Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof. CARLO CASINI (lezione del 27-2-07) RIASSUNTO DELLA SCORSA LEZIONE (20-2-07) La svolta dalle tragiche conseguenze La sorprendente contraddizione La negazione del diritto alla vita nei momenti più emblematici dell’esistenza, quali sono il nascere e il morire Le nobili proclamazioni e la loro tragica negazione La minaccia frontale ai diritti dell’uomo A) IL CONCETTO DI DIRITTO • DIRITTO SOGGETTIVO • DIRITTO OGGETTIVO Facultas agendi Norma agendi DIRITTO SOGGETTIVO Posizione di vantaggio di un soggetto rispetto ad un bene autonomamente tutelato Tutela diretta o indiretta (pp. 16 – 20) Applicazione in materia di aborto IL DIRITTO OGGETTIVO POSITIVO Ordinamento giuridico e dottrina istituzionalistica (p. 31) Il principio di completezza dell’ordinamento giuridico (pp. 31 – 32) L’interpretazione (pp. 32 – 33) In particolare: l’analogia (pp. 33 – 35) Il problema delle leggi imperfette e il n. 73 dell’Evangelium Vitae (pp. 35 - 39) LE PARTI DEL DIRITTO POSITIVO • IL DIRITTO COSTITUZIONALE E LA COSTITUZIONE In particolare le Corti costituzionali: loro importanza in materia bioetica (pp. 39 – 47) • IL DIRITTO PENALE Sua funzione di prevenzione generale e speciale La teoria dell’ “extrema ratio” (pp. 47 – 51) Lezione odierna (27.2.07) • IL DIRITTO INTERNAZIONALE Espressione della SOCIALITA’ del diritto: «Il diritto è realtà di uomini, però realtà plurale. Se potessimo ipotizzare un astronauta che sbarca da solo su un pianeta remoto e deserto e da solo ci vive, quel personaggio solitario finché resta tale non ha bisogno del diritto, né alcuna delle sue azioni potrebbe essere qualificata come giuridica. Il diritto, infatti, è relazione tra più soggetti (pochi o molti), si contrassegna per una sua essenziale socialità» (P. Grossi, Prima lezione di diritto, La Terza, Bari, 2003, p. 12) « Unus homo, nullus homo» «Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas » ALTERITA’, COESISTENZIALITA’, INTERSOGGETTIVITA’, BILATERALITA’, RELAZIONALITA’, SOCIALITA’ ASPETTO COLLABORATIVO DEL DIRITTO (“Principio di coesione”: ius iungit) Il DIRITTO INTERNAZIONALE è l’ordinamento della comunità degli Stati. La comunità internazionale è costituita da Stati sovrani e indipendenti che si pongono in una posizione di uguaglianza reciproca. Disciplina i rapporti tra i gli Stati stabilendo reciproci diritti e doveri. l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto (c.d. "anarchia" della comunità internazionale). PRECISAZIONI: 1) Della Comunità internazionale fanno parte anche soggetti che non sono Stati 2) La disciplina riguarda non solo le materie ESTERNE agli Stati, ma anche gli “AFFARI INTERNI”. Il diritto internazionale moderno regola anche rapporti interindividuali ALCUNE DISTINZIONI A) DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO COMPARATO. D. comparato studia gli ordinamenti giuridici attraverso una analisi delle loro similarità e differenze. Livello “macro”: studio comparato dei diversi sistemi giuridici esistenti Common law del Civil law, del diritto socialista, del diritto islamico, del diritto asiatico. Livello “micro”, studio comparato di due soli Stati o, scendendo sempre più nel dettaglio, di singole materie, singoli istituti o singole norme. B) DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO DIPubblico: diritto della comunità degli Stati DIPrivato: regole di diriritto interno (“norme di conflitto”) riguardanti le norme applicabili a fattispecie giuridiche che presentano elementi di contatto tra l'ordinamento nazionale e altri ordinamenti giuridici sovrani. Es.: rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza; contratto