IMPONIBILE PREVIDENZIALE
E FISCALE
ESEMPI
A cura di Alessandra Gerbaldi
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LA BUSTA PAGA NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO
Di seguito si ipotizza il caso di un lavoratore, dipendente di azienda che applica
il Ccnl del Commercio, che nel corso del mese in esame ha effettuato 10
ore di lavoro straordinario nella stessa settimana.
Retribuzione
La sua retribuzione mensile lorda è formata generalmente dai seguenti
elementi:
Paga base
Contingenza
Terzo Elemento
Superminimo
Totale
€ 892,00
€ 527,90
€
2,07
€
78,03
€ 1.500,00
2
Maggiorazioni per lavoro straordinario
Il CCNL del Commercio (Confcommercio) prevede che le ore di lavoro
straordinario, vale a dire quelle eccedenti l'orario normale di 40 ore
settimanali previsto dall'art. 115 del contratto, saranno retribuite con le
seguenti modalità:
Con la quota oraria della “retribuzione di fatto” , come definita dal Ccnl,
vale a dire quella che si ottiene dividendo per il coefficiente orario “168”
l’insieme di tutte le voci che compongono la “ normale retribuzione”,
come definita dal Ccnl, nonché degli altri elementi retributivi aventi
carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi
per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di
ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti
contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
•
Con una maggiorazione del 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41ª
alla 48ª ora settimanale e del 20% per le prestazioni eccedenti la 48ª
ora settimanale, da calcolare sulla quota oraria della “normale
retribuzione” come definita dal Ccnl, vale a dire esclusivamente
sull’insieme degli elementi retributivi previsti dal contratto collettivo, quali
paga base, contingenza, terzi elementi, scatti di anzianità ed altri
elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
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Voci che compongono la “normale retribuzione” e la “retribuzione di fatto”
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Pertanto, essendo “168” il quoziente per la determinazione della quota oraria
della retribuzione, i calcoli da effettuare sono i seguenti:
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Imponibile previdenziale
L’imponibile previdenziale del mese è costituito dalle voci che compongono la
retribuzione ordinaria (€ 1.500,00) e dal compenso per lavoro
straordinario (€ 102,84), per un totale di € 1.602,84.
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Imponibile fiscale
L’imponibile fiscale del mese è formato dalla somma di tutti gli elementi
considerati imponibili previdenzialmente, cioè € 1.602,84, da cui vanno
sottratti i contributi previdenziali, deducibili in quanto obbligatori per
legge, pari ad € 147,32.
Pertanto l’imponibile fiscale del mese deve essere determinato come segue:
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SCHEDA SINTETICA
SISTEMI DI RIMBORSO APPLICABILI ALLE
TRASFERTE FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO
Nella tabella che segue è sintetizzato il regime applicabile alle indennità ed ai rimborsi
spese erogati ai dipendenti in occasione delle trasferte fuori dal comune sede di
lavoro, distinto in base al sistema adottato, l’uno alternativo all’altro, che può essere
forfetario, misto o analitico.
•
Forfetario. Quando, a fronte della trasferta, le spese non vengono rimborsate in
modo analitico, ma viene corrisposta solo un’indennità forfetaria.
•
Misto. Quando, oltre al rimborso analitico delle spese di vitto e/o alloggio o alla
fornitura gratuita del vitto e/o dell’alloggio, viene corrisposta anche un’indennità di
trasferta.
•
Analitico. Quando vi è il rimborso integrale delle spese sostenute (“piè di lista”).
A prescindere dal sistema di rimborso utilizzato, le spese di viaggio e trasporto sono
sempre esenti se:
•
Autorizzate dal datore di lavoro.
•
Documentate analiticamente.
•
In caso di indennità chilometrica, la stessa sia stata concordata sulla base di criteri
oggettivi (ad esempio Tariffe ACI).
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TRASFERTE FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO - REGIME DELLE
INDENNITA’ E DEI RIMBORSI SPESE
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•
La quota esente dell’indennità prescinde dalla durata della trasferta e quindi
dal fatto che sia previsto il pernottamento o il consumo di entrambi i pasti.
