni di euro.
•
Previene le truffe ai danni del SSN disponendo che, oltre alle sanzioni penali ordinarie, ai
farmacisti colpevoli venga tolta l‟autorizzazione all‟esercizio della farmacia, mentre per tutti gli altri
operatori colpevoli scatti la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro o della convenzione con
il SSN.
•
Dispone, ai fini di una maggiore responsabilizzazione nell‟utilizzazione del SSN, per i cittadini,
compresi gli esenti, che non ritirino i risultati di visite ed esami diagnostici, l‟obbligo del pagamento
del costo della prestazione effettuata.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
•
Prevede, per la sicurezza dei pazienti, la confisca delle apparecchiature sanitarie per chi esercita
professioni sanitarie in modo non conforme alle normative vigenti.
•
Ridefinisce il ticket sia per le visite specialistiche e la diagnostica, sia per il pronto soccorso per le
prestazioni non seguite da ricovero. In particolare per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, limitatamente ai cittadini non esenti, è previsto che la quota fissa sia
omogeneamente fissata a livello nazionale ad un importo di 10 euro per le prestazioni presso le
strutture poliambulatoriali e presso gli ambulatori ospedalieri; per le prestazioni in regime di pronto
soccorso non urgenti (codice bianco) è stabilito, sempre limitatamente ai cittadini non esenti, un
importo di 25 euro, con esclusione dei soggetti fino a 14 anni di età e dei soggetti che afferiscono
al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
•
Prevede l‟ampliamento del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria, di cui
all‟art. 20 della legge n. 67/1988, con una quota aggiuntiva di 3 miliardi di euro, da destinare
prevalentemente all‟innovazione tecnologica delle strutture delle Aziende sanitarie ed ospedaliere.
L. 17 maggio 2007 n. 64 (conversione in legge del D.L. 20 marzo 2007 n. 23)
•
Autorizza il concorso straordinario dello Stato nel ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi
sanitari regionali registrati nel periodo 2001-2005. Per raggiungere questo obiettivo sono messi a
disposizione 3 miliardi di euro.
•
Abolisce i ticket sulla diagnostica e la moratoria dei pignoramenti contro le Asl.
•
Abolisce i ticket sulla specialistica, coprendo la misura con tagli ai bilanci dei ministeri.
•
Prevede che ogni anno i risultati della verifica dei piani di rientro vengano trasmessi dal Ministro
dell‟Economia al Presidente della Corte dei Conti, che nel caso di irregolarità potrebbe iniziare un
giudizio di responsabilità amministrativa e contabile.
•
Dispone un maggiore coinvolgimento del Parlamento, prevedendo la trasmissione del decreto,
che ripartisce le risorse tra le Regioni interessate, alle commissioni di Camera e Senato
competenti. Il Parlamento riceverà, inoltre, una relazione sullo stato dei debiti.
L 29 novembre 2007 n. 222 (conversione in legge del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159)
•
Prevede un nuovo sistema di regolazione della spesa farmaceutica, mediante la rimodulazione di
due tetti di spesa che comprendono l‟assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva dei farmaci
erogati in distribuzione diretta e delle quote di partecipazione versate dai cittadini (tetto del 14 per
cento) e l‟assistenza farmaceutica ospedaliera (tetto del 2,4 per cento).
•
Adotta un meccanismo, che sostituendo la vecchia logica dei tagli indiscriminati dei prezzi, ha il
vantaggio di ripianare subito la maggiore spesa, nonché di dare certezze alle imprese per la
programmazione dei loro investimenti in sviluppo e ricerca. In particolare, in caso di superamento
del tetto per la farmaceutica territoriale a livello nazionale, le aziende farmaceutiche ripianano gli
sforamenti insieme a grossisti e farmacisti per le quote di competenza. Le Regioni che in base alle
stime superano i limiti di spesa, sono tenute ad adottare misure di contenimento degli esborsi per
un ammontare pari almeno al 30 per cento dell‟eccedenza stimata.
•
Attua una nuova politica dei prezzi che mira a promuovere i farmaci più innovativi e a calmierare
quelli con brevetto ormai scaduto allineandoli ai prezzi dei farmaci generici equivalenti con
maggiore risparmio per il SSN e stesse garanzie di assistenza per i cittadini. Al fine di favorire la
maggiore diffusione dei farmaci più innovativi e sicuri, vengono impiegate le risorse risparmiate
con la diffusione dei farmaci generici o equivalenti o con il controllo delle prescrizioni non
appropriate.
