Per la intelligenza del Sistema Doganale
di
Giuseppe Rosati*
Introduzione e note di Antonio Ventura
Nei mesi di maggio e giugno 1951 venne allestita a Bari, a cura della Soprintendenza
Bibliografica per la Puglia e la Lucania, la “Mostra documentaria del pensiero economico-politico
pugliese dei secoli XVI-XX”1; il catalogo della rassegna riportava anche quattro opere di
Giuseppe Rosati, di cui tre a stampa, Le industrie di Puglia2, I forni di Foggia3, Gli
elementi dell’agrimensura4 e l’inedita Introduzione alla storia di Puglia. Per la
intelligenza del Sistema Doganale.
Questo documento, depositato all’epoca presso la Biblioteca Comunale di Terlizzi5 e oggi
conservato presso l’Archivio Provinciale “De Gemmis” di Bari, fa parte dei manoscritti
appartenuti a Giuseppe De Gemmis, alto funzionario del governo di Ferdinando IV di Borbone,
e, durante gli anni 1775 - 1792, ufficiale della “Reale Segreteria di Stato e del Dispaccio
Ecclesiastico”6. Le responsabilità connesse con un incarico tanto
* Nel manoscritto è aggiunta l’annotazione: “Egli nel 1792 diede alla luce altr’opera
sulla stessa materia intitolata Discorso sull’agricoltura di Puglia”. Devo un particolare
ringraziamento al dott. Italo Palasciano e alla Soprintendenza Archivistica di Bari per l’aiuto a
reperire il documento.
1 - MOSTRA documentaria del pensiero economico-politico pugliese dei secc. XVI-XX, Bari,
1951.
2 - G. ROSATI, Le industrie di Puglia descritte da G. Rosati, dottore di medicina e pubblico
professore di agricoltura e fisica, Foggia, 1808.
3 - G. ROSATI, I forni di Foggia descritti da G. Rosati. Memoria..., Foggia, 1836.
4 - G. ROSATI, Gli elementi dell’agrimensura teoretica e pratica di G. Rosati, Napoli, 1787.
5 - MOSTRA documentaria... cit., p. 13.
6 - Giuseppe De Gemmis nacque da nobile famiglia il 19 settembre 1734, studiò
presso l’Università di Altamura scienze giuridiche, matematiche, fisiche e filosofiche; poi passò
a Napoli, dove frequentò le lezioni del Genovesi e si specializzò in storia antica e diritto.
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prestigioso gli consentirono di entrare in relazione con autorevoli intellettuali della Napoli
post-tanucciana, come Domenico Maria Cimaglia, Giulio Ricciardi, Nicola Vivenzio e
Giuseppe Rosati, i quali, proprio in quel periodo, ispirandosi alle idee più avanzate
dell’Illuminismo europeo ed incoraggiati dallo spirito innovatore della regina Maria Carolina,
si impegnarono a vivacizzare, con contributi di ricerca, il dibattito sulle riforme economiche,
animato dalle personalità di maggiore rilievo culturale del Regno, come Gaetano Filangieri,
Giuseppe Maria Galanti, Domenico Grimaldi, Francesco Longano, Giuseppe Palmieri7.
Il De Gemmis, responsabile della Segreteria di Stato, ebbe tra le mani tutte le
proposte indirizzate al Sovrano; provvide a ricopiarle e, quindi, le fece rilegare in volumi
miscellanei, successivamente contrassegnati con lettere alfabetiche dalla “A” alla “L”8.
Particolarmente importanti, per la provincia di Capitanata, sono quelli indicati dalla “D” e
dalla “F”, perché contengono numerosi documenti relativi alla questione della Dogana di
Foggia9. Infatti, tra i problemi affrontati dal governo borbonico negli anni 1776-1786,
quando ricoprì la carica di primo ministro Giuseppe Beccadelli, marchese della Sambuca, un
posto preminente fu occupato dalla riforma agraria, con particolare riguardo all’aumento della
produttività dei terreni ed all’eliminazione degli squilibri sociali esistenti nelle campagne: il
punto centrale del dibattito era, naturalmente, la soluzione della crisi che aveva interessato la
Dogana di Puglia, uno dei maggiori cespiti d’entrata delle finanze borboniche,
Per la sua profonda preparazione giuridica, il marchese Carlo De Marco, segretario
di stato per il Dipartimento dì Grazia e Giustizia e dell’Ecclesiastico gli affidò, nel 1766,
importanti mansioni nel suo ufficio. In seguito, negli anni 1775-1792, il De Gemmis
rivestì la carica di “Officiale della Reale Segreteria di Stato”, di “Officiale Maggiore” e,
infine, nel 1801, ottenne, a titolo onorifico, la nomina di “Presidente di Camera togato”.
Morì nel paese natale di Terlizzi, l’undici gennaio 1812. Cfr.: V.C. BISCEGLIA, Giuseppe
De Gemmis in BIOGRAFIA degli uomini illustri del Regno di Napoli.... Tomo III, Napoli,
1816, ad vocem; C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani,
1904, pp. 402-403.
7 - Su questi autori e sul clima culturale napoletano contemporaneo, cfr.: IL MEZZOGIORNO alla fine del Settecento. Antologia a cura di Francesco Di Battista.
Introduzione di Antonio Maria Fusco, Bari, 1992.
8 - Sull’Archivio De Gemmis, cfr.: V. MASELLIS, Riforme economico-sociali nel
Mezzogiorno d’Italia. (Documenti inediti dal 1775 al 1798), Roma, 1975, pp. 3-11.
9 - V. MASELLIS, Riforme... cit., pp. 103-111.
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Sull’argomento numerose relazioni pervennero al Sovrano e, tra esse, quella di Giuseppe
Rosati, databile dopo il 179210 e rimasta sconosciuta a quanti, sinora, si sono interessati di questo
personaggio11. Il documento, riportato nelle carte 51-122 del volume miscellaneo “D-Riforme”, è
importante per conoscere le ripercussioni prodotte a livello locale dal dibattito sviluppatosi nella
Capitale a proposito della destinazione da dare alla Dogana delle Pecore di Foggia.
Il Rosati divide la sua trattazione in tre “epoche”: “Tempo anteriore allo stabilimento
regolato della pastorizia e dell’agricoltura; “Stabilimento della pastorizia e del sistema doganale”;
“Stabilimento dell’agricoltura nelle terre regie”. L’esposizione delle prime due parti non offre spunti
di particolare originalità, perché l’autore attinge i suoi argomenti dai testi geografici classici di
Plinio, Strabone, Diodoro Siculo, Varrone e dall’opera più moderna del Cluver 12; mentre, a
proposito dei temi doganali rivela una profonda conoscenza del Di Stefano, del De Dominicis, del
Coda e soprattutto del Gaudiani, dal quale, in particolare, rileva la maggior parte delle
informazioni relative al periodo del Viceregno ed a quello borbonico13.
Più interessante appare, invece, la relazione del Rosati, quando egli, dopo avere descritto le
gravi condizioni in cui versavano i pascoli del Tavoliere, passa ad analizzarne le cause, facendole
risalire, soprattutto, all’uso scorretto ed antieconomico delle terre private e di quelle fiscali:
proprietari di “mezzane”, che facevano pascolare il proprio bestiame negli “erbaggi” doganali;
campi a destinazione agricola invasi dagli armenti e terre riservate al pascolo, come “riposi”,
“ristori” e “poste” abusivamente
10 - È posteriore al 1792, perché viene menzionata come già edita un’altra opera del
Rosati, il Discorso sull’agricoltura di Puglia.
11 - Numerosi i contributi bio-bibliografici: A Giuseppe Rosati la città di Foggia nel CL
della morte (1814-1964), Foggia, 1966; B. BIAGI, Profili di scienziati, Foggia, 1930; G.
BOCCANERA, Giuseppe Rosati in BIOGRAFI; degli uomini illustri del Regno di Napoli, Napoli,
1817; C. CARANO DONVITO, Economisti di Puglia, Firenze, 1956; S. GATTI, Elogio storico di
Giuseppe Rosati, Napoli, 1815; D. GIUSTO, Dizionario bio-bibliografico degli scrittori pugliesi viventi e
dei morti nel presente secolo, Napoli, 1893; G. GIORDANI, In obitu Josephi Rosati, Napoli, 1875;
G. MATRELLA, Uomini illustri della città di Foggia. I medaglioni di “Risveglio”, Foggia, 199l; C.
MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli, 1844; M.
PAPA, Economia ed Economisti di Foggia, Foggia, 1933; A. PANERAI, Una eminente figura del
Settecento pugliese. Giuseppe Rosati agronomo ed economista agrario, Foggia, 1967; C. VILLANI,
Daunia inclyta, Napoli, 1890; C. VILLANI, Scrittori ... cit..
12 - P. CLUVER, Italiae Antiquae tomus secundus, Lugduni Batavorum, 1624.
13 - A. GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore di
Puglia. A cura di Pasquale Di Cicco, Foggia, 1981.
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utilizzate a semina, oppure abbandonate e inondate di fango e paludi14. Accadeva, così, che,
quando la Dogana apriva le “locazioni” il 25 novembre, i pastori giunti dall’Abruzzo e dal
Molise non trovavano “erbaggi” ben custoditi, ma letti di fango inutilizzabili e, talvolta,
rimanevano pure alla mercè delle intemperie con frequenti fenomeni di morìa del bestiame,
decimato dal freddo, dai lupi e dalle epidemie15.
L’altro grave motivo della crisi doganale segnalato dal Rosati era, poi, il disordinato
procedimento della “professazione”, che consentiva ai ‘locati’, alfine di ottenere maggiori
quantità di pascolo senza subire aumenti nel prezzo della “fida”, di dichiarare un più alto
numero di capi, aggiungendo alle pecore “reali”, quelle cosiddette “in alia”16. Questa
consuetudine, tollerata dalle autorità doganali, creava l’inconveniente di ammettere nelle
locazioni un numero di animali superiore alle loro effettive possibilità, a tutto danno degli
allevatori poveri, i quali, esclusi dai terreni fiscali, erano costretti a ricorrere agli erbaggi dei
privati, dietro pagamento di prezzi eccessivamente alti.
Inevitabili, anche in questo caso, i mali derivanti all’economia del Regno: ne era
danneggiato il Fisco, privato di molti suoi territori con i relativi proventi; ne soffrivano i
proprietari delle greggi ed in particolare i meno abbienti; ne pagavano le spese gli agricoltori,
costretti dal monopolio doganale a lasciare infruttiferi numerosi terreni17.
Nel 1747, scrive Rosati, Carlo di Borbone cercò di porre rimedio a tale situazione,
emanando un decreto, articolato in 35 capitoli, con cui intendeva abolire gli abusi introdotti
durante il Viceregno. Non si registrarono, comunque, sensibili cambiamenti e il sopruso,
perpetrato dai baroni, di vendere ai locati erbaggi a prezzi esosi, continuò a sussistere18.
14 - La situazione denunciata dal Rosati trova riscontro presso numerosi
viaggiatori ed economisti contemporanei: M. PERRINO, La Puglia del ’700. (Lettera di una
viaggiatrice). A cura di Italo Palasciano, Cavallino, 1983; G.M. GALANTI, Relazioni sulla
Italia meridionale. A cura di T. Fiore, Milano, 1953; F. GREGOROVIUS, Nelle Puglie,
Firenze, 1882; J.H. Von RIEDESEL, Nella Puglia del ’700. A cura di Tommaso Pedio,
Cavallino, 1979; J.J. DE LALANDE, Voyage d’un française en Italie, Venezia, 1769.
15 - J.A. MARINO, L’economia pastorale nel Regno di Napoli, Napoli, 1992, pp. 420447.
16 - J.A. MARINO, op. cit., pp. 213-257; J.A. MARINO, Professazione voluntaria e
pecore in aerea in RIVISTA STORICA ITALIANA, Napoli, XCIV, 1982, I, pp. 5-43.
17 - M. DE AUGUSTINIS, Della condizione economica del regno di Napoli, Napoli,
1833; Dialoghi sul Tavoliere di Puglia, Napoli, 1833; N. VIVENZIO, Considerazioni sul
Tavoliere di Puglia, Napoli, 1796.
18 - F.M. DE DOMINICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana della Mena delle
pecore di Puglia.... vol. I, Napoli, 1781, pp. 367-390; J.A. MARINO, L’economia..., cit., pp.
74-78.
