FAQ PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PORZIONI DI PROPRIETÀ DEL FONDO IMMOBILI PUBBLICI DELL'EDIFICIO SITO IN BOLOGNA, GALLERIA 2 AGOSTO 1980, DI CUI L'AGENZIA DEL DEMANIO È CONDUTTRICE. (CIG 5510216616). D1. Siamo in possesso della categoria OG1 (classe III°) e OG11 (classe I°), possiamo partecipare alla gara o ci occorre la categoria OG11 classe II°? R1. In riferimento ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura, il punto A.5. del Disciplinare di gara prescrive il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS28 classifica II ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS28 e nelle categorie scorporabili OS30 e OG1 classifica I (ovvero dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010). Al riguardo si precisa che, se è vero che la SOA nelle categorie OS28 e OS30 potrà essere sopperita mediante SOA nella categoria OG11( purchè rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010), l’art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010 espressamente prescrive “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. Pertanto, per poter utilizzare l’OG11 in luogo sia dell’ OS28 che dell’OS30, è necessario essere qualificati nella classifica II. Nel caso di specie, il concorrente, in possesso dell’OG11 di I, potrà utilizzare detta attestazione per sopperire alla mancanza della SOA in una soltanto delle categorie specialistiche (o OS28 o OS30) ricorrendo, invece, per la categoria in cui è sprovvisto di qualificazione all’istituto dell’avvalimento o associandosi in RTI con altra impresa qualificata. D2. ……. Visto che le due categorie di lavoro, OS28 e OS30 sono al di sotto della soglia dei 150.000 Euro, mi chiedevo se possiamo partecipare con i relativi certificati in tali categorie. In pratica da gennaio scorso la categoria OG11, con la nuova normativa, ci è stata declassata da II° in I°; ora per avere la prima occorrono lavori per 516.000 Euro circa e per avere la seconda 1.032.000 Euro circa. Di conseguenza avendo avuto la conferma della I° classe in OG11, siamo in possesso di certificazioni lavori nelle categorie OS28 e OS30 per oltre i 150.000. Naturalmente abbiamo tutte le abilitazioni previste dal DM 37/2008. In conclusione desideravamo partecipare come singola impresa avendo la categoria OG1 classe III° e la OG11 in classe I° ottenuta grazie a certificati di lavori privati in OS28, OS30 e OS3, che nel caso specifico per le prime due categorie previste dal bando superano Euro 150.000. R2. Ai fini della partecipazione alla procedura il concorrente (qualificato nella categoria OG1) potrà utilizzare l’attestazione SOA nella categoria OG11 di classifica I per sopperire alla mancanza della SOA in una soltanto delle categorie specialistiche (o OS28 o OS30) ferma restando la possibilità di partecipare qualora in possesso, per ciascuna categoria specialistica, dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, come specificato al punto A.5. n.2) del Disciplinare di gara, ossia: 1) aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria di cui si compone l’appalto, per un importo non inferiore a quello posto a base di gara (€ 143.628,62 per l’OS28 e € 141.383,64 per l’OS30); 2) aver sostenuto, in ciascuna categoria, per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando e dichiarati conformemente a quanto specificato al punto 1); 3) possedere attrezzature tecniche adeguate all’attività oggetto dell’affidamento. D3. si chiede se le categorie OS28 I e OS30 I, siano ascrivibili alla categoria OG11, classifica III BIS di cui è in possesso l’impresa scrivente R3. In riscontro al sottostante quesito, si precisa che la SOA nelle categorie OS28 e OS30 potrà essere sopperita mediante SOA nella categoria OG11 (purchè rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010) in quanto l’art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010 espressamente prescrive “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. Pertanto nel caso in specie, il concorrente in possesso della categoria OG11 classifica III BIS, se rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010, potrà utilizzare detta attestazione in luogo sia del’OS28 che dell’OS30. D4. Essendo in possesso di cat. OS 28 II classifica e facendo riferimento alla sez XI, punto a.4 cap. 1) del vs disciplinare di gara e' possibile partecipare come "singola impresa" dichiarando di subappaltare per il 100% sia le opere in OS30 che in OG1 ad imprese idoneamente qualificate? R4. Come specificato al punto A.5. del Disciplinare di gara è possibile partecipare se in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, in originale o in copia conforme all’originale, rilasciata da organismo di attestazione regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS28 classifica II. Le lavorazioni ascrivibili alla categoria prevalente 0S28 sono subappaltabili