•
Obbliga l‟AIFA a valutare, oltre ai profili di sicurezza, anche la presumibile efficacia dei medicinali,
ai fini del loro inserimento nell‟elenco dei medicinali erogabili dal SSN.
•
Nel 2008 è stato abolito il ticket di 10 euro dovuto dagli assistiti non esenti per le prestazioni
specialistiche ambulatoriali; l‟onere per lo Stato è di circa 834 milioni.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008)
•
Determina, per l‟anno 2008, il livello complessivo delle risorse del SSN, per un importo pari a circa
101 miliardi di euro. Nella quota sono compresi anche i fondi per i rinnovi contrattuali del
personale, nonché i fondi per garantire una migliore erogazione delle prestazioni assistenziali a
tutti i livelli, relativamente agli ospedali, alla medicina di famiglia e specialistica, all‟assistenza
domiciliare ed alla farmaceutica.
•
Introduce interessanti novità al fine di consentire il miglioramento dell‟assistenza sanitaria,
mediante il rafforzamento del piano pluriennale di edilizia sanitaria, con lo stanziamento di 3
miliardi di euro per l‟ammodernamento delle strutture sanitarie, la costruzione di nuovi ospedali e
servizi territoriali, il rinnovo delle tecnologie mediche, la messa a sicurezza delle strutture e la
realizzazione di residenze sanitarie per gli anziani.
•
Vincola, nell‟ambito dei fondi per l‟edilizia sanitaria e il potenziamento dei servizi, 150 milioni di
euro per la realizzazione di strutture residenziali e per l‟assistenza domiciliare dedicate alle cure
palliative, 100 milioni di euro per il potenziamento delle unità di risveglio dal coma, 7 milioni di
euro per il potenziamento e la realizzazione di nuove unità di terapia intensiva neonatale, nonché
3 milioni di euro per gli screening neonatali per patologie metaboliche ereditarie.
•
Incrementa la quota di finanziamenti per la ricerca sanitaria varato con la Finanziaria 2007, per un
totale di circa 81 milioni di euro.
•
Abolisce il ticket di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di diagnostica e per le visite del medico
specialista.
•
Prevede la possibilità di riutilizzare i farmaci ancora in corso di validità non utilizzati dal malato
(deceduto o che ha abbandonato la terapia).
•
Rifinanzia, per l‟anno 2008, il Fondo per le non autosufficienze, per 400 milioni di euro, al fine di
realizzare interventi e servizi per anziani e disabili.
•
Prevede la possibilità di nominare “commissari ad acta” nelle Regioni che, già impegnate nei piani
di rientro dal deficit sanitario, non dovessero mantenere gli impegni presi negli accordi per il
contenimento della spesa e l‟adozione di misure di razionalizzazione e miglioramento delle reti
assistenziali, in misura tale da compromettere le previsioni di bilancio dello Stato.
•
Istituisce un Fondo per favorire la rapida esecuzione della vaccinazione contro il cancro della
cervice uterina per le ragazze di dodici anni.
•
Stanzia 180 milioni di euro annui a partire dal 2008, per il risarcimento dei danni da trasfusione.
Inoltre perfeziona le norme già emanate per emofilici e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
•
Dispone per i precari il riconoscimento del lavoro svolto nel SSN.
•
Stanzia 50 milioni di euro per il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto degli
incidenti e delle malattie professionali sui luoghi di lavoro.
•
Estende alle mutue territoriali le norme, già in vigore per i fondi sanitari di origine contrattuale,
circa la deducibilità ai fini fiscali dei contributi versati.
•
Stanzia circa 700.000 euro per potenziare la capacità di controllo e verifica della rete
trapiantologia da parte del Centro Nazionale Trapianti.
•
Concede un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell‟Istituto Gaslini di Genova, di
un milione di euro a favore dell‟Unione Italiana Ciechi, nonché di 3 milioni di euro a favore della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
•
Conferma i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni della
Croce Rossa Italiana.
Quaderni Statistici e Informativi
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N°4 – Luglio 2010
L. 28 febbraio 2008 n. 31 (conversione in legge D.L. 31 dicembre 2007 n. 248)
•
Incrementa di 14 milioni la quota del Fondo transitorio destinata nel 2008 alle Regioni interessate
da elevati disavanzi sanitari.