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Quaranta anni dopo, tuttavia, quando era primo ministro di Ferdinando IV il
Marchese della Sambuca, fu presentato al “Supremo Consiglio di Finanza” un piano di
censuazione delle terre del Tavoliere, del quale era probabile autore Antonio Loffredo principe
di Migliano, se si deve prestare fede al Cimaglia, che, nell introduzione dell’opera sulla
Dogana, dedicata, appunto, all’influente personaggio della Corte borbonica, scrive: “questo
ragionamento non è che la sua opera stessa e della quale Vostra Eccellenza è il solo primo
autore. Io non altro vi ho aggiunto che il discendere a taluni più minuti dettagli”19.
Il Rosati, sicuramente, ebbe tra le mani il progetto del Migliano, che riassumeva ed
elaborava quanto di meglio era stato scritto in merito alla riforma della Dogana. Dalla sua
lettura pervenne ad una posizione di equilibrio economico-sociale, incentrata sul graduale
processo di privatizzazione delle terre attraverso la formazione di una media e piccola
proprietà; tesi che, sostenuta dal Palmieri contro l’immediata abolizione del latifondo e dei
demani voluta dal Galanti20, prevedeva una evoluzione della proprietà terriera verso poderi
agricoli operosi e produttivi condotti con mentalità di tipo industriale.
Uno degli scopi fondamentali della censuazione proposta dagli Illuministi era anche
quello di svincolare le aree coltivabili dai demani, dai feudi e dalle leggi restrittive della
Dogana; tuttavia, i Riformatori settecenteschi non sostenevano la soppressione “tout court”
dell’allevamento ad esclusivo vantaggio dell’agricoltura, bensì sottolineavano l’opportunità di
integrare i due tipi di economia. Le cure da prodigare in favore della pastorizia, criticata
soltanto per i metodi rovinosi ed antiquati con cui era praticata, assumevano, pertanto, un
rilievo altrettanto importante di quelle dedicate allo sviluppo dell’attività agricola. Non a caso,
quindi, il Cimaglia era dell’avviso che “il pericolo di potersi diminuire tra noi cotanto il
bestiame, per crescere in biade, può produrre grave sconcerto”21 e il Rosati, alla pari di lui,
così concludeva la sua relazione: “... percorrendo adunque tutt’i tempi, ne’ quali si è posta in
vedetta la nostra Puglia, esaminando tutti i Governi che l’ànno signoreggiata e riflettendo a
tutte le vicende, dalle quali è stata agitata, noi sempre ritroveremo che ad esclusione di ogni
altro uso de’ suoi terreni, sempre alla pastura ed all’agricoltura fu dedicata, che sono i due
fondi, donde beviamo
19 - D.M. CIMAGLIA, Ragionamento dell’avvocato dei poveri sull’economia che la regia
Dogana di Foggia usa coi possessori armentari e con gli agricoltori che profittano de’ di lei campi,
Napoli, 1783. Introduzione.
20 - G. PALMIERI, Pensieri economici relativi al Regno di Napoli, Napoli, 1789; G.M.
GALANTI, Relazioni... cit.
21 - D.M. CIMAGLIA, Ragionamento... cit., p. 62.
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la nostra sussistenza e le due arti primitive che sempre hanno religiosamente protetto i primi
fondatori della società”.
Il 23 febbraio 1792, una prammatica, senza dubbio sollecitata dai pressanti interventi dei Riformatori presso la Corte, decretava la spartizione dei demani in piccole proprietà,
includendo nel beneficio perfino i braccianti. A proposito di tale provvedimento, il Rosati
riporta, in appendice alla relazione, una tavola delle 23 locazioni, dalla quale risulta che, dopo
quella data, erano state censuate le località “Lavoratorio del Casale”, “Reali siti di Orta” e
“Camarelle”, tutte appartenenti alle “terre salde” del Tavoliere, per un totale di carra 243,7,
corrispondenti ad una estensione attuale di ettari 4861,40.
Era il primo passo verso la completa censuazione del Tavoliere doganale, poi
realizzata nel decennio francese.
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Per la intelligenza del Sistema Doganale
Prima Epoca
Tempo anteriore allo stabilimento regolato della Pastorizia e dell’Agricoltura
Il tavoliere della Puglia che oggi forma un corpo di regie entrate sotto
nome di Patrimonio Reale, è una vasta pianura nella provincia di Capitanata,
compresa tra i gradi 41 e 42 presso a poco di latitudine settentrionale. Questo
vasto territorio singolare per la sua economia, non è possibile che si presenti ai
nostri occhi circoscritto da una figura regolare, giacché sebbene il medesimo
abbia maggior estensione da settentrione a mezzodì, la sua larghezza però da
oriente in occidente non è uniforme, restringendosi sensibilmente a misura che
si avvicina alla parte borreale. Possiamo fissare i confini settentrionali terminati
dal lago di Lesina e dal fiume Fortore e rivolgendosi alla parte orientale egli
termina colle falde del monte Gargano e col lido del mare Adriatico,
scorrendo sino alla foce del fiume Ofanto; il corso di questo fiume determina il
confine meridionale, giacché oltrepassando questo termine, il terreno comincia
a sgobbare con sensibili colline, e ad elevarsi con montagne. Finalmente vien
chiuso ad occidente dalle falde degli Appennini, dove termina questo piano e
dove finisce tutta la sua economia.
Poicché la massima estensione di questo suolo spazioso è da settentrione
a mezzodì così possiamo valutare siffatta lunghezza secondo le più esatte
misure prese di 65 miglia presso a poco, mentre che la larghezza media può
fissarsi a 30 miglia non essendo questa sempre uniforme in tutta la sua
estensione. Inoltre egli è a sapersi che sebbene questa pianura sia irregolarmente
circoscritta, pur tuttavia le più esatte misure prese in tutta la estensione di questa
vasta superficie, ci danno 1520 miglia quadrate, che rappresenta il totale del suo
quantitativo. Sappiamo dippiù, che la intera superficie delle dodici Provincie che
oggi compongono il nostro Regno, valutate anche a miglia quadrate, ci danno il
valore di 24583 delle medesime; per cui dividendo questa ultima quantità per la
prima, ritroveremo che la pianura di Puglia, compresa tra que’ confini che
abbiamo descritti, rappresenta niente meno che la sedicesima parte di tutto il
Regno.
Questo piano della nostra Puglia, quasi emula della egiziana fertilità, à
meritati gli sguardi di tutti i popoli, le ricerche di tutti i governi e la cura
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speciale di tutti i sovrani che l’anno successivamente posseduta. A noi non è
permesso di metterci alla testa della più rimot’antichità, di osservarne la sua
originaria formazione e di riferirne il progresso delle sue vicende, tanto fisiche
che morali. Mancano a noi le autentiche memorie che ci facessero sapere tutto
questo. La storia civile, ossiano gli atti delle umane vicissitudini si conservano
sino a noi per mezzo della tradizione, delle medaglie, delle iscrizioni e di tanti
altri monumenti.
Questo è il solo mezzo per fissare alcuni fatti nella imensità dello spazio,
e per stabilire alcuni dati nella ruota eterna del tempo. Il passato è come una
lontananza, in cui la nostra vista va scemando e del tutto si oscurarebbe, se la
storia e la cronologia non avessero poste delle fiaccole da passo in passo e ne’
punti più involti di tenebre. Non ostante però il concorso di tanti lumi, se si
voglia risalire ad alcuni secoli addietro, tutto sarà incertezza ne’ fatti, tutto errore
nelle cause degli eventi e una profonda oscurità involve i tempi anteriori alla
tradizione.
Infatti consultando gli storici di maggior credito per sapere, se mai si
possa, il punto in cui i nostri pugliesi uscissero dallo stato barbaro e selvatico,
nel quale non solo essi vivevano, ma l’Italia tutta e l’intera Europa, ritroviamo
che, circa 30 secoli addietro, dopo i tempi della guerra di Troia, que’ valorosi
Capitani Greci resi ormai stufi delle fatiche militari, si rivolsero a più grati
oggetti e si diedero alla navigazione ed alle conquiste di paesi e popoli novelli.
Le di loro mire però non le diressero dalla parte di oriente, come che l’Asia
nutriva gente culta e guerriera al par di essi, ma indirizzarono i di loro vascelli
verso l’Occidente, in cui esistevano contrade ad essi sin allora sconociute.
Dauno fu il nostro Cristoforo Colombo, che costeggiando i lidi occidentali del
mare Adriatico fu tanto allettato dall’aspetto di questa estesa pianura di Puglia,
che si determinò fissarne la sede, e ridurre a condizione socievole gli abitatori
sin allora selvaggi ed erranti a somiglianza de’ selvaggi d’Africa o di America e
costituenti un popolo senza società, senza religione, senza costumi.
Tale era adunque lo stato de nostri antenati pugliesi, quando i Greci
ebbero la opportunità di ridurli ad uno stato più equo e più ragionevole. Non
solo diedero il nome a questo esteso suolo, chiamandolo Daunia1, non
1 - Comunemente con questo nome venne identificata la regione settentrionale
dell’Apulia compresa tra il Frento (Fortore) e l’Aufidus (0fanto): il primo la separava dalla
sannitica Frentania, il secondo dalla Peucezia, che costituiva, press’a poco, la moderna
provincia di Bari.
210
solo diedero il linguaggio a’ popoli abitatori, lasciando il di loro antico agreste
idioma, ma benanche gli affezionarono ad una forma di governo, in cui ognuno
ottenne la propria sicurezza; furono, altresì, istruiti nella cultura delle terre, e nella
pastorizia; appresero i veri principi delle arti e de’ mestieri; si ligarono insieme con
un nuovo culto religioso; e finalmente divennero un popolo militare.
A noi non è noto precisamente quale uso ne abbiano fatto i Greci e gli
abitatori di già inciviliti di questo vastissimo suolo della Puglia Daunia. Possiamo
solo congetturare che ne avessero ricavato tutto quello che bisogna al commodo
sostegno di una culta nazione. Le numerose città da costoro ivi fondate e delle quali
oggi non esistono neppure i sensibili vestiggj, fanno vedere a quale ubertosità di
agricoltura e di pastura ridussero il territorio. Diomede domatore del Gargano per
gli aiuti che prestò a Dauno, ormai oppresso da’ suoi nemici, ottenne in dono una
parte della Puglia Daunia, e fabricò la città di Argoshippim detta poi Argirippa2, ed
indi Arpi. Ebbe da’ Greci i natali la città di Uria3, edificata alle foci del
Il termine Daunia, quasi sicuramente, è d’origine traco -illirica: dauno è riduzione di
daueno, dall’etimo due - deuo, con significato di massiccio, duro, forte; i Dauni, quindi, sarebbero
stati i “forti” o i “fortificati”.
Territorio e popolazione furono conosciuti dalla tradizione greca: a partire dal VII
secolo a.C. si parla, infatti, dell’arrivo di Diomede in Italia, dei suoi rapporti di ostilità o di
alleanza con il re Dauno e della fondazione di Arpi, denominata, pure, Argyrippa o Argos
Hippion. Cfr.: E. DE JULIIS, Gli Iapigi. Storia e civiltà della Paglia preromana, Milano, 1988, pp. 947; 75-88; 142-160; La DAUNIA antica. Dalla preistoria all’altomedioevo. A cura di Marina Mazzei,
Milano, 1984, pp. 137-252; DAUNIA antica. A cura di F. Biancofiore, M. D. Marin e C.
Parlangeli, Foggia, 1970, pp. 33-54; G. COLELLA, Toponomastica pugliese dalle origini alla fine del
Medio Evo, Trani, 1941, pp. 249-250; A. CHIEFFO, Preistoria e storia della Daunia, Foggia, 1953,
pp. 103-124.
2 - Il Rosati, per spiegare l’origine del nome della città, si rifà alla tradizione greca di
Strabone, secondo la quale deriverebbe da Argos Hippion trasformatosi in Argirippa e, quindi, in
Arpi. Il Colella, però, non concorda con questa etimologia e individua la forma primitiva del
nome della città in Argipa o Argippa che, per sincope, si sarebbe trasformato, dapprima, in
Argpa e, poi, in Arpa con il probabile significato di falce. Cfr. G. COLELLA, Toponomastica...,
cit., pp. 113-114; per la storia della città e le relative scoperte archeologiche, cfr. E. DE JULIIS,
op. cit., loc. cit.; F. TINÈ BERTOCCHI, Le necropoli daunie di Ascoli Satriano e Arpi, Genova,
1985, pp. 15-36; 229-307; E. M. DE JULUS, La tomba del vaso dei Niobidi di Arpi, Bari, 1992;
DAUNIA antica…, cit., pp. 59-57; A. CHIEFFO, Preistoria.... cit., pp. 134-138.
