Nuova formazione iniziale docenti e TFA abilitante Indicazioni generali e risposte a quesiti sulla fase transitoria del tirocinio formativo attivo a fini abilitanti secondo le disposizioni del DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249 Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014) VADEMECUM Sommario 1. Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti 2. Tirocinio Formativo Attivo (TFA) abilitante e sua fase transitoria 3. Requisiti per l’accesso alla selezione del TFA transitorio 4. Normativa mancante per l’avvio del TFA transitorio 5. Le prove d’accesso al TFA transitorio 6. Graduatorie per l’accesso al TFA transitorio 7. FAQ - ISCRIZIONE A PIU’ CORSI - TEMPI E LUOGHI del TFA - graduatorie - acquisizione di CFU necessari per L’INSEGNAMENTO - Periodicità del TFa transitorio - Requisiti per l’accesso al Tfa - Accesso al tfa in soprannumero 1 1. Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, approvato con decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, e registrato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2011, è entrato in vigore il 15 febbraio 2011. I documenti applicativi ad esso collegato sin qui emanati sono i seguenti: - Nota prot. n. 1065 di chiarimento sul DM n. 249/2010, emanata dal Dipartimento per l'Università e l’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il 29 aprile 2011; - DM n. 139/2011, in attuazione del DM n. 249/2010; - DM 4 agosto 2011, relativo alle prove di accesso ai corsi di Scienze della Formazione Primaria; - DM 5 agosto 2011, contingente posti di Scienze della Formazione Primaria per A.A. 2012/13; - DM 30 settembre 2011, relativo ai corsi di specializzazione per il CLIL; - DM 8 novembre 2011, relativo al riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico dell’AFAM; - DM n. 194/2011, relativo alle modalità di svolgimento e alle caratteristiche dei corsi accademici di II livello per l’insegnamento nella secondaria di I grado (lauree specialistiche per l’insegnamento); - DM 11 novembre 2011 (1), relativo ai corsi abilitanti per diplomati magistrali; - DM 11 novembre 2011 [2], relativo ai TFA abilitanti in regime transitorio; - DM n. 31/2012, relativo alla ripartizione per classe di concorso dei posti di TFA abilitante per l'a.a. 2011/12. 2. Tirocinio Formativo Attivo (TFA) abilitante e sua fase transitoria Il Tirocinio Formativo Attivo, normato all’art. 10 del DM n. 249/2010, è un corso di preparazione e abilitazione all'insegnamento, di durata annuale (60 CFU), destinato a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado. Il corso comprende: a) insegnamenti di scienze dell’educazione; b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (almeno 75 ore sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità); c) insegnamenti di didattiche disciplinari; d) laboratori pedagogico-didattici. Nella tabella 11, allegata al DM n. 249/2010, sono riportati le attività di tirocinio e i relativi CFU. 2 Tabella 11 Scienze dell’educazione nei SSD: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale 18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici 18 CFU Tirocinio a scuola 19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili Tesi finale e relazione finale di tirocinio 5 CFU Il TFA è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università; la gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio. L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attività. La relazione consiste in un elaborato originale che espone le attività svolte dal tirocinante ed evidenzia le competenze acquisite. Della relazione di tirocinio è relatore uno dei docenti universitari o dell’AFAM che hanno svolto attività nel corso. La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. Per l’accesso all’esame di abilitazione il candidato deve essere risultato presente ad almeno il 70% delle attività di ciascun corso universitario e ad almeno l’80% delle attività a scuola. Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame di abilitazione, che consiste: a) nella valutazione dell’attività di tirocinio (fino a 30 punti); b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su tema deciso dalla commissione (fino a 30 punti); c) nella discussione della relazione finale di tirocinio (fino a 10 punti). L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La commissione aggiunge al punteggio conseguito quello risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio (fino a un massimo di 30 punti). Il punteggio complessivo, all’insegnamento. espresso in centesimi, costituisce il voto di abilitazione Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente cui sono affidati compiti tutoriali in qualità di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti; c) tutor organizzatori. Con decreto del MIUR sono stabiliti i contingenti di personale della scuola da utilizzare come tutor e i criteri di selezione. Gli incarichi sono conferiti dalle facoltà di riferimento. I tutor coordinatori hanno l’esonero parziale dall’insegnamento, mentre i tutor organizzatori l’esonero totale. 