20 aprile 2009
Requisiti di trasparenza …
… punto della situazione a quasi un
anno dal DD.61/08
Ufficio Studi per la Valutazione
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A. Le norme di riferimento
B. Lo spirito della riforma ex D.M. 270/04
C. Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07)
D. I requisiti di trasparenza (D.D. 61/08)
E. Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti
normativi e operativi
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A. Le norme di riferimento
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A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Le norme di riferimento
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D.M. 270/04 – Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei
DD.MM. 16/3/07 – Definizione della classi di laurea e laurea
magistrale
D.M. n. 386 del 26/7/06 – Linee guida per la progettazione
dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea
magistrale
Doc 7/07 CNVSU – I requisiti necessari per l’attivazione dei
nuovi corsi di studio universitari: percorso verso l’obiettivo
dell’accreditamento (settembre 2007)
D.M. 544/07 – Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e
di laurea magistrale …
D.D. 61/08 – Attuazione art. 2 (Requisiti di trasparenza) del
D.M. 31 ottobre 2007, n. 544
Note interpretative MIUR
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B. Lo spirito della riforma ex D.M.270/04
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B.
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Lo spirito della riforma ex D.M.270/04
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEI NUOVI ORDINAMENTI
DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE
(allegato al D.M. n. 386 del 26/7/06)
(…) La ridefinizione dell’offerta formativa, che inizia con l’anno accademico
2008- 2009 e dovrà essere completata entro l’anno accademico 2010-2011,
costituisce (…) una occasione irripetibile e di straordinaria importanza:
a)
per migliorare l’efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di
studio



ridurre gli abbandoni durante il percorso formativo;
avvicinare il più possibile la durata reale a
ordinamenti;
raggiungere più elevati livelli qualitativi;
quella
prevista
c)
per favorire una effettiva mobilità degli studenti
generalizzare altre azioni di miglioramento del sistema;
d)
per innescare una diversa dinamica nella competizione fra gli
atenei, spostandola dalla quantità dell’offerta alla qualità dell’offerta.
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e
dagli
per
B.
Lo spirito della riforma ex D.M.270/04
b)
7 / 22
per correggere e ribaltare alcune tendenze negative
registrate
nella
prima
applicazione
della
riforma
dell’autonomia didattica di cui al D.M. n. 509/99:





insegnamenti per almeno 90 e 60 CFU tenuti da docenti di ruolo
per evitare la proliferazione di corsi di laurea e di laurea
magistrale senza adeguata presenza di docenza stabile e
responsabilizzata;
limite al numero degli esami per evitare la parcellizzazione della
formazione degli studenti;
rispetto dei nuovi requisiti minimi inteso come condizione
necessaria per l’attivazione dei corsi (requisiti necessari);
riduzione
complessiva
dell’offerta
di
corsi
di
studio,
particolarmente se non sostenuta da una adeguata domanda
studentesca (soglia di efficienza), per assicurare il contributo di
un numero maggiore di docenti di ruolo (docenza necessaria);
equilibrata distribuzione degli impegni didattici dei docenti in
funzione di un’offerta formativa proporzionata agli organici
effettivamente a disposizione, con un pieno utilizzo del tempodocenza previsto per i docenti dalla normativa vigente (verifica
del carico didattico);
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C. Il quadro dei requisiti necessari (D.M. 544/07)
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C.
Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07)
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D.M. 270/04 - Art. 9. Istituzione e attivazione dei corsi di studio
(…)
2.
Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei
requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi
determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri
della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del
Nucleo di valutazione dell'università. (…)
D.M. 544/07 - Art. 1 - Quadro dei requisiti necessari
1.
Ai fini di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n.
270 (…) i requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta formativa degli
Atenei riguardano:
a)
b)
c)
d)
i requisiti di trasparenza (art.2) e le condizioni necessarie per una corretta
comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle
caratteristiche dei corsi di studio attivati;
i requisiti per la assicurazione della qualità (art.3) dei processi formativi;
i requisiti di strutture (art.7) e di docenza di ruolo (art.4) che devono essere
disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai
settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;
le regole dimensionali relative agli studenti (art.6) sostenibili per ciascun corso
di studio.
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C.
Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07)
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D.M. 544/07 - Art. 3 - I requisiti per la assicurazione della qualità
1.
Le Università predispongono annualmente la propria offerta
formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi
di studio.
2.
Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla
verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando
gli indicatori definiti (…) nell’Allegato A al presente decreto (…).