3 - L’autore ricava l’ubicazione di questa antica città da Plinio e da Cluver. Cfr.: PLINIUS, CAIUS SECUNDUS, Naturalis Historia... Edidit Carolus Mayhoff, vol. I, 11, Stut-
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fiume Cervaro, di cui niente oggi esiste. Questi stessi fabricarono Ceraunilia4, donde
poi nacque Cerinula, oggi Cerignola. Riconobbe gli stessi fondatori le città di Ecana5,
di Siponto6, di Salapia7 e di altre delle quali non esiste alcun vestiggio.
A misura che gli avvenimenti lontani si avvicinano a noi, così la di loro verità
cresce di evvidenza e le sue circostanze si rendono più precise. Dopo lungo tempo
che i popoli della Puglia Daunia furono soggetti al
tgart, 1967, p. 272; P. CLUVER, Italiae Antiquae Tomus secundus, Lugduni Batavorum, 1624, p.
1212. Non concordano con questa ipotesi L. ALBERTI, Descrittione di tutta l’Italia et Isole
pertinenti ad essa, Venezia, 1577, p. 249 v.; D. ROMANELLI, Antica topografia istorica del Regno
di Napoli.... vol. II, Napoli, 1818, pp. 281-284; M. MANICONE, La Fisica Appula... 2ª edizione
con prefazione e illustrazioni del p. Cristoforo Javicoli, Foggia, 1967, col. 1228; G. DEL
VISCIO, Uria. Studio storico-linguistico-archeologico, Bari, 1921, pp. 113-155; E. CIPRIANI, Uria
Garganica: origine, ubicazione, vicende e scomparsa in ARCHIVIO STORICO PUGLIESE, Bari,
VI, 1953, pp. 263-292; S. FERRI, Gli scavi di Uria in ARCHIVIO STORICO PUGLIESE…,
cit., pp. 292-293.
4 - Il Rosati associa l’antica Ceraunilia a Cerignola, sulla base di un passo di Diodoro
Siculo confermato dal Romanelli. Cfr. DIODORUS SICULUS, Diodori Bibliotheca Historica...
Recognovit C. Th. Fischer.... vol. V, Stuttgart, 1964, p. 210; D. ROMANELLI, Antica
topografia..., cit., pp. 259-260. Si discosta da questa interpretazione G. COLELLA,
Toponomastica.... cit., pp. 56-57.
5 - La città si trovava lungo il percorso della strada romana che da Benevento giungeva
sino a Bari e, di qui, attraverso Gnathia, a Brindisi. Cfr. P. CLUVER, op. cit., pp. 1202-1203;
D. ROMANELLI, op. cit., pp. 225-227. Per altre notizie, cfr. CORPUS INSCRIPTIONUM
LATINARUM.... vol. IX: Inscriptiones Calabriae Apuliae Samnii Sabinorum Piceni. Latinae... Edidit
T. Mominsen, Berlin, 1883, pp. 85-86; P. Rosso, Ristretto dell’istoria della città di Troja e sua diocesi
dall’origine delle medesime al 1584…, Trani, 1907, pp. 21-25.
6 - Strabone fa derivare il nome della città dal grande numero di seppie accumulate nei
suoi pressi dalle onde. L’ammelmamento della laguna e le esalazioni malsane resero
impraticabile il porto, definitivamente distrutto dal terremoto del 1233 e sostituito nel 1265 da
Manfredi che edificò una nuova città, due km. più a nord, in luogo salubre. Cfr. STRABO,
Géographie. Tome III (Livres V et VI). Texte établi et traduit par Frangois Lassere, Parigi, 1967,
pp. 185-186; DAUNIA antica.... cit., pp. 86-91; R. LABBADESSA, Gli scavi di Siponto in
JAPIGIA, Bari, 1938, pp. 143-150; M. SPINELLi da Giovinazzo, Cronaca di Matteo Spinelli da
Giovenazzo ridotta alla sua vera dizione ed alla primitiva cronologia... per Camillo Minieri Riccio in G.
DEL RE, Cronisti e Scrittori sincroni della dominazione norinanna..., vol. II, Napoli, 1868, p. 727;
G. DE TROIA, Dalla distruzione di Siponto alla fortificazione di Manfredonia, Fasano, 1985.
7 - VITRUVIUS, POLLIO, De l’architecture. Livre I. Texte etabli, traduit et commenté
par Philippe Fleury, Parigi, 1990, p. 27; D. ROMANELLI, Antica topografia..., cit., pp. 198-203;
DAUNIA antica…, cit., pp. 92-111.
212
comando greco e si governarono secondo le leggi de’ medesimi, finalmente
dovettero cambiare dominio ed insieme il di loro sistema. Il popolo romano
estendendo le sue conquiste assieme colle sue leggi e co’ suoi costumi, venne al suo
giro per soggiogar la Puglia, nella quale trovò gli abitatori tanto bene agguerriti che
non poca fatica ebbero a sostenere per conquistarli. Livio racconta che Appuli prius
bello, quam amicitia Romanis noti fuere. Ed altrove dice C. Sulpitio et Emilio consulibus ad
defectionem Samnitium accessisse novum Apulie» Bellum cuius tunc ager sit vastatus. Il valore e
la resistenza che i pugliesi opponevano a questi superbi conquistatori del mondo
fece ad essi cambiar condotta, giacché vennero a condizioni e così riuscì poi loro
di soggiogare gl’indomabili pugliesi. Livio seguita così Publicum consulem in Apuliam
profectum aliquod expeditionibus populos aut vi subegisse, aut conditionibus in societatem accepisse.
Inclinatis semel in Apulia rebus reatini quoque Appuli ad novos consules Q. Iunium Bobulcum et
Q. Emilium Barbatum fe»dus petitum venerunt pacis per omnem Apuliam prestante» populo
romano autores et audacter spondendo impetravere, ut fe»dus daretur neque ut equo tum fe»dere;
sed ut in ditione populi romani essent,- et sic Apulia est perdomita.
In seguito di tutto questo cambiamento di dominio, egli è assai facile
l’immaginare quali mutazioni diversificarono l’aspetto della Puglia. La novità del
dominio e delle leggi; la diversità del culto e de’ costumi non solo non degradarono
i pugliesi, che anzi li resero un popolo assai più significante pel maggiore
incremento della pastura e dell’agricoltura, chè ivi tanto promossero e nello stesso
tempo, protessero. Più città popolate s’intesero fiorire verso quel tempo
ch’esistevano già nella Puglia: Canne, Ordonea, Campij, Diomedis, Lupia, Egnatia, Castra
Annibalis, Teanum Appulum8, e delle quali oggi è spenta ogni conoscenza.
8 - Per Canne, cfr. D. ROMANELLI, Antica topografia istorica.... cit., pp. 271-274; per
Herdonea, cfr. D. ROMANELLI, op. cit., pp. 254-259; DAUNIA antica.... cit., pp. 111 -130; J.
MERTENS, Ordona. Rapports et éudes, Bruxelles, 1965-1986; per Campi Diomedis, cfr.: D.
ROMANELLI, op. cit., pp. 268-269; E. PAIS, Storia di Roma dalle origini all’inizio delle guerre
puniche, vol. V, Roma, 1928, p. 290; La PUGLIA dal paleolitico al tardoromano, Milano, 1979, p.
197; E. CIACERI, Storia della Magna Grecia, vol. 1, Milano, 1928, p. 386; per Lupiae, cfr. G.
COLELLA, Toponomastica._ cit., pp. 166-169; per Gnathia, cfr.: G. COLELLA, op. cit., pp.
207-211; ENCICLOPEDIA DELL’ARTE ANTICA CLASSICA E ORIENTALE, vol. III,
Roma, 1960, ad vocem; per Castra Annibalis, cfr. N. M. CIMAGLIA, Antiquitates venusinae tribus
líbris explicatae.... Napoli, 1757, pp. 116-119; E. CIACERI,
213
Non fu cosa indifferente agli occhi de’ Romani come che ottimi
conoscitori delle cose questa vasta estensione del piano di Puglia. Ecco perché
rivolgendo le cure alla indole di questo singolar pezzo del di loro dominio, ne
costituirono un fondo di pubblica rendita, proteggendo quivi la pastura e
l’agricoltura, giacché la prima dava un dazio non indifferente alla repubblica, e
la seconda somministrando lo stesso, dava benanche il bisognevole nutrimento
agli abitanti e ne rifondeva a tutti quelli che ne avevano bisogno. È indubitato,
adunque, che i Romani fossero i primi a stabilire nella Puglia una determinata
amministrazione per la pastura e per l’agricoltura. Carlo Sigonio 9 riferisce che
quando i Romani davano in affitto le terre conquistate, lo facevano colla
seguente condizione: ut qui ararent decimum frumenti, quintam ce»terorum frugum
persolverent qui vero maiora aut minora pecora alerent certum stipendiuni penderent. Infatti
si spediva da Roma ogni anno nel tempo stabilito un generale esattore col
nome di Pubblicano, il quale riscuoteva il dazio di tutti gli armenti che
nell’autunno calavano dagli Apruzi ed altri luoghi per pasculare i terreni di
Puglia nell’inverno e che poi nella primavera ritornavano in quei luoghi, donde
erano partiti. Marco Varrone nobile romano ed interessato anch’egli in questo
negozio, nel libro secondo della sua opera cap. 36 dice così: Itaque greges ovium
longe abiguntur ex Apulia in Samnium estivatum, atque ad publicanum profitentur; ne si
inscriptum pecus paverit lege censoria committat mulctam10 Siamo adunque fuori di
Storia della Magna Grecia.... cit., vol. III, p. 212; per Teanum Appulum, cfr.: G. COLELLA,
Toponomastica..., cit., pp. 276-278; A. CHIEFFO, Preistoria..., cit., pp. 158-161.
9 - Storico ed umanista italiano nato a Modena nel 1520 e morto a Ponte Basso
(Modena) nel 1584. Compì gli studi a Bologna ed a Pavia, poi, per breve tempo, fu al
servizio della famiglia Grimani. Nel 1546 iniziò la carriera di professore di eloquenza,
occupando, prima, la cattedra di Modena, poi, quella di Venezia, Padova e Bologna.
Esperto di filologia classica è stato considerato un precursore di Ludovico Antonio
Muratori, perché il suo metodo storiografico era fondato sull’esame scrupoloso dei documenti. A questo criterio scientifico si ispirano le opere: De republica Atheniensium (1564);
De republica hebraeorum (1582); Historiarum bononiensium libri VI (1578). Di carattere erudito
sono, invece, gli scritti: De nominibus romanorum (1553-1556); Fragmenta e libris deperditis
Ciceronis collecta (1559-1560). Il suo lavoro più importante è il De regno Italiae (1574), dalla
discesa dei Longobardi al 1268, nel quale il medioevo è, per la prima volta, visto come
realtà storica autonoma e concreta e non come età di barbarie e di semplice trapasso dalla
civiltà antica a quella umanistica.
10 - VARRO, MARCUS TERENTIUS, Economie rurale. Livre II. Texte établi, traduit et commenté par Charles Guiraud, Parigi, 1985, p. 19.
214
ogni dubio che il piano della nostra Puglia, e nel tempo dei Greci e nel dominio
romano, non fosse addetto ad altro uso che alla pastorizia ed all’agricoltura. Questi
due popoli dominatori non avrebbero trascurato un diverso profitto se la natura di
questo esteso suolo fosse stata capace di soffrire diverso genere di prodotti. Un
campo nudo ed aperto poco disposto a nudrire scarsi e picciolissimi alberi
indigeni, ed insofferente alla durata degli alberi stranieri, un terreno arsiccio e
sitibondo per la notabile scarsezza delle pioggie; un’aria rovente negli estivi ardori
allontanarono per verità ogni idea di un diverso coltivo, e fu quindi addetto a quei
due soli usi enunciati, ed a’ quali pare che la natura lo abbia destinato.
