Per la intelligenza del Sistema Doganale di Giuseppe Rosati* Introduzione e note di Antonio Ventura Nei mesi di maggio e giugno 1951 venne allestita a Bari, a cura della Soprintendenza Bibliografica per la Puglia e la Lucania, la “Mostra documentaria del pensiero economico-politico pugliese dei secoli XVI-XX”1; il catalogo della rassegna riportava anche quattro opere di Giuseppe Rosati, di cui tre a stampa, Le industrie di Puglia2, I forni di Foggia3, Gli elementi dell’agrimensura4 e l’inedita Introduzione alla storia di Puglia. Per la intelligenza del Sistema Doganale. Questo documento, depositato all’epoca presso la Biblioteca Comunale di Terlizzi5 e oggi conservato presso l’Archivio Provinciale “De Gemmis” di Bari, fa parte dei manoscritti appartenuti a Giuseppe De Gemmis, alto funzionario del governo di Ferdinando IV di Borbone, e, durante gli anni 1775 - 1792, ufficiale della “Reale Segreteria di Stato e del Dispaccio Ecclesiastico”6. Le responsabilità connesse con un incarico tanto * Nel manoscritto è aggiunta l’annotazione: “Egli nel 1792 diede alla luce altr’opera sulla stessa materia intitolata Discorso sull’agricoltura di Puglia”. Devo un particolare ringraziamento al dott. Italo Palasciano e alla Soprintendenza Archivistica di Bari per l’aiuto a reperire il documento. 1 - MOSTRA documentaria del pensiero economico-politico pugliese dei secc. XVI-XX, Bari, 1951. 2 - G. ROSATI, Le industrie di Puglia descritte da G. Rosati, dottore di medicina e pubblico professore di agricoltura e fisica, Foggia, 1808. 3 - G. ROSATI, I forni di Foggia descritti da G. Rosati. Memoria..., Foggia, 1836. 4 - G. ROSATI, Gli elementi dell’agrimensura teoretica e pratica di G. Rosati, Napoli, 1787. 5 - MOSTRA documentaria... cit., p. 13. 6 - Giuseppe De Gemmis nacque da nobile famiglia il 19 settembre 1734, studiò presso l’Università di Altamura scienze giuridiche, matematiche, fisiche e filosofiche; poi passò a Napoli, dove frequentò le lezioni del Genovesi e si specializzò in storia antica e diritto. 203 prestigioso gli consentirono di entrare in relazione con autorevoli intellettuali della Napoli post-tanucciana, come Domenico Maria Cimaglia, Giulio Ricciardi, Nicola Vivenzio e Giuseppe Rosati, i quali, proprio in quel periodo, ispirandosi alle idee più avanzate dell’Illuminismo europeo ed incoraggiati dallo spirito innovatore della regina Maria Carolina, si impegnarono a vivacizzare, con contributi di ricerca, il dibattito sulle riforme economiche, animato dalle personalità di maggiore rilievo culturale del Regno, come Gaetano Filangieri, Giuseppe Maria Galanti, Domenico Grimaldi, Francesco Longano, Giuseppe Palmieri7. Il De Gemmis, responsabile della Segreteria di Stato, ebbe tra le mani tutte le proposte indirizzate al Sovrano; provvide a ricopiarle e, quindi, le fece rilegare in volumi miscellanei, successivamente contrassegnati con lettere alfabetiche dalla “A” alla “L”8. Particolarmente importanti, per la provincia di Capitanata, sono quelli indicati dalla “D” e dalla “F”, perché contengono numerosi documenti relativi alla questione della Dogana di Foggia9. Infatti, tra i problemi affrontati dal governo borbonico negli anni 1776-1786, quando ricoprì la carica di primo ministro Giuseppe Beccadelli, marchese della Sambuca, un posto preminente fu occupato dalla riforma agraria, con particolare riguardo all’aumento della produttività dei terreni ed all’eliminazione degli squilibri sociali esistenti nelle campagne: il punto centrale del dibattito era, naturalmente, la soluzione della crisi che aveva interessato la Dogana di Puglia, uno dei maggiori cespiti d’entrata delle finanze borboniche, Per la sua profonda preparazione giuridica, il marchese Carlo De Marco, segretario di stato per il Dipartimento dì Grazia e Giustizia e dell’Ecclesiastico gli affidò, nel 1766, importanti mansioni nel suo ufficio. In seguito, negli anni 1775-1792, il De Gemmis rivestì la carica di “Officiale della Reale Segreteria di Stato”, di “Officiale Maggiore” e, infine, nel 1801, ottenne, a titolo onorifico, la nomina di “Presidente di Camera togato”. Morì nel paese natale di Terlizzi, l’undici gennaio 1812. Cfr.: V.C. BISCEGLIA, Giuseppe De Gemmis in BIOGRAFIA degli uomini illustri del Regno di Napoli.... Tomo III, Napoli, 1816, ad vocem; C. VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani, 1904, pp. 402-403. 7 - Su questi autori e sul clima culturale napoletano contemporaneo, cfr.: IL MEZZOGIORNO alla fine del Settecento. Antologia a cura di Francesco Di Battista. Introduzione di Antonio Maria Fusco, Bari, 1992. 8 - Sull’Archivio De Gemmis, cfr.: V. MASELLIS, Riforme economico-sociali nel Mezzogiorno d’Italia. (Documenti inediti dal 1775 al 1798), Roma, 1975, pp. 3-11. 9 - V. MASELLIS, Riforme... cit., pp. 103-111. 204 Sull’argomento numerose relazioni pervennero al Sovrano e, tra esse, quella di Giuseppe Rosati, databile dopo il 179210 e rimasta sconosciuta a quanti, sinora, si sono interessati di questo personaggio11. Il documento, riportato nelle carte 51-122 del volume miscellaneo “D-Riforme”, è importante per conoscere le ripercussioni prodotte a livello locale dal dibattito sviluppatosi nella Capitale a proposito della destinazione da dare alla Dogana delle Pecore di Foggia. Il Rosati divide la sua trattazione in tre “epoche”: “Tempo anteriore allo stabilimento regolato della pastorizia e dell’agricoltura; “Stabilimento della pastorizia e del sistema doganale”; “Stabilimento dell’agricoltura nelle terre regie”. L’esposizione delle prime due parti non offre spunti di particolare originalità, perché l’autore attinge i suoi argomenti dai testi geografici classici di Plinio, Strabone, Diodoro Siculo, Varrone e dall’opera più moderna del Cluver 12; mentre, a proposito dei temi doganali rivela una profonda conoscenza del Di Stefano, del De Dominicis, del Coda e soprattutto del Gaudiani, dal quale, in particolare, rileva la maggior parte delle informazioni relative al periodo del Viceregno ed a quello borbonico13. Più interessante appare, invece, la relazione del Rosati, quando egli, dopo avere descritto le gravi condizioni in cui versavano i pascoli del Tavoliere, passa ad analizzarne le cause, facendole risalire, soprattutto, all’uso scorretto ed antieconomico delle terre private e di quelle fiscali: proprietari di “mezzane”, che facevano pascolare il proprio bestiame negli “erbaggi” doganali; campi a destinazione agricola invasi dagli armenti e terre riservate al pascolo, come “riposi”, “ristori” e “poste” abusivamente 10 - È posteriore al 1792, perché viene menzionata come già edita un’altra opera del Rosati, il Discorso sull’agricoltura di Puglia. 11 - Numerosi i contributi bio-bibliografici: A Giuseppe Rosati la città di Foggia nel CL della morte (1814-1964), Foggia, 1966; B. BIAGI, Profili di scienziati, Foggia, 1930; G. BOCCANERA, Giuseppe Rosati in BIOGRAFI; degli uomini illustri del Regno di Napoli, Napoli, 1817; C. CARANO DONVITO, Economisti di Puglia, Firenze, 1956; S. GATTI, Elogio storico di Giuseppe Rosati, Napoli, 1815; D. GIUSTO, Dizionario bio-bibliografico degli scrittori pugliesi viventi e dei morti nel presente secolo, Napoli, 1893; G. GIORDANI, In obitu Josephi Rosati, Napoli, 1875; G. MATRELLA, Uomini illustri della città di Foggia. I medaglioni di “Risveglio”, Foggia, 199l; C. MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli, 1844; M. PAPA, Economia ed Economisti di Foggia, Foggia, 1933; A. PANERAI, Una eminente figura del Settecento pugliese. Giuseppe Rosati agronomo ed economista agrario, Foggia, 1967; C. VILLANI, Daunia inclyta, Napoli, 1890; C. VILLANI, Scrittori ... cit.. 12 - P. CLUVER, Italiae Antiquae tomus secundus, Lugduni Batavorum, 1624. 13 - A. GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia. A cura di Pasquale Di Cicco, Foggia, 1981. 205 utilizzate a semina, oppure abbandonate e inondate di fango e paludi14. Accadeva, così, che, quando la Dogana apriva le “locazioni” il 25 novembre, i pastori giunti dall’Abruzzo e dal Molise non trovavano “erbaggi” ben custoditi, ma letti di fango inutilizzabili e, talvolta, rimanevano pure alla mercè delle intemperie con frequenti fenomeni di morìa del bestiame, decimato dal freddo, dai lupi e dalle epidemie15. L’altro grave motivo della crisi doganale segnalato dal Rosati era, poi, il disordinato procedimento della “professazione”, che consentiva ai ‘locati’, alfine di ottenere maggiori quantità di pascolo senza subire aumenti nel prezzo della “fida”, di dichiarare un più alto numero di capi, aggiungendo alle pecore “reali”, quelle cosiddette “in alia”16. Questa consuetudine, tollerata dalle autorità doganali, creava l’inconveniente di ammettere nelle locazioni un numero di animali superiore alle loro effettive possibilità, a tutto danno degli allevatori poveri, i quali, esclusi dai terreni fiscali, erano costretti a ricorrere agli erbaggi dei privati, dietro pagamento di prezzi eccessivamente alti. Inevitabili, anche in questo caso, i mali derivanti all’economia del Regno: ne era danneggiato il Fisco, privato di molti suoi territori con i relativi proventi; ne soffrivano i proprietari delle greggi ed in particolare i meno abbienti; ne pagavano le spese gli agricoltori, costretti dal monopolio doganale a lasciare infruttiferi numerosi terreni17. Nel 1747, scrive Rosati, Carlo di Borbone cercò di porre rimedio a tale situazione, emanando un decreto, articolato in 35 capitoli, con cui intendeva abolire gli abusi introdotti durante il Viceregno. Non si registrarono, comunque, sensibili cambiamenti e il sopruso, perpetrato dai baroni, di vendere ai locati erbaggi a prezzi esosi, continuò a sussistere18. 14 - La situazione denunciata dal Rosati trova riscontro presso numerosi viaggiatori ed economisti contemporanei: M. PERRINO, La Puglia del ’700. (Lettera di una viaggiatrice). A cura di Italo Palasciano, Cavallino, 1983; G.M. GALANTI, Relazioni sulla Italia meridionale. A cura di T. Fiore, Milano, 1953; F. GREGOROVIUS, Nelle Puglie, Firenze, 1882; J.H. Von RIEDESEL, Nella Puglia del ’700. A cura di Tommaso Pedio, Cavallino, 1979; J.J. DE LALANDE, Voyage d’un française en Italie, Venezia, 1769. 15 - J.A. MARINO, L’economia pastorale nel Regno di Napoli, Napoli, 1992, pp. 420447. 16 - J.A. MARINO, op. cit., pp. 213-257; J.A. MARINO, Professazione voluntaria e pecore in aerea in RIVISTA STORICA ITALIANA, Napoli, XCIV, 1982, I, pp. 5-43. 17 - M. DE AUGUSTINIS, Della condizione economica del regno di Napoli, Napoli, 1833; Dialoghi sul Tavoliere di Puglia, Napoli, 1833; N. VIVENZIO, Considerazioni sul Tavoliere di Puglia, Napoli, 1796. 18 - F.M. DE DOMINICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana della Mena delle pecore di Puglia.... vol. I, Napoli, 1781, pp. 367-390; J.A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 74-78. 