concluso all'estero o avente oggetto il trasporto di merci in un altro Stato; un‘eredità giacente comprendente un immobile sito all'estero … I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE Gli Stati La Santa Sede Organizzazioni internazionali L’Ordine militare di Malta I soggetti Individuali OING LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE • NORME CONSUETUDINARIE • TRATTATI NORME CONSUETUDINARIE comportamento costantemente e uniformemente ripetuto nel tempo, nella convinzione della sua obbligatorietà. Per aversi una consuetudine è necessaria la presenza di due requisiti fondamentali: - "DIUTURNITAS"(prassi): il protrarsi nel tempo un determinato comportamento, - "OPINIO IURIS SIVE NECESSITATIS“: la convinzione da parte degli Stati della giuridica obbligatorietà di un determinato comportamento. I TRATTATI (PATTI, CONVENZIONI …) • BILATERALI • MULTILATERALI • • • • NEGOZIAZIONE SOTTOSCRIZIONE RATIFICA DEPOSITO RATIFICA LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 1) A livello mondiale: • l’ONU 2) A livello Europeo: • Il Consiglio d’Europa • L’Unione Europea (pp. 51 – 64) L’O.N.U. LA STORIA • Nascita ufficiale: 24 ottobre 1945 • Esito orrori II GM • Stabilità relazioni internazionali • Assicurare basi solide alla pace • “Fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, delle nazioni grandi e piccole” (statuto ONU) LE TAPPE • Londra 12.6.1941: Dichiarazione interalleata, (“lavorare insieme, con gli altri popoli liberi, sia in tempo di pace che di guerra”) • 14.8.1941: Carta Atlantica (Roosevelt, Churcill), • 1.1.1942: Appoggio alla Carta Atlantica da parte di 26 nazioni in guerra contro l’Asse. Compare per la prima volta l’espressione “NU” • Mosca 30.10.1943 – Teheran 1.12.1943: Unione Sovietica, Regno Unito, Stati Uniti, Cina: obiettivo organizzazione internazionale pace e sicurezza • 21.9 – 7.10.1944: primo progetto • 11. 2. 1945: incontri di Yalta tra Roosvelt, Chrcil, Stalin • 25.4 – 25.6.1945: “Conferenza delle nazioni Unite sull’Organizzazione Internazionale”; elaborazione 111 articoli della Carta • 24.10.1945: ratifica della Carta Gli organi principali: – – – – – – Assemblea Generale Consiglio di Sicurezza Consiglio di Amministrazione fiduciaria Corte internazionale di Giustizia Segretariato generale Consiglio economico e sociale Gli organi sussidiari • Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) • Programma per lo sviluppo (UNDP) • Fondo in materia di popolazione (UNFPA) • Conferenza per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) • Programma per l’ambiente (UNEP) GLI ISTITUTI (O AGENZIE) SPECIALIZZATI • Fondo monetario internazionale (FMI) • Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) • Unione postale universale (UPU) • Unione internazionale telecomunicazioni (ITU) • Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) • Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) • Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) • Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) • Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) LE STRUTTURE DELL’ONU PIU’ RILEVANTI PER LA BIOETICA • Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) • Organizzazione per l’educazione, le scienze e la cultura (UNESCO) • Fondo per la popolazione e lo sviluppo • Organi di Giustizia internazionale UNESCO • Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo, 11. XI. 1997 • Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani, 16. 10. 