3 Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate presso gli Uffici scolastici regionali. Almeno fino all’andata a regime dei nuovi corsi di laurea magistrale per l’insegnamento, il TFA è attivato, con carattere transitorio, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dei laureati nelle classi di laurea, di vecchio e nuovo ordinamento, che consentono l’accesso alla professione docente. 3. Requisiti per l’accesso alla selezione del TFA transitorio La norma di riferimento ai fini dell’accesso al TFA abilitante destinato ai già laureati è costituita dall’Allegato A al DM n. 22/2005, che per le lauree specialistiche di nuovo ordinamento stabilisce, per ciascuna classe di concorso, i CFU necessari per accedere ai relativi insegnamenti (cfr art. 15, comma 1, del Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti). Con DM 11 novembre 2011 [2] sono state fornite maggiori e più dettagliate spiegazioni riguardo ai requisiti di accesso alle selezioni (art. 1, comma 3). Le disposizioni del DM n. 22/2005 valgono anche per le lauree magistrali, secondo la tabella di conversione delle classi di laurea individuate nell’Allegato 2 al DM 26 luglio 2007. Qualora, dopo opportuna verifica, risultassero effettivamente mancare alcuni crediti tra quelli indispensabili ai sensi del citato DM n. 22/05, è possibile provvedere all’integrazione del curricolo tramite esami singoli. I requisiti (CFU) indicati nelle Tabelle allegate al Regolamento riguardano, invece, esclusivamente le nuove lauree magistrali per l’insegnamento e non coloro che sono già in possesso di laurea o coloro che hanno iniziato nel corrente Anno Accademico la frequenza delle lauree specialistiche o magistrali che hanno come possibile sbocco l’insegnamento. Anche per i laureati di vecchio ordinamento non abilitati, in possesso degli specifici requisiti per l’insegnamento, il percorso necessario per conseguire l’abilitazione è quello del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) transitorio. Il sopra citato DM 22/05 stabilisce criteri e vincoli per l'accesso all'insegnamento dei laureati nelle nuove lauree specialistiche istituite dopo la riforma universitaria, ma non si sostituisce bensì integra il DM n. 39/1998 relativo ai titoli di accesso all'insegnamento per ciascuna classe di concorso secondo il vecchio ordinamento; è quanto afferma la Nota n. 149 del 10 febbraio 2005 con cui è stato emanato lo stesso DM 22/05. Pertanto, l'accesso alle prove di selezione per il TFA transitorio a fini abilitanti è consentito anche ai laureati di vecchio ordinamento, purché in possesso dei requisiti stabiliti, per ciascuna classe di concorso, con il DM n. 39/1998 tuttora vigente. Stando alla lettera dell’art. 1, comma 3, del citato DM 11 novembre 2011 potranno accedere alle selezioni coloro che, alla data di scadenza delle domande, saranno in possesso dei titoli in questione; in carenza, potranno partecipare, alle medesime condizioni, alle selezioni del successivo TFA. Nulla è innovato rispetto alle graduatorie d’istituto di III fascia dei non abilitati, per le quali continuano a valere le disposizioni attuali (crf art. 15, comma 3). Il Regolamento non esclude, per coloro che sono già in possesso di una abilitazione all’insegnamento, la possibilità di conseguirne un’altra; anche per costoro valgono modalità ed analitico del percorso stabiliti all’art. 15 del Regolamento. Per accedere alla selezione per il TFA transitorio, coloro che rientrano nelle categorie di cui al comma 1 dell’art. 15 del Regolamento non devono essere formalmente in possesso della certificazione del livello B2 nella conoscenza della lingua inglese. Detta certificazione dovrà 4 invece essere conseguita durante il corso di laurea di secondo livello da coloro che inizieranno i nuovi percorsi specialistici per l'insegnamento. Coloro i quali, in possesso della laurea triennale, si sono iscritti nel corrente anno accademico ad una laurea specialistica o magistrale, rientrano nelle disposizioni di cui all’art. 15 , comma 1 – lett. b), del Regolamento. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dovranno frequentare un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) della durata di un anno accademico. 4. Normativa mancante per l’avvio del TFA transitorio Dopo il DM 11 novembre 2011, che stabilisce le caratteristiche delle prove di accesso, per completare l’avvio del TFA transitorio a fini abilitanti è necessaria l’emanazione di alcuni provvedimenti: - un decreto direttoriale contenente la data del test nazionale di avvio delle selezioni; - emanazione dei bandi da parte delle università, con l’indicazione dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso e le date della seconda e terza prova. Inoltre, devono ancora essere emanati il decreto ministeriale per la selezione dei tutor ed il decreto ministeriale contenente i criteri per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche che accoglieranno i tirocinanti. Al termine delle prove per l’accesso al TFA, per coloro che, pur avendo superato i tre livelli di selezione, non entrano a far parte del numero programmato di aspiranti all’abilitazione per l’anno di riferimento, il Regolamento non prevede alcuna graduatoria utile per l’accesso senza selezione ai bandi degli anni successivi. Con comunicato stampa del 2 marzo 2012 il MIUR ha reso noti i numeri complessivi dei posti disponibili per i TFA della scuola secondaria di I e II grado, rispettivamente: - 4.275 posti per la secondaria di I grado 15.792 posti per la secondaria di II grado Con il medesimo comunicato il MIUR prevede «di avviare le prove di accesso al TFA entro e non oltre giugno 2012». Con il DM n. 31/2012 è stata ufficializzata la ripartizione per classe di concorso dei posti di TFA abilitante per l’a.a. 2011/12 nelle diverse sedi universitarie. 