206 Quaranta anni dopo, tuttavia, quando era primo ministro di Ferdinando IV il Marchese della Sambuca, fu presentato al “Supremo Consiglio di Finanza” un piano di censuazione delle terre del Tavoliere, del quale era probabile autore Antonio Loffredo principe di Migliano, se si deve prestare fede al Cimaglia, che, nell introduzione dell’opera sulla Dogana, dedicata, appunto, all’influente personaggio della Corte borbonica, scrive: “questo ragionamento non è che la sua opera stessa e della quale Vostra Eccellenza è il solo primo autore. Io non altro vi ho aggiunto che il discendere a taluni più minuti dettagli”19. Il Rosati, sicuramente, ebbe tra le mani il progetto del Migliano, che riassumeva ed elaborava quanto di meglio era stato scritto in merito alla riforma della Dogana. Dalla sua lettura pervenne ad una posizione di equilibrio economico-sociale, incentrata sul graduale processo di privatizzazione delle terre attraverso la formazione di una media e piccola proprietà; tesi che, sostenuta dal Palmieri contro l’immediata abolizione del latifondo e dei demani voluta dal Galanti20, prevedeva una evoluzione della proprietà terriera verso poderi agricoli operosi e produttivi condotti con mentalità di tipo industriale. Uno degli scopi fondamentali della censuazione proposta dagli Illuministi era anche quello di svincolare le aree coltivabili dai demani, dai feudi e dalle leggi restrittive della Dogana; tuttavia, i Riformatori settecenteschi non sostenevano la soppressione “tout court” dell’allevamento ad esclusivo vantaggio dell’agricoltura, bensì sottolineavano l’opportunità di integrare i due tipi di economia. Le cure da prodigare in favore della pastorizia, criticata soltanto per i metodi rovinosi ed antiquati con cui era praticata, assumevano, pertanto, un rilievo altrettanto importante di quelle dedicate allo sviluppo dell’attività agricola. Non a caso, quindi, il Cimaglia era dell’avviso che “il pericolo di potersi diminuire tra noi cotanto il bestiame, per crescere in biade, può produrre grave sconcerto”21 e il Rosati, alla pari di lui, così concludeva la sua relazione: “... percorrendo adunque tutt’i tempi, ne’ quali si è posta in vedetta la nostra Puglia, esaminando tutti i Governi che l’ànno signoreggiata e riflettendo a tutte le vicende, dalle quali è stata agitata, noi sempre ritroveremo che ad esclusione di ogni altro uso de’ suoi terreni, sempre alla pastura ed all’agricoltura fu dedicata, che sono i due fondi, donde beviamo 19 - D.M. CIMAGLIA, Ragionamento dell’avvocato dei poveri sull’economia che la regia Dogana di Foggia usa coi possessori armentari e con gli agricoltori che profittano de’ di lei campi, Napoli, 1783. Introduzione. 20 - G. PALMIERI, Pensieri economici relativi al Regno di Napoli, Napoli, 1789; G.M. GALANTI, Relazioni... cit. 21 - D.M. CIMAGLIA, Ragionamento... cit., p. 62. 207 la nostra sussistenza e le due arti primitive che sempre hanno religiosamente protetto i primi fondatori della società”. Il 23 febbraio 1792, una prammatica, senza dubbio sollecitata dai pressanti interventi dei Riformatori presso la Corte, decretava la spartizione dei demani in piccole proprietà, includendo nel beneficio perfino i braccianti. A proposito di tale provvedimento, il Rosati riporta, in appendice alla relazione, una tavola delle 23 locazioni, dalla quale risulta che, dopo quella data, erano state censuate le località “Lavoratorio del Casale”, “Reali siti di Orta” e “Camarelle”, tutte appartenenti alle “terre salde” del Tavoliere, per un totale di carra 243,7, corrispondenti ad una estensione attuale di ettari 4861,40. Era il primo passo verso la completa censuazione del Tavoliere doganale, poi realizzata nel decennio francese. 208 Per la intelligenza del Sistema Doganale Prima Epoca Tempo anteriore allo stabilimento regolato della Pastorizia e dell’Agricoltura Il tavoliere della Puglia che oggi forma un corpo di regie entrate sotto nome di Patrimonio Reale, è una vasta pianura nella provincia di Capitanata, compresa tra i gradi 41 e 42 presso a poco di latitudine settentrionale. Questo vasto territorio singolare per la sua economia, non è possibile che si presenti ai nostri occhi circoscritto da una figura regolare, giacché sebbene il medesimo abbia maggior estensione da settentrione a mezzodì, la sua larghezza però da oriente in occidente non è uniforme, restringendosi sensibilmente a misura che si avvicina alla parte borreale. Possiamo fissare i confini settentrionali terminati dal lago di Lesina e dal fiume Fortore e rivolgendosi alla parte orientale egli termina colle falde del monte Gargano e col lido del mare Adriatico, scorrendo sino alla foce del fiume Ofanto; il corso di questo fiume determina il confine meridionale, giacché oltrepassando questo termine, il terreno comincia a sgobbare con sensibili colline, e ad elevarsi con montagne. Finalmente vien chiuso ad occidente dalle falde degli Appennini, dove termina questo piano e dove finisce tutta la sua economia. Poicché la massima estensione di questo suolo spazioso è da settentrione a mezzodì così possiamo valutare siffatta lunghezza secondo le più esatte misure prese di 65 miglia presso a poco, mentre che la larghezza media può fissarsi a 30 miglia non essendo questa sempre uniforme in tutta la sua estensione. Inoltre egli è a sapersi che sebbene questa pianura sia irregolarmente circoscritta, pur tuttavia le più esatte misure prese in tutta la estensione di questa vasta superficie, ci danno 1520 miglia quadrate, che rappresenta il totale del suo quantitativo. Sappiamo dippiù, che la intera superficie delle dodici Provincie che oggi compongono il nostro Regno, valutate anche a miglia quadrate, ci danno il valore di 24583 delle medesime; per cui dividendo questa ultima quantità per la prima, ritroveremo che la pianura di Puglia, compresa tra que’ confini che abbiamo descritti, rappresenta niente meno che la sedicesima parte di tutto il Regno. Questo piano della nostra Puglia, quasi emula della egiziana fertilità, à meritati gli sguardi di tutti i popoli, le ricerche di tutti i governi e la cura 209 speciale di tutti i sovrani che l’anno successivamente posseduta. A noi non è permesso di metterci alla testa della più rimot’antichità, di osservarne la sua originaria formazione e di riferirne il progresso delle sue vicende, tanto fisiche che morali. Mancano a noi le autentiche memorie che ci facessero sapere tutto questo. La storia civile, ossiano gli atti delle umane vicissitudini si conservano sino a noi per mezzo della tradizione, delle medaglie, delle iscrizioni e di tanti altri monumenti. Questo è il solo mezzo per fissare alcuni fatti nella imensità dello spazio, e per stabilire alcuni dati nella ruota eterna del tempo. Il passato è come una lontananza, in cui la nostra vista va scemando e del tutto si oscurarebbe, se la storia e la cronologia non avessero poste delle fiaccole da passo in passo e ne’ punti più involti di tenebre. Non ostante però il concorso di tanti lumi, se si voglia risalire ad alcuni secoli addietro, tutto sarà incertezza ne’ fatti, tutto errore nelle cause degli eventi e una profonda oscurità involve i tempi anteriori alla tradizione. Infatti consultando gli storici di maggior credito per sapere, se mai si possa, il punto in cui i nostri pugliesi uscissero dallo stato barbaro e selvatico, nel quale non solo essi vivevano, ma l’Italia tutta e l’intera Europa, ritroviamo che, circa 30 secoli addietro, dopo i tempi della guerra di Troia, que’ valorosi Capitani Greci resi ormai stufi delle fatiche militari, si rivolsero a più grati oggetti e si diedero alla navigazione ed alle conquiste di paesi e popoli novelli. Le di loro mire però non le diressero dalla parte di oriente, come che l’Asia nutriva gente culta e guerriera al par di essi, ma indirizzarono i di loro vascelli verso l’Occidente, in cui esistevano contrade ad essi sin allora sconociute. Dauno fu il nostro Cristoforo Colombo, che costeggiando i lidi occidentali del mare Adriatico fu tanto allettato dall’aspetto di questa estesa pianura di Puglia, che si determinò fissarne la sede, e ridurre a condizione socievole gli abitatori sin allora selvaggi ed erranti a somiglianza de’ selvaggi d’Africa o di America e costituenti un popolo senza società, senza religione, senza costumi. Tale era adunque lo stato de nostri antenati pugliesi, quando i Greci ebbero la opportunità di ridurli ad uno stato più equo e più ragionevole. Non solo diedero il nome a questo esteso suolo, chiamandolo Daunia1, non 1 - Comunemente con questo nome venne identificata la regione settentrionale dell’Apulia compresa tra il Frento (Fortore) e l’Aufidus (0fanto): il primo la separava dalla sannitica Frentania, il secondo dalla Peucezia, che costituiva, press’a poco, la moderna provincia di Bari. 210 solo diedero il linguaggio a’ popoli abitatori, lasciando il di loro antico agreste idioma, ma benanche gli affezionarono ad una forma di governo, in cui ognuno ottenne la propria sicurezza; furono, altresì, istruiti nella cultura delle terre, e nella pastorizia; appresero i veri principi delle arti e de’ mestieri; si ligarono insieme con un nuovo culto religioso; e finalmente divennero un popolo militare. A noi non è noto precisamente quale uso ne abbiano fatto i Greci e gli abitatori di già inciviliti di questo vastissimo suolo della Puglia Daunia. Possiamo solo congetturare che ne avessero ricavato tutto quello che bisogna al commodo sostegno di una culta nazione. Le numerose città da costoro ivi fondate e delle quali oggi non esistono neppure i sensibili vestiggj, fanno vedere a quale ubertosità di agricoltura e di pastura ridussero il territorio. Diomede domatore del Gargano per gli aiuti che prestò a Dauno, ormai oppresso da’ suoi nemici, ottenne in dono una parte della Puglia Daunia, e fabricò la città di Argoshippim detta poi Argirippa2, ed indi Arpi. Ebbe da’ Greci i natali la città di Uria3, edificata alle foci del Il termine Daunia, quasi sicuramente, è d’origine traco -illirica: dauno è riduzione di daueno, dall’etimo due - deuo, con significato di massiccio, duro, forte; i Dauni, quindi, sarebbero stati i “forti” o i “fortificati”. Territorio e popolazione furono conosciuti dalla tradizione greca: a partire dal VII secolo a.C. si parla, infatti, dell’arrivo di Diomede in Italia, dei suoi rapporti di ostilità o di alleanza con il re Dauno e della fondazione di Arpi, denominata, pure, Argyrippa o Argos Hippion. Cfr.: E. DE JULIIS, Gli Iapigi. Storia e civiltà della Paglia preromana, Milano, 1988, pp. 947; 75-88; 142-160; La DAUNIA antica. Dalla preistoria all’altomedioevo. A cura di Marina Mazzei, Milano, 1984, pp. 137-252; DAUNIA antica. A cura di F. Biancofiore, M. D. Marin e C. Parlangeli, Foggia, 1970, pp. 33-54; G. COLELLA, Toponomastica pugliese dalle origini alla fine del Medio Evo, Trani, 1941, pp. 249-250; A. CHIEFFO, Preistoria e storia della Daunia, Foggia, 1953, pp. 103-124. 2 - Il Rosati, per spiegare l’origine del nome della città, si rifà alla tradizione greca di Strabone, secondo la quale deriverebbe da Argos Hippion trasformatosi in Argirippa e, quindi, in Arpi. Il Colella, però, non concorda con questa etimologia e individua la forma primitiva del nome della città in Argipa o Argippa che, per sincope, si sarebbe trasformato, dapprima, in Argpa e, poi, in Arpa con il probabile significato di falce. Cfr. G. COLELLA, Toponomastica..., cit., pp. 113-114; per la storia della città e le relative scoperte archeologiche, cfr. E. DE JULIIS, op. cit., loc. cit.; F. TINÈ BERTOCCHI, Le necropoli daunie di Ascoli Satriano e Arpi, Genova, 1985, pp. 15-36; 229-307; E. M. DE JULUS, La tomba del vaso dei Niobidi di Arpi, Bari, 1992; DAUNIA antica…, cit., pp. 59-57; A. CHIEFFO, Preistoria.... cit., pp. 134-138. 