ad imprese in possesso della relativa qualificazione entro il limite del 30% conformemente a quanto prescritto nell’art. 118, comma 2, del D.lgs.163/2006, purchè il concorrente ne faccia espressa menzione in sede di offerta e ricorrano le condizioni prescritte dalla predetta disposizione codicistica (cfr. sez. XI, punto A.3, lett. n del Disciplinare di gara). Le lavorazioni appartenenti, invece, alle categorie scorporabili OS30 e OG1 potranno essere invece eseguite direttamente dal concorrente anche se non in possesso della relativa qualificazione ovvero subappaltabili integralmente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni purchè il concorrente ne faccia espressa menzione nell’offerta (cfr. sez. XI, punto A.3, lett. n del Disciplinare di gara) e ricorrano le condizioni previste dall’art.118 del predetto Decreto. D5. Vorrei sapere se il criterio di aggiudicazione dell'appalto prevede il massimo ribasso o il taglio delle ali, calcolo della media mediata e aggiudicazione sotto la soglia di anomalia. R5. Nel Disciplinare di gara (sez. VI e XII) è espressamente prescritto che la “si procederà ai sensi dell’art. 253, comma 20 bis, del D.lgs. 163/2006 all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del precitato decreto”. Non si potrà, tuttavia, procedere a detta esclusione qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci), applicandosi in tal caso quanto previsto nell’art. 86, comma 3 del precitato decreto (conformemente a quanto prescritto all’art. 122, comma 9) D6. Chiedevo in riferimento alla gara in oggetto e in riferimento al disciplinare al punto a.6. cauzione provvisoria: noi abbiamo iso 9001:2008 che allego, possiamo ridurre l'importo del 50%? R6. La certificazione del sistema di qualità allegata, in corso di validità, risulta conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 - successive a quelle UNI EN ISO 9000:2005 (cui fa riferimento il Disciplinare di gara) - che pertanto impongono standard qualitativi più elevati. Quindi, dal momento che la stessa risulta rilasciata per la tipologia di lavori oggetto di gara, non si ravvisano impedimenti alla fruizione del beneficio della dimidiazione della cauzione provvisoria. D7. Vi chiedo se e' possibile che noi partecipiamo in forma singola con categorie come da certificato allegato SOA in nostro possesso. Noi abbiamo OS28 e OS30 in clas. I e OG11 clas.II R7. E’ possibile la partecipazione alla gara in forma singola in quanto codesto operatore risulta in possesso dei requisiti prescritti al punto A.5. 2) del Disciplinare di gara (OS28 di I, OS30 di I, OG1 di I, ovvero per ciascuna tipologia di dette lavorazioni dei requisiti di cui all’art. 91, D.P.R. 207/2010) essendo qualificato nella categoria OS28 classifica I, OS30 classifica I e OG1 classifica II. D8. Chiedo se il sopralluogo deve essere effettuato solo dall’ azienda con la categoria prevalente cioè OS28 o anche dalle altre categorie, noi facciamo parte dell’ OS30. R8. Per partecipare alla gara è sufficiente che una delle imprese del raggruppamento ( nel caso di RTI) abbia eseguito il sopralluogo, come si evince dal relativo attestato rilasciato in sede di sopralluogo. D9. Siamo a richiedere se la categoria OS30 può essere sostituita dalla cat. OG11. R9. Si precisa che la SOA nelle categorie OS28 e OS30 potrà essere sopperita mediante SOA nella categoria OG11 ( purchè rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010), l’art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010 espressamente prescrive “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. Pertanto, per poter utilizzare l’OG11 in luogo sia dell’ OS28 che dell’OS30, è necessario essere qualificati nella classifica II. Nel caso in cui il concorrente, sia in possesso dell’OG11 di I, potrà utilizzare detta attestazione per sopperire alla mancanza della SOA in una soltanto delle categorie specialistiche (o OS28 o OS30) ricorrendo, invece, per la categoria in cui è sprovvisto di qualificazione all’istituto dell’avvalimento o associandosi in RTI con altra impresa qualificata. D10. Con la presente si chiede se è a PENA DI ESCLUSIONE inserire una copia dell attestato di sopralluogo invece che L’ ORIGINALE. Facendo riferimento alla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’ AVCP (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 254 del 30/10/2012): http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197#som mparteIIpar6 Diversa dall’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all’ interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela sproporzionata, potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato, conservato presso la stazione appaltante, sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo. Inoltre nel disciplinare di gara al punto 9 pag. 4 non è specificato che si debba inserire loriginale. R10. Nella sez. IX del