Quesito 1)
“Siamo in possesso della categoria OG1 class. VIII; possiamo partecipare da soli o dobbiamo associarci in
raggruppamento temporaneo di imprese con le categorie OS28 e OS30 le quali superano il 15%
dell’importo a base di gara?”
Non è ammessa la partecipazione di impresa singola con qualificazione OG1 classe VIII in quanto tale
categoria non è comprensiva anche delle SIOS OS28 e OS30, che sono state individuate in base alla
rilevanza qualitativo/quantitativa all’interno dell’appalto (superano infatti il 15% dell’importo totale dei
lavori).
Quesito 2)
“Chiediamo conferma che i lavori appartenenti alle categorie OS28 e OS 30, essendo di importo superiore
al 15% dell’importo totale di gara, sono subappaltabili nei limiti del 30% e non interamente”.
Le categorie OS28 e OS30 rientrano nelle ipotesi disciplinate dall’art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06,
specificamente richiamato nel bando di gara.
La predetta disposizione prevede infatti che “qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora
una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano
in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati
dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo”.
A sua volta l’art. 118, comma 2, terzo periodo, nel disciplinare il subappalto riferito alla categoria
prevalente, ne limita la quota parte subappaltabile “in ogni caso non superiore al 30%”.
In tal senso quindi la previsione di cui all’art. 37, comma 11, con riferimento alle SIOS, si limita ad un
richiamo dinamico a quanto previsto per le categorie prevalente.
Pertanto, la semplice indicazione “SI” contenuta nella tabella relativa alle classificazioni dei lavori di cui si
compone l’intervento è da intendersi integrata con quanto specificamente previsto dall’art. 37, comma 11.
Quesito 3)
“E’ possibile partecipare alla gara essendo in ATI per la cat. OG1 e avendo la cat. OG11 class. IV
aumentata di 1/5 in sostituzione delle categorie OS28, OS30 e OS 3, e subappaltando la OS4?”
Categoria OG11, class. IV corrisponde a lavori di importo fino a € 2.582.284
Aumento di 1/5 pari a € 516.456,8
Ammontare complessivo OG11+ 1/5 pari a € 3.098.740,8
Somma delle categorie interessate: OS28 + OS30 + OS3 pari a € 2.744.000, importo quindi che può essere
compreso dalla categoria OG11, class. IV.
Quesito 4)
“ Si chiede se i requisiti richiesti per la classe I cat. f possono essere sostituiti dalla classe I cat. g in quanto
comprende sempre strutture o parti di strutture in cemento armato ma di livello anche più complesso
rispetto alla classe If . “
I requisiti richiesti per la classe I categoria f della progettazione possono essere sostituiti dalla classe I
categoria g in quanto quest’ultima comprende strutture o parti di struttura in cemento armato ma di livello
anche più complesso rispetto alla classe I categoria f.
Quesito 5)
“ Tra le categorie scorporabili indicate nel bando sono presenti le categorie OS28 per € 1.254.000,00 e
OS30 per € 860.000,00, ciascuna con un valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori e quindi ai
sensi dell’art. 37 c.11 e dell’art. 118 c.2 del DLgs 163/06 e s.m.i. per ultimo modificato dal DLgs 152/08
“terzo decreto correttivo”:
- l’impresa concorrente deve possedere la qualificazione nelle suddette categorie oppure costruire un R..T.I.
verticale con altra impresa che ne è in possesso?
- l’impresa concorrente può subappaltare le categorie OS28 e OS30 nel limite del 30% ?
Inoltre, in base a quanto indicato dal disciplinare di gara a pag. 3, le categorie OS28 e OS30 possono essere
eventualmente sostituite dalla categoria OG11. Anche in questo caso è valido quanto detto sopra in quanto il
valore dell’OG11 è superiore al 15% dell’importo totale dei lavori? “
- Si richiama il disciplinare di gara a pag. 3
“Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nelle categorie
specializzate dovrà associarsi nelle forme previste ovvero dovrà dichiarare in sede di
gara, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad impresa in possesso di
idonea qualificazione.”
e a pag. 8 :
“Ogni singola lavorazione facente parte del progetto, ivi comprese le opere dichiarate
scorporabili / subappaltabili, dovrà essere eseguita da impresa in possesso degli
specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa per
l’esecuzione dei lavori, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. n.
