INSEGNAMENTO DI
DIRITTO PENALE MILITARE
LEZIONE III
“I REATI MILITARI IN PARTICOLARE”
PROF. FRANCESCO BACCARO
Diritto penale militare
Lezione III
Indice
1 I REATI CONTRO LA FEDELTÀ ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 I REATI CONTRO LA DIFESA MILITARE ---------------------------------------------------------------------------- 6 3 I REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE ------------------------------------------------------------------------- 8 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Lezione III
1 I reati contro la fedeltà
I militari prestano giuramento con la seguente formula prevista all'art. 2 della Legge n. 382
dell’11 luglio 1978, «Norme di Principio sulla Disciplina Militare»: Giuro di essere fedele alla
Repubblica italiana, di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore
tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni.
Con il giuramento, il militare assume un impegno solenne di fedeltà alla Repubblica ed, al
riguardo, il mancato rispetto di siffatto impegno, comporta il configurarsi di una condotta infedele
e, quindi, di tradimento, come, d’altra parte, avviene in tutti gli altri casi in cui ci si trova di fronte
ad un impegno assunto.
Al capo I del Titolo I del libro II del c.p.m.p., si trovano i reati contro la fedeltà e, quindi, di
tradimento e, più precisamente, dall’art. 77 all’art. 85.
Al riguardo, si rileva che anche nel codice penale comune sono previste e punite fattispecie
criminose analoghe e, più precisamente, nella parte ove sono disciplinati i reati contro la personalità
dello Stato, reati che possono essere commessi anche da soggetti non appartenenti alle Forze
Armate.
Il militare però è punito secondo la legge penale militare, in quanto, a differenza del comune
cittadino, nel porre in essere tali condotte criminose viola i doveri assunti con il giuramento.
Da un confronto tra la legislazione speciale e quella ordinaria si può notare che le fattispecie
di reato, nella maggior parte dei casi, sono strutturate in maniera analoga, con, anche, non pochi
richiami della prima legislazione alla seconda. Il reato militare si distingue soltanto per la maggior
intensità della pena e per la qualità del soggetto attivo, che, per l’appunto, è un appartenente alle
Forze Armate.
Un siffatto dovere giuridico di fedeltà più intenso in capo al militare, rispetto al comune
cittadino, trova giustificazione nei compiti dei militari di assicurare la difesa dello Stato e di
concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni, compiti ribaditi ai commi 3° e 5° della legge n.
331 del 14 novembre 2000.
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vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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Di seguito verranno esaminati alcuni dei più importanti reati contro la fedeltà e la difesa
militare.
a) reato di altro tradimento ex art. 77 del c.p.m.p.
L’art. 77 del c.p.m.p. prevede e punisce l’alto tradimento, ovverosia uno dei più gravi reati
militari. Tale reato è configurabile allorquando il militare, violando uno dei suoi doveri più sacri,
rivolge contro lo Stato le armi e la forza che gli furono affidate per la difesa dello Stato medesimo;
da una lettura della norma, si può notare la gravità della sanzione penale prevista per il
militare che si venga a macchiare di codesto reato, ciò rispetto all’analoga fattispecie di reato
disciplinata dalla legge penale comune ai sensi dell’art. 242 c.p.. La pena dell’ergastolo prevista da
quest’ultima norma è aumentata di un terzo per i militari;
l’art. 77 del c.p.m.p. richiama i reati previsti e puniti ai sensi della legge penale comune,
sancendo che il militare è punito a norma delle disposizioni della predetta legge penale comune, ma
con un aumento di un terzo della pena ivi prevista.
Da qui la conferma che la previsione di una norma penale militare in proposito assume
rilevanza, per l’appunto, in ordine all’entità della pena, alle circostanze e sulla giurisdizione
militare.
b) reato di intelligenze con lo straniero e offerta di servizi ex art. 84 del c.p.m.p.
