HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUESITI (posti in data 2 gennaio 2013) Alcuni quesiti sulla attività libero professionale intramoenia: 1. deve esistere un regolamento aziendale che ne disciplina l'organizzazione? 2. può il responsabile di una struttura decidere se le prestazioni devono essere erogate come lavoro di équipe o con remunerazione singola (nella quale viene retribuito chi effettua la prestazione) 3. l'adesione o meno all’attività libero professionale ha tempi precisi? È possibile aderire alla libera professione quando si vuole ? 4. il paziente può scegliere l'anestesista in un intervento a pagamento? 5. il chirurgo che organizza la sua attività libero professionale può scegliere l'anestesista? 6. i dipendenti con meno di 5 anni di anzianità possono effettuare attività libero-professionale? 7. l'organizzazione dell’ attività libero professionale di équipe spetta al responsabile della struttura o ad un dirigente eletto dal gruppo? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTE (inviate in data 4 gennaio 2013) 1) deve esistere un regolamento aziendale che disciplina l'organizzazione dell’attività libero professionale intramoenia ? Ogni azienda sanitaria è obbligata dalla normativa vigente ad adottare un regolamento che disciplini l’esercizio della libera professione intramoenia, tenendo conto ovviamente dei principi di carattere generale che costituiscono oggetto delle norme nazionali e delle linee guida che ogni Regione ha facoltà di emanare in questo ambito. L’obbligo di adottare un regolamento che disciplini le modalità organizzative di esercizio dell’attività libero professionale intramoenia è sancito dall’articolo 1 del decreto del ministro della sanità del 31 luglio 1997 (linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale), ed è ribadito dall’articolo 5 del DPCM 27 marzo 2000 (atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN). La normativa nazionale che disciplina il rapporto di lavoro del medico, sia per quanto concerne le leggi, sia per quanto concerne i contratti nazionali di lavoro, definisce solo i principi di carattere generale che devono essere rispettati, lasciando ad ogni azienda l’adozione di regolamenti che traducano quei principi di carattere generale in scelte specifiche, che tengano conto sia delle peculiarità che caratterizzano in termini organizzativi la singola realtà aziendale, sia degli indirizzi emanati dalla Regione alla quale essa afferisce. L’atto regolamentare con il quale ogni azienda deve disciplinare l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, ai sensi del comma 2 lettera G dell’articolo 4 del CCNL 2002_2005, deve essere adottato in contrattazione integrativa, che è tra gli istituti in cui si articola il sistema delle relazioni sindacali, il più vincolante per l’azienda, la cui applicazione è obbligatoria laddove, come nel caso dell’attività libero professionale intramoenia, vi siano implicazioni di carattere economico. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 2) può il responsabile di una struttura decidere se le prestazioni devono essere erogate come lavoro di équipe o con remunerazione singola (nella quale viene retribuito chi effettua la prestazione) La scelta se avvalersi di uno specifico professionista o genericamente dell’équipe di professionisti che afferiscono ad una data struttura è riservata esclusivamente al paziente e non deve, per evidenti ragioni, essere in alcun modo orientata dal responsabile della struttura. L’articolo 55 del CCNL, che ha per oggetto le tipologie di attività libero professionale possibili, precisa infatti, alle lettere a) e b) del comma 1, che l’attività libero professionale intramoenia può essere individuale o di équipe: 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell' impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione b) attività libero professionale a pagamento svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate Si tratta di due tipologie di attività libero professionale tra loro ben distinte, la scelta tra le quali deve essere lasciata al paziente, proprie nel rispetto dei principi che informano l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, che costituisce al contempo per il cittadino una ulteriore opportunità di accesso alla prestazione sanitaria, e per il professionista una ulteriore opportunità di valorizzazione sul piano economico delle proprie capacità professionali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 3) l'adesione o meno all’attività libero professionale ha tempi precisi? È possibile aderire alla libera professione quando si vuole ? L’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo, con il conseguente diritto di esercitare l’attività libero professionale intramoenia, deve essere espressa dal dirigente medico entro il 30 novembre di ogni anno, e vale dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (la cosiddetta riforma ter, denominata anche riforma Bindi dal nome del ministro in carica) poneva l’esclusività del rapporto di lavoro quale condizione essenziale non solo per l’esercizio della libera professione intramoenia, ma anche per il conferimento di un incarico di direzione di struttura. Lo stesso decreto prevedeva inoltre l’irreversibilità dell’opzione (il comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dal citato decreto 229, disponeva infatti che Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo). Il decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, adottato dall’allora ministro Sirchia, modificò il comma 4 sopracitato disponendo in particolare che: I dirigenti sanitari possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le Regioni hanno facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato a domanda dell’interessato, entro il 30 novembre di ogni anno, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. La modifica normativa è stata recepita dalla normativa contrattuale della dirigenza medica, che al comma 1 dell’articolo 10 del CCNL 2002_2005, precisa: A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, i dirigenti medici possono optare, con richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 4) il paziente può scegliere l'anestesista in un intervento a pagamento? 5) il chirurgo che organizza la sua attività libero professionale può scegliere l'anestesista? I due quesiti sono per certi versi tra loro complementari, ed attengono ad un aspetto dell’esercizio dell’attività libero professionale che non è disciplinato da norme di carattere generale, e che potrebbe essere oggetto di indicazioni specifiche a livello di regolamento aziendale per l’esercizio della libera professione intramoenia. Il principio generale che appare da salvaguardare è la libera scelta del professionista da parte del paziente, scelta che nel caso di un intervento chirurgico dovrebbe concernere il professionista che esegue l’intervento e non i professionisti che supportano l’esecuzione dell’intervento stesso, che lo rendono possibile garantendo quelle condizioni tecnicamente indispensabili affinché l’intervento stesso possa essere effettuato. Questa indicazione di carattere generale non può non tener conto di situazioni particolari, quale ad esempio quella di una conoscenza personale di uno specifico anestesista che sia esplicitamente indicato dal paziente. Appare peraltro evidente che l’intesa tra anestesista e chirurgo è una delle condizioni fondamentali per l’esito di un intervento chirurgico, e che questa intesa debba essere assicurata definendo in modo opportuno, nell’ambito del regolamento, le modalità operative idonee. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 6) i dipendenti con meno di 5 anni di anzianità possono effettuare attività libero-professionale? Il diritto all’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia è connesso con l’opzione per il rapporto esclusivo, che ogni dirigente medico deve effettuare al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e non è subordinato al compimento di una particolare anzianità di servizio. Il compimento dei cinque anni di anzianità di servizio costituisce requisito per l’affidamento di un incarico professionale, anche di alta specializzazione, e di un incarico di struttura semplice, e non per l’esercizio della libera professione intramoenia. 7) l'organizzazione dell’ attività libero professionale di équipe spetta al responsabile della struttura o ad un dirigente eletto dal gruppo? L’attività libero professionale deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio, e non rientra quindi tra le attività cosiddette istituzionali la cui organizzazione è competenza del responsabile della struttura. Al medesimo spetta comunque definire, in sede di budget, i volumi delle prestazioni che possono essere erogate dai singoli professionisti che afferiscono alla struttura stessa, al fine di assicurare il rispetto di uno dei principi base che disciplinano l’esercizio della libera professione intramoenia, che deve in ogni caso risultare compatibile e non in contrasto con l’attività istituzionale. Al riguardo il comma 5 dell’articolo 54 del CCNL 1998_2001 dispone: L'esercizio dell' attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Il rispetto di questo vincolo deve essere assicurato da un organismo paritetico, che deve essere costituito in ogni azienda per assicurare che l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia sia coerente con i principi e i vincoli fissati dalle norme vigenti. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI L’attività libero professionale intramoenia è stata introdotta nel nostro sistema sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il quale come noto si delineava il quadro normativo del riordino del servizio sanitario nazionale in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421. All’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia è dedicato il comma 10 dell’articolo 4 del citato decreto 502, che nel testo originario stabiliva quanto segue: ARTICOLO 4 Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri 10. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende ospedaliere sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 6% e non superiore al 12% dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro tempore, nonché le autorità responsabili dei policlinici universitari, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la Regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di assoluta impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della Regione, anche mediante convenzioni con case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Le convenzioni sono limitate al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovate. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero professionale, di una somma forfetaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 Nonostante la perentorietà delle disposizioni contenute nel comma 10 dell’articolo 4 del decreto legislativo 502, e la condivisibile duplice finalità della norma (che si poneva l’obiettivo di ampliare l’offerta delle prestazioni all’utenza e al tempo stesso di dare ai professionisti l’opportunità di migliorare i loro livelli retributivi) la libera professione intramoenia costituisce ancora in molte aziende sanitarie una entità non adeguatamente definita nelle regole e nei mezzi disponibili. La formulazione della norma è stata oggetto di modifiche, precisazioni e integrazioni, che hanno ribadito due concetti cardine che ne devono informare l’esercizio: 1) offrire al cittadino la possibilità di scegliere il professionista di sua fiducia e di avere standard di qualità alberghiera più elevati rispetto a quelli possibili in regime istituzionale; 2) assicurare che l’esercizio dell’attività libero professionale non vada a discapito dell’attività istituzionale, che deve costituire il primo obiettivo ed impegno del professionista. Particolare rilievo rivestono, nel definire il quadro normativo che disciplina l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia: il decreto del ministro della sanità 28 febbraio 1997 (attività libero professionale intramuraria e incompatibilità) il decreto del ministro della sanità 31 luglio 1997 (linee guida di organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria) il decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (atto di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria) la legge 3 agosto 2007, n. 120 (disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria) il decreto legge 13 settembre 2012, n.158 (decreto Balduzzi) che disciplina in particolare l’esercizio dell’attività libero professionale in studi professionali (la cosiddetta extramoenia allargata) e non aggiunge elementi significativi alla previgente normativa Le disposizioni più significative stabilite dalla normativa nazionale sono state integralmente recepite dalla normativa contrattuale della dirigenza medica, che dedica all’argomento gli articoli dal 54 al 57 del CCNL 1998_2001 (sottoscritto in data 8 giugno 2000). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 Rispetto alle norme contenute nel contratto collettivo nazionale citato non sono state introdotte negli anni successivi modifiche legislative significative, salvo differire anno dopo anno i termini per l’esercizio della cosiddetta libera professione intramoenia allargata, visto che quegli spazi e quelle strutture dedicate che dovevano garantire l’esercizio della libera professione non sono stati realizzati. L’articolo 2 del decreto legge 13 settembre 2011, n. 158 (il cosiddetto decreto Balduzzi) proroga fino al 31 dicembre 2014 i termini concessi alle aziende sanitarie ed alle Regioni per la realizzazione di strutture idonee all’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia e ratifica di fatto l’esercizio della cosiddetta intramoenia allargata, pur adottando modalità operative che consentano certezza e trasparenza, nell’interesse dei cittadini e dei professionisti. I principali riferimenti normativi vigenti sono di seguito riportati. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ARTICOLO 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro. 3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale é prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 4. Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. 