FAQ
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PORZIONI DI
PROPRIETÀ DEL FONDO IMMOBILI PUBBLICI DELL'EDIFICIO SITO IN BOLOGNA,
GALLERIA 2 AGOSTO 1980, DI CUI L'AGENZIA DEL DEMANIO È CONDUTTRICE.
(CIG 5510216616).
D1. Siamo in possesso della categoria OG1 (classe III°) e OG11 (classe I°), possiamo
partecipare alla gara o ci occorre la categoria OG11 classe II°?
R1. In riferimento ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la
partecipazione alla procedura, il punto A.5. del Disciplinare di gara prescrive il possesso
dell’attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS28 classifica II ovvero
dell’attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS28 e nelle categorie
scorporabili OS30 e OG1 classifica I (ovvero dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010).
Al riguardo si precisa che, se è vero che la SOA nelle categorie OS28 e OS30 potrà
essere sopperita mediante SOA nella categoria OG11( purchè rilasciata in vigenza del
D.P.R. 207/2010), l’art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010 espressamente prescrive
“l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle
categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.
Pertanto, per poter utilizzare l’OG11 in luogo sia dell’ OS28 che dell’OS30, è necessario
essere qualificati nella classifica II.
Nel caso di specie, il concorrente, in possesso dell’OG11 di I, potrà utilizzare detta
attestazione per sopperire alla mancanza della SOA in una soltanto delle categorie
specialistiche (o OS28 o OS30) ricorrendo, invece, per la categoria in cui è sprovvisto di
qualificazione all’istituto dell’avvalimento o associandosi in RTI con altra impresa
qualificata.
D2. ……. Visto che le due categorie di lavoro, OS28 e OS30 sono al di sotto della soglia
dei 150.000 Euro, mi chiedevo se possiamo partecipare con i relativi certificati in tali
categorie.
In pratica da gennaio scorso la categoria OG11, con la nuova normativa, ci è stata
declassata da II° in I°; ora per avere la prima occorrono lavori per 516.000 Euro circa e per
avere la seconda 1.032.000 Euro circa.
Di conseguenza avendo avuto la conferma della I° classe in OG11, siamo in possesso di
certificazioni lavori nelle categorie OS28 e OS30 per oltre i 150.000. Naturalmente
abbiamo tutte le abilitazioni previste dal DM 37/2008.
In conclusione desideravamo partecipare come singola impresa avendo la categoria OG1
classe III° e la OG11 in classe I° ottenuta grazie a certificati di lavori privati in OS28, OS30
e OS3, che nel caso specifico per le prime due categorie previste dal bando superano
Euro 150.000.
R2. Ai fini della partecipazione alla procedura il concorrente (qualificato nella categoria
OG1) potrà utilizzare l’attestazione SOA nella categoria OG11 di classifica I per sopperire
alla mancanza della SOA in una soltanto delle categorie specialistiche (o OS28 o OS30)
ferma restando la possibilità di partecipare qualora in possesso, per ciascuna categoria
specialistica, dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, come specificato al
punto A.5. n.2) del Disciplinare di gara, ossia:
1) aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del Bando, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria
di cui si compone l’appalto, per un importo non inferiore a quello posto a base di
gara (€ 143.628,62 per l’OS28 e € 141.383,64 per l’OS30);
2) aver sostenuto, in ciascuna categoria, per il personale dipendente un costo
complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del Bando e dichiarati conformemente a
quanto specificato al punto 1);
3) possedere attrezzature tecniche adeguate all’attività oggetto dell’affidamento.
D3. si chiede se le categorie OS28 I e OS30 I, siano ascrivibili alla categoria OG11,
classifica III BIS di cui è in possesso l’impresa scrivente
R3. In riscontro al sottostante quesito, si precisa che la SOA nelle categorie OS28 e OS30
potrà essere sopperita mediante SOA nella categoria OG11 (purchè rilasciata in vigenza
del D.P.R. 207/2010) in quanto l’art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010 espressamente
prescrive “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna
delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.
Pertanto nel caso in specie, il concorrente in possesso della categoria OG11 classifica III
BIS, se rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010, potrà utilizzare detta attestazione in
luogo sia del’OS28 che dell’OS30.
D4. Essendo in possesso di cat. OS 28 II classifica e facendo riferimento alla sez XI, punto
a.4 cap. 1) del vs disciplinare di gara e' possibile partecipare come "singola impresa"
dichiarando di subappaltare per il 100% sia le opere in OS30 che in OG1 ad imprese
idoneamente qualificate?
R4. Come specificato al punto A.5. del Disciplinare di gara è possibile partecipare se in
possesso di attestazione SOA, in corso di validità, in originale o in copia conforme
all’originale, rilasciata da organismo di attestazione regolarmente autorizzato, che
documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS28 classifica II.
