DELIBERA N. 40/12/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
ERREBI RAPPRESENTANZE XXX DI BRIGIDA XXX E C. / TELECOM ITALIA XXX
IL CORECOM LAZIO
NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità,
“Corecom Lazio”) del 16.7.2012;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13,
che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le
comunicazioni e l’articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all’Autorità le competenze in
materia di controversie tra gli utenti e i gestori);
VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante “Istituzione del comitato
regionale per le comunicazioni” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”;
VISTO l’Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di
seguito, per brevità, “AgCom”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,
che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità e i Comitati regionali per le
comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione
delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall’AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione
del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione
delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;
VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di
comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive
modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, “il Regolamento”);
VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 “Approvazione del regolamento in materia
di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione
delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14
novembre 1995 n. 481” e l’Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di
indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per
brevità, “Regolamento Indennizzi”);
VISTA l’istanza pervenuta in data 27 maggio 2011, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/325/2011,
con cui la ERREBI RAPPRESENTANZE XXX di Brigida XXX e C. (di seguito, per brevità, “Errebi”)
ha chiesto l’intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la
società TELECOM ITALIA XXX (di seguito, per brevità, “Telecom”);
VISTA la nota del 15 luglio 2011 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi
dell’articolo 15 del Regolamento, l’avvio di un procedimento per la definizione della predetta
controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;
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VISTA la nota del 29 agosto 2011, con la quale la Errebi ha presentato la memoria difensiva ed i
documenti;
VISTA la nota del 29 agosto 2011, con la quale Telecom ha presentato la memoria difensiva e i
documenti;
VISTA la nota del 8 settembre 2011, con la quale la Errebi ha presentato la memoria di replica;
VISTA la nota del 8 settembre 2011 con la quale le parti sono state convocate per l’udienza di
discussione del 4 ottobre 2011;
UDITE tutte le parti all’udienza del 4 ottobre 2011;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.
a) L’utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:
− in data 17 febbraio 2009, la Errebi stipulava con Telecom un contratto di abbonamento
Multibusiness per due utenze mobili, con la fornitura in comodato gratuito di due telefoni
cellulari Nokia 5000;
− a causa dei molteplici disservizi e malfunzionamenti riscontrati nei due apparati, che ne
avevano reso di fatto impossibile l’utilizzo, sia in ricezione che in trasmissione, in data 15
giugno 2010 l’utente comunicava formale disdetta del contratto;
− in data 27 agosto 2010, l’operatore comunicava all’istante di aver ricevuto la disdetta in data
11 agosto 2010 e specificava che avrebbe applicato, per recesso anticipato, l’importo di Euro
83,33 per ciascuna utenza e di Euro 168,00 per ogni terminale, più ulteriori penali “per aver
usufruito del rimborso delle penali da altro operatore”;
− l’operatore inviava pertanto all’utente le fatture n. XXX del 13 agosto 2010 per canoni relativi al
periodo giugno e luglio 2010 e n. XXX del 14 ottobre 2010 per penali per recesso anticipato
dell’offerta;
− con reclamo del 25 novembre 2010, l’istante contestava l’illegittimità degli addebiti effettuati e
chiedeva all’operatore di provvedere all’annullamento delle due fatture, invitando Telecom a
comunicare le modalità di riconsegna degli apparati, ad astenersi dall’invio di lettere di messa
in mora, nonché a corrispondere un indennizzo di Euro 2.700,00 per il disservizio protrattosi
per sei mesi sino alla disdetta del contratto;
− con l’istanza di conciliazione del 30 novembre 2010, l’istante reiterava le domande svolte nel
reclamo;
− all’udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’operatore proponeva un indennizzo
per la mancata risposta al reclamo come previsto dalla Delibera 73/11, calcolando un ritardo
nella risposta di 58 giorni. L’utente non accettava la proposta e l’udienza si concludeva con
esito negativo;
− con l’istanza di definizione, l’utente ha reiterato le domande, chiedendo l’annullamento della
fattura contenente addebiti di penali per recesso anticipato e costi dei terminali ed il rimborso
della fattura relativa ai canoni successivi alla disdetta, oltre alla comunicazione delle modalità
di riconsegna dei terminali, al ritiro della pratica di recupero del credito, all’indennizzo di Euro
2.700,00, comprensivo delle spese di procedura;