3 - L’autore ricava l’ubicazione di questa antica città da Plinio e da Cluver. Cfr.: PLINIUS, CAIUS SECUNDUS, Naturalis Historia... Edidit Carolus Mayhoff, vol. I, 11, Stut- 211 fiume Cervaro, di cui niente oggi esiste. Questi stessi fabricarono Ceraunilia4, donde poi nacque Cerinula, oggi Cerignola. Riconobbe gli stessi fondatori le città di Ecana5, di Siponto6, di Salapia7 e di altre delle quali non esiste alcun vestiggio. A misura che gli avvenimenti lontani si avvicinano a noi, così la di loro verità cresce di evvidenza e le sue circostanze si rendono più precise. Dopo lungo tempo che i popoli della Puglia Daunia furono soggetti al tgart, 1967, p. 272; P. CLUVER, Italiae Antiquae Tomus secundus, Lugduni Batavorum, 1624, p. 1212. Non concordano con questa ipotesi L. ALBERTI, Descrittione di tutta l’Italia et Isole pertinenti ad essa, Venezia, 1577, p. 249 v.; D. ROMANELLI, Antica topografia istorica del Regno di Napoli.... vol. II, Napoli, 1818, pp. 281-284; M. MANICONE, La Fisica Appula... 2ª edizione con prefazione e illustrazioni del p. Cristoforo Javicoli, Foggia, 1967, col. 1228; G. DEL VISCIO, Uria. Studio storico-linguistico-archeologico, Bari, 1921, pp. 113-155; E. CIPRIANI, Uria Garganica: origine, ubicazione, vicende e scomparsa in ARCHIVIO STORICO PUGLIESE, Bari, VI, 1953, pp. 263-292; S. FERRI, Gli scavi di Uria in ARCHIVIO STORICO PUGLIESE…, cit., pp. 292-293. 4 - Il Rosati associa l’antica Ceraunilia a Cerignola, sulla base di un passo di Diodoro Siculo confermato dal Romanelli. Cfr. DIODORUS SICULUS, Diodori Bibliotheca Historica... Recognovit C. Th. Fischer.... vol. V, Stuttgart, 1964, p. 210; D. ROMANELLI, Antica topografia..., cit., pp. 259-260. Si discosta da questa interpretazione G. COLELLA, Toponomastica.... cit., pp. 56-57. 5 - La città si trovava lungo il percorso della strada romana che da Benevento giungeva sino a Bari e, di qui, attraverso Gnathia, a Brindisi. Cfr. P. CLUVER, op. cit., pp. 1202-1203; D. ROMANELLI, op. cit., pp. 225-227. Per altre notizie, cfr. CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM.... vol. IX: Inscriptiones Calabriae Apuliae Samnii Sabinorum Piceni. Latinae... Edidit T. Mominsen, Berlin, 1883, pp. 85-86; P. Rosso, Ristretto dell’istoria della città di Troja e sua diocesi dall’origine delle medesime al 1584…, Trani, 1907, pp. 21-25. 6 - Strabone fa derivare il nome della città dal grande numero di seppie accumulate nei suoi pressi dalle onde. L’ammelmamento della laguna e le esalazioni malsane resero impraticabile il porto, definitivamente distrutto dal terremoto del 1233 e sostituito nel 1265 da Manfredi che edificò una nuova città, due km. più a nord, in luogo salubre. Cfr. STRABO, Géographie. Tome III (Livres V et VI). Texte établi et traduit par Frangois Lassere, Parigi, 1967, pp. 185-186; DAUNIA antica.... cit., pp. 86-91; R. LABBADESSA, Gli scavi di Siponto in JAPIGIA, Bari, 1938, pp. 143-150; M. SPINELLi da Giovinazzo, Cronaca di Matteo Spinelli da Giovenazzo ridotta alla sua vera dizione ed alla primitiva cronologia... per Camillo Minieri Riccio in G. DEL RE, Cronisti e Scrittori sincroni della dominazione norinanna..., vol. II, Napoli, 1868, p. 727; G. DE TROIA, Dalla distruzione di Siponto alla fortificazione di Manfredonia, Fasano, 1985. 7 - VITRUVIUS, POLLIO, De l’architecture. Livre I. Texte etabli, traduit et commenté par Philippe Fleury, Parigi, 1990, p. 27; D. ROMANELLI, Antica topografia..., cit., pp. 198-203; DAUNIA antica…, cit., pp. 92-111. 212 comando greco e si governarono secondo le leggi de’ medesimi, finalmente dovettero cambiare dominio ed insieme il di loro sistema. Il popolo romano estendendo le sue conquiste assieme colle sue leggi e co’ suoi costumi, venne al suo giro per soggiogar la Puglia, nella quale trovò gli abitatori tanto bene agguerriti che non poca fatica ebbero a sostenere per conquistarli. Livio racconta che Appuli prius bello, quam amicitia Romanis noti fuere. Ed altrove dice C. Sulpitio et Emilio consulibus ad defectionem Samnitium accessisse novum Apulie» Bellum cuius tunc ager sit vastatus. Il valore e la resistenza che i pugliesi opponevano a questi superbi conquistatori del mondo fece ad essi cambiar condotta, giacché vennero a condizioni e così riuscì poi loro di soggiogare gl’indomabili pugliesi. Livio seguita così Publicum consulem in Apuliam profectum aliquod expeditionibus populos aut vi subegisse, aut conditionibus in societatem accepisse. Inclinatis semel in Apulia rebus reatini quoque Appuli ad novos consules Q. Iunium Bobulcum et Q. Emilium Barbatum fe»dus petitum venerunt pacis per omnem Apuliam prestante» populo romano autores et audacter spondendo impetravere, ut fe»dus daretur neque ut equo tum fe»dere; sed ut in ditione populi romani essent,- et sic Apulia est perdomita. In seguito di tutto questo cambiamento di dominio, egli è assai facile l’immaginare quali mutazioni diversificarono l’aspetto della Puglia. La novità del dominio e delle leggi; la diversità del culto e de’ costumi non solo non degradarono i pugliesi, che anzi li resero un popolo assai più significante pel maggiore incremento della pastura e dell’agricoltura, chè ivi tanto promossero e nello stesso tempo, protessero. Più città popolate s’intesero fiorire verso quel tempo ch’esistevano già nella Puglia: Canne, Ordonea, Campij, Diomedis, Lupia, Egnatia, Castra Annibalis, Teanum Appulum8, e delle quali oggi è spenta ogni conoscenza. 8 - Per Canne, cfr. D. ROMANELLI, Antica topografia istorica.... cit., pp. 271-274; per Herdonea, cfr. D. ROMANELLI, op. cit., pp. 254-259; DAUNIA antica.... cit., pp. 111 -130; J. MERTENS, Ordona. Rapports et éudes, Bruxelles, 1965-1986; per Campi Diomedis, cfr.: D. ROMANELLI, op. cit., pp. 268-269; E. PAIS, Storia di Roma dalle origini all’inizio delle guerre puniche, vol. V, Roma, 1928, p. 290; La PUGLIA dal paleolitico al tardoromano, Milano, 1979, p. 197; E. CIACERI, Storia della Magna Grecia, vol. 1, Milano, 1928, p. 386; per Lupiae, cfr. G. COLELLA, Toponomastica._ cit., pp. 166-169; per Gnathia, cfr.: G. COLELLA, op. cit., pp. 207-211; ENCICLOPEDIA DELL’ARTE ANTICA CLASSICA E ORIENTALE, vol. III, Roma, 1960, ad vocem; per Castra Annibalis, cfr. N. M. CIMAGLIA, Antiquitates venusinae tribus líbris explicatae.... Napoli, 1757, pp. 116-119; E. CIACERI, 213 Non fu cosa indifferente agli occhi de’ Romani come che ottimi conoscitori delle cose questa vasta estensione del piano di Puglia. Ecco perché rivolgendo le cure alla indole di questo singolar pezzo del di loro dominio, ne costituirono un fondo di pubblica rendita, proteggendo quivi la pastura e l’agricoltura, giacché la prima dava un dazio non indifferente alla repubblica, e la seconda somministrando lo stesso, dava benanche il bisognevole nutrimento agli abitanti e ne rifondeva a tutti quelli che ne avevano bisogno. È indubitato, adunque, che i Romani fossero i primi a stabilire nella Puglia una determinata amministrazione per la pastura e per l’agricoltura. Carlo Sigonio 9 riferisce che quando i Romani davano in affitto le terre conquistate, lo facevano colla seguente condizione: ut qui ararent decimum frumenti, quintam ce»terorum frugum persolverent qui vero maiora aut minora pecora alerent certum stipendiuni penderent. Infatti si spediva da Roma ogni anno nel tempo stabilito un generale esattore col nome di Pubblicano, il quale riscuoteva il dazio di tutti gli armenti che nell’autunno calavano dagli Apruzi ed altri luoghi per pasculare i terreni di Puglia nell’inverno e che poi nella primavera ritornavano in quei luoghi, donde erano partiti. Marco Varrone nobile romano ed interessato anch’egli in questo negozio, nel libro secondo della sua opera cap. 36 dice così: Itaque greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium estivatum, atque ad publicanum profitentur; ne si inscriptum pecus paverit lege censoria committat mulctam10 Siamo adunque fuori di Storia della Magna Grecia.... cit., vol. III, p. 212; per Teanum Appulum, cfr.: G. COLELLA, Toponomastica..., cit., pp. 276-278; A. CHIEFFO, Preistoria..., cit., pp. 158-161. 9 - Storico ed umanista italiano nato a Modena nel 1520 e morto a Ponte Basso (Modena) nel 1584. Compì gli studi a Bologna ed a Pavia, poi, per breve tempo, fu al servizio della famiglia Grimani. Nel 1546 iniziò la carriera di professore di eloquenza, occupando, prima, la cattedra di Modena, poi, quella di Venezia, Padova e Bologna. Esperto di filologia classica è stato considerato un precursore di Ludovico Antonio Muratori, perché il suo metodo storiografico era fondato sull’esame scrupoloso dei documenti. A questo criterio scientifico si ispirano le opere: De republica Atheniensium (1564); De republica hebraeorum (1582); Historiarum bononiensium libri VI (1578). Di carattere erudito sono, invece, gli scritti: De nominibus romanorum (1553-1556); Fragmenta e libris deperditis Ciceronis collecta (1559-1560). Il suo lavoro più importante è il De regno Italiae (1574), dalla discesa dei Longobardi al 1268, nel quale il medioevo è, per la prima volta, visto come realtà storica autonoma e concreta e non come età di barbarie e di semplice trapasso dalla civiltà antica a quella umanistica. 10 - VARRO, MARCUS TERENTIUS, Economie rurale. Livre II. Texte établi, traduit et commenté par Charles Guiraud, Parigi, 1985, p. 19. 214 ogni dubio che il piano della nostra Puglia, e nel tempo dei Greci e nel dominio romano, non fosse addetto ad altro uso che alla pastorizia ed all’agricoltura. Questi due popoli dominatori non avrebbero trascurato un diverso profitto se la natura di questo esteso suolo fosse stata capace di soffrire diverso genere di prodotti. Un campo nudo ed aperto poco disposto a nudrire scarsi e picciolissimi alberi indigeni, ed insofferente alla durata degli alberi stranieri, un terreno arsiccio e sitibondo per la notabile scarsezza delle pioggie; un’aria rovente negli estivi ardori allontanarono per verità ogni idea di un diverso coltivo, e fu quindi addetto a quei due soli usi enunciati, ed a’ quali pare che la natura lo abbia destinato. Niuna cosa è costante nella natura; tutto si altera, tutto perisce. I Greci ed i Romani che sembravano nati per la eternità, finalmente son periti. A che valsero le di loro strepitose conqueste, la immagine della di loro potenza scolpita ne’ marmi e ne’ bronzi? Essi diedero le leggi, la civiltà e le scienze a tutto il mondo conosciuto, e tutto il mondo appena si ricorda di aver tutto questo da essi ricevuto. Dopo che l’Impero Romano fu rovesciato, l’aspetto politico d’Italia fu sconvolto, ogni parte di questa regione esperimentò gli avvenimenti infiniti della diversità delle nazioni, che l’una dopo l’altra l’ànno signoreggiata e che rapidamente si succedevano. Il Regno di Napoli anch’esso come parte del tutto fu ingoiato nel vortice comune delle vicende, finché mano mano riacquistando i suoi propri sovrani, fu nelle felici circostanze di estendere le sue cure a tutte le parti che lo compongono. Noi non dubitiamo, che in quei tempi procellosi il piano della nostra Puglia esperimentando i tristi effetti delle pubbliche calamità, non abbia nel tempo stesso mantenuto il doppio uso della pastorizia e dell’agricoltura, che sono cose tanto necessarie all’umana sussistenza. Mettendoci sotto un colpo d’occhio tutte queste cose che abbiamo esposte, possiamo con ogni fiducia persuaderci e conoscere altresì l’economia colla quale la pastura e l’agricoltura venivano nella Puglia esercitate. Essendo queste due industrie