•
Proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto dalla precedente L. 28 febbraio 2008 n. 31 circa
la possibilità per le aziende farmaceutiche di scegliere il sistema pay-back alle Regioni in
alternativa alla riduzione del 5 per cento del prezzo di vendita dei propri farmaci rimborsabili dal
SSN,.
L. 6 agosto 2008 n. 133 (conversione in legge D.L. 25 giugno 2008 n. 112)
•
Abolisce, per il triennio 2009-2011, il ticket per prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale a carico degli assistiti non esonerati, incrementando per il 2009 il livello di
finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato. Alla copertura dei relativi oneri
concorrono sia i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione, da parte delle Regioni, degli oneri
degli organismi politici e degli apparati amministrativi, sia l‟adozione di ulteriori misure di
incremento dell‟efficienza e di razionalizzazione della spesa. Le Regioni possono tuttavia decidere
di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita, ovvero introdurre altre
forme di partecipazione dei cittadini alla spesa in luogo della completa adozione delle misure
previste per l‟efficientamento del sistema.
•
Fissa il finanziamento del SSN per gli anni 2009, 2010 e 2011 rispettivamente in 103, 104 e 106
milioni, comprensivi di 50 milioni, per ciascuno degli anni, a favore dell‟Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato. Il livello di finanziamento cui
ricorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 184 milioni per il 2009 e di 69 milioni a decorrere
dal 2010 per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il SSN
per il biennio economico 2006-2007 e per l‟attuazione del Progetto Tessera Sanitaria, in
particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica.
•
Subordina l‟accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, per gli anni 2010 e 2011,
alla stipula di un‟intesa fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, mirata al
contenimento della dinamica dei costi attraverso la riduzione dello standard dei posti letto, la
riduzione delle spese del personale degli enti del SSN e l‟attivazione di forme di partecipazione
dei cittadini, anche esenti, al costo delle prestazioni sanitarie nel caso di squilibrio di bilancio o di
scostamenti dall‟andamento programmatico della spesa nel settore sanitario.
•
Attribuisce al CIPE, a decorrere dal 2009, la ripartizione tra le Regioni della quota indistinta del
FSN. Il Ministero dell‟economia e delle finanze eroga, a titolo di acconto, il 70 per cento
dell‟importo complessivo annuo mentre l‟erogazione del restante 30 per cento è subordinato
all‟approvazione dei progetti presentati dalle Regioni. La mancata approvazione dei progetti
comporta la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero
dell‟anticipazione del 70 per cento già erogata.
•
Introduce modifiche alla remunerazione delle funzioni assistenziali erogate a carico del SSN, che
deve essere stabilita tenendo conto anche dei costi standard delle prestazioni calcolati in
riferimento a strutture preventivamente selezionate ovvero ai costi standard già disponibili presso
le Regioni e le Province autonome nonché in base a tariffari regionali.
•
Stabilisce che le tariffe massime regionali vengano assunte come riferimento per la valutazione di
congruità delle risorse a carico del SSN mentre gli importi fissati dalle singole Regioni, superiori
alle tariffe massime, restano a carico dei bilanci regionali.
•
Dispone che i criteri generali per la valutazione dell‟adeguatezza delle strutture al fabbisogno e
alla funzionalità della programmazione regionale, vengano stabiliti tenendo conto anche del
criterio della soglia minima di efficienza che deve essere conseguita dalle singole strutture
sanitarie.
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N°4 – Luglio 2010
•
Include le Aziende ospedaliero-universitarie fra le strutture con le quali Regioni e ASL possano
definire accordi stabilendo, altresì, che le Regioni possano individuare prestazioni per le quali
fissare l‟autorizzazione alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati, da parte
dell‟azienda sanitaria locale competente.
•
Prevede che le Regioni stipulino accordi con le fondazioni e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati. Le Regioni possono stipulare inoltre accordi con gli istituti,
enti ed ospedali la cui l‟attività assistenziale è finanziata a prestazione, in base ai tetti di spesa ed
ai volumi di attività previsti nella programmazione regionale annuale e sulla base delle funzioni
attribuite dalle Regioni stesse. In mancanza di accordi, rimane sospeso l‟accreditamento
istituzionale delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del SSN.
•
Prescrive che siano potenziati, tramite il sistema della tessera sanitaria, i procedimenti di verifica
delle esenzioni alla compartecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di economicità nell‟utilizzazione delle risorse
e di verifica della qualità dell‟assistenza erogata, le Regioni assicurano per ciascun soggetto
erogatore un controllo analitico di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle relative
schede di dimissione.