•
I diversi sistemi rimborso (forfetario, misto o analitico) si possono adottare a
discrezione dell’azienda o del lavoratore. Una volta scelto, tuttavia, deve
essere adottato sempre lo stesso sistema per tutti i giorni durante i quali si
realizza la trasferta stessa.
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BUSTA PAGA DEL DIPENDENTE IN TRASFERTA
Di seguito si riporta un esempio di busta paga di un’impiegata, dipendente a tempo pieno
ed indeterminato di un datore di lavoro del settore Terziario che applica il Ccnl del
Commercio.
Nel mese in esame, la dipendente è stata per un giorno in trasferta fuori del comune
sede di lavoro. A fronte della trasferta, durante la quale vi è stato pernottamento
fuori sede, alla dipendente sono state rimborsate solo le spese di viaggio ed è
stata corrisposta un’indennità forfetaria “rimborso forfetario”), come previsto
dal Ccnl.
Retribuzione
La retribuzione mensile lorda della dipendente è formata, generalmente, dai seguenti
elementi:
Minimo
Contingenza
Terzo Elemento
Totale
€ 892,00
€ 527,90
€
2,07
€ 1.421,97
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Nel mese in esame, a tale importo va aggiunto il compenso dovuto per il giorno
di trasferta.
Secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo del Commercio
(Confcommercio), al personale in trasferta compete:
1)
il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2)
il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3)
il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione
del mandato nell'interesse dell'azienda;
4)
una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 187; qualora non vi sia pernottamento
fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
In luogo della diaria di cui al n. 4), il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il
rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per
tutto il personale.
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Pertanto, nel nostro caso, l’importo da corrispondere per la trasferta, sarà
determinato nel modo seguente.
•
Indennità di trasferta con pernottamento fuori sede, prevista dal CCNL
Quota giornaliera della “retribuzione di fatto”: € 1.421,97 : 26 = € 54,69
Indennità per trasferta con pernottamento : € 54,69 x 2 = € 109,38
Pertanto il totale lordo del mese in esame è pari a:
Retribuzione
€ 1.421,97
Indennità di trasferta ex CCNL
€ 109,38
Totale lordo del mese
€ 1.531,35
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Imponibile previdenziale
La retribuzione (€ 1.421,97) è imponibile previdenzialmente, ma ad essa
va sommata anche la parte imponibile dell’indennità di trasferta
“forfetaria”, corrisposta in base a quanto previsto dal CCNL e pari ad
€ 109,38, che è imponibile per la parte che eccede € 46,48
giornalieri (limite d’esenzione previsto nel caso di rimborso “forfetario”).
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Il calcolo relativo alla quota di indennità di trasferta da assoggettare a contributi
è, quindi, il seguente:
Indennità di trasferta ex CCNL
Parte esente
Parte imponibile della trasferta
€
€
€
109,38 –
46,48 =
62,90
Quindi l’imponibile contributivo del mese è dato da:
Retribuzione
Parte imponibile della trasferta
Totale
€ 1.421,97
€
62,90
€ 1.484,87
Imponibile previdenziale
€ 1.485,00
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Su tale importo devono essere calcolati i contributi obbligatori per legge, dovuti
all’Inps dalla dipendente (ipotizziamo il 9,19%).
I contributi Inps a carico dell’impiegata sono i seguenti:
Contributo Fondo pensioni
(1.485,00 x 9,19% =)
€ 136,47
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Imponibile fiscale
L’imponibile fiscale è formato dalla somma di tutti gli elementi che compongono
la normale retribuzione lorda mensile (€ 1.421,97), cui va aggiunta,
nel mese in esame, la parte imponibile della trasferta (€ 62,90),
determinata con i criteri illustrati in precedenza.
Da tale importo vanno sottratti i contributi previdenziali, deducibili perché
obbligatori per legge, pari ad € 136,47.
