CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Regolamento interno della Casa di Riposo denominata “L’Oasi D’Argento” “ L’Oasi D’Argento “ di Casa Claudianna S.a.s. - via Cavour 31 - 09045 Quartu S. Elena - tel. 070 826748 - P. IVA 02824310920 Capitolo Primo – Principi Generali, Organizzativi, Funzionali Contratto di Assistenza e Regolamento Interno di Funzionamento della Comunità Alloggio come disposto dall’art. 11del D.P.G.R. n° 12/1989- Amministratore e Legale rappresentante: Viviani Giovanni Coordinatore generale: Procida Anna Capienza ospiti: n° 13 (tredici) Articolo 1 L’Oasi D’Argento, di seguito denominata struttura, è una struttura socio-assistenziale finalizzata ad ospitare soggetti autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed al fornire una serie di servizi per rispondere ai servizi sociali, sanitari e psicologici e fisici delle persone anziane. Per essere accolti è necessario accettare il presente contratto di assistenza e regolamento interno che a tutti gli effetti ha valore contrattuale e sarà allegato alla domanda di accoglimento sottoscritta dal richiedente e dal suo garante. All’atto dell’accoglimento, per ogni ospite è istituita una cartella personale con le notizie necessarie per la procedura di accoglimento e per la permanenza in comunità che sarà protetta, in riservatezza, secondo la normativa vigente. ORARI VISITE: le visite sono consentite sia nei giorni feriali che festivi dalle ore 10.30 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 A richiesta può essere concesso il permesso in altri orari fatte salve le inderogabili necessità di funzioni della struttura. Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 1 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Articolo 2 La struttura garantisce prestazioni di tipo alberghiero, con servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, prestazioni dirette a recuperare e/o migliorare l’autosufficienza della persona. Articolo 3 La struttura garantisce alle persone ospiti: Il rispetto di dignità e libertà personale, della riservatezza ed informazione, dell’individualità e delle convinzioni religiose, la personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza; la continuità dei rapporti sociali e vita di relazione, al di fuori della struttura, consentendo all’ospite, compatibilmente con le condizioni psico-fisiche, la libertà di movimento, anche all’esterno della struttura, previa assunzione di responsabilità (responsabilità civile) da parte dell’ospite, se in grado, o di un familiare responsabile; Interventi rivolti all’assistenza diretta alla persona quali aiuto, per l’igiene personale, i pasti, la pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature di proprietà dell’ospite; Interventi di protezione della persona per controllo e sorveglianza nei normali limiti; Interventi generali di natura assistenziale per prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l’evoluzione delle condizioni dell’ospite, i rapporti con la famiglia e l’esterno, etc. L’incentivazione alla partecipazione e responsabilizzazione della famiglia, per un piano di recupero fisico/morale, e di quanti anche fuori dal rapporto di parentela possano intrattenere relazioni di carattere affettivo con l’ospite. Articolo 4 La struttura funziona permanentemente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto l’anno. Articolo 5 All’atto dell’accettazione l’ospite dovrà disporre del corredo personale, tutte le integrazioni ed i necessari ricambi per il proseguo della permanenza nella struttura saranno a carico dell’ospite. La struttura agevolerà le richieste di servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, podologo e quanto richiesto dalla cura normale della persona se espressamente richiesto dall’ospite, ed a suo carico, quale servizio aggiunto ed esterno alla struttura. Articolo 6 Il trasporto o l’accompagnamento dell’ospite e/o l’eventuale assistenza, per la fruizione secondo necessità di prestazioni varie o sanitarie, all’esterno della struttura non avverrà mai a carico della struttura ma esclusivamente dell’ospite o da chi esercita la potestà parentale o la tutela o la cura. ===================== Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 2 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Capitolo Secondo Modalità d’accesso e dimissioni Articolo 7 La proposta d’accesso, o domanda, deve essere indirizzata all’Amministratore della Società preferibilmente compilata su modulistica ritirabile presso la struttura. La domanda sottoscritta dall’interessato o, quando questi sia impedito, da un familiare od altra persona che se ne occupi, deve essere corredata da: Certificazione del medico curante attestante lo stato di salute, il grado di autosufficienza e l’assenza di cause che possano essere d’impedimento alla vita in collettività; Certificazioni di visita geriatrica e fisiatrica; Certificato di residenza; Eventuale relazione del