Nuova formazione iniziale docenti e TFA abilitante
Indicazioni generali e risposte a quesiti sulla fase
transitoria del tirocinio formativo attivo a fini abilitanti
secondo le disposizioni del
DECRETO 10 settembre 2010 , n. 249
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244». (11G0014)
VADEMECUM
Sommario
1.
Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti
2.
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) abilitante e sua fase transitoria
3.
Requisiti per l’accesso alla selezione del TFA transitorio
4.
Normativa mancante per l’avvio del TFA transitorio
5.
Le prove d’accesso al TFA transitorio
6.
Graduatorie per l’accesso al TFA transitorio
7.
FAQ
-
ISCRIZIONE A PIU’ CORSI
-
TEMPI E LUOGHI del TFA
-
graduatorie
-
acquisizione di CFU necessari per L’INSEGNAMENTO
-
Periodicità del TFa transitorio
-
Requisiti per l’accesso al Tfa
-
Accesso al tfa in soprannumero
1
1. Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti
Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, approvato con decreto ministeriale 10
settembre 2010, n. 249, e registrato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2011, è entrato in
vigore il 15 febbraio 2011. I documenti applicativi ad esso collegato sin qui emanati sono i
seguenti:
-
Nota prot. n. 1065 di chiarimento sul DM n. 249/2010, emanata dal Dipartimento per
l'Università e l’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) il 29 aprile 2011;
-
DM n. 139/2011, in attuazione del DM n. 249/2010;
-
DM 4 agosto 2011, relativo alle prove di accesso ai corsi di Scienze della Formazione
Primaria;
-
DM 5 agosto 2011, contingente posti di Scienze della Formazione Primaria per A.A.
2012/13;
-
DM 30 settembre 2011, relativo ai corsi di specializzazione per il CLIL;
-
DM 8 novembre 2011, relativo al riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo
didattico dell’AFAM;
-
DM n. 194/2011, relativo alle modalità di svolgimento e alle caratteristiche dei corsi
accademici di II livello per l’insegnamento nella secondaria di I grado (lauree
specialistiche per l’insegnamento);
-
DM 11 novembre 2011 (1), relativo ai corsi abilitanti per diplomati magistrali;
-
DM 11 novembre 2011 [2], relativo ai TFA abilitanti in regime transitorio;
-
DM n. 31/2012, relativo alla ripartizione per classe di concorso dei posti di TFA abilitante
per l'a.a. 2011/12.

2. Tirocinio Formativo Attivo (TFA) abilitante e sua fase transitoria
Il Tirocinio Formativo Attivo, normato all’art. 10 del DM n. 249/2010, è un corso di
preparazione e abilitazione all'insegnamento, di durata annuale (60 CFU), destinato a coloro
che hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica per l’insegnamento nella scuola
secondaria di I e II grado.
Il corso comprende:
a) insegnamenti di scienze dell’educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le
istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (almeno 75 ore sono dedicate alla
maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con
disabilità);
c) insegnamenti di didattiche disciplinari;
d) laboratori pedagogico-didattici.
Nella tabella 11, allegata al DM n. 249/2010, sono riportati le attività di tirocinio e i relativi
CFU.
2
Tabella 11
Scienze dell’educazione nei SSD:
M-PED/03 Didattica e pedagogia
speciale;
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
18 CFU di cui 6 di didattica e
pedagogia speciale rivolti ai bisogni
speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e
laboratori pedagogico-didattici
18 CFU
Tirocinio a scuola
19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU,
pari a 75 ore, dedicati ad alunni
disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio
5 CFU
Il TFA è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere svolto in collaborazione fra
più facoltà della stessa università; la gestione delle attività del TFA è affidata al consiglio di
corso di tirocinio.
L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una
relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attività.
La relazione consiste in un elaborato originale che espone le attività svolte dal tirocinante ed
evidenzia le competenze acquisite. Della relazione di tirocinio è relatore uno dei docenti
universitari o dell’AFAM che hanno svolto attività nel corso.
La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. Per l’accesso all’esame
di abilitazione il candidato deve essere risultato presente ad almeno il 70% delle attività di
ciascun corso universitario e ad almeno l’80% delle attività a scuola.
Al termine dell’anno di tirocinio si svolge l’esame di abilitazione, che consiste:
a) nella valutazione dell’attività di tirocinio (fino a 30 punti);
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su tema deciso dalla commissione (fino a 30
punti);
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio (fino a 10 punti).
L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale
a 50/70.
La commissione aggiunge al punteggio conseguito quello risultante dalla media ponderata dei
voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II
livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio (fino a un massimo di
30 punti).
Il punteggio complessivo,
all’insegnamento.
espresso
in
centesimi,
costituisce
il
voto
di
abilitazione
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale
docente e dirigente cui sono affidati compiti tutoriali in qualità di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti;
c) tutor organizzatori.
Con decreto del MIUR sono stabiliti i contingenti di personale della scuola da utilizzare come
tutor e i criteri di selezione. Gli incarichi sono conferiti dalle facoltà di riferimento. I tutor
coordinatori hanno l’esonero parziale dall’insegnamento, mentre i tutor organizzatori l’esonero
totale.
3
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche
accreditate presso gli Uffici scolastici regionali.