− con memoria del 29 agosto 2011, l’utente precisava che i malfunzionamenti riscontrati erano
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consistiti in interruzioni di rilevante durata della linea telefonica in entrambi gli apparati, con
frequente mancata ricezione del segnale e che aveva effettuato le segnalazioni del disservizio
al servizio clienti solo telefonicamente, senza mai ricevere un numero di pratica. Produceva la
prova dell’avvenuto pagamento della fattura del 13 agosto 2010, di cui chiedeva il rimborso,
precisava che l’indennizzo veniva richiesto per il malfunzionamento del servizio dal 17
febbraio 2009 al 15 giugno 2010, per la mancata o ritardata risposta ai reclami, per i disagi e i
danni procurati all’attività professionale, trattandosi di utenze business, per le spese di
procedura;
− con memoria del 29 agosto 2011, l’operatore eccepiva in via preliminare l’inammissibilità delle
avverse domande perché aventi natura risarcitoria e, nel merito, ne chiedeva il rigetto perché
infondate. In particolare, precisava che, dopo la disdetta contrattuale del 15 giugno 2010, non
completa del documento d’identità, aveva ricevuto in data 29 giugno 2010 la raccomandata di
disdetta e, dopo aver tentato più volte, invano, di contattare telefonicamente l’utente, in data
23 agosto 2010 aveva provveduto alla cessazione delle utenze, chiedendo il pagamento dei
due apparati Nokia in comodato d’uso, come contrattualmente previsto. Deduceva inoltre che
nessun inadempimento contrattuale era imputabile a Telecom, neppure sotto il profilo della
prestazione di garanzia degli apparati, avendo controparte omesso di effettuare la procedura
che permette di godere della garanzia propria dei prodotti a marchio Telecom; evidenziava
l’omessa riconsegna dei terminali successivamente alla disdetta e la legittimità degli addebiti
per recesso anticipato, previsti dal contratto anche quale recupero dei costi dei terminali;
− con memoria di replica del 8 settembre 2011, l’istante contestava le avverse deduzioni ed in
particolare: a) precisava di non aver mai ricevuto telefonate, sms, o e mail dall’operatore nel
periodo 15 giugno/27 agosto 2010; b) contestava la data di ricezione della seconda
raccomandata di disdetta indicata da Telecom nel 29 giugno 2010, evidenziando la mancanza
di riscontro probatorio dell’asserzione nei documenti prodotti, ed anzi la prova
dell’accettazione della raccomandata in data 15 giugno 2010; c) a rettifica di quanto dedotto
nella precedente memoria, precisava che i malfunzionamenti lamentati erano da attribuirsi alla
Rete Telecom ed alle Usim corrispondenti e non ai terminali, avendo riscontrato le anomalie
lamentate anche utilizzando le usim su altri apparati perfettamente funzionanti;
− all’udienza del 4 ottobre 2011, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2. Motivi della decisione.
2.1. Osservazioni in rito.
Preliminarmente, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti
dall’art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.
Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento in materia
di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti,
l’oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali
rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle
disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. Resta salvo il diritto dell’utente di rivolgersi
all’Autorità ordinaria per il maggior danno.
L’eccezione di inammissibilità svolta dall’operatore per la natura risarcitoria e non indennizzatoria
delle domande viene nella fattispecie rigettata, perché infondata.
La domanda dell’istante è stata specificamente qualificata come domanda di indennizzo e tale
deve intendersi anche con riferimento ai disagi e danni procurati all’attività professionale, in
applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell’azione e sulla base della
documentazione prodotta.
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Risulta con tutta evidenza, infatti, che l’utente ha chiesto la liquidazione dei soli indennizzi previsti
dalla normativa vigente a fronte di specifici presunti inadempimenti dell’operatore, e non il
risarcimento di danni, domanda che rientrerebbe nell’esclusiva competenza dell’Autorità giudiziaria
ordinaria.
2.2. Nel merito.
2.2.1. Sul malfunzionamento
L’utente ha dedotto, sin dall’istanza di conciliazione, di aver disdetto il contratto di abbonamento
Multibusiness in essere con l’operatore relativamente a due utenze mobili, a causa del riscontrato
malfunzionamento dei due terminali Nokia concessi in comodato d’uso ed ha chiesto un
indennizzo per il malfunzionamento dei terminali, dapprima per il disservizio per un periodo di
almeno sei mesi, successivamente per il periodo 17 febbraio 2009 (data di sottoscrizione del
contratto) - 15 giugno 2010 (data della disdetta).
Nella prima memoria del 29 agosto 2011, l’istante ha precisato che i malfunzionamenti riscontrati
“erano da ricondursi ad interruzioni, anche di rilevante durata, della linea telefonica in entrambi i
cellulari in dotazione, con frequente mancata ricezione del segnale”.
Nella successiva memoria del 9 settembre 2011 ha rettificato l’affermazione, precisando come “tali
malfunzionamenti siano, in particolare, da attribuire in seno alla stessa Rete Telecom ed alle Usim
card corrispondenti e non ai terminali in comodato gratuito”.