Le lavorazioni ascrivibili alla categoria prevalente 0S28 sono subappaltabili ad imprese in
possesso della relativa qualificazione entro il limite del 30% conformemente a quanto
prescritto nell’art. 118, comma 2, del D.lgs.163/2006, purchè il concorrente ne faccia
espressa menzione in sede di offerta e ricorrano le condizioni prescritte dalla predetta
disposizione codicistica (cfr. sez. XI, punto A.3, lett. n del Disciplinare di gara).
Le lavorazioni appartenenti, invece, alle categorie scorporabili OS30 e OG1 potranno
essere invece eseguite direttamente dal concorrente anche se non in possesso della
relativa qualificazione ovvero subappaltabili integralmente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni purchè il concorrente ne faccia espressa menzione nell’offerta (cfr.
sez. XI, punto A.3, lett. n del Disciplinare di gara) e ricorrano le condizioni previste
dall’art.118 del predetto Decreto.
D5. Vorrei sapere se il criterio di aggiudicazione dell'appalto prevede il massimo ribasso o
il taglio delle ali, calcolo della media mediata e aggiudicazione sotto la soglia di anomalia.
R5. Nel Disciplinare di gara (sez. VI e XII) è espressamente prescritto che la “si procederà
ai sensi dell’art. 253, comma 20 bis, del D.lgs. 163/2006 all’esclusione automatica delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del precitato decreto”. Non si potrà, tuttavia,
procedere a detta esclusione qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci),
applicandosi in tal caso quanto previsto nell’art. 86, comma 3 del precitato decreto
(conformemente a quanto prescritto all’art. 122, comma 9)
D6. Chiedevo in riferimento alla gara in oggetto e in riferimento al disciplinare al punto a.6.
cauzione provvisoria: noi abbiamo iso 9001:2008 che allego, possiamo ridurre l'importo del
50%?
R6. La certificazione del sistema di qualità allegata, in corso di validità, risulta conforme
alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 - successive a quelle UNI EN ISO 9000:2005
(cui fa riferimento il Disciplinare di gara) - che pertanto impongono standard qualitativi più
elevati. Quindi, dal momento che la stessa risulta rilasciata per la tipologia di lavori oggetto
di gara, non si ravvisano impedimenti alla fruizione del beneficio della dimidiazione della
cauzione provvisoria.
D7. Vi chiedo se e' possibile che noi partecipiamo in forma singola con categorie come da
certificato allegato SOA in nostro possesso. Noi abbiamo OS28 e OS30 in clas. I e OG11
clas.II
R7. E’ possibile la partecipazione alla gara in forma singola in quanto codesto operatore
risulta in possesso dei requisiti prescritti al punto A.5. 2) del Disciplinare di gara (OS28 di I,
OS30 di I, OG1 di I, ovvero per ciascuna tipologia di dette lavorazioni dei requisiti di cui
all’art. 91, D.P.R. 207/2010) essendo qualificato nella categoria OS28 classifica I, OS30
classifica I e OG1 classifica II.
D8. Chiedo se il sopralluogo deve essere effettuato solo dall’ azienda con la categoria
prevalente cioè OS28 o anche dalle altre categorie, noi facciamo parte dell’ OS30.
R8. Per partecipare alla gara è sufficiente che una delle imprese del raggruppamento ( nel
caso di RTI) abbia eseguito il sopralluogo, come si evince dal relativo attestato rilasciato in
sede di sopralluogo.
D9. Siamo a richiedere se la categoria OS30 può essere sostituita dalla cat. OG11.
R9. Si precisa che la SOA nelle categorie OS28 e OS30 potrà essere sopperita mediante
SOA nella categoria OG11 ( purchè rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010), l’art. 79,
comma 16, D.P.R. 207/2010 espressamente prescrive “l’impresa qualificata nella
categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per
la classifica corrispondente a quella posseduta”.
Pertanto, per poter utilizzare l’OG11 in luogo sia dell’ OS28 che dell’OS30, è necessario
essere qualificati nella classifica II.
Nel caso in cui il concorrente, sia in possesso dell’OG11 di I, potrà utilizzare detta
attestazione per sopperire alla mancanza della SOA in una soltanto delle categorie
specialistiche (o OS28 o OS30) ricorrendo, invece, per la categoria in cui è sprovvisto di
qualificazione all’istituto dell’avvalimento o associandosi in RTI con altra impresa
qualificata.
D10. Con la presente si chiede se è a PENA DI ESCLUSIONE inserire una copia
dell attestato di sopralluogo invece che L’ ORIGINALE.
Facendo riferimento alla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’ AVCP
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 254 del 30/10/2012):
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197#som
mparteIIpar6
Diversa dall’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata
allegazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il
concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto
adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla
medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all’ interno della
documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela sproporzionata,
potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione del
sopralluogo, purché la copia del relativo certificato, conservato presso la stazione
appaltante, sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.
Inoltre nel disciplinare di gara al punto 9 pag. 4 non è specificato che si debba inserire loriginale.