5. Le prove d’accesso al TFA transitorio (DM n. 249/2010, art. 15 – DM 11 novembre 2011, art. 1) L’art. 15 del DM n. 249/2010 stabilisce che gli accessi al TFA durante il regime transitorio sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; le università e le istituzioni AFAM curano lo svolgimento della prova d’accesso. La prova, «che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova 5 scritta e in una prova orale»: a. test preliminare: di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Miur, che ne fissa anche la data unica di svolgimento. Comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti e consiste di 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi; la prova ha la durata di tre ore. Per l’ammissione alla prova scritta occorre rispondere correttamente ad almeno 42 domande (votazione minima: 21/30 punti). b. prova scritta: è predisposta dalle università e consta di domande a risposta aperta relative alle discipline di insegnamento nelle rispettive classi di concorso. Per le lingue classiche sono previste prove di traduzione; per l’italiano una prova di analisi dei testi. Il punteggio massimo è di 30 punti e la prova s’intende superata con una votazione maggiore o uguale a 21/30, valida per l’ammissione alla prova orale; c. prova orale: è organizzata dalla commissione d’esame, tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi per l’insegnamento di lingue moderne è previsto che la prova orale si svolga in lingua straniera. Per le classi di abilitazione affidate all’AFAM l’orale può essere sostituito con una prova pratica. Il punteggio massimo è pari a 20 punti e s’intende superata con una votazione di 15/20; il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’ammissione al TFA. A proposito del test nazionale l’art. 1, commi 8 e 9, del DM 11 novembre 2011 precisa che esso «mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana » (non di una lingua straniera). Dei 60 quesiti a risposta chiusa che verranno proposti, «10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti»; gli altri «sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso». Il test nazionale, di contenuto identico su tutto il territorio nazionale, sarà predisposto dal MIUR, mentre le università (e le AFAM), sedi dei TFA, ne cureranno lo svolgimento. Scritto e orale, invece, saranno gestiti autonomamente dalle università. Lo scritto (DM 11 novembre 2011, art. 1 comma 12) avrà per oggetto «una o più discipline ricomprese nella classe di concorso» cui si riferisce il particolare TFA e dovrà verificare «le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana»; non potrà perciò contenere quesiti a risposta chiusa. Per la lingua italiana le disposizioni prevedono una prova scritta di analisi del testo, mentre per le lingue classiche ci sarà anche una prova di traduzione; per le materie scientifiche o tecniche «la prova scritta può essere integrata da una prova pratica di laboratorio». Nel caso delle lingue straniere la prova scritta sarà svolta in lingua, così come la successiva prova orale, che per tutti sarà svolta «tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso» (comma 14). Nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’AFAM «la prova orale può essere sostituita da una prova pratica». Lo stesso DM 11 novembre 2011 contiene maggiori dettagli rispetto al Regolamento anche per quanto riguarda i contenuti delle prove d’accesso (comma 5). Queste avranno per oggetto «i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357», integrati dai contenuti disciplinari previsti: - dalle Indicazioni Nazionali contenute nel D.L.vo n. 59/2004, «come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curricolo"», per quanto riguarda scuola dell’infanzia e I ciclo di istruzione; - dalle Indicazioni Nazionali di cui al DM n. 211/2010, emanate a seguito del DPR n. 89/2010 di riforma dei licei; 6 - dalle Linee Guida per gli istituti Tecnici e Professionali riformati, emanate rispettivamente con la Direttiva n. 57/2010 e la Direttiva n. 65/2010. Le direttive indicate riguardano però soltanto il primo biennio, poiché al momento dell’emanazione del DM 11 novembre 2011 non erano ancora state pubblicate le Linee Guida del triennio. Ora che queste ultime sono state emanate, non è da escludere che vengano a far parte del bagaglio di nozioni di cui essere a conoscenza per il superamento delle prove in questione; si segnalano pertanto la Direttiva n. 4/2012 e la Direttiva n. 5/2012, relative alle Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici e Professionali, rispettivamente. 