CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Regolamento interno della Casa di Riposo denominata “L’Oasi D’Argento”
“ L’Oasi D’Argento “ di Casa Claudianna S.a.s. - via Cavour 31 - 09045 Quartu S. Elena - tel. 070 826748 - P. IVA 02824310920
Capitolo Primo – Principi Generali, Organizzativi, Funzionali
Contratto di Assistenza e Regolamento Interno di Funzionamento della Comunità Alloggio come
disposto dall’art. 11del D.P.G.R. n° 12/1989-
Amministratore e Legale rappresentante:
Viviani Giovanni
Coordinatore generale:
Procida Anna
Capienza ospiti: n° 13 (tredici)
Articolo 1
L’Oasi D’Argento, di seguito denominata struttura, è una struttura socio-assistenziale finalizzata ad
ospitare soggetti autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed al fornire una serie di servizi per
rispondere ai servizi sociali, sanitari e psicologici e fisici delle persone anziane.
Per essere accolti è necessario accettare il presente contratto di assistenza e regolamento interno che a
tutti gli effetti ha valore contrattuale e sarà allegato alla domanda di accoglimento sottoscritta dal
richiedente e dal suo garante.
All’atto dell’accoglimento, per ogni ospite è istituita una cartella personale con le notizie necessarie
per la procedura di accoglimento e per la permanenza in comunità che sarà protetta, in riservatezza,
secondo la normativa vigente.
ORARI VISITE: le visite sono consentite sia nei
giorni feriali che festivi dalle ore 10.30 alle ore
11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00
A richiesta può essere concesso il permesso in
altri orari fatte salve le inderogabili necessità
di funzioni della struttura.
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 1 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Articolo 2
La struttura garantisce prestazioni di tipo alberghiero, con servizi specifici di carattere assistenziale,
prestazioni di tipo culturale e ricreativo, prestazioni dirette a recuperare e/o migliorare
l’autosufficienza della persona.
Articolo 3
La struttura garantisce alle persone ospiti:
 Il rispetto di dignità e libertà personale, della riservatezza ed informazione, dell’individualità e
delle convinzioni religiose, la personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza;
 la continuità dei rapporti sociali e vita di relazione, al di fuori della struttura, consentendo
all’ospite, compatibilmente con le condizioni psico-fisiche, la libertà di movimento, anche
all’esterno della struttura, previa assunzione di responsabilità (responsabilità civile) da parte
dell’ospite, se in grado, o di un familiare responsabile;
 Interventi rivolti all’assistenza diretta alla persona quali aiuto, per l’igiene personale, i pasti, la
pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature di proprietà dell’ospite;
 Interventi di protezione della persona per controllo e sorveglianza nei normali limiti;
 Interventi generali di natura assistenziale per prestazioni di carattere assistenziale volte a
seguire l’evoluzione delle condizioni dell’ospite, i rapporti con la famiglia e l’esterno, etc.
 L’incentivazione alla partecipazione e responsabilizzazione della famiglia, per un piano di
recupero fisico/morale, e di quanti anche fuori dal rapporto di parentela possano intrattenere
relazioni di carattere affettivo con l’ospite.
Articolo 4
La struttura funziona permanentemente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto l’anno.
Articolo 5
All’atto dell’accettazione l’ospite dovrà disporre del corredo personale, tutte le integrazioni ed i
necessari ricambi per il proseguo della permanenza nella struttura saranno a carico dell’ospite.
La struttura agevolerà le richieste di servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, podologo e quanto
richiesto dalla cura normale della persona se espressamente richiesto dall’ospite, ed a suo carico, quale
servizio aggiunto ed esterno alla struttura.
Articolo 6
Il trasporto o l’accompagnamento dell’ospite e/o l’eventuale assistenza, per la fruizione secondo
necessità di prestazioni varie o sanitarie, all’esterno della struttura non avverrà mai a carico della
struttura ma esclusivamente dell’ospite o da chi esercita la potestà parentale o la tutela o la cura.
