Linea di prodotto Previdenza PA Oggetto: indennità di mobilità: abrogazione della prestazione e riduzione della durata del periodo di percezione - Abrogazione dell’indennità di mobilità Come è noto, a decorrere dal 1 gennaio 2017 viene abrogata l’indennità di mobilità1. Pertanto, i lavoratori licenziati in data 31.12.2016 non potranno essere collocati in mobilità in quanto l’iscrizione nelle liste di mobilità decorre dal 1° gennaio 2017 (giorno successivo al licenziamento), potendo beneficiare esclusivamente dell’indennità ASPI.2 - Riduzione della durata del periodo spettante di indennità di mobilità Contestualmente, la norma3 ha previsto la graduale riduzione della durata nel periodo di transizione 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016. Per praticità riportiamo la tabella aggiornata: RESIDENZA ETA’ MOBILITA’ MOBILITA’ MOBILITA’ ASPI 2013 - 2014 2015 2016 2017 Centro-Nord fino a 40 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi Centro-Nord fino a 50 anni 24 mesi 18 mesi 12 mesi 12 mesi (fino a 55 anni) Centro-Nord oltre 50 anni 36 mesi 24 mesi 18 mesi 18 mesi (oltre 55 anni) Mezzogiorno fino a 40 anni 24 mesi 12 mesi 12 mesi Mezzogiorno fino a 50 anni 36 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi 12 mesi (fino a 55 anni) Mezzogiorno oltre 50 anni 48 mesi 36 mesi 24 mesi 18 mesi (oltre 55 anni) 1 art. 2, c. 71, della L. 92/2012 2 circolare Inps n. 2 del 07.01.2013; messaggio INAS n. 24 del 17.01.2013 3 art. 2, c. 46, della L. 92/2012 Per la determinazione del regime di durata dell’indennità di mobilità continua ad essere applicato il criterio della data di licenziamento del lavoratore, anche in caso di corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso. Esempio: lavoratore di anni 58 area Centro-Nord licenziato in data 30.11.2014 domanda di mobilità presentata il 04.12.2014 indennità sostitutiva del preavviso fino al 31.01.2015 (2 mesi) decorrenza indennità di mobilità dal 08.02.2015 durata indennità di mobilità 3 anni - Attenzione: situazioni particolari A seguito di numerosi quesiti pervenuti dal territorio, abbiamo ritenuto opportuno chiedere chiarimenti all’INPS per avere certezza sulla durata della mobilità che spetterebbe al lavoratore licenziato, per esempio, il giorno 31 dicembre 2014. La D.C. PSR ci ha risposto, precisando che, per quanto riguarda la riduzione della durata della mobilità, la legge n. 92 del 2012 si esprime riferendosi ai lavoratori collocati in mobilità dall’1.1.2015. Pertanto, poiché la data di collocamento in mobilità avviene il giorno seguente la data del licenziamento, ne consegue che il lavoratore licenziato in data 31.12.2014 verrà collocato in mobilità il 1° gennaio 2015 e come tale incorre nella riduzione del periodo di mobilità spettante. Esempi: lavoratore di anni 61 area Centro-Nord licenziato in data 31.12.2014 domanda di mobilità presentata il 02.01.2015 decorrenza indennità di mobilità dal 08.01.2015 durata indennità di mobilità 2 anni (anziché 3 anni) lavoratore di anni 59 area Mezzogiorno licenziato in data 31.12.2014 domanda di mobilità presentata il 03.01.2015 decorrenza indennità di mobilità dal 08.01.2015 durata indennità di mobilità 3 anni (anziché 4 anni) lavoratore di anni 61 area Centro-Nord licenziato in data 30.12.2014 domanda di mobilità presentata il 02.01.2015 decorrenza indennità di mobilità dal 07.01.2015 durata indennità di mobilità 3 anni lavoratore di anni 59 area Mezzogiorno licenziato in data 30.12.2014 domanda di mobilità presentata il 03.01.2015 decorrenza indennità di mobilità dal 07.01.2015 durata indennità di mobilità 4 anni In conclusione, fermo restando che, per stabilire la durata dell’indennità di mobilità, rimane valido il criterio della data di licenziamento del lavoratore, poiché la legge fa riferimento al collocamento in mobilità - condizione che si verifica con l’iscrizione nelle liste di mobilità dal giorno successivo al licenziamento - la situazione estrema del licenziamento alla data del 31 dicembre 2014 deve essere assolutamente evitata per non incorrere nella riduzione del periodo di mobilità spettante. Vi invitiamo, quindi, ad informare tutte le categorie sindacali interessate in questi ultimi mesi alle procedure di mobilità, affinchè vengano raggiunti accordi di mobilità che mettano al riparo i lavoratori da possibili riduzioni dei periodi di mobilità spettanti. Il Responsabile Angela Maria Caracciolo