2003 • Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani 19.10.2005 L’ONU, LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (DUDU) E LA MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI LA MODERNA DOTTRINA DEI DIRITTI UMANI “La teoria dei diritti umani si fonda proprio sulla considerazione del fatto che l’uomo, diversamente dagli animali e dalle cose, non può essere sottomesso al dominio di nessuno” • • • • • • • • • • innati inalienabili indisponibili universali imprescrittibili inviolabili irrinunciabili intangibili pre /sovra - statali meta-positivi • I processi di Norimberga (1945-1946) • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (10.12.1948) (“Il più grande atto di riflessione e di discernimento della storia”) I PRECEDENTI • Tradizione costituzionale britannica: • • • • Magna Charta Libertatum (1215) Petition of Rights (1628) Habeas Corpus Act (1679) Bill of Rights (1689) • Dichiarazione di Indipendenza americana (1776) • La legge dei diritti americana (1787) • Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) LA GENESI CULTURALE LA “GRADUAZIONE” DELLA DIGNITÀ UMANA: • 1) LA CRISI DELLA MEDICINA L’ “omicidio situato in una visione medica” L’ “omicidio come imperativo terapeutico” “Auschwitz fu come un’operazione chirurgica” R. J. LIFTON, I medici nazisti, Rizzoli, 1986 Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwertem Lebens ("L'autorizzazione all'eliminazione delle vite non più degne di essere vissute“), 1920 • Alfred Hoche (18651943), psichiatra • Karl Binding (18411920), giurista 2) la crisi del diritto (POSITIVO) XIX secolo Identifica il diritto con lo “ius in civitate positum” ossia con il complesso di norme poste dal legislatore ed applicate effettivamente nello Stato anche attraverso la predisposizione di strumenti (sanzioni) cui si può ricorrere affinché il precetto sia rispettato (coattività, coercibilità). SE UNA NORMA NON E’ “POSITIVIZZATA” NON HA VALORE GIURIDICO Il P. manifesta un’istanza di GIUSTIZIA intesa come CERTEZZA: valore della legalità ancorato alla norma scritta garantisce contro l’arbitrio perché impedisce che le persone siano trattate in modo diverso UGUAGLIANZA FORMALE “La certezza è la specifica eticità del diritto” (Lopez de Onate) IL LEGAME TRA GIUSTIZIA E LEGGE E’ STABILITO NON SUL CONTENUTO, MA SULLA FORMA: “LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI” “Le norme giuridiche non sono valide in forza del loro contenuto. Non vi è nessun comportamento umano che, come tale, in forza del suo contenuto, non possa diventare contenuto di una norma giuridica. Una norma vale come norma giuridica, sempre e soltanto perché si è presentata in un modo particolarmente stabilito, è stata prodotta secondo una regola del tutto determinata, è stata posta secondo un metodo specifico. Il diritto vale soltanto come diritto positivo, cioè come diritto posto“ (Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, 1934, cap. V, § 28) “LA RICONDUZIONE DEL DIRITTO AD UNA SUPERIORE VOLONTÀ NORMATIVOCOERCITIVA, LO RENDE, IN FATTO E IN PRINCIPIO, UN EPIFENOMENO DELLA FORZA … DELLA VIOLENZA ORGANIZZATA” (S. COTTA) 3) la crisi del concetto di uomo “Alle radici di tutta la crisi c’è un’idea arrivata nell’animo di molti al grado di persuasione e certezza, una falsa ma centrale idea dell’umanità e della vita [...] è stato possibile l’introdursi e il diventare valida nell’azione e nella pratica, di una tale idea dell’uomo che nega l’uomo [...] non hanno il coraggio, forse anche di fronte a se stessi, di fare apparire quella centrale e falsa idea all’aperto, di affermarla esplicitamente, e perciò cercano di nascondere e i fatti e l’idea stessa [...] “[...] Non c’è che da reintegrare nell’ordine giuridico la vita umana in tutto il suo effettivo contenuto […] Perciò l’unico possibile fondamento ad un ordine, che voglia essere