Ai sensi dell’art. 84 del c.p.m.p., è previsto e punito il reato di intelligenze con lo straniero e
offerta di servizi al fine di favorire, per il caso di guerra, le operazioni militari di uno stato straniero;
anche per questo reato è prevista una pena gravissima, stante la sua entità non inferiore a 15 anni;
ed, altresì, a 10 anni qualora le offerte dei servizi non siano state ancora accettate;
tale fattispecie criminosa, però, non trova corrispondenza nel codice penale comune, posto
che l’art. 243 del c.p. prevede e punisce le condotte finalizzate a che lo Stato estero muova guerra o
compia atti di ostilità contro lo Stato italiano. Diversamente, l’art. 86 del c.p.m.p. punisce ogni
forma di intesa e di accordo con lo straniero anche se solo finalizzate alla possibilità di una guerra
che si dovesse avere in un futuro.
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c) reato di soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose
concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello stato, ex art. 85 del c.p.m.p.
Ai sensi dell’art. 85 del c.p.m.p., è previsto e punito il reato di soppressione, distruzione,
falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa
militare dello stato;
anche per tale reato, le pene previste sono gravissime, atteso che ci può essere persino la
condanna all’ergastolo del reo qualora la sua condotta criminosa comprometta la preparazione o la
difesa militare dello Stato (ex comma 2° dell’art. citato).
Per completezza espositiva, va rilevato che tale fattispecie criminosa trova corrispondenza
nella legge penale comune e, più precisamente, ai sensi dell’art. 255 del c.p., laddove però
nell’oggetto della protezione penale non vengono incluse le cose.
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2 I reati contro la difesa militare
Al capo II, del Titolo I, del libro II, sono disciplinati i reati contro la difesa militare, i così
detti reati di spionaggio. Il capo II è, infatti, rubricato dello spionaggio militare e della rivelazione
di segreti militari.
Al riguardo, possono essere considerate lesive della difesa militare tutte le condotte in grado
di arrecare pregiudizio alla idoneità ed all’efficienza delle forze armate per assicurare la difesa della
Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.
Tali reati sono configurabili sia in caso di un semplice procacciamento di notizie militari
senza farne alcun uso, sia per comunicare dette notizie allo straniero ed, infine, allorquando
vengano comunicati a quest’ultimo segreti militari.
E’ evidente, che in tutti questi casi venga compromessa la difesa militare di uno Stato,
motivo per cui siano previste delle pene principali ed accessorie severissime.
Dall’art. 86 al 96 del c.p.m.p., sono disciplinate le varie fattispecie di reato dello spionaggio
militare e della rivelazione di segreti militari.
Al riguardo, si rileva che anche tali reati trovano una corrispondenza nella legge penale
comune, laddove viene punita con una certa gravità ogni attività spionistica o presunta tale, talchè
anche le forme puramente preparatoria. Va rilevato che la citata gravità sanzionatoria è ancora più
grave per i reati che trovano la loro disciplina nel c.p.m.p.
In tali fattispecie di reato, si fa riferimento ai concetti di segreto militare, notizie segrete
militari e notizie riservate militari e, pertanto, qui di seguito si cercherà spiegarne, seppur in
maniera sintetica, il significato.
Ci si trova di fronte:
-
ad un segreto militare, ogniqualvolta un documento od una notizia, per espressa
dichiarazione delle Autorità Militari competenti, vengano coperti dal segreto;
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a notizie segrete militari, allorquando, sempre per espressa dichiarazione delle
Autorità Militari competenti, venga vietata la divulgazione di notizie riguardanti
la forza, la preparazione e la difesa militare dello stato;
-
a notizie riservate militari, tutte le volte in cui le notizie abbiamo ad oggetto
l’organizzazione dei reparti militari, la pianificazione e l’organizzazione delle
operazioni ed esercitazioni e tutte le varie procedure all’uopo previste.