Allegato A
Indicatori di efficienza:
•
l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutando l’impegno medio annuo effettivo
per docente (carico didattico);
•
l’efficienza in termini di numero di studenti iscritti (soglie di efficienza di cui all’art. 6);
•
il sistema qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo (…) riconosciuto dal
CNVSU;
•
la regolarità dei percorsi formativi, (tasso di abbandono tra primo e secondo anno,
numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, percentuale annua di laureati nei
tempi previsti dal corso di studio)
Indicatori di efficacia:
•
gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio
•
il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti (L. 370/99);
•
il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio (indagine AlmaLaurea);
•
la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo (indagine AlmaLaurea);
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C.
Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07)
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D.M. 544/07 - Art. 4 - Requisiti necessari di docenza
1.
2.
(…) i requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza
di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea
magistrale (…) sono riportati nell’Allegato B al presente decreto (…)
Per (…) la verifica del possesso (…) dei requisiti di cui al presente articolo, è
predisposta nella Banca dati dell’offerta formativa un’apposita sezione,
denominata Pre-Off.F, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una
procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di
studio in relazione alle risorse disponibili. I Nuclei di valutazione predispongono
pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo,
limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità nella PreOff.F, valutando, in particolare:
a)
se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l’effettivo
impegno dei docenti nei corsi che l’Università intende attivare, in relazione anche a
quanto previsto dall’art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007 (60 / 90 CFU
coperti con docenti di ruolo);
b)
se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso
degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.
Allegato B
•
Corsi di laurea: 12
•
Corsi di laurea magistrale: 8
•
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 5 anni: 20
•
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 6 anni: 24
•
+ fattore W se il numero di iscritti supera la numerosità massima della classe
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C.
Il quadro dei requisiti necessari (D.M.544/07)
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D.M. 544/07 - Art. 6 - Le regole dimensionali relative agli studenti
1.
•
•
Al fine di migliorare l’efficienza dei processi formativi, i Nuclei di valutazione
esprimono un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di studio con un
numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni
inferiore (come indicato nella tabella 7 dell’Allegato B):
al
le
al
le
20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per
lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico;
10 % della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per
lauree magistrali.
D.M. 544/07 - Art. 7 - Requisiti di strutture
1.
2.
In attesa della definizione, sentito il CNVSU, dei requisiti relativi alle quantità e
alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i
Nuclei di valutazione – tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU … e delle
informazioni già disponibili nella Banca dati “Rilevazione Nuclei” - predispongono
apposita Relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente)
la compatibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo (…) con le quantità e le
caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata
normale degli studi.
Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli
accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (…) è subordinata
all’accertamento, con decreto del Ministro, sentito il CNVSU, in ordine al rispetto
delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta
formulata dall’Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.
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D. I requisiti di trasparenza (D.D.61/08)
20 aprile 2008
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D.
I requisiti di trasparenza (D.D.61/08)
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D.M. 544/07 - Art. 2 - Requisiti di trasparenza
1.
2.
3.
Per i fini di cui all’art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni (…) da
evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di
tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati (…), individuate
con decreto direttoriale (…).
I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di
quanto indicato agli artt. 8 (RAD – Istituzione) e 9 (Off.F – Attivazione) del presente
decreto.
Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell’offerta formativa
vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dal CNVSU.
D.D. 61/08 - Art. 1
1.
2.
3.
4.
Secondo quanto indicato dall’art. 1 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, i requisiti necessari
per l’attivazione annuale dell’offerta formativa degli Atenei riguardano altresì i requisiti di
trasparenza (…)
In sede di prima applicazione, (…) le Università rendono disponibili nella Off.F. pubblica le
informazioni riportate nell’allegato al presente decreto (…) prima dell’avvio delle attività
didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, le informazioni inserite
dalle Università nei siti internet d’Ateneo - secondo quanto indicato nel predetto Allegato sono costantemente e sollecitamente aggiornate dalle stesse.
(…) i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della qualità delle informazioni di cui al
comma 2, anche in itinere, nonché ai fini della relazione annuale per l’attivazione dei corsi
di studio (…).
Il possesso dei predetti requisiti di trasparenza (…) “viene verificato anche ex post,
utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai
fini della attribuzione dei fondi ministeriali”.
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D.