Almeno fino all’andata a regime dei nuovi corsi di laurea magistrale per
l’insegnamento, il TFA è attivato, con carattere transitorio, per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento dei laureati nelle classi di laurea, di vecchio e
nuovo ordinamento, che consentono l’accesso alla professione docente.
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3. Requisiti per l’accesso alla selezione del TFA transitorio
La norma di riferimento ai fini dell’accesso al TFA abilitante destinato ai già laureati è costituita
dall’Allegato A al DM n. 22/2005, che per le lauree specialistiche di nuovo ordinamento
stabilisce, per ciascuna classe di concorso, i CFU necessari per accedere ai relativi
insegnamenti (cfr art. 15, comma 1, del Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti).
Con DM 11 novembre 2011 [2] sono state fornite maggiori e più dettagliate spiegazioni
riguardo ai requisiti di accesso alle selezioni (art. 1, comma 3). Le disposizioni del DM n.
22/2005 valgono anche per le lauree magistrali, secondo la tabella di conversione delle classi
di laurea individuate nell’Allegato 2 al DM 26 luglio 2007.
Qualora, dopo opportuna verifica, risultassero effettivamente mancare alcuni crediti tra quelli
indispensabili ai sensi del citato DM n. 22/05, è possibile provvedere all’integrazione del
curricolo tramite esami singoli.
I requisiti (CFU) indicati nelle Tabelle allegate al Regolamento riguardano, invece,
esclusivamente le nuove lauree magistrali per l’insegnamento e non coloro che sono già in
possesso di laurea o coloro che hanno iniziato nel corrente Anno Accademico la frequenza delle
lauree specialistiche o magistrali che hanno come possibile sbocco l’insegnamento.
Anche per i laureati di vecchio ordinamento non abilitati, in possesso degli specifici requisiti per
l’insegnamento, il percorso necessario per conseguire l’abilitazione è quello del Tirocinio
Formativo Attivo (TFA) transitorio. Il sopra citato DM 22/05 stabilisce criteri e vincoli per
l'accesso all'insegnamento dei laureati nelle nuove lauree specialistiche istituite dopo la riforma
universitaria, ma non si sostituisce bensì integra il DM n. 39/1998 relativo ai titoli di accesso
all'insegnamento per ciascuna classe di concorso secondo il vecchio ordinamento; è quanto
afferma la Nota n. 149 del 10 febbraio 2005 con cui è stato emanato lo stesso DM 22/05.
Pertanto, l'accesso alle prove di selezione per il TFA transitorio a fini abilitanti è consentito
anche ai laureati di vecchio ordinamento, purché in possesso dei requisiti stabiliti, per ciascuna
classe di concorso, con il DM n. 39/1998 tuttora vigente.
Stando alla lettera dell’art. 1, comma 3, del citato DM 11 novembre 2011 potranno accedere
alle selezioni coloro che, alla data di scadenza delle domande, saranno in possesso dei titoli in
questione; in carenza, potranno partecipare, alle medesime condizioni, alle selezioni del
successivo TFA.
Nulla è innovato rispetto alle graduatorie d’istituto di III fascia dei non abilitati, per le quali
continuano a valere le disposizioni attuali (crf art. 15, comma 3).
Il Regolamento non esclude, per coloro che sono già in possesso di una abilitazione
all’insegnamento, la possibilità di conseguirne un’altra; anche per costoro valgono modalità ed
analitico del percorso stabiliti all’art. 15 del Regolamento.
Per accedere alla selezione per il TFA transitorio, coloro che rientrano nelle categorie di cui al
comma 1 dell’art. 15 del Regolamento non devono essere formalmente in possesso della
certificazione del livello B2 nella conoscenza della lingua inglese. Detta certificazione dovrà
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invece essere conseguita durante il corso di laurea di secondo livello da coloro che inizieranno i
nuovi percorsi specialistici per l'insegnamento.
Coloro i quali, in possesso della laurea triennale, si sono iscritti nel corrente anno accademico
ad una laurea specialistica o magistrale, rientrano nelle disposizioni di cui all’art. 15 , comma 1
– lett. b), del Regolamento. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento
dovranno frequentare un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) della durata di un anno accademico.
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4. Normativa mancante per l’avvio del TFA transitorio
Dopo il DM 11 novembre 2011, che stabilisce le caratteristiche delle prove di accesso, per
completare l’avvio del TFA transitorio a fini abilitanti è necessaria l’emanazione di alcuni
provvedimenti:
-
un decreto direttoriale contenente la data del test nazionale di avvio delle
selezioni;
-
emanazione dei bandi da parte delle università, con l’indicazione dei posti disponibili
per ciascuna classe di concorso e le date della seconda e terza prova.
Inoltre, devono ancora essere emanati il decreto ministeriale per la selezione dei tutor ed
il decreto ministeriale contenente i criteri per l’accreditamento delle istituzioni
scolastiche che accoglieranno i tirocinanti.
Al termine delle prove per l’accesso al TFA, per coloro che, pur avendo superato i tre livelli di
selezione, non entrano a far parte del numero programmato di aspiranti all’abilitazione per
l’anno di riferimento, il Regolamento non prevede alcuna graduatoria utile per l’accesso senza
selezione ai bandi degli anni successivi.
Con comunicato stampa del 2 marzo 2012 il MIUR ha reso noti i numeri complessivi dei posti
disponibili per i TFA della scuola secondaria di I e II grado, rispettivamente:
-
4.275 posti per la secondaria di I grado
15.792 posti per la secondaria di II grado
Con il medesimo comunicato il MIUR prevede «di avviare le prove di accesso al TFA entro
e non oltre giugno 2012».