Niuna cosa è costante nella natura; tutto si altera, tutto perisce. I Greci ed i
Romani che sembravano nati per la eternità, finalmente son periti. A che valsero le
di loro strepitose conqueste, la immagine della di loro potenza scolpita ne’ marmi e
ne’ bronzi? Essi diedero le leggi, la civiltà e le scienze a tutto il mondo conosciuto, e
tutto il mondo appena si ricorda di aver tutto questo da essi ricevuto. Dopo che
l’Impero Romano fu rovesciato, l’aspetto politico d’Italia fu sconvolto, ogni parte
di questa regione esperimentò gli avvenimenti infiniti della diversità delle nazioni,
che l’una dopo l’altra l’ànno signoreggiata e che rapidamente si succedevano. Il
Regno di Napoli anch’esso come parte del tutto fu ingoiato nel vortice comune
delle vicende, finché mano mano riacquistando i suoi propri sovrani, fu nelle felici
circostanze di estendere le sue cure a tutte le parti che lo compongono. Noi non
dubitiamo, che in quei tempi procellosi il piano della nostra Puglia esperimentando
i tristi effetti delle pubbliche calamità, non abbia nel tempo stesso mantenuto il
doppio uso della pastorizia e dell’agricoltura, che sono cose tanto necessarie
all’umana sussistenza.
Mettendoci sotto un colpo d’occhio tutte queste cose che abbiamo esposte,
possiamo con ogni fiducia persuaderci e conoscere altresì l’economia colla quale la
pastura e l’agricoltura venivano nella Puglia esercitate. Essendo queste due industrie
sempre corredate colla intera libertà de’ contratti, senza che in essi aveva la minima
influenza il governo, il quale altro non esiggeva dagli armentari che lo stabilito dazio
sopra ciascheduno genere di animali che venivano da lontani paesi a svernare nella
Puglia. Così noi non possiamo additare in quali territori precisi si poneva in opera
l’agricoltura ed in quale si esercitava la pastorizia; e nello stesso tempo difficil cosa
sarà per noi calcolare la quantità degli erbaggi che si prendevano gli armentarj e
quanta estensione servisse al commodo degli agricoltori. Poicche tutto era libero,
ed i contratti erano come tanti particolari interessi tra’ privati ch’erano i padroni de’
fondi e gli affittatori, così il
215
governo altro diritto non aveva che di riscuotere il dazio sopra ogni specie di
animali che entravano nell’inverno a pascolare i vasti campi della Puglia ed
eccettuava da questo peso i soli bovi aratorj come che oggetti cotanto necessarj
all’agricoltura. Ne’ giornali di Matteo Spinelli di Giovenazzo 11 si legge che
nell’anno 1254 salì l’entrata dal dazio delle pecore a 5200 oncie12. Ne’ tempi
del re Ladislao13 si esiggeva dal Fisco 20 ducati d’oro per ogni cento vacche e
giumente e due ducati d’oro per ogni 100 pecore o castrati, come si ricava dal
registro della Zecca del 1410. Nell’anno seguente 1411 a’ 14 novembre dal
medesimo Ladislao furono spediti in Puglia tre commissari Berardino de
Oferio, Francesco Gattola e Menelao de Gennaro, affinché non solo avessero
esatta la solita gabella degli armenti, ma che dippiù ne avessero fatta esatta
numerazione, acciò il Fisco non fosse ingannato dagli armentarj, come cosa
solita ad accadere in affari di simile natura.
Ne’ registri della regina Giovanna II14 dell’anno 1423 si legge la
commessa data a Raimondo Serino di Capri, ed al capitano Giacomo Caldora,
di assicurare e proteggere i pastori ed animali così grossi che minuti nel calo,
nella permanenza e nella uscita dalla Puglia. Tutto questo concorre a farci
vedere, che ad eccezione del solo dritto, che aveva il governo di esiggere il
dazio imposto agli animali, tutto il resto della economia di queste due arti della
pastura e dell’agricoltura, era un’amministrazione che disponeva con piena
libertà dagli armentari e dagli agricoltori.
Questo era lo stato economico della pastorizia e della coltura de’ campi
del Piano di Puglia, due arti, le quali non erano nell’immediato
11 - M. SPINELLI da Giovinazzo, Cronaca…, cit., p. 725, n. 79.
12 - Il sistema monetario basato sull’oncia era così articolato: oncia, 27 grammi di
oro; augustale, quarta parte dell’oncia, al titolo di carati 20 e 1/2; mezzo augustale, ottava
parte dell’oncia; tarì, trentesima parte dell’oncia; grano, secentesima parte dell’oncia. Cfr. L.
BIANCHINI, Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie, Napoli, 1971, pp. 90-91; G.
MAGLI, Zecche e monete in Puglia durante la dominazione sveva in ARCHIVIO STORICO
PUGLIESE, Bari, XIII, 1960, pp. 177-186.
13 - A tale proposito Annibale Moles scrive: “Sed non est dicendum ex his, hoc
vectigal pecuarium, quod per Regem nostrum hodie percepitur eo modo, prout hodie
exigitur, fuisse, exacturn, vel aliter institutum ante Regern Alphonsurn primum, quia esset
maxima allucinatio...”. Cfr. A. MOLES, Decisiones Supremi Tribunalis Regiae Camerae
Summariae Regni Neapolis.... Napoli, 1718, pp. 102-103.
14 - F. N. DE DOMINICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana della Mena delle
pecore di Puglia.... vol. I, Napoli, 1781, pp. 55-56.
216
regolamento della Corte, la quale non aveva altra premura che di riscuotere il solo
dazio armentario e niente poi si brigava di tutto il resto, comeché un affare che
liberamente si maneggiava dagli armentari e da’coloni. Delle vicende speciali poi,
che nella sua privata economia ebbe a soffrire la Puglia, noi non diremo cos’alcuna,
dapoicché i fatti precisi ci sono sfuggiti per mancanza di autentici monumenti e de’
quali per altro poco dobbiam curarci; giacché gli affari di Puglia incominciarono a
vestire una novella forma di amministrazione e d’importanza quando il Regno di
Napoli passò nel dominio degli Aragonesi verso l’anno 1443.
Seconda Epoca
Stabilimento della Pastorizia e del Sistema Doganale
Alfonso d’Aragona dopoché diede fondo allo stabilimento della Monarchia,
conobbe l’importanza dello esteso suolo di Puglia e non contento del solo dazio
armentario che si usò pagare fin dal tempo de’ Romani, ne volle formare uno
stabile e regolato fondo di regie entrate e si applicò col suo ministro Francesco
Montluber di Catalogna 15 a dare una nuova forma alla Pastura, poco curandosi
dell’agricoltura di Puglia. Volle egli solo disporre di quella libertà di contratti che
fino allora senza opposizione ne avevano goduta i diretti padroni de’ territorj.
Queste prime mosse di stabilimento che fece Alfonso sopra gli affari della
pastorizia furono i primi stami della origine della Dogana 16; e le prime basi fisse,
colle quali
15 - Il catalano Francesco Montluber venne nominato nel 1444 commissario della
Dogana; tre anni dopo questa carica venne commutata in quella di “doganiere a vita”, che
mantenne sino al 1459. Fu lui il destinatario della nota prammatica del 1° agosto 1447, nella
quale Alfonso d’Aragona aveva provveduto a fissare i principi fondamentali per la
regolamentazione della pastorizia transumante. Il testo integrale è stato riportato da M.
CODA, Breve discorso del principio, privilegi et istruttioni della Regia Doliana della mena delle pecore di
Puglia, Trani, 1698, pp. 4-8; F. N. DE DOMINICIS, Lo stato politico..., Vol. I, cit., pp. 70-76.
16 - Sull’etimologia del termine, cfr. C. DUCANGE DUFRESNE, Glossarium mediae et
ínfimae latinitatis, Graz, 1954, ad vocem “dohana” e, ancora, F. N. DE DOMINICIS, op. cit., p.
52 n. l; S. DI STEFANO, La Ragion Pastorale…, Vol. I, Napoli, 1731, p. 35; vol. II, p. 98; D.
M. CIMAGLIA, Ragionamento dell’avvocato de’ poveri Domenico Maria Cimaglia sull’economia che la
Regia Dogana di Foggia usa co’ possessori armentari e con gli agricoltori che profittano de’ di lei campi,
Napoli, 1783, p. 10 n. 1.
217
oggidì si governa la generale amministrazione di Puglia. Ed acciocché
chiaramente si possa intendere il sistema che saremo per dire e che Alfonso
diede a questa economia, egli è da premettersi che sin da tempi anteriori a
quest’epoca, era la pianura di Puglia divisa in infinite porzioni addette ciascuna
a’ di loro legitimi possessori, i quali ad altro uso non destinavano questi fondi
che al pascolo ed alla semina, comeché insofferenti questi terreni a ricevere diverso
genere di coltivo. Questa proprietà e singolare dominio che ciascheduno
esercitava nel proprio territorio, faceva in modo che gli armentari ed i coloni
che erano gli affittatori di questi fondi erano soggetti a strane vicende nate dal
capriccio de’ proprietarj, per la incertezza del prezzo dell’affitto e per la
precaria annale dimora che soffrivano i coloni cambiando sito continuamente.
La incertezza del sito e la incostanza del prezzo dell’affitto di questi territorj era
ligata colla inevitabile influenza incerta e precaria del dazio che gli armentarj
pagavano al Fisco, il quale giammai poteva calcolare sopra un dato probabile
per poter sistemare gli affari pubblici sul quantitativo delle sue entrate. Questa è
la ragione per cui Alfonso pensò in tanta incertezza di cose di dare un certo
sistema al tutto, affinché, assicurando un frutto certo a’ padroni di fondi, si
facesse nel tempo stesso la sicurezza del dazio degli armenti e la certezza de’
fiscali emolumenti.
Il savio Alfonso niente curandosi di sistemare le leggi dell’agricoltura,
lasciandola incerta e vagante all’arbitrio de’ coloni e de’ possessori di fondi,
volle solamente dare un sistema stabile alla pastura soggettandola alla
disposizione dei governo a cui furono soggetti altresì i padroni di fondi.
Calcolò quel sovrano quale quantità di territorio bisognasse pel pascolo degli
animali che calavano periodicamente in ogni autunno dagli Abruzzi nella Puglia
e che in ogn’anno gli armentari si affittavano a dirittura i fondi da’ legitimi
proprietarj. Si riserbò Alfonso il solito dazio che si pagava ed obbligò i
possessori di territorj a non affittare più essi i di loro fondi agli armentarj, ma
di tenere quest’istessi a disposizione della corte, la quale poi ella sola affittò
questi territori per la pastura e pattuì co’ padroni diretti un tenue canone
stabilito che anche oggi il Fisco paga in ogni anno col nome di mandato agli eredi
di quegli antichi proprietari.
Per eseguire tutto questo intrigo fu stabilito nella Puglia un Doganiere17 il
quale non solo aveva la facoltà di giudicare le differenze che insor17 - Con la prammatica del 1° agosto 1447 indirizzata al Montluber venne ufficialmente creato il doganiere, ossia il governatore della Dogana, al quale era, altresì, rico -
218
gevano tra gli interessati, non solo esiggeva il solito dazio, ma benanche regolava il
meccanismo dell’affitto e della distribuzione degli erbaggi. Gli armentari adunque
quando calavano in Puglia contrattavano a dirittura col Doganiere circa il prezzo e
la quantità dell’erbaggio ed il medesimo ministro assegnava loro i territori ch’egli
stimava a proposito dover a costoro il meglio convenire. L’occupazione che si
faceva di questi terreni da pascolo non era la stessa in ogni anno, ma il Doganiere
disponeva a suo talento di quali territorj si voleva servire; per la qual cosa in ogni
anno gli armentari ed i possessori di fondi erano incerti del loro destino. Esiggeva
quindi il Doganiere il prezzo degli erbaggi degli armentari ed il solito dazio; ne
pagava il canone pattuito, o sieno i mandati a’ padroni diretti ed il dippiù lo
riserbava per il Fisco.
Ma acciocché questo stabilmente si fosse per sempre mantenuto nel suo
pieno vigore, egli è mestieri che osserviamo quali mezzi furono adoperati e quali
regole stabilite e nello stesso tempo i rimedi che si opposero a’ mali ed a’ disordini
che accadevano e che sono per loro natura imprevedibili. Gemeva in que’ tempi
procellosi nella confusione delle guerre il Regno e soggetto alle vicende de’
disordini, per cui non era possibile che un regolato sistema si avesse potuto
perpetuare negli affari di Puglia per la sicurezza non dico degli abitatori, ma per la
tranquilla manovra delle industrie che suppongono sempre il riposo. La generale
popolazione quivi insensibilmente avvenuta, le frequenti scorrerie degli assassini, la
indebolita protezione della Corte a quegli industriosi abitatori, produssero col fatto
l’allontanamento degli armentari e l’abbandono degli agricoltori ed i di lei territorj
in gran parte restarono vuoti e simboleggiarono un vero deserto.