Per rendersi conto della severità con cui si vengano puniti i militari che si rendano
responsabili dei reati, e quindi dell’importanza che il l’Ordinamento Giuridico riconosca alla difesa
militare, si può notare che la legge penale militare, all’art. 89 del c.p.m.p., prevede la
configurazione della fattispecie criminosa anche allorquando il militare, senza che lo stesso voglia
perseguire una finalità di spionaggio, si procuri, in qualche modo e senza essere all’uopo
autorizzato, notizie che devono rimanere segrete.
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3 I reati contro il servizio militare
I reati contro il servizio militare sono configurabili in quei comportamenti del militare che
vanno a ledere l’interesse dello Stato avente ad oggetto tutte le operazioni militari previste che
devono essere svolte per la difesa del Paese.
Al riguardo, in dottrina1, il concetto di servizio militare viene considerato in tre distinti
significati: a) come prestazione individuale di attività globalmente considerata, posta in relazione ad
un rapporto di servizio che si instaura tra il dipendente e la pubblica amministrazione; b) come
facere specifico, determinato e limitato nel tempo e nello spazio nel quadro del predetto rapporto; c)
come prestazione collettiva cui sono tenute le forze armate.
Il significato di cui al punto a) si può riscontrare nel reato di diserzione previsto e punito ex
art. 148 del c.p.m.p., atteso che la ivi condotta censurata, dell’allontanamento ingiustificato o della
mancata presentazione in servizio, va a ledere, per l’effetto, il rapporto di servizio tra il dipendente
e l’amministrazione;
quello di cui al punto b) nel reato di violata consegna ex art. 120 del c.p.m.p., atteso che tale
fattispecie riguarda lo specifico servizio che il militare deve svolgere in un luogo secondo un tempo
prestabilito, con il rispetto di precise prescrizioni (le così dette consegne);
infine, è possibile riscontrare il significato di cui al punto c) nel reato di acquisto o
ritenzione di effetti militari ex art. 166 c.p.m.p., stante la censura in detta norma della condotta di
acquisto o ritenzione di cose militare, come ad esempio l’equipaggiamento o l’armamento militare,
con evidente pregiudizio della prestazione collettiva cui sono tenute le Forze Armate.
Fatta questa premessa in ordine al servizio militare, si esamineranno ora i relativi reati.
Al riguardo, il c.p.m.p., al titolo II, del libro II, fa una distinzione dei codesti reati nei capi I,
II, III, IV, V e VI.
1) Al capo I, suddiviso in cinque sezioni, troviamo i reati in servizio, distinti a loro volta
in:
1
Brunelli – Mazzi, diritto penale militare, Milano – 2007, pag. 234.
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a) della violazione di doveri generali inerenti al comando (sezione I), laddove sono disciplinate
le fattispecie di reato in cui il soggetto agente è un militare investito di un comando.
Ad esempio, ai sensi dell’art. 103 del c.p.m.p., un Comandante si può rendere responsabile
del reato di atti ostili contro uno Stato estero qualora, senza autorizzazione del Governo, o fuori dei
casi necessità, compie, per l’appunto, atti ostili contro il predetto Stato estero.
Da una lettura della norma si può evincere che, per la configurabilità del reato base di cui al
comma 1°, è sufficiente il compimento di atti ostili ancorchè gli stessi non diano luogo al pericolo
di turbare le relazioni con un Governo estero oppure al pericolo di esporre lo Stato italiano o i suoi
cittadini al pericolo di rappresaglie o ritorsioni. Pertanto, basta una semplice attività arbitraria
riguardante una funzione di comando.
Se poi ricorre tale pericolo, per lo stesso reato, ai sensi del comma 2° della norma citata, è
prevista una pena più severa.
Nel codice penale ordinario, ai sensi dell’art. 244, si trova una fattispecie corrispondente a
quella in argomento, ed, al riguardo, per la configurabilità del reato, gli atti ostili all’uopo commessi
devono essere idonei a dar luogo il predetto pericolo.