Con il DM n. 31/2012 è stata ufficializzata la ripartizione per classe di concorso dei posti di TFA
abilitante per l’a.a. 2011/12 nelle diverse sedi universitarie.

5. Le prove d’accesso al TFA transitorio
(DM n. 249/2010, art. 15 – DM 11 novembre 2011, art. 1)
L’art. 15 del DM n. 249/2010 stabilisce che gli accessi al TFA durante il regime transitorio
sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; le università e le istituzioni AFAM curano
lo svolgimento della prova d’accesso.
La prova, «che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di
insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova
5
scritta e in una prova orale»:
a.
test preliminare: di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di
percorso, è predisposto dal Miur, che ne fissa anche la data unica di svolgimento.
Comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti e consiste di 60 domande a risposta
chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze
linguistiche e la comprensione dei testi; la prova ha la durata di tre ore. Per l’ammissione
alla prova scritta occorre rispondere correttamente ad almeno 42 domande (votazione
minima: 21/30 punti).
b. prova scritta: è predisposta dalle università e consta di domande a risposta aperta
relative alle discipline di insegnamento nelle rispettive classi di concorso. Per le lingue
classiche sono previste prove di traduzione; per l’italiano una prova di analisi dei testi. Il
punteggio massimo è di 30 punti e la prova s’intende superata con una votazione
maggiore o uguale a 21/30, valida per l’ammissione alla prova orale;
c.
prova orale: è organizzata dalla commissione d’esame, tenendo conto delle specificità
delle varie classi di laurea. Nel caso di classi per l’insegnamento di lingue moderne è
previsto che la prova orale si svolga in lingua straniera. Per le classi di abilitazione
affidate all’AFAM l’orale può essere sostituito con una prova pratica. Il punteggio massimo
è pari a 20 punti e s’intende superata con una votazione di 15/20; il superamento della
prova orale è condizione imprescindibile per l’ammissione al TFA.
A proposito del test nazionale l’art. 1, commi 8 e 9, del DM 11 novembre 2011
precisa che esso «mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di
insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana »
(non di una lingua straniera). Dei 60 quesiti a risposta chiusa che verranno proposti, «10
quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti
la comprensione di uno o più testi scritti»; gli altri «sono inerenti alle discipline oggetto di
insegnamento della classe di concorso». Il test nazionale, di contenuto identico su tutto il
territorio nazionale, sarà predisposto dal MIUR, mentre le università (e le AFAM), sedi dei TFA,
ne cureranno lo svolgimento.
Scritto e orale, invece, saranno gestiti autonomamente dalle università. Lo scritto
(DM 11 novembre 2011, art. 1 comma 12) avrà per oggetto «una o più discipline
ricomprese nella classe di concorso» cui si riferisce il particolare TFA e dovrà verificare «le
conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso
della lingua italiana»; non potrà perciò contenere quesiti a risposta chiusa. Per la lingua
italiana le disposizioni prevedono una prova scritta di analisi del testo, mentre per le lingue
classiche ci sarà anche una prova di traduzione; per le materie scientifiche o tecniche «la
prova scritta può essere integrata da una prova pratica di laboratorio». Nel caso delle lingue
straniere la prova scritta sarà svolta in lingua, così come la successiva prova orale, che per
tutti sarà svolta «tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso» (comma 14).
Nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’AFAM «la prova orale può essere
sostituita da una prova pratica».
Lo stesso DM 11 novembre 2011 contiene maggiori dettagli rispetto al Regolamento
anche per quanto riguarda i contenuti delle prove d’accesso (comma 5). Queste
avranno per oggetto «i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11
agosto 1998, n. 357», integrati dai contenuti disciplinari previsti:
-
dalle Indicazioni Nazionali contenute nel D.L.vo n. 59/2004, «come aggiornate dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curricolo"»,
per quanto riguarda scuola dell’infanzia e I ciclo di istruzione;
-
dalle Indicazioni Nazionali di cui al DM n. 211/2010, emanate a seguito del DPR n.
89/2010 di riforma dei licei;
6
-
dalle Linee Guida per gli istituti Tecnici e Professionali riformati, emanate
rispettivamente con la Direttiva n. 57/2010 e la Direttiva n. 65/2010. Le direttive indicate
riguardano però soltanto il primo biennio, poiché al momento dell’emanazione del DM 11
novembre 2011 non erano ancora state pubblicate le Linee Guida del triennio. Ora che
queste ultime sono state emanate, non è da escludere che vengano a far parte del bagaglio
di nozioni di cui essere a conoscenza per il superamento delle prove in questione; si
segnalano pertanto la Direttiva n. 4/2012 e la Direttiva n. 5/2012, relative alle Linee Guida
per il secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici e Professionali, rispettivamente.
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6. Graduatorie per l’accesso al TFA transitorio
Superate le prove d’accesso, vengono valutati i punti relativi all’eventuale servizio prestato, ai
titoli e alle pubblicazioni (art. 15, comma 13, DM n. 249/2010); vengono quindi formate le
graduatorie di merito, sommando ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato le
prove d’esame e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. È ammesso al TFA,
secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti
disponibili per l'accesso, indicato nel bando. A parità di punteggio, prevale il candidato con più
anzianità di servizio; nel caso di candidati che non abbiano titoli di servizio, prevale il più
giovane.