In tale stato di morbosa situazione il re Alfonso col suo Francesco
Montluber, dopo di avere stabilita l’amministrazione che abbiamo esposta, cercò di
allettare di nuovo gli armentari con regolamenti cotanto saggi, che
nosciuta la piena giurisdizione civile e criminale, insieme al diritto del merum et mixtum imperium
ed alla facoltà di concedere franchigie e porto d’armi a baroni, Università e prelati. La sua
autorità, tuttavia, venne limitata da alcune norme emanate dalla Camera della Sommaria nel
1469 e succesivamente perfezionate nel 1497. Sulle funzioni del Doganiere, cfr. A.
GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia. A cura
di Pasquale Di Cicco, Foggia, 1981, pp. 325-352; R. PESCIONE, Corti di giustizia nell’Italia
Meridionale. (Dal periodo normanno all’epoca moderna), Napoli, 1924, pp. 476-494; F. N. DE
DOMINICIS, op. cit., pp. 334-358; S. DI STEFANO, La Ragion Pastorale…, vol. II, cit., pp.
475-480.
219
poi le felici conseguenze ne dimostrarono la solidità degli stessi. Promise ed
accordò agli armentarj la sicurezza da ogni molestia, la rifazione de’ danni, che
o naturalmente loro avvenissero o per malizia umana; accordò dippiù la
protezione speciale a’ pastori, le franchigie, l’esenzione da’ pesi e quello che più
dimostra la sua special cura, eresse un Tribunale, che dovesse giudicarli, come il
tutto si rileva dalla patente spedita a Francesco Montluber, che ne fu il primo
Doganiere colla data del 1 Agosto 144718.
Questo tribunale doganale non ebbe nel principio di sua fondazione un
luogo fisso. Vi sono alcuni, i quali si danno a credere che il sistema doganale si
fosse istituito prima di Alfonso circa un secolo a tempi del re Roberto e che
questo sovrano l’abbia fissato a Foggia19. Checché ne sia di questa opinione,
egli è certo però che ne’ tempi di Alfonso si trovava stabilito ora in Lucera, ora
nella Serra Capriola, ed ora in S. Martino. Ne’ tempi poi di Ferdinando I fu
stabilito a Foggia nell’anno 146820, e sebbene dopo tale epoca avesse sofferto
questo tribunale altra mutazione di luogo, pur tuttavia fu di nuovo ristabilito a
Foggia, a provvisioni della R.a Camera spedite a 16 settembre 1564. In questo
tribunale il capo rappresentante era un Doganiere, che ne’ tempi posteriori si
mutò in un Presidente togato della R.a Camera, ed il quale dovea giudicare di tutte
le controversie appartenenti agli armentari. In aggiunto al doganiere un giudice
col nome di Uditore e due Credenzieri che rappresentavano il Fisco 21. Questo
metodo si mantenne fin che l’augusta memoria di Carlo III ne mutò qual18 - Sul Tribunale della Dogana e sul riconoscimento dei “privilegio di foro”, cfr.
A. GAUDIANI, Notizie…, cit., pp. 285-324; S. DI STEFANO, La Ragion..., vol. II, cit.,
pp. 297-323; P. DI CICCO, Una giurisdizione speciale nel Regno di Napoli: il tribunale della
pecore di Puglia (secc. XV-XIX) in La CAPITANATA, Foggia, XXIV, 1987, I, pp. 37-88.
19 - Al tempo di re Roberto d’Angiò si esigevano, per ogni 100 pecore provenienti
da oltre confine, due fiorini d’oro solo per il diritto di entratura; tuttavia, malgrado questa
disposizione avesse fatto aumentare le entrate, le spese furono di gran lunga superiori con
grave danno dell’erario già dissestato. Cfr. L. BIANCHINI, Storia delle finanze..., cit., pp.
113-114.
20 - Nel 1468, il re Ferrante I ordinò che la residenza della Dogana dovesse
trasferirsi a Foggia, perché qui confluivano tutti i tratturi. Cfr. A. GAUDIANI, Notizie....
cit., p. 41; M. CODA, op. cit., p. 15; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 385-386;
R. COLAPIETRA, Vicende storiche ed ordinamenti della Dogana di Foggia fino a Carlo di Borbone
in La Dogana di Foggia. Storia di un problema economico, Bari, 1972, p. 13; J. A. MARINO,
L’economia pastorale nel Regno di Napoli, Napoli, 1988, p. 52.
21 - Sulle funzioni dell’Uditore e dei Credenzieri, cfr. R. PESCIONE, Corti di giustizia..., cit., pp. 495-502; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 325-352.
220
che cosa. I due credenzieri nel 1736 furono aboliti ed in loro vece fu surrogato un
Avvocato Fiscale.
Prosperando sotto auspici cotanto felici la nostra Puglia, l’ampla facoltà
concessa a questo tribunale, fece un sì prodigioso richiamo di affari nel medesimo,
che le provvide cure del nostro umanissimo sovrano, che Dio sempre feliciti,
coll’ultima determinazione del 1788 crebbe di un secondo Uditore il tribunale,
affinché il disbrigo degli affari fosse più sollecito.
Nello stabilimento fatto da Alfonso, egli è da osservarsi che nella cura del
governo entrò la sola pastura e non si pensò affatto all’agricoltura, lasciandosi senza
protezione del Governo ed ad arbitrio de’ privati coloni. Quindi, siccome i territorj
da pascolo erano i privilegiati e secoloro anche i soli armentarj, così le terre
agricole, ed in conseguenza i coloni, comeche non protetti dal Governo erano
incerti del di loro destino; giacché, sebbene questi godessero della libertà del sito e
della essenzione della di loro industria, pur tuttavia l’incertezza della dimora e del
prezio li molestava sensibilmente; giacché le terre che costoro si affittavano per la
coltura in un anno, potevano servire nell’altro anno alla pastura. All’incontro il
vagante sistema, che Alfonso introdusse di pascere i territorj, mantenuto altresì da’
suoi successori, metteva i possessori de’ fondi nella incertezza dell’uso de’ di loro
terreni, per cui non potevano essi a loro buon grado affittarli all’agricoltura,
temendo che dovessero servire alla pastura22.
Ridotti a queste angustie i padroni de’ fondi e stanchi della incertezza dello
uso a cui si avessero potuto destinare i di loro territorj, incominciarono a non più
dare orecchio alle leggi stabilite ed affittarono in gran quantità i terreni per
l’agricoltura. In seguito di siffatto disordine egli è chiaro il conoscere quale
incommodo si produceva agli armentarj, i quali non ritrovando più i pascoli a
seconda de’ loro bisogni, facevano de’ continui reclamori alla Corte, chiedendo o
che la semina si restringesse o che del tutto si abolisse. Questi continui schiamazzi
finalmente produssero qualche effetto. Leggiamo nel capo 3 dell’anno 1470 del re
Ferdinando d’Aragona il ricorso degli armentarj per la restrizione della semina in
Puglia. In vista di questa supplica si ordinò: Placet regie» Majestati, quod seminentur
Defense» antique» iam dicte» ordinate», dum tamen non amplientur
22 - S. DI STFFANO, La Ragion Pastorale..., cit., pp. 425-439; D. MUSTO, La Regia
Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, Roma, 1964, p. 18.
221
ultra debitum 23. Non ostante però l’ordine di non crescere la semina più
dell’ordinario per non offendere la pastura, l’elasso del tempo ricondusse i
medesimi disordini avverandosi delle frequenti usurpazioni su’ terreni da pascolo,
ed in questo modo la pastura entrò di nuovo in ruffa coll’agricoltura. A’ replicati
clamori degli armentarj finalmente diè orecchie Ferdinando e spedì nella Puglia
Gasparo Castiglione di Civita di Penna 24, affinché avesse il tutto nel suo buon
ordine ristabilito. Questo ministro per ragioni a noi occulte non adempì finalmente
il suo incarico, per cui nel 1480 fu processato e deposto. Cola Caracciolo 25 che gli
fu surrogato rimediò in parte a’ disordini che furono tarscurati dal suo antecessore;
ma perché anche costui non si fidò di eseguire gli ordini della Corte contro i Baroni
usurpatori, perciò fu spedito in Puglia il Regente Colantonio de Minadois di
Manfredonia per visitatore della R.a Dogana 26. In adempimento della sua
commessa, egli il valente ministro ridusse al pristino stato le usurpazioni, diede delle
nuove leggi per l’esatto adempimento; e fissò i termini di ciaschedun territorio.
Questo avvenimento accaduto nel 1489, si stima per la prima Reintegrazione fatta
nella Dogana delle pecore di Puglia.
Ogni cosa prometteva durevole tranquillità all’Amministrazione Doganale, se
la morte di Ferdinando nel 1494 non avesse tutto ricondotto al primiero disordine.
Gli anni che succedettero a questo sovrano furono procellosi; nè lo stabilimento
delle leggi doganali fatto da Federico d’Aragona potè rimediare allo scompiglio
degli affari, comeché morto nel 1504 e questo Regno finalmente ebbe a passare nel
dominio degli Spagnuoli sotto gli auspici di Ferdinando il Cattolico re di Castiglia.
Le turbolenze del corso di questi pochi anni non ebbero leggiera influenza a’ nuovi
guasti, ne’ quali si trovò inviluppata la meccanica della Dogana di Puglia. Nuove
usurpazioni si ritrovarono avverate e nuove contese e quindi si vide un’altra volta la
pastura guerreggiare coll’agricoltura. In conseguenza di tutte siffatte cose fu spedito
per lo ristabilimento de’ disordini il nuovo
23 - M. CODA, Breve discorso del principio..., cit., p. 16; F. DE DOMINICIS, op. cit., p.
64; J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 54-55.
24 - M. CODA, Breve discorso..., cit., pp. 13-14; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., p. 53 n.
25; pp. 69-71; J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 54-55.
25 - V. SPOLA, Documenti del sec. XV relativi alla Dogana di Foggia. Il registro del doganiere
Nicola Caracciolo (1478-1479) in ARCHIVIO STORICO PUGLIESE, Bari, VI, 1953, pp.
131-182; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 41-42.
26 - F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, p. 67; J. A. MARINO, L’economia…, cit., p.
55.
222
Doganiere Annibale di Capoa, il quale associato al visitatore Antonello De Stefano
ridussero il tutto al di loro primiero ordine, accertando nuovamente i confini e le
quantità di ogni territorio e diedero fondo nel 1508 alla seconda reintegrazione27.
Sieno pur efficaci queste riforme, sieno pur valevoli gli espedienti della
reintegrazione, l’origine de’ mali dipendeva dal sistema di economia e di
amministrazione. Dove tutto era incerto e vagabile non era mai da sperarsi che
ciascheduno si limitasse al proprio dovere. Noi entreremo nella descrizione di quel
vero sistema col quale si diede lo stabile fondamento alla Dogana, per cui la
pastorizia fu limitata e circoscritta in luoghi permanenti e governata da quelle leggi
costanti, dalle quali non si è più sottratta, ed avremo questa epoca come l’unica che
effettivamente abbia dato un ben pensato sistema alla pastura, ed osserveremo
dippiù come da questo istesso principio col progresso del tempo e delle
circostanze ne sia nata la base fondamentale dell’agricoltura, sulla quale oggi il
Governo ha tanta influenza.
Essendo morto Ferdinando il Cattolico nel 1516 e la successione di questo
Regno essendo caduta a Carlo V, non furono perciò preservate queste contrade
dalle funeste conseguenze della guerra. Governava questo Regno a nome del suo
signore il vicerè d. Pedro de Toledo28, quando le usurpazioni ne’ terreni di Puglia
giunsero a gradi cotanto insopportabili, che i reclamori degli armentari
determinarono finalmente quel valente ministro a fare tutto ciò che si conveniva per
ridurre la nostra Puglia nella quiete. Si spedì con ampla facoltà il Regente Giovanni
de Figueroa29, il quale con somma destrezza quietò il tumulto de’ disordini che
dovevano colà osservarsi pel prosieguo del pubblico riposo e del comune dovere.
