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SOMMARIO
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AMBITO DI APPLICAZIONE ...............................................3
INESISTENZA DI FALSE DICHIARAZIONI CIRCA IL
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
AGLI APPALTI E PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE. ......................8
CATEGORIE E CLASSIFICHE............................................3
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.................................................. 8
REQUISITO DI QUALITA’ AZIENDALE................................4
A] CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA.........................8
IDONEE REFERENZE BANCARIE...................................8
CIFRA D’AFFARI............................................................8
CAPITALE NETTO .......................................................10
PRESENTAZIONE DELLA S.O.A. QUADRIFOGLIO......................3
GENERALITA’................................................................................... 3
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REQUISITI RICHIESTI: CENNI E RINVIO ............................4
CONTROLLO SULLA VERIDICITA’ DELLE
DICHIARAZIONI................................................................5
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L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE: TERMINE DI
EFFICACIA E RINNOVO ....................................................5
CORRISPETTIVO (In attesa del Regolamento attuativo
della L. 166/02)..................................................................5
MODIFICHE DELL’ATTESTAZIONE....................................6
TUTELA DELLA PRIVACY .................................................6
REQUISITI DI ORDINE GENERALE................................................ 6
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INESISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....8
CITTADINANZA ................................................................6
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ANTIMAFIA.......................................................................6
INESISTENZA DI CONDANNE CHE INCIDONO SULLA
MORALITA’ PROFESSIONALE...........................................7
B] IDONEITA’ TECNICA...................................................10
I) DIREZIONE TECNICA ...............................................11
II) LAVORI ESEGUITI ...................................................12
III) LAVORI DI MAGGIORE IMPORTO (LAVORI DI PUNTA)13
LAVORI ESEGUITI ALL’ESTERO...................................13
LAVORI ESEGUITI PER COMMITTENTI PRIVATI ...........14
LAVORI ESEGUITI IN PROPRIO ...................................14
RIVALUTAZIONE DEI LAVORI ......................................14
QUALIFICAZIONE DA DIREZIONE TECNICA .................14
LAVORI DI RESTAURO SUI BENI ARCHITETTONICI
(Categoria OS 2)...........................................................14
C] ATTREZZATURA TECNICA .........................................15
D] ORGANICO MEDIO ANNUO ........................................15
SUBAPPALTO ................................................................................16
INESISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI ALLE NORME IN
MATERIA DI CONTRIBUZIONE SOCIALE ...........................7
INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE..........................17
INESISTENZA DI IRREGOLARITA’ NEI PAGAMENTI DI
IMPOSTE E TASSE...........................................................7
•
CONSORZI......................................................................................18
I CONSORZI STABILI ......................................................18
UTILIZZO DI REQUISITI DA ALTRI SOGGETTI ...........................18
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.....................7
•
INSUSSISTENZA DELLO STATO DI FALLIMENTO, DI
LIQUIDAZIONE O DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’............7
CESSIONE D’AZIENDA ...................................................18
ELENCO CATEGORIE ...................................................................20
INESISTENZA DI PROCEDURE DI FALLIMENTO, DI
CONCORDATO PREVENTIVO, DI AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA E DI AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA..............................................................7
•
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INESISTENZA DI ERRORE GRAVE NELL’ESECUZIONE
DI LAVORI PUBBLICI ........................................................8
CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI..............................26
2
CATEGORIE OPERE GENERALI .....................................20
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE .........................22
TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE
CATEGORIE...................................................................25
SOA QUADRIFOGLIO Organismo di attestazione SpA
Via Dei Berio 91 - 00155 Roma
Via Kerbaker 55 - 80129 Napoli
Via Picone 12 - 92100 Agrigento
Corso Trieste – 81100 Caserta
Via Giordano Bruno 84043 Agropoli
PRESENTAZIONE DELLA S.O.A. QUADRIFOGLIO
Al fine di garantire la qualità, l’efficienza, la trasparenza, la tempestività e la correttezza dell’attività amministrativa in
materia di opere e lavori pubblici, l’art. 8 della Legge 109/1994 prevede l’istituzione di organismi di diritto privato di
attestazione (detti S.O.A. – Società Organismi di Attestazione) aventi, tra gli altri, il compito di accertare nei soggetti
che intendono partecipare all’esecuzione di lavori pubblici, l’esistenza di requisiti di ordine generale e tecnico
organizzativi e di rilasciare, qualora ne sussistano le condizioni, l’attestazione di qualificazione.
Il Regolamento attuativo di tale disposizione è stato emanato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 che ha disciplinato
compiutamente l’intera materia.
Nell’ambito delle Società Organismi di Attestazioni, la S.O.A. QUADRIFOGLIO S.P.A. esplica la propria attività di
attestazione con la massima serietà e competenza grazie al personale tecnico di cui dispone altamente qualificato
nel settore degli appalti di lavori pubblici.
La S.O.A. Quadrifoglio, pertanto, si fa garante nei confronti della Pubblica Amministrazione del rispetto da parte delle
imprese da essa qualificate dei criteri posti a fondamento della Legge 109/94 e assicura essa stessa il rispetto del
“principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa
determinare comportamenti non imparziali o discriminatori” così come previsto dal IV° comma dell’art. 7 del D.P.R.
34/2000.
GENERALITA’
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il sistema unico di qualificazione previsto dall’art. 8 della Legge 109/1994 è obbligatorio per chiunque esegua lavori
pubblici affidati dai soggetti indicati all’art. 2 comma II° L. 109/1994, dalle Regioni anche a Statuto Speciale e dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano.
L’obbligo della qualificazione sorge per gli appalti pubblici di importo superiore a € 150.000,00.
Le imprese esecutrici di lavori pubblici per le quali sorge l’obbligo della qualificazione sono:
- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. tra imprese individuali, anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.
La qualificazione non è obbligatoria per le imprese appartenenti a Stati dell’Unione Europea che intendano
partecipare ad appalti pubblici o conseguire i relativi sub-appalti. Per tali imprese l’esistenza dei requisiti viene
accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei vari paesi.
L’impresa che intende qualificarsi deve stipulare apposito contratto con le SOA autorizzate dall’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici. Tale organo dovrà essere informato dalla SOA sulla stipula del contratto, sul rilascio
dell’attestazione o sul suo diniego entro trenta giorni.
CATEGORIE E CLASSIFICHE
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 34/2000 le imprese sono qualificate: per categorie di opere generali e per
categorie di opere specializzate; per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione;
nell’ambito di ciascuna categoria, in base a otto classifiche di importo.
Per OPERE GENERALI (“OG”) si intendono quelle caratterizzate da una pluralità di lavorazioni indispensabili per
consegnare l’opera finita in ogni sua parte e pronta all’uso da parte dell’utilizzatore finale. Tale qualificazione è
conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi e presuppone l’effettiva capacità operativa, organizzativa dei
fattori produttivi, economica-finanziaria e conoscitiva delle regole tecniche ed amministrative che regolano
l’esecuzione dei lavori pubblici.
Per OPERE SPECIALIZZATE (“OS”) si intendono quelle che costituiscono una parte della realizzazione di un’opera
o di un intervento e che per la loro natura richiedono una particolare specializzazione e professionalità.
Tale qualificazione è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e
manutenzione di specifiche lavorazioni e presuppone l’effettiva capacità operativa, organizzativa dei fattori produttivi,
il possesso delle specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative prescritte dalla normativa vigente.
Le categorie di OPERE GENERALI e di OPERE SPECIALIZZATE sono specificate nell’allegato “A” del presente
opuscolo.
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SOA QUADRIFOGLIO Organismo di attestazione SpA
Via Dei Berio 91 - 00155 Roma
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Le classifiche suddivise per importi sono le seguenti:
Classifica
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Importo in Lire
Fino a L. 500.000.000
Fino a L. 1.000.000.000
Fino a L. 2.000.000.000
Fino a L. 5.000.000.000
Fino a L. 10.000.000.000
Fino a L. 20.000.000.000
Fino a L. 30.000.000.000
Oltre L. 30.000.000.000
Importo in Euro
Fino a Euro 258.228
Fino a Euro 516.457
Fino a Euro 1.032.913
Fino a Euro 2.582.284
Fino a Euro 5.164.569
Fino a Euro 10.329.138
Fino a Euro 15.493.707
Oltre Euro 15.493.707
Ai fini della rispondenza con i requisiti della qualificazione la classifica VIII è convenzionalmente stabilita in €
20.658.276.