Valutazione servizio d’insegnamento prestato
Viene valutato il servizio d’insegnamento prestato nelle istituzioni del sistema nazionale
dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli
insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita
la selezione:
- 360 giorni: 4 punti;
- da 361 a 540 giorni: 6 punti;
- da 541 a 720 giorni: 8 punti;
- da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.
Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 crediti formativi dei 19 previsti per
il TFA svolto a scuola e 9 dei crediti formativi relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori
pedagogico-didattici.
Titoli valutabili:
- dottorato di ricerca in ambito riguardante la relativa classe di abilitazione: 6 punti;
- attività di ricerca scientifica, svolta per almeno due anni anche non consecutivi, in ambito
relativo agli specifici contenuti disciplinari della classe di abilitazione: 4 punti;
- percorso di studi (media degli esami di profitto) di laurea magistrale, specialistica o di
vecchio ordinamento, o diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- votazione della tesi di laurea magistrale specialistica o di vecchio ordinamento, o del
diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- pubblicazioni o altri titoli di studio (durata non inferiore a 60 CFU) strettamente inerenti la
classe di abilitazione, per un massimo di 4 punti.
Il dettaglio della valutazione dei titoli è stabilito nell’Allegato A al DM 11 novembre 2011 [2].
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Nel caso in cui, al momento di iniziare il TFA, i soggetti di cui sopra stiano svolgendo
attività di insegnamento, le convenzioni per il tirocinio sono stipulate con le istituzioni
scolastiche del sistema nazione di istruzione dove essi prestano servizio, anche se non
accreditate (DM n. 249/2010, art. 15, comma 13), in modo da consentire lo svolgimento del
tirocinio senza interrompere l’attività didattica.
Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere l’esame di
ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti, coloro che in precedenza
hanno superato l’esame di ammissione alle SSIS, che si sono iscritti e hanno in seguito
sospeso la frequenza delle stesse, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in
posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la
frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.

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7. FAQ
=========================================================================
ISCRIZIONE A PIU’ CORSI
DOMANDE
Mi è parso di capire che con il nuovo regolamento ci si potrà abilitare in settori molto ristretti,
diversamente che con la Siss che permetteva di avere più abilitazioni (ad esempio ci si poteva
abilitare a insegnare sia nella scuola secondaria di primo grado che di secondo grado). Sarà
davvero così? Non si rischia di ingabbiare per sempre un insegnante in un settore troppo
ristretto? Ci sembra strano che chi si abilita ad insegnare una materia nel liceo non possa farlo
anche in un istituto tecnico. A questo punto chi volesse abilitarsi a insegnare sia nella scuola
secondaria di primo grado che di secondo dovrebbe fare due TFA, cosa che nessuno farà mai.
Avendo in mente chi ha già intrapreso la strada dell'insegnamento ritengo sia difficile compiere
una scelta definitiva così presto senza avere un'idea concreta di cosa significa insegnare (per
esempio nella scuola secondaria di primo grado), poiché spesso l'esperienza fa cambiare idea.
RISPOSTE
Il Regolamento consentirà l’abilitazione per una sola classe di concorso alla
volta. Se uno sceglie di insegnare una data disciplina in un determinato grado di scuola
– dice la Relazione illustrativa del Regolamento – deve approfondire contenuti e metodi
dell’insegnamento specifico; è questa la giustificazione per la separazione dei percorsi per
i medesimi insegnamenti nei due gradi della scuola secondaria (medie e superiori).
Un’attenta lettura delle disposizioni non chiarisce però quale possa essere la
procedura per conseguire una eventuale seconda abilitazione (se non quella,
scontata ma ben poco pratica e appetibile, di fare nuovamente lo specifico corso di laurea
magistrale).
La normativa riguardante il personale insegnante di ruolo prevede oggi la possibilità di
effettuare passaggi di cattedra, sia all’interno di uno stesso grado di scuola, sia tra gradi
e ordini diversi. La condizione, oltre alla reale disponibilità del posto per l’insegnamento
desiderato, è solo quella di essere in possesso della specifica abilitazione. In passato,
quando si sono verificate condizioni di esubero del personale docente in un dato ruolo o
di cambiamento/soppressione di classi di concorso, l’Amministrazione è spesso
intervenuta con “riconversioni” abilitanti su altre classi di concorso; non è detto che ciò
non possa avvenire anche in futuro, anche se le modalità sin qui seguite nella pratica non
sono certo condivisibili.

TEMPI E LUOGHI del TFA
DOMANDE
Avendo già un contratto a tempo determinato perché laureata ma non abilitata cosa succede
se non si supera il test di ammissione per il TFA previsto?
La scuola ha comunque possibilità di mantenermi come assunta a tempo determinato
all'interno del suo corpo docente?
Cosa succede se superato il test di ammissione al TFA la scuola presso la quale insegno non è
una di quelle indicate dal Ministero per frequentare il TFA?
RISPOSTE
La risposta alla prima domanda è affermativa: il contratto di lavoro (anche come non
abilitato) non è condizionato dal TFA, ma rinvia a norme di altro tipo. Il contratto non può
essere rescisso per una mancata ammissione al corso per l'abilitazione.
