Vicenza, 5 febbraio 2007
LEGGE DI ATTUAZIONE DEL
PROTOCOLLO SUL WELFARE DEL 23
LUGLIO 2007
Legge 24.12.2007 n. 247
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo
indeterminato.
Dal 1° gennaio 2008 la durata massima complessiva dei rapporti a
termine con lo stesso lavoratore e per mansioni equivalenti è di 36 mesi
Si computano:
•Durata del contratto originario
•Durata di eventuali rinnovi
•Durate di eventuali proroghe
•Periodi di prosecuzione “di fatto” del rapporto a termine per i quali è
dovuta per legge solo una maggiorazione della retribuzione.
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Legge 24.12.2007 n. 247
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Non si computano:
• I periodi intermedi di non lavoro
• I periodi di lavoro per mansioni non equivalenti
ESCLUSIONI DAL LIMITE DEI 36 MESI
• Attività stagionali individuate da DPR 1525/1963 o da avvisi
comuni o ccnl;
• Rapporti tra Agenzie di somministrazione e lavoratori
temporanei somministrati;
• Rapporti di lavoro con dirigenti.
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Legge 24.12.2007 n. 247
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
IN CASO DI SUPERAMENTO DEI 36 MESI COMPLESSIVI
IL RAPPORTO SI CONSIDERA A TEMPO INDETERMINATO:
la trasformazione decorre dal 21°° giorno successivo
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Legge 24.12.2007 n. 247
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DEROGA ASSISTITA
Raggiunto il limite di 36 mesi è possibile stipulare per una sola
volta un ulteriore successivo contratto a termine per mansioni
equivalenti:
• presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per
territorio
• lavoratore assistito da un rappresentante delle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale
• durata massima stabilita da avvisi comuni tra organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale
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Legge 24.12.2007 n. 247
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
In caso di “deroga assistita” il nuovo contratto si
trasforma a tempo indeterminato se:
• non viene rispettata integralmente la procedura;
• viene superata la durata stabilita nel nuovo contratto così
stipulato.
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Legge 24.12.2007 n. 247
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DISCIPLINA TRANSITORIA
•CONTRATTI IN CORSO AL 1° GENNAIO 2008
Proseguono fino a scadenza, anche se durata complessiva è superiore a 36
mesi
•CONTRATTI NON IN CORSO AL 1° GENNAIO 2008
I rapporti a termine svolti fino al 31 dicembre 2007 si sommano a quelli
posti in essere successivamente al 1° gennaio 2008, a decorrere dal 1°
aprile 2009.
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Legge 24.12.2007 n. 247
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DIRITTI DI PRECEDENZA
1.
LAVORATORE CHE HA GIA’ SVOLTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER UN PERIODO SUPERIORE A 6 MESI
Diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 12 mesi
dalla cessazione del contratto a termine, per mansioni già svolte
•
Lavoratore deve manifestare volontà di avvalersene entro 6 mesi dalla
cessazione
•
Diritto si estingue entro 1 anno da cessazione del rapporto
2. LAVORATORE STAGIONALE
Diritto di precedenza per nuove assunzioni a termine per le medesime attività
stagionali
•
Entro 3 mesi dalla cessazione il lavoratore deve manifestare la volontà di
avvalersene
•
Diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto
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Legge 24.12.2007 n. 247
LAVORO A TEMPO PARZIALE
DAL 1° GENNAIO 2008:
Clausole flessibili ed elastiche possono essere pattuite tra azienda e
lavoratore solo se disciplinate dai contratti collettivi stipulati da
OOSS comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale
DIRITTI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DELL’ORARIO
•Il lavoratore affetto da patologie oncologiche per il quale residui una ridotta
capacità lavorativa ha diritto alla trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale verticale o orizzontale.
•Il lavoratore che ha trasformato l’orario da tempo pieno a tempo parziale ha
diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo pieno per mansioni
uguali o equivalenti
•È stabilito il diritto di priorità per la trasformazione a part time dell’orario di
lavoro per particolari casi di esigenze familiari e di cura.
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Legge 24.12.2007 n. 247
LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA
•Dal 1° GENNAIO 2008 E’ ABROGATA L’INTERA DISCIPLINA
•MANTENGONO EFFICACIA FINO A NATURALE SCADENZA I CONTRATTI
STIPULATI ANTE 31/12/2007
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
•Dal 1° GENNAIO 2008 E’ ABROGATA L’INTERA DISCIPLINA
•I CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE CONTINUANO A PRODURRE EFFETTI
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Legge 24.12.2007 n. 247
ALTRE NOVITA’:
PER LE IMPRESE EDILI – collocamento obbligatorio
Il personale dei cantieri e gli addetti al trasporto del settore non sono più
tra i soggetti computabili su cui calcolare la quota d’obbligo
PER TUTTE LE IMPRESE
1. dal 1° gennaio 2008 non è più dovuto il contributo aggiuntivo
sulle ore di lavoro straordinario
1. Dal 1° gennaio 2008 cambia il sistema di sgravio contributivo sui
premi di risultato. La precedente disciplina è abrogata e la nuova
non è ancora operativa
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