R10. Nella sez. IX del Disciplinare di Gara è prevista l’obbligatorietà del sopralluogo e
non l’inserimento a pena di esclusione dell’attestato di visita dei luoghi rilasciato dal
Responsabile del Procedimento, essendo al riguardo espressamente chiarito che “In ogni
caso copia del predetto attestato debitamente sottoscritto dal soggetto che ha effettuato il
sopralluogo sarà conservato presso l’Agenzia del Demanio. Nell’ipotesi in cui copia
dell’attestato conservato agli atti dell’Agenzia manchi della sottoscrizione del soggetto che
ha effettuato il sopralluogo e lo stesso non risulti allegato alla documentazione presentata
in sede di gara ovvero sostituito da idonea autocertificazione, il concorrente sarà escluso
dalla presente procedura”. Ciò in quanto non potrebbe da altra circostanza risultare che il
sopralluogo (obbligatorio ex art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010) sia stato eseguito prima
della formulazione dell’offerta.
Quanto sopra è del tutto in linea con quanto chiarito dall’AVCP nella Determinazione n. 4
del 10 ottobre 2012 che,al riguardo ha affermato “La mancata effettuazione del
sopralluogo negli appalti di lavori integra, al contempo, una violazione di una
prescrizione del Regolamento (art. 106, comma 2) ed una carenza di un elemento
essenziale dell’offerta……. Il citato art. 106, comma 2 …………… non prescrive
espressamente l’esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo; si tratta,
tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase
antecedente alla presentazione dell’offerta, proprio perché volto ad assicurare che il
concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini,
la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare
l’esclusione del concorrente”.
Fermo quanto sopra, per quanto attiene al documento da produrre in seno alla
Documentazione Amministrativa, nel punto A.9. del Disciplinare di gara è richiesta la
presentazione dell’attestato di visita dei luoghi (in originale) rilasciato dal referente
dell’Agenzia che avrà accompagnato i rappresentanti dei concorrenti nella visita degli
immobili (la copia del medesimo sarà conservata agli atti della SA) ovvero idonea
autocertificazione del concorrente.
D11. Nel punto A.9 del DSC non è specificato in alcun modo che l' attestato di
sopralluogo viene rilasciato in originale o che lo stesso debba essere allegato in
originale o in copia.
Le chiedo conferma che inserire una copia dell' attestato di sopralluogo controfirmato dal
delegato anzichè l' originale non è causa di esclusione.
R11. L’attestato può essere fornito nell’offerta in originale come in copia (controfirmato dal
delegato) e tale ultima eventualità non è causa di esclusione
D12. Chiediamo se era obbligatorio l’inserimento del PASSOE, obbligatorio da
01/01/2014, in quanto non inserito nel disciplinare di gara .
R12. Si segnala che per tutte le gare avviate prima del 31/12/2013 le Stazioni Appaltanti
possono continuare verificare i requisiti senza fare ricorso all’AVCPASS.
D13. Chiediamo se era obbligatorio inserire l’ allegato V, visto che siamo in possesso dell’
Attestazione Soa con cat. OG11 Class. II, e di voler subappaltare interamente la cat.
OG1 per mancanza della specifica cat.
R13. Non è necessario inserire l’allegato V, in quanto nel caso di specie è possibile
partecipare alla procedura in oggetto qualora il concorrente sia in possesso della
categoria OG11 classifica II (purchè rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010) in
quanto, tale qualificazione abilita l’impresa a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori
per l’intero importo di gara. L’art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010, infatti espressamente,
prescrive che “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna
delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.
Pertanto dal momento che è possibile partecipare alla procedura se qualificati nella
categoria OS28 di II (in quanto detta classifica copre l’intero importo dei lavori) lo stesso
dicasi per la OG11 di II (in virtù del principio di assorbenza sopra richiamato)
D14. Ho un dubbio in merito ai subappalti. Vedo dal disciplinare di gara (a pagine 13) che
ci possiamo avvalere del subappalto e che questa opzione può essere inserita
nell’allegato numero 3 alla lettera “N” (vedi pagina nr. 11) nei limiti consentiti dalla legge.
Io leggo la lettera “N” dove si scrive:
di volersi avvalere del subappalto con indicazione delle quote e delle lavorazioni che si
intendono subappaltare che in ogni caso non potranno superare i limiti di cui all’art. 118,
D.Lgs. 163/2006.
Noi ci vogliamo avvalere del subappalto, ma devo forse inserire un modulo a parte dove
indico le quote che vorremmo subappaltare ed elenchiamo le lavorazioni che intendiamo
subappaltare o basta evidenziare questo articolo e basta?
Non capisco dove va scritto cosa intendiamo subappaltare.
R14. L’apposito modulo è proprio l’Allegato III - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE - e nello specifico
alla lettera n) è presente uno spazio dove indicare le quote e le lavorazioni che si
intendono subappaltare, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
Scarica

140129_FAQ _Bologna - Agenzia del Demanio