Quesito 1: Dal momento che la scrivente non possiede la qualificazione nella categoria OS30, per la partecipazione in gara è necessario indicare il nominativo del subappaltatore allegando eventuale documentazione a supporto oppure è sufficiente dichiarare la volontà di subappaltare tali opere ad impresa in possesso di idonea qualificazione in caso di aggiudicazione? Risposta: La categoria OS30 è a qualificazione obbligatoria tra quelle di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ed è subappaltabile entro i limiti di legge. Quesito 2: Si chiedono chiarimenti riguardo all’art. 5 del Disciplinare dove al punto 5 cita testualmente: “La categoria prevalente di cui al comma 2 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore, il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente di cui al comma 2, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto di cui all’art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto; tali lavorazioni sono così elencate: Categoria OS30 (Opere elettriche), importo € 71.098,86, percentuale sul totale 18,482%”. È evidente che la categoria OS30 (categoria superspecialistica) la cui incidenza è del 18,482% data la sua menzione all’interno del disciplinare, crea dubbi sull’effettiva qualificazione o meno per la partecipazione alla gara in oggetto. Risposta: La categoria OS30 indicata all’art. 5 del Disciplinare di gara rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria di cui all’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., Strutture Impianti Opere Speciali, il cui importo supera il 15% dell’importo totale dei lavori ed è subappaltabile entro i limiti di legge.