9
Qualora si fosse ammessi al tirocinio, il servizio d'insegnamento durante l'espletamento
del TFA nel periodo transitorio è previsto e riconosciuto sullo stesso posto di lavoro;
anche in deroga alle disposizioni relative all'accreditamento delle scuole. In tal caso, la
sede di servizio diventa quindi anche sede del tirocinio, a patto che la disciplina insegnata
sia quella per la quale si vuole conseguire l'abilitazione. Infatti, l’art. 15 del Regolamento,
al comma 13 (ultimo periodo), stabilisce che coloro i quali al momento di essere ammessi
alla frequenza del TFA stiano svolgendo attività di insegnamento nelle scuole del sistema
nazionale di istruzione (statali e paritarie), possono svolgere il tirocinio nella scuola dove
sono impiegati.
I criteri per l’accredito delle scuole ai fini del TFA non sono ancora stati emanati; non è
comunque prevista alcuna distinzione tra scuole statali e paritarie.

GRADUATORIE
DOMANDE
Sono una laureanda: nel caso non facessi in tempo a sostenere la prova per il TFA sarebbe
possibile l'inserimento nelle graduatorie provvisorie per le supplenze? Per quante classi di
concorso è possibile iscriversi? Può servire a qualcosa mandare il CV alle scuole per fare delle
supplenze o non li considerano minimamente?
RISPOSTE
L'inserimento nelle graduatorie dei non abilitati per le supplenze temporanee è possibile
in qualunque momento, ma solo presso le singole scuole; naturalmente, l'inserimento è
disposto in fondo alla graduatoria di III fascia di istituto, indipendentemente dal
punteggio posseduto, se non è richiesto entro i termini periodicamente stabiliti dalla
norma.
Le graduatorie di III fascia (non abilitati) per le supplenze sono ora triennali e sono state
riaperte nel 2011; la prossima riapertura sarà quindi nel 2014, sia per nuovi inserimenti,
sia per l’aggiornamento dei punteggi di coloro che sono già iscritti. Per la tempistica
esatta e le diverse modalità di iscrizione occorre attendere l'emanazione dell'apposita
Ordinanza Ministeriale. In genere, tra emanazione dell'OM e scadenza dei termini per la
presentazione delle domande non passa più di un mese.
La normativa vigente stabilisce che l'aspirante può iscriversi a tutte le graduatorie cui il
titolo di laurea dà accesso in base al DM n. 22/2005 e (per le lauree magistrali) al DM 26
luglio 2007.
Coloro che sono in possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle prove d'ingresso
per il TFA, conservano il diritto all'inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia dei
non abilitati. Quindi, conseguita la laurea, potrà inviare la sua richiesta alle scuole ove
sono presenti gli insegnamenti corrispondenti alla classe di concorso cui può accedere
con il titolo di studio posseduto.
Le scuole statali, per gli insegnamenti curricolari, possono prendere in considerazione
solo le domande di inserimento in graduatoria d'istituto redatte sugli appositi moduli
nazionali allegati all'Ordinanza. Il CV può essere preso in considerazione dalla scuola solo
per eventuali incarichi in progetti o insegnamenti aggiuntivi (non curricolari).

ACQUISIZIONE DI CFU NECESSARI PER L’INSEGNAMENTO
DOMANDE
È vero che per coloro che non hanno acquisito i requisiti Ssis e hanno già cominciato il biennio
magistrale prima dell’entrata in funzione dei nuovi bienni formativi, non è prevista la possibilità
di integrare i CFU mancanti dopo essersi laureati? Perché non sarebbe più possibile integrare i
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CFU acquisiti con la laurea con esami pagati da esterno? E’ comunque possibile fare esami
fuori piano mentre si è iscritti?
RISPOSTE
Non risulta che il Regolamento, in alcun articolo, vieti l’acquisizione di altri CFU
rispetto a quelli già conseguiti nel proprio piano di studio. Né, d’altro canto, un
semplice Regolamento potrebbe modificare, anche solo parzialmente, norme generali cui
le Università si debbono attenere nella loro attività. Infatti, la norma generale stabilisce
che:
1) il piano degli studi personale può essere modificato durante gli anni di corso, salvo
diverso avviso del Consiglio di Corso di Laurea;
2) in linea di massima, non è possibile introdurre nel proprio curricolo CFU non previsti
dalla Facoltà per quel determinato corso di laurea, in quanto è fatto divieto di
iscrizione contemporanea a più corsi diversamente qualificati;
3) l’acquisizione di CFU di altro Corso di Laurea è possibile come singolo esame da
esterno, ma solo successivamente al conseguimento della prima laurea.
Per suo conto, il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, a proposito di TFA
transitorio, distingue casi diversi.
Per i già laureati prevede espressamente il diritto a conseguire l’abilitazione
all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, tramite “il solo tirocinio
formativo attivo” per coloro che “alla data di entrata in vigore” del Regolamento “sono in
possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007, è corrispondente ad
una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22”.
La normativa relativa alle SSIS consentiva l’acquisizione dei CFU mancanti da parte
dall'aspirante prima dell’emissione del bando di concorso per l’ammissione ai percorsi; i
corsi per i CFU mancanti potevano essere frequentati "esternamente", ovvero come
singoli corsi sganciati da un percorso di laurea specifico. Questa norma non è stata
cancellata, in quanto le SSIS sono solo state sospese come attuazione e ora saranno
sostituite dalle lauree magistrali per l’insegnamento e dal TFA (a regime). La
combinazione delle due normative ha consentito e consente ancora il conseguimento dei
CFU mancanti.