L. 4 dicembre 2008 n. 189 (conversione in legge del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154)
•
Prevede, ai fini dell‟attuazione del piano di rientro dai deficit sanitari, la nomina di uno o più sub
commissari, esperti di gestione sanitaria, da affiancare al commissario ad acta, per la
predisposizione di provvedimenti e consente di disporre la sospensione delle funzioni in atto dei
direttori generali delle aziende ospedaliere .
•
Pone a carico della Regione gli eventuali oneri e i compensi della gestione commissariale,
mettendo anche a disposizione gli uffici e i mezzi necessari all‟espletamento dell‟incarico.
•
Consente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l‟erogazione totale o parziale del maggior
finanziamento a favore di quelle Regioni nelle quali è stato nominato il commissario ad acta, in
deroga a quanto sottoscritto negli accordi previsti a condizione che vi sia una situazione di
emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla
Regione e che siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, provvedimenti significativi
per l‟effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa entro il termine indicato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le somme, erogate a titolo di anticipazione, sono oggetto di
recupero qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita:
l‟entità, la tempistica e le modalità del recupero sono stabiliti negli accordi.
•
Dispone l‟incremento del finanziamento del SSN per 434 milioni, limitatamente all'anno 2009, ai
fini della copertura degli oneri relativi all‟abolizione del ticket previsto dal D.L. 112 art.61, cvt nella
Legge 6 agosto 2008 n. 133.
L. 28 gennaio 2009 n. 2 (conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008 n. 185)
•
Autorizza l‟erogazione del maggiore finanziamento della spesa sanitaria anche alle Regioni che
hanno sottoscritto con lo Stato accordi per il riequilibrio economico e finanziario del SSR e nelle
quali non è stato nominato il commissario ad acta.
L. 27 febbraio 2009 n. 14 (conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207)
•
Proroga al 31 dicembre 2009 del termine previsto dalla precedente L. 28 febbraio 2008 n. 31 circa
la possibilità per le aziende farmaceutiche di scegliere il sistema pay-back alle Regioni in luogo
della riduzione del 5 per cento del prezzo dei propri farmaci rimborsabili dal SSN.
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L. 24 giugno 2009 n. 77 (conversione in legge del D.L. 28 aprile 2009 n. 39)
•
Ridetermina il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato in
diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
•
Introduce misure valevoli per il 2009, finalizzate a recuperare il valore degli sconti praticati dalle
aziende farmaceutiche sul prezzo dei farmaci venduti alle farmacie nel corso dell‟anno 2008. Tali
misure riguardano la riduzione del 12 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti
fino al 31 dicembre 2009; una trattenuta dell‟1,4 per cento dell‟importo dovuto alle farmacie per la
distribuzione dei farmaci, con esclusione delle farmacie rurali con bassi fatturati; la rimodulazione,
con riferimento ai farmaci equivalenti, delle quote di spettanza dell‟azienda farmaceutica, del
grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico (stabilite rispettivamente in 58,65 per
cento, 6,65 per cento e 26,7 per cento). La rimanente quota, pari all‟8 per cento, e' ridistribuita fra i
farmacisti e i grossisti secondo le regole di mercato Il tetto della spesa farmaceutica territoriale
viene rideterminato nella misura del 13,6 per cento.
•
Finalizza le relative economie per l'anno 2009 alla copertura degli oneri per gli interventi urgenti
conseguenti agli eventi sismici della Regione Abruzzo per un importo pari a 380 milioni di euro e
all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento per il completamento ed il
consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo a causa dei citati
eventi sismici.
L. 3 agosto 2009 n. 102 (conversione in legge del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 - anticrisi)
•
Istituisce un fondo pari a 800 milioni a decorrere dall'anno 2010 per interventi relativi al settore
sanitario. A valere su tali risorse, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni, da
destinare a programmi dedicati alle cure palliative, comprese quelle relative alle patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti. Il fondo e' alimentato dalle economie conseguenti
alle disposizioni contenute nella legge 24 giugno 2009, n. 77 e dall'attività dell'AIFA nella
determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti. A tal fine, il tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale e' rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal
2010.