=====================
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 2 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Capitolo Secondo
Modalità d’accesso e dimissioni
Articolo 7
La proposta d’accesso, o domanda, deve essere indirizzata all’Amministratore della Società
preferibilmente compilata su modulistica ritirabile presso la struttura.
La domanda sottoscritta dall’interessato o, quando questi sia impedito, da un familiare od altra
persona che se ne occupi, deve essere corredata da:
 Certificazione del medico curante attestante lo stato di salute, il grado di autosufficienza e
l’assenza di cause che possano essere d’impedimento alla vita in collettività;
 Certificazioni di visita geriatrica e fisiatrica;
 Certificato di residenza;
 Eventuale relazione del Servizio Sociale competente per territorio;
 Dichiarazione d’impegno al pagamento di: retta mensile stabilita; accettazione del
regolamento interno; pagamento delle spese sanitarie ove necessarie; pagamento delle spese
eventuali riguardanti vestiario e spese funerarie. La dichiarazione sarà sottoscritta dal
richiedente l’ammissione in struttura o da chi esercita la potestà parentale o la tutela o la cura;
 L’Amministrazione della Società inoltrerà per iscritto, al richiedente, l’accettazione o meno
dell’inserimento; decorsi giorni 10 (dieci) dalla data assegnata come inserimento nel caso
l’interessato non si presenti in struttura e/o non pervenga comunicazione scritta di giustificato
motivo il richiedente sarà considerato quale rinunciatario.
Articolo 8
Al momento dell’ingresso, l’ospite è tenuto a presentare i seguenti documenti originali ed in copia; la
copia sarà trattenuta, in struttura, nella cartella dedicata all’ospite:
 Carta d’identità;
 Tessera di assistenza sanitaria;
 Eventuale tessera, o documento valido, attestante esenzione per ticket sanitari;
 Codice fiscale;
 Documentazione sanitaria di visite e ricoveri ospedalieri precedenti atti ad una migliore tutela
della persona in caso di urgente e necessario controllo non dal proprio medico curante.
 Dati anagrafici e numero telefonico di chi esercita la potestà parentale o la tutela o la cura.
Articolo 9
Qualora per motivi diversi (quali ricoveri ospedalieri, visite presso parenti, pellegrinaggi, etc.) l’ospite
intenda interrompere il rapporto di assistenza tenendo comunque riservato il posto letto, la retta sarà
dovuta per intero.
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 3 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Articolo 10
L’ospite sarà dimesso dalla struttura per:
 Espressa richiesta dell’interessato;
 A richiesta dei parenti e sempre con il consenso dell’interessato;
 Per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle relative regole;
 Per grave inosservanza delle norme della comunità alloggio;
 Caso di grave e/o scorretto comportamento, all’interno della struttura, da parte dei familiari
dell’ospite;
 Caso di perdita dei requisiti della necessaria autosufficienza;
 Mancato pagamento della retta mensile.
Articolo 11
La struttura provvede al fornire le attrezzature igienico-sanitarie di base. Qualora l’ospite necessiti di
attrezzature particolari (sedie a rotelle, girelli, treppiedi, etc. che dovranno essere a norma di legge)
dovrà provvedere direttamente all’acquisto presso gli opportuni negozi di vendita.
Capitolo Terzo
Rette
Articolo 12
La retta mensile di ricovero è pattuita contrattualmente con l’ospite o chi esercita la potestà parentale
o la tutela o la cura ed avrà decorrenza dal giorno di conferma ad accettazione ad usufruire dei servizi
della struttura. Ogni variazione dell’importo stabilito, fatto salvo l’adeguamento ISTAT stabilito di
Legge, contrattualmente sarà comunicato dall’amministrazione a mezzo scritto entro il 31 dicembre di
ogni anno e dovrà essere, con lo stesso mezzo, soggetta ad accettazione entro 10 (dieci) giorni dalla
ricevuta comunicazione.