Si potrebbero tuttavia chiamare in causa, a voler considerare la interpretazione più
restrittiva del Regolamento, questioni temporali: in questo senso, se al momento
dell’entrata in vigore del Regolamento l’aspirante non ha conseguito i CFU mancanti, non
dovrebbe poter accedere al TFA, e se la disposizione fosse applicata alla lettera, sarebbe
di fatto escluso. Si verificherebbe così una discriminazione (a danno soprattutto dei più
giovani), nei fatti precludendo l’insegnamento ad una intera generazione che ha la sola
“colpa” di essere entrata in università in un periodo di vacanza normativa in materia di
abilitazione all’insegnamento e assenza di qualunque certezza in merito ai relativi piani di
studio.
La normativa secondaria emanata successivamente al Regolamento ha già chiarito la
questione. Il DM 11 novembre 2011 (art. 1, comma 4) ha infatti precisato che gli
aspiranti all’accesso al TFA devono essere in possesso degli esami o dei crediti formativi
universitari richiesti «alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto» direttoriale
che stabilirà la data del test nazionale di avvio delle prove di selezione.
Lo stesso DM precisa inoltre che altra categoria di ammissibili alla selezione per il TFA
transitorio è quella cui appartengono coloro i quali entrano in possesso del titolo
accademico entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione al test, «a
condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto [DM n. 249/2010, ndr], ovvero
nell'anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o
specialistica».
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DOMANDE
a) Molte persone fanno esami da esterni semplicemente perché i loro corsi di laurea, non
essendo stati pensati fino ad ora per essere specificatamente formativi all’insegnamento, non
permettevano loro di acquisire CFU sufficienti. Senz’altro vogliono insegnare, ma non potendo
acquisire i CFU durante il percorso accademico, si riservano di farlo da esterni. Impedire
questa possibilità a chi (come gli studenti attualmente iscritti alla magistrale) non ha nessuna
colpa del fatto che i criteri con cui è stato costruito il suo corso di laurea non rispondano a
quelli necessari ad accedere al TFA equivale ad un atto discriminatorio nei confronti delle
aspettative di molti giovani studenti.
b) Il metodo proposto, d’altro canto, non garantisce per nulla il fenomeno, già visto con le
Ssis, di studenti cui bastano i CFU per ottenere i requisiti minimi, senza che la valutazione
dell’esame svolto incida minimamente. In altre parole, chi farà esami fuori piano tenderà, a
maggior ragione, ad accontentarsi del 18, dovendo già far fronte al grave impegno di allungare
i tempi di laurea per ottenere i CFU necessari all’accesso al TFA.
L’alternativa sarebbe inserire la valutazione di questi esami come fattore decisivo e non più
ininfluente, ma questo significa, ancora una volta, cambiare le regole del gioco a gioco iniziato,
costringendo molti studenti che già impiegano più di due anni a laurearsi, ad andare
pesantemente fuori corso, e questo è da ritenersi inaccettabile.
RISPOSTE
Quanto affermato nei punti a) e b) è corretto dal punto di vista della normativa vigente
per quanto attiene ai percorsi universitari, e pienamente condivisibile per quanto riguarda
le valutazioni sui vecchi corsi SSIS.
La proposta sulla valutazione degli esami specifici sostenuti è già contemplata nei nuovi
curricoli formativi della laurea magistrale per l’insegnamento, non può essere però
presa in considerazione per coloro che sono già in possesso della laurea, in
quanto per loro i titoli di accesso richiesti sono quelli riferiti alle SSIS. Rispetto a
questi, i laureati di questi ultimi anni indirizzati all’insegnamento hanno sostanzialmente
costruito il loro piano di studi. Anche volendo, poi, il Regolamento non può più essere
emendato, pena il dover quanto meno riprendere daccapo l’iter legislativo appena
concluso.
Altra cosa saranno le nuove lauree magistrali per l’insegnamento, ancora da dettagliare
operativamente; su questo le università, pur dovendo rispettare i contenuti delle tabelle
allegate al Regolamento quanto alle attività formative dei Corsi, avranno una loro
specifica parte, non certo secondaria.
DOMANDE
Il regolamento è retroattivo? Chi si è da poco laureato e sta iniziando a fare esami per
completare la propria abilitazione secondo le tabelle della Ssis deve continuare o sta facendo
lavoro inutile?
RISPOSTE
Nessun regolamento può essere retroattivo; del resto, lo stesso articolo n. 15
relativo al TFA transitorio non prevede minimamente il blocco dell’acquisizione
dei CFU necessari per l’insegnamento; dice solo che quei crediti debbono essere in
possesso dell’aspirante per accedere alle selezioni. Chi “sta iniziando a fare esami” per
acquisirli è bene che, se materialmente possibile, cerchi di concludere in fretta il percorso
– prima della entrata della scadenza delle domande – in modo da cautelarsi rispetto
all’ipotesi restrittiva per l’ammissione al TFA.

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PERIODICITÀ DEL TFA TRANSITORIO
DOMANDA
Ogni quanto verranno svolti i test per l’ingresso alla laurea magistrale formativa? Qualcuno
vocifera che siano annuali anch’essi (magari a luglio o a settembre). La cosa, nel caso in cui si
rivelasse vera, bloccherebbe per mesi tutte quelle persone che si dovessero laureare in
sessioni diverse da quelle di giugno-luglio (es. dicembre o marzo), o peggio, porterebbe come
logica conseguenza un’unica sessione di laurea estiva.