Per poter partecipare agli appalti di importo a base di gara superiori a € 20.658.276 le imprese, oltre ad aver ottenuto
la qualificazione nell’VIII classifica, devono aver realizzato, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del
bando, una cifra d’affari, per lavori da attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara.
La qualificazione ad una determinata categoria e classifica abilita l’impresa a partecipare a gare aventi ad oggetto
l’esecuzione di opere di quella categoria e di importo pari a quello della classifica posseduta aumentato di un quinto.
Le imprese aggiudicatarie, singole o raggruppate, non possono eseguire i lavori rientranti nelle categorie generali o
specializzate per le quali la qualificazione è obbligatoria qualora non siano in possesso di tali qualificazioni; in tal
caso tali lavorazioni devono essere sempre subappaltate ad imprese in possesso della prescritta qualificazione.
REQUISITO DI QUALITA’ AZIENDALE
Le imprese che intendono qualificarsi devono essere, in primo luogo, in possesso del sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 di cui all’art.8 3° comma lett. a) e b) L. 109/1994, secondo la cadenza temporale di seguito
riportata.
La certificazione del sistema di qualità aziendale deve essere rilasciata da enti certificatori accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
Il sistema di qualità aziendale o gli elementi significativi e correlati di tale sistema devono essere posseduti dalle
imprese secondo la cadenza temporale riportata nella seguente tabella in cui elementi differenziatori sono le
classifiche richieste:
Requisito
Classifica I e II
Classifica III IV e V
Classifica VI e VII
Classifica VIII
(da 0 a 1mld.)
(da 1 a 10 mld.)
(da 10 a 30 mld.)
(illimitato)
Elementi del sistema Anno 2000 - no
Anno 2000 – no
Anno 2000 – no
Anno 2000 - no
di qualità
Anno 2001 - no
Anno 2001 – no
Anno 2001 – no
Anno 2001 - no
Anno 2002 - no
Anno 2002 – no
Anno 2002 - sì
Anno 2002 - sì
Anno 2003 - no
Anno 2003 – sì
Anno 2003 - sì
Anno 2003 - //
Anno 2004 - no
Anno 2004 – sì
Anno 2004 - //
Anno 2004 - //
Sistema di qualità
Anno 2000 - no
Anno 2000 – no
Anno 2000 – no
Anno 2000 - no
Anno 2001 - no
Anno 2001 – no
Anno 2001 – no
Anno 2001 - no
Anno 2002 - no
Anno 2002 – no
Anno 2002 – no
Anno 2002 - no
Anno 2003 - no
Anno 2003 – no
Anno 2003 – no
Anno 2003 - sì
Anno 2004 - no
Anno 2004 – no
Anno 2004 - si
Anno 2004 - sì
Regime - no
Regime - si
Regime - si
Regime - sì
REQUISITI RICHIESTI: CENNI E RINVIO
Le imprese che intendono ottenere l’attestazione di qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici devono
possedere i requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti, rispettivamente, dagli artt. 17 e 18 del D.P.R.
34/2000. I primi, riferiti per lo più sia allo status dell’impresa che dei soggetti che in essa ricoprono ruoli pregnanti,
hanno lo scopo di garantire la partecipazione agli appalti pubblici di imprese incensurate, in regola con gli obblighi
previdenziali ed assistenziali e che godono di “sana e robusta costituzione”.
I requisiti d’ordine generale devono essere dimostrati attraverso certificati rilasciati dagli uffici competenti. Laddove i
requisiti richiesti non siano dimostrabili con i certificati occorrerà presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto
notorio resa ai sensi del D.P.R. 403/98 atta a comprovare l’esistenza del requisito richiesto.
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I requisiti di ordine speciale dimostrano la capacità economica finanziaria dell’impresa, la sua idoneità tecnico
organizzativa, le attrezzature tecniche e il personale dipendente di cui dispone.
Essi devono rispondere a precisi parametri stabiliti dal regolamento e vengono accertati sulla base di documenti
fiscali e contabili per i quali il periodo di riferimento preso in considerazione è il quinquennio fiscalmente
documentabile precedente la domanda di rilascio dell’attestazione e dai certificati attestanti i lavori eseguiti il cui
periodo di riferimento è il quinquennio antecedente la domanda di qualificazione.
Dei requisiti generali e speciali richiesti se ne parlerà più specificamente nei successivi capitoli.
Alle società di capitale, in possesso del requisito del sistema di qualità e che dimostrino il possesso di ulteriori
requisiti economico-finanziari, è riconosciuto un “incremento convenzionale premiante” con il quale i valori della cifra
d’affari e dei lavori eseguiti sono aumentati fino ad un massimo del 30%.
CONTROLLO SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI
Compito principale della S.O.A è verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle
documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestazione (DPR 34/2000 art. 12 lett. f).
Nello svolgimento di tale attività, la SOA può visionare ulteriori documenti idonei a comprovare i requisiti richiesti e, a
tal fine, può accedere direttamente, con suo personale specializzato, presso la struttura aziendale oppure presso gli
uffici competenti a rilasciare detti documenti.
I controlli e le verifiche sono specificamente previsti quando:
i dati di bilancio (cifra d’affari, costo dei dipendenti, ammortamenti) non siano coerenti fra di loro e con i
certificati di lavoro relativi al periodo di riferimento;
i certificati di lavoro riguardino lavori eseguiti in proprio o per conto di soggetti non tenuti all’osservanza delle
norme sugli appalti pubblici;
i certificati di lavoro riguardino lavori eseguiti a ridosso della data di stipula del contratto con la SOA o lavori in
corso di esecuzione;
i certificati di lavoro siano i più significativi ai fini della qualificazione;
i certificati di lavoro riguardino interventi che si riferiscono ad una pluralità di categorie di qualificazione;
un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione sia di molto anteriore rispetto alla data di stipula del
contratto con la SOA, non sia congruente con altri documenti o induca a ragionevoli dubbi sulla sua autenticità.
L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE: TERMINE DI EFFICACIA E RINNOVO
Compiuti gli accertamenti sulla verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione, la SOA è tenuta a rilasciare
l’attestazione entro novanta giorni dalla data di stipula del contratto con la SOA.
La carenza dei requisiti generali e/o speciali comporta il diniego dell’attestazione, oppure il rilascio di un’attestazione
che qualifica per categorie e/o classifiche inferiori a quelle richieste.
Le determinazioni assunte dalla SOA possono essere sottoposte a controllo dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici quando l’impresa interessata ne fa richiesta entro trenta giorni dall’effettiva conoscenza della
determinazione.
Il termine di efficacia dell’attestazione è di cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonché dei requisiti di capacità strutturale.
Per conseguire il rinnovo dell’attestazione, l’impresa deve, almeno tre mesi prima della scadenza, stipulare un nuovo
contratto con una SOA.
Prima della scadenza può essere richiesta una nuova attestazione se sono trascorsi tre mesi dalla data del rilascio
della precedente.
Il rinnovo dell’attestazione avviene con le stesse procedure previste per il rilascio.
L’attestazione rilasciata all’Impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale ha la durata pari a
quella della certificazione a meno che non provveda al rinnovo di quest’ultima prima della scadenza.
CORRISPETTIVO (In attesa del Regolamento attuativo della L. 166/02)
Il corrispettivo richiesto per il rilascio dell’attestazione di qualificazione e del suo rinnovo è determinato dall’importo
complessivo e dal numero delle categorie generali o specializzate in cui si chiede di essere qualificati e viene
stabilito applicando la seguente formula (all. E del Regolamento)
P = [C/12.500 + (2*N+8) * 413,16 ] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.
R = Coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale
a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001
Gli importi calcolati come sopra detto sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa (non può essere
previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio).
