Quesito 1:
Dal momento che la scrivente non possiede la qualificazione nella categoria
OS30, per la partecipazione in gara è necessario indicare il nominativo del
subappaltatore allegando eventuale documentazione a supporto oppure è
sufficiente dichiarare la volontà di subappaltare tali opere ad impresa in possesso
di idonea qualificazione in caso di aggiudicazione?
Risposta:
La categoria OS30 è a qualificazione obbligatoria tra quelle di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ed è subappaltabile entro
i limiti di legge.
Quesito 2:
Si chiedono chiarimenti riguardo all’art. 5 del Disciplinare dove al punto 5 cita
testualmente: “La categoria prevalente di cui al comma 2 ricomprende le
lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a
150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto.
Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore, il loro
importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente di cui al comma 2,
rilevano esclusivamente ai fini del subappalto di cui all’art. 47 del Capitolato
Speciale di Appalto; tali lavorazioni sono così elencate: Categoria OS30 (Opere
elettriche), importo € 71.098,86, percentuale sul totale 18,482%”. È evidente che
la categoria OS30 (categoria superspecialistica) la cui incidenza è del 18,482%
data la sua menzione all’interno del disciplinare, crea dubbi sull’effettiva
qualificazione o meno per la partecipazione alla gara in oggetto.
Risposta:
La categoria OS30 indicata all’art. 5 del Disciplinare di gara rientra tra quelle a
qualificazione obbligatoria di cui all’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., Strutture Impianti Opere Speciali, il cui importo supera il 15%
dell’importo totale dei lavori ed è subappaltabile entro i limiti di legge.
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Risposte ai quesiti del 28/10/2015