La domanda dell’utente è inammissibile ed infondata, per le seguenti ragioni.
L’istante ha lamentato un inesatto adempimento dell’operatore, ribadendo più volte, dall’istanza di
conciliazione sino alla prima memoria difensiva nel presente procedimento, che tale
inadempimento era consistito nel malfunzionamento dei due terminali concessi in comodato d’uso,
che ne aveva reso di fatto impossibile il loro utilizzo. Nella memoria di replica, l’istante ha invece
allegato un nuovo fatto costitutivo del proprio diritto al riconoscimento di un indennizzo, deducendo
che l’inesatto adempimento era consistito nel malfunzionamento della rete dell’operatore e delle
sim card corrispondenti, escludendo espressamente che il disservizio fosse dipendente dai
terminali.
L’allegazione di tale nuovo fatto storico costitutivo della fattispecie di un diritto eteroindividuato
(ovvero individuato non dalla mera indicazione del contenuto ma anche dall’indicazione del fatto
costitutivo), quale è il diritto di credito eventualmente derivante dalla responsabilità contrattuale
dell’operatore, introduce una nuova domanda, determinando una mutatio libelli, come tale vietata.
Come più volte precisato dalla Suprema Corte “si ha domanda nuova quando si avanzi una
pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso
e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e in
particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema
d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della
controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo…” (Cass. n. 18513/2007; Cass. II 28
marzo 2007 n. 7579; Cass. III 12 aprile 2005 n. 7524; Cass. Sez. Lav. 11 marzo 2004 n. 5006).
Nella fattispecie, l’istante, nell’atto introduttivo del procedimento ed ancora nella prima memoria del
29 agosto 2011, ha chiaramente ed inequivocabilmente posto alla base della propria domanda il
malfunzionamento dei terminali; e su questo dedotto inadempimento e sulla garanzia esistente sui
prodotti difettosi a marchio Telecom l’operatore ha infatti incentrato la sua difesa nella memoria del
29 agosto 2011. Successivamente, l’istante nella memoria di replica ha dedotto un
malfunzionamento di rete e di sim, prospettando una causa petendi radicalmente differente in
quanto fondata su fatti costitutivi completamente differenti rispetto a quelli iniziali e violando così il
diritto di difesa e del contraddittorio.
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Diversi sono infatti il tema di indagine e gli effetti che derivano da una domanda di indennizzo per
il malfunzionamento di un prodotto difettoso che, ove riscontrato, avrebbe fatto sorgere il diritto
dell’istante alla garanzia dell’operatore ed all’eventuale indennizzo in caso di inadempimento di
tale obbligazione e il tema di indagine e gli effetti che derivano da una domanda di indennizzo per
il malfunzionamento della Rete e delle Usim Card che, ove riscontrato, avrebbe fatto sorgere il
diritto alla liquidazione di un indennizzo in caso di mancata risoluzione del problema.
La novità della causa petendi porta alla inammissibilità della domanda di liquidazione di indennizzo
per il malfunzionamento della rete e delle sim.
Ma la domanda dell’istante è infondata anche per quanto riguarda l’iniziale dedotto
malfunzionamento degli apparati. E’ infatti l’istante stessa che nella memoria di replica dichiara di
aver installato le sim card su altri apparati funzionanti e di aver riscontrato che i malfunzionamenti
erano da attribuire alla rete Telecom ed alle sim card e non ai terminali in comodato gratuito.
Circostanza peraltro confermata dalla lettera fax del 21 giugno 2009 prodotta dall’istante, da cui
risulta che a quella data uno dei due terminali era “ancora imballato e mai utilizzato”, il che
contraddice apertamente l’affermazione secondo cui il malfunzionamento si sarebbe manifestato
sin dalla data di sottoscrizione del contratto.
La domanda viene pertanto rigettata .
2.2.2. Sugli addebiti penali per recesso anticipato e costi dei terminali
L’istante chiede l’annullamento della fattura n. XXX del 14 ottobre 2010 dell’operatore recante
addebiti penali per recesso anticipato e costi relativi ai terminali, non dovuti, i primi, in base alla
Legge Bersani 40/2007 e successive Linee Guida dell’AGCOM e, i secondi, perché dati in
comodato d’uso gratuito.
L’operatore insiste nella legittimità degli addebiti effettuati, che non costituirebbero penali per
recesso anticipato, bensì costi mantenuti per erogare il tipo di servizio chiesto, o almeno per
recuperare il costo dei terminali.