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MODIFICHE DELL’ATTESTAZIONE
Alcune variazioni non producono rinnovo dell’attestazione già rilasciata e godono di una tariffa ridotta.
1) Variazioni con tariffa pari allo 0,05 della Tariffa minima di cui all’allegato E del Regolamento:
• variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra
operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
• variazione della sede;
• variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica la cui presenza non sia stata
determinante per la qualificazione;
• variazione a seguito della richiesta di inserimento dell’avvenuta acquisizione del certificato di qualità
aziendale;
• variazione a seguito della richiesta di inserimento dell’avvenuta acquisizione della dichiarazione della
presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale;
• variazione dell’inserimento del possesso del certificato di qualità aziendale in luogo della dichiarazione
della presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale.
2) Variazioni con tariffa pari allo 0,10 della Tariffa minima di cui all’allegato E del Regolamento:
• Variazione del direttore tecnico la cui presenza è stata determinante per la qualificazione.
Per le variazioni relative a più tipologie, i parametri sopra riportati sono ridotti del 50%.
È possibile inoltre, a tariffa ridotta, integrare l’attestazione con nuove categorie o aumentare quelle già attribuite
purchè la cifra d’affari, l’attrezzatura tecnica e l’organico posseduti alla data di sottoscrizione del contratto
originario siano sufficienti per la totalità delle qualificazioni richieste.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati delle imprese ricevuti dalla SOA per l’espletamento della sua attività sono trattati e tutelati in base alla Legge
675/1996 che detta norme per la tutela della privacy.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
CITTADINANZA
I certificati di cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, oppure di residenza in Italia per
gli stranieri imprenditori o amministratori di società commerciali legalmente costituite, appartenenti a Stati che
concedono trattamento di reciprocità ai cittadini italiani, devono essere presentati dai seguenti soggetti:
• nelle ditte individuali: dal titolare e dal Direttore tecnico;
• nelle società in nome collettivo: da tutti i soci e dal Direttore tecnico;
• nelle società in accomandita semplice: da tutti gli accomandatari e dal Direttore tecnico;
• nelle società di capitali e nei consorzi: dagli amministratori muniti di rappresentanza
legale e dal Direttore tecnico.
ANTIMAFIA
Le imprese che intendono qualificarsi devono dimostrare l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’’art. 10
della Legge 575/1965 (cd. Antimafia)
Tale requisito viene normalmente dimostrato dalle imprese, siano esse ditte individuali o società commerciali o
consorzi, con il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, del luogo dove ha sede
l’impresa, contenente la DICITURA AI SENSI DELL’ART. 10 DELL’ART. 9 DEL D.P.R. 252/98
“...............NULLA OSTA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 31.05.1965 N. 575 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.........”.
In luogo del certificato della C.C.I.A.A. contenente tale dicitura, l’impresa può presentare il certificato rilasciato dalla
Prefettura della Provincia in cui essa ha sede.
Il requisito dell’antimafia deve essere, altresì, dimostrato:
• nelle ditte individuali: dal titolare e dal Direttore tecnico;
• nelle società in nome collettivo: da tutti i soci e dal Direttore tecnico;
• nelle società in accomandita semplice: da tutti gli accomandatari e dal Direttore tecnico;
• nelle società di capitali e nei consorzi: dagli amministratori muniti di rappresentanza
legale e dal Direttore tecnico.
Qualora il certificato della C.C.I.A.A. estenda la dichiarazione antimafia anche ai soggetti sopraindicati, questi non
sono tenuti a presentare un’autonoma certificazione. Se, invece, tale dichiarazione si riferisce solo ad alcuni dei
soggetti indicati (ad esempio, nell’impresa individuale, solo al titolare e non anche al Direttore Tecnico) i soggetti non
citati devono dimostrare tale requisito o con un documento rilasciato dalla Prefettura della provincia in cui essi hanno
la residenza ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 403/98.
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INESISTENZA DI CONDANNE CHE INCIDONO SULLA MORALITA’ PROFESSIONALE
La determina 47/2000 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici ha chiarito che le condanne che incidono sulla
moralità professionale sono quelle che per il loro contenuto compromettono il rapporto
fiduciario tra l’impresa e l’ente appaltante, per cui, ai fini della loro rilevanza si terrà conto del contenuto della
fattispecie, del tempo trascorso dalla condanna e di eventuali recidive.
Il requisito dell’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) per reati che incidono sulla moralità
professionale va dimostrato con il certificato del casellario giudiziale. Peraltro, poiché tale certificato non riporta tutte
le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione”, nonché le condanne
patteggiate che godono di diritto di tale beneficio occorre anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai
sensi del D.P.R. 403/98 attestante l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato per le quali il
giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.. Qualora sussistono tali condanne la dichiarazione deve contenere l’elencazione delle sentenze.
Il Testo Unico sulle Autocertificazioni entrato in vigore il 7 marzo 2001 consente all’Impresa, in sostituzione del
casellario giudiziale, di rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i fatti già certificati nel casellario
giudiziale.
Tale requisito deve essere dimostrato:
• nelle ditte individuali: dal titolare e dal Direttore tecnico;
• nelle società in nome collettivo: da tutti i soci e dal Direttore tecnico;
• nelle società in accomandita semplice: da tutti gli accomandatari e dal Direttore tecnico;
• nelle società di capitali e nei consorzi: dagli amministratori muniti di rappresentanza
legale e dal Direttore tecnico.
INESISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE SOCIALE
La contribuzione sociale cui si fa riferimento è quella prevista dalla legislazione italiana, per le imprese nazionali, o
quella del paese di residenza, per le imprese straniere.
Tale requisito va dimostrato con la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 403/98
sull’inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale, secondo la
legislazione italiana o del paese di residenza.
La dichiarazione dev’essere resa:
nelle ditte individuali: dal titolare;
nelle società commerciali e nei consorzi: dagli amministratori muniti di rappresentanza legale.
La dichiarazione può essere sostituita dai certificati di correttezza e correntezza contributiva rilasciati da: INPS,
INAIL, CASSA EDILE.
INESISTENZA DI IRREGOLARITA’ NEI PAGAMENTI DI IMPOSTE E TASSE
Tale requisito va dimostrato con la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 403/98
sull’inesistenza di irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza.
La dichiarazione dev’essere resa:
nelle ditte individuali: dal titolare;
nelle società commerciali e nei consorzi: dagli amministratori muniti di rappresentanza legale
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Dal certificato della C.C.I.A.A. si deve evincere la vigenza dell’impresa, la specifica attività svolta, l’insussistenza
dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività e l’eventuale dicitura di cui si è detto al paragrafo
2.
Le imprese straniere che non hanno sede in Stati appartenenti all’Unione Europea dovranno produrre il certificato di
iscrizione al registro delle imprese dello Stato di provenienza.
Le imprese esecutrici di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici devono conseguire l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con la specifica attività economica “conservazione e
restauro di opere d’arte” giusto quanto prescritto dall’art. 2 del D.M. n. 294 del 03/08/2000.
INSUSSISTENZA DELLO STATO DI FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE O DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
Tale requisito va dimostrato con il certificato della C.C.I.A.A. di cui si è detto al precedente paragrafo.
INESISTENZA DI PROCEDURE DI FALLIMENTO, DI CONCORDATO PREVENTIVO, DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.
Questo requisito va dimostrato con il certificato rilasciato dalla cancelleria fallimentare del Tribunale dove ha sede
l’impresa.
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Via Dei Berio 91 - 00155 Roma
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Via Picone 12 - 92100 Agrigento
Corso Trieste – 81100 Caserta
Via Giordano Bruno 84043 Agropoli
INESISTENZA DI ERRORE GRAVE NELL’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Il titolare dell’impresa individuale oppure il rappresentante legale della società commerciale o del consorzio, devono
rendere ai sensi del D.P.R. 403/98 la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio circa l’inesistenza di errore grave
nell’esecuzione di lavori pubblici.
INESISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 403/98, il titolare dell’impresa individuale
ovvero il rappresentante legale della società commerciale o del consorzio devono dichiarare che l’impresa non ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all’osservanza delle norme poste a tutela della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
INESISTENZA DI FALSE DICHIARAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AGLI
APPALTI E PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE.
Tale requisito va dimostrato con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 403/98 dal titolare
dell’impresa individuale ovvero dal rappresentante legale della società commerciale o del consorzio.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Per ottenere l’attestazione SOA l’impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 18 del
Regolamento che si distinguono in quattro punti:
A] - Adeguata capacità economico finanziaria
B] - Adeguata idoneità tecnica ed organizzativa
C] - Adeguata dotazione di attrezzature tecniche
D] - Adeguato organico medio annuo.
Per le imprese che richiedono l’attestazione nella categoria OS2 (superfici decorate e beni mobili di interesse storico
e artistico) i requisiti di ordine speciale sono stati individuati in modo diverso in quanto riferiti specificatamente al tipo
di attività svolta.
Essi sono elencati nell’art. 3 del DM n. 294 del 03/08/2000 al quale si fa rinvio.
A] CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
IDONEE REFERENZE BANCARIE
L’impresa presenta una o più lettere di referenze che rilasciano gli Istituti di credito con i quali ha rapporto.
CIFRA D’AFFARI
L’impresa deve dimostrare di aver sviluppato, nel quinquennio antecedente la richiesta di qualificazione, una cifra
d’affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta almeno pari all’importo complessivo delle qualificazioni
richieste.
Esempio
Se un’impresa il 15.02.2007 chiede di essere qualificata per le seguenti categorie e relativi importi:
OG 1
2,5 milioni
OG 3
5 milioni
OG 8
1 milione
totale
8,5 milioni
la cifra di affari in lavori sviluppata nel quinquennio documentabile, ossia 2001/2005, deve essere di almeno 8,5
milioni (100 % degli importi di qualificazione richiesti). Qualora l’impresa abbia sviluppato una cifra di affari in
lavori di importo superiore alle qualificazioni richieste, per la verifica degli ulteriori requisiti (costo del personale –
valore delle attrezzature) si dovrà fare riferimento non alla cifra realmente realizzata bensì a quella che sarebbe
stata sufficiente per conseguire la qualificazione.
(Totale cifra di affari sviluppata 10 milioni – Importo qualificazione richiesto 8,5 milioni – cifra di affari cui fare
riferimento € 8,5 milioni).
Sembra opportuno specificare che la cifra di affari utile per la qualificazione è esclusivamente quella derivante
dall’attività oggetto di qualificazione.
Se un’impresa dunque oltre all’attività di costruzione svolge anche altre attività (ad esempio vendita di componenti
per l’edilizia, servizi immobiliari, ecc.) occorrerà estrapolare dall’attività complessiva quella inerente l’attività di
costruzione ed a quest’ultima va parametrato il requisito richiesto.
Per attività diretta si deve intendere l’attività che l’impresa svolge in nome e per conto proprio; quindi la cifra di affari
in lavori derivante da attività diretta va desunta dai documenti contabili dell’impresa stessa (Modello Unico se ditta
individuale, sas, snc, consorzi; Bilanci se società di capitali);
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SOA QUADRIFOGLIO Organismo di attestazione SpA
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Per attività indiretta si deve intendere l’attività che l’impresa svolge in nome e per conto di consorzi, società tra
imprese riunite o geie a cui l’impresa stessa partecipa.
La cifra di affari in lavoro derivante da attività indiretta va desunta dai bilanci dei soggetti di cui sopra a cui l’impresa
richiedente la qualificazione partecipa. Occorre sempre fare riferimento alla sola cifra di affari derivante da
esecuzione lavori ed imputare all’impresa richiedente la qualificazione la quota che le compete per effetto della sua
quota di partecipazione.
Esempio – SOLO ATTIVITÀ DIRETTA
ANNO
2001
2002
2003
2004
2005
TOTALE
CIFRA DI AFFARI IN LAVORI
900.000
1.100.000
1.500.000
1.700.000
2.300.000
7.500.000
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Esempio - ATTIVITA’ DIRETTA ED INDIRETTA
ANNO Cifra di affari in lavori Cifra di affari in lavori Cifra di affari in
da attività diretta
della partecipata
lavori da attività
(a)
(da bilancio)
indiretta
(quota di partecipazione del 30%)
(b)
2001
900.000
1.000.000
300.000
2002
1.100.000
1.200.000
360.000
2003
1.500.000
1.700.000
510.000
2004
1.700.000
2.000.000
600.000
2005
2.300.000
2.500.000
750.000
TOTALE
TOTALE CIFRA DI
IN
AFFARI
LAVORI
a+b
1.200.000
1.460.000
2.010.000
2.300.000
3.050.000
10.020.000
CAPITALE NETTO
Il rispetto di questo requisito riguarda esclusivamente i soggetti tenuti per legge alla redazione del bilancio, (srl,
società cooperative, spa, sapa, società consortili, consorzi con attività esterna, geie).
Le suddette imprese devono possedere, relativamente all’ultimo bilancio approvato, il capitale netto di valore
positivo.
Esempio:
Bilancio 2001
A) Patrimonio netto
I capitale
II riserva da sovrapprezzo delle azioni
III riserva di rivalutazione
IV riserva legale
V riserva per azioni proprie in portafoglio
VI riserve statutarie
VII altre riserve
VIII utile (perdite) portate a nuovo -10.000
IX utile (perdite) di esercizio
Stato patrimoniale
ATTIVO
(omissis)
PASSIVO
20.000
-------------------------
5.000
__________
Totale A
15.000
L’impresa dimostra il possesso del requisito in quanto il totale della lettera A del passivo (capitale netto) è di
valore positivo (+ 15.000).
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Esempio:
Bilancio 2001
A) Patrimonio netto
I capitale
II riserva da sovrapprezzo delle azioni
III riserva di rivalutazione
IV riserva legale
V riserva per azioni proprie in portafoglio
VI riserve statutarie
VII altre riserve
VIII utile (perdite) portate a nuovo -10.000
IX utile (perdite) di esercizio
Stato patrimoniale
ATTIVO
(omissis)
PASSIVO
20.000
-------------------------11.000
__________
Totale A
-1.000
L’impresa non dimostra il possesso del requisito in quanto il totale della lettera A del passivo (capitale netto) è di
valore negativo (- 1.000), e pertanto non è attestabile.
B] IDONEITA’ TECNICA
L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
I.
con la presenza di idonea direzione tecnica;
II. dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al
90% di quello della classifica richiesta;
III. dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al
40 % dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori nella stessa singola
categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 % dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 % dell’importo
della qualificazione richiesta.
I) DIREZIONE TECNICA
“La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori....”, considerato che l’impresa di costruzione concretizza la propria attività attraverso la
realizzazione dei lavori, appare evidente che la direzione tecnica assume una importanza rilevante ai fini della
qualificazione dell’impresa ed infatti il legislatore ha dettato sul punto norme precise che tendono a garantire la
professionalità dei soggetti chiamati a rivestire tale ruolo ed il preciso rapporto tra impresa e direzione tecnica. Per
garantire la professionalità, la direzione tecnica deve essere affidata esclusivamente a soggetti in possesso di titolo
di studio specifico (laurea o diploma di laurea in ingegneria o architettura od equipollente – diploma di geometra o
equivalente) oppure, di comprovata capacità professionale acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni.
Per garantire un effettivo rapporto tra impresa e direzione tecnica, il direttore tecnico può essere:
• il titolare, il socio, il legale rappresentante, l’amministratore;
• il dipendente assunto con regolare contratto di lavoro subordinato;
• il professionista esterno munito di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
Sono fatte salve esclusivamente le situazioni pregresse ossia è riconosciuta l’idoneità tecnica, indipendentemente
dal possesso dei requisiti di cui sopra, ai soggetti che alla data del 01.03.2000 già svolgevano la funzione di direttore
tecnico purchè mantengano l’incarico per la stessa impresa.
Inoltre il legislatore ha ribadito che la carica di direttore tecnico può essere ricoperta per una sola impresa ed all’uopo
i direttori tecnici sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione cosiddetta “dichiarazione di unicità di incarico.”