sempre corredate colla intera libertà de’ contratti, senza che in essi aveva la minima influenza il governo, il quale altro non esiggeva dagli armentari che lo stabilito dazio sopra ciascheduno genere di animali che venivano da lontani paesi a svernare nella Puglia. Così noi non possiamo additare in quali territori precisi si poneva in opera l’agricoltura ed in quale si esercitava la pastorizia; e nello stesso tempo difficil cosa sarà per noi calcolare la quantità degli erbaggi che si prendevano gli armentarj e quanta estensione servisse al commodo degli agricoltori. Poicche tutto era libero, ed i contratti erano come tanti particolari interessi tra’ privati ch’erano i padroni de’ fondi e gli affittatori, così il 215 governo altro diritto non aveva che di riscuotere il dazio sopra ogni specie di animali che entravano nell’inverno a pascolare i vasti campi della Puglia ed eccettuava da questo peso i soli bovi aratorj come che oggetti cotanto necessarj all’agricoltura. Ne’ giornali di Matteo Spinelli di Giovenazzo 11 si legge che nell’anno 1254 salì l’entrata dal dazio delle pecore a 5200 oncie12. Ne’ tempi del re Ladislao13 si esiggeva dal Fisco 20 ducati d’oro per ogni cento vacche e giumente e due ducati d’oro per ogni 100 pecore o castrati, come si ricava dal registro della Zecca del 1410. Nell’anno seguente 1411 a’ 14 novembre dal medesimo Ladislao furono spediti in Puglia tre commissari Berardino de Oferio, Francesco Gattola e Menelao de Gennaro, affinché non solo avessero esatta la solita gabella degli armenti, ma che dippiù ne avessero fatta esatta numerazione, acciò il Fisco non fosse ingannato dagli armentarj, come cosa solita ad accadere in affari di simile natura. Ne’ registri della regina Giovanna II14 dell’anno 1423 si legge la commessa data a Raimondo Serino di Capri, ed al capitano Giacomo Caldora, di assicurare e proteggere i pastori ed animali così grossi che minuti nel calo, nella permanenza e nella uscita dalla Puglia. Tutto questo concorre a farci vedere, che ad eccezione del solo dritto, che aveva il governo di esiggere il dazio imposto agli animali, tutto il resto della economia di queste due arti della pastura e dell’agricoltura, era un’amministrazione che disponeva con piena libertà dagli armentari e dagli agricoltori. Questo era lo stato economico della pastorizia e della coltura de’ campi del Piano di Puglia, due arti, le quali non erano nell’immediato 11 - M. SPINELLI da Giovinazzo, Cronaca…, cit., p. 725, n. 79. 12 - Il sistema monetario basato sull’oncia era così articolato: oncia, 27 grammi di oro; augustale, quarta parte dell’oncia, al titolo di carati 20 e 1/2; mezzo augustale, ottava parte dell’oncia; tarì, trentesima parte dell’oncia; grano, secentesima parte dell’oncia. Cfr. L. BIANCHINI, Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie, Napoli, 1971, pp. 90-91; G. MAGLI, Zecche e monete in Puglia durante la dominazione sveva in ARCHIVIO STORICO PUGLIESE, Bari, XIII, 1960, pp. 177-186. 13 - A tale proposito Annibale Moles scrive: “Sed non est dicendum ex his, hoc vectigal pecuarium, quod per Regem nostrum hodie percepitur eo modo, prout hodie exigitur, fuisse, exacturn, vel aliter institutum ante Regern Alphonsurn primum, quia esset maxima allucinatio...”. Cfr. A. MOLES, Decisiones Supremi Tribunalis Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis.... Napoli, 1718, pp. 102-103. 14 - F. N. DE DOMINICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana della Mena delle pecore di Puglia.... vol. I, Napoli, 1781, pp. 55-56. 216 regolamento della Corte, la quale non aveva altra premura che di riscuotere il solo dazio armentario e niente poi si brigava di tutto il resto, comeché un affare che liberamente si maneggiava dagli armentari e da’coloni. Delle vicende speciali poi, che nella sua privata economia ebbe a soffrire la Puglia, noi non diremo cos’alcuna, dapoicché i fatti precisi ci sono sfuggiti per mancanza di autentici monumenti e de’ quali per altro poco dobbiam curarci; giacché gli affari di Puglia incominciarono a vestire una novella forma di amministrazione e d’importanza quando il Regno di Napoli passò nel dominio degli Aragonesi verso l’anno 1443. Seconda Epoca Stabilimento della Pastorizia e del Sistema Doganale Alfonso d’Aragona dopoché diede fondo allo stabilimento della Monarchia, conobbe l’importanza dello esteso suolo di Puglia e non contento del solo dazio armentario che si usò pagare fin dal tempo de’ Romani, ne volle formare uno stabile e regolato fondo di regie entrate e si applicò col suo ministro Francesco Montluber di Catalogna 15 a dare una nuova forma alla Pastura, poco curandosi dell’agricoltura di Puglia. Volle egli solo disporre di quella libertà di contratti che fino allora senza opposizione ne avevano goduta i diretti padroni de’ territorj. Queste prime mosse di stabilimento che fece Alfonso sopra gli affari della pastorizia furono i primi stami della origine della Dogana 16; e le prime basi fisse, colle quali 15 - Il catalano Francesco Montluber venne nominato nel 1444 commissario della Dogana; tre anni dopo questa carica venne commutata in quella di “doganiere a vita”, che mantenne sino al 1459. Fu lui il destinatario della nota prammatica del 1° agosto 1447, nella quale Alfonso d’Aragona aveva provveduto a fissare i principi fondamentali per la regolamentazione della pastorizia transumante. Il testo integrale è stato riportato da M. CODA, Breve discorso del principio, privilegi et istruttioni della Regia Doliana della mena delle pecore di Puglia, Trani, 1698, pp. 4-8; F. N. DE DOMINICIS, Lo stato politico..., Vol. I, cit., pp. 70-76. 16 - Sull’etimologia del termine, cfr. C. DUCANGE DUFRESNE, Glossarium mediae et ínfimae latinitatis, Graz, 1954, ad vocem “dohana” e, ancora, F. N. DE DOMINICIS, op. cit., p. 52 n. l; S. DI STEFANO, La Ragion Pastorale…, Vol. I, Napoli, 1731, p. 35; vol. II, p. 98; D. M. CIMAGLIA, Ragionamento dell’avvocato de’ poveri Domenico Maria Cimaglia sull’economia che la Regia Dogana di Foggia usa co’ possessori armentari e con gli agricoltori che profittano de’ di lei campi, Napoli, 1783, p. 10 n. 1. 217 oggidì si governa la generale amministrazione di Puglia. Ed acciocché chiaramente si possa intendere il sistema che saremo per dire e che Alfonso diede a questa economia, egli è da premettersi che sin da tempi anteriori a quest’epoca, era la pianura di Puglia divisa in infinite porzioni addette ciascuna a’ di loro legitimi possessori, i quali ad altro uso non destinavano questi fondi che al pascolo ed alla semina, comeché insofferenti questi terreni a ricevere diverso genere di coltivo. Questa proprietà e singolare dominio che ciascheduno esercitava nel proprio territorio, faceva in modo che gli armentari ed i coloni che erano gli affittatori di questi fondi erano soggetti a strane vicende nate dal capriccio de’ proprietarj, per la incertezza del prezzo dell’affitto e per la precaria annale dimora che soffrivano i coloni cambiando sito continuamente. La incertezza del sito e la incostanza del prezzo dell’affitto di questi territorj era ligata colla inevitabile influenza incerta e precaria del dazio che gli armentarj pagavano al Fisco, il quale giammai poteva calcolare sopra un dato probabile per poter sistemare gli affari pubblici sul quantitativo delle sue entrate. Questa è la ragione per cui Alfonso pensò in tanta incertezza di cose di dare un certo sistema al tutto, affinché, assicurando un frutto certo a’ padroni di fondi, si facesse nel tempo stesso la sicurezza del dazio degli armenti e la certezza de’ fiscali emolumenti. Il savio Alfonso niente curandosi di sistemare le leggi dell’agricoltura, lasciandola incerta e vagante all’arbitrio de’ coloni e de’ possessori di fondi, volle solamente dare un sistema stabile alla pastura soggettandola alla disposizione dei governo a cui furono soggetti altresì i padroni di fondi. Calcolò quel sovrano quale quantità di territorio bisognasse pel pascolo degli animali che calavano periodicamente in ogni autunno dagli Abruzzi nella Puglia e che in ogn’anno gli armentari si affittavano a dirittura i fondi da’ legitimi proprietarj. Si riserbò Alfonso il solito dazio che si pagava ed obbligò i possessori di territorj a non affittare più essi i di loro fondi agli armentarj, ma di tenere quest’istessi a disposizione della corte, la quale poi ella sola affittò questi territori per la pastura e pattuì co’ padroni diretti un tenue canone stabilito che anche oggi il Fisco paga in ogni anno col nome di mandato agli eredi di quegli antichi proprietari. Per eseguire tutto questo intrigo fu stabilito nella Puglia un Doganiere17 il quale non solo aveva la facoltà di giudicare le differenze che insor17 - Con la prammatica del 1° agosto 1447 indirizzata al Montluber venne ufficialmente creato il doganiere, ossia il governatore della Dogana, al quale era, altresì, rico - 218 gevano tra gli interessati, non solo esiggeva il solito dazio, ma benanche regolava il meccanismo dell’affitto e della distribuzione degli erbaggi. Gli armentari adunque quando calavano in Puglia contrattavano a dirittura col Doganiere circa il prezzo e la quantità dell’erbaggio ed il medesimo ministro assegnava loro i territori ch’egli stimava a proposito dover a costoro il meglio convenire. L’occupazione che si faceva di questi terreni da pascolo non era la stessa in ogni anno, ma il Doganiere disponeva a suo talento di quali territorj si voleva servire; per la qual cosa in ogni anno gli armentari ed i possessori di fondi erano incerti del loro destino. Esiggeva quindi il Doganiere il prezzo degli erbaggi degli armentari ed il solito dazio; ne pagava il canone pattuito, o sieno i mandati a’ padroni diretti ed il dippiù lo riserbava per il Fisco. Ma acciocché questo stabilmente si fosse per sempre mantenuto nel suo pieno vigore, egli è mestieri che osserviamo quali mezzi furono adoperati e quali regole stabilite e nello stesso tempo i rimedi che si opposero a’ mali ed a’ disordini che accadevano e che sono per loro natura imprevedibili. Gemeva in que’ tempi procellosi nella confusione delle guerre il Regno e soggetto alle vicende de’ disordini, per cui non era possibile che un regolato sistema si avesse potuto perpetuare negli affari di Puglia per la sicurezza non dico degli abitatori, ma per la tranquilla manovra delle industrie che suppongono sempre il riposo. La generale popolazione quivi insensibilmente avvenuta, le frequenti scorrerie degli assassini, la indebolita protezione della Corte a quegli industriosi abitatori, produssero col fatto l’allontanamento degli armentari e l’abbandono degli agricoltori ed i di lei territorj in gran parte restarono vuoti e simboleggiarono un vero deserto. In tale stato di morbosa situazione il re Alfonso col suo Francesco Montluber, dopo di avere stabilita l’amministrazione che abbiamo esposta, cercò di allettare di nuovo gli armentari con regolamenti cotanto saggi, che nosciuta la piena giurisdizione civile e criminale, insieme al diritto del merum et mixtum imperium ed alla facoltà di concedere franchigie e porto d’armi a baroni, Università e prelati. La sua autorità, tuttavia, venne limitata da alcune norme emanate dalla Camera della Sommaria nel 1469 e succesivamente perfezionate nel 1497. Sulle funzioni del Doganiere, cfr. A. GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia. A cura di Pasquale Di Cicco, Foggia, 1981, pp. 325-352; R. PESCIONE, Corti di giustizia nell’Italia Meridionale. (Dal periodo normanno all’epoca moderna), Napoli, 1924, pp. 476-494; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., pp. 334-358; S. DI STEFANO, La Ragion Pastorale…, vol. II, cit., pp. 475-480. 