IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI A cura di Alessandra Gerbaldi 1 LA BUSTA PAGA NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO Di seguito si ipotizza il caso di un lavoratore, dipendente di azienda che applica il Ccnl del Commercio, che nel corso del mese in esame ha effettuato 10 ore di lavoro straordinario nella stessa settimana. Retribuzione La sua retribuzione mensile lorda è formata generalmente dai seguenti elementi: Paga base Contingenza Terzo Elemento Superminimo Totale € 892,00 € 527,90 € 2,07 € 78,03 € 1.500,00 2 Maggiorazioni per lavoro straordinario Il CCNL del Commercio (Confcommercio) prevede che le ore di lavoro straordinario, vale a dire quelle eccedenti l'orario normale di 40 ore settimanali previsto dall'art. 115 del contratto, saranno retribuite con le seguenti modalità: Con la quota oraria della “retribuzione di fatto” , come definita dal Ccnl, vale a dire quella che si ottiene dividendo per il coefficiente orario “168” l’insieme di tutte le voci che compongono la “ normale retribuzione”, come definita dal Ccnl, nonché degli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge. • Con una maggiorazione del 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale e del 20% per le prestazioni eccedenti la 48ª ora settimanale, da calcolare sulla quota oraria della “normale retribuzione” come definita dal Ccnl, vale a dire esclusivamente sull’insieme degli elementi retributivi previsti dal contratto collettivo, quali paga base, contingenza, terzi elementi, scatti di anzianità ed altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. 3 Voci che compongono la “normale retribuzione” e la “retribuzione di fatto” 4 Pertanto, essendo “168” il quoziente per la determinazione della quota oraria della retribuzione, i calcoli da effettuare sono i seguenti: 5 Imponibile previdenziale L’imponibile previdenziale del mese è costituito dalle voci che compongono la retribuzione ordinaria (€ 1.500,00) e dal compenso per lavoro straordinario (€ 102,84), per un totale di € 1.602,84. 6 Imponibile fiscale L’imponibile fiscale del mese è formato dalla somma di tutti gli elementi considerati imponibili previdenzialmente, cioè € 1.602,84, da cui vanno sottratti i contributi previdenziali, deducibili in quanto obbligatori per legge, pari ad € 147,32. Pertanto l’imponibile fiscale del mese deve essere determinato come segue: 7 8 SCHEDA SINTETICA SISTEMI DI RIMBORSO APPLICABILI ALLE TRASFERTE FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO Nella tabella che segue è sintetizzato il regime applicabile alle indennità ed ai rimborsi spese erogati ai dipendenti in occasione delle trasferte fuori dal comune sede di lavoro, distinto in base al sistema adottato, l’uno alternativo all’altro, che può essere forfetario, misto o analitico. • Forfetario. Quando, a fronte della trasferta, le spese non vengono rimborsate in modo analitico, ma viene corrisposta solo un’indennità forfetaria. • Misto. Quando, oltre al rimborso analitico delle spese di vitto e/o alloggio o alla fornitura gratuita del vitto e/o dell’alloggio, viene corrisposta anche un’indennità di trasferta. • Analitico. Quando vi è il rimborso integrale delle spese sostenute (“piè di lista”). A prescindere dal sistema di rimborso utilizzato, le spese di viaggio e trasporto sono sempre esenti se: • Autorizzate dal datore di lavoro. • Documentate analiticamente. • In caso di indennità chilometrica, la stessa sia stata concordata sulla base di criteri oggettivi (ad esempio Tariffe ACI). 9 TRASFERTE FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO - REGIME DELLE INDENNITA’ E DEI RIMBORSI SPESE 10 • La quota esente dell’indennità prescinde dalla durata della trasferta e quindi dal fatto che sia previsto il pernottamento o il consumo di entrambi i pasti. • I diversi sistemi rimborso (forfetario, misto o analitico) si possono adottare a discrezione dell’azienda o del lavoratore. Una volta scelto, tuttavia, deve essere adottato sempre lo stesso sistema per tutti i giorni durante i quali si realizza la trasferta stessa. 11 BUSTA PAGA DEL DIPENDENTE IN TRASFERTA Di seguito si riporta un esempio di busta paga di un’impiegata, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di un datore di lavoro del settore Terziario che applica il Ccnl del Commercio. Nel mese in esame, la dipendente è stata per un giorno in trasferta fuori del comune sede di lavoro. A fronte della trasferta, durante la quale vi è stato pernottamento fuori sede, alla dipendente sono state rimborsate solo le spese di viaggio ed è stata corrisposta un’indennità forfetaria “rimborso forfetario”), come previsto dal Ccnl. Retribuzione La retribuzione mensile lorda della dipendente è formata, generalmente, dai seguenti elementi: Minimo Contingenza Terzo Elemento Totale € 892,00 € 527,90 € 2,07 € 1.421,97 12 Nel mese in esame, a tale importo va aggiunto il compenso dovuto per il giorno di trasferta. Secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo del Commercio (Confcommercio), al personale in trasferta compete: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; 4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. In luogo della diaria di cui al n. 4), il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. 