ordinamento di vita e non di morte, è nient’altro che questa intima costituzione della vita” (Giuseppe Capograssi, Il diritto dopo la catastrofe) LE NOVITA’ dell’idea moderna • Universalizzazione • Internazionalizzazione • I diritti umani come forza propulsiva per costruire un nuovo ordine mondiale • Il fondamento dei diritti umani: la dignità umana LA RISPOSTA ALLA “CRISI” “Il riconoscimento della dignità inerente ad ogni membro della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo” • Nuovo capitolo del diritto regionale e internazionale (Convenzioni, Trattati, Patti, Carte ...) • Punto di riferimento per ordinamenti dei singoli Stati (Costituzioni) • Il rispetto dei d.u. è condizione per un corretto esercizio della medicina (etica medica - filone deontologico) I DIRITTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLA DUDU: LA PROTEZIONE GLOBALE DELLA PERSONA • Diritto alla vita (art. 3) • Diritto all’integrità fisica e conseguente divieto di tortura e trattamenti degradanti (art. 5) • Riconoscimento della capacità giuridica (art. 6) • Diritto all’assistenza sanitaria (artt. 22 e 25) • Diritto alla protezione della maternità e infanzia (art. 25) • Diritto alla famiglia (artt. 16 e 25) • il diritto alla giustizia (artt. 7-8-9-10-11) • il diritto alla sicurezza (artt. 3 e 22) • il diritto alla libertà (artt. 3-4) • il diritto all’autonomia della vita privata (artt. 12 e 13) • il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il proprio benessere (art. 2) Uno dei contributi alle formulazioni dei principi e dei criteri di condotta in ambito bioetico è di natura giuridica ed è dato dalla moderna riflessione sui diritti umani. DUDU: DOCUMENTO FONDATIVO DEL BIODIRITTO LA NUOVA “CRISI” • “Altro genere di attentati”: “dal delitto al diritto”: CONSENSO SOCIALE, LEGITTIMAZIONE GIURIDICA, COINVOLGIMENTO STRUTTURE SANITARIE, ESPRESSIONE DI LIBERTA’ E DI PROGRESSO … (Evangelium Vitae: nn. 4, 11, 18, 68) • La “sorprendente contraddizione”: DALLE “NOBILI PROCLAMAZIONI” alla “TRAGICA NEGAZIONE” dei diritti umani (Evangelium Vitae n. 18) piano medico-scientifico, culturale, sociale, giuridico e politico (aspetto più sovversivo e conturbante) I “SEGNALI”della “crisi” • Diritto “fotografia” • Tecnica legislativa per “principi condivisi” sui “punti eticamente sensibili” • Applicazione ai DU dei metodi interpretativi del diritto positivo • Distinzione tra tutela della vita e riconoscimento del diritto alla vita • Dignità umana come diritto autonomo e non come fondamento dei diritti • Distinzione tra essere umano e persona • Graduazione dignità vita umana • Difesa della vita come questione di coscienza, o questione religiosa • Irrilevanza del dubbio • Assolutizzazione della libertà individuale (autodeterminazione) • Valore della vita in senso “statistico” • Prevenzione IVG = contraccezione • 1. MANIPOLAZIONI SEMANTICHE • 2. LA SCIENZA, “CAVALLO SENZA CAVALIERE” «La scienza è come il fuoco. Può fare un gran bene o un gran male. Come il fuoco può scaldarti, disinfettarti, salvarti. Come il fuoco può incenerirti. Distruggerti» (O. Fallaci, Il Corriere 3 giugno 2005) Il tema di diritti umani è il campo di battaglia tra la “cultura della vita” e la “cultura della morte” ed è una battaglia che non si svolge soltanto sul piano filosofico o etico, ma anche sul piano sociale, giuridico e politico, tant’è vero che la “minaccia frontale” è “capace al limite di mettere a repentaglio lo stesso significato della convivenza democratica, di stato di diritto, di libertà, di diritto, di legalità e di uguaglianza. I diritti umani crollano nell’inconsistenza, o addirittura si capovolgono in inedite oppressioni contro