6. Graduatorie per l’accesso al TFA transitorio Superate le prove d’accesso, vengono valutati i punti relativi all’eventuale servizio prestato, ai titoli e alle pubblicazioni (art. 15, comma 13, DM n. 249/2010); vengono quindi formate le graduatorie di merito, sommando ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato le prove d’esame e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. È ammesso al TFA, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando. A parità di punteggio, prevale il candidato con più anzianità di servizio; nel caso di candidati che non abbiano titoli di servizio, prevale il più giovane. Valutazione servizio d’insegnamento prestato Viene valutato il servizio d’insegnamento prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione: - 360 giorni: 4 punti; - da 361 a 540 giorni: 6 punti; - da 541 a 720 giorni: 8 punti; - da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 crediti formativi dei 19 previsti per il TFA svolto a scuola e 9 dei crediti formativi relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici. Titoli valutabili: - dottorato di ricerca in ambito riguardante la relativa classe di abilitazione: 6 punti; - attività di ricerca scientifica, svolta per almeno due anni anche non consecutivi, in ambito relativo agli specifici contenuti disciplinari della classe di abilitazione: 4 punti; - percorso di studi (media degli esami di profitto) di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; - votazione della tesi di laurea magistrale specialistica o di vecchio ordinamento, o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; - pubblicazioni o altri titoli di studio (durata non inferiore a 60 CFU) strettamente inerenti la classe di abilitazione, per un massimo di 4 punti. Il dettaglio della valutazione dei titoli è stabilito nell’Allegato A al DM 11 novembre 2011 [2]. 7 Nel caso in cui, al momento di iniziare il TFA, i soggetti di cui sopra stiano svolgendo attività di insegnamento, le convenzioni per il tirocinio sono stipulate con le istituzioni scolastiche del sistema nazione di istruzione dove essi prestano servizio, anche se non accreditate (DM n. 249/2010, art. 15, comma 13), in modo da consentire lo svolgimento del tirocinio senza interrompere l’attività didattica. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti, coloro che in precedenza hanno superato l’esame di ammissione alle SSIS, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi. 8 7. FAQ ========================================================================= ISCRIZIONE A PIU’ CORSI DOMANDE Mi è parso di capire che con il nuovo regolamento ci si potrà abilitare in settori molto ristretti, diversamente che con la Siss che permetteva di avere più abilitazioni (ad esempio ci si poteva abilitare a insegnare sia nella scuola secondaria di primo grado che di secondo grado). Sarà davvero così? Non si rischia di ingabbiare per sempre un insegnante in un settore troppo ristretto? Ci sembra strano che chi si abilita ad insegnare una materia nel liceo non possa farlo anche in un istituto tecnico. A questo punto chi volesse abilitarsi a insegnare sia nella scuola secondaria di primo grado che di secondo dovrebbe fare due TFA, cosa che nessuno farà mai. Avendo in mente chi ha già intrapreso la strada dell'insegnamento ritengo sia difficile compiere una scelta definitiva così presto senza avere un'idea concreta di cosa significa insegnare (per esempio nella scuola secondaria di primo grado), poiché spesso l'esperienza fa cambiare idea. RISPOSTE Il Regolamento consentirà l’abilitazione per una sola classe di concorso alla volta. Se uno sceglie di insegnare una data disciplina in un determinato grado di scuola – dice la Relazione illustrativa del Regolamento – deve approfondire contenuti e metodi dell’insegnamento specifico; è questa la giustificazione per la separazione dei percorsi per i medesimi insegnamenti nei due gradi della scuola secondaria (medie e superiori). Un’attenta lettura delle disposizioni non chiarisce però quale possa essere la procedura per conseguire una eventuale seconda abilitazione (se non quella, scontata ma ben poco pratica e appetibile, di fare nuovamente lo specifico corso di laurea magistrale). La normativa riguardante il personale insegnante di ruolo prevede oggi la possibilità di effettuare passaggi di cattedra, sia all’interno di uno stesso grado di scuola, sia tra gradi e ordini diversi. La condizione, oltre alla reale disponibilità del posto per l’insegnamento desiderato, è solo quella di essere in possesso della specifica abilitazione. In passato, quando si sono verificate condizioni di esubero del personale docente in un dato ruolo o di cambiamento/soppressione di classi di concorso, l’Amministrazione è spesso intervenuta con “riconversioni” abilitanti su altre classi di concorso; non è detto che ciò non possa avvenire anche in futuro, anche se le modalità sin qui seguite nella pratica non sono certo condivisibili. TEMPI E LUOGHI del TFA DOMANDE Avendo già un contratto a tempo determinato perché laureata ma non abilitata cosa succede se non si supera il test di ammissione per il TFA previsto? La scuola ha comunque possibilità di mantenermi come assunta a tempo determinato all'interno del suo corpo docente? Cosa succede se superato il test di ammissione al TFA la scuola presso la quale insegno non è una di quelle indicate dal Ministero per frequentare il TFA? RISPOSTE La risposta alla prima domanda è affermativa: il contratto di lavoro (anche come non abilitato) non è condizionato dal TFA, ma rinvia a norme di altro tipo. Il contratto non può essere rescisso per una mancata ammissione al corso per l'abilitazione. 