STATO DELL’ARTE A LIVELLO
PARLAMENTARE
12 febbraio 2014
• La Corte Costituzionale boccia la legge FINIGIOVANARDI che equipara droghe leggere e
pesanti.
• Torna in vigore la legge IERVOLINO-VASSALLI
che prevede pene più basse per le droghe
leggere.
7 marzo 2014
Il governo non impugna la legge promulgata
nel gennaio 2014 dalla REGIONE ABRUZZO
che prevede l’erogazione su ricetta medica
dei farmaci galenici a base di cannabinoidi.
14 marzo 2014
Il Consiglio dei Ministri approva un nuovo
disegno di legge proposto dal Ministro
Lorenzin. Il testo viene pubblicato in Gazzetta
Ufficiale.
27 MARZO 2014
Approda alla Camera dei Deputati il nuovo
disegno di legge di conversione in legge del
dl 36/2014 riguardante le droghe e i farmaci
off-label. Il testo è stato assegnato per essere
esaminato dalla Commissione Giustizia e da
quella Affari Sociali di Montecitorio.
L’iter inizia il 1 aprile e si conclude il 16 maggio
LEGGE 16 maggio 2014, n. 79
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL
DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA
DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE,
PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI
STATI DI TOSSICODIPENDENZA, DI CUI AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE
1990, N. 309, NONCHÈ DI IMPIEGO DI MEDICINALI
MENO ONEROSI DA PARTE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE. (14G00090) (GU N.115 DEL 20-5-2014 )
COSA CAMBIA?
 Il Decreto prevede l’introduzione di nuove
tabelle per la CLASSIFICAZIONE delle
SOSTANZE STUPEFACENTI, suddivise in
base agli effetti sul sistema nervoso
centrale e la capacità di determinare
dipendenza fisica e/o psichica.
 Viene quindi reintrodotta la distinzione tra
DROGHE PESANTI E LEGGERE, abolita dalla
legge Fini-Giovanardi.
 Nella tabella II (droghe leggere) rientra la
cannabis, senza distinzione tra indica,
sativa, ruderalis o ibrida.
È VIETATA la VENDITA e la COLTIVAZIONE di
queste sostanze sul territorio nazionale.
Mentre la detenzione di sostanze per uso
personale non ha rilevanza penale. Restano in
vigore le sanzioni amministrative che hanno
però durata variabile a seconda che si tratti di
droghe pesanti o leggere.
 La vendita di piccole quantità di droga
prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e
una multa da mille a 15mila euro. L’arresto
sarà possibile solo in caso di flagranza. Il
reato non distingue tra droghe leggere e
pesanti, spetterà al giudice decidere l’entità
della pena in base alla qualità e alla quantità
della sostanza e alle altre circostanze di ogni
singolo caso.
La riduzione della pena prevista per lo
spaccio di droga permette di ricorrere alle
pene alternative al carcere, quali ad esempio
i lavori di pubblica utilità.
COSA AVVIENE NELLE ALTRE
REGIONI?
• In tutte le Regioni si stanno presentando
Progetti di Legge da parte dei vari gruppi
politici.
• Abbiamo fatto una panoramica nelle Regioni
italiane più significative, partendo da quelle
che hanno legiferato per prime: Toscana e
Liguria.
ABRUZZO – L.r. 4 gennaio 2014, n. 4
Prescrizione del medico specialista o anche
del medico generale del SSR purché il piano
terapeutico sia redatto dallo specialista
Oneri a carico del SSR
Trattamento in ambito ospedaliero o
domiciliare
Tentativo di riduzione dei costi derivanti da
importazione – convenzione con istituti
autorizzati e sperimentazione
TOSCANA – L.r. 8 maggio 2012, n. 18
E’ stata la prima Regione a legiferare in
materia.
La legge regola l’utilizzo dei farmaci
cannabinoidi in ambito ospedaliero e
domiciliare
qualora
occorra
garantire
continuità terapeutica dopo le dimissioni.
A seguito della non impugnazione delle
legge abruzzese è stato però presentato un
PdL ancor più liberale in linea con la legge
abruzzese. Prevede:
• prescrizione anche da parte del medico
generale sulla base del piano terapeutico dello
specialista
• convenzioni con istituti autorizzati e
sperimentazioni per ridurre i costi a carico del
SSR
LEGGI ELABORATE SUL MODELLO
TOSCANA (I LEGGE)
MARCHE – L.r. 22 gennaio 2013, n. 1
FRIULI VENEZIA GIULIA – L.r. 30 gennaio
2013, n. 213
LIGURIA – L.r. 3 agosto 2012, n. 26
Seconda Regione a legiferare: linea più
liberale rispetto alla prima legge Toscana
 Semplifica l’iter burocratico e autorizza il
medico generale a prescrivere i farmaci su
indicazione terapeutica dello specialista
Promuove l’informazione rivolta a medici e
farmacisti circa gli ambiti e gli effetti di cura
dei cannabinoidi
Legge impugnata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Monti)
Giugno 2013 – La Corte Costituzionale dichiara
parzialmente incostituzionale la legge ligure, perché
interferisce con le competenze dello Stato là dove
indica gli specialisti che possono prescrivere i
cannabinoidi e gli utilizzi terapeutici, e dove consente
la Convenzione con looStabilimento chimico
farmaceutico militare di Firenze, quando esso non è
autorizzato a produrre i principi attivi.