Pertanto l’imponibile fiscale del mese in esame deve essere determinato nel
modo seguente:
Totale retribuzione lorda
Parte imponibile della trasferta
meno i contributi deducibili
= imponibile fiscale
€ 1.421,97
€
62,90
€
136,47
€ 1.348,40
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FERIE
RETRIBUZIONE
DURANTE LE FERIE
Il trattamento economico del periodo di ferie è
stabilito dalla contrattazione collettiva.
La retribuzione va commisurata allo stipendio
spettante nel periodo in cui le ferie vengono
fruite.
Si deve comunque tener conto delle situazioni
verificatesi nel periodo di maturazione (ad es.
aspettative non retribuite, trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale e viceversa).
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LA BUSTA PAGA DEL MESE IN CUI SI USUFRUISCE DELLE FERIE
Di seguito si ipotizza il caso di un’impiegata, dipendente di un’azienda che
applica il Ccnl del Commercio. A dicembre la lavoratrice utilizza il suo
periodo di ferie, assentandosi per l’intero mese.
Nel corso del periodo di maturazione delle ferie, fissato dall’azienda dal 1°
gennaio al 31 dicembre, si sono verificati i seguenti eventi:
•
La dipendente ha trasformato il suo contratto di lavoro, passando da un
orario a tempo parziale di 20 ore settimanali (part-time al 50%) da
gennaio a maggio, ad un tempo pieno di 40 ore dal 1°giugno .
21
Determinazione dei ratei di ferie maturati
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Nella corresponsione della retribuzione spettante, occorre tener conto che una
parte delle ferie, quelle relative al periodo 1°gennaio – 31 maggio
(vale a dire “cinque/dodicesimi”), sono state maturate quando il
rapporto di lavoro era a tempo parziale.
•
L’articolo 79 del Ccnl stabilisce, infatti, che, conformemente a quanto
previsto all'art. 141, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un
periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi e che la
retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro
ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie,
ripropozionandola, quindi, sulla base del rapporto fra orario settimanale
ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal contratto.
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L’articolo 143 stabilisce, poi, che durante il periodo di ferie decorre a favore
del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 187, costituita da
tutte le voci di cui all’art. 185 (paga base, indennità di contingenza, terzo
elemento, eventuali scatti di anzianità etc.) nonché da tutti gli altri
elementi retributivi aventi carattere continuativo (nel nostro caso, il
superminimo), ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per
lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di
ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli
istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di
legge.
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Nella quantificazione dell’importo della retribuzione spettante durante il periodo
feriale, si dovrà tenere conto, quindi, delle variazioni dell’orario
intervenute.
La retribuzione mensile lorda sarebbe formata, normalmente, dai seguenti
elementi:
Paga base
Contingenza
Terzo Elemento
Scatti
Superminimo
Totale
€ 857,31
€ 527,90
€
2,07
€
21,95
€
40,77
€ 1.450,00
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Determinazione della “retribuzione di fatto”
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Retribuzione spettante durante le ferie
La retribuzione spettante per il mese in corso, durante il quale la lavoratrice
usufruisce delle ferie, sarà quindi data da:
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Imponibile previdenziale
•
L’imponibile previdenziale del mese è costituito da tutta la retribuzione
corrisposta durante il periodo di ferie. Quindi l’imponibile contributivo del
mese è pari a:
•
Totale lordo del mese
€ 1.147,69
•
Imponibile previdenziale
€ 1.148,00
•
Su tale importo devono essere calcolati i contributi dovuti all’Inps dalla
dipendente.
•
Pertanto, i contributi Inps a suo carico sono:
•
Ctr. Fondo pensioni
(1.148,00 x 9,19% =)
€ 105,50
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Imponibile fiscale
L’imponibile fiscale del mese è formato dalla retribuzione lorda del mese (€
1.147,69) meno i contributi previdenziali, deducibili in quanto
obbligatori per legge, pari ad € 105,50.
Pertanto l’imponibile fiscale del mese deve essere determinato come segue:
Retribuzione lorda a carico azienda
meno i contributi deducibili
= imponibile fiscale
€
€
€
1.147,69
105,50
1.042,19
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