219 poi le felici conseguenze ne dimostrarono la solidità degli stessi. Promise ed accordò agli armentarj la sicurezza da ogni molestia, la rifazione de’ danni, che o naturalmente loro avvenissero o per malizia umana; accordò dippiù la protezione speciale a’ pastori, le franchigie, l’esenzione da’ pesi e quello che più dimostra la sua special cura, eresse un Tribunale, che dovesse giudicarli, come il tutto si rileva dalla patente spedita a Francesco Montluber, che ne fu il primo Doganiere colla data del 1 Agosto 144718. Questo tribunale doganale non ebbe nel principio di sua fondazione un luogo fisso. Vi sono alcuni, i quali si danno a credere che il sistema doganale si fosse istituito prima di Alfonso circa un secolo a tempi del re Roberto e che questo sovrano l’abbia fissato a Foggia19. Checché ne sia di questa opinione, egli è certo però che ne’ tempi di Alfonso si trovava stabilito ora in Lucera, ora nella Serra Capriola, ed ora in S. Martino. Ne’ tempi poi di Ferdinando I fu stabilito a Foggia nell’anno 146820, e sebbene dopo tale epoca avesse sofferto questo tribunale altra mutazione di luogo, pur tuttavia fu di nuovo ristabilito a Foggia, a provvisioni della R.a Camera spedite a 16 settembre 1564. In questo tribunale il capo rappresentante era un Doganiere, che ne’ tempi posteriori si mutò in un Presidente togato della R.a Camera, ed il quale dovea giudicare di tutte le controversie appartenenti agli armentari. In aggiunto al doganiere un giudice col nome di Uditore e due Credenzieri che rappresentavano il Fisco 21. Questo metodo si mantenne fin che l’augusta memoria di Carlo III ne mutò qual18 - Sul Tribunale della Dogana e sul riconoscimento dei “privilegio di foro”, cfr. A. GAUDIANI, Notizie…, cit., pp. 285-324; S. DI STEFANO, La Ragion..., vol. II, cit., pp. 297-323; P. DI CICCO, Una giurisdizione speciale nel Regno di Napoli: il tribunale della pecore di Puglia (secc. XV-XIX) in La CAPITANATA, Foggia, XXIV, 1987, I, pp. 37-88. 19 - Al tempo di re Roberto d’Angiò si esigevano, per ogni 100 pecore provenienti da oltre confine, due fiorini d’oro solo per il diritto di entratura; tuttavia, malgrado questa disposizione avesse fatto aumentare le entrate, le spese furono di gran lunga superiori con grave danno dell’erario già dissestato. Cfr. L. BIANCHINI, Storia delle finanze..., cit., pp. 113-114. 20 - Nel 1468, il re Ferrante I ordinò che la residenza della Dogana dovesse trasferirsi a Foggia, perché qui confluivano tutti i tratturi. Cfr. A. GAUDIANI, Notizie.... cit., p. 41; M. CODA, op. cit., p. 15; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 385-386; R. COLAPIETRA, Vicende storiche ed ordinamenti della Dogana di Foggia fino a Carlo di Borbone in La Dogana di Foggia. Storia di un problema economico, Bari, 1972, p. 13; J. A. MARINO, L’economia pastorale nel Regno di Napoli, Napoli, 1988, p. 52. 21 - Sulle funzioni dell’Uditore e dei Credenzieri, cfr. R. PESCIONE, Corti di giustizia..., cit., pp. 495-502; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 325-352. 220 che cosa. I due credenzieri nel 1736 furono aboliti ed in loro vece fu surrogato un Avvocato Fiscale. Prosperando sotto auspici cotanto felici la nostra Puglia, l’ampla facoltà concessa a questo tribunale, fece un sì prodigioso richiamo di affari nel medesimo, che le provvide cure del nostro umanissimo sovrano, che Dio sempre feliciti, coll’ultima determinazione del 1788 crebbe di un secondo Uditore il tribunale, affinché il disbrigo degli affari fosse più sollecito. Nello stabilimento fatto da Alfonso, egli è da osservarsi che nella cura del governo entrò la sola pastura e non si pensò affatto all’agricoltura, lasciandosi senza protezione del Governo ed ad arbitrio de’ privati coloni. Quindi, siccome i territorj da pascolo erano i privilegiati e secoloro anche i soli armentarj, così le terre agricole, ed in conseguenza i coloni, comeche non protetti dal Governo erano incerti del di loro destino; giacché, sebbene questi godessero della libertà del sito e della essenzione della di loro industria, pur tuttavia l’incertezza della dimora e del prezio li molestava sensibilmente; giacché le terre che costoro si affittavano per la coltura in un anno, potevano servire nell’altro anno alla pastura. All’incontro il vagante sistema, che Alfonso introdusse di pascere i territorj, mantenuto altresì da’ suoi successori, metteva i possessori de’ fondi nella incertezza dell’uso de’ di loro terreni, per cui non potevano essi a loro buon grado affittarli all’agricoltura, temendo che dovessero servire alla pastura22. Ridotti a queste angustie i padroni de’ fondi e stanchi della incertezza dello uso a cui si avessero potuto destinare i di loro territorj, incominciarono a non più dare orecchio alle leggi stabilite ed affittarono in gran quantità i terreni per l’agricoltura. In seguito di siffatto disordine egli è chiaro il conoscere quale incommodo si produceva agli armentarj, i quali non ritrovando più i pascoli a seconda de’ loro bisogni, facevano de’ continui reclamori alla Corte, chiedendo o che la semina si restringesse o che del tutto si abolisse. Questi continui schiamazzi finalmente produssero qualche effetto. Leggiamo nel capo 3 dell’anno 1470 del re Ferdinando d’Aragona il ricorso degli armentarj per la restrizione della semina in Puglia. In vista di questa supplica si ordinò: Placet regie» Majestati, quod seminentur Defense» antique» iam dicte» ordinate», dum tamen non amplientur 22 - S. DI STFFANO, La Ragion Pastorale..., cit., pp. 425-439; D. MUSTO, La Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, Roma, 1964, p. 18. 221 ultra debitum 23. Non ostante però l’ordine di non crescere la semina più dell’ordinario per non offendere la pastura, l’elasso del tempo ricondusse i medesimi disordini avverandosi delle frequenti usurpazioni su’ terreni da pascolo, ed in questo modo la pastura entrò di nuovo in ruffa coll’agricoltura. A’ replicati clamori degli armentarj finalmente diè orecchie Ferdinando e spedì nella Puglia Gasparo Castiglione di Civita di Penna 24, affinché avesse il tutto nel suo buon ordine ristabilito. Questo ministro per ragioni a noi occulte non adempì finalmente il suo incarico, per cui nel 1480 fu processato e deposto. Cola Caracciolo 25 che gli fu surrogato rimediò in parte a’ disordini che furono tarscurati dal suo antecessore; ma perché anche costui non si fidò di eseguire gli ordini della Corte contro i Baroni usurpatori, perciò fu spedito in Puglia il Regente Colantonio de Minadois di Manfredonia per visitatore della R.a Dogana 26. In adempimento della sua commessa, egli il valente ministro ridusse al pristino stato le usurpazioni, diede delle nuove leggi per l’esatto adempimento; e fissò i termini di ciaschedun territorio. Questo avvenimento accaduto nel 1489, si stima per la prima Reintegrazione fatta nella Dogana delle pecore di Puglia. Ogni cosa prometteva durevole tranquillità all’Amministrazione Doganale, se la morte di Ferdinando nel 1494 non avesse tutto ricondotto al primiero disordine. Gli anni che succedettero a questo sovrano furono procellosi; nè lo stabilimento delle leggi doganali fatto da Federico d’Aragona potè rimediare allo scompiglio degli affari, comeché morto nel 1504 e questo Regno finalmente ebbe a passare nel dominio degli Spagnuoli sotto gli auspici di Ferdinando il Cattolico re di Castiglia. Le turbolenze del corso di questi pochi anni non ebbero leggiera influenza a’ nuovi guasti, ne’ quali si trovò inviluppata la meccanica della Dogana di Puglia. Nuove usurpazioni si ritrovarono avverate e nuove contese e quindi si vide un’altra volta la pastura guerreggiare coll’agricoltura. In conseguenza di tutte siffatte cose fu spedito per lo ristabilimento de’ disordini il nuovo 23 - M. CODA, Breve discorso del principio..., cit., p. 16; F. DE DOMINICIS, op. cit., p. 64; J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 54-55. 24 - M. CODA, Breve discorso..., cit., pp. 13-14; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., p. 53 n. 25; pp. 69-71; J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 54-55. 25 - V. SPOLA, Documenti del sec. XV relativi alla Dogana di Foggia. Il registro del doganiere Nicola Caracciolo (1478-1479) in ARCHIVIO STORICO PUGLIESE, Bari, VI, 1953, pp. 131-182; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 41-42. 26 - F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, p. 67; J. A. MARINO, L’economia…, cit., p. 55. 222 Doganiere Annibale di Capoa, il quale associato al visitatore Antonello De Stefano ridussero il tutto al di loro primiero ordine, accertando nuovamente i confini e le quantità di ogni territorio e diedero fondo nel 1508 alla seconda reintegrazione27. Sieno pur efficaci queste riforme, sieno pur valevoli gli espedienti della reintegrazione, l’origine de’ mali dipendeva dal sistema di economia e di amministrazione. Dove tutto era incerto e vagabile non era mai da sperarsi che ciascheduno si limitasse al proprio dovere. Noi entreremo nella descrizione di quel vero sistema col quale si diede lo stabile fondamento alla Dogana, per cui la pastorizia fu limitata e circoscritta in luoghi permanenti e governata da quelle leggi costanti, dalle quali non si è più sottratta, ed avremo questa epoca come l’unica che effettivamente abbia dato un ben pensato sistema alla pastura, ed osserveremo dippiù come da questo istesso principio col progresso del tempo e delle circostanze ne sia nata la base fondamentale dell’agricoltura, sulla quale oggi il Governo ha tanta influenza. Essendo morto Ferdinando il Cattolico nel 1516 e la successione di questo Regno essendo caduta a Carlo V, non furono perciò preservate queste contrade dalle funeste conseguenze della guerra. Governava questo Regno a nome del suo signore il vicerè d. Pedro de Toledo28, quando le usurpazioni ne’ terreni di Puglia giunsero a gradi cotanto insopportabili, che i reclamori degli armentari determinarono finalmente quel valente ministro a fare tutto ciò che si conveniva per ridurre la nostra Puglia nella quiete. Si spedì con ampla facoltà il Regente Giovanni de Figueroa29, il quale con somma destrezza quietò il tumulto de’ disordini che dovevano colà osservarsi pel prosieguo del pubblico riposo e del comune dovere. Questi espedienti intanto non furono efficaci ed il Vicerè continuò ad essere sollecitato dagl’insolenti reclamori degli armentari, i quali avevano sempre la mira di opprimere nella Puglia l’agricoltura come che non difesa 27 - F. N. DOMINICIS, op. cit., vol. I, p. 87; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., p. 73. 28 - Sul vicerè Píetro di Toledo, cfr. D. A. PARRINO, Teatro eroico e politico de’ governi devicerè del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fin’all’anno 1683..., vol. I, Napoli, 1730, pp. 159-210; C. CONIGLIO, I vicerè spagnoli di Napoli, Napoli, 1967, pp. 38-78. Sulle sue disposizioni in materia doganale, cfr. A. GAUDIANI, Notizie…, cit., pp. 42-45. 