 L.r. 28/2013 modifica la precedente e risolve il
conflitto con le competenze nazionali mantenendo
sempre una linea liberale.
VENETO – L.r. 28 settembre 2012, n. 38
Elaborata sull’avanzato modello della Legge ligure,
ma più attenta nella forma là dove propone
convenzioni con centri di sperimentazione e
produzione autorizzati dalla normativa statale.
 Impugnata dal Governo Monti per violazione
delle competenze dello Stato (caso analogo alla
Liguria) nel dicembre 2012.
Nel Giugno 2013 viene dichiarata legittima dalla
Corte Costituzionale.
MARCHE – L.r. 22 gennaio 2013, n. 1
 La legge ricalca quella Toscana.
 Viene rimandata la sua attuazione
all’emanazione degli indirizzi attuativi da parte
della Giunta regionale; indirizzi che non sono
ancora stati emessi.
 Il Gruppo Verdi ha depositato un’ interrogazione
al riguardo nel marzo 2014.
E IN LOMBARDIA?
14 novembre 2013
PRESENTATO IL PROGETTO DI LEGGE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE:
“Modalità di erogazione dei farmaci e delle
preparazioni galeniche a base di
cannabinoidi per finalità terapeutiche”.
ATTUALMENTE FERMO IN COMMISSIONE SANITA’
COSA CHIEDIAMO?
 In Regione Lombardia il farmaco deve
poter essere prescritto dal medico
richiedente potenzialmente per
qualunque patologia o sintomo, senza
limitazioni. Anche la eventuale scelta di
fare una prescrizione off-label è
riconosciuta come di esclusiva
competenza del medico prescrittore,
come avviene per tutti gli altri farmaci.
 Nel caso di farmaci esteri, e quindi importati per
tramite delle farmacie del servizio pubblico, la
spesa resta a carico del SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE (SSR) solo qualora il medico richiedente
sia alle dipendenze di struttura pubblica e il
paziente sia trattato in regime di ricovero o
soggetto a day-hospital o percorso ambulatoriale o
in regime di Assistenza domiciliare integrata. Nel
momento in cui un paziente viene dimesso, la
fornitura viene garantita sempre a carico del SSR se
si ravvisa un’esigenza di continuità terapeutica con
il ricorso al farmaco estero la cui somministrazione
è iniziata in ambito ospedaliero.
 La spesa resta a totale carico del paziente
quando le preparazioni magistrali sono
prescritte da un medico privato.
 Stipula di una convenzione a livello locale con lo
stesso Stabilimento o con uno dotato delle
medesime autorizzazioni alla produzione di
principi attivi stupefacenti a fini medici, da
individuarsi nella nostra regione. Tale accordo
consentirà ai malati ed al servizio pubblico della
nostra regione di non dipendere esclusivamente
dalle importazioni per l’approvvigionamento della
cannabis medicinale, di razionalizzare le spese che
possono in questo modo essere drasticamente
ridotte e soprattutto di ridurre i tempi di attesa
che i malati non dovranno più sopportare.
CONCLUSIONI
La legge 79/2014 approvata a livello
nazionale è ancora una legge limitativa. In
Italia l’uso terapeutico dei cannabinoidi è
lecito e regolamentato, ma – diciamo noi mal regolamentato. Impedendo coltivazione
e lavorazione della cannabis in loco, l’utilizzo
di farmaci cannabinoidi, per lo più importati,
comporta una lievitazione dei costi per il SSR.
Una buona legge regionale, che garantisca
l’accesso gratuito al farmaco da parte dei
pazienti e che semplifichi l’iter burocratico per
ottenere tali farmaci, potrebbe colmare il gap
attualmente esistente.
 Anche nelle Regioni che hanno legiferato con
grande anticipo mancano ancora i decreti
attuativi, cioè le norme che dicono per quali
patologie è possibile prescrivere i cannabinoidi.
 I decreti attuativi al momento sulla carta, ma
non ancora licenziati (vedi Toscana, Veneto e
Marche), restringono talmente l'elenco delle
patologie, limitandole ad esempio al paziente
oncologico, da rendere impossibile l'accesso alla
terapia da parte di altri malati, come ad esempio
coloro che sono affetti da patologie
neurodegenerative, glaucomi, cefalee croniche,
ecc.
 Come nota finale aggiungiamo che sarebbe
importante lavorare su quella parte del mondo
medico che ha una certa ritrosia nei confronti
dei farmaci cannabinoidi. Perché i farmaci li
prescrivono i medici, non le leggi. A rendere
difficile questo cambiamento di mentalità è
anche la mancanza di studi scientifici, che
mancano perché le case farmaceutiche non
hanno alcun interesse economico ad investire in
questo settore. E’ molto più proficuo puntare su
nuovi farmaci e nuovi brevetti…
GRAZIE
Intervento di Iolanda Nanni
Consigliere Regionale
Movimento 5 Stelle Lombardia
Scarica

Nel mio intervento - Movimento 5 Stelle Lombardia