La direzione tecnica delle imprese deve essere costituita:
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a) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da uno o più soggetti in possesso:
• di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni;
• di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile;
• di laurea in ingegneria o in architettura;
• di diploma universitario in ingegneria o architettura;
b) qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da
almeno un direttore tecnico, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di
esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni;
c) qualora l’impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da uno o più soggetti in
possesso:
• di diploma di geometra oppure di diploma di perito industriale edile;
• di diploma universitario in ingegneria o architettura;
• di laurea in ingegneria o in architettura;
d) qualora l’impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia
superiore alla IV, da almeno un direttore tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura;
Qualora siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera a), b), c) e d), la direzione tecnica può comprendere
altresì laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell’amministrazione competente, siano da
ritenersi equipollenti;
II) LAVORI ESEGUITI
L’accesso ad una determinata categoria è condizionato all’effettiva esecuzione di lavori, nella medesima categoria,
per un importo non inferiore al 90% della classifica richiesta.
I certificati di esecuzione lavori che dimostrano il possesso dei requisiti di cui sopra devono essere rilasciati in
conformità all’allegato D del Regolamento. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del
Regolamento (1.3.2000).
Esempio 1:
impresa XXXXX
Categorie
Importo qualificazione richiesta in ciascuna categoria
OG1
OG3
OS30
Importo lavori eseguiti in ciascuna categoria
5.000.000
2.000.000
1.000.000
4.500.000
1.800.000
950.000
TOTALE LIRE
7.250.000
L’impresa XXXXX, è in possesso del requisito di cui all’art. 18 comma 5 lett. b) quindi, relativamente a questo
requisito, può essere qualificata per la categoria OG1 alla classe IV; per la categoria OG3 alla classe III e per la
categoria OS30 alla classe II.
Esempio 2:
Impresa YYYYY
Categorie
Importo qualificazione richiesta in ciascuna categoria
OG1
OG3
OS30
5.000.000
2.000.000
1.000.000
TOTALE LIRE
Importo lavori eseguiti in ciascuna categoria
4.000.000
2.500.000
750.000
7.250.000
L’impresa YYYYY, nonostante abbia sviluppato la stessa cifra di affari in lavori dell’impresa XXXXX non può
essere qualificata per le stesse classi in quanto i lavori eseguiti nelle categorie OG1 e OS30 non rispondono al
requisito di cui all’art. 18 comma 5 lett. b) del Regolamento, ovvero, sono inferiori al 90% dell’importo richiesto in
ciascuna di tali categorie.
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III) LAVORI DI MAGGIORE IMPORTO (LAVORI DI PUNTA)
L’impresa, per ottenere la qualificazione in una determinata categoria, oltre alla dimostrazione di aver eseguito in
quella determinata categoria lavori per almeno il 90% dell’importo di classifica richiesto, dovrà anche dimostrare di
avere dei lavori di punta:
• un unico lavoro pari ad almeno il 40% dell’importo di qualificazione richiesto;
• due lavori che sommati risultino essere almeno il 55% dell’importo di qualificazione richiesto;
• tre lavori che sommati risultino essere almeno il 65% dell’importo di qualificazione richiesto.
Esempio:
Categoria
Richiesta
OG1
OG2
OG3
Classifica
Richiesta
5.000.000
2.000.000
1.000.000
Importo lavori
eseguiti
4.500.000
1.900.000
1.000.000
LAVORI DI PUNTA
1 lavoro =40%
2 lavori = 55%
2.000.000
1.100.000
3 lavori = 65%
650.000
I restanti certificati possono essere composti da lavori di qualsiasi importo purchè sommino insieme a quelli di punta
alternativamente gli importi di 4, 5 milioni, 1,9 milioni, 1 milione.
Il periodo di esecuzione lavori utile per la qualificazione è il quinquennio antecedente la data di richiesta di
qualificazione alla SOA.
Per i lavori che hanno avuto inizio in data antecedente al quinquennio utile per la qualificazione, si deve procedere
alla valutazione dell’importo utile. La norma dispone che la valutazione va fatta considerando che i lavori siano stati
svolti con andamento lineare ossia si calcola che la produzione, durante tutto il periodo dei lavori si è sviluppata con
quote costanti. Pertanto se la durata di un lavoro di € 1.000.000 è stato di 100 gg. la quota giornaliera di lavoro
prodotto sarà di L. 10.000.
Tale criterio non è vincolante per l’impresa che sia in grado di dimostrare attraverso idonea documentazione (stati
d’avanzamento lavori, collaudi, ecc.) un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni.
Esempio:
Domanda di qualificazione alla SOA presentata il 30.12.2002
Quinquennio di riferimento per la valutazione dei lavori: 30.12.1998 - 29.12.2002
Importo lavoro
da certificato
1.000.000
Data inizio
lavori
10.12.1998
Data fine
lavori
20.03.1999
Tempo di
esecuzione
lavori (gg)
100
Valore lineare
della
produzione (£/g)
10.000
Periodo di
esecuzione
ricadente nei 5
anni (gg)
80
IMPORTO LAVORI UTILE PER LA QUALIFICAZIONE
10. 000 x 80
800. 000
LAVORI ESEGUITI ALL’ESTERO
Per i lavori eseguiti nei Paesi aderenti all’Unione Europea l’impresa deve presentare la certificazione rilasciata dal
committente ed il certificato di collaudo, se emesso.
Per i lavori eseguiti negli altri Paesi l’impresa deve produrre un’attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del
consolato competente, vistata dal medesimo, contenente la descrizione dei lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi
di esecuzione, nonchè la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
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In entrambi i casi va, comunque, prodotta una copia del contratto e di ogni altro documento relativo ai lavori eseguiti.
LAVORI ESEGUITI PER COMMITTENTI PRIVATI
Nel caso di specie, l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto d’appalto ed è valutato per intero
nella corrispondente categoria individuata dalla tabella del Regolamento.
L’impresa deve presentare i seguenti documenti:
• copia del contratto d’appalto o altro documento equipollente;
• concessione edilizia (con allegata copia autentica del progetto approvato) o altro documento abilitativo;
• copia delle fatture;
• copia del certificato di regolare esecuzione.
LAVORI ESEGUITI IN PROPRIO
La valutazione dei lavori eseguiti in proprio si fa con riferimento a parametri fisici (metri quadri o metri cubi) valutati in
base a indici ufficiali; l’importo è valutato nella misura del 100%.
Se i lavori attengono all’edilizia abitativa si fa riferimento al Costo Totale dell’Intervento (risultante dalle normative
vigenti), moltiplicato per la Superficie Complessiva e maggiorato del 25%; se si tratta di edilizia commerciale,
maggiorato del 30%; se si tratta di edilizia industriale decurtato del 30%.
L’impresa deve presentare i seguenti documenti:
• concessione edilizia (con allegata copia autentica del progetto approvato) o altro documento abilitativo;
• copia delle fatture;
• copia del certificato di regolare esecuzione.
RIVALUTAZIONE DEI LAVORI
Gli importi dei lavori ultimati eseguiti con appalti pubblici vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate
dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. Le variazioni sono quelle intervenute tra la data
di ultimazione lavori e la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
QUALIFICAZIONE DA DIREZIONE TECNICA
E’ possibile qualificare un’impresa fino alla classifica III (2 miliardi) in una categoria in cui non abbia eseguito lavori
utilizzando i certificati di lavoro apportati dal direttore tecnico, purché ricorrano le seguenti condizioni:
• che il direttore tecnico abbia rivestito tale qualità in altre imprese iscritte all’Albo Nazionale Costruttori e/o
qualificate SOA per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivamente con
la stessa impresa;
• che lo svolgimento delle funzioni di cui sopra sia dimostrato con certificati di iscrizione all’Albo Nazionale
Costruttori e/o attestazioni e con certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta sia stato responsabile il
direttore tecnico;
• che siano trascorsi almeno sei anni da una eventuale precedente dimostrazione.