Servizio Sociale competente per territorio; Dichiarazione d’impegno al pagamento di: retta mensile stabilita; accettazione del regolamento interno; pagamento delle spese sanitarie ove necessarie; pagamento delle spese eventuali riguardanti vestiario e spese funerarie. La dichiarazione sarà sottoscritta dal richiedente l’ammissione in struttura o da chi esercita la potestà parentale o la tutela o la cura; L’Amministrazione della Società inoltrerà per iscritto, al richiedente, l’accettazione o meno dell’inserimento; decorsi giorni 10 (dieci) dalla data assegnata come inserimento nel caso l’interessato non si presenti in struttura e/o non pervenga comunicazione scritta di giustificato motivo il richiedente sarà considerato quale rinunciatario. Articolo 8 Al momento dell’ingresso, l’ospite è tenuto a presentare i seguenti documenti originali ed in copia; la copia sarà trattenuta, in struttura, nella cartella dedicata all’ospite: Carta d’identità; Tessera di assistenza sanitaria; Eventuale tessera, o documento valido, attestante esenzione per ticket sanitari; Codice fiscale; Documentazione sanitaria di visite e ricoveri ospedalieri precedenti atti ad una migliore tutela della persona in caso di urgente e necessario controllo non dal proprio medico curante. Dati anagrafici e numero telefonico di chi esercita la potestà parentale o la tutela o la cura. Articolo 9 Qualora per motivi diversi (quali ricoveri ospedalieri, visite presso parenti, pellegrinaggi, etc.) l’ospite intenda interrompere il rapporto di assistenza tenendo comunque riservato il posto letto, la retta sarà dovuta per intero. Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 3 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Articolo 10 L’ospite sarà dimesso dalla struttura per: Espressa richiesta dell’interessato; A richiesta dei parenti e sempre con il consenso dell’interessato; Per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle relative regole; Per grave inosservanza delle norme della comunità alloggio; Caso di grave e/o scorretto comportamento, all’interno della struttura, da parte dei familiari dell’ospite; Caso di perdita dei requisiti della necessaria autosufficienza; Mancato pagamento della retta mensile. Articolo 11 La struttura provvede al fornire le attrezzature igienico-sanitarie di base. Qualora l’ospite necessiti di attrezzature particolari (sedie a rotelle, girelli, treppiedi, etc. che dovranno essere a norma di legge) dovrà provvedere direttamente all’acquisto presso gli opportuni negozi di vendita. Capitolo Terzo Rette Articolo 12 La retta mensile di ricovero è pattuita contrattualmente con l’ospite o chi esercita la potestà parentale o la tutela o la cura ed avrà decorrenza dal giorno di conferma ad accettazione ad usufruire dei servizi della struttura. Ogni variazione dell’importo stabilito, fatto salvo l’adeguamento ISTAT stabilito di Legge, contrattualmente sarà comunicato dall’amministrazione a mezzo scritto entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere, con lo stesso mezzo, soggetta ad accettazione entro 10 (dieci) giorni dalla ricevuta comunicazione. All’inizio del rapporto di ospitalità si dovrà provvedere al saldo della retta del mese in corso. La retta è dovuta per l’intero soggiorno e deve essere versata in via anticipata entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni di ogni mese. Articolo 13 Il mancato versamento, della retta, entro i termini prestabiliti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 del Codice Civile, ed in conseguenza il diritto della struttura di non mantenere l’assegnazione del posto a favore dell’ospite assistito. La stanza, o posto letto, dovrà essere reso libero nell’immediato salvo comunicazione diversa dall’Amministrazione della struttura. Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 4 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Articolo 14 L’ospite potrà recedere in ogni momento dal contratto di assistenza, dandone preavviso di giorni 15 (quindici) per iscritto e comunque entro il giorno 15 (quindici) del mese in corso. Il mancato preavviso entro i termini, più precisamente entro il giorno 15 (quindici) del mese in corso, attribuirà alla struttura il diritto di richiedere una somma di denaro pari ad una mensilità, o retta, del mese successivo. Articolo 15 Considerata la necessaria pianificazione per l’assistenza mensile dell’ospite, anche nella predisposizione dell’organico del personale necessario, in caso di decesso la retta mensile residua sarà restituita agli aventi diritto nella misura del 30% (trenta percento) detratte le spese sostenute dalla struttura per eventuali visite specialistiche, mediche, certificazioni mediche, vestizioni e quant’ altro sia stato reso necessario normalmente. L’importo dovuto sarà restituito entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento. Articolo 16 Alla conclusione del rapporto di assistenza, la camera dovrà essere resa