9 Qualora si fosse ammessi al tirocinio, il servizio d'insegnamento durante l'espletamento del TFA nel periodo transitorio è previsto e riconosciuto sullo stesso posto di lavoro; anche in deroga alle disposizioni relative all'accreditamento delle scuole. In tal caso, la sede di servizio diventa quindi anche sede del tirocinio, a patto che la disciplina insegnata sia quella per la quale si vuole conseguire l'abilitazione. Infatti, l’art. 15 del Regolamento, al comma 13 (ultimo periodo), stabilisce che coloro i quali al momento di essere ammessi alla frequenza del TFA stiano svolgendo attività di insegnamento nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), possono svolgere il tirocinio nella scuola dove sono impiegati. I criteri per l’accredito delle scuole ai fini del TFA non sono ancora stati emanati; non è comunque prevista alcuna distinzione tra scuole statali e paritarie. GRADUATORIE DOMANDE Sono una laureanda: nel caso non facessi in tempo a sostenere la prova per il TFA sarebbe possibile l'inserimento nelle graduatorie provvisorie per le supplenze? Per quante classi di concorso è possibile iscriversi? Può servire a qualcosa mandare il CV alle scuole per fare delle supplenze o non li considerano minimamente? RISPOSTE L'inserimento nelle graduatorie dei non abilitati per le supplenze temporanee è possibile in qualunque momento, ma solo presso le singole scuole; naturalmente, l'inserimento è disposto in fondo alla graduatoria di III fascia di istituto, indipendentemente dal punteggio posseduto, se non è richiesto entro i termini periodicamente stabiliti dalla norma. Le graduatorie di III fascia (non abilitati) per le supplenze sono ora triennali e sono state riaperte nel 2011; la prossima riapertura sarà quindi nel 2014, sia per nuovi inserimenti, sia per l’aggiornamento dei punteggi di coloro che sono già iscritti. Per la tempistica esatta e le diverse modalità di iscrizione occorre attendere l'emanazione dell'apposita Ordinanza Ministeriale. In genere, tra emanazione dell'OM e scadenza dei termini per la presentazione delle domande non passa più di un mese. La normativa vigente stabilisce che l'aspirante può iscriversi a tutte le graduatorie cui il titolo di laurea dà accesso in base al DM n. 22/2005 e (per le lauree magistrali) al DM 26 luglio 2007. Coloro che sono in possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle prove d'ingresso per il TFA, conservano il diritto all'inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia dei non abilitati. Quindi, conseguita la laurea, potrà inviare la sua richiesta alle scuole ove sono presenti gli insegnamenti corrispondenti alla classe di concorso cui può accedere con il titolo di studio posseduto. Le scuole statali, per gli insegnamenti curricolari, possono prendere in considerazione solo le domande di inserimento in graduatoria d'istituto redatte sugli appositi moduli nazionali allegati all'Ordinanza. Il CV può essere preso in considerazione dalla scuola solo per eventuali incarichi in progetti o insegnamenti aggiuntivi (non curricolari). ACQUISIZIONE DI CFU NECESSARI PER L’INSEGNAMENTO DOMANDE È vero che per coloro che non hanno acquisito i requisiti Ssis e hanno già cominciato il biennio magistrale prima dell’entrata in funzione dei nuovi bienni formativi, non è prevista la possibilità di integrare i CFU mancanti dopo essersi laureati? Perché non sarebbe più possibile integrare i 10 CFU acquisiti con la laurea con esami pagati da esterno? E’ comunque possibile fare esami fuori piano mentre si è iscritti? RISPOSTE Non risulta che il Regolamento, in alcun articolo, vieti l’acquisizione di altri CFU rispetto a quelli già conseguiti nel proprio piano di studio. Né, d’altro canto, un semplice Regolamento potrebbe modificare, anche solo parzialmente, norme generali cui le Università si debbono attenere nella loro attività. Infatti, la norma generale stabilisce che: 1) il piano degli studi personale può essere modificato durante gli anni di corso, salvo diverso avviso del Consiglio di Corso di Laurea; 2) in linea di massima, non è possibile introdurre nel proprio curricolo CFU non previsti dalla Facoltà per quel determinato corso di laurea, in quanto è fatto divieto di iscrizione contemporanea a più corsi diversamente qualificati; 3) l’acquisizione di CFU di altro Corso di Laurea è possibile come singolo esame da esterno, ma solo successivamente al conseguimento della prima laurea. Per suo conto, il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, a proposito di TFA transitorio, distingue casi diversi. Per i già laureati prevede espressamente il diritto a conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, tramite “il solo tirocinio formativo attivo” per coloro che “alla data di entrata in vigore” del Regolamento “sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22”. La normativa relativa alle SSIS consentiva l’acquisizione dei CFU mancanti da parte dall'aspirante prima dell’emissione del bando di concorso per l’ammissione ai percorsi; i corsi per i CFU mancanti potevano essere frequentati "esternamente", ovvero come singoli corsi