All’inizio del rapporto di ospitalità si dovrà provvedere al saldo della retta del mese in corso.
La retta è dovuta per l’intero soggiorno e deve essere versata in via anticipata entro e non oltre i primi
5 (cinque) giorni di ogni mese.
Articolo 13
Il mancato versamento, della retta, entro i termini prestabiliti comporterà la risoluzione di diritto del
rapporto ex art. 1456 del Codice Civile, ed in conseguenza il diritto della struttura di non mantenere
l’assegnazione del posto a favore dell’ospite assistito. La stanza, o posto letto, dovrà essere reso libero
nell’immediato salvo comunicazione diversa dall’Amministrazione della struttura.
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 4 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Articolo 14
L’ospite potrà recedere in ogni momento dal contratto di assistenza, dandone preavviso di giorni 15
(quindici) per iscritto e comunque entro il giorno 15 (quindici) del mese in corso.
Il mancato preavviso entro i termini, più precisamente entro il giorno 15 (quindici) del mese in corso,
attribuirà alla struttura il diritto di richiedere una somma di denaro pari ad una mensilità, o retta, del
mese successivo.
Articolo 15
Considerata la necessaria pianificazione per l’assistenza mensile dell’ospite, anche nella
predisposizione dell’organico del personale necessario, in caso di decesso la retta mensile residua sarà
restituita agli aventi diritto nella misura del 30% (trenta percento) detratte le spese sostenute dalla
struttura per eventuali visite specialistiche, mediche, certificazioni mediche, vestizioni e quant’ altro
sia stato reso necessario normalmente.
L’importo dovuto sarà restituito entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento.
Articolo 16
Alla conclusione del rapporto di assistenza, la camera dovrà essere resa libera entro le ore dodici.
Capitolo Quarto
Prestazioni offerte
Articolo 17
La struttura provvede ai corredi da letto, a quanto necessita alla pulizia della persona ed in genere per
tutte le normali esigenze dell’ospite, compreso il servizio di barbiere per barba. L’ospite è assistito
nella pulizia quotidiana e periodica della persona e nel riassetto dello spazio riservato al medesimo.
Articolo 18
E’ garantita all’ospite l’assistenza spirituale e religiosa, il rispetto nell’individualità, nei gusti, nei
vestiti, negli interessi culturali, ludici, etc.
Articolo 19
E’ data possibilità all’ospite dell’uso, in rete locale, dell’apparecchio telefonico portatile di proprietà
della struttura, di far acquistare giornali e riviste preavvisando il giorno prima; è garantito il normale
servizio postale di ricezione ed inoltro lettere.
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 5 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Articolo 20
Vengono promossi e favoriti i rapporti sociali, in particolare con i familiari che hanno libero accesso
alla struttura durante gli orari prestabiliti.
Viene inoltre incoraggiato il rientro periodico in famiglia, specialmente durante le festività.
Articolo 21
Il vitto per gli ospiti comprende: prima colazione, pranzo, seconda colazione, cena; il menù viene
esposto settimanalmente nella sala da pranzo; il menù giornaliero è preparato in base alle tabelle
dietetiche predisposte dalla ASL territoriale.
Si tiene conto delle condizioni di salute degli ospiti, nelle loro abitudini individuali che prevedono
criteri valutativi di adeguatezza nutrizionale attraverso la definizione della reale assicurazione del
vitto, per cui ogni ospite è seguito nelle sue particolari esigenze in fatto di dieta.
Diete per esigenze particolari, prescritte da responsabile sanitario o medico curante dell’ospite,
devono essere comunicate in tempo utile al servizio mensa.
I pasti saranno consumati nella sala pranzo con possibilità di servizio in camera solo in caso di
infermità, od altri giustificati motivi, e su autorizzazione del responsabile di struttura.