RISPOSTA
La norma generale relativa ai corsi universitari stabilisce che i test di ammissione
precedano l’avvio di ogni nuovo anno accademico, quindi siano annuali.
Naturalmente le università, nella loro autonomia, in deroga alla norma generale possono
decidere di accogliere iscrizioni tardive, regolamentandone opportunamente l’accesso.
Resta il fatto che il regolamento stabilisce il numero chiuso per l’accesso ai corsi di laurea
magistrale per l’insegnamento, calcolato annualmente in base alle previsioni di posti
effettivamente disponibili.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL TFA
DOMANDA
Sono una laureata in scienze motorie, laurea quadriennale. Volevo sapere se posso comunque
partecipare al test di ammissione per il tirocinio formativo attivo che si svolgerà a giugno.
Dove posso trovare i requisiti per capire se posso partecipare?
RISPOSTA
La normativa di riferimento è costituita dal DM n. 249/2010 (art. 15, comma 1) e dal DM
11 novembre 2011 (art. 1, comma 3). In particolare, per quanto riguarda le classi di
concorso A029-Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di
II grado e A030-Educazione fisica nella scuola media, è necessario essere «in
possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già
valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica» (DM 11 novembre 2011).
Ai sensi del DM n. 39/1998, è riconosciuto valido il diploma rilasciato dagli istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), mentre ai sensi del DM n. 22/2005 consentono
l’accesso all’insegnamento le lauree specialistiche 53/S, 75/S e 76/S. Il DM 5 maggio
2004 ha equiparato il diploma di laurea quadriennale in Scienze motorie, ora soppresso,
alle lauree specialistiche 53/S, 75/S e 76/S ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici. Pertanto, il diploma in suo possesso è titolo valido a tutti gli effetti per la
partecipazione alle prove di selezione per l’accesso al TFA transitorio a fini abilitanti
all’insegnamento.
DOMANDE
Sono una laureata in Scienze dell'Educazione e della Formazione e volevo chiedere se posso
partecipare alla preselezione per il TFA per conseguire l'abilitazione. Inoltre volevo sapere se è
vero che sarà a giugno.
RISPOSTE
La laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe di laurea 18/S), ai sensi
dell'allegato A al DM n. 22/2005, consente l'accesso alle seguenti classi di concorso per
l'insegnamento:
36/A-Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, a condizione che il curricolo
contenga almeno 96 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-FIL, M-STO, M-PED, M-PSI e
SPS, dei quali 24 compresi tra M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04, M-FIL/06 o 07 0 08,
13
M-STO/05; 24 compresi tra M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 24 compresi tra M-PSI/01,
M-PSI/02, M-PSI/04; M-PSI/05 o 06; 24 compresi tra SPS/07, SPS/08, SPS/09; SPS/11,
SPS/12.
37/A-Filosofia e storia, a condizione che il curricolo contenga almeno 36 CFU nei
settori scientifico-disciplinari M-STO e L-ANT, dei quali 12 in M-STO/01; 12 in M-STO/02
o 04; 12 in L-ANT/02 o 03.
Per accedere alle prove di selezione di una delle due classi di concorso suindicate occorre
essere in possesso di tutti i requisiti indicati.
Il Ministero ha comunicato (http://www.istruzione.it/web/ministero/cs020312) che la
prima prova di selezione si svolgerà entro giugno 2012, ma il decreto autorizzativo non è
stato ancora emanato.
DOMANDE
Pe partecipare alle prove d'accesso al TFA è valida la mia vecchia laurea quadriennale in lettere
classiche conseguita nel 1994 oppure mi mancano crediti formativi? A quali classi di concorso
posso accedere?
RISPOSTE
L’art. 1, comma 3, del DM 11 novembre 2011 conferma che l’accesso alle prove di
selezione per il TFA transitorio a fini abilitanti è consentito anche a coloro che «sono in
possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio
1998, n. 39», ovvero i possessori di lauree di vecchio ordinamento.
La Tabella A allegata al citato DM n. 39/1998 stabilisce che la laurea in lettere consente
l’accesso alle seguenti classi di concorso:
36/A-Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, a condizione che la laurea sia
stata conseguita entro l’A.A. 2000/01 e purché il piano di studi seguito abbia compreso
almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di
discipline filosofiche;
37/A-Filosofia e storia, a condizione che la laurea sia stata conseguita entro l’A.A.