sganciati da un percorso di laurea specifico. Questa norma non è stata cancellata, in quanto le SSIS sono solo state sospese come attuazione e ora saranno sostituite dalle lauree magistrali per l’insegnamento e dal TFA (a regime). La combinazione delle due normative ha consentito e consente ancora il conseguimento dei CFU mancanti. Si potrebbero tuttavia chiamare in causa, a voler considerare la interpretazione più restrittiva del Regolamento, questioni temporali: in questo senso, se al momento dell’entrata in vigore del Regolamento l’aspirante non ha conseguito i CFU mancanti, non dovrebbe poter accedere al TFA, e se la disposizione fosse applicata alla lettera, sarebbe di fatto escluso. Si verificherebbe così una discriminazione (a danno soprattutto dei più giovani), nei fatti precludendo l’insegnamento ad una intera generazione che ha la sola “colpa” di essere entrata in università in un periodo di vacanza normativa in materia di abilitazione all’insegnamento e assenza di qualunque certezza in merito ai relativi piani di studio. La normativa secondaria emanata successivamente al Regolamento ha già chiarito la questione. Il DM 11 novembre 2011 (art. 1, comma 4) ha infatti precisato che gli aspiranti all’accesso al TFA devono essere in possesso degli esami o dei crediti formativi universitari richiesti «alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto» direttoriale che stabilirà la data del test nazionale di avvio delle prove di selezione. Lo stesso DM precisa inoltre che altra categoria di ammissibili alla selezione per il TFA transitorio è quella cui appartengono coloro i quali entrano in possesso del titolo accademico entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione al test, «a condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto [DM n. 249/2010, ndr], ovvero nell'anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica». 11 DOMANDE a) Molte persone fanno esami da esterni semplicemente perché i loro corsi di laurea, non essendo stati pensati fino ad ora per essere specificatamente formativi all’insegnamento, non permettevano loro di acquisire CFU sufficienti. Senz’altro vogliono insegnare, ma non potendo acquisire i CFU durante il percorso accademico, si riservano di farlo da esterni. Impedire questa possibilità a chi (come gli studenti attualmente iscritti alla magistrale) non ha nessuna colpa del fatto che i criteri con cui è stato costruito il suo corso di laurea non rispondano a quelli necessari ad accedere al TFA equivale ad un atto discriminatorio nei confronti delle aspettative di molti giovani studenti. b) Il metodo proposto, d’altro canto, non garantisce per nulla il fenomeno, già visto con le Ssis, di studenti cui bastano i CFU per ottenere i requisiti minimi, senza che la valutazione dell’esame svolto incida minimamente. In altre parole, chi farà esami fuori piano tenderà, a maggior ragione, ad accontentarsi del 18, dovendo già far fronte al grave impegno di allungare i tempi di laurea per ottenere i CFU necessari all’accesso al TFA. L’alternativa sarebbe inserire la valutazione di questi esami come fattore decisivo e non più ininfluente, ma questo significa, ancora una volta, cambiare le regole del gioco a gioco iniziato, costringendo molti studenti che già impiegano più di due anni a laurearsi, ad andare pesantemente fuori corso, e questo è da ritenersi inaccettabile. RISPOSTE Quanto affermato nei punti a) e b) è corretto dal punto di vista della normativa vigente per quanto attiene ai percorsi universitari, e pienamente condivisibile per quanto riguarda le valutazioni sui vecchi corsi SSIS. La proposta sulla valutazione degli esami specifici sostenuti è già contemplata nei nuovi curricoli formativi della laurea magistrale per l’insegnamento, non può essere però presa in considerazione per coloro che sono già in possesso della laurea, in quanto per loro i titoli di accesso richiesti sono quelli riferiti alle SSIS. Rispetto a questi, i laureati di questi ultimi anni indirizzati all’insegnamento hanno sostanzialmente costruito il loro piano di studi. Anche volendo, poi, il Regolamento non può più essere emendato, pena il dover quanto meno riprendere daccapo l’iter legislativo appena concluso. Altra cosa saranno le nuove lauree magistrali per l’insegnamento, ancora da dettagliare operativamente; su questo le università, pur dovendo rispettare i contenuti delle tabelle allegate al Regolamento quanto alle attività formative dei Corsi, avranno una loro specifica parte, non certo secondaria. DOMANDE Il regolamento è retroattivo? Chi si è da poco laureato e sta iniziando a fare esami per completare la propria abilitazione secondo le tabelle della Ssis deve continuare o sta facendo lavoro inutile? RISPOSTE Nessun regolamento può essere retroattivo; del resto, lo stesso articolo n. 15 relativo al TFA transitorio non prevede minimamente il blocco dell’acquisizione dei CFU necessari per l’insegnamento; dice solo che quei crediti debbono essere in possesso dell’aspirante per accedere alle selezioni. Chi “sta iniziando a fare esami” per acquisirli è bene che, se materialmente possibile, cerchi di concludere in fretta il percorso – prima della entrata della scadenza delle domande – in modo da cautelarsi rispetto