•
Al fine di tutelare l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei LEA e di assicurare il
riequilibrio economico-finanziario del Sistema sanitario della Regione Calabria, per gli anni 2007 e
2008 il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la Regione a predisporre un Piano di rientro per
la riqualificazione del SSR. Ove il Piano presentato sia valutato non congruo, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, nomina
un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, con
l‟indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito
del riaccertamento dei debiti pregressi nonché dell'attivazione delle procedure amministrativocontabili necessarie per valutare l'attendibilità degli stessi conti. Il Commissario sostituisce gli
organi della Regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso e
contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato cessa dal suo incarico.
•
Istituisce, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un contributo annuo fisso di 50 milioni a decorrere dall'anno 2009,
mediante contestuale riduzione del finanziamento del SSN per il triennio 2009-2011 cui concorre
ordinariamente lo Stato, di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133, per analogo importo.
•
Prevede l‟audizione della CONSIP ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di
beni e servizi.
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Intesa Stato-Regioni 2010-2012 del 3 dicembre 2009
•
Impegna lo Stato ad assicurare 104.614 milioni di euro per l‟anno 2010 e 106.934 milioni di euro
per l‟anno 2011, e un incremento del 2,8 per cento per l‟anno 2012.
•
Amplia la programmabilità degli investimenti di edilizia sanitaria, incrementandola dagli attuali 23 a
24 miliardi, anche mediante l‟utilizzo delle risorse FAS di competenza regionale.
•
Prevede l‟introduzione di misure di razionalizzazione della spesa ospedaliera, mediante la
riduzione del numero dei posti letto e l‟incentivazione alla de-ospedalizzazione; della spesa per il
personale tramite la ristrutturazione della rete ospedaliera; nonché di contenimento della spesa
per farmaci erogati in corso di ricovero.
•
Istituisce la Struttura di monitoraggio paritetica finalizzata all‟aggiornamento degli strumenti di
valutazione e monitoraggio, da sottoporre all‟approvazione della Conferenza Stato Regioni. La
Struttura, il cui Presidente è scelto d‟intesa fra lo Stato e le Regioni, si avvale del supporto
dell‟AGENAS e dell‟AIFA,
•
Al fine di agevolare i processi di de-ospedalizzazione, nelle singole Regioni e Province autonome,
dispone che la dotazione di posti letto di residenzialità e delle strutture di semiresidenzialità
nonché l‟organizzazione dell‟assistenza domiciliare per i pazienti anziani e altri soggetti non
autosufficienti, siano oggetto di uno specifico atto di programmazione integrata. Subordina
l‟ammissione alle varie forme di assistenza residenziale e domiciliare alla valutazione effettuata
con gli strumenti già concordati dalle Regioni con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
•
Prevede l‟attivazione dei flussi informativi relativi alle prestazioni di assistenza domiciliare e di
assistenza residenziale afferenti al Nuovo sistema informatico sanitario (NSIS).
•
Prevede l‟aggiornamento del sistema di indicatori di garanzia e l‟utilizzo nella fase transitoria,
dell‟apposito set di indicatori, già approvato per l‟anno 2007 dal Comitato permanente per la
verifica dei LEA, e il monitoraggio degli stessi indicatori in relazione alla definizione dei costi
standard in attuazione del federalismo fiscale.
D.lgs 3 ottobre 2009 n. 153
•
Definisce i nuovi compiti e le funzioni assistenziali che le farmacie pubbliche e private, che
operano in convenzione con il SSN, possono erogare alla clientela. Nel rispetto dei piani sociosanitari regionali, le farmacie che aderiscono all‟iniziativa dovranno dispensare a domicilio i
farmaci, collaborare ai programmi di educazione sanitaria alla popolazione partecipando alle
campagne di prevenzione di patologie a forte impatto sociale, prenotare visite ed esami
specialistici presso le strutture convenzionate provvedendo anche al pagamento degli oneri
relativi e al ritiro dei referti, mettere a disposizione infermieri e fisioterapisti per l‟effettuazione a
domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra. La
remunerazione corrisposta dal SSN alle farmacie sarà compensata dai risparmi attesi.