29 - F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 89-91; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., p. 75 n. 49; J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 59-61. 223 e protetta dalle leggi della Dogana. Di qui nacque la seconda spedizione del Presidente di Camera Alfonso Guerrero una col fiscale Pietro Masturzo 30 i quali avendo riferita l’impossibilità di poter dare un durevole rimedio a tanti sconcerti, determinarono finalmente il Vicerè alla seguente risoluzione. Per occorrere adunque ed opporre un argine eterno ad un sì grave torrente di continuo disordine si ordinò al Reggente Francesco Revertera luogotenente della R.a Camera, al quale sì diede amplissima facoltà di dare finalmente un sistema e quietare per sempre la Corte, gli armentari ed i coloni31. Per sciogliere un sì difficile problema, si pensò che niente di tranquillo si avrebbe potuto ottenere se non si fosse stabilita la fissa dimora degli armentarj. Quindi è che si dovevano prendere da’ diretti padroni de’ fondi tutti quei territorj che facessero la sufficienza pel pascolo degli armenti e che questi territorj dovessero essere permanenti ed in perpetuo addetti alla R.a Corte con pagarne un equo canone co’ mandati a’ possessori diretti. Questa prima idea fu esaminata dal Tribunale della R.a Camera nel Consiglio Collaterale alla presenza del Vicerè, e nella disputa nacquero due dubj: primo, se era lecito alla R.a Corte servirsi di tutti gli erbaggi de’ particolari per uso del pascolo; secondo qual prezzo dovesse pagarsi per questi erbaggi a’ diretti padroni, se il giusto e comune, o quello che da altri si pagava. Il lodato Revertera colla sua decisione 436 ci fa sapere che rispetto al primo punto si disse che potevano prendersi gli erbaggi di particolari padroni servendo per causa pubblica. Rispetto poi al secondo punto di determinò che per quelli erbaggi presi al tempo di Alfonso e di Ferdinando I suo figlio, purché due o tre volte si trovassero presi da’ doganieri per detto uso, e si pagasse quel tanto che si pagava in detti tempi, siccome appariva da’ conti annuali de’ passati doganieri; giacché dicesi solito quello che due o tre volte si sia continuato; e per i tempi poi di Ferdinando il Cattolico e di Carlo V, per quelli erbaggi che mai servirono, ne furono presi da doganieri per uso della Dogana, si dovesse pagare quel prezzo che in detti anni furono venduti. 30 - Su Alfonso Alvarez Guerrero, cfr. CRONOTASSI iconografica ed araldica dell’episcopato pugliese, Bari, 1984, p. 235; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 75-76; J. A. MARINO, L’economia..., cit., p. 62. Su Pietro Masturzo, cfr.: A. GAUDIANI, op. cit., p. 33, n. 3. 31 - A. GAUDIANI, Notizie…, cit., pp. 76-77; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 280-281. 224 Nell’anno adunque 1548 fu risoluto dal Governo la Generale Reintegrazione, che diede una novella forma a tutti gli affari economici della Puglia. La commessa della medesima fu data al sopra lodato Regente Revertera, il quale associatosi col presidente Alfonso Guerrero si portò in Puglia ed eseguì quanto gli era stato incaricato nel modo che siegue. S’informò in primo luogo dello stato degli affari, degli abusi e delle usurpazioni, che si erano introdotte. Prese conto dagli armentarj quante carra di erbaggio bisognassero per ogni migliaio di pecore e fatti tutti i calcoli possibili, determinò la quantità che si doveva stabilire in perpetuo. Indi rivolgendo il pensiero alla depressa agricoltura, prese conto da’ massari di campo quanti bovi potevano commodamente pascere in un carro di mezzana; quanti bovi erano necessari per la semina e raccolta di un carro di grano semmato; quante versure di terra bisognassero per seminare un carro di grano; ed in qual modo finalmente potrebbero i massari di campo commodamente seminare per le di loro masserie. Eseguita la prima parte della sua commessa, chiamò gli interessati, gli agrimensori ed altra gente del mestiere e le divise in varie squadre, in una delle quali egli stesso presedeva e gli altri ministri della Dogana reggevano le altre. Partiti già questi drappelli, si riconobbero tutti i territorj, si misurarono le di loro quantità e si destinarono quali di questi fondi dovevano rimanere in perpetuo addetti alla R.a Corte e quali si dovessero lasciare a’ di loro padroni, e si terminò questo lavoro nel decembre dello stesso anno 1548. Il risultato di tutte le misure prese nell’intero Tavoliere di Puglia fu prodotto nel Tribunale della R.a Cammera, confrontandolo colle antiche scritture e conti annui dati da Montluber e suoi successori doganieri, che prima prendevano gli affitti de’ terreni per la R.a Corte e confrontandolo ancora colle altre antecedenti reintegrazioni ed altri documenti estratti dal grande archivio della R.a Cammera si appurò la effettiva quantità de’ terreni presi e pagati da’ Doganieri. Discusse siffatte cose nel Tribunale della R.a Cammera, s’interessò altresì i padroni de’ fondi ed il Fisco Camerale, indi si proposero in presenza del Vicerè nel Consiglio Collaterale, intesi ancora gli interessati, si divenne a decreti diffinitivi della reintegrazione che furono 75 sopra tutti i territorj, tanto di quelli che si addissero in perpetuo alla Corte, quanto di quelli che si lasciarono a’ diretti padroni. Ora la pubblicazione di questi decreti fu a’ 27 Marzo 1551. Il valore di siffatti decreti riguardò due punti: il primo fu lo stabilimento fisso e perpetuo della pastorizia e l’altro un sistema economico per l’agricoltura. Imperciocché dalle cose fin qui dette si scorge chiaro quale 225 fosse stato il cambiamento prodotto nell’amministrazione degli erbaggj pascolatorj di Puglia e la differenza dell’economico sistema che si stabilì tra quest’ultimo e quello escogitato dal re Alfonso. Ne’ tempi di questo sovrano e per tutte le due prime reintegrazioni, sebbene tutti i territori erano disposti a servire alla pastura, pur tuttavia secondo la scelta annuale che ne facevano i doganieri uniti cogli armentarj, era incerta cosa indovinare la quantità ed il sito de’ medesimi. Nell’ultima reintegrazione di Revertera furono stabiliti quali territorj dovessero per sempre servire alla pastura, determinandone la quantità ed il sito, e si rilasciarono tutti gli altri a’ padroni diretti. Dopo che tutto questo fu eseguito, egli è da osservarsi che siccome tutti i territorj scelti dalla Corte non formavano una superficie continuata, ma tanti pezzi disgiunti, così i territorj lasciati a’ padroni furono quelli intermedi a’ primi; per cui aver distinta questa ripartizione, apparirebbe il piano di Puglia a guisa di una scacchiera, come ancor oggi si osserva una simile disposizione. Tutto il corpo di questi territorj che furono presi dalla Corte in perpetuo per distribuirgli agli armentarj per uso di pascolo nell’inverno, furono divisi in 23 distretti chiamati Locazioni, i di cui nomi derivano da’ Feudi principali che in se contengono e sono le seguenti: Lesina, Apricena, Arignano, S. Andrea, Castelnuovo, Candelaro, Castiglione, Tressanti, Pontalbanito, Cave, Ordona, Orta, Feudo, Corleto, Vallecannella, Salsola, S. Giuliano, Salpi, Trinità, Canosa, Camarda, Andria e Guardiola. Ma dopo che gli effetti corrisposero alle speranze mercè il concorso delle greggi ne’ divisati pascoli, si vide che il quantitativo delle 23 enunciate locazioni non era bastevole al numero delle pecore, perciò la Corte prese a suo conto e colle stesse leggi altri territorj de’ particolari e ne formò altre 20 locazioni che s’incorporarono alle prime. Non ostante però questa nuova giunta alle prime locazioni, oggi tutti questi erbaggi vanno compresi ne’ nomi delle sole 23 locazioni enunciate e che sono quelli erbaggi che furono in quel tempo chiamati ordinari soliti, come tuttavia si chiamano in Dogana, ovvero semplicemente si dicono saldi32. In oltre per agevolare la comoda trasmigrazione delle pecore dall’Abruzzo nella Puglia, si ordinò fin dal tempo del re Alfonso, che per tutto il tratto che passa tra l’una e l’altra Provincia, si aprissero le opportune 32 - S. DI STEFANO, La Ragion Pastorale..., cit., vol. I, pp. 140-141; A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 179-188; R. COLAPIETRA, Vicende storiche..., cit., pp. 25-28. 226 strade della larghezza di 60 passi per tre differenti cammini, che si dicono tratturi33. Furono dunque i tratturi destinati al solo passaggio delle pecore; ma perché in questi lunghi viaggi accade sempre che le pecore si stancano, perciò furono assignati da tratto in tratto adiacenti a’ tratturi alcuni pezzi di terreni che si chiamano riposi, ed i quali sono anche compresi nelle 23 locazioni34. Crescendo il buono effetto dell’Amministrazione Doganale, crebbe il concorso degli armentarj e secoloro delle greggi; e quindi tutti questi erbaggi enunciati si trovarono poco sufficienti alla pastura del cresciuto bestiame. La Corte dunque si prese altri erbaggi, specialmente da’ Baroni e da’ Luoghi pii e gl’incorporò alle locazioni e furono questi nuovi aggiunti erbaggi estraordinarij soliti, ovvero ristori, i quali si debbano anche intendere compresi nelle locazioni descritte. Ora poiché questi ristori furono assignati a ciascheduna delle 23 locazioni, perciò furono detti erbaggi dispensati, come tuttavia si dicono 35. Adunque tutti i territorj regj delle 23 locazioni, che sono gli ordinarj soliti, i tratturi, i riposi ed i ristori compongono per appunto tutto intero il R.o Tavoliere della Puglia, la di cui quantità può osservarsi nella tavola che abbiamo posta nel fine. Non ostante però sì fatto stabilimento, per le circostanze imprevedibili alle volte accadeva che in qualche anno vi era bisogno di maggiore quantità di terreni pascolatorj, per cui il Doganiere, secondo accadeva il caso, prendeva per quell’anno i territorj necessarj da’ padroni diretti e che poi li tornava a rilasciare; e perché questo caso rare volte accadeva, perciò questi territorj si chiamarono erbaggi straordinari insoliti. Una siffatta pratica che si esercitava ne’ tempi passati, oggi si trova abolita, mentre che ogni armentario da sè solo si provede di tale ultima sorte di pascoli, ogni qualvolta lo richieggia il suo bisogno. Fuora del tavoliere di Puglia, che compone tutto il corpo de’ territorj pascolatorj, che finora abbiamo descritto, la R.a Corte possiede altri corpi di pascolo, che ha consegnati a gli armentarj che si sono transatti col Fisco. 33 - S. DI STEFANO, La Ragion Pastorale..., cit., vol. I, pp. 117-121; M. PALUMBO, Tavoliere e sua viabilità. Documenti an. 1440-1875, Napoli, 1923; J. A. MARINO, L’economia…, cit., pp. 87-100. 34 - S. DI STEFANO, La Ragion Pastoral…, cit., vol. I, pp. 142-143; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 221-265; M. PALUMBO, Tavoliere..., cit., pp. 22-39. 35 - S. DI STEFANO, op. cit., vol. I, p. 141; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. III, pp. 5-13. 