163/06, nonché dei requisiti richiesti da altre norme in vigore (Decreto Min. Sviluppo
Economico 22.01.2008 n. 37 - ex L. n. 46/90).
Associazione orizzontale: l’associazione temporanea di imprese è consentita alle
condizioni di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/06.
Si applica l’art. 95, comma 2, D.P.R. n. 554/99.
Associazione verticale: l’associazione temporanea di imprese è consentita alle condizioni
di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/06.
Si applica l’art. 95, comma 3 del D.P.R. n. 554/99.
L’impresa partecipante in possesso di qualificazione SOA per la categoria generale
prevalente può svolgere le lavorazioni scorporabili direttamente solo se in possesso
delle relative ulteriori categorie e corrispondenti classifiche, ovvero dovrà affidare dette
lavorazioni in subappalto ad altre imprese in possesso delle specifiche ulteriori
categorie e corrispondenti classifiche (altresì Decreto Min. Sviluppo Economico
22.01.2008 n. 37 - ex L. n. 46/90).
Resta comunque ferma l’ulteriore facoltà dell’impresa partecipante di costituire idonea
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA (ATI) per l’esecuzione delle categorie
ulteriori, nonché il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Resta inoltre salva l’applicazione dell’art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163/06.”
- Si richiama quanto già precisato nella risposta al quesito n. 2 pubblicato sul sito
www.ospedale.lecco.it e cioè:
“ Le categorie OS28 e OS30 rientrano nelle ipotesi disciplinate dall’art. 37, comma 11,
D.Lgs. n. 163/06, specificamente richiamato nel bando di gara.
La predetta disposizione prevede infatti che “qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore
il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare
le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo
118, comma 2, terzo periodo”.
A sua volta l’art. 118, comma 2, terzo periodo, nel disciplinare il subappalto riferito alla
categoria prevalente, ne limita la quota parte subappaltabile “in ogni caso non superiore
al 30%”. ”
Come precisato a pag. 3 del disciplinare di gara: “E’ consentita la partecipazione di
concorrenti qualificati nella cat. OG11 classifica V in sostituzione delle categorie OS3
class. III, OS28 class. IV e OS30 class. III.” Nel caso di concorrente qualificato nella
cat. OG11, valgono le disposizioni sopra richiamate per il subappalto.
Quesito 6)
“ 1) Avendo intenzione di individuare per la progettazione diversi studi di progettazione, questi ultimi:
devono associarsi tra loro in A.T.I. da costituirsi?
In caso affermativo:
1.1) ogni studio di progettazione, oltre all’allegato 6, deve compilare altri allegati/documenti/dichiarazioni?
1.2) la capogruppo dell’A.T.I. da costituirsi (tra gli studi di progettazione) deve produrre una cauzione ai
sensi dell’art. III.1.1) del disciplinare che deve essere sottoscritta anche dagli studi di progettazione
mandanti? in caso affermativo di che importo deve essere tale cauzione?”
Si richiama quanto previsto al punto 2.2.1.3) del disciplinare di gara “I concorrenti privi
del possesso della qualificazione SOA per la progettazione per ognuna delle classi e
categorie di cui alla precedente tabella, dovranno associare o individuare un progettista
qualificato di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h), D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che
dovrà soddisfare i requisiti di cui all’art 63 comma 1, lett. o), D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.”.
1.1)
Devono essere presentate le dichiarazioni di cui alla scheda 6 “ Progettista
individuato o associato”e scheda 7 “Curriculum vitae”. Nel caso di progettista
associato deve essere presentata la Scheda 1 bis – “Associazioni temporanee
d’Imprese o Consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del
Codice Civile”. Dovranno essere altresì presentate tutte le dichiarazioni richieste
dal disciplinare di gara, così come riassunte nelle schede scaricabili dal sito
www.ospedale.lecco.it
1.2)
A corredo dell’offerta deve essere presentata una cauzione provvisoria di cui all.
art. 75 del D.Lgs 2163/06, così come indicato all’art. III.1.1) del bando di gara e al
punto 2.2.1.11) del disciplinare di gara, che dovrà essere prodotta, in caso di
raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, dal capogruppo o dal
soggetto individuato come futuro capogruppo; l’impegno incondizionato rilasciato
dal fideiussore dovrà contenere indicazione espressa dei nominativi del
capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. In caso di
raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria
in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto
individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione
dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
Scarica

Quesito 1) “Siamo in possesso della categoria OG1 class. VIII