I lavori così certificati vengono valutati abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo
di 2 miliardi per ciascuna categoria
LAVORI DI RESTAURO SUI BENI ARCHITETTONICI (Categoria OS 2)
Data la specificità dei lavori di restauro effettuati su beni architettonici, siano essi mobili o superfici decorate, il D.M.
420/2001 (modificativo del D.M. 294/2000) prevede per la qualificazione delle imprese esecutrici di tali lavori la
sussistenza di alcuni requisiti diversi o ulteriori rispetto a quelli determinati dal DPR 34/2000 per le imprese edili.
Qui di seguito vengono elencate le caratteristiche salienti di tale qualificazione.
L’impresa deve possedere l’iscrizione alla camera di commercio per la specifica attività di “conservazione e restauro
di opere d’arte”.
La capacità economico-finanziaria può essere dimostrata alternativamente o con idonee referenze bancarie oppure
con una cifra d’affari per lavori non inferiore al 100 % della classifica richiesta congiuntamente alla presenza di un
capitale netto dell’ultimo bilancio approvato di valore positivo.
La direzione tecnica deve essere affidata ad un restauratore di beni culturali. Il D.M. 420/2001 individua i titoli di
studio idonei per il riconoscimento di tale figura, facendo comunque salva la possibilità di riconoscere la direzione
tecnica a chi ha svolto, in proprio o in rapporto di lavoro dipendente, l’attività in oggetto di cui abbia avuto la
responsabilità diretta nella gestione tecnica per non meno di otto anni da comprovare con certificati lavori in cui la
regolare esecuzione è stata attestata dall’autorità preposta alla tutela di tali beni.
Le imprese con più di quattro addetti devono essere in possesso di una adeguata idoneità organizzativa comprovata
o con un numero di collaboratori restauratori non inferiore al 40 % dell’organico complessivo o con un costo
complessivo sostenuto per stipendi e contributi dei restauratori e dei collaboratori restauratori non inferiore,
rispettivamente, al 20 e al 30 per cento dell’importo dei lavori di restauro. Anche per i collaboratori restauratori il
decreto individua i titoli di studio idonei ovvero una qualificata attività lavorativa nel settore.
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Un ultimo requisito che caratterizza la qualificazione in OS 2 attiene la valutazione dei lavori di punta: ferma
l’avvenuta esecuzione nel quinquennio di lavori per un importo complessivo pari al 90% della classifica richiesta,
sono richiesti o, nell’ultimo dei cinque anni, lavori eseguiti per un importo complessivo pari ad almeno un terzo della
classifica richiesta, o, negli ultimi due dei cinque anni, lavori eseguiti per un importo pari ad almeno il 50% della
classifica richiesta, o, infine, negli ultimi tre dei cinque anni lavori eseguiti per un importo pari ad almeno il 60% della
classifica richiesta.
Le attestazioni rilasciate nella categoria OS 2 prima dell’entrata in vigore della legge 166/2002 (18 agosto 2002),
conservano la loro validità triennale, ma consentono di partecipare alle gare solo se le imprese sono in possesso dei
requisiti suddescritti che, pertanto, vanno dimostrati in sede di gara.
C] ATTREZZATURA TECNICA
Per il requisito di “adeguata dotazione di attrezzature tecniche”, l’impresa deve dimostrare una dotazione di
attrezzature tecniche di valore non inferiore al 2% della cifra di affari in lavori dell’ultimo quinquennio.
L’attrezzatura tecnica da prendere in considerazione è esclusivamente quella relativa ai beni strumentali che
caratterizzano l’attività svolta dall’impresa.
Il valore da considerare è dato dalla somma degli ammortamenti relativi ai beni in proprietà e dei canoni corrisposti
per i beni in locazione finanziaria e i noleggi corrisposti nell’ultimo quinquennio.
L’importo relativo ad ammortamenti, a canoni di locazione finanziaria e di noleggio di durata oltre il quinquennio,
deve essere almeno pari al 50% del valore complessivo delle attrezzature.
I beni per i quali il piano di ammortamento è concluso contribuiscono alla determinazione del valore delle
attrezzature sotto forma di ammortamento figurativo. L’ammortamento figurativo consiste nella prosecuzione
dell’ammortamento per un periodo pari alla metà di quello realmente sviluppato a quota costante.
Esempio:
L’impresa XXXX chiede la qualificazione in varie categorie e classifiche per complessive € 7.500.000 ed ha
sviluppato, nel quinquennio di riferimento, una cifra di affari in lavori di complessive € 7.500.000.
Come sopra già detto il valore delle attrezzature deve essere almeno pari al 2% della cifra di affari sviluppata da
XXXX, ovvero:
valore delle attrezzature = 7.500.000 x 2% = 150.000.
L’impresa XXXX dunque per dimostrare il possesso di adeguata attrezzatura tecnica, deve avere ammortamenti,
leasing e noleggi nel quinquennio per complessivi £. 150.000.
ANNO
2001
2002
2003
2004
2005
Ammortamenti
imputabili all’attività
di costruzione
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
Canoni
leasing
corrisposti
==
==
==
22.000
12.000
Canoni
noleggio
8.000
8.000
15.000
===
==
di Ammortamenti
figurativi
10.000
10.000
TOTALE
18.000
18.000
30.000
47.000
37.000
D] ORGANICO MEDIO ANNUO
La dimostrazione del requisito di “adeguato organico medio annuo” è data dai costi sostenuti, nel quinquennio di
riferimento, per il personale dipendente. Tale costo deve essere almeno pari al 15% della cifra di affari in lavori
realizzata nello stesso periodo di cui almeno il 40% riferito a personale operaio. Il costo del personale dipendente va
calcolato sommando retribuzioni, stipendi, contributi sociali ed accantonamento ai fondi di quiescenza.
In alternativa il requisito risulta soddisfatto dimostrando di aver sostenuto costi per il personale dipendente in misura
del 10% della cifra di affari in lavori sviluppata nel quinquennio semprechè almeno l’80% di tale costo sia riferito a
personale tecnico-amministrativo laureato o diplomato.
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ANNO
Esempio:
01
02
03
04
05
COSTO PERSONALE DIPENDENTE
Imputabile ad attività di costruzione (in migliaia)
A
B
Costo operai
Costo tecnicoCosto totale per anno
amministrativo
65
93
135
202
225
65
87
115
148
175
TOTALE
130
180
250
350
400
1.310
Per le imprese artigiane, le imprese individuali e le società di persone la retribuzione del titolare e dei soci si intende
compresa nella percentuale minima necessaria ed il valore di tale retribuzione è pari a 5 volte il valore della
retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
Tabella retribuzione convenzionale INAIL
ANNO
1999
2000
2001
2002
2003
Retribuzione INAIL
52.270,60
53.104,68
58.101,40
55.965,00
57.300,00
Concorrono alla formazione delle percentuali relative all’organico medio annuo anche gli oneri sostenuti dalle
imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgono tali funzioni non in quanto dipendenti dell’impresa ma sulla
base di contratti d’opera professionale regolarmente registrati.
SUBAPPALTO
I lavori affidati in subappalto devono rientrare nelle tabelle di cui all’allegato A del Regolamento 34/2000.
Le imprese subappaltatrici che intendono chiedere la qualificazione possono utilizzare per tale scopo il quantitativo
delle lavorazioni da esse svolte.
I lavori su beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della
qualificazione solo dall’impresa, aggiudicataria o subappaltatrice, che effettivamente li ha eseguiti.