all’ipotesi restrittiva per l’ammissione al TFA. 12 PERIODICITÀ DEL TFA TRANSITORIO DOMANDA Ogni quanto verranno svolti i test per l’ingresso alla laurea magistrale formativa? Qualcuno vocifera che siano annuali anch’essi (magari a luglio o a settembre). La cosa, nel caso in cui si rivelasse vera, bloccherebbe per mesi tutte quelle persone che si dovessero laureare in sessioni diverse da quelle di giugno-luglio (es. dicembre o marzo), o peggio, porterebbe come logica conseguenza un’unica sessione di laurea estiva. RISPOSTA La norma generale relativa ai corsi universitari stabilisce che i test di ammissione precedano l’avvio di ogni nuovo anno accademico, quindi siano annuali. Naturalmente le università, nella loro autonomia, in deroga alla norma generale possono decidere di accogliere iscrizioni tardive, regolamentandone opportunamente l’accesso. Resta il fatto che il regolamento stabilisce il numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea magistrale per l’insegnamento, calcolato annualmente in base alle previsioni di posti effettivamente disponibili. REQUISITI PER L’ACCESSO AL TFA DOMANDA Sono una laureata in scienze motorie, laurea quadriennale. Volevo sapere se posso comunque partecipare al test di ammissione per il tirocinio formativo attivo che si svolgerà a giugno. Dove posso trovare i requisiti per capire se posso partecipare? RISPOSTA La normativa di riferimento è costituita dal DM n. 249/2010 (art. 15, comma 1) e dal DM 11 novembre 2011 (art. 1, comma 3). In particolare, per quanto riguarda le classi di concorso A029-Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado e A030-Educazione fisica nella scuola media, è necessario essere «in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica» (DM 11 novembre 2011). Ai sensi del DM n. 39/1998, è riconosciuto valido il diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), mentre ai sensi del DM n. 22/2005 consentono l’accesso all’insegnamento le lauree specialistiche 53/S, 75/S e 76/S. Il DM 5 maggio 2004 ha equiparato il diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie, ora soppresso, alle lauree specialistiche 53/S, 75/S e 76/S ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Pertanto, il diploma in suo possesso è titolo valido a tutti gli effetti per la partecipazione alle prove di selezione per l’accesso al TFA transitorio a fini abilitanti all’insegnamento. DOMANDE Sono una laureata in Scienze dell'Educazione e della Formazione e volevo chiedere se posso partecipare alla preselezione per il TFA per conseguire l'abilitazione. Inoltre volevo sapere se è vero che sarà a giugno. RISPOSTE La laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe di laurea 18/S), ai sensi dell'allegato A al DM n. 22/2005, consente l'accesso alle seguenti classi di concorso per l'insegnamento: 36/A-Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, a condizione che il curricolo contenga almeno 96 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e SPS, dei quali 24 compresi tra M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 0 08, 13 M-STO/05; 24 compresi tra M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 24 compresi tra M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04; M-PSI/05 o 06; 24 compresi tra SPS/07, SPS/08, SPS/09; SPS/11, SPS/12. 37/A-Filosofia e storia, a condizione che il curricolo contenga almeno 36 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO e L-ANT, dei quali 12 in M-STO/01; 12 in M-STO/02 o 04; 12 in L-ANT/02 o 03. Per accedere alle prove di selezione di una delle due classi di concorso suindicate occorre essere in possesso di tutti i requisiti indicati. Il Ministero ha comunicato (http://www.istruzione.it/web/ministero/cs020312) che la prima prova di selezione si svolgerà entro giugno 2012, ma il decreto autorizzativo non è stato ancora emanato. DOMANDE Pe partecipare alle prove d'accesso al TFA è valida la mia vecchia laurea quadriennale in lettere classiche conseguita nel 1994 oppure mi mancano crediti formativi? A quali classi di concorso posso accedere? RISPOSTE L’art. 1, comma 3, del DM 11 novembre 2011 conferma che l’accesso alle prove di selezione per il TFA transitorio a fini abilitanti è consentito anche a coloro che «sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39», ovvero i possessori di lauree di vecchio ordinamento. La Tabella A allegata al citato DM n. 39/1998 stabilisce che la laurea in lettere consente l’accesso alle seguenti classi di concorso: 36/A-Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, a condizione che la laurea sia stata conseguita entro l’A.A. 2000/01 e purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche; 37/A-Filosofia e storia, a condizione che la laurea sia stata conseguita entro l’A.A. 1997/98 oppure entro l’A.A. 2000/01 e purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno due corsi di storia tra i seguenti: storia romana, storia medioevale, storia moderna e storia contemporanea, ed almeno due corsi di filosofia tra i seguenti: storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale; 39/A-Geografia, purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di : geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia umana; 