L. 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria per il 2010)
•
Determina, per il triennio 2010-2012, il livello di finanziamento del SSN da ripartire tra le Regioni
rispettivamente in circa 105, 107 e 110 miliardi di euro. Tali quote sono comprensive di 800
milioni annui per la costituzione, a decorrere dal 2010, di un fondo per interventi destinati al
settore sanitario; di 466 milioni annui di economie sulla spesa del personale, mentre sono al netto
di 50 milioni annui per il finanziamento dell‟ospedale pediatrico Bambino Gesù e di 168 milioni
annui per la sanità penitenziaria previsti della legge finanziaria per il 2008. Lo Stato si impegna ad
assicurare l‟ammontare delle risorse aggiuntive previste dal Patto per la Salute 2010-2012 pari,
rispettivamente, a 550 milioni per il 2010 e 834 milioni per ciascuno degli anni successivi. Al
finanziamento della spesa sanitaria delle Regioni concorre l‟accreditamento mensile del gettito
tributario. L‟erogazione del finanziamento del SSN può avvenire in via anticipata tramite
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operazioni di tesoreria concesse dal Ministero dell‟Economia e delle Finanze fino alla concorrenza
del 98 per cento delle somme loro spettanti. L‟erogazione dell‟intero importo è subordinato al
raggiungimento dei risultati fissati.
•
Viene elevato da 23 a 24 miliardi l‟importo per il programma pluriennale di investimenti in edilizia
sanitaria, con priorità alle Regioni che hanno esaurito la loro disponibilità. Inoltre, per la copertura
degli investimenti in edilizia sanitaria è prevista la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per
le aree sottoutizzate (FAS).
•
Prevede un tetto alla crescita della spesa per il personale anche nel triennio 2010-2012, che non
potrà superare quella del 2004 ridotta dell‟1,4 per cento ogni anno.
•
Fissa dal 7 al 5 per cento il livello di disavanzo sanitario strutturale previsto affinché le Regioni
presentino il Piano di rientro. Tale livello potrà essere inferiore se la Regione non è in grado di
coprirlo con la fiscalità o altre risorse di bilancio. In coerenza con il Nuovo patto per la Salute
2010-2012, dopo l‟accertamento del deficit, la Regione ha l‟obbligo di presentare il Piano entro il
10 giugno dell‟anno successivo per una durata non superiore a 3 anni. Il Piano, contenente le
misure di riequilibrio del profilo erogativo dei LEA e le misure per garantire l‟equilibrio di bilancio
sanitario per ciascuno degli anni considerati, deve essere valutato dalla nuova Struttura tecnica di
monitoraggio (STEM) istituita con il Nuovo patto. La mancata presentazione del Piano o il
mancato raggiungimento degli obiettivi di rientro, attiva la procedura di commissariamento nonché
l‟automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione
(sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori
generali, amministrativi e sanitari, incremento delle aliquote delle addizionali regionali IRPEF e
IRAP, blocco automatico del turn over del personale del SSR per due anni e divieto di effettuare
spese non obbligatorie per lo stesso periodo). Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del
dettato di legge, sono nulli. Il rispetto degli obiettivi intermedi comporta una attenuazione dei
vincoli. Alle Regioni già commissariate o sottoposte ai Piani di rientro è data la possibilità di
presentare un nuovo Piano per un periodo non superiore a tre anni. Vengono sospese le azioni
esecutive nei confronti delle Aziende sanitarie locali delle medesime Regioni. La prosecuzione ed
il completamento del Piano sono condizione per l‟accesso alle risorse finanziarie.
•
Ridetermina le quote di spettanza sul prezzo di vendita delle specialità medicinali nella misura del
3 per cento e del 30,35 per cento rispettivamente per grossisti e farmacisti, Il SSN trattiene, ad
ulteriore titolo di sconto, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico.
•
Prevede che l‟AIFA predisponga tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle
singole Regioni, al fine di fissare soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento
prescrittivo registrato nelle Regioni con il miglior risultato.
•
Prevede a regime lo spostamento di un volume di spesa farmaceutica di 600 milioni annui
dall‟aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (con onere a carico delle Regioni), a quello
della spesa territoriale con meccanismi automatici di recupero dello scostamento, anche mediante
responsabilizzazione delle imprese farmaceutiche. La modifica di attribuzione della spesa
riguarda i farmaci che, sebbene collocati nell‟area di spesa ospedaliera, sono somministrati ai
pazienti a domicilio o in regime ambulatoriale.
L. 26 febbraio 2010 n. 25 (conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194)
•
Proroga al 31 dicembre 2010 del termine previsto dalla precedente L. 27 febbraio 2009 n. 14 circa
la possibilità per le aziende farmaceutiche di scegliere il sistema pay-back alle Regioni in luogo
della riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci rimborsabili dal SSN.
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Quaderno della Sanità - Dipartimento del Tesoro