Anche per altri reati è sufficiente una semplice attività arbitraria riguardante una funzione di
comando perché possa aversi consumazione degli stessi, come ad esempio i reati di usurpazione di
comando (ex art. 114 del c.p.m.p.), di movimento arbitrario di forze militari (ex art. 115 del
c.p.m.p.), di separazioni di forze militari (ex art. 124 del c.p.m.p.), di omessa esecuzione di un
incarico, allorquando, senza giustificato motivo, non viene eseguito l’incarico affidato (ex art. 117
del c.p.m.p.).
In riferimento a tali reati, assume rilevanza l’art. 104 del c.p.m.p., laddove è prevista una
riduzione proporzionale della pena qualora il soggetto militare agente ecceda colposamente i limiti
dell’autorizzazione e della necessità;
b) dell’abbandono di posto e della violata consegna (sezione II), laddove sono disciplinate le
fattispecie di reato in cui il soggetto agente è un militare comandato di servizio di guardia oppure
semplicemente di servizio.
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Ai sensi dell’art. 118 del c.p.m.p., è punito il militare, che essendo si sentinella, vedetta o
scolta, abbandona il posto e viola la consegna. Lo stesso militare che, invece, si addormenta è
punito ai sensi dell’art. 119 c.p.m.p.
L’art. 120 del c.p.m.p. prevede e punisce l’abbandono di posto o violata consegna da parte
del militare di guardia o di servizio, ciò al di fuori dei casi enunciati nei predetti artt. 118 e 119;
in tale articolo si fa infatti riferimento al militare che si trovi di guardia o di servizio che, al
riguardo, abbandoni il posto di svolgimento della guardia o del servizio stessi, ovvero che violi la
consegna ricevuta;
in riferimento alla nozione di posto penalmente rilevante, non si può non intendere un luogo
determinato e circoscritto ove il militare deve prestare servizio. Al riguardo, qualsiasi dubbio
interpretativo sarebbe irrilevante ai fini pratici, posto che, comunque, la condotta del militare
integrerebbe la violata consegna e, quindi, la configurabilità del reato in questione, ciò in virtù delle
due condotte alternative contemplate nella norma. In altri termini, l’abbandono di un posto da parte
di un militare, laddove il medesimo è preposto allo svolgimento di un servizio, andrà a configurare
comunque una violata consegna.
Nella Sezione II del Capo II in esame, vi sono, poi, le altre ipotesi di reato dell’abbandono di
posto e della violata consegna.
In conclusione, per quel che riguarda i reati in argomento, in cui si fa riferimento alla violata
consegna, è opportuno che venga individuata una definizione della consegna.
A questo proposito, si può trovare un riferimento nell’art. 26 del Regolamento di Disciplina
Militare, laddove si legge che la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari,
permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio.
In ragione di tale disposto normativo, pertanto, costituiscono la consegna prevista dalle
norme penali di cui sopra tanto le prescrizioni generali, seppur non indicate nel documento avuto
dal militare per lo svolgimento del servizio per cui è comandato, quanto quelle particolari relative al
predetto servizio. Da qui deriva che per il presupposto per la configurabilità dei reati di violata
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consegna sia individuabile nel fatto che il militare abbia ricevuto una consegna per lo svolgimento
di un determinato servizio.
Per siffatta configurabilità, è, comunque, richiesto, soprattutto per le prescrizioni particolari,
che il militare conosca il contenuto delle consegne, posto che i reati in argomento sono imputabili
esclusivamente a titolo di dolo.
Al riguardo, la dottrina ha precisato che l’ignoranza della consegna ricevuta non possa
essere ricondotta nell’alveo dell’art. 39 del c.p.m.p., laddove è previsto che il militare non può
invocare a propria scusa l’ignoranza dei doveri inerenti al suo stato di militare2, posto che i
predetti doveri non includono quelli inerenti ad un servizio particolare.