43/A-Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia, geografia; oppure, purché conseguita entro l’A.A. 2000/01 e il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia; 50/A-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia; oppure, purché conseguita entro l’A.A. 2000/01 e il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia; 51/A-Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali ) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia; oppure, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001 e il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura 14 italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia; 52/A-Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, letteratura latina, storia greca, storia romana, geografia e due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura greca; oppure, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001 e il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura greca, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia; 61/A-Storia dell’arte, purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali (o quattro semestrali) di storia dell'arte; oppure, purché conseguite entro l’A.A. 2000/2001 e il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di storia dell'arte. DOMANDA Sono laureata in Lettere classiche, indirizzo filologico letterario (classe di laurea specialistica 15/S). Vorrei sapere se posso fare domanda per le selezioni del TFA. RISPOSTA In base alle disposizioni contenute nell’Allegato A al DM n. 22/2005 con la sua classe di laurea può accedere a sei classi di concorso, tutte condizionate dal possesso di alcuni specifici crediti universitari. Sono le seguenti: 39/A-Geografia, a condizione che nel curricolo siano presenti almeno 48 CFU nel settore scientifico-disciplinare M-GGR, di cui: 24 in M-GGR/01 e 24 in M-GGR/02; 43/A-Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, a condizione che nel curricolo siano presenti almeno 80 CFU nei settori scientificodisciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui necessariamente: 12 in L-FILLET/12, 12 in L-FIL-LET/12, 12 in L-LIN/01, 12 in L-FIL-LET/04, 12 in M-GGR/01 e 12 compresi tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04; 50/A-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, a condizione che nel curricolo siano presenti almeno 80 CFU nei settori scientificodisciplinari L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 in L-FIL-LET/04, 12 in L-FILLET/10, 12 in L-FIL-LET/12, 12 in M-GGR/01 e 24 compresi tra L-ANT/02 o 03, MSTO/01 o 02 o 04; 51/A-Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale, a condizione che nel curricolo siano presenti almeno 90 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-FILLET, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui necessariamente: 24 in L-FIL-LET/04, 12 in L-FILLET/10, 12 in L-FIL-LET/12, 12 in M-GGR/01, 12 in L-ANT/02 o 03, 12 in M-STO/01 o 02 o 04; 52/A-Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico, a condizione che nel curricolo siano presenti almeno 108 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET, MGGR e L-ANT di cui: 24 in L-FIL-LET/02, 24 in L-FIL-LET/04, 12 in L-FIL-LET/10, 12 in LFIL-LET/12, 12 in M-GGR/01, 12 in L-ANT/02, 12 in L-ANT/03; 61/A-Storia dell’arte, a condizione che nel curricolo siano presenti almeno 24 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ART e ICAR di cui: 12 in L-ART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19. Confronti il suo curricolo universitario con questi requisiti e saprà per quali classi di concorso potrà chiedere l’accesso alle prove di selezione. 15 ACCESSO AL TFA IN SOPRANNUMERO DOMANDE Sono un'insegnante in possesso dell'abilitazione nella classe di concorso A047 e sto insegnando con un contratto annuale. Contestualmente, nel 2006, avevo superato anche i test per l'A049, a cui mi ero iscritta e di cui avevo frequentato l'intero biennio, svolgendo solo alcuni esami. Al termine del ciclo (regolarmente pagato) non ho portato però a compimento tale abilitazione per motivi personali e risulto attualmente inserita con riserva nella relativa graduatoria. L'articolo 15, comma 17 del DM n. 249/2010, recita: "Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti" e non fa riferimento specifico né alle motivazioni della sospensione, né ad eventuale certificazione di sospensione. Sono, secondo voi, comunque tra quelli che potrebbero accedere al Tfa senza dover svolgere l'esame di accesso? RISPOSTA La terminologia utilizzata nell'art. 15 del DM n. 249/2010 a proposito degli idonei SSIS è generica, così come lo è il termine "congelati SSIS" presente nell'ultimo comunicato stampa del MIUR sul TFA (http://www.istruzione.it/web/ministero/cs020312). A nostro parere, ciò che conta ai fini dell'ammissione in soprannumero senza selezione al TFA di giugno è l'aver superato il test di ammissione alla SSIS ed essersi iscritti, come richiede il comma 17, e non certo le motivazioni per le quali la frequenza è stata poi interrotta; e le dovrebbero esser riconosciuti anche i crediti acquisiti. Comunque, la questione dovrebbe essere chiarita nel decreto autorizzativo dei bandi, di prossima emanazione. ========================================================== 16