libera entro le ore dodici. Capitolo Quarto Prestazioni offerte Articolo 17 La struttura provvede ai corredi da letto, a quanto necessita alla pulizia della persona ed in genere per tutte le normali esigenze dell’ospite, compreso il servizio di barbiere per barba. L’ospite è assistito nella pulizia quotidiana e periodica della persona e nel riassetto dello spazio riservato al medesimo. Articolo 18 E’ garantita all’ospite l’assistenza spirituale e religiosa, il rispetto nell’individualità, nei gusti, nei vestiti, negli interessi culturali, ludici, etc. Articolo 19 E’ data possibilità all’ospite dell’uso, in rete locale, dell’apparecchio telefonico portatile di proprietà della struttura, di far acquistare giornali e riviste preavvisando il giorno prima; è garantito il normale servizio postale di ricezione ed inoltro lettere. Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 5 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Articolo 20 Vengono promossi e favoriti i rapporti sociali, in particolare con i familiari che hanno libero accesso alla struttura durante gli orari prestabiliti. Viene inoltre incoraggiato il rientro periodico in famiglia, specialmente durante le festività. Articolo 21 Il vitto per gli ospiti comprende: prima colazione, pranzo, seconda colazione, cena; il menù viene esposto settimanalmente nella sala da pranzo; il menù giornaliero è preparato in base alle tabelle dietetiche predisposte dalla ASL territoriale. Si tiene conto delle condizioni di salute degli ospiti, nelle loro abitudini individuali che prevedono criteri valutativi di adeguatezza nutrizionale attraverso la definizione della reale assicurazione del vitto, per cui ogni ospite è seguito nelle sue particolari esigenze in fatto di dieta. Diete per esigenze particolari, prescritte da responsabile sanitario o medico curante dell’ospite, devono essere comunicate in tempo utile al servizio mensa. I pasti saranno consumati nella sala pranzo con possibilità di servizio in camera solo in caso di infermità, od altri giustificati motivi, e su autorizzazione del responsabile di struttura. I pasti seguiranno le seguenti fasce orarie: Prima colazione 8.30 / 9.30 Pranzo 12.00 / 13.00 Merenda 16.00 / 16.30 Cena 19.00 / 20.00 Articolo 22 I servizi e le prestazioni di fisioterapia, barbiere, parrucchiera, pedicure, manicure, callista e bevande in genere non sono comprese nella retta. Capitolo Quinto Vita Quotidiana Articolo 23 Gli ospiti possono condurre una normale vita di relazione in base alle varie propensioni e desideri, organizzando la vita nella struttura in maniera tale da permettere nei limiti strutturali esistenti, le migliori condizioni relazionali possibili nel reciproco rispetto delle persone e delle cose altrui. Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 6 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Articolo 24 Lo stesso rispetto che è dovuto agli altri ospiti ed al personale, deve essere conferito alla struttura della casa, ai mobili ed ai suppellettili. L’ospite non potrà recare molestia e disturbi agli altri ospiti, avere comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria, utilizzare impropriamente i servizi igienici, usare apparecchi radio o registratori o televisivi etc. ad un volume che possa arrecare disturbo alle persone. Articolo 25 Al momento dell’accoglimento all’ospite sarà assegnato il posto letto in stanza da 1 o 2 o 3 posti letto compatibilmente alle disponibilità dei posti. Per esigenze organizzative e di relazione l’assegnazione, della stanza, può essere cambiata su disposizione della direzione della struttura. Articolo 26 Tutti gli ospiti hanno uguale diritto ad usufruire degli spazi comuni della comunità, la quale è strutturata in modo tale da favorire la vita di relazione pur nel rispetto dell’individualità di ognuno. Articolo 27 Gli ospiti possono portare e trattenere nella comunità oggetti personali, sempre che i medesimi non siano d’ingombro o disturbo alla convivenza, e sia possibile garantirne condizioni ottimali d’igiene. All’ospite è proibito detenere medicinali nelle stanze; essi saranno consegnati al personale della struttura che provvederà a riporli in apposito armadietto. E’ inoltre proibito detenere nelle stanze generi alimentari deperibili. Articolo 28 L’Amministrazione della struttura non risponde, per nessun titolo, di eventuali smarrimenti, furti o danni di oggetti, denaro o beni di qualunque genere che non siano depositati in cassaforte. Qualora l’ospite voglia affidare la custodia di denaro, valori o preziosi, potrà depositare il bene presso la segreteria della struttura ricevendone prova scritta di avvenuto deposito. In caso di morte il ritiro delle cose ed i valori depositati, oltre quanto altro rinvenuto, sarà effettuato dai legittimi eredi tramite presentazione di idoneo atto notarile o notorio. Articolo 29 L’Amministrazione della struttura declina qualsiasi responsabilità nell’ipotesi in cui l’ospite subisca incidenti o danni di qualsiasi tipo, in caso di uscita dalla struttura, a seguito di decisione autonoma dell’ospite di allontanarsi anche temporaneamente dall’alloggio. Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 7 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Articolo 30 Nelle camere non è consentito l’uso di apparecchiature per riscaldamento, comprese termocoperte, di fornelli personali, di ferri da stiro, phon etc. Articolo 31 E’ fatto divieto di detenere armi, comprese le armi improprie. Articolo 32 Gli orari di somministrazione dei pasti sono fissati dall’amministrazione della struttura; per quanto attiene agli ospiti, l’amministrazione, potrà stabilire orari flessibili per la sveglia mattutina ed il ritiro serale nelle camere. Articolo 33 I pasti, di norma, sono consumati nell’apposita sala da pranzo. In casi particolari il pasto potrà essere servito nella stanza dell’assistito con l’autorizzazione della direzione della struttura. Articolo 34 Atteso che il fumo anche se passivo nuoce alla salute, specie delle persone debilitate, e che il fumare sia diseducativo verso gli ospiti (talvolta in terapia di disassuefazione) all’interno della struttura e nelle sue pertinenze e fatto divieto di fumare. Articolo 35 Gli ospiti devono seguire le norme igieniche, incluso il bagno o doccia al bisogno o settimanale, secondo il programma stabilito nella struttura. Articolo 36 Gli ospiti devono rispettare le terapie farmacologiche prescritte dal medico curante. Articolo 37 Gli ospiti sono liberi di uscire e rientrare nella struttura quando lo desiderano, salvo il rispetto degli orari di servizio dei pasti. Per i rientri serali potranno essere concesse deroghe, su richiesta e sempre nel rispetto delle regole di convivenza. Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 8 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Articolo 38 L’ospite che intende assentarsi dalla struttura per alcuni giorni deve comunicare preventivamente e per iscritto, alla direzione della struttura, la data in cui desidera lasciare e successivamente rientrare nella comunità ed un indirizzo di recapito. Articolo 39 I familiari e gli amici degli ospiti possono accedere alla struttura sempre nel rispetto della vita comunitaria ed in modo da non arrecare intralcio allo svolgimento dei servizi di struttura. L’ orario di accesso è stabilito dalla direzione della struttura sulla base di esigenze organizzative e delle attività eseguite nella comunità. I familiari possono presentare alla direzione della struttura eventuali reclami in riferimento ad eventuali disservizi notati nella struttura ed in nessun caso devono rivolgersi direttamente al personale dipendente d’assistenza agli ospiti. Articolo 40 E’ fatto divieto ai visitatori di introdurre sigarette, alcolici e farmaci senza la preventiva autorizzazione della direzione di struttura. Altri generi di conforto possono essere introdotti solo in quantità limitata al consumo immediato, le eccedenze saranno consegnate al personale della struttura per un uso successivo. Articolo 41 Gli ospiti possono detenere una limitata quantità di generi di conforto che in nessun caso devono sostituire i pasti stabiliti. Articolo 42 A seconda delle proprie preferenze ed attitudini l’ospite potrà essere coinvolto in attività di collaborazione ed esecuzione di lavori attinenti la vita comunitaria e non affaticanti, o qualsiasi altra attività che l’ospite possa desiderare e che sia utile alla comunità. Capitolo Sesto Personale e Volontari Articolo 43 Le prestazioni di animazione, come da normativa vigente, sono effettuate con personale dipendente. Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 9 - di 10 CASA CLAUDIANNA di VIVIANI G. & C. S.a.s. Articolo 44 L’Amministrazione promuove ed incoraggia tutte le forme di aggiornamento professionale, sia interne che esterne, del personale dipendente ed atte ad una crescita tecnica e professionale. Articolo 45 Associazioni di volontariato possono operare all’interno della comunità, tenuto conto delle normative vigenti, sia per assistere gli ospiti che per organizzare momenti di svago e di festa. I volontari dovranno attenersi alle indicazioni del personale dipendente ed alle disposizioni del responsabile di struttura; i volontari non potranno comunque sostituirsi, per nessuna ragione, al personale dipendente ma solo coadiuvarlo nelle attività sopra citate. I gruppi di volontariato potranno, anche, programmare ed organizzare iniziative per il miglioramento della vita e soggiorno degli ospiti solo nel rispetto delle priorità indicate dalla direzione della struttura. Capitolo Settimo Norme Transitorie Finali Articolo 46 Decorso un anno dall’approvazione del presente Regolamento si procederà se necessario, sulla base delle esperienze maturate, ad una revisione e/o aggiornamento del medesimo. =========================================== Oasi-Reg 06/09/2012 Pagina - 10 - di 10