Ai fini dell’utilizzo da parte dell’impresa aggiudicataria dell’importo dei lavori subappaltati occorre distinguere:
se vengono subappaltati lavori ricadenti nella categoria prevalente o per i quali non è prescritta la qualificazione
obbligatoria, l’impresa aggiudicataria può utilizzare l’intero importo dei lavori se quello dei lavori subappaltati non
supera il 30% dell’importo complessivo;
se vengono subappaltati lavori per i quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, l’impresa aggiudicataria può
utilizzare l’intero importo dei lavori se quello dei lavori subappaltati non supera il 40% dell’importo complessivo;
se l’importo dei lavori subappaltati supera le percentuali anzidette, l’impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo
dei lavori decurtato dell’eccedenza riferito esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente;
se vengono subappaltati lavori ricadenti nella categoria prevalente o per i quali non è richiesta la qualificazione
obbligatoria e lavori per i quali è richiesta la qualificazione obbligatoria occorre calcolare la cd. franchigia ponderale
che risponde alla seguente formula:
D=(30 x B + 40 x C) / (B+C) dove:
D = franchigia ponderale
B = Importi lavori subappaltati nella categoria prevalente e/o per i quali non è prevista la qualificazione obbligatoria
C = Importi lavori subappaltati per i quali è prevista la qualificazione obbligatoria
A = Importo totale dei lavori eseguiti e certificati
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Pertanto, l’importo utile per la qualificazione (E) è così determinato:
se (B+C) > (D x A) / 100
E = A – (B + C) – (D x A) / 100
Se (B + C) < o = (D x A) / 100
E=A
INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE
L’impresa che, oltre ad essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale o della dichiarazione
del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale, è in possesso di almeno
tre dei seguenti requisiti:
capitale netto dell’ultimo bilancio approvato pari o superiore al 5% della cifra di affari in lavori media del quinquennio
di riferimento effettivamente realizzata;
indice di liquidità costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato pari o
superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del
codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
requisiti di cui all’art. 18 comma 1 lett. c) (attrezzature tecniche) e d) (organico medio annuo) di valore non inferiore ai
minimi stabiliti all’art. 18 comma 8 (attrezzature 2%) e comma 10 (costo del personale 15% o 10%)
potrà usufruire dell’incremento dei valori della cifra di affari di cui all’art. 18 comma 2 lett. b) e dei certificati di
esecuzione lavori di cui all’art. 18 comma 5 lett. b) e c) nella misura determinata secondo le seguenti formule (all. F
del Regolamento):
C1= (30/3) x {[ (p – 0,15) / 0,075 ] + [ (a – 0,02) / 0,01 ] + q }
Ovvero
C2= (30/3) x {[ (r – 0,10) / 0,05 ] + [ (a – 0,02) / 0,01 ] + q }
Dove:
p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente calcolato in base all’art. 18
comma 10 I° periodo e la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18 comma 2 lett. b);
se p = o > 0,225 si assume p = 0,225;
r = il valore del rapporto tre il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente calcolato in base all’art. 18
comma 10 2° periodo e la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18 comma 2 lett. b)
se r = o > 0,15 si assume r = 0,15:
a = il valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura calcolato secondo l’art. 18 comma 8 e la cifra di affari in lavori di
cui all’art. 18 comma 2 lett. b)
se a = o > 0,03 si assume a= 0,03
q = 1 in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale
q = 0 in assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale
ESEMPIO:
Supponiamo che l’Impresa XXXX
sia in possesso del certificato del sistema qualità dunque q=1;
abbia sviluppato una cifra di affari in lavori nel quinquennio di € 1.000;
abbia un capitale netto risultante dall’ultimo bilancio approvato di € 10.000 (=5% di 200.000 cifra di affari medio
annua);
abbia un indice di liquidità dello 0,8 (>0,5 previsto dalla norma);
abbia un reddito netto di due esercizi tra gli ultimi tre di valore positivo;
abbia sostenuto, nell’ultimo quinquennio, costi per il personale dipendente per € 200.000,
avremo che p = 200.000: 1.000.000 = 0,2
possieda attrezzature per un valore da ammortamenti pari a € 25.000 (> 2% della cifra di affari in lavori realmente
realizzata nel quinquennio oppure a detta cifra rideterminata nel caso sia stato necessario procedere a tale
rideterminazione figurativa)
avremo che a = 25.000: 1. 000 = 0,025
applichiamo la formula
C1= (30/3) x {[ (p – 0,15) / 0,075 ] + [ (a – 0,02) / 0,01 ] + q }
Sostituiamo alla formula i valori della ns. impresa XXXX ed avremo:
C1= (30/3) x {[ (0,2 – 0,15) / 0,075 ] + [ (0,025 – 0,02) / 0,01 ] + 1 }= 21
L’impresa XXXX vedrà incrementato il valore della cifra di affari di cui all’art. 18 comma 2 lett.b) (che abbiamo visto
essere di L. 1.000.000.000) e dei certificati di lavoro eseguiti di cui all’art. 18 comma 5 lett. b) e c) del 21%.
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Occorre precisare che l’impresa XXXX avrebbe potuto accedere al beneficio dell’incremento convenzionale anche in
assenza di uno dei requisiti indicati dalla norma purché in possesso dei requisiti del sistema di qualità e dei minimi
stabiliti per l’attrezzatura e per l’organico medio annuo.
CONSORZI
I consorzi che possono chiedere l’attestazione sono:
i consorzi di cooperative;
i consorzi tra imprese artigiane;
i consorzi stabili.
Essi si qualificano in base al possesso di propri requisiti di ordine generale e di un’autonoma direzione tecnica.
Per i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane non è richiesta la qualificazione dei consorziati, essi si
possono avvalere però delle attrezzature e dell’organico dei propri consorziati.
I CONSORZI STABILI
In conformità alla sua ratio, che è quella di ampliare la platea delle imprese alle gare di lavori pubblici, la legge
109/94 ha introdotto la figura del “consorzio stabile” che ha, dopo varie determinazioni da parte dell’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici, trovato una sua collocazione normativa nella legge 166/2002.
Il consorzio stabile, che deve essere costituito da almeno 3 imprese e per un periodo non inferiore ai cinque anni,
consente alle imprese che ne fanno parte di partecipare a gare per importi superiori a quelli delle qualificazioni
possedute da ciascuna. Infatti, la qualificazione del consorzio è ottenuta in ciascuna categoria e in base alla somma
delle classifiche possedute da ogni singolo consorziato. Qualora tale somma non coincida con una delle classifiche
di cui all’art. 3 del DPR 34/2000, il consorzio acquisisce la qualificazione nella classifica immediatamente inferiore o
immediatamente superiore rispetto a tale somma, a seconda che essa si collochi rispettivamente al di sotto ovvero al
di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Per la partecipazione ad appalti di importo
superiore a 40 miliardi (dove per le singole imprese è richiesta, oltre alla qualificazione conseguita nella VIII
classifica, una cifra d’affari nel quinquennio non inferiore a tre volte l’importo a base di gara), per i consorzi stabili, la
somma delle cifre d’affari realizzate da ciascun consorziato nel quinquennio è incrementata da percentuali che vanno
dal 20% nel primo anno, al 15 % nel secondo anno e al 10% nel terzo, quarto e quinto anno.
Le imprese consorziate non possono partecipare a più di un consorzio stabile, ma è loro consentito costituire sia
consorzi che associazioni temporanee di imprese.
Resta preclusa la partecipazione alla stessa procedura di affidamento lavori al consorzio e ai singoli consorziati.
Ferma la loro responsabilità sussidiaria e solidale nei confronti dell’ente appaltante, i consorzi stabili hanno la facoltà
di far eseguire i lavori dai consorziati. In sede di offerta, il consorzio dovrà indicare il consorziato per il quale
concorre.
L’importo dei lavori appaltati al consorzio è attribuito, sulla base di una sua deliberazione, al consorzio ed
eventualmente al consorziato esecutore secondo le seguenti percentuali : il consorzio può utilizzare l’intero importo
dei lavori se l’importo di quelli eseguiti dal consorziato non ne supera il 30 %, per le lavorazioni per le quali non è
richiesta la qualificazione obbligatoria o appartenente alla categoria prevalente, o il 40 %, per le lavorazioni per le
quali è richiesta la qualificazione obbligatoria (artt. 24 e 25 DPR 34/2000).
In caso di scioglimento del consorzio, alle singole imprese consorziate sono attribuiti pro-quota i requisiti economici e
tecnico-organizzativi. Le quote di assegnazione devono tener conto anche dell’apporto ai lavori da parte dei
consorziati.
Infine, per la qualificazione anche per la progettazione e costruzione e per la fruizione del sistema qualità da parte
del consorzio, è sufficiente che tali requisiti siano in possesso di almeno un consorziato.