Prima di concludere i reati in argomento, definiti anche reati contro il servizio nel servizio,
merita un cenno una particolare fattispecie di reato, ovverosia l’omessa presentazione in servizio da
parte del militare all’uopo comandato, fattispecie prevista e punita ai sensi dell’art. 123 del c.p.mp..
E’ evidente che per questo reato la violazione di consegna, consistente nella condotta
omissiva anzidetta, sia ravvisabile ancor prima dell’assunzione del servizio da parte del militare.
Cosicché, in concreto, la violazione non ha ad oggetto la consegna, ma un provvedimento
ordinatorio con cui di dispone che il militare debba svolgere il servizio.
Anche in questo caso il servizio in parola è da intendersi come servizio nel servizio,
ovverosia un servizio aggiuntivo a quello quotidiano. Si può fare l’esempio del servizio di guardia
per cui i militari sono comandati periodicamente in aggiunta al servizio cui quotidianamente gli
stessi sono chiamati a svolgere.
Siffatto distinguo è importante, posto che l’omessa presentazione in servizio, inteso al
servizio quotidiano testè citato, integra il reato di allontanamento illecito di cui al comma 2°
dell’art. 147 del c.p.m.p.
Al di là di tale rilievo, si è fatto menzione anche del predetto reato contro il servizio nel
servizio al fine di evidenziare un’altra forma di configurabilità della violata consegna.
2
Rosin, Considerazioni sui reati di violata e forzata e consegna, RGM, 1984, pag. 439.
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c) della violazione di doveri inerenti a speciali servizi (sezione III), laddove, invece, sono
disciplinate le fattispecie di reato (dall’art. 125 al 136 del c.p.m.p.) in cui il soggetto agente è un
militare incaricato di speciali servizi, come, ad esempio, di una missione (art. 125 del c.p.m.p.),
della custodia di persona arrestata (art. 126 del c.p.m.p.), di consegnare un ordine scritto (art. 128
del c.p.m.p.) ed, ancora, il militare addetto al servizio postale (art. 129 del c.p.m.p.) ecc.
Tutte le predette fattispecie di reato si configurano allorquando, per l’appunto, il militare è
incaricato di particolari servizi e non si attiene alle istruzioni e/o disposizioni ivi previste, oppure
abusa del predetto incarico per trarne una qualche forma di profitto.
A titolo di esempio riporta il disposto normativo di cui all’art. 125 c.p.m.p.: l’Ufficiale
incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza
giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito se il fatto ha pregiudicato l’esito della
missione, spedizione od operazione.
d) della violazione di speciali doveri inerenti alle qualità militari (sez. IV), laddove sono
disciplinate due fattispecie di reato, ovverosia la manifestazione di codardia ai sensi dell’art. 137
c.p.m.p. e l’omesso impedimento dei reati militari ai sensi dell’art. 138 c.p.m.p.;
e) della ubriachezza in servizio (sez. V), laddove, come già abbiamo visto innanzi quando sono
state trattate le scriminanti del reato, è configurabile la fattispecie di reato di cui all’art. 139 del
c.p.m.p. nel caso in cui il militare comandato di servizio è colto in stato di ubriachezza volontaria o
colposa.
Ai sensi di tale norma, sono richiesti due presupposti affinchè possa configurarsi il reato in
argomento, ovverosia che il militare sia in servizio, ovvero che sia stato comandato per un servizio,
nonché che il grado di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti sia tale da escludere o
diminuire la sua capacità nell’espletare il servizio stesso.
In questo caso il servizio è da intendersi come servizio generico e non necessariamente
come quello regolato da consegna, il così detto servizio nel servizio trattato innanzi.
L’ubriachezza a cui si riferisce la norma può essere volontaria o colposa.
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Il reato di ubriachezza può concorrere con altri reati, come ad esempio quello di violata
consegna qualora il militare, dopo essersi ubriacato, violi le consegne all’uopo ricevute.