Disciplinare di Gara è prevista l’obbligatorietà del sopralluogo e non l’inserimento a pena di esclusione dell’attestato di visita dei luoghi rilasciato dal Responsabile del Procedimento, essendo al riguardo espressamente chiarito che “In ogni caso copia del predetto attestato debitamente sottoscritto dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo sarà conservato presso l’Agenzia del Demanio. Nell’ipotesi in cui copia dell’attestato conservato agli atti dell’Agenzia manchi della sottoscrizione del soggetto che ha effettuato il sopralluogo e lo stesso non risulti allegato alla documentazione presentata in sede di gara ovvero sostituito da idonea autocertificazione, il concorrente sarà escluso dalla presente procedura”. Ciò in quanto non potrebbe da altra circostanza risultare che il sopralluogo (obbligatorio ex art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010) sia stato eseguito prima della formulazione dell’offerta. Quanto sopra è del tutto in linea con quanto chiarito dall’AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 che,al riguardo ha affermato “La mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori integra, al contempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, comma 2) ed una carenza di un elemento essenziale dell’offerta……. Il citato art. 106, comma 2 …………… non prescrive espressamente l’esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo; si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l’esclusione del concorrente”. Fermo quanto sopra, per quanto attiene al documento da produrre in seno alla Documentazione Amministrativa, nel punto A.9. del Disciplinare di gara è richiesta la presentazione dell’attestato di visita dei luoghi (in originale) rilasciato dal referente dell’Agenzia che avrà accompagnato i rappresentanti dei concorrenti nella visita degli immobili (la copia del medesimo sarà conservata agli atti della SA) ovvero idonea autocertificazione del concorrente. D11. Nel punto A.9 del DSC non è specificato in alcun modo che l' attestato di sopralluogo viene rilasciato in originale o che lo stesso debba essere allegato in originale o in copia. Le chiedo conferma che inserire una copia dell' attestato di sopralluogo controfirmato dal delegato anzichè l' originale non è causa di esclusione. R11. L’attestato può essere fornito nell’offerta in originale come in copia (controfirmato dal delegato) e tale ultima eventualità non è causa di esclusione D12. Chiediamo se era obbligatorio l’inserimento del PASSOE, obbligatorio da 01/01/2014, in quanto non inserito nel disciplinare di gara . R12. Si segnala che per tutte le gare avviate prima del 31/12/2013 le Stazioni Appaltanti possono continuare verificare i requisiti senza fare ricorso all’AVCPASS. D13. Chiediamo se era obbligatorio inserire l’ allegato V, visto che siamo in possesso dell’ Attestazione Soa con cat. OG11 Class. II, e di voler subappaltare interamente la cat. OG1 per mancanza della specifica cat. R13. Non è necessario inserire l’allegato V, in quanto nel caso di specie è possibile partecipare alla procedura in oggetto qualora il concorrente sia in possesso della categoria OG11 classifica II (purchè rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010) in quanto, tale qualificazione abilita l’impresa a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori per l’intero importo di gara. L’art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010, infatti espressamente, prescrive che “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”. Pertanto dal momento che è possibile partecipare alla procedura se qualificati nella categoria OS28 di II (in quanto detta classifica copre l’intero importo dei lavori) lo stesso dicasi per la OG11 di II (in virtù del principio di assorbenza sopra richiamato) D14. Ho un dubbio in merito ai subappalti. Vedo dal disciplinare di gara (a pagine 13) che ci possiamo avvalere del subappalto e che questa opzione può essere inserita nell’allegato numero 3 alla lettera “N” (vedi pagina nr. 11) nei limiti consentiti dalla legge. Io leggo la lettera “N” dove si scrive: di volersi avvalere del subappalto con indicazione delle quote e delle lavorazioni che si intendono subappaltare che in ogni caso non potranno superare i limiti di cui all’art. 118, D.Lgs. 163/2006. Noi ci vogliamo avvalere del subappalto, ma devo forse inserire un modulo a parte dove indico le quote che vorremmo subappaltare ed elenchiamo le lavorazioni che intendiamo subappaltare o basta evidenziare questo articolo e basta? Non capisco dove va scritto cosa intendiamo subappaltare. R14. L’apposito modulo è proprio l’Allegato III - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE - e nello specifico alla lettera n) è presente uno spazio dove indicare le quote e le lavorazioni che si intendono subappaltare, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.