LA PROPRIETA’
• E’ il diritto di un soggetto di godere e di disporre
delle cose che gli appartengono
• Sino all’ ‘800 illimitato
• Dal ‘900 limiti ed obblighi inseriti secondo
l’ordinamento giuridico come la funzione sociale
(art. 42 Cost.) non è più un diritto fondamentale
• Contrasto con Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (1950) e Carta diritti fondamentali
dell’Unione europea (Nizza 2000)
CONTENUTO del diritto
• Situazione di appartenenza
• Facoltà di godere
• potere di disporre in modo pieno ed
esclusivo
ATTI EMULATIVI
• Riguarda il momento di esercizio del diritto
• Art.833: espressione della teoria dell’abuso
del diritto
• Elemento oggettivo:mancanza utilità
• Elemento soggettivo: animus nocendi
IMMISSIONI
• Art. 844 c.c.
• Casistica giurisprudenziale elevata
RAPPORTI DI VICINATO
• Disciplina delle distanze nelle costruzioni,
dai confini
• Luci e vedute
• Stillicidio
In tema di vedute
• La giurisprudenza, da tempo, ha ritenuto, che affinché sussista
una veduta è necessario, oltre al requisito dell’inspectio, anche
quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta
apertura, senza l’uso di mezzi anormali od artificiali, non solo
consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di
affacciarsi, vale a dire di guardare in modo sicuro non solo di
fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così
assoggettando il fondo del vicino (cioè qualunque parte, anche
marginale, come un muro di cinta, del fondo) ad una visione
mobile e globale.
• In particolare un’apertura costituisce veduta quando consenta
di affacciarsi e di guardare secondo una valutazione,
rapportata a criteri di comodità, sicurezza e normalità,
istituzionalmente riservata al giudice di merito e sottratta al
sindacato di legittimità se congruamente e correttamente
motivata. Si noti che per accertare se effettivamente l’esercizio
della veduta sia agevole e sicuro, il giudice di merito deve fare
riferimento al fondo dal quale la veduta è esercitata (e non già
al fondo oggetto della veduta stessa) ed a una persona di
statura normale.
Violazione distanze apertura vedute
• Non c’è diritto automatico alla demolizione
• Possibile eliminare veduta con idonei
accorgimenti contemperando i contrastanti
interessi delle parti
• Riduzione a luci
• Rispetto distanze
• Risarcimento del danno x il periodo in cui è
perdurata la violazione
Cass.22 maggio 2009 n. 11956
•
In materia di luci e di vedute , il diritto di proprietà di un
immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire,
in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come
l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta; ne
consegue che una situazione di mero fatto - che si sia
concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella
prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano la
inspectio e la prospectio nel fondo confinante - non è di per
sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di
pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio
fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 c.c..
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