Quesito 1) “Siamo in possesso della categoria OG1 class. VIII; possiamo partecipare da soli o dobbiamo associarci in raggruppamento temporaneo di imprese con le categorie OS28 e OS30 le quali superano il 15% dell’importo a base di gara?” Non è ammessa la partecipazione di impresa singola con qualificazione OG1 classe VIII in quanto tale categoria non è comprensiva anche delle SIOS OS28 e OS30, che sono state individuate in base alla rilevanza qualitativo/quantitativa all’interno dell’appalto (superano infatti il 15% dell’importo totale dei lavori). Quesito 2) “Chiediamo conferma che i lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS 30, essendo di importo superiore al 15% dell’importo totale di gara, sono subappaltabili nei limiti del 30% e non interamente”. Le categorie OS28 e OS30 rientrano nelle ipotesi disciplinate dall’art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06, specificamente richiamato nel bando di gara. La predetta disposizione prevede infatti che “qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo”. A sua volta l’art. 118, comma 2, terzo periodo, nel disciplinare il subappalto riferito alla categoria prevalente, ne limita la quota parte subappaltabile “in ogni caso non superiore al 30%”. In tal senso quindi la previsione di cui all’art. 37, comma 11, con riferimento alle SIOS, si limita ad un richiamo dinamico a quanto previsto per le categorie prevalente. Pertanto, la semplice indicazione “SI” contenuta nella tabella relativa alle classificazioni dei lavori di cui si compone l’intervento è da intendersi integrata con quanto specificamente previsto dall’art. 37, comma 11. Quesito 3) “E’ possibile partecipare alla gara essendo in ATI per la cat. OG1 e avendo la cat. OG11 class. IV aumentata di 1/5 in sostituzione delle categorie OS28, OS30 e OS 3, e subappaltando la OS4?” Categoria OG11, class. IV corrisponde a lavori di importo fino a € 2.582.284 Aumento di 1/5 pari a € 516.456,8 Ammontare complessivo OG11+ 1/5 pari a € 3.098.740,8 Somma delle categorie interessate: OS28 + OS30 + OS3 pari a € 2.744.000, importo quindi che può essere compreso dalla categoria OG11, class. IV. Quesito 4) “ Si chiede se i requisiti richiesti per la classe I cat. f possono essere sostituiti dalla classe I cat. g in quanto comprende sempre strutture o parti di strutture in cemento armato ma di livello anche più complesso rispetto alla classe If . “ I requisiti richiesti per la classe I categoria f della progettazione possono essere sostituiti dalla classe I categoria g in quanto quest’ultima comprende strutture o parti di struttura in cemento armato ma di livello anche più complesso rispetto alla classe I categoria f. Quesito 5) “ Tra le categorie scorporabili indicate nel bando sono presenti le categorie OS28 per € 1.254.000,00 e OS30 per € 860.000,00, ciascuna con un valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori e quindi ai sensi dell’art. 37 c.11 e dell’art. 118 c.2 del DLgs 163/06 e s.m.i. per ultimo modificato dal DLgs 152/08 “terzo decreto correttivo”: - l’impresa concorrente deve possedere la qualificazione nelle suddette categorie oppure costruire un R..T.I. verticale con altra impresa che ne è in possesso? - l’impresa concorrente può subappaltare le categorie OS28 e OS30 nel limite del 30% ? Inoltre, in base a quanto indicato dal disciplinare di gara a pag. 3, le categorie OS28 e OS30 possono essere eventualmente sostituite dalla categoria OG11. Anche in questo caso è valido quanto detto sopra in quanto il valore dell’OG11 è superiore al 15% dell’importo totale dei lavori? “ - Si richiama il disciplinare di gara a pag. 3 “Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nelle categorie specializzate dovrà associarsi nelle forme previste ovvero dovrà dichiarare in sede di gara, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad impresa in possesso di idonea qualificazione.” e a pag. 8 : “Ogni singola lavorazione facente parte del progetto, ivi comprese le opere dichiarate scorporabili / subappaltabili, dovrà essere eseguita da impresa in possesso degli specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei lavori, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dei requisiti richiesti da altre norme in vigore (Decreto Min. Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37 - ex L. n. 46/90). Associazione orizzontale: l’associazione temporanea di imprese è consentita alle condizioni di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/06. Si applica l’art. 95, comma 2, D.P.R. n. 554/99. Associazione verticale: l’associazione temporanea di imprese è consentita alle condizioni di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/06. Si applica l’art. 95, comma 3 del D.P.R. n. 554/99. L’impresa partecipante in possesso di qualificazione SOA per la categoria generale prevalente può svolgere le lavorazioni scorporabili direttamente solo se in possesso delle relative ulteriori categorie e corrispondenti classifiche, ovvero dovrà affidare dette lavorazioni in subappalto ad altre imprese in possesso delle specifiche ulteriori categorie e corrispondenti classifiche (altresì Decreto Min. Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37 - ex L. n. 46/90). Resta comunque ferma l’ulteriore facoltà dell’impresa partecipante di costituire idonea ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA (ATI) per l’esecuzione delle categorie ulteriori, nonché il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Resta inoltre salva l’applicazione dell’art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06.” - Si richiama quanto già precisato nella risposta al quesito n. 2 pubblicato sul sito www.ospedale.lecco.it e cioè: “ Le categorie OS28 e OS30 rientrano nelle ipotesi disciplinate dall’art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06, specificamente richiamato nel bando di gara. La predetta disposizione prevede infatti che “qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo”. A sua volta l’art. 118, comma 2, terzo periodo, nel disciplinare il subappalto riferito alla categoria prevalente, ne limita la quota parte subappaltabile “in ogni caso non superiore al 30%”. ” Come precisato a pag. 3 del disciplinare di gara: “E’ consentita la partecipazione di concorrenti qualificati nella cat. OG11 classifica V in sostituzione delle categorie OS3 class. III, OS28 class. IV e OS30 class. III.” Nel caso di concorrente qualificato nella cat. OG11, valgono le disposizioni sopra richiamate per il subappalto. Quesito 6) “ 1) Avendo intenzione di individuare per la progettazione diversi studi di progettazione, questi ultimi: devono associarsi tra loro in A.T.I. da costituirsi? In caso affermativo: 1.1) ogni studio di progettazione, oltre all’allegato 6, deve compilare altri allegati/documenti/dichiarazioni? 1.2) la capogruppo dell’A.T.I. da costituirsi (tra gli studi di progettazione) deve produrre una cauzione ai sensi dell’art. III.1.1) del disciplinare che deve essere sottoscritta anche dagli studi di progettazione mandanti? in caso affermativo di che importo deve essere tale cauzione?” Si richiama quanto previsto al punto 2.2.1.3) del disciplinare di gara “I concorrenti privi del possesso della qualificazione SOA per la progettazione per ognuna delle classi e categorie di cui alla precedente tabella, dovranno associare o individuare un progettista qualificato di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h), D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che dovrà soddisfare i requisiti di cui all’art 63 comma 1, lett. o), D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.”. 1.1) Devono essere presentate le dichiarazioni di cui alla scheda 6 “ Progettista individuato o associato”e scheda 7 “Curriculum vitae”. Nel caso di progettista associato deve essere presentata la Scheda 1 bis – “Associazioni temporanee d’Imprese o Consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile”. Dovranno essere altresì presentate tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara, così come riassunte nelle schede scaricabili dal sito www.ospedale.lecco.it 1.2) A corredo dell’offerta deve essere presentata una cauzione provvisoria di cui all. art. 75 del D.Lgs 2163/06, così come indicato all’art. III.1.1) del bando di gara e al punto 2.2.1.11) del disciplinare di gara, che dovrà essere prodotta, in caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo; l’impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore dovrà contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.