l’uomo, se viene ignorato il problema del soggetto che ne è titolare, o, peggio, se la norma giuridica pretende di non “riconoscere” l’uomo, ma di “costituirlo” LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA. L’UOMO: PROBLEMA BIOETICO, PROBLEMA GIURIDICO “Nessuna epoca ha saputo conquistare tante e così svariate cose come la nostra [...] Eppure [...] in Nessuna epoca l’uomo è divenuto così problematico come nella nostra” (M. Heidegger) Nella storia di oltre diecimila anni questa è la prima epoca in cui l’uomo è diventato per sé radicalmente e universalmente problematico. L’uomo non sa più chi egli sia… (M. Scheler) “La rivoluzione biotecnologica ci obbligherà a considerare molto attentamente i nostri valori più profondi e ci COSTRINGERÀ A PORCI DI NUOVO E SERIAMENTE LA DOMANDA FONDAMENTALE SUL SIGNIFICATO E LO SCOPO DELL'ESISTENZA. E questo potrebbe rappresentare il risultato più importante. Il resto dipende da noi”. (Jeremy Rifkin, “The Century Biothec”, trad it. Baldini e Castoldi, Milano, 1998, p. 370) «Un’altra novità di grande spessore e implicazioni che ha guadagnato molto spazio nell’ultimo decennio è quella che viene indicata come “questione antropologica”… Negli interrogativi intorno all’uomo, infatti, sulle domande su chi egli realmente sia, sui suoi rapporti con il mondo e con la natura, ma anche nelle questioni che riguardano l’evolversi dei suoi comportamenti … e le nuove e rapidamente crescenti possibilità di intervento sulla sua stessa realtà che le scienze e le tecnologie stanno aprendo … confronto che si svolge in tutto l’occidente ed anzi si estende sempre più a livello planetario…» (C. Ruini, Verona ottobre 2006) La Bioetica tocca il fondamento dei diritti umani: LA QUESTIONE DEL SOGGETTO • Chi ha diritto ai diritti dell’uomo? • Può distinguersi nell’ambito dei diritti umani tra “essere umano” e “persona”? • Può la dignità umana essere separata dalla vita umana? • Che rapporto c’è tra vita umana, diritti umani e ordinamento giuridico? GLI “SGUARDI” LO SGUARDO DEI SENSI (la materia e il “nuovo dualismo”) (I “signa personae”, gli indicatori di umanità”, le “funzioni superiori”) • LO SGUARDO FISICO Rapporto Oleari: “nei pazienti in stato vegetativo persistente è andata perduta definitivamente la funzione che più di ogni altra identifica l’essenza umana. Essi (così come il feto prima del terzo mese […] o il bambino nato anencefalico) sono esseri umani puramente vegetativi, la cui “sopravvivenza” è affidata ai presidi che i parenti e la società sono capaci o disposti ad offrire» «L’uomo non riesce più a percepirsi come “misteriosamente altro” rispetto alle creature terrene; egli si considera come uno dei tanti esseri viventi, come un organismo che, tutt’ al più ha raggiunto uno stadio molto elevato di perfezione. Chiuso nel ristretto orizzonte della sua fisicità, si riduce in qualche modo a una “cosa” e non coglie più il carattere “trascendente” del suo “esistere come uomo» (EV, n. 22) Sguardo soprannaturale LO SGUARDO della FEDE (il “mistero dimostrato”; la dignità “rivelata”) “La vita che Dio dona all’uomo è diversa e originale di fronte a quella di ogni altra creatura vivente, in quanto egli, pur imparentato con la polvere della terra, è nel mondo manifestazione di Dio, segno della sua presenza, orma della sua gloria. All’uomo è donata un’altissima dignità, che ha le sue radici nell’intimo legame che lo unisce al suo Creatore: nell’uomo risplende u riflesso della stessa realtà di Dio” “OGNI ESSERE UMANO, (Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, 34) NATO E NON ANCORA NATO, E’ CHIAMATO ALL’ESISTENZA PER UNA GRANDE COSA: AMARE ED ESSERE AMATO” LO SGUARDO