Questi espedienti intanto non furono efficaci ed il Vicerè continuò ad essere
sollecitato dagl’insolenti reclamori degli armentari, i quali avevano sempre la mira di
opprimere nella Puglia l’agricoltura come che non difesa
27 - F. N. DOMINICIS, op. cit., vol. I, p. 87; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., p. 73.
28 - Sul vicerè Píetro di Toledo, cfr. D. A. PARRINO, Teatro eroico e politico de’ governi
devicerè del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fin’all’anno 1683..., vol. I, Napoli,
1730, pp. 159-210; C. CONIGLIO, I vicerè spagnoli di Napoli, Napoli, 1967, pp. 38-78. Sulle sue
disposizioni in materia doganale, cfr. A. GAUDIANI, Notizie…, cit., pp. 42-45.
29 - F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 89-91; A. GAUDIANI, Notizie..., cit.,
p. 75 n. 49; J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 59-61.
223
e protetta dalle leggi della Dogana. Di qui nacque la seconda spedizione del
Presidente di Camera Alfonso Guerrero una col fiscale Pietro Masturzo 30 i quali
avendo riferita l’impossibilità di poter dare un durevole rimedio a tanti sconcerti,
determinarono finalmente il Vicerè alla seguente risoluzione.
Per occorrere adunque ed opporre un argine eterno ad un sì grave torrente
di continuo disordine si ordinò al Reggente Francesco Revertera luogotenente della
R.a Camera, al quale sì diede amplissima facoltà di dare finalmente un sistema e
quietare per sempre la Corte, gli armentari ed i coloni31. Per sciogliere un sì difficile
problema, si pensò che niente di tranquillo si avrebbe potuto ottenere se non si
fosse stabilita la fissa dimora degli armentarj. Quindi è che si dovevano prendere
da’ diretti padroni de’ fondi tutti quei territorj che facessero la sufficienza pel
pascolo degli armenti e che questi territorj dovessero essere permanenti ed in perpetuo
addetti alla R.a Corte con pagarne un equo canone co’ mandati a’ possessori diretti.
Questa prima idea fu esaminata dal Tribunale della R.a Camera nel Consiglio
Collaterale alla presenza del Vicerè, e nella disputa nacquero due dubj: primo, se era
lecito alla R.a Corte servirsi di tutti gli erbaggi de’ particolari per uso del pascolo;
secondo qual prezzo dovesse pagarsi per questi erbaggi a’ diretti padroni, se il
giusto e comune, o quello che da altri si pagava. Il lodato Revertera colla sua
decisione 436 ci fa sapere che rispetto al primo punto si disse che potevano
prendersi gli erbaggi di particolari padroni servendo per causa pubblica. Rispetto
poi al secondo punto di determinò che per quelli erbaggi presi al tempo di Alfonso
e di Ferdinando I suo figlio, purché due o tre volte si trovassero presi da’ doganieri
per detto uso, e si pagasse quel tanto che si pagava in detti tempi, siccome appariva
da’ conti annuali de’ passati doganieri; giacché dicesi solito quello che due o tre
volte si sia continuato; e per i tempi poi di Ferdinando il Cattolico e di Carlo V,
per quelli erbaggi che mai servirono, ne furono presi da doganieri per uso della
Dogana, si dovesse pagare quel prezzo che in detti anni furono venduti.
30 - Su Alfonso Alvarez Guerrero, cfr. CRONOTASSI iconografica ed araldica dell’episcopato pugliese, Bari, 1984, p. 235; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 75-76; J. A.
MARINO, L’economia..., cit., p. 62. Su Pietro Masturzo, cfr.: A. GAUDIANI, op. cit., p. 33, n.
3.
31 - A. GAUDIANI, Notizie…, cit., pp. 76-77; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I,
pp. 280-281.
224
Nell’anno adunque 1548 fu risoluto dal Governo la Generale Reintegrazione,
che diede una novella forma a tutti gli affari economici della Puglia. La commessa
della medesima fu data al sopra lodato Regente Revertera, il quale associatosi col
presidente Alfonso Guerrero si portò in Puglia ed eseguì quanto gli era stato
incaricato nel modo che siegue. S’informò in primo luogo dello stato degli affari,
degli abusi e delle usurpazioni, che si erano introdotte. Prese conto dagli armentarj
quante carra di erbaggio bisognassero per ogni migliaio di pecore e fatti tutti i
calcoli possibili, determinò la quantità che si doveva stabilire in perpetuo. Indi
rivolgendo il pensiero alla depressa agricoltura, prese conto da’ massari di campo
quanti bovi potevano commodamente pascere in un carro di mezzana; quanti bovi
erano necessari per la semina e raccolta di un carro di grano semmato; quante
versure di terra bisognassero per seminare un carro di grano; ed in qual modo
finalmente potrebbero i massari di campo commodamente seminare per le di loro
masserie.
Eseguita la prima parte della sua commessa, chiamò gli interessati, gli
agrimensori ed altra gente del mestiere e le divise in varie squadre, in una delle quali
egli stesso presedeva e gli altri ministri della Dogana reggevano le altre. Partiti già
questi drappelli, si riconobbero tutti i territorj, si misurarono le di loro quantità e si
destinarono quali di questi fondi dovevano rimanere in perpetuo addetti alla R.a
Corte e quali si dovessero lasciare a’ di loro padroni, e si terminò questo lavoro nel
decembre dello stesso anno 1548.
Il risultato di tutte le misure prese nell’intero Tavoliere di Puglia fu prodotto
nel Tribunale della R.a Cammera, confrontandolo colle antiche scritture e conti annui dati da Montluber e suoi successori doganieri, che prima prendevano gli affitti
de’ terreni per la R.a Corte e confrontandolo ancora colle altre antecedenti reintegrazioni ed altri documenti estratti dal grande archivio della R.a Cammera si appurò la effettiva quantità de’ terreni presi e pagati da’ Doganieri. Discusse siffatte cose
nel Tribunale della R.a Cammera, s’interessò altresì i padroni de’ fondi ed il Fisco
Camerale, indi si proposero in presenza del Vicerè nel Consiglio Collaterale, intesi
ancora gli interessati, si divenne a decreti diffinitivi della reintegrazione che furono
75 sopra tutti i territorj, tanto di quelli che si addissero in perpetuo alla Corte, quanto di quelli che si lasciarono a’ diretti padroni. Ora la pubblicazione di questi decreti
fu a’ 27 Marzo 1551.
Il valore di siffatti decreti riguardò due punti: il primo fu lo stabilimento
fisso e perpetuo della pastorizia e l’altro un sistema economico per l’agricoltura.
Imperciocché dalle cose fin qui dette si scorge chiaro quale
225
fosse stato il cambiamento prodotto nell’amministrazione degli erbaggj
pascolatorj di Puglia e la differenza dell’economico sistema che si stabilì tra
quest’ultimo e quello escogitato dal re Alfonso. Ne’ tempi di questo sovrano e
per tutte le due prime reintegrazioni, sebbene tutti i territori erano disposti a
servire alla pastura, pur tuttavia secondo la scelta annuale che ne facevano i
doganieri uniti cogli armentarj, era incerta cosa indovinare la quantità ed il sito
de’ medesimi. Nell’ultima reintegrazione di Revertera furono stabiliti quali
territorj dovessero per sempre servire alla pastura, determinandone la quantità
ed il sito, e si rilasciarono tutti gli altri a’ padroni diretti. Dopo che tutto questo
fu eseguito, egli è da osservarsi che siccome tutti i territorj scelti dalla Corte non
formavano una superficie continuata, ma tanti pezzi disgiunti, così i territorj
lasciati a’ padroni furono quelli intermedi a’ primi; per cui aver distinta questa
ripartizione, apparirebbe il piano di Puglia a guisa di una scacchiera, come
ancor oggi si osserva una simile disposizione.
Tutto il corpo di questi territorj che furono presi dalla Corte in perpetuo
per distribuirgli agli armentarj per uso di pascolo nell’inverno, furono divisi in
23 distretti chiamati Locazioni, i di cui nomi derivano da’ Feudi principali che in
se contengono e sono le seguenti: Lesina, Apricena, Arignano, S. Andrea,
Castelnuovo, Candelaro, Castiglione, Tressanti, Pontalbanito, Cave, Ordona, Orta, Feudo,
Corleto, Vallecannella, Salsola, S. Giuliano, Salpi, Trinità, Canosa, Camarda, Andria e
Guardiola. Ma dopo che gli effetti corrisposero alle speranze mercè il concorso
delle greggi ne’ divisati pascoli, si vide che il quantitativo delle 23 enunciate
locazioni non era bastevole al numero delle pecore, perciò la Corte prese a suo
conto e colle stesse leggi altri territorj de’ particolari e ne formò altre 20
locazioni che s’incorporarono alle prime. Non ostante però questa nuova giunta
alle prime locazioni, oggi tutti questi erbaggi vanno compresi ne’ nomi delle
sole 23 locazioni enunciate e che sono quelli erbaggi che furono in quel tempo
chiamati ordinari soliti, come tuttavia si chiamano in Dogana, ovvero
semplicemente si dicono saldi32.
In oltre per agevolare la comoda trasmigrazione delle pecore dall’Abruzzo nella Puglia, si ordinò fin dal tempo del re Alfonso, che per tutto il
tratto che passa tra l’una e l’altra Provincia, si aprissero le opportune
32 - S. DI STEFANO, La Ragion Pastorale..., cit., vol. I, pp. 140-141; A.
GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 179-188; R. COLAPIETRA, Vicende storiche..., cit., pp.
25-28.
226
strade della larghezza di 60 passi per tre differenti cammini, che si dicono tratturi33.
Furono dunque i tratturi destinati al solo passaggio delle pecore; ma perché in
questi lunghi viaggi accade sempre che le pecore si stancano, perciò furono assignati
da tratto in tratto adiacenti a’ tratturi alcuni pezzi di terreni che si chiamano riposi, ed
i quali sono anche compresi nelle 23 locazioni34.
Crescendo il buono effetto dell’Amministrazione Doganale, crebbe il
concorso degli armentarj e secoloro delle greggi; e quindi tutti questi erbaggi
enunciati si trovarono poco sufficienti alla pastura del cresciuto bestiame. La Corte
dunque si prese altri erbaggi, specialmente da’ Baroni e da’ Luoghi pii e
gl’incorporò alle locazioni e furono questi nuovi aggiunti erbaggi estraordinarij soliti,
ovvero ristori, i quali si debbano anche intendere compresi nelle locazioni descritte.
Ora poiché questi ristori furono assignati a ciascheduna delle 23 locazioni, perciò
furono detti erbaggi dispensati, come tuttavia si dicono 35. Adunque tutti i territorj regj
delle 23 locazioni, che sono gli ordinarj soliti, i tratturi, i riposi ed i ristori compongono per appunto tutto intero il R.o Tavoliere della Puglia, la di cui quantità
può osservarsi nella tavola che abbiamo posta nel fine. Non ostante però sì fatto
stabilimento, per le circostanze imprevedibili alle volte accadeva che in qualche
anno vi era bisogno di maggiore quantità di terreni pascolatorj, per cui il
Doganiere, secondo accadeva il caso, prendeva per quell’anno i territorj necessarj
da’ padroni diretti e che poi li tornava a rilasciare; e perché questo caso rare volte
accadeva, perciò questi territorj si chiamarono erbaggi straordinari insoliti. Una siffatta
pratica che si esercitava ne’ tempi passati, oggi si trova abolita, mentre che ogni
armentario da sè solo si provede di tale ultima sorte di pascoli, ogni qualvolta lo
richieggia il suo bisogno.
Fuora del tavoliere di Puglia, che compone tutto il corpo de’ territorj pascolatorj, che finora abbiamo descritto, la R.a Corte possiede altri corpi di pascolo,
che ha consegnati a gli armentarj che si sono transatti col Fisco.
33 - S. DI STEFANO, La Ragion Pastorale..., cit., vol. I, pp. 117-121; M. PALUMBO,
Tavoliere e sua viabilità. Documenti an. 1440-1875, Napoli, 1923; J. A. MARINO, L’economia…,
cit., pp. 87-100.
34 - S. DI STEFANO, La Ragion Pastoral…, cit., vol. I, pp. 142-143; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 221-265; M. PALUMBO, Tavoliere..., cit., pp. 22-39.
35 - S. DI STEFANO, op. cit., vol. I, p. 141; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. III,
pp. 5-13.