10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, l’obbligo per il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, ferma restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 31 LUGLIO 1997 linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale ARTICOLO 1 Organizzazione dell' attività libero professionale intramuraria 1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformità alle eventuali direttive regionali in materia e alle presenti linee guida, sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, adottano un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell'attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero. 2. Il regolamento, in particolare: a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione – per le attività libero professionali; b) individua, in caso di documentata impossibilità di assicurare l'attività libero professionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se è contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura; c) determina il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero professionale negli spazi e posti letto individuati; d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attività ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attività libero professionale; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 e) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione; f) definisce le modalità per le prenotazioni, la tenuta delle liste di attesa e le turnazioni del personale che svolge attività libero professionale, nonché, sentito, ove esista, il consiglio dei sanitari, le modalità per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività; g) fissa i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero – professionale anche attraverso appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e rappresentanti dell'azienda. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 DPCM 27 MARZO 2000 atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN ARTICOLO 5. Organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria 1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere avvalendosi del collegio di direzione,adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero. 2. L'atto aziendale, in particolare, si conforma ai seguenti criteri: a) nell'ambito dell'azienda, devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria; b) fino alla realizzazione di quanto previsto alla lettera a) vanno individuati, fuori dell'azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni; c) in relazione a quanto previsto alle lettere a) e b), va indicato il numero dei dirigenti a rapporto esclusivo, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero negli spazi sostitutivi fuori dall'azienda; l'assegnazione dei dirigenti alle strutture e agli spazi all'interno e all'esterno dell'azienda è disposta previa contrattazione aziendale; d) il personale di supporto all'attività libero-professionale va individuato e quantificato; e) i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell'azienda quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie; f) vanno definite le modalità per le prenotazioni, attraverso un apposito sistema di prenotazione e distinti uffici e personale addetto, per la tenuta delle relative liste di attesa e per le turnazioni del personale che svolge attività libero-professionale, nonché le modalità per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività, garantendo comunque all'attività istituzionale carattere prioritario rispetto a quella libero professionale; g) sulla base delle disposizioni attuative del comma 3 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, sono fissati i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale; h) vanno istituiti appositi organismi di promozione e verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'azienda. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO CCNL 1998_2001 ARTICOLO 54 Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 1. In applicazione degli articoli 4 comma 11 e 15quinquies del decreto legislativo 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione previsto dall'articolo 17 dello stesso decreto e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali 2. In particolare, l'azienda – fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi della normativa nazionale vigente e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. 3. Le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto. 4. Per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto personale individualmente o in équipe esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 CCNL 1998_2001 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ARTICOLO 54 Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 5. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. 6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 CCNL 1998_2001 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4. b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54 comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate. c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse. d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati. 2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 CCNL 1998_2001 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 3. L'attività libero professionale è prestata con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997. L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'articolo 59. 4. La gestione dell'attività libero professionale in regime di ricovero è soggetta all’ obbligo di specifica contabilizzazione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO CCNL 1998_2001 ARTICOLO 56 Disciplina transitoria, 1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 54 comma 2, l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni: a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo; b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati; c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli; d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'articolo 54, comma 1. 2. La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle direttive regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore del presente contratto, per definire la materia, entro il termine suindicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o di regolamentazione regionale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 1. I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con atto aziendale. 2. Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica. strumentale e di laboratorio, la tariffa é riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital, la tariffa è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni; c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono pertanto evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, anche forfetariamente stabiliti. d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa; e) le tariffe sono verificate annualmente; f) nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene, da parte delle aziende, su indicazione dell'équipe stessa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi g) le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli degli ordini, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, se svolte individualmente. h) per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, svolte in équipe, la tariffa è definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi. i) un'ulteriore quota della tariffa, da concordare in contrattazione integrativa e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it