227 Questi pascoli sono i seguenti: La Locazione di Barletta, La Locazione di Terra d’Otranto, l’erbaggio di Torre di Mare, i demani di Monte Scaglioso, la Difesa di S. Marco de’ Lupini nei demani di Palagiano, gli erbaggi del Serrone ed Acquaviva, il Feudo delli Fornelli, la Posta del Forcone, il Feudo di Torre Alemanna, il Feudo di S. Agata36. Questi territori non entrarono nel calcolo del Tavoliere per due ragioni. Primo perché sono fuori del medesimo e sono tutti transatti co’ locati; e per secondo, perché i medesimi territori sono stati assignati non a misura, ma valutati per numero di pecore. Le cose sin qui enarrate ci fanno conoscere quale fosse stato il sistema economico, che a poco a poco s’introdusse nella Puglia e l’Amministrazione che il Governo stabilì per gli affari della pastura. E poiché i regj territori, che compongono le 23 locazioni con tutti gli altri erbaggi inclusi successivamente nelle medesime, non formano una superficie continuata, ma sono distinti a pezzi separati tra di loro, nelli quali si collocano le pecore nell’inverno, perciò questi pezzi si dicono quadroni delle Poste, o semplicemente Poste. Gli armentari furono detti locati e furono con tale legge situati che ciascheduno di quelli che era addetto ad una locazione non poteva al tempo stesso anche ascriversi ad un’altra locazione. Questa legge, però, col progresso del tempo è stata moderata ed oggi si trova un locato ascritto a diverse locazioni. E finalmente da tutti questi erbaggi della R.a Corte fu per sempre esclusa l’odiata agricoltura. Questo nuovo stabilimento, che il Revertera introdusse nella pastorale economia di Puglia ne ha fatto continuare non solo le sue leggi, ma sì bene la pratica esecuzione delle stesse. Egli è da sapersi che i locati hanno la facoltà di entrare nelle locazioni a pascolare da’ 29 di settembre sino agli 8 di maggio, che è il tempo della uscita. In questa dimora vernotica la Corte accorda a’ locati infinite franchiggie ed esenzioni, ed una speciale protezione mantenuta dal Tribunale della Dogana per essoloro stabilito 37. Un sì fatto regolamento produsse il meccanismo della professazione, la quale s’intendeva così. Poiché non era stabilito in quale posta precisa ogni 36 - Per le locazioni e le località menzionate dall’autore, cfr. F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. II, pp. 118-158: per il “Feudo de li Fornelli”, la “Posta del Forcone”, il “Feudo di Torre Alemanna” e il “Feudo di S. Agata”, cfr. P. DI CICCO, Il Tavoliere di Puglia nella prima metà del XIX secolo, Foggia, 1966, pp. 353-354; pp. 431-432; pp. 363-364. 37 - A. GAUDIANI, Notizie…, cit., pp. 285-324. 228 locato dovesse fissarsi, perciò in ogni novembre si facevano le licitazioni da questi locati, affinché ciascheduno ottenesse quella posta, che più gli era a grado. Ora questa pratica è stata abolita e coll’ultima determinazione del 1789 fu mutata in una sessannale transazione38. Ben intesa la disposizione della pastura, vediamo qual sistema si diede a quella agricoltura che non entrava a godere l’influenza del Governo. Tutti quelli territori che non fecero corpo co’ regi erbaggj delle locazioni, come che si rilasciassero a’ proprj possessori, sono quelli che si dicono: Portate, altri Difese, altri Feudi, ed altri Demanj39. Quindi poiché il Governo discacciò per sempre dagli erbaggi del regio pascolo l’uso della semina, perciò l’agricoltura di Puglia si restrinse su’ fondi delle sole portate e sulle altre terre rilasciate a’ padroni diretti. Si è intanto stabilito per legge di Dogana che di una intera portata una metà si seminasse e l’altra metà servisse di pascolo a’ locati ad emolumento del Fisco senza pagarne niente al padrone diretto. Ora l’effettiva quantità di tutte le portate in terreni coltivatorj ed in mezzane40, si può osservare nella tavola posta nel fine. Non furono queste le sole restrizioni a cui fu menata l’infelice agricoltura con la mira di sempre favorire la pastorizia in pregiudizio della coltura, si prosegui ad ordinare: che sia lecito di fare le maggesi41 nella 38 - R. COLAPIETRA, Gli economisti settecenteschi dinanzi al problema del Tavoliere in La Dogana…, cit., pp. 63-70; J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 439-447. 39 - Le terre di portata erano coltivate con il sistema tradizionale di rotazione quadriennale articolato su due anni di coltivazione a cereali e due di riposo. Nei due anni di riposo erano lasciate a pascolo delle greggi. Cfr. D. MUSTO, op. cit., p. 17; N. F. FARAGLIA, Intorno all’Archivio della Dogana delle Pecore di Puglia, Napoli, 1903, pp. 16-17; L. GRANATA, Economia rustica per il Regno di Napoli, vol. II, Napoli, 1830, pp. 55-59; A. CARUSO, La Dohana Menae Pecudum - o Dogana di Foggia - e il suo archivio, Napoli-Foggia-Bari, 1963, pp. 19-20; A. CARUSO, Notizie intorno alla trasformazione fondiaria e alle classi sociali nelle Province Napoletane durante il Viceregno, con particolare riguardo alla Capitanata in CONGRESSO (III) STORICO PUGLIESE, Bari, 1955, pp. 191-206; F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. II, pp. 266-279. 40 - Appezzamenti di terreno adibiti a pascolo dei buoi destinati alla lavorazione della terra: avevano l’estensione di un quinto della superfice coltivata. Cfr. D. MUSTO, op. cit., p. 17; N. F. FARAGLIA, op. cit., P. 17; M. PALUMBO, op. cit., p. 4; D. F. DELLA MARTORA, La Capitanata e le sue industrie sommariamente descritte per Francesco Della Martora, Napoli, 1846, p. 30. 41 - J. A. MARINO, L’economia..., cit., pp. 112-115. 229 terza parte delle nocchiariche e restoppie42 senza licenza del cavallaro di Dogana e che non si debbano incominciare ad arare dette maggesi, se non che nel giorno prefisso di 17 gennaro. Dippiù che non si impedisca l’adito alle pecore per pascersi le restoppie e nocchiariche: che si dipingessero con pietre i confini de’ territorj de’ particolari da quelli della R.a Corte: che in qualunque modo il confinante territorio di Dogana si seminasse, fosse lecito a’ locati pascersi il seminato fatto nel terreno di Dogana, con essere tenuto il padrone pagare al locato l’interesse di detta occupazione, oltre della pena della R.a Corte di docati 2 per ogni versura occupata; salve anche le facoltà e ragioni alla R.a Corte di reintegrarsi e prendersi quella parte dei territorio rilasciata al padronè sempre quando volesse e le bisognasse per l’uso e pascolo degli animali di portata. Finalmente si proibisce a’ padroni delle portate di tenere nelle proprie mezzane anche animali proprj di specie diverse sotto pena di perdere la mezzana ed acquistarsi dal R.o Fisco, mentre soltanto possono ivi pascersi i bovi aratorj. Per quanto allettata fosse la pastorizia non con pari distinzione furono trattati i massari di campo, o sieno gli agricoltori, i quali, per dar luogo al regio pascolo, si dovettero ridurre ad esercitare la di loro semina nella metà delle portate, ed in altri terreni di particolari possessori con tutte quelle condizioni e servitù che abbiamo enunciate e quel che più ne fa vedere la non curanza, non accordando a costoro veruna influenza del medesimo Tribunale, del quale n’esperimentavano il solo rigore nel caso di aberrazione da’ suoi statuti43. La pastura e l’agricoltura che al dir de’ più sensati politici, dovrebbero essere le due arti sorelle si videro nella Puglia non solo estranee, ma tra di loro implacabili nemiche, ricevendone sempre il peggio l’agricoltura, come che niente proporzionata a resistere la forza di protezione che si accordava alla ricalcitrante pastura. Queste furono le disposizioni, mercè le quali si stabilì la pastorizia, e si sistemò l’agricoltura senza renderla migliore. Questi furono i vincoli, co’ quali si lasciarono le portate ed altri territorj a’ di loro possessori che 42 - Le “nocchiariche” erano terre di portata al secondo anno di riposo, cfr. D. MUSTO, op. cit., p. 17; L. FRANCIOSA, La transumanza nell’Appennino centro-meridionale, Napoli, 1951, pp. 53-61. Le “restoppie” erano terre di portata al primo anno di riposo, che fornivano pascolo particolarmente adatto agli ovini, cfr. N. F. FARAGLIA, op. cit., p. 17; M. PALUMBO, op. cit., p. 4. 43 - J. A. MARINO, L’economia pastorale..., cit., pp. 306-323. 230 divennero con tali decreti precarj padroni de’ di loro terreni. Intanto la effettiva esecuzione di tutti questi decreti e la consegna di tutti i territorj fu fatta dal presidente Marcello Pignone44, da Paolo de Magnanis45 e dal Reggente Villanova46 nell’anno 1553. Ora tutte queste misure fatte dal Revertera, l’approvazione del nuovo sistema e la esecuzione in vigore de’ decreti sono tutte registrate nel Libro della Generale Reintegrazione, del quale essendosi disperso l’originale, solamente una informe copia esiste nel Tribunale della R.a Dogana di Foggia. Ed ecco quale fosse l’epoca più famosa dello stabilimento della Dogana di Puglia, e quale sia in generale l’idea dell’economico sistema, che ivi fu introdotto, sempre proteggendo la pastura ed opprimendo l’agricoltura; giacché la prima fu corredata dalla protezione della Corte, e la seconda esiliata da’ terreni regj fu lasciata a vagare incerta del suo destino. Non ostante però un tale abandono, i nostri industriosi Pugliesi, conoscendone l’indispensabile necessità per la umana sussistenza, la fecero talmente prosperare che, sebbene con disparo aspetto, la posero nel parallelo della pastura colla quale facendo stretta unione, costituiscono nella Puglia quelle due sorgenti, dalle quali si ottiene il comune sostegno e formano i punti d’appoggio de’ comodi della vita e delle ricchezze e mediante le quali non solo le nazioni contermini si comunicano tra di loro le proprie derrate, ma benanche le più rimote vengono ligate insieme con un reciproco utile, e con uno scambievole interesse. Terza Epoca Stabilimento dell’Agricoltura nelle terre regie Dopo di aver veduto l’origine, il progresso e lo stabilimento della R.le Pastura in Puglia vediamo presentemente quale fosse l’origine di quella specie di agricoltura, sulla quale il Governo acquistò col tempo una vera influenza. Giunse finalmente il tempo che gli odiati coloni, uscendo dal serviggio, mercè le paterne benefiche cure del Governo, acquistarono un 44 - A. GAUDIANI, Notizie..., cit., p. 82; J. A. MARINO, L’economia..., cit., p, 112. 45 - A. GAUDIANI, Notizie..., cit., pp. 80-82. 46 - A. GAUDIANI, Notizie…, cit., p. 180. 231 tuono d’importanza e si videro collocati nel medesimo parallelo degli armentari. Ma affinché questa felice epoca del regolato e fisso stabilimento de’ coloni si possa da noi ben concepire, egli è uopo che ne conosciamo la origine e la vera causa di sì fatto avvenimento. Il continuo coltivo che da’ massari di campo si esercitò nelle portate ed in altre terre di privati per lungo spazio di tempo, non interrotto, rese così spossata la forza di questi territori, che non era più possibile che la semina dasse a’ coloni un proporzionato frutto alle di loro fatiche. Le servitù che loro erano imposte dal Governo sempre a beneficio de’ locati, uniti a’ capricci de’ possessori de’ fondi, i quali facendo uso della libertà che aveano, potevano a loro piacere far mutar prezzo e dimora a’ coloni, disgustarono talmente gli animi di questi, che si videro nelle dure circostanze di abandonare finalmente questo mestiere, reso così depresso, se la vigilanza del Governo non fosse occorsa sollecitata al di loro ristoro. Chiesero infatti nuove terre da coltivare, e contentandosi di abbracciare qualunque legge, vollero specialmente la certezza dell’annuo canone degli affitti, e quello che più importava la sicurezza di una fissa e perpetua dimora. A petizioni così giuste volle dare il Governo l’opportuna soddisfazione e nel tempo stesso volle anche sottoporre alle leggi doganali i massari di campo, fin allora non garantiti dalle medesime, come che coltivatori di terre aliene. La mancanza di autentici documenti ci priva assolutamente di descrivere le circostanze di un tanto felice avvenimento accaduto all’agricoltura di Puglia. Tutto ciò che possiamo sapere, egli è che nel 1555 governando il regno d. Berardino de Mendoza47, la Corte fece secare dagli erbaggi regj di ciascheduna locazione una quantità assai grande di territorio, che in tutto ascese a circa 1000 carra48 e la distribuì ai coloni. La consegna di queste nuove terre fu fatta con tutta la regale formalità, giacché i coloni licitavano sub hasta la quantità de’ terreni, che poteva il meglio loro convenire; per cui allora il prezzo di queste terre ascese a ducati 30 il carro, ed a ducati 40 secondo la qualità delle medesime. Questi nuovi coltivi si dissero in quel tempo le nuove masserie49, i di cui coloni non riconobbero d’allora in poi i padroni particolari de’ fondi, ma la R.a Corte pel di loro annuo pagamento, le di cui leggi furono da costoro 47 - D.A. PARRINO, Teatro eroico e politico..., cit., vol. I, pp. 225-227; G. CONIGLIO, I vicerè spagnoli…, cit., pp. 84-85. 