1997/98 oppure entro l’A.A. 2000/01 e purché il piano di studi seguito abbia compreso
almeno due corsi di storia tra i seguenti: storia romana, storia medioevale, storia
moderna e storia contemporanea, ed almeno due corsi di filosofia tra i seguenti: storia
della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale;
39/A-Geografia, purché il piano di studio seguito abbia compreso i corsi annuali (o due
semestrali) di : geografia (due annualità), geografia economico-politica, geografia
umana;
43/A-Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, purché
il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di lingua
italiana, letteratura italiana, linguistica generale, lingua latina o letteratura latina, storia,
geografia; oppure, purché conseguita entro l’A.A. 2000/01 e il piano di studi seguito
abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un
corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso
annuale di geografia;
50/A-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di lingua
italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia (due annualità o
quattro semestralità), geografia; oppure, purché conseguita entro l’A.A. 2000/01 e il
piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o
letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;
51/A-Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale, purché il piano
di studi seguito abbia compreso i corsi annuali ( o due semestrali ) di: lingua italiana,
letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro
semestralità), geografia; oppure, purché conseguita entro l’A.A. 2000/2001 e il piano di
studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura
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italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale
di storia ed un corso annuale di geografia;
52/A-Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico, purché il piano di studi
seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali ) di: lingua italiana, letteratura
italiana, lingua latina o letteratura latina, letteratura latina, storia greca, storia romana,
geografia e due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura greca; oppure, purché
conseguita entro l’A.A. 2000/2001 e il piano di studi seguito abbia compreso un corso
biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali
di lingua e/o letteratura latina, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura
greca, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia;
61/A-Storia dell’arte, purché il piano di studi seguito abbia compreso due corsi annuali
(o quattro semestrali) di storia dell'arte; oppure, purché conseguite entro l’A.A.
2000/2001 e il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di storia dell'arte.
DOMANDA
Sono laureata in Lettere classiche, indirizzo filologico letterario (classe di laurea specialistica
15/S). Vorrei sapere se posso fare domanda per le selezioni del TFA.
RISPOSTA
In base alle disposizioni contenute nell’Allegato A al DM n. 22/2005 con la sua classe di
laurea può accedere a sei classi di concorso, tutte condizionate dal possesso di alcuni
specifici crediti universitari.
Sono le seguenti:
39/A-Geografia, a condizione che nel curricolo siano presenti almeno 48 CFU nel
settore scientifico-disciplinare M-GGR, di cui: 24 in M-GGR/01 e 24 in M-GGR/02;
43/A-Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media, a
condizione che nel curricolo siano presenti almeno 80 CFU nei settori scientificodisciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui necessariamente: 12 in L-FILLET/12, 12 in L-FIL-LET/12, 12 in L-LIN/01, 12 in L-FIL-LET/04, 12 in M-GGR/01
e 12 compresi tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04;
50/A-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, a
condizione che nel curricolo siano presenti almeno 80 CFU nei settori scientificodisciplinari L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui: 12 in L-FIL-LET/04, 12 in L-FILLET/10, 12 in L-FIL-LET/12, 12 in M-GGR/01 e 24 compresi tra L-ANT/02 o 03, MSTO/01 o 02 o 04;
51/A-Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale, a condizione
che nel curricolo siano presenti almeno 90 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-FILLET, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui necessariamente: 24 in L-FIL-LET/04, 12 in L-FILLET/10, 12 in L-FIL-LET/12, 12 in M-GGR/01, 12 in L-ANT/02 o 03, 12 in M-STO/01 o 02
o 04;
52/A-Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico, a condizione che nel
curricolo siano presenti almeno 108 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET, MGGR e L-ANT di cui: 24 in L-FIL-LET/02, 24 in L-FIL-LET/04, 12 in L-FIL-LET/10, 12 in LFIL-LET/12, 12 in M-GGR/01, 12 in L-ANT/02, 12 in L-ANT/03;
61/A-Storia dell’arte, a condizione che nel curricolo siano presenti almeno 24 CFU nei
settori scientifico-disciplinari L-ART e ICAR di cui: 12 in L-ART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o
02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19.
Confronti il suo curricolo universitario con questi requisiti e saprà per quali classi di
concorso potrà chiedere l’accesso alle prove di selezione.

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ACCESSO AL TFA IN SOPRANNUMERO
DOMANDE
Sono un'insegnante in possesso dell'abilitazione nella classe di concorso A047 e sto insegnando
con un contratto annuale. Contestualmente, nel 2006, avevo superato anche i test per l'A049,
a cui mi ero iscritta e di cui avevo frequentato l'intero biennio, svolgendo solo alcuni esami.
Al termine del ciclo (regolarmente pagato) non ho portato però a compimento tale abilitazione
per motivi personali e risulto attualmente inserita con riserva nella relativa graduatoria.
L'articolo 15, comma 17 del DM n. 249/2010, recita: "Coloro che hanno superato l’esame di
ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e
hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di
concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio
formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il
riconoscimento degli eventuali crediti" e non fa riferimento specifico né alle motivazioni della
sospensione, né ad eventuale certificazione di sospensione.
Sono, secondo voi, comunque tra quelli che potrebbero accedere al Tfa senza dover svolgere
l'esame di accesso?
RISPOSTA
La terminologia utilizzata nell'art. 15 del DM n. 249/2010 a proposito degli idonei SSIS è
generica, così come lo è il termine "congelati SSIS" presente nell'ultimo comunicato
stampa del MIUR sul TFA (http://www.istruzione.it/web/ministero/cs020312). A nostro
parere, ciò che conta ai fini dell'ammissione in soprannumero senza selezione al TFA di
giugno è l'aver superato il test di ammissione alla SSIS ed essersi iscritti, come richiede il
comma 17, e non certo le motivazioni per le quali la frequenza è stata poi interrotta; e le
dovrebbero esser riconosciuti anche i crediti acquisiti.
Comunque, la questione dovrebbe essere chiarita nel decreto autorizzativo dei bandi, di
prossima emanazione.

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Nuova formazione iniziale docenti e TFA abilitante