Dall’esame della fattura prodotta, si evince che l’operatore ha addebitato l’importo di Euro 83,33
per cessazione linee e l’importo di Euro 166,66 per recesso servizi supplementari.
La domanda dell’istante è fondata per le seguenti ragioni.
La legge n. 40/2007, come confermato nelle Linee guida della Direzione Tutela dei consumatori di
Agcom, stabilisce che, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono
essere posti a carico dell’utente sono quelli giustificati da costi degli operatori, ovvero le spese per
cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla
disattivazione.
Nella fattispecie, nulla in proposito è stato dimostrato da Telecom.
Pertanto, in ordine al corrispettivo per cessazione linee, i cui costi, secondo le Linee guida
possono essere addebitati “solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall’operatore
in vista delle attività da compiersi e ferma restando la necessità di fornirne comunque la prova”,
seppure le Condizioni Generali di Abbonamento Multibusiness prevedono in caso di recesso
anticipato il corrispettivo a carico dell’utente di Euro 100,00 (i.i.), nulla è dovuto dall’istante, non
avendo l’operatore provato di aver effettivamente sostenuto i costi per la disattivazione del
servizio.
In ordine al corrispettivo per recesso servizi supplementari, lo stesso non è dovuto, non essendo
giustificato l’addebito dei costi dei terminali che erano oggetto di comodato gratuito e non di
noleggio, neppure a condizioni agevolate, fermo restando l’obbligo dell’utente di restituire gli
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apparati all’operatore, secondo le modalità di riconsegna contrattualmente previste.Le disposizioni
della Legge Bersani sono peraltro applicabili “a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione
con operatori di telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica, inclusi gli utenti finali non
residenziali” (cfr. punto 3 delle predette linee guida).
Alla luce di quanto sopra, l’operatore Telecom è tenuto a provvedere all’annullamento della fattura
in esame.
2.2.3. Sul rimborso di canoni successivi alla disdetta
L’istante ha chiesto il rimborso della fattura n. XXX del 13 agosto 2010 di Euro 150,24, del cui
pagamento ha fornito la relativa prova, perché contenente addebiti successivi alla disdetta.
Sul punto, nulla è stato dedotto dall’operatore.
La domanda dell’utente è parzialmente fondata per le seguenti ragioni.
Dall’esame della fattura si evince che l’operatore ha chiesto il pagamento del “canone
abbonamento 7su7 magnum scatto zero per il periodo settembre/ottobre; il canone di
abbonamento Tim Flex per il periodo 1/6/10-31/7/10; la tassa di concessione governativa
settembre-ottobre”.
Per valutare la fondatezza degli addebiti, occorre preliminarmente accertare la data di efficacia del
recesso esercitato dall’istante.
Seppure l’utente non ha fornito la prova della data di invio e/o di ricezione della disdetta
contrattuale effettuata il 15 giugno 2010, tuttavia è l’operatore stesso che nella sua memoria
riconosce espressamente di aver ricevuto in data 15 giugno 2010 la disdetta dell’istante, priva però
del documento di identità. L’operatore dichiara anche di aver tentato, senza esito, di informare
telefonicamente l’utente della necessità del documento e di aver successivamente ricevuto altra
raccomandata di disdetta, completa degli allegati, in data 29 giugno 2010. Tale seconda
circostanza è però priva di sostegno probatorio, non risultando dalla documentazione prodotta
dall’operatore l’asserita data di ricezione della seconda raccomandata, ed avendo l’istante
espressamente contestato di aver mai ricevuto dall’operatore alcuna comunicazione successiva
alla prima disdetta.Anzi, dalla documentazione prodotta dall’operatore risulta espressamente la
data di accettazione presso Tim Serv. Clienti business c/o datatel del 15 giugno 2010.
Peraltro, l’operatore ammette di aver proceduto alla cessazione della linea solo in data 23 agosto
2010, riconoscendo così espressamente il suo ritardo nella lavorazione della disdetta.
Deve pertanto concludersi che l’istante abbia esercitato il suo diritto di recesso in data 15 giugno
2010 e che la disdetta sia divenuta efficace il 15 luglio 2010, considerato il periodo di trenta giorni
di preavviso contrattualmente previsto (art. 13.2 Condizioni Generali di Abbonamento).
L’operatore dovrà quindi provvedere al ricalcolo nella fattura n. del 13 agosto 2010 degli importi
effettivamente dovuti sino al 15 luglio 2010 ed al rimborso delle somme pagate in eccedenza
dall’istante e non dovute, ovvero della somma di euro 39,40= (trentanove/40) determinata
dividendo la somma complessiva pagata di euro 150,24= per il numero dei giorni (sessantuno) dei
mesi di giugno e luglio, così ottenendo il costo giorno, e poi moltiplicata per il numero dei giorni
(sedici) di luglio in cui il contratto non era efficace per via della disdetta.