Da notare che, ai sensi del secondo comma dell’art. 139 in argomento, la reclusione militare
è fino ad un anno allorquando a commettere il reato de quo sia il Comandante di reparto oppure un
militare incaricato di un servizio, stante la maggior pericolosità che si avrebbe in queste ipotesi.
2) Al capo II, troviamo i reati contro i militari in servizio, ovverosia quei reati che sono
configurabili quando vengano poste in essere delle azioni ed omissioni nei confronti di militari
preposti allo svolgimento di particolari compiti, che per essere adempiuti, richiedono l'obbedienza
di chiunque, compresi, ovviamente, i superiori.
Al riguardo, le fattispecie di reato sono previste e punite dall’art. 140 all’art. 146 del
c.p.m.p., delle quali, di seguito, si esamineranno alcune di esse.
Ai sensi dell’art. 140 del c.p.m.p., il militare che in qualsiasi modo forzi una consegna
commette il reato di forzata consegna;
qualora, invece, non ottempera all’ingiunzione fatta nei suoi confronti da una sentinella,
vedetta o scolta, questi in ragione di una consegna ricevuta, commette il reato di resistenza,
minaccia o ingiuria, per l’appunto, nei confronti del militare investito dei predetti servizi;
ed, ancora, se il militare pone in essere usa violenza nei confronti di una sentinella, vedetta o
scolta, commette il reato previsto e punito dall’art. 142 del c.p.m.p.. Al riguardo, si può notare che
tale reato è inserito tra i reati contro il servizio proprio perché il soggetto passivo è preposto allo
svolgimento di un servizio, sicché il bene giuridico tutelato è la funzione svolta dal militare stesso.
La dottrina, a questo proposito, definisce l’ingiuria a sentinella anche come offesa al prestigio ed
alla dignità.3
e se la prefata violenza, o minaccia, viene usata per opporsi alla forza armata militare, il
militare commette il reato di resistenza alla forza armata ai sensi dell’art. 143 c.p.m.p.
3
Brunelli Mazzi, diritto penale militare, Milano - 2007, pag. 303.
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l’art. 146 c.p.m.p. prevede e punisce un superiore che usa minaccia a un inferiore per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.
3) Al capo III sono disciplinati i reati di assenza dal servizio alle armi, ovverosia quei
reati che sono configurabili allorquando il militare, essendo in servizio alle armi, se ne allontana
senza essere all’uopo autorizzato, rimanendo assente; oppure, qualora, essendo legittimamente
assente, non si presente il giorno previsto per il rientro.
Al riguardo, i reati configurabili sono rispettivamente l’allontanamento illecito (art. 147 del
c.p.m.p.) e la diserzione (art. 149 del c.p.m.p.).
Detti reati si distinguono solo per il numero di giorni in cui il militare si allontani
illecitamente, oppure, entro cui, non si presenti rispetto al giorno previsto per il rientro.
Per l’allontanamento illecito, il numero dei giorni citato è pari ad uno, mentre per la
diserzione è pari a cinque.
L’art. 149 del c.p.m.p. prevede i casi di diserzione immediata, ovverosia quei casi in cui il
reato in discorso si consumi senza che sia necessario il decorso del termine dei cinque giorni nelle
ipotesi di cui sopra. Il reato, infatti, si consuma immediatamente non appena si verifichi una delle
condizioni previste nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso art. 149. Commette, ad esempio, il prefato
reato, il militare che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare (comma 1°, n. 2, norma
citata).
Il militare che si trova in congedo illimitato commette, invece, il reato di mancanza alla
chiamata previsto e punito dall’art. 151 del c.p.m.p., qualora, per l’appunto, non si presenti dopo
essere stato regolarmente richiamato alle armi;
al riguardo, va rilevato che il termine necessario per la consumazione del reato varia da tre
giorni ad otto giorni, a seconda del motivo della chiamata.
le tre ipotesi di chiamata sono disciplinate rispettivamente nei commi I, II e III della norma
citata, ovverosia la chiamata alle armi per adempiere il servizio di ferma, la richiamata alle armi ed,
infine, la richiamata alle armi per scopo di istruzione.
