STATO DELL’ARTE A LIVELLO PARLAMENTARE 12 febbraio 2014 • La Corte Costituzionale boccia la legge FINIGIOVANARDI che equipara droghe leggere e pesanti. • Torna in vigore la legge IERVOLINO-VASSALLI che prevede pene più basse per le droghe leggere. 7 marzo 2014 Il governo non impugna la legge promulgata nel gennaio 2014 dalla REGIONE ABRUZZO che prevede l’erogazione su ricetta medica dei farmaci galenici a base di cannabinoidi. 14 marzo 2014 Il Consiglio dei Ministri approva un nuovo disegno di legge proposto dal Ministro Lorenzin. Il testo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 27 MARZO 2014 Approda alla Camera dei Deputati il nuovo disegno di legge di conversione in legge del dl 36/2014 riguardante le droghe e i farmaci off-label. Il testo è stato assegnato per essere esaminato dalla Commissione Giustizia e da quella Affari Sociali di Montecitorio. L’iter inizia il 1 aprile e si conclude il 16 maggio LEGGE 16 maggio 2014, n. 79 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309, NONCHÈ DI IMPIEGO DI MEDICINALI MENO ONEROSI DA PARTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. (14G00090) (GU N.115 DEL 20-5-2014 ) COSA CAMBIA? Il Decreto prevede l’introduzione di nuove tabelle per la CLASSIFICAZIONE delle SOSTANZE STUPEFACENTI, suddivise in base agli effetti sul sistema nervoso centrale e la capacità di determinare dipendenza fisica e/o psichica. Viene quindi reintrodotta la distinzione tra DROGHE PESANTI E LEGGERE, abolita dalla legge Fini-Giovanardi. Nella tabella II (droghe leggere) rientra la cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibrida. È VIETATA la VENDITA e la COLTIVAZIONE di queste sostanze sul territorio nazionale. Mentre la detenzione di sostanze per uso personale non ha rilevanza penale. Restano in vigore le sanzioni amministrative che hanno però durata variabile a seconda che si tratti di droghe pesanti o leggere. La vendita di piccole quantità di droga prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da mille a 15mila euro. L’arresto sarà possibile solo in caso di flagranza. Il reato non distingue tra droghe leggere e pesanti, spetterà al giudice decidere l’entità della pena in base alla qualità e alla quantità della sostanza e alle altre circostanze di ogni singolo caso. La riduzione della pena prevista per lo spaccio di droga permette di ricorrere alle pene alternative al carcere, quali ad esempio i lavori di pubblica utilità. COSA AVVIENE NELLE ALTRE REGIONI? • In tutte le Regioni si stanno presentando Progetti di Legge da parte dei vari gruppi politici. • Abbiamo fatto una panoramica nelle Regioni italiane più significative, partendo da quelle che hanno legiferato per prime: Toscana e Liguria. ABRUZZO – L.r. 4 gennaio 2014, n. 4 Prescrizione del medico specialista o anche del medico generale del SSR purché il piano terapeutico sia redatto dallo specialista Oneri a carico del SSR Trattamento in ambito ospedaliero o domiciliare Tentativo di riduzione dei costi derivanti da importazione – convenzione con istituti autorizzati e sperimentazione TOSCANA – L.r. 8 maggio 2012, n. 18 E’ stata la prima Regione a legiferare in materia. La legge regola l’utilizzo dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e domiciliare qualora occorra garantire continuità terapeutica dopo le dimissioni. A seguito della non impugnazione delle legge abruzzese è stato però presentato un PdL ancor più liberale in linea con la legge abruzzese. Prevede: • prescrizione anche da parte del medico generale sulla base del piano terapeutico dello specialista • convenzioni con istituti autorizzati e sperimentazioni per ridurre i costi a carico del SSR LEGGI ELABORATE SUL MODELLO TOSCANA (I LEGGE) MARCHE – L.r. 22 gennaio 2013, n. 1 FRIULI VENEZIA GIULIA – L.r. 30 gennaio 2013, n. 213 LIGURIA – L.r. 3 agosto 2012, n. 26 Seconda Regione a legiferare: linea più liberale rispetto alla prima legge Toscana Semplifica l’iter burocratico e autorizza il medico generale a prescrivere i farmaci su indicazione terapeutica dello specialista Promuove l’informazione rivolta a medici e farmacisti circa gli ambiti e gli effetti di cura dei cannabinoidi Legge impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Monti) Giugno 2013 – La Corte Costituzionale dichiara parzialmente incostituzionale la legge ligure, perché interferisce con le competenze dello Stato là dove indica gli specialisti che possono prescrivere i cannabinoidi e gli utilizzi terapeutici, e dove consente la Convenzione con looStabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, quando esso non è autorizzato a produrre i principi attivi. L.r. 28/2013 modifica la precedente e risolve il conflitto con le competenze nazionali mantenendo sempre una linea liberale. VENETO – L.r. 28 settembre 2012, n. 38 Elaborata sull’avanzato modello della Legge ligure, ma più attenta nella forma là dove propone convenzioni con centri di sperimentazione e produzione autorizzati dalla normativa statale. Impugnata dal Governo Monti per violazione delle competenze dello Stato (caso analogo alla Liguria) nel dicembre 2012. Nel Giugno 2013 viene dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale. MARCHE – L.r. 22 gennaio 2013, n. 1 La legge ricalca quella Toscana. Viene rimandata la sua attuazione all’emanazione degli indirizzi attuativi da parte della Giunta regionale; indirizzi che non sono ancora stati emessi. Il Gruppo Verdi ha depositato un’ interrogazione al riguardo nel marzo 2014. E IN LOMBARDIA? 14 novembre 2013 PRESENTATO IL PROGETTO DI LEGGE DEL MOVIMENTO 5 STELLE: “Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. ATTUALMENTE FERMO IN COMMISSIONE SANITA’ COSA CHIEDIAMO? In Regione Lombardia il farmaco deve poter essere prescritto dal medico richiedente potenzialmente per qualunque patologia o sintomo, senza limitazioni. Anche la eventuale scelta di fare una prescrizione off-label è riconosciuta come di esclusiva competenza del medico prescrittore, come avviene per tutti gli altri farmaci. Nel caso di farmaci esteri, e quindi importati per tramite delle farmacie del servizio pubblico, la spesa resta a carico del SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) solo qualora il medico richiedente sia alle dipendenze di struttura pubblica e il paziente sia trattato in regime di ricovero o soggetto a day-hospital o percorso ambulatoriale o in regime di Assistenza domiciliare integrata. Nel momento in cui un paziente viene dimesso, la fornitura viene garantita sempre a carico del SSR se si ravvisa un’esigenza di continuità terapeutica con il ricorso al farmaco estero la cui somministrazione è iniziata in ambito ospedaliero. La spesa resta a totale carico del paziente quando le preparazioni magistrali sono prescritte da un medico privato. Stipula di una convenzione a livello locale con lo stesso Stabilimento o con uno dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, da individuarsi nella nostra regione. Tale accordo consentirà ai malati ed al servizio pubblico della nostra regione di non dipendere esclusivamente dalle importazioni per l’approvvigionamento della cannabis medicinale, di razionalizzare le spese che possono in questo modo essere drasticamente ridotte e soprattutto di ridurre i tempi di attesa che i malati non dovranno più sopportare. CONCLUSIONI La legge 79/2014 approvata a livello nazionale è ancora una legge limitativa. In Italia l’uso terapeutico dei cannabinoidi è lecito e regolamentato, ma – diciamo noi mal regolamentato. Impedendo coltivazione e lavorazione della cannabis in loco, l’utilizzo di farmaci cannabinoidi, per lo più importati, comporta una lievitazione dei costi per il SSR. Una buona legge regionale, che garantisca l’accesso gratuito al farmaco da parte dei pazienti e che semplifichi l’iter burocratico per ottenere tali farmaci, potrebbe colmare il gap attualmente esistente. Anche nelle Regioni che hanno legiferato con grande anticipo mancano ancora i decreti attuativi, cioè le norme che dicono per quali patologie è possibile prescrivere i cannabinoidi. I decreti attuativi al momento sulla carta, ma non ancora licenziati (vedi Toscana, Veneto e Marche), restringono talmente l'elenco delle patologie, limitandole ad esempio al paziente oncologico, da rendere impossibile l'accesso alla terapia da parte di altri malati, come ad esempio coloro che sono affetti da patologie neurodegenerative, glaucomi, cefalee croniche, ecc. Come nota finale aggiungiamo che sarebbe importante lavorare su quella parte del mondo medico che ha una certa ritrosia nei confronti dei farmaci cannabinoidi. Perché i farmaci li prescrivono i medici, non le leggi. A rendere difficile questo cambiamento di mentalità è anche la mancanza di studi scientifici, che mancano perché le case farmaceutiche non hanno alcun interesse economico ad investire in questo settore. E’ molto più proficuo puntare su nuovi farmaci e nuovi brevetti… GRAZIE Intervento di Iolanda Nanni Consigliere Regionale Movimento 5 Stelle Lombardia