227
Questi pascoli sono i seguenti: La Locazione di Barletta, La Locazione di Terra
d’Otranto, l’erbaggio di Torre di Mare, i demani di Monte Scaglioso, la Difesa di S. Marco
de’ Lupini nei demani di Palagiano, gli erbaggi del Serrone ed Acquaviva, il Feudo delli
Fornelli, la Posta del Forcone, il Feudo di Torre Alemanna, il Feudo di S. Agata36.
Questi territori non entrarono nel calcolo del Tavoliere per due ragioni. Primo
perché sono fuori del medesimo e sono tutti transatti co’ locati; e per secondo,
perché i medesimi territori sono stati assignati non a misura, ma valutati per
numero di pecore.
Le cose sin qui enarrate ci fanno conoscere quale fosse stato il sistema
economico, che a poco a poco s’introdusse nella Puglia e l’Amministrazione
che il Governo stabilì per gli affari della pastura. E poiché i regj territori, che
compongono le 23 locazioni con tutti gli altri erbaggi inclusi successivamente
nelle medesime, non formano una superficie continuata, ma sono distinti a
pezzi separati tra di loro, nelli quali si collocano le pecore nell’inverno, perciò
questi pezzi si dicono quadroni delle Poste, o semplicemente Poste. Gli armentari
furono detti locati e furono con tale legge situati che ciascheduno di quelli che
era addetto ad una locazione non poteva al tempo stesso anche ascriversi ad
un’altra locazione. Questa legge, però, col progresso del tempo è stata
moderata ed oggi si trova un locato ascritto a diverse locazioni. E finalmente
da tutti questi erbaggi della R.a Corte fu per sempre esclusa l’odiata agricoltura.
Questo nuovo stabilimento, che il Revertera introdusse nella pastorale
economia di Puglia ne ha fatto continuare non solo le sue leggi, ma sì bene la
pratica esecuzione delle stesse. Egli è da sapersi che i locati hanno la facoltà di
entrare nelle locazioni a pascolare da’ 29 di settembre sino agli 8 di maggio, che
è il tempo della uscita. In questa dimora vernotica la Corte accorda a’ locati
infinite franchiggie ed esenzioni, ed una speciale protezione mantenuta dal
Tribunale della Dogana per essoloro stabilito 37. Un sì fatto regolamento
produsse il meccanismo della professazione, la quale s’intendeva così. Poiché non
era stabilito in quale posta precisa ogni
36 - Per le locazioni e le località menzionate dall’autore, cfr. F. N. DE
DOMINICIS, op. cit., vol. II, pp. 118-158: per il “Feudo de li Fornelli”, la “Posta del
Forcone”, il “Feudo di Torre Alemanna” e il “Feudo di S. Agata”, cfr. P. DI CICCO, Il
Tavoliere di Puglia nella prima metà del XIX secolo, Foggia, 1966, pp. 353-354; pp. 431-432; pp.
363-364.
37 - A. GAUDIANI, Notizie…, cit., pp. 285-324.
228
locato dovesse fissarsi, perciò in ogni novembre si facevano le licitazioni da
questi locati, affinché ciascheduno ottenesse quella posta, che più gli era a grado.
Ora questa pratica è stata abolita e coll’ultima determinazione del 1789 fu
mutata in una sessannale transazione38.
Ben intesa la disposizione della pastura, vediamo qual sistema si diede a
quella agricoltura che non entrava a godere l’influenza del Governo. Tutti quelli
territori che non fecero corpo co’ regi erbaggj delle locazioni, come che si rilasciassero a’ proprj possessori, sono quelli che si dicono: Portate, altri Difese, altri
Feudi, ed altri Demanj39. Quindi poiché il Governo discacciò per sempre dagli
erbaggi del regio pascolo l’uso della semina, perciò l’agricoltura di Puglia si restrinse su’ fondi delle sole portate e sulle altre terre rilasciate a’ padroni diretti. Si
è intanto stabilito per legge di Dogana che di una intera portata una metà si
seminasse e l’altra metà servisse di pascolo a’ locati ad emolumento del Fisco
senza pagarne niente al padrone diretto. Ora l’effettiva quantità di tutte le portate in terreni coltivatorj ed in mezzane40, si può osservare nella tavola posta nel
fine.
Non furono queste le sole restrizioni a cui fu menata l’infelice agricoltura
con la mira di sempre favorire la pastorizia in pregiudizio della coltura, si prosegui ad ordinare: che sia lecito di fare le maggesi41 nella
38 - R. COLAPIETRA, Gli economisti settecenteschi dinanzi al problema del Tavoliere in
La Dogana…, cit., pp. 63-70; J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 439-447.
39 - Le terre di portata erano coltivate con il sistema tradizionale di rotazione quadriennale articolato su due anni di coltivazione a cereali e due di riposo. Nei due anni di
riposo erano lasciate a pascolo delle greggi. Cfr. D. MUSTO, op. cit., p. 17; N. F. FARAGLIA, Intorno all’Archivio della Dogana delle Pecore di Puglia, Napoli, 1903, pp. 16-17; L.
GRANATA, Economia rustica per il Regno di Napoli, vol. II, Napoli, 1830, pp. 55-59; A.
CARUSO, La Dohana Menae Pecudum - o Dogana di Foggia - e il suo archivio, Napoli-Foggia-Bari, 1963, pp. 19-20; A. CARUSO, Notizie intorno alla trasformazione fondiaria e
alle classi sociali nelle Province Napoletane durante il Viceregno, con particolare riguardo alla Capitanata in CONGRESSO (III) STORICO PUGLIESE, Bari, 1955, pp. 191-206; F. N. DE
DOMINICIS, op. cit., vol. II, pp. 266-279.
40 - Appezzamenti di terreno adibiti a pascolo dei buoi destinati alla lavorazione
della terra: avevano l’estensione di un quinto della superfice coltivata. Cfr. D. MUSTO, op.
cit., p. 17; N. F. FARAGLIA, op. cit., P. 17; M. PALUMBO, op. cit., p. 4; D. F. DELLA
MARTORA, La Capitanata e le sue industrie sommariamente descritte per Francesco Della Martora,
Napoli, 1846, p. 30.
41 - J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 112-115.
229
terza parte delle nocchiariche e restoppie42 senza licenza del cavallaro di Dogana e che non si debbano incominciare ad arare dette maggesi, se non che nel
giorno prefisso di 17 gennaro. Dippiù che non si impedisca l’adito alle pecore
per pascersi le restoppie e nocchiariche: che si dipingessero con pietre i confini
de’ territorj de’ particolari da quelli della R.a Corte: che in qualunque modo il
confinante territorio di Dogana si seminasse, fosse lecito a’ locati pascersi il seminato fatto nel terreno di Dogana, con essere tenuto il padrone pagare al
locato l’interesse di detta occupazione, oltre della pena della R.a Corte di docati
2 per ogni versura occupata; salve anche le facoltà e ragioni alla R.a Corte di
reintegrarsi e prendersi quella parte dei territorio rilasciata al padronè sempre
quando volesse e le bisognasse per l’uso e pascolo degli animali di portata.
Finalmente si proibisce a’ padroni delle portate di tenere nelle proprie mezzane
anche animali proprj di specie diverse sotto pena di perdere la mezzana ed
acquistarsi dal R.o Fisco, mentre soltanto possono ivi pascersi i bovi aratorj.
Per quanto allettata fosse la pastorizia non con pari distinzione furono
trattati i massari di campo, o sieno gli agricoltori, i quali, per dar luogo al regio
pascolo, si dovettero ridurre ad esercitare la di loro semina nella metà delle
portate, ed in altri terreni di particolari possessori con tutte quelle condizioni e
servitù che abbiamo enunciate e quel che più ne fa vedere la non curanza, non
accordando a costoro veruna influenza del medesimo Tribunale, del quale
n’esperimentavano il solo rigore nel caso di aberrazione da’ suoi statuti43.
La pastura e l’agricoltura che al dir de’ più sensati politici, dovrebbero
essere le due arti sorelle si videro nella Puglia non solo estranee, ma tra di loro
implacabili nemiche, ricevendone sempre il peggio l’agricoltura, come che niente proporzionata a resistere la forza di protezione che si accordava alla ricalcitrante pastura.
Queste furono le disposizioni, mercè le quali si stabilì la pastorizia, e si
sistemò l’agricoltura senza renderla migliore. Questi furono i vincoli, co’ quali si
lasciarono le portate ed altri territorj a’ di loro possessori che
42 - Le “nocchiariche” erano terre di portata al secondo anno di riposo, cfr. D.
MUSTO, op. cit., p. 17; L. FRANCIOSA, La transumanza nell’Appennino centro-meridionale,
Napoli, 1951, pp. 53-61. Le “restoppie” erano terre di portata al primo anno di riposo, che
fornivano pascolo particolarmente adatto agli ovini, cfr. N. F. FARAGLIA, op. cit., p. 17;
M. PALUMBO, op. cit., p. 4.
43 - J. A. MARINO, L’economia pastorale..., cit., pp. 306-323.
230
divennero con tali decreti precarj padroni de’ di loro terreni. Intanto la effettiva
esecuzione di tutti questi decreti e la consegna di tutti i territorj fu fatta dal presidente Marcello Pignone44, da Paolo de Magnanis45 e dal Reggente Villanova46 nell’anno
1553. Ora tutte queste misure fatte dal Revertera, l’approvazione del nuovo sistema
e la esecuzione in vigore de’ decreti sono tutte registrate nel Libro della Generale Reintegrazione, del quale essendosi disperso l’originale, solamente una informe copia esiste nel Tribunale della R.a Dogana di Foggia.
Ed ecco quale fosse l’epoca più famosa dello stabilimento della Dogana di
Puglia, e quale sia in generale l’idea dell’economico sistema, che ivi fu introdotto,
sempre proteggendo la pastura ed opprimendo l’agricoltura; giacché la prima fu
corredata dalla protezione della Corte, e la seconda esiliata da’ terreni regj fu lasciata a vagare incerta del suo destino. Non ostante però un tale abandono, i nostri
industriosi Pugliesi, conoscendone l’indispensabile necessità per la umana sussistenza,
la fecero talmente prosperare che, sebbene con disparo aspetto, la posero nel parallelo della pastura colla quale facendo stretta unione, costituiscono nella Puglia
quelle due sorgenti, dalle quali si ottiene il comune sostegno e formano i punti
d’appoggio de’ comodi della vita e delle ricchezze e mediante le quali non solo le
nazioni contermini si comunicano tra di loro le proprie derrate, ma benanche le più
rimote vengono ligate insieme con un reciproco utile, e con uno scambievole interesse.
Terza Epoca
Stabilimento dell’Agricoltura nelle terre regie
Dopo di aver veduto l’origine, il progresso e lo stabilimento della R.le Pastura in Puglia vediamo presentemente quale fosse l’origine di quella specie di agricoltura, sulla quale il Governo acquistò col tempo una vera influenza. Giunse
finalmente il tempo che gli odiati coloni, uscendo dal serviggio, mercè le paterne
benefiche cure del Governo, acquistarono un
44 - A. GAUDIANI, Notizie..., cit., p. 82; J. A. MARINO, L’economia..., cit., p, 112.
45 - A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 80-82.
46 - A. GAUDIANI, Notizie…, cit., p. 180.
231
tuono d’importanza e si videro collocati nel medesimo parallelo degli armentari.
Ma affinché questa felice epoca del regolato e fisso stabilimento de’ coloni si possa
da noi ben concepire, egli è uopo che ne conosciamo la origine e la vera causa di sì
fatto avvenimento. Il continuo coltivo che da’ massari di campo si esercitò nelle
portate ed in altre terre di privati per lungo spazio di tempo, non interrotto, rese
così spossata la forza di questi territori, che non era più possibile che la semina dasse a’ coloni un proporzionato frutto alle di loro fatiche. Le servitù che loro erano
imposte dal Governo sempre a beneficio de’ locati, uniti a’ capricci de’ possessori
de’ fondi, i quali facendo uso della libertà che aveano, potevano a loro piacere far
mutar prezzo e dimora a’ coloni, disgustarono talmente gli animi di questi, che si
videro nelle dure circostanze di abandonare finalmente questo mestiere, reso così
depresso, se la vigilanza del Governo non fosse occorsa sollecitata al di loro ristoro. Chiesero infatti nuove terre da coltivare, e contentandosi di abbracciare qualunque legge, vollero specialmente la certezza dell’annuo canone degli affitti, e quello
che più importava la sicurezza di una fissa e perpetua dimora.