13 Pertanto, nel nostro caso, l’importo da corrispondere per la trasferta, sarà determinato nel modo seguente. • Indennità di trasferta con pernottamento fuori sede, prevista dal CCNL Quota giornaliera della “retribuzione di fatto”: € 1.421,97 : 26 = € 54,69 Indennità per trasferta con pernottamento : € 54,69 x 2 = € 109,38 Pertanto il totale lordo del mese in esame è pari a: Retribuzione € 1.421,97 Indennità di trasferta ex CCNL € 109,38 Totale lordo del mese € 1.531,35 14 Imponibile previdenziale La retribuzione (€ 1.421,97) è imponibile previdenzialmente, ma ad essa va sommata anche la parte imponibile dell’indennità di trasferta “forfetaria”, corrisposta in base a quanto previsto dal CCNL e pari ad € 109,38, che è imponibile per la parte che eccede € 46,48 giornalieri (limite d’esenzione previsto nel caso di rimborso “forfetario”). 15 Il calcolo relativo alla quota di indennità di trasferta da assoggettare a contributi è, quindi, il seguente: Indennità di trasferta ex CCNL Parte esente Parte imponibile della trasferta € € € 109,38 – 46,48 = 62,90 Quindi l’imponibile contributivo del mese è dato da: Retribuzione Parte imponibile della trasferta Totale € 1.421,97 € 62,90 € 1.484,87 Imponibile previdenziale € 1.485,00 16 Su tale importo devono essere calcolati i contributi obbligatori per legge, dovuti all’Inps dalla dipendente (ipotizziamo il 9,19%). I contributi Inps a carico dell’impiegata sono i seguenti: Contributo Fondo pensioni (1.485,00 x 9,19% =) € 136,47 17 Imponibile fiscale L’imponibile fiscale è formato dalla somma di tutti gli elementi che compongono la normale retribuzione lorda mensile (€ 1.421,97), cui va aggiunta, nel mese in esame, la parte imponibile della trasferta (€ 62,90), determinata con i criteri illustrati in precedenza. Da tale importo vanno sottratti i contributi previdenziali, deducibili perché obbligatori per legge, pari ad € 136,47. Pertanto l’imponibile fiscale del mese in esame deve essere determinato nel modo seguente: Totale retribuzione lorda Parte imponibile della trasferta meno i contributi deducibili = imponibile fiscale € 1.421,97 € 62,90 € 136,47 € 1.348,40 18 19 FERIE RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE Il trattamento economico del periodo di ferie è stabilito dalla contrattazione collettiva. La retribuzione va commisurata allo stipendio spettante nel periodo in cui le ferie vengono fruite. Si deve comunque tener conto delle situazioni verificatesi nel periodo di maturazione (ad es. aspettative non retribuite, trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa). 20 LA BUSTA PAGA DEL MESE IN CUI SI USUFRUISCE DELLE FERIE Di seguito si ipotizza il caso di un’impiegata, dipendente di un’azienda che applica il Ccnl del Commercio. A dicembre la lavoratrice utilizza il suo periodo di ferie, assentandosi per l’intero mese. Nel corso del periodo di maturazione delle ferie, fissato dall’azienda dal 1° gennaio al 31 dicembre, si sono verificati i seguenti eventi: • La dipendente ha trasformato il suo contratto di lavoro, passando da un orario a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%) da gennaio a maggio, ad un tempo pieno di 40 ore dal 1°giugno . 21 Determinazione dei ratei di ferie maturati 22 Nella corresponsione della retribuzione spettante, occorre tener conto che una parte delle ferie, quelle relative al periodo 1°gennaio – 31 maggio (vale a dire “cinque/dodicesimi”), sono state maturate quando il rapporto di lavoro era a tempo parziale. • L’articolo 79 del Ccnl stabilisce, infatti, che, conformemente a quanto previsto all'art. 141, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi e che la retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie, ripropozionandola, quindi, sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal contratto. 23 L’articolo 143 stabilisce, poi, che durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 187, costituita da tutte le voci di cui all’art. 185 (paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, eventuali scatti di anzianità etc.) nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo (nel nostro caso, il superminimo), ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge. 24 Nella quantificazione dell’importo della retribuzione spettante durante il periodo feriale, si dovrà tenere conto, quindi, delle variazioni dell’orario intervenute. La retribuzione mensile lorda sarebbe formata, normalmente, dai seguenti elementi: Paga base Contingenza Terzo Elemento Scatti Superminimo Totale € 857,31 € 527,90 € 2,07 € 21,95 € 40,77 € 1.450,00 25 Determinazione della “retribuzione di fatto” 26 Retribuzione spettante durante le ferie La retribuzione spettante per il mese in corso, durante il quale la lavoratrice usufruisce delle ferie, sarà quindi data da: 27 Imponibile previdenziale • L’imponibile previdenziale del mese è costituito da tutta la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie. Quindi l’imponibile contributivo del mese è pari a: • Totale lordo del mese € 1.147,69 • Imponibile previdenziale € 1.148,00 • Su tale importo devono essere calcolati i contributi dovuti all’Inps dalla dipendente. • Pertanto, i contributi Inps a suo carico sono: • Ctr. Fondo pensioni (1.148,00 x 9,19% =) € 105,50 28 Imponibile fiscale L’imponibile fiscale del mese è formato dalla retribuzione lorda del mese (€ 1.147,69) meno i contributi previdenziali, deducibili in quanto obbligatori per legge, pari ad € 105,50. Pertanto l’imponibile fiscale del mese deve essere determinato come segue: Retribuzione lorda a carico azienda meno i contributi deducibili = imponibile fiscale € € € 1.147,69 105,50 1.042,19 29 30