LA PROPRIETA’ • E’ il diritto di un soggetto di godere e di disporre delle cose che gli appartengono • Sino all’ ‘800 illimitato • Dal ‘900 limiti ed obblighi inseriti secondo l’ordinamento giuridico come la funzione sociale (art. 42 Cost.) non è più un diritto fondamentale • Contrasto con Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950) e Carta diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza 2000) CONTENUTO del diritto • Situazione di appartenenza • Facoltà di godere • potere di disporre in modo pieno ed esclusivo ATTI EMULATIVI • Riguarda il momento di esercizio del diritto • Art.833: espressione della teoria dell’abuso del diritto • Elemento oggettivo:mancanza utilità • Elemento soggettivo: animus nocendi IMMISSIONI • Art. 844 c.c. • Casistica giurisprudenziale elevata RAPPORTI DI VICINATO • Disciplina delle distanze nelle costruzioni, dai confini • Luci e vedute • Stillicidio In tema di vedute • La giurisprudenza, da tempo, ha ritenuto, che affinché sussista una veduta è necessario, oltre al requisito dell’inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura, senza l’uso di mezzi anormali od artificiali, non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare in modo sicuro non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo del vicino (cioè qualunque parte, anche marginale, come un muro di cinta, del fondo) ad una visione mobile e globale. • In particolare un’apertura costituisce veduta quando consenta di affacciarsi e di guardare secondo una valutazione, rapportata a criteri di comodità, sicurezza e normalità, istituzionalmente riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se congruamente e correttamente motivata. Si noti che per accertare se effettivamente l’esercizio della veduta sia agevole e sicuro, il giudice di merito deve fare riferimento al fondo dal quale la veduta è esercitata (e non già al fondo oggetto della veduta stessa) ed a una persona di statura normale. Violazione distanze apertura vedute • Non c’è diritto automatico alla demolizione • Possibile eliminare veduta con idonei accorgimenti contemperando i contrastanti interessi delle parti • Riduzione a luci • Rispetto distanze • Risarcimento del danno x il periodo in cui è perdurata la violazione Cass.22 maggio 2009 n. 11956 • In materia di luci e di vedute , il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta; ne consegue che una situazione di mero fatto - che si sia concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c., di aperture che consentano la inspectio e la prospectio nel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 c.c..