I pasti seguiranno le seguenti fasce orarie:
 Prima colazione
8.30 / 9.30
 Pranzo
12.00 / 13.00
 Merenda
16.00 / 16.30
 Cena
19.00 / 20.00
Articolo 22
I servizi e le prestazioni di fisioterapia, barbiere, parrucchiera, pedicure, manicure, callista e bevande
in genere non sono comprese nella retta.
Capitolo Quinto
Vita Quotidiana
Articolo 23
Gli ospiti possono condurre una normale vita di relazione in base alle varie propensioni e desideri,
organizzando la vita nella struttura in maniera tale da permettere nei limiti strutturali esistenti, le
migliori condizioni relazionali possibili nel reciproco rispetto delle persone e delle cose altrui.
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 6 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Articolo 24
Lo stesso rispetto che è dovuto agli altri ospiti ed al personale, deve essere conferito alla struttura della
casa, ai mobili ed ai suppellettili. L’ospite non potrà recare molestia e disturbi agli altri ospiti, avere
comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria, utilizzare impropriamente i servizi
igienici, usare apparecchi radio o registratori o televisivi etc. ad un volume che possa arrecare disturbo
alle persone.
Articolo 25
Al momento dell’accoglimento all’ospite sarà assegnato il posto letto in stanza da 1 o 2 o 3 posti letto
compatibilmente alle disponibilità dei posti.
Per esigenze organizzative e di relazione l’assegnazione, della stanza, può essere cambiata su
disposizione della direzione della struttura.
Articolo 26
Tutti gli ospiti hanno uguale diritto ad usufruire degli spazi comuni della comunità, la quale è
strutturata in modo tale da favorire la vita di relazione pur nel rispetto dell’individualità di ognuno.
Articolo 27
Gli ospiti possono portare e trattenere nella comunità oggetti personali, sempre che i medesimi non
siano d’ingombro o disturbo alla convivenza, e sia possibile garantirne condizioni ottimali d’igiene.
All’ospite è proibito detenere medicinali nelle stanze; essi saranno consegnati al personale della
struttura che provvederà a riporli in apposito armadietto.
E’ inoltre proibito detenere nelle stanze generi alimentari deperibili.
Articolo 28
L’Amministrazione della struttura non risponde, per nessun titolo, di eventuali smarrimenti, furti o
danni di oggetti, denaro o beni di qualunque genere che non siano depositati in cassaforte.
Qualora l’ospite voglia affidare la custodia di denaro, valori o preziosi, potrà depositare il bene presso
la segreteria della struttura ricevendone prova scritta di avvenuto deposito.
In caso di morte il ritiro delle cose ed i valori depositati, oltre quanto altro rinvenuto, sarà effettuato
dai legittimi eredi tramite presentazione di idoneo atto notarile o notorio.
Articolo 29
L’Amministrazione della struttura declina qualsiasi responsabilità nell’ipotesi in cui l’ospite subisca
incidenti o danni di qualsiasi tipo, in caso di uscita dalla struttura, a seguito di decisione autonoma
dell’ospite di allontanarsi anche temporaneamente dall’alloggio.
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 7 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Articolo 30
Nelle camere non è consentito l’uso di apparecchiature per riscaldamento, comprese termocoperte, di
fornelli personali, di ferri da stiro, phon etc.
Articolo 31
E’ fatto divieto di detenere armi, comprese le armi improprie.
Articolo 32
Gli orari di somministrazione dei pasti sono fissati dall’amministrazione della struttura; per quanto
attiene agli ospiti, l’amministrazione, potrà stabilire orari flessibili per la sveglia mattutina ed il ritiro
serale nelle camere.
Articolo 33
I pasti, di norma, sono consumati nell’apposita sala da pranzo. In casi particolari il pasto potrà essere
servito nella stanza dell’assistito con l’autorizzazione della direzione della struttura.