48 - J. A. MARINO, L’economia pastorale..., cit., p. 64. 49 - F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 276-277; D. MUSTO, op. cit., p. 36. 232 abbracciate. Questo primo cambiamento di sistema incominciò a fare mutare aspetto all’economia della coltura di Puglia. Di già questa nuova agricoltura esercitata su’ terreni di regio pascolo, si distingueva da quella delle portate, come che si seguitarono da altri a coltivare. Si conobbe finalmente dalla Corte, che di tutto il favore che si accordava alla pastura, pur qualche parte se ne doveva dare al sollievo della agricoltura, che è la sola base, su di cui poggia il sostegno della nazione e la stabile sicurezza dello Stato. Non ostante questa mutazione avvenuta ne’ fasti dell’agricoltura, acquistando i massari di campo altro sistema per la di loro sicurezza, come che principiarono a godere il favore della Corte, non si escluse però il coltivo delle portate che furono date ad altri coloni da’ di loro diretti possessori pel medesimo uso e soggette a quelle servitù che per lo innanzi abbiamo apprese. Fatto questo primo passo fu facile cosa farne degli altri. Per cagioni facili a capirsi si richiesero alla Corte altre terre da seminare da prendersi anche da’ regi pascoli, ed ecco gl’infrenabili motivi di una guerra aperta tra locati e massari. A reclamori e schiamazzi cotanto insoffribili si pensò dalla Corte di dare l’opportuno riparo. Si vollero fissare i coloni in un luogo, per impedirli a cercare per l’avvenire nuove terre; ed affinché questa fissa permanenza si fosse col fatto avverata, si ebbe a dare a medesimi coloni la promessa della perpetuità dell’affitto, purché avessero puntualmente pagato. Quindi a relazione di Michele Villanova50 furono distribuiti a’ massari di campo altri 450 carra di territorj nel 1560 che si risecarono da’ ristori, come si legge nella capitolazione fatta tra la R.a Corte ed i massari di campo a’ 16 febraro dell’anno stesso; e questa concessione fu fatta dal vicerè d. Parafan de Ribera duca d’Alcalà51, il quale concedè a’ massari delle terre di corte la perpetuità dell’affitto, ogni qualvolta costoro pagassero puntualmente. Ed affinché quest’altra distribuzione si fosse fatta nelle dovute forme, fece anche licitare sub hasta da’ nuovi coloni, il di cui prezzo però ci è ignoto. Questi furono que’ terreni che si dissero allora e si dicono tuttavia terre salde lavoratorie della Regia Corte, ed i coloni che ne godevano e ne godono attualmente l’uso, affit50 - Tra i manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia è conservata la “Consulta di Michele Villanova per dar a coltura 500 carra di terreni. 21 dicembre 1559”. Cfr. P. Di Cicco, I manoscritti della Biblioteca Provinciale di Foggia, Foggia, 1977, p. 22, n. 4. 51 - D. A. PARRINO, Teatro eroico e politico…, cit., vol. I, pp. 268-301; G. CONIGLIO, I vicerè..., cit., pp. 98-117. 233 tatori delle terre salde, ovvero delle terre di corte. Intanto egli è da sapersi che in questo tempo si determinò che della intera quantità affittata di queste terre per uso di semina, si fosse stabilito il quinto per uso di pascolo de’ bovi aratorj, e che fu chiamata mezzanella la quale fu conceduta gratis a’ massari campo. Lo stabilimento della reale agricoltura fatto in queste forme e che pose i nuovi coloni nello stesso parallelo degli armentarj, non solo sistemò con una nuova amministrazione questa industria cotanto indispensabile, ma la rese altresì assai importante, dacché la sottomise alle leggi doganali. Si vide adunque sin da’ que’ tempi, che una medesima industria, quale era l’agricoltura, vesti nella Puglia due caratteri differenti, poiché esercitata in due fondi di diversa economia. L’accordo del canone fisso e la perpetuità della dimora concessa agli affittatori delle terre salde fecero distinguere costoro da’ coloni delle terre di portata, come che privi de’ privilegi della Corte e solo addetti all’arbitrio de’ particolari possessori de’ territorj. Ed ecco come un’istessa industria per la diversità introdotta dal Governo per la di loro economica amministrazione, fu divisa non solo in due specie distinte, ma fu benanche l’origine di molti dissidi, che da tempo in tempo sono insorti tra gli affittatori delle terre di corte e gli affittatori delle portate, invidiando questi secondi a’ primi il favore della Corte, che a costoro ha sempre accordato. Non ostante però tutti sì fatti privilegi concessi agli affittatori delle terre di corte il canone dell’affitto non si è mantenuto sempre costante. In tutto il decorso del secolo decimosettimo si cambiò secondo le circostanze. Nel 1603 sino al 1612 si affittò il carro a ducati 80. Nel 1613 passò a ducati 60. Nel 1614 sino al 1626, si pagò a ducati 50. Nel 1627 sino al 1661 a ducati 55. Nel 1662 fu gratis. Nel 1663 l’affitto di nuovo crebbe a ducati 55. Nel 1664 fu di nuovo gratis. Nel 1668 sino al 1678 a ducati 30. Dal 1678 sino al 1709 a ducati 40. Nel 1710 per la nuova imposizione fatta dal Regente Guerrero, si avanzò a ducati 48 il carro e da quel tempo in poi è andato sempre decadendo un tal prezzo. Per l’ultima determinazione fatta dalla Corte si pagò ducati 46 a carro, soggettando alla stessa ragione anche la quantità della mezzanella che prima fu concessa gratis52. Nell’amministrazione di tutte queste terre lavoratorie concesse a’ massari di campo dalla Corte, la medesima n’esiggè annualmente il canone 52 - J. A. MARINO, L’economia pastorale..., cit., pp. 74-75. 234 stabilito. Egli è da sapersi che la quantità di queste terre che ciascheduno de’ coloni acquistò nelle licitazioni per la natura del terreno di Puglia, per una porzione si semina effettivamente, e che si chiamano in Dogana versure in pieno, e l’altra porzione deve restare per un anno a riposo, e che si dicono versure in vuoto, debbono pascersi dal locato ad emolumento del Fisco. Ed affinché la Corte sappia l’effettiva sua entrata annuale, tanto delle versure in pieno, quanto delle versure in vuoto, sono nell’obligo gli affittatori di ripetere in ogni agosto nel Tribunale il di loro affitto, colla dichiarazione della quantità delle versure in pieno e di quelle in vuoto, ed una tale formalità col nome di Riaffitto viene chiamata. Quietati così i nostri massari di campo godevano in pace l’acquisto fatto, quando per maniere a noi sconosciute, la semina delle terre di corte crebbe nello spazio di un secolo a tale ampiezza che nell’anno 1660, si coltivava delle terre salde la quantità niente indifferente di 2640 carra, con disaggio assai grave de’ locati, i di cui regi pascoli per necessità furono impiccioliti53. Strepitosi contrasti si eccitarono tra’ locati e massari; ma un accidente naturale determinò i di loro litigi. Nell’anno 1662 vi fu tale orribile quantità di bruchi, che devastarono ogni raccolto, ed i massari di campo quasi tutti fallirono. La vigilanza del vicerè il conte di Pignoranda54 fece gli ultimi sforzi per rianimare i falliti coloni, rinnovando i di loro privilegi e concedendo gratis le terre per rianimarne il coltivo; ma fu tale la di loro rovina, che gran parte dei terreni saldi rimase inculta. Ma neppur qui terminò la di loro sciagura. I bruchi ricomparvero nel 1664 e fecero di peggio. Nuovi aiuti furono accordati dal Governo per riaccendere gli spiriti de gli avviliti agricoltori e che furono tanto bene diretti, che l’anno appreso que’ pochi massari che continuarono l’industria, fecero tale ubertosa raccolta, che il prodotto delle terre non solo risanò le di loro economiche ferite, ma furono nello stato di estrarne una gran quantità di grano fuora del Regno, mentre che poi il quantitativo della semina delle terre salde si rimise a 1200 carra rilasciando il dippiù a locati de’ regi pascoli. Se gravi per verità furono le disavventure de’ massari di campo nel secolo decimosettimo, di non minor peso fu il fallimento de’ locati nel secolo decimottavo. Nel 1745 cadde tale copia di neve, che morirono tutte 53 - J. A. MARINO, L’economia pastorale..., cit., pp. 72-73. 54 - D. A. PARRINO, Teatro eroico..., cit., vol. III, pp. 75-145; G. CONIGLIO, I vicerè…, cit., pp. 275-279. 235 le pecore, per cui restarono vuote tutte le locazioni. L’accortezza de’ nostri armentarij fece sì che dopo poco tempo si ripopolarono di nuovo i desolati campi della Puglia. Ora in tale stato di armentaria povertà, come che prosperava la semina de’ nostri coloni, questi istessi presero l’opportunità di chiedere all’augusta memoria del re Carlo III, allora nostro felicissimo sovrano, un accrescimento di terre salde lavoratorie. Egli il glorioso monarca, conoscendo la necessaria protezione che ad una industria così indispensabile si dovesse accordare, ordinò che si fossero risecate 400 carra da quelle terre, che pria si coltivavano e che poi per le vicende riferite, si dovettero addire di nuovo al regio pascolo. Si eseguì infatti questa sovrana determinazione con tutte le solite legali solennità e si licitarono sub hasta queste nuove terre da’ nostri coloni, rinnovando ad essi tutti i privilegi che in altre simili licitazioni si erano praticati. Queste ultime terre della R.a Corte date alla coltura, sono quelle che in Dogana si dicono terre ultra decennium, la di cui quantità fu unita alle altre di simile natura55. A tutte queste terre di corte lavoratorie che da tempo in tempo furono concesse a’ massari di campo, si debbono aggiungere altre terre salde lavoratorie, che dopo furono censite, come il lavoratorio di Salpi di 105 carra; i territori de’ Reali Siti di Orta di 132 carra e 7 versure; e carra sei nella Posta delle Cammarelle nella locazione di Salsola. Finalmente l’intera quantità di tutte le terre di corte lavoratorie che esistono attualmente nelle 23 locazioni del Tavoliere della Puglia, si può osservare nella Tavola apposta nel fine. Percorrendo adunque tutt’i tempi, ne’ quali si è posta in veduta la nostra Puglia, esaminando tutti i Governi che l’ànno signoreggiata e riflettendo a tutte le vicende, dalle quali è stata agitata, noi sempre ritroveremo che, ad esclusione di ogni altro uso de’ suoi terreni, sempre alla pastura ed all’agricoltura fu dedicata, che sono i due fondi, donde beviamo la nostra sussistenza e le due arti primitive che sempre hanno religiosamente protetto i primi fondatori della società. 55 - F. N. DE DOMINICIS, op. cit., vol. I, pp. 367-390; J. A. MARINO, L’economia…, cit., pp. 74-78. 236