UTILIZZO DI REQUISITI DA ALTRI SOGGETTI
In caso di fusione, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad
esso hanno dato origine. Ciò si applica anche in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Il nuovo soggetto o il cessionario dovranno produrre copia dell’atto di fusione o di cessione e la documentazione
relativa a tutte le imprese partecipanti al negozio giuridico
CESSIONE D’AZIENDA
Con la cessione d’azienda o di un suo ramo, oltre all’acquisizione del complesso dei beni e servizi organizzati dal
cedente (venditore) per l’esercizio dell’impresa, viene trasferita al cessionario (acquirente) la facoltà di avvalersi dei
requisiti economico-finanziari e tecnici, già appartenenti al cedente, occorrenti per la qualificazione (art. 15 DPR
34/2000). Parliamo quindi di trasferimento del volume di affari, del costo della mano d’opera, degli ammortamenti,
leasing, noleggi e dei certificati di esecuzione lavori, sia di quelli realizzati che di quelli in corso di esecuzione, ferma
restando, per questi ultimi l’autorizzazione degli enti appaltanti.
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L’argomento della cessione d’azienda è stato oggetto di vari approfondimenti da parte dell’autorità per la vigilanza
sui LL.PP. che con varie determinazioni ha indicato le linee guida per la qualificazione delle imprese acquirenti.
Significativa al riguardo è stata la determinazione n. 15/2002 che ha, innanzitutto, chiarito che con l’atto di cessione
d’azienda o di un suo ramo vengono trasferiti, in tutto o in parte, gli elementi materiali ed immateriali che la
costituiscono unitariamente considerati, quindi: attrezzature, know-how, avviamento, rapporti giuridici attivi e passivi.
In particolare, per il ramo d’azienda si è precisato che deve risultare in modo inequivocabile la volontà del cedente di
trasferire quella parte della sua attività che non intende più esercitare; il che comporta che dall’attività del cedente
deve essere enucleabile una sotto-organizzazione di beni e servizi unitariamente considerati che possa essere
oggetto di autonomo trasferimento.
È, quindi, quello della cessione d’azienda o di un suo ramo, uno strumento utile per le imprese di recente
costituzione che non hanno ancora accumulato i requisiti richiesti per la qualificazione o per quelle imprese già
operanti che intendono ingrandire la loro struttura per ottenere una qualificazione più corposa.
All’impresa che, per contro, cede l’azienda o un suo ramo saranno riconosciuti i requisiti acquisiti successivamente
alla cessione ovvero quelli residuali se sufficienti alla propria qualificazione.
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ELENCO CATEGORIE
CATEGORIE OPERE GENERALI
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere
una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e
accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici
per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché
qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole,
serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare,
consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti
a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli
immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali
opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire
la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti
automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon
servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade,
inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i
parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le
metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali
di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i
ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati
o gettati in opera.
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali,
di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade
di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno
dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario
occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per
consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni,
complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e
all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il
“servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera
connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le
torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente
finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il
trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
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OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati,, in acque
dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse
acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le
scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e
quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati,
occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi
d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento
delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione
idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere
per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la
produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la
distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di
potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la
distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o
interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di
riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas
ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi
nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in
corso di costruzione.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione
ambientale
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la
protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il
monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti
necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini
di informazione e di sicurezza.
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi,
necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema,
comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il
recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per
mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione
agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
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CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1: LAVORI IN TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del
terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni
architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di
lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali
che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di
infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri
manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive
di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.
OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti termici e acustici,
controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il
rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica
stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e
ferroviari
OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey,
attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare
stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento
armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione,
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di
risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
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Corso Trieste – 81100 Caserta
Via Giordano Bruno 84043 Agropoli
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi
centrale di produzione di energia elettrica..
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di
telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite
da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche
o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra
ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano
in corso di costruzione.
OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i
carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere
stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture esistenti
e funzionanti nonché l’esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di
sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l’esecuzione di indagini
ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per
le relazioni geotecniche, nonché l’esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii
e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di
depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con
uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali
di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato,
recinzioni.
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari,
naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle
piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione
elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la
distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o
interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza e simili.
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OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia,
metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già
realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e
trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie,
teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati.
OS 33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del
rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico
trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o
di pareti di gallerie.
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TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE
G
OG 1
OG 2
OG 3
OG 4
OG 5
E
OG 6
N
E
R
A
L
I
OG 7
OG 8
Edifici civili e industriali
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ….
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.
Opere d’arte nel sottosuolo
Dighe
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Opere marittime e lavori di dragaggio
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9
Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10
OG 11
OG 12
OG 13
OS 1
OS 2
OS 3
OS 4
OS 5
OS 6
S
P
E
C
I
A
L
OS 7
OS 8
OS 9
OS 10
OS 11
OS 12
OS 13
OS 14
OS 15
OS 16
OS 17
OS 18
I
OS 19
Z
Z
A
T
E
OS 20
OS 21
OS 22
OS 23
OS 24
OS 25
OS 26
OS 27
OS 28
OS 29
OS 30
OS 31
OS 32
OS 33
OS 34
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica
Lavori in terra
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile
Finiture di opere generali di natura tecnica
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali
Barriere e protezioni stradali
Strutture prefabbricate in cemento armato
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Impianti per centrali produzione energia elettrica
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Componenti strutturali in acciaio o metallo
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
….
Rilevamenti topografici
Opere strutturali speciali
Demolizione di opere
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Armamento ferroviario
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
25
Categorie
D.M.25/2/82 N.770
2
3A-3B
4–6-8
15
14
SI
SI
SI
SI
SI
Categorie D.M.
15/5/98 N. 304
G1
G2
G3
G4
G5
SI
G6
10A-10C-19E
SI
SI
G7
G8
13A-13B
10B
SI
G9
16A-16B-16C16D
SI
G 10
SI
SI
SI
G 11
S 22
S1
S1
S2
S3
S4
S5
Qualificazione
obbligatoria
Categorie nuove
SI
SI
SI
SI
9D-16F-16G-16H–
16L
5A-5C
11
1
5A1-5B
5D-5D1-20
5E
S6
5F1-5F3
5F2-5G
5H
9A-9B-9C-9E
7
SI
SI
SI
SI
SI
SI
S7
S8
S9
S 10
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
S 16
S 17
S 18
SI
S 19
18
SI
SI
S 20
S 21
S1
S 23
S1
G2
G3
G 10
G 11
S9
G 11
S 18
G1
G1
S8
19A-19B
19C-19D-19F
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
12B
13C
16E-16I
16M
17
12A
11
3B
8
9D
5A
9A-9B-9C-9E
5C
17
2
2
5H
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CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:.............................................. CODICE:.................................
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO..............................
INDIRIZZO....................................
OGGETTO
DELL’APPALTO
:.....................................….................................................……………….............
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: euro...... (in cifre e lettere)............... euro.................
CATEGORIA PREVALENTE:......................................
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Lavorazione
Categoria
Importo
(cifre)
(lettere)
QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO
A
Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a, legge 109/94)
B
Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)
C
Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94)
D
Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)
F
Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94)
E
Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94)
F
GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94
26
(euro)
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COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Impresa
Sede
Mandataria
% di parte-
Mandante
cipazione
IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del ribasso): euro.................................................................
QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI
DATA DI INIZIO DEI LAVORI:..................................... I LAVORI SONO IN CORSO.............................
DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI...............
IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA...........................:
euro................................................
IMPORTO REVISIONE PREZZI:
euro................................................
RISULTANZE DEL CONTENZIOSO:
euro................................................
IMPORTO TOTALE:
euro................................................
RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI:..............................................................................
IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE
Lavorazione
Importo
Categoria
Impresa
Sede
Subappalto
Assegnazione
IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: euro..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
Contratto n. __ del _______.
DATA ________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L’AUTORITA’ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE
27
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