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4) Al Capo IV sono disciplinati i reati della mutilazione e della simulazione di
infermità.
Il militare che si procuri una infermità, al fine di sottrarsi permanentemente o
temporaneamente all’obbligo del servizio militare, commette rispettivamente i reati previsti e punti
dagli artt. 157 e 158 del c.p.m.p.
Nei successivi artt. 159 e 161 del c.p.m.p. sono previsti e puniti i meno gravi reati di
simulazione d’infermità e di procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi
all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare.
Per la consumazione del primo dei due prefati reati è necessario che il militare simuli
un’infermità in modo tale da indurre in errore i suoi superiori al fine di sottrarsi all’obbligo del
servizio militare o ad un particolare servizio di corpo.
Per la consumazione del secondo, invece, occorre che sempre il militare simuli un’infermità
od una imperfezione al fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio
militare.
Circa l’elemento soggettivo delle figure delittuose di cui sopra, trattasi di reati a dolo
specifico, dal momento che le relative condotte sono dirette ad una finalità ben precisa.
5) Al Capo V sono disciplinati i reati della distruzione, alienazione, acquisto o
ritenzione di effetti militari.
Ai sensi degli artt. 164 e 165 del c.p.m.p., è punito il militare che distrugge o aliena oggetti
d’armamento militare, effetti di vestiario o equipaggiamento militati, ovverosia tutti i beni facenti
parte della dotazione individuale del militare stesso.
Ai sensi dell’art. 166 del c.p.m.p., inoltre, è punito il militare che acquista o ritiene i predetti
effetti militari allorquando gli stessi non abbiamo cessato di appartenere al servizio militare;
tale reato è configurabile ad, esempio, nei confronti del militare che detiene illegalmente
armi o munizioni destinate ad uso militare. In questo caso, però, il militare risponde anche del reato
di illegale detenzione di munizioni da guerra ex art. 2 della legge n. 895 del 1967;
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Diritto penale militare
Lezione III
al riguardo, si precisa che il militare risponde di entrambi i reati in concorso tra gli stessi ai
sensi dell’art. 81 del c.p., non realizzandosi alcuna ipotesi di assorbimento dell’una fattispecie
nell’altra così come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. I, 30 ottobre 2002, n.
36418).
Inoltre, il militare è punito penalmente qualora distrugga, disperda, deteriori o renda
inservibili in tutto o in parte, gli stessi materiali appartenenti all'amministrazione militare,
commettendo le fattispecie di reati di cui agli artt. 167, 168, 169 e 172 del c.p.m.p.
Con la previsione dei reati di cui sopra, così detti reati contro i beni militari, si è voluto
assicurare una tutela del patrimonio militare, ovverosia dei mezzi degli strumenti destinati
all’assolvimento dei compiti istituzionali delle armate.
Peraltro, possono essere considerati reati contro i beni militari le fattispecie previste e punite
ai sensi degli artt. 105-109 del c.p.m.p. ed inserite tra i reati del Comandante. In questi casi viene,
infatti, punito il Comandante di una forza navale o aeronautica che ne cagioni la perdita o la cattura
(ex art. 105), oppure l’investimento, l’incaglio o l’avaria (ex art. 106), ciò anche se i tali fatti siano
commessi per colpa del soggetto agente (ex artt. 106 e 108).
Da notare la gravità delle pene previste in caso di commissione dei predetti reati, posto che il
militare, oltre a dar luogo ai descritti danneggiamenti dei beni militari, va a violare il rapporto di
affidamento dell’integrità e dell’efficienza dei beni stessi.
Ai sensi dell’art. 109 del c.p.m.p., è punito il militare che, avendo in custodia o vigilanza i
beni di sopra, rende possibile, o agevola, per colpa, il verificarsi dei fatti anzidetti.
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