DELLA MENTE (il “mistero intuito”; la dignità “scommessa”) • LO SGUARDO METAFISICO Il postulato Il “mistero laico” “INTUS LEGERE” Religione civile Religione laica Il “principio di venerazione” Il “sacro nei limiti della ragione” “fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana … “ (DUDU) Di fronte all’onnipotenza dello Stato totalitario [...] la Costituzione ha costruito un ordinamento legato ad un sistema di valori che pone il singolo uomo, nella sua dignità, al centro di tutte le sue norme [...] a fondamento di questa concezione è l’idea che l’uomo nell’ordine della creazione, possiede un valore proprio ed autonomo che esige costantemente il rispetto incondizionato della vita di ogni singolo, anche della vita di colui che può sembrare socialmente senza valore [...]”. (Corte Cost. tedesca, 1975) IL “COMPIMENTO” DELLA MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI • PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE VERTICALE • IL CONCETTO TECNICO GIURIDICO DI PERSONA • PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ • PRINCIPIO DI PRECAUZIONE L’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE “VERTICALE” LA DIGNITA’ UMANA 1) esprime valore finalistico (trascendenza, intangibilità) 2) è “riconosciuta” (non “attribuita”) • “sguardo dell’intelligenza”, • “atto silenzioso della mente”, • “atto umile” • “capacità di vedere oltre il visibile” • tipico elemento della giuridicità (relazionalità/socialità del diritto) 3) è distintivo specifico, valore intrinseco, non accessorio (“inerente”) 4) è “necessaria” per assicurare la pace, la giustizia e la libertà (il “disconoscimento”) 5) è uguale (non è “graduabile”) la dignità umana è sempre presente con la stessa forza e la stessa intensità (cioè è sempre uguale) in ogni esistenza umana LA FORZA ESPANSIVA DELLA DIGNITA’ UMANA A. LE IMPLICAZIONI: • L’appartenenza alla famiglia umana è il “titolo” della dignità • Indisponibilità della vita umana • La prima e più immediata manifestazione della dignità umana è il diritto alla vita • Se c’è il diritto alla vita c’è il soggetto Persona è l’altro nome dell’uomo B. I COROLLARI: 1. OGNI ESSERE UMANO E’ PERSONA IN SENSO TECNICO-GIURIDICO Capacità giuridica • attitudine ad essere titolari di diritti e di doveri • distingue il mondo degli oggetti da quello dei soggetti IL “POTERE” DEL LEGISLATORE Costitutivo-decisionale (organizzazioni collettive) Ricognitivo-dichiarativo (esseri umani): la c.g. è la traduzione strettamente giuridica del principio di uguaglianza sostanziale La proposta di modifica dell’art. 1 del codice civile La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784). Le limitazioni alla. capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi. speciali (abrogato nel 1944). Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. • FAVOR FILII • STATO SALUTE • PRESUNZIONE VITALITA’ “frutto di una lunghissima maturazione storica e per decenni indiscusso, dopo i tanti cambiamenti intervenuti (di civiltà, di tecnologie, di scelte nuove che si devono affrontare), si trova oggi in un contesto profondamente diverso: tanto diverso che la storia ha ormai invertito, rispetto al suo mantenimento, l'onere della prova. Non tocca più a chi vuole cambiarlo dimostrare le ragioni per cui intende cambiarlo. Tocca a chi lo vuole lasciare com'è, dimostrare le ragioni attuali per cui dovrebbe restare com'è. La discussione si apre da qui”. (Giuliano Amato, Liberal, aprile 1997) La capacità giuridica nei documenti internazionali • Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (1948) , art. 6 e Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966), art. 16: “Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua capacità giuridica” • Convenzione americana sui diritti dell’uomo (1969), art. 1: “… ogni essere umano è persona” art. 3: “Ogni persona ha diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica” art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita. Tale diritto deve essere protetto dalla legge sin dal momento del concepimento” 2. IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ a) LA PROTEZIONE DEL DEBOLE “Togliete all’uomo la ricchezza ed il dominio delle cose: il diritto dovrà continuare ad essere la sua difesa. Toglietegli anche la capacità di realizzare, di pensare, di dire cose intelligenti, di lavorare ed essere utile: il diritto dovrà ugualmente dichiararne il valore. Riducetelo ad un povero sciocco, mendicante, malato, un peso per la società: il diritto si suiciderebbe se lo privasse di tutela. Ed ora impoveritelo fino al massimo, rimpicciolitelo fino al momento dell’inizio, nascondetelo perché non si veda e non susciti sentimenti, toglietegli la voce e lo stesso nome: troverete la radice della giuridicità se, almeno, vi lascerete inquietare e pretenderete, almeno, che il diritto (non la sola morale) pronunci la parola che riconosce la dignità dell’uomo. Di più: immaginate (è facile!) che tutto converga contro la vita stessa di quest’uomo-che-comincia […] e ripetete, nonostante tutto, “non è lecito” [uccidere], voi scoprirete la nobiltà, la funzione tipica del diritto” (Carlo Casini, 1981 e 2003) b) LA RECIPROCITA’ DEL RICONOSCIMENTO DELL’UGUALE DIGNITA’ SOSTANZIALE “SI PUO’ DIMENTICARE IL DEGRADO DEL PROPRIO CORPO SE LO SGUARDO DEGLI ALTRI E’ PIENO DI TENEREZZA” 3. LA RILEVANZA GIURIDICA DEL DUBBIO (Il principio di precauzione) In dubio pro-vita; in dubio - pro homine • “nei casi dubbi deve essere scelta quella interpretazione che sviluppa nel modo più penetrante la forza giuridica del diritto fondamentale” • “Appare evidente che nei casi dubbi va sempre accordata priorità assoluta ai diritti umani fondamentali” I DIRITTI UMANI DELLA BIOETICA: i diritti di “quarta generazione” I diritti di indole biofisica /esistenziali • Diritto al “riconoscimento” • Diritto alla vita • Diritto alla identità genetica (“i diritti alla vita e alla dignità dell’uomo sanciti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo implicano il diritto di ereditare caratteri genetici che non abbiano subito alcuna modificazione”; Racc. CE, 934/1982) • Diritto alla integrità fisica e organismica • Diritto alla famiglia (identità psicologica ed esistenziale) • Diritto all’assistenza sanitaria • Diritto al consenso informato (“legittimazione e fondamento dell’atto medico, e allo stesso tempo, strumento per realizzare quella ricerca di alleanza terapeutica e di piena umanizzazione dei rapporti tra medico e paziente, cui aspira la società attuale”, CNB 1992) • Il diritto a morire con dignità (“COME”, NON “QUANDO”: cure proporzionate, normali, palliative; rifiuto dell’accan. terap., assistenza/accompagnamento psicologico, morale, spirituale) • Diritto all’obiezione di coscienza La Bioetica rivela il significato del diritto. Si tratta da parte della Bioetica in accordo con i diritti umani, di assicurare uno dei risultati più faticosi e difficili del cammino della civiltà: quello di trovare l’armonia tra il progresso scientifico e tecnico-conoscitivo e quello di ordine morale, culturale, giuridico, politico. “LE FONDAMENTALI FORZE CHE DANNO MOTO E FINALITA’ ALLA STORIA NON SONO QUELLE CONSTATABILI E VISIBILI DELLA SUPERFICIE, SONO QUELLE INVISIBILI DEL PROFONDO: FORZE INVISIBILI ANALOGHE ALLE CORRENTI CHE MUOVONO GLI ABISSI DEGLI OCEANI” (G. La Pira, 1976)