I requisiti di trasparenza (D.D.61/08)
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D.D. 61/08 - Allegato
Le informazioni sono raggruppate in 4 tipologie:
•
informazioni che le Università devono inserire nella Banca dati dell’offerta
formativa, ad integrazione di quelle già inserite nel RAD e nella Off.F. (A)
•
informazioni già inserite nelle sezioni RAD e Off.F., che saranno rese disponibili
nella Off.F. pubblica (AA)
•
informazioni da riportare nei siti internet d’Ateneo, i cui indirizzi devono
essere inseriti dalle Università nella Banca dati dell’offerta formativa (B)
•
elaborazioni, da parte del Ministero, con riferimento, in particolare, ai dati
inseriti dagli Atenei nell’Anagrafe nazionale degli studenti (C)
In sintesi (documento CONVUI):
•
Requisiti di trasparenza = quadro informativo rivolto agli studenti e alle parti
interessate
•
Università: responsabilità di rendere disponibili le informazioni
•
Strumento di comunicazione verso l’esterno = Off.F pubblica
•
Fonti in cui le informazioni sono reperibili o, se non lo sono già, dovranno
essere rese disponibili: RAD, Off.F, Off.F. pubblica, ANS, siti di ateneo
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D.
I requisiti di trasparenza (D.D.61/08)
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Nota MIUR prot.263 dd.6/10/08
il predetto termine del 31 ottobre, “in considerazione della complessità e della
novità delle procedura” è stato prorogato al 1 dicembre 2008.
Nota MIUR prot.331 dd.3/12/08 - “attuazione D.D. 10 giugno 2008, n. 61
(Requisiti di trasparenza) – a.a. 2008/2009”
•
attesa la complessità e novità delle procedura, le Università che non hanno
ancora completato l’inserimento delle predette informazioni, potranno
continuare a inserire le stesse anche successivamente al termine del 1
dicembre; si prega comunque di provvedere al riguardo al più presto;
•
saranno necessariamente evidenziati nella Off.F. pubblica i casi nei quali tali
informazioni risultano ancora mancanti o incomplete.
•
(…) i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della qualità delle (predette)
informazioni:
•
“in itinere”, monitorando pertanto costantemente il quadro informativo reso
disponibile dai propri Atenei nella Off.F. pubblica;
•
“ai fini della relazione annuale per l’attivazione (scad 15/5) dei corsi di studio
(…)”. In particolare, (…) i Nuclei utilizzeranno il predetto quadro informativo per
la loro relazione “ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off-F, relativa
all'a.a. 2009/2010”.
•
I corsi di studio per i quali tale quadro informativo continuerà a risultare ancora
incompleto al momento della predisposizione della predetta relazione da parte
dei Nuclei dovranno essere considerati nella stessa come privi dei requisiti di
trasparenza (…) e, pertanto, non potranno essere più attivati dall’Ateneo
nell’a.a. 2009/2010.
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E. Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti
normativi e operativi
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E.
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Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi
Sintesi dei compiti del Nucleo di Valutazione con riferimento all’offerta formativa
Oggetto dell’attività
Compiti del Nucleo di Valutazione
Scadenza
Riferimento
normativo
1. Istituzione
- Relazione tecnica all’Ateneo sulla
31 gennaio DM 544/07
(Ordinamento didattico): correttezza della progettazione
artt.2 e 8
progettazione e
- Sintesi della Relazione nella Banca dati RAD
riprogettazione (RAD)
2. Attivazione (Off.F)
- Relazione favorevole all’Ateneo sul
possesso dei requisiti necessari
- Sintesi della Relazione nella Banca dati
Off.F
15 maggio DM 544/07
artt.2-3-4-6-7-9
3. Comunicazione
esterna (Off.F.Pubblica)
-Verifica della qualità delle informazioni
31 ottobre DM 544/07 art.2
DD 61/08
3/6/09
-Indagine conoscitiva sull’a.a.2008/09
nell’ambito della procedura Nuclei2009
•
Le attività di valutazione del Nucleo (tempistica, scelta degli indicatori,
modalità di reperimento dei dati, traccia delle relazioni…) è stata condotta
seguendo le linee guida concordate dai Presidenti dei Nuclei aderenti al
CONVUI, coerentemente con i vincoli e le indicazioni operative derivanti
dalla normativa (prevalentemente DM 544/07) e dalle note interpretative
del MIUR
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E.
Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi
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Come si è mosso l’Ateneo per i requisiti di trasparenza:
•
Verbale NV 30/6/08: “(…) Il Nucleo esamina il preannunciato decreto
direttoriale (n.61/08) che contiene le indicazioni attuative, relative ai requisiti
di trasparenza, di cui all'art. 2 del D.M. n.544/07. Il Nucleo rileva che si tratta
indubbiamente di una notevole quantità di informazioni e ritiene opportuno
che l'Ateneo proceda in modo uniforme alla loro pubblicazione. In particolare
suggerisce all’Ufficio Studi per la Valutazione di predisporre, in
collaborazione con gli altri uffici interessati, delle linee guida da inviare
alle Facoltà per provvedere operativamente in merito. (…)” => USV,
Servizio offerta formativa e Coordinatore del T.T. permanente KEY-Users
ESSE3 hanno analizzato il decreto ed inviato alle facoltà (agosto 2008),
d’accordo con il Collaboratore del Rettore Area Studenti e Formazione, alcune
linee guida suggerendo, laddove possibile di fare riferimento con opportuni
link a pagine di informazioni già presenti nel sito dell'Ateneo
•
Riunione tecnica 5/11/08 tra Divisione ISI, USV, Coordinatore T.T.
SDAF e Coordinatore
T.T. permanente KEY-Users ESSE3: si è
concordato che per questo anno "sperimentale", non essendoci i tempi tecnici
per organizzare un contenitore unico a livello di Ateneo, la soluzione sarebbe
stata di rendere disponibili le informazioni, nei modi già adottati dai vari
Centri Servizi, sui siti delle Facoltà.
•
Verbale NV 17-18/11/08: “(…) Il Nucleo dà mandato all’ufficio di
procedere, a partire dal 1 dicembre, ad una verifica della completezza delle
predette informazioni sui siti indicati dalle facoltà, sulla base della quale potrà
condurre la propria analisi qualitativa. (…)” => analisi da parte dell’USV di
tutti i siti delle Facoltà e/o CdS
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Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi
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(…)
•
S.A. 10/12/08: la Divisione ISI ha ribadito che gli strumenti per realizzare il
"contenitore unico“ (individuati in U-GOV e Guida on-line) avrebbero
consentito di rispondere compiutamente ed in modo uniforme ai requisiti di
trasparenza "a partire dal prossimo anno".
•
Verbale NV 15/12/08: “(…)L’Ufficio Studi per la Valutazione ha verificato
sui siti indicati dalle facoltà, a partire dal 1 dicembre, la completezza delle
informazioni previste dal DD. 61/2008. Il Nucleo analizza la situazione nelle
diverse facoltà e dà mandato all’ufficio di segnalare alle facoltà gli aspetti da
integrare o migliorare e le best practice rilevate. Il Nucleo provvederà a
verificare la situazione in itinere al fine di esprimere il previsto parere in sede
di stesura della relazione sull’attivazione dei corsi per l’a.a. 2009/10. Il
Nucleo ricorda che, come specificato nella nota MIUR dd. 3/12/2008, i corsi
di studio per i quali tale quadro informativo continuerà a risultare ancora
incompleto al momento della predisposizione della predetta relazione saranno
considerati come privi dei requisiti di trasparenza (requisito necessario
all’attivazione ai sensi del DM 544/07) e, pertanto, non potranno essere
attivati.(…)” => mail dd.20/1/09 ai Presidi con il file analitico e le
indicazioni del NV, chiedendo di segnalare le situazioni che nel frattempo
fossero già state integrate/modificate
•
Da febbraio ad oggi: In seguito alle indicazioni del Nucleo, le facoltà si sono
attivate per apportare le integrazioni indicate (in particolare CV dei docenti,
programmi delle attività didattiche, eventuali link al sito di Ateneo), ed in
alcuni casi per riscrivere l'architettura del sito. L’USV è stato in contatto con
le facoltà per verificare in corso d’opera le modifiche apportate ai siti.
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Il ruolo del Nucleo di Valutazione: aspetti normativi e operativi
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Duplice funzione dei Nuclei (documento CONVUI)
•
•
Esterna: Da un lato l’adempimento nei confronti dei Ministero, nella
fase di attivazione, ai fini dell’inserimento dei Corsi di studio nell’Off.F, con
una precisa scadenza annuale
Interna: Nei confronti dell’Ateneo, una funzione di supporto tecnicometodologico rispetto allo sviluppo di un sistema organico ed efficace di
informazioni rivolte allo studente e alle parti interessate; ciò dovrebbe
riguardare in particolare le informazioni che l’Ateneo rende disponibili nei siti
internet locali, collegati a loro volta con la banca dati dell’offerta formativa.
Delicato equilibrio tra responsabilità dei NV in merito alle dichiarazioni
e ai pareri inseriti nella Off.F e discrezionalità dell’azione valutativa,
naturalmente nel rispetto dalla normativa di riferimento.
20 aprile 2008
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Grazie per l’attenzione!
20 aprile 2008
Ufficio Studi per la Valutazione
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