Articolo 34
Atteso che il fumo anche se passivo nuoce alla salute, specie delle persone debilitate, e che il fumare
sia diseducativo verso gli ospiti (talvolta in terapia di disassuefazione) all’interno della struttura e
nelle sue pertinenze e fatto divieto di fumare.
Articolo 35
Gli ospiti devono seguire le norme igieniche, incluso il bagno o doccia al bisogno o settimanale,
secondo il programma stabilito nella struttura.
Articolo 36
Gli ospiti devono rispettare le terapie farmacologiche prescritte dal medico curante.
Articolo 37
Gli ospiti sono liberi di uscire e rientrare nella struttura quando lo desiderano, salvo il rispetto degli
orari di servizio dei pasti. Per i rientri serali potranno essere concesse deroghe, su richiesta e sempre
nel rispetto delle regole di convivenza.
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 8 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Articolo 38
L’ospite che intende assentarsi dalla struttura per alcuni giorni deve comunicare preventivamente e
per iscritto, alla direzione della struttura, la data in cui desidera lasciare e successivamente rientrare
nella comunità ed un indirizzo di recapito.
Articolo 39
I familiari e gli amici degli ospiti possono accedere alla struttura sempre nel rispetto della vita
comunitaria ed in modo da non arrecare intralcio allo svolgimento dei servizi di struttura.
L’ orario di accesso è stabilito dalla direzione della struttura sulla base di esigenze organizzative e
delle attività eseguite nella comunità.
I familiari possono presentare alla direzione della struttura eventuali reclami in riferimento ad
eventuali disservizi notati nella struttura ed in nessun caso devono rivolgersi direttamente al personale
dipendente d’assistenza agli ospiti.
Articolo 40
E’ fatto divieto ai visitatori di introdurre sigarette, alcolici e farmaci senza la preventiva
autorizzazione della direzione di struttura. Altri generi di conforto possono essere introdotti solo in
quantità limitata al consumo immediato, le eccedenze saranno consegnate al personale della struttura
per un uso successivo.
Articolo 41
Gli ospiti possono detenere una limitata quantità di generi di conforto che in nessun caso devono
sostituire i pasti stabiliti.
Articolo 42
A seconda delle proprie preferenze ed attitudini l’ospite potrà essere coinvolto in attività di
collaborazione ed esecuzione di lavori attinenti la vita comunitaria e non affaticanti, o qualsiasi altra
attività che l’ospite possa desiderare e che sia utile alla comunità.
Capitolo Sesto
Personale e Volontari
Articolo 43
Le prestazioni di animazione, come da normativa vigente, sono effettuate con personale dipendente.
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 9 - di 10
CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.
Articolo 44
L’Amministrazione promuove ed incoraggia tutte le forme di aggiornamento professionale, sia interne
che esterne, del personale dipendente ed atte ad una crescita tecnica e professionale.
Articolo 45
Associazioni di volontariato possono operare all’interno della comunità, tenuto conto delle normative
vigenti, sia per assistere gli ospiti che per organizzare momenti di svago e di festa.
I volontari dovranno attenersi alle indicazioni del personale dipendente ed alle disposizioni del
responsabile di struttura; i volontari non potranno comunque sostituirsi, per nessuna ragione, al
personale dipendente ma solo coadiuvarlo nelle attività sopra citate.
I gruppi di volontariato potranno, anche, programmare ed organizzare iniziative per il miglioramento
della vita e soggiorno degli ospiti solo nel rispetto delle priorità indicate dalla direzione della struttura.
Capitolo Settimo
Norme Transitorie Finali
Articolo 46
Decorso un anno dall’approvazione del presente Regolamento si procederà se necessario, sulla base
delle esperienze maturate, ad una revisione e/o aggiornamento del medesimo.
===========================================
Oasi-Reg
06/09/2012
Pagina - 10 - di 10
Scarica

CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s.