2.3.4. Sulla risposta al reclamo
L’istante richiede un indennizzo anche per la mancata o ritardata risposta ai reclami.
Sul punto, nulla è stato dedotto dall’operatore, che, nel corso dell’udienza di conciliazione, ha
dichiarato, a titolo conciliativo, la disponibilità a riconoscere l’indennizzo massimale previsto dalla
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Delibera 73/11 calcolando in 58 giorni di ritardo la risposta inviata al cliente.
La domanda dell’utente è da ritenere infondata per le seguenti ragioni.
Premesso che non vi è alcuna traccia documentale in ordine ai reclami asseritamente effettuati
dall’istante nel corso del rapporto contrattuale – ma che, anzi e al contrario, nella lettera fax del 21
giugno 2009 non si fa alcun cenno né a un malfunzionamento né tanto più ad un reclamo – si
osserva inoltre che sia nel formulario UG introduttivo della fase di conciliazione, sia nella lettera del
legale dell’istante del 25/11/2010 (allegata al modello UG), non si fa alcun cenno a reclami
effettuati dall’utente cui il gestore non avrebbe dato risposta.
Se a questo si aggiunge che non può essere considerata reclamo la lettera di disdetta del
contratto, l’unica cui l’operatore ha fornito risposta con ritardo, il solo reclamo scritto dell’utente
risulta essere quello del 25 novembre 2010 svolto dal difensore dell’istante, cui ha fatto seguito,
cinque giorni dopo, la presentazione dell’istanza di conciliazione. Ma alla data di proposizione del
reclamo, il contratto in essere con l’operatore era già stato formalmente risolto, dal che consegue
che nessun obbligo contrattuale di fornire ad esso risposta sussistesse più in capo all’operatore.
Pertanto, al di là dell’inammissibilità della domanda di indennizzo da mancata risposta al reclamo,
non proposta nella fase di conciliazione, e delineata in maniera del tutto incidentale soltanto nella
memoria del 29 agosto 2011 quale voce componente dell’indennizzo onnicomprensivo ivi richiesto,
la domanda è comunque da ritenere infondata e viene pertanto rigettata.
6. Sulle spese del procedimento.
La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l’espletamento della procedura,
liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, per erogare il tipo di servizio chiesto, è
previsto dall’articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare
rimborsi ed indennizzi si tenga conto “del grado di partecipazione e del comportamento assunto
dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione”.
Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle
difese svolte, si ritiene congruo liquidare l’importo di Euro 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso
spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.
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Per tutto quanto sopra esposto,
IL CORECOM LAZIO
CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla Errebi nei confronti
dell’operatore Telecom sia parzialmente da accogliere;
RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri
generalmente seguiti da quest’Autorità, sia equo liquidare all’istante un importo onnicomprensivo di
Euro 100,00 (cento), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della
presente procedura;
RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall’Autorità all’esito della procedura
devono soddisfare, ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito
dell’equità e pertanto tenere indenne l’istante del decorso del tempo necessario alla definizione
della procedura;
VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento
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DELIBERA
L’accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell’istanza presentata dalla Errebi
Rappresentanze XXX di XXX Brigida e C. in data 27 maggio 2011.
La società Telecom Italia XXX è pertanto tenuta ad:
1) annullare la fattura n. XXX del 14 ottobre 2010 di Euro 263,45=, provvedendo al ritiro della
pratica di recupero crediti a propria cura e spese e comunicando all’istante le modalità di
riconsegna degli apparati;
2) corrispondere alla Errebi Rappresentanze XXX di XXX Brigida e c., tramite assegno
bancario o bonifico, la somma di euro 39,40= (trentanove/40), a titolo di rimborso delle
somme in eccedenza pagate con riferimento alla fattura n. XXX del 13 agosto 2010, come
meglio specificato in motivazione;
3) corrispondere alla Errebi Rappresentanze XXX di XXX Brigida e c., tramite assegno
bancario o bonifico, la somma di euro 100,00= (cento/00) a titolo di rimborso delle spese di
procedura.
E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento
dell’eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall’articolo 11 comma 4 della delibera n.
179/03/CSP.
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della
controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto
legislativo 1 agosto 2003 n.259.
La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l’avvenuto adempimento alla presente
delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con
d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente
provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all’Autorità per gli adempimenti di rito ed è
resa disponibile sul sito web del Corecom Lazio.
Roma, 16 luglio 2012
Il Presidente
Francesco Soro
Fto
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ines Dominici
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Fto
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