A petizioni così giuste volle dare il Governo l’opportuna soddisfazione e nel
tempo stesso volle anche sottoporre alle leggi doganali i massari di campo, fin allora non garantiti dalle medesime, come che coltivatori di terre aliene. La mancanza
di autentici documenti ci priva assolutamente di descrivere le circostanze di un tanto
felice avvenimento accaduto all’agricoltura di Puglia. Tutto ciò che possiamo sapere, egli è che nel 1555 governando il regno d. Berardino de Mendoza47, la Corte
fece secare dagli erbaggi regj di ciascheduna locazione una quantità assai grande di
territorio, che in tutto ascese a circa 1000 carra48 e la distribuì ai coloni. La consegna di queste nuove terre fu fatta con tutta la regale formalità, giacché i coloni licitavano sub hasta la quantità de’ terreni, che poteva il meglio loro convenire; per cui
allora il prezzo di queste terre ascese a ducati 30 il carro, ed a ducati 40 secondo la
qualità delle medesime. Questi nuovi coltivi si dissero in quel tempo le nuove masserie49, i di cui coloni non riconobbero d’allora in poi i padroni particolari de’ fondi,
ma la R.a Corte pel di loro annuo pagamento, le di cui leggi furono da costoro
47 - D.A. PARRINO, Teatro eroico e politico..., cit., vol. I, pp. 225-227; G. CONIGLIO, I
vicerè spagnoli…, cit., pp. 84-85.
48 - J. A. MARINO, L’economia pastorale..., cit., p. 64.
49 - F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 276-277; D. MUSTO, op. cit., p. 36.
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abbracciate. Questo primo cambiamento di sistema incominciò a fare mutare aspetto all’economia della coltura di Puglia. Di già questa nuova agricoltura esercitata
su’ terreni di regio pascolo, si distingueva da quella delle portate, come che si seguitarono da altri a coltivare. Si conobbe finalmente dalla Corte, che di tutto il favore
che si accordava alla pastura, pur qualche parte se ne doveva dare al sollievo della
agricoltura, che è la sola base, su di cui poggia il sostegno della nazione e la stabile
sicurezza dello Stato.
Non ostante questa mutazione avvenuta ne’ fasti dell’agricoltura, acquistando
i massari di campo altro sistema per la di loro sicurezza, come che principiarono a
godere il favore della Corte, non si escluse però il coltivo delle portate che furono
date ad altri coloni da’ di loro diretti possessori pel medesimo uso e soggette a
quelle servitù che per lo innanzi abbiamo apprese. Fatto questo primo passo fu
facile cosa farne degli altri. Per cagioni facili a capirsi si richiesero alla Corte altre
terre da seminare da prendersi anche da’ regi pascoli, ed ecco gl’infrenabili motivi
di una guerra aperta tra locati e massari. A reclamori e schiamazzi cotanto insoffribili si pensò dalla Corte di dare l’opportuno riparo. Si vollero fissare i coloni in
un luogo, per impedirli a cercare per l’avvenire nuove terre; ed affinché questa fissa
permanenza si fosse col fatto avverata, si ebbe a dare a medesimi coloni la promessa della perpetuità dell’affitto, purché avessero puntualmente pagato. Quindi a
relazione di Michele Villanova50 furono distribuiti a’ massari di campo altri 450
carra di territorj nel 1560 che si risecarono da’ ristori, come si legge nella capitolazione fatta tra la R.a Corte ed i massari di campo a’ 16 febraro dell’anno stesso; e
questa concessione fu fatta dal vicerè d. Parafan de Ribera duca d’Alcalà51, il quale
concedè a’ massari delle terre di corte la perpetuità dell’affitto, ogni qualvolta costoro pagassero puntualmente. Ed affinché quest’altra distribuzione si fosse fatta nelle
dovute forme, fece anche licitare sub hasta da’ nuovi coloni, il di cui prezzo però ci
è ignoto. Questi furono que’ terreni che si dissero allora e si dicono tuttavia terre
salde lavoratorie della Regia Corte, ed i coloni che ne godevano e ne godono attualmente l’uso, affit50 - Tra i manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia è conservata la “Consulta di
Michele Villanova per dar a coltura 500 carra di terreni. 21 dicembre 1559”. Cfr. P. Di Cicco, I
manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia, Foggia, 1977, p. 22, n. 4.
51 - D. A. PARRINO, Teatro eroico e politico…, cit., vol. I, pp. 268-301; G. CONIGLIO,
I vicerè..., cit., pp. 98-117.
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tatori delle terre salde, ovvero delle terre di corte. Intanto egli è da sapersi che in questo tempo si determinò che della intera quantità affittata di queste terre per uso
di semina, si fosse stabilito il quinto per uso di pascolo de’ bovi aratorj, e che fu
chiamata mezzanella la quale fu conceduta gratis a’ massari campo.
Lo stabilimento della reale agricoltura fatto in queste forme e che pose i
nuovi coloni nello stesso parallelo degli armentarj, non solo sistemò con una
nuova amministrazione questa industria cotanto indispensabile, ma la rese altresì assai importante, dacché la sottomise alle leggi doganali. Si vide adunque sin
da’ que’ tempi, che una medesima industria, quale era l’agricoltura, vesti nella
Puglia due caratteri differenti, poiché esercitata in due fondi di diversa economia. L’accordo del canone fisso e la perpetuità della dimora concessa agli affittatori delle terre salde fecero distinguere costoro da’ coloni delle terre di portata, come che privi de’ privilegi della Corte e solo addetti all’arbitrio de’ particolari possessori de’ territorj. Ed ecco come un’istessa industria per la diversità
introdotta dal Governo per la di loro economica amministrazione, fu divisa
non solo in due specie distinte, ma fu benanche l’origine di molti dissidi, che da
tempo in tempo sono insorti tra gli affittatori delle terre di corte e gli affittatori
delle portate, invidiando questi secondi a’ primi il favore della Corte, che a costoro ha sempre accordato.
Non ostante però tutti sì fatti privilegi concessi agli affittatori delle terre
di corte il canone dell’affitto non si è mantenuto sempre costante. In tutto il
decorso del secolo decimosettimo si cambiò secondo le circostanze. Nel 1603
sino al 1612 si affittò il carro a ducati 80. Nel 1613 passò a ducati 60. Nel 1614
sino al 1626, si pagò a ducati 50. Nel 1627 sino al 1661 a ducati 55. Nel 1662
fu gratis. Nel 1663 l’affitto di nuovo crebbe a ducati 55. Nel 1664 fu di nuovo
gratis. Nel 1668 sino al 1678 a ducati 30. Dal 1678 sino al 1709 a ducati 40. Nel
1710 per la nuova imposizione fatta dal Regente Guerrero, si avanzò a ducati
48 il carro e da quel tempo in poi è andato sempre decadendo un tal prezzo.
Per l’ultima determinazione fatta dalla Corte si pagò ducati 46 a carro, soggettando alla stessa ragione anche la quantità della mezzanella che prima fu concessa gratis52.
Nell’amministrazione di tutte queste terre lavoratorie concesse a’ massari
di campo dalla Corte, la medesima n’esiggè annualmente il canone
52 - J. A. MARINO, L’economia pastorale..., cit., pp. 74-75.
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stabilito. Egli è da sapersi che la quantità di queste terre che ciascheduno de’ coloni
acquistò nelle licitazioni per la natura del terreno di Puglia, per una porzione si semina effettivamente, e che si chiamano in Dogana versure in pieno, e l’altra porzione
deve restare per un anno a riposo, e che si dicono versure in vuoto, debbono pascersi
dal locato ad emolumento del Fisco. Ed affinché la Corte sappia l’effettiva sua entrata annuale, tanto delle versure in pieno, quanto delle versure in vuoto, sono
nell’obligo gli affittatori di ripetere in ogni agosto nel Tribunale il di loro affitto,
colla dichiarazione della quantità delle versure in pieno e di quelle in vuoto, ed una
tale formalità col nome di Riaffitto viene chiamata.
Quietati così i nostri massari di campo godevano in pace l’acquisto fatto,
quando per maniere a noi sconosciute, la semina delle terre di corte crebbe nello
spazio di un secolo a tale ampiezza che nell’anno 1660, si coltivava delle terre salde
la quantità niente indifferente di 2640 carra, con disaggio assai grave de’ locati, i di
cui regi pascoli per necessità furono impiccioliti53.
Strepitosi contrasti si eccitarono tra’ locati e massari; ma un accidente naturale determinò i di loro litigi. Nell’anno 1662 vi fu tale orribile quantità di bruchi, che
devastarono ogni raccolto, ed i massari di campo quasi tutti fallirono. La vigilanza
del vicerè il conte di Pignoranda54 fece gli ultimi sforzi per rianimare i falliti coloni,
rinnovando i di loro privilegi e concedendo gratis le terre per rianimarne il coltivo;
ma fu tale la di loro rovina, che gran parte dei terreni saldi rimase inculta. Ma neppur qui terminò la di loro sciagura. I bruchi ricomparvero nel 1664 e fecero di
peggio. Nuovi aiuti furono accordati dal Governo per riaccendere gli spiriti de gli
avviliti agricoltori e che furono tanto bene diretti, che l’anno appreso que’ pochi
massari che continuarono l’industria, fecero tale ubertosa raccolta, che il prodotto
delle terre non solo risanò le di loro economiche ferite, ma furono nello stato di
estrarne una gran quantità di grano fuora del Regno, mentre che poi il quantitativo
della semina delle terre salde si rimise a 1200 carra rilasciando il dippiù a locati de’
regi pascoli.
Se gravi per verità furono le disavventure de’ massari di campo nel secolo
decimosettimo, di non minor peso fu il fallimento de’ locati nel secolo decimottavo. Nel 1745 cadde tale copia di neve, che morirono tutte
53 - J. A. MARINO, L’economia pastorale..., cit., pp. 72-73.
54 - D. A. PARRINO, Teatro eroico..., cit., vol. III, pp. 75-145; G. CONIGLIO, I vicerè…, cit., pp. 275-279.
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le pecore, per cui restarono vuote tutte le locazioni. L’accortezza de’ nostri armentarij fece sì che dopo poco tempo si ripopolarono di nuovo i desolati campi della
Puglia. Ora in tale stato di armentaria povertà, come che prosperava la semina de’
nostri coloni, questi istessi presero l’opportunità di chiedere all’augusta memoria del
re Carlo III, allora nostro felicissimo sovrano, un accrescimento di terre salde lavoratorie. Egli il glorioso monarca, conoscendo la necessaria protezione che ad una
industria così indispensabile si dovesse accordare, ordinò che si fossero risecate
400 carra da quelle terre, che pria si coltivavano e che poi per le vicende riferite, si
dovettero addire di nuovo al regio pascolo. Si eseguì infatti questa sovrana determinazione con tutte le solite legali solennità e si licitarono sub hasta queste nuove
terre da’ nostri coloni, rinnovando ad essi tutti i privilegi che in altre simili licitazioni
si erano praticati. Queste ultime terre della R.a Corte date alla coltura, sono quelle
che in Dogana si dicono terre ultra decennium, la di cui quantità fu unita alle altre di
simile natura55.
A tutte queste terre di corte lavoratorie che da tempo in tempo furono concesse a’ massari di campo, si debbono aggiungere altre terre salde lavoratorie, che
dopo furono censite, come il lavoratorio di Salpi di 105 carra; i territori de’ Reali Siti di
Orta di 132 carra e 7 versure; e carra sei nella Posta delle Cammarelle nella locazione di Salsola.
Finalmente l’intera quantità di tutte le terre di corte lavoratorie che esistono attualmente nelle 23 locazioni del Tavoliere della Puglia, si può osservare nella Tavola
apposta nel fine.
Percorrendo adunque tutt’i tempi, ne’ quali si è posta in veduta la nostra Puglia, esaminando tutti i Governi che l’ànno signoreggiata e riflettendo a tutte le vicende, dalle quali è stata agitata, noi sempre ritroveremo che, ad esclusione di ogni
altro uso de’ suoi terreni, sempre alla pastura ed all’agricoltura fu dedicata, che sono
i due fondi, donde beviamo la nostra sussistenza e le due arti primitive che sempre
hanno religiosamente protetto i primi fondatori della società.
